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Document 32025R2441

Regolamento (UE) 2025/2441 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2025, che modifica il regolamento (UE) 2018/1806 per quanto riguarda la revisione del meccanismo di sospensione

PE/22/2025/REV/1

GU L, 2025/2441, 10.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2441/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2441/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/2441

10.12.2025

REGOLAMENTO (UE) 2025/2441 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 novembre 2025

che modifica il regolamento (UE) 2018/1806 per quanto riguarda la revisione del meccanismo di sospensione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri («obbligo del visto») e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall’ obbligo del visto per soggiorni la cui durata globale non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni («esenzione dal visto»).

(2)

L’esenzione dall’obbligo del visto comporta vantaggi significativi per l’Unione e per i paesi terzi. Le relazioni economiche, sociali e culturali con i paesi terzi creano prosperità e promuovono a livello internazionale la natura aperta e libera dell’Unione quale spazio di libertà, sicurezza e giustizia. La politica comune dell’Unione in materia di visti, a tale proposito, rappresenta la pietra angolare del suo impegno con i paesi terzi. Allo stesso tempo, l’evoluzione del contesto geopolitico ha introdotto nuove sfide legate all’esenzione dall’obbligo del visto. Per far fronte a tali nuove sfide e a una gamma più ampia di rischi in materia di migrazione irregolare, ordine pubblico e sicurezza derivanti dai paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2018/1806 («paesi terzi esenti dall’obbligo del visto»), è opportuno rafforzare e rendere più efficiente il meccanismo di sospensione temporanea dell’esenzione dal visto per i cittadini di un paese terzo esente dall’obbligo del visto («meccanismo di sospensione»).

(3)

È opportuno facilitare il ricorso al meccanismo di sospensione, in particolare, ampliando i possibili motivi di attivazione, adeguando le soglie e le procedure pertinenti e rafforzando gli obblighi di monitoraggio e comunicazione della Commissione.

(4)

L’Unione ha concluso una serie di accordi di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata con paesi esenti dall’obbligo del visto e potrebbe concludere ulteriori tali accordi in futuro. Se il meccanismo di sospensione è attivato nei confronti di un paese terzo con il quale l’Unione ha concluso un accordo di questo tipo, il meccanismo dovrebbe essere applicato fatte salve le pertinenti disposizioni relative ai motivi di sospensione e alle procedure stabilite nell’accordo in questione. Di conseguenza, affinché la sospensione dell’esenzione dall’obbligo del visto a norma del diritto dell’Unione abbia effetto in conformità degli obblighi internazionali dell’Unione, l’applicazione dell’accordo pertinente sia sospesa in parallelo mediante una decisione del Consiglio.

(5)

In ragione della necessità di garantire una risposta immediata e appropriata alle minacce ibride che sia in linea con il diritto dell’Unione e gli obblighi internazionali dell’Unione, dovrebbe essere possibile attivare il meccanismo di sospensione in presenza di rischi o minacce all’ordine pubblico o alla sicurezza interna degli Stati membri derivanti da minacce ibride, quali casi di strumentalizzazione dei migranti avallata da uno Stato, di cui al regolamento (UE) 2024/1359 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), con l’obiettivo di destabilizzare o minare la società e istituzioni chiave.

(6)

È essenziale che i documenti di viaggio, d’identità e originatori rilasciati dai paesi esenti dall’obbligo del visto siano pienamente affidabili. È altresì essenziale che tali documenti non possano essere facilmente falsificati o contraffatti. Poiché carenze sistemiche nel diritto o nelle procedure relativi alla sicurezza dei documenti dei paesi terzi esenti dall’obbligo del visto potrebbero comportare rischi o minacce all’ordine pubblico o alla sicurezza interna degli Stati membri, dovrebbe essere possibile attivare il meccanismo di sospensione per tale motivo.

(7)

I programmi di cittadinanza per investitori attuati da paesi terzi esenti dall’obbligo del visto consentono a cittadini di paesi terzi che altrimenti sarebbero soggetti all’obbligo del visto di recarsi nell’Unione senza visto. Nell’ambito di un programma di cittadinanza per investitori, la cittadinanza è concessa a una persona in cambio di pagamenti o investimenti predeterminati senza che tale persona abbia alcun legame effettivo con il paese terzo interessato. Sebbene l’Unione rispetti il diritto sovrano dei paesi di decidere le proprie procedure di naturalizzazione, è opportuno dissuadere i paesi terzi esenti dall’obbligo del visto per l’accesso all’Unione dall’utilizzare tale esenzione come strumento per attirare singoli investimenti in cambio della cittadinanza. Inoltre, la mancanza di controlli di sicurezza completi, di procedure di controllo e della dovuta diligenza da parte di tali paesi terzi relativamente ai programmi di cittadinanza per investitori pone diversi rischi gravi per la sicurezza dei cittadini dell’Unione, come quelli derivanti dal riciclaggio di denaro e dalla corruzione. Per evitare che l’accesso all’Unione senza obbligo del visto sia utilizzato a tale scopo, dovrebbe essere possibile sospendere l’esenzione dal visto per un paese terzo che sceglie di attuare programmi di cittadinanza per investitori, nell’ambito dei quali la cittadinanza è concessa a una persona senza che tale persona abbia alcun legame effettivo con tale paese terzo.

