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Document 52012PC0591

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund

/* COM/2012/0591 final - 2012/0285 (COD) */

52012PC0591

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund /* COM/2012/0591 final - 2012/0285 (COD) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) distingue tra il potere delegato alla Commissione di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo, a norma dell'articolo 290, paragrafo 1 (atti delegati), e le competenze conferite alla Commissione di adottare condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione, a norma dell'articolo 291, paragrafo 2 (atti di esecuzione).

Nell'ambito dell'allineamento del regolamento (CE) n. 2187/2005 alle nuove disposizioni del TFUE, le competenze attualmente conferite alla Commissione da tale regolamento sono state riclassificate in misure delegate e misure di esecuzione.

Ai sensi dell'articolo 290 del TFUE, il legislatore può delegare alla Commissione il compito di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 2187/2005. La Commissione dovrebbe essere pertanto abilitata ad adottare atti delegati per modificare le specifiche tecniche di due parti degli attrezzi da pesca che migliorano la selettività, ossia la finestra di fuga di tipo BACOMA e le maglie del sacco e dell'avansacco ruotate di 90° (rete da traino T90). Ai sensi dell'articolo 291 del TFUE, il legislatore può conferire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 2187/2005. Occorre prevedere competenze di esecuzione per abilitare la Commissione a adottare una decisione che imponga a uno Stato membro la revoca o la modifica delle misure nazionali non conformi al regolamento (CE) n. 2187/2005.

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Non è stato necessario consultare parti interessate né effettuare una valutazione d'impatto.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

· Sintesi delle misure proposte

La principale misura sotto il profilo giuridico consiste nell'individuare le competenze conferite alla Commissione dal regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e classificarle come poteri delegati o competenze di esecuzione.

· Base giuridica

Articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

· Principio di sussidiarietà

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea.

· Principio di proporzionalità

Poiché la proposta verte sulla modifica di misure già previste nel regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, la questione del principio di proporzionalità non si pone.

· Scelta dello strumento

Strumento proposto: regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo: un regolamento deve essere modificato da un regolamento.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente misura non comporta alcuna spesa supplementare per il bilancio dell'Unione.

2012/0285 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[1],

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)       Il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund[2] conferisce alla Commissione competenze di esecuzione relativamente ad alcune sue disposizioni.

(2)       Per effetto dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, occorre allineare agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea le competenze conferite alla Commissione dal regolamento (CE) n. 2187/2005.

(3)       Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 2187/2005 relativamente alle misure adottate dagli Stati membri che si applicano esclusivamente ai pescherecci battenti la loro bandiera, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione.

(4)       Poiché non è più necessario prevedere competenze di adozione delle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2187/2005, la disposizione sul relativo conferimento dovrebbe essere soppressa.

(5)       Dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica delle norme relative alla costruzione di determinati attrezzi. Occorre che tali modifiche rispecchino i cambiamenti delle caratteristiche dell'attività di pesca sotto il profilo della selettività, le nuove conoscenze tecniche sui materiali da costruzione ovvero le variazioni nell'armamento dell'attrezzo in grado di migliorarne la selettività.

(6)       È di particolare importanza che, durante i lavori preparatori in vista dell'adozione degli atti delegati, la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(7)       Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2187/2005,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2187/2005 è così modificato:

(1)          all'articolo 26, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Qualora si stabilisca che le misure non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta una decisione di esecuzione con cui chiede allo Stato membro di ritirare o di modificare le misure in questione.";

(2)          l'articolo 28 è soppresso;

(3)          l'articolo 29 è sostituito dal seguente:

"Articolo 29 Modifiche delle appendici 1 e 2 dell'allegato II

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 bis al fine di modificare o integrare le appendici 1 e 2 dell'allegato II adattando le specifiche dell'attrezzo:

a)      ai cambiamenti nella selettività;

b)      al miglioramento delle conoscenze tecniche sui nuovi materiali da costruzione per l'attrezzo;

c)      alle variazioni nell'armamento per migliorare la selettività dell'attrezzo.";

(4)          è inserito il seguente articolo 29 bis:

"Articolo 29 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 29 è conferito per un periodo indeterminato.

3. La delega di potere di cui all'articolo 29 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 29 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

[1]              

[2]               GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1.

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