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Document 52010IG0318(01)
Initiative of the Kingdom of Belgium, the Federal Republic of Germany, the Republic of Estonia, the Kingdom of Spain, the French Republic, the Italian Republic, the Grand-Duchy of Luxembourg, the Republic of Hungary, the Republic of Austria, the Portuguese Republic, Romania, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden with a view to the adoption of a Directive of the European Parliament and of the Council on the rights to interpretation and to translation in criminal proceedings
Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica di Estonia, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica d'Austria, della Repubblica portoghese, della Romania, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali
Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica di Estonia, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica d'Austria, della Repubblica portoghese, della Romania, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali
OJ C 69, 18.3.2010, p. 1–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Adopted by | 32010L0064 |
18.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 69/1 |
Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica di Estonia, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica d'Austria, della Repubblica portoghese, della Romania, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali
(2010/C 69/01)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 2, lettera b),
vista la risoluzione del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali (1), in particolare la misura A del relativo allegato,
vista l'iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica di Estonia, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica d'Austria, della Repubblica portoghese, della Romania, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1) |
L’Unione europea si è posta l’obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Secondo le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, in particolare il punto 33, il principio del reciproco riconoscimento dovrebbe diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria nell'Unione europea tanto in materia civile quanto in materia penale. |
(2) |
In ottemperanza alle conclusioni di Tampere, il 29 novembre 2000 il Consiglio ha adottato un programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali (3). L'introduzione al programma di misure stabilisce che il reciproco riconoscimento «deve consentire di rafforzare non solo la cooperazione tra Stati membri, ma anche la protezione dei diritti delle persone». |
(3) |
L'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale presuppone che gli Stati membri ripongano fiducia reciproca nei rispettivi sistemi di giustizia penale. La portata del principio del reciproco riconoscimento è strettamente vincolata a numerosi parametri, inclusi meccanismi di protezione dei diritti delle persone sospette e norme minime comuni necessarie ad agevolare l'applicazione del suddetto principio. |
(4) |
Il reciproco riconoscimento può realizzarsi efficacemente soltanto in uno spirito di fiducia, cioè se non solo le autorità giudiziarie, ma tutti i soggetti coinvolti nel procedimento penale, considerano le decisioni delle autorità giudiziarie degli altri Stati membri equivalenti alle proprie; ciò presuppone fiducia non solo nell'adeguatezza della normativa dei propri partner, bensì anche nella corretta applicazione di tale normativa. |
(5) |
Sebbene tutti gli Stati membri siano firmatari della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), l'esperienza ha dimostrato che questa circostanza in sé non sempre assicura un grado sufficiente di fiducia nei sistemi di giustizia penale degli altri Stati membri. |
(6) |
A norma dell'articolo 82, paragrafo 2, del trattato è possibile stabilire norme comuni applicabili negli Stati membri, al fine di facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensioni transnazionali. L'articolo 82, paragrafo 2, lettera b), indica «i diritti della persona nella procedura penale» quale uno degli ambiti in cui è possibile stabilire norme comuni. |
(7) |
Le norme minime comuni dovrebbero incrementare la fiducia nei sistemi di giustizia penale di tutti gli Stati membri, che a sua volta dovrebbe generare una più efficace cooperazione giudiziaria in un clima di fiducia reciproca. Tali norme comuni si dovrebbero applicare nell'ambito dell'interpretazione e della traduzione nei procedimenti penali. direttiva |
(8) |
Il diritto all'interpretazione e alla traduzione per coloro che non comprendono la lingua del procedimento è contemplato dall'articolo 6 della CEDU, come sviluppato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Le disposizioni della presente direttiva facilitano l'applicazione di tali diritti nella pratica. A tal fine la presente direttiva intende assicurare il diritto dell'indagato o dell'imputato all'interpretazione ed alla traduzione nei procedimenti penali onde salvaguardare il diritto di tale individuo ad un procedimento equo. |
(9) |
I diritti previsti dalla presente direttiva dovrebbero altresì applicarsi ai procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo nei limiti stabiliti dalla medesima. Gli Stati membri di esecuzione dovrebbero provvedere all'interpretazione ed alla traduzione a beneficio della persona ricercata che non comprenda o non parli la lingua del procedimento e assumerne i relativi costi. |
(10) |
Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero assicurare, tramite un'assistenza linguistica adeguata e gratuita, la tutela del diritto dell'indagato o dell'imputato che non parla o non comprende la lingua del procedimento a capire sia i sospetti o l'accusa formulati a suo carico sia il procedimento, in modo da poter esercitare i propri diritti. L'indagato o l'imputato dovrebbe, tra l'altro, poter spiegare al suo avvocato la propria versione dei fatti, segnalare dichiarazioni con cui è in disaccordo e mettere il suo avvocato a conoscenza di eventuali circostanze da far valere a sua difesa. A tale proposito si ricorda che le disposizioni della presente direttiva stabiliscono norme minime. Gli Stati membri hanno la facoltà di ampliare i diritti previsti dalla presente direttiva al fine di assicurare un livello di tutela più elevato anche in situazioni non espressamente contemplate da detta direttiva. Il livello di tutela non dovrebbe mai essere inferiore alle norme previste dalla CEDU, come interpretate nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. |
(11) |
Gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti ad assicurare l'interpretazione della comunicazione tra l'indagato o l'imputato ed il suo avvocato quando essi possano comunicare efficacemente nella stessa lingua. Parimenti gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti ad assicurare l'interpretazione di tale comunicazione quando il diritto all'interpretazione è chiaramente usato per finalità estranee all'esercizio del diritto ad un processo equo nel procedimento in questione. |
(12) |
La decisione che dichiara superflua l'interpretazione o la traduzione dovrebbe essere soggetta ad un possibile riesame, conformemente alla legislazione nazionale. Tale riesame può essere effettuato, ad esempio, tramite una specifica procedura di reclamo, o nell'ambito di una procedura ordinaria di ricorso contro decisioni sul merito. |
(13) |
Un'assistenza adeguata dovrebbe essere inoltre fornita agli indagati o agli imputati con difficoltà uditive o di linguaggio. |
(14) |
L'obbligo di dedicare un'attenzione particolare agli indagati o agli imputati in posizione di potenziale debolezza, in particolare a causa di menomazioni fisiche che ne compromettono la capacità di comunicare efficacemente, costituisce il fondamento di una buona amministrazione della giustizia. Le autorità preposte all'esercizio dell'azione penale, le autorità di pubblica sicurezza e le autorità giudiziarie dovrebbero quindi provvedere affinché tali persone possano esercitare in modo effettivo i diritti previsti dalla presente direttiva, ad esempio prestando attenzione a qualsiasi potenziale vulnerabilità che compromette la loro capacità di seguire il procedimento e di farsi capire, e intraprendendo le azioni necessarie per garantire i diritti in questione. |
(15) |
La garanzia dell'equità del procedimento esige che i documenti fondamentali, o almeno le parti rilevanti di tali documenti, siano tradotti a beneficio dell'indagato o dell'imputato. Spetta alle autorità degli Stati membri decidere quali documenti dovrebbero essere tradotti, conformemente alla legislazione nazionale. Alcuni documenti dovrebbero sempre essere considerati fondamentali e da tradurre, ad esempio la decisione che priva la persona della libertà, l'atto contenente i capi d'imputazione e la sentenza. |
(16) |
La rinuncia al diritto alla traduzione scritta dei documenti dovrebbe essere inequivocabile, contemplare salvaguardie minime e non essere lesiva di alcun rilevante interesse di ordine pubblico. |
(17) |
La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In particolare, la presente direttiva intende promuovere il diritto alla libertà, il diritto ad un equo processo e i diritti della difesa. |
(18) |
Gli Stati membri dovrebbero assicurare che le disposizioni della presente direttiva, ove siano corrispondenti ai diritti garantiti dalla CEDU, siano applicate in modo coerente rispetto a quelle della CEDU, come sviluppate dalla pertinente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. |
(19) |
Poiché l'obiettivo della presente direttiva, segnatamente di stabilire norme minime comuni, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione proposta, essere realizzato meglio a livello dell'Unione, l'Unione può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito e definito nell'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Ambito di applicazione
1. La presente direttiva stabilisce norme relative al diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali e nei procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo.
2. Tali diritti si applicano a qualunque persona a partire dal momento in cui sia messa a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro di essere indagata o imputata per aver commesso un reato fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se l'indagato o l'imputato abbia commesso il reato.
3. La presente direttiva non si applica ai procedimenti che possono portare all'imposizione di sanzioni da parte di un'autorità diversa da una giurisdizione penale, nella misura in cui detti procedimenti non siano pendenti dinanzi ad una giurisdizione competente in materia penale.
Articolo 2
Diritto all'interpretazione
1. Gli Stati membri assicurano che l'indagato o l'imputato che non comprende o non parla la lingua del procedimento penale in questione sia assistito da un interprete nella propria lingua madre o in un'altra lingua a lui comprensibile, al fine di garantire il suo diritto ad un procedimento equo. L'interpretazione, comprensiva altresì delle comunicazioni tra l'indagato o l'imputato e il suo avvocato, è fornita nei procedimenti penali dinanzi alle autorità inquirenti e giudiziarie, ivi inclusi gli interrogatori di polizia, e in tutte le udienze, comprese le necessarie udienze preliminari, può essere fornita in altre circostanze. La presente disposizione lascia impregiudicata le norme di diritto interno relative alla presenza di un avvocato in tutte le fasi del procedimento penale.
