Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021L0514

Direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021 recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale

ST/12908/2020/INIT

GU L 104 del 25.3.2021, p. 1–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2021/514/oj

25.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 104/1


DIRETTIVA (UE) 2021/514 DEL CONSIGLIO

del 22 marzo 2021

recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 113 e 115,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di consentire nuove iniziative dell’Unione nel settore della trasparenza fiscale, la direttiva 2011/16/UE del Consiglio (3) è stata più volte modificata negli ultimi anni. Le modifiche vertevano soprattutto sull’introduzione di obblighi di comunicazione, seguiti dalla trasmissione ad altri Stati membri, in relazione a conti finanziari, ruling preventivi transfrontalieri e accordi preventivi sui prezzi di trasferimento, rendicontazione paese per paese e meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica. Tali modifiche hanno esteso l’ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni. Le autorità fiscali degli Stati membri dispongono ora di una serie più ampia di strumenti di cooperazione per individuare e affrontare le forme di frode, evasione ed elusione fiscali.

(2)

Negli ultimi anni la Commissione ha monitorato l’applicazione della direttiva 2011/16/UE e nel 2019 ne ha completato una valutazione. Sebbene vi siano stati notevoli miglioramenti nel campo dello scambio automatico di informazioni, è ancora necessario migliorare le disposizioni che riguardano tutte le forme di scambio di informazioni e di cooperazione amministrativa.

(3)

A norma dell’articolo 5 della direttiva 2011/16/UE, l’autorità interpellata comunica all’autorità richiedente tutte le informazioni in suo possesso o acquisite a seguito di un’indagine amministrativa, che siano prevedibilmente pertinenti per l’amministrazione e l’applicazione delle leggi nazionali degli Stati membri relativamente alle imposte che rientrano nell’ambito di applicazione di tale direttiva. Per garantire l’efficacia dello scambio di informazioni ed evitare ingiustificati rifiuti di richieste, nonché per garantire la certezza del diritto sia per le amministrazioni fiscali che per i contribuenti, è opportuno delineare chiaramente e codificare la norma di prevedibile pertinenza concordata a livello internazionale.

(4)

È talvolta necessario rispondere a richieste di informazioni che riguardano gruppi di contribuenti che non possono essere identificati singolarmente e la prevedibile pertinenza delle informazioni richieste può invece essere descritta solo sulla base di un insieme comune di caratteristiche. Per tale motivo le amministrazioni fiscali dovrebbero continuare ad avvalersi delle richieste collettive di informazioni nell’ambito di un quadro giuridico chiaro.

(5)

È importante che gli Stati membri si scambino le informazioni relative ai redditi derivanti dalla proprietà intellettuale, in quanto questo comparto dell’economia è soggetto ad accordi di trasferimento degli utili a causa della elevata mobilità delle attività sottostanti. Pertanto, i canoni definiti all’articolo 2, lettera b), della direttiva 2003/49/CE del Consiglio (4) dovrebbero essere inclusi nelle categorie di reddito soggette a scambio automatico obbligatorio di informazioni al fine di rafforzare la lotta contro la frode, l’evasione e l’elusione fiscali. Gli Stati membri dovrebbero compiere ogni sforzo possibile e ragionevole per includere il numero di identificazione fiscale (NIF) dei residenti rilasciato dallo Stato membro di residenza nella comunicazione delle categorie di reddito e di capitale soggette a scambio automatico obbligatorio di informazioni.

(6)

Negli ultimi anni la digitalizzazione dell’economia ha registrato una rapida crescita, dando luogo a un numero crescente di situazioni complesse legate alla frode, all’evasione e all’elusione fiscali. La dimensione transfrontaliera dei servizi offerti tramite i gestori di piattaforme ha creato un contesto complesso in cui può essere difficile garantire l’applicazione delle norme fiscali e l’adempimento dei relativi obblighi. Vi è carenza di adempimento degli obblighi fiscali e il valore dei redditi non dichiarati è significativo. Le amministrazioni fiscali degli Stati membri non dispongono di informazioni sufficienti per valutare e controllare correttamente il reddito lordo realizzato nei rispettivi paesi grazie alle attività commerciali svolte con l’intermediazione di piattaforme digitali. Ciò è particolarmente problematico quando il reddito o la base imponibile transitano attraverso piattaforme digitali stabilite in un’altra giurisdizione.

(7)

Le amministrazioni fiscali richiedono spesso informazioni ai gestori delle piattaforme. Ciò implica notevoli costi amministrativi e di conformità per i gestori delle piattaforme. Allo stesso tempo, alcuni Stati membri hanno imposto obblighi di comunicazione unilaterali, che creano un ulteriore onere amministrativo per i gestori delle piattaforme, i quali si trovano a dover rispettare molte norme nazionali in materia di comunicazione. È pertanto essenziale introdurre un obbligo di comunicazione standardizzato che si applichi in tutto il mercato interno.

(8)

Poiché la maggior parte dei redditi o delle basi imponibili dei venditori sulle piattaforme digitali transita a livello transfrontaliero, la comunicazione delle informazioni relative all’attività pertinente garantirebbe ulteriori risultati positivi se le informazioni pervenissero anche agli Stati membri che avrebbero diritto a tassare i proventi realizzati. In particolare, lo scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali è fondamentale per fornire a tali autorità le informazioni necessarie a consentire loro di valutare correttamente le imposte sul reddito e l’imposta sul valore aggiunto (IVA) dovute.

(9)

Per garantire il corretto funzionamento del mercato interno, è opportuno che le norme per la comunicazione siano tanto efficienti quanto semplici. Riconoscendo le difficoltà di individuare i fatti generatori dell’obbligazione tributaria inerenti allo svolgimento di un’attività commerciale facilitata dalle piattaforme digitali e tenendo conto anche dell’onere amministrativo supplementare che le amministrazioni fiscali devono sostenere in questi casi, è necessario imporre ai gestori delle piattaforme un obbligo di comunicazione. I gestori delle piattaforme sono nella posizione migliore per raccogliere e verificare le informazioni necessarie su tutti i venditori che operano e utilizzano una piattaforma digitale specifica.

(10)

L’obbligo di comunicazione dovrebbe riguardare sia le attività transfrontaliere che quelle non transfrontaliere, al fine di garantire l’efficacia delle norme di comunicazione, il corretto funzionamento del mercato interno, la parità di condizioni e il principio di non discriminazione. Inoltre, tale applicazione delle norme di comunicazione ridurrebbe gli oneri amministrativi che gravano sulle piattaforme digitali.

(11)

Dato l’ampio uso delle piattaforme digitali nello svolgimento di attività commerciali, sia da parte di persone fisiche che di entità, è fondamentale garantire che l’obbligo di comunicazione si applichi a prescindere dalla natura giuridica del venditore. Ciononostante, è opportuno prevedere un’eccezione per gli enti pubblici, che non dovrebbero essere soggetti all’obbligo di comunicazione.

(12)

La comunicazione dei ricavi realizzati attraverso tali attività dovrebbe fornire alle amministrazioni fiscali informazioni complete, necessarie per valutare correttamente le imposte sul reddito dovute.

(13)

Per motivi di semplificazione e riduzione dei costi di conformità, appare ragionevole chiedere ai gestori delle piattaforme che i ricavi realizzati dai venditori attraverso l’utilizzo della piattaforma digitale siano comunicati in un unico Stato membro.

(14)

Data la natura e la flessibilità delle piattaforme digitali, l’obbligo di comunicazione dovrebbe essere esteso anche ai gestori di piattaforme che svolgono attività commerciali nell’Unione ma che non sono residenti a fini fiscali, né sono costituiti o gestiti, né hanno una stabile organizzazione in uno Stato membro («gestori di piattaforme straniere»). Ciò garantirebbe parità di condizioni tra tutte le piattaforme digitali, impedendo la concorrenza sleale. Al fine di agevolare il conseguimento di questo obiettivo è opportuno che i gestori di piattaforme straniere siano tenuti a registrarsi e a comunicare le informazioni richieste in un unico Stato membro per poter operare nel mercato interno. In seguito alla revoca della registrazione di un gestore di piattaforma straniera, gli Stati membri dovrebbero far sì che questo sia tenuto a fornire allo Stato membro interessato adeguate garanzie, quali dichiarazioni giurate o depositi cauzionali, al momento della nuova registrazione nell’Unione.

(15)

È tuttavia opportuno stabilire misure atte a ridurre gli oneri amministrativi che gravano sui gestori di piattaforme straniere e sulle autorità fiscali degli Stati membri, nei casi in cui esistano adeguate disposizioni che garantiscano lo scambio di informazioni equivalenti tra una giurisdizione non-UE e uno Stato membro. In tali casi, sarebbe opportuno esimere dall’obbligo di comunicazione in uno Stato membro i gestori di piattaforme che hanno comunicato le informazioni richieste in una giurisdizione non-UE, nella misura in cui le informazioni ricevute dallo Stato membro riguardino le attività rientranti nell’ambito di applicazione della presente direttiva e le informazioni siano equivalenti a quelle richieste in virtù delle norme di comunicazione di cui alla presente direttiva. Al fine di promuovere la cooperazione amministrativa in questo settore con le giurisdizioni non-UE e nella consapevolezza che è necessaria flessibilità nella negoziazione di accordi tra Stati membri e giurisdizioni non-UE, la presente direttiva dovrebbe consentire a un gestore di piattaforma qualificato di una giurisdizione non-UE di comunicare esclusivamente informazioni equivalenti sui venditori oggetto di comunicazione alle autorità fiscali di una giurisdizione non-UE, che a sua volta invierebbe tali informazioni alle amministrazioni fiscali degli Stati membri. Tale meccanismo dovrebbe essere attivato ogniqualvolta opportuno, per evitare che informazioni equivalenti siano comunicate e trasmesse più di una volta.

(16)

Tenuto conto del fatto che le autorità fiscali di tutto il mondo si trovano ad affrontare sfide legate alla sempre crescente economia delle piattaforme digitali, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha elaborato «Model Rules for Reporting by Platform Operators with respect to Sellers in the Sharing and Gig Economy» (modelli di norme per la comunicazione delle informazioni da parte dei gestori di piattaforme in relazione ai venditori nell’economia collaborativa — sharing economy — e dei lavori su richiesta — gig economy) («modelli di norme»). In considerazione della prevalenza delle attività transfrontaliere svolte dalle piattaforme digitali nonché dei venditori attivi su tali piattaforme, si può ragionevolmente prevedere che le giurisdizioni non-UE dispongano di incentivi sufficienti per seguire l’esempio eminente dell’Unione e procedere alla raccolta e al reciproco scambio automatico di informazioni sui venditori oggetto di comunicazione conformemente ai modelli di norme. Sebbene non perfettamente coincidenti con l’ambito di applicazione della presente direttiva relativamente ai venditori che devono essere oggetto di una comunicazione di informazioni e alle piattaforme digitali da parte delle quali le informazioni devono essere comunicate, si prevede che i modelli di norme contemplino la comunicazione di informazioni equivalenti in relazione alle attività pertinenti rientranti nell’ambito di applicazione sia della presente direttiva che dei modelli di norme, il quale può essere ulteriormente esteso per includere altre attività pertinenti.

