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Document 32019L0879

Direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE

PE/48/2019/REV/1

OJ L 150, 7.6.2019, p. 296–344 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/06/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/879/oj

7.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 150/296


DIRETTIVA (UE) 2019/879 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 maggio 2019

che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il 9 novembre 2015 il Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) ha pubblicato gli standard relativi alla capacità di assorbimento totale delle perdite (TLAC) («disciplina TLAC»), approvati dal G20 nel novembre 2015. La disciplina TLAC ha l'obiettivo di assicurare che le banche a rilevanza sistemica globale, denominate enti a rilevanza sistemica globale («G-SII») nel quadro dell'Unione, dispongano della capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione necessaria per aiutare a garantire che, durante una risoluzione e nella fase ad essa immediatamente successiva, tali enti possano continuare a svolgere le funzioni essenziali senza mettere a rischio i fondi dei contribuenti, ossia i fondi pubblici, o la stabilità finanziaria. Nella sua comunicazione del 24 novembre 2015«Verso il completamento dell'Unione bancaria», la Commissione si è impegnata a presentare entro la fine del 2016 una proposta legislativa che consentisse di attuare la disciplina TLAC del diritto europeo entro il termine del 2019 concordato a livello internazionale.

(2)

L'attuazione della disciplina TLAC nel diritto dell'Unione deve tener conto dell'attuale requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili («MREL»), che si applica a tutti gli enti creditizi e alle imprese di investimento (enti) stabiliti nell'Unione, così come a tutti gli enti dell'Unione in conformità della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (entità) (4). Poiché la disciplina TLAC e il MREL perseguono lo stesso obiettivo, ossia assicurare che gli enti e le entità stabiliti nell'Unione dispongano di una capacità sufficiente di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione, i due requisiti dovrebbero essere elementi complementari di un quadro comune.

A livello operativo, il livello minimo armonizzato della disciplina TLAC per i G-SII («requisito minimo TLAC») dovrebbe essere introdotto nella normativa dell'Unione attraverso modifiche al regolamento (UE) n. 575/2013 (5), mentre la maggiorazione specifica per ente per i G-SII e il requisito specifico per ente per gli enti non G-SII, denominato MREL, dovrebbero essere disciplinati mediante modifiche mirate alla direttiva 2014/59/UE e al regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Le disposizioni della direttiva 2014/59/UE, modificata dalla presente direttiva, in materia di capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione degli enti ed entità dovrebbero essere applicate in maniera coerente a quelle dei regolamenti (UE) n. 575/2013 e(UE) n. 806/2014 e della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(3)

L'assenza di norme armonizzate a livello di Unione rispetto all'attuazione della disciplina TLAC nell'Unione crea costi supplementari e incertezza giuridica e rende più difficile l'applicazione dello strumento del bail-in per gli enti e le entità transfrontalieri. L'assenza di norme armonizzate a livello di UE determina anche distorsioni della concorrenza sul mercato interno, perché i costi sostenuti dagli enti e dalle entità per conformarsi ai vigenti requisiti e alla disciplina TLAC potrebbero variare notevolmente attraverso l'Unione. È pertanto necessario eliminare questi ostacoli al funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni della concorrenza derivanti dall'assenza di norme UE armonizzate per l'attuazione della disciplina TLAC. Di conseguenza, la base giuridica appropriata della presente direttiva è l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(4)

In linea con la disciplina TLAC, la direttiva 2014/59/UE dovrebbe continuare a riconoscere sia la strategia di risoluzione basata su un punto di avvio singolo (Single Point of Entry - SPE), sia la strategia di risoluzione basata su un punto di avvio multiplo (Multiple Point of Entry - MPE). Nell'ambito della strategia SPE è risolta solo un'entità del gruppo, di norma l'impresa madre, mentre le altre entità del gruppo, di norma le filiazioni operative, non sono sottoposte a risoluzione, ma trasferiscono le loro perdite e il loro fabbisogno di ricapitalizzazione all'entità che potrebbe essere risolta. Nell'ambito della strategia di risoluzione MPE possono essere risolte più entità del gruppo. Per un'attuazione efficace della strategia di risoluzione prescelta, è importante individuare con precisione le entità da risolvere («entità soggette a risoluzione»), ossia le entità a cui potrebbero essere applicate le azioni di risoluzione, unitamente alle filiazioni che appartengono ad esse («gruppi soggetti a risoluzione»). Quest'individuazione è rilevante anche per determinare il livello di applicazione delle norme sulla capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione da parte degli enti e delle entità. Occorre quindi introdurre i concetti di «entità soggetta a risoluzione» e «gruppo soggetto a risoluzione» e modificare la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la pianificazione delle risoluzioni di gruppo, in modo da imporre esplicitamente alle autorità di risoluzione di individuare le entità soggette a risoluzione e i gruppi soggetti a risoluzione all'interno di un gruppo e tenere debitamente conto delle implicazioni di tutte le azioni programmate all'interno del gruppo per assicurare una risoluzione efficace dello stesso.

(5)

Gli Stati membri dovrebbero garantire che gli enti ed entità dispongano di una sufficiente capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione per assicurare un assorbimento delle perdite e una ricapitalizzazione agevoli e rapidi con un impatto minimo sui contribuenti e sulla stabilità finanziaria. Quest'obiettivo dovrebbe essere raggiunto mediante il rispetto, da parte degli enti, di un MREL specifico per ente come previsto dalla direttiva 2014/59/UE.

(6)

Per allineare i denominatori che misurano la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione degli enti e delle entità con quelli previsti dalla disciplina TLAC, il MREL dovrebbe essere espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio e della misura dell'esposizione complessiva dell'ente o dell'entità in questione, e gli enti o le entità dovrebbero raggiungere allo stesso tempo i livelli che risultano da entrambe le misurazioni.

(7)

Per facilitare la programmazione a lungo termine per l'emissione di strumenti e per creare certezza riguardo alle riserve di capitale necessarie, i mercati necessitano di informazioni chiare e tempestive sui criteri di ammissibilità richiesti perché gli strumenti siano riconosciuti come passività ammissibili TLAC o MREL.

(8)

Al fine di garantire condizioni di parità per gli enti e per le entità stabiliti negli Stati membri partecipanti, anche a livello globale, i criteri di ammissibilità per le passività sottoponibili al bail-in ai fini del MREL dovrebbero essere rigorosamente allineati a quelli stabiliti nel regolamento (UE) n. 575/2013 per il requisito minimo TLAC, fatti salvi tuttavia gli adeguamenti e i requisiti complementari introdotti nella presente direttiva. In particolare, determinati strumenti di debito con una componente derivata incorporata, come talune obbligazioni strutturate, dovrebbero essere ammissibili, a determinate condizioni, ai fini della conformità al MREL nella misura in cui hanno un valore nominale fisso o crescente rimborsabile alla scadenza che sia noto in anticipo, mentre solo un rendimento aggiuntivo è legato a tale componente derivata e dipende dalla performance di un'attività di riferimento. Viste tali condizioni, tali strumenti di debito dovrebbero avere un'elevata capacità di assorbimento delle perdite ed essere facilmente sottoponibili al bail-in nel quadro della risoluzione. Qualora gli enti e le entità detengano fondi propri superiori ai requisiti di fondi propri, ciò non dovrebbe di per sé incidere sulle decisioni relative alla determinazione del MREL. Inoltre, per gli enti e le entità dovrebbe essere possibile soddisfare qualsiasi parte del rispettivo MREL con fondi propri.

(9)

Le passività utilizzate ai fini della conformità al MREL comprendono, in linea di massima, tutte le passività risultanti da crediti vantati da creditori ordinari non garantiti (passività non subordinate), tranne se non soddisfano i criteri di ammissibilità specifici di cui alla presente direttiva. Per rafforzare la possibilità di risoluzione degli enti e delle entità mediante un uso efficace dello strumento del bail-in, le autorità di risoluzione dovrebbero poter esigere che il MREL sia soddisfatto con fondi propri e altre passività subordinate, in particolare quando vi siano chiare indicazioni che i creditori sottoposti al bail-in subirebbero probabilmente, nel quadro della risoluzione, perdite superiori a quelle che potrebbero sostenere nella normale procedura di insolvenza. Le autorità di risoluzione dovrebbero valutare la necessità di imporre agli enti e alle entità di soddisfare il MREL con fondi propri e altre passività subordinate qualora l'importo delle passività escluse dall'applicazione dello strumento del bail-in raggiunga una certa soglia all'interno di una classe di passività comprendente passività ammissibili al MREL. Enti ed entità dovrebbero soddisfare il MREL con fondi propri e altre passività subordinate nella misura necessaria ad impedire che i creditori subiscano perdite superiori a quelle che i creditori avrebbero altrimenti subito nella normale procedura di insolvenza.

(10)

Le subordinazioni degli strumenti di debito richieste dalle autorità di risoluzione ai fini della conformità al MREL dovrebbero lasciare impregiudicata la possibilità di soddisfare parzialmente il requisito minimo TLAC con strumenti di debito non subordinati, conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013, come consentito dalla disciplina TLAC. Per le entità soggette a risoluzione dei G-SII, o per le entità soggette a risoluzione dei gruppi soggetti a risoluzione con attività superiori a 100 miliardi di EUR (banche di classe superiore), nonché per le entità soggette a risoluzione di taluni gruppi soggetti a risoluzione di dimensioni minori considerati suscettibili di presentare rischi sistemici in caso di dissesto, tenendo conto della prevalenza dei depositi e dell'assenza di strumenti di debito nel modello di finanziamento, accesso limitato ai mercati di capitali per le passività ammissibili e ricorso al capitale primario di classe 1 per soddisfare il MREL, le autorità di risoluzione dovrebbero poter imporre che una parte del MREL pari al livello di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione di cui all'articolo 37, paragrafo 10, e all'articolo 44, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE come modificato dalla presente direttiva sia soddisfatto con fondi propri e altre passività subordinate, inclusi i fondi propri utilizzati per rispettare il requisito combinato di riserva di capitale di cui alla direttiva 2013/36/UE.