(8)

Il mancato allineamento della politica in materia di visti di un paese terzo esente dall’obbligo del visto alla politica in materia di visti dell’Unione per quanto riguarda l’elenco dei paesi terzi esenti dall’obbligo del visto potrebbe dare origine alla migrazione irregolare verso l’Unione, in particolare se il paese terzo interessato è geograficamente molto vicino all’Unione. Dovrebbe pertanto essere possibile attivare il meccanismo di sospensione qualora, a seguito di una valutazione, la Commissione concluda che tale mancato allineamento della politica in materia di visti di un paese terzo potrebbe comportare un aumento sostanziale del numero di cittadini di altri paesi terzi che arrivano legalmente nel territorio di quest’ultimo per poi entrare irregolarmente nel territorio degli Stati membri.

(9)

Il regolamento (UE) 2018/1806 stabilisce quali sono i paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all’obbligo del visto e quali quelli i cui cittadini sono esenti da tale obbligo. Alcuni dei criteri utilizzati per valutare l’appropriatezza della concessione dell’esenzione dl visto sono rispecchiati nei motivi di sospensione contenuti in altre disposizioni di tale regolamento, garantendo in tal modo un collegamento tra i criteri per la concessione dell’esenzione dal visto e i motivi di sospensione. Il meccanismo di sospensione riveduto dal presente regolamento dovrebbe pertanto prevedere anche la possibilità di sospendere l’esenzione dal visto in caso di deterioramento delle relazioni esterne dell’Unione con un paese terzo esente dall’obbligo del visto causato da gravi violazioni dei principi enunciati nella Carta delle Nazioni Unite, da gravi violazioni delle libertà fondamentali o degli obblighi derivanti dal diritto internazionale dei diritti umani o dal diritto internazionale umanitario, da gravi violazioni del diritto internazionale e delle norme giuridiche internazionali, dall’inosservanza di decisioni e sentenze dei tribunali internazionali o da atti ostili compiuti nei confronti dell’Unione o degli Stati membri al fine di destabilizzare o compromettere la società o le istituzioni che sono fondamentali per l’ordine pubblico e la sicurezza interna dell’Unione o degli Stati membri. Tali atti ostili potrebbero derivare da ingerenze straniere nei processi politici, coercizione economica, operazioni informatiche, spionaggio economico o sabotaggio di infrastrutture critiche. Inoltre, visto che le relazioni esterne dell’Unione saranno interessate nel loro complesso, dovrebbe essere prerogativa esclusiva della Commissione attivare il meccanismo di sospensione, previa consultazione degli Stati membri, a causa di un deterioramento delle relazioni esterne dell’Unione con un paese terzo esente dall’obbligo del visto. Inoltre, qualora la Commissione prenda in considerazione la sospensione dell’esenzione dal visto per tale motivo, dovrebbe tenere conto, nella sua valutazione, delle potenziali ripercussioni della sospensione sui cittadini del paese terzo in questione.

(10)

Gli accordi di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata conclusi con paesi esenti dall’obbligo del visto possono includere motivi di sospensione che sono diversi da quelli previsti dal meccanismo di sospensione. Di conseguenza, dovrebbe essere altresì possibile attivare il meccanismo di sospensione sulla base di tali motivi. Tuttavia, il ricorso ai motivi di sospensione previsti dagli accordi di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata dovrebbe essere limitato all’ambito di applicazione di tali accordi.

(11)

La Commissione dovrebbe valutare caso per caso le soglie per attivare il meccanismo di sospensione in caso di aumento sostanziale del numero di cittadini di un paese terzo esente dall’obbligo del visto a cui è rifiutato l’ingresso nel territorio di uno Stato membro o che soggiornano sul territorio di uno Stato membro senza averne il diritto, del numero di domande di asilo presentate da cittadini di un paese terzo esente dall’obbligo del visto il cui tasso di riconoscimento è basso, o del numero di reati gravi collegati ai cittadini di un paese terzo esente dall’obbligo del visto. In particolare, la Commissione dovrebbe essere in grado di valutare se dai casi notificati dagli Stati membri o dalla sua stessa analisi emergano circostanze specifiche che giustifichino l’applicazione di soglie inferiori o superiori a quelle indicate nelle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2018/1806. Nella sua valutazione, la Commissione dovrebbe tenere conto, tra l’altro, del numero degli attraversamenti non autorizzati delle frontiere esterne degli Stati membri, del numero delle domande di asilo infondate o del numero dei reati collegati ai cittadini di un paese terzo esente dall’obbligo del visto in proporzione al numero e alle dimensioni degli Stati membri interessati, e delle ripercussioni di tali numeri sulla situazione migratoria complessiva, sul funzionamento dei sistemi di asilo o sulla sicurezza interna degli Stati membri interessati. La Commissione dovrebbe tener conto delle azioni intraprese dal paese terzo in questione per porre rimedio alla situazione. La Commissione dovrebbe valutare attentamente la necessità, la proporzionalità e le conseguenze di una sospensione dall’esenzione dal visto prima di adottare l’atto giuridico pertinente.

