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Document 52010PC0484

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni

/* COM/2010/0484 def. */

52010PC0484




[pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

Bruxelles, 15.9.2010

COM(2010) 484 definitivo

2010/0250 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni

{SEC(2010) 1058}{SEC(2010) 1059}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La crisi finanziaria ha portato i derivati negoziati fuori borsa ( over-the-counter – OTC) al centro dell'attenzione delle autorità di regolamentazione. Il quasi crollo di Bear Sterns nel marzo 2008, il fallimento di Lehman Brothers il 15 settembre 2008 e il salvataggio di AIG il giorno successivo hanno evidenziato le carenze del funzionamento del mercato dei derivati OTC. Su tale mercato le autorità di regolamentazione hanno dedicato particolare attenzione al ruolo avuto dai CDS ( credit default swaps ) nel corso della crisi.

La Commissione ha reagito rapidamente. Nell'ampia comunicazione del 4 marzo 2009 dal titolo "Guidare la ripresa in Europa"[1], la Commissione si è impegnata a presentare, sulla base di una relazione sui derivati e su altri prodotti strutturati complessi, iniziative appropriate per accrescere la trasparenza e per affrontare i problemi legati alla stabilità finanziaria. Il 3 luglio 2009 la Commissione ha adottato una prima comunicazione[2] dedicata specificamente all'analisi del ruolo dei derivati nella crisi finanziaria e dei benefici e dei rischi dei mercati dei derivati. La comunicazione esaminava in che modo potrebbero essere ridotti i rischi individuati[3].

Nel settembre 2009 i leader del G-20 riuniti a Pittsburgh hanno convenuto che:

"Al massimo entro la fine del 2012 tutti i contratti derivati OTC standardizzati dovranno essere negoziati in borsa o, se del caso, su piattaforme elettroniche di negoziazione e compensati mediante controparti centrali. I contratti derivati OTC devono essere notificati ai repertori di dati sulle negoziazioni. I contratti non compensati a livello centrale devono soddisfare requisiti patrimoniali più elevati."

Nel giugno 2010 i leader del G20 riuniti a Toronto hanno riaffermato il loro impegno e si sono impegnati ad accelerare l'attuazione di misure forti per " accrescere la trasparenza e la vigilanza regolamentare dei derivati negoziati fuori borsa in maniera uniforme a livello internazionale e non discriminatoria ".

Il 20 ottobre 2009 la Commissione ha adottato una seconda comunicazione[4] che illustrava le azioni strategiche future che la Commissione intendeva proporre per aumentare la trasparenza del mercato dei derivati, ridurre il rischio di controparte e il rischio operativo e rafforzare l'integrità del mercato e la sua vigilanza. La comunicazione annunciava anche l'intenzione della Commissione di presentare proposte legislative nel 2010, per assicurare l'attuazione degli impegni assunti in seno al G20 in merito alla compensazione dei derivati standardizzati[5], il rispetto di norme prudenziali di alto livello da parte delle controparti centrali ed una regolamentazione adeguata dei repertori di dati sulle negoziazioni. Con la presente proposta di regolamento la Commissione mantiene l'impegno assunto di agire rapidamente e con determinazione. Essa tiene anche conto del forte sostegno del Parlamento europeo e delle tante misure proposte nella risoluzione da esso approvata il 15 giugno 2010 dal titolo "Mercati dei derivati: azioni strategiche future" (relazione Langen).

Come già detto in precedenza, la presente iniziativa si inquadra in uno sforzo internazionale più ampio per rafforzare la stabilità del sistema finanziario nel suo complesso e del mercato dei derivati OTC in particolare. Dato il carattere mondiale del mercato dei derivati OTC, l'approccio coordinato a livello internazionale è fondamentale. Pertanto, per evitare il rischio di arbitraggi regolamentari è importante che la presente proposta tenga conto di ciò che hanno già fatto o intendono fare altri paesi in materia di regolamentazione dei derivati OTC.

Al riguardo, la presente proposta è coerente con la legislazione sui derivati OTC recentemente adottata dagli Stati Uniti (il cosiddetto "Frank-Dodd Act"). La legge statunitense ha un ambito di applicazione sostanzialmente identico. Essa contiene disposizioni analoghe, che impongono la segnalazione dei contratti derivati OTC e la compensazione dei contratti assoggettabili. Essa fissa inoltre requisiti rigorosi per quanto riguarda il patrimonio da detenere e le garanzie reali da costituire per i derivati OTC che continueranno ad essere compensati su base bilaterale. Infine essa attua un quadro normativo per i repertori dei dati sulle negoziazioni e aggiorna il quadro normativo vigente sulle controparti centrali. Analogamente alla proposta della Commissione, la legge statunitense prevede la successiva elaborazione di un certo numero di norme tecniche.

2. ESITO DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Dall'ottobre 2008 i servizi della Commissione hanno svolto ampie e continue consultazioni con tutte le parti in causa per determinare la risposta politica più adeguata. Questo dialogo si è svolto attraverso molte riunioni bilaterali e multilaterali, due consultazioni pubbliche ed una conferenza.

All'inizio i servizi della Commissione si sono concentrati unicamente sul mercato dei CDS, al centro del dibattito dopo il quasi-fallimento di Bear Stearns e il fallimento di Lehman Brothers. Per facilitare il controllo degli impegni assunti a tale riguardo dai principali dealer operanti su questo mercato, la Commissione ha istituito il gruppo di lavoro sui derivati, di cui fanno parte rappresentanti degli istituti finanziari che si sono impegnati a introdurre la compensazione dei CDS con riferimento europeo entro il luglio 2009[6], rappresentanti delle controparti centrali, dei repertori di dati sulle negoziazioni e di altri partecipanti al mercato interessati, ma anche delle autorità europee (BCE, CESR, CEBS e CEIOPS)[7] e nazionali (AMF, BaFin e FSA)[8] interessate. Oltre alle riunioni del gruppo di lavoro sui derivati la Commissione ha tenuto distinte riunioni ad hoc, bilaterali e multilaterali, con un gran numero di parti in causa sul mercato dei CDS.

Dato il rispetto dell'impegno assunto dalle imprese del settore e in previsione dell'elaborazione di disposizioni normative, la Commissione ha istituito un gruppo di lavoro di esperti degli Stati membri sui derivati e sulle infrastrutture di mercato. In questo ambito ha discusso i possibili approcci regolamentari con esperti degli Stati membri, della BCE, del CESR e del CEBS. Il gruppo di lavoro si è riunito varie volte tra il gennaio e il luglio 2010.

La Commissione ha raccolto informazioni preziose anche partecipando ai lavori di varie istituzioni internazionali, fra le quali il gruppo della autorità di regolamentazione sui derivati OTC ( OTC Derivatives Regulators Group ) e il gruppo sulla gestione e sui modelli di rischio del Comitato di Basilea ( Basel Committee's Risk Management and Modelling Group ). Inoltre, la Commissione ha ottenuto recentemente lo status di osservatore nel comitato direttivo del gruppo di lavoro congiunto CPSS-IOSCO[9], che sta attualmente riesaminando le raccomandazioni sulle controparti centrali e sta preparando raccomandazioni sui repertori di dati sulle negoziazioni. Inoltre, la Commissione ha avviato un intenso dialogo con le autorità nazionali di paesi non appartenenti all'UE, in particolare le autorità statunitensi (CFTC, SEC[10], Federal Reserve Bank of New York , Federal Reserve Board , il Congresso statunitense) e copresiede un gruppo di lavoro del Consiglio per la stabilità finanziaria ( Financial Stability Board – FSB), incaricato di trovare soluzioni ai problemi legati all'attuazione degli obblighi in materia di segnalazione, di compensazione e di negoziazione decisi dal G20.

Contestualmente alla pubblicazione della prima comunicazione, la direzione generale Mercato interno ha avviato una consultazione pubblica[11], tenutasi tra il 3 luglio e il 31 agosto 2009. I servizi della Commissione hanno ricevuto 111 rispose. Per 100 di queste è stata concessa l'autorizzazione alla pubblicazione, avvenuta sul sito internet dedicato alla consultazione[12]. Una sintesi delle risposte, compresa un'analisi introduttiva sulla consultazione pubblica delle parti in causa, è disponibile nel sito internet della direzione generale Mercato interno[13]. Alla consultazione è seguita un'importante conferenza, tenutasi a Bruxelles il 25 settembre 2009[14]. Tre gruppi, in rappresentanza del mondo accademico, del settore finanziario e delle autorità di regolamentazione, dell'UE e degli Stati Uniti, hanno esposto il loro punto di vista sulla necessità (o no) di riformare il mercato dei derivati OTC ad un pubblico di oltre 400 persone e hanno risposto alle loro domande. La conferenza ha sostanzialmente confermato le opinioni e le informazioni raccolte durante la consultazione pubblica.

Una seconda consultazione pubblica è stata organizzata dal 14 giugno al 10 luglio 2010, al fine di raccogliere l'opinione delle parti in causa sulle grandi linee delle misure legislative. I servizi della Commissione hanno ricevuto 210 risposte, per la maggior parte favorevoli alle riforme proposte[15].

3. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

La proposta di regolamento è accompagnata da una valutazione dell'impatto[16], che analizza le possibili opzioni per ridurre il rischio sistemico aumentando allo stesso tempo la sicurezza e l'efficienza del mercato dei derivati OTC. Sulla base dell'analisi, la valutazione dell'impatto conclude che i maggiori benefici netti sarebbero realizzati tramite l'adozione di misure che:

- impongano la compensazione mediante controparte centrale dei derivati OTC che soddisfano criteri di assoggettabilità predefiniti;

- fissino obiettivi specifici in materia di standardizzazione giuridica e delle procedure;

- fissino obiettivi specifici in materia di compensazione bilaterale delle operazioni su derivati OTC;

- impongano ai partecipanti al mercato di comunicare tutte le informazioni necessarie sui rispettivi portafogli di derivati OTC ad un repertorio di dati sulle negoziazioni, e se ciò non fosse possibile, direttamente alle autorità di regolamentazione; e

- impongano la pubblicazione di informazioni sulle posizioni aggregate.

4. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

4.1. Base giuridica

La proposta si basa sull'articolo 114 del TFUE, che costituisce la basa giuridica più adeguata per un regolamento in materia. Si ritiene che il regolamento sia lo strumento giuridico più idoneo per introdurre un obbligo generale a carico di tutti gli operatori di ricorrere alle controparti centrali per la compensazione dei derivati OTC standardizzati e per assicurare che nell'UE le controparti centrali, che assumeranno e concentreranno di conseguenza importanti rischi, siano soggette a norme prudenziali uniformi. Il regolamento è anche lo strumento giuridico idoneo per attribuire nuove competenze all'ESMA in quanto sola autorità competente per la registrazione e la vigilanza sui repertori di dati sulle negoziazioni nell'UE.

4.2. Sussidiarietà e proporzionalità

Per determinare quali derivati OTC siano assoggettabili all'obbligo di compensazione mediante controparte centrale, è necessaria una procedura uniforme a livello UE. La questione non può essere lasciata alla discrezionalità degli Stati membri, perché ne risulterebbe un'applicazione non uniforme dell'obbligo di compensazione da uno Stato membro all'altro. Occorre quindi conferire alla Commissione europea e all'ESMA un ruolo centrale nella determinazione della categoria di derivati assoggettabile a compensazione mediante controparte centrale. Inoltre, poiché il ricorso a controparti centrali diventerà obbligatorio ai sensi della normativa UE, occorre assoggettare le controparti centrali a rigorosi requisiti organizzativi, di condotta negli affari e prudenziali.

Per quanto riguarda l'autorizzazione e la vigilanza delle controparti centrali, il regolamento mira a trovare un equilibrio tra la necessità di attribuire un ruolo centrale all'ESMA, le competenze delle autorità nazionali e gli interessi di altre autorità competenti. Esso tiene conto della potenziale responsabilità di bilancio degli Stati membri e della natura transfrontaliera dell'attività delle controparti centrali.

L'ESMA avrà un ruolo centrale nel collegio delle autorità competenti per tutto ciò che riguarda la concessione dell'autorizzazione ad una controparte centrale, la sua revoca e la sua modifica. Per instaurare una procedura unica ed evitare discrepanze tra Stati membri, l'ESMA sarà anche competente per il riconoscimento delle controparti centrali di paesi terzi che intendono offrire servizi di compensazione a soggetti stabiliti nell'Unione europea, purché siano rispettate determinate condizioni.

Per quanto riguarda l'obbligo di segnalazione, questo dovrebbe essere disciplinato a livello UE, perché le informazioni che dovranno essere comunicate ad un repertorio di dati sulla negoziazione interesseranno tutte le autorità competenti dell'UE e perché è necessario assicurare che queste godano in ugual misura e alle stesse condizioni del libero accesso a dette informazioni. All'ESMA viene pertanto attribuita la competenza sia per la registrazione che per la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni.

Per questi motivi, le disposizioni sono conformi ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità enunciati all'articolo 5 del trattato, in quanto gli obiettivi della proposta non possono essere realizzati adeguatamente dagli Stati membri e possono dunque essere meglio realizzati dall'Unione europea.

4.3. Illustrazione dettagliata della proposta

4.3.1. Titolo I (Oggetto, ambito di applicazione e definizioni)

Il regolamento, che ha un vasto ambito di applicazione, fissa obblighi uniformi in materia di controparti finanziarie, controparti non finanziarie (a partire da talune soglie) e tutte le categorie di contratti derivati OTC. Le disposizioni prudenziali si applicano alle controparti centrali in ragione dell'obbligo di compensazione mediante controparte centrale e ai repertori di dati sulle negoziazioni in ragione dell'obbligo di segnalazione. Occorre tuttavia notare che gli obblighi in materia di autorizzazione e di vigilanza riguardanti le controparti centrali si applicano indipendentemente dal tipo di strumento finanziario da esse compensato: OTC o altro. Ciò è chiarito all'articolo 1, paragrafo 3. Esenzioni sono espressamente previste per i membri del Sistema europeo di banche centrali, gli organismi pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima e per le banche multilaterali di sviluppo, per evitare di limitarne il potere di intervento per stabilizzare i mercati, se e quando necessario.

4.3.2. Titolo II (Compensazione, segnalazione e riduzione dei rischi dei derivati OTC)

Questa parte del regolamento è di cruciale importanza per l'attuazione dell'obbligo di compensazione di tutti i derivati OTC standardizzati deciso dal G20. Ai fini della traduzione di questo impegno in obblighi normativi, per contratti "standardizzati" si intendono i contratti assoggettabili a compensazione mediante controparte centrale. A tal fine, il regolamento instaura una procedura che tiene conto dei fattori di rischio legati all'obbligo di compensazione. La procedura è concepita in modo da assicurare che l'obbligo di compensazione per i contratti derivati OTC raggiunga in pratica il suo scopo ultimo, ossia ridurre i rischi che pesano sul sistema finanziario, piuttosto che accrescerli: obbligare una controparte centrale a compensare contratti OTC di cui non è in grado di gestire i rischi potrebbe infatti avere ripercussioni negative sulla stabilità del sistema.

Tuttavia, per creare una procedura che assicuri che il maggior numero possibile di contratti derivati OTC venga compensato mediante controparte centrale, il regolamento prevede due approcci per determinare i contratti da compensare:

1. un approccio ascendente (" bottom-up "): una controparte centrale decide di compensare alcuni contratti e ottiene l'autorizzazione dalla rispettiva autorità competente, che è tenuta a informare l'ESMA dopo aver autorizzato la controparte centrale. L'ESMA ha allora il potere di decidere se l'obbligo di compensazione mediante controparte centrale debba essere applicato a tutti i contratti della stessa categoria nell'UE. L'ESMA deve basare la sua decisione su alcuni criteri oggettivi;

2. un approccio discendente (" top-down "): l'ESMA decide, in collaborazione con il Comitato europeo per il rischio sistemico, quali contratti vadano potenzialmente assoggettati all'obbligo di compensazione mediante controparte centrale. Questo approccio è importante per individuare e prendere in considerazione i contratti negoziati sul mercato non ancora compensati mediante controparte centrale.

Entrambi gli approcci sono necessari, da una parte, perché non si può lasciare interamente al mercato il compito di attuare l'impegno assunto dal G20 in materia di compensazione e, dall'altra parte, perché è indispensabile un controllo a livello UE dell'adeguatezza di alcuni meccanismi sotto il profilo regolamentare prima dell'entrata in vigore dell'obbligo di compensazione.

Occorre notare che le controparti soggette all'obbligo di compensazione non possono sottrarsi all'obbligo decidendo semplicemente di non partecipare ad una controparte centrale. Se non soddisfanno i requisiti di partecipazione o non sono interessate a diventare membri compensatori, dette controparti devono tuttavia concludere gli accordi necessari con membri compensatori per poter accedere alla controparte centrale come clienti.

Inoltre, per evitare che si creino ostacoli e per salvaguardare il carattere mondiale del mercato dei derivati OTC, le controparti centrali non dovrebbero essere autorizzate ad accettare esclusivamente le operazioni concluse in sedi di esecuzione con le quali hanno un legame privilegiato o che fanno parte dello stesso gruppo. Per questi motivi, le controparti centrali autorizzate a compensare contratti derivati assoggettabili saranno obbligate ad accettare di compensare tali contratti su base non discriminatoria, indipendentemente dalla sede di esecuzione.

Per quanto riguarda le controparti (societarie) non finanziarie, in linea di principio esse non saranno soggette alle norme del presente regolamento, a meno che le loro posizioni su derivati OTC non raggiungano una certa soglia e siano di conseguenza considerate di importanza sistemica. Infatti, si ritiene che le operazioni su derivati vengano effettuate da dette controparti non a scopo di speculazione, ma per coprire i derivati direttamente legati alla loro attività commerciale, ed è per questo che le corrispondenti posizioni non rientreranno nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

Concretamente ciò significa che l'obbligo di compensazione mediante controparte centrale si applicherà unicamente ai contratti derivati OTC conclusi da controparti non finanziarie particolarmente attive sul mercato dei derivati OTC, e a condizione che non siano una conseguenza diretta della loro attività commerciale, come può essere il caso, ad esempio, di fornitori di energia che vendono la loro produzione futura, di aziende agricole che fissano il prezzo al quale intendono vendere il loro raccolto, di compagnie aeree che fissano il prezzo dei loro futuri acquisti di carburante o di società commerciali che legittimamente devono coprire i rischi legati alla loro specifica attività.

Vi sono tuttavia ragioni per non esentare completamente le controparti non finanziarie dalle disposizioni del presente regolamento.

In primo luogo, le controparti non finanziarie sono partecipanti attivi ai mercati dei derivati OTC e concludono spesso operazioni con controparti finanziarie. Escluderle completamente diminuirebbero l'effettività dell'obbligo di compensazione mediante controparte centrale. In secondo luogo, può accadere che controparti non finanziarie assumano posizioni di importanza sistemica su derivati OTC. Non sarebbe accettabile esentare da ogni controllo regolamentare queste controparti non finanziarie d'importanza sistemica, il cui fallimento potrebbe avere un significativo impatto negativo sui mercati. In terzo luogo, l'esclusione totale delle controparti non finanziarie potrebbe essere fonte di arbitraggio regolamentare. Infatti, una controparte finanziaria potrebbe facilmente sottrarsi agli obblighi imposti dal presente regolamento creando una nuova impresa non finanziaria tramite la quale effettuare la sua attività su derivati OTC. Infine, la loro inclusione nell'ambito di applicazione del regolamento è anche necessaria per garantire la convergenza a livello mondiale con i paesi terzi. La legislazione statunitense non prevede l'esenzione totale delle controparti non finanziarie dagli obblighi di segnalazione e di compensazione mediante controparte centrale.

Per questi motivi, il regolamento prevede una procedura che consente di individuare le imprese non finanziarie che detengono posizioni di importanza sistemica su derivati OTC e le assoggetta ad alcuni obblighi specificati dal regolamento stesso. Questa procedura è basata sulla definizione di due soglie:

a) una soglia per la segnalazione ;

b) una soglia per la compensazione .