(17)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Più specificamente, la Commissione dovrebbe determinare, mediante atti di esecuzione, se le informazioni che devono essere scambiate a norma di un accordo tra le autorità competenti di uno Stato membro e una giurisdizione non-UE siano equivalenti a quelle specificate nella presente direttiva. Dato che la conclusione di accordi con giurisdizioni non-UE in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale resta di competenza degli Stati membri, l’intervento della Commissione potrebbe essere attivato anche su richiesta di uno Stato membro. Tale procedura amministrativa, senza modificare l’ambito di applicazione e le condizioni della presente direttiva, dovrebbe garantire la certezza del diritto in ordine alla corrispondenza tra gli obblighi derivanti dalla presente direttiva e qualsiasi accordo sullo scambio di informazioni che gli Stati membri abbiano concluso con giurisdizioni non-UE. È necessario a tal fine che, su richiesta di uno Stato membro, l’equivalenza possa anche essere determinata prima della prevista conclusione di un siffatto accordo. Qualora lo scambio di tali informazioni si basi su uno strumento multilaterale, la decisione sull’equivalenza dovrebbe essere presa in relazione all’intero quadro pertinente contemplato da detto strumento. Tuttavia, dovrebbe comunque rimanere possibile decidere sull’equivalenza, se del caso, in relazione a uno strumento bilaterale o al rapporto di scambio con una singola giurisdizione non-UE.

(18)

Al fine di prevenire la frode, l’evasione e l’elusione fiscali, è opportuno che le comunicazioni relative alle attività commerciali comprendano la locazione di beni immobili, i servizi personali, la vendita di beni e la locazione di qualsiasi mezzo di trasporto. Le attività svolte da un venditore che agisce in qualità di dipendente del gestore di piattaforma non dovrebbero rientrare nell’ambito degli obblighi di comunicazione.

(19)

Nell’ottica di ridurre inutili costi di conformità per i venditori dediti alla locazione immobiliare, come le catene alberghiere o gli operatori turistici, dovrebbe esservi una soglia del numero di locazioni per proprietà inserzionata al di sopra della quale non si applicherebbe l’obbligo di comunicazione. Tuttavia, dovrebbero essere introdotte adeguate garanzie per evitare il rischio di aggiramento degli obblighi di comunicazione da parte di intermediari che si presentano sulle piattaforme digitali in qualità di unico venditore mentre gestiscono un gran numero di unità di beni immobili.

(20)

L’obiettivo di prevenire la frode, l’evasione e l’elusione fiscali può essere assicurato imponendo ai gestori di piattaforme l’obbligo di comunicare tempestivamente i redditi percepiti attraverso le piattaforme digitali, prima degli accertamenti fiscali annuali da parte delle autorità fiscali degli Stati membri. Per agevolare il lavoro delle autorità fiscali degli Stati membri, le informazioni comunicate dovrebbero essere scambiate entro un mese dalla loro comunicazione. Per agevolare lo scambio automatico di informazioni e migliorare l’uso efficiente delle risorse, gli scambi di informazioni dovrebbero essere effettuati per via elettronica attraverso la rete comune di comunicazione (common communication network — CCN) esistente messa a punto dall’Unione.

(21)

Qualora i gestori di piattaforme straniere comunichino informazioni equivalenti sui venditori oggetto di comunicazione alle rispettive autorità fiscali di giurisdizioni non-UE, l’efficace attuazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale e degli obblighi di comunicazione dovrebbe essere garantita dalle autorità fiscali di dette giurisdizioni. Tuttavia, nei casi in cui ciò non avvenga, i gestori di piattaforme straniere dovrebbero essere tenuti a registrarsi e comunicare le informazioni richieste nell’Unione, e gli Stati membri dovrebbero far rispettare gli obblighi di registrazione, di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione da parte di tali gestori di piattaforme straniere. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero stabilire norme sulle sanzioni applicabili alla violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottare tutte le misure necessarie per garantirne l’applicazione. Benché la scelta delle sanzioni sia lasciata alla discrezione degli Stati membri, le sanzioni previste dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive. Considerato che le piattaforme digitali hanno spesso un’ampia portata geografica, è opportuno che gli Stati membri si adoperino per agire in modo coordinato nel garantire il rispetto degli obblighi di registrazione e comunicazione applicabili alle piattaforme digitali che operano da giurisdizioni non-UE, anche impedendo che le piattaforme digitali possano operare all’interno dell’Unione in ultima istanza. Nei limiti delle sue competenze, la Commissione dovrebbe agevolare il coordinamento di tali azioni degli Stati membri, tenendo conto in tale contesto di future misure comuni in relazione alle piattaforme digitali nonché delle differenze tra le potenziali misure a disposizione degli Stati membri.

(22)

È necessario rafforzare le disposizioni della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda la presenza di funzionari di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro e lo svolgimento di controlli simultanei da parte di due o più Stati membri al fine di garantire l’effettiva applicazione di tali disposizioni. Le risposte alle richieste concernenti la presenza di funzionari di un altro Stato membro dovrebbero quindi essere fornite dall’autorità competente dello Stato membro interpellato entro un termine preciso. Nel caso in cui funzionari di uno Stato membro siano presenti sul territorio di un altro Stato membro durante un’indagine amministrativa, o partecipino a un’indagine amministrativa attraverso l’uso di mezzi di comunicazione elettronici, dovrebbero essere soggetti alle modalità procedurali stabilite dallo Stato membro interpellato per interrogare direttamente le persone ed esaminare i documenti.

(23)

Lo Stato membro che intenda effettuare un controllo simultaneo dovrebbe essere tenuto a comunicare la sua intenzione agli altri Stati membri interessati. Per motivi di efficienza e di certezza del diritto, è opportuno prevedere che l’autorità competente di ciascuno Stato membro interessato sia tenuta a rispondere entro un termine preciso.

(24)

I controlli multilaterali effettuati con il sostegno del programma Fiscalis 2020 istituito dal regolamento (UE) n. 1286/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) hanno dimostrato il beneficio di controlli coordinati di uno o più contribuenti di interesse comune o complementare per le autorità fiscali di due o più Stati membri. Tali azioni comuni sono attualmente condotte solo sulla base dell’applicazione combinata delle disposizioni vigenti riguardanti la presenza di funzionari di uno Stato membro sul territorio di un altro Stato membri e dei controlli simultanei. Tuttavia, in molti casi questa pratica ha dimostrato la necessità di ulteriori miglioramenti per garantire la certezza del diritto.

(25)

È pertanto opportuno che la direttiva 2011/16/UE sia integrata da una serie di disposizioni che chiariscano ulteriormente il quadro e i principi fondamentali che dovrebbero applicarsi quando le autorità competenti degli Stati membri scelgono di ricorrere allo strumento delle verifiche congiunte. Le verifiche congiunte dovrebbero costituire uno strumento aggiuntivo per la cooperazione amministrativa tra Stati membri nel settore fiscale, ad integrazione del quadro esistente che disciplina la presenza di funzionari di un altro Stato membro negli uffici amministrativi, la partecipazione alle indagini amministrative e i controlli simultanei. Le verifiche congiunte assumerebbero la forma di indagini amministrative condotte congiuntamente dalle autorità competenti di due o più Stati membri e sarebbero collegate a una o più persone di interesse comune o complementare per le autorità competenti di tali Stati membri. Le verifiche congiunte possono dare un forte contributo a un migliore funzionamento del mercato interno. Le verifiche congiunte dovrebbero essere strutturate in modo da fornire ai contribuenti certezza del diritto attraverso norme procedurali chiare, tra cui misure volte ad attenuare il rischio di doppia imposizione.

(26)

Al fine di garantire la certezza del diritto, le disposizioni della direttiva 2011/16/UE in materia di verifiche congiunte dovrebbero contenere anche gli aspetti principali attinenti a ulteriori dettagli di questo strumento, quali il termine preciso di risposta a una richiesta di verifica congiunta, la portata dei diritti e degli obblighi dei funzionari che partecipano a una verifica congiunta e la procedura che porta alla stesura di una relazione finale della verifica congiunta. Tali disposizioni sulle verifiche congiunte non dovrebbero essere intese come tali da pregiudicare le procedure che si svolgerebbero in uno Stato membro conformemente al diritto nazionale in conseguenza o a seguito della verifica congiunta, quali l’imposizione o l’accertamento delle imposte mediante decisione delle autorità fiscali degli Stati membri, la relativa procedura di ricorso o composizione oppure i mezzi di ricorso a disposizione dei contribuenti derivanti da tali procedure. Al fine di garantire la certezza del diritto, la relazione finale della verifica congiunta dovrebbe riflettere i risultati sui quali le autorità competenti concordano. Inoltre, le autorità competenti interessate potrebbero anche convenire che la relazione finale di una verifica congiunta includa le questioni per le quali non è stato possibile raggiungere un accordo. I risultati concordati di comune accordo nella relazione finale di una verifica congiunta dovrebbero essere rispecchiati negli strumenti pertinenti pubblicati dalle autorità competenti degli Stati membri partecipanti a seguito della verifica congiunta.

(27)

Al fine di garantire la certezza del diritto, è opportuno prevedere che le verifiche congiunte siano svolte in modo concordato e coordinato e in conformità della legislazione e dei requisiti procedurali dello Stato membro in cui si svolgono le attività di verifica congiunta. Tali requisiti possono includere inoltre l’obbligo di garantire che i funzionari di uno Stato membro che abbiano partecipato alla verifica congiunta in un altro Stato membro partecipino anche, se necessario, a eventuali procedure di reclamo, riesame o ricorso in tale Stato membro.

(28)

I diritti e gli obblighi dei funzionari che partecipano alla verifica congiunta, quando sono presenti in attività svolte in un altro Stato membro, dovrebbero essere determinati conformemente alla legislazione dello Stato membro in cui si svolgono le attività di verifica congiunta. Al tempo stesso, nell’osservare la legislazione dello Stato membro in cui si svolgono le attività di verifica congiunta, i funzionari di un altro Stato membro non dovrebbero esercitare poteri che eccedano l’ambito di applicazione dei poteri loro conferiti ai sensi della legislazione del proprio Stato membro.

(29)

Sebbene l’obiettivo delle disposizioni in materia di verifiche congiunte sia quello di fornire uno strumento utile per la cooperazione amministrativa nel settore fiscale, nulla nella presente direttiva dovrebbe essere interpretato in modo tale da contrastare con le norme stabilite in materia di cooperazione giudiziaria degli Stati membri.

(30)

È importante che, in linea di principio, le informazioni comunicate ai sensi della direttiva 2011/16/UE siano utilizzate per l’accertamento, l’amministrazione e l’applicazione delle imposte che rientrano nell’ambito di applicazione materiale di tale direttiva. Sebbene tale uso non sia stato finora precluso, sono emerse incertezze al riguardo a causa di un quadro poco chiaro. Pertanto, e considerando l’importanza che l’IVA riveste per il funzionamento del mercato interno, è opportuno chiarire che le informazioni comunicate tra gli Stati membri possono essere utilizzate anche per l’accertamento, l’amministrazione e l’applicazione dell’IVA e di altre imposte indirette.

