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Document 32021R0547
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/547 of 29 March 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2019/1715 as regards procedures for the establishment and use of ADIS and EUROPHYT, the issuance of electronic animal health certificates, official certificates, animal health/official certificates and commercial documents, the use of electronic signatures, and the functioning of TRACES, and repealing Decision 97/152/EC (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/547 della Commissione del 29 marzo 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 per quanto riguarda le procedure per l’istituzione e l’uso dell’ADIS e dell’EUROPHYT, il rilascio di certificati sanitari, certificati ufficiali, certificati sanitari/ufficiali e documenti commerciali in formato elettronico, l’uso di firme elettroniche e il funzionamento del Traces, e che abroga la decisione 97/152/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/547 della Commissione del 29 marzo 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 per quanto riguarda le procedure per l’istituzione e l’uso dell’ADIS e dell’EUROPHYT, il rilascio di certificati sanitari, certificati ufficiali, certificati sanitari/ufficiali e documenti commerciali in formato elettronico, l’uso di firme elettroniche e il funzionamento del Traces, e che abroga la decisione 97/152/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2021/1963
OJ L 109, 30.3.2021, p. 60–70
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repeal | 31997D0152 | 21/04/2021 | |||
Modifies | 32019R1715 | abrogazione | capo 1 articolo 2 punto 33 | 21/04/2021 | |
Modifies | 32019R1715 | abrogazione | capo 1 articolo 2 punto 34 | 21/04/2021 | |
Modifies | 32019R1715 | abrogazione | capo 1 articolo 2 punto 8 | 21/04/2021 | |
Modifies | 32019R1715 | abrogazione | capo 3 sezione 3 articolo 31 | 01/12/2021 | |
Modifies | 32019R1715 | abrogazione | capo 3 sezione 3 articolo 33 | 01/12/2021 | |
Modifies | 32019R1715 | abrogazione | capo 3 sezione 4 articolo 42 paragrafo 3 | 21/04/2021 | |
Modifies | 32019R1715 | aggiunta | capo 2 articolo 6 paragrafo 2 lettera (d) | 21/04/2021 | |
Modifies | 32019R1715 | aggiunta | capo 3 sezione 4 articolo 39a | 21/04/2021 | |
Modifies | 32019R1715 | aggiunta | capo 3 sezione 4 articolo 39b | 21/04/2021 | |
Modifies | 32019R1715 | sostituzione | capo 1 articolo 2 punto 11 | 21/04/2021 | |
Modifies | 32019R1715 | sostituzione | capo 1 articolo 2 punto 12 | 21/04/2021 | |
Modifies | 32019R1715 | sostituzione | capo 1 articolo 2 punto 14 | 21/04/2021 | |
Modifies | 32019R1715 | sostituzione | capo 1 articolo 2 punto 20 | 21/04/2021 | |
Modifies | 32019R1715 | sostituzione | capo 1 articolo 2 punto 21 | 21/04/2021 | |
Modifies | 32019R1715 | sostituzione | capo 1 articolo 2 punto 22 | 21/04/2021 | |
Modifies | 32019R1715 | sostituzione | capo 1 articolo 2 punto 9 | 21/04/2021 | |
Modifies | 32019R1715 | sostituzione | capo 2 articolo 6 paragrafo 2 lettera (b) | 21/04/2021 | |
Modifies | 32019R1715 | sostituzione | capo 2 articolo 6 paragrafo 2 lettera (c) | 21/04/2021 | |
Modifies | 32019R1715 | sostituzione | capo 3 sezione 1 articolo 12 | 21/04/2021 | |
Modifies | 32019R1715 | sostituzione | capo 3 sezione 1 articolo 13 paragrafo 2 | 21/04/2021 | |
Modifies | 32019R1715 | sostituzione | capo 3 sezione 1 articolo 21 | 21/04/2021 | |
Modifies | 32019R1715 | sostituzione | capo 3 sezione 1 articolo 23 paragrafo 3 | 21/04/2021 | |
Modifies | 32019R1715 | sostituzione | capo 3 sezione 1 articolo 24 paragrafo 2 | 21/04/2021 | |
Modifies | 32019R1715 | sostituzione | capo 3 sezione 1 articolo 25 paragrafo 1 lettera (a) | 21/04/2021 | |
Modifies | 32019R1715 | sostituzione | capo 3 sezione 1 articolo 27 paragrafo 2 | 21/04/2021 | |
Modifies | 32019R1715 | sostituzione | capo 3 sezione 1 articolo 28 paragrafo 1 lettera (c) | 21/04/2021 | |
Modifies | 32019R1715 | sostituzione | capo 3 sezione 2 | 21/04/2021 | |
Modifies | 32019R1715 | sostituzione | capo 3 sezione 3 articolo 30 | 01/12/2021 | |
Modifies | 32019R1715 | sostituzione | capo 3 sezione 4 articolo 35 | 21/04/2021 | |
Modifies | 32019R1715 | sostituzione | capo 3 sezione 4 articolo 39 | 21/04/2021 | |
Modifies | 32019R1715 | sostituzione | capo 3 sezione 4 articolo 41 | 21/04/2021 | |
Modifies | 32019R1715 | sostituzione | capo 3 sezione 4 articolo 45 | 21/04/2021 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32021R0547R(01) | (BG) |
30.3.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 109/60 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/547 DELLA COMMISSIONE
del 29 marzo 2021
