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Document 52012DC0095
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Improving the delivery of benefits from EU environment measures: building confidence through better knowledge and responsiveness
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Trarre il massimo beneficio dalle misure ambientali dell’UE: instaurare la fiducia migliorando le conoscenze e rafforzando la capacità di risposta
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Trarre il massimo beneficio dalle misure ambientali dell’UE: instaurare la fiducia migliorando le conoscenze e rafforzando la capacità di risposta
/* COM/2012/095 final */
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Trarre il massimo beneficio dalle misure ambientali dell’UE: instaurare la fiducia migliorando le conoscenze e rafforzando la capacità di risposta /* COM/2012/095 final */
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL
PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO
E AL COMITATO DELLE REGIONI Trarre il massimo beneficio dalle misure
ambientali dell’UE: instaurare la fiducia migliorando le conoscenze e rafforzando
la capacità di risposta Introduzione Le idee esposte nella presente comunicazione
rispondono all’invito rivolto agli Stati membri e alla Commissione dal
Consiglio Ambiente del dicembre 2010 di rafforzare e migliorare l’attuazione e
il controllo del rispetto del diritto UE dell’ambiente al fine di migliorare lo
stato dell’ambiente e assicurare condizioni di parità. I sondaggi dell’Eurobarometro del 2008 e del
2011 sull’atteggiamento dei cittadini europei nei confronti dell’ambiente hanno
confermato che per la maggior parte dei cittadini un ambiente sano è
altrettanto importante per la qualità della vita dello stato dell’economia e
dei fattori sociali. Tuttavia, la relazione dell’Agenzia europea
dell’ambiente (AEA) dal titolo “L’ambiente in Europa - Stato e prospettive nel
2010” conferma che su una serie di questioni l’UE sembra essere prigioniera
dello status quo e di una tendenza alla regressione che l’allontanano piuttosto
che avvicinarla alla sostenibilità. Cosa fare per avviare un’inversione di tendenza?
Ad eccezione del suolo, in materia di ambiente esiste già un’abbondante
normativa UE, di cui gran parte in vigore già da lungo tempo, per cui la
principale sfida è ora assicurarne l’effettiva attuazione. Due questioni emergono come prioritarie: da una
parte, la portata delle nostre conoscenze sullo stato dell’ambiente e il modo
in cui è protetto, e, dall’altra, i modi efficaci per affrontare i problemi
nella pratica. Ampie conoscenze sono già disponibili su
aspetti quali i livelli di inquinamento dell’aria urbana e la qualità delle
acque di balneazione. Per altri, quali la biodiversità e l’uso del suolo, le
conoscenze sono più frammentarie. Inoltre, il quadro si complica se vogliamo
conoscere esattamente le modalità di attuazione adottate a livello di una
regione, di una città o di un comune. Pur essendo spesso utili, le denunce
pervenute alla Commissione e le petizioni presentate al Parlamento europeo sono
una fonte incompleta di informazioni. Le analisi e le consultazioni condotte nel
quadro della preparazione del 7° programma di azione per l’ambiente indicano
chiaramente che il potenziamento e il miglioramento dell’attuazione della
normativa in materia possono essere considerati un obiettivo prioritario della
politica ambientale europea in quanto tale. Scopo della presente comunicazione
è esaminare i mezzi per aiutare gli Stati membri a seguire un approccio
sistematico alla raccolta e alla diffusione delle conoscenze e a reagire meglio
ai problemi riscontrati nella pratica. L’accesso effettivo alla giustizia è
condizione necessaria ma non sufficiente. È per questo che, per assicurare l’attuazione
della normativa, si propone anche di considerare le attività di ispezione e di
sorveglianza, i meccanismi di denuncia e la formalizzazione di partenariati. Le idee presentate mirano a completare il
contenuto di una comunicazione del 2008 sul tema[1],
e, sebbene mettano l’accento sulle specificità del diritto ambientale come
sottolineato dalla convenzione di Århus[2],
traggono ispirazione dalla comunicazione del 2007 dal titolo “Un’Europa dei
risultati”[3],
che sottolineava l’importanza di una maggiore trasparenza a livello dell’Unione
europea e osservava che: “[…] in alcuni casi gli autori di denunce
potrebbero far rispettare in modo più proficuo i loro diritti direttamente a
livello nazionale.” [4]
Le risposte alla presente comunicazione
saranno prese in considerazione nel quadro della preparazione del 7° programma
di azione per l’ambiente e potrebbero anche indurre la Commissione a proporre