Queste soglie saranno precisate dalla Commissione europea sulla base di progetti di standard di regolamentazione proposti dall'ESMA, in consultazione con il Comitato europeo per il rischio sistemico (ESRB) e altre autorità competenti. Ad esempio, per quanto riguarda i mercati dell'energia, l'ESMA dovrebbe consultare l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia istituita dal regolamento (CE) n. 713/2009, in modo da prendere pienamente in considerazione le particolarità del settore energetico.

La soglia per la segnalazione permetterà alle autorità finanziarie di individuare le controparti non finanziarie che hanno accumulato posizioni significative su derivati OTC, il che è necessario perché queste controparti non sono di norma soggette alla vigilanza di dette autorità. Concretamente il regolamento prevede che quando le posizioni detenute da una controparte non finanziaria superano la soglia per la segnalazione, la controparte non finanziaria è tenuta a informarne l'autorità competente definita nel regolamento. Inoltre, la controparte sarà allora automaticamente soggetta all'obbligo di segnalazione e sarà tenuta a giustificare l'assunzione di dette posizioni.

Quanto alla soglia per la compensazione, servirà a stabilire se una controparte non finanziaria debba o no essere soggetta all'obbligo di compensazione. In pratica, se le posizioni della controparte superano la soglia, allora tutti i contratti della controparte saranno assoggettati all'obbligo di compensazione. Se alcuni di detti contratti non sono assoggettabili alla compensazione mediante controparte centrale, allora la controparte non finanziaria sarà tenuta a soddisfare i requisiti in materia di patrimonio e di garanzie reali definiti dal presente regolamento (cfr. infra).

Entrambe le soglie saranno definite tenendo conto dell'importanza sistemica della somma delle posizioni e delle esposizioni nette per controparte e per categoria di derivati. Occorre tuttavia ricordare, come già precisato e confermato in precedenza, che i contratti derivati stipulati per coprire i rischi derivanti da un'attività commerciale obiettivamente misurabile non dovrebbero essere presi in considerazione nel calcolo delle posizioni per la determinazione della soglia per la compensazione.

Inoltre, dal momento che non tutti i derivati OTC saranno considerati assoggettabili a compensazione mediante controparte centrale, rimane la necessità di migliorare i meccanismi e la sicurezza relativi ai contratti che continueranno a essere gestiti su base "bilaterale". Pertanto, il regolamento prescrive l'utilizzo di mezzi elettronici, l'applicazione di procedure di gestione dei rischi che prevedano lo scambio di garanzie reali effettuato in modo rapido, accurato e con adeguata segregazione e la detenzione di un capitale adeguato e proporzionato.

Infine, le controparti finanziarie e le controparti non finanziarie che superano la soglia per la compensazione dovranno comunicare le informazioni su ogni contratto derivato da esse concluso e su tutte le relative modifiche (comprese novazione e risoluzione) ad un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato. Una più grande trasparenza del mercato dei derivati OTC riveste un'importanza fondamentale per le autorità di regolamentazione, i responsabili politici e gli operatori del mercato. Qualora, in casi eccezionali, un repertorio di dati sulle negoziazioni non sia in grado di registrare le informazioni relative ad un particolare contratto derivato OTC, il regolamento prevede che le informazioni vengano comunicate direttamente all'autorità competente interessata. La Commissione dovrà essere autorizzata a stabilire le informazioni, il tipo, il formato e la frequenza delle comunicazioni per le varie categorie di derivati, sulla base di progetti di standard tecnici che verranno elaborati dall'ESMA.

4.3.3. Titolo III (Autorizzazione e vigilanza delle controparti centrali)

Per garantire la sicurezza delle controparti centrali stabilite nell'Unione europea, la loro autorizzazione sarà subordinata alla condizione che dispongano di sufficiente liquidità, grazie all'accesso alla liquidità di una banca centrale o di una banca commerciale degna di credito e affidabile, o a entrambe.

Le autorità nazionali competenti dovrebbero conservare le competenze in materia di autorizzazione (compresa la revoca) e di vigilanza delle controparti centrali, perché restano pur sempre nella posizione migliore per valutarne il funzionamento su base giornaliera, effettuare controlli regolari e adottare, se necessario, misure appropriate. Tuttavia, data l'importanza sistemica delle controparti centrali e la natura transfrontaliera della loro attività, è importante che l'ESMA abbia un ruolo centrale nella procedura di autorizzazione. Quest'obiettivo sarà raggiunto nel modo seguente:

- l'adozione del presente atto normativo con la forma specifica del regolamento conferirà un ruolo centrale all'ESMA e le attribuirà le competenze per assicurarne un'applicazione uniforme e obiettiva, come previsto chiaramente nel regolamento istitutivo dell'ESMA;

- l'ESMA sarà invitata a elaborare un certo numero di progetti di standard tecnici su aspetti essenziali per la corretta applicazione del regolamento;

- infine, l'ESMA faciliterà l'adozione di pareri da parte del collegio.

Dato che le controparti centrali sono considerate istituiti di importanza sistemica, le autorità competenti riunite nel collegio delle autorità competenti dovranno definire piani per fare fronte alle situazioni di emergenza. Inoltre, la Commissione dovrà definire, nella sua futura iniziativa sulla gestione e la risoluzione delle crisi, la politica e le misure specifiche da seguire per affrontare una situazione di crisi di un istituto di importanza sistemica.

Per quanto riguarda le controparti centrali di paesi terzi, spetterà direttamente all'ESMA riconoscerle, purché siano soddisfatte alcune condizioni. In particolare, per il riconoscimento sarà necessario che la Commissione abbia accertato l'equivalenza del quadro giuridico e prudenziale del paese terzo interessato a quello dell'UE, che la controparte centrale interessata sia autorizzata e sottoposta a vigilanza efficace nel paese terzo e che l'ESMA abbia concluso un accordo di cooperazione con le autorità competenti del paese terzo. La controparte centrale del paese terzo non sarà autorizzata a esercitare le sue attività né a fornire servizi nell'Unione se queste condizioni non sono soddisfatte.

4.3.4. Titolo IV (Requisiti delle controparti centrali)

Requisiti organizzativi

Dato che il regolamento instaura l'obbligo di compensazione mediante controparte centrale per i derivati OTC, occorre prestare la massima attenzione alla solidità e alla regolamentazione delle controparti centrali. Per iniziare, una controparte centrale deve disporre di solidi dispositivi di governo societario, che dovranno consentire di far fronte a potenziali conflitti di interesse tra proprietari, dirigenti, membri compensatori e partecipanti indiretti. Il ruolo dei membri indipendenti del consiglio è particolarmente importante. Il regolamento definisce chiaramente anche il ruolo e le competenze del comitato dei rischi: la funzione di gestione dei rischi dovrebbe rispondere direttamente al consiglio e non essere influenzata dalle altre linee di attività. Il regolamento impone anche la pubblicazione dei dispositivi di governo societario. Infine, le controparti centrali dovrebbero disporre di sistemi interni e di procedure operative e amministrative adeguati ed essere oggetto di audit indipendenti.

Tutte queste misure sono giudicate più efficaci per un'adeguata gestione dei potenziali conflitti di interessi, che potrebbero limitare la capacità di compensazione delle controparti centrali, rispetto a qualsiasi altra forma di regolamentazione (ad esempio, i limiti in materia di proprietà delle controparti centrali, che dovrebbero essere estesi anche alle cosiddette strutture verticali in base alle quali le borse sono proprietarie di controparti centrali) che potrebbero avere conseguenze indesiderabili sulle strutture di mercato.

Requisiti prudenziali

Dato che sarà la controparte di tutte le posizioni, la controparte centrale sopporta il rischio che una delle sue controparti fallisca. Analogamente, ogni controparte di una controparte centrale sopporta il rischio che la controparte centrale stessa fallisca. Pertanto, il regolamento prevede che ogni controparte centrale debba ridurre la propria esposizione al rischio di controparte con un certo numero di meccanismi di protezione, tra cui requisiti di partecipazione rigorosi ma non discriminatori, risorse finanziarie e altre garanzie.

Dato il loro ruolo fondamentale, le controparti centrali sono una componente critica del mercato per il quale operano. Ne consegue che, in quasi tutti i casi, il fallimento di una controparte centrale rappresenterebbe potenzialmente un evento di importanza sistemica per il sistema finanziario. Considerata l'importanza sistemica delle controparti centrali e vista la proposta di introdurre l'obbligo di compensazione mediante controparte centrale di tutti i derivati OTC "standardizzati", non è esagerato insistere sulla necessità di assoggettare le controparti centrali a norme prudenziali rigorose a livello UE. Le vigenti legislazioni nazionali sulle controparti centrali variano da uno Stato membro all'altro, e la mancanza di condizioni di parità che ne deriva rende anch'essa la prestazione transfrontaliera di servizi di controparte centrale potenzialmente meno sicura e più costosa di quanto sarebbe auspicabile e costituisce un ostacolo all'integrazione dei mercati finanziari europei.

Una controparte centrale sarà autorizzata a esternalizzare alcune funzioni soltanto se l'esternalizzazione non ne compromette il regolare funzionamento e la capacità di gestione dei rischi, compresi i rischi legati alle funzioni esternalizzate. Pertanto, le controparti centrali devono assicurare il monitoraggio costante e il pieno controllo delle funzioni esternalizzate e la gestione continua dei rischi ai quali devono far fronte. In pratica, le funzioni di gestione dei rischi non potranno essere esternalizzate.

Per essere autorizzate all'esercizio dell'attività, le controparti centrali dovranno disporre di una quota minima di capitale. I capitali propri di una controparte centrale sono anche la sua ultima linea di difesa in caso di inadempimento di uno o più membri, una volta esauriti i margini raccolti presso i membri inadempienti, il fondo di garanzia in caso di inadempimento e le altre risorse finanziarie. Se una controparte centrale decide di utilizzare una parte del capitale come risorsa finanziaria supplementare da utilizzare a fini di gestione dei rischi, allora occorre che detta parte si aggiunga al capitale di cui deve disporre per potere esercitare la sua attività e fornire i suoi servizi su base continuativa.

Il regolamento imporrà alle controparti centrali di disporre di un fondo comune di garanzia in caso di inadempimento al quale i loro membri dovranno contribuire. Un fondo di garanzia in caso di inadempimento permette la mutualizzazione delle perdite e rappresenterà pertanto un'ulteriore linea di difesa che le controparti centrali potranno utilizzare in caso di insolvenza di uno o più dei loro membri.

Il regolamento prevede anche norme importanti sulla segregazione e la portabilità delle posizioni e delle corrispondenti garanzie reali. Queste norme sono fondamentali per ridurre effettivamente il rischio di controparte mediante il ricorso alle controparti centrali, per creare pari condizioni di concorrenza tra le controparti centrali europee e per proteggere gli interessi legittimi dei clienti dei membri compensatori. Esse rispondono all'auspicio, espresso dai membri compensatori e dai loro clienti, di una più grande armonizzazione e di una protezione rafforzata in questo settore. Esse rispondono anche ai problemi evidenziati dal fallimento di Lehman.

4.3.5. Titolo V (Interoperabilità)

L'interoperabilità rappresenta uno strumento essenziale per realizzare l'integrazione effettiva del mercato europeo della post-negoziazione. Tuttavia, l'interoperabilità può esporre le controparti centrali a rischi aggiuntivi. Per questo motivo la conclusione di un accordo di interoperabilità sarà subordinata all'autorizzazione delle autorità competenti. Le controparti centrali dovranno valutare e gestire prudentemente i rischi aggiuntivi derivanti dall'interoperabilità e dare assicurazioni alle autorità competenti sulla solidità dei sistemi e delle procedure adottate. Vista la complessità dei mercati dei derivati, e dato che la compensazione dei derivati OTC mediante controparte centrale è soltanto nelle fasi iniziali di sviluppo, non è opportuno, per il momento, estendere le disposizioni relative all'interoperabilità a strumenti diversi dai titoli cash . Tuttavia, questa restrizione non dovrebbe limitare il diritto delle controparti centrali di concludere accordi di interoperabilità sicuri, subordinatamente al rispetto delle condizioni previste dal regolamento.

4.3.6. Titolo VI (Registrazione e vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni)

Come menzionato in precedenza (cfr. supra, sezione 4.3.2), il regolamento prevede l'obbligo di segnalazione delle operazioni su derivati OTC, per accrescere la trasparenza del mercato. Le informazioni devono essere comunicate ai repertori di dati sulle negoziazioni. Pertanto, questi ultimi deterranno informazioni regolamentari che interessano un certo numero di autorità di regolamentazione. Dato il ruolo centrale che avranno i repertori nella raccolta di informazioni regolamentari, il regolamento attribuisce all'ESMA le competenze in materia di registrazione, revoca della registrazione e vigilanza dei repertori. Attribuire competenze di vigilanza alle autorità dello Stato membro nel quale il repertorio è stabilito creerebbe una situazione squilibrata tra le autorità competenti dei vari Stati membri. Inoltre, dato che la vigilanza dei repertori non implica responsabilità di bilancio, la vigilanza a livello nazionale non è necessaria. Il ruolo dell'ESMA garantirà anche un accesso diretto a tutte le autorità europee interessate e una controparte unica in rappresentanza dell'Europa per i rapporti con le autorità competenti dei repertori dei paesi terzi.

4.3.7. Titolo VII (Requisiti dei repertori di dati sulle negoziazioni)

Il regolamento contiene anche disposizioni che impongono ai repertori di dati sulle negoziazioni di garantire l'osservanza di un certo numero di norme. Queste mirano a garantire l'affidabilità, la sicurezza e la tutela delle informazioni detenute dai repertori a fini regolamentari. In particolare, i repertori saranno soggetti a requisiti organizzativi e operativi e dovranno garantire una tutela e una trasparenza adeguate dei dati.

Per essere registrati i repertori dovranno essere stabiliti nell'UE. Tuttavia, i repertori stabiliti in un paese terzo potranno essere riconosciuti dall'ESMA se soddisfano una serie di requisiti miranti ad accertare che nel paese terzo il repertorio sia soggetto a norme equivalenti e ad una vigilanza adeguata. Per garantire l'assenza di ostacoli giuridici che impediscano lo scambio reciproco effettivo delle informazioni e l'accesso diretto ai dati detenuti dal repertorio di un paese terzo, il regolamento prevede l'obbligo di concludere un accordo internazionale a tal fine. Esso precisa inoltre che, in mancanza di accordo, l'ESMA non riconoscerà i repertori stabiliti nel paese terzo.

5. DISPOSIZIONI FINALI

La Commissione dovrebbe essere autorizzata ad adottare atti delegati, conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in merito alle informazioni da includere nella notifica all'ESMA e nel registro e sui criteri di decisione dell'ESMA riguardanti: l'assoggettabilità all'obbligo di compensazione, le soglie per la segnalazione e per la compensazione, il periodo massimo relativo al contratto, la liquidità, il contenuto minimo delle norme sul governo societario, le modalità di conservazione dei dati, il contenuto minimo del piano di continuità operativa e i servizi garantiti, le percentuali e le scadenze applicabili ai margini, le condizioni di mercato estreme, le garanzie reali altamente liquide e gli scarti di garanzia, gli strumenti finanziari altamente liquidi e i limiti di concentrazione, le modalità di effettuazione dei test, le informazioni da includere nella domanda di registrazione presentata all'ESMA dai repertori di dati sulle negoziazioni, le ammende e le informazioni che i repertori devono mettere a disposizione, conformemente al presente regolamento. L'ESMA dovrebbe elaborare progetti di standard tecnici di regolamentazione per gli atti delegati e procedere ad appropriate valutazioni dell'impatto.

La Commissione dovrebbe anche essere autorizzata a decidere il formato delle segnalazioni, delle conservazioni di dati e della domanda di registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni. Ai sensi dell'articolo 291 del TFUE, le regole e principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione devono essere stabiliti preventivamente da un regolamento adottato secondo la procedura legislativa ordinaria. In attesa dell'adozione del nuovo regolamento, continua ad applicarsi la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, ad eccezione della procedura di regolamentazione con controllo, che non è applicabile.

6. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

2010/0250 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[17],

visto il parere della Banca centrale europea,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) La relazione commissionata dalla Commissione e pubblicata il 25 febbraio 2009, redatta da un gruppo di esperti ad alto livello presieduto da Jacques de Larosière, ha concluso che il quadro di vigilanza deve essere rafforzato per ridurre il rischio di crisi finanziarie future e la loro gravità, e ha raccomandato inoltre riforme profonde della struttura della vigilanza del settore finanziario in Europa, compresa la creazione di un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria comprendente tre autorità europee di vigilanza, una per il settore degli strumenti finanziari, una per il settore delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e infine una per il settore bancario, nonché la creazione di un Comitato europeo per il rischio sistemico.

(2) La comunicazione della Commissione del 4 marzo 2009, dal titolo "Guidare la ripresa in Europa"[18], ha proposto di rafforzare il quadro normativo dell'Unione in materia di servizi finanziari. Nella comunicazione del 3 luglio 2009[19] la Commissione ha valutato il ruolo svolto dai derivati nella crisi finanziaria, e nella comunicazione del 20 ottobre 2009[20] ha illustrato le misure che intende adottare per ridurre i rischi associati ai derivati.

(3) Il 23 settembre 2009 la Commissione ha adottato tre proposte di regolamento che hanno istituito il Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria e hanno creato tre autorità di vigilanza europee con il compito di contribuire all'applicazione uniforme della normativa dell'Unione e all'adozione di norme e di pratiche comuni di alta qualità in materia di regolamentazione e di vigilanza. Si tratta dell'Autorità bancaria europea (EBA) istituita dal regolamento …/…UE…, dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) istituita dal regolamento …/…UE… e dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) istituita dal regolamento …/…UE….

(4) I prodotti derivati negoziati fuori borsa ( over-the-counter – OTC) mancano di trasparenza, dato che si tratta di contratti negoziati privatamente e le relative informazioni sono di norma accessibili soltanto alle parti contraenti. Questi contratti creano una complessa rete di interdipendenze che può rendere difficile determinare la natura e il livello dei rischi incorsi. La crisi finanziaria ha dimostrato che queste caratteristiche aumentano l'incertezza nei periodi di tensione sui mercati creando pertanto rischi per la stabilità finanziaria. Il presente regolamento fissa le condizioni per ridurre tali rischi e migliorare la trasparenza dei contratti derivati.

(5) In occasione del vertice di Pittsburgh del 26 settembre 2009 i leader del G20 hanno deciso che entro la fine del 2012 tutti i contratti derivati OTC standardizzati dovranno essere compensati mediante controparte centrale e che i contratti derivati OTC dovranno essere segnalati a repertori di dati sulle negoziazioni. Nel giugno 2010 i leader del G20 riuniti a Toronto hanno riaffermato il loro impegno e si sono inoltre impegnati ad accelerare l'applicazione di misure forti per accrescere la trasparenza e la vigilanza regolamentare dei prodotti derivati negoziati fuori borsa in maniera uniforme a livello internazionale e non discriminatoria. La Commissione si impegnerà a fare in modo che questi impegni vengano rispettati in maniera analoga dai nostri partner internazionali.

(6) Nelle conclusioni del 2 dicembre 2009 il Consiglio europeo ha concordato con la necessità di rafforzare in misura sostanziale la riduzione del rischio di controparte e con l'importanza del rafforzamento della trasparenza, dell'efficienza e dell'integrità delle operazioni su derivati. Il Parlamento europeo, nella risoluzione del 15 giugno 2010 dal titolo "Mercati dei derivati: azioni strategiche future", si è espresso a favore dell'introduzione dell'obbligo di compensazione e di segnalazione delle operazioni su derivati OTC.

(7) L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) opera nell'ambito di applicazione del presente regolamento, salvaguardando la stabilità dei mercati finanziari in situazioni di emergenza, assicurando l'applicazione uniforme delle norme dell'Unione da parte delle autorità nazionali di vigilanza e risolvendone eventuali disaccordi. L'Autorità è anche incaricata di elaborare standard tecnici di regolamentazione giuridicamente vincolanti, e avrà un ruolo centrale nell'autorizzazione e nel controllo delle controparti centrali e dei repertori di dati sulle negoziazioni.