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 per quanto riguarda le procedure per l’istituzione e l’uso dell’ADIS e dell’EUROPHYT, il rilascio di certificati sanitari, certificati ufficiali, certificati sanitari/ufficiali e documenti commerciali in formato elettronico, l’uso di firme elettroniche e il funzionamento del Traces, e che abroga la decisione 97/152/CE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 51,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale (2) («normativa in materia di sanità animale»), in particolare l’articolo 23, primo comma, lettere da b) a f), l’articolo 30, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e l’articolo 35, primo comma, lettera c),
visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (3), in particolare l’articolo 104, primo comma, lettere a), b) e c),
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (4) (regolamento sui controlli ufficiali), in particolare l’articolo 58, primo comma, lettera a), l’articolo 90, primo comma, lettera f), l’articolo 102, paragrafo 6, primo comma, lettere a) e b), l’articolo 103, paragrafo 6, e l’articolo 134, primo comma, lettere da a) a d) e lettera g),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (5) stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) e dei suoi elementi di sistema, vale a dire il sistema che attua le procedure del sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi e dell’assistenza amministrativa e collaborazione (iRASFF), il sistema per il trattamento delle informazioni per la notifica e la comunicazione delle malattie animali (ADIS), il sistema per la notifica della conferma ufficiale della presenza, nel territorio degli Stati membri, di organismi nocivi in piante e prodotti vegetali (EUROPHYT) e il sistema esperto per il controllo degli scambi per lo scambio di dati, informazioni e documenti (Traces). Stabilisce altresì norme sui collegamenti necessari tra i suddetti elementi. |
(2) |
Esso stabilisce inoltre norme per l’istituzione della rete per il funzionamento dell’ADIS e per quanto riguarda l’elenco delle regioni di notifica e di comunicazione a fini di notifica nell’Unione e comunicazione nell’Unione delle malattie animali. |
(3) |
Al fine di garantire l’utilizzo uniforme dell’ADIS da parte degli Stati membri, il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione (6) fissa norme concernenti il formato e la struttura dei dati che devono essere inseriti in tale sistema per le notifiche nell’Unione e la comunicazione nell’Unione delle malattie, il formato e la procedura per la comunicazione nonché i termini e la frequenza per le notifiche e le comunicazioni. |
(4) |
Nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 dovrebbero essere incluse norme comuni per i punti di contatto della rete ADIS in relazione alla presentazione di notifiche nell’Unione e di comunicazioni nell’Unione, in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002. Per conformarsi alle norme dell’Unione in materia di protezione dei dati, è opportuno che tali norme comprendano disposizioni sul periodo massimo di conservazione dei dati personali nell’ADIS. |
(5) |
Il presente regolamento dovrebbe altresì stabilire norme, da includere nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715, per quanto riguarda i collegamenti necessari tra l’ADIS e il Traces al fine di garantire che i dati pertinenti relativi alle notifiche nell’Unione siano scambiati automaticamente o siano resi disponibili in entrambi i sistemi, e di fornire informazioni pertinenti ai membri della rete. |
(6) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 stabilisce norme sull’uso del Traces per la trasmissione alla rete EUROPHYT per le intercettazioni di notifiche di intercettazione di partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, provenienti da altri Stati membri o paesi terzi, che possano presentare un rischio imminente di introduzione o di diffusione di organismi nocivi. Esso dispone che le notifiche di intercettazione di partite commercializzate nell’Unione siano trasmesse dal punto di contatto della rete EUROPHYT per le intercettazioni, mentre le notifiche di intercettazione di partite che entrano nell’Unione devono essere trasmesse dal responsabile fitosanitario ufficiale che adotta la decisione relativa a tali partite. |
(7) |
Dato che le notifiche relative alle partite intercettate di piante, prodotti vegetali e altri oggetti commercializzati nell’Unione rientrano nell’ambito di applicazione delle notifiche di non conformità di merci di cui al regolamento (UE) 2017/625 e devono essere scambiate nell’iRASFF tra i punti di contatto della rete di allarme e collaborazione, è opportuno che le notifiche relative a tali partite intercettate siano trasmesse nell’iRASFF. |