(11)

Su richiesta di un'entità soggetta a risoluzione, le autorità di risoluzione dovrebbero essere in grado di ridurre la parte di MREL richiesta per soddisfare con i fondi propri e altre passività subordinate fino a un limite che rappresenta la proporzione di una riduzione possibile ai sensi dell'articolo 72 ter, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 in relazione al requisito minimo TLAC di cui a detto regolamento. Conformemente al principio di proporzionalità, le autorità di risoluzione dovrebbero poter esigere che il MREL sia soddisfatto con fondi propri e altre passività subordinate nella misura in cui il livello globale della subordinazione richiesta sotto forma di elementi di fondi propri e passività ammissibili dovuto all'obbligo degli enti e delle entità di rispettare il requisito minimo del TLAC, del MREL e, ove applicabile, il requisito combinato di riserva di capitale di cui alla direttiva 2013/36/UE non supera il livello più elevato di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione di cui all'articolo 37, paragrafo 10, e all'articolo 44, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE come modificato dalla presente direttiva o la formula stabilita nella presente direttiva basata sui requisiti prudenziali del primo pilastro e del secondo pilastro e sul requisito combinato di riserva di capitale.

(12)

Per specifiche banche di classe superiore, le autorità di risoluzione dovrebbero, a condizioni sottoposte alla valutazione dell'autorità di risoluzione, limitare a una certa soglia il livello del requisito minimo di subordinazione, tenendo altresì conto del possibile rischio di incidere in maniera sproporzionata sul modello di business di tali enti. Detta limitazione non dovrebbe pregiudicare la possibilità di fissare un requisito di subordinazione superiore a tale limite attraverso il requisito per la subordinazione ai sensi del secondo pilastro, fatte salve anche le condizioni applicabili a tale pilastro, sulla base di criteri alternativi, segnatamente gli impedimenti alla possibilità di risoluzione, o la fattibilità e credibilità della strategia di risoluzione, o la rischiosità dell'ente.

(13)

Il MREL dovrebbe permettere agli enti e alle entità di assorbire le perdite previste nel quadro della risoluzione o nel punto di insostenibilità economica, se del caso, e di essere ricapitalizzate dopo l'attuazione delle azioni previste nel piano di risoluzione o nella risoluzione del gruppo soggetto a risoluzione. In base alla strategia di risoluzione che esse hanno scelto, le autorità di risoluzione dovrebbero debitamente giustificare il livello del MREL imposto e dovrebbero rivedere tale livello senza indebiti ritardi al fine di riflettere eventuali modifiche nel livello del requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE. Il livello di MREL imposto dovrebbe essere la somma dell'importo delle perdite previste nel quadro della risoluzione che corrispondono ai requisiti di fondi propri dell'ente o all'entità e dell'importo di ricapitalizzazione che consente all'ente o all'entità di soddisfare, dopo la risoluzione o dopo l'esercizio dei poteri di svalutazione o di conversione, i requisiti di fondi propri necessari per essere autorizzato a proseguire le sue attività in base alla strategia di risoluzione scelta. L'autorità di risoluzione dovrebbe adeguare al ribasso o al rialzo gli importi di ricapitalizzazione per qualsiasi modifica risultante dalle azioni stabilite nel piano di risoluzione.

(14)

L'autorità di risoluzione dovrebbe poter aumentare l'importo di ricapitalizzazione per garantire una sufficiente fiducia del mercato nell'ente o nell'entità dopo l'attuazione delle azioni previste nel piano di risoluzione. Il livello richiesto della riserva per la fiducia del mercato dovrebbe consentire all'ente o all'entità di continuare a soddisfare le condizioni di autorizzazione per un periodo adeguato, anche permettendo all'ente o all'entità gli di coprire i costi connessi alla ristrutturazione delle sue attività in seguito alla risoluzione, e a sostenere una sufficiente fiducia del mercato. La riserva per la fiducia del mercato dovrebbe essere fissata con riferimento alla parte del requisito combinato di riserva di capitale di cui alla direttiva 2013/36/UE. Le autorità di risoluzione dovrebbero adeguare al ribasso il livello della riserva per la fiducia del mercato, qualora sia sufficiente un livello inferiore ad assicurare un'adeguata fiducia del mercato, o al rialzo, qualora sia necessario un livello più elevato per assicurare che, a seguito delle azioni previste nel piano di risoluzione, l'entità continui a soddisfare le condizioni di autorizzazione per un periodo adeguato, e a sostenere una sufficiente fiducia del mercato.

(15)

In linea con il regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione (8), le autorità di risoluzione dovrebbero esaminare la platea degli investitori in strumenti MREL dei singoli enti o entità. Il fatto che una parte significativa degli strumenti MREL di un ente o di un'entità sia detenuta da investitori al dettaglio che potrebbero non avere ricevuto un'indicazione adeguata dei rischi pertinenti potrebbe costituire di per sé un impedimento alla possibilità di risoluzione. Inoltre, se una larga parte degli strumenti MREL di un ente o di un'entità è detenuta da altri enti o entità, anche le conseguenze a livello sistematico di una svalutazione o di una conversione potrebbero costituire un impedimento alla possibilità di risoluzione. Qualora dovesse riscontrare un impedimento alla possibilità di risoluzione conseguente all'entità e alla natura di una certa platea di investitori, un'autorità di risoluzione dovrebbe poter raccomandare all'ente o all'entità di affrontare tale impedimento.

(16)

Per garantire che gli investitori al dettaglio non investano eccessivamente in certi strumenti di debito che sono ammissibili per il MREL, gli Stati membri dovrebbero assicurare che l'importo nominale minimo di tali strumenti sia relativamente elevato o che l'investimento in tali strumenti non rappresenti una quota eccessiva del portafoglio di un investitore. Tale requisito dovrebbe applicarsi esclusivamente agli strumenti emessi dopo la data di recepimento della presente direttiva. Tale requisito non è disciplinato in misura sufficiente dalla direttiva 2014/65/UE e dovrebbe pertanto essere eseguibile a norma della direttiva 2014/59/UE, senza pregiudicare le norme di protezione degli investitori di cui alla direttiva 2014/65/UE. Se nell'esercizio delle loro funzioni riscontrano elementi comprovanti possibili infrazioni della direttiva 2014/65/UE, le autorità di risoluzione dovrebbero poter scambiare informazioni riservate con le autorità competenti a vigilare le condotte sul mercato ai fini dell'applicazione di tale direttiva. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero altresì poter limitare ulteriormente la commercializzazione e la vendita di taluni altri strumenti a determinati investitori.

(17)

Per rafforzarne la possibilità di risoluzione, le autorità di risoluzione dovrebbero poter imporre ai G-SII un MREL specifico per ente in aggiunta al requisito minimo TLAC di cui al regolamento (UE) n. 575/2013. Il MREL specifico per ente dovrebbe essere imposto qualora il requisito minimo TLAC non sia sufficiente ad assorbire le perdite e ricapitalizzare un G-SII in base alla strategia di risoluzione scelta.

(18)

Al momento di stabilire il livello del MREL le autorità di risoluzione dovrebbero tener conto del grado di rilevanza sistemica dell'ente o dell'entità e del potenziale impatto negativo del suo dissesto sulla stabilità finanziaria. Le autorità di risoluzione dovrebbero anche tener conto della necessità di garantire condizioni di parità tra i G-SII e altri enti o entità paragonabili aventi rilevanza sistemica all'interno dell'Unione. Di conseguenza, il MREL degli enti e delle entità che non sono G-SII, ma la cui rilevanza sistemica all'interno dell'Unione è paragonabile alla rilevanza sistemica dei G-SII, non dovrebbe discostarsi in modo sproporzionato dal livello e dalla composizione del MREL generalmente stabilito per i G-SII.

(19)

In linea con il regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti o le entità identificati come entità soggette a risoluzione dovrebbero essere soggetti al MREL solo a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata. Questo significa che le entità soggette a risoluzione dovrebbero essere obbligate, ai fini della conformità al MREL, a emettere strumenti ed elementi ammissibili a favore di creditori terzi esterni che sarebbero sottoposti al bail-in qualora fosse avviata la risoluzione dell'entità soggetta a risoluzione.

(20)

Gli enti o le entità che non sono entità soggette a risoluzione dovrebbero conformarsi al MREL a livello individuale. In linea di massima, all'assorbimento delle perdite e al fabbisogno di ricapitalizzazione di tali enti o entità dovrebbero provvedere le rispettive entità soggette a risoluzione attraverso l'acquisizione diretta o indiretta da parte di queste ultime di strumenti di fondi propri e strumenti di passività ammissibili emesse dai predetti enti o entità e attraverso la loro svalutazione o conversione in strumenti di proprietà nel momento in cui gli enti o entità in questione non siano più economicamente sostenibili. Il MREL che si applica agli enti o entità che non sono entità soggette a risoluzione dovrebbe essere applicato insieme e coerentemente con i requisiti che si applicano alle entità soggette a risoluzione. Questo dovrebbe permettere alle autorità di risoluzione di risolvere un gruppo soggetto a risoluzione senza sottoporre a risoluzione talune sue filiazioni, evitando quindi effetti potenzialmente perturbatori del mercato. L'applicazione del MREL a enti o entità che non sono entità soggette a risoluzione dovrebbe conformarsi alla strategia di risoluzione scelta; in particolare, non dovrebbe modificare il rapporto di proprietà tra gli enti o entità e il loro gruppo soggetto a risoluzione dopo la ricapitalizzazione degli enti o entità in questione.

(21)

Se sia l'entità soggetta a risoluzione sia l'impresa madre e le sue filiazioni sono stabilite nello stesso Stato membro e appartengono allo stesso gruppo soggetto a risoluzione, l'autorità di risoluzione dovrebbe poter prevedere l'esenzione dall'applicazione del MREL che si applica a tali filiazioni che non sono entità soggette a risoluzione o consentire loro di conformarsi al MREL con garanzie assistite da garanzia reale tra l'impresa madre e le sue filiazioni, attivabili quando siano rispettate condizioni temporali equivalenti a quelle che consentono la svalutazione o la conversione delle passività ammissibili. La garanzia reale che assiste la garanzia dovrebbe essere a elevata liquidità e presentare rischi minimi di credito e di mercato.

