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Document 52010PC0094

Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI

/* COM/2010/0094 def. - COD 2010/0064 */

52010PC0094

Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI /* COM/2010/0094 def. - COD 2010/0064 */


[pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

Bruxelles, 29.3.2010

COM(2010)94 definitivo

2010/0064 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- Motivazione e obiettivi

L’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori sono reati particolarmente gravi perché colpiscono bambini ed adolescenti, che hanno diritto a protezione e cure particolari. Queste violenze causano alle vittime danni fisici, psicologici e sociali duraturi che nel tempo minano i valori fondamentali di protezione speciale dei minori e la fiducia nelle istituzioni pubbliche propri di una società moderna. Malgrado la mancanza di statistiche precise ed affidabili, gli studi rivelano che in Europa una minoranza significativa di minori è esposta nell’infanzia al rischio di violenze sessuali, e altre ricerche indicano che il fenomeno non è in regressione ma che anzi alcune forme di violenza sessuale sono in aumento.

Ai sensi dell’articolo 67 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’Unione si ad opera in questo settore per garantire un livello elevato di sicurezza attraverso misure di prevenzione e di lotta contro la criminalità, e quindi contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori. Ai sensi dell'articolo 83 del TFUE, tale obiettivo dovrebbe essere perseguito principalmente stabilendo norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nel settore dello sfruttamento sessuale dei minori. Gli obiettivi specifici saranno: perseguire efficacemente i reati; tutelare i diritti delle vittime; impedire l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori.

- Contesto generale

La causa principale del fenomeno è la vulnerabilità delle giovani vittime, che a sua volta dipende da numerosi fattori. La risposta insufficiente dei meccanismi di contrasto contribuisce alla diffusione del fenomeno e la situazione si fa più complessa perché alcuni tipi di reato trascendono i confini nazionali. Le vittime sono restie a denunciare l'abuso; le differenze a livello di diritto e procedura penale tra i vari paesi danno luogo a indagini e procedimenti penali diversi, e vi è il rischio che gli autori del reato continuino ad essere pericolosi anche dopo aver scontato la condanna. Gli sviluppi delle tecnologie informatiche hanno esacerbato questi problemi facilitando la produzione e la divulgazione di materiale pedopornografico, e garantendo nel contempo l’anonimato agli autori del reato e creando confusione a livello di giurisdizione. La facilità degli spostamenti e le differenze di reddito alimentano il cosiddetto turismo sessuale a danno di minori; ne consegue che spesso i pedofili commettono il fatto all’estero dove restano impuniti. Già è difficile promuovere l’azione penale contro questi reati, in più la criminalità organizzata può ottenere profitti consistenti a fronte di rischi minimi.

Le leggi nazionali contemplano, in varia misura, alcuni di questi problemi ma non sono abbastanza rigorose o coerenti da dare una risposta sociale vigorosa a questo preoccupante fenomeno.

La recente Convenzione del Consiglio d'Europa STCE n. 201 per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (“Convenzione del Consiglio d’Europa”) è verosimilmente allo stato attuale lo strumento che assicura la massima protezione dei minori sul piano internazionale. A livello globale, il principale strumento internazionale è il protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini del 2000. Non tutti gli Stati membri hanno però aderito a tale Convenzione.

- Disposizioni vigenti nel settore della proposta

A livello UE, la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio costituisce un primo tentativo di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri affinché siano qualificate come reato le forme più gravi di abuso e sfruttamento sessuale di minori, sia esteso l’ambito di giurisdizione nazionale e assicurato un livello minimo di assistenza alle vittime. Anche se in generale le sue prescrizioni sono state attuate, la decisione quadro presenta diversi limiti: ravvicina le normative soltanto per quanto riguarda un numero limitato di reati, non si occupa delle nuove forme di abuso e sfruttamento che si avvalgono delle tecnologie informatiche, non elimina gli ostacoli all’azione penale al di fuori del territorio nazionale, non va incontro alle esigenze specifiche delle vittime né prevede misure adeguate per prevenire i reati.

Altre iniziative dell’UE in vigore o in via di adozione affrontano in parte alcuni dei problemi che riguardano anche i reati sessuali in danno di minori: decisione 2000/375/GAI del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativa alla lotta contro la pornografia infantile su Internet; decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri; decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione; decisione n. 854/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, che istituisce un programma comunitario pluriennale inteso a promuovere un uso più sicuro di Internet e delle nuove tecnologie online; decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive.

- Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

Gli obiettivi sono del tutto compatibili con la politica UE di promozione, protezione e rispetto dei diritti dei minori nelle politiche esterne ed interne dell’Unione. L’UE riconosce esplicitamente, all’articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la protezione dei diritti del bambino. Inoltre, nella comunicazione Verso una strategia dell ’ Unione europea sui diritti dei minori , la Commissione si è posta l’obiettivo di usare al meglio le politiche e gli strumenti vigenti anche per proteggere i minori dalla violenza e dallo sfruttamento sessuale all’interno e all’esterno dell’UE. Gli obiettivi sono poi compatibili con il programma “Internet più sicuro” volto a promuovere un uso più sicuro di Internet e delle nuove tecnologie on line, in particolare a favore dei bambini, e a lottare contro i contenuti illeciti. Il programma “Internet più sicuro” contribuisce a prevenire gli abusi sessuali sui minori con un arsenale di misure dirette a responsabilizzare e proteggere bambini e adolescenti, a sensibilizzare ed educare, a promuovere sistemi di autoregolamentazione e strumenti di sicurezza.

Gli obiettivi sono del tutto compatibili anche con la proposta di direttiva concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, presentata dalla Commissione.

Gli obiettivi sono compatibili, infine, con la nuova strategia dell'Unione europea per i giovani (risoluzione del Consiglio del 27 novembre 2009) che si rivolge ai giovani di età tra i 13 e i 20 anni e àncora saldamente al sistema internazionale dei diritti umani la cooperazione europea sulle politiche della gioventù. La strategia sottolinea che la vita e le prospettive future dei giovani sono determinate in larga misura dalle opportunità, dal sostegno e dalla protezione ricevuti durante l'infanzia e chiede a tutte le parti interessate a livello locale di individuare i giovani a rischio per aiutarli e, se necessario, indirizzarli verso altri servizi e di facilitarne l’accesso alle strutture sanitarie.