misure specifiche, eventualmente basate su valutazioni dell’impatto. Quando la
normativa mira al raggiungimento di altri obiettivi oltre a quelli ambientali
(come nel caso della normativa in materia di energia), occorrerà forse
integrare le proposte illustrate di seguito con disposizioni specifiche, in
particolare sulle relazioni con talune parti in causa. L’importanza di una corretta attuazione
della normativa Un’attuazione
tardiva o inadeguata ha numerose conseguenze negative e può in ultima istanza
nuocere all’ambiente e alla salute umana, generare incertezza normativa per le
imprese e compromettere la parità di trattamento nel mercato unico. I costi a
lungo termine delle misure correttive, ad esempio per la bonifica di discariche
abusive o per il ripristino di habitat danneggiati, possono risultare
nettamente superiori a quelli delle misure di prevenzione. I costi della
mancata attuazione della vigente normativa sono stimati complessivamente a
circa 50 miliardi di euro l’anno[5],
che includono non solo le conseguenze sull’ambiente ma anche quelle
sulla salute umana. Ad esempio, tra il 20% e il 50% della popolazione
europea vive in zone in cui la qualità dell’aria non rispetta i valori limite
fissati dalla normativa europea e i costi annui in termini di spesa sanitaria o
di giorni di lavoro perduti sono stimati a miliardi di euro. Per quanto
riguarda i benefici, nella strategia Europa 2020 viene fatto osservare che le
nuove fonti di crescita dipendono strettamente dagli investimenti in conoscenza
e innovazione. Il fatturato annuo delle imprese UE operanti nel settore
ambientale è stimato a oltre 300 miliardi di euro, per cui l’incertezza sulle
possibilità, sulle modalità e sul calendario dell’attuazione può comportare
costi significativi in termini di opportunità mancate[6]. Più specificamente, si stima che la piena
attuazione della normativa UE sui rifiuti potrebbe consentire di creare
400 000 nuovi posti di lavoro e avere un costo netto inferiore di 72 miliardi
di euro all’anno rispetto all’importo previsto per lo scenario di mancata attuazione[7]. Allo stesso tempo perfezionando o migliorando
le modalità di attuazione è possibile ridurre gli oneri amministrativi e creare
condizioni di maggiore parità, in quanto le decisioni verrebbero prese con
maggiore conoscenza di causa, in maniera più rigorosa, più prevedibile e più
coerente. Perché l’UE
deve migliorare le conoscenze sull’attuazione? Per conoscenze sull’attuazione si intendono,
da un lato, le conoscenze sullo stato dell’ambiente e, dall’altro, quelle
relative a tutte le misure amministrative e di altra natura necessarie per
tutelare e migliorare l’ambiente. La normativa dell’UE in materia ambientale
contiene disposizioni che generano informazioni, ad esempio gli obblighi in
materia di monitoraggio della qualità dell’aria, nonché disposizioni che
obbligano a divulgare tali informazioni. Negli ultimi dieci anni sono state rafforzate
le disposizioni relative al modo in cui le conoscenze sono strutturate e
utilizzate, grazie in parte alla revisione della direttiva sull’accesso alle
informazioni[8],
all’adozione della direttiva INSPIRE[9],
ai lavori realizzati a seguito della comunicazione della Commissione del 2008
dal titolo “Verso un sistema comune di informazioni ambientali (SEIS)”[10] e ad un maggiore ricorso alle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) a livello nazionale e
a livello UE. Tuttavia, problemi permangono per quanto riguarda le conoscenze
sull’attuazione. Per esempio, non è sempre facile individuare
rapidamente le disposizioni del diritto nazionale corrispondenti ad una
determinata disposizione di una data direttiva. Le attività di monitoraggio non
sono uguali in tutta l’Europa e le informazioni generate sono frammentarie e
spesso obsolete. Le informazioni ambientali sono disponibili su richiesta ma
non sono pubblicate in maniera sistematica. Una migliore informazione a livello nazionale,
regionale e locale consentirebbe di censire i principali problemi e di definire
le modalità più adeguate ed efficaci per risolverli. Una migliore applicazione
del principio ispiratore del SEIS, sintetizzabile nella frase “notificazione
unica, uso ripetuto”, consentirebbe di razionalizzare le domande di
informazioni. Migliorare le conoscenze sull’attuazione La responsabilità dell’attuazione ricade
principalmente sugli Stati membri, ed è proprio negli Stati membri che i
cittadini, le amministrazioni e le imprese manifestano le aspettative e le
esigenze maggiori in termini di informazioni ambientali, per soddisfare le
quali gli Stati membri devono predisporre sistemi di informazione che producano,
gestiscano e diffondano informazioni sulle modalità di attuazione della
normativa UE e sul suo rispetto nella pratica[11].
