EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 41998A0126(02)

Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (versione consolidata)

OJ C 27, 26.1.1998, p. 34–53 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

41998A0126(02)

Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (versione consolidata)

Gazzetta ufficiale n. C 027 del 26/01/1998 pag. 0034 - 0046


Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (versione consolidata)

NOTA PRELIMINARE

La firma, avvenuta il 29 novembre 1996, della convenzione relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali nonché ai due protocolli relativi all'interpretazione da parte della Corte di giustizia ha reso auspicabile procedere ad una versione codificata della convenzione di Roma e dei due protocolli summenzionati.

Detti testi sono completati da tre dichiarazioni, di cui la prima, del 1980, concerne l'armonia da prevedere tra le norme sui conflitti di leggi da adottare a livello della Comunità e quelle della convenzione, la seconda, parimenti del 1980, concerne l'interpretazione della convenzione da parte della Corte di giustizia e la terza, del 1996, concerne il rispetto della procedura prevista all'articolo 23 della convenzione di Roma in materia di trasporto di merci per mare.

Il Segretariato generale del Consiglio, nei cui archivi sono depositati gli originali degli strumenti in questione, ha stabilito il testo contenuto nel presente fascicolo. Si noti tuttavia che il testo non ha carattere vincolante. I testi ufficiali degli strumenti codificati figurano nelle Gazzette ufficiali seguenti.

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO

CONVENZIONE sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (1) aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980

PREAMBOLO

LE ALTE PARTI CONTRAENTI del trattato che istituisce la Comunità economica europea,

SOLLECITE di continuare, nel campo del diritto internazionale privato, l'opera di unificazione giuridica già intrapresa nella Comunità, in particolare in materia di competenza giurisdizionale e di esecuzione delle sentenze,

DESIDEROSE d'adottare delle regole uniformi concernenti la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI:

TITOLO I

CAMPO D'APPLICAZIONE

Articolo 1 Campo d'applicazione

1. Le disposizioni della presente convenzione si applicano alle obbligazioni contrattuali nelle situazioni che implicano un conflitto di leggi.

2. Esse non si applicano:

a) alle questioni di stato e di capacità delle persone fisiche, fatto salvo l'articolo 11;

b) alle obbligazioni contrattuali relative a:

- testamenti e successioni,

- regimi matrimoniali,

- diritti e doveri derivanti dai rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, compresi gli obblighi alimentari a favore dei figli naturali;

c) alle obbligazioni che derivano da cambiali, assegni, vaglia cambiari nonché da altri strumenti negoziabili, qualora le obbligazioni derivanti da tali strumenti risultino dal loro carattere negoziabile;

d) ai compromessi, alle clausole compromissorie e alle convenzioni sul foro competente;

e) alle questioni inerenti al diritto delle società, associazioni e persone giuridiche, quali la costituzione, la capacità giuridica, l'organizzazione interna e lo scioglimento delle società, associazioni e persone giuridiche, nonché la responsabilità legale personale dei soci e degli organi per le obbligazioni della società, associazione o persona giuridica;

f) alla questione di stabilire se l'atto compiuto da un intermediario valga a obbligare di fronte ai terzi la persona per conto della quale egli ha affermato di agire, o se l'atto compiuto da un organo di una società, associazione o persona giuridica valga ad obbligare di fronte ai terzi la società, l'associazione o la persona giuridica;

g) alla costituzione di - trusts - né ai rapporti che ne derivano tra i costituenti, i - trustees - e i beneficiari;

h) alla prova e alla procedura, fatto salvo l'articolo 14.

3. Le disposizioni della presente convenzione non si applicano ai contratti di assicurazione per la copertura di rischi localizzati nei territori degli Stati membri della Comunità economica europea. Al fine di determinare se un rischio è localizzato in questi territori, il giudice applica la propria legge interna.

4. Il paragrafo 3 non concerne i contratti di riassicurazione.

Articolo 2 Carattere universale

La legge designata dalla presente convenzione si applica anche se è la legge di uno Stato non contraente.

TITOLO II

NORME UNIFORMI

Articolo 3 Libertà di scelta

1. Il contratto è regolato dalla legge scelta dalle parti. La scelta dev'essere espressa, o risultare in modo ragionevolmente certo dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze. Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto, ovvero a una parte soltanto di esso.

2. Le parti possono convenire, in qualsiasi momento, di sottoporre il contratto ad una legge diversa da quella che lo regolava in precedenza, vuoi in funzione di una scelta anteriore secondo il presente articolo, vuoi in funzione di altre disposizioni della presente convenzione. Qualsiasi modifica relativa alla determinazione della legge applicabile, intervenuta posteriormente alla conclusione del contratto, non inficia la validità formale del contratto ai sensi dell'articolo 9 e non pregiudica i diritti dei terzi.

3. La scelta di una legge straniera ad opera delle parti, accompagnata o non dalla scelta di un tribunale straniero, qualora nel momento della scelta tutti gli altri dati di fatto si riferiscano a un unico paese, non può recare pregiudizio alle norme alle quali la legge di tale paese non consente di derogare per contratto, qui di seguito denominate «disposizioni imperative».

4. L'esistenza e la validità del consenso delle parti sulla legge applicabile al contratto sono regolate dagli articoli 8, 9 e 11.

Articolo 4 Legge applicabile in mancanza di scelta

1. Nella misura in cui la legge che regola il contratto non sia stata scelta a norma dell'articolo 3, il contratto è regolato dalla legge del paese col quale presenta il collegamento più stretto. Tuttavia, qualora una parte del contratto sia separabile dal resto e presenti un collegamento più stretto con un altro paese, a tale parte del contratto potrà applicarsi, in via eccezionale, la legge di quest'altro paese.

2. Salvo quanto disposto dal paragrafo 5, si presume che il contratto presenti il collegamento più stretto col paese in cui la parte che deve fornire la prestazione caratteristica ha, al momento della conclusione del contratto, la propria residenza abituale o, se si tratta di una società, associazione o persona giuridica, la propria amministrazione centrale. Tuttavia, se il contratto è concluso nell'esercizio dell'attività economica o professionale della suddetta parte, il paese da considerare è quello dove è situata la sede principale di detta attività oppure, se a norma del contratto la prestazione dev'essere fornita da una sede diversa dalla sede principale, quello dove è situata questa diversa sede.

3. Quando il contratto ha per oggetto il diritto reale su un bene immobile o il diritto di utilizzazione di un bene immobile, si presume, in deroga al paragrafo 2, che il contratto presenti il collegamento più stretto con il paese in cui l'immobile è situato.

4. La presunzione del paragrafo 2 non vale per il contratto di trasporto di merci. Si presume che questo contratto presenti il collegamento più stretto col paese in cui il vettore ha la sua sede principale al momento della conclusione del contratto, se il detto paese coincide con quello in cui si trova il luogo di carico o di scarico o la sede principale del mittente. Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo sono considerati come contratti di trasporto di merci i contratti di noleggio a viaggio o altri contratti il cui oggetto essenziale sia il trasporto di merci.