(8) Sono necessarie norme uniformi per i contratti derivati di cui all'allegato I, sezione C, punti da 4) a 10), della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE[21] del Consiglio, che sono negoziati fuori borsa.

(9) Gli incentivi per promuovere il ricorso alle controparti centrali sono risultati insufficienti per assicurare l'effettiva compensazione dei derivati OTC standardizzati. Pertanto è necessario imporre un obbligo di compensazione mediante controparte centrale per i derivati OTC che possono essere compensati.

(10) È probabile che gli Stati membri adottino disposizioni nazionali divergenti che potrebbero ostacolare il regolare funzionamento del mercato interno a scapito dei partecipanti al mercato e della stabilità finanziaria. Un'applicazione uniforme nell'Unione dell'obbligo di compensazione è anche necessaria per assicurare un livello elevato di protezione degli investitori e per creare pari condizioni di concorrenza tra i partecipanti al mercato.

(11) Affinché l'obbligo di compensazione riduca effettivamente il rischio sistemico, occorre definire una procedura di individuazione delle categorie di derivati assoggettabili a detto obbligo. Occorre che la procedura tenga conto del fatto che non tutti i derivati OTC compensati mediante controparte centrale sono idonei a essere assoggettati all'obbligo di compensazione mediante controparte centrale.

(12) Il presente regolamento definisce i criteri di assoggettabilità all'obbligo di compensazione. Tenuto conto del suo ruolo centrale, spetta all'ESMA decidere se una categoria di derivati soddisfi o no i criteri di assoggettabilità e fissare il termine a decorrere dal quale l'obbligo diventa effettivo.

(13) La compensazione di un contratto derivato OTC richiede l'accordo delle due parti del contratto. Occorre, pertanto, che le esenzioni dall'obbligo siano concepite in maniera restrittiva, perché esse ridurrebbero l'efficacia dell'obbligo, nonché i vantaggi della compensazione mediante controparte centrale e potrebbero dare luogo ad arbitraggio regolamentare tra gruppi di partecipanti al mercato.

(14) I derivati OTC giudicati non idonei per la compensazione mediante controparte centrale comportano sempre un rischio di controparte e pertanto occorre definire norme per la gestione di tale rischio. È opportuno che dette norme siano applicabili soltanto ai partecipanti al mercato soggetti all'obbligo di compensazione.

(15) È opportuno che le norme in materia di obbligo di compensazione e di segnalazione e le norme sulle tecniche di riduzione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale si applichino alle controparti finanziarie, ossia alle imprese di investimento ai sensi della direttiva 2004/39/CE, agli enti creditizi ai sensi della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed il suo esercizio (rifusione)[22], alle imprese di assicurazione ai sensi della direttiva 73/239/CEE (che verrà abrogata dalla direttiva "Solvibilità II" nel 2012), alle imprese di assicurazione ai sensi della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita[23], alle imprese di riassicurazione ai sensi della direttiva 2005/68/CE, agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) ai sensi della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)[24], agli enti pensionistici aziendali o professionali ai sensi della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali[25] e ai gestori di fondi di investimento alternativi ai sensi della direttiva 2010/… /UE.

(16) Se necessario, occorre che le norme applicabili alle controparti finanziarie si applichino anche alle controparti non finanziarie. Si riconosce che le controparti non finanziarie utilizzano i contratti OTC per coprirsi contro i rischi commerciali direttamente legati alle loro attività commerciali. Di conseguenza, per determinare se una controparte non finanziaria debba essere assoggettata all'obbligo di compensazione, occorre tenere conto dello scopo per il quale utilizza i derivati OTC e dell'entità delle esposizioni detenute in tali strumenti. Quando fissa la soglia ai fini dell'obbligo di compensazione, l'ESMA consulta tutte le autorità pertinenti, ad esempio le autorità di regolamentazione competenti per i mercati delle merci, affinché siano prese pienamente in considerazione le particolarità di questi settori. Inoltre, entro il 31 dicembre 2013 la Commissione valuterà l'importanza sistemica delle operazioni di imprese non finanziarie sui derivati OTC in diversi settori, compreso quello dell'energia.

(17) Occorre che un contratto concluso da un fondo, sia esso gestito o no da un gestore, sia considerato rientrante nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

(18) È opportuno che le banche centrali e altri organismi nazionali che esercitano funzioni analoghe, altri organismi pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima e le banche multilaterali di sviluppo di cui all'allegato VI, parte 1, sezione 4.2, della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio[26] siano esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento, per evitare di limitare la loro capacità di intervento per stabilizzare il mercato in caso di bisogno.

(19) Dato che non tutti i partecipanti al mercato soggetti all'obbligo di compensazione possono diventare membri compensatori della controparte centrale, occorre dar loro la possibilità di accedervi come clienti.

(20) L'introduzione di un obbligo di compensazione, nonché la procedura mirante a stabilire quali controparti centrali possono essere utilizzate a tal fine possono comportare distorsioni della concorrenza indesiderate sul mercato dei derivati OTC. Ad esempio, una controparte centrale potrebbe rifiutarsi di compensare operazioni eseguite in alcune sedi di negoziazione, in quanto appartenente ad una sede concorrente. Per evitare tali pratiche discriminatorie, occorre che le controparti centrali accettino di compensare le operazioni eseguite in varie sedi, purché queste ultime soddisfino i requisiti tecnici e operativi definiti dalle controparti centrali. Di norma, è opportuno che la Commissione continui a monitorare da vicino l'evoluzione del mercato dei derivati OTC e intervenga, se necessario, per impedire tali distorsioni della concorrenza sul mercato interno.

(21) Sono necessari dati affidabili per definire le categorie di derivati OTC da assoggettare all'obbligo di compensazione, le soglie e le controparti non finanziarie di importanza sistemica. Pertanto, a fini regolamentari, occorre introdurre a livello dell'Unione un obbligo uniforme di comunicazione dei dati riguardanti i derivati OTC.

(22) È importante che i partecipanti al mercato comunichino ai repertori di dati sulle negoziazioni tutti i dettagli relativi ai contratti derivati OTC da essi conclusi. In tal modo le informazioni riguardanti i rischi inerenti ai mercati dei derivati OTC saranno centralizzate e facilmente accessibili all'ESMA, alle autorità competenti e alle banche centrali del SEBC interessate.

(23) Per disporre di un quadro completo del mercato, è opportuno che tutti i contratti, siano essi compensati o no, siano segnalati ai repertori di dati sulle negoziazioni.

(24) È opportuno che l'obbligo di segnalare le modifiche o la cessazione del contratto si applichi alle controparti originarie del contratto e a altri soggetti che effettuino la segnalazione per conto di esse. Occorre che le controparti, o i loro dipendenti, che comunicano tutte le informazioni relative ad un contratto ad un repertorio di dati sulle negoziazioni per conto di un'altra controparte, conformemente al presente regolamento, non violino eventuali restrizioni alla divulgazione di informazioni.

(25) Occorre che gli obblighi di compensazione e di segnalazione siano accompagnati da sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. È opportuno che gli Stati membri applichino dette sanzioni in maniera da non ridurne l'efficacia.

(26) Occorre che l'autorizzazione di una controparte centrale sia subordinata alla detenzione di un capitale minimo iniziale. È opportuno che il capitale, l'utile non distribuito e le riserve della controparte centrale siano in qualsiasi momento proporzionati alle dimensioni e all'attività della controparte centrale, in modo da assicurare che essa sia adeguatamente capitalizzata per potere far fronte a rischi operativi o residui e possa, se necessario, procedere ad una ristrutturazione o ad una liquidazione ordinata delle sue attività.

(27) Dato che il presente regolamento introduce, a fini regolamentari, l'obbligo legale di compensazione mediante specifiche controparti centrali, è essenziale assicurare che dette controparti centrali siano sicure e solide e rispettino in ogni momento i rigorosi requisiti organizzativi, di condotta negli affari e prudenziali fissati dal presente regolamento. Per assicurare un'applicazione uniforme, occorre che i requisiti si applichino alla compensazione di tutti gli strumenti finanziari trattati dalle controparti centrali.

(28) Pertanto, è necessario, a fini di armonizzazione e di regolamentazione, fare in modo che le controparti finanziarie ricorrano soltanto a controparti centrali che rispettino i requisiti fissati dal presente regolamento.

(29) La definizione di norme di applicazione diretta in materia di autorizzazione e di vigilanza delle controparti centrali è un corollario essenziale dell'obbligo di compensazione dei derivati OTC. È opportuno che le autorità nazionali competenti conservino la responsabilità per tutti gli aspetti relativi all'autorizzazione e alla vigilanza delle controparti centrali, ivi compresa la verifica del rispetto da parte della controparte centrale richiedente del presente regolamento e della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli[27], dato che le autorità competenti nazionali si trovano nella posizione migliore per valutare il funzionamento giornaliero della controparte centrale, per effettuare verifiche regolari e adottare, se necessario, misure idonee.

(30) In caso di rischio di insolvenza di una controparte centrale, lo Stato membro di stabilimento può dover assumere gran parte della responsabilità di bilancio che ne deriva. Di conseguenza occorre che le competenze in materia di autorizzazione e vigilanza delle controparti centrali siano esercitate dall'autorità competente di detto Stato membro. Tuttavia, dato che i membri compensatori di una controparte centrale possono risiedere in vari Stati membri e che essi saranno le prime vittime dell'inadempimento della controparte centrale, è imperativo che tutte le autorità competenti interessate partecipino alla procedura di autorizzazione e di vigilanza e che vengano creati adeguati meccanismi di cooperazione, tra l'altro mediante collegi. Questo eviterà l'adozione di misure o di prassi nazionali divergenti e la creazione di ostacoli al mercato interno. Occorre che l'ESMA partecipi a ogni collegio per assicurare l'applicazione corretta e uniforme del presente regolamento.

(31) È necessario rafforzare le disposizioni in materia di scambio di informazioni e di obblighi di assistenza reciproca e di cooperazione tra autorità competenti. Considerato l'intensificarsi dell'attività transfrontaliera, è opportuno che le autorità competenti si trasmettano reciprocamente le informazioni necessarie all'esercizio delle loro funzioni, in modo da assicurare l'applicazione effettiva del presente regolamento, anche quando una violazione o una presunta violazione interessino le autorità di due o più Stati membri. Occorre che lo scambio di informazioni avvenga nel rispetto rigoroso del segreto professionale. A causa dell'ampio impatto dei contratti derivati OTC, è essenziale che altre autorità interessate, quali autorità fiscali o le autorità di regolamentazione dell'energia, abbiano accesso alle informazioni necessarie all'esercizio delle loro funzioni.

(32) Tenuto conto del carattere mondiale dei mercati finanziari, occorre che all'ESMA sia affidata la competenza diretta per il riconoscimento delle controparti centrali stabilite in paesi terzi, in modo da permettere loro di proporre servizi di compensazione nell'Unione, purché la Commissione abbia riconosciuto l'equivalenza del quadro legislativo e di vigilanza del paese terzo rispetto a quello dell'Unione, e che siano soddisfatte talune altre condizioni. Al riguardo, gli accordi con i principali partner internazionali dell'Unione saranno particolarmente importanti per assicurare pari condizioni di concorrenza a livello mondiale e garantire la stabilità finanziaria.

(33) È opportuno che le controparti centrali dispongano di solidi dispositivi di governo societario, di un'alta dirigenza che soddisfi i requisiti di onorabilità e di membri indipendenti del consiglio, a prescindere dall'assetto proprietario. Tuttavia, la capacità o la volontà delle controparti centrali di effettuare la compensazione di determinati prodotti può essere influenzata dalla diversità dei dispositivi di governo societario e assetti proprietari di cui sono dotate. È pertanto opportuno che i membri indipendenti del consiglio e il comitato dei rischi che le controparti centrali dovranno istituire si occupino dei potenziali conflitti di interessi che potrebbero emergere nell'ambito della controparte centrale. Occorre che i membri compensatori e i clienti siano adeguatamente rappresentati, date le conseguenze che possono avere per loro le decisioni adottate dalle controparti centrali.

(34) Le controparti centrali possono esternalizzare funzioni diverse da quella di gestione dei rischi, ma soltanto se le funzioni esternalizzate non incidono sul loro regolare funzionamento né sulla loro capacità di gestione dei rischi.

(35) È opportuno che i requisiti di partecipazione a carico di una controparte centrale siano trasparenti, proporzionati e non discriminatori e consentano l'accesso a distanza, sempre che ciò non esponga la controparte centrale a rischi aggiuntivi.

(36) Occorre che ai clienti dei membri compensatori che compensano i loro derivati OTC mediante controparte centrale sia accordato un elevato livello di protezione. Attualmente il livello di protezione dipende dal livello di segregazione scelto dal cliente. È opportuno che gli intermediari segreghino le loro attività da quelle dei loro clienti. Per questo motivo, occorre che le controparti centrali conservino una documentazione aggiornata e di facile individuazione.

(37) È opportuno che le controparti centrali siano dotate di un solido quadro per la gestione dei rischi di credito, di liquidità, operativo e di altro genere, ivi compresi i rischi in cui incorrono o che fanno incorrere ad altre entità a causa dell'interdipendenza. Occorre che le controparti centrali siano dotate di procedure e di meccanismi adeguati per far fronte all'inadempimento di un membro compensatore. Per ridurre al minimo il rischio di contagio dell'inadempimento, occorre che le controparti centrali applichino condizioni di partecipazione rigorose, raccolgano adeguati margini iniziali e dispongano di un fondo di garanzia in caso di inadempimento e di altre risorse finanziarie per la copertura di potenziali perdite.

(38) Le chiamate margini e gli scarti di garanzia sulle garanzie reali possono avere effetti prociclici. È opportuno pertanto che le controparti centrali e le autorità competenti adottino misure per prevenire e controllare gli eventuali effetti prociclici delle pratiche di gestione dei rischi adottate dalle controparti centrali, in modo da preservarne la solidità e la sicurezza finanziaria.

(39) La gestione delle esposizioni è un elemento essenziale della procedura di compensazione. Occorre garantire l'accesso a fonti idonee per la fissazione dei prezzi e il loro utilizzo, per permettere in generale la prestazione di servizi di compensazione. È opportuno che dette fonti per la fissazione dei prezzi includano tra l'altro le fonti legate a indici utilizzate come riferimento per derivati o altri strumenti finanziari.

(40) I margini sono la prima linea di difesa di una controparte centrale. Per quanto le controparti centrali debbano investire i margini ricevuti in modo sicuro e prudente, occorre tuttavia che esse si impegnino in particolare affinché detti margini siano adeguatamente protetti per assicurare che vengano restituiti tempestivamente ai membri compensatori non inadempienti o, in caso di inadempimento della controparte centrale che li ha raccolti, ad una controparte centrale che ha con essa un rapporto di interoperabilità.

(41) Il codice di condotta europeo in materia di compensazione e di regolamento del 7 novembre 2006[28] ha istituito un quadro volontario per la creazione di legami tra le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni. Tuttavia, il settore della post-negoziazione resta frammentato lungo linee nazionali, il che aumenta i costi delle operazioni transfrontaliere e ne impedisce l'armonizzazione. È pertanto necessario stabilire condizioni per la conclusione di accordi di interoperabilità tra controparti centrali, purché detti accordi non espongano le controparti centrali a rischi non gestiti correttamente.

(42) Data l'importanza degli accordi di interoperabilità in quanto strumenti per rafforzare l'integrazione del mercato della post-negoziazione nell'Unione occorre prevedere una regolamentazione in materia. Tuttavia, gli accordi di interoperabilità possono esporre le controparti centrali a rischi aggiuntivi. Data l'ulteriore complessità derivante dagli accordi di interoperabilità tra controparti centrali che effettuano la compensazione di contratti derivati OTC, in questa fase occorre restringere il campo di applicazione di tali accordi ai titoli cash . Tuttavia, è opportuno che entro il 30 settembre 2014 l'ESMA presenti alla Commissione una relazione sull'opportunità di estendere l'ambito di applicazione ad altri strumenti finanziari.

(43) I repertori di dati sulle negoziazioni raccolgono a fini regolamentari dati che interessano le autorità di tutti gli Stati membri. Dato che la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni non ha implicazioni di bilancio e che molte autorità nazionali avranno bisogno di accedere ai dati detenuti dai repertori, è opportuno affidare all'ESMA la responsabilità della registrazione, della revoca della registrazione e della vigilanza dei repertori.

(44) Dato che le autorità di regolamentazione, le controparti centrali e gli altri partecipanti al mercato dipendono dai dati detenuti dai repertori di dati sulle negoziazioni, è opportuno assicurare che i repertori siano soggetti a requisiti rigorosi in materia di registrazione e di gestione dei dati.

(45) La trasparenza dei prezzi e delle commissioni associate ai servizi prestati dalle controparti centrali e dai repertori di dati sulle negoziazioni è necessaria per permettere ai partecipanti al mercato di scegliere con cognizione di causa.

(46) È opportuno che l'ESMA possa proporre alla Commissione di infliggere penalità di mora. Lo scopo delle penalità di mora è assicurare che cessi la violazione constatata dall'ESMA, che l'ESMA riceva le informazioni complete e corrette da essa richieste e che i repertori di dati sulle negoziazioni e altri soggetti si sottopongano a indagine. Inoltre, a scopo dissuasivo, e per costringere i repertori a rispettare il presente regolamento, occorre che la Commissione possa anche infliggere ammende, su richiesta dell'ESMA, in caso di violazione, intenzionale o per negligenza, di specifiche disposizioni del regolamento. È opportuno che le ammende siano dissuasive e proporzionate alla natura, alla gravità e alla durata della violazione e alla capacità economica del repertorio di dati sulle negoziazioni interessato.

(47) Per potere sorvegliare efficacemente i repertori di dati sulle negoziazioni, occorre che l'ESMA sia autorizzata a svolgere indagini e a effettuare ispezioni in loco.

(48) È essenziale che gli Stati membri e l'ESMA tutelino il diritto alla vita privata delle persone fisiche in caso di trattamento di dati personali, conformemente alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati[29].

(49) È importante assicurare la convergenza al livello internazionale degli obblighi imposti alle controparti centrali e ai repertori di dati sulle negoziazioni. Il presente regolamento segue le raccomandazioni formulate da CPSS/IOSCO[30] e da SEBC/CESR[31] e crea nell'Unione un quadro nel quale le controparti centrali possono operare senza rischi. Occorre che l'ESMA tenga conto di detti sviluppi in sede di elaborazione degli standard tecnici di regolamentazione, degli orientamenti e delle raccomandazioni previsti dal presente regolamento.

(50) Occorre autorizzare la Commissione ad adottare atti delegati, conformemente all'articolo 290 del trattato in merito alle informazioni da includere nella notifica all'ESMA e nel registro e sui criteri di decisione dell'ESMA riguardanti: l'assoggettabilità all'obbligo di compensazione, le soglie per la segnalazione e per la compensazione, il periodo massimo relativo al contratto, la liquidità, il contenuto minimo delle norme sul governo societario, le modalità di conservazione dei dati, il contenuto minimo del piano di continuità operativa e i servizi garantiti, le percentuali e scadenze applicabili ai margini, le condizioni di mercato estreme, le garanzie reali altamente liquide e gli scarti di garanzia, gli strumenti finanziari altamente liquidi e i limiti di concentrazione, le modalità di effettuazione dei test, le informazioni da includere nella domanda di registrazione presentata all'ESMA dai repertori di dati sulle negoziazioni, le ammende e le informazioni che i repertori di dati sulle negoziazioni devono mettere a disposizione, conformemente al presente regolamento. In fase di elaborazione degli atti delegati occorre che la Commissione si avvalga delle competenze delle competenti autorità di vigilanza europee (ESMA, EBA ed EIOPA). Tenuto conto delle sue competenze in materia di strumenti finanziari e di mercati, occorre che l'ESMA abbia un ruolo centrale di consulenza della Commissione nella preparazione degli atti delegati. Tuttavia, se opportuno, occorre che l'ESMA si consulti strettamente con le altre due autorità di vigilanza europee.