Le informazioni in questione devono riguardare lo stato fisico dell’ambiente e
le misure amministrative, gli elementi stabili[12]
e gli elementi dinamici[13].
Devono essere destinate a vari utenti finali, aiutare le autorità competenti ad
assolvere i loro compiti, gli organismi di controllo a verificare la conformità
alla normativa e il pubblico a comprendere in che modo sono protetti i cittadini
e l’ambiente in cui vivono. Ciò può funzionare soltanto se vi è una stretta
collaborazione tra scienziati ambientali, statistici, specialisti di TIC e
amministratori, al fine di fornire informazioni sia solide sul piano
scientifico e giuridico sia utili per il pubblico, gli esperti e i responsabili
politici. Infine, la convenzione di Århus prevede il miglioramento progressivo
delle informazioni ambientali disponibili in rete. Gli obiettivi descritti di seguito consentono
di esaminare in che modo coinvolgere più attivamente gli Stati membri affinché
mettano in atto sistemi informatici efficaci, forniscano migliori informazioni
aggregate a livello UE, instaurino la fiducia nelle informazioni prodotte nel
loro complesso, e aiutino gli Stati membri a colmare la carenza di dati e a
monitorare più efficacemente le modifiche della copertura del suolo. Obiettivo: indurre gli Stati membri a
predisporre sistemi di informazione più efficaci in materia di attuazione Per tutti i principali obblighi imposti in
materia ambientale a livello UE dovrebbe essere disponibile un sistema di
informazione che consenta di monitorarne l’attuazione nel modo più efficiente e
tempestivo possibile, conformemente alla convenzione di Århus. A titolo di esempio, sarebbe opportuno disporre
di informazioni in rete sulle principali disposizioni ambientali vigenti
applicabili alle migliaia di impianti industriali e di altro tipo presenti in
Europa soggetti a controlli specifici. Ciò permetterebbe a tutte le categorie
di utenti di controllare facilmente, tramite un portale internet e una carta
interattiva, se un determinato impianto possiede le dovute autorizzazioni e se
i problemi individuati mediante i dati di monitoraggio o in altro modo sono in
via di soluzione. La direttiva sull’accesso alle informazioni
contiene già obblighi minimi in materia di divulgazione attiva e sistematica
delle informazioni, oltre a prevedere l’obbligo generale di garantire che le
informazioni siano aggiornate, precise e comparabili[14]. Finora, tuttavia, queste disposizioni
non sono state collegate sistematicamente alle informazioni sull’attuazione e
sulla conformità a singoli atti normativi dell’UE in materia ambientale. La Commissione
esaminerà: ·
in che modo migliorare l’efficacia della direttiva
sull’accesso alle informazioni. Tra le opzioni previste rientra l’elaborazione
di orientamenti sulle buone pratiche e/o la proposta di rafforzare le
disposizioni vigenti; ·
la possibilità per gli Stati membri di elaborare,
con il sostegno della Commissione, quadri strutturati per l’attuazione e l’informazione
(Structured Implementation and Information Frameworks – SIIF) per tutti
i principali atti normativi UE in materia ambientale. Questi quadri sarebbero
concepiti in modo da chiarire le principali disposizioni di una direttiva e
determinare i tipi di informazioni necessarie per dimostrare in che modo il
diritto dell’UE viene attuato nella pratica. I quadri strutturati per l’attuazione
e l’informazione riguarderebbero la normativa vigente e, insieme alle
iniziative previste nel quadro del sistema comune di informazioni ambientali (Shared
Environmental Information System – SEIS), orienterebbero l’elaborazione da
parte degli Stati membri di sistemi di informazione che consentano il
monitoraggio continuo dell’attuazione pratica delle normative; ·
in che modo utilizzare i finanziamenti dell’UE per
sviluppare, aggiornare e diffondere negli Stati membri adeguati sistemi di
informazione interoperativi e per assicurare la relativa formazione. Obiettivo: migliorare l’informazione a
