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Document 32021D1095
Commission Implementing Decision (EU) 2021/1095 of 2 July 2021 establishing the methodology for allocating costs related to borrowing and debt management operations under NextGenerationEU
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1095 della Commissione del 2 luglio 2021 che istituisce la metodologia di ripartizione dei costi collegati alle operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito di NextGenerationEU
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1095 della Commissione del 2 luglio 2021 che istituisce la metodologia di ripartizione dei costi collegati alle operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito di NextGenerationEU
C/2021/4864
GU L 236 del 5.7.2021, pp. 75–85
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 22/12/2022; abrogato da 32022D2545
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Repealed by | 32022D2545 | 23/12/2022 |
|
5.7.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 236/75 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1095 DELLA COMMISSIONE
del 2 luglio 2021
che istituisce la metodologia di ripartizione dei costi collegati alle operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito di NextGenerationEU
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,
vista la decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
Sullo sfondo della risposta alla crisi della COVID-19 è stato adottato il pacchetto NextGenerationEU al fine di finanziare le iniziative di ripresa, favorendo nel contempo la transizione dell'economia dell'Unione Europea verso un'economia verde e digitale. In tale ottica i programmi NextGenerationEU sono quelli finanziati a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio (3), nella misura in cui essi attuano le misure di cui all'articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento. |
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(2) |
A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053, alla Commissione è conferito il potere di contrarre sui mercati dei capitali prestiti per conto dell'Unione per un importo massimo di 750 000 milioni di EUR a prezzi 2018, di cui fino a 360 000 milioni di EUR a prezzi 2018 possono essere usati per erogare prestiti e fino a 390 000 milioni di EUR a prezzi 2018 possono essere destinati alle spese. |
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(3) |
A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053, il rimborso del capitale e il pagamento dei relativi interessi per i prestiti contratti per essere destinati alle spese sono a carico del bilancio dell'Unione. |
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(4) |
In conformità all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241 e dell'articolo 220, paragrafo 5, lettera e) del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), i costi connessi all'ottenimento di finanziamenti per l'erogazione dei prestiti di cui al regolamento (UE) 2021/241 sono a carico degli Stati membri beneficiari. |
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(5) |
Con l'attuazione della strategia di finanziamento diversificata della Commissione per lo svolgimento delle operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito di NextGenerationEU, i capitali non sono più raccolti per singola operazione. In base al modello precedente i costi di finanziamento erano chiaramente individuabili e connessi a una specifica operazione di assunzione di prestiti e i relativi costi potevano essere trasferiti in capo al beneficiario del prestito insieme all'importo ricavato dall'operazione di assunzione del prestito. Con la strategia di finanziamento diversificata di NextGenerationEU, invece, le erogazioni a titolo di NextGenerationEU saranno finanziate tramite il ricorso a un unico pool di finanziamento, composto da strumenti di finanziamento a breve e a lungo termine, dal quale sono attinte le risorse quando è necessario effettuare erogazioni ai beneficiari. La strategia di finanziamento diversificata garantisce le condizioni più vantaggiose per l'assunzione di prestiti di volume elevato con scadenze diverse. Di conseguenza è necessario un metodo su misura per calcolare e ripartire i costi comuni connessi a ciascuna erogazione su base giusta, equa e trasparente. |
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(6) |
Al fine di garantire tale metodo giusto, equo e trasparente la Commissione dovrebbe applicare una metodologia comune e unificata in relazione ai costi, applicabile sia alle erogazioni connesse a prestiti sia a quelle connesse a entrate con destinazione specifica esterne a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/2094. |
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(7) |