(12)

Al fine di notificare alla Commissione le circostanze che potrebbero costituire un motivo di sospensione, gli Stati membri dovrebbero poter considerare periodi di riferimento superiori a due mesi, in modo da individuare non solo cambiamenti improvvisi della situazione, ma anche tendenze a più lungo termine, fino a 12 mesi, che potrebbero giustificare l’attivazione del meccanismo di sospensione.

(13)

Qualora lo ritenga necessario, o su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, la Commissione dovrebbe riferire al Parlamento europeo e al Consiglio i risultati del suo monitoraggio sistematico dell’esenzione dal visto in relazione a tutti i paesi terzi esenti dall’obbligo del visto, sulla base, tra l’altro, dei dati provenienti dai sistemi di informazione dell’Unione, quali il sistema di ingressi/uscite, istituito dal regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), e dal sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi, istituito dal regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), e dagli organi e organismi dell’Unione. Tali relazioni dovrebbero incentrarsi sui paesi terzi esenti dall’obbligo del visto che, secondo l’analisi della Commissione, non soddisfano più i criteri per la concessione dell’esenzione dal visto a norma del regolamento (UE) 2018/1806, che sono pertinenti per i motivi di sospensione o sui paesi terzi esenti dall’obbligo del visto che presentano problemi specifici tali da comportare, se non affrontati, l’attivazione del meccanismo di sospensione. In particolare, è opportuno che la Commissione prenda in considerazione la possibilità di riferire sui paesi che sono stati recentemente inseriti nell’elenco di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2018/1806 senza instaurare un dialogo sulla liberalizzazione dei visti con l’Unione, quando lo ritenga necessario e, specialmente, nei primi anni successivi all’entrata in vigore dell’atto giuridico che prevede l’esenzione dall’obbligo del visto per tale paese terzo.

(14)

Qualora il meccanismo di sospensione sia attivato sulla base del fatto che un paese terzo esente dall’obbligo del visto, con il quale è stato concluso positivamente un dialogo sulla liberalizzazione dei visti, non ha rispettato i requisiti specifici in materia di relazioni esterne o i diritti fondamentali utilizzati per valutare l’appropriatezza di concedere ai suoi cittadini l’esenzione dal visto, o sulla base del fatto che vi è stato un deterioramento delle relazioni esterne dell’Unione con tale paese terzo esente dall’obbligo del visto, la Commissione dovrebbe preferire un approccio mirato. Nel contesto di tale approccio, la Commissione dovrebbe applicare la sospensione in primo luogo alle persone che ricoprono incarichi di responsabilità, come i membri delle delegazioni ufficiali di tale paese terzo, i membri dei governi locali di tale paese terzo, regionali e nazionali, i parlamentari di tale paese terzo o i funzionari pubblici o militari di alto livello di tale paese terzo, riducendo così il più possibile le conseguenze negative per la popolazione generale di tale paese terzo. La Commissione dovrebbe verificare costantemente se l’attivazione del meccanismo di sospensione ha conseguito il risultato atteso e dovrebbe riferire periodicamente in merito al Parlamento europeo e al Consiglio.

(15)

Qualora sia adottata una decisione che sospende temporaneamente l’esenzione dal visto sulla base del fatto che un paese terzo esente dall’obbligo del visto con il quale è stato concluso positivamente un dialogo sulla liberalizzazione dei visti non ha rispettato i requisiti specifici in materia di relazioni esterne o i diritti fondamentali utilizzati per valutare l’appropriatezza della concessione di un’esenzione dal visto, o sulla base del fatto che vi è stato un deterioramento delle relazioni esterne dell’Unione con un paese terzo esente dall’obbligo del visto, e tale decisione si applica a categorie di cittadini di tale paese terzo che ricoprono incarichi di responsabilità, gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per non concedere esenzioni temporanee dall’obbligo del visto per l’intera durata della sospensione temporanea.

(16)

Se intende sospendere un’esenzione dal visto sulla base della propria analisi o a seguito di una notifica da parte di uno Stato membro, la Commissione dovrebbe tenere conto, nella sua valutazione, dell’impatto della sospensione sulla società civile nel paese terzo interessato, in particolare in caso di deterioramento della situazione dei diritti umani in tale paese terzo.

(17)

Qualora sia stata adottata una decisione di sospensione temporanea dell’esenzione dal visto per un paese terzo, è opportuno che sia dedicato un periodo di tempo adeguato per un dialogo rafforzato tra la Commissione e il paese terzo interessato, che miri a porre rimedio alle circostanze che hanno portato alla sospensione. A tale scopo, la durata della sospensione temporanea adottata mediante un atto di esecuzione della Commissione dovrebbe essere di 12 mesi, con la possibilità di una proroga di altri 24 mesi mediante un atto delegato. Al momento dell’adozione di tale atto delegato, è importante che la Commissione spieghi in dettaglio gli esiti del dialogo rafforzato con il paese terzo interessato, le misure adottate da tale paese terzo e dagli Stati membri interessati, nonché i motivi per cui si ritiene che non si sia posto rimedio alle circostanze che hanno portato alla sospensione temporanea. Qualora non si trovi alcuna soluzione prima della fine del periodo di applicazione dell’atto delegato e la Commissione presenti una proposta legislativa per spostare il riferimento al paese terzo interessato dall’allegato II all’allegato I del regolamento (UE) 2018/1806, la Commissione dovrebbe adottare un atto delegato che proroga la sospensione temporanea fino all’entrata in vigore della proposta legislativa adottata. Tuttavia, tale proroga non dovrebbe superare i 24 mesi.

