EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0547

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/547 della Commissione del 29 marzo 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 per quanto riguarda le procedure per l’istituzione e l’uso dell’ADIS e dell’EUROPHYT, il rilascio di certificati sanitari, certificati ufficiali, certificati sanitari/ufficiali e documenti commerciali in formato elettronico, l’uso di firme elettroniche e il funzionamento del Traces, e che abroga la decisione 97/152/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2021/1963

OJ L 109, 30.3.2021, p. 60–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/547/oj

30.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 109/60


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/547 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 2021

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 per quanto riguarda le procedure per l’istituzione e l’uso dell’ADIS e dell’EUROPHYT, il rilascio di certificati sanitari, certificati ufficiali, certificati sanitari/ufficiali e documenti commerciali in formato elettronico, l’uso di firme elettroniche e il funzionamento del Traces, e che abroga la decisione 97/152/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 51,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale (2) («normativa in materia di sanità animale»), in particolare l’articolo 23, primo comma, lettere da b) a f), l’articolo 30, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e l’articolo 35, primo comma, lettera c),

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (3), in particolare l’articolo 104, primo comma, lettere a), b) e c),

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (4) (regolamento sui controlli ufficiali), in particolare l’articolo 58, primo comma, lettera a), l’articolo 90, primo comma, lettera f), l’articolo 102, paragrafo 6, primo comma, lettere a) e b), l’articolo 103, paragrafo 6, e l’articolo 134, primo comma, lettere da a) a d) e lettera g),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (5) stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) e dei suoi elementi di sistema, vale a dire il sistema che attua le procedure del sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi e dell’assistenza amministrativa e collaborazione (iRASFF), il sistema per il trattamento delle informazioni per la notifica e la comunicazione delle malattie animali (ADIS), il sistema per la notifica della conferma ufficiale della presenza, nel territorio degli Stati membri, di organismi nocivi in piante e prodotti vegetali (EUROPHYT) e il sistema esperto per il controllo degli scambi per lo scambio di dati, informazioni e documenti (Traces). Stabilisce altresì norme sui collegamenti necessari tra i suddetti elementi.

(2)

Esso stabilisce inoltre norme per l’istituzione della rete per il funzionamento dell’ADIS e per quanto riguarda l’elenco delle regioni di notifica e di comunicazione a fini di notifica nell’Unione e comunicazione nell’Unione delle malattie animali.

(3)

Al fine di garantire l’utilizzo uniforme dell’ADIS da parte degli Stati membri, il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione (6) fissa norme concernenti il formato e la struttura dei dati che devono essere inseriti in tale sistema per le notifiche nell’Unione e la comunicazione nell’Unione delle malattie, il formato e la procedura per la comunicazione nonché i termini e la frequenza per le notifiche e le comunicazioni.

(4)

Nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 dovrebbero essere incluse norme comuni per i punti di contatto della rete ADIS in relazione alla presentazione di notifiche nell’Unione e di comunicazioni nell’Unione, in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002. Per conformarsi alle norme dell’Unione in materia di protezione dei dati, è opportuno che tali norme comprendano disposizioni sul periodo massimo di conservazione dei dati personali nell’ADIS.

(5)

Il presente regolamento dovrebbe altresì stabilire norme, da includere nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715, per quanto riguarda i collegamenti necessari tra l’ADIS e il Traces al fine di garantire che i dati pertinenti relativi alle notifiche nell’Unione siano scambiati automaticamente o siano resi disponibili in entrambi i sistemi, e di fornire informazioni pertinenti ai membri della rete.

(6)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 stabilisce norme sull’uso del Traces per la trasmissione alla rete EUROPHYT per le intercettazioni di notifiche di intercettazione di partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, provenienti da altri Stati membri o paesi terzi, che possano presentare un rischio imminente di introduzione o di diffusione di organismi nocivi. Esso dispone che le notifiche di intercettazione di partite commercializzate nell’Unione siano trasmesse dal punto di contatto della rete EUROPHYT per le intercettazioni, mentre le notifiche di intercettazione di partite che entrano nell’Unione devono essere trasmesse dal responsabile fitosanitario ufficiale che adotta la decisione relativa a tali partite.

