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Document 52007XX0712(01)
Opinion of the Advisory Committee on restrictive practices and dominant positions given at its 421st meeting on 11 december 2006 concerning a draft decision in Case COMP/F/39.234 — Alloy surcharge readoption
Parere del comitato consultivo in materia di pratiche restrittive e posizioni dominanti adottato nella 421 a riunione in data 11 dicembre 2006 concernente un progetto di decisione nel caso COMP/F/39.234 — extra di lega riadozione
Parere del comitato consultivo in materia di pratiche restrittive e posizioni dominanti adottato nella 421 a riunione in data 11 dicembre 2006 concernente un progetto di decisione nel caso COMP/F/39.234 — extra di lega riadozione
OJ C 159, 12.7.2007, p. 5–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12.7.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 159/5 |
Parere del comitato consultivo in materia di pratiche restrittive e posizioni dominanti adottato nella 421a riunione in data 11 dicembre 2006 concernente un progetto di decisione nel caso COMP/F/39.234 — extra di lega riadozione
(2007/C 159/06)
1. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito all'applicabilità dell'articolo 65, paragrafo 1, del trattato CECA nonostante detto trattato non sia più in vigore. |
2. |
Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione secondo cui i fatti costituiscono un accordo e/o pratica concordata ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, del trattato CECA. |
3. |
Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione del prodotto e del mercato geografico che formano oggetto del cartello nel progetto di decisione. |
4. |
Il comitato consultivo concorda con il progetto di decisione della Commissione in merito al destinatario della decisione, in particolare per quanto concerne l'imputazione a TKS della responsabilità per l'operato di TS-AG. |
5. |
Il comitato consultivo concorda con la constatazione della Commissione secondo cui il principio «ne bis in idem» non osta all'adozione della presente decisione. |
6. |
Il comitato consultivo concorda con la constatazione della Commissione secondo cui il termine di prescrizione non è scaduto. |
7. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sull'importo di base dell'ammenda. |
8. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla diminuzione dell'importo di base per effetto di una circostanza attenuante. |
9. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sull'importo della riduzione dell'ammenda in base alla comunicazione della Commissione del 1996 sulla non imposizione o riduzione delle ammende nei casi di cartelli. |
10. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito all'importo definitivo dell'ammenda. |
11. |
Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
12. |
Il comitato consultivo chiede alla Commissione di tener conto di tutti gli altri punti sollevati nel corso della discussione. |