(18)

Qualora sia adottato un atto di esecuzione che sospende temporaneamente l’esenzione dal visto per i cittadini di un paese terzo sulla base del fatto che tale paese terzo, i cui cittadini sono stati esentati dall’obbligo del visto a seguito della conclusione positiva di un dialogo sulla liberalizzazione dei visti, non ha rispettato i requisiti specifici in materia di relazioni esterne o diritti fondamentali utilizzati per valutare l’appropriatezza di concedere ai suoi cittadini l’esenzione dal visto o sulla base del fatto che vi è stato un deterioramento delle relazioni esterne dell’Unione con tale paese terzo, e qualora tali circostanze persistano, la Commissione dovrebbe poter decidere che l’ atto delegato che proroga la sospensione si applichi solo a determinate categorie di cittadini di paesi terzi, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso e del principio di proporzionalità. Qualora non si trovi alcuna soluzione prima della fine del periodo di applicazione di tale atto delegato, la Commissione dovrebbe riesaminare la situazione e poter decidere di prorogare ulteriormente la sospensione mediante un ulteriore atto delegato che si applichi a categorie designate di cittadini di paesi terzi.

(19)

Ove debitamente giustificato dall’urgenza della situazione, ad esempio per evitare un afflusso massiccio di cittadini di paesi terzi che arrivino in modo irregolare nel territorio degli Stati membri, o un grave pregiudizio all’ordine pubblico o alla sicurezza interna degli Stati membri, il presidente del comitato istituito a norma del regolamento (UE) 2018/1806 per assistere la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di abbreviare il termine per la convocazione della riunione del comitato e di ricorrere alla procedura scritta di cui al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), in quanto ciò consentirebbe a tale comitato di esprimere il proprio parere più rapidamente di quanto sarebbe avvenuto altrimenti..

(20)

La sospensione temporanea dell’esenzione dal visto dovrebbe essere revocata ogniqualvolta sia stato posto rimedio alle circostanze che l’hanno determinata prima della fine del periodo di sospensione. A tal fine, la Commissione dovrebbe adottare un atto di esecuzione prima della fine del periodo di sospensione qualora tale periodo sia stabilito in un atto di esecuzione o un atto delegato prima della fine del periodo di sospensione qualora tale periodo sia stabilito in un atto delegato.

(21)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (7); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(22)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (8), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere B e C, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (9).

(23)

Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (10), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere B e C, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (11).

(24)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (12), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere B e C, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (13).

(25)

Per quanto concerne Cipro, il presente regolamento costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2003,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2018/1806 è così modificato:

1)

l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

1.   In deroga all’articolo 4, l’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini di un paese terzo che figura nell’elenco di cui all’allegato II può essere sospesa temporaneamente, in base a dati pertinenti e oggettivi, conformemente alle condizioni e alle procedure di cui agli articoli da 8 bis a 8 septies (“meccanismo di sospensione”).

Il meccanismo di sospensione può essere attivato da una notifica di uno Stato membro alla Commissione in conformità dell’articolo 8 ter o sulla base dell’analisi condotta dalla Commissione stessa in conformità dell’articolo 8 quater.

2.   Qualora sia stato concluso un accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l’Unione e un paese terzo che figura nell’elenco di cui all’allegato II, si applicano, fatte salve le pertinenti disposizioni relative ai motivi di sospensione e alle procedure stabilite in tale accordo, gli articoli 8 bis, 8 sexies e 8 septies del presente regolamento.»

;

2)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 8 bis

1.   Il meccanismo di sospensione può essere attivato sulla base di uno dei motivi seguenti:

a)

un aumento sostanziale del numero di cittadini di un paese terzo che figura nell’elenco di cui all’allegato II ai quali è stato rifiutato l’ingresso nel territorio di uno Stato membro o che soggiornano sul territorio di uno Stato membro senza averne il diritto;

b)

un aumento sostanziale del numero di domande d’asilo presentate da cittadini di un paese terzo che figura nell’elenco di cui all’allegato II il cui tasso di riconoscimento è basso;

c)

una diminuzione nella cooperazione in materia di riammissione con un paese terzo che figura nell’elenco di cui all’allegato II o altri casi di mancata cooperazione in materia di riammissione;

d)

un rischio significativo o una minaccia imminente all’ordine pubblico o alla sicurezza interna degli Stati membri collegati a un paese terzo che figura nell’elenco di cui all’allegato II, in particolare qualora derivi da uno dei fattori seguenti:

i)

un aumento significativo dei reati gravi collegati ai cittadini di tale paese terzo, suffragato da informazioni e dati pertinenti, oggettivi e concreti forniti dalle autorità competenti;

ii)

minacce ibride;

iii)

carenze sistemiche nel diritto o nelle procedure relativi alla sicurezza dei documenti;

e)

l’attuazione, da parte di un paese terzo che figura nell’elenco di cui all’allegato II, di un programma di cittadinanza per investitori nell’ambito del quale la cittadinanza è concessa a una persona, in cambio di pagamenti o investimenti predeterminati, senza che tale persona abbia alcun legame effettivo con tale paese terzo;