(51) Ai sensi dell'articolo 291 del TFUE, le regole e principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione devono essere stabiliti preventivamente da un regolamento adottato secondo la procedura legislativa ordinaria. In attesa dell'adozione del nuovo regolamento, continua ad applicarsi la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, ad eccezione della procedura di regolamentazione con controllo, che non è applicabile.

(52) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia la fissazione di obblighi uniformi per i contratti derivati OTC e per l'esercizio delle attività delle controparti centrali e dei repertori di dati sulle negoziazioni, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti dell'intervento, essere realizzati meglio dall'Unione, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(53) Viste le norme sull'interoperabilità dei sistemi, si è giudicato opportuno modificare la direttiva 98/26/CE per tutelare i diritti di un operatore del sistema che fornisce garanzie reali ad un operatore di un altro sistema che le riceve, nei casi in cui quest'ultimo sia soggetto a procedura di insolvenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Titolo I Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento fissa obblighi uniformi per i contratti derivati di cui all'allegato I, sezione C, punti da 4) a 10), della direttiva 2004/39/CE negoziati fuori borsa, e per l'esercizio delle attività delle controparti centrali e dei repertori di dati sulle negoziazioni.

2. Il presente regolamento si applica alle controparti centrali, alle controparti finanziarie e ai repertori di dati sulle negoziazioni. Esso si applica anche alle controparti non finanziarie, nei casi previsti.

3. Il titolo V si applica unicamente ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 18), lettere a) e b) e punto 19) della direttiva 2004/39/CE.

4. Il presente regolamento non si applica:

a) ai membri del Sistema europeo di banche centrali e ad altri organismi nazionali che svolgono funzioni analoghe e ad altri organismi pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima;

b) alle banche multilaterali di sviluppo, di cui alla sezione 4.2 della parte 1 dell'allegato VI della direttiva 2006/48/CE.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) "controparte centrale", soggetto che si interpone legalmente tra le controparti di contratti negoziati su uno o più mercati finanziari, agendo come acquirente nei confronti di ogni venditore e come venditore nei confronti di ogni acquirente e che è responsabile del funzionamento di un sistema di compensazione;

2) "repertorio di dati sulle negoziazioni", soggetto che raccoglie e conserva in modo centralizzato le registrazioni sui derivati OTC;

3) "compensazione", la procedura di determinazione delle posizioni di regolamento, tra cui il calcolo delle posizioni nette e la procedura mirante a verificare la disponibilità degli strumenti finanziari o del contante, o di entrambi, per coprire le esposizioni risultanti dall'operazione;

4) "categoria di derivati", un certo numero di contratti su derivati OTC aventi le stesse caratteristiche essenziali;

5) "derivati over-the-counter (OTC)", contratti derivati la cui esecuzione non ha luogo su un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14), della direttiva 2004/39/CE;

6) "controparte finanziaria", impresa di investimento ai sensi della direttiva 2004/39/CE, ente creditizio ai sensi della direttiva 2006/48/CE, impresa di assicurazione ai sensi della direttiva 73/239/CEE, impresa di assicurazione ai sensi della direttiva 2002/83/CE, impresa di riassicurazione ai sensi della direttiva 2005/68/CE, organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) ai sensi della direttiva 2009/65/CE, ente pensionistico aziendale o professionale ai sensi della direttiva 2003/41/CE o gestore di fondo di investimenti alternativo ai sensi della direttiva 2010/… /UE;

7) "controparte non finanziaria", impresa stabilita nell'Unione diversa dai soggetti di cui al punto 6);

8) "rischio di controparte", rischio che la controparte di un'operazione risulti inadempiente prima del regolamento definitivo dei flussi finanziari dell'operazione;

9) "accordo di interoperabilità", accordo tra due o più controparti centrali che prevede l'esecuzione intersistemica delle operazioni;

10) "autorità competente", l'autorità designata da ogni Stato membro ai sensi dell'articolo 18;

11) "membro compensatore", impresa partecipante ad una controparte centrale che si assume la responsabilità di adempiere le obbligazioni finanziarie derivanti dalla partecipazione;

12) "cliente", impresa legata ad un membro compensatore da un rapporto contrattuale che le consente di compensare le sue operazioni tramite la controparte centrale interessata;

13) "partecipazione qualificata", partecipazione diretta o indiretta in una controparte centrale o in un repertorio di dati sulle negoziazioni non inferiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto, ai sensi degli articoli 9 e 10 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato[32], tenendo conto delle relative condizioni di aggregazione di cui all'articolo 12, paragrafi 4 e 5, della stessa direttiva, o che consente di esercitare un'influenza notevole sulla gestione della controparte centrale o del repertorio di dati sulle negoziazioni in cui la partecipazione è detenuta;

14) "impresa madre", impresa madre ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE[33] del Consiglio;

15) "impresa figlia", impresa figlia ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE; l'impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese;

16) "controllo", controllo come definito all'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE;

17) "stretti legami", situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate da:

a) partecipazione, ossia il fatto di detenere direttamente o tramite un legame di controllo, il 20% o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;

b) legame di controllo, ossia la relazione esistente tra un'impresa madre ed un'impresa figlia, in tutti i casi di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, della direttiva 83/349/CEE, o relazione analoga esistente tra persone fisiche e giuridiche ed un'impresa, nel qual caso ogni impresa figlia di un'impresa figlia viene considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese.Si ritiene che costituisca uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui esse siano legate in modo duraturo ad una stessa persona da un legame di controllo;

18) "capitale", capitale ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari[34], se versato, nonché il relativo sovrapprezzo di emissione; esso assorbe pienamente le perdite in situazioni normali e in caso di fallimento o liquidazione è subordinato a tutti gli altri crediti;

19) "riserve", le riserve ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società[35], e gli utili e le perdite portati a nuovo per destinazione del risultato finale di esercizio;

20) "il consiglio", il consiglio di amministrazione o di sorveglianza, o entrambi, conformemente al diritto societario nazionale;

21) "membro indipendente del consiglio", un membro del consiglio non avente rapporti d'affari, familiari o di altro tipo che sollevino un conflitto di interessi con la controparte centrale, gli azionisti di controllo o i dirigenti di questa, i membri compensatori o i dirigenti di questi ultimi;

22) "alta dirigenza", la persona o le persone che dirigono di fatto l'attività della controparte centrale e il membro esecutivo o i membri esecutivi del consiglio.

Titolo IICompensazione, segnalazione e riduzione dei rischi dei derivati OTC

Articolo 3 Obbligo di compensazione

1. Le controparti finanziarie compensano tutti i contratti derivati OTC, considerati assoggettabili ai sensi dell'articolo 4, stipulati con altre controparti finanziarie mediante le controparti centrali pertinenti iscritte nel registro di cui all'articolo 4, paragrafo 4.

L'obbligo di compensazione si applica anche alle controparti finanziarie e alle controparti non finanziarie di cui all'articolo 7, paragrafo 2, che stipulano contratti derivati OTC assoggettabili con soggetti di paesi terzi.

2. Per conformarsi all'obbligo di compensazione di cui al paragrafo 1, le controparti finanziarie e le controparti non finanziarie di cui all'articolo 7, paragrafo 2, diventano membro compensatore o cliente.

Articolo 4 Assoggettabilità all'obbligo di compensazione

1. Quando un'autorità competente autorizza una controparte centrale a compensare una categoria di derivati ai sensi dell'articolo 10 o dell'articolo 11, essa notifica immediatamente l'autorizzazione all'ESMA, chiedendo a quest'ultima di prendere una decisione in merito all'assoggettabilità all'obbligo di compensazione di cui all'articolo 3.

2. Dopo aver ricevuto la notifica e la richiesta di cui al paragrafo 1, l'ESMA trasmette la decisione all'autorità competente richiedente entro sei mesi, precisando quanto segue:

a) se la categoria di derivati interessata è assoggettabile all'obbligo di compensazione ai sensi dell'articolo 3;

b) la data a decorrere dalla quale l'obbligo di compensazione diventa effettivo.

3. L'ESMA basa la sua decisione sui seguenti criteri:

a) la riduzione del rischio sistemico nel sistema finanziario;

b) la liquidità dei contratti;

c) l'esistenza di informazioni sulla fissazione dei prezzi;

d) la capacità della controparte centrale di gestire il volume di contratti;

e) il livello di protezione dei clienti offerto dalla controparte centrale.

Prima di prendere la decisione, l'ESMA procede ad una consultazione pubblica e, se del caso, consulta le autorità competenti di paesi terzi.

4. L'ESMA pubblica immediatamente in un registro tutte le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 2. Il registro contiene le categorie assoggettabili di derivati e le controparti centrali autorizzate a compensarle. L'ESMA aggiorna regolarmente il registro.

L'ESMA riesamina regolarmente le sue decisioni e le modifica, se necessario.

5. Di propria iniziativa e in consultazione con il Comitato europeo per il rischio sistemico (ESRB), l'ESMA individua e notifica alla Commissione le categorie di derivati da includere nel registro pubblico da essa tenuto ma per le quali nessuna controparte centrale ha ancora ricevuto l'autorizzazione.

6. Alla Commissione sono delegati i poteri di adottare standard tecnici di regolamentazione per specificare quanto segue:

a) le informazioni da includere nella notifica di cui al paragrafo 1;

b) i criteri di cui al paragrafo 3;

c) le informazioni da includere nel registro di cui al paragrafo 4.

Le informazioni di cui al paragrafo 4 permettono almeno di individuare correttamente e inequivocabilmente la categoria di derivati assoggettata all'obbligo di compensazione.

I progetti di standard di regolamentazione di cui al primo comma sono adottati conformemente [agli articoli da 7 a 7 quinquies ] del regolamento …/… [regolamento ESMA].

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di standard di regolamentazione entro il 30 giugno 2012.

Articolo 5 Accesso alle controparti centrali

Le controparti centrali autorizzate a compensare contratti derivati OTC assoggettabili accetta di compensare i contratti su base non discriminatoria, indipendentemente dalla sede di esecuzione.

Articolo 6 Obbligo di segnalazione

1. Le controparti finanziarie trasmettono ad un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato conformemente all'articolo 51 le informazioni relative ad ogni contratto derivato OTC da esse stipulato e ad ogni modifica o cessazione del contratto. Le informazioni sono trasmesse al più tardi il giorno lavorativo che segue l'esecuzione, la compensazione o la modifica del contratto.

Altri soggetti possono comunicare le modifiche o la cessazione di cui al paragrafo 1, per conto delle controparti originarie, purché tutte le informazioni relative al contratto siano comunicate senza generare duplicazioni.

2. Se il repertorio di dati sulle negoziazioni non è in grado di registrare le informazioni relative al contratto derivato OTC, le controparti finanziarie trasmettono le informazioni relative alle posizioni da esse detenute in detti contratti all'autorità competente designata ai sensi dell'articolo 48 della direttiva 2004/39/CE.

All'autorità competente vengono trasmesse almeno le informazioni che verrebbero trasmesse al repertorio di dati sulle negoziazioni.

3. Una controparte soggetta all'obbligo di segnalazione può delegare la comunicazione delle informazioni relative ai contratti derivati OTC all'altra controparte.

La controparte che comunica tutte le informazioni relative ad un contratto ad un repertorio di dati sulle negoziazioni per conto di un'altra controparte non viene considerata in violazione di eventuali restrizioni alla divulgazione di informazioni imposte dal contratto o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

Il soggetto che effettua la comunicazione o i suoi amministratori o dipendenti non sono ritenuti responsabili a seguito della comunicazione.

4. Alla Commissione sono delegati i poteri di stabilire le informazioni e il genere delle comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 per le differenti categorie di derivati.

Le comunicazioni contengono almeno i seguenti elementi:

a) le parti del contratto e, se diverso, il titolare dei diritti e delle obbligazioni derivanti dal contratto;

b) le principali caratteristiche del contratto, in particolare il tipo di contratto, il sottostante, la scadenza e il valore nozionale.

I progetti di standard tecnici di regolamentazione di cui al primo comma sono approvati conformemente [agli articoli da 7 a 7 quinquies ] del regolamento …/… [regolamento ESMA].

L'ESMA elabora progetti di standard tecnici di regolamentazione da presentare alla Commissione entro il 30 giugno 2012.

5. Per garantire condizioni uniformi di applicazione dei paragrafi 1 e 2, alla Commissione sono conferiti poteri di specificare il formato e la frequenza delle comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 per le varie categorie di prodotti derivati. I progetti di standard di esecuzione di cui al primo comma sono adottati conformemente [all'articolo 7 sexies ] del regolamento …/… [regolamento ESMA].

L'ESMA elabora progetti di standard tecnici di esecuzione da presentare alla Commissione entro il 30 giugno 2012.

Articolo 7 Controparti non finanziarie

1. Quando una controparte non finanziaria assume posizioni in contratti derivati OTC superando la soglia per la segnalazione da stabilirsi conformemente al paragrafo 3, lettera a), essa lo notifica all'autorità competente designata ai sensi dell'articolo 48 della direttiva 2004/39/CE fornendo una giustificazione per le posizioni assunte.

La predetta controparte non finanziaria è soggetta all'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

2. Quando una controparte non finanziaria assume posizioni in contratti derivati OTC superando la soglia per la compensazione da stabilirsi conformemente al paragrafo 3, lettera b), essa è soggetta all'obbligo di compensazione di cui all'articolo 3 per quanto riguarda tutti i suoi contratti derivati OTC assoggettabili.

L'autorità competente designata ai sensi dell'articolo 48 della direttiva 2004/39/CE assicura il rispetto dell'obbligo di cui al primo comma.

3. Alla Commissione sono delegati i poteri di adottare standard tecnici di regolamentazione per specificare quanto segue:

a) la soglia per la segnalazione;

b) la soglia per la compensazione.

Le soglie sono definite tenendo conto dell'importanza sistemica della somma delle posizioni nette e delle esposizioni per controparte e per categoria di derivati.

Gli standard di regolamentazione di cui al primo comma sono adottati conformemente [agli articoli da 7 a 7 quinquies ] del regolamento …/… [regolamento ESMA].

L'ESMA, in consultazione con il Comitato europeo per il rischio sistemico (ESRB) e con le altre autorità interessate, presenta alla Commissione i progetti di standard di regolamentazione entro il 30 giugno 2012.

4. In sede di calcolo delle posizioni di cui al paragrafo 2, non si tiene conto dei contratti derivati OTC stipulati da una controparte non finanziaria il cui legame diretto con l'attività commerciale della controparte può essere obiettivamente misurato.

5. La Commissione, in consultazione con l'ESMA, l'ESRB e le altre autorità interessate, riesamina regolarmente le soglie definite conformemente al paragrafo 3 e le modifica, se necessario.

Articolo 8 Tecniche di riduzione dei rischi dei contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale

1. Le controparti finanziarie o le controparti non finanziarie di cui all'articolo 7, paragrafo 2 che stipulano un contratto derivato OTC non compensato mediante controparte centrale assicurano che siano messe in atto le disposizioni e le procedure opportune per misurare, monitorare e ridurre il rischio operativo e il rischio di credito, che prevedano almeno:

a) se possibile, mezzi elettronici che consentano di confermare rapidamente le condizioni del contratto derivato OTC;

b) procedure solide, resilienti e controllabili per la riconciliazione dei portafogli, la gestione dei rischi associati e l'individuazione rapida di controversie tra le parti e la loro risoluzione, e per il monitoraggio del valore dei contratti in essere.

Ai fini della lettera b), il valore dei contratti in essere è valutato ogni giorno al prezzo di mercato, e le procedure di gestione dei rischi prevedono uno scambio di garanzie reali effettuato in modo rapido, esatto e con adeguata segregazione o la detenzione di un capitale adeguato e proporzionato.

2. Alla Commissione sono delegati i poteri di adottare standard tecnici di regolamentazione per specificare il periodo massimo tra la stipula di un contratto derivato OTC e la conferma di cui al paragrafo 1, lettera a).

Gli standard tecnici di regolamentazione di cui al primo comma sono adottati conformemente [agli articoli da 7 a 7 quinquies ] del regolamento …/… [regolamento ESMA].

L'ESMA presenta alla Commissione un progetto di standard tecnici di regolamentazione entro il 30 giugno 2012.

3. Alla Commissione sono delegati i poteri di adottare standard tecnici di regolamentazione per specificare i dispositivi e i livelli di garanzia reale e di capitale necessari per conformarsi al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 1, secondo comma.

In funzione della natura giuridica della controparte, gli standard tecnici di regolamentazione di cui al primo comma sono adottati, conformemente agli articoli [da 7 a 7 quinquies ] del regolamento …/… [regolamento EBA], o agli articoli [da 7 a 7 quinquies ] del regolamento …/… [regolamento ESMA], o agli articoli [da 7 a 7 quinquies ] del regolamento …/… [regolamento EIOPA].

L'EBA, l'ESMA e l'EIOPA presentano congiuntamente alla Commissione progetti comuni di standard tecnici di regolamentazione entro il 30 giugno 2012.

Articolo 9 Sanzioni

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme del presente titolo e adottano tutte le misure necessarie ad assicurarne l'applicazione. Le sanzioni includono almeno ammende amministrative. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

2. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti responsabili della vigilanza delle controparti finanziarie e, se necessario, delle controparti non finanziarie rendano pubbliche tutte le sanzioni applicate per la violazione degli articoli da 3 a 8, salvo il caso in cui la loro divulgazione possa perturbare gravemente i mercati finanziari o arrecasse un danno sproporzionato alle parti in causa.

Entro il 30 giugno 2012 gli Stati membri notificano alla Commissione le norme di cui al paragrafo 1. Essi ne comunicano immediatamente alla Commissione ogni successiva modifica.

3. La Commissione, con l'assistenza dell'ESMA, verifica che le sanzioni amministrative di cui al paragrafo 1 e le soglie di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, siano applicate in modo effettivo ed uniforme.

Titolo IIIAutorizzazione e vigilanza delle controparti centrali

Capo 1Condizioni e procedure di autorizzazione delle controparti centrali

Articolo 10 Autorizzazione delle controparti centrali

1. Se una controparte centrale, che sia persona giuridica stabilita nell'Unione e abbia accesso ad una liquidità adeguata, intende prestare servizi o svolgere attività, essa presenta domanda di autorizzazione all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita.

La liquidità può provenire dall'accesso alla liquidità di una banca centrale o di una banca commerciale degna di credito e affidabile, o da una combinazione di entrambe. L'accesso alla liquidità potrebbe derivare da un'autorizzazione concessa conformemente all'articolo 6 della direttiva 2006/48/CE o ad altre disposizioni adeguate.

2. L'autorizzazione è valida per tutto il territorio dell'Unione.

3. L'autorizzazione specifica i servizi e le attività che la controparte centrale è autorizzata a prestare o a svolgere, comprese le categorie di strumenti finanziari coperte dall'autorizzazione.

4. Le controparti centrali rispettano in modo continuativo le condizioni necessarie per l'autorizzazione iniziale.

Le controparti centrali notificano immediatamente alle autorità competenti ogni modifica importante avente un'incidenza sulle condizioni di rilascio dell'autorizzazione iniziale.

5. Alla Commissione sono delegati i poteri di adottare standard tecnici di regolamentazione per specificare i criteri relativi alla liquidità adeguata di cui al paragrafo 1.

Gli standard tecnici di regolamentazione di cui al primo comma sono adottati conformemente [agli articoli da 7 a 7 quinquies ] del regolamento …/… [regolamento ESMA].

L'EBA, in consultazione con l'ESMA, presenta un progetto di standard tecnici di regolamentazione alla Commissione entro il 30 giugno 2012.

Articolo 11 Estensione delle attività e dei servizi

1. Le controparti centrali che intendono estendere l'attività a servizi o attività aggiuntivi non coperti dall'autorizzazione iniziale presentano domanda di estensione. Si considera estensione dell'autorizzazione iniziale la prestazione di servizi di compensazione in un'altra valuta o per strumenti finanziari che presentano caratteristiche di rischio significativamente diverse da quelli per i quali la controparte centrale ha già ottenuto l'autorizzazione.