(7)

Dato che le notifiche relative alle partite intercettate di piante, prodotti vegetali e altri oggetti commercializzati nell’Unione rientrano nell’ambito di applicazione delle notifiche di non conformità di merci di cui al regolamento (UE) 2017/625 e devono essere scambiate nell’iRASFF tra i punti di contatto della rete di allarme e collaborazione, è opportuno che le notifiche relative a tali partite intercettate siano trasmesse nell’iRASFF.

(8)

Al fine di garantire che l’iRASFF sia utilizzato anche per lo scambio di notifiche di partite non conformi di piante, prodotti vegetali e altri oggetti commercializzati nell’Unione che possono rappresentare un rischio per la sanità delle piante, è opportuno riformulare la definizione del termine «notifica di non conformità» di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715.

(9)

Al contempo, al fine di evitare confusione riguardo al termine «rischio» definito nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715, è altresì necessario sopprimere tale definizione, adattare invece alcune definizioni relative alle notifiche nell’iRASFF e chiarire in tali definizioni le diverse categorie di rischio.

(10)

Analogamente, onde evitare confusione sul significato delle espressioni definite «rete sulle frodi alimentari» e «notifica di frode alimentare» di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 e rispecchiare in modo più esatto l’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 in tali espressioni definite, è necessario rinominare tali espressioni, rispettivamente, in «rete sulle frodi» e «notifica di frode», e adeguare di conseguenza tutte le disposizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 riguardanti le frodi alimentari.

(11)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 stabilisce altresì che le informazioni riguardanti le partite intercettate che entrano nell’Unione debbano contenere le informazioni registrate nel documento sanitario comune di entrata (DSCE) dal responsabile fitosanitario ufficiale in conformità all’articolo 55, paragrafo 2, e dell’articolo 56 del regolamento (UE) 2017/625, informazioni supplementari sulle misure adottate in merito alle partite intercettate e informazioni sulla quarantena imposta.

(12)

Dato che il DSCE contiene voci per la registrazione di informazioni sulle misure adottate in merito alle partite intercettate, compresi i casi in cui è stata imposta una quarantena, non è necessario trasmettere una notifica di intercettazione contenente le stesse informazioni anche nel Traces. L’obbligo di trasmettere una notifica di intercettazione contenente le stesse informazioni nel Traces dovrebbe essere pertanto revocato e sostituito dall’obbligo di registrare i dati sulle intercettazioni nel DSCE.

(13)

Inoltre, dato che qualsiasi non conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 relativa alle partite che entrano o sono commercializzate nell’Unione deve essere notificata nel Traces o nell’iRASFF, tutte le disposizioni riguardanti le notifiche di intercettazione EUROPHYT dovrebbero essere soppresse dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715.

(14)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 stabilisce norme per l’uso di DSCE elettronici e per il rilascio di certificati elettronici per le partite di animali e merci che entrano nell’Unione. Tali norme prevedono elevati livelli di garanzia in merito alla verifica dell’identità dei certificatori prima che essi siano abilitati ad apporre la firma elettronica, come pure l’apposizione, alla firma elettronica, di una validazione temporale elettronica qualificata generata da terzi fidati.

(15)

L’esperienza ha dimostrato che tali livelli elevati di garanzia non sono necessari in quanto il meccanismo di autenticazione prima di iniziare la sessione nel Traces, il sistema nazionale di uno Stato membro, oppure il sistema di certificazione elettronica di un paese terzo o di un’organizzazione internazionale forniscono un livello di garanzia sufficiente riguardo all’identità dichiarata del firmatario. La validazione temporale non è inoltre necessaria. Il flusso sicuro di dati all’interno dei sistemi e tra di essi e l’apposizione di un sigillo elettronico qualificato, concepito per fornire un’indicazione temporale corretta riguardo ai dati e dimostrare l’integrità e l’esattezza degli stessi in maniera attendibile, forniscono garanzie sufficienti che un’eventuale successiva modifica dei dati sarà individuata.