f)

il mancato allineamento della politica in materia di visti di un paese terzo che figura nell’elenco di cui all’allegato II alla politica in materia di visti dell’Unione, il quale, in particolare a causa della prossimità geografica del paese terzo all’Unione, potrebbe portare a un aumento sostanziale del numero di cittadini di altri paesi terzi, che dopo aver soggiornato o transitato nel territorio di quest’ultimo entrano irregolarmente nel territorio degli Stati membri;

g)

in relazione ai paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato II, a seguito della conclusione positiva di un dialogo sulla liberalizzazione dei visti con l’Unione, il mancato rispetto da parte del paese terzo dei requisiti specifici basati sull’articolo 1 e utilizzati per valutare l’appropriatezza della concessione dell’esenzione dall’obbligo del visto ai propri cittadini;

h)

un deterioramento delle relazioni esterne dell’Unione con un paese terzo che figura nell’elenco di cui all’allegato II a causa di:

i)

gravi violazioni, da parte di tale paese terzo, dei principi enunciati nella Carta delle Nazioni Unite;

ii)

gravi violazioni, da parte di tale paese terzo, delle libertà fondamentali o degli obblighi derivanti dal diritto internazionale dei diritti umani o dal diritto internazionale umanitario;

iii)

gravi violazioni, da parte di tale paese terzo, del diritto internazionale e delle norme giuridiche internazionali;

iv)

inosservanza, da parte di tale paese terzo, di decisioni e sentenze dei tribunali internazionali; oppure

v)

atti ostili compiuti da tale paese terzo nei confronti dell’Unione o degli Stati membri al fine di destabilizzare o compromettere la società o le istituzioni che sono fondamentali per l’ordine pubblico e la sicurezza interna dell’Unione o degli Stati membri;

i)

qualsiasi altro motivo di sospensione previsto da un accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l’Unione e un paese terzo che figura nell’elenco di cui all’allegato II, limitatamente all’ambito di applicazione dell’accordo in questione.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettere a) e b), del paragrafo 1, lettera d), punto i), e del paragrafo 4, per aumento sostanziale si intende il superamento di una soglia del 30 %, a meno che la Commissione, sulla base dell’esame a norma dell’articolo 8 ter, paragrafo 5, o dell’analisi di cui all’articolo 8 quater, paragrafo 2, concluda che nel caso specifico è applicabile una soglia diversa. La Commissione motiva debitamente qualsiasi conclusione di questo tipo.

Entro il 31 dicembre 2028, la Commissione valuta in che modo è stata attuata la soglia di cui al primo comma e presenta i risultati di tale valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La valutazione si concentra, in particolare, sulla pertinenza della soglia ai fini del meccanismo di sospensione.

3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, per tasso di riconoscimento basso si intende un tasso di riconoscimento delle domande di asilo inferiore al 20 %, a meno che la Commissione, sulla base del proprio esame a norma dell’articolo 8 ter, paragrafo 5, o della propria analisi di cui all’articolo 8 quater, paragrafo 2, concluda che nel caso specifico è applicabile un tasso di riconoscimento diverso. La Commissione motiva debitamente qualsiasi conclusione di questo tipo.

4.   Ai fini del paragrafo 1, lettera c), per diminuzione nella cooperazione in materia di riammissione con un paese terzo che figura nell’elenco di cui all’allegato II si intende un aumento sostanziale, suffragato da dati adeguati, del tasso di rifiuto delle domande di riammissione presentate da uno Stato membro a tale paese terzo per cittadini di quest’ultimo o, qualora un accordo di riammissione concluso tra l’Unione o lo Stato membro e il paese terzo in questione lo preveda, per cittadini di paesi terzi che sono transitati in quel paese terzo.

5.   Ai fini del paragrafo 1, lettera c), possono essere considerati altri casi di mancata cooperazione in materia di riammissione i seguenti:

a)

il rifiuto o il mancato tempestivo esame delle domande di riammissione, compresa la mancata assistenza nell’identificazione dei cittadini di paesi terzi per i quali uno Stato membro ha presentato domanda di riammissione o la creazione in altro modo di ostacoli pratici persistenti all’esecuzione dei rimpatri;

b)

il mancato tempestivo rilascio di documenti di viaggio ai fini del rimpatrio di cittadini di paesi terzi entro i termini specificati in un accordo di riammissione con un paese terzo che figura nell’elenco di cui all’allegato II o la mancata accettazione dei documenti di viaggio europei rilasciati dopo la scadenza dei termini specificati in tale accordo di riammissione;

c)

la denuncia o la sospensione dell’accordo di riammissione concluso tra un l’Unione e un paese terzo che figura nell’elenco di cui all’allegato II.

Articolo 8 ter

1.   Uno Stato membro può informare la Commissione qualora, su un periodo compreso tra due e dodici mesi rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente o agli ultimi due mesi precedenti la data di applicazione dell’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini di un paese terzo che figura nell’elenco di cui all’allegato II, sussistano in relazione a tale Stato membro una o più circostanze che costituiscono motivi di sospensione di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 1, lettera d), punto i).