5. È esclusa l'applicazione del paragrafo 2 quando la prestazione caratteristica non può essere determinata. Le presunzioni dei paragrafi 2, 3 e 4 vengono meno quando dal complesso delle circostanze risulta che il contratto presenta un collegamento più stretto con un altro paese.

Articolo 5 Contratto concluso dai consumatori

1. Il presente articolo si applica ai contratti aventi per oggetto la fornitura di beni mobili materiali o di servizi a una persona, il consumatore, per un uso che può considerarsi estraneo alla sua attività professionale, e ai contratti destinati al finanziamento di tale fornitura.

2. In deroga all'articolo 3, la scelta ad opera delle parti della legge applicabile non può aver per risultato di privare il consumatore della protezione garantitagli dalle disposizioni imperative della legge del paese nel quale risiede abitualmente:

- se la conclusione del contratto è stata preceduta in tale paese da una proposta specifica o da una pubblicità e se il consumatore ha compiuto nello stesso paese gli atti necessari per la conclusione del contratto o

- se l'altra parte o il suo rappresentante ha ricevuto l'ordine del consumatore nel paese di residenza o

- se il contratto rappresenta una vendita di merci e se il consumatore si è recato dal paese di residenza in un paese straniero e vi ha stipulato l'ordine, a condizione che il viaggio sia stato organizzato dal venditore per incitare il consumatore a concludere una vendita.

3. In deroga all'articolo 4 ed in mancanza di scelta effettuata a norma dell'articolo 3, tali contratti sono sottoposti alla legge del paese nel quale il consumatore ha la sua residenza abituale sempreché ricorrano le condizioni enunciate al paragrafo 2 del presente articolo.

4. Il presente articolo non si applica:

a) al contratto di trasporto,

b) al contratto di fornitura di servizi quando i servizi dovuti al consumatore devono essere forniti esclusivamente in un paese diverso da quello in cui egli risiede abitualmente.

5. In deroga al paragrafo 4, il presente articolo si applica al contratto che prevede per un prezzo globale prestazioni combinate di trasporto e di alloggio.

Articolo 6 Contratto individuale di lavoro

1. In deroga all'articolo 3, nei contratti di lavoro, la scelta della legge applicabile ad opera delle parti non vale a privare il lavoratore della protezione assicuratagli dalle norme imperative della legge che regolerebbe il contratto, in mancanza di scelta, a norma del paragrafo 2.

2. In deroga all'articolo 4 ed in mancanza di scelta a norma dell'articolo 3, il contratto di lavoro è regolato:

a) dalla legge del paese in cui il lavoratore, in esecuzione del contratto compie abitualmente il suo lavoro, anche se è inviato temporaneamente in un altro paese, oppure

b) dalla legge del paese dove si trova la sede che ha proceduto ad assumere il lavoratore, qualora questi non compia abitualmente il suo lavoro in uno stesso paese,

a meno che non risulti dall'insieme delle circostanze che il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto con un altro paese. In questo caso si applica la legge di quest'altro paese.

Articolo 7 Disposizioni imperative e legge del contratto

1. Nell'applicazione, in forza della presente convenzione, della legge di un paese determinato potrà essere data efficacia alle norme imperative di un altro paese con il quale la situazione presenti uno stretto legame, se e nella misura in cui, secondo il diritto di quest'ultimo paese, le norme stesse siano applicabili quale che sia la legge regolatrice del contratto. Ai fini di decidere se debba essere data efficacia a queste norme imperative, si terrà conto della loro natura e del loro oggetto nonché delle conseguenze che deriverebbero dalla loro applicazione o non applicazione.

2. La presente convenzione non può impedire l'applicazione delle norme in vigore nel paese del giudice, le quali disciplinano imperativamente il caso concreto indipendentemente dalla legge che regola il contratto.

Articolo 8 Esistenza e validità sostanziale

1. L'esistenza e la validità del contratto o di una sua disposizione si stabiliscono in base alla legge che sarebbe applicabile in virtù della presente convenzione se il contratto o la disposizione fossero validi.

2. Tuttavia un contraente, al fine di dimostrare che non ha dato il suo consenso, può riferirsi alla legge del paese in cui ha la sua residenza abituale, se dalle circostanze risulti che non sarebbe ragionevole stabilire l'effetto del comportamento di questo contraente secondo la legge prevista nel paragrafo 1.

Articolo 9 Requisiti di forma

1. Un contratto concluso tra persone che si trovano nello stesso paese è valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti di forma della legge del luogo che ne regola la sostanza in forza della presente convenzione o della legge del luogo in cui viene concluso.

2. Un contratto concluso tra persone che si trovano in paesi differenti è valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti di forma della legge che ne regola la sostanza in forza della presente convenzione o della legge di uno di questi paesi.

3. Quando il contratto è concluso da un rappresentante, il paese in cui il rappresentante agisce è quello che deve essere preso in considerazione per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2.

4. Un atto giuridico unilaterale relativo ad un contratto concluso o da concludere è valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti di forma della legge del luogo che regola o regolerebbe la sostanza del contratto in forza della presente convenzione o della legge del luogo in cui detto atto è compiuto.

5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano ai contratti cui si applica l'articolo 5, conclusi nelle circostanze enunciate nell'articolo 5, paragrafo 2. La forma di questi contratti è regolata dalla legge del paese in cui il consumatore ha la sua residenza abituale.

6. In deroga ai paragrafi da 1 a 4, qualsiasi contratto che ha per oggetto un diritto reale su un immobile o un diritto di utilizzazione di un immobile è sottoposto alle regole imperative di forma della legge del paese in cui l'immobile è situato sempreché, secondo questa legge, esse si applichino indipendentemente dal luogo di conclusione del contratto e dalla legge che ne regola la sostanza.

Articolo 10 Portata della legge del contratto

1. La legge che regola il contratto in forza degli articoli da 3 a 6 e dell'articolo 12 regola in particolare:

a) la sua interpretazione;

b) l'esecuzione delle obbligazioni che ne discendono;

c) nei limiti dei poteri attribuiti al giudice dalla sua legge processuale, le conseguenze dell'inadempimento totale o parziale di quelle obbligazioni, compresa la liquidazione del danno in quanto sia governata da norme giuridiche;

d) i diversi modi di estinzione delle obbligazioni nonché le prescrizioni e decadenze fondate sul decorso di un termine;

e) le conseguenze della nullità del contratto.

2. Per quanto concerne le modalità di esecuzione e le misure che il creditore dovrà prendere in caso di esecuzione difettosa, si avrà riguardo alla legge del paese dove l'esecuzione ha luogo.

Articolo 11 Incapacità

In un contratto concluso tra persone che si trovano in uno stesso paese, una persona fisica, capace secondo la legge di questo paese, può invocare la sua incapacità risultante da un'altra legge soltanto se, al momento della conclusione del contratto, l'altra parte contraente era a conoscenza di tale incapacità o l'ha ignorata soltanto per imprudenza da parte sua.

Articolo 12 Cessione del credito

1. Le obbligazioni tra cedente e cessionario di un credito sono regolate dalla legge che, in forza della presente convenzione, si applica al contratto tra essi intercorso.