(16)

Il presente regolamento dovrebbe pertanto apportare modifiche al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 che consentano ai veterinari ufficiali, ai responsabili fitosanitari ufficiali e ai certificatori di utilizzare la firma elettronica nei DSCE e nei certificati elettronici con livelli di garanzia dell’identità inferiori e senza validazioni temporali, in conformità al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(17)

Il presente regolamento dovrebbe contenere altresì modifiche alle norme di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 per quanto concerne il rilascio di certificati o di documenti commerciali in formato elettronico che accompagnano le partite di animali e di alcune merci spostate tra Stati membri a norma dell’articolo 150, dell’articolo 161, paragrafo 5, dell’articolo 167, paragrafo 4, dell’articolo 217 e dell’articolo 223, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/429, le partite di alcuni sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano trasportati all’interno dell’Unione a norma dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (8) e le partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti esportati o riesportati dall’Unione a norma dell’articolo 100, paragrafo 5, e dell’articolo 101, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/2031. Tali norme dovrebbero essere analoghe a quelle relative al rilascio di certificati elettronici per le partite di animali e merci che entrano nell’Unione.

(18)

Poiché il regolamento (UE) 2016/2031 stabilisce che i certificati fitosanitari in formato elettronico per l’esportazione o la riesportazione dal territorio dell’Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti siano presentati solo attraverso l’IMSOC o nel quadro di uno scambio elettronico con l’IMSOC, il presente regolamento dovrebbe prevedere l’inserimento, nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715, di norme per il rilascio di tali certificati in linea con il suddetto regolamento.

(19)

Allo scopo di rafforzare l’applicazione delle norme dell’Unione, il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 prevede che i punti di contatto della rete Traces mantengano e aggiornino nel Traces gli elenchi di determinati dati di riferimento necessari per il buon funzionamento del Traces stesso. Gli elenchi comprendono stabilimenti del settore alimentare riconosciuti in conformità al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), come pure stabilimenti, impianti e operatori che trattano sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati riconosciuti o registrati in conformità al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

(20)

Allo stesso scopo, il presente regolamento dovrebbe ampliare ulteriormente tali elenchi di dati di riferimento al fine di includervi gli stabilimenti e gli operatori registrati e riconosciuti di cui al regolamento (UE) 2016/429 nonché determinati operatori professionali registrati a norma del regolamento (UE) 2016/2031, nella misura in cui svolgano attività transfrontaliere.

(21)

Allo scopo di fornire sostegno agli Stati membri per la preparazione delle analisi del rischio per le ispezioni o gli audit concernenti il trasporto di animali vivi, gli elenchi dei dati di riferimento dovrebbero includere altresì i posti di controllo riconosciuti a norma del regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio (11), come pure i trasportatori autorizzati, i conducenti e i guardiani certificati e i mezzi di trasporto riconosciuti a norma del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio (12).

(22)

Dato che il regolamento (UE) 2016/429 si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, anche le modifiche riguardanti l’ADIS, i collegamenti necessari tra l’ADIS e il Traces e l’ampliamento degli elenchi dei dati di riferimento al fine di includervi gli stabilimenti e gli operatori registrati e riconosciuti a norma del regolamento (UE) 2016/429 dovrebbero applicarsi a decorrere dal 21 aprile 2021.

(23)

Tenuto conto dell’importanza dei dati di riferimento per il buon funzionamento del Traces, anche l’ampliamento degli elenchi dei dati di riferimento dei regolamenti (CE) n. 1255/97, (CE) n. 1/2005 e (UE) 2016/2031 dovrebbero applicarsi a decorrere dal 21 aprile 2021.