2.   Uno Stato membro può notificare alla Commissione la sussistenza di una o più circostanze che costituiscono motivi di sospensione di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 1, lettera d), punti ii) e iii), e di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 1, lettere e), f) e i).

3.   Le notifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo precisano i motivi su cui si basano. Se del caso, tali notifiche contengono dati e statistiche pertinenti, nonché una circostanziata descrizione delle misure preliminari adottate dallo Stato membro interessato per porre rimedio alle circostanze all’origine della notifica. Uno Stato membro può precisare nella propria notifica le categorie di cittadini del paese terzo in questione che devono essere contemplate da un atto di esecuzione adottato a norma dell’articolo 8 sexies, paragrafo 1, fornendo motivazioni dettagliate.

4.   La Commissione informa immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio di ogni notifica ricevuta a norma del paragrafo 1 o 2.

5.   La Commissione esamina senza indugi ogni notifica presentata a norma del paragrafo 1 o 2 del presente articolo, tenendo conto di quanto segue:

a)

se sussistono circostanze che costituiscono motivi di sospensione di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), f) o i);

b)

il numero di Stati membri interessati da tali circostanze;

c)

le ripercussioni generali di tali circostanze sulla situazione migratoria nell’Unione quale emerge dai dati forniti dagli Stati membri o in possesso della Commissione;

d)

le relazioni elaborate dalla guardia di frontiera e costiera europea, istituita dal regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), dall’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo, istituita dal regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), o dall’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol), istituita dal regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3), o da qualsiasi altra istituzione, organo o organismo dell’Unione o organizzazione internazionale competente, ove le circostanze dello specifico caso lo richiedano;

e)

ogni indicazione fornita da uno Stato membro nella propria notifica in relazione a possibili misure a norma dell’articolo 8 sexies, paragrafo 1;

f)

la questione generale dell’ordine pubblico e della sicurezza interna, di concerto con lo Stato membro interessato.

6.   Nell’ambito dell’esame a norma del paragrafo 5, la Commissione valuta la necessità, la proporzionalità e le conseguenze di una sospensione dell’esenzione dall’obbligo del visto.

7.   La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dei risultati del proprio esame a norma del paragrafo 5.

Articolo 8 quater

1.   La Commissione monitora periodicamente la sussistenza delle circostanze che costituiscono i motivi di sospensione di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 1.

In particolare, la Commissione monitora inoltre se i paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato II, a seguito della conclusione positiva di un dialogo sulla liberalizzazione dei visti con l’Unione, continuino a rispettare i requisiti specifici basati sull’articolo 1 e utilizzati per valutare l’appropriatezza di concedere ai loro cittadini l’esenzione dall’obbligo del visto.

2.   Dopo aver analizzato dati, relazioni e statistiche pertinenti, inclusi dati, relazioni e statistiche provenienti da qualsiasi istituzione, organo od organismo dell’Unione, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio qualora disponga di informazioni concrete e affidabili in merito alla sussistenza di una delle circostanze che costituiscono motivi di sospensione di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 1. La Commissione adotta quindi le misure necessarie in conformità degli articoli 8 sexies e 8 septies.

Articolo 8 quinquies

1.   La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al monitoraggio svolto a norma dell’articolo 8 quater, paragrafo 1, in relazione ai paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato II a seguito della conclusione positiva di un dialogo sulla liberalizzazione dei visti con l’Unione. Tale attività di comunicazione è svolta almeno una volta l’anno e per un periodo di sette anni dalla data di entrata in vigore dell’atto giuridico che esenta i cittadini del paese terzo in questione dall’obbligo del visto. Dopo tale periodo, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al monitoraggio ogniqualvolta lo ritenga necessario ovvero su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio. Tali relazioni si concentrano sui paesi terzi per i quali la Commissione ritiene, sulla base di informazioni concrete e affidabili, che non siano più soddisfatti alcuni requisiti specifici basati sull’articolo 1 e utilizzati per valutare l’appropriatezza della concessione dell’esenzione dall’obbligo del visto ai loro cittadini.

2.   Oltre agli obblighi di comunicazione previsti dal paragrafo 1 del presente articolo, ogniqualvolta lo ritenga necessario ovvero su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al monitoraggio svolto a norma dell’articolo 8 quater, paragrafo 1, in relazione ad altri paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato II.

Articolo 8 sexies

1.   La Commissione adotta un atto di esecuzione che sospende per un periodo di 12 mesi l’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini di un paese terzo qualora:

a)

abbia deciso, sulla base del proprio esame a norma dell’articolo 8 ter, paragrafo 5, o della propria analisi di cui all’articolo 8 quater, paragrafo 2, che tali misure sono necessarie; o

b)

una maggioranza semplice di Stati membri abbia notificato alla Commissione che sussistono le circostanze che costituiscono motivi di sospensione di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), f) o i).

2.   Nell’adottare una decisione di cui alla lettera a), paragrafo 1, la Commissione:

a)

collabora a stretto contatto con il paese terzo interessato per trovare soluzioni alternative di lungo periodo con riguardo alla circostanza o alle circostanze pertinenti che costituiscono motivi di sospensione di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 1;

b)

tiene conto del contesto politico, delle questioni economiche in gioco e delle conseguenze di una sospensione dell’esenzione dall’obbligo del visto per le relazioni esterne complessive dell’Unione e degli Stati membri con il paese terzo interessato; e

c)

tiene altresì conto delle conseguenze di una sospensione dell’esenzione dall’obbligo del visto per la società civile del paese terzo interessato, in particolare qualora la situazione dei diritti umani in tale paese terzo si sia deteriorata.