La presente proposta è stata oggetto di un profondo esame diretto a garantire che le sue disposizioni rispettino pienamente i diritti fondamentali, in particolare la dignità umana, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, i diritti dei minori, il diritto alla libertà e alla sicurezza, la libertà di espressione e d'informazione, la protezione dei dati personali, il diritto ad un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene.

È stata prestata particolare attenzione all’articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che stabilisce l’obbligo positivo di intervenire per assicurare la necessaria protezione del bambino. Secondo la Carta i bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere, e in tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente, concetto quest’ultimo sancito anche nella Convenzione ONU sui diritti del fanciullo.

Le disposizioni sulla qualifica di reato per nuovi tipi di abuso a mezzo Internet, sull’introduzione di tecniche investigative speciali, sul divieto di alcune attività e sullo scambio di informazioni per garantire l’attuazione in tutta l’UE sono state studiate con la massima attenzione alla luce del diritto al rispetto della vita privata e familiare e alla protezione dei dati personali (articolo 8 CEDU, articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea). Le disposizioni per rafforzare il contrasto nei confronti di chi pubblica e diffonde materiale pedopornografico, pubblicizza la pedopornografia o incita all’abuso sessuale di minori, e sui meccanismi atti a impedire l’accesso alle pagine Internet contenenti materiale pedopornografico sono state esaminate in particolare alla luce del diritto alla libertà di espressione (articolo 10 CEDU, articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea).

Se necessario, è possibile ricorrere a opzioni di finanziamento disponibili a livello UE a sostegno degli sforzi compiuti dagli Stati membri per conformarsi ai requisiti della presente normativa.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D’IMPATTO

- Consultazione delle parti interessate

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale dei partecipanti

Con tre diverse riunioni incentrate sia sull’abuso e sullo sfruttamento sessuale dei minori che sulla tratta degli esseri umani è stata consultata un’ampia gamma di esperti tra cui, in particolare, rappresentanti dei governi degli Stati membri, membri del Gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani della Commissione, organizzazioni internazionali, in particolare il Consiglio d’Europa e l’UNICEF, ONG, centri accademici e di ricerca ed altre istituzioni pubbliche. Successivamente molti esperti ed organizzazioni hanno inviato contributi e fornito informazioni.

Dalle discussioni in sede di Consiglio sulla proposta della Commissione di decisione quadro relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia sono emerse informazioni sulle prassi attuali e sulla normativa degli Stati membri, che hanno confermato in larga misura la necessità di un nuovo quadro giuridico per ravvicinare le normative nazionali.

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

Gli elementi chiave scaturiti dalla consultazione sono:

- la necessità di integrare i miglioramenti contenuti nella Convenzione del Consiglio d’Europa;

- la necessità di considerare reato forme di abuso non contemplate nella decisione quadro vigente, in particolare le nuove forme che si avvalgono di strumenti informatici;

- la necessità di eliminare gli ostacoli allo svolgimento delle indagini e dei procedimenti giudiziari nei casi transfrontalieri;

- la necessità di garantire alle vittime una protezione totale, soprattutto nella fase investigativa e durante il procedimento penale;

- la necessità di prevenire i reati con programmi d'intervento e trattamento;

- la necessità di garantire che pene e misure di sicurezza comminate in un paese ad autori di reato pericolosi siano effettive in tutti gli Stati membri.

Nella valutazione d’impatto si è tenuto conto dei contributi raccolti durante la consultazione. La proposta non include alcuni suggerimenti dei partecipanti al processo di consultazione per ragioni diverse illustrate nella valutazione d’impatto.

- Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

- Valutazione d'impatto (SEC(2009) 355) e sintesi della valutazione d'impatto (SEC(2009) 356)

Per realizzare l'obiettivo fissato sono state esaminate varie opzioni strategiche nel contesto della precedente proposta di decisione quadro.

- Opzione 1: nessuna nuova azione dell’UE

L’UE non prenderebbe nessuna iniziativa (normativa, strumenti non politici, sostegno finanziario) per combattere l’abuso e lo sfruttamento sessuale di minori e gli Stati membri potrebbero proseguire con la firma e la ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa.

- Opzione 2: integrare la normativa vigente con misure non legislative

La vigente normativa dell’UE, in particolare la decisione quadro 2004/68/GAI, non sarebbe modificata. Potrebbero invece essere introdotte misure non legislative a sostegno dell’attuazione coordinata della normativa nazionale, che comprenderebbero lo scambio di informazioni e di esperienze per quanto riguarda l’azione penale, la protezione o la prevenzione, la sensibilizzazione, la cooperazione con il settore privato e la promozione dell’autoregolamentazione, oppure l’istituzione di meccanismi per la raccolta dei dati.

- Opzione 3: una nuova normativa per perseguire gli autori del reato, proteggere le vittime e prevenire i reati

Sarebbe adottato un nuovo atto legislativo, che integrerebbe la decisione quadro vigente, alcune disposizioni della Convenzione del Consiglio d’Europa e nuovi elementi non presenti né nell’uno né nell’altro strumento, e contemplerebbe l’azione penale contro gli autori del reato, la protezione delle vittime e la prevenzione del fenomeno.

- Opzione 4: nuova normativa generale per migliorare l’azione penale contro gli autori del reato, la protezione delle vittime e la prevenzione del fenomeno (come l’opzione 3) più misure non legislative (come l’opzione 2)

Le disposizioni vigenti della decisione quadro 2004/68/GAI sarebbero integrate dall’intervento dell’UE volto a modificare il diritto sostanziale e la procedura penale, a proteggere le vittime e a prevenire i reati come indicato nell’opzione 3, nonché dalle misure non legislative indicate nell’opzione 2 per migliorare l’attuazione della normativa nazionale.

Sulla base dell’analisi dell’impatto economico, dell’impatto sociale e dell’incidenza sui diritti fondamentali, le opzioni 3 e 4 rappresentano il modo migliore per affrontare il problema e realizzare gli obiettivi della proposta. L’opzione privilegiata è la 4, seguita dalla 3.