(24)

Vista la necessità di sviluppare ulteriormente i sistemi iRASFF e Traces per quanto concerne le notifiche di intercettazione, la data di applicazione delle modifiche del capo 3, sezione 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 dovrebbe essere rinviata all’1 dicembre 2021.

(25)

L’allegato della decisione 97/152/CE della Commissione (13) stabilisce i dati da inserire nel sistema Traces relativo alle partite di animali o di prodotti animali provenienti da paesi terzi. Tale decisione si basa sull’articolo 12 della decisione 92/438/CEE del Consiglio (14), che è stata abrogata dall’articolo 146, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 a decorrere dal 14 dicembre 2019. Le informazioni di cui all’allegato della decisione 97/152/CE figurano adesso nel DSCE-A e nel DSCE-P di cui all’allegato II, parte 2, sezioni A e B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715. Per motivi di chiarezza e coerenza, la decisione 97/152/CE dovrebbe pertanto essere abrogata.

(26)

Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (15), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso il proprio parere il 14 gennaio 2021.

(27)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 è così modificato:

1.

al capo 1, l’articolo 2 è così modificato:

a)

il punto 8) è soppresso;

b)

il punto 9) è sostituito dal seguente:

«9)

“rete RASFF”: il sistema di allarme rapido istituito sotto forma di rete dall’articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002 per le notifiche di cui ai punti da 15 a 20 del presente articolo;»;

c)

il punto 11) è sostituito dal seguente:

«11)

“rete sulle frodi”: la rete composta dalla Commissione, da Europol e dagli organi di collegamento designati dagli Stati membri a norma dell’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 allo scopo specifico di agevolare lo scambio di informazioni sulle notifiche di frode definite al punto 21;»;

d)

il punto 12) è sostituito dal seguente:

«12)

“rete di allarme e collaborazione”: una rete composta dal RASFF, dall’AAC e dalle reti sulle frodi;»;

e)

il punto 14) è sostituito dal seguente:

«14)

“notifica di non conformità”: una notifica nell’iRASFF relativa a una non conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 che non comporta un rischio ai sensi dell’articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002 e dell’articolo 29 del regolamento (CE) n. 183/2005;»;

f)

il punto 20) è sostituito dal seguente:

«20)

“notifica di respingimento alla frontiera”: una notifica nell’iRASFF di una situazione in cui sono stati respinti una partita, un container o un carico di alimenti, materiali a contatto con gli alimenti o mangimi a causa di un rischio di cui all’articolo 50, paragrafo 3, primo comma, lettera c), del regolamento (CE) n. 178/2002, e all’articolo 29 del regolamento (CE) n. 183/2005;»;

g)

il punto 21) è sostituito dal seguente:

«21)

“notifica di frode”: una notifica di non conformità nell’iRASFF riguardante un’azione intenzionale sospetta da parte di imprese o privati al fine di ingannare gli acquirenti e ottenere vantaggi indebiti, in violazione della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625;»;

h)

il punto 22) è sostituito dal seguente:

«22)

“notifica originale”: una notifica di non conformità, una notifica di allarme, una notifica di informazione, una notifica di notizie, una notifica di frode o una notifica di respingimento alla frontiera;»;

i)

i punti 33) e 34) sono soppressi;

2.

al capo 2, l’articolo 6, paragrafo 2, è così modificato:

a)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

l’EUROPHYT e il Traces, che consentono lo scambio di dati relativi alle notifiche di focolaio EUROPHYT;»;

b)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

l’iRASFF e il Traces, che consentono lo scambio di dati relativi ai precedenti degli operatori per quanto riguarda la conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625;»;

c)

è aggiunta la lettera seguente:

«d)

l’ADIS e il Traces, che consentono lo scambio di dati e di informazioni relativi alle notifiche nell’Unione.»;

3.