(22)

Il regolamento (UE) n. 575/2013 prevede che le autorità competenti possano, in presenza di determinate condizioni, derogare all'applicazione di taluni requisiti di liquidità e solvibilità per gli enti creditizi affiliati permanentemente a un organismo centrale («gruppi cooperativi»). Per tener conto delle specificità di tali gruppi cooperativi, le autorità di risoluzione dovrebbero altresì poter prevedere l'esenzione dall'applicazione del MREL che si applica a tali enti creditizi e all'organismo centrale in condizioni analoghe a quelle di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 qualora gli enti creditizi e l'organismo centrale siano stabiliti nello stesso Stato membro. Le autorità di risoluzione dovrebbero inoltre poter trattare gli enti creditizi e l'organismo centrale come un unico insieme ai fini della valutazione delle condizioni per la risoluzione, a seconda delle caratteristiche del meccanismo di solidarietà. Le autorità di risoluzione dovrebbero essere in grado di garantire il rispetto del requisito MREL esterno del gruppo soggetto a risoluzione nel suo insieme in vari modi, a seconda delle caratteristiche del meccanismo di solidarietà di ciascun gruppo, contando le passività ammissibili delle entità a cui, in conformità del piano di risoluzione, le autorità di risoluzione impongono di emettere strumenti ammissibili al MREL al di fuori del gruppo soggetto a risoluzione.

(23)

Per garantire livelli adeguati del MREL ai fini della risoluzione, le autorità incaricate di stabilire il livello del MREL dovrebbero essere l'autorità di risoluzione dell'entità soggetta a risoluzione, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo, ossia l'autorità di risoluzione dell'impresa madre capogruppo, e le autorità di risoluzione delle altre entità del gruppo soggetto a risoluzione. Le controversie tra le autorità dovrebbero essere soggette ai poteri dell'Autorità bancaria europea (ABE) ai sensi del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), nel rispetto delle condizioni e delle limitazioni previste dalla presente direttiva.

(24)

Le autorità competenti, le autorità nazionali di risoluzione dovrebbero trattare e porre rimedio a violazioni del requisito minimo TLAC e del MREL. Dato che la violazione di questi requisiti potrebbe costituire un impedimento alla possibilità di risoluzione dell'ente o del gruppo, le attuali procedure volte a rimuovere gli impedimenti alla possibilità di risoluzione dovrebbero essere abbreviate, così da poter trattare rapidamente le violazioni. Le autorità di risoluzione dovrebbero inoltre poter imporre agli enti o entità di modificare il profilo di durata degli strumenti e degli elementi ammissibili e di preparare e attuare piani volti a ripristinare il livello dei suddetti requisiti. Le autorità di risoluzione dovrebbero inoltre poter vietare talune distribuzioni qualora ritengano che un ente o entità non rispetti i requisiti combinati di riserva di capitale di cui alla direttiva 2013/36/UE se considerati in aggiunta al MREL.

(25)

Per garantire un'applicazione trasparente del MREL, gli enti e le entità dovrebbero riferire alle loro autorità competenti e autorità di risoluzione e dovrebbero comunicare periodicamente al pubblico il loro MREL, i livelli delle passività ammissibili e sottoponibili al bail-in e la composizione di tali passività, compresi il profilo di durata e il rango nella procedura ordinaria di insolvenza. Per gli enti e le entità che sono soggetti al requisito minimo TLAC, la frequenza delle segnalazioni a fini di vigilanza e delle comunicazioni del MREL specifico per ente, come previsto nella presente direttiva, dovrebbero essere coerenti con quanto indicato nel regolamento (UE) n. 575/2013 rispetto al requisito minimo TLAC. Sebbene, in taluni casi specificati nella presente direttiva, esenzioni totali o parziali dagli obblighi di segnalazione e comunicazione dovrebbero essere autorizzate per specifici enti o entità, tali esenzioni non dovrebbero limitare i poteri delle autorità di risoluzione di richiedere informazioni ai fini dell'esercizio delle loro funzioni a norma della direttiva 2014/59/UE quale modificata dalla presente direttiva.

(26)

L'obbligo di includere un riconoscimento contrattuale degli effetti dello strumento del bail-in negli accordi o negli strumenti che creano passività disciplinate dalla legislazione di paesi terzi dovrebbe agevolare e migliorare il processo per sottoporre a bail-in tali passività in caso di risoluzione. Disposizioni contrattuali correttamente redatte e adottate su larga scala possono costituire una soluzione praticabile nei casi di risoluzione transfrontaliera fino a quando non sarà elaborato un approccio legislativo ai sensi del diritto dell'Unione, o non saranno elaborati incentivi per la scelta del diritto di uno Stato membro come legge applicabile ai contratti ovvero non saranno adottati nelle giurisdizioni di tutti i paesi terzi quadri legislativi sul riconoscimento che consentano un'efficace risoluzione transfrontaliera. Anche in presenza di quadri legislativi sul riconoscimento, le disposizioni contrattuali sul riconoscimento dovrebbero contribuire a rafforzare la consapevolezza dei creditori soggetti ad accordi contrattuali che non sono retti dal diritto di uno Stato membro circa un'eventuale azione di risoluzione relativa a enti o entità a norma del diritto dell'Unione. In alcuni casi, tuttavia, potrebbe risultare impraticabile per gli enti includere queste clausole contrattuali in accordi o strumenti che creano talune passività, in particolare quelle che non sono escluse dallo strumento del bail-in ai sensi della direttiva 2014/59/UE, i depositi protetti o gli strumenti di fondi propri.

In determinate circostanze, ad esempio, potrebbe essere ritenuto impraticabile inserire clausole sul riconoscimento contrattuale nei contratti delle passività nei casi in cui nel paese terzo risulta illegale che un ente o un'entità includa tale tipo di clausole in accordi o strumenti che creano passività che sono disciplinate dalla legislazione di tale paese terzo, qualora l'ente o l'entità non disponga del potere, a livello individuale, di modificare le clausole contrattuali in quanto imposte dai protocolli internazionali o basate su clausole standard concordate a livello internazionale o se le passività che sarebbero soggette al requisito di riconoscimento contrattuale dipendono da un inadempimento del contratto o derivano da garanzie, controgaranzie o altri strumenti utilizzati nell'ambito di operazioni di finanziamento al commercio. Il rifiuto della controparte di accettare il vincolo alla clausola contrattuale di riconoscimento del bail-in non dovrebbe tuttavia essere considerato, di per sé, come una causa di impraticabilità. L'ABE dovrebbe elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione che devono essere adottate dalla Commissione in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010, al fine di individuare con maggiore precisione i casi di impraticabilità. Nell'applicare tali norme tecniche di regolamentazione e tenendo conto delle specificità del mercato interessato, l'autorità di risoluzione, qualora lo ritenga necessario, dovrebbe precisare le categorie di passività per le quali potrebbero sussistere motivi di impraticabilità. In tale quadro, spetterebbe all'ente o all'entità stabilire che l'inserimento di una clausola sul riconoscimento del bail-in in un contratto o in una classe di contratti è impraticabile. Gli enti e le entità dovrebbero fornire aggiornamenti regolari alle autorità di risoluzione per tenerle informate dei progressi compiuti verso l'attuazione delle clausole contrattuali sul riconoscimento.

In tale contesto, gli enti e le entità dovrebbero indicare i contratti o le classi di contratti per cui l'inserimento di una clausola sul riconoscimento del bail-in è impraticabile e specificare il motivo di tale valutazione. Le autorità di risoluzione dovrebbero valutare in un lasso di tempo ragionevole la determinazione di un ente o di un'entità relativa all' impraticabilità dell'inserimento di clausole sul riconoscimento contrattuale nei contratti delle passività e intervenire per affrontare eventuali valutazioni errate e impedimenti alla possibilità di risoluzione dovuti al mancato inserimento di tale tipo di clausole. Gli enti e le entità dovrebbero essere pronti a motivare la loro determinazione su richiesta dell'autorità di risoluzione. Inoltre, per evitare di compromettere la possibilità di risoluzione degli enti e delle entità, le passività per le quali non sono state incluse le pertinenti disposizioni contrattuali non dovrebbero essere ammissibili al MREL.

(27)

È utile e necessario adeguare il potere delle autorità di risoluzione di sospendere, per un periodo limitato, determinati obblighi contrattuali degli enti e delle entità. In particolare, dovrebbe essere possibile per l'autorità di risoluzione esercitare tale potere prima che un ente o un'entità sia sottoposto a risoluzione, dal momento in cui è stabilito che l'ente o le entità sono in dissesto o a rischio di dissesto, qualora non esista alcuna misura sotto forma di intervento del settore privato immediatamente disponibile che, a parere dell'autorità di risoluzione, eviterebbe il dissesto dell'ente o dell'entità in tempi ragionevoli e l'esercizio di tale potere sia ritenuto necessario per evitare l'ulteriore deterioramento delle condizioni finanziarie dell'ente o dell'entità. In tale contesto, le autorità di risoluzione dovrebbero poter esercitare tale potere se non sono soddisfatte della misura proposta immediatamente disponibile sotto forma di intervento del settore privato. Il potere di sospendere taluni obblighi contrattuali consentirebbe inoltre alle autorità di risoluzione di stabilire se l'azione di risoluzione sia nell'interesse pubblico, di scegliere gli strumenti di risoluzione più adeguati, o di garantire l'efficace applicazione di uno o più strumenti di risoluzione. La durata della sospensione dovrebbe essere limitata a un massimo di due giorni lavorativi. Fino a tale massimo si potrebbe continuare ad applicare la sospensione dopo l'adozione della decisione di risoluzione.

(28)

Affinché il potere di sospendere certe obblighi contrattuali sia utilizzato in modo proporzionato, le autorità di risoluzione dovrebbero avere la possibilità di considerare le circostanze di ogni caso specifico e di determinare di conseguenza la portata della sospensione. Inoltre, esse dovrebbero poter autorizzare, caso per caso, determinati pagamenti – in particolare, ma non solo, le spese amministrative dell'ente o dell'entità interessato. Tale potere di sospensione dovrebbe poter essere altresì applicato ai depositi ammissibili. Tuttavia, le autorità di risoluzione dovrebbero valutare attentamente l'opportunità di applicare tale potere a determinati depositi ammissibili, in particolare ai depositi protetti detenuti da persone fisiche, da microimprese e da piccole e medie imprese, e dovrebbero valutare se l'applicazione della sospensione nei confronti di tali depositi rischi di perturbare gravemente il funzionamento dei mercati finanziari. Qualora il potere di sospendere taluni obblighi contrattuali sia esercitato nei confronti di depositi protetti, tali depositi non dovrebbero essere considerati indisponibili ai fini della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (10). Per garantire che, durante il periodo di sospensione, i depositanti non incontrino difficoltà finanziarie, gli Stati membri dovrebbero poter stabilire che sia concesso loro di ritirare giornalmente un determinato importo.