2. La legge che regola il credito ceduto determina la cedibilità di questo, i rapporti tra cessionario e debitore, le condizioni di opponibilità della cessione al debitore e il carattere liberatorio della prestazione fatta dal debitore.

Articolo 13 Surrogazione

1. Quando una persona, il creditore, ha diritti derivanti da contratto nei confronti di un'altra persona, il debitore, ed una terza persona ha l'obbligo di soddisfare il creditore oppure lo ha soddisfatto in esecuzione di detto obbligo, la legge applicabile a questo obbligo del terzo stabilisce se costui possa totalmente o solo in parte far valere i diritti che il creditore ha contro il debitore in forza della legge che regola i loro rapporti.

2. La stessa regola si applica quando più persone sono sottoposte alla stessa obbligazione contrattuale ed una di esse abbia soddisfatto il creditore.

Articolo 14 Prova

1. La legge regolatrice del contratto in forza della presente convenzione è applicabile in quanto, in materia di obbligazioni contrattuali, essa stabilisca presunzioni legali o ripartisca l'onere della prova.

2. Gli atti giuridici possono essere provati con ogni mezzo di prova ammesso tanto dalla legge del foro quanto da quella tra le leggi contemplate all'articolo 9 secondo la quale l'atto è valido quanto alla forma, sempreché il mezzo di prova di cui si tratta possa essere impiegato davanti al giudice adito.

Articolo 15 Esclusione del rinvio

Quando la presente convenzione prescrive l'applicazione della legge di un paese, essa si riferisce alle norme giuridiche in vigore in questo paese, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato.

Articolo 16 Ordine pubblico

L'applicazione di una norma della legge designata dalla presente convenzione può essere esclusa solo se tale applicazione sia manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro.

Articolo 17 Applicazione nel tempo

La presente convenzione si applica in ogni Stato contraente ai contratti conclusi dopo la sua entrata in vigore in questo Stato.

Articolo 18 Interpretazione uniforme

Nell'interpretazione e applicazione delle norme uniformi che precedono, si terrà conto del loro carattere internazionale e dell'opportunità che siano interpretate e applicate in modo uniforme.

Articolo 19 Sistemi giuridici non unificati

1. Se uno Stato si compone di più unità territoriali di cui ciascuna ha le proprie norme in materia d'obbligazioni contrattuali, ogni unità territoriale è considerata come un paese ai fini della determinazione della legge applicabile secondo la presente convenzione.

2. Uno Stato, in cui differenti unità territoriali abbiano le proprie norme di diritto in materia d'obbligazioni contrattuali, non sarà tenuto ad applicare la presente convenzione ai conflitti di leggi che riguardano unicamente queste unità territoriali.

Articolo 20 Primato del diritto comunitario

La presente convenzione non pregiudica l'applicazione delle disposizioni che, in materie particolari, regolano i conflitti di leggi nel campo delle obbligazioni contrattuali e che sono contenute in atti emanati o da emanarsi dalle istituzioni delle Comunità europee o nelle legislazioni nazionali armonizzate in esecuzione di tali atti.

Articolo 21 Rapporti con altre convenzioni

La presente convenzione non pregiudica l'applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno Stato contraente è o sarà parte.

Articolo 22 Riserve

1. Ogni Stato contraente potrà, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione, riservarsi il diritto di non applicare:

a) l'articolo 7, paragrafo 1,

b) l'articolo 10, paragrafo 1, lettera e).

2. . . . (2)

3. Ogni Stato contraente potrà in ogni momento ritirare una riserva che avrà fatto; l'effetto della riserva cesserà il primo giorno del terzo mese di calendario dopo la notifica del ritiro.

TITOLO III

CLAUSOLE FINALI

Articolo 23

1. Se uno Stato contraente, dopo l'entrata in vigore della presente convenzione nei suoi confronti, desidera adottare una nuova norma di conflitto di leggi per una categoria particolare di contratti che rientrano nel campo di applicazione della convenzione, esso comunica la sua intenzione agli altri Stati firmatari per il tramite del segretario generale del Consiglio delle Comunità europee.

2. Nel termine di sei mesi dalla comunicazione fatta al segretario generale, ogni Stato firmatario potrà domandargli di organizzare consultazioni tra gli Stati firmatari allo scopo di raggiungere un accordo.

3. Se, entro questo termine, nessuno Stato firmatario ha domandato la consultazione o se, nei due anni successivi alla comunicazione fatta al segretario generale, non è intervenuto nessun accordo in seguito alle consultazioni, lo Stato contraente può modificare la sua legislazione. La modificazione è comunicata agli altri Stati firmatari per il tramite del segretario generale del Consiglio delle Comunità europee.

Articolo 24

1. Se uno Stato contraente, dopo l'entrata in vigore della presente convenzione nei suoi confronti, desidera divenire parte di una convenzione multilaterale che ha quale suo oggetto principale, o comprende tra i suoi oggetti principali, una disciplina di diritto internazionale privato concernente una delle materie disciplinate dalla presente convenzione, si applica la procedura prevista all'articolo 23.

Tuttavia il termine di due anni, previsto all'articolo 23, paragrafo 3, è ridotto a un anno.

2. Non si segue la procedura prevista al paragrafo 1 se uno Stato contraente o una delle Comunità europee sono già parti alla convenzione multilaterale o se l'oggetto di questa è la revisione di una convenzione cui lo Stato interessato è parte, ovvero se si tratta di una convenzione conclusa nel quadro dei trattati istitutivi delle Comunità europee.

Articolo 25

Se uno Stato contraente ritiene che l'unificazione realizzata dalla presente convenzione è compromessa dalla conclusione di accordi non previsti all'articolo 24, paragrafo 1, esso può domandare al segretario generale del Consiglio delle Comunità europee di organizzare consultazioni tra gli Stati firmatari della presente convenzione.

Articolo 26

Ogni Stato contraente può chiedere la revisione della presente convenzione. In tal caso, il presidente del Consiglio delle Comunità europee convoca una conferenza di revisione.

Articolo 27 (3)

Articolo 28

1. La presente convenzione è aperta dal 19 giugno 1980 alla firma degli Stati parti del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

2. La presente convenzione sarà ratificata, accettata o approvata dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee (4).

Articolo 29 (5)

1. La presente convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del settimo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

2. Per ogni Stato firmatario che la ratifichi, accetti o approvi posteriormente, la convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Articolo 30

1. La convenzione avrà una durata di dieci anni a partire dalla sua entrata in vigore conformemente all'articolo 29, paragrafo 1, anche per gli Stati per i quali essa entri in vigore posteriormente.

2. La convenzione si rinnoverà tacitamente di cinque anni in cinque anni, salvo denuncia.

3. La denuncia sarà notificata, almeno sei mesi prima della scadenza del termine fissato in dieci o cinque anni secondo il caso, al segretario generale del Consiglio delle Comunità europee (6).

4. La denuncia avrà effetto unicamente nei confronti dello Stato che l'ha notificata. La convenzione resterà in vigore per gli altri Stati contraenti.

