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Document 32020D0306(01)

Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale Decisione n. E7 del 27 giugno 2019 riguardante le modalità pratiche per la cooperazione e lo scambio di dati fino alla piena attuazione dello scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale (EESSI) negli Stati membri (Testo rilevante ai fini del SEE e dell’accordo CE/Svizzera) 2020/C 73/04

PUB/2020/200

OJ C 73, 6.3.2020, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

6.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 73/5


COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE

DECISIONE n. E7

del 27 giugno 2019

riguardante le modalità pratiche per la cooperazione e lo scambio di dati fino alla piena attuazione dello scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale (EESSI) negli Stati membri

(Testo rilevante ai fini del SEE e dell’accordo CE/Svizzera)

(2020/C 73/04)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE,

visto l’articolo 72, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1), a norma del quale la commissione amministrativa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa e di interpretazione derivante dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (2),

visto l’articolo 72, lettera d), del regolamento (CE) n. 883/2004, a norma del quale la Commissione Amministrativa è incaricata di favorire il maggior ricorso possibile alle nuove tecnologie,

visto l’articolo 76, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 883/2004, in virtù del quale le istituzioni hanno un obbligo reciproco di cooperazione e informazione ai fini dell’applicazione dei regolamenti,

visto l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 987/2009, a norma del quale la trasmissione dei dati tra le istituzioni o gli organismi di collegamento avviene per via elettronica e la Commissione Amministrativa stabilisce la struttura, il contenuto, il formato e dettagliate modalità per lo scambio dei documenti e dei documenti elettronici strutturati,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione n. E4, del 13 marzo 2014, ha prorogato di due anni, a partire dalla data in cui il sistema centrale EESSI è messo a punto, sperimentato e messo in produzione nonché reso disponibile agli Stati membri affinché procedano all’integrazione con il sistema centrale, i periodi transitori di cui all’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 987/2009, per il pieno scambio di dati per via elettronica da parte degli Stati membri.

(2)

La decisione n. E5, del 16 marzo 2017, ha stabilito le modalità pratiche per il periodo transitorio previsto per lo scambio di dati per via elettronica di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 987/2009.

(3)

Nel corso della 351a riunione del 27-28 giugno 2017, la commissione amministrativa ha sostenuto che il sistema centrale EESSI è idoneo allo scopo di avviare gli scambi via EESSI e che il periodo di due anni di cui alla decisione n. E4 è iniziato il 3 luglio 2017.

(4)

Nel corso della 358a riunione del 27-28 marzo 2019, la Commissione Amministrativa ha convenuto che, conformemente all’articolo 95 del regolamento (CE) n. 987/2009 e alla decisione n. E4 del 13 marzo 2014, il periodo transitorio dell’EESSI termina il 2 luglio 2019.

(5)

È necessario garantire e tutelare i diritti dei cittadini conformemente alle norme sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

(6)

Occorre tener conto della complessità e dello stato del progetto EESSI al momento dell’adozione della presente decisione e della necessità di garantirne una messa in produzione ordinata ed efficace e l’impegno congiunto della Commissione europea e degli Stati membri a continuare a migliorare la stabilità e la sicurezza del progetto EESSI.

(7)

Occorre tener conto delle necessarie intense attività nazionali degli Stati membri e dei ritardi verificatisi nell’ambito del progetto EESSI e che non tutte le istituzioni saranno pienamente pronte a scambiare tutti i messaggi via EESSI il 3 luglio 2019; è perciò necessario stabilire, sulla base del principio di buona cooperazione tra le istituzioni, accordi pratici temporanei per lo scambio di dati fino a quando l’EESSI sarà pienamente attuato in tutti gli Stati membri e nel sistema centrale dell’EESSI.

(8)

È necessario fornire una soluzione di salvaguardia in caso di malfunzionamento del sistema centrale EESSI.

(9)

È necessario che la presente decisione sia applicata a decorrere dal 3 luglio 2019, al fine di conseguire i suoi obiettivi di garanzia della certezza del diritto per le istituzioni e di tutela dei diritti delle persone cui si applicano i regolamenti,

HA DECISO QUANTO SEGUE:

1.

Dal 3 luglio 2019 la trasmissione di dati tra le istituzioni avviene per via elettronica mediante il sistema EESSI e sulla base dello scambio di documenti elettronici strutturati (SED) nei pertinenti casi d’uso amministrativo (Business Use Cases, BUC). Ciò non pregiudica gli scambi eventualmente necessari in formato cartaceo a norma dei regolamenti relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come ad esempio i documenti giustificativi e le prove a supporto.

2.

Fatto salvo il paragrafo 1, al fine di consentire la continuità operativa e salvaguardare i diritti delle persone cui si applicano i regolamenti, gli Stati membri che non sono pronti agli scambi elettronici per un BUC possono continuare a scambiare dati relativi al BUC in questione mediante qualsiasi documento, anche se basato su un formato, un contenuto o una struttura obsoleti, ove necessario, fino a quando il numero di Stati membri «EESSI ready» per quel particolare BUC non raggiungerà una soglia dell’80 %.