livello UE Una volta potenziati, i sistemi di
informazione degli Stati membri dovrebbero essere integrati da una panoramica
più esatta della situazione in tutta l’UE, in modo da accertare che ovunque si
applichino le stesse regole. L’Agenzia europea dell’ambiente (AEA), assieme all’Ufficio
statistico dell’Unione europea (Eurostat) e al Centro comune di ricerca (CCR),
ha un ruolo sempre più importante nel trattamento dei dati di monitoraggio e di
altri dati trasmessi dagli Stati membri alla Commissione. Ad esempio, la
relazione annuale della Commissione sulla qualità delle acque di balneazione,
redatta con il sostegno dell’AEA, fornisce una panoramica completa grazie ai
dati georeferenziati per oltre 21 000 acque di balneazione in tutta l’Europa.
Un sito internet consente agli utenti di scaricare dati e di consultare carte
interattive, sia su scala europea che locale. Sono in fase di elaborazione
esercizi pilota riguardanti la qualità dell’aria e i rifiuti, che vedranno la
partecipazione dell’AEA, al fine di migliorare l’attuazione in generale delle
norme in materia. La Commissione
esaminerà: ·
in che modo si possano sistematicamente mettere online,
a disposizione del pubblico, informazioni sull’attuazione migliorandone la
qualità, tra l’altro mediante strumenti di monitoraggio e parametri di
riferimento trasparenti; ·
in che modo continuare a collaborare con gli Stati
membri per estendere l’approccio adottato nel quadro della direttiva sulle
acque di balneazione a tutta la pertinente normativa ambientale dell’UE, se del
caso in collaborazione con l’AEA. Obiettivo: contribuire a instaurare la
fiducia nelle informazioni prodotte a livello nazionale, regionale e locale La fiducia nella normativa ambientale dell’UE
presuppone che gli Stati membri compiano sforzi equivalenti per quanto riguarda
la portata e l’affidabilità del monitoraggio dello stato dell’ambiente e di
altre azioni miranti a generare informazioni. Dato il suo crescente ruolo nel
trattamento dei dati ambientali e nella loro convalida, l’AEA può essere di
ausilio a tale scopo. La Commissione
ha intenzione di continuare a collaborare con l’AEA, nel rispetto delle sue
competenze statutarie, di modo che l’Agenzia possa: ·
assistere la Commissione nell’assicurare la qualità
del monitoraggio dello stato dell’ambiente a livello nazionale e nell’analizzare
i sistemi di monitoraggio, per garantire che siano complessivamente
comparabili, adatti allo scopo e adeguatamente incentrati sui rischi più gravi; ·
svolgere altri compiti relativi alla messa a
disposizione di informazioni sull’attuazione delle misure ambientali dell’UE. Obiettivo:
colmare importanti lacune informative sulla promozione della conformità e sul
controllo del rispetto della normativa e sul monitoraggio della copertura del
suolo Mancano dati sul lavoro compiuto a livello
nazionale da ispettori, pubblici ministeri e giudici per assicurare la
conformità e il controllo del rispetto della normativa. Di conseguenza risulta
difficile scegliere il migliore approccio tra i vari esistenti per garantire la
conformità, compresi eventuali altri approcci potenzialmente più promettenti,
ad esempio perché prevedono incentivi. Il monitoraggio delle modifiche della
copertura del suolo e il relativo seguito sono fondamentali per il successo di
gran parte della normativa UE in materia ambientale, ad esempio per quanto
riguarda il controllo di operazioni illecite sui rifiuti e la gestione degli
habitat rari. Al riguardo, i progressi tecnologici, conseguiti ad esempio nelle
tecniche di geo-osservazione, offrono opportunità, anche in termini di
riduzione dei costi di monitoraggio, che non sono state ancora sfruttate in
maniera sistematica. La Commissione
ritiene che siano possibili miglioramenti mediante: ·
la collaborazione con gli Stati membri e l’apertura
di un dialogo con le principali reti di ispettori, pubblici ministeri e
giudici, al fine di individuare le categorie di informazioni fondamentali e i