La valutazione d'impatto della Commissione che accompagna la precedente proposta di decisione quadro del 25 marzo 2009 relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia è valida, mutatis mutandis , per la presente proposta di direttiva. La relazione sulla valutazione d’impatto è consultabile all’indirizzo:

http://ec.europa.eu/governance/impact/ia_carried_out/cia_2009_en.htm#jls

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- Sintesi delle misure proposte

La direttiva abroga e integra la decisione quadro 2004/68/GAI per includere i seguenti nuovi elementi.

- Diritto penale sostanziale in generale

Saranno considerate reato le forme gravi di abuso e sfruttamento sessuale in danno di minori non contemplate attualmente dalla normativa UE. È ricompresa, per esempio, l’organizzazione di viaggi a fini sessuali, in particolare ma non esclusivamente nell’ambito del turismo sessuale a danno di minori. È modificata la definizione di pedopornografia, per ravvicinarla a quella della Convenzione del Consiglio d’Europa e del protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo. Specifica attenzione è prestata ai reati a danno di minori in situazione di particolare vulnerabilità.

In particolare, bisogna accrescere il livello delle sanzioni penali per renderle effettive, proporzionate e dissuasive. Per determinare la gravità e stabilire una sanzione che sia proporzionata, vengono considerati i diversi fattori che possono concorrere in fattispecie molto diverse di reato, come la gravità del pregiudizio causato alla vittima, il grado di colpa dell'autore del reato e il livello di rischio rappresentato per la società.

Di conseguenza, è possibile stabilire una gradazione tra i diversi reati. In linea di principio, atti che implicano il contatto sessuale sono più gravi di quelli che non lo implicano; lo sfruttamento è una circostanza aggravante; fare uso di coercizione, forza o minaccia è più grave che abusare del proprio potere o della vulnerabilità della vittima, e abusare del proprio potere o della vulnerabilità della vittima è più grave quando la vittima non è consenziente. La prostituzione, che comporta prestazione sessuale in cambio di denaro, è più grave dello spettacolo pornografico, che può anche non comprendere né l’uno né l’altro elemento; il reclutamento a fini di prostituzione o analoghi è più grave della semplice induzione, perché comporta la ricerca attiva del minore da usare come un bene di consumo. Riguardo al materiale pedopornografico, la produzione, che di solito comporta il reclutamento e contatti sessuali con il minore, è più grave di altri reati come la distribuzione o l'offerta, che a loro volta sono più gravi del possesso o dell’accesso a tale materiale.

Combinando tra loro questi criteri, si distinguono cinque diversi gruppi di reati in funzione della gravità, cui corrispondono livelli di sanzioni penali diversi per i reati di base.

- Nuove fattispecie di reato in ambiente IT

Saranno considerate reato le nuove forme di abuso e sfruttamento sessuale favorite dall’uso di strumenti informatici, come gli spettacoli pornografici on line, o l’accesso consapevole a materiale pedopornografico, per coprire i casi in cui visionare materiale pedopornografico su un sito senza scaricare o conservare le immagini non equivale a “detenere” o “procurarsi” materiale pedopornografico. È inserito anche il nuovo reato di adescamento di minori (“grooming”) in una formulazione molto vicina a quella della Convenzione del Consiglio d’Europa.

- Indagini e avvio del procedimento penale

Sarà introdotta una serie di disposizioni per agevolare lo svolgimento delle indagini e dell’azione penale.

- Perseguimento dei reati commessi all’estero

Le norme di giurisdizione saranno modificate affinché gli autori del reato provenienti dall’UE, che siano cittadini o residenti abituali, siano perseguiti anche se commettono il fatto al di fuori dell’UE (il cosiddetto turismo sessuale).

- Protezione delle vittime

Saranno incluse nuove disposizioni relative alla protezione delle vittime (in senso ampio) per assicurare un accesso agevole ai mezzi di impugnazione senza per questo subire le conseguenze della loro partecipazione al procedimento penale. Tali disposizioni riguardano l’assistenza e il sostegno alle vittime e la protezione delle vittime soprattutto nella fase investigativa e durante il procedimento penale.

- Prevenzione dei reati

Saranno introdotte modifiche intese a prevenire i casi di abuso e sfruttamento sessuale di minori mediante azioni incentrate sulle persone con precedenti penali per prevenirne la recidiva, e a limitare l’accesso alla pedopornografia a mezzo Internet. Limitare l’accesso significa ridurre la circolazione di materiale pedopornografico rendendo più complesso l’uso del web pubblicamente accessibile. Questa nuova iniziativa non si sostituisce alle misure dirette ad eliminare il contenuto all’origine o a perseguire gli autori del reato.

Pertanto la proposta apporterà anche un valore aggiunto rispetto allo standard di protezione stabilito dalla Convenzione del Consiglio d’Europa, sotto molti aspetti. Da un punto di vista sostanziale la proposta comprende elementi che non figurano nella Convenzione: in particolare prevede che in tutta l’UE siano attuate misure a carico del condannato che dispongono l’interdizione dall’esercizio di attività implicanti contatti con i minori; introduce meccanismi che impediscono l’accesso alle pagine Internet contenenti materiale pedopornografico; qualifica come reato il fatto di costringere un minore a compiere atti sessuali con un terzo o l’abuso sessuale on line a danno di minori; dispone la non applicazione di sanzioni alle giovani vittime. La proposta si spinge poi oltre gli obblighi imposti dalla Convenzione del Consiglio d’Europa per quanto riguarda il livello delle sanzioni, l’accesso all’assistenza legale gratuita per le vittime e il contrasto delle attività che incitano all’abuso e al turismo sessuale a danno di minori. Da un punto di vista formale, integrando le disposizioni della Convenzione nella normativa dell’UE si otterrà una più rapida adozione delle norme nazionali rispetto al processo nazionale di ratifica, e si garantirà un migliore monitoraggio dell’attuazione.

- Base giuridica

Articolo 82, paragrafo 2, e articolo 83, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

- Principio di sussidiarietà

Il principio di sussidiarietà si applica alle azioni dell’Unione europea.