(8) |
Al fine di garantire che l’iRASFF sia utilizzato anche per lo scambio di notifiche di partite non conformi di piante, prodotti vegetali e altri oggetti commercializzati nell’Unione che possono rappresentare un rischio per la sanità delle piante, è opportuno riformulare la definizione del termine «notifica di non conformità» di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715. |
(9) |
Al contempo, al fine di evitare confusione riguardo al termine «rischio» definito nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715, è altresì necessario sopprimere tale definizione, adattare invece alcune definizioni relative alle notifiche nell’iRASFF e chiarire in tali definizioni le diverse categorie di rischio. |
(10) |
Analogamente, onde evitare confusione sul significato delle espressioni definite «rete sulle frodi alimentari» e «notifica di frode alimentare» di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 e rispecchiare in modo più esatto l’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 in tali espressioni definite, è necessario rinominare tali espressioni, rispettivamente, in «rete sulle frodi» e «notifica di frode», e adeguare di conseguenza tutte le disposizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 riguardanti le frodi alimentari. |
(11) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 stabilisce altresì che le informazioni riguardanti le partite intercettate che entrano nell’Unione debbano contenere le informazioni registrate nel documento sanitario comune di entrata (DSCE) dal responsabile fitosanitario ufficiale in conformità all’articolo 55, paragrafo 2, e dell’articolo 56 del regolamento (UE) 2017/625, informazioni supplementari sulle misure adottate in merito alle partite intercettate e informazioni sulla quarantena imposta. |
(12) |
Dato che il DSCE contiene voci per la registrazione di informazioni sulle misure adottate in merito alle partite intercettate, compresi i casi in cui è stata imposta una quarantena, non è necessario trasmettere una notifica di intercettazione contenente le stesse informazioni anche nel Traces. L’obbligo di trasmettere una notifica di intercettazione contenente le stesse informazioni nel Traces dovrebbe essere pertanto revocato e sostituito dall’obbligo di registrare i dati sulle intercettazioni nel DSCE. |
(13) |
Inoltre, dato che qualsiasi non conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 relativa alle partite che entrano o sono commercializzate nell’Unione deve essere notificata nel Traces o nell’iRASFF, tutte le disposizioni riguardanti le notifiche di intercettazione EUROPHYT dovrebbero essere soppresse dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715. |
(14) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 stabilisce norme per l’uso di DSCE elettronici e per il rilascio di certificati elettronici per le partite di animali e merci che entrano nell’Unione. Tali norme prevedono elevati livelli di garanzia in merito alla verifica dell’identità dei certificatori prima che essi siano abilitati ad apporre la firma elettronica, come pure l’apposizione, alla firma elettronica, di una validazione temporale elettronica qualificata generata da terzi fidati. |
(15) |
L’esperienza ha dimostrato che tali livelli elevati di garanzia non sono necessari in quanto il meccanismo di autenticazione prima di iniziare la sessione nel Traces, il sistema nazionale di uno Stato membro, oppure il sistema di certificazione elettronica di un paese terzo o di un’organizzazione internazionale forniscono un livello di garanzia sufficiente riguardo all’identità dichiarata del firmatario. La validazione temporale non è inoltre necessaria. Il flusso sicuro di dati all’interno dei sistemi e tra di essi e l’apposizione di un sigillo elettronico qualificato, concepito per fornire un’indicazione temporale corretta riguardo ai dati e dimostrare l’integrità e l’esattezza degli stessi in maniera attendibile, forniscono garanzie sufficienti che un’eventuale successiva modifica dei dati sarà individuata. |
(16) |
Il presente regolamento dovrebbe pertanto apportare modifiche al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 che consentano ai veterinari ufficiali, ai responsabili fitosanitari ufficiali e ai certificatori di utilizzare la firma elettronica nei DSCE e nei certificati elettronici con livelli di garanzia dell’identità inferiori e senza validazioni temporali, in conformità al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). |
(17) |