mezzi migliori per la raccolta e il confronto dei dati; ·
un’iniziativa sull’utilizzazione da parte degli
Stati membri di tecniche di osservazione della Terra per rafforzare l’efficacia
del monitoraggio nella pratica. Perché l’UE deve migliorare la capacità di
risposta a livello nazionale, regionale e locale? Conoscenze più approfondite consentiranno di
conseguire risultati migliori, ma non sono sufficienti. Essenziale è il
monitoraggio dell’attuazione della normativa effettuato da organismi e persone
che hanno funzioni e/o poteri e diritti che li autorizzano a investigare,
vigilare, verificare, consigliare e a rendere conto per quanto riguarda gli
obblighi in materia di conformità. Ne fanno parte gli ispettori, i difensori
civici, i pubblici ministeri, i giudici, i verificatori nazionali, nonché le
ONG e i cittadini nell’esercizio dei loro diritti di partecipazione e di
rappresentazione. A livello dell’UE, la Commissione, il Parlamento, la Corte di
giustizia, il Mediatore europeo e l’AEA hanno tutti un ruolo in materia. In quanto custode dei trattati, la Commissione
esercita i poteri che le sono conferiti di far rispettare la normativa nei casi
in cui non vengano conseguiti i risultati richiesti. Tuttavia, l’elevato numero
di infrazioni, denunce e petizioni relative alla normativa UE in materia
ambientale sottolinea la necessità di rafforzare in generale il monitoraggio
dell’attuazione della normativa negli Stati membri. Migliorare la capacità di risposta a
livello nazionale, regionale e locale La Commissione propone di esaminare una serie
di iniziative che consentirebbero di affrontare questo problema. Pur
trattandosi di iniziative valide anche considerate isolatamente, esse sono
complementari e saranno più efficaci se attuate in combinazione. Ad esempio,
migliorare l’accesso alla giustizia senza migliorare il trattamento delle
denunce potrebbe lasciare insoddisfatti i cittadini che non intendano rivolgersi
al giudice. Obiettivo:
migliorare le pratiche di ispezione e sorveglianza relative alla normativa UE Le attività di ispezione e di sorveglianza a
livello nazionale sono importanti per garantire la fiducia negli obblighi
imposti dalla normativa UE in materia ambientale. Le ispezioni di impianti
industriali sono già disciplinate da un quadro comprendente i criteri minimi
per le ispezioni di cui alla raccomandazione 2001/331/CE[15] e disposizioni settoriali
vincolanti. Tuttavia, oltre agli impianti industriali, tutte le attività
suscettibili di avere un importante impatto negativo sull’ambiente (dalla
captazione delle acque sotterranee al commercio di specie protette) potrebbero
beneficiare di disposizioni supplementari in materia di ispezioni e di sorveglianza
miranti, ad esempio, a semplificarle e a rafforzarne la componente di
valutazione del rischio. Data la natura trasversale della normativa UE in
materia ambientale (si consideri ad esempio il nesso tra normativa sulle acque
e normativa sulla protezione della natura), un tale approccio presuppone la
piena uniformità e lo stretto coordinamento tra autorità nazionali competenti. Nel contesto delle ispezioni e della
sorveglianza a livello nazionale occorre assicurare condizioni di parità e
garantire il necessario grado di cooperazione e di uniformità sulle questioni
di carattere transfrontaliero, al fine di rafforzare la fiducia reciproca tra
gli Stati membri. La Commissione
ritiene che siano possibili miglioramenti mediante: ·
l’aggiornamento del quadro vigente in materia di
ispezioni e sorveglianza; ·
la valutazione, per ogni nuovo atto legislativo,
dell’interesse a includervi disposizioni specifiche in materia di ispezione e
di sorveglianza, che tengano conto dell’esperienza acquisita nell’applicazione
delle vigenti disposizioni obbligatorie; ·
la valutazione delle possibilità di integrare in
maniera mirata a livello UE le ispezioni e la sorveglianza nazionali, tra l’altro
mediante: ·
una capacità di sorveglianza e di ispezione a
livello dell’UE; ·
una limitata funzione di ispezione della