al capo 3, la sezione 1 è così modificata:

a)

l’articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Organi di collegamento responsabili dello scambio di alcuni tipi di informazioni

Gli Stati membri indicano quali organi di collegamento designati in conformità all’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 sono responsabili dello scambio di informazioni sulle notifiche di frode.»;

b)

all’articolo 13, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli Stati membri possono includere il loro punto di contatto della rete sulle frodi nel rispettivo punto di contatto unico.»;

c)

l’articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Articolo 21

Notifiche di frode

1.   I punti di contatto della rete sulle frodi si scambiano notifiche di frode che comprendono almeno quanto segue:

a)

tutte le informazioni richieste all’articolo 16, paragrafo 1;

b)

una descrizione della presunta pratica fraudolenta;

c)

l’identificazione, ove possibile, degli operatori coinvolti;

d)

informazioni sulle eventuali indagini di polizia o giudiziarie in corso sulla presunta pratica fraudolenta;

e)

informazioni sulle eventuali istruzioni impartite dalla polizia o dalle autorità giudiziarie, non appena tali informazioni sono disponibili e possono essere divulgate.

2.   I punti di contatto della rete sulle frodi comunicano senza ritardi ingiustificati qualsiasi informazione riguardante i rischi per la salute al loro punto di contatto della rete RASFF.

3.   Il punto di contatto della Commissione verifica senza ritardi ingiustificati ciascuna notifica di frode dopo che è stata scambiata.»;

d)

all’articolo 23, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Fatto salvo il diritto di accesso della Commissione a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, hanno accesso alle notifiche di frode solo i punti di contatto della rete sulle frodi notificanti, notificati e interpellati.»;

e)

all’articolo 24, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   In deroga al paragrafo 1, la verifica delle notifiche di non conformità, di frode e di respingimento alla frontiera riguarda le lettere b), c) ed e) di tale paragrafo.»;

f)

all’articolo 25, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

a un punto di contatto notificante di ritirare una notifica di non conformità, di frode o di follow-up;»;

g)

all’articolo 27, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Se una notifica di non conformità o di frode riguarda un prodotto originario di o distribuito in un paese terzo che non ha accesso all’iRASFF o al Traces, la Commissione può informare tale paese terzo.»;

h)

all’articolo 28, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

i punti di contatto della rete sulle frodi si scambiano le informazioni sulle notifiche di frode tramite posta elettronica;»;

4.

al capo 3, la sezione 2 è sostituita dalla seguente:

«SEZIONE 2

ADIS

Articolo 29

Rete ADIS

1.   Ciascun membro della rete ADIS designa almeno un punto di contatto responsabile della trasmissione nell’ADIS dei dati e delle informazioni riguardanti la notifica nell’Unione e la comunicazione nell’Unione in conformità agli articoli 3, 4, 6, 7, 8, 11 e 13 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione (*1).

2.   Ciascun punto di contatto della rete ADIS mantiene e aggiorna nell’ADIS l’elenco delle regioni di notifica e di comunicazione stabilito dal rispettivo Stato membro e figurante nell’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002.

Articolo 29 bis

Periodo di conservazione dei dati personali

I dati personali provenienti dalle notifiche nell’Unione e dalle comunicazioni nell’Unione di cui all’articolo 29, paragrafo 1, sono conservati nell’ADIS per un periodo non superiore a dieci anni.

Articolo 29 ter

Provvedimenti da adottare in situazioni di emergenza per l’ADIS

1.   In caso di indisponibilità dell’ADIS, i punti di contatto della rete ADIS trasmettono i dati e le informazioni riguardanti le notifiche nell’Unione e le comunicazioni nell’Unione di cui all’articolo 29, paragrafo 1, tramite posta elettronica o altri mezzi specificati nel sito web della Commissione.

2.   Non appena l’ADIS è nuovamente disponibile, i punti di contatto della rete ADIS vi inseriscono i dati e le informazioni trasmessi al di fuori del sistema.