Il presente regolamento dovrebbe contenere altresì modifiche alle norme di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 per quanto concerne il rilascio di certificati o di documenti commerciali in formato elettronico che accompagnano le partite di animali e di alcune merci spostate tra Stati membri a norma dell’articolo 150, dell’articolo 161, paragrafo 5, dell’articolo 167, paragrafo 4, dell’articolo 217 e dell’articolo 223, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/429, le partite di alcuni sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano trasportati all’interno dell’Unione a norma dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (8) e le partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti esportati o riesportati dall’Unione a norma dell’articolo 100, paragrafo 5, e dell’articolo 101, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/2031. Tali norme dovrebbero essere analoghe a quelle relative al rilascio di certificati elettronici per le partite di animali e merci che entrano nell’Unione. |
(18) |
Poiché il regolamento (UE) 2016/2031 stabilisce che i certificati fitosanitari in formato elettronico per l’esportazione o la riesportazione dal territorio dell’Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti siano presentati solo attraverso l’IMSOC o nel quadro di uno scambio elettronico con l’IMSOC, il presente regolamento dovrebbe prevedere l’inserimento, nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715, di norme per il rilascio di tali certificati in linea con il suddetto regolamento. |
(19) |
Allo scopo di rafforzare l’applicazione delle norme dell’Unione, il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 prevede che i punti di contatto della rete Traces mantengano e aggiornino nel Traces gli elenchi di determinati dati di riferimento necessari per il buon funzionamento del Traces stesso. Gli elenchi comprendono stabilimenti del settore alimentare riconosciuti in conformità al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), come pure stabilimenti, impianti e operatori che trattano sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati riconosciuti o registrati in conformità al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (10). |
(20) |
Allo stesso scopo, il presente regolamento dovrebbe ampliare ulteriormente tali elenchi di dati di riferimento al fine di includervi gli stabilimenti e gli operatori registrati e riconosciuti di cui al regolamento (UE) 2016/429 nonché determinati operatori professionali registrati a norma del regolamento (UE) 2016/2031, nella misura in cui svolgano attività transfrontaliere. |
(21) |
Allo scopo di fornire sostegno agli Stati membri per la preparazione delle analisi del rischio per le ispezioni o gli audit concernenti il trasporto di animali vivi, gli elenchi dei dati di riferimento dovrebbero includere altresì i posti di controllo riconosciuti a norma del regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio (11), come pure i trasportatori autorizzati, i conducenti e i guardiani certificati e i mezzi di trasporto riconosciuti a norma del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio (12). |
(22) |
Dato che il regolamento (UE) 2016/429 si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, anche le modifiche riguardanti l’ADIS, i collegamenti necessari tra l’ADIS e il Traces e l’ampliamento degli elenchi dei dati di riferimento al fine di includervi gli stabilimenti e gli operatori registrati e riconosciuti a norma del regolamento (UE) 2016/429 dovrebbero applicarsi a decorrere dal 21 aprile 2021. |
(23) |
Tenuto conto dell’importanza dei dati di riferimento per il buon funzionamento del Traces, anche l’ampliamento degli elenchi dei dati di riferimento dei regolamenti (CE) n. 1255/97, (CE) n. 1/2005 e (UE) 2016/2031 dovrebbero applicarsi a decorrere dal 21 aprile 2021. |
(24) |
Vista la necessità di sviluppare ulteriormente i sistemi iRASFF e Traces per quanto concerne le notifiche di intercettazione, la data di applicazione delle modifiche del capo 3, sezione 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 dovrebbe essere rinviata all’1 dicembre 2021. |
(25) |
L’allegato della decisione 97/152/CE della Commissione (13) stabilisce i dati da inserire nel sistema Traces relativo alle partite di animali o di prodotti animali provenienti da paesi terzi. Tale decisione si basa sull’articolo 12 della decisione 92/438/CEE del Consiglio (14), che è stata abrogata dall’articolo 146, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 a decorrere dal 14 dicembre 2019. Le informazioni di cui all’allegato della decisione 97/152/CE figurano adesso nel DSCE-A e nel DSCE-P di cui all’allegato II, parte 2, sezioni A e B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715. Per motivi di chiarezza e coerenza, la decisione 97/152/CE dovrebbe pertanto essere abrogata. |