Commissione, che rispetti l’autonomia amministrativa degli Stati membri (al
riguardo il regolamento sull’ozono[16]
potrebbe servire da modello), o poteri di verifica delle ispezioni effettuate
dagli Stati membri, come previsto dalla direttiva sugli esperimenti sugli
animali[17]; ·
un ricorso più sistematico alle ispezioni inter
pares, basandosi sulle iniziative in corso nell’ambito di IMPEL (la rete
degli ispettori nazionali); ·
modalità che consentano il contributo ad hoc
di esperti indipendenti per le situazioni che presentino particolari problemi
di attuazione. Obiettivo: migliorare la gestione delle
denunce e la mediazione a livello nazionale Non esiste attualmente un quadro generale che
definisca le modalità di trattamento delle denunce a livello nazionale da parte
delle autorità competenti. Un approccio duplice, che inglobi il trattamento
diretto delle denunce e il trattamento in fase di riesame, darebbe maggiori
garanzie che le denunce e i reclami siano trattati in maniera più uniforme e
tempestiva. I sistemi di trattamento delle denunce possono
migliorare l’interazione tra i cittadini e le autorità, sebbene vi possano
essere situazioni nelle quali la mediazione o altri analoghi meccanismi di
risoluzione delle controversie risultino più utili. Miglioramenti del trattamento delle denunce a
livello nazionale non avrebbero alcuna incidenza sul diritto di presentare
denuncia dinanzi alla Commissione, ma contribuirebbero a ridurre il senso di
frustrazione che può sorgere nei cittadini quando le istituzioni dell’UE sono
chiamate a supplire alla mancanza di possibilità di ricorso a livello
nazionale. Tali miglioramenti sarebbero inoltre in linea con la tendenza emersa
di recente in altre politiche dell’UE, ad esempio nella normativa sulla tutela
dei consumatori[18],
di introdurre disposizioni specifiche a livello nazionale in materia di denunce
e di risoluzione delle controverse. La Commissione
ritiene utile esaminare l’opportunità di lanciare un’iniziativa finalizzata a
migliorare il trattamento delle denunce da parte degli Stati membri. Questa
iniziativa potrebbe prevedere, ad esempio, criteri generali vincolanti o non
vincolanti integrati da disposizioni settoriali vincolanti e riguarderebbe: le denunce
che vertono sulla necessità di un intervento dell’autorità competente. I criteri UE di trattamento delle denunce mirerebbero a creare
condizioni di parità in termini di capacità di risposta delle autorità
competenti e fornirebbero salvaguardie generali su aspetti quali la
riservatezza, la tenuta dei registri e il rispetto dei termini; le denunce
che vertono su presunte inerzie o inadeguatezze delle amministrazioni. I criteri UE di trattamento delle denunce mirerebbero a fornire ai
cittadini un mezzo per portare la loro insoddisfazione all’attenzione di un
organismo di ricorso amministrativo nazionale indipendente, quale ad esempio un
difensore civico; denunce per
le quali la mediazione o altri analoghi meccanismi di risoluzione delle
controversie possono essere adeguati. I criteri UE
prevedrebbero un meccanismo per le situazioni in cui le parti hanno un
interesse reciproco a trovare una risoluzione amichevole. Obiettivo:
migliorare l’accesso alla giustizia Esistono già disposizioni specifiche volte a
garantire un accesso adeguato alla giustizia, ma attualmente si limitano a
pochi ambiti della normativa UE in materia ambientale. Una proposta della
Commissione del 2003[19]
mirante a promuovere un accesso più ampio non ha registrato progressi. Nel
frattempo il contesto è cambiato. In particolare, la Corte di giustizia ha
recentemente confermato che i giudici nazionali devono interpretare le norme
relative all’accesso alla giustizia in conformità della convenzione di Århus[20]. I giudici nazionali, ma anche
i gruppi di interesse economici e ambientali, sono nell’incertezza al riguardo. La Commissione
ritiene opportuno esaminare in che modo si possa garantire una maggiore
certezza per i giudici nazionali e i gruppi di interesse economici e