(29)

Durante il periodo di sospensione, le autorità di risoluzione dovrebbero altresì considerare, sulla base tra l'altro del piano di risoluzione per l'ente o delle entità, la possibilità che l'ente o l'istituzione non venga infine sottoposto a risoluzione, ma sia invece liquidato a norma del diritto nazionale. In tali casi, le autorità di risoluzione dovrebbero prendere le misure che ritengono opportune per realizzare un adeguato coordinamento con le autorità nazionali pertinenti e garantire che la sospensione non comprometta l'efficacia del processo di liquidazione.

(30)

Il potere di sospendere gli obblighi di pagamento o di consegna non dovrebbe applicarsi agli obblighi nei confronti dei sistemi o degli operatori dei sistemi designati a norma della direttiva 98/26/CE, delle banche centrali, delle controparti centrali autorizzate (CCP) o delle controparti centrali dei paesi terzi riconosciute dall'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (ESMA). La direttiva 98/26/CE riduce i rischi connessi alla partecipazione ai sistemi di pagamento e di regolamento titoli, in particolare riducendo le perturbazioni in caso di insolvenza di un partecipante a un tale sistema. Per assicurare che tali tutele operino adeguatamente in situazioni di crisi, mantenendo nel contempo un'adeguata certezza per gli operatori dei sistemi di pagamento e di regolamento titoli e per gli altri partecipanti al mercato, la direttiva 2014/59/UE dovrebbe essere modificata per stabilire che una misura di prevenzione, una sospensione di un obbligo ai sensi dell'articolo 33 bis o una misura di gestione della crisi, non dovrebbe essere ritenuta in quanto tale una procedura di insolvenza ai sensi della direttiva 98/26/CE, sempre che gli obblighi sostanziali ai sensi del contratto continuino a essere eseguiti. Tuttavia, nessuna disposizione della direttiva 2014/59/UE dovrebbe ostare al funzionamento di un sistema designato ai sensi della direttiva 98/26/CE o alla tutela dei titoli dati in garanzia a norma di tale direttiva.

(31)

Un aspetto essenziale di una risoluzione efficace è assicurare che, una volta avviata la risoluzione di enti o di entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE, le loro controparti nel caso di contratti finanziari non possano chiudere le loro posizioni unicamente in ragione dell'avvio della risoluzione di tali enti o istituzioni. Inoltre, le autorità di risoluzione dovrebbero avere il potere di sospendere gli obblighi di pagamento o di consegna dovuti nell'ambito di un contratto con un ente o con un'entità soggetta a risoluzione e dovrebbero avere la facoltà di limitare, per un periodo di tempo circoscritto, i diritti delle controparti di procedere al close-out, anticipare o estinguere in altro modo i contratti finanziari. Tali requisiti non si applicano direttamente ai contratti soggetti al diritto di un paese terzo. In assenza di un quadro legislativo sul riconoscimento transfrontaliero, gli Stati membri dovrebbero imporre agli enti e alle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della direttiva 2014/59/UE di includere nei pertinenti contratti finanziari una clausola contrattuale in cui si riconosca che il contratto potrebbe essere soggetto all'esercizio dei poteri da parte delle autorità di risoluzione di sospendere certi obblighi di pagamento o di consegna, di limitare l'esecutività dei diritti di garanzia o di sospendere temporaneamente i diritti di recesso, ed essere vincolato ai requisiti di cui all'articolo 68, come se il contratto finanziario fosse disciplinato dal diritto dello Stato membro interessato. Tale obbligo dovrebbe essere previsto nella misura in cui il contratto rientra nell'ambito di applicazione di tali disposizioni. Pertanto, l'obbligo di inserire la clausola contrattuale non si pone per quanto riguarda gli articoli 33 bis, 69, 70 e 71 della direttiva 2014/59/UE quale modificata dalla presente direttiva, in ordine, ad esempio, ai contratti con le controparti centrali o gli operatori dei sistemi designati ai fini della direttiva 98/26/CE, poiché, anche quando sono disciplinati dal diritto del rispettivo Stato membro, le autorità di risoluzione non dispongono dei poteri di cui ai suddetti articoli in relazione a tali contratti.

(32)

L'esclusione di specifiche passività di enti o entità dall'applicazione dello strumento del bail-in o dal potere di sospendere certi obblighi di pagamento e consegna, di limitare l'esecutività dei diritti di garanzia o di sospendere temporaneamente i diritti di recesso di cui alla direttiva 2014/59/UE dovrebbe riguardare anche le passività connesse alle CCP stabilite nell'Unione e le CCP di paesi terzi riconosciute dall'ESMA.

(33)

Per garantire un'interpretazione comune dei termini utilizzati nei diversi strumenti giuridici, è opportuno integrare nella direttiva 98/26/CE le definizioni e i concetti introdotti dal regolamento (UE) n. 648/2012 (11) per quanto riguarda le nozioni di «controparte centrale» o «CCP» e di «partecipante».

(34)

La direttiva 98/26/CE riduce i rischi connessi alla partecipazione degli enti e di altre entità ai sistemi di pagamento e di regolamento titoli, in particolare riducendo le perturbazioni in caso di insolvenza di un partecipante a un tale sistema. Il considerando (7) della summenzionata direttiva chiarisce che gli Stati membri hanno la possibilità di applicare le disposizioni di tale direttiva ai rispettivi enti nazionali che partecipano direttamente ai sistemi disciplinati dalla normativa di un paese terzo e alla garanzia in titoli fornita in relazione alla partecipazione a detti sistemi. In considerazione delle dimensioni e delle attività globali di alcuni sistemi disciplinati dalla normativa di un paese terzo nonché dell'accresciuta partecipazione di entità stabilite nell'Unione a tali sistemi, la Commissione dovrebbe riesaminare il modo in cui gli Stati membri applicano l'opzione prevista al considerando (7) di tale direttiva e valutare la necessità di ulteriori modifiche alla stessa direttiva riguardo a tali sistemi.

(35)

Per consentire l'efficace applicazione dei poteri di ridurre, svalutare o convertire elementi di fondi propri senza violare le garanzie dei creditori ai sensi della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero assicurare che i crediti derivanti da elementi di fondi propri abbiano un rango, nel quadro della procedura ordinaria di insolvenza, inferiore a tutti gli altri crediti subordinati. Gli strumenti che sono solo parzialmente riconosciuti nei fondi propri dovrebbero essere trattati come crediti derivanti da fondi propri nel loro importo totale. Il riconoscimento parziale potrebbe essere dovuto, ad esempio, all'applicazione di clausole «grandfathering» che in parte eliminano contabilmente uno strumento o all'applicazione del calendario di ammortamento previsto per gli strumenti di classe 2 dal regolamento (UE) n. 575/2013.

(36)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire stabilire norme uniformi in materia di risanamento e risoluzione per gli enti e le entità, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della portata dell'azione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(37)

Perché dispongano del tempo necessario al recepimento e all'applicazione della presente direttiva nel loro diritto nazionale, agli Stati membri dovrebbero essere concessi diciotto mesi dall'entrata in vigore per recepire e applicare la presente direttiva. Tuttavia, le disposizioni della presente direttiva relative alla comunicazione al pubblico dovrebbero essere applicate a decorrere dal 1o gennaio 2024 al fine di garantire che agli enti e alle entità in tutta l'Unione sia concesso un periodo adeguato per raggiungere il livello necessario di MREL in maniera ordinata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2014/59/UE

La direttiva 2014/59/UE è modificata come segue:

1)

L'articolo 2, paragrafo 1, è così modificato:

a)

il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5)   “filiazione”: una filiazione così come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 16 del Regolamento (UE) n. 575/2013 e, ai fini dell'applicazione degli articoli 7, 12, 17 e 18, degli articoli da 45 a 45 quaterdecies, da 59 a 62 e degli articoli 91 e 92 della presente direttiva ai gruppi soggetti a risoluzione di cui al punto 83 ter, lettera b), del presente paragrafo, se opportuno, include gli enti creditizi che sono affiliati permanentemente a un organismo centrale, lo stesso organismo centrale, e le loro rispettive filiazioni, tenendo conto del modo in cui detti gruppi soggetti a risoluzione rispettano l'articolo 45 sexies, paragrafo 3, della presente direttiva;

5 bis)   “filiazione significativa”: una filiazione significativa come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 135 del regolamento (UE) n. 575/2013;»;

b)

è inserito il punto seguente:

«68 bis)   “capitale primario di classe 1”: il capitale primario di classe 1 calcolato in conformità dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 575/2013;»;

c)

Al punto 70), il termine «passività ammissibili» è sostituito dal termine «passività sottoponibili a bail-in»;

d)

il punto 71 è sostituito dal seguente:

«71)

“passività sottoponibili al bail-in”: le passività e gli strumenti di capitale che non rientrano negli strumenti del capitale primario di classe 1, negli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 o 2 di un ente o entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), e che non sono esclusi dall'ambito di applicazione dello strumento del bail-in in virtù dell'articolo 44, paragrafo 2;

71 bis)

“passività ammissibili”: le passività sottoponibili al bail-in che soddisfano, a seconda dei casi, le condizioni di cui all'articolo 45 ter o all'articolo 45 septies, paragrafo 2, lettera a) della presente direttiva, e gli strumenti di classe 2 che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 72 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013;

71 ter)

“strumenti subordinati ammissibili” strumenti che soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 72 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 a parte i paragrafi da 3 a 5 dell'articolo 72 ter di tale regolamento;»;

e)

sono inseriti i punti seguenti:

«83 bis)   “entità soggetta a risoluzione”:

a)

una persona giuridica stabilita nell'Unione che, a norma dell'articolo 12, è designata dall'autorità di risoluzione come entità per la quale il piano di risoluzione prevede un'azione di risoluzione; o

b)

un ente che non fa parte di un gruppo che è soggetto a vigilanza su base consolidata ai sensi degli articoli 111 e 112 della direttiva 2013/36/UE, per il quale il piano di risoluzione predisposto a norma dell'articolo 10 della presente direttiva prevede un'azione di risoluzione;

83 ter)   “gruppo soggetto a risoluzione”:

a)

un'entità soggetta a risoluzione e le sue filiazioni che non siano:

i)

entità soggette a risoluzione esse stesse;

ii)

filiazioni di altre entità soggette a risoluzione; o

iii)

entità stabilite in un paese terzo che non sono incluse nel gruppo soggetto a risoluzione conformemente al piano di risoluzione e le loro filiazioni; o

b)

gli enti creditizi affiliati permanentemente a un organismo centrale e lo stesso organismo centrale, allorché almeno uno di tali enti creditizi o l'organismo centrale siano un'entità soggetta a risoluzione, e le loro rispettive filiazioni;

83 quater)   “ente a rilevanza sistemica a livello globale” o “G-SII”: un G-SII secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 133, del regolamento (UE) n. 575/2013;»

f)

è aggiunto il punto seguente:

«109)   “requisito combinato di riserva di capitale”: requisito combinato di riserva di capitale quale definito all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE.»;

2)

l'articolo 10 è così modificato:

a)

al paragrafo 6, sono aggiunti i commi seguenti:

«La revisione di cui al primo comma è effettuata dopo l'attuazione delle azioni di risoluzione o l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 59.

