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Document 32021R1771

Regolamento (UE) 2021/1771 della Commissione del 7 ottobre 2021 recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le foglie di ravanello (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2021/7144

OJ L 356, 8.10.2021, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1771/oj

8.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 356/30


REGOLAMENTO (UE) 2021/1771 DELLA COMMISSIONE

del 7 ottobre 2021

recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le foglie di ravanello

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

I prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano i livelli massimi di residui («LMR») di antiparassitari fissati dal regolamento (CE) n. 396/2005, fatte salve le disposizioni di tale regolamento, sono elencati nell’allegato I dello stesso regolamento.

(2)

Il regolamento (UE) 2018/62 della Commissione (2) ha iscritto, tra l’altro, il prodotto «foglie di ravanello» nella parte B dell’allegato I e l’ha collegato al prodotto «cavoli ricci» che figura nella parte A dello stesso allegato. Di conseguenza gli LMR per i cavoli ricci si applicano anche alle foglie di ravanello.

(3)

Poiché al momento dell’adozione del regolamento (UE) 2018/62 non erano disponibili dati relativi alle sperimentazioni sui residui che confermassero l’adeguatezza di tale classificazione, il regolamento (UE) 2018/1049 della Commissione (3) prevedeva un periodo di transizione. Per consentire agli Stati membri di generare tali dati, era stata inserita una nota a piè di pagina in riferimento al prodotto «foglie di ravanello», che esentava tale prodotto dall’applicazione dell’LMR per i «cavoli ricci» fino al 31 dicembre 2021.

(4)

Poiché gli Stati membri che stanno generando tali dati hanno recentemente informato la Commissione che l’operazione non è ancora stata ultimata, il periodo di transizione in questione dovrebbe essere prorogato di altri tre anni per consentire di portare a termine le sperimentazioni e la relativa valutazione.

(5)

La nota a piè di pagina di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato I, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005, il testo della nota a piè di pagina (3) è sostituito dal seguente:

«(3)

Gli LMR si applicano alle foglie di ravanello a partire dal 1o gennaio 2025.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2018/62 della Commissione, del 17 gennaio 2018, che sostituisce l’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 18 del 23.1.2018, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2018/1049 della Commissione, del 25 luglio 2018, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 189 del 26.7.2018, pag. 9).


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