Dovrebbe essere adottata una metodologia nuova per l'attribuzione dei costi, tale da escludere sovvenzioni incrociate dei costi a carico di una categoria di beneficiari e a favore di un'altra. I costi dell'assunzione di prestiti connessi all'erogazione di prestiti dovrebbero essere addebitati integralmente agli Stati membri beneficiari dei prestiti a norma del regolamento (UE) 2021/241. I costi dell'assunzione di prestiti connessi a entrate con destinazione specifica esterne a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/2094 dovrebbero essere addebitati integralmente al bilancio dell'Unione in base ai costi effettivi sostenuti per la raccolta e l'erogazione delle rispettive quote ai diversi beneficiari. La metodologia dovrebbe coprire tutti i costi sostenuti dalla Commissione per l'assunzione di prestiti a titolo di NextGenerationEU, inclusi tutti i costi amministrativi, e dovrebbe garantire che per ciascuna erogazione siano calcolate le diverse categorie di costi. |
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(8) |
Tale metodologia di calcolo e ripartizione dei costi dovrebbe distinguere tre categorie di costi. La prima comprende i costi di finanziamento derivanti dal tasso di interesse e dagli altri oneri che la Commissione deve pagare per i diversi strumenti emessi per finanziare le erogazioni in questione. La seconda comprende i costi di gestione della liquidità, che sono i costi sostenuti per gli importi detenuti temporaneamente su conti di liquidità a titolo di riserve per far fronte ai pagamenti successivi. La terza comprende i costi amministrativi sostenuti per sviluppare le capacità tecniche e operative per l'attuazione della strategia di finanziamento diversificata. |
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(9) |
Il calcolo dei costi di finanziamento dovuti alle operazioni di assunzione di prestiti a lungo termine dovrebbe essere basato sui costi derivanti da tutte le operazioni di assunzione di prestiti svolte nel semestre in cui normalmente cade la data dell'erogazione. Tale compartimentazione in periodi semestrali è dovuta alla necessità di garantire che il costo di finanziamento imputato all'erogazione sia strettamente connesso ai tassi di mercato prevalenti nel momento in cui questa viene effettuata e non sia basato su costi di finanziamento sostenuti in un periodo di tempo lontano. In tal modo gli strumenti di finanziamento e i costi connessi sono attribuiti ai pertinenti comparti. La composizione precisa del pool di strumenti di finanziamento è stabilita solo alla chiusura del comparto temporale di sei mesi. Tale procedimento dovrebbe permettere di applicare un identico costo di finanziamento a tutte le erogazioni contemporanee attribuite allo stesso comparto temporale e dovrebbe garantire in particolare agli Stati membri un metodo giusto, equo e trasparente. Gli Stati membri, e il bilancio dell'UE per le entrate con destinazione specifica esterne di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/2094, pagherebbero ciascuno la quota di propria competenza. Tale procedimento evita l'arbitrarietà o l'alea che caratterizzava il sistema tradizionale back-to-back, in base al quale i costi di ogni specifico beneficiario corrispondevano alle condizioni ottenibili nel giorno specifico di assunzione del prestito. Ad eccezione del primo comparto temporale, che dovrebbe coprire il periodo dal 1o giugno 2021 al 31 dicembre 2021, ciascun comparto temporale dovrebbe coprire un periodo di sei mesi a partire dal 1o gennaio o dal 1o luglio. La durata dell'ultimo comparto temporale dovrebbe terminare il 31 dicembre 2026, dando luogo a undici comparti temporali. I comparti temporali dovrebbero cessare di esistere dopo il completo rimborso delle erogazioni finanziate. |
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(10) |
Anche se i tassi di interesse a carico dei beneficiari del prestito saranno stabili, saranno necessari ricalcoli marginali e periodici dei tassi al momento della sostituzione degli strumenti del pool di finanziamento in scadenza. La Commissione svilupperà la propria capacità di utilizzare gli strumenti derivati, quali gli swap, per gestire l'eventuale rischio di tasso di interesse residuo e offrire agli Stati membri l'opzione di prestiti a tasso fisso. È opportuno che i costi di questo strumento a tasso fisso siano interamente e unicamente a carico degli Stati membri che esercitano tale opzione. |
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(11) |
Gli importi delle erogazioni effettuate in un comparto temporale dovrebbero essere pari all'ammontare degli strumenti di finanziamento a lungo termine attribuiti a tale comparto temporale. Nella maggior parte dei casi, l'erogazione degli importi raccolti avverrà durante lo stesso comparto temporale dell'emissione degli strumenti di finanziamento a lungo termine utilizzati per la raccolta, e a tale comparto sarà attribuita. Potrebbero verificarsi tuttavia ritardi imprevisti nelle erogazioni qualora gli importi dei finanziamenti a lungo termine siano stati raccolti, ma non possano essere erogati come inizialmente programmato. In tal caso l'erogazione potrebbe subire un ritardo e avere luogo durante il comparto temporale successivo. Tuttavia se gli importi per queste particolari necessità di finanziamento sono già stati raccolti e attribuiti al comparto temporale precedente, tali importi non possono essere usati per altre necessità in questo comparto temporale. In tal caso, dovrebbe essere possibile attribuire le relative erogazioni al comparto temporale cui sono stati attribuiti gli strumenti di finanziamento. Dovrebbe essere altresì possibile attribuire gli strumenti di finanziamento a lungo termine del comparto temporale successivo al comparto temporale precedente, qualora l'importo degli strumenti di finanziamento a lungo termine del comparto temporale menzionato per primo non sia sufficiente a coprire l'importo delle erogazioni. |