Nel fissare le scadenze di cui all'articolo 10, paragrafo 7, punti o) e p), nelle circostanze di cui al terzo comma del presente paragrafo, l'autorità di risoluzione tiene conto del termine per conformarsi al requisito di cui all'articolo 104 ter della direttiva 2013/36/UE.»;

b)

al paragrafo 7, le lettere o) e p) sono sostituite dalle seguenti:

«o)

i requisiti di cui agli articoli 45 sexies e 45 septies e una scadenza per il raggiungimento di tale livello conformemente all'articolo 45 quaterdecies;

p)

laddove un'autorità di risoluzione applichi l'articolo 45 ter, paragrafo 4, 5 o 7, i termini per l'adempimento da parte dell'entità soggetta a risoluzione conformemente all'articolo 45 quaterdecies;»;

3)

l'articolo 12 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione a livello di gruppo, insieme alle autorità di risoluzione delle filiazioni e previa consultazione delle autorità di risoluzione di succursali significative per quanto di pertinenza della succursale in questione, preparino piani di risoluzione di gruppo. Il piano di risoluzione di gruppo individua le misure da adottare in relazione:

a)

all'impresa madre nell'Unione;

b)

alle filiazioni appartenenti al gruppo e stabilite nell'Unione;

c)

alle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere c) e d); e

d)

alle filiazioni appartenenti al gruppo e ubicate fuori dell'Unione, nel rispetto del titolo VI.

Conformemente alle misure di cui al primo comma, il piano di risoluzione individua per ciascun gruppo le entità soggette a risoluzione e i gruppi soggetti a risoluzione.»;

b)

il paragrafo 3 è così modificato:

i)

le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

espone le azioni di risoluzione da avviare per le entità soggette a risoluzione negli scenari di cui all'articolo 10, paragrafo 3, e le implicazioni di tali azioni di risoluzione per le altre entità del gruppo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), per l'impresa madre e per gli enti filiazioni;

a bis)

se un gruppo comprende più di un gruppo soggetto a risoluzione, definisce le azioni di risoluzione in relazione alle entità soggette a risoluzione di ciascun gruppo soggetto a risoluzione e le implicazioni di queste azioni per:

i)

altre entità del gruppo che appartengono allo stesso gruppo soggetto a risoluzione;

ii)

altri gruppi soggetti a risoluzione;

b)

esamina in che misura gli strumenti di risoluzione potrebbero essere applicati, e i poteri di risoluzione potrebbero essere esercitati, relativamente alle entità soggette a risoluzione stabilite nell'Unione in maniera coordinata, ivi comprese le misure volte ad agevolare l'acquisto, da parte di un terzo, del gruppo nel suo complesso o di linee di business separate o di attività svolte da una serie di entità del gruppo o da determinati entità del gruppo o gruppi soggetti a risoluzione, e individua i potenziali impedimenti a una risoluzione coordinata;»;

ii)

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

definisce eventuali interventi supplementari, non indicati nella presente direttiva, che le autorità di risoluzione pertinenti intendono adottare in relazione alle entità all'interno di ciascun gruppo soggetto a risoluzione;»;

4)

l'articolo 13 è così modificato:

a)

al paragrafo 4, dopo il primo comma è aggiunto il comma seguente:

«Se un gruppo è composto da più di un gruppo soggetto a risoluzione, la programmazione delle azioni di risoluzione di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettera a bis), è inclusa in una decisione congiunta di cui al primo comma del presente paragrafo.»;

b)

al paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:

«In assenza di una decisione congiunta delle autorità di risoluzione entro quattro mesi, ciascuna autorità di risoluzione che è competente per una filiazione e dissente dal piano di risoluzione del gruppo adotta una propria decisione e, se del caso, individua l'entità soggetta a risoluzione e prepara e tiene aggiornato un piano di risoluzione per il gruppo soggetto a risoluzione composto dalle entità nella propria giurisdizione territoriale. Ogni singola decisione delle autorità di risoluzione dissenzienti è pienamente motivata, espone i motivi del dissenso sul piano proposto per la risoluzione di gruppo e tiene conto delle opinioni e delle riserve espresse dalle altre autorità di risoluzione e autorità competenti. Ciascuna autorità di risoluzione comunica la propria decisione agli altri membri del collegio di risoluzione.»;

5)

l'articolo 16 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La risoluzione di un gruppo s'intende possibile quando alle autorità di risoluzione risulta fattibile e credibile liquidare le entità del gruppo con procedura ordinaria di insolvenza oppure risolvere il gruppo applicando gli strumenti di risoluzione alle sue entità soggette a risoluzione ed esercitando nei loro confronti i poteri di risoluzione evitando quanto più possibile qualsiasi conseguenza negativa significativa sul sistema finanziario degli Stati membri in cui le entità o le succursali del gruppo sono ubicate, o di altri Stati membri o dell'Unione, anche di instabilità finanziaria più ampia o di eventi a livello sistemico, nella prospettiva di assicurare la continuità delle funzioni essenziali svolte dalle entità del gruppo mediante la loro separazione, se praticabile facilmente e tempestivamente, oppure con altro mezzo.

Se non ritengono possibile la risoluzione di un gruppo, le autorità di risoluzione a livello di gruppo ne danno notifica con tempestività all'ABE.»;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   Gli Stati membri assicurano che, se un gruppo è composto da più di un gruppo soggetto a risoluzione, le autorità di cui al paragrafo 1 valutino la possibilità di risoluzione di ciascun gruppo soggetto a risoluzione in conformità del presente articolo.

La valutazione di cui al primo comma del presente paragrafo viene eseguita in aggiunta alla valutazione della possibilità di risoluzione dell'intero gruppo ed è effettuata all'interno della procedura decisionale di cui all'articolo 13.»;

6)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 16 bis

Potere di vietare talune distribuzioni

1.   Se un'entità si trova in una situazione in cui soddisfa il requisito combinato di riserva di capitale allorché considerato in aggiunta a ciascuno dei requisiti di cui all'articolo 141 bis, paragrafo 1, lettere a), b) e c) della direttiva 2013/36/UE, ma risulti inadempiente rispetto al suddetto requisito combinato di riserva di capitale allorché considerato in aggiunta ai requisiti di cui agli articoli 45 quater e 45 quinquies della presente direttiva, se calcolati conformemente all'articolo 45, paragrafo 2, lettera a), della presente direttiva, l'autorità di risoluzione di tale entità ha il potere, conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, di vietare a un'entità di distribuire, più dell'ammontare massimo distribuibile connesso al requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (“M-MDA”, Maximum Distributable Amount related to the minimum requirement) calcolato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo mediante una delle seguenti azioni:

a)

effettuare una distribuzione connessa al capitale primario di classe 1;

b)

creare un'obbligazione di pagare una remunerazione variabile o benefici pensionistici discrezionali o pagare una remunerazione variabile se l'obbligazione di pagamento è stata creata in un momento in cui l'entità non soddisfaceva il requisito combinato di riserva di capitale; o

c)

effettuare pagamenti su strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1.

Se un'entità si trova nella situazione di cui al primo comma, ne dà notifica immediatamente l'inadempimento all'autorità di risoluzione.

2.   Nella situazione di cui al paragrafo 1, l'autorità di risoluzione dell'entità, dopo aver consultato l'autorità competente, valuta senza indebito ritardo se esercitare il potere di cui al paragrafo 1, tenendo conto di tutti gli elementi seguenti:

a)

il motivo, la durata e l'entità dell'inadempimento e il suo impatto sulla possibilità di risoluzione;

b)

l'evoluzione della situazione finanziaria dell'entità e la probabilità che, in un futuro prevedibile, essa soddisfi la condizione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a);

c)

la prospettiva che l'entità sarà in grado di garantire il rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 1 entro un periodo di tempo ragionevole;

d)

se l'entità non è in grado di sostituire le passività che non soddisfano più i criteri di ammissibilità o durata di cui agli articoli 72 ter e 72 quater del regolamento (UE) n. 575/2013, o all'articolo 45 ter o all'articolo 45 septies, paragrafo 2, della presente direttiva, qualora tale incapacità sia idiosincratica o dovuta a una perturbazione a livello del mercato;

e)

se l'esercizio del potere di cui al paragrafo 1 costituisca il mezzo più adeguato e proporzionato per affrontare la situazione dell'entità, tenendo in considerazione il suo potenziale impatto sia sulle condizioni di finanziamento sia sulla possibilità di risoluzione dell'entità interessata.

L'autorità di risoluzione ripete la valutazione per decidere se esercitare il potere di cui al paragrafo 1 almeno ogni mese finché l'entità resta nella situazione di cui al paragrafo 1.

3.   Se conclude che l'entità continua a essere nella situazione di cui al paragrafo 1 nove mesi dopo la notifica di tale situazione da parte dell'entità, l'autorità di risoluzione, previa consultazione dell'autorità competente, esercita il potere di cui al paragrafo 1, eccetto se, a seguito di una valutazione, conclude che siano soddisfatte almeno due delle condizioni seguenti:

a)

l'inadempimento è dovuto a una perturbazione grave del funzionamento dei mercati finanziari, che comporta uno stress generalizzato dei mercati finanziari in vari segmenti dei mercati finanziari;

b)

la perturbazione di cui al punto i) non solo comporta una maggiore volatilità dei prezzi degli strumenti di fondi propri e passività ammissibili dell'entità o maggiori costi per quest'ultima, ma conduce altresì a una chiusura completa o parziale dei mercati che impedisce all'entità di emettere su tali mercati strumenti di fondi propri e passività ammissibili;

c)

la chiusura dei mercati di cui alla lettera b) viene osservata non solo per l'entità interessata, ma anche per varie altre entità;

d)

la perturbazione di cui alla lettera a) impedisce all'entità interessata di emettere strumenti di fondi propri e passività ammissibili sufficienti a porre rimedio all'inadempimento; o

e)

l'esercizio del potere di cui al paragrafo 1 comporta ricadute negative per una parte del settore bancario, così potenzialmente compromettendo la stabilità finanziaria.