L'estensione dell'autorizzazione è soggetta alla procedura di cui all'articolo 13.

2. Quando una controparte centrale intende estendere l'attività in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilita, l'autorità competente dello Stato membro di stabilimento ne informa immediatamente l'autorità competente dell'altro Stato membro.

Articolo 12 Requisiti patrimoniali

1. Per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 10, le controparti centrali devono disporre di un capitale iniziale permanente, disponibile e separato di almeno 5 milioni di euro.

2. Il capitale, assieme agli utili non distribuiti e alle riserve della controparte centrale, è in qualsiasi momento sufficiente a permettere una liquidazione o una ristrutturazione ordinata delle attività su un periodo adeguato e ad assicurare che la controparte centrale sia adeguatamente protetta dal rischio operativo e dal rischio residuo.

3. Alla Commissione sono delegati i poteri di adottare standard tecnici di regolamentazione per specificare il capitale, gli utili non distribuiti e le riserve delle controparti centrali di cui al paragrafo 2.

Gli standard tecnici di regolamentazione di cui al primo comma sono adottati conformemente [agli articoli da 7 a 7 quinquies ] del regolamento …/… [regolamento ESMA].

L'ESMA, in consultazione con l'EBA, presenta un progetto di standard tecnici di regolamentazione alla Commissione entro il 30 giugno 2012.

Articolo 13 Procedure di concessione e di revoca dell'autorizzazione

1. L'autorità competente concede l'autorizzazione soltanto dopo aver accertato che la controparte centrale richiedente rispetta tutti i requisiti previsti dal presente regolamento e i requisiti adottati ai sensi della direttiva 98/26/CE, e previo parere congiunto favorevole del collegio di cui all'articolo 15, e previo parere dell'ESMA.

2. La controparte centrale richiedente fornisce tutte le informazioni necessarie per permettere all'autorità competente di accertare che la controparte centrale abbia adottato, al momento del rilascio dell'autorizzazione iniziale, tutte le disposizioni necessarie per garantire il rispetto degli obblighi che le incombono ai sensi del presente regolamento.

3. Entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa l'autorità competente informa per iscritto la controparte centrale richiedente se l'autorizzazione è stata concessa.

Articolo 14 Collegi

1. L'autorità competente dello Stato membro di stabilimento della controparte centrale istituisce e presiede un collegio per facilitare l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 10, 11, 46 e 48.

Il collegio è composto da:

a) ESMA;

b) autorità competente dello Stato membro di stabilimento della controparte centrale;

c) autorità competenti responsabili della vigilanza dei membri compensatori della controparte centrale stabiliti nei tre Stati membri che su base aggregata danno il maggior contributo al fondo di garanzia in caso di inadempimento della controparte centrale previsto all'articolo 40;

d) autorità competenti responsabili della vigilanza dei mercati regolamentati o dei sistemi multilaterali di negoziazione serviti dalla controparte centrale, o entrambi;

e) autorità competenti responsabili della vigilanza delle controparti centrali con le quali sono stati conclusi accordi di interoperabilità;

f) autorità responsabile della vigilanza della controparte centrale e banche centrali che emettono le valute più pertinenti in relazione agli strumenti finanziari compensati.

2. Fatte salve le competenze delle autorità competenti ai sensi del presente regolamento, il collegio assicura:

a) la redazione del parere congiunto di cui all'articolo 15;

b) lo scambio di informazioni, ivi comprese le richieste di informazioni di cui all'articolo 21;

c) l'accordo sulla delega volontaria di compiti tra i suoi membri;

d) l'elaborazione di programmi di esame prudenziale basati sulla valutazione dei rischi della controparte centrale;

e) il miglioramento dell'efficacia della vigilanza, eliminando duplicazioni superflue dei requisiti prudenziali;

f) l'applicazione uniforme delle pratiche di vigilanza;

g) l'elaborazione delle procedure e dei piani di emergenza da attuare nelle situazioni di emergenza di cui all'articolo 22.

3. L'istituzione e il funzionamento del collegio sono basati su un accordo scritto tra tutti i suoi membri.

L'accordo definisce le modalità pratiche di funzionamento del collegio e può precisare i compiti da delegare all'autorità competente dello Stato membro di stabilimento della controparte centrale o ad un altro membro del collegio.

Articolo 15 Parere congiunto

1. L'autorità competente dello Stato membro di stabilimento della controparte centrale effettua una valutazione del rischio della controparte centrale e presenta una relazione al collegio.

Il collegio adotta un parere congiunto sulla relazione entro due mesi dal ricevimento.

2. L'ESMA facilita l'adozione del parere congiunto esercitando le sue competenze in materia di risoluzione delle controversie, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento …/… [regolamento ESMA] e la sua funzione di coordinamento generale, ai sensi dell'articolo 16 dello stesso regolamento. Non ha diritto di voto per l'adozione dei pareri congiunti del collegio.

Articolo 16 Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorità competente revoca l'autorizzazione in una qualunque delle seguenti circostanze:

a) qualora la controparte centrale non abbia utilizzato l'autorizzazione entro 12 mesi, rinunci espressamente all'autorizzazione o non abbia prestato alcun servizio o esercitato alcuna attività nel corso dei sei mesi precedenti;

b) qualora la controparte centrale abbia ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

c) qualora la controparte centrale non soddisfi più le condizioni di rilascio dell'autorizzazione;

d) qualora la controparte centrale abbia violato gravemente e sistematicamente le disposizioni del presente regolamento.

2. L'ESMA e ogni altro membro del collegio possono chiedere in qualsiasi momento all'autorità competente dello Stato membro di stabilimento della controparte centrale di verificare se la controparte centrale continui a rispettare le condizioni di rilascio dell'autorizzazione.

3. L'autorità competente può limitare la revoca ad un servizio, un'attività o uno strumento finanziario particolare.

Articolo 17 Riesame e valutazione

Le autorità competenti riesaminano almeno una volta all'anno le disposizioni, le strategie, le procedure e i meccanismi attuati dalla controparte centrale per attenersi alle disposizioni del presente regolamento e valutano i rischi di mercato, operativi e di liquidità ai quali la controparte centrale è esposta o potrebbe essere esposta.

Il riesame e la valutazione tengono conto delle dimensioni, dell'importanza sistemica, della natura, della scala e della complessità delle attività della controparte centrale.

Capo 2Vigilanza e sorveglianza delle controparti centrali

Articolo 18 Autorità competenti

1. Ogni Stato membro designa l'autorità competente incaricata delle funzioni previste dal presente regolamento in materia di autorizzazione, vigilanza e controllo delle controparti centrali stabilite sul proprio territorio e ne informa la Commissione e l'ESMA.

Qualora uno Stato membro designi più di un'autorità competente, essa specifica chiaramente i rispettivi ruoli e designa una sola di esse come responsabile del coordinamento della cooperazione e dello scambio di informazioni con la Commissione, l'ESMA e le autorità competenti degli altri Stati membri, ai sensi degli articoli da 19 a 22.

2. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dispongano dei poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni.

3. Gli Stati membri assicurano che possano essere adottate o imposte misure amministrative idonee, in conformità al diritto nazionale, nei confronti delle persone fisiche o giuridiche responsabili in caso di non rispetto di disposizioni del presente regolamento.

Le misure sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

4. L'ESMA pubblica sul suo sito internet l'elenco delle autorità competenti designate conformemente al paragrafo 1.

Capo 3Cooperazione

Articolo 19 Cooperazione tra autorità

1. Le autorità competenti collaborano strettamente tra di loro e con l'ESMA.

2. Nell'esercizio delle loro funzioni generali, le autorità competenti considerano debitamente l'impatto potenziale delle loro decisioni sulla stabilità del sistema finanziario in tutti gli altri Stati membri interessati, in particolare nelle situazioni di emergenza di cui all'articolo 22, sulla base delle informazioni disponibili al momento.

Articolo 20 Segreto professionale

1. Sono tenute al segreto professionale tutte le persone che lavorano o che hanno lavorato per le autorità competenti designate ai sensi dell'articolo 18 o per l'ESMA, nonché i revisori e gli esperti incaricati dalle autorità competenti o dall'ESMA.

Nessuna informazione riservata da esse ricevuta nell'esercizio delle loro funzioni può in alcun modo essere divulgata ad altre persone o autorità, se non in forma sommaria o aggregata, cosicché non si possano individuare le singole controparti centrali, i repertori di dati sulle negoziazioni o ogni altro soggetto, salvo che nei casi rilevanti per il diritto penale o per altre disposizioni del presente regolamento.

2. Qualora una controparte centrale sia stata dichiarata fallita o venga assoggettata a liquidazione coatta, le informazioni riservate che non riguardino terzi possono essere divulgate nel quadro di procedimenti civili o commerciali, se necessarie a tali procedimenti.

3. Fatti salvi i casi contemplati dal diritto penale, le autorità competenti, l'ESMA, gli organismi o le persone fisiche o giuridiche diversi dalle autorità competenti che ricevono informazioni riservate a norma del presente regolamento possono servirsene soltanto nell'espletamento dei loro compiti e per l'esercizio delle loro funzioni, per quanto riguarda le autorità competenti nell'ambito di applicazione del presente regolamento o, per quanto riguarda le altre autorità, organismi o persone fisiche o giuridiche, per le finalità per cui le informazioni sono state loro fornite o nel contesto dei procedimenti amministrativi o giudiziari specificamente connessi con l'esercizio di tali funzioni. Tuttavia, qualora l'ESMA, l'autorità competente o un'altra autorità, organismo o persona che comunica le informazioni vi acconsenta, l'autorità che riceve le informazioni può utilizzarle per altri scopi.

4. Le informazioni riservate ricevute, scambiate o trasmesse a norma del presente regolamento sono soggette alle condizioni in materia di segreto professionale di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

Tuttavia, le predette condizioni non impediscono all'ESMA, alle autorità competenti e alle banche centrali interessate di scambiarsi o di trasmettere informazioni riservate, nel rispetto del presente regolamento e delle altre disposizioni legislative applicabili alle imprese di investimento, agli enti creditizi, ai fondi pensione, agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM"), ai gestori di fondi di investimento alternativi, agli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, alle imprese di assicurazione, ai mercati regolamentati, ai gestori di mercati o altro, con l'accordo dell'autorità competente o di altra autorità, organismo o persona fisica o giuridica che ha comunicato l'informazione.

5. I paragrafi 1, 2 e 3 non ostano affinché le autorità competenti possano scambiare o trasmettere, in conformità della legislazione nazionale, informazioni riservate che non siano pervenute da un'autorità competente di un altro Stato membro.

Articolo 21 Scambio di informazioni

1. Le autorità competenti si comunicano reciprocamente e comunicano all'ESMA le informazioni necessarie ai fini dell'esercizio delle funzioni loro assegnate ai sensi del presente regolamento.

2. Le autorità competenti e gli altri organismi e persone fisiche e giuridiche che ricevono informazioni riservate nell'esercizio delle loro funzioni ai sensi del presente regolamento utilizzano dette informazioni unicamente ai fini dell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

3. L'ESMA trasmette alle autorità competenti responsabili della vigilanza delle controparti centrali le informazioni riservate pertinenti ai fini dell'esercizio delle funzioni loro assegnate. Le autorità competenti e altre autorità interessate trasmettono all'ESMA e ad altre autorità competenti le informazioni necessarie ai fini dell'esercizio delle funzioni loro assegnate ai sensi del presente regolamento.

4. Le autorità competenti trasmettono alle banche centrali del SEBC le informazioni pertinenti ai fini dell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

Articolo 22 Situazioni di emergenza

L'autorità competente o altra autorità informa l'ESMA, il collegio e le altre autorità competenti, senza indebito ritardo, di ogni situazione di emergenza in relazione ad una controparte centrale, compresi gli sviluppi sui mercati finanziari che potrebbero avere effetti negativi sulla liquidità dei mercati o sulla stabilità del sistema finanziario in uno degli Stati membri in cui la controparte centrale o uno dei suoi membri compensatori sono stabiliti.

Capo 4Rapporti con i paesi terzi

Articolo 23 Paesi terzi

1. Le controparti centrali stabilite nei paesi terzi possono prestare servizi di compensazione a soggetti stabiliti nell'Unione solo se riconosciute dall'ESMA.

2. L'ESMA riconosce le controparti centrali dei paesi terzi che rispettano le seguenti condizioni:

a) la Commissione ha adottato una decisione conformemente al paragrafo 3;

b) la controparte centrale è autorizzata nel paese terzo e vi è soggetta a vigilanza effettiva;

c) sono stati conclusi accordi di cooperazione conformemente al paragrafo 4.

3. La Commissione può adottare una decisione conformemente alla procedura di cui all'articolo 69, paragrafo 2, con la quale stabilisce che le disposizioni legislative e di vigilanza del paese terzo assicurano che le controparti centrali ivi autorizzate soddisfano requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti fissati dal presente regolamento e che le controparti centrali sono soggette nel paese terzo su base continuativa ad una vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare le norme.

4. L'ESMA conclude accordi di cooperazione con le autorità competenti interessate dei paesi terzi le cui disposizioni legislative e di vigilanza sono state riconosciute equivalenti al presente regolamento conformemente al paragrafo 3. Detti accordi precisano almeno:

a) il meccanismo di scambio delle informazioni tra l'ESMA e le autorità competenti dei paesi terzi interessati;

b) le procedure relative al coordinamento delle attività di vigilanza.

Titolo IV Requisiti delle controparti centrali

Capo 1Requisiti organizzativi

Articolo 24 Disposizioni generali

1. Le controparti centrali si dotano di solidi dispositivi di governo societario, ivi compresa una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, procedure efficaci per l'individuazione, la gestione, la sorveglianza e la segnalazione dei rischi ai quali sono o potrebbero essere esposte e adeguati meccanismi di controllo interno, tra cui valide procedure amministrative e contabili.

2. Le controparti centrali adottano politiche e procedure sufficientemente efficaci per assicurare il rispetto del presente regolamento, compreso il rispetto da parte dei dirigenti e dei dipendenti di tutte le disposizioni del presente regolamento.

3. Le controparti centrali mantengono e gestiscono una struttura organizzativa che assicuri la continuità e il regolare funzionamento della prestazione dei servizi e dell'esercizio delle attività. Esse utilizzano risorse, procedure e sistemi adeguati e proporzionati.

4. Le controparti centrali mantengono una chiara separazione tra la struttura gerarchica della gestione dei rischi e le strutture gerarchiche delle altre attività.

5. Le controparti centrali adottano, attuano e mantengono una politica retributiva che promuova una gestione dei rischi sana ed efficace e non crei incentivi all'allentamento delle norme in materia di rischio.

6. Le controparti centrali mantengono sistemi informatici adeguati per gestire la complessità, la diversità e il tipo dei servizi forniti e delle attività esercitate, in modo da assicurare norme di sicurezza elevate e l'integrità e la riservatezza delle informazioni detenute.

7. Le controparti centrali rendono accessibili al pubblico i loro dispositivi di governo societario e le norme che li disciplinano.

8. Le controparti centrali devono essere soggette frequentemente ad audit indipendenti. I risultati degli audit sono comunicati al consiglio e messi a disposizioni dell'autorità competente.

9. Alla Commissione sono delegati i poteri di adottare standard tecnici di regolamentazione per specificare il contenuto minimo delle norme e dei dispositivi di governo societario di cui ai paragrafi da 1 a 8.

Gli standard tecnici di regolamentazione di cui al primo comma sono adottati conformemente [agli articoli da 7 a 7 quinquies ] del regolamento …/… [regolamento ESMA].

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di standard tecnici di regolamentazione entro il 30 giugno 2012.

Articolo 25 Alta dirigenza e consiglio

1. L'alta dirigenza possiede l'onorabilità e l'esperienza necessarie per assicurare una gestione sana e prudente della controparte centrale.

2. Le controparti centrali hanno un consiglio di cui almeno un terzo dei membri, ma non meno di due di essi, sono indipendenti. La remunerazione dei membri indipendenti e di altri membri non esecutivi del consiglio non è legata ai risultati economici della controparte centrale.

I membri del consiglio, compresi i membri indipendenti, possiedono l'onorabilità e l'esperienza necessarie in materia di servizi finanziari, di gestione dei rischi e di servizi di compensazione.

3. Le controparti centrali stabiliscono chiaramente i ruoli e le responsabilità del consiglio e ne mettono a disposizione dell'autorità competente i verbali delle riunioni.

Articolo 26 Comitato dei rischi

1. La controparte centrale istituisce un comitato dei rischi, composto da rappresentanti dei membri compensatori e dei membri indipendenti del consiglio. Il comitato dei rischi può invitare i dipendenti della controparte centrale ad assistere alle sue riunioni senza diritto di voto. I pareri formulati dal comitato dei rischi sono indipendenti da influenze dirette dei dirigenti della controparte centrale.

2. La controparte centrale stabilisce chiaramente il mandato del comitato dei rischi, i dispositivi di governo societario per assicurarne l'indipendenza, le sue procedure operative, i criteri di ammissione e il meccanismo di elezione dei suoi membri. I dispositivi di governo societario sono resi pubblici e prevedono almeno che il comitato dei rischi sia presieduto da un membro indipendente del consiglio, riferisca direttamente al consiglio e si riunisca regolarmente.

3. Il comitato dei rischi formula pareri all'attenzione del consiglio su tutte le misure che possano influire sulla gestione dei rischi della controparte centrale, quali ad esempio le modifiche importanti del modello di rischio adottato, le procedure in caso di inadempimento, i criteri di accettazione dei membri compensatori o la compensazione di nuove categorie di strumenti finanziari. Al comitato dei rischi non sono richiesti pareri né per le attività correnti della controparte centrale né in situazioni di emergenza.

4. Fatto salvo il diritto delle autorità competenti a essere debitamente informate, i membri del comitato dei rischi sono tenuti alla riservatezza. Quando il presidente del comitato dei rischi accerta che su una data questione un membro si trova in una situazione di conflitto di interessi reale o potenziale, il membro non è autorizzato a votare sulla predetta questione.

5. La controparte centrale informa immediatamente l'autorità competente di ogni decisione per la quale il consiglio decide di non seguire il parere del comitato dei rischi.

6. La controparte centrale autorizza i clienti di membri compensatori a essere membri del comitato dei rischi, o in alternativa istituisce adeguati meccanismi di consultazione che assicurino l'adeguata rappresentanza degli interessi dei clienti dei membri compensatori.

Articolo 27 Conservazione dei dati

1. Le controparti centrali conservano per un periodo minimo di dieci anni tutti i dati relativi ai servizi forniti e alle attività esercitate, per permettere all'autorità competente di controllare il rispetto degli obblighi del presente regolamento.

2. Le controparti centrali conservano tutte le informazioni relative a tutti i contratti da esse trattati per un periodo minimo di dieci anni dopo la cessazione. Le informazioni permettono almeno di determinare le condizioni originarie di un'operazione prima della compensazione mediante controparte centrale.

3. Le controparti centrali mettono a disposizione dell'autorità competente e dell'ESMA, su richiesta, i dati e le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, nonché tutte le informazioni relative alle posizioni dei contratti compensati, indipendentemente dalla sede di esecuzione delle operazioni.

4. Alla Commissione sono delegati i poteri di adottare standard tecnici di regolamentazione per specificare i dettagli relativi ai dati e alle informazioni da conservare di cui ai paragrafi 1 e 2.

Gli standard tecnici di regolamentazione di cui al primo comma sono adottati conformemente [agli articoli da 7 a 7 quinquies ] del regolamento …/… [regolamento ESMA].

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di standard tecnici di regolamentazione entro il 30 giugno 2012.

5. Per garantire condizioni uniformi di applicazione dei paragrafi 1 e 2, alla Commissione sono conferiti i poteri di stabilire il formato dei dati e delle informazioni da conservare.

Gli standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma sono adottati conformemente [all'articolo 7 sexies ] del regolamento …/… [regolamento ESMA].

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di standard tecnici di esecuzione entro il 30 giugno 2012.