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(12) |
La Commissione dovrà anche anticipare nel comparto temporale precedente le necessità di finanziamento che emergeranno nella fase iniziale del comparto temporale successivo. Per far fronte a tali situazioni e garantire che la Commissione abbia a disposizione a condizioni vantaggiose le risorse per le erogazioni effettuate in prossimità della transizione tra i comparti temporali, è opportuno che la Commissione abbia la possibilità di attribuire gli strumenti di finanziamento a lungo termine al comparto temporale successivo. |
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(13) |
La capacità di gestire la liquidità delle operazioni di finanziamento tramite l'accesso all'assunzione di prestiti a breve termine e la detenzione di liquidità a fini prudenziali è una caratteristica centrale ed essenziale della strategia di finanziamento diversificata. Tale gestione della liquidità permetterà alla Commissione di soddisfare tutte le necessità di pagamento e di adattare le emissioni alle condizioni di mercato. Tale capacità genera costi derivanti dalla raccolta di importi tramite l'emissione di effetti a breve termine e la detenzione temporanea di parte degli importi su un conto di liquidità, al fine di garantire la capacità di effettuare tutti i pagamenti quando richiesti. La presente decisione dovrebbe stabilire una base per il calcolo di tali costi di liquidità e attribuirli in modo giusto ed equo a tutti i beneficiari pertinenti degli importi nel corso dell'anno in questione. |
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(14) |
Un fabbisogno di erogazioni superiore all'ammontare degli strumenti di finanziamento a lungo termine attribuito al corrispondente comparto temporale o il pagamento di interessi possono dare luogo a un disavanzo di liquidità in un comparto temporale. Un fabbisogno di erogazioni inferiore all'ammontare degli strumenti di finanziamento a lungo termine attribuito al corrispondente comparto temporale o l'incasso di rimborsi a NextGenerationEU in relazione alle erogazioni in essere attribuite al comparto temporale possono dare luogo a un'eccedenza di liquidità. La compensazione di tali eccedenze o disavanzi è un requisito imprescindibile dell'attuazione della strategia di finanziamento di NextGenerationEU. Tali costi non dovrebbero essere imputati ai rispettivi comparti temporali, bensì isolati e gestiti in quanto costi separati di gestione della liquidità. È necessario stabilire un meccanismo per distinguere i costi derivanti dai disavanzi o dalle eccedenze di liquidità, per far sì che possano essere assorbiti dal programma di finanziamento più ampio come costi di gestione della liquidità. È opportuno che la Commissione utilizzi il comparto della gestione della liquidità per pareggiare gli eventuali saldi di liquidità positivi o negativi dei comparti temporali fino a raggiungere l'ammontare totale delle erogazioni. |
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(15) |
L'attuazione della strategia di finanziamento diversificata richiede l'acquisizione di nuove capacità, necessarie per ottenere l'accesso più vantaggioso ai mercati dei capitali e per garantire che la relativa infrastruttura continui a funzionare in modo efficace. Ciò comprende i costi necessari per il mantenimento dei conti di liquidità, per l'acquisizione della capacità di gestire le aste per i buoni e le obbligazioni dell'UE e per lo sviluppo di nuove capacità interne di elaborazione dei dati. Tali costi derivanti direttamente dall'attuazione delle operazioni di assunzione e di erogazione di prestiti di NextGenerationEU dovrebbero essere considerati spese generali, distinguendo tra costi connessi all'avviamento e costi connessi al mantenimento dell'infrastruttura di assunzione di prestiti e di pagamento di NextGenerationEU. È opportuno che tali costi siano rilevati come costi del servizio per le spese generali amministrative. |
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(16) |
I costi del servizio per le spese generali amministrative riuniscono tutte le spese amministrative sostenute direttamente per l'attuazione di NextGenerationEU. Tali costi rappresentano sia costi di avviamento, costituiti da spese una tantum per lo sviluppo di determinate capacità operative, sia costi ricorrenti costituiti da costi inevitabili, direttamente imputabili alle operazioni di NextGenerationEU e che sono sostenuti nel corso del tempo. |