ambientali. Tra le possibilità rientrano: ·
la formulazione di orientamenti che tengano conto
dell’abbondante giurisprudenza recente, per migliorare l’attuazione delle
disposizioni vigenti in materia di accesso alla giustizia[21], e ·
la definizione a livello UE delle condizioni per un
accesso efficiente ed effettivo ai giudici nazionali su tutti gli aspetti della
normativa dell’UE in materia ambientale. Obiettivo: migliorare i risultati in
materia ambientale mediante la conclusione di accordi sulla creazione di
capacità e l’attuazione della normativa che impegnino gli Stati membri A livello europeo sono state istituite reti di
difensori civici, agenzie ambientali, ispettori, avvocati che lavorano per i
governi nazionali, i giudici e i pubblici ministeri. Tuttavia,
nonostante un certo numero di iniziative, il potenziale di cooperazione non è
stato pienamente utilizzato in tutte le reti. Tra le difficoltà vi è, da una
parte, quella di garantire che le reti dispongano di un segretariato
sufficientemente stabile per funzionare efficacemente per lunghi periodi e,
dall’altra, di selezionare e realizzare progetti e iniziative che aiutino i
membri della rete e facilitino l’attuazione. Le reti possono essere utili anche all’interno
degli Stati membri, ad esempio per favorire una maggiore partecipazione delle
amministrazioni regionali e locali all’attuazione della normativa. Un
contributo significativo può venire anche dalla creazione di un collegamento
tra ispettori nazionali e pubblici ministeri[22]. Per i casi in cui dovessero sorgere problemi,
occorre che gli Stati membri si impegnino chiaramente a intraprendere
iniziative, con tanto di parametri di riferimento e scadenze, per conseguire i
risultati richiesti. Gli impegni devono essere formalizzati e resi pubblici, in
modo che gli Stati membri, il Parlamento europeo, le imprese e i cittadini
possano essere certi che le loro preoccupazioni siano prese in considerazione
in un quadro strutturato. A tale scopo potrebbero essere conclusi accordi di
partenariato per l’attuazione della normativa che consentano di migliorare i
risultati in materia ambientale. La Commissione ritiene che siano possibili miglioramenti mediante: ·
la cooperazione attiva con le reti UE, mettendo l’accento
sulle loro funzioni e sui loro punti di forza specifici in modo da evitare
duplicazioni e agevolare la comunicazione tra di esse. La cooperazione, che
avverrà nel rispetto dell’autonomia sia della Commissione che delle reti,
potrebbe riguardare le attività di sostegno alla formazione dei pubblici
ministeri, degli ispettori e dei giudici. La cooperazione tra le reti potrebbe
anche riguardare: ·
informazioni su approcci complementari in materia
di conformità e di controllo del rispetto della normativa che si sono rivelati
efficaci; ·
consulenza o altre forme di sostegno ai difensori
civici nazionali per l’esame delle denunce relative al diritto dell’UE in
materia ambientale; ·
proposte di criteri relativi all’applicazione di
sanzioni amministrative e penali, destinate ai pubblici ministeri; ·
consulenza su come rimediare alla mancanza di dati
sulle misure adottate a livello nazionale per promuovere la conformità e
controllare il rispetto della normativa; ·
consulenza generale relativa alla facilità di
attuazione delle proposte dell’UE in materia ambientale e del controllo del
loro rispetto; ·
l’organizzazione di eventi e di conferenze sull’attuazione
della normativa in collaborazione con il Comitato delle regioni e la creazione
di una piattaforma tecnica per la cooperazione in materia ambientale sul
modello della piattaforma già istituita sulla salute; ·
la conclusione di accordi in materia di attuazione
che, fatte salve le disposizioni dei trattati e lasciando impregiudicato il
ruolo della Commissione come custode dei trattati, impegnino gli Stati membri a
intraprendere azioni preventive per rafforzare la capacità di attuare
effettivamente le norme o, se del caso, azioni correttive per risolvere