Articolo 28 Azionisti e soci detentori di partecipazioni qualificate

1. L'autorità competente concede l'autorizzazione ad una controparte centrale solo dopo aver ottenuto informazioni sull'identità degli azionisti o dei soci, diretti o indiretti, persone fisiche o giuridiche, che detengono partecipazioni qualificate, nonché sugli importi delle partecipazioni.

2. L'autorità competente rifiuta di concedere l'autorizzazione ad una controparte centrale se, tenendo conto della necessità di garantire una gestione sana e prudente della controparte centrale, non è convinta dell'idoneità degli azionisti o dei soci che detengono partecipazioni qualificate.

3. Quando esistono stretti legami tra la controparte centrale e altre persone fisiche o giuridiche, l'autorità competente rilascia l'autorizzazione solo se tali legami non le impediscono di esercitare efficacemente le sue funzioni di vigilanza.

4. Se le persone di cui al paragrafo 1 esercitano un'influenza che possa pregiudicare la gestione sana e prudente della controparte centrale, l'autorità competente adotta le misure idonee per porre fine a tale situazione.

5. L'autorità competente rifiuta di concedere l'autorizzazione se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo applicabili ad una o più persone fisiche o giuridiche con le quali la controparte centrale ha stretti legami, o le difficoltà legate all'applicazione di tali disposizioni, le impediscono di esercitare efficacemente le sue funzioni di vigilanza.

Articolo 29 Informazioni da trasmettere alle autorità competenti

1. Le controparti centrali informano l'autorità competente di ogni cambiamento a livello dirigenziale e le trasmettono tutte le informazioni necessarie per valutare se i membri del consiglio possiedono l'onorabilità e l'esperienza necessarie.

Se la condotta di un membro del consiglio è tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della controparte centrale, l'autorità competente adotta le misure appropriate, compresa l'esclusione del membro interessato del consiglio.

2. Qualsiasi persona fisica o giuridica (di seguito "candidato acquirente"), che abbia deciso, da sola o di concerto con altre, di acquisire, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in una controparte centrale o di aumentare ulteriormente, direttamente o indirettamente, detta partecipazione qualificata in una controparte centrale in modo tale che la quota dei diritti di voto o del capitale da essa detenuta raggiunga o superi il 10%, 20%, 30% o 50% o che la controparte centrale divenga una sua impresa figlia (di seguito "progetto di acquisizione") notifica previamente per iscritto alle autorità competenti della controparte centrale nella quale intende acquisire una partecipazione qualificata o aumentare detta partecipazione qualificata l'entità della partecipazione prevista e le informazioni pertinenti di cui all'articolo 30, paragrafo 4.

Qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia deciso di cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in una controparte centrale notifica previamente per iscritto all'autorità competente l'entità prevista della partecipazione. Dette persone sono parimenti tenute a informare l'autorità competente qualora abbiano deciso di diminuire la loro partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale da esse detenuta scenda al di sotto delle soglie del 10%, 20%, 30% o 50% oppure che la controparte centrale cessi di essere una loro impresa figlia.

L'autorità competente comunica per iscritto e immediatamente, e comunque entro due giorni lavorativi dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2, nonché dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 3, al candidato acquirente o al venditore di aver ricevuto la notifica.

L'autorità competente dispone di un massimo di sessanta giorni lavorativi decorrenti dalla data dell'avviso scritto di ricevimento della notifica e di tutti i documenti che lo Stato membro ha chiesto di allegare alla notifica in base all'elenco di cui all'articolo 30, paragrafo 4 (di seguito "periodo di valutazione"), per effettuare la valutazione di cui all'articolo 30, paragrafo 1 (di seguito "la valutazione").

L'autorità competente informa il candidato acquirente o il venditore della data di scadenza del periodo di valutazione al momento del ricevimento della notifica.

3. Durante il periodo di valutazione, l'autorità competente può, se del caso, e non oltre il cinquantesimo giorno lavorativo del periodo di valutazione, richiedere ulteriori informazioni necessarie per completare la valutazione. La richiesta viene fatta per iscritto precisando le informazioni integrative necessarie.

Per il periodo compreso tra la data della richiesta di informazioni da parte dell'autorità competente e il ricevimento della risposta del candidato acquirente, viene sospeso il periodo di valutazione. La sospensione non supera i venti giorni lavorativi. Eventuali ulteriori richieste di completamento o chiarimento delle informazioni da parte dell'autorità competente sono a discrezione di detta autorità ma non possono dare luogo ad una sospensione del periodo di valutazione.

4. L'autorità competente può prorogare la sospensione di cui al secondo comma del paragrafo 3 fino ad un massimo di trenta giorni lavorativi nei casi in cui il candidato acquirente o il venditore si trovi in una delle seguenti situazioni:

a) risieda fuori dall'Unione o sia soggetto a regolamentazione non UE;

b) sia una persona fisica o giuridica non soggetta alla vigilanza ai sensi del presente regolamento o delle direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 92/49/CEE, 2002/83/CE, 2003/41/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE, 2006/48/CE, 2009/65/CE o 2010/.../UE (AIFM).

5. Se al termine della valutazione decide di opporsi al progetto di acquisizione, l'autorità competente, entro due giorni lavorativi e senza superare il periodo di valutazione, informa per iscritto il candidato acquirente e indica le ragioni della sua decisione. Fatta salva la legislazione nazionale, un'adeguata motivazione della decisione può essere resa pubblica su richiesta del candidato acquirente. Gli Stati membri possono comunque autorizzare l'autorità competente a rendere pubblica tale motivazione senza una richiesta del candidato acquirente.

6. Se, entro il periodo di valutazione, l'autorità competente non si oppone al progetto di acquisizione, il progetto di acquisizione è da considerarsi approvato.

7. L'autorità competente può fissare un termine massimo per il perfezionamento della prevista acquisizione e prorogarlo, se del caso.

8. Gli Stati membri non impongono requisiti più rigorosi di quelli previsti dal presente regolamento per la notifica all'autorità competente e l'approvazione da parte di quest'ultima di acquisizioni dirette o indirette di diritti di voto o di capitale.

Articolo 30 Valutazione

1. Nel valutare la notifica di cui all'articolo 29, paragrafo 2, e le informazioni di cui all'articolo 29, paragrafo 3, l'autorità competente valuta, al fine di garantire la gestione sana e prudente della controparte centrale cui si riferisce il progetto di acquisizione e tenendo conto della probabile influenza del candidato acquirente sulla controparte centrale, l'idoneità del candidato acquirente e la solidità finanziaria della prevista acquisizione sulla base di tutti i criteri seguenti:

a) la reputazione e la solidità finanziaria del candidato acquirente;

b) la reputazione e l'esperienza di tutte le persone che, in esito alla prevista acquisizione, determineranno l'orientamento dell'attività della controparte centrale;

c) se la controparte centrale sarà in grado di rispettare e di continuare a rispettare le disposizioni del presente regolamento;

d) l'esistenza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione alla prevista acquisizione, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio di proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE[36] o che la prevista acquisizione potrebbe aumentarne i rischi.

Nel valutare la solidità finanziaria del candidato acquirente, l'autorità competente presta particolare attenzione al tipo di attività svolta e che si prevede di svolgere nella controparte centrale in cui si propone l'acquisizione.

Nel valutare la capacità di rispettare il presente regolamento, l'autorità competente presta particolare attenzione a valutare se il gruppo di cui la controparte centrale diverrà parte presenta una struttura che rende possibile esercitare una vigilanza effettiva, scambiare effettivamente informazioni tra le autorità competenti e determinare la distribuzione delle responsabilità tra le autorità competenti.

2. Le autorità competenti possono opporsi al progetto di acquisizione solo se vi sono ragionevoli motivi per farlo in base ai criteri di cui al paragrafo 1 o se le informazioni fornite dal candidato acquirente sono incomplete.

3. Gli Stati membri si astengono dall'imporre condizioni preliminari per quanto concerne il livello della partecipazione da acquisire e non consentono alle rispettive autorità competenti di esaminare il progetto di acquisizione sotto il profilo delle necessità economiche del mercato.

4. Gli Stati membri pubblicano l'elenco delle informazioni che sono necessarie per effettuare la valutazione e che devono essere fornite alle autorità competenti all'atto della notifica di cui all'articolo 29, paragrafo 2. Le informazioni richieste sono proporzionate e adeguate alla natura del candidato acquirente e del progetto di acquisizione. Gli Stati membri non richiedono informazioni che non sono pertinenti per una valutazione prudenziale.

5. Nonostante le disposizioni dell'articolo 29, paragrafi 2, 3 e 4, quando all'autorità competente sono stati notificati due o più progetti di acquisizione o di incremento di partecipazioni qualificate nella stessa controparte centrale, tale autorità tratta i candidati acquirenti in modo non discriminatorio.

6. Le autorità competenti interessate operano in piena consultazione reciproca quando effettuano la valutazione, se il candidato acquirente è:

a) un ente creditizio, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento, un gestore di mercato, un operatore di un sistema di regolamento titoli, una società di gestione di OICVM o un gestore di fondi di investimento alternativi autorizzati in un altro Stato membro.

b) l'impresa madre di un ente creditizio, di un'impresa di assicurazione, di un'impresa di riassicurazione, di un'impresa di investimento, di un gestore di mercato, di un operatore di un sistema di regolamento titoli, di una società di gestione di OICVM o un di gestore di fondi di investimento alternativi autorizzati in un altro Stato membro.

c) una persona fisica o giuridica che controlla un ente creditizio, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento, un gestore di mercato, un operatore di un sistema di regolamento titoli, una società di gestione di OICVM o un gestore di fondi di investimento alternativi autorizzati in un altro Stato membro.

7. Le autorità competenti si scambiano senza indebiti ritardi tutte le informazioni essenziali o pertinenti per la valutazione. Le autorità competenti si comunicano su richiesta tutte le informazioni pertinenti e comunicano di propria iniziativa tutte le informazioni essenziali. Nella decisione dell'autorità competente che ha autorizzato la controparte centrale alla quale si riferisce il progetto di acquisizione sono indicati eventuali pareri o riserve espressi dall'autorità competente responsabile del candidato acquirente.

Articolo 31 Conflitti di interesse

1. Le controparti centrali mantengono e applicano disposizioni organizzative e amministrative scritte efficaci per individuare e gestire ogni potenziale conflitto di interessi tra di esse, compresi i dirigenti, il personale o le persone a esse direttamente o indirettamente legate da un rapporto di controllo o da stretti legami, e i loro membri compensatori o i loro clienti, o tra questi ultimi. Esse mantengono adeguate procedure di risoluzione e le applicano ogniqualvolta si verifichi un potenziale conflitto di interessi.

2. Se le disposizioni organizzative o amministrative di una controparte centrale per gestire i conflitti di interessi non bastano ad assicurare, con certezza ragionevole, che venga evitato il rischio di ledere gli interessi di un membro compensatore o di un cliente, essa informa chiaramente il membro compensatore della natura generale o delle fonti dei conflitti di interessi prima di accettare nuove operazioni da parte del membro compensatore. Se non conosce il cliente, la controparte centrale informa il membro compensatore il cui cliente è interessato.

3. Se la controparte centrale è un'impresa madre o un'impresa figlia, le disposizioni scritte devono anche tenere conto delle circostanze, di cui la controparte centrale è o dovrebbe essere a conoscenza, che potrebbero causare un conflitto di interessi risultante dalla struttura e dalle attività di altre imprese con le quali ha un rapporto di impresa madre o di impresa figlia.

4. Le disposizioni scritte attuate conformemente al paragrafo 1 includono quanto segue:

a) le circostanze che configurano o potrebbero configurare un conflitto di interessi che comporti un rischio concreto di danno agli interessi di uno o più membri compensatori o clienti;

b) le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti.

5. Le controparti centrali adottano tutte le misure ragionevoli per impedire ogni utilizzo abusivo delle informazioni conservate nei loro sistemi e impediscono l'utilizzo di queste informazioni per altre attività economiche. Le informazioni sensibili conservate dalle controparti centrali non sono utilizzate a fini commerciali da nessun'altra persona fisica o giuridica avente con le controparti centrali un rapporto di impresa madre o di impresa figlia.

Articolo 32 Continuità operativa

1. Le controparti centrali stabiliscono, attuano e mantengono una politica adeguata di continuità operativa ed un piano di ripristino in caso di disastro miranti a preservare le funzioni, ad assicurare la ripresa tempestiva delle attività e l'adempimento delle obbligazioni della controparte centrale. Il piano prevede almeno la ripresa di tutte le operazioni in corso al momento della disfunzione in modo da permettere alla controparte centrale di continuare a funzionare con certezza e di completare il regolamento alla data prevista.

2. Alla Commissione sono delegati i poteri di adottare standard tecnici di regolamentazione per specificare il contenuto minimo del piano di continuità operativa e il livello minimo dei servizi garantito dal piano di ripristino in caso di disastro.

Gli standard tecnici di regolamentazione di cui al primo comma sono adottati conformemente [agli articoli da 7 a 7 quinquies ] del regolamento …/… [regolamento ESMA].

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di standard tecnici di regolamentazione entro il 30 giugno 2012.

Articolo 33 Esternalizzazione

1. Se la controparte centrale esternalizza funzioni operative, servizi o attività, essa resta pienamente responsabile del rispetto di tutti gli obblighi che le incombono ai sensi del presente regolamento e si conforma in ogni momento alle seguenti condizioni:

a) l'esternalizzazione non comporta delega della sua responsabilità;

b) il rapporto e gli obblighi della controparte centrale nei confronti dei suoi membri compensatori o, se opportuno, dei loro clienti, restano invariati;

c) le condizioni di rilascio dell'autorizzazione della controparte centrale non cambiano;

d) l'esternalizzazione non ostacola l'esercizio delle funzioni di vigilanza e di sorveglianza;

e) l'esternalizzazione non ha per effetto di privare la controparte centrale dei sistemi e dei mezzi di controllo necessari per gestire i rischi ai quali è esposta;

f) la controparte centrale conserva le competenze necessarie per valutare la qualità dei servizi forniti, la capacità organizzativa e l'adeguatezza patrimoniale del prestatore di servizi e per vigilare efficacemente sulle funzioni esternalizzate e per gestire i rischi connessi all'esternalizzazione; essa deve costantemente vigilare su tali funzioni e gestire tali rischi;

g) la controparte centrale ha accesso diretto alle informazioni pertinenti delle funzioni esternalizzate;

h) il prestatore di servizi collabora con l'autorità competente in merito alle attività esternalizzate;

i) il prestatore di servizi deve garantire la protezione delle informazione sensibili e riservate relative alla controparte centrale, ai membri compensatori e ai clienti.

2. L'autorità competente impone alla controparte centrale di definire e ripartire chiaramente con un accordo scritto i suoi diritti e obblighi e quelli del prestatore di servizi.

3. Le controparti centrali mettono a disposizione dell'autorità competente, su richiesta, tutte le informazioni necessarie per valutare la conformità dell'esecuzione delle attività esternalizzate agli obblighi del presente regolamento.

Capo 2Norme sulla condotta negli affari

Articolo 34 Disposizioni generali

1. Quando fornisce servizi ai membri compensatori e, se del caso, ai loro clienti, la controparte centrale agisce in modo corretto e professionale a tutela degli interessi dei membri compensatori e dei clienti e di una solida gestione dei rischi.

2. Le controparti centrali si dotano di norme trasparenti per la gestione dei reclami.

Articolo 35 Requisiti di partecipazione

1. Le controparti centrali stabiliscono le categorie di membri compensatori ammissibili e i criteri di ammissione. I criteri sono non discriminatori, trasparenti e oggettivi per garantire un accesso equo e aperto alla controparte centrale e assicurare che i membri compensatori dispongano delle risorse finanziarie e della capacità operativa necessarie per adempiere le obbligazioni derivanti dalla loro partecipazione alla controparte centrale. Criteri che restringono l'accesso sono autorizzati soltanto se la loro finalità è controllare il rischio al quale la controparte centrale è esposta.

2. Le controparti centrali assicurano l'applicazione dei criteri di cui al paragrafo 1 su base continuativa e dispongono di un accesso tempestivo alle informazioni pertinenti per la valutazione. Le controparti centrali effettuano, almeno una volta all'anno, un esame completo del rispetto delle disposizioni del presente articolo da parte dei membri compensatori.

3. I membri compensatori che compensano operazioni per conto di clienti dispongono delle risorse finanziarie e della capacità operativa supplementari richieste per esercitare detta attività. Su richiesta, i membri compensatori informano la controparte centrale dei criteri e delle misure da essi adottati per permettere ai clienti l'accesso ai servizi della controparte centrale.

4. Le controparti centrali si dotano di procedure obiettive e trasparenti per sospendere i membri compensatori che non soddisfano più i criteri di cui al paragrafo 1 e assicurare il loro ordinato ritiro.

5. Le controparti centrali possono rifiutare l'accesso a membri compensatori che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1 soltanto se motivano la loro decisione per iscritto, sulla base di un'analisi completa dei rischi.

6. Le controparti centrali possono imporre requisiti supplementari specifici a carico dei membri compensatori, ad esempio la partecipazione all'asta delle posizioni di membri compensatori inadempienti. I requisiti supplementari sono proporzionati al rischio creato dal membro compensatore e non limitano la partecipazione ad alcune categorie di membri compensatori.

Articolo 36 Trasparenza

1. Le controparti centrali rendono pubblici i prezzi e le commissioni applicate ai servizi forniti. Esse pubblicano separatamente i prezzi e le commissioni dei servizi e delle funzioni prestate, compresi gli sconti e le riduzioni, nonché le condizioni da soddisfare per beneficiarne. Esse consentono ai membri compensatori e, se del caso, ai clienti di questi ultimi, l'accesso separato a servizi specifici.

2. Le controparti centrali informano i membri compensatori e i loro clienti dei rischi associati ai servizi forniti.

3. Le controparti centrali rendono pubbliche le informazioni sui prezzi utilizzate per il calcolo delle loro esposizioni a fine giornata nei confronti dei membri compensatori e i volumi delle operazioni compensate per ogni categoria di strumenti.

Articolo 37 Segregazione e portabilità

1. Le controparti centrali tengono registri e una contabilità che consentono loro, in qualsiasi momento e immediatamente, di identificare e segregare le attività e le posizioni di un membro compensatore dalle attività e dalle posizioni di ogni altro membro compensatore e dalle proprie attività.

2. Le controparti centrali impongono ad ogni membro compensatore di distinguere e di segregare nei loro conti presso la controparte centrale le attività e le posizioni del membro compensatore da quelle dei clienti di quest'ultimo. Le controparti centrali autorizzano i clienti ad avere una segregazione più dettagliata delle loro attività e posizioni. La controparte centrale rende pubblici i rischi e i costi associati ai vari livelli di segregazione.

3. In funzione del livello di segregazione scelto dal cliente, le controparti centrali assicurano di essere in grado di trasferire, su richiesta, al verificarsi di un evento predefinito, senza il consenso del membro compensatore ed entro un termine prestabilito, le attività e le posizioni del cliente ad un altro membro compensatore. L'altro membro compensatore è obbligato unicamente se ha precedentemente concluso un rapporto contrattuale a tal fine.

4. Purché il cliente non sia esposto all'inadempimento del membro compensatore attraverso il quale ha accesso alla controparte centrale o di altri clienti, si applica l'allegato III, parte 2, punto 6, della direttiva 2006/48/CE.

5. I requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 4 prevalgono su ogni disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa contraria degli Stati membri che impediscano alle parti di rispettarli.

Capo 3Requisiti prudenziali

Articolo 38 Gestione delle esposizioni

Le controparti centrali misurano e valutano, in tempo quasi-reale, la propria liquidità e le proprie esposizioni creditizie nei confronti di ogni membro compensatore e, se del caso, nei confronti di un'altra controparte centrale con la quale hanno concluso un accordo di interoperabilità. Le controparti centrali hanno accesso tempestivamente e su base non discriminatoria alle fonti pertinenti per la fissazione dei prezzi, in modo da poter misurare effettivamente le proprie esposizioni.