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(17) |
Se i costi ricorrenti dovrebbero costituire la parte principale dei costi ordinari annuali imputati alle erogazioni effettuate in un determinato anno, i costi di avviamento dovrebbero essere imputati come spese una tantum. |
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(18) |
I costi amministrativi inclusi nei costi del servizio per le spese generali amministrative dovrebbero essere limitati a un elenco chiuso di costi ammissibili direttamente connessi a NextGenerationEU. Il costo totale del servizio per le spese generali amministrative rappresenta una quota molto limitata dei costi complessivi derivanti dalle operazioni di NextGenerationEU. Prima di ampliare, in caso di necessità giustificata, l'elenco dei costi amministrativi, la Commissione condurrà le opportune consultazioni, anche con esperti degli Stati membri. Consultazioni analoghe saranno condotte anche prima di modificare altri aspetti della metodologia suscettibili di influenzare i costi a carico del bilancio dell'Unione o degli Stati membri. |
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(19) |
Il processo di fatturazione dovrebbe essere progettato in modo da garantire che i costi siano recuperati a partire dal 2022 e fino a quando non saranno più generati costi dalle operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito di NextGenerationEU. |
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(20) |
La Commissione dovrebbe emettere un avviso di conferma per ciascuna erogazione, che si tratti di entrate con destinazione specifica esterne a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/2094 o di prestiti accordati agli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2021/241 («prestiti del dispositivo per la ripresa e la resilienza»). |
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(21) |
I prestiti a norma del regolamento (UE) 2021/241 sono effettuati a condizioni finanziarie standard (profilo di scadenza e rimborso) per ciascuna erogazione effettuata agli Stati membri. Per le erogazioni di entrate con destinazione specifica esterne a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/2094, l'avviso di conferma dovrebbe essere l'elemento giustificativo principale che determina le condizioni finanziarie in questione per il bilancio dell'UE. L'avviso di conferma determina la richiesta di pagamento dei costi sulla base delle condizioni finanziarie in esso indicate. Tra le condizioni dovrebbero figurare la data di erogazione, l'ammontare del sostegno finanziario, la data di pagamento dei costi di finanziamento delle entrate con destinazione specifica esterne a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/2094 |
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(22) |
Negli accordi di prestito firmati dagli Stati membri sarà chiaramente indicato, mediante riferimenti adeguati, che i costi delle erogazioni sono determinati dall'applicazione della metodologia stabilita dalla presente decisione. |
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(23) |
La metodologia di attribuzione dei costi determina il metodo di calcolo dei costi dell'assunzione di prestiti a carico sia del bilancio, in conformità all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053, sia degli Stati membri in conformità all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241. Essa quindi costituisce la disposizione per l'amministrazione delle operazioni di assunzione e concessione di prestiti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 e dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/241. |
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(24) |
Al fine di garantire l'attribuzione uniforme dei costi relativi al pacchetto per la ripresa di NextGenerationEU, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o giugno 2021. Poiché la presente decisione dovrebbe applicarsi alle operazioni di assunzione di prestiti e alle erogazioni a titolo del programma NextGenerationEU avvenute prima della sua entrata in vigore, essa dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'applicazione della presente decisione ai prestiti a norma del regolamento (UE) 2021/241 agli Stati membri dovrebbe decorrere dall'entrata in vigore degli accordi di prestito pertinenti, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
SEZIONE 1
OGGETTO, DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto e principi fondamentali
1. La presente decisione stabilisce una metodologia unica e unificata per l'attribuzione dei costi di finanziamento, di gestione della liquidità e del servizio per le spese generali amministrative sostenuti a causa delle operazioni di assunzione di prestiti e gestione del debito effettuate in relazione ai programmi finanziati a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/2094, nella misura in cui attuano le misure di cui all'articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento.