problemi specifici mediante iniziative mirate. Gli accordi di partenariato per
l’attuazione potrebbero orientare in modo proattivo l’assistenza dell’UE verso
strutture di attuazione più efficienti negli Stati membri e potrebbero essere
connessi ad altre iniziative menzionate nella presente comunicazione (ad
esempio, sistemi di informazione efficaci, meccanismi di trattamento delle
denunce e ispezioni). Essi potrebbero altresì, caso per caso, sostenere i piani
di misure correttive adottati dagli Stati membri per risolvere problemi
specifici, mediante programmi di lavoro mirati e dotati di risorse adeguate,
che prevedano tappe intermedie, garanzie di trasparenza e altre tutele. Conclusione La presente
comunicazione completa le già menzionate comunicazioni del 2007 e del 2008
sviluppando idee volte principalmente a fornire agli Stati membri strumenti
migliori per migliorare l’attuazione pratica della normativa UE. Le conoscenze e la capacità di risposta sono
aspetti complementari dell’attuazione. Si pensi ad esempio al fatto che
conoscenze migliori possono permettere alle autorità doganali di mettere in
atto strategie più efficaci di controllo del commercio illegale dei rifiuti e
delle specie minacciate. L’attuazione ha un costo. Ma il costo della
mancata attuazione è molto spesso ben più elevato, per cui l’adozione delle
misure proposte nella presente comunicazione costituisce un valido investimento
non solo per il futuro ma anche per il presente. I destinatari della presente comunicazione
sono il Parlamento europeo, gli Stati membri, i loro cittadini e tutti coloro
che operano per l’attuazione e il controllo del rispetto della normativa
ambientale. Il 7° programma di azione per l’ambiente dovrebbe assicurare un
seguito adeguato. Talune misure specifiche saranno oggetto di una valutazione
dell’impatto. [1] COM(2008) 773 definitivo. [2] Convenzione sull’accesso alle informazioni, la
partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia
in materia ambientale. [3] COM(2007) 502 definitivo. [4] Le idee verranno comunicate ai paesi candidati
all’adesione, i quali potranno inspirarsene per pianificare o migliorare
l’attuazione della normativa sin dall’inizio delle fase di allineamento del
diritto interno all’acquis in materia ambientale. [5] “The costs of not implementing the environmental
acquis” (I costi della non attuazione dell’acquis in materia
ambientale), COWI, 2011. [6] Idem. [7] “Implementing EU Waste Legislation for Green Growth”
(Attuazione della normativa UE sui rifiuti per la crescita verde), Bio
Intelligence Service, 2011. [8] Direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico
all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE, GU L 41
del 14.2.2003. [9] Direttiva 2007/2/CE che istituisce un’infrastruttura per
l’informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE), GU L 108 del 25.4.2007. [10] COM(2008) 46 definitivo dell’1.2.2008. [11] Per quanto riguarda il recepimento delle direttive
nell’ordinamento nazionale, cfr. la dichiarazione politica comune, del 27
ottobre 2011, del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sui
documenti esplicativi, GU C 369 del 17.12.2011. [12] Ad es. l’ubicazione delle aree designate. [13] Ad es. i dati sul monitoraggio. [14] Articoli 7 e 8. [15] Raccomandazione 2001/331/CE che stabilisce i criteri
minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri, GU L 118 del 27.4.2001. [16] Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono
lo strato di ozono, GU L 286 del 31.10.2009. [17] Direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali
utilizzati a fini scientifici, GU L 276 del 20.10.2010. [18] Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno
dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, GU L 211 del 14.8.2009.
[19] COM(2003) 624 definitivo. [20] Causa C-240/09. [21] Direttiva 2003/35/CE. [22] Si possono citare esempi di iniziative avviate in Irlanda
e nella regione fiamminga del Belgio.