Articolo 31 (7)

Il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee notificherà agli Stati parti del trattato che istituisce la Comunità economica europea:

a) le firme,

b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione,

c) la data di entrata in vigore della presente convenzione,

d) le comunicazioni fatte in applicazione degli articoli 23, 24, 25, 26, 27 e 30, (8)

e) le riserve ed il ritiro delle riserve di cui all'articolo 22.

Articolo 32

Il protocollo allegato alla presente convenzione ne costituisce parte integrante.

Articolo 33 (9)

La presente convenzione, redatta in un unico esemplare in lingua danese, francese, inglese, irlandese, italiana, olandese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede, sarà depositata negli archivi del segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee. Il segretario generale provvederà a trasmetterne copia certificata conforme al governo di ciascuno degli Stati firmatari.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente convenzione.

Fatto a Roma, addì diciannove giugno millenovecentoottanta.

(Firma dei plenipotenziari)

PROTOCOLLO (10)

Le alte parti contraenti hanno convenuto la disposizione seguente che è allegata alla convenzione:

«In deroga alle disposizioni della convenzione, la Danimarca, la Svezia e la Finlandia possono mantenere le disposizioni nazionali concernenti la legge applicabile ai problemi relativi al trasporto di merci per mare e possono modificare tali disposizioni senza seguire la procedura di cui all'articolo 23 della convenzione di Roma. Le disposizioni nazionali applicabili in materia sono le seguenti:

- in Danimarca, i paragrafi 252 e 321, sottosezioni 3 e 4 della "Sølov" (legge marittima);

- in Svezia, il capitolo 13, articolo 2, paragrafi 1 e 2, e il capitolo 14, articolo 1, paragrafo 3 della "sjölagen" (legge marittima);

- in Finlandia, il capitolo 13, articolo 2, paragrafi 1 e 2 e il capitolo 14, articolo 1, punto 3 della "merilaki/sjölagen" (legge marittima).»

In fede di che, i sottoscritti, autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente protocollo.

Fatto a Roma, addì diciannove giugno millenovecentoottanta.

(Firma dei plenipotenziari)

DICHIARAZIONE COMUNE

Al momento della firma della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, i governi del Regno del Belgio, del Regno della Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, dell'Irlanda, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

I. solleciti di evitare, nei limiti del possibile, la dispersione delle norme di diritto internazionale privato in molteplici strumenti e le divergenze tra queste norme, esprimono il voto che le istituzioni delle Comunità europee, nell'esercizio delle loro competenze sulla base dei trattati istitutivi, si sforzino, all'occorrenza, d'adottare delle norme di diritto internazionale privato che, per quanto possibile, siano in armonia con quelle della presente convenzione;

II. dichiarano la loro intenzione di procedere, fin dalla firma della convenzione e in attesa di essere vincolati dall'articolo 24 della convenzione, a consultazioni reciproche nel caso in cui uno degli Stati firmatari desiderasse diventare parte contraente di una convenzione alla quale si applicherebbe la procedura prevista nel suddetto articolo;

III. considerando il contributo della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali all'unificazione delle norme sui conflitti di leggi in seno alle Comunità europee, esprimono il parere che ogni Stato che diventerà membro delle Comunità europee dovrebbe aderire a tale convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente dichiarazione comune.

Fatto a Roma, addì diciannove giugno millenovecentoottanta.

(Firma dei plenipotenziari)

DICHIARAZIONE COMUNE

I governi del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, dell'Irlanda, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

al momento della firma della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali,

desiderosi di garantire un'applicazione quanto più possibile efficace delle disposizioni di detta convenzione,

solleciti di evitare divergenze di interpretazione della convenzione che possano nuocere al suo carattere unitario,

si dichiarano pronti:

1. a esaminare la possibilità di attribuire talune competenze alla Corte di giustizia delle Comunità europee e, all'occorrenza, a negoziare a tale scopo un accordo;

2. a istituire contatti periodici tra i loro rappresentanti.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente dichiarazione comune.

Fatto a Roma, addì diciannove giugno millenovecentoottanta.

(Firma dei plenipotenziari)

(1) Testo come modificato dalla convenzione del 10 aprile 1984 relativa all'adesione della Repubblica ellenica, in prosieguo: convenzione d'adesione del 1984, dalla convenzione del 18 maggio 1992 relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, in prosieguo: convenzione d'adesione del 1992, e dalla convenzione relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, in prosieguo: convenzione d'adesione del 1996.

(2) Paragrafo soppresso dall'articolo 2, punto n. 1 della convenzione d'adesione del 1992.

(3) Articolo soppresso dall'articolo 2, punto n. 1 della convenzione d'adesione del 1992.

(4) La ratifica delle convenzioni d'adesione è disciplinata dalle seguenti disposizioni di tali convenzioni:

- per quanto riguarda la convenzione d'adesione del 1984, dall'articolo 3 di tale convenzione il quale stabilisce:

«Articolo 3

La presente convenzione sarà ratificata dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio delle Comunità europee.»;

- per quanto riguarda la convenzione d'adesione del 1992, dall'articolo 4 di tale convenzione il quale stabilisce:

«Articolo 4

La presente convenzione sarà ratificata dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio delle Comunità europee.»;

- per quanto riguarda la convenzione d'adesione del 1996, dall'articolo 5 di tale convenzione il quale stabilisce:

«Articolo 5

La presente convenzione sarà ratificata dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.»

(5) L'entrata in vigore delle convenzioni d'adesione è disciplinata dalle disposizioni seguenti di tali convenzioni:

- per quanto riguarda la convenzione d'adesione del 1984, dall'articolo 4 di tale convenzione, il quale stabilisce:

«Articolo 4

La presente convenzione entrerà in vigore, tra gli Stati che l'avranno ratificata, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica effettuato dalla Repubblica ellenica e sette Stati che hanno ratificato la convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

Per ogni Stato contraente che la ratifichi successivamente, la presente convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di ratifica.»;

- per quanto riguarda la convenzione d'adesione del 1992, dall'articolo 5 di tale convenzione, il quale stabilisce:

«Articolo 5

La presente convenzione entrerà in vigore, tra gli Stati che l'avranno ratificata, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica effettuato dal Regno di Spagna o dalla Repubblica portoghese e da uno Stato che ha ratificato la convenzione.

Per ogni Stato contraente che la ratifichi successivamente, la presente convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di ratifica.»;

- per quanto riguarda la convenzione d'adesione del 1996 dall'articolo 6 di tale convenzione, il quale stabilisce:

«Articolo 6

1. La presente convenzione entrerà in vigore, tra gli Stati che l'avranno ratificata, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica effettuato dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Finlandia o dal Regno di Svezia e da uno Stato contraente che ha ratificato la convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

2. Per ogni Stato contraente che la ratifichi successivamente, la presente convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di ratifica.»

(6) Frase soppressa dalla convenzione del 1992.