Gli obiettivi della proposta non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri per i seguenti motivi.

L’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori hanno una rilevante dimensione transfrontaliera, in particolare nel caso della pedopornografia e del turismo sessuale, ma che traspare anche nella necessità di proteggere i minori in tutti gli Stati membri dagli autori di reato che possono provenire da un qualunque Stato membro, data la facilità degli spostamenti. La protezione efficace dei minori richiede l’intervento dell’UE, in particolare per proseguire nel solco della decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio e della decisione 2000/375/GAI[1] del Consiglio, dal momento che tale obiettivo non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale.

Gli obiettivi della proposta possono essere conseguiti meglio a livello dell’Unione per i seguenti motivi.

La proposta riavvicinerà ulteriormente il diritto penale sostanziale degli Stati membri e le norme procedurali, con conseguente impatto positivo sulla lotta contro questi reati. Essa permetterà anzitutto di contrastare la tendenza a scegliere di commettere il reato in quegli Stati membri che hanno norme meno severe; l’esistenza di definizioni comuni permetterà poi di promuovere lo scambio di dati e esperienze comuni utili e la comparabilità dei dati; infine sarà agevolata la cooperazione internazionale. La proposta migliorerà inoltre il livello di protezione delle giovani vittime, un imperativo umanitario che è anche però il presupposto perché le vittime accettino di fornire le prove necessarie per perseguire i reati. Ne risulterà poi migliore pure l’efficacia delle misure di prevenzione in tutta Europa.

La proposta è pertanto conforme al principio di sussidiarietà.

- Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per il seguente motivo.

La direttiva si limita a emanare le disposizioni minime per il conseguimento dei suoi obiettivi a livello europeo e non va al di là di quanto è necessario a tale scopo, tenendo conto dell'esigenza di accuratezza del diritto penale.

- Scelta degli strumenti

Strumento proposto: direttiva.

Per migliorare la cooperazione in materia penale nella lotta contro lo sfruttamento sessuale dei minori è necessario ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in materia penale. A tal fine il TFUE prevede specificamente soltanto l’adozione di direttive.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

- Abrogazione di disposizioni vigenti

L'adozione della proposta comporterà l'abrogazione della normativa vigente.

- Applicazione territoriale

Gli Stati membri sono destinatari della presente proposta. L’applicazione della direttiva al Regno Unito, all'Irlanda e alla Danimarca sarà determinata conformemente alle disposizioni dei protocolli (n. 21) e (n. 22) allegati al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2010/0064 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 2, e l'articolo 83, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[2],

visto il parere del Comitato delle regioni[3],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria[4],

considerando quanto segue:

(1) L’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, compresa la pedopornografia, costituiscono gravi violazioni dei diritti fondamentali, in particolare del diritto dei bambini alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere, come sancito nella Convenzione ONU sui diritti del fanciullo e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(2) La pedopornografia, che ritrae abusi sessuali su minori, e altre forme particolarmente gravi di abuso e sfruttamento sessuale in danno di minori sono in crescita e si diffondono mediante l'uso di nuove tecnologie e di Internet.

(3) La decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile[5] ravvicina le legislazioni degli Stati membri affinché configurino reato le forme più gravi di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, sia esteso l’ambito di giurisdizione nazionale e sia assicurato un livello minimo di assistenza alle vittime. La decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale[6] stabilisce una serie di diritti delle vittime nel procedimento penale, compresi il diritto alla protezione e al risarcimento. La decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all’esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali[7] agevola inoltre il coordinamento dell’azione penale nei casi di abuso e sfruttamento sessuale di minori e di pedopornografia.

(4) L'articolo 34 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo stabilisce che gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di abuso sessuale. Il protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini e, in particolare, la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali[8] segnano una tappa fondamentale verso il miglioramento della cooperazione internazionale in questo settore.

(5) Reati gravi quali lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia richiedono un approccio globale che comprenda l’azione penale contro gli autori del reato, la protezione delle vittime e la prevenzione del fenomeno. Conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, nell’applicare qualsiasi misura di lotta contro questi reati deve essere considerato preminente l'interesse superiore del bambino. È necessario sostituire la decisione quadro 2004/68/GAI con un nuovo strumento che assicuri un quadro giuridico completo per raggiungere tale obiettivo.

(6) Occorre predisporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive contro le forme gravi di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, in particolare contro varie forme di abuso e sfruttamento favorite dall’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Occorre inoltre chiarire la definizione di pedopornografia e ravvicinarla a quella prevista negli strumenti internazionali.

(7) La presente direttiva non intende disciplinare le politiche degli Stati membri in ordine agli atti sessuali consensuali che possono compiere i minori e che possono essere considerati la normale scoperta della sessualità legata allo sviluppo della persona, tenendo conto delle diverse tradizioni culturali e giuridiche e delle nuove forme con cui bambini e adolescenti stabiliscono e mantengono rapporti tra di loro, anche a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

(8) È opportuno agevolare lo svolgimento delle indagini e dell’azione penale per tenere conto delle difficoltà che incontrano le giovani vittime denunciando gli abusi e dell'anonimato di cui godono gli autori del reato nel cyberspazio. Per garantire il buon esito delle indagini e dell’azione penale relative ai reati di cui alla presente direttiva, dovrebbero essere messi a disposizione dei responsabili dell'indagine e dell'azione penale relative a tali reati strumenti investigativi efficaci. Questi potrebbero includere le operazioni sotto copertura, l’intercettazione di comunicazioni, la sorveglianza discreta, compresa la sorveglianza elettronica, il controllo dei conti bancari o altre indagini finanziarie.

(9) È necessario modificare le norme di giurisdizione affinché siano puniti per abuso e sfruttamento sessuale di minori gli autori del reato originari dell’Unione europea anche quando il fatto è commesso al di fuori dell’UE, in particolare nell’ambito del cosiddetto “turismo sessuale”.