3.

Se viene utilizzato un formato diverso da quello dei SED non contenente tutte le informazioni obbligatorie contenute nei SED, lo Stato membro che necessita di dette informazioni le richiede allo Stato membro che ha rilasciato il documento in formato obsoleto. In caso di dubbio riguardo ai diritti dell’interessato, in uno spirito di leale cooperazione l’istituzione ricevente contatterà l’istituzione che ha rilasciato il documento.

4.

Entro sei mesi dalla data in cui è stata raggiunta la soglia di cui al paragrafo 2, gli Stati membri utilizzeranno unicamente il sistema EESSI negli scambi con altri Stati membri e non saranno più liberi di effettuare scambi al di fuori del sistema EESSI. Gli Stati membri che non sono «EESSI ready», in relazione ad alcuni BUC, dovranno mettere a punto le disposizioni necessarie a livello nazionale per essere in grado di inviare e ricevere tutti i dati relativi a quei particolari BUC da e agli Stati membri mediante il sistema EESSI.

5.

Fatto salvo il paragrafo 1, due o più Stati membri possono convenire che lo scambio di informazioni necessarie per la gestione di grandi volumi di messaggi, quali le domande relative al rimborso di cure mediche, infortuni sul lavoro e malattie professionali o prestazioni di disoccupazione, può continuare in qualsiasi formato diverso da EESSI (ad esempio i progetti Build) fino a quando gli Stati membri parte dello scambio bilaterale non saranno «EESSI ready».

6.

Gli Stati membri che non sono pronti a ottemperare pienamente agli obblighi di cui al paragrafo 1, presentano alla Commissione Amministrativa entro ottobre 2019 il loro impegno relativo ai piani nazionali di attuazione e alle tappe principali per diventare senza ulteriori ritardi «EESSI ready» per tutti i BUC; successivamente forniscono trimestralmente alla Commissione Amministrativa una relazione sullo stato dei lavori fino a quando non diventeranno «EESSI ready» per tutti i BUC.

7.

Uno Stato membro è «EESSI ready» per un particolare BUC quando può inviare e ricevere tutti i messaggi relativi a quel BUC, oppure, ove pertinente, al sottoprocesso di quel BUC, a/da altri Stati membri. Nel caso di BUC non contemplati dalla legislazione di uno Stato membro, la locuzione «EESSI ready» si riferisce soltanto al ricevimento dei messaggi nel BUC in questione.

8.

Quando due Stati membri sono «EESSI ready» per un BUC, lo scambio di informazioni tra di essi avviene in ambito EESSI per tutti gli scambi relativi a detto BUC. Ciò non pregiudica situazioni eccezionali e oggettivamente giustificate, come la garanzia della continuità operativa in caso di indisponibilità dei sistemi informatici o eventuali accordi bilaterali che possono riguardare, ad esempio, test congiunti, progetti pilota, formazione o analoghe situazioni.

9.

Nel caso di BUC multilaterali, vale a dire BUC per i quali più di due Stati membri partecipano allo scambio, gli scambi in ambito EESSI iniziano solamente una volta stabilito che gli Stati membri che vi prendono parte abbiano dichiarato di essere «EESSI ready» per quel determinato BUC. Ciò non pregiudica gli obblighi degli Stati membri di cui al paragrafo 4. I principi di cui al paragrafo 7 si applicano anche nei casi in cui più di due Stati membri partecipino a un BUC.

10.

Gli Stati membri devono informare la Commissione Amministrativa almeno 30 giorni prima di diventare «EESSI ready» per un BUC specifico.

11.

Le informazioni relative a quali BUC sono «EESSI ready» negli Stati membri sono messe a disposizione delle istituzioni nazionali regolarmente (almeno una volta al mese) e trovano riscontro nell’EESSI Institution Repository.

12.

La Commissione Amministrativa monitora nelle sue riunioni trimestrali i progressi compiuti dagli Stati membri, fino a quando tutti gli Stati membri non saranno «EESSI ready» per tutti i BUC. Un riesame della situazione e delle azioni da intraprendere in questo quadro ha luogo almeno ogni sei mesi e le conclusioni sono rese pubbliche.

13.

Lo scambio di informazioni avviato al di fuori di EESSI, prima della data di cui al paragrafo 1 o in conformità al paragrafo 2 della presente decisione, può essere concluso al di fuori di EESSI. Accordi alternativi possono essere stipulati bilateralmente tra gli Stati membri o concordati dalla Commissione Amministrativa, se necessario.

14.

Entro sei mesi dalla pubblicazione, la Commissione Amministrativa verifica l’applicazione della presente decisione e valuta l’eventuale necessità di modifiche.

15.

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa deve essere applicata a decorrere dal 3 luglio 2019.

La presidente della Commissione Amministrativa

Adriana STOINEA


(1)  GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.


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