(7) La notifica delle convenzioni d'adesione è disciplinata dalle seguenti disposizioni di tali convenzioni:

- per quanto riguarda la convenzione d'adesione del 1984, dall'articolo 5 di tale convenzione il quale stabilisce:

«Articolo 5

Il Segretario generale del Consiglio delle Comunità europee notificherà agli Stati firmatari:

a) il deposito di ogni strumento di ratifica;

b) le date di entrata in vigore della presente convenzione per gli Stati contraenti.»;

- per quanto riguarda la convenzione d'adesione del 1992, dall'articolo 6 di tale convenzione il quale stabilisce:

«Articolo 6

Il Segretario generale del Consiglio delle Comunità europee notificherà agli Stati firmatari:

a) il deposito di ogni strumento di ratifica;

b) le date di entrata in vigore della presente convenzione per gli Stati contraenti.»;

- per quanto riguarda la convenzione del 1996, dall'articolo 7 di tale convenzione, il quale stabilisce:

«Articolo 7

Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea notificherà agli Stati firmatari:

a) il deposito di ogni strumento di ratifica;

b) le date di entrata in vigore della presente convenzione per gli Stati contraenti.»

(8) Lettera d) modificata dalla convenzione d'adesione del 1992.

(9) L'indicazione dei testi facenti fede delle convenzioni d'adesione risulta dalle disposizioni seguenti di tali convenzioni:

- per quanto riguarda la convenzione d'adesione del 1984, dagli articoli 2 a 6 di tale convenzione così formulati:

«Articolo 2

Il Segretario generale del Consiglio delle Comunità europee rimetterà al governo della Repubblica ellenica copia certificata conforme della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali in lingua danese, francese, inglese, irlandese, italiana, olandese e tedesca.

Il testo della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali redatto in lingua greca è allegato alla presente convenzione. Il testo redatto in lingua greca fa fede alle stesse condizioni degli altri testi della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.»

«Articolo 6

La presente convenzione, redatta in un unico esemplare nelle lingue danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese e tedesca, gli otto testi facenti ugualmente fede, sarà depositata negli archivi del Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee. Il Segretario Generale provvederà a trasmettere copia certificata conforme al governo di ciascuno degli Stati firmatari.»;

- per quanto riguarda la convenzione d'adesione del 1992, dagli articoli 3 e 7 di tale convenzione, così formulati:

«Articolo 3

Il Segretario generale del Consiglio delle Comunità europee rimetterà al governo del Regno di Spagna e al governo della Repubblica portoghese copia certificata conforme della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali in lingua danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca.

Il testo della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali redatto in lingua portoghese e spagnola è riportato negli allegati I e II della presente convenzione. Il testo redatto in lingua spagnola e portoghese fa fede alle stesse condizioni degli altri testi della convenzione.»

«Articolo 7

La presente convenzione, redatta in un unico esemplare nelle lingue danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, i dieci testi facenti ugualmente fede, sarà depositata negli archivi del Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee. Il Segretario generale provvederà a trasmetterne copia certificata conforme al governo di ciascuno degli Stati firmatari.»;

- per quanto riguarda la convenzione d'adesione del 1996, dagli articoli 4 e 8 di tale convenzione, così formulati:

«Articolo 4

1. Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea rimetterà ai governi della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia copia certificata conforme della convenzione del 1980, della convenzione del 1984, del primo protocollo del 1988, del secondo protocollo del 1988 e della convenzione del 1992 in lingua danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca.

2. I testi della convenzione del 1980, della convenzione del 1984, del primo protocollo del 1988, del secondo protocollo del 1988 e della convenzione del 1992 redatti in lingua finlandese e svedese fanno fede alle stesse condizioni degli altri testi della convenzione del 1980, della convenzione del 1984, del primo protocollo del 1988, del secondo protocollo del 1988 e della convenzione del 1992.»

«Articolo 8

La presente convenzione, redatta in un unico esemplare nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, i dodici testi facenti ugualmente fede, sarà depositata negli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea. Il Segretario generale provvederà a trasmetterne copia certificata conforme al governo di ciascuno degli Stati firmatari.»

(10) Testo come modificato dalla convenzione d'adesione del 1996.



Primo protocollo relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione del 1980 (versione consolidata) / Convenzione di Roma del 1980

Gazzetta ufficiale n. C 027 del 26/01/1998 pag. 0047 - 0051


Primo protocollo relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione del 1980 (versione consolidata)

NOTA PRELIMINARE

La firma, avvenuta il 29 novembre 1996, della convenzione relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali nonché ai due protocolli relativi all'interpretazione da parte della Corte di giustizia ha reso auspicabile procedere ad una versione codificata della convenzione di Roma e dei due protocolli summenzionati.

Detti testi sono completati da tre dichiarazioni, di cui la prima, del 1980, concerne l'armonia da prevedere tra le norme sui conflitti di leggi da adottare a livello della Comunità e quelle della convenzione, la seconda, parimenti del 1980, concerne l'interpretazione della convenzione da parte della Corte di giustizia e la terza, del 1996, concerne il rispetto della procedura prevista all'articolo 23 della convenzione di Roma in materia di trasporto di merci per mare.

Il Segretariato generale del Consiglio, nei cui archivi sono depositati gli originali degli strumenti in questione, ha stabilito il testo contenuto nel presente fascicolo. Si noti tuttavia che il testo non ha carattere vincolante. I testi ufficiali degli strumenti codificati figurano nelle Gazzette ufficiali seguenti.

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO

PRIMO PROTOCOLLO (1) concernente l'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980

LE ALTE PARTI CONTRAENTI DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

FACENDO RIFERIMENTO alla dichiarazione comune allegata alla convenzione concernente la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980,

HANNO DECISO di stipulare un protocollo che conferisce competenza alla Corte di giustizia delle Comunità europee per l'interpretazione della suddetta convenzione ed hanno designato a tal fine quali plenipotenziari:

(Plenipotenziari designati dagli Stati membri)

I QUALI, riuniti in seno al Consiglio delle Comunità europee, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:

Articolo 1

La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a pronunciarsi sulla interpretazione:

a) della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, in appresso denominata «convenzione di Roma»;

b) delle convenzioni relative all'adesione alla convenzione di Roma degli Stati che sono diventati membri delle Comunità europee dopo la data dell'apertura alla firma;

c) del presente protocollo.

Articolo 2

Le seguenti giurisdizioni hanno il potere di domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale su una questione sollevata in una causa pendente dinanzi ad una di esse e relativa all'interpretazione delle disposizioni contenute negli strumenti di cui all'articolo 1, quando tale giurisdizione ritiene che una decisione su questo punto sia necessaria per pronunciare la sentenza:

a) - in Belgio:

la Cour de Cassation/het Hof van Cassatie le Conseil d'État/de Raad van State,

- in Danimarca:

Højesteret,

- nella Repubblica federale di Germania:

die obersten Gerichtshöfe des Bundes,

- in Grecia:

Ôá áíþôáôá ÄéêáóôÞñéá,

- in Spagna:

el Tribunal Supremo,

- in Francia:

la Cour de cassation e le Conseil d'État,

- in Irlanda:

the Supreme Court,

- in Italia:

la Corte suprema di cassazione e il Consiglio di Stato,

- nel Lussemburgo:

la Cour supérieure de justice giudicante in cassazione,

- in Austria:

l'Oberste Gerichtshof, il Verwaltungsgerichtshof e il Verfassungsgerichtshof,

- nei Paesi Bassi:

de Hoge Raad,

- in Portogallo:

o Supremo Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Administrativo,

- in Finlandia:

il korkein oikeus/högsta domstolen, il korkein hallinto-oikeus/högsta förvaltningsdomstolen, il markkinatuomioistuin/marknadsdomstolen, e il työtuomioistuin/arbetsdomstolen,

- in Svezia:

l'Högsta domstolen, il Regeringsrätten, l'Arbetsdomstolen e il Marknadsdomstolen,

- nel Regno Unito:

the House of Lords e le altre giurisdizioni avverso le cui decisioni non è possibile interporre appello;

b) le giurisdizioni degli Stati contraenti quando si pronunciano in appello.