(31)

Uno Stato membro che comunichi informazioni a un altro Stato membro a fini fiscali dovrebbe autorizzare l’uso di queste informazioni per fini diversi, nella misura in cui ciò sia consentito dal diritto nazionale di entrambi gli Stati membri. A tal fine, uno Stato membro può sia autorizzare l’uso diverso su richiesta obbligatoria dell’altro Stato membro o comunicare a tutti gli Stati membri un elenco delle altre finalità consentite.

(32)

Al fine di assistere le amministrazioni fiscali che partecipano allo scambio di informazioni a norma della presente direttiva, gli Stati membri, assistiti dalla Commissione, dovrebbero elaborare modalità pratiche, compresi, se del caso, accordi tra contitolari del trattamento, accordi tra il responsabile e il titolare del trattamento o i relativi modelli. Solo le persone debitamente accreditate dall’Autorità di accreditamento in materia di sicurezza della Commissione possono avere accesso alle informazioni comunicate a norma della direttiva 2011/16/UE e trasmesse elettronicamente utilizzando la rete CCN e soltanto nella misura in cui ciò sia necessario per l’assistenza, la manutenzione e lo sviluppo del registro centrale relativo alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e della rete CCN. La Commissione è altresì responsabile di garantire la sicurezza del registro centrale relativo alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e della rete CCN.

(33)

Al fine di prevenire violazioni dei dati e limitare potenziali danni, è della massima importanza migliorare la sicurezza di tutti i dati scambiati tra le autorità competenti degli Stati membri nel quadro della direttiva 2011/16/UE. È pertanto opportuno integrare tale direttiva con norme sulla procedura che gli Stati membri e la Commissione devono seguire in caso di violazione dei dati in uno Stato membro, nonché nei casi in cui la violazione si verifichi nella rete CCN. Considerata la natura sensibile dei dati che potrebbero essere oggetto di violazione, sarebbe opportuno prevedere misure quali la richiesta di sospensione dello scambio di informazioni con lo Stato membro o gli Stati membri in cui si è verificata la violazione dei dati, oppure la sospensione dell’accesso di uno o più Stati membri alla rete CCN finché non sia stato posto rimedio alla violazione. Considerata la natura tecnica dei processi relativi allo scambio di dati, gli Stati membri, assistiti dalla Commissione, dovrebbero concordare le modalità pratiche necessarie per l’attuazione delle procedure da seguire in caso di violazione dei dati e le misure da adottare per prevenire future violazioni di dati.

(34)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l’adozione di un formulario tipo con un numero limitato di elementi, incluso il regime linguistico, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 2011/16/UE e in particolare per lo scambio automatico di informazioni tra le autorità competenti. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

(35)

Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell’articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(36)

Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nel quadro della direttiva 2011/16/UE dovrebbe continuare a essere conforme al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e al regolamento (UE) 2018/1725. Il trattamento dei dati è stabilito nella direttiva 2011/16/UE al solo scopo di servire l’interesse pubblico generale, vale a dire le questioni fiscali e le finalità di lotta contro la frode, l’elusione e l’evasione fiscali, la salvaguardia del gettito fiscale e la promozione di una tassazione equa, che rafforzano le opportunità di inclusione sociale, politica ed economica negli Stati membri. Pertanto, nella direttiva 2011/16/UE, i riferimenti al pertinente diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati dovrebbero essere aggiornati ed estesi alle norme introdotte dalla presente direttiva. Ciò è particolarmente importante al fine di garantire la certezza del diritto per i titolari e i responsabili del trattamento ai sensi dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725, garantendo nel contempo la tutela dei diritti degli interessati.

(37)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In particolare, la presente direttiva è volta a garantire il pieno rispetto del diritto alla protezione dei dati personali e della libertà d’impresa.

(38)

Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire un’efficace cooperazione amministrativa tra gli Stati membri in condizioni compatibili con il corretto funzionamento del mercato interno, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, in quanto lo scopo della presente direttiva di migliorare la cooperazione tra le amministrazioni fiscali richiede norme uniformi che possano essere efficaci in situazioni transfrontaliere, ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(39)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/16/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2011/16/UE è così modificata:

1)

l’articolo 3 è così modificato:

a)

al punto 9, primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, e degli articoli da 8 bis a 8 bis quater, la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate a un altro Stato membro, senza richiesta preventiva, a intervalli regolari prestabiliti; ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, per informazioni disponibili si intendono le informazioni contenute negli archivi fiscali dello Stato membro che comunica le informazioni, consultabili in conformità delle procedure per la raccolta e il trattamento delle informazioni in tale Stato membro;»;

b)

al punto 9, primo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

ai fini delle disposizioni della presente direttiva diverse dall’articolo 8, paragrafi 1 e 3 bis, e dagli articoli da 8 bis a 8 bis quater, la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate fornite conformemente al primo comma, lettere a) e b), del presente punto.»;

c)

al punto 9, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Nel contesto dell’articolo 8, paragrafi 3 bis e 7 bis, dell’articolo 21, paragrafo 2, e dell’allegato IV, ogni termine con iniziali maiuscole ha il significato che gli viene attribuito dalle corrispondenti definizioni riportate nell’allegato I. Nel contesto dell’articolo 25, paragrafi 3 e 4, ogni termine con iniziali maiuscole ha il significato che gli viene attribuito dalle corrispondenti definizioni riportate nell’allegato I o V. Nel contesto dell’articolo 8 bis bis e dell’allegato III, ogni termine con iniziali maiuscole ha il significato che gli viene attribuito dalle corrispondenti definizioni riportate nell’allegato III. Nel contesto dell’articolo 8 bis quater e dell’allegato V, ogni termine con iniziali maiuscole ha il significato che gli viene attribuito dalle corrispondenti definizioni riportate nell’allegato V.»;

d)

sono aggiunti i punti seguenti:

«26.

“verifica congiunta”: un’indagine amministrativa condotta congiuntamente dalle autorità competenti di due o più Stati membri e collegata a una o più persone di interesse comune o complementare per le autorità competenti di tali Stati membri;

27.

“violazione dei dati”: una violazione della sicurezza che porta alla distruzione, perdita, alterazione o qualsiasi incidente di accesso, divulgazione o utilizzo inappropriato o non autorizzato delle informazioni, inclusi ma non limitati ai dati personali trasmessi, archiviati o altrimenti trattati, come risultato di atti illeciti intenzionali, negligenza o incidenti. Una violazione dei dati può riguardare la riservatezza, la disponibilità e l’integrità dei dati.»;

2)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 5 bis

Prevedibile pertinenza

1.   Ai fini di una richiesta di cui all’articolo 5, le informazioni richieste sono prevedibilmente pertinenti se, al momento della richiesta, l’autorità richiedente ritiene che, conformemente al diritto nazionale, vi sia una ragionevole possibilità che le informazioni richieste siano pertinenti per le questioni fiscali di uno o più contribuenti, identificati nominativamente o in altro modo, e siano giustificate ai fini dell’indagine.

2.   Al fine di dimostrare la prevedibile pertinenza delle informazioni richieste, l’autorità richiedente fornisce all’autorità interpellata almeno le seguenti informazioni:

a)

il fine fiscale per il quale si richiedono le informazioni; e

b)

la specificazione delle informazioni richieste per l’amministrazione o l’applicazione del diritto nazionale.

3.   Se una richiesta di cui all’articolo 5 riguarda un gruppo di contribuenti che non possono essere identificati singolarmente, l’autorità richiedente fornisce all’autorità interpellata almeno le seguenti informazioni:

a)

una descrizione dettagliata del gruppo;

b)

una spiegazione del diritto applicabile e dei fatti in base ai quali vi è motivo di ritenere che i contribuenti del gruppo non abbiano rispettato il diritto applicabile;

c)

una spiegazione del modo in cui le informazioni richieste contribuirebbero a determinare se i contribuenti del gruppo abbiano rispettato il diritto applicabile; e

d)

se del caso, i fatti e le circostanze relative al coinvolgimento di una terza parte Che ha contribuito attivamente al potenziale mancato rispetto del diritto da parte dei contribuenti del gruppo.»;

3)

all’articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La richiesta di cui all’articolo 5 può contenere una richiesta motivata relativa a un’indagine amministrativa. Se l’autorità interpellata ritiene che non siano necessarie indagini amministrative, comunica immediatamente all’autorità richiedente le ragioni di tale posizione.»;

4)

all’articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’autorità interpellata comunica le informazioni di cui all’articolo 5 al più presto e comunque entro tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta. Tuttavia, qualora l’autorità interpellata non possa rispondere alla richiesta entro il termine previsto, informa l’autorità richiedente immediatamente, e comunque entro tre mesi dal ricevimento della richiesta, delle circostanze che ostano al rispetto di tale termine, indicando la data entro la quale ritiene che le sarà possibile dar seguito alla richiesta. Il termine non può essere superiore a sei mesi dalla data di ricevimento della richiesta.

Tuttavia, se le informazioni sono già in possesso dell’autorità interpellata, queste sono trasmesse entro due mesi da tale data.»;

5)

all’articolo 7, il paragrafo 5 è soppresso;

6)

l’articolo 8 è così modificato:

a)

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   L’autorità competente di ciascuno Stato membro comunica all’autorità competente di qualsiasi altro Strato membro, mediante scambio automatico, tutte le informazioni disponibili riguardanti i residenti di tale altro Stato membro sulle seguenti categorie specifiche di reddito e di capitale ai sensi della legislazione dello Stato membro che comunica le informazioni:

a)

redditi da lavoro dipendente;

b)

compensi per dirigenti;

c)

prodotti di assicurazione sulla vita non contemplati in altri strumenti giuridici dell’Unione sullo scambio di informazioni e altre misure analoghe;

d)

pensioni;

e)

proprietà e redditi immobiliari;

f)

canoni.

Per i periodi d’imposta a partire dall’1 gennaio 2024 o successivi, gli Stati membri si adoperano per includere, nella comunicazione delle informazioni di cui al primo comma, il numero di identificazione fiscale (NIF) dei residenti rilasciato dallo Stato membro di residenza.

Ogni anno gli Stati membri notificano alla Commissione almeno due delle categorie di reddito e di capitale elencate al primo comma per le quali comunicano informazioni riguardanti i residenti di un altro Stato membro.

2.   Anteriormente all’1 gennaio 2024, gli Stati membri notificano alla Commissione almeno quattro delle categorie elencate al paragrafo 1, primo comma, per le quali l’autorità competente di ciascuno Stato membro comunica all’autorità competente di ogni altro Stato membro, mediante scambio automatico, le informazioni relative ai residenti di tale altro Stato membro. Le informazioni riguardano i periodi d’imposta a partire dall’1 gennaio 2025 o successivi.»;

b)

al paragrafo 3, il secondo comma è soppresso;

7)

l’articolo 8 bis è così modificato:

a)

al paragrafo 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

per quanto riguarda le informazioni scambiate a norma del paragrafo 1, sollecitamente dopo che i ruling preventivi transfrontalieri o gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento sono stati emanati, modificati o rinnovati e al più tardi entro tre mesi dalla fine del semestre solare durante il quale i ruling preventivi transfrontalieri o gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento sono stati emanati, modificati o rinnovati;»;

b)

al paragrafo 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

sintesi del ruling preventivo transfrontaliero o dell’accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, compresa una descrizione delle pertinenti attività commerciali o delle operazioni o serie di operazioni e qualsiasi altra informazione che possa aiutare l’autorità competente a valutare un potenziale rischio fiscale, senza comportare la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale, di un processo commerciale o di informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria all’ordine pubblico;»;

8)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 8 bis quater

Ambito di applicazione e condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni comunicate dai Gestori di Piattaforme

1.   Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre ai Gestori di Piattaforme con obbligo di comunicazione di svolgere le procedure di adeguata verifica in materia fiscale e di adempiere gli obblighi di comunicazione di cui all’allegato V, sezioni II e III. Ciascuno Stato membro garantisce inoltre l’efficace attuazione e il rispetto di tali misure conformemente all’allegato V, sezione IV.