2. L'applicazione della metodologia di attribuzione dei costi si fonda sui principi di correttezza e di equità di trattamento, garantendo che i costi siano attribuiti in base alla quota relativa del sostegno ricevuto.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:
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1) |
«strumenti di finanziamento»: obbligazioni, titoli di debito, commercial paper, buoni ordinari del tesoro o qualsiasi altra operazione finanziaria opportuna a breve e/o lungo termine effettuata nell'ambito della strategia di finanziamento della Commissione finalizzata all'attuazione delle operazioni di assunzione di prestiti e gestione del debito di NextGenerationEU; |
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2) |
«accordo di prestito del dispositivo per la ripresa e la resilienza»: un accordo tra la Commissione e uno Stato membro a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241; |
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3) |
«erogazione»: qualsiasi erogazione in favore di uno Stato membro in forza di un accordo di prestito del dispositivo per la ripresa e la resilienza a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2020/2094 o come entrata con destinazione specifica esterna di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/2094; |
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4) |
«periodo di vigenza del tasso di interesse»: periodo di dodici (12) mesi, o altro periodo eventualmente specificato nell'avviso di conferma, a decorrere dalla data dell'erogazione o dalla data del pagamento degli interessi precedente; |
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5) |
«gestione della liquidità»: gestione dei flussi di cassa connessi agli strumenti di finanziamento e alle erogazioni; |
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6) |
«operazioni di assunzione di prestiti di NextGenerationEU»: operazioni sui mercati, in particolare emissione di strumenti di debito, per assumere prestiti per un importo massimo di 750 000 milioni di EUR a prezzi 2018, a norma dall'articolo 5, paragrafo 1, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053, incluse le operazioni di assunzione di prestiti in roll-over; |
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7) |
«operazioni di gestione del debito di NextGenerationEU»: operazioni di mercato connesse al debito derivante dalle operazioni di assunzione di prestiti di NextGenerationEU, al fine di ottimizzare la struttura del debito in essere e mitigare il rischio di tasso di interesse, il rischio di liquidità e altri rischi finanziari; |
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8) |
«strumento di finanziamento a breve termine»: finanziamento tramite operazioni di assunzione di prestiti di NextGenerationEU con durata inferiore o pari a un anno; |
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9) |
«strumento di finanziamento a lungo termine»: finanziamento tramite operazioni di assunzione di prestiti di NextGenerationEU con durata superiore a un anno. |
SEZIONE 2
COMPARTI E CALCOLO DEI COSTI
Articolo 3
Comparti temporali
1. Un comparto temporale copre un periodo di sei mesi a partire dal 1o gennaio o dal 1o luglio. Tuttavia il primo comparto temporale copre il periodo dal 1o giugno 2021 al 31 dicembre 2021. Il periodo dell'ultimo comparto temporale termina il 31 dicembre 2026.
2. Il comparto temporale è costituito dalle erogazioni effettuate durante lo stesso e dai relativi strumenti di finanziamento ad esso attribuiti. Ogni erogazione è attribuita al comparto temporale in corso alla data in cui viene effettuata.
In deroga al primo comma, nel caso in cui l'importo raccolto con strumenti di finanziamento a lungo termine attribuiti al comparto temporale precedente sia superiore all'ammontare delle erogazioni attribuite a tale comparto temporale precedente conformemente al primo comma, sono attribuite erogazioni a tale comparto temporale precedente fino a quando il totale delle erogazioni di tale comparto temporale precedente non raggiunge l'importo raccolto con gli strumenti di finanziamento a lungo termine attribuiti allo stesso.