(10) Occorre prendere misure dirette a proteggere le giovani vittime nel loro interesse superiore e sulla base di una valutazione delle loro esigenze. Le giovani vittime devono potere accedere agevolmente ai mezzi di impugnazione, alla consulenza e all’assistenza legale gratuita nonché alle misure per la risoluzione dei conflitti di interesse nei casi di abuso in ambito familiare. Occorre inoltre proteggere dall’applicazione di sanzioni ai sensi, ad esempio, della legge nazionale sull’immigrazione o sulla prostituzione le giovani vittime che si denunciano alle autorità competenti. La loro partecipazione al procedimento penale non deve essere cagione di ulteriori traumi dovuti ad audizioni o contatti visivi con l’autore del reato.

(11) Per prevenire e ridurre al minimo il rischio di recidiva, gli autori del reato dovrebbero soggiacere a una valutazione del pericolo che rappresentano e dei possibili rischi di reiterazione dei reati sessuali in danno di minori, e dovrebbero avere accesso a programmi o misure di intervento efficaci, su base volontaria.

(12) Ove sia giustificato dal pericolo che rappresenta e dai possibili rischi di reiterazione del reato, il condannato deve essere interdetto, in via temporanea o permanente, dall'esercizio di attività che comportano contatti regolari con minori, se del caso. Sarebbe opportuno agevolare l’attuazione di tali divieti in tutta l’UE.

(13) La pedopornografia, che raffigura abusi sessuali, è un tipo specifico di contenuto che non può essere interpretato come l'espressione di un'opinione. Per contrastare la pedopornografia è necessario ridurre la circolazione di materiale pedopornografico rendendo più complesso per gli autori del reato caricare questi contenuti sul web pubblicamente accessibile. Occorre pertanto intervenire per eliminare il contenuto alla fonte e arrestare coloro che producono, distribuiscono o scaricano materiale pedopornografico. L’Unione dovrebbe cercare di promuovere, specie nell’ambito di una maggiore cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, l’effettiva eliminazione, a cura delle autorità dei paesi terzi, dei siti web a contenuto pedopornografico ospitati sui loro territori. Tuttavia, poiché malgrado questi sforzi si rivela difficile eliminare alla fonte il contenuto pedopornografico quando il materiale originale non è situato nell’UE, è necessario istituire meccanismi che impediscano l’accesso, dal territorio dell’Unione, alle pagine Internet che contengono o diffondono materiale pedopornografico. A tal fine, possono risultare opportuni diversi meccanismi, come agevolare le competenti autorità giudiziarie o di polizia nel disporre il blocco degli accessi oppure sostenere e sollecitare i fornitori di servizi Internet a sviluppare, su base volontaria, codici di condotta e orientamenti per bloccare l'accesso a tali pagine. Sia per eliminare che per bloccare i contenuti pedopornografici, occorre stabilire e rafforzare la cooperazione tra autorità pubbliche, soprattutto affinché sia assicurata l'esaustività degli elenchi nazionali dei siti web a contenuto pedopornografico e siano evitati doppioni. Tutti questi sviluppi devono tenere conto dei diritti dell'utente finale, conformarsi alle procedure giuridiche e giudiziarie vigenti e rispettare la Convezione europea dei diritti dell'uomo e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il programma “Internet più sicuro” ha istituito una rete di linee di assistenza telefonica diretta, allo scopo di raccogliere informazioni e garantire la copertura e lo scambio di segnalazioni dei contenuti illeciti on line.

(14) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, lottare cioè contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia infantile, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in virtù del principio di sussidiarietà di cui agli articoli 3 e 5 del trattato sul'Unione europea. In virtù del principio di proporzionalità, di cui al richiamato articolo 5, la presente direttiva si limita a quanto è necessario per il conseguimento di tale obiettivo.

(15) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, cioè la dignità umana, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, i diritti del bambino, il diritto alla libertà e alla sicurezza, la libertà di espressione e d'informazione, la protezione dei dati di carattere personale, il diritto ad un ricorso effettivo ed a un giudice imparziale e i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene. Essa mira in particolare a garantire il pieno rispetto di questi diritti e deve essere attuata di conseguenza.

(16) [A norma degli articoli 1, 2, 3 e 4 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Regno Unito e l'Irlanda hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione ed applicazione della presente direttiva] OPPURE [Fatto salvo l'articolo 4 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano all'adozione della presente direttiva, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione][9]. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1 Oggetto

La presente direttiva mira a stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nel settore dello sfruttamento sessuale dei minori. Essa mira altresì a introdurre disposizioni comuni per rafforzare la prevenzione dei reati e la protezione delle vittime.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

a) “minore”: la persona di età inferiore agli anni 18;

b) “pedopornografia” o “materiale pedopornografico”:

i) il materiale che ritrae visivamente un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati, oppure

ii) la rappresentazione per scopi prevalentemente sessuali degli organi sessuali di un minore, oppure

iii) il materiale che ritrae visivamente una persona che sembra un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati, oppure la rappresentazione per scopi prevalentemente sessuali degli organi sessuali di una persona che sembra un minore, oppure

iv) immagini realistiche di un minore in atteggiamenti sessuali espliciti o immagini realistiche degli organi sessuali di un minore, a prescindere dall’effettiva esistenza di tale minore, per scopi prevalentemente sessuali;

c) “prostituzione minorile”: l’utilizzo di un minore per atti sessuali, mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altra remunerazione o vantaggi contro la partecipazione a tali atti, a prescindere che il pagamento, la promessa o i vantaggi vadano al minore o a terzi;

d) “spettacolo pornografico”: l'esibizione dal vivo, anche a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione:

i) di un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati, oppure

ii) degli organi sessuali di un minore, per scopi prevalentemente sessuali;

e) “persona giuridica”: qualsiasi ente che abbia personalità giuridica in forza del diritto applicabile, ad eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.

Articolo 3 Reati di abuso sessuale

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punita la condotta intenzionale di cui ai paragrafi da 2 a 5.

2. Chiunque, per scopi sessuali, induce un minore, che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale prevista dalla normativa nazionale, ad assistere anche senza partecipare ad abusi sessuali o ad atti sessuali è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni due.

3. Chiunque compie atti sessuali con un minore che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale prevista dalla normativa nazionale è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni cinque.