2.   Conformemente alle procedure di adeguata verifica in materia fiscale e agli obblighi di comunicazione di cui all’allegato V, sezioni II e III, l’autorità competente dello Stato membro in cui abbia luogo la comunicazione in conformità del paragrafo 1 comunica, mediante scambio automatico ed entro il termine di cui al paragrafo 3, all’autorità competente dello Stato membro in cui il Venditore Oggetto di Comunicazione è residente ai sensi dell’allegato V, sezione II, parte D, e, qualora tale Venditore fornisca servizi di locazione di beni immobili, in ogni caso all’autorità competente dello Stato membro in cui il bene immobile è situato, le seguenti informazioni relative a ciascun Venditore Oggetto di Comunicazione:

a)

il nome, l’indirizzo della sede legale e il NIF del Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione e, ove applicabile, il relativo numero di identificazione individuale, assegnato a norma del paragrafo 4, primo comma, nonché il nome commerciale della Piattaforma o delle Piattaforme rispetto alle quali il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione effettua la comunicazione;

b)

il nome e il cognome del Venditore Oggetto di Comunicazione che è una persona fisica e la ragione sociale del Venditore Oggetto di Comunicazione che è un’Entità;

c)

l’Indirizzo Principale;

d)

l’eventuale NIF del Venditore Oggetto di Comunicazione, compreso il rispettivo Stato membro di rilascio, o, in assenza di NIF, il luogo di nascita del Venditore Oggetto di Comunicazione che è una persona fisica;

e)

il numero di registrazione dell’attività del Venditore Oggetto di Comunicazione che è un’Entità;

f)

il numero di partita IVA del Venditore Oggetto di Comunicazione, se disponibile;

g)

la data di nascita del Venditore Oggetto di Comunicazione che è una persona fisica;

h)

l’Identificativo del Conto Finanziario su cui è versato o accreditato il Corrispettivo, se conosciuto dal Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione e l’autorità competente dello Stato membro in cui il Venditore Oggetto di Comunicazione è residente ai sensi dell’allegato V, sezione II, parte D, non abbia notificato alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri la sua intenzione di non utilizzare l’Identificativo del Conto Finanziario a tale scopo;

i)

se differente dal nome del Venditore Oggetto di Comunicazione, in aggiunta all’Identificativo del Conto Finanziario, il nome del titolare del Conto Finanziario su cui è versato o accreditato il Corrispettivo, se conosciuto dal Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione ne sia a conoscenza, come pure qualsiasi altra informazione di identificazione finanziaria di cui dispone il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione in relazione al titolare del conto;

j)

ciascuno Stato membro in cui il Venditore Oggetto di Comunicazione è residente ai sensi dell’allegato V, sezione II, parte D;

k)

il Corrispettivo totale versato o accreditato nel corso di ogni trimestre del Periodo Oggetto di Comunicazione e il numero di Attività Pertinenti in relazione alle quali è stato versato o accreditato;

l)

eventuali diritti, commissioni o imposte trattenuti o addebitati dalla Piattaforma con Obbligo di Comunicazione per ogni trimestre del Periodo Oggetto di Comunicazione.

Qualora il Venditore Oggetto di Comunicazione fornisca servizi di locazione di beni immobili, sono comunicate le seguenti informazioni supplementari:

a)

l’indirizzo di ciascuna Proprietà Inserzionata determinato sulla base delle procedure di cui all’allegato V, sezione II, parte E, e il relativo numero di iscrizione al registro catastale, o equivalente previsto dal diritto nazionale dello Stato membro in cui è situato, se disponibile;

b)

il Corrispettivo totale versato o accreditato nel corso di ogni trimestre del Periodo Oggetto di Comunicazione e il numero di Attività Pertinenti prestate in riferimento a ciascuna Proprietà Inserzionata;

c)

se disponibile, il numero di giorni di locazione e il tipo di ciascuna Proprietà Inserzionata durante il Periodo Oggetto di Comunicazione.

3.   La comunicazione a norma del paragrafo 2 del presente articolo avviene utilizzando il formato elettronico tipo di cui all’articolo 20, paragrafo 4, entro i due mesi successivi alla fine del Periodo Oggetto di Comunicazione a cui si riferiscono gli obblighi di comunicazione del Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione. Le prime informazioni sono comunicate per i Periodi Oggetto di Comunicazione a decorrere dall’1 gennaio 2023.

4.   Ai fini dell’adempimento degli obblighi di comunicazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ciascuno Stato membro stabilisce le norme necessarie per imporre ai Gestori di Piattaforme con Obbligo di Comunicazione ai sensi dell’allegato V, sezione I, parte A, punto 4, lettera b), di registrarsi nell’Unione. L’autorità competente dello Stato membro di registrazione assegna un numero di identificazione individuale a tale Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione.

Gli Stati membri stabiliscono le norme in base alle quali i Gestori di Piattaforme con Obbligo di Comunicazione possono scegliere di registrarsi presso l’autorità competente di un solo Stato membro in conformità delle norme di cui all’allegato V, sezione IV, parte F. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per esigere che un Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione ai sensi dell’allegato V, sezione I, parte A, punto 4, lettera b), la cui registrazione sia stata revocata a norma dell’allegato V, sezione IV, parte F, punto 7, possa essere autorizzato a registrarsi nuovamente solo a condizione che fornisca alle autorità dello Stato membro interessato adeguate garanzie circa l’impegno a ottemperare agli obblighi di comunicazione nell’Unione, compresi eventuali obblighi di comunicazione residui che non abbia adempiuto.

La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, le modalità pratiche necessarie per la registrazione e l’identificazione dei Gestori di Piattaforme con Obbligo di Comunicazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2.

5.   Se un Gestore di Piattaforma è considerato un Gestore di Piattaforma Escluso, l’autorità competente dello Stato membro in cui è stata fornita la dimostrazione a norma dell’allegato V, sezione I, parte A, punto 3, ne informa le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri, comprese eventuali modifiche successive.

6.   Entro il 31 dicembre 2022 la Commissione istituisce un registro centrale in cui sono registrate le informazioni da comunicare a norma del paragrafo 5 del presente articolo e da notificare a norma dell’allegato V, sezione IV, parte F, punto 2. Tale registro centrale è a disposizione delle autorità competenti di tutti gli Stati membri.

7.   La Commissione determina, mediante atti di esecuzione, su richiesta motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, se le informazioni che devono essere scambiate automaticamente a norma di un accordo tra le autorità competenti dello Stato membro interessato e una giurisdizione non-UE siano equivalenti, ai sensi dell’allegato V, sezione I, parte A, punto 7, a quelle specificate nell’allegato V, sezione III, parte B. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2.

Lo Stato membro che chiede la misura di cui al primo comma invia una richiesta motivata alla Commissione.

Se la Commissione ritiene di non essere in possesso di tutte le informazioni necessarie per la valutazione della richiesta, contatta lo Stato membro interessato entro due mesi dal ricevimento della richiesta, specificando di quali informazioni supplementari necessiti. Non appena la Commissione dispone di tutte le informazioni che ritiene necessarie, ne informa lo Stato membro richiedente entro un mese e sottopone le pertinenti informazioni al comitato di cui all’articolo 26, paragrafo 2.

Quando agisce di propria iniziativa, la Commissione adotta un atto di esecuzione di cui al primo comma solo dopo che uno Stato membro abbia concluso un accordo tra autorità competenti con una giurisdizione non-UE che richiede lo scambio automatico di informazioni sui venditori che ottengono un reddito da attività facilitate dalle Piattaforme.

Nel determinare se le informazioni sono equivalenti ai sensi del primo comma in relazione a un’Attività Pertinente, la Commissione tiene debitamente conto della misura in cui il regime su cui si basano tali informazioni corrisponde a quello di cui all’allegato V, in particolare per quanto riguarda:

i)

le definizioni di Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione, Venditore Oggetto di Comunicazione, Attività Pertinente;

ii)

le procedure applicabili al fine di identificare i Venditori Oggetto di Comunicazione;

iii)

gli obblighi di comunicazione; e

iv)

le norme e le procedure amministrative che le giurisdizioni non-UE devono adottare al fine di garantire l’efficace attuazione e il rispetto delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale e degli obblighi comunicazione indicati nel regime stesso.

La medesima procedura si applica per determinare che le informazioni non sono più equivalenti.»;

9)

l’articolo 8 ter è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione su base annuale statistiche sul volume degli scambi automatici di cui all’articolo 8, paragrafi 1 e 3 bis, all’articolo 8 bis bis e all’articolo 8 bis quater e informazioni sui costi amministrativi e su altri costi e benefici pertinenti relativi agli scambi che hanno avuto luogo e sui potenziali cambiamenti, sia per le amministrazioni fiscali che per i terzi.»;

b)

il paragrafo 2 è soppresso;

10)

l’articolo 11 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Ai fini dello scambio delle informazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, l’autorità competente di uno Stato membro può chiedere all’autorità competente di un altro Stato membro che funzionari designati dalla prima e secondo le modalità procedurali stabilite da quest’ultima:

a)

siano presenti negli uffici in cui esercitano le loro funzioni le autorità amministrative dello Stato membro interpellato;

b)

siano presenti durante le indagini amministrative condotte sul territorio dello Stato membro interpellato;

c)

partecipino alle indagini amministrative svolte dallo Stato membro interpellato attraverso l’uso di mezzi di comunicazione elettronici, se del caso.

L’autorità interpellata risponde a una richiesta a norma del primo comma entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, per confermare il proprio assenso o comunicare il rifiuto motivato all’autorità richiedente.

Qualora le informazioni richieste siano contenute in una documentazione cui hanno accesso i funzionari dell’autorità interpellata, ne è data copia ai funzionari dell’autorità richiedente.»;

b)

al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Nel caso in cui funzionari dell’autorità richiedente siano presenti durante un’indagine amministrativa o partecipino a un’indagine amministrativa attraverso l’uso di mezzi di comunicazione elettronici, questi possono interrogare le persone ed esaminare i documenti secondo le modalità procedurali stabilite dallo Stato membro interpellato.»;

11)

all’articolo 12, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   L’autorità competente di ciascuno Stato membro interessato decide se intende partecipare ai controlli simultanei. Essa conferma il proprio assenso o comunica il rifiuto motivato all’autorità che ha proposto il controllo simultaneo entro 60 giorni dal ricevimento della proposta.»;

12)

è inserita la sezione seguente:

«SEZIONE II bis

Verifiche congiunte

Articolo 12 bis

Verifiche congiunte

1.   L’autorità competente di uno o più Stati membri può chiedere all’autorità competente di un altro Stato membro (o di altri Stati membri) di effettuare una verifica congiunta. Le autorità competenti interpellate rispondono alla richiesta di verifica congiunta entro 60 giorni dal ricevimento della stessa. Le autorità competenti interpellate possono respingere una richiesta di verifica congiunta da parte dell’autorità competente di uno Stato membro per motivi giustificati.

