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Document 52006PC0913

Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/6/CE, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

/* COM/2006/0913 def. - COD 2006/0301 */

52006PC0913

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/6/CE, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione /* COM/2006/0913 def. - COD 2006/0301 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 22.12.2006

COM(2006) 913 definitivo

2006/0301 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2003/6/CE, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

(presentata dalla Commissione)

2006/0301 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2003/6/CE, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione[1],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[2],

visto il parere della Banca centrale europea,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[3],

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[4] prevede che alcune misure siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[5].

(2) La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l'adozione di misure di esecuzione di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l'atto con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali.

(3) Secondo la dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione relativa alla decisione 2006/512/CE[6], gli atti già in vigore devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili. Tale dichiarazione indica un elenco di atti che devono essere adeguati urgentemente, ivi compresa la direttiva 2003/6/CE.

(4) Occorre, in particolare, conferire alla Commissione la facoltà di adottare le misure necessarie all'esecuzione della direttiva 2003/6/CE, per tenere conto degli sviluppi tecnici sui mercati finanziari e per garantire un'applicazione uniforme di tale direttiva, nonché per completarla con la procedura e le disposizioni dettagliate per l'esercizio, da parte delle autorità competenti, delle competenze relative allo scambio di informazioni e alle indagini transfrontaliere. Dato che tali misure hanno portata generale e sono intese a completare la direttiva con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, nonché ad adeguare le definizioni, ad approfondire o completare le disposizioni di tale direttiva con modalità tecniche per la divulgazione di informazioni privilegiate e di registri di persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate, per la segnalazione alle autorità competenti di operazioni sospette o svolte da persone che esercitano responsabilità di direzione e per la corretta presentazione delle ricerche, è opportuno che siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(5) La direttiva 2003/6/CE prevede un limite di durata per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Nella dichiarazione congiunta relativa alla decisione 2006/512/CE, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione affermano che tale decisione fornisce una soluzione orizzontale che soddisfa le richieste del Parlamento europeo di controllare l'esecuzione degli atti adottati in codecisione e che occorre, di conseguenza, conferire competenze di esecuzione alla Commissione senza limiti di durata. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno inoltre dichiarato che si sarebbero adoperati affinché fossero adottate quanto prima le proposte miranti ad abrogare le disposizioni degli atti che prevedono un limite di durata per la delega delle competenze di esecuzione alla Commissione. In seguito all'adozione della procedura di regolamentazione con controllo, le disposizioni che prevedono tale limite di durata nella direttiva 2003/6/CE devono essere soppresse.

(6) Occorre pertanto modificare opportunamente la direttiva 2003/6/CE.

(7) Dato che le modifiche da apportare alla direttiva 2003/6/CE sono adeguamenti di natura tecnica che riguardano soltanto le procedure di comitato, non è necessario che esse siano recepite dagli Stati membri. Pertanto non occorre adottare disposizioni a questo scopo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2003/6/CE è modificata come segue:

(1) il secondo comma dell'articolo 1 è modificato come segue:

a) le parole ", conformemente alla procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2," sono soppresse;

b) è aggiunta la frase seguente:

"Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 17, paragrafo 2 bis.";

(2) l’articolo 6, paragrafo 10, è modificato come segue:

a) le parole ", secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2," sono soppresse;

b) è aggiunto il seguente comma:

"Tali disposizioni, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 17, paragrafo 2 bis.";

(3) l'articolo 8 è modificato come segue:

a) le parole "secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2" sono soppresse;

b) è aggiunta la frase seguente:

"Tali disposizioni, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 17, paragrafo 2 bis.";

(4) l’articolo 16, paragrafo 5, è modificato come segue:

a) le parole ", conformemente alla procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2," sono soppresse;

b) è aggiunta la frase seguente:

"Tali disposizioni, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 17, paragrafo 2 bis.";

(5) l'articolo 17 è modificato come segue:

a) è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

"2 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.";

b) i paragrafi 3 e 4 sono soppressi.

Articolo 2

La presente direttiva entra in vigore il […] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, […]

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente[pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic]

[1]

[2]

[3]

[4] GU L 96 del 12.4.2003, pag. 1.

[5] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

[6] GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.

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