3.   La sospensione prevista da un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 1 del presente articolo si applica a determinate categorie di cittadini del paese terzo interessato, facendo riferimento ai pertinenti tipi di documenti di viaggio e, se del caso, a criteri aggiuntivi. Nel determinare a quali categorie si applica la sospensione, la Commissione include, in base alle informazioni disponibili, categorie sufficientemente ampie per contribuire in maniera efficace a porre rimedio alle circostanze che hanno portato alla sospensione, nel rispetto del principio di proporzionalità e di non discriminazione in linea con l’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Gli atti di esecuzione adottati a norma del paragrafo 1 del presente articolo stabiliscono la data dalla quale decorrono gli effetti della sospensione dell’esenzione dall’obbligo del visto.

4.   La Commissione presenta un progetto di atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo al comitato di cui all’articolo 11, paragrafo 1:

a)

entro un mese da quando:

i)

ha ricevuto una notifica da parte di uno Stato membro a norma dell’articolo 8 ter, paragrafo 1;

ii)

ha informato il Parlamento europeo e il Consiglio della propria analisi di cui all’articolo 8 quater, paragrafo 2; o

iii)

ha ricevuto una notifica da parte di una maggioranza semplice di Stati membri riguardo alla sussistenza di circostanze che costituiscono motivi di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 1, lettera a), b), c), d), e), f) o i);

b)

entro due mesi da quando ha ricevuto una notifica da parte di uno Stato membro a norma dell’articolo 8 ter, paragrafo 2.

Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 11, paragrafo 2.

5.   In deroga ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, all’articolo 8 ter e all’articolo 8 quater, paragrafo 2, ove giustificato dall’urgenza della situazione, qualora disponga di informazioni concrete e affidabili in merito alla sussistenza di una delle circostanze che costituiscono motivi di sospensione di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 1, e decida che è necessaria un’azione rapida, la Commissione adotta un atto di esecuzione che sospende temporaneamente l’esenzione dall’obbligo del visto per tutte le categorie di cittadini del paese terzo interessato, o per alcune di esse, per un periodo di 12 mesi. Tali atti di esecuzione stabiliscono la data dalla quale decorrono gli effetti della sospensione dell’esenzione dall’obbligo del visto.

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo11, paragrafo 2. Il presidente del comitato previsto dall’articolo 11, paragrafo 1, valuta la possibilità di abbreviare il termine per la convocazione di una riunione del comitato di cui all’articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011, e di ricorrere alla procedura scritta di cui all’articolo 3, paragrafo 5, di tale regolamento.

6.   Fatto salvo l’articolo 6, durante il periodo di sospensione le categorie di cittadini del paese terzo contemplate da un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 1 o 5 del presente articolo devono essere in possesso di un visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri.

7.   Se la Commissione ha adottato un atto di esecuzione a norma del paragrafo 1 o 5 del presente articolo per il motivo di sospensione di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 1, lettera g), per quanto riguarda il mancato rispetto di requisiti specifici in materia di relazioni esterne o diritti fondamentali, o per il motivo di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 1, lettera h), sospendendo temporaneamente l’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini di un paese terzo titolari di passaporti diplomatici, di passaporti di servizio/ufficiali o di passaporti speciali, gli Stati membri non prevedono nuove deroghe all’obbligo del visto a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a). Gli Stati membri che hanno accordi bilaterali con il paese terzo interessato adottano le misure necessarie per non applicare le deroghe adottate a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a).

8.   Fatto salvo il paragrafo7 del presente articolo, uno Stato membro che, a norma dell’articolo 6, adotti misure che prevedono nuove deroghe all’obbligo del visto per una categoria di cittadini del paese terzo interessato da un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 1 o 5 del presente articolo comunica tali misure conformemente all’articolo 12.

9.   Durante il periodo di sospensione la Commissione stabilisce un dialogo rafforzato con il paese terzo interessato al fine di porre rimedio alle circostanze in questione. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito ai progressi e ai risultati del dialogo nonché in merito all’efficacia della sospensione.

10.   Qualora sia stato posto rimedio alle circostanze che hanno portato alla sospensione temporanea dell’esenzione dall’obbligo del visto prima della fine del periodo di applicazione dell’atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 1 o 5 del presente articolo, la Commissione adotta un atto di esecuzione per revocare la sospensione temporanea secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 8 septies

1.   Se le circostanze che costituiscono motivi di sospensione pertinenti di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 1, persistono nei confronti di un paese terzo i cui cittadini sono contemplati da un atto di esecuzione adottato a norma dell’articolo 8 sexies, paragrafo 1 o 5, la Commissione adotta, al più tardi due mesi prima della scadenza del periodo di sospensione di 12 mesi previsto da un atto di esecuzione, un atto delegato in conformità dell’articolo 10 al fine di modificare l’allegato II per sospendere temporaneamente, per un periodo di 24 mesi, l’applicazione di tale allegato per tutti i cittadini del paese terzo interessato.