2.   Le verifiche congiunte sono svolte in modo concordato e coordinato, anche per quanto riguarda il regime linguistico, dalle autorità competenti degli Stati membri richiedenti e degli Stati membri interpellati e in conformità della legislazione e dei requisiti procedurali dello Stato membro in cui si svolgono le attività di verifica congiunta. L’autorità competente di ciascuno Stato membro in cui si svolgono le attività di verifica congiunta nomina un rappresentante incaricato di dirigere e coordinare la verifica congiunta in detto Stato membro.

I diritti e gli obblighi dei funzionari degli Stati membri che partecipano alla verifica congiunta, quando sono presenti in attività svolte in un altro Stato membro, sono determinati conformemente alla legislazione dello Stato membro in cui si svolgono tali attività di verifica congiunta. Nell’osservare la legislazione dello Stato membro in cui si svolgono le attività di verifica congiunta, i funzionari di un altro Stato membro non esercitano poteri che eccedono l’ambito di applicazione dei poteri loro conferiti a norma della legislazione del proprio Stato membro.

3.   Fatto salvo il paragrafo 2, uno Stato membro in cui si svolgono le attività di verifica congiunta adotta le misure necessarie per:

a)

consentire ai funzionari di altri Stati membri che partecipano alle attività di verifica congiunta di interrogare le persone ed esaminare i documenti insieme ai funzionari dello Stato membro in cui si svolgono le attività di verifica congiunta, secondo le modalità procedurali stabilite dallo Stato membro in cui si svolgono tali attività;

b)

garantire che gli elementi di prova raccolti durante le attività di verifica congiunta possano essere valutati, anche in ordine alla loro ammissibilità, alle stesse condizioni giuridiche applicabili nel caso di una verifica svolta in tale Stato membro al quale partecipano solo i funzionari di tale Stato membro, compreso nel corso di eventuali procedure di reclamo, riesame o ricorso; e

c)

garantire che la persona o le persone soggette a una verifica congiunta o da essa interessate godano degli stessi diritti e abbiano gli stessi obblighi applicabili nel caso di una verifica alla quale partecipano solo i funzionari di tale Stato membro, compreso nel corso di eventuali procedure di reclamo, riesame o ricorso.

4.   Quando le autorità competenti di due o più Stati membri conducono una verifica congiunta, cercano di concordare sui fatti e sulle circostanze pertinenti alla verifica congiunta e si adoperano per raggiungere un accordo sulla posizione fiscale della persona o delle persone sottoposte a verifica sulla base dei risultati della verifica congiunta. I risultati della verifica congiunta sono inseriti in una relazione finale. Le questioni sulle quali concordano le autorità competenti sono riportate nella relazione finale e rispecchiate nei relativi provvedimenti pubblicati dalle autorità competenti degli Stati membri partecipanti a seguito della verifica congiunta.

Fatto salvo il primo comma, gli atti delle autorità competenti di uno Stato membro o di uno dei suoi funzionari a seguito di una verifica congiunta e ogni altra procedura che abbia luogo in tale Stato membro, come una decisione delle autorità fiscali o una procedura di ricorso o di composizione ad essa relativa, si svolgono conformemente al diritto nazionale di tale Stato membro.

5.   Alla persona o alle persone sottoposte a verifica è comunicato l’esito della verifica congiunta, oltre a una copia della relazione finale entro 60 giorni dall’emissione della stessa.»;

13)

l’articolo 16 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1.   Le informazioni comunicate tra Stati membri in qualsiasi forma a norma della presente direttiva sono coperte dal segreto d’ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dal diritto nazionale dello Stato membro che le riceve. Tali informazioni possono essere usate per l’accertamento, l’amministrazione e l’applicazione del diritto nazionale degli Stati membri relativo alle imposte di cui all’articolo 2, nonché all’IVA e ad altre imposte indirette.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Con l’autorizzazione dell’autorità competente dello Stato membro che comunica le informazioni a norma della presente direttiva e soltanto nella misura consentita dal diritto nazionale dello Stato membro dell’autorità competente che riceve le informazioni, le informazioni e i documenti ricevuti a norma della presente direttiva possono essere utilizzati per fini diversi da quelli previsti al paragrafo 1. Tale autorizzazione è concessa se le informazioni possono essere utilizzate per fini analoghi nello Stato membro dell’autorità competente che comunica le informazioni.

L’autorità competente di ciascuno Stato membro può comunicare alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri un elenco dei fini, diversi da quelle di cui al paragrafo 1, per i quali, conformemente al diritto nazionale, possono essere utilizzati informazioni e documenti. L’autorità competente che riceve le informazioni e i documenti può utilizzare le informazioni e i documenti ricevuti senza l’autorizzazione di cui al primo comma del presente paragrafo per una delle finalità elencate dallo Stato membro che le comunica.»;

14)

l’articolo 20 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«2.   Il formulario tipo di cui al paragrafo 1 include almeno le seguenti informazioni che l’autorità richiedente deve fornire:

a)

l’identità della persona oggetto della verifica o indagine e, nel caso di richieste collettive di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 3, una descrizione dettagliata del gruppo;

b)

il fine fiscale per il quale si richiedono le informazioni.»;

b)

i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   Le informazioni spontanee e relative conferme di ricevuta ai sensi rispettivamente degli articoli 9 e 10, le richieste di notifiche amministrative ai sensi dell’articolo 13, le informazioni di riscontro ai sensi dell’articolo 14 e le comunicazioni ai sensi dell’articolo 16, paragrafi 2 e 3, e dell’articolo 24, paragrafo 2, sono trasmesse mediante formulari tipo adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2.

4.   Lo scambio automatico di informazioni di cui agli articoli 8 e 8 bis quater è effettuato utilizzando un formato elettronico tipo inteso a facilitare tale scambio automatico adottato dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2.»;

15)

all’articolo 21 è aggiunto il paragrafo seguente:

«7.   La Commissione sviluppa e fornisce sostegno tecnico e logistico per un’interfaccia centrale sicura per la cooperazione amministrativa nel settore fiscale quando gli Stati membri utilizzano per la comunicazione i formulari tipo ai sensi dell’articolo 20, paragrafi 1 e 3. Le autorità competenti di tutti gli Stati membri hanno accesso a detta interfaccia. Ai fini dei rilevamenti statistici, la Commissione ha accesso alle informazioni relative agli scambi registrate nell’interfaccia e che possono essere estratte automaticamente. La Commissione ha accesso solo a dati anonimi e aggregati. L’accesso da parte della Commissione non pregiudica l’obbligo degli Stati membri di fornire statistiche sugli scambi di informazioni a norma dell’articolo 23, paragrafo 4.

La Commissione stabilisce mediante atti di esecuzione le necessarie modalità pratiche. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2.»;

16)

all’articolo 22, il paragrafo 1 bis è sostituito dal seguente:

«1 bis.   Ai fini dell’attuazione e dell’applicazione delle leggi degli Stati membri che attuano la presente direttiva e al fine di garantire il funzionamento della cooperazione amministrativa da essa stabilita, gli Stati membri dispongono per legge l’accesso da parte delle autorità fiscali ai meccanismi, alle procedure, ai documenti e alle informazioni di cui agli articoli 13, 30, 31, 32 bis e 40 della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).

(*1)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).»;"

17)

all’articolo 23 bis, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le informazioni trasmesse alla Commissione da uno Stato membro a norma dell’articolo 23 e le relazioni o i documenti elaborati dalla Commissione utilizzando tali informazioni possono essere comunicati ad altri Stati membri. Le informazioni trasmesse sono coperte dal segreto d’ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dal diritto nazionale dello Stato membro che le riceve.

Le relazioni e i documenti redatti dalla Commissione di cui al primo comma possono essere utilizzati dagli Stati membri solo per fini analitici e non sono pubblicati o comunicati ad altre persone od organismi senza l’esplicito accordo della Commissione.

In deroga al primo e al secondo comma, la Commissione può pubblicare annualmente sintesi anonime dei dati statistici che gli Stati membri le comunicano a norma dell’articolo 23, paragrafo 4.»;

18)

l’articolo 25 è sostituito dal seguente:

«Articolo 25

Protezione dei dati

1.   Tutti gli scambi di informazioni ai sensi della presente direttiva sono soggetti al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2). Tuttavia, ai fini della corretta applicazione della presente direttiva, gli Stati membri limitano la portata degli obblighi e dei diritti previsti dall’articolo 13, dall’articolo 14, paragrafo 1, e dall’articolo 15 del regolamento (UE) 2016/679 nella misura in cui ciò sia necessario al fine di salvaguardare gli interessi di cui all’articolo 23, paragrafo 1, lettera e), del medesimo.

2.   Il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3) si applica al trattamento dei dati personali effettuato a norma della presente direttiva dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell’Unione. Tuttavia, ai fini della corretta applicazione della presente direttiva, la portata degli obblighi e dei diritti previsti dall’articolo 15, dall’articolo 16, paragrafo 1, e dagli articoli da 17 a 21 del regolamento (UE) 2018/1725 è limitata a quanto necessario al fine di salvaguardare gli interessi di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento.

3.   Le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione, gli intermediari, i Gestori di Piattaforme con Obbligo di Comunicazione e le autorità competenti degli Stati membri sono considerati titolari del trattamento quando, agendo da soli o congiuntamente, determinano le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679.

4.   Fatto salvo il paragrafo 1, ogni Stato membro assicura che ogni Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione o intermediario o Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione, a seconda dei casi, posti sotto la sua giurisdizione:

a)

informi ogni persona interessata che le informazioni ad essa relative saranno raccolte e trasferite in conformità della presente direttiva; e

b)

fornisca a ogni persona interessata tutte le informazioni che la stessa ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento in tempo utile per poter esercitare i propri diritti in materia di protezione dei dati e, in ogni caso, prima che le informazioni siano comunicate.

In deroga al primo comma, lettera b), ogni Stato membro stabilisce norme che obbligano i Gestori di Piattaforme con Obbligo di Comunicazione a informare i Venditori Oggetto di Comunicazione dei Corrispettivi comunicati.

5.   Le informazioni trattate in conformità della presente direttiva sono conservate per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento degli scopi della presente direttiva e comunque conformemente alla normativa nazionale in materia di prescrizione di ciascun responsabile del trattamento dei dati.

6.   Uno Stato membro in cui si è verificata una violazione dei dati comunica senza ritardo alla Commissione tale violazione dei dati e ogni successivo provvedimento adottato per porvi rimedio. La Commissione informa senza ritardo tutti gli Stati membri in merito alla violazione dei dati che le è stata comunicata o di cui è a conoscenza e ai provvedimenti adottati per porvi rimedio.

Ciascuno Stato membro può sospendere lo scambio di informazioni con lo Stato membro o gli Stati membri in cui si è verificata la violazione dei dati, dandone comunicazione scritta alla Commissione e allo Stato membro o agli Stati membri interessati. Tale sospensione ha effetto immediato.