(*1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione, del 7 dicembre 2020, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la notifica nell’Unione e la comunicazione nell’Unione delle malattie elencate, i formati e le procedure per la presentazione e la comunicazione dei programmi di sorveglianza dell’Unione e dei programmi di eradicazione nonché per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia, e il sistema informatico per il trattamento delle informazioni (GU L 412 dell’8.12.2020, pag. 1).»;"

5.

al capo 3, la sezione 3 è così modificata:

a)

l’articolo 30 è sostituito dal seguente:

«Articolo 30

Rete EUROPHYT per i focolai

Ciascun membro della rete EUROPHYT per i focolai designa un punto di contatto responsabile della trasmissione delle notifiche di focolaio EUROPHYT alla rete EUROPHYT.»;

b)

gli articoli 31 e 33 sono soppressi;

6.

al capo 3, la sezione 4 è così modificata:

a)

l’articolo 35 è sostituito dal seguente:

«Articolo 35

Rete TRACES

Fatto salvo l’articolo 4, paragrafo 2, ciascun membro della rete Traces designa uno o più punti di contatto per le funzioni previste all’articolo 132, lettera d), e all’articolo 133 del regolamento (UE) 2017/625 e in altre normative dell’Unione relative al Traces.»;

b)

l’articolo 39 è sostituito dal seguente:

«Articolo 39

Rilascio di certificati elettronici per le partite di animali e merci che entrano nell’Unione e uso delle firme elettroniche

1.   I certificati sanitari, i certificati ufficiali e i certificati sanitari/ufficiali in formato elettronico per le partite di animali e merci che entrano nell’Unione soddisfano tutte le seguenti prescrizioni:

a)

sono rilasciati con uno dei seguenti sistemi:

i)

il Traces;

ii)

il sistema nazionale di uno Stato membro;

iii)

il sistema di certificazione elettronica di un paese terzo o di un’organizzazione internazionale in grado di scambiare dati con il Traces;

iv)

il sistema di certificazione elettronica di un paese terzo o di un’organizzazione internazionale in grado di scambiare dati con il sistema nazionale di uno Stato membro;

b)

sono firmati da un funzionario autorizzato con la sua firma elettronica;

c)

recano il sigillo elettronico avanzato o qualificato dell’autorità competente responsabile del rilascio o la firma elettronica avanzata o qualificata del suo rappresentante legale.

2.   Se i certificati sanitari, i certificati ufficiali e i certificati sanitari/ufficiali in formato elettronico sono rilasciati in conformità al paragrafo 1, lettera a), punto iii) o iv), non è richiesta la firma elettronica del funzionario autorizzato.

3.   La Commissione è informata in anticipo del rilascio di certificati sanitari, certificati ufficiali e certificati sanitari/ufficiali in formato elettronico conformemente al paragrafo 1, lettera a), punto iv).

4.   L’autorità competente accetta i certificati fitosanitari in formato elettronico, come richiesto per l’introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell’Unione a norma del capo VI, sezione 1, del regolamento (UE) 2016/2031, solo se rilasciati in conformità al paragrafo 1, lettera a), punto i) o iii), del presente articolo.»;

c)

dopo l’articolo 39 sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 39 bis

Rilascio di certificati e documenti commerciali in formato elettronico per gli spostamenti di animali e merci tra gli Stati membri e uso delle firme elettroniche

I certificati sanitari, i certificati ufficiali e i certificati sanitari/ufficiali in formato elettronico per gli spostamenti di animali, prodotti di origine animale e materiale germinale tra gli Stati membri, e i documenti commerciali in formato elettronico per determinati sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano e trasportati verso un altro Stato membro, soddisfano tutte le seguenti prescrizioni:

a)

sono rilasciati nel TRACES;

b)

sono firmati da un veterinario ufficiale o da un certificatore con la sua firma elettronica;

c)

recano il sigillo elettronico avanzato o qualificato dell’autorità competente responsabile del rilascio.

