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Document 32022R1365
Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1365 of 4 August 2022 amending Implementing Regulation (EU) 2017/2470 as regards the conditions of use of the novel food Schizochytrium sp. oil rich in DHA and EPA (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1365 della Commissione del 4 agosto 2022 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per quanto riguarda le condizioni d’uso del nuovo alimento olio ricco di DHA e di EPA derivato da Schizochytrium sp. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1365 della Commissione del 4 agosto 2022 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per quanto riguarda le condizioni d’uso del nuovo alimento olio ricco di DHA e di EPA derivato da Schizochytrium sp. (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2022/5542
OJ L 205, 5.8.2022, p. 230–233
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32017R2470 | sostituzione | allegato tabella 1 testo | 25/08/2022 |
5.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 205/230 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1365 DELLA COMMISSIONE
del 4 agosto 2022
recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per quanto riguarda le condizioni d’uso del nuovo alimento olio ricco di DHA e di EPA derivato da Schizochytrium sp.
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l’articolo 12,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti possono essere immessi sul mercato dell’Unione. |
(2) |
A norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (2) ha istituito l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti. |
(3) |
L’olio ricco di DHA e di EPA derivato da Schizochytrium sp. figura nell’elenco dell’Unione di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 quale nuovo alimento autorizzato. |
(4) |
A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), è stata autorizzata l’immissione sul mercato dell’olio ricco di DHA e di EPA derivato da Schizochytrium sp. quale nuovo alimento da utilizzare in diversi alimenti. |
(5) |
La decisione di esecuzione (UE) 2015/546 della Commissione (4) ha modificato le condizioni d’uso dell’olio ricco di DHA e di EPA derivato da Schizochytrium sp.. In particolare, l’uso dell’olio ricco di DHA e di EPA derivato da Schizochytrium sp. è stato esteso ad altri alimenti, vale a dire agli integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5). |
(6) |
L’8 dicembre 2021 la società DSM Nutritional Products («il richiedente») ha presentato alla Commissione, conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, una domanda di modifica delle condizioni d’uso del nuovo alimento olio ricco di DHA e di EPA derivato da Schizochytrium sp.. Il richiedente ha chiesto di estendere l’uso dell’olio ricco di DHA e di EPA derivato da Schizochytrium sp. ai prodotti sostitutivi del pesce e ai prodotti sostitutivi della carne, rispettivamente a livelli pari a 300 mg/100 g e 300 mg/100 g, destinati alla popolazione in generale. |
(7) |
La Commissione ritiene che l’aggiornamento richiesto dell’elenco dell’Unione non possa avere un effetto sulla salute umana e che non sia necessaria una valutazione della sicurezza da parte dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283. L’estensione dell’uso richiesta comporterà un’assunzione dell’olio ricco di DHA e di EPA derivato da Schizochytrium sp. che, unitamente all’assunzione derivante dagli usi attualmente autorizzati del nuovo alimento, è paragonabile all’assunzione ritenuta sicura dall’Autorità (6) e che ha sostenuto l’autorizzazione di un’estensione dell’uso dell’olio ricco di DHA e di EPA derivato da Schizochytrium sp. concessa con la decisione di esecuzione (UE) 2015/546. È pertanto opportuno modificare le condizioni d’uso del nuovo alimento olio ricco di DHA e di EPA derivato da Schizochytrium sp. estendendone l’uso ai prodotti sostitutivi del pesce e ai prodotti sostitutivi della carne. |
(8) |
Le informazioni fornite nella domanda presentano motivazioni sufficienti per stabilire che le modifiche delle condizioni d’uso del nuovo alimento rispettano le condizioni di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283 e dovrebbero essere approvate. |
(9) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. |
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 327 dell’11.12.2015, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).
(3) Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1).
(4) Decisione di esecuzione (UE) 2015/546 della Commissione, del 31 marzo 2015, che autorizza un ampliamento dell’uso dell’olio ricco di DHA e di EPA derivato dalla microalga Schizochytrium sp. quale nuovo ingrediente alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 90 del 2.4.2015, pag. 11).
(5) Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51).
(6) «Parere scientifico sull’estensione dell’uso dell’olio di alghe ricco di DHA e di EPA derivato da Schizochytrium sp. quale nuovo ingrediente alimentare» (EFSA Journal 2014; 12 (10): 3843).
ALLEGATO
Nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati) dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, la voce relativa all’olio ricco di DHA e di EPA derivato da Schizochytrium sp. è sostituita dalla seguente:
Nuovo alimento autorizzato |
Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato |
Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura |
Altri requisiti |
Tutela dei dati |
|
«Olio ricco di DHA e di EPA derivato da Schizochytrium sp. |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi di DHA e EPA combinati |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «olio ricco di DHA e di EPA derivato dalla microalga Schizochytrium sp.». |
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|
Integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, destinati alla popolazione adulta, escluse le donne durante la gravidanza e l’allattamento |
3 000 mg/giorno |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, destinati alle donne durante la gravidanza e l’allattamento |
450 mg/giorno |
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Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti |
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Sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, e sostituti di un pasto per il controllo del peso |
250 mg/pasto |
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Bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia |
200 mg/100 g |
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Alimenti trasformati a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
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Alimenti destinati a persone che compiono uno sforzo muscolare intenso, soprattutto agli sportivi |
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Alimenti recanti diciture sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta, in conformità alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 della Commissione |
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Prodotti di panetteria (pane, panini e biscotti con aggiunta di dolcificanti) |
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Cereali da colazione |
500 mg/100 g |
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Grassi da cucina |
360 mg/100 g |
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Prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari, escluse le bevande |
600 mg/100 g per il formaggio; 200 mg/100 g per la soia e i prodotti sostitutivi del latte (escluse le bevande) |
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Prodotti lattiero-caseari, escluse le bevande a base di latte |
600 mg/100 g per il formaggio; 200 mg/100 per i prodotti lattieri (compresi il latte, il formaggio fresco e i prodotti a base di yogurt; escluse le bevande) |
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Bevande analcoliche (compresi i prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari e le bevande a base di latte) |
80 mg/100 g |
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Barrette ai cereali/nutrizionali |
500 mg/100 g |
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Grassi spalmabili e condimenti |
600 mg/100 g |
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Prodotti sostitutivi del pesce |
300 mg/100 g |
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Prodotti sostitutivi della carne |
300 mg/100 g |