Lo Stato membro o gli Stati membri in cui si è verificata la violazione dei dati indagano sulla violazione dei dati, la contengono e vi pongono rimedio e, dandone comunicazione scritta alla Commissione, chiedono la sospensione dell’accesso alla rete CCN ai fini della presente direttiva, se la violazione dei dati non può essere contenuta immediatamente e adeguatamente. A tale richiesta, la Commissione sospende l’accesso di tale Stato membro o di tali Stati membri alla rete CCN ai fini della presente direttiva.

Una volta che lo Stato membro in cui si è verificata la violazione dei dati abbia comunicato che è stato posto rimedio alla violazione dei dati, la Commissione riabilita l’accesso dello Stato membro o degli Stati membri interessati alla rete CCN ai fini della presente direttiva. Nel caso in cui uno o più Stati membri chiedano alla Commissione di verificare congiuntamente se sia stato efficacemente posto rimedio alla violazione dei dati, all’atto della verifica la Commissione riabilita l’accesso di tale Stato membro o tali Stati membri alla rete CCN ai fini della presente direttiva.

Qualora sia stata verificata una violazione dei dati nel registro centrale o nella rete CCN ai fini della presente direttiva e qualora gli scambi degli Stati membri attraverso la rete CCN possano potenzialmente risentirne, la Commissione informa gli Stati membri senza indebito ritardo in merito alla violazione dei dati e ai provvedimenti adottati per porvi rimedio. I provvedimenti adottati per porvi rimedio possono includere la sospensione dell’accesso al registro centrale o alla CCN ai fini della presente direttiva fino a quando non sia stato posto rimedio alla violazione dei dati.

7.   Gli Stati membri, assistiti dalla Commissione, concordano le modalità pratiche necessarie per l’attuazione del presente articolo, tra cui i processi di gestione delle violazioni di dati in linea con le buone prassi riconosciute a livello internazionale e, se del caso, accordi tra contitolari del trattamento, accordi tra il responsabile e il titolare del trattamento o i relativi modelli.

(*2)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1)."

(*3)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, organi, uffici e agenzie dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).»;"

19)

l’articolo 25 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 25 bis

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e riguardanti gli articoli 8 bis bis, 8 bis ter e 8 bis quater e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.»;

20)

è aggiunto l’allegato V, il cui testo figura nell’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2022, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dall’1 gennaio 2023.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2023, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 1, punto 1), lettera d), della presente direttiva per quanto riguarda l’articolo 3, punto 26), della direttiva 2011/16/UE e all’articolo 1, punto 12), della presente direttiva per quanto riguarda la sezione II bis della direttiva 2011/16/UE. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni al più tardi a decorrere dall’1 gennaio 2024.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2021

Per il Consiglio

Il presidente

M. do C. ANTUNES


(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(2)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(3)  Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell’11.3.2011, pag. 1).

(4)  Direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa a un sistema comune di tassazione applicabile ai pagamenti di interessi e canoni effettuati tra società consociate di Stati membri diversi (GU L 157 del 26.6.2003, pag. 49).

(5)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(6)  Regolamento (UE) n. 1286/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce un programma di azione inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nell’Unione europea per il periodo 2014-2020 (Fiscalis 2020) e che abroga la decisione n. 1482/2007/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 25).

(7)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(8)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).


ALLEGATO

«ALLEGATO V

PROCEDURE DI ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE, OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E ALTRE NORME PER I GESTORI DI PIATTAFORME

Il presente allegato definisce le procedure di adeguata verifica in materia fiscale, gli obblighi di comunicazione e altre norme che devono essere applicati dai Gestori di Piattaforme con Obbligo di Comunicazione al fine di consentire agli Stati membri di trasmettere, mediante scambio automatico, le informazioni di cui all’articolo 8 bis quater della presente direttiva.

Il presente allegato definisce inoltre le norme e le procedure amministrative che gli Stati membri devono adottare al fine di garantire l’efficace attuazione e il rispetto delle procedure adeguata verifica in materia fiscale e degli obblighi di comunicazione indicati nello stesso.

SEZIONE I

DEFINIZIONI

Si applicano le definizioni seguenti:

A.

Gestori di Piattaforme con Obbligo di Comunicazione

1.

“Piattaforma”: qualsiasi software, compresi i siti web o parti di essi e le applicazioni, comprese le applicazioni mobili, accessibile agli utenti e che consente ai Venditori di essere collegati con altri utenti allo scopo di svolgere, direttamente o indirettamente, un’Attività Pertinente per tali utenti. Essa comprende inoltre qualsiasi accordo per la riscossione e il pagamento di un Corrispettivo in relazione all’Attività Pertinente.

Il termine “Piattaforma” non include i software che, senza ulteriori interventi per l’esecuzione di un’Attività Pertinente, consentano esclusivamente una delle seguenti azioni:

a)

il trattamento di pagamenti relativi all’Attività Pertinente;

b)

la catalogazione o la pubblicità di un’Attività Pertinente da parte degli utenti;

c)

il reindirizzamento o il trasferimento di utenti verso una Piattaforma.

2.

“Gestore di Piattaforma”: un’Entità che stipula un contratto con i Venditori per mettere a loro disposizione tutta o parte di una Piattaforma.

3.

“Gestore di Piattaforma Escluso”: un Gestore di Piattaforma che, fin dall’inizio e su base annua, ha dimostrato in modo soddisfacente all’autorità competente dello Stato membro alla quale, conformemente alle norme di cui alla sezione III, parte A, punti 1, 2 e 3, il Gestore di Piattaforma avrebbe altrimenti dovuto comunicare le informazioni richieste, che l’intero modello di business della Piattaforma è tale da non includere Venditori Oggetto di Comunicazione.

4.

“Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione”: qualsiasi Gestore di Piattaforma, diverso da un Gestore di Piattaforma Escluso, che si trovi in una delle seguenti situazioni:

a)

è residente a fini fiscali in uno Stato membro o, se non ha la residenza fiscale in uno Stato membro, soddisfa una delle seguenti condizioni:

i)

è costituito a norma delle leggi di uno Stato membro;

ii)

ha la sede di direzione (compresa la sede di direzione effettiva) in uno Stato membro;

iii)

ha una stabile organizzazione in uno Stato membro e non è un Gestore di Piattaforma Qualificato Non-UE;

b)

non è residente a fini fiscali, né è costituito o gestito in uno Stato membro, né ha una stabile organizzazione in uno Stato membro, ma facilita l’esecuzione di un’Attività Pertinente da parte di Venditori Oggetto di Comunicazione o di un’Attività Pertinente che comporta la locazione di beni immobili ubicati in uno Stato membro, e non è un Gestore di Piattaforma Qualificato Non-UE.

5.

“Gestore di Piattaforma Qualificato Non-UE”: un Gestore di Piattaforma per il quale tutte le Attività Pertinenti che facilita sono anche Attività Pertinenti Qualificate e che è residente a fini fiscali in una Giurisdizione Qualificata Non-UE o, se non ha la residenza fiscale in una Giurisdizione Qualificata Non-UE, soddisfa una delle seguenti condizioni:

a)

è costituito a norma delle leggi di una Giurisdizione Qualificata Non-UE; o

b)

ha la sede di direzione (compresa la sede di direzione effettiva) in una Giurisdizione Qualificata Non-UE.

6.

“Giurisdizione Qualificata Non-UE”: una giurisdizione non-UE nella quale vige un Accordo Qualificante Effettivo tra Autorità Competenti concluso con le autorità competenti di tutti gli Stati membri che sono identificati come giurisdizioni oggetto di comunicazione in un elenco pubblicato dalla giurisdizione non-UE.

7.

“Accordo Qualificante Effettivo tra Autorità Competenti”: un accordo tra le autorità competenti di uno Stato membro e di una giurisdizione non-UE, che richiede lo scambio automatico di informazioni equivalenti a quelle specificate nella sezione III, parte B, del presente allegato quale confermato da un atto di esecuzione a norma dell’articolo 8 bis quater, paragrafo 7.

8.

“Attività Pertinente”: un’attività svolta al fine di percepire un Corrispettivo e che rientra in una delle attività elencate di seguito:

a)

la locazione di beni immobili, compresi gli immobili residenziali e commerciali, nonché qualsiasi altro bene immobile e spazio di parcheggio;

b)

i Servizi Personali;

c)

la vendita di Beni;

d)

il noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto.

Il termine “Attività Pertinente” non comprende le attività svolte da un Venditore che agisca in qualità di dipendente del Gestore di Piattaforma o di un’Entità collegata del Gestore di Piattaforma.

9.

“Attività Pertinenti Qualificate”: qualsiasi Attività Pertinente oggetto di scambio automatico a norma di un Accordo Qualificante Effettivo tra Autorità Competenti.

10.

“Corrispettivo”: la compensazione, in qualsiasi forma, al netto di spese, commissioni o imposte trattenute o addebitate dal Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione, che sia versata o accreditata a un Venditore in relazione all’Attività Pertinente e il cui importo sia noto o ragionevolmente conoscibile dal Gestore di Piattaforma.

11.

“Servizio Personale”: un servizio basato sulla durata o sull’esecuzione di compiti da parte di una o più persone, che operano in modo indipendente o per conto di un’Entità, e che viene svolto su richiesta di un utente, online o fisicamente offline dopo essere stato facilitato da una Piattaforma.

B.

Venditori Oggetto di Comunicazione

1.

“Venditore”: un utente della Piattaforma, sia esso una persona fisica o un’Entità, che è registrato sulla Piattaforma in qualsiasi momento nel Periodo Oggetto di Comunicazione e svolge un’Attività Pertinente.

2.

“Venditore attivo”: un Venditore che presta un’Attività Pertinente durante il Periodo Oggetto di Comunicazione o a cui è versato o accreditato un Corrispettivo in relazione a un’Attività Pertinente durante il Periodo Oggetto di Comunicazione.

3.

“Venditore Oggetto di Comunicazione”: un Venditore attivo, diverso da un Venditore Escluso, che risiede in uno Stato membro o che ha dato in locazione beni immobili ubicati in uno Stato membro.

4.

“Venditore Escluso”: un Venditore:

a)

che è un’Entità Statale;

b)

che è un’Entità il cui capitale è regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari o un’Entità collegata di un’Entità il cui capitale è regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari;

c)

che è un’Entità per la quale il Gestore di Piattaforma ha facilitato oltre 2 000 Attività Pertinenti mediante la locazione di beni immobili in relazione a una Proprietà Inserzionata durante il Periodo Oggetto di Comunicazione; o

d)

per il quale il Gestore di Piattaforma ha facilitato meno di 30 Attività Pertinenti mediante la vendita di Beni e per il quale l’importo totale del Corrispettivo versato o accreditato non era superiore a 2 000 EUR durante il Periodo Oggetto di Comunicazione.

C.

Altre definizioni

1.

“Entità”: una persona giuridica o un istituto giuridico quale una società di capitali, una società di persone, un trust o una fondazione. Un’Entità è un’Entità collegata di un’altra Entità se una delle due controlla l’altra o se le due Entità sono soggette a controllo comune. A tal fine, il controllo comprende il possesso diretto o indiretto di più del 50 % dei diritti di voto e del valore in un’Entità. Nella partecipazione indiretta, il rispetto del requisito relativo alla detenzione di più del 50 % del diritto di proprietà nel capitale dell’altra Entità è determinato moltiplicando le percentuali delle partecipazioni attraverso i livelli successivi. Una persona che detiene più del 50 % dei diritti di voto è considerata detentrice del 100 %.