Laddove si applichi l'eccezione di cui al primo comma, l'autorità di risoluzione notifica all'autorità competente la sua decisione e illustra la propria valutazione per iscritto.

L'autorità di risoluzione ripete la valutazione delle condizioni di cui al primo comma ogni mese per valutare se l'eccezione di cui al primo comma possa essere applicata.

4.   L'“M-MDA” è calcolato moltiplicando la somma calcolata conformemente al paragrafo 5 per il fattore determinato conformemente al paragrafo 6. L'“M-MDA” è ridotto dall'importo delle distribuzioni di profitti o pagamenti derivanti da una qualsiasi delle azioni di cui al paragrafo 1, lettera a), b) o c).

5.   La somma da moltiplicare conformemente al paragrafo 4 è costituita:

a)

dagli utili di periodo non inclusi nel capitale primario di classe 1 ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 al netto di qualsiasi distribuzione di utili o di qualsiasi pagamento derivante dalle azioni di cui al paragrafo 1, lettera a), b) o c), del presente articolo;

più

b)

gli utili di fine esercizio non inclusi nel capitale primario di classe 1 ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, al netto di qualsiasi distribuzione di utili o di qualsiasi pagamento derivante dalle azioni di cui al paragrafo 1, lettera a), b) o c), del presente articolo;

meno

c)

gli importi da pagare a titolo d'imposta qualora gli elementi di cui alle lettere a) e b) non fossero distribuiti.

6.   Il fattore di cui al paragrafo 4 è determinato come segue:

a)

quando il capitale primario di classe 1 detenuto dall'entità che non è utilizzato per rispettare uno qualsiasi dei requisiti di cui all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e agli articoli 45 quater e 45 quinquies della presente direttiva, espressi in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, rientra nel primo (ossia il più basso) quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0;

b)

quando il capitale primario di classe 1 detenuto dall'entità che non è utilizzato per rispettare uno qualsiasi dei requisiti di cui all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e agli articoli 45 quater e 45 quinquies della presente direttiva, espressi in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, rientra nel secondo quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0,2;

c)

quando il capitale primario di classe 1 detenuto dall'entità che non è utilizzato per rispettare i requisiti di cui all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e agli articoli 45 quater e 45 quinquies della presente direttiva, espressi in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, rientra nel terzo quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0,4;

d)

quando il capitale primario di classe 1 detenuto dall'entità che non è utilizzato per rispettare i requisiti di cui all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e agli articoli 45 quater e 45 quinquies della presente direttiva, espressi in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, rientra nel quarto (ossia il più elevato) quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0,6.

I limiti inferiore e superiore di ciascun quartile del requisito combinato di riserva di capitale sono calcolati come segue:

Formula

Formula

dove “Qn” = il numero del rispettivo quartile.»;

7)

l'articolo 17 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri assicurano che l'autorità di risoluzione che, in base a una valutazione della possibilità di risoluzione di un entità effettuata conformemente agli articoli 15 e 16, previa consultazione con l'autorità competente, accerta l'esistenza di rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione di tale entità, ne dia notifica per iscritto all'entità interessata, all'autorità competente e alle autorità di risoluzione delle giurisdizioni territoriali in cui sono ubicate succursali significative.»;

b)

i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   Entro quattro mesi dalla data di ricevimento di una notifica in conformità del paragrafo 1, l'entità propone all'autorità di risoluzione possibili misure volte ad affrontare o rimuovere i rilevanti impedimenti individuati nella notifica.

Entro due settimane dalla data di ricevimento di una notifica in conformità del paragrafo 1 del presente articolo, l'entità propone all'autorità di risoluzione possibili misure e la tempistica per la loro attuazione al fine di garantire la conformità dell'entità all' articolo 45 sexies o 45 septies della presente direttiva e al requisito combinato di riserva di capitale, qualora un rilevante impedimento alla possibilità di risoluzione sia imputabile a una delle situazioni seguenti:

a)

l'entità soddisfa il requisito combinato di riserva di capitale allorché considerato in aggiunta a ciascuno dei requisiti di cui all'articolo 141 bis, paragrafo 1, lettere a), b) e c) della direttiva 2013/36/UE, ma non soddisfa il suddetto requisito combinato di riserva di capitale allorché considerato in aggiunta ai requisiti di cui agli articoli 45 quater e 45 quinquies della presente direttiva, se calcolati conformemente all'articolo 45, paragrafo 2, lettera a) della presente direttiva; o

b)

l'entità non soddisfa i requisiti di cui agli articoli 92 bis e 494 del regolamento (UE) n. 575/2013 o i requisiti di cui agli articoli 45 quater e 45 quinquies della presente direttiva.

La tempistica per l'attuazione delle misure proposte ai sensi del secondo comma tiene conto dei motivi del rilevante impedimento.

L'autorità di risoluzione, previa consultazione dell'autorità competente, valuta se le misure proposte ai sensi del primo e secondo comma sono in grado di affrontare con efficacia o di rimuovere il rilevante impedimento in questione.

4.   Se conclude che le misure proposte da un'entità in conformità del paragrafo 3 non riducono con efficacia né rimuovono gli impedimenti in questione, l'autorità di risoluzione richiede all'entità, direttamente o indirettamente per il tramite dell'autorità competente, di adottare misure alternative idonee al conseguimento di tale obiettivo, e notifica tali misure per iscritto all'entità, la quale propone entro un mese un piano di attuazione.

Nell'individuare misure alternative, l'autorità di risoluzione rende conto dei motivi per cui le misure proposte dall'entità non sarebbero idonee a rimuovere gli impedimenti alla possibilità di risoluzione e dimostra perché le misure alternative proposte rispondono al principio di proporzionalità. L'autorità di risoluzione tiene conto della minaccia alla stabilità finanziaria rappresentata da detti impedimenti alla possibilità di risoluzione e dell'effetto delle misure sull'attività dell'entità, sulla sua stabilità e sulla sua capacità di contribuire all'economia.»;

c)

il paragrafo 5 è così modificato:

i)

nelle lettere a), b), d), e), g) e h) il termine «ente» è sostituito dal termine «entità»;

ii)

è aggiunta la lettera seguente:

«h bis)

imporre a un ente o a un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d) della presente direttiva, di presentare un piano per ripristinare la conformità ai requisiti degli articoli 45 sexies o 45 septies della presente direttiva espresso come una percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e, ove applicabile, la conformità al requisito combinato di riserva di capitale e ai requisiti di cui all' articolo 45 sexies o 45 septies della presente direttiva, espressi in percentuale della misura dell'esposizione complessiva di cui agli articoli 429 e 429 bis del regolamento (UE) n. 575/2013;»;

iii)

le lettere i), j) e k) sono sostituite dalle seguenti:

«i)

imporre a un ente o a un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), di emettere passività ammissibili per ottemperare ai requisiti di cui agli articoli 45 sexies o 45 septies;

j)

imporre a un ente o a un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), di intraprendere altre iniziative per ottemperare ai requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili ai sensi degli articoli 45 sexies o 45 septies, anche cercando di rinegoziare le passività ammissibili, lo strumento aggiuntivo di classe 1 o lo strumento di classe 2 che ha emessi, nella prospettiva di assicurare che qualsiasi decisione dell'autorità di risoluzione di svalutare o convertire dette passività o detti strumenti sia attuata in conformità del diritto della giurisdizione applicabile che disciplina tali passività o strumenti; e»;

j bis)

allo scopo di assicurare la costante conformità all'articolo 45 sexies o 45 septies, imporre a un ente o a un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), di modificare il profilo di durata:

i)

degli strumenti di fondi propri, previo accordo dell'autorità competente; e

ii)

delle passività ammissibili di cui all'articolo 45 ter e all'articolo 45 septies, paragrafo 2, lettera a);

k)

se un'entità è filiazione di una società di partecipazione mista, richiedere che tale società costituisca una società di partecipazione finanziaria separata per controllare l'entità, ove necessario per agevolare la risoluzione dell'entità ed evitare l'applicazione degli strumenti di risoluzione e l'esercizio dei poteri di cui al titolo IV, con conseguenze negative sulla parte non finanziaria del gruppo.»;

d)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Prima di individuare le misure di cui al paragrafo 4, l'autorità di risoluzione, previa consultazione dell'autorità competente e, se del caso, dell'autorità macroprudenziale nazionale designata, prende in debita considerazione i potenziali effetti di tali misure sull'entità specifica, sul mercato interno dei servizi finanziari e sulla stabilità finanziaria in altri Stati membri e nell'intera Unione.»;

8)

all'articolo 18, i paragrafi da 1 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo, insieme alle autorità di risoluzione delle filiazioni, e previa consultazione del collegio di vigilanza e delle autorità di risoluzione delle giurisdizioni territoriali in cui sono ubicate succursali significative per quanto di pertinenza della succursale in questione, prende in considerazione la valutazione richiesta ai sensi dell'articolo 16 nell'ambito del collegio di risoluzione e fa quanto ragionevolmente possibile per giungere a una decisione congiunta sull'applicazione delle misure individuate conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, in relazione a tutte le entità soggette a risoluzione e alle loro filiazioni che sono entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e che fanno parte del gruppo.

2.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo, in collaborazione con l'autorità di vigilanza su base consolidata e con l'ABE conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1093/2010, prepara una relazione e la trasmette all'impresa madre nell'Unione, alle autorità di risoluzione delle filiazioni, che la trasmettono alle filiazioni che rientrano nel loro mandato, e alle autorità di risoluzione delle giurisdizioni territoriali in cui sono ubicate succursali significative. La relazione è elaborata previa consultazione delle autorità competenti e analizza i rilevanti impedimenti all'applicazione efficace degli strumenti di risoluzione e all'esercizio dei poteri di risoluzione in relazione al gruppo, nonché in relazione ai gruppi soggetti a risoluzione se un gruppo è composto da più di un gruppo soggetto a risoluzione. La relazione valuta l'impatto sul modello di business del gruppo e raccomanda altresì misure proporzionate e mirate che, secondo l'autorità di risoluzione a livello di gruppo, sono necessarie o appropriate per rimuovere tali impedimenti.

