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Document 52012AR2244

Parere del Comitato delle regioni «Statuto e finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee»

OJ C 62, 2.3.2013, p. 77–81 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 62/77


Parere del Comitato delle regioni «Statuto e finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee»

2013/C 62/15

IL COMITATO DELLE REGIONI

esprime il convincimento che la proposta possa contribuire a facilitare un dialogo che oltrepassi i contesti nazionali e si estenda al livello europeo, e a sviluppare un'opinione pubblica europea;

conviene che l'ottenimento di uno status giuridico europeo sarà subordinato al rispetto di elevati standard in materia di governance, responsabilità e trasparenza;

si compiace del fatto che il regolamento preveda che, quando i partiti politici e le fondazioni ad essi collegate chiedono la propria registrazione al Parlamento europeo, nel conteggio dei rappresentanti figurino, oltre al livello europeo e a quello nazionale, anche quello dei parlamenti regionali;

chiede al Consiglio e al Parlamento europeo di coinvolgere il CdR nel controllo della conformità ai valori fondamentali dell'UE;

considera accettabile la prevista ripartizione degli stanziamenti dell'UE, ma invita a considerare ai fini di tale ripartizione anche le quote di membri del CdR;

invita a considerare se i fondi possano essere impiegati in caso di campagne referendarie di portata europea o di iniziative dei cittadini a livello europeo.

Relatore

István SÉRTŐ-RADICS (HU/ALDE), sindaco di Uszka

Testo di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee

COM(2012) 499 final – 2012/0237 (COD)

Parere del Comitato delle regioni - Statuto e finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.

accoglie con favore la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, presentata dalla Commissione europea il 12 settembre 2012, che sostituisce e abroga il regolamento (CE) n. 2004/2003 applicato sinora a tali entità;

2.

il CdR, tenuto conto della propria suddivisione in gruppi politici, desidera fornire il proprio contributo all'elaborazione di questa proposta legislativa, che può tra l'altro richiamare una maggiore attenzione, a livello locale e regionale, sulle decisioni politiche adottate in ambito europeo nonché sulla partecipazione dei suoi membri all'elaborazione di tali decisioni;

3.

sottolinea il proprio impegno per la promozione della cittadinanza dell'Unione (1) e l'importanza della sensibilizzazione in un tale contesto (2), su cui si è espresso dettagliatamente nel recente passato nel quadro di vari pareri;

4.

ribadisce inoltre, in particolare, il proprio impegno per la promozione dei diritti connessi alla cittadinanza dell'UE e dei diritti civili dell'UE, compreso il diritto di voto. Le attività del CdR nel quadro dell'Anno europeo dei cittadini 2013, si concentreranno su tale tema (3);

5.

sottolinea l'importanza del fatto che, attraverso il coinvolgimento dei cittadini nel processo di integrazione europea, la cittadinanza dell'Unione contribuisce alla realizzazione della democrazia in Europa. È pertanto nell'interesse dei cittadini dell'Unione europea far prosperare una democrazia rappresentativa europea. Nel processo legislativo europeo i partiti e le fondazioni politiche veramente sovranazionali svolgono un ruolo essenziale nel dar voce alle opinioni dei cittadini a livello europeo;

6.

esprime il convincimento che la proposta possa contribuire a facilitare un dialogo che oltrepassi i contesti nazionali e si estenda al livello europeo, e a sviluppare un'opinione pubblica europea, ad accrescere l'interesse e la partecipazione dei cittadini nelle elezioni europee e a rafforzare la legittimazione democratica dell'UE;

7.

condivide l'obiettivo generale del regolamento, ossia accrescere la visibilità, il riconoscimento, l'efficacia, la trasparenza e la responsabilità delle fondazioni e dei partiti politici europei;

8.

considera assolutamente necessario un più stretto collegamento tra partiti politici europei e fondazioni politiche europee, e conviene che ciascun partito possa essere collegato istituzionalmente a una sola fondazione politica;

Registrazione e verifica

9.

ritiene che lo statuto unico europeo rappresenterebbe un passo in direzione di un'Europa unita politicamente, in quanto permette alle organizzazioni di registrarsi come partito politico europeo o fondazione politica europea e in tal modo di acquisire uno status giuridico basato sul diritto unionale, divenendo in tal modo indipendenti dalle varie e diverse forme giuridiche nazionali che ne hanno sinora definito i limiti; osserva però che la possibilità che la proposta di regolamento in esame adempia a tale funzione dipende da un'adeguata applicazione delle norme a livello di Stati membri;