Articolo 39 ter

Rilascio di certificati elettronici per l’esportazione e la riesportazione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti e uso delle firme elettroniche

I certificati fitosanitari in formato elettronico per l’esportazione e la riesportazione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti dal territorio dell’Unione verso un paese terzo sono rilasciati con uno dei seguenti sistemi:

a)

il Traces, a condizione che il certificato soddisfi tutte le seguenti prescrizioni:

i)

sia firmato da un certificatore con la sua firma elettronica;

ii)

rechi il sigillo elettronico avanzato o qualificato dell’autorità competente responsabile del rilascio;

b)

il sistema nazionale di uno Stato membro, a condizione che il certificato soddisfi tutte le seguenti prescrizioni:

i)

sia firmato da un certificatore con la sua firma elettronica;

ii)

sia trasmesso al Traces al più tardi al momento dell’apposizione della firma elettronica da parte del certificatore e la trasmissione sia dotata del sigillo elettronico avanzato o qualificato dell’autorità competente responsabile del rilascio.»;

d)

l’articolo 41 è sostituito dal seguente:

«Articolo 41

Uso di un DSCE elettronico

Un operatore o un’autorità competente utilizza un DSCE in formato elettronico attraverso uno dei seguenti sistemi:

a)

il Traces, a condizione che il DSCE soddisfi tutte le seguenti prescrizioni:

i)

sia firmato dall’operatore responsabile della partita con la sua firma elettronica;

ii)

sia firmato dal veterinario ufficiale, dal responsabile fitosanitario ufficiale o dal certificatore ai posti di controllo frontalieri o ai punti di controllo con la sua firma elettronica;

iii)

rechi il sigillo elettronico avanzato o qualificato dell’autorità competente responsabile del rilascio;

b)

il sistema nazionale di uno Stato membro, a condizione che il DSCE soddisfi tutte le seguenti prescrizioni:

i)

sia firmato dall’operatore responsabile della partita con la sua firma elettronica;

ii)

sia firmato dal veterinario ufficiale, dal responsabile fitosanitario ufficiale o dal certificatore ai posti di controllo frontalieri o ai punti di controllo con la sua firma elettronica;

iii)

sia trasmesso al Traces al più tardi nel momento in cui la decisione sulla partita è adottata in base a controlli ufficiali e la trasmissione sia dotata del sigillo elettronico avanzato o qualificato dell’autorità competente responsabile del rilascio.»;

e)

all’articolo 42, il paragrafo 3 è soppresso;

f)

l’articolo 45 è sostituito dal seguente:

«Articolo 45

Elenchi dei dati di riferimento

1.   Ciascun punto di contatto della rete Traces mantiene e aggiorna nel Traces i seguenti elenchi:

a)

stabilimenti del settore alimentare che l’autorità competente del rispettivo Stato membro ha riconosciuto in conformità all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 852/2004;

b)

stabilimenti, impianti e operatori che trattano sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati che l’autorità competente del rispettivo Stato membro ha riconosciuto o registrato in conformità all’articolo 47 del regolamento (CE) n. 1069/2009;

c)

posti di controllo ai quali l’autorità competente del rispettivo Stato membro ha rilasciato un riconoscimento in conformità all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio (*2);

d)

trasportatori che fanno lunghi viaggi, ai quali l’autorità competente ha rilasciato un’autorizzazione a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio (*3);

e)

stabilimenti figuranti nel registro degli stabilimenti riconosciuti di cui all’articolo 101, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 nella misura in cui spostino animali terrestri detenuti e materiale germinale in un altro Stato membro o ricevano animali terrestri detenuti e materiale germinale da un paese terzo;

f)