Se un impedimento alla possibilità di risoluzione del gruppo è imputabile a una situazione di un'entità del gruppo di cui all'articolo 17, paragrafo 3, secondo comma, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo comunica all'impresa madre nell'Unione la sua valutazione dell'impedimento previa consultazione dell'autorità di risoluzione dell'entità soggetta a risoluzione e le autorità di risoluzione degli enti filiazioni.

3.   Entro quattro mesi dalla data di ricevimento della relazione, l'impresa madre nell'Unione può presentare osservazioni e proporre all'autorità di risoluzione a livello di gruppo misure alternative per porre rimedio agli impedimenti individuati nella relazione.

Se gli impedimenti individuati nella relazione sono imputabili a una situazione di un'entità del gruppo di cui all'articolo 17, paragrafo 3, secondo comma, della presente direttiva, entro due settimane dalla data di ricevimento della notifica in conformità del paragrafo 2, secondo comma, del presente articolo, l'impresa madre nell'Unione propone all'autorità di risoluzione a livello di gruppo possibili misure e la tempistica per la loro attuazione al fine di garantire che l'entità del gruppo sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 45 sexies o 45 septies della presente direttiva espressi in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e, ove applicabile, al requisito combinato di riserva di capitale e ai requisiti di cui agli articoli 45 sexies e 45 septies della presente direttiva espressi in percentuale della misura dell'esposizione complessiva di cui agli articoli 429 e 429 bis del regolamento (UE) n. 575/2013.

La tempistica per l'attuazione delle misure proposte ai sensi del secondo comma tiene conto dei motivi del rilevante impedimento. L'autorità di risoluzione, previa consultazione dell'autorità competente, valuta se tali misure affrontano con efficacia o rimuovono l'impedimento sostanziale.

4.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo comunica le misure proposte dall'impresa madre nell'Unione all'autorità di vigilanza su base consolidata, all'ABE, alle autorità di risoluzione delle filiazioni e alle autorità di risoluzione delle giurisdizioni territoriali in cui sono ubicate succursali significative per quanto di pertinenza della succursale in questione. Le autorità di risoluzione a livello di gruppo e le autorità di risoluzione delle filiazioni si adoperano al massimo, previa consultazione delle autorità competenti e delle autorità di risoluzione delle giurisdizioni territoriali in cui sono ubicate succursali significative, per giungere a una decisione congiunta in seno al collegio di risoluzione per quanto concerne l'individuazione degli impedimenti sostanziali e, se necessario, la valutazione delle misure proposte dall'impresa madre nell'Unione, nonché le misure richieste dalle autorità al fine di affrontare o rimuovere gli impedimenti, fermo restando che le autorità dovranno tener conto dell'impatto delle misure in tutti gli Stati membri in cui opera il gruppo.

5.   La decisione congiunta è raggiunta entro quattro mesi dalla presentazione di eventuali osservazioni da parte dell'impresa madre nell'Unione. Se l'impresa madre nell'Unione non ha presentato alcuna osservazione, la decisione congiunta è raggiunta entro un mese dalla scadenza del termine di quattro mesi di cui al paragrafo 3, primo comma.

La decisione congiunta relativa all'impedimento alla possibilità di risoluzione imputabile a una situazione di cui all'articolo 17, paragrafo 3, secondo comma, è raggiunta entro due settimane dalla presentazione di eventuali osservazioni da parte dell'impresa madre nell'Unione in conformità del paragrafo 3 del presente articolo.

La decisione congiunta è motivata e riportata in un documento che l'autorità di risoluzione a livello di gruppo trasmette all'impresa madre nell'Unione.

Su richiesta di un'autorità di risoluzione, l'ABE può prestare assistenza alle autorità di risoluzione nel raggiungimento di una decisione congiunta in conformità dell'articolo 31, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1093/2010.

6.   In assenza di una decisione congiunta entro il termine del periodo pertinente di cui al paragrafo 5, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo prende una propria decisione in merito alle misure appropriate da adottare ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, a livello del gruppo.

La decisione è pienamente motivata e tiene conto delle opinioni e riserve delle altre autorità di risoluzione. La decisione è trasmessa all'impresa madre nell'Unione dall'autorità di risoluzione a livello di gruppo.

Qualora, al termine del periodo pertinente di cui al paragrafo 5 del presente articolo, un'autorità di risoluzione abbia rinviato uno dei casi di cui al paragrafo 9 del presente articolo all'ABE in conformità dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo rimanda la propria decisione in attesa della decisione dell'ABE a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, di detto regolamento e adotta la propria decisione in conformità della decisione dell'ABE. Il periodo pertinente di cui al paragrafo 5 del presente articolo è assimilato al periodo di conciliazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1093/2010. L'ABE adotta una decisione entro un mese. Il caso non può essere rinviato all'ABE una volta scaduto il periodo pertinente di cui al paragrafo 5 del presente articolo o dopo che è stata raggiunta una decisione congiunta. In assenza di una decisione dell'ABE, si applica la decisione dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo.

6 bis.   In assenza di una decisione congiunta entro il termine del periodo pertinente di cui al paragrafo 5 del presente articolo, l'autorità di risoluzione della pertinente entità soggetta a risoluzione prende una propria decisione in merito alle misure appropriate da adottare ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, a livello del gruppo soggetto a risoluzione.

La decisione di cui al primo comma è pienamente motivata e tiene conto delle opinioni e riserve delle autorità di risoluzione di altre entità dello stesso gruppo soggetto a risoluzione e dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo. La decisione è trasmessa all'entità soggetta a risoluzione dalla pertinente autorità di risoluzione.

Qualora, al termine del periodo pertinente di cui al paragrafo 5 del presente articolo, una delle autorità di risoluzione abbia rinviato uno dei casi di cui al paragrafo 9 del presente articolo all'ABE in conformità dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'autorità di risoluzione dell'entità soggetta a risoluzione rimanda la propria decisione in attesa dell'eventuale decisione dell'ABE a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, di detto regolamento e adotta la propria decisione in conformità della decisione dell'ABE. Il periodo pertinente di cui al paragrafo 5 del presente articolo è assimilato al periodo di conciliazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1093/2010. L'ABE adotta una decisione entro un mese. Il caso non può essere rinviato all'ABE una volta scaduto il periodo pertinente di cui al paragrafo 5 del presente articolo o dopo che è stata raggiunta una decisione congiunta. In assenza di una decisione dell'ABE, si applica la decisione dell'autorità di risoluzione dell'entità soggetta a risoluzione.

7.   In assenza di una decisione congiunta le autorità di risoluzione delle filiazioni che non sono entità soggette a risoluzione prendono le proprie decisioni in merito alle misure appropriate che devono adottare le filiazioni a livello individuale ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4.

La decisione è pienamente motivata e tiene conto delle opinioni e riserve delle altre autorità di risoluzione. La decisione è trasmessa alla filiazione interessata e all'entità soggetta a risoluzione del medesimo gruppo soggetto a risoluzione, all'autorità di risoluzione di tale entità soggetta a risoluzione e, se diversa, all'autorità di risoluzione a livello di gruppo.

Qualora, al termine del periodo pertinente di cui al paragrafo 5 del presente articolo, un'autorità di risoluzione abbia rinviato uno dei casi di cui al paragrafo 9 del presente articolo all'ABE in conformità dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'autorità di risoluzione della filiazione rimanda la propria decisione in attesa della decisione dell'ABE a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, di detto regolamento e adotta la propria decisione in conformità della decisione dell'ABE. Il periodo pertinente di cui al paragrafo 5 del presente articolo è assimilato al periodo di conciliazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1093/2010. L'ABE adotta una decisione entro un mese. Il caso non può essere rinviato all'ABE una volta scaduto il periodo pertinente di cui al paragrafo 5 del presente articolo o dopo che è stata raggiunta una decisione congiunta. In assenza di una decisione dell'ABE, si applica la decisione dell'autorità di risoluzione della filiazione.»;

9)

all'articolo 32, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

tenuto conto della tempistica e di altre circostanze pertinenti, non si può ragionevolmente prospettare che qualsiasi misura alternativa per l'ente in questione, incluse misure da parte di un IPS, sotto forma di intervento del settore privato o di azione di vigilanza, tra cui misure di intervento precoce o di svalutazione o di conversione contrattuale degli strumenti di capitale e delle passività ammissibili pertinenti ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 2, permetta di evitare il dissesto dell'ente in tempi ragionevoli;»;

10)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 32 bis

Condizioni per la risoluzione applicabili a un organismo centrale e agli enti creditizi affiliati permanentemente a un organismo centrale

Gli Stati membri assicurano che le autorità di risoluzione possano adottare un'azione di risoluzione in relazione a un organismo centrale e a tutti gli enti creditizi affiliati permanentemente che fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione, se tale gruppo soggetto a risoluzione soddisfa nel suo insieme le condizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1.

Articolo 32 ter

Procedure di insolvenza nei confronti degli enti e delle entità che non sono soggetti a un'azione di risoluzione

Gli Stati membri provvedono affinché un ente o un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), in relazione ai quali le condizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettere a) e b), sono ritenute soddisfatte dall'autorità di risoluzione, ma l'azione di risoluzione non è nell'interesse pubblico a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera c), siano liquidati in modo ordinato in conformità del diritto nazionale applicabile.»;

11)

all'articolo 33, i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Gli Stati membri assicurano che le autorità di risoluzione avviino un'azione di risoluzione in relazione a un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) o d), se l'entità soddisfa le condizioni stabilite dall'articolo 32, paragrafo 1.

3.   Se gli enti filiazioni di una società di partecipazione mista sono detenuti direttamente o indirettamente da una società di partecipazione finanziaria intermedia, il piano di risoluzione prevede che la società di partecipazione finanziaria intermedia sia designata come entità soggetta a risoluzione e gli Stati membri assicurano che le azioni di risoluzione ai fini della risoluzione del gruppo siano avviate in relazione alla società di partecipazione finanziaria intermedia. Gli Stati membri assicurano che le autorità di risoluzione non avviino azioni di risoluzione ai fini della risoluzione del gruppo in relazione alla società di partecipazione mista.