10.

sottolinea che lo statuto di base raccomandato dalla Commissione si basa sulle esperienze derivanti dal funzionamento dei partiti, delle associazioni di partito e delle fondazioni attualmente esistenti, registrate a livello nazionale e dotate di un ampio riconoscimento, ma anche che la proposta nella sua forma attuale presenta alcuni limiti (soprattutto per quanto concerne lo status giuridico europeo indipendente) dai quali si evince che nell'elaborare il nuovo statuto non si è tenuto pienamente conto delle esperienze dei partiti politici europei dal 2004 in poi;

11.

sottolinea che per i partiti politici europei e per le fondazioni politiche ad essi collegate è di fondamentale importanza che si crei un vero e proprio status giuridico europeo, grazie alla possibilità di stabilire la propria sede in qualsiasi Stato membro a parità di condizioni, in funzione delle proprie specifiche caratteristiche e della propria entità politica;

12.

sottolinea pertanto l'importanza di tenere conto, nello statuto di base introdotto dalla proposta in esame, delle disposizioni giuridiche nazionali. Raccomanda inoltre alle istituzioni europee di prendere in considerazione, in avvenire, l'elaborazione di uno statuto europeo di portata generale;

13.

si compiace del fatto che l'ottenimento di uno status giuridico europeo sarà subordinato al rispetto di elevati standard in materia di governance, responsabilità e trasparenza;

14.

considera importante il fatto che tra le condizioni specifiche per l'acquisizione e, ancor più, il mantenimento dello status giuridico europeo sia annoverato il rigoroso rispetto dei valori su cui si fonda l'UE. Questo fattore ha costituito sinora un criterio di adesione per i paesi candidati, ma il regolamento in esame eleva i valori fondamentali dell'UE a criterio che può e deve essere verificato nel quadro del monitoraggio politico;

15.

si compiace del fatto che il regolamento preveda che, quando i partiti politici e le fondazioni ad essi collegate chiedono la propria registrazione al Parlamento europeo, nel conteggio dei rappresentanti figurino, oltre al livello europeo e a quello nazionale, anche quello dei parlamenti regionali. In tale contesto, date le differenze di struttura tra uno Stato membro e l'altro, è necessario precisare la natura del livello politico intermedio (provincia, regione, contea, distretto, circondario);

16.

è favorevole alla verifica annuale, da parte del Parlamento europeo, della conformità dei partiti e delle fondazioni politiche europei ai requisiti e alle condizioni di cui al regolamento, nonché al controllo, effettuato dal Parlamento europeo su richiesta, del fatto che un partito o una fondazione continui a rispettare i valori su cui si fonda l'UE;

17.

chiede al Consiglio e al Parlamento europeo di coinvolgere il CdR in tale controllo della conformità ai valori fondamentali dell'UE;

18.

propone di rendere obbligatorio il coinvolgimento del CdR nella verifica quanto meno nei casi in cui il partito oggetto della verifica sia rappresentato nel CdR;

Finanziamento

19.

ricorda di avere sottolineato, nel parere in merito al nuovo quadro finanziario pluriennale post 2013 (4), la necessità di dotarsi delle risorse adeguate per promuovere i diritti fondamentali, la democrazia e la partecipazione dei cittadini, al fine di costruire una cittadinanza europea. I partiti politici europei autenticamente transnazionali e le fondazioni politiche europee ad essi collegate hanno un ruolo fondamentale da svolgere nell'esprimere la voce dei cittadini a livello europeo, colmando la distanza tra la politica nazionale e quella dell'Unione;

20.

constata che la proposta della Commissione stabilisce una distinzione tra i criteri di ottenimento dello status giuridico e quelli di ammissione al finanziamento;

21.

apprezza la disposizione per cui il finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee sarà come in passato a carico del bilancio del Parlamento europeo;

22.

considera appropriato che una condizione essenziale per l'ammissione al finanziamento a carico del bilancio dell'UE sia il riconoscimento come partito politico europeo o fondazione politica europea, a sua volta subordinato al rispetto di specifiche condizioni e requisiti;

23.

considera accettabile la prevista ripartizione degli stanziamenti dell'UE (il 15 % in parti uguali, il rimanente 85 % in proporzione alle rispettive quote di deputati eletti al Parlamento europeo), ma invita a considerare ai fini di tale ripartizione anche le quote di membri del CdR;