4. Chiunque compie atti sessuali con un minore, e a tal fine:

i) abusa di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza sul minore, è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni otto, oppure

ii) abusa della situazione di particolare vulnerabilità del minore, dovuta soprattutto a disabilità fisica o psichica o a uno stato di dipendenza, è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni otto, oppure

iii) fa uso di coercizione, forza o minaccia, è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni 10.

5. Chiunque costringe un minore a compiere atti sessuali con un terzo è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni 10.

Articolo 4 Reati di sfruttamento sessuale

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punita la condotta intenzionale di cui ai paragrafi da 2 a 11.

2. Chiunque induce un minore a partecipare a spettacoli pornografici è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni due.

3. Chiunque trae profitto da un minore o altrimenti lo sfrutta ai fini della partecipazione a spettacoli pornografici è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni due.

4. Chiunque consapevolmente assiste a spettacoli pornografici ai quali partecipano minori è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni due.

5. Chiunque recluta un minore affinché partecipi a spettacoli pornografici è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni cinque.

6. Chiunque induce un minore a partecipare alla prostituzione minorile è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni cinque.

7. Chiunque trae profitto da un minore o altrimenti lo sfrutta ai fini della prostituzione minorile è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni cinque.

8. Chiunque compie atti sessuali con un minore, ricorrendo alla prostituzione minorile, è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni cinque.

9. Chiunque costringe un minore a partecipare a spettacoli pornografici è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni otto.

10. Chiunque recluta un minore affinché partecipi alla prostituzione minorile è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni otto.

11. Chiunque costringe un minore alla prostituzione minorile è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni 10.

Articolo 5 Reati di pedopornografia

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punita la condotta intenzionale di cui ai paragrafi da 2 a 6.

2. L'acquisto o il possesso di materiale pedopornografico è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad un anno.

3. L'accesso consapevole, a mezzo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione, a materiale pedopornografico è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad un anno.

4. La distribuzione, la diffusione o la trasmissione di materiale pedopornografico è punita con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni due.

5. L'offerta, la fornitura o la messa a disposizione di materiale pedopornografico è punita con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni due.

6. La produzione di materiale pedopornografico è punita con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni cinque.

Articolo 6 Adescamento di minori per scopi sessuali

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punita la seguente condotta intenzionale.

Se un adulto propone, a mezzo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione, a un minore che non ha raggiunto l’età del consenso sessuale prevista dalla normativa nazionale di incontrarlo con l’intento di commettere uno dei reati di cui all’articolo 3, paragrafo 3, e all’articolo 5, paragrafo 6, e ove la proposta sia stata seguita da atti materiali finalizzati a tale incontro, il fatto è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni due.

Articolo 7 Istigazione, favoreggiamento e concorso, tentativo e reati preparatori

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano puniti l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso nella commissione dei reati di cui agli articoli da 3 a 6.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punito il tentativo di commissione dei reati di cui all’articolo 3, paragrafi da 3 a 5 e paragrafo 2, limitatamente al fatto di assistere ad abusi sessuali, all'articolo 4, paragrafi da 2 a 3 e da 5 a 11, e all'articolo 5, paragrafo 2 e paragrafi da 4 a 6.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punita la condotta intenzionale di colui che:

a) diffonde materiale che propaganda la possibilità di commettere i reati di cui agli articoli da 3 a 6;

b) organizza viaggi finalizzati a commettere i reati di cui agli articoli da 3 a 6.

Articolo 8 Atti sessuali consensuali tra minori

Le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, limitatamente al fatto di assistere ad atti sessuali, e paragrafo 3, dell'articolo 4, paragrafi 2 e 4, e dell'articolo 5 non sono intese a disciplinare gli atti sessuali consensuali tra minori ovvero tra persone vicine per età e grado di sviluppo o maturità psicologica e fisica, purché tali atti non comportino abusi.

Articolo 9 Circostanze aggravanti

1. Sono considerate circostanze aggravanti ai fini della presente direttiva, purché non siano elementi costitutivi dei reati di cui agli articoli da 3 a 7, le seguenti circostanze:

a) il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale prevista dalla normativa nazionale;

b) il reato è stato commesso nei confronti di un minore in situazione di particolare vulnerabilità, dovuta soprattutto a disabilità fisica o psichica o a uno stato di dipendenza;

c) il reato è stato commesso da un familiare, da una persona che con il minore ha una relazione di convivenza o da altra persona mediante abuso di autorità;

d) il reato è stato commesso da più persone riunite;

e) il reato è stato commesso nel contesto di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI[10];

f) il colpevole è stato già condannato per reati della stessa indole;

g) il reato ha messo in pericolo la vita del minore;

h) il reato è stato commesso ricorrendo a violenze gravi o ha causato al minore un pregiudizio grave.

2. Ove ricorra almeno una delle circostanze aggravanti di cui al paragrafo 1, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli da 3 a 6 siano puniti con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive più severe di quelle previste nei medesimi articoli per il reato base.

Articolo 10 Misure interdittive derivanti dalla condanna

1. Per scongiurare il rischio di reiterazione dei reati, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona fisica condannata per uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 sia interdetta, in via temporanea o permanente, dall'esercizio di attività che comportano contatti regolari con minori.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la misura di cui al paragrafo 1 sia iscritta nel casellario giudiziario dello Stato membro di condanna.

3. In deroga all’articolo 7, paragrafo 2, e all’articolo 9, paragrafo 2, della decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario[11], gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché – ai fini dell’efficace attuazione della misura che dispone l’interdizione, in via temporanea o permanente, dall’esercizio di attività che comportano contatti regolari con minori, in particolare se lo Stato membro richiedente subordina l’accesso a determinate attività alla garanzia che i candidati non siano stati condannati per nessuno dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 della presente direttiva – le informazioni relative alla misura interdittiva derivante dalla condanna per uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 della presente direttiva siano trasmesse quando la richiesta è rivolta ai sensi dell'articolo 6 della richiamata decisione quadro all'autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza, e affinché i dati personali relativi a questa misura interdittiva forniti ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 2 e 4, della medesima decisione quadro possano essere in ogni caso usati a tale scopo.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia riconosciuta ed eseguita la misura di cui al paragrafo 1 applicata in un altro Stato membro.

