EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32022D0534
Commission Implementing Decision (EU) 2022/534 of 1 April 2022 establishing the equivalence, for the purpose of facilitating the right of free movement within the Union, of COVID-19 certificates issued by Malaysia to the certificates issued in accordance with Regulation (EU) 2021/953 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)
Decisione di esecuzione (UE) 2022/534 della Commissione del 1o aprile 2022 che stabilisce l’equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell’ambito dell’Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Malaysia ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Decisione di esecuzione (UE) 2022/534 della Commissione del 1o aprile 2022 che stabilisce l’equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell’ambito dell’Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Malaysia ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2022/2190
OJ L 105, 4.4.2022, p. 63–65
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
4.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 105/63 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/534 DELLA COMMISSIONE
del 1o aprile 2022
che stabilisce l’equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell’ambito dell’Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Malaysia ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2021/953 stabilisce un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati COVID-19 interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione (certificato COVID digitale dell’UE) con lo scopo di agevolare l’esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 da parte dei loro titolari. Il regolamento contribuisce inoltre ad agevolare la revoca graduale delle restrizioni alla libera circolazione messe in atto dagli Stati membri, in conformità del diritto dell’Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2 in modo coordinato. |
(2) |
Il regolamento (UE) 2021/953 consente l’accettazione dei certificati COVID-19 rilasciati da paesi terzi ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari qualora la Commissione ritenga che tali certificati COVID-19 siano rilasciati secondo norme che sono considerate equivalenti a quelle stabilite da tale regolamento. Inoltre, conformemente al regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), gli Stati membri devono applicare le norme stabilite nel regolamento (UE) 2021/953 ai cittadini di paesi terzi che non rientrano nell’ambito di applicazione di tale regolamento ma che soggiornano regolarmente o risiedono nel loro territorio e che sono autorizzati a spostarsi in altri Stati membri ai sensi del diritto dell’Unione. Pertanto le risultanze in materia di equivalenza di cui alla presente decisione dovrebbero applicarsi ai certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Malaysia ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari. Analogamente, sulla base del regolamento (UE) 2021/954, tali risultanze in materia di equivalenza dovrebbero applicarsi anche ai certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Malaysia ai cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri alle condizioni stabilite in tale regolamento. |
(3) |
Il 18 novembre 2021 la Malaysia ha fornito alla Commissione informazioni dettagliate sul rilascio di certificati interoperabili di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 secondo il sistema denominato «Vaccine Management System». La Malaysia ha informato la Commissione di ritenere che i suoi certificati COVID-19 sono rilasciati conformemente a una norma e a un sistema tecnologico che sono interoperabili con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consentono la verifica dell’autenticità, della validità e dell’integrità dei certificati. A tale riguardo la Malaysia ha informato la Commissione che i certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Malaysia in conformità del sistema «Vaccine Management System» contengono i dati di cui all’allegato del regolamento (UE) 2021/953. |
(4) |
La Malaysia ha inoltre informato la Commissione di accettare certificati di vaccinazione, certificati di test solo per i test di amplificazione dell’acido nucleico e certificati di guarigione rilasciati dagli Stati membri e dai paesi del SEE in conformità del regolamento (UE) 2021/953. |
(5) |
Il 10 marzo 2022, in seguito a una richiesta della Malaysia, la Commissione ha effettuato prove tecniche che hanno dimostrato che i certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Malaysia sono conformi a un sistema, il «Vaccine Management System», che è interoperabile con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consente la verifica dell’autenticità, della validità e dell’integrità dei certificati. La Commissione ha inoltre confermato che i certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Malaysia in conformità del sistema «Vaccine Management System» contengono i dati necessari. |
(6) |
La Malaysia ha altresì informato la Commissione di rilasciare certificati di vaccinazione interoperabili per vaccini anti COVID-19. Tra questi figurano attualmente Comirnaty, Vaxzevria, CoronaVac, Convidecia e WIBP-CorV. |
(7) |
La Malaysia ha inoltre informato la Commissione che rilascia certificati di test interoperabili per i test di amplificazione dell’acido nucleico ma non per i test antigenici rapidi. |
(8) |
La Malaysia ha altresì informato la Commissione che non rilascia certificati di guarigione interoperabili. |
(9) |
La Malaysia ha inoltre informato la Commissione che, al momento della verifica dei certificati sul suo territorio, i dati personali in essi inclusi saranno trattati unicamente per verificare e confermare la vaccinazione, il risultato del test o la guarigione del titolare e non saranno conservati successivamente. |
(10) |
Sono pertanto presenti gli elementi necessari per stabilire che i certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Malaysia in conformità del sistema «Vaccine Management System» sono da considerare equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953. |
(11) |
I certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Malaysia in conformità del sistema «Vaccine Management System» dovrebbero perciò essere accettati alle condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 5, e all’articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/953. |
(12) |
Affinché la presente decisione sia operativa, la Malaysia dovrebbe essere collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell’UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953. |
(13) |
Al fine di proteggere gli interessi dell’Unione, in particolare nel settore della sanità pubblica, la Commissione può avvalersi dei suoi poteri per sospendere l’applicazione della presente decisione o abrogare quest’ultima se non sono più soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953. |
(14) |
Al fine di collegare quanto prima la Malaysia al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell’UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
(15) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2021/953, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al fine di agevolare il diritto di libera circolazione all’interno dell’Unione, i certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Malaysia in conformità del sistema «Vaccine Management System» sono considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.
Articolo 2
La Malaysia è collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell’UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 1o aprile 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (GU L 211 del 15.6.2021, pag. 24).