Articolo 3

1. L'autorità competente di uno Stato contraente ha facoltà di domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi su una questione di interpretazione delle disposizioni contenute negli strumenti di cui all'articolo 1, quando una o più decisioni emanate da giurisdizioni di detto Stato siano in contrasto con l'interpretazione data o dalla Corte di giustizia o da una decisione delle giurisdizioni di un altro Stato contraente indicate nell'articolo 2. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano soltanto nei riguardi delle decisioni passate in giudicato.

2. L'interpretazione data dalla Corte di giustizia, a seguito di tale domanda, non produce effetto sulle decisioni che hanno dato motivo alla richiesta di interpretazione.

3. La competenza a proporre alla Corte di giustizia la domanda d'interpretazione ai sensi del paragrafo 1 spetta ai procuratori generali presso le Corti di cassazione degli Stati contraenti o ad ogni altra autorità designata da uno di detti Stati.

4. Il cancelliere della Corte di giustizia notifica la domanda agli Stati contraenti, alla Commissione ed al Consiglio delle Comunità europee che, nel termine di due mesi dalla data di detta notifica, hanno diritto di presentare alla Corte memorie ovvero osservazioni scritte.

5. La procedura prevista dal presente articolo non comporta né la percezione né il rimborso di spese giudiziali.

Articolo 4

1. Per quanto non diversamente disposto dal presente protocollo, le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea e quelle del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, ad esso allegato, che sono applicabili quando la Corte è chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale, si applicano anche alla procedura d'interpretazione degli strumenti di cui all'articolo 1.

2. Il regolamento di procedura della Corte di giustizia sarà adattato e completato, per quanto necessario, ai sensi dell'articolo 188 del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

Articolo 5 (2)

Il presente protocollo sarà ratificato dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee.

Articolo 6 (3)

1. Il presente protocollo entrerà in vigore dopo l'avvenuta ratifica di sette Stati nei cui confronti vige la convenzione di Roma. Esso entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte di quello di tali Stati che procederà per ultimo a tale formalità. Tuttavia, se il secondo protocollo che attribuisce alla Corte di giustizia delle Comunità europee alcune competenze per l'interpretazione della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (4) concluso a Bruxelles il 19 dicembre 1988, entrerà in vigore ad un data ulteriore, il presente protocollo entrerà anch'esso in vigore a tale data.

2. Ogni ratifica posteriore all'entrata in vigore del presente protocollo prende effetto il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dello strumento di ratifica, sempreché abbiano preso effetto la ratifica, l'accettazione o l'approvazione della convenzione di Roma da parte dello Stato in questione.

Articolo 7 (5)

Il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee notifica agli Stati firmatari:

a) il deposito di ogni strumento di ratifica;

b) la data di entrata in vigore del presente protocollo;

c) le designazioni comunicate in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3;

d) le comunicazioni effettuate in applicazione dell'articolo 8.

Articolo 8

Gli Stati contraenti comunicano al segretario generale del Consiglio delle Comunità europee i testi delle loro disposizioni legislative che comportano una modifica dell'elenco delle giurisdizioni designate dall'articolo 2, lettera a).

Articolo 9

Il presente protocollo produce i suoi effetti finché la convenzione di Roma resta in vigore alle condizioni previste dal suo articolo 30.

Articolo 10

Ciascuno Stato contraente può chiedere la revisione del presente protocollo. In questo caso, il presidente del Consiglio delle Comunità europee convoca una conferenza di revisione.

Articolo 11 (6)

Il presente protocollo, redatto in un unico esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, i dieci testi facenti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del segretariato del Consiglio delle Comunità europee. Il segretario generale provvederà a trasmettere copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli Stati firmatari.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.

Fatto a Bruxelles, addì diciannove dicembre millenovecentoottantotto.

(Firma dei plenipotenziari)

DICHIARAZIONI COMUNI

Dichiarazione comune

I governi del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, dell'Irlanda, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica portoghese e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

al momento della firma del primo protocollo concernente l'interpretazione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980,

desiderosi di garantire un'applicazione quanto più possibile efficace e uniforme delle disposizioni di detto protocollo,

si dichiarano pronti ad organizzare, in collegamento con la Corte di giustizia delle Comunità europee, uno scambio di informazioni concernenti le sentenze passate in giudicato pronunciate in applicazione della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali dalle giurisdizioni indicate all'articolo 2 di detto protocollo. Lo scambio di informazioni comprenderà:

- la trasmissione alla Corte di giustizia, da parte delle competenti autorità nazionali, delle sentenze pronunciate dalle giurisdizioni di cui all'articolo 2, lettera a) nonché delle sentenze significative pronunciate dalle giurisdizioni di cui all'articolo 2, lettera b);

- la classificazione e l'utilizzazione documentaria di tali sentenze da parte della Corte di giustizia nonché, se necessario, la redazione di compendi e traduzioni e la pubblicazione di sentenze di particolare importanza;

- la comunicazione da parte della Corte di giustizia del materiale di documentazione alle competenti autorità nazionali degli Stati parti del protocollo, alla Commissione e al Consiglio delle Comunità europee.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente dichiarazione comune.

Fatto a Bruxelles, addì diciannove dicembre millenovecentoottantotto.

(Firma dei plenipotenziari)

Dichiarazione comune

I governi del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, dell'Irlanda, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica portoghese e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

al momento della firma del primo protocollo concernente l'interpretazione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980,

riferendosi alla dichiarazione comune allegata alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali,

desiderosi di garantire un'applicazione quanto più possibile efficace e uniforme delle sue disposizioni,

desiderosi di evitare che divergenze di interpretazione della convenzione nuocciano al carattere unitario della stessa,

ritengono che qualsiasi Stato che divenga membro delle Comunità europee dovrebbe aderire al presente protocollo.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente dichiarazione comune.

Fatto a Bruxelles, addì diciannove dicembre millenovecentoottantotto.

(Firma dei plenipotenziari)

FOOTNOTE>(1) Testo come modificato dalla convenzione d'adesione del 1996.

(2) La ratifica delle convenzioni d'adesione è disciplinata dalle seguenti disposizioni di tali convenzioni:

- per quanto riguarda la convenzione d'adesione del 1984, dall'articolo 3 di tale convenzione il quale stabilisce:

«Articolo 3

La presente convenzione sarà ratificata dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio delle Comunità europee.»;

- per quanto riguarda la convenzione d'adesione del 1992, dall'articolo 4 di tale convenzione il quale stabilisce:

«Articolo 4

La presente convenzione sarà ratificata dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio delle Comunità europee.»;

- per quanto riguarda la convenzione d'adesione del 1996, dall'articolo 5 di tale convenzione il quale stabilisce:

«Articolo 5

La presente convenzione sarà ratificata dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.»