2.

“Entità Statale”: il governo di uno Stato membro o altra giurisdizione, ogni suddivisione politica di uno Stato membro o altra giurisdizione (che include uno Stato, una provincia, una contea o un comune) e ogni agenzia o ente strumentale interamente detenuti da uno Stato membro o altra giurisdizione o da uno o più dei soggetti precedenti (ciascuno dei quali costituisce un’“Entità Statale”).

3.

“NIF”: un numero di identificazione fiscale rilasciato da uno Stato membro (o equivalente funzionale in assenza di un numero di identificazione fiscale).

4.

“Numero di partita IVA”: il numero unico che identifica un soggetto passivo o una persona giuridica che non è soggetto passivo registrati ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

5.

“Indirizzo Principale”: l’indirizzo della residenza principale di un Venditore che è una persona fisica, come pure l’indirizzo della sede legale di un Venditore che è un’Entità.

6.

“Periodo Oggetto di Comunicazione”: l’anno civile per il quale viene redatta una comunicazione a norma della sezione III.

7.

“Proprietà Inserzionata”: tutte le unità di beni immobili ubicate presso lo stesso indirizzo postale, appartenenti dallo stesso proprietario e offerte in locazione su una Piattaforma dallo stesso Venditore.

8.

“Identificativo del Conto Finanziario”: il numero o riferimento unico di identificazione di cui dispone il Gestore di Piattaforma e relativo al conto bancario o ad altro analogo conto di servizi di pagamento su cui è versato o accreditato il Corrispettivo.

9.

“Beni”: qualsiasi bene materiale.

SEZIONE II

PROCEDURE DI ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE

Le procedure elencate di seguito si applicano al fine di identificare i Venditori Oggetto di Comunicazione.

A.

Venditori non soggetti a riesame

Per determinare se un Venditore che è un’Entità possa essere considerato un Venditore Escluso di cui alla sezione I, parte B, punto 4, lettere a) e b), un Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione può avvalersi di informazioni pubblicamente disponibili o di una conferma da parte del Venditore che è un’Entità.

Per determinare se un Venditore possa essere considerato un Venditore Escluso di cui alla sezione I, parte B, punto 4, lettere c) e d), un Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione può avvalersi dei dati di cui dispone.

B.

Raccolta di informazioni sul Venditore

1.

Il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione acquisisce tutte le seguenti informazioni per ciascun Venditore che è una persona fisica e non è un Venditore Escluso:

a)

nome e cognome;

b)

Indirizzo Principale;

c)

l’eventuale NIF rilasciato al Venditore, compresi i singoli Stati membri di rilascio, e, in assenza di NIF, il luogo di nascita del Venditore;

d)

il Numero di partita IVA del Venditore, se disponibile;

e)

la data di nascita.

2.

Il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione acquisisce tutte le seguenti informazioni per ciascun Venditore che è un’Entità e non è un Venditore Escluso:

a)

la ragione sociale;

b)

l’Indirizzo Principale;

c)

l’eventuale NIF rilasciato al Venditore, compreso il rispettivo Stato membro di rilascio;

d)

il numero di partita IVA del Venditore, se disponibile;

e)

il numero di registrazione dell’attività;

f)

l’esistenza di una stabile organizzazione tramite la quale sono svolte Attività Pertinenti nell’Unione, se disponibile, indicando i singoli Stati membri in cui tale stabile organizzazione è ubicata.

3.

In deroga alla parte B, punti 1 e 2, il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione non è tenuto ad acquisire le informazioni di cui alla parte B, punto 1, lettere da b) a e), e alla parte B, punto 2, lettere da b) a f), qualora ottenga una conferma diretta dell’identità e della residenza del Venditore tramite un servizio di identificazione messo a disposizione da uno Stato membro o dall’Unione ai fini dell’accertamento dell’identità e della residenza fiscale del Venditore.

4.

In deroga alla parte B, punto 1, lettera c), e alla parte B, punto 2, lettere c) ed e), il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione non è tenuto ad acquisire il NIF o il numero di registrazione dell’attività, a seconda del caso, in una delle seguenti situazioni:

a)

lo Stato membro di residenza del Venditore non rilascia a quest’ultimo il NIF o il numero di registrazione dell’attività;

b)

lo Stato membro di residenza del Venditore non richiede che sia acquisito il NIF rilasciato al Venditore.

C.

Verifica delle informazioni sul Venditore

1.

Il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione determina l’affidabilità delle informazioni acquisite a norma della parte A, della parte B, punto 1, della parte B, punto 2, lettere da a) a e), e della parte E utilizzando tutte le informazioni e i documenti di cui dispone nei suoi archivi come pure tutte le interfacce elettroniche messe a disposizione a titolo gratuito da uno Stato membro o dall’Unione per accertare la validità del NIF e/o del Numero di partita IVA.

2.

In deroga alla parte C, punto 1, per l’espletamento delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale a norma della parte F, punto 2, il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione può determinare l’affidabilità delle informazioni acquisite a norma della parte A, della parte B, punto 1, della parte B, punto 2, lettere da a) a e), e della parte E utilizzando le informazioni e i documenti consultabili per via elettronica negli archivi di cui dispone.

3.

In applicazione della parte F, punto 3, lettera b), e in deroga alla parte C, punti 1 e 2, nei casi in cui abbia motivo di essere a conoscenza del fatto che le informazioni di cui alle parti B o E possono essere inesatte alla luce delle informazioni fornite dall’autorità competente di uno Stato membro in risposta a una richiesta concernente uno specifico Venditore, il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione chiede al Venditore di rettificare le informazioni rivelatesi inesatte e di fornire documenti giustificativi, dati o informazioni affidabili e provenienti da una fonte indipendente, quali:

a)

un valido documento di identificazione rilasciato da uno Stato;

b)

un recente certificato di residenza fiscale.

D.

Determinazione dello Stato membro o degli Stati membri di residenza del Venditore ai fini della presente direttiva

1.

Il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione considera che un Venditore è residente nello Stato membro in cui il Venditore ha l’Indirizzo Principale. In caso di differenza rispetto allo Stato membro dell’Indirizzo Principale del Venditore, il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione considera il Venditore residente anche nello Stato membro che ha rilasciato il NIF. Qualora il Venditore abbia fornito informazioni relative all’esistenza di una stabile organizzazione a norma della parte B, punto 2, lettera f), il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione ritiene il Venditore residente anche nello Stato membro, specificato dal Venditore, in cui è ubicata tale stabile organizzazione.

2.

In deroga alla parte D, punto 1, il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione considera un Venditore residente in ogni Stato membro confermato da un servizio di identificazione elettronica messo a disposizione da uno Stato membro o dall’Unione a norma della parte B, punto 3.

E.

Raccolta di informazioni sui beni immobili in locazione

Se un Venditore è impegnato in un’Attività Pertinente che comporta la locazione di beni immobili, il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione acquisisce l’indirizzo di ciascuna Proprietà Inserzionata e, se disponibile, il relativo numero di iscrizione al registro catastale o equivalente previsto dal diritto nazionale dello Stato membro in cui è ubicato. Qualora abbia facilitato oltre 2 000 Attività Pertinenti mediante la locazione di una Proprietà Inserzionata per lo stesso Venditore che è un’Entità, il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione acquisisce documenti giustificativi, dati o informazioni secondo cui la Proprietà Inserzionata appartiene allo stesso proprietario.

F.

Tempistica e validità delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale

1.

Il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione espleta le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle parti da A a E entro il 31 dicembre del Periodo Oggetto di Comunicazione.

2.

In deroga alla parte F, punto 1, per i Venditori che erano già registrati sulla Piattaforma all’1 gennaio 2023 o alla data in cui un’Entità sia divenuta Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione, le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle parti da A a E devono essere espletate entro il 31 dicembre del secondo Periodo Oggetto di Comunicazione per il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione.

3.

In deroga alla parte F, punto 1, il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione può basarsi sulle procedure di adeguata verifica in materia fiscale relative a precedenti Periodi Oggetto di Comunicazione a condizione che:

a)

le informazioni relative al Venditore di cui alla parte B, punti 1 e 2, siano state acquisite e verificate o confermate negli ultimi 36 mesi; e

b)

il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione non abbia motivo di essere a conoscenza del fatto che le informazioni acquisite a norma delle parti A, B ed E sono o si sono rivelate inattendibili o inesatte.

G.

Applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale esclusivamente ai Venditori attivi

Il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione può scegliere di espletare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle parti da A a F esclusivamente in relazione ai Venditori attivi.

H.

Espletamento delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale da parte di terzi

1.

Il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione può affidarsi a un terzo prestatore di servizi per adempiere gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale di cui alla presente sezione, ma la responsabilità per tali obblighi ricade sullo stesso Gestore.

2.

Quando il Gestore di Piattaforma adempie gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale per conto di un Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione in relazione alla stessa Piattaforma a norma della parte H, punto 1, tale Gestore di Piattaforma svolge le procedure di adeguata verifica in materia fiscale in conformità delle norme di cui alla presente sezione. La responsabilità per gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale resta del Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione.

SEZIONE III

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

A.

Tempi e modalità della comunicazione

1.

Il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione ai sensi della sezione I, parte A, punto 4, lettera a), comunica all’autorità competente dello Stato membro determinato conformemente alla sezione I, parte A, punto 4, lettera a), le informazioni di cui alla parte B della presente sezione In relazione al Periodo Oggetto di Comunicazione entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’anno civile in cui il Venditore è identificato come Venditore Oggetto di Comunicazione. Qualora vi siano più Gestori di Piattaforme con Obbligo di Comunicazione, ciascuno di essi è esonerato dalla comunicazione di informazioni se può provare, conformemente al diritto nazionale, che le stesse informazioni sono state comunicate da un altro Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione.

2.

Il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione ai sensi della sezione I, parte A, punto 4, lettera a), che soddisfi una delle condizioni ivi elencate in più Stati membri sceglie uno di questi Stati membri in cui adempirà gli obblighi di comunicazione di cui alla presente sezione. Tale Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione comunica le informazioni elencate nella parte B della presente sezione relativamente al Periodo Oggetto di Comunicazione all’autorità competente dello Stato membro di elezione, quale determinato conformemente alla sezione IV, parte E, entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’anno civile in cui il Venditore è identificato come Venditore Oggetto di Comunicazione. Qualora vi siano più Gestori di Piattaforme con Obbligo di Comunicazione, ciascuno di essi è esonerato dalla comunicazione di informazioni se può provare, conformemente al diritto nazionale, che le stesse informazioni sono state comunicate da un altro Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione in un altro Stato membro.

3.

Il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione ai sensi della sezione I, parte A, punto 4, lettera b), comunica le informazioni elencate nella parte B della presente sezione relativamente al Periodo Oggetto di Comunicazione all’autorità competente dello Stato membro di registrazione, quale determinato conformemente alla sezione IV, parte F, punto 1, entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’anno civile in cui il Venditore è identificato come Venditore Oggetto di Comunicazione.

4.