3. Gli strumenti di finanziamento a lungo termine diversi da quelli di cui al paragrafo 4 sono imputati al comparto temporale in corso al momento della conclusione dell'operazione di assunzione di prestiti di NextGenerationEU che li ha generati.
In deroga al primo comma:
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a) |
gli strumenti di finanziamento emessi al fine di finanziare un'erogazione nel comparto temporale successivo possono essere attribuiti a tale comparto temporale; |
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b) |
nel caso in cui l'ammontare delle erogazioni al termine del comparto temporale in corso sia superiore all'ammontare degli importi raccolti con gli strumenti di finanziamento a lungo termine, gli strumenti di finanziamento a lungo termine generati per le operazioni di assunzione di prestiti di NextGenerationEU concluse dopo la fine del comparto temporale sono attribuiti a tale comparto temporale fino a quando l'importo raccolto con gli strumenti di finanziamento a lungo termine non raggiunge l'importo delle erogazioni di tale comparto temporale. |
4. Gli strumenti di finanziamento a lungo termine che sostituiscono strumenti di finanziamento in scadenza sono attribuiti allo stesso comparto temporale.
Articolo 4
Comparto di gestione della liquidità
1. Il comparto di gestione della liquidità è attivo fino al completo rimborso dei fondi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053.
2. Il comparto di gestione della liquidità è costituito da strumenti di finanziamento a breve termine.
Articolo 5
Calcolo dei costi
I costi di finanziamento, i costi di gestione della liquidità e i costi del servizio per le spese generali amministrative sono calcolati in conformità all'allegato della presente decisione.
SEZIONE 3
FATTURAZIONE
Articolo 6
Avviso di conferma
1. Per ciascuna erogazione la Commissione emette un avviso di conferma che reca le condizioni dei costi richiesti.
2. L'avviso di conferma definisce le condizioni di pagamento dei costi di finanziamento e di rimborso del capitale in relazione a ciascuna erogazione.
3. L'avviso di conferma di cui al paragrafo 1 contiene in particolare gli elementi seguenti:
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a) |
l'importo dell'erogazione; |
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b) |
la scadenza; |
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c) |
il calendario del rimborso; |
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d) |
l'attribuzione dell'erogazione a un comparto temporale; |
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e) |
il periodo di vigenza del tasso di interesse e la data indicata per il pagamento dei costi di finanziamento. |
4. L'avviso di conferma riguardante i prestiti contiene anche altri elementi aggiuntivi indicati negli accordi di prestito.
Articolo 7
Fatturazione dei costi di finanziamento
La Commissione fattura i costi di finanziamento al termine del periodo di vigenza del tasso di interesse di cui all'articolo 2, paragrafo 4. Per quanto riguarda le erogazioni di entrate con destinazione specifica esterne di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/2094, le fatture possono essere trimestrali.
Articolo 8
Fatturazione dei costi di gestione della liquidità
La Commissione fattura i costi di gestione della liquidità all'inizio di ciascun anno civile per i costi sostenuti durante l'anno civile precedente.
Articolo 9
Fatturazione dei costi del servizio per le spese generali amministrative
La Commissione fattura agli Stati membri beneficiari di prestiti del dispositivo per la ripresa e la resilienza i costi del servizio per le spese generali amministrative sostenuti durante l'anno civile precedente.
SEZIONE 4
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 10
Entrata in vigore e applicazione
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 1o giugno 2021.
Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17.
(2) GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1.
(3) Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 23).
(4) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
ALLEGATO
1. Calcolo del costo di finanziamento
Il costo di finanziamento (Cost of Funding, CoF) è calcolato nei passaggi seguenti.
