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Document 52010XC1105(01)
Notice of initiation of a partial interim review of the anti-dumping measures applicable to imports of coumarin originating in the People's Republic of China
Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese
Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese
OJ C 299, 5.11.2010, p. 4–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
5.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 299/4 |
Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese
2010/C 299/03
La Commissione europea (in appresso «Commissione») ha deciso di avviare di propria iniziativa un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese, in conformità all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»). Il riesame è limitato all'analisi del pregiudizio.
1. Prodotto
Il prodotto oggetto del riesame è la cumarina originaria della Repubblica popolare cinese, attualmente classificata al codice NC ex 2932 21 00 («prodotto in esame»).
2. Misure in vigore
Le misure attualmente in vigore sono un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 654/2008 del Consiglio (2) sulle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di cumarina spedita dall'India, dalla Tailandia, dall'Indonesia e dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarata o meno originaria di India, Tailandia, Indonesia o Malaysia, e un impegno accettato di un produttore indiano (Atlas Fine Chemicals Pvt. Ltd) (3).
3. Motivazione del riesame
La Commissione è stata informata dei cambiamenti avvenuti nell'industria europea della cumarina.
Le è stato comunicato che l'unico produttore di cumarina che rappresentava l'industria dell'Unione nell'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure in vigore, ha deciso di sospendere la produzione di cumarina nell'Unione europea alla fine dell'agosto 2010. Per questo motivo le misure in vigore non sarebbero più necessarie e vanno quindi abrogate.
4. Procedimento
Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione avvia un riesame, in conformità all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, limitato all'analisi del pregiudizio. Sarà esaminato se sia opportuno mantenere le misure antidumping in vigore.
a) Raccolta di informazioni e audizioni
Tutte le parti interessate sono invitate a presentare le loro osservazioni e a fornire informazioni alla Commissione sull'esistenza di un'industria dell'Unione, allegando la relativa documentazione. Queste informazioni e la relativa documentazione devono pervenire alla Commissione entro il termine indicato al punto 5, lettera a).
La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate, a condizione che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta va presentata entro il termine indicato al punto 5, lettera b).
5. Termini
a) Termine entro il quale le parti devono manifestarsi e inviare informazioni
Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi contattando la Commissione, presentare le loro osservazioni e fornire qualsiasi altra informazione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni e informazioni possono essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. È importante notare che al rispetto di tale termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.
b) Audizioni
Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere un'audizione alla Commissione entro lo stesso termine di 37 giorni.
6. Comunicazioni scritte e corrispondenza
Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto) e indicare nome, indirizzo, e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata vanno contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (4) e, in conformità dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata, contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».
Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:
Commissione europea |
Direzione generale del Commercio |
Direzione H |
Ufficio: N-105 04/92 |
1049 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
Fax +32 22956505 |
7. Omessa collaborazione
Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.
Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno utilizzare i dati disponibili in applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base. Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e si ricorre ai dati disponibili, l'esito dell'inchiesta potrà essere meno favorevole di quello che sarebbe stato se la parte avesse collaborato.
8. Calendario dell'inchiesta
A norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l'inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
9. Trattamento dei dati personali
Si ricorda che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta sono trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (5).
10. Consigliere-auditore
Se le parti interessate ritengono di avere difficoltà nell'esercizio dei loro diritti di difesa, possono chiedere l'intervento del consigliere auditore della DG Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione, offrendo, se necessario, la sua mediazione su questioni procedurali attinenti alla tutela dei loro interessi nel presente procedimento, in particolare per quanto riguarda l'accesso alla pratica, la riservatezza, la proroga dei termini e il trattamento delle osservazioni presentate in forma scritta e/o orale. Per ulteriori informazioni e le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine web dedicate al consigliere-auditore sul sito Internet della DG Commercio (http://ec.europa.eu/trade).
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) GU L 183 dell'11.7.2008, pag. 1.
(3) GU L 1 del 4.1.2005, pag. 15.
(4) Questo significa che il documento è destinato esclusivamente a uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). Si tratta di un documento riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).
(5) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.