Articolo 39 Requisiti in materia di margini

1. Per limitare le proprie esposizioni creditizie, le controparti centrali impongono, chiamano e riscuotono margini dai propri membri compensatori e, se del caso, dalle controparti centrali con le quali hanno concluso accordi di interoperabilità. I margini sono sufficienti a coprire le esposizioni potenziali che le controparti centrali ritengono si verificheranno fino alla liquidazione delle corrispondenti posizioni. Essi sono sufficienti a coprire le perdite che derivano almeno dal 99 per cento dei movimenti delle esposizioni nel corso di un periodo di tempo appropriato e assicurano che la controparte centrale copra completamente con garanzie reali le sue esposizioni nei confronti di tutti i suoi membri compensatori e, se del caso, nei confronti delle controparti centrali con le quali ha concluso accordi di interoperabilità, almeno su base giornaliera.

2. Per la determinazione dei margini, le controparti centrali adottano modelli e parametri che integrano le caratteristiche di rischio dei prodotti compensati e tengono conto dell'intervallo tra le riscossioni dei margini, la liquidità del mercato e la possibilità di variazioni nel corso della durata dell'operazione. I modelli e i parametri sono convalidati dall'autorità competente e sono oggetto di un parere congiunto del collegio di cui all'articolo 15.

3. Le controparti centrali chiamano e riscuotono i margini su base infragiornaliera, almeno quando vengono superate soglie predefinite.

4. Le controparti centrali segregano i margini costituiti da ogni membro compensatore e, se del caso, da controparti centrali che hanno concluso con esse accordi di interoperabilità e assicurano la protezione dei margini costituiti contro l'inadempimento di altri membri compensatori, del soggetto presso il quale sono depositati o della stessa controparte centrale, nonché contro qualsiasi altra perdita che la controparte centrale possa subire.

5. Alla Commissione sono delegati i poteri di adottare standard tecnici di regolamentazione per specificare la percentuale e il periodo di tempo appropriati di cui al paragrafo 1, da prendere in considerazione per le varie categorie di strumenti finanziari.

Gli standard tecnici di regolamentazione di cui al primo comma sono adottati conformemente [agli articoli da 7 a 7 quinquies ] del regolamento …/… [regolamento ESMA].

L'ESMA, in consultazione con l'EBA, presenta i progetti di standard tecnici di regolamentazione alla Commissione entro il 30 giugno 2012.

Articolo 40 Fondo di garanzia in caso di inadempimento

1. Le controparti centrali costituiscono un fondo di garanzia in caso di inadempimento per coprire le perdite derivanti dall'inadempimento di uno o più membri compensatori, ivi compresa l'apertura di una procedura di insolvenza.

2. Le controparti centrali fissano il volume minimo dei contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento e i criteri per il calcolo del contributo di ogni membro compensatore. I contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento sono proporzionati alle esposizioni di ogni membro compensatore, per assicurare che i contributi al fondo consentano alla controparte centrale almeno di far fronte all'inadempimento del membro compensatore nei confronti del quale ha la più forte esposizione o all'inadempimento del secondo e del terzo membro compensatore nei confronti dei quali ha la più forte esposizione, se la somma delle loro esposizioni è superiore.

3. Le controparti centrali possono creare molteplici fondi di garanzia in caso di inadempimento per le varie categorie di strumenti che compensano.

Articolo 41 Altri controlli dei rischi

1. Oltre al requisito patrimoniale di cui all'articolo 12, le controparti centrali si dotano di risorse finanziarie sufficienti per coprire le perdite potenziali che superano le perdite da coprire mediante i margini e il fondo di garanzia in caso di inadempimento. Le risorse possono includere ogni altro fondo di compensazione fornito da membri compensatori o da altre parti, accordi di condivisione delle perdite, regimi di assicurazione, fondi propri della controparte centrale, garanzie fornite dall'impresa madre o disposizioni analoghe. Le risorse sono messe gratuitamente a disposizione della controparte centrale e non sono utilizzate per coprire le perdite di esercizio.

2. Le controparti centrali sviluppano scenari che descrivono condizioni di mercato estreme ma plausibili, che tengono conto dei periodi di più forte volatilità registrati sui mercati ai quali le controparti centrali prestano i loro servizi. Il fondo di garanzia in caso di inadempimento di cui all'articolo 40 e le altre risorse finanziarie di cui al paragrafo 1 permettono in qualsiasi momento alle controparti centrali di far fronte all'inadempimento dei due membri compensatori nei confronti dei quali hanno le più forti esposizioni e permettono alle controparti centrali di far fronte alla vendita improvvisa di risorse finanziarie e a riduzioni improvvise della liquidità del mercato.

3. Le controparti centrali ottengono le linee di credito necessarie o dispositivi analoghi per coprire il loro fabbisogno di liquidità nei casi in cui le risorse finanziarie a loro disposizione non siano immediatamente disponibili. Ogni membro compensatore, l'impresa madre o l'impresa figlia del membro compensatore non può fornire più del 25 per cento delle linee di credito necessarie alla controparte centrale.

4. Le controparti centrali possono esigere dai membri compensatori non inadempienti di fornire fondi aggiuntivi in caso di inadempimento di un altro membro compensatore. I membri compensatori di una controparte centrale hanno un'esposizione limitata nei confronti della controparte centrale.

5. Alla Commissione sono delegati i poteri di adottare standard tecnici di regolamentazione per specificare le condizioni estreme di cui al paragrafo 2 alle quali le controparti centrali devono far fronte.

Gli standard tecnici di regolamentazione di cui al primo comma sono adottati ai sensi degli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento …/… [regolamento ESMA].

L'ESMA, in consultazione con l'EBA, presenta i progetti di standard tecnici di regolamentazione alla Commissione entro il 30 giugno 2012.

Articolo 42 Linee di difesa in caso di inadempimento

1. Le controparti centrali utilizzano i margini costituiti dai membri compensatori inadempienti per coprire le perdite prima di far ricorso ad altre risorse finanziarie.

2. Quando i margini costituiti dal membro compensatore inadempiente sono insufficienti per coprire le perdite della controparte centrale, essa ricorre a tal fine al contributo versato dal membro inadempiente al fondo di garanzia in caso di inadempimento.

3. Le controparti centrali utilizzano i contributi al fondo di garanzia e gli altri contributi dei membri compensatori non inadempienti soltanto dopo avere esaurito i contributi del membro compensatore inadempiente e, se del caso, i fondi propri della controparte centrale di cui all'articolo 41, paragrafo 1.

4. Le controparti centrali non sono autorizzate a utilizzare i margini costituiti dai membri compensatori non inadempienti per coprire le perdite derivanti dall'inadempimento di un altro membro compensatore.

Articolo 43 Requisiti in materia di garanzie reali

1. Le controparti centrali accettano unicamente garanzie reali altamente liquide con un rischio di credito e di mercato minimo a copertura delle proprie esposizioni nei confronti dei membri compensatori. Esse applicano al valore delle attività adeguati scarti di garanzia che tengano conto della perdita di valore potenziale nell'intervallo di tempo tra la loro ultima rivalutazione e il momento in cui si può ragionevolmente ritenere che verranno liquidate. Ai fini della determinazione delle garanzie reali accettabili e dei pertinenti scarti di garanzia, esse tengono conto del rischio di liquidità risultante dall'inadempimento di un partecipante al mercato e del rischio di concentrazione su alcune attività che ne possono derivare.

2. Se adeguato e sufficientemente prudente, le controparti centrali possono accettare, a titolo di garanzia reale a copertura del margine, il sottostante del contratto derivato o lo strumento finanziario che determina l'esposizione della controparte centrale.

3. Alla Commissione sono delegati i poteri di adottare standard tecnici di regolamentazione per specificare il tipo di garanzie reali che possono essere considerate altamente liquide e gli scarti di garanzia di cui al paragrafo 1.

Gli standard tecnici di regolamentazione di cui al primo comma sono adottati conformemente [agli articoli da 7 a 7 quinquies ] del regolamento …/… [regolamento ESMA].

L'ESMA, in consultazione con il SEBC e l'EBA, presenta i progetti di standard tecnici di regolamentazione alla Commissione entro il 30 giugno 2012.

Articolo 44 Politica di investimento

1. Le controparti centrali investono le loro risorse finanziarie unicamente in strumenti finanziari altamente liquidi con un rischio di mercato e di credito minimi. Gli investimenti possono essere liquidati a breve termine, con un effetto negativo minimo sui prezzi.

2. Gli strumenti finanziari costituiti a titolo di margine sono depositati presso operatori di sistemi di regolamento titoli che assicurino un accesso non discriminatorio alle controparti centrali e la protezione totale degli strumenti. Le controparti centrali possono accedere rapidamente agli strumenti finanziari, se necessario.

3. Le controparti centrali non investono il loro capitale o le somme derivanti dai requisiti imposti dagli articoli 39, 40 e 41 in propri titoli o in quelli della propria impresa madre o della propria impresa figlia.

4. Le controparti centrali tengono conto della propria esposizione complessiva al rischio di credito nei confronti di singoli debitori quando prendono decisioni di investimento e assicurano che la propria esposizione complessiva nei confronti di ogni debitore rimanga entro limiti di concentrazione accettabili.

5. Alla Commissione sono delegati i poteri di adottare standard tecnici di regolamentazione per specificare gli strumenti finanziari altamente liquidi di cui al paragrafo 1 e i limiti di concentrazione di cui al paragrafo 4.

Gli standard tecnici di regolamentazione di cui al primo comma sono adottati conformemente [agli articoli da 7 a 7 quinquies ] del regolamento …/… [regolamento ESMA].

L'ESMA, in consultazione con l'EBA, presenta i progetti di standard tecnici di regolamentazione alla Commissione entro il 30 giugno 2012.

Articolo 45 Procedure in caso di inadempimento

1. Le controparti centrali dispongono di procedure da seguire nel caso in cui un membro compensatore non rispetti i requisiti di cui all'articolo 35 entro i termini e secondo le procedure stabiliti dalle controparti centrali. Le controparti centrali definiscono le procedure da seguire nel caso in cui l'insolvenza di un membro compensatore non sia stabilita da esse stesse.

2. Le controparti centrali intervengono rapidamente per contenere le perdite e limitare le pressioni sulla liquidità dovute all'inadempimento e assicurano che la liquidazione delle posizioni di un membro compensatore non perturbi le proprie attività e non esponga i membri compensatori non inadempienti a perdite che questi non possono né anticipare né controllare.

3. Le controparti centrali informano immediatamente l'autorità competente. L'autorità competente informa immediatamente l'autorità competente per la vigilanza del membro compensatore inadempiente se la controparte centrale ritiene che il membro compensatore non sarà in grado di adempiere le sue obbligazioni future e se la controparte centrale intende dichiararlo inadempiente.

4. Le controparti centrali stabiliscono il carattere esecutivo delle loro procedure in caso di inadempimento. Esse adottano tutte le misure ragionevoli per assicurare di disporre dei poteri giuridici necessari per liquidare le posizioni proprietarie del membro compensatore inadempiente e trasferire o liquidare le posizioni dei clienti del membro compensatore inadempiente.

Articolo 46 Esame dei modelli, test di stress e test a posteriori

1. Le controparti centrali riesaminano regolarmente i modelli e i parametri adottati per calcolare i margini, i contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento e le garanzie reali, nonché altri meccanismi di controllo dei rischi. Esse sottopongono frequentemente i modelli a test di stress rigorosi per valutarne la resilienza in condizioni di mercato estreme ma plausibili ed effettuano test a posteriori per valutare l'affidabilità del metodo adottato. Le controparti centrali informano l'autorità competente dei risultati dei test effettuati e ne ottengono la convalida prima di adottare modifiche ai modelli e ai parametri.

2. Le controparti centrali verificano regolarmente gli aspetti essenziali delle procedure in caso di inadempimento e adottano tutte le misure ragionevoli per assicurare che tutti i membri compensatori le capiscano e dispongano dei meccanismi appropriati per reagire in caso di inadempimento.

3. Le controparti centrali rendono pubbliche le informazioni essenziali sul loro modello di gestione dei rischi e le ipotesi prese in considerazione per effettuare i test di stress di cui al paragrafo 1.

4. Alla Commissione sono delegati i poteri di adottare standard tecnici di regolamentazione per specificare quanto segue:

a) il tipo di test da effettuare per le diverse categorie di strumenti finanziari e di portafogli;

b) la partecipazione ai test dei membri compensatori o di altre parti;

c) la frequenza dei test;

d) il periodo di tempo oggetto dei test;

e) le informazioni essenziali di cui al paragrafo 3.

Gli standard tecnici di regolamentazione di cui al primo comma sono adottati conformemente [agli articoli da 7 a 7 quinquies ] del regolamento …/… [regolamento ESMA].

L'ESMA, in consultazione con l'EBA, presenta i progetti di standard tecnici di regolamentazione alla Commissione entro il 30 giugno 2012.

Articolo 47 Regolamento

1. Le controparti centrali utilizzano, se disponibile, la moneta della banca centrale per il regolamento delle loro operazioni. Qualora la moneta della banca centrale non fosse accessibile, sono adottate misure per limitare rigorosamente i rischi di credito e di liquidità.

2. Le controparti centrali indicano chiaramente le loro obbligazioni in materia di consegna di strumenti finanziari, precisando in particolare se hanno l'obbligazione di effettuare o ricevere la consegna di uno strumento finanziario o se risarciscono i partecipanti per le perdite subite nella procedura di consegna.

3. Quando ha l'obbligazione di effettuare o ricevere consegne di strumenti finanziari, una controparte centrale elimina il rischio di perdita del capitale ricorrendo per quanto possibile a meccanismi di consegna dietro pagamento.

Title VAccordi di interoperabilità

Articolo 48 Accordi di interoperabilità

1. Le controparti centrali possono concludere accordi di interoperabilità con altre controparti centrali a condizione che siano rispettati i requisiti di cui agli articoli 49 e 50.

2. Quando concludono un accordo di interoperabilità con altre controparti centrali per fornire servizi ad una particolare sede di negoziazione, le controparti centrali beneficiano di un accesso non discriminatorio ai dati necessari per esercitare le loro funzioni dalla sede di negoziazione e verso il sistema di regolamento interessato.

3. La conclusione di accordi di interoperabilità o l'accesso a flussi di dati o ad un sistema di regolamento ai sensi dei paragrafi 1 e 2 sono soggetti a restrizioni dirette o indirette soltanto per limitare eventuali rischi derivanti dall'accordo o dall'accesso.

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Articolo 49 Gestione dei rischi

1. Le controparti centrali che concludono un accordo di interoperabilità:

a) attuano politiche, procedure e sistemi adeguati per individuare, sorvegliare e gestire efficacemente i rischi aggiuntivi derivanti dall'accordo, in modo da potere adempiere tempestivamente le obbligazioni da esse assunte;

b) fissano i diritti e gli obblighi rispettivi, compresa la legge applicabile al loro rapporto;

c) individuano, sorvegliano e gestiscono efficacemente i rischi di credito e di liquidità in modo che l'inadempimento di un membro compensatore di una controparte centrale non influisca sulle controparti centrali interoperanti;

d) individuano, sorvegliano e gestiscono potenziali interdipendenze e correlazioni derivanti dall'accordo di interoperabilità che potrebbero incidere sui rischi di credito e di liquidità associati alle concentrazioni di membri compensatori e sulle risorse finanziarie messe in comune.

Ai fini della lettera b), le controparti centrali applicano le stesse regole in materia di momento di immissione degli ordini di trasferimento nei rispettivi sistemi e di momento di irrevocabilità ai sensi della direttiva 98/26/CE, se del caso.

Ai fini della lettera c), le condizioni dell'accordo precisano la procedura da seguire per la gestione delle conseguenze dell'inadempimento di una delle controparti centrali firmatarie dell'accordo di interoperabilità.

Ai fini della lettera d), le controparti centrali esercitano un controllo rigoroso sul reimpegno delle garanzie reali dei membri compensatori nel quadro dell'accordo, se autorizzato dalle loro autorità competenti. L'accordo precisa il modo in cui questi rischi sono stati presi in considerazione tenendo conto della necessità di garantire una copertura sufficiente e limitare il contagio.

2. Quando i modelli di gestione dei rischi utilizzati dalle controparti centrali a copertura delle esposizioni nei confronti dei membri compensatori e delle reciproche esposizioni sono diversi, le controparti centrali individuano le differenze, valutano i rischi che possono risultarne e prendono misure, comprese risorse finanziarie supplementari, che ne limitino l'impatto sull'accordo di interoperabilità, nonché le potenziali conseguenze in termini di rischio di contagio, e assicurano che le differenze non influiscano sulla capacità di ogni controparte centrale di gestire le conseguenze dell'inadempimento di un membro compensatore.

Articolo 50 Approvazione degli accordi di interoperabilità

1. Gli accordi di interoperabilità sono soggetti all'approvazione preliminare delle autorità competenti delle controparti centrali interessate. Si applica la procedura di cui all'articolo 13.

2. Le autorità competenti approvano l'accordo di interoperabilità soltanto se sono rispettati i requisiti di cui all'articolo 49, se le condizioni tecniche per la compensazione delle operazioni ai sensi dell'accordo consentono un funzionamento regolare e ordinato dei mercati finanziari e se l'accordo non pregiudica l'efficacia della vigilanza.

3. Se ritiene che non siano soddisfatti i requisiti di cui al paragrafo 2, l'autorità competente trasmette per iscritto le sue considerazioni sui rischi alle altre autorità competenti e alle controparti centrali interessate. Informa anche l'ESMA, che formula un parere sulla reale validità delle considerazioni sui rischi come motivo del rifiuto dell'approvazione dell'accordo di interoperabilità. Il parere dell'ESMA è messo a disposizione di tutte le controparti centrali interessate. Se il parere dell'ESMA differisce dalla valutazione dell'autorità competente interessata, quest'ultima riesamina la sua posizione alla luce del parere dell'ESMA.

4. Entro il 30 giugno 2012 l'ESMA emana orientamenti o formula raccomandazioni per favorire valutazioni uniformi, efficienti ed efficaci degli accordi di interoperabilità, conformemente alla procedura di cui all'articolo 8 del regolamento …/… [regolamento ESMA].

Titolo VIRegistrazione e vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni

Capo 1Condizioni e procedure di registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni

Articolo 51 Registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni

1. Ai fini dell'articolo 6 i repertori di dati sulle negoziazioni si registrano presso l'ESMA.

2. Per essere registrato, un repertorio di dati sulle negoziazioni deve essere una persona giuridica stabilita nell'Unione e soddisfare i requisiti di cui al titolo VII.

3. La registrazione di un repertorio di dati sulle negoziazioni è valida in tutto il territorio dell'Unione.

4. Un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato soddisfa in ogni momento le condizioni richieste per la registrazione iniziale. I repertori di dati sulle negoziazioni informano immediatamente l'ESMA di ogni modifica importante delle condizioni di registrazione.

Articolo 52 Domanda di registrazione

1. I repertori di dati sulle negoziazioni presentano domanda di registrazione all'ESMA.

2. Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda l'ESMA verifica se la domanda è completa.

Se la domanda è incompleta, l'ESMA fissa un termine entro il quale il repertorio di dati sulle negoziazioni deve trasmettere informazioni supplementari.

Dopo avere accertato la completezza della domanda, l'ESMA ne invia notifica al repertorio di dati sulle negoziazioni.

3. Alla Commissione sono delegati i poteri di adottare standard tecnici di regolamentazione per specificare i dettagli della domanda di registrazione all'ESMA di cui al paragrafo 1.

Gli standard tecnici di regolamentazione di cui al primo comma sono adottati conformemente [agli articoli da 7 a 7 quinquies ] del regolamento …/… [regolamento ESMA].

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di standard tecnici di regolamentazione entro il 30 giugno 2012.

4. Per assicurare l'applicazione uniforme del paragrafo 1, alla Commissione sono conferiti i poteri di adottare standard di esecuzione per specificare il formato della domanda di registrazione all'ESMA.

Gli standard di esecuzione di cui al primo comma sono adottati ai sensi dell'articolo 7 sexies del regolamento …/… [regolamento ESMA].

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di standard entro il 30 giugno 2012.