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Passaggio 1: calcolo dei costi giornalieri totali di un singolo strumento di finanziamento in un comparto temporale o in un comparto di gestione della liquidità Sono calcolati i ratei giornalieri:
Per ciascuno strumento di finanziamento, l'aggio o disaggio di emissione è distribuito linearmente su tutta la durata dello strumento:
in cui: prezzo di emissione = prezzo onnicomprensivo (comprese commissioni bancarie) Sono calcolati i costi totali giornalieri per ciascuno strumento di finanziamento:
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Passaggio 2: calcolo dei costi totali di finanziamento giornalieri aggregati Per ciascun comparto temporale (Time Compartment, da TC1 a TC11), i costi totali giornalieri del comparto prima del pareggio dei saldi delle disponibilità liquide sono costituiti dalla somma di tutti i costi totali giornalieri di ciascuno strumento di finanziamento attribuito al comparto temporale:
Per il comparto di gestione della liquidità il costo giornaliero di finanziamento è:
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Passaggio 3: calcolo del saldo delle disponibilità liquide nei comparti temporali Il livello giornaliero del saldo delle disponibilità liquide in un comparto temporale è calcolato su base giornaliera nel modo seguente:
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Passaggio 4: calcolo del costo giornaliero della quota di strumenti di finanziamento come eccedenza di liquidità di un comparto temporale I costi giornalieri di finanziamento connessi alla quota di strumenti di finanziamento di un risultato positivo del passaggio 3 («eccedenza di liquidità») sono calcolati come segue:
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Passaggio 5: calcolo dei costi di finanziamento di un comparto temporale e dei costi del comparto di gestione della liquidità se il comparto temporale presenta un'eccedenza di liquidità L'eccedenza di liquidità deve essere stornata dal corrispondente comparto temporale al comparto di gestione della liquidità. I costi di finanziamento del comparto temporale dal quale è stornata l'eccedenza di liquidità sono calcolati come segue:
I costi del comparto di gestione della liquidità che riceve l'eccedenza di liquidità sono calcolati come segue:
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Passaggio 6: calcolo del costo di finanziamento del comparto temporale che presenta un disavanzo di liquidità L'eventuale risultato negativo del passaggio 3 («disavanzo di liquidità») per un comparto temporale è portato a pareggio stornando la liquidità dal comparto di gestione della liquidità, al pertinente costo di finanziamento giornaliero (passaggio 5).
Il costo giornaliero di finanziamento di un'erogazione è il costo giornaliero di finanziamento del comparto temporale post pareggio, moltiplicato per la quota relativa dell'erogazione rispetto al comparto temporale al quale è attribuita.
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2. Calcolo dei costi di gestione della liquidità
I costi di gestione della liquidità (LIQM) sono calcolati per trimestre dell'anno civile come segue:
In deroga al primo comma, i costi della gestione della liquidità nel periodo dal 1o giugno 2021 al 31 dicembre 2021 sono calcolati per l'intero periodo come segue:
LIQM per trimestre sono imputati a ciascuna erogazione nel modo seguente:
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3. Calcolo dei costi del servizio per le spese generali amministrative
I costi del servizio per le spese generali amministrative comprendono i costi amministrativi ricorrenti e i costi di avviamento per i prestiti del dispositivo per la ripresa e la resilienza.
3.1. Calcolo dei costi amministrativi ricorrenti
I costi amministrativi ricorrenti comprendono tutti i costi sostenuti dalla Commissione nell'esecuzione delle operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito di NextGenerationEU, incluse le tipologie seguenti:
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a) |
spese legali, anche per pareri legali; |
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b) |
costi ricorrenti di gestione dei conti; |
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c) |
costi per audit esterni; |
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d) |
oneri di mantenimento in attività della piattaforma d'asta; |
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e) |
commissioni delle agenzie di rating; |
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f) |
oneri di inserimento nel listino, tasse, registrazione, pubblicazione e liquidazione; |
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g) |
oneri per le tecnologie dell'informazione; |
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h) |
spese relative a ricerche di mercato. |
Nella misura in cui tali costi riguardano anche le operazioni di assunzioni di prestiti di NextGeneerationEU effettuate per altri programmi di assistenza finanziaria, i costi inclusi nel calcolo sono calcolati come la quota proporzionale di competenza delle operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito di NextGenerationEU nel relativo anno civile. Tali costi non sono dovuti in relazione ai prestiti del dispositivo per la ripresa e la resilienza per l'anno 2021.