2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, se l’atto di esecuzione di cui all’articolo 8 sexies, paragrafo 1 o 5, che contempla i cittadini del paese terzo interessato, è stato adottato per il motivo di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 1, lettera g), per quanto riguarda il mancato rispetto di requisiti specifici in materia di relazioni esterne o diritti fondamentali, o per il motivo di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 1, lettera h), la Commissione può, mediante un atto delegato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, sospendere temporaneamente, per un periodo di 24 mesi, l’applicazione dell’allegato II per determinate categorie di cittadini di tale paese terzo, designate in conformità dei principi di cui all’articolo 8 sexies, paragrafo 3.

3.   La modifica di cui al paragrafo 1 consiste nell’inserire una nota in calce in corrispondenza del nome del paese terzo interessato, in cui sia indicato che l’esenzione dall’obbligo del visto è sospesa nei confronti di tale paese terzo e sia precisato il periodo della sospensione, e in cui siano indicate, se del caso, le categorie designate di cittadini di tale paese terzo alle quali si applica la sospensione. L’atto delegato ha effetto dalla fine del periodo di applicazione dell’atto delegato pertinente di cui all’articolo 8 sexies, paragrafo 1 o 5.

L’articolo 8 sexies, paragrafo 7, si applica mutatis mutandis.

4.   Fatti salvi l’articolo 6 e il paragrafo 3 secondo comma, del presente articolo, durante il periodo di sospensione i cittadini del paese terzo contemplati da un atto delegato adottato a norma del paragrafo 1 del presente articolo devono essere in possesso di un visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri.

5.   Fatto salvo l’articolo 8 sexies, paragrafo 7, uno Stato membro che, a norma dell’articolo 6, adotti misure che prevedono nuove deroghe all’obbligo del visto per una categoria di cittadini del paese terzo interessato da un atto delegato adottato a norma del paragrafo 1 del presente articolo comunica tali misure conformemente all’articolo 12.

6.   Prima della fine del periodo di applicazione di un atto delegato adottato a norma del paragrafo 1, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’applicazione temporanea della sospensione dell’esenzione dall’obbligo del visto, sul dialogo tra la Commissione e il paese terzo interessato e sulle misure adottate per porre rimedio alle circostanze che hanno portato alla sospensione temporanea dell’esenzione dal visto.

Le relazioni di cui al primo comma possono essere accompagnate da una proposta legislativa di modifica del presente regolamento intesa a spostare dall’allegato II all’allegato I il riferimento al paese terzo interessato. In tal caso, la Commissione adotta un atto delegato in conformità dell’articolo 10 al fine di modificare l’allegato II per prorogare il periodo di sospensione dell’esenzione dall’obbligo del visto stabilito dall’atto delegato adottato a norma del paragrafo 1 del presente articolo fino all’entrata in vigore della modifica intesa a spostare all’allegato I il riferimento al paese terzo interessato. Tale proroga non supera il periodo di 24 mesi. La nota in calce che accompagna il riferimento è modificata di conseguenza.

Se, a causa del carattere persistente delle circostanze che costituiscono motivi di sospensione di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 1, lettera g), per quanto riguarda il mancato rispetto di requisiti specifici in materia di relazioni esterne o diritti fondamentali, o delle circostanze che costituiscono motivi di sospensione di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 1, lettera h), un atto delegato adottato a norma del paragrafo 1 del presente articolo è stato applicato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo ai cittadini di un paese terzo titolari di passaporti diplomatici, di passaporti di servizio/ufficiali o di passaporti speciali, la Commissione può indicare nella relazione relativa a tale atto delegato la necessità di adottare un ulteriore atto delegato al fine di prorogare il periodo di sospensione per un periodo aggiuntivo di 24 mesi. In tal caso, il primo e il secondo comma del presente paragrafo si applicano mutatis mutandis.

7.   Qualora sia stato posto rimedio alle circostanze che hanno portato alla sospensione temporanea dell’esenzione dall’obbligo del visto prima della fine del periodo di applicazione di un atto delegato adottato a norma del paragrafo 1 o 5 del presente articolo, la Commissione adotta un atto delegato in conformità dell’articolo 10 al fine di modificare l’allegato II per revocare la sospensione temporanea.

(*1)  Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1896/oj)."

(*2)  Regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, relativo all’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 (GU L 468 del 30.12.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2303/oj)."

(*3)  Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/794/oj).»;"

3)

l’articolo 10 è così modificato:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 8 septies è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 28 marzo 2017. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si opponga a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.»

;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   La delega di potere di cui all’articolo 7, lettera f), e all’articolo 8 septies può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.»

;

c)

il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 8 septies entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 26 novembre 2025

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

M. BJERRE


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2025 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 17 novembre 2025.

(2)  Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1806/oj).

(3)  Regolamento (UE) 2024/1359 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell’asilo e che modifica il regolamento (UE) 2021/1147 (GU L, 2024/1359, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1359/oj).

(4)  Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2226/oj).

(5)  Regolamento (EU) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (EU) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1240/oj).

(6)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).

(7)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/192/oj).

(8)   GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1999/439(1)/oj.

(9)  Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/437/oj).

(10)   GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(11)  Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/146/oj).

(12)   GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2011/350/oj.

(13)  Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/350/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2441/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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