In deroga alla parte A, punto 3, della presente sezione, un Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione ai sensi della sezione I, parte A, punto 4, lettera b), non è tenuto a fornire le informazioni di cui alla parte B della presente sezione relativamente alle Attività Pertinenti Qualificate contemplate da un Accordo Qualificante Effettivo tra Autorità Competenti che già prevede lo scambio automatico di informazioni equivalenti con uno Stato membro sui Venditori Oggetto di Comunicazione ivi residenti.

5.

Il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione fornisce anche le informazioni di cui alla parte B, punti 2 e 3, al Venditore Oggetto di Comunicazione a cui si riferiscono entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’anno civile in cui il Venditore è identificato come Venditore Oggetto di Comunicazione.

6.

Le informazioni relative ai Corrispettivi versati o accreditati in una valuta legale sono comunicate indicando la valuta utilizzata per il versamento o l’accredito. Qualora sia stato versato o accreditato in una valuta diversa da una valuta legale, il Corrispettivo viene comunicato utilizzando una valuta locale, convertita o valutata con modalità determinate in modo coerente dal Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione.

7.

Le informazioni relative al Corrispettivo e ad altri importi sono comunicate in riferimento al trimestre del Periodo Oggetto di Comunicazione in cui è stato versato o accreditato il Corrispettivo.

B.

Informazioni da comunicare

Ogni Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione comunica le informazioni indicate di seguito.

1.

Il nome, l’indirizzo della sede legale e il NIF del Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione e, ove applicabile, il relativo numero di identificazione individuale assegnato a norma della sezione IV, parte F, punto 4, nonché il nome commerciale della Piattaforma o delle Piattaforme rispetto alle quali il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione effettua la comunicazione.

2.

In relazione a ciascun Venditore Oggetto di Comunicazione che ha svolto un’Attività Pertinente diversa dalla locazione di beni immobili:

a)

le informazioni che devono essere acquisite a norma della sezione II, parte B;

b)

l’Identificativo del Conto Finanziario, se conosciuto dal Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione e l’autorità competente dello Stato membro in cui il Venditore Oggetto di Comunicazione è residente ai sensi della sezione II, parte D, non abbia comunicato l’intenzione di non utilizzare l’Identificativo del Conto Finanziario a tale scopo;

c)

se differente dal nome del Venditore Oggetto di Comunicazione, in aggiunta all’Identificativo del Conto Finanziario, il nome del titolare del Conto Finanziario su cui è versato o accreditato il Corrispettivo, se conosciuto dal Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione, come pure qualsiasi altra informazione di identificazione finanziaria di cui dispone il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione in relazione al titolare del conto;

d)

ogni Stato membro in cui il Venditore Oggetto di Comunicazione è residente ai fini della presente direttiva quale determinato conformemente alla sezione II, parte D;

e)

il Corrispettivo totale versato o accreditato nel corso di ogni trimestre del Periodo Oggetto di Comunicazione e il numero di Attività Pertinenti in relazione alle quali è stato versato o accreditato;

f)

eventuali diritti, commissioni o imposte trattenuti o addebitati dal Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione per ogni trimestre del Periodo Oggetto di Comunicazione.

3.

In relazione a ciascun Venditore Oggetto di Comunicazione che ha svolto un’Attività Pertinente che comporta la locazione di beni immobili:

a)

le informazioni che devono essere acquisite a norma della sezione II, parte B;

b)

l’Identificativo del Conto Finanziario, se conosciuto dal Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione e l’autorità competente dello Stato membro in cui il Venditore Oggetto di Comunicazione è residente ai sensi della sezione II, parte D, non abbia comunicato l’intenzione di non utilizzare l’Identificativo del Conto Finanziario a tale scopo;

c)

se differente dal nome del Venditore Oggetto di Comunicazione, in aggiunta all’Identificativo del Conto Finanziario, il nome del titolare del Conto Finanziario su cui è versato o accreditato il Corrispettivo, se conosciuto dal Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione, come pure qualsiasi altra informazione di identificazione finanziaria di cui dispone il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione in relazione al titolare del conto;

d)

ogni Stato membro in cui il Venditore Oggetto di Comunicazione è residente ai fini della presente direttiva quale determinato conformemente alla sezione II, parte D;

e)

l’indirizzo di ciascuna Proprietà Inserzionata, determinato sulla base delle procedure di cui alla sezione II, parte E, e il relativo numero di iscrizione al registro catastale o equivalente previsto dal diritto nazionale dello Stato membro in cui è situato, se disponibile;

f)

il Corrispettivo totale versato o accreditato nel corso di ogni trimestre del Periodo Oggetto di Comunicazione e il numero di Attività Pertinenti prestate in riferimento a ciascuna Proprietà Inserzionata;

g)

eventuali diritti, commissioni o imposte trattenuti o addebitati dal Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione per ogni trimestre del Periodo Oggetto di Comunicazione;

h)

se disponibile, il numero di giorni di locazione e il tipo di ogni singola Proprietà Inserzionata durante il Periodo Oggetto di Comunicazione.

SEZIONE IV

EFFICACE ATTUAZIONE

A norma dell’articolo 8 bis quater gli Stati membri sono tenuti ad adottare norme e procedure amministrative per garantire l’efficace attuazione e il rispetto delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale e degli obblighi di comunicazione di cui alle sezioni II e III del presente allegato.

A.

Norme per l’applicazione delle prescrizioni in materia di raccolta e verifica di cui alla sezione II

1.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per imporre ai Gestori di Piattaforme con Obbligo di Comunicazione di applicare le prescrizioni in materia di raccolta e verifica di cui alla sezione II in relazione ai rispettivi Venditori.

2.

Qualora un Venditore non fornisca le informazioni di cui alla sezione II dopo due solleciti a seguito della richiesta iniziale del Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione, ma non prima che siano passati 60 giorni, il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione chiude il conto del Venditore e gli impedisce di registrarsi nuovamente sulla Piattaforma o trattiene il Corrispettivo dovuto al Venditore finché il Venditore non fornisce le informazioni richieste.

B.

Norme che impongono al Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione di conservare i dati relativi alle azioni intraprese ed eventuali informazioni utilizzate per l’esecuzione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale e degli obblighi di comunicazione e misure adeguate per acquisire tali dati

1.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per imporre al Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione di conservare i dati relativi alle azioni intraprese ed eventuali informazioni utilizzate per l’esecuzione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale e degli obblighi di comunicazione di cui alle sezioni II e III. Tali dati restano disponibili per un periodo sufficientemente lungo e, in ogni caso, non inferiore a cinque anni ma non superiore a 10 anni dopo la fine del Periodo Oggetto di Comunicazione a cui si riferiscono.

2.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie, compresa la possibilità di emettere un’ingiunzione in tal senso nei confronti dei Gestori di Piattaforme con Obbligo di Comunicazione, al fine di garantire che tutte le necessarie informazioni siano comunicate all’autorità competente, per consentire a quest’ultima di ottemperare all’obbligo di comunicare le informazioni in conformità dell’articolo 8 bis quater, paragrafo 2.

C.

Procedure amministrative per verificare il rispetto, da parte dei Gestori di Piattaforme con Obbligo di Comunicazione, delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale e degli obblighi di comunicazione

Gli Stati membri stabiliscono le procedure amministrative per verificare il rispetto, da parte del Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione, delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale e degli obblighi di comunicazione di cui alle sezioni II e III.

D.

Procedure amministrative intese a monitorare un Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione qualora siano segnalate informazioni incomplete o inesatte

Gli Stati membri stabiliscono le procedure amministrative intese a monitorare un Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione qualora le informazioni comunicate risultino incomplete o inesatte.

E.

Procedura amministrativa per la scelta di un unico Stato membro ai fini della comunicazione

Il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione ai sensi della sezione I, parte A, punto 4, lettera a), che soddisfi una delle condizioni ivi elencate in più Stati membri sceglie uno di questi Stati membri per adempiere agli obblighi di comunicazione di cui alla sezione III. Il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione informa della sua scelta tutte le autorità competenti di tali Stati membri.

F.

Procedura amministrativa per la registrazione unica di un Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione

1.

Il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione ai sensi della sezione I, parte A, punto 4, lettera b), del presente allegato si registra presso l’autorità competente di qualsiasi Stato membro a norma dell’articolo 8 bis quater, paragrafo 4, non appena avvia la sua attività di Gestore di Piattaforma.

2.

Il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione notifica allo Stato membro in cui ha effettuato la registrazione unica le seguenti informazioni:

a)

nome;

b)

indirizzo postale;

c)

indirizzi elettronici, inclusi i siti web;

d)

eventuale NIF rilasciato al Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione;

e)

una dichiarazione contenente le informazioni concernenti l’identificazione del Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione ai fini dell’IVA nell’Unione, a norma del titolo XII, capo 6, sezioni 2 e 3, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (*1);

f)

gli Stati membri in cui i Venditori Oggetto di Comunicazione sono residenti ai sensi della sezione II, parte D.

3.

Il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione notifica allo Stato membro in cui ha effettuato la registrazione unica eventuali modifiche delle informazioni fornite a norma della parte F, punto 2.

4.

Lo Stato membro in cui è avvenuta la registrazione unica assegna al Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione un numero di identificazione individuale e lo comunica per via elettronica alle autorità competenti di tutti gli Stati membri.

5.

Lo Stato membro in cui è avvenuta la registrazione unica chiede alla Commissione di cancellare dal registro centrale il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione nei seguenti casi:

a)

il Gestore di Piattaforma comunica allo Stato membro che non esercita più alcuna attività in qualità di Gestore di Piattaforma;

b)

in assenza della notifica di cui alla lettera a), vi sono motivi per ritenere che il Gestore di Piattaforma abbia cessato le attività;

c)

il Gestore di Piattaforma non soddisfa più le condizioni di cui alla sezione I, parte A, punto 4), lettera b);

d)

lo Stato membro ha revocato la registrazione presso la propria autorità competente a norma della parte F, punto 7.

6.

Ciascuno Stato membro notifica prontamente alla Commissione gli eventuali Gestori di Piattaforme ai sensi della sezione I, parte A, punto 4, lettera b), che iniziano la loro attività di Gestore di Piattaforma omettendo di registrarsi a norma del presente punto.

Se un Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione non rispetta l’obbligo di registrazione o se la sua registrazione è stata revocata a norma della parte F, punto 7, della presente sezione, gli Stati membri, fatto salvo l’articolo 25 bis, adottano misure effettive, proporzionate e dissuasive per garantire il rispetto degli obblighi nell’ambito della loro giurisdizione. La scelta di tali misure è lasciata alla discrezione degli Stati membri. Gli Stati membri si adoperano per agire in modo coordinato al fine di garantire il rispetto degli obblighi, anche impedendo in ultima istanza che il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione possa operare all’interno dell’Unione.

7.

Se un Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione non rispetta l’obbligo di comunicazione di cui alla sezione III, parte A, punto 3, del presente allegato dopo due solleciti da parte dello Stato membro di registrazione unica, lo Stato membro, fatto salvo l’articolo 25 bis, adotta le misure necessarie per revocare la registrazione del Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione effettuata a norma dell’articolo 8 bis quater, paragrafo 4. La registrazione è revocata entro 90 giorni ma non prima della scadenza di 30 giorni dal secondo sollecito.


(*1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1).”


Top