Articolo 11 Responsabilità delle persone giuridiche

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto, a titolo individuale o in quanto membro di un organismo della persona giuridica, che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, basata:

a) sul potere di rappresentanza di detta persona giuridica;

b) sul potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica;

c) sull’esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica.

2. Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di un soggetto tra quelli descritti al paragrafo 1 abbiano reso possibile la commissione, a vantaggio della persona giuridica, di uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 da parte di una persona sottoposta all'autorità di tale soggetto.

3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non pregiudica l'avvio di procedimenti penali contro le persone fisiche che abbiano commesso uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 7, o vi abbiano concorso.

Articolo 12 Sanzioni applicabili alle persone giuridiche

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, sia punita con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive che comprendano sanzioni pecuniarie penali o non penali e che possano comprendere anche altre sanzioni quali:

a) esclusione dal godimento di un beneficio o aiuto pubblico;

b) interdizione temporanea o permanente di esercitare un'attività commerciale;

c) assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;

d) provvedimenti giudiziari di scioglimento;

e) chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti che sono stati usati per commettere il reato.

2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché la persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, sia punita con sanzioni o misure effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 13 Mancato esercizio dell'azione penale o mancata applicazione di sanzioni alle vittime

Gli Stati membri stabiliscono la possibilità di non perseguire né imporre sanzioni penali ai minori vittime dei reati di cui all’articolo 4 e all’articolo 5, paragrafi da 4 a 6, che sono stati coinvolti in attività illecite come conseguenza diretta del reato subito.

Articolo 14 Indagini e azione penale

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le indagini o l’azione penale relative ai reati di cui agli articoli da 3 a 7 non siano subordinate alle dichiarazioni o all'accusa formulate dalla vittima e il procedimento penale possa continuare anche se la vittima ritratta le proprie dichiarazioni.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3, all'articolo 4, paragrafi 2 e 3 e da 5 a 11, e all'articolo 5, paragrafo 6, possano essere perseguiti per un congruo periodo di tempo dopo che la vittima abbia raggiunto la maggiore età, in misura proporzionata alla gravità del reato in questione.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell’azione penale per i reati di cui agli articoli da 3 a 7 dispongano di efficaci strumenti investigativi, autorizzando operazioni sotto copertura almeno nei casi in cui siano state utilizzate tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le unità o i servizi investigativi possano identificare le vittime dei reati di cui agli articoli da 3 a 7, in particolare esaminando materiale pedopornografico come le foto e le registrazioni audiovisive diffuse o rese accessibili a mezzo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Articolo 15 Segnalazione di sospetto abuso o sfruttamento sessuale

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le regole di riservatezza imposte dal diritto nazionale non costituiscano un ostacolo a che determinati operatori che lavorano a contatto con i minori segnalino ai servizi incaricati della protezione dei minori i casi in cui hanno ragionevole motivo di ritenere che un minore sia vittima di uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 7.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a incoraggiare chiunque sia a conoscenza di fatti costituenti reato ai sensi degli articoli da 3 a 7, o in buona fede sospetti tali fatti, a segnalarli ai servizi competenti.

Articolo 16 Giurisdizione e coordinamento dell'azione penale

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione per i reati di cui agli articoli da 3 a 7 nei seguenti casi:

a) il reato è stato commesso anche solo parzialmente sul suo territorio, oppure

b) l'autore del reato è un suo cittadino o risiede abitualmente nel suo territorio, oppure

c) il reato è stato commesso contro un suo cittadino o contro una persona che risiede abitualmente nel suo territorio, oppure

d) il reato è stato commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel suo territorio.

2. Gli Stati membri provvedono affinché rientrino nella loro giurisdizione i casi in cui un reato contemplato dagli articoli 5 e 6 e, se di pertinenza, dagli articoli 3 e 7, sia stato commesso a mezzo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione a cui l'autore ha avuto accesso dal loro territorio, a prescindere dal fatto che la tecnologia in questione sia basata o meno su tale territorio.

3 Uno Stato membro può decidere di non applicare o di applicare solo in situazioni o circostanze specifiche le regole di giurisdizione di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), purché il reato sia commesso al di fuori del suo territorio.

4. Per le azioni penali relative ai reati di cui agli articoli da 3 a 7, commessi al di fuori del territorio dello Stato membro interessato, per quanto riguarda il paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la loro giurisdizione non sia subordinata alla condizione:

a) che i fatti costituiscano reato nel luogo in cui sono stati commessi, oppure

b) che il reato sia perseguibile solo su querela della vittima nel luogo in cui è stato commesso o su segnalazione dello Stato in cui è stato commesso.

Articolo 17 Disposizioni generali sulle misure di assistenza, sostegno e protezione delle vittime

1. Le vittime dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 ricevono assistenza, sostegno e protezione tenuto conto dell'interesse superiore del minore.

2. Gli Stati membri provvedono affinché, ove l’età della vittima di uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 risulti incerta e vi sia motivo di ritenere che sia un minore, la persona in questione sia considerata minore e ottenga quindi accesso immediato all’assistenza, al sostegno e alla protezione conformemente agli articoli 18 e 19, in attesa che ne sia accertata l'età.

Articolo 18 Assistenza e sostegno alle vittime

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le vittime ricevano assistenza e sostegno prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale, per permettere loro di esercitare i diritti sanciti dalla decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio[12] relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, e dalla presente direttiva.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le azioni specifiche volte ad assistere e sostenere le vittime, a breve e lungo termine, nel recupero fisico e psico-sociale, siano intraprese a seguito di una valutazione individuale della particolare situazione di ogni giovane vittima, tenendo debito conto del parere, delle esigenze e dei timori del minore.

3. Le vittime di uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 sono considerate vittime particolarmente vulnerabili ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 4, e dell'articolo 14, paragrafo 1, della decisione quadro 2001/220/GAI.

4. Gli Stati membri adottano, ove opportuno e possibile, misure intese a fornire assistenza e sostegno alla famiglia della vittima. In particolare, ove possibile e opportuno, gli Stati membri applicano alla famiglia in questione l'articolo 4 della richiamata decisione quadro.

