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Document 52005XC0112(01)

Avviso di apertura di un riesame accelerato del regolamento (CE) n. 2603/2000 del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie, tra l'altro, dell'India

OJ C 8, 12.1.2005, p. 2–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

12.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 8/2


Avviso di apertura di un riesame accelerato del regolamento (CE) n. 2603/2000 del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie, tra l'altro, dell'India

(2005/C 8/02)

La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame accelerato, a norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio (1) (in appresso denominato «il regolamento di base»), per quanto riguarda le importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato (PET) originarie, tra l'altro, dell'India, soggette a un dazio compensativo definitivo istituito con regolamento (CE) n. 2603/2000 del Consiglio (2).

1.   Domanda di riesame

La domanda è stata presentata dalla «South Asian Petrochem Limited» (in appresso denominata «il richiedente»), un produttore esportatore in India.

2.   Prodotto

il prodotto in esame è il polietilentereftalato (PET) avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g, in conformità della norma DIN (Deutsche Industrienorm) 53728, originario dell'India («il prodotto in esame»), normalmente classificabile al codice NC 3907 60 20. Il codice NC viene indicato a titolo puramente informativo.

3.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito con regolamento (CE) n. 2603/2000 del Consiglio ai sensi del quale le importazioni nella Comunità del prodotto in esame originarie, tra l'altro, dell'India, incluse quelle prodotte dal richiedente, sono soggette ad un dazio antidumping definitivo di 41,3 EUR/t, fatta eccezione per le importazioni di talune società espressamente indicate soggette ad aliquote individuali del dazio.

4.   Motivi del riesame

Il richiedente afferma di non essere stato sottoposto ad inchiesta per motivi diversi dal rifiuto di collaborare durante il periodo dell'inchiesta in base ai cui risultati sono state istituite le misure compensative, ossia durante il periodo compreso tra il 1o ottobre 1998 e il 30 settembre 1999 (in appresso denominato «il periodo dell'inchiesta iniziale»). Afferma inoltre di non aver esportato il prodotto in esame nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta iniziale, e di non essere collegato a nessuno dei produttori esportatori di detto prodotto soggetti alle misure in vigore.

Il richiedente sostiene infine di aver iniziato ad esportare il prodotto in esame nella Comunità dopo la fine del periodo dell'inchiesta iniziale. In base a quanto suesposto, la società richiedente ha quindi chiesto che venga determinata per essa un'aliquota del dazio individuale.

5.   Procedura

I produttori comunitari notoriamente interessati sono stati informati in merito alla domanda di riesame e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Non sono però pervenute osservazioni da parte loro.

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame accelerato, la Commissione avvia un riesame a norma dell'articolo 20 del regolamento di base.

(a)   Questionari

Al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per l'inchiesta, la Commissione invierà un questionario al richiedente.

(b)   Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate, purché dimostrino che potrebbero essere danneggiate dall'esito del riesame, sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto, a rispondere al questionario di cui al paragrafo 5, lettera a), del presente avviso, e a fornire qualsiasi altra informazione di cui si debba tener conto ai fini del riesame. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine di cui al paragrafo 6, lettera a), del presente avviso.

La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta deve essere presentata entro il termine stabilito al punto 6, lettera b), del presente avviso.

6.   Termini

(a)   Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi mettendosi in contatto con la Commissione, comunicare le proprie osservazioni, rispondere al questionario di cui al paragrafo 5, lettera a), e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta. È importante sottolineare che al rispetto di detto termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

(b)   Audizioni

Entro lo stesso termine di 40 giorni, tutte le parti interessate possono anche chiedere di essere sentite dalla Commissione.

7.   Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto) indicando il nome, l'indirizzo, l'indirizzo e-mail e i numeri di telefono, di fax e/o di telex della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza inviate dalle parti interessate in forma riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (3) e, conformemente all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «CONSULTABILE DA TUTTE LE PARTI INTERESSATE».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale Commercio

Direzione B

Ufficio J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 29 56 5 05

Telex COMEU B 21877

8.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 28 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora, o collabora solo parzialmente, e, in conformità dell'articolo 28 del regolamento di base, le conclusioni dell'inchiesta si basano sui dati disponibili, per la parte in questione i risultati dell'inchiesta possono essere meno favorevoli che se avesse offerto la sua piena collaborazione.


(1)  GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  GU L 301 del 30.11.2000, pag. 1.

(3)  Ciò significa che il documento è esclusivamente per uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato conformemente all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio (GU L 288 del 21.10.1997, pag.1) e all'articolo 12 dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.


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