2. Gli Stati membri assicurano che una persona con difficoltà uditive riceva l'assistenza di un interprete, laddove opportuno.
3. Gli Stati membri assicurano che si accerti opportunamente, anche consultando l'interessato, se l'indagato o l'imputato comprende e parla la lingua del procedimento penale e se ha bisogno dell'assistenza di un interprete.
4. Gli Stati membri assicurano che in una determinata fase del procedimento, conformemente alla legislazione nazionale, sia prevista la possibilità di riesaminare la decisione che dichiara superflua l'interpretazione. Tale riesame non comporta per gli Stati membri l'obbligo di prevedere un meccanismo separato in cui la contestazione della decisione in questione sia l'unico motivo di riesame.
5. Nel procedimento di esecuzione di un mandato di arresto europeo lo Stato membro di esecuzione assicura che le proprie autorità competenti forniscano l'assistenza di un interprete conformemente al presente articolo a chiunque sia soggetto a tale procedimento e non comprenda o non parli la lingua del procedimento.
Articolo 3
Diritto alla traduzione dei documenti fondamentali
1. Gli Stati membri assicurano che l'indagato o l'imputato che non comprende la lingua del procedimento penale riceva la traduzione, nella propria lingua madre o in un'altra lingua a lui comprensibile, di tutti i documenti che sono fondamentali al fine di garantire il suo diritto ad un procedimento equo, o almeno delle parti rilevanti di tali documenti, sempre che secondo la legislazione nazionale l'interessato abbia diritto di accedere ai documenti in questione.
2. Le autorità competenti decidono quali siano i documenti fondamentali da tradurre ai sensi del paragrafo 1. Tra i documenti fondamentali da tradurre, integralmente o estraendone le parti rilevanti, rientrano almeno gli ordini di carcerazione o decisioni equivalenti che privano la persona della libertà, l'atto contenente i capi d'imputazione e la sentenza, laddove tali documenti esistano.
3. L'indagato o l'imputato o il suo avvocato può presentare una richiesta motivata per la traduzione di altri documenti necessari all'esercizio effettivo del diritto alla difesa.
4. Gli Stati membri assicurano che in una determinata fase del procedimento, conformemente alla legislazione nazionale, sia prevista la possibilità di riesame qualora non sia fornita la traduzione di un documento di cui ai paragrafi 2 e 3. Tale riesame non comporta per gli Stati membri l'obbligo di prevedere un meccanismo separato in cui la contestazione della decisione in questione sia l'unico motivo di riesame.
5. Nel procedimento di esecuzione di un mandato di arresto europeo lo Stato membro di esecuzione assicura che le proprie autorità competenti forniscano a chiunque sia soggetto a tale procedimento e non comprenda la lingua in cui il mandato d'arresto europeo è redatto, o è stato tradotto dallo Stato membro emittente, la traduzione del documento in questione.
6. Nella misura in cui ciò non pregiudichi l'equità del procedimento, ove opportuno, è possibile fornire una traduzione orale o un riassunto orale dei documenti di cui al presente articolo, anziché una traduzione scritta.
7. La persona che ha diritto alla traduzione di documenti in forza del presente articolo può rinunciarvi in qualsiasi momento.
Articolo 4
Costi d'interpretazione e traduzione
Gli Stati membri sostengono i costi d'interpretazione e traduzione derivanti dall'applicazione degli articoli 2 e 3, indipendentemente dall'esito del procedimento.
Articolo 5
Qualità dell'interpretazione e della traduzione
Gli Stati membri adottano misure concrete per garantire un'adeguata qualità dell'interpretazione e della traduzione fornite, cosicché l'indagato, l'imputato o la persona oggetto dell'esecuzione di un mandato di arresto europeo sia pienamente in grado di esercitare i propri diritti.
Articolo 6
Clausola di non regressione
Nessuna disposizione della presente direttiva può essere interpretata in modo tale da limitare o derogare ai diritti e alle garanzie procedurali offerti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, da altre pertinenti disposizioni di diritto internazionale o dalle legislazioni degli Stati membri che assicurano un livello di protezione più elevato.
Articolo 7
Attuazione
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro il … (4).
Entro la stessa data, gli Stati membri trasmettono al Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni che recepiscono nei rispettivi ordinamenti nazionali gli obblighi imposti dalla presente direttiva.
Articolo 8
Relazione
Entro il …. (5) la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in che misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva, corredata, se del caso, da proposte legislative.
Articolo 9
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il …
Per il Parlamento europeo
Il presidente
…
Per il Consiglio
Il presidente
…
(1) GU C 295 del 4.12.2009, pag. 1.
(2) Parere del … (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU C 12 del 15.1.2001, pag. 10.
(4) GU: inserire una data corrispondente a trenta mesi dalla pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta ufficiale.
(5) GU: inserire una data corrispondente a quarantadue mesi dalla pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta ufficiale.