stabilimenti figuranti nel registro degli stabilimenti di acquacoltura e degli stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie riconosciuti di cui all’articolo 185, paragrafo 1, lettere b) e c), rispettivamente, del regolamento (UE) 2016/429, nella misura in cui spostino animali di acquacoltura in un altro Stato membro o ricevano animali di acquacoltura da un paese terzo;

g)

stabilimenti e operatori figuranti nel registro degli stabilimenti e degli operatori registrati di cui all’articolo 101, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429, nella misura in cui spostino animali terrestri detenuti e materiale germinale in un altro Stato membro o ricevano animali terrestri detenuti e materiale germinale da un paese terzo;

h)

stabilimenti figuranti nel registro degli stabilimenti di acquacoltura registrati di cui all’articolo 185, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429, nella misura in cui spostino animali di acquacoltura in un altro Stato membro o ricevano animali di acquacoltura da un paese terzo;

i)

trasportatori ai quali l’autorità competente ha rilasciato un’autorizzazione a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2005;

j)

conducenti e guardiani di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame ai quali l’autorità competente ha rilasciato un certificato di idoneità a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2005;

k)

mezzi di trasporto su strada usati per lunghi viaggi e navi adibite al trasporto di bestiame, cui l’autorità competente ha rilasciato un certificato di omologazione a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, e dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2005;

l)

operatori figuranti nel registro degli operatori professionali che introducono nell’Unione piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un certificato fitosanitario di cui all’articolo 65, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2016/2031;

m)

stazioni di quarantena e strutture di confinamento designate in conformità all’articolo 60 del regolamento (UE) 2016/2031 per svolgere attività che riguardano piante, prodotti vegetali e altri oggetti introdotti nel territorio dell’Unione da paesi terzi.

2.   I punti di contatto di cui al paragrafo 1 inseriscono nel Traces le informazioni relative a ciascun elenco indicato in tale paragrafo ricorrendo alle specifiche tecniche relative al formato di tali elenchi fornite dalla Commissione.

3.   La Commissione assiste gli Stati membri nella messa a disposizione del pubblico degli elenchi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f), mediante la pubblicazione sul proprio sito web o attraverso il Traces.

(*2)  Regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, riguardante i criteri comunitari per i posti di controllo e che adatta il ruolino di marcia previsto dall’allegato della direttiva 91/628/CEE (GU L 174 del 2.7.1997, pag. 1)."

(*3)  Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).»."

Articolo 2

Abrogazione

La decisione 97/152/CE è abrogata.

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, ad eccezione dell’articolo 1, paragrafo 5, che si applica a decorrere dall’1 dicembre 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

(2)  GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(3)  GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

(4)  GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema («il regolamento IMSOC») (GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione, del 7 dicembre 2020, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la notifica nell’Unione e la comunicazione nell’Unione delle malattie elencate, i formati e le procedure per la presentazione e la comunicazione dei programmi di sorveglianza dell’Unione e dei programmi di eradicazione nonché per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia, e il sistema informatico per il trattamento delle informazioni (GU L 412 dell’8.12.2020, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

(8)  Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

(9)  Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

(10)  Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

(11)  Regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, riguardante i criteri comunitari per i posti di controllo e che adatta il ruolino di marcia previsto dall’allegato della direttiva 91/628/CEE (GU L 174 del 2.7.1997, pag. 1).

(12)  Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).

(13)  Decisione 97/152/CE della Commissione, del 10 febbraio 1997, relativa ai dati da inserire nello schedario informatizzato relativo alle partite di animali o di prodotti animali, provenienti da paesi terzi, che hanno formato oggetto di una rispedizione (GU L 59 del 28.2.1997, pag. 50).

(14)  Decisione 92/438/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, relativa all’informatizzazione delle procedure veterinarie per l’importazione (progetto Shift) e recante modifica delle direttive 90/675/CEE, 91/496/CEE e 91/628/CEE e della decisione 90/424/CEE, nonché abrogazione della decisione 88/192/CEE (GU L 243 del 25.8.1992, pag. 27).

(15)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


Top