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Document 52012PC0591
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Regulation (EC) No 2187/2005 for the conservation of fishery through technical measures in the Baltic Sea, the Belts and the Sound
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund
/* COM/2012/0591 final - 2012/0285 (COD) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund /* COM/2012/0591 final - 2012/0285 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO
DELLA PROPOSTA Il trattato sul
funzionamento dell'Unione europea (TFUE) distingue tra il potere delegato alla
Commissione di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano
o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo, a norma
dell'articolo 290, paragrafo 1 (atti delegati), e le competenze conferite
alla Commissione di adottare condizioni uniformi di esecuzione degli atti
giuridicamente vincolanti dell'Unione, a norma dell'articolo 291, paragrafo 2
(atti di esecuzione). Nell'ambito dell'allineamento
del regolamento (CE) n. 2187/2005 alle nuove disposizioni del TFUE, le
competenze attualmente conferite alla Commissione da tale regolamento sono
state riclassificate in misure delegate e misure di esecuzione. Ai sensi dell'articolo
290 del TFUE, il legislatore può delegare alla Commissione il compito di
integrare o modificare determinati elementi non essenziali del regolamento (CE)
n. 2187/2005. La Commissione dovrebbe essere pertanto abilitata ad
adottare atti delegati per modificare le specifiche tecniche di due parti degli
attrezzi da pesca che migliorano la selettività, ossia la finestra di fuga di
tipo BACOMA e le maglie del sacco e dell'avansacco ruotate di 90° (rete da
traino T90). Ai sensi dell'articolo 291 del
TFUE, il legislatore può conferire alla Commissione competenze di esecuzione al
fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE)
n. 2187/2005. Occorre prevedere competenze di esecuzione per abilitare la
Commissione a adottare una decisione che imponga a uno Stato membro la revoca o
la modifica delle misure nazionali non conformi al regolamento (CE)
n. 2187/2005. 2. CONSULTAZIONE
DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO Non è stato
necessario consultare parti interessate né effettuare una valutazione d'impatto. 3. ELEMENTI
GIURIDICI DELLA PROPOSTA ·
Sintesi delle misure proposte La principale misura
sotto il profilo giuridico consiste nell'individuare le competenze conferite
alla Commissione dal regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e
classificarle come poteri delegati o competenze di esecuzione. ·
Base giuridica Articolo 43,
paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. ·
Principio di sussidiarietà La proposta è di
competenza esclusiva dell'Unione europea. ·
Principio di proporzionalità Poiché la proposta
verte sulla modifica di misure già previste nel regolamento (CE)
n. 2187/2005 del Consiglio, la questione del principio di proporzionalità
non si pone. ·
Scelta dello strumento Strumento proposto:
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio. Altri strumenti non
sarebbero adeguati per il seguente motivo: un regolamento deve essere
modificato da un regolamento. 4. INCIDENZA
SUL BILANCIO La presente misura
non comporta alcuna spesa supplementare per il bilancio dell'Unione. 2012/0285 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005
del Consiglio relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso
misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund IL
PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43,
paragrafo 2, vista la proposta
della Commissione europea, visto il parere del
Comitato economico e sociale europeo[1], previa trasmissione
del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, deliberando secondo
la procedura legislativa ordinaria, considerando quanto
segue: (1) Il regolamento (CE) n.
2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione
delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt
e nell'Øresund[2]
conferisce alla Commissione competenze di esecuzione relativamente ad alcune
sue disposizioni. (2) Per effetto dell'entrata in
vigore del trattato di Lisbona, occorre allineare agli articoli 290 e 291
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea le competenze conferite alla
Commissione dal regolamento (CE) n. 2187/2005. (3) Al fine di garantire condizioni
uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 2187/2005 relativamente
alle misure adottate dagli Stati membri che si applicano esclusivamente ai
pescherecci battenti la loro bandiera, dovrebbero essere attribuite alla
Commissione competenze di esecuzione. (4) Poiché non è più necessario
prevedere competenze di adozione delle modalità di applicazione del regolamento
(CE) n. 2187/2005, la disposizione sul relativo conferimento dovrebbe
essere soppressa. (5) Dovrebbe essere delegato alla
Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica delle
norme relative alla costruzione di determinati attrezzi. Occorre che tali
modifiche rispecchino i cambiamenti delle caratteristiche dell'attività di
pesca sotto il profilo della selettività, le nuove conoscenze tecniche sui
materiali da costruzione ovvero le variazioni nell'armamento dell'attrezzo in
grado di migliorarne la selettività. (6) È di particolare importanza
che, durante i lavori preparatori in vista dell'adozione degli atti delegati,
la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione
e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere
alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti
pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. (7) Occorre pertanto modificare
di conseguenza il regolamento (CE) n. 2187/2005, HANNO ADOTTATO
IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE)
n. 2187/2005 è così modificato: (1) all'articolo
26, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: "5. Qualora si
stabilisca che le misure non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, la
Commissione adotta una decisione di esecuzione con cui chiede allo Stato membro
di ritirare o di modificare le misure in questione."; (2) l'articolo
28 è soppresso; (3) l'articolo
29 è sostituito dal seguente: "Articolo 29
Modifiche delle appendici 1 e 2 dell'allegato II Alla Commissione è
conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 bis
al fine di modificare o integrare le appendici 1 e 2 dell'allegato II
adattando le specifiche dell'attrezzo: a) ai cambiamenti
nella selettività; b) al miglioramento
delle conoscenze tecniche sui nuovi materiali da costruzione per l'attrezzo; c) alle variazioni
nell'armamento per migliorare la selettività dell'attrezzo."; (4) è inserito
il seguente articolo 29 bis: "Articolo 29 bis Esercizio della delega 1. Il potere di adottare
atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel
presente articolo. 2. Il potere di adottare
atti delegati di cui all'articolo 29 è conferito per un periodo indeterminato. 3. La delega di potere di
cui all'articolo 29 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento
europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere
ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo
alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la
validità degli atti delegati già in vigore. 4. Non appena adotta un
atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento
europeo e al Consiglio. 5. L'atto delegato
adottato ai sensi dell'articolo 29 entra in vigore solo se né il Parlamento
europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi
dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di
tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la
Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di
due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.". Articolo 2 Il presente
regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente
regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il
Parlamento europeo Per il Consiglio Il presidente Il
presidente [1] [2] GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1.