Articolo 53 Esame della domanda

1. Entro quaranta giorni lavorativi dalla notifica di cui all'articolo 52, paragrafo 2, terzo comma, l'ESMA esamina la domanda di registrazione, verificando se il repertorio di dati sulle negoziazioni rispetta i requisiti di cui agli articoli da 64 a 67 e adotta una decisione di registrazione o di rifiuto accompagnata da una motivazione circostanziata.

2. La decisione presa dall'ESMA conformemente al paragrafo 1 ha efficacia a decorrere dal quinto giorno lavorativo dalla data dell'adozione.

Articolo 54 Notifica della decisione

1. L'ESMA notifica la decisione di registrare, di rifiutare la registrazione o di revocare la registrazione al repertorio di dati sulle negoziazioni entro cinque giorni lavorativi, accompagnata da una motivazione circostanziata.

2. L'ESMA comunica ogni decisione di cui al paragrafo 1 alla Commissione.

3. L'ESMA pubblica nel suo sito internet l'elenco dei repertori di dati sulle negoziazioni registrati conformemente al presente regolamento. L'elenco è aggiornato entro 5 giorni lavorativi dall'adozione di una decisione ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 55 Ammende

1. Su richiesta dell'ESMA, la Commissione può, mediante decisione, infliggere un'ammenda ad un repertorio di dati sulle negoziazioni che ha violato, intenzionalmente o per negligenza, l'articolo 63, paragrafo 1, gli articoli 64, 65 e 66 e l'articolo 67, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento.

2. Le ammende di cui al paragrafo 1 sono dissuasive e proporzionate alla natura, alla gravità e alla durata della violazione e alla capacità economica del repertorio di dati sulle negoziazioni interessato. L'importo dell'ammenda non supera il 20% del reddito o del fatturato annuo realizzato dal repertorio di dati sulle negoziazioni nell'esercizio precedente.

3. Nonostante il disposto del paragrafo 2, qualora il repertorio di dati sulle negoziazioni abbia tratto, direttamente o indirettamente, un beneficio finanziario quantificabile dalla violazione commessa, l'importo dell'ammenda deve essere almeno pari al beneficio ottenuto.

4. Alla Commissione sono delegati i poteri di adottare standard tecnici di regolamentazione per specificare quanto segue:

a) i criteri dettagliati per la fissazione dell'importo dell'ammenda;

b) le procedure di indagine, le misure associate e il regime di segnalazione, nonché le norme procedurali che disciplinano il processo decisionale, comprese le disposizioni in materia di diritto della difesa, di accesso al fascicolo, di rappresentanza legale, di riservatezza e di termini e le modalità di fissazione dell'importo delle ammende e della loro riscossione.

Gli standard tecnici di regolamentazione di cui al primo comma sono adottati conformemente [agli articoli da 7 a 7 quinquies ] del regolamento …/… [regolamento ESMA].

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di standard tecnici di regolamentazione entro il 30 giugno 2012.

Articolo 56 Penalità di mora

1. Su richiesta dell'ESMA, la Commissione può, mediante decisione, infliggere penalità di mora ad ogni persona dipendente di un repertorio di dati sulle negoziazioni o che lavora per esso o è ad esso legata per costringerla:

a) a far cessare una violazione;

b) a fornire informazioni complete e corrette richieste dall'ESMA ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 2;

c) a sottoporsi a indagine e, in particolare, a fornire documenti, dati, procedure completi o altro materiale richiesto e a completare e rettificare altre informazioni fornite nell'ambito di indagini avviate dall'ESMA ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 2;

d) a sottoporsi a ispezione in loco ordinata dall'ESMA conformemente all'articolo 61, paragrafo 2.

2. Le penalità di mora previste sono effettive e proporzionate. L'importo delle penalità di mora è applicato per ogni giorno di ritardo. Esso non supera il 5% del fatturato giornaliero medio registrato nell'esercizio precedente ed è calcolato a partire dalla data indicata nella decisione.

Articolo 57 Audizione delle persone interessate

1. Prima di prendere la decisione di infliggere un'ammenda o una penalità di mora ai sensi degli articoli 55 e 56, la Commissione dà modo alle persone interessate di essere sentite sulle questioni su cui la Commissione ha formulato obiezioni.

La Commissione basa le sue decisioni soltanto sulle obiezioni sulle quali le persone interessate hanno potuto esprimere il loro parere.

2. Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti della difesa delle persone interessate.

Queste persone hanno diritto di accesso al fascicolo della Commissione, fatto salvo l'interesse legittimo di altre persone alla tutela del segreto professionale. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate né ai documenti interni della Commissione.

Articolo 58 Disposizioni comuni alle ammende e alle penalità di mora

1. La Commissione rende pubblica ogni ammenda o penalità di mora inflitta ai sensi degli articoli 55 e 56.

2. Le ammende e le penalità di mora inflitte ai sensi degli articoli 55 e 56 sono di natura amministrativa.

Articolo 59 Controllo della Corte di giustizia

La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali la Commissione ha inflitto un'ammenda o una penalità di mora. La Corte di giustizia può annullare, ridurre o aumentare l'ammenda o la penalità di mora inflitta.

Articolo 60 Revoca della registrazione

1. L'ESMA revoca la registrazione di un repertorio di dati sulle negoziazioni in uno dei seguenti casi:

a) il repertorio di dati sulle negoziazioni rinuncia espressamente alla registrazione o non ha prestato servizi nei sei mesi precedenti;

b) il repertorio di dati sulle negoziazioni ha ottenuto la registrazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

c) il repertorio di dati sulle negoziazioni non soddisfa più le condizioni di registrazione;

d) il repertorio di dati sulle negoziazioni ha commesso ripetutamente gravi violazioni delle disposizioni del presente regolamento.

2. Se l'autorità competente di uno Stato membro in cui il repertorio di dati sulle negoziazioni presta i servizi ed esercita le attività ritiene che sussista una delle condizioni di cui al paragrafo 1, essa può chiedere all'ESMA di valutare se siano soddisfatte le condizioni per la revoca della registrazione. Se decide di non revocare la registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni interessato, l'ESMA fornisce una motivazione circostanziata.

Articolo 61 Vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni

1. L'ESMA sorveglia l'applicazione degli articoli da 64 a 67.

2. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli da 51 a 60 e degli articoli 62 e 63, l'ESMA ha i seguenti poteri:

a) di accedere a tutti i documenti, in qualsiasi forma, e di riceverne o farne copia;

b) di richiedere informazioni a qualsiasi persona e, se necessario, di convocare e di interrogare qualsiasi persona per ottenere informazioni;

c) di effettuare ispezioni in loco con o senza preavviso;

d) di richiedere la documentazione sul traffico telefonico e sul traffico di dati.

Capo 2Rapporti con i paesi terzi

Articolo 62 Accordi internazionali

La Commissione presenta, se necessario, proposte al Consiglio per la negoziazione di accordi internazionali con uno o più paesi terzi sull'accesso reciproco ai contratti derivati OTC registrati in repertori di dati sulle negoziazioni stabiliti in paesi terzi, nonché sullo scambio di informazioni riguardanti detti contratti, se dette informazioni sono necessarie all'esercizio delle funzioni assegnate alle autorità competenti ai sensi del presente regolamento.

Articolo 63 Equivalenza e riconoscimento

1. I repertori di dati sulle negoziazioni stabiliti in un paese terzo possono proporre servizi e attività a soggetti stabiliti nell'Unione ai fini dell'articolo 6 soltanto se riconosciuti dall'ESMA.

2. L'ESMA riconosce i repertori di dati sulle negoziazioni di paesi terzi se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il repertorio di dati sulle negoziazioni è autorizzato nel paese terzo e vi è soggetto a vigilanza effettiva;

b) la Commissione ha adottato una decisione conformemente al paragrafo 3;

c) l'Unione ha concluso un accordo internazionale con il paese terzo ai sensi dell'articolo 62;

d) sono stati conclusi accordi di cooperazione conformemente al paragrafo 4 per assicurare che le autorità dell'Unione dispongano di un accesso immediato e continuo a tutte le informazioni necessarie.

3. La Commissione può adottare una decisione conformemente alla procedura di cui all'articolo 69, paragrafo 2, con la quale stabilisce che le disposizioni legislative e di vigilanza del paese terzo assicurano che i repertori di dati sulle negoziazioni autorizzati nel paese terzo soddisfano requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti stabiliti dal presente regolamento e che i repertori di dati sono soggetti nel paese terzo su base continuativa ad una vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare le norme.

4. L'ESMA conclude accordi di cooperazione con le autorità competenti interessate dei paesi terzi le cui disposizioni legislative e di vigilanza sono state riconosciute equivalenti a quelle risultanti dal presente regolamento conformemente al paragrafo 3. Questi accordi assicurano che le autorità dell'Unione dispongano di un accesso immediato e continuo a tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle loro funzioni. Detti accordi precisano almeno:

a) il meccanismo di scambio delle informazioni tra l'ESMA, ogni altra autorità dell'Unione che eserciti responsabilità ai sensi del presente regolamento e le autorità competenti dei paesi terzi interessati;

b) le procedure relative al coordinamento delle attività di vigilanza.

Titolo VIIRequisiti dei repertori di dati sulle negoziazioni

Articolo 64 Requisiti generali

1. I repertori di dati sulle negoziazioni si dotano di solidi dispositivi di governo societario, ivi compresa una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, e di meccanismi di controllo interno adeguati, comprese procedure amministrative e contabili solide che impediscano la diffusione di informazioni riservate.

2. I repertori di dati sulle negoziazioni adottano le politiche e le procedure necessarie per assicurare il rispetto di tutte le disposizioni del presente regolamento, anche da parte dei dirigenti e dei dipendenti.

3. I repertori di dati sulle negoziazioni mantengono e gestiscono una struttura organizzativa adeguata che assicuri la continuità e il funzionamento regolare della prestazione dei servizi e dell'esercizio delle attività. Essi utilizzano risorse, procedure e sistemi adeguati e proporzionati.

4. L'alta dirigenza e i membri del consiglio del repertorio di dati sulle negoziazioni possiedono l'onorabilità e l'esperienza necessarie per assicurare una gestione sana e prudente del repertorio di dati.

5. I repertori di dati sulle negoziazioni dispongono di norme obiettive, non discriminatorie e pubbliche in materia di accesso e di partecipazione. Criteri che restringono l'accesso sono autorizzati soltanto nella misura in cui il loro scopo è controllare il rischio al quale sono esposti i dati conservati dal repertorio di dati sulle negoziazioni.

6. I repertori di dati sulle negoziazioni rendono pubblici i prezzi e le commissioni applicate sui servizi forniti. Essi pubblicano separatamente i prezzi e le commissioni dei servizi e delle funzioni prestate, compresi gli sconti e le riduzioni, nonché le condizioni da soddisfare per beneficiarne. Essi permettono ai soggetti segnalanti di avere accesso separato a servizi specifici. I prezzi e le commissioni praticati dal repertorio di dati sulle negoziazioni sono basati sui costi.

Articolo 65 Affidabilità operativa

1. I repertori di dati sulle negoziazioni individuano le fonti di rischio operativo e le riducono sviluppando sistemi, controlli e procedure adeguati. Detti sistemi sono affidabili e sicuri e sono dotati di capacità adeguate per trattare le informazioni ricevute.

2. I repertori di dati sulle negoziazioni stabiliscono, attuano e mantengono una politica adeguata di continuità operativa ed un piano di ripristino in caso di disastro miranti a preservare le loro funzioni, ad assicurare la ripresa tempestiva delle attività e l'adempimento delle obbligazioni assunte. Il piano prevede almeno l'istituzione di dispositivi di backup .

Articolo 66 Salvaguardia e registrazione

1. I repertori di dati sulle negoziazioni assicurano la riservatezza, l'integrità e la protezione delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 6.

2. I repertori di dati sulle negoziazioni registrano immediatamente le informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 6 e le conservano per almeno dieci anni a decorrere dalla cessazione dei contratti interessati. Essi utilizzano procedure di conservazione dei dati rapide ed efficaci per documentare le modifiche apportate alle informazioni registrate.

3. I repertori di dati sulle negoziazioni calcolano le posizioni per categoria di derivati e per soggetto segnalante sulla base degli elementi relativi ai contratti derivati segnalati ai sensi dell'articolo 6.

4. I repertori di dati sulle negoziazioni permettono in ogni momento alle parti di un contratto di accedere alle informazioni riguardanti il contratto e di correggerle.

5. I repertori di dati sulle negoziazioni adottano tutte le misure ragionevoli per impedire ogni utilizzo abusivo delle informazioni conservate nei loro sistemi e impediscono l'utilizzo delle informazioni detenute per altre attività economiche.

Le informazioni riservate conservate da un repertorio di dati sulle negoziazioni non sono utilizzate a fini commerciali da nessun'altra persona fisica o giuridica avente, con il suddetto repertorio, un rapporto di impresa madre o di impresa figlia.

Articolo 67 Trasparenza e disponibilità dei dati

1. Per i contratti loro segnalati, i repertori di dati sulle negoziazioni pubblicano posizioni aggregate per categoria di derivati.

2. I repertori di dati sulle negoziazioni mettono le informazioni necessarie a disposizione dei seguenti soggetti:

a) l'ESMA;

b) le autorità competenti per la vigilanza delle imprese soggette all'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 6;

c) l'autorità competente per la vigilanza delle controparti centrali che accedono al repertorio di dati sulle negoziazioni;

d) le banche centrali interessate del SEBC.

3. L'ESMA condivide le informazioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni con le altre autorità interessate.

4. Alla Commissione sono delegati i poteri di adottare standard tecnici di regolamentazione per specificare le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

Gli standard tecnici di regolamentazione di cui al primo comma sono adottati conformemente [agli articoli da 7 a 7 quinquies ] del regolamento …/… [regolamento ESMA].

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di standard tecnici di regolamentazione entro il 30 giugno 2012.

Titolo VIIIDisposizioni transitorie e finali

Articolo 68 Relazioni e riesame

1. Entro il 31 dicembre 2013 la Commissione riesamina il quadro istituzionale e di vigilanza previsti al titolo III, e in particolare il ruolo e le responsabilità dell'ESMA, e redige una relazione in proposito. La Commissione presenta la relazione, accompagnata se del caso da adeguate proposte, al Parlamento europeo e al Consiglio.

Entro la stessa data, la Commissione valuta, in coordinamento con l'ESMA e le autorità settoriali interessate, l'importanza sistemica delle operazioni in derivati OTC di imprese non finanziarie.

2. L'ESMA presenta relazioni alla Commissione sull'applicazione dell'obbligo di compensazione previsto al titolo II e sull'estensione del campo di applicazione degli accordi di interoperabilità previsti al titolo V a operazioni in categorie di strumenti finanziari diversi dai valori mobiliari e dagli strumenti del mercato monetario.

Le relazioni sono trasmesse alla Commissione entro il 30 settembre 2014.

3. La Commissione redige, in cooperazione con gli Stati membri e con l'ESMA, previo parere del SEBC, una relazione annuale in cui valuta i rischi sistemici e le implicazioni possibili sul piano dei costi degli accordi di interoperabilità.

La relazione ha ad oggetto almeno il numero e la complessità degli accordi e l'adeguatezza dei sistemi e dei modelli di gestione dei rischi. La Commissione presenta la relazione, accompagnata se del caso da adeguate proposte, al Parlamento europeo e al Consiglio.

Il SEBC fornisce alla Commissione la sua valutazione dei rischi sistemici e delle implicazioni possibili sul piano dei costi degli accordi di interoperabilità.

Articolo 69 Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato europeo dei valori mobiliari istituito con decisione 2001/528/CE della Commissione[37].

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

3. I termini stabiliti all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi.

Articolo 70 Modifica della direttiva 98/26/CE

All'articolo 9, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

"Quando l'operatore di un sistema ha fornito una garanzia all'operatore di un altro sistema in relazione ad un sistema interoperabile, i diritti dell'operatore del sistema che ha fornito la garanzia in relazione alla garanzia fornita non sono pregiudicati da procedure di insolvenza avviate nei confronti dell'operatore del sistema che ha ricevuto le garanzie."

Articolo 71 Disposizioni transitorie

1. Una controparte centrale autorizzata nel suo Stato membro di stabilimento a prestare servizi prima della data di entrata in vigore del presente regolamento chiede l'autorizzazione prevista nel presente regolamento entro [2 anni dall'entrata in vigore ].

2. I contratti derivati stipulati prima della data di registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni per questo particolare tipo di contratti sono comunicati al repertorio di dati entro 120 giorni dalla data di registrazione del repertorio di dati da parte dell'ESMA.

Articolo 72 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a […], il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

[1] COM(2009) 114.http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0114:FIN:EN:PDF.

[2] "Garantire mercati dei derivati efficienti, sicuri e solidi", COM(2009) 332. Il documento è disponibile all'indirizzo internet: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0332:FIN:EN:PDF.

[3] La comunicazione è accompagnata da un documento di lavoro dei servizi della Commissione che fornisce i) una panoramica dei mercati dei derivati e ii) dei segmenti dei mercati dei derivati OTC, e iii) una valutazione dell'efficacia delle misure vigenti di riduzione dei rischi, in particolare per quanto concerne i CDS. Il documento è disponibile all'indirizzo internet: http://ec.europa.eu/internal_market/docs/derivatives/report_en.pdf.

[4] “Garantire mercati dei derivati efficienti, sicuri e solidi: azioni strategiche future” - COM(2009) 563. Disponibile all'indirizzo http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0563:FIN:IT:PDF.

[5] http://www.g20.org/Documents/pittsburgh_summit_leaders_statement_250909.pdf

[6] La lettera di impegno e l'elenco dei firmatari sono disponibili sul sito internet della direzione generale Mercato interno al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/derivatives/index_en.htm#cds.

[7] Rispettivamente la Banca centrale europea (BCE), il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR), il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (CEBS) e il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (CEIOPS).

[8] Rispettivamente la francese Autorité des marchés financiers (AMF), la tedesca Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) e la britannica Financial Services Authority (FSA).

[9] Rispettivamente il comitato sui sistemi di pagamento e di regolamento ( Committee on Payment and Settlement Systems – CPSS) e l'organizzazione internazionale delle commissioni sui titoli ( International Organisation of Securities Commissions – IOSCO).

[10] Rispettivamente Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e Securities and Exchange Commission (SEC).

[11] http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2009/derivatives_en.htm.

[12] http://circa.europa.eu/Public/irc/markt/markt_consultations/library?l=/financial_services/derivatives_ derivatives&vm=detailed&sb=Title.

[13] http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2009/derivatives/summaryderivcons_en.pdf.

[14] I resoconti e i documenti della conferenza sono disponibili sul sito internet della direzione generale Mercato interno: http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/derivatives/index_en.htm#conference.

[15] Le risposte non riservate sono disponibili all'indirizzo internet:http://circa.europa.eu/Public/irc/markt/markt_consultations/library?l=/financial_services/infrastructures&vm=detailed&sb=Title.

[16] La valutazione dell'impatto è disponibile all'indirizzo internet: http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/index_en.htm.

[17] GU C […] del […], pag. […].

[18] "Guidare la ripresa in Europa" COM(2009) 114.

[19] "Garantire mercati dei derivati efficienti, sicuri e solidi" – COM(2009) 332.

[20] "Garantire mercati dei derivati efficienti, sicuri e solidi: azioni strategiche future" – COM(2009) 563.

[21] GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

[22] GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

[23] GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1.

[24] GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32.

[25] GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10.

[26] GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

[27] GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45.

[28] http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/docs/code/code_en.pdf

[29] GU L 281 del 23.1.1995, pag. 31.

[30] Comitato sui sistemi di pagamento e di regolamento ( Committee on Payment and Settlement Systems – CPSS) delle banche centrali del gruppo dei dieci e il comitato tecnico dell'organizzazione internazionale delle commissioni dei valori mobiliari ( Technical Committee of the International Organization of Securities Commissions ).

[31] Sistema europeo delle banche centrali (SEBC) e il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari ( Committee of European Securities Regulators – CESR).

[32] GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.

[33] GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1.

[34] GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1.

[35] GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.

[36] GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

[37] GU L 191 del 13.7.2001, pag. 45.

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