24.

si compiace del fatto che, al fine di accrescere la capacità dei partiti e delle fondazioni di raccogliere risorse proprie, la proposta innalza da 12 000 a 25 000 euro all'anno il limite massimo di donazioni consentite da parte di un singolo donatore (persona fisica o giuridica);

25.

apprezza il principio e la pratica per cui i fondi provenienti dal bilancio dell'Unione non possono essere utilizzati per il finanziamento diretto o indiretto di elezioni nazionali, regionali o locali o di altri partiti politici e, in particolare, di partiti politici o di candidati nazionali, perché ciò sarebbe contrario allo spirito della sovranazionalità;

26.

non vede invece il motivo per cui i partiti politici e le fondazioni politiche europei non possano utilizzare le proprie entrate per sostenere i propri candidati alle elezioni nazionali, regionali o locali;

27.

comprende l'intento di evitare che i fondi provenienti dal bilancio dell'Unione europea possano essere utilizzati per finanziare campagne referendarie nazionali, regionali o locali (intese per esempio a modificare il Trattato), ma invita a considerare se tali fondi possano essere impiegati in caso di campagne referendarie o di iniziative dei cittadini a livello europeo;

Funzionamento pratico, prospettive locali e regionali

28.

è convinto che i partiti politi europei, nel quadro della loro attività, garantiranno in maniera sempre più efficace le cariche elettive a livello europeo e le altre funzioni rappresentative connesse all'espressione e alla trasmissione delle intenzioni manifestate dagli elettori, offrendo inoltre un legame diretto tra il livello politico europeo e quello locale e regionale;

29.

sottolinea che a titolo di condizione preliminare per una partecipazione politica attiva negli Stati membri occorre garantire ai cittadini dell'Unione un accesso completo alle informazioni, e invita i propri membri ad intraprendere azioni affinché gli Stati membri garantiscano l'accesso alle informazioni (5). La presenza di partiti politici europei autenticamente sovranazionali potrebbero svolgere un ruolo anche in questo campo;

30.

riconosce che grazie a partiti politici europei autenticamente sovranazionali sarebbe possibile in futuro che nelle liste elettorali locali e regionali figurassero candidati di un partito europeo invece che di un partito di portata nazionale o regionale; in tal modo i rapporti diretti tra la politica europea e quella locale e regionale diverrebbero più trasparenti;

31.

appoggia la volontà politica di far entrare in vigore lo statuto e la regolamentazione in materia di finanziamento ancora prima delle elezioni del Parlamento europeo del 2014, e di fare in modo che siano applicabili anche al sostegno fornito dai partiti politici europei e dalle fondazioni politiche europee alle campagne locali e regionali nel contesto dell'iniziativa dei cittadini europei;

Sussidiarietà, proporzionalità e miglioramento normativo

32.

riconosce che la proposta può essere considerata conforme al principio di sussidiarietà, poiché le norme concernenti lo statuto e il finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee possono essere stabilite solo a livello dell'Unione;

33.

segnala che una dimostrazione pratica della struttura multilivello del sistema democratico che si va costruendo nell'UE potrebbe consistere nel consentire regolarmente al CdR di partecipare alla verifica degli statuti dei partiti politici e delle fondazioni politiche, allorché viene valutata la conformità ai valori fondamentali dell'UE;

34.

riconosce che la proposta può essere considerata in linea generale come conforme al principio di proporzionalità, poiché la sua forma e il suo contenuto non vanno al di là di quanto è necessario per realizzare gli obiettivi europei;

35.

considera che vi sia una contraddizione nel fatto che la proposta mira a costituire una nuova forma giuridica europea per le due tipologie di soggetti (partiti e fondazioni), che continuerebbero comunque, sotto molti aspetti, a svolgere gran parte delle loro attività pratiche sulla base di una forma giuridica riconosciuta nell'ordinamento giuridico dello Stato membro nel quale hanno sede;

36.

constata la mancanza di una valutazione d'impatto relativa alla proposta;

37.

riconosce che la Commissione europea ha consultato le parti interessate e ha elaborato la proposta sulla base dei risultati di tale consultazione; tuttavia dal documento non emerge in modo univoco che anche il livello locale e regionale è stato coinvolto in tali consultazioni;

38.

invita il Parlamento europeo a coinvolgere il Comitato delle regioni nella valutazione dello statuto e del regime di finanziamento, che dovrebbe essere realizzata tre anni dopo le prossime elezioni per il Parlamento europeo.