Articolo 19 Tutela del minore vittima del reato nelle indagini e nei procedimenti penali

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, nelle indagini e nei procedimenti penali, le autorità giudiziarie nominino uno speciale rappresentante per la vittima qualora, ai sensi della normativa nazionale, i titolari della responsabilità genitoriale non siano autorizzati a rappresentare il minore in ragione di un conflitto di interesse con la vittima, ovvero qualora il minore non sia accompagnato o sia separato dalla famiglia.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime abbiano accesso alla consulenza e all’assistenza legale gratuita, anche ai fini di una domanda di risarcimento.

3. Fermi restando i diritti della difesa, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, nelle indagini relative ai reati di cui agli articoli da 3 a 7:

a) l’audizione del minore abbia luogo senza ritardi ingiustificati dopo la segnalazione dei fatti alle autorità competenti;

b) l’audizione del minore si svolga, ove necessario, in locali appositi o adattati allo scopo;

c) il minore sia ascoltato da o mediante operatori formati a tale scopo;

d) ove possibile e opportuno, il minore sia ascoltato sempre dalle stesse persone;

e) le audizioni si svolgano nel numero più limitato possibile e solo se strettamente necessarie ai fini del procedimento penale;

f) il minore sia accompagnato dal suo rappresentante legale o, se del caso, da un adulto di sua scelta, salvo motivata decisione contraria nei confronti di tale adulto.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, nelle indagini relative ai reati di cui agli articoli da 3 a 7, le audizioni del minore vittima del reato ovvero del minore testimone dei fatti possano essere videoregistrate e le videoregistrazioni possano essere utilizzate come prova nel procedimento penale, conformemente alle disposizioni di diritto interno.

5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, nei procedimenti penali relativi ai reati di cui agli articoli da 3 a 7, possa essere disposto che:

a) l’udienza si svolga a porte chiuse;

b) il minore possa essere ascoltato in aula senza essere fisicamente presente, in particolare ricorrendo ad appropriate tecnologie di comunicazione.

Articolo 20 Programmi o misure di intervento

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché coloro che hanno subito una condanna per i reati di cui agli articoli da 3 a 7 siano sottoposti a una valutazione del pericolo che rappresentano e dei possibili rischi di reiterazione di uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 7, allo scopo di identificare programmi o misure di intervento appropriati.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano predisposti programmi o misure d’intervento efficaci per prevenire e ridurre al minimo il rischio di recidiva per i reati sessuali in danno di minori. Tali programmi o misure sono accessibili in qualunque fase del procedimento, all’interno e all’esterno delle strutture carcerarie, conformemente alle condizioni previste nel diritto interno.

Tali programmi o misure d’intervento sono adattati alle specifiche esigenze di sviluppo dei minori autori di reato sessuale, compresi quelli che non hanno raggiunto l’età della responsabilità penale.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché coloro che hanno subito una condanna per i reati di cui agli articoli da 3 a 7, ove opportuno considerando la valutazione di cui al paragrafo 1:

a) possano accedere ai programmi o alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2;

b) ricevano la proposta di accedere ai programmi o alle misure specifiche;

c) siano pienamente informati delle motivazioni della proposta di accedere ai programmi o alle misure specifiche;

d) acconsentano a partecipare ai programmi o alle misure specifiche con piena cognizione di causa;

e) possano rifiutare di partecipare e siano informati delle possibili conseguenze di un rifiuto.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone imputate dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 possano accedere ai programmi o alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 a condizioni che né pregiudichino né neghino i diritti della difesa e i requisiti di un processo equo e imparziale, e nel pieno rispetto delle norme che disciplinano il principio della presunzione d’innocenza.

5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché chiunque tema di commettere uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 possa accedere, ove opportuno, a programmi o misure d’intervento efficaci volti a valutare e a prevenire il rischio che sia commesso il reato.

Articolo 21 Blocco degli accessi ai siti web contenenti materiale pedopornografico

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per ottenere che dal loro territorio siano bloccati gli accessi degli utenti Internet alle pagine Internet che contengono o diffondono materiale pedopornografico. Il blocco è soggetto ad adeguate garanzie affinché sia limitato allo stretto necessario, gli utenti siano informati dei motivi di tale blocco e i fornitori di contenuto siano informati, nella misura del possibile, della possibilità di contestarlo.

2. Fatto salvo quanto precede, gli Stati membri adottano le misure necessarie per ottenere l’eliminazione delle pagine Internet che contengono o diffondono materiale pedopornografico.

Articolo 22 Abrogazione della decisione quadro 2004/68/GAI

La decisione quadro 2004/68/GAI è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini per il recepimento nel diritto nazionale.

I riferimenti alla decisione quadro abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.

Articolo 23 Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [DUE ANNI DALL'ADOZIONE]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 24 Relazione

1. Entro [QUATTRO ANNI DALL'ADOZIONE] e successivamente con cadenza triennale, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione corredata delle opportune proposte.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni informazione utile ai fini della relazione di cui al paragrafo 1. Tali informazioni comprendono una descrizione dettagliata delle misure legislative e non legislative adottate conformemente alla presente direttiva.

Articolo 25 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Articolo 26 Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il ....

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

[1] Decisione del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativa alla lotta contro la pornografia infantile su Internet (GU L 138 del 9.6.2000, pag. 1).

[2] GU C […] del […], pag. […].

[3] GU C […] del […], pag. […].

[4] GU C […] del […], pag. […].

[5] GU L 13 del 20.1.2004, pag. 14.

[6] GU L 82 del 22.3.2001, pag. 1.

[7] GU L 328 del 15.12.2009, pag. 42.

[8] Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (Lanzarote, 25.10.2007, Serie dei trattati del Consiglio d‘Europa, n. 201).

[9] La versione ultima di questo considerando dipenderà dalla posizione definitiva che Regno Unito e Irlanda decideranno di assumere ai sensi delle disposizioni del protocollo (n. 21).

[10] GU L 300 dell’11.11.2008, pag. 42.

[11] GU L 93 del 7.4.2009, pag. 23.

[12] GU L 82 del 22.3.2001, pag. 1.

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