(3) L'entrata in vigore delle convenzioni d'adesione è disciplinata dalle disposizioni seguenti di tali convenzioni:

- per quanto riguarda la convenzione d'adesione del 1984, dall'articolo 4 di tale convenzione, il quale stabilisce:

«Articolo 4

La presente convenzione entrerà in vigore, tra gli Stati che l'avranno ratificata, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica effettuato dalla Repubblica ellenica e sette Stati che hanno ratificato la convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

Per ogni Stato contraente che la ratifichi successivamente, la presente convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di ratifica.»;

- per quanto riguarda la convenzione d'adesione del 1992, dall'articolo 5 di tale convenzione, il quale stabilisce:

«Articolo 5

La presente convenzione entrerà in vigore, tra gli Stati che l'avranno ratificata, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica effettuato dal Regno di Spagna o dalla Repubblica portoghese e da uno Stato che ha ratificato la convenzione.

Per ogni Stato contraente che la ratifichi successivamente, la presente convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di ratifica.»;

- per quanto riguarda la convenzione d'adesione del 1996 dall'articolo 6 di tale convenzione, il quale stabilisce:

«Articolo 6

1. La presente convenzione entrerà in vigore, tra gli Stati che l'avranno ratificata, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica effettuato dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Finlandia o dal Regno di Svezia e da uno Stato contraente che ha ratificato la convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

2. Per ogni Stato contraente che la ratifichi successivamente, la presente convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di ratifica.»

(4) Testo come modificato dalla convenzione d'adesione del 1996.

(5) La notifica delle convenzioni d'adesione è disciplinata dalle seguenti disposizioni di tali convenzioni:

- per quanto riguarda la convenzione d'adesione del 1984, dall'articolo 5 di tale convenzione il quale stabilisce:

«Articolo 5

Il Segretario generale del Consiglio delle Comunità europee notificherà agli Stati firmatari:

a) il deposito di ogni strumento di ratifica;

b) le date di entrata in vigore della presente convenzione per gli Stati contraenti.»;

- per quanto riguarda la convenzione d'adesione del 1992, dall'articolo 6 di tale convenzione il quale stabilisce:

«Articolo 6

Il Segretario generale del Consiglio delle Comunità europee notificherà agli Stati firmatari:

a) il deposito di ogni strumento di ratifica;

b) le date di entrata in vigore della presente convenzione per gli Stati contraenti.»;

- per quanto riguarda la convenzione del 1996, dall'articolo 7 di tale convenzione, il quale stabilisce:

«Articolo 7

Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea notificherà agli Stati firmatari:

a) il deposito di ogni strumento di ratifica;

b) le date di entrata in vigore della presente convenzione per gli Stati contraenti.»

(6) L'indicazione dei testi facenti fede delle convenzioni d'adesione risulta dalle disposizioni seguenti di tali convenzioni:

- per quanto riguarda la convenzione d'adesione del 1984, dagli articoli 2 a 6 di tale convenzione così formulati:

«Articolo 2

Il Segretario generale del Consiglio delle Comunità europee rimetterà al governo della Repubblica ellenica copia certificata conforme della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali in lingua danese, francese, inglese, irlandese, italiana, olandese e tedesca.

Il testo della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali redatto in lingua greca è allegato alla presente convenzione. Il testo redatto in lingua greca fa fede alle stesse condizioni degli altri testi della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.»

«Articolo 6

La presente convenzione, redatta in un unico esemplare nelle lingue danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese e tedesca, gli otto testi facenti ugualmente fede, sarà depositata negli archivi del Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee. Il Segretario Generale provvederà a trasmettere copia certificata conforme al governo di ciascuno degli Stati firmatari.»;

- per quanto riguarda la convenzione d'adesione del 1992, dagli articoli 3 e 7 di tale convenzione, così formulati:

«Articolo 3

Il Segretario generale del Consiglio delle Comunità europee rimetterà al governo del Regno di Spagna e al governo della Repubblica portoghese copia certificata conforme della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali in lingua danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca.

Il testo della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali redatto in lingua portoghese e spagnola è riportato negli allegati I e II della presente convenzione. Il testo redatto in lingua spagnola e portoghese fa fede alle stesse condizioni degli altri testi della convenzione.»

«Articolo 7

La presente convenzione, redatta in un unico esemplare nelle lingue danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, i dieci testi facenti ugualmente fede, sarà depositata negli archivi del Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee. Il Segretario generale provvederà a trasmetterne copia certificata conforme al governo di ciascuno degli Stati firmatari.»;

- per quanto riguarda la convenzione d'adesione del 1996, dagli articoli 4 e 8 di tale convenzione, così formulati:

«Articolo 4

1. Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea rimetterà ai governi della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia copia certificata conforme della convenzione del 1980, della convenzione del 1984, del primo protocollo del 1988, del secondo protocollo del 1988 e della convenzione del 1992 in lingua danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca.

2. I testi della convenzione del 1980, della convenzione del 1984, del primo protocollo del 1988, del secondo protocollo del 1988 e della convenzione del 1992 redatti in lingua finlandese e svedese fanno fede alle stesse condizioni degli altri testi della convenzione del 1980, della convenzione del 1984, del primo protocollo del 1988, del secondo protocollo del 1988 e della convenzione del 1992.»

«Articolo 8

La presente convenzione, redatta in un unico esemplare nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, i dodici testi facenti ugualmente fede, sarà depositata negli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea. Il Segretario generale provvederà a trasmetterne copia certificata conforme al governo di ciascuno degli Stati firmatari.»



Secondo protocollo che attribuisce alla Corte di giustizia una competenza per l'interpretazione della convenzione del 1980 (versione consolidata) / Convenzione di Roma del 1980

Gazzetta ufficiale n. C 027 del 26/01/1998 pag. 0052 - 0053


Secondo protocollo che attribuisce alla Corte di giustizia una competenza per l'interpretazione della convenzione del 1980 (versione consolidata)

NOTA PRELIMINARE

La firma, avvenuta il 29 novembre 1996, della convenzione relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali nonché ai due protocolli relativi all'interpretazione da parte della Corte di giustizia ha reso auspicabile procedere ad una versione codificata della convenzione di Roma e dei due protocolli summenzionati.

Detti testi sono completati da tre dichiarazioni, di cui la prima, del 1980, concerne l'armonia da prevedere tra le norme sui conflitti di leggi da adottare a livello della Comunità e quelle della convenzione, la seconda, parimenti del 1980, concerne l'interpretazione della convenzione da parte della Corte di giustizia e la terza, del 1996, concerne il rispetto della procedura prevista all'articolo 23 della convenzione di Roma in materia di trasporto di merci per mare.