(26) |
Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (15), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso il proprio parere il 14 gennaio 2021. |
(27) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 è così modificato:
1. |
al capo 1, l’articolo 2 è così modificato:
|
2. |
al capo 2, l’articolo 6, paragrafo 2, è così modificato:
|
3. |
al capo 3, la sezione 1 è così modificata:
|
4. |
al capo 3, la sezione 2 è sostituita dalla seguente: «SEZIONE 2 ADIS Articolo 29 Rete ADIS 1. Ciascun membro della rete ADIS designa almeno un punto di contatto responsabile della trasmissione nell’ADIS dei dati e delle informazioni riguardanti la notifica nell’Unione e la comunicazione nell’Unione in conformità agli articoli 3, 4, 6, 7, 8, 11 e 13 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione (*1). 2. Ciascun punto di contatto della rete ADIS mantiene e aggiorna nell’ADIS l’elenco delle regioni di notifica e di comunicazione stabilito dal rispettivo Stato membro e figurante nell’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002. Articolo 29 bis Periodo di conservazione dei dati personali I dati personali provenienti dalle notifiche nell’Unione e dalle comunicazioni nell’Unione di cui all’articolo 29, paragrafo 1, sono conservati nell’ADIS per un periodo non superiore a dieci anni. Articolo 29 ter Provvedimenti da adottare in situazioni di emergenza per l’ADIS 1. In caso di indisponibilità dell’ADIS, i punti di contatto della rete ADIS trasmettono i dati e le informazioni riguardanti le notifiche nell’Unione e le comunicazioni nell’Unione di cui all’articolo 29, paragrafo 1, tramite posta elettronica o altri mezzi specificati nel sito web della Commissione. 2. Non appena l’ADIS è nuovamente disponibile, i punti di contatto della rete ADIS vi inseriscono i dati e le informazioni trasmessi al di fuori del sistema. (*1) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione, del 7 dicembre 2020, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la notifica nell’Unione e la comunicazione nell’Unione delle malattie elencate, i formati e le procedure per la presentazione e la comunicazione dei programmi di sorveglianza dell’Unione e dei programmi di eradicazione nonché per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia, e il sistema informatico per il trattamento delle informazioni (GU L 412 dell’8.12.2020, pag. 1).»;" |
5. |
al capo 3, la sezione 3 è così modificata:
|
6. |
al capo 3, la sezione 4 è così modificata:
|
Articolo 2
Abrogazione
La decisione 97/152/CE è abrogata.
Articolo 3
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, ad eccezione dell’articolo 1, paragrafo 5, che si applica a decorrere dall’1 dicembre 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.
(2) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
(3) GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.
(4) GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema («il regolamento IMSOC») (GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione, del 7 dicembre 2020, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la notifica nell’Unione e la comunicazione nell’Unione delle malattie elencate, i formati e le procedure per la presentazione e la comunicazione dei programmi di sorveglianza dell’Unione e dei programmi di eradicazione nonché per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia, e il sistema informatico per il trattamento delle informazioni (GU L 412 dell’8.12.2020, pag. 1).
(7) Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).
(8) Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).
(9) Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).
(10) Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).
(11) Regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, riguardante i criteri comunitari per i posti di controllo e che adatta il ruolino di marcia previsto dall’allegato della direttiva 91/628/CEE (GU L 174 del 2.7.1997, pag. 1).
(12) Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).
(13) Decisione 97/152/CE della Commissione, del 10 febbraio 1997, relativa ai dati da inserire nello schedario informatizzato relativo alle partite di animali o di prodotti animali, provenienti da paesi terzi, che hanno formato oggetto di una rispedizione (GU L 59 del 28.2.1997, pag. 50).
(14) Decisione 92/438/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, relativa all’informatizzazione delle procedure veterinarie per l’importazione (progetto Shift) e recante modifica delle direttive 90/675/CEE, 91/496/CEE e 91/628/CEE e della decisione 90/424/CEE, nonché abrogazione della decisione 88/192/CEE (GU L 243 del 25.8.1992, pag. 27).
(15) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).