I costi amministrativi ricorrenti sono calcolati nel modo seguente:
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I costi amministrativi ricorrenti sono imputati nel modo seguente:
3.2. Calcolo e imputazione dei costi di avviamento
I costi di avviamento comprendono tutti i costi sostenuti dalla Commissione per effettuare le operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito di NextGenerationEU o a titolo di assistenza tecnica in relazione a tali operazioni, inclusi i costi per:
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a) |
apertura di conti di NextGenerationEU; |
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b) |
realizzazione della piattaforma d'asta; |
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c) |
realizzazione di uno strumento di gestione per investitori; |
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d) |
altri costi connessi alle tecnologie dell'informazione; |
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e) |
ricerche di mercato, |
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f) |
costi di consulenza. |
I costi di avviamento per beneficiario dei prestiti del dispositivo per la ripresa e la resilienza sono calcolati nei passaggi seguenti:
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i) |
i costi di avviamento dei prestiti del dispositivo per la ripresa e la resilienza (prestiti RRF) sono calcolati come segue:
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ii) |
i costi di avviamento per prestiti RRF sono imputati per gli anni 2021, 2022 e 2023 a ciascuno Stato membro firmatario di un accordo di prestito del dispositivo per la ripresa e la resilienza, nell'anno di firma, nel modo seguente:
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iii) |
a partire dal 1o gennaio 2024 gli eventuali costi di avviamento non imputati sono calcolati nel modo seguente:
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Tali costi saranno imputati a titolo di costi di avviamento addizionali alle erogazioni agli Stati membri a titolo di un accordo di prestito del dispositivo per la ripresa e la resilienza nel modo seguente:
3.3. Calcolo del costo del servizio per beneficiario
4. Glossario degli acronimi
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ACCdaily |
Costi per interessi maturati per ciascuno strumento di finanziamento ripartiti per giorno |
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ADMIN CoSannuali |
Somma dei costi amministrativi durante l'anno civile |
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Aggio/disaggiogiornaliero |
Aggio o disaggio di emissione in base al prezzo di emissione onnicomprensivo ripartito per giorno |
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Beneficiario |
Stato membro che riceve un'erogazione a titolo di prestiti del dispositivo per la ripresa e la resilienza e il bilancio dell'Unione quale ricevente di un'entrata con destinazione specifica esterna ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio |
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CoF di una singola richiesta nel TC(x) |
Costo di finanziamento di una richiesta nel comparto temporale X |
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CoFgiornaliero per strumento |
Costo di finanziamento giornaliero per strumento di finanziamento |
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CoFgiornalieroLMC post pareggio |
Costo di finanziamento giornaliero di LMC dopo il pareggio |
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CoFgiornalieroLMC ante pareggio |
Costo di finanziamento giornaliero di LMC prima del pareggio |
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CoFgiornalieroTC(disavanzo) post pareggio |
Costo di finanziamento giornaliero dopo il pareggio dei comparti temporali con iniziale disavanzo di liquidità |
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CoFgiornalieroTC(eccedenza) post pareggio |
Costo di finanziamento giornaliero dopo il pareggio dei comparti temporali con iniziale eccedenza di liquidità |
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CoFgiornalieroTC(x) ante pareggio |
Costo di finanziamento giornaliero prima del pareggio del comparto temporale X |
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CoFeccedenza giornaliera liquidità TC(eccedenza) |
Costo di finanziamento giornaliero connesso all'eccedenza di liquidità nel comparto temporale |
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CoFstorno liquidità giornaliero da LMC |
Costo giornaliero connesso alla liquidità stornata a LMC |
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Cedola |
Interessi pagati dall'emittente sull'obbligazione |
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LiquiditàTC(x) |
Ammontare della liquidità nel comparto temporale X |
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LMC |
Comparto di gestione della liquidità |
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LIQMtrimestre* |
Costi della gestione della liquidità in un trimestre |
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Nozionale |
Importo nominale |
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RoI delle disponibilità liquidetrimestre |
Utile sul capitale investito delle disponibilità liquide investite in un trimestre |
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TC(x) |
Somma totale delle richieste e della liquidità del comparto temporale X |