II.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Articolo 2, paragrafo 5

Definizioni

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

"parlamento regionale" o "assemblea regionale": un organismo i cui membri sono titolari di un mandato elettorale regionale o sono politicamente responsabili dinanzi ad un'assemblea elettiva,

"parlamento regionale" o "assemblea regionale": un organismo di livello intermedio tra quello comunale e quello statale, i cui membri sono titolari di un mandato elettorale regionale o sono politicamente responsabili dinanzi ad un'assemblea elettiva di livello subnazionale,

Motivazione

Il livello intermedio degli organi elettivi differisce da uno Stato membro all'altro. La denominazione di "parlamento regionale" e di "assemblea regionale" non vale dappertutto. A causa di tale differenza nelle strutture, risulta necessario precisare la natura del livello politico intermedio (provincia, regione, contea, distretto, circondario ecc.). L'emendamento propone per le elezioni locali un concetto più ampio ("livello intermedio") e applicabile a ogni Stato membro, ma che al tempo stesso consente una distinzione chiara rispetto a un mandato elettorale di livello comunale.

Emendamento 2

Articolo 7, paragrafo 2

Verifica della registrazione

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Su richiesta di un quarto dei suoi membri, in rappresentanza di almeno tre gruppi politici al Parlamento europeo, il Parlamento europeo decide a maggioranza dei suoi membri, se continua ad essere soddisfatta la condizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) per un partito politico europeo e all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c) per una fondazione politica europea.

Su richiesta di un quarto dei suoi membri, in rappresentanza di almeno tre gruppi politici al Parlamento europeo, il Parlamento europeo decide a maggioranza dei suoi membri, se continua ad essere soddisfatta la condizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) per un partito politico europeo e all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c) per una fondazione politica europea.

Prima di pronunciarsi, il Parlamento europeo sente i rappresentanti del partito politico europeo interessato o della fondazione politica europea interessata e chiede ad un comitato di personalità indipendenti di esprimere un parere sull'argomento entro un lasso di tempo ragionevole.

Prima di pronunciarsi, il Parlamento europeo sente i rappresentanti del partito politico europeo interessato o della fondazione politica europea interessata e chiede ad un comitato di personalità indipendenti di esprimere un parere sull'argomento entro un lasso di tempo ragionevole. Nel corso della procedura, esso coinvolge il Comitato delle regioni, almeno nei casi in cui vengono sottoposti a verifica partiti politici europei che sono rappresentati anche nel Comitato delle regioni.

Detto comitato è composto da tre membri: il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione designano un membro ciascuno entro sei mesi dalla conclusione della prima sessione del Parlamento europeo dopo le elezioni di detta istituzione. Quest'ultima provvede alle funzioni di segreteria e al finanziamento del comitato.

Detto comitato è composto da tre membri: il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione designano un membro ciascuno entro sei mesi dalla conclusione della prima sessione del Parlamento europeo dopo le elezioni di detta istituzione. Quest'ultima provvede alle funzioni di segreteria e al finanziamento del comitato.

Motivazione

Tra i requisiti previsti per la registrazione figura anche la dimensione regionale, pertanto è logico che anche il Comitato delle regioni partecipi alla verifica del rispetto dei valori che stanno alla base dell'UE, quanto meno nei casi in cui il partito interessato sia rappresentato nel CdR.

Emendamento 3

Articolo 18, nuovo paragrafo 4

Divieto di finanziamento

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

 

Il divieto di finanziamento non si estende al sostegno fornito dai partiti politi europei e dalle fondazioni politiche europee alle campagne nel quadro dell'iniziativa dei cittadini europei.

Motivazione

Per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee è necessario essere presenti e comunicare con i cittadini dell'Unione non soltanto nel contesto delle campagne elettorali per il Parlamento europeo, ma anche, in difesa dei valori europei, nei periodi tra due campagne elettorali, ad esempio in occasione di iniziative dei cittadini europei.

Bruxelles, 31 gennaio 2013

Il presidente del Comitato delle regioni

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


(1)  CdR 355/2010.

(2)  CdR 120/2005.

(3)  R/CdR 1030/2012 punto 7.

(4)  CdR 283/2011.

(5)  CdR 170/2010, punto 17; cfr. anche CdR 355/2010, punto 37.


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