Il Segretariato generale del Consiglio, nei cui archivi sono depositati gli originali degli strumenti in questione, ha stabilito il testo contenuto nel presente fascicolo. Si noti tuttavia che il testo non ha carattere vincolante. I testi ufficiali degli strumenti codificati figurano nelle Gazzette ufficiali seguenti.

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO

SECONDO PROTOCOLLO che attribuisce alla Corte di giustizia delle Comunità europee alcune competenze per l'interpretazione della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980

LE ALTE PARTI CONTRAENTI DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

CONSIDERANDO che la convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, in appresso denominata «convenzione di Roma», entrerà in vigore dopo il deposito del settimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione;

CONSIDERANDO che l'applicazione uniforme delle regole enunciate dalla convenzione di Roma esige che si stabilisce un meccanismo che assicuri l'uniformità della loro interpretazione e che a tal fine è opportuno attribuire appropriate competenze alla Corte di giustizia delle Comunità europee, ancor prima che la convenzione di Roma entri in vigore nei confronti di tutti gli Stati membri della Comunità economica europea,

HANNO DECISO di concludere il presente protocollo e hanno designato a tal fine quali plenipotenziari:

(Plenipotenziari designati dagli Stati membri)

I QUALI, riuniti in seno al Consiglio delle Comunità europee, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. La Corte di giustizia delle Comunità europee ha, nei confronti della convenzione di Roma, le competenze attribuitele dal primo protocollo concernente l'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, concluso a Bruxelles il 19 dicembre 1988. Si applicano il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee e il regolamento di procedura della medesima Corte.

2. Il regolamento di procedura della Corte di giustizia sarà adattato e completato, per quanto necessario, ai sensi dell'articolo 188 del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

Articolo 2 (1)

Il presente protocollo sarà ratificato dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee.

Articolo 3 (2)

Il presente protocollo entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale formalità.

Articolo 4 (3)

Il presente protocollo, redatto in un unico esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, i dieci testi facenti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee. Il segretario generale provvederà a trasmettere una copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli Stati firmatari.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.

Fatto a Bruxelles, addì diciannove dicembre millenovecentoottantotto.

(Firma dei plenipotenziari)

(1) La ratifica delle convenzioni d'adesione è disciplinata dalle seguenti disposizioni di tali convenzioni:

- per quanto riguarda la convenzione d'adesione del 1984, dall'articolo 3 di tale convenzione il quale stabilisce:

«Articolo 3

La presente convenzione sarà ratificata dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio delle Comunità europee.»;

- per quanto riguarda la convenzione d'adesione del 1992, dall'articolo 4 di tale convenzione il quale stabilisce:

«Articolo 4

La presente convenzione sarà ratificata dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio delle Comunità europee.»;

- per quanto riguarda la convenzione d'adesione del 1996, dall'articolo 5 di tale convenzione il quale stabilisce:

«Articolo 5

La presente convenzione sarà ratificata dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.»

(2) L'entrata in vigore delle convenzioni d'adesione è disciplinata dalle disposizioni seguenti di tali convenzioni:

- per quanto riguarda la convenzione d'adesione del 1984, dall'articolo 4 di tale convenzione, il quale stabilisce:

«Articolo 4

La presente convenzione entrerà in vigore, tra gli Stati che l'avranno ratificata, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica effettuato dalla Repubblica ellenica e sette Stati che hanno ratificato la convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

Per ogni Stato contraente che la ratifichi successivamente, la presente convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di ratifica.»;

- per quanto riguarda la convenzione d'adesione del 1992, dall'articolo 5 di tale convenzione, il quale stabilisce:

«Articolo 5

La presente convenzione entrerà in vigore, tra gli Stati che l'avranno ratificata, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica effettuato dal Regno di Spagna o dalla Repubblica portoghese e da uno Stato che ha ratificato la convenzione.

Per ogni Stato contraente che la ratifichi successivamente, la presente convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di ratifica.»;

- per quanto riguarda la convenzione d'adesione del 1996 dall'articolo 6 di tale convenzione, il quale stabilisce:

«Articolo 6

1. La presente convenzione entrerà in vigore, tra gli Stati che l'avranno ratificata, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica effettuato dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Finlandia o dal Regno di Svezia e da uno Stato contraente che ha ratificato la convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

2. Per ogni Stato contraente che la ratifichi successivamente, la presente convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di ratifica.»

(3) L'indicazione dei testi facenti fede delle convenzioni d'adesione risulta dalle disposizioni seguenti di tali convenzioni:

- per quanto riguarda la convenzione d'adesione del 1984, dagli articoli 2 a 6 di tale convenzione così formulati:

«Articolo 2

Il Segretario generale del Consiglio delle Comunità europee rimetterà al governo della Repubblica ellenica copia certificata conforme della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali in lingua danese, francese, inglese, irlandese, italiana, olandese e tedesca.

Il testo della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali redatto in lingua greca è allegato alla presente convenzione. Il testo redatto in lingua greca fa fede alle stesse condizioni degli altri testi della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.»

«Articolo 6

La presente convenzione, redatta in un unico esemplare nelle lingue danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese e tedesca, gli otto testi facenti ugualmente fede, sarà depositata negli archivi del Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee. Il Segretario Generale provvederà a trasmettere copia certificata conforme al governo di ciascuno degli Stati firmatari.»;

- per quanto riguarda la convenzione d'adesione del 1992, dagli articoli 3 e 7 di tale convenzione, così formulati:

«Articolo 3

Il Segretario generale del Consiglio delle Comunità europee rimetterà al governo del Regno di Spagna e al governo della Repubblica portoghese copia certificata conforme della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali in lingua danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca.

Il testo della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali redatto in lingua portoghese e spagnola è riportato negli allegati I e II della presente convenzione. Il testo redatto in lingua spagnola e portoghese fa fede alle stesse condizioni degli altri testi della convenzione.»

«Articolo 7

La presente convenzione, redatta in un unico esemplare nelle lingue danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, i dieci testi facenti ugualmente fede, sarà depositata negli archivi del Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee. Il Segretario generale provvederà a trasmetterne copia certificata conforme al governo di ciascuno degli Stati firmatari.»;

- per quanto riguarda la convenzione d'adesione del 1996, dagli articoli 4 e 8 di tale convenzione, così formulati:

«Articolo 4

1. Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea rimetterà ai governi della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia copia certificata conforme della convenzione del 1980, della convenzione del 1984, del primo protocollo del 1988, del secondo protocollo del 1988 e della convenzione del 1992 in lingua danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca.

2. I testi della convenzione del 1980, della convenzione del 1984, del primo protocollo del 1988, del secondo protocollo del 1988 e della convenzione del 1992 redatti in lingua finlandese e svedese fanno fede alle stesse condizioni degli altri testi della convenzione del 1980, della convenzione del 1984, del primo protocollo del 1988, del secondo protocollo del 1988 e della convenzione del 1992.»

«Articolo 8

La presente convenzione, redatta in un unico esemplare nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, i dodici testi facenti ugualmente fede, sarà depositata negli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea. Il Segretario generale provvederà a trasmetterne copia certificata conforme al governo di ciascuno degli Stati firmatari.»

Top