4.   Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo e nonostante il fatto che un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) o d), non soddisfi le condizioni indicate all'articolo 32, paragrafo 1, le autorità di risoluzione possono avviare un'azione di risoluzione in relazione a un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) o d), se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

l'entità è un'entità soggetta a risoluzione;

b)

una o più filiazioni dell'entità che sono enti, ma non entità soggette a risoluzione, soddisfano le condizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1;

c)

l'entità delle attività e passività delle filiazioni di cui alla lettera b) è tale che il dissesto di tali filiazioni minaccia il gruppo soggetto a risoluzione nel suo complesso, e l'azione di risoluzione in relazione all'entità è necessaria o per la risoluzione di tali filiazioni che sono enti o per quella del relativo gruppo soggetto a risoluzione nel suo complesso.»;

12)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 33 bis

Potere di sospendere taluni obblighi

1.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione, previa consultazione dell'autorità competente, che risponde rapidamente, dispongano del potere di sospendere gli obblighi di pagamento o di consegna a norma di un contratto di cui è parte un ente o un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

è stato accertato che l'ente o l'entità è in dissesto o a rischio di dissesto a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera a);

b)

non esiste alcuna misura immediatamente disponibile sotto forma di intervento del settore privato di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), che possa evitare il dissesto dell'ente o dell'entità;

c)

l'esercizio del potere di sospensione è ritenuto necessario per evitare l'ulteriore deterioramento delle condizioni finanziarie dell'ente o dell'entità; e

d)

l'esercizio del potere di sospensione è:

i)

necessario per pervenire alla determinazione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera c); o

ii)

necessario per scegliere le azioni di risoluzione appropriate o per garantire l'efficace applicazione di uno o più strumenti di risoluzione.

2.   Il potere di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica agli obblighi di pagamento e di consegna nei confronti:

a)

dei sistemi e degli operatori di sistemi designati a norma della direttiva 98/26/CE;

b)

di CCP autorizzate nell'Unione a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 e di CCP di paesi terzi riconosciute dall'ESMA in conformità dell'articolo 25 di detto regolamento;

c)

delle banche centrali.

Le autorità di risoluzione stabiliscono l'ambito di applicazione del potere di cui al paragrafo 1 del presente articolo, tenuto conto delle circostanze di ciascun caso. In particolare, le autorità di risoluzione valutano attentamente l'opportunità di estendere la sospensione a depositi ammissibili ai sensi della definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/49/UE, in particolare ai depositi protetti detenuti da persone fisiche, da microimprese e da piccole e medie imprese.

3.   Gli Stati membri possono disporre che, ove il potere di sospendere gli obblighi di pagamento o di consegna sia esercitato rispetto ai depositi ammissibili, le autorità di risoluzione assicurino che i depositanti abbiano accesso a un importo giornaliero adeguato di tali depositi.

4.   La durata della sospensione a norma del paragrafo 1 è quanto più breve possibile e non supera il periodo di tempo minimo che l'autorità di risoluzione ritiene necessario ai fini indicati al paragrafo 1, lettere c) e d), e comunque non dura più del periodo di tempo fra la pubblicazione di un avviso di sospensione a norma del paragrafo 8 e la mezzanotte nello Stato membro dell'autorità di risoluzione dell'ente o dell'entità alla fine del giorno lavorativo successivo al giorno della pubblicazione.

Alla scadenza del periodo di sospensione di cui al primo comma, la sospensione cessa di essere efficace.

5.   Nell'esercizio del potere di cui al primo paragrafo del presente articolo, le autorità di risoluzione tengono conto dell'impatto che l'esercizio di tale potere potrebbe avere sul regolare funzionamento dei mercati finanziari e tengono in considerazione le norme nazionali vigenti, nonché i poteri giudiziario e di vigilanza, per salvaguardare i diritti dei creditori e la parità di trattamento dei creditori nei normali procedimenti di insolvenza. Le autorità di risoluzione prendono in considerazione, in particolare, la potenziale applicazione all'ente o all'entità delle procedure di insolvenza nazionali a seguito della determinazione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera c), e prendono le misure che ritengono opportune per garantire l'adeguato coordinamento con le autorità amministrative o giudiziarie nazionali.

6.   Se gli obblighi di pagamento o di consegna a norma di un contratto sono sospesi in virtù del paragrafo 1, gli obblighi di pagamento o di consegna di qualsiasi controparte di tale contratto sono sospesi per lo stesso periodo.

7.   L'obbligo di pagamento o di consegna a cui si sarebbe dovuto adempiere nel corso del periodo di sospensione si applica immediatamente dopo la scadenza di tale periodo.

8.   Gli Stati membri assicurano che le autorità di risoluzione notifichino senza ritardo l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), e le autorità di cui all'articolo 83, paragrafo 2, lettere da a) a h), quando esercitano il potere di cui al paragrafo 1 del presente articolo dopo che sia stato accertato che l'ente è in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera a) e prima che la decisione di risoluzione sia adottata.

L'autorità di risoluzione pubblica ovvero dispone che sia pubblicato il provvedimento o lo strumento mediante il quale gli obblighi sono sospesi a norma del presente articolo e i termini e il periodo della sospensione con i mezzi di cui all'articolo 83, paragrafo 4.

9.   Il presente articolo non pregiudica le disposizioni di diritto nazionale degli Stati membri che concedono il potere di sospendere gli obblighi di pagamento o di consegna degli enti e delle entità di cui al paragrafo 1 del presente articolo prima che sia accertato che tali enti o entità sono in dissesto o a rischio di dissesto a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), o il potere di sospendere gli obblighi di pagamento o di consegna degli enti o entità da liquidare con procedura ordinaria di insolvenza e che superano l'ambito di applicazione e la durata previsti dal presente articolo. Tali poteri sono esercitati in conformità dell'ambito di applicazione, della durata e delle condizioni previste dal pertinente diritto nazionale. Le condizioni di cui al presente articolo non pregiudicano le condizioni relative a tale potere di sospensione degli obblighi di pagamento o di consegna.

10.   Gli Stati membri stabiliscono che quando un'autorità di risoluzione esercita il potere di sospendere gli obblighi di pagamento o di consegna rispetto a un ente o a un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), a norma del paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità di risoluzione, per la durata della sospensione, può esercitare anche il potere di:

a)

limitare l'opponibilità dei diritti di garanzia da parte dei creditori garantiti dell'ente o dell'entità in relazione alle attività di tale ente o entità per la stessa durata, nel qual caso si applica l'articolo 70, paragrafi 2, 3 e 4; e

b)

sospendere i diritti di una parte di recedere da un contratto con tale ente o entità per la stessa durata, nel qual caso si applica l'articolo 71, paragrafi da 2 a 8.

11.   Qualora, dopo avere proceduto ad accertare che un ente o un'entità è in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), un'autorità di risoluzione abbia esercitato il potere di sospendere gli obblighi di pagamento o di consegna nelle circostanze di cui al paragrafo 1 o 10 del presente articolo, e se successivamente viene adottata un'azione di risoluzione rispetto a tale ente o entità, l'autorità di risoluzione non esercita i suoi poteri a norma dell'articolo 69, paragrafo 1, dell'articolo 70, paragrafo 1, o dell'articolo 71, paragrafo 1, riguardo a tale ente o entità.»;

13)

l'articolo 36 è così modificato:

«a)

al paragrafo 1, il termine “strumenti di capitale” è sostituito dai termini “strumenti di capitale e passività sottoponibili al bail-in ai sensi dell'articolo 59”;

b)

il paragrafo 4 è così modificato:

i)

il termine “strumenti di capitale” è sostituito dai termini “strumenti di capitale e passività sottoponibili al bail-in ai sensi dell'articolo 59”;

ii)

alla lettera d), il termine “passività ammissibili” è sostituito dal termine “passività sottoponibili al bail-in”;

c)

ai paragrafi 5, 12 e 13, il termine “strumenti di capitale” è sostituito dai termini “strumenti di capitale e passività sottoponibili al bail-in ai sensi dell'articolo 59”;»

14)

l'articolo 37 è così modificato:

«a)

al paragrafo 2, il termine “passività ammissibili” è sostituito dai termini “strumenti di capitale e passività ammissibili”;

b)

al paragrafo 10, lettera a), il termine “passività ammissibili” è sostituito dal termine “passività sottoponibili al bail-in”;»

15)

l'articolo 44 è così modificato:

«a)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

passività con durata residua inferiore a sette giorni, nei confronti dei sistemi o degli operatori dei sistemi designati a norma della direttiva 98/26/CE o dei relativi partecipanti, e derivanti dalla partecipazione a tale sistema, o di CCP autorizzate nell'Unione a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 e di CCP di paesi terzi riconosciute dall'ESMA in conformità dell'articolo 25 di detto regolamento;»;

ii)

è inserita la lettera seguente:

«h)

passività nei confronti di enti o entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), che fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione senza essere entità soggetta a risoluzione, a prescindere dalle loro scadenze, tranne se dette passività hanno un rango inferiore alle passività non garantite ordinarie a norma del pertinente diritto nazionale che disciplina la procedura ordinaria di insolvenza applicabile alla data di recepimento della presente direttiva; nei casi in cui tale eccezione si applica, l'autorità di risoluzione della filiazione in questione che non è un'entità soggetta a risoluzione valuta se l'importo degli elementi conformi all'articolo 45 septies, paragrafo 2, sia sufficiente a sostenere l'attuazione della strategia di risoluzione prescelta.»;

iii)

al quinto comma, il termine «passività ammissibili allo strumento di bail-in» è sostituito dal termine «passività sottoponibili al bail-in»;

b)

al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le autorità di risoluzione valutano attentamente se le passività nei confronti di enti o entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), che fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione senza essere entità soggetta a risoluzione e che non sono escluse dall'applicazione dei poteri di svalutazione o di conversione in conformità del paragrafo 2, lettera h), del presente articolo, debbano essere escluse, integralmente o parzialmente, a norma delle lettere da a) a d) del primo comma del presente paragrafo al fine di garantire un'efficace attuazione della strategia di risoluzione.

Se un'autorità di risoluzione decide di escludere, integralmente o parzialmente, una passività ammissibile o una classe di passività ammissibili ai sensi del presente paragrafo, il livello di svalutazione o di conversione applicato ad altre passività sottoponibili a bail-in può essere aumentato per tenere conto di tali esclusioni, purché tale livello sia conforme al principio enunciato all'articolo 34, paragrafo 1, lettera g).»

c)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Se un'autorità di risoluzione decide di escludere, integralmente o parzialmente, una passività sottoponibili al bail-in o una classe di passività sottoponibili al bail-in ai sensi del presente articolo e le perdite che tali passività avrebbero subito non sono state integralmente trasferite ad altri creditori, il meccanismo di finanziamento della risoluzione può effettuare conferimenti all'ente soggetto a risoluzione per uno dei seguenti interventi o per entrambi:

a)

coprire le perdite non assorbite da passività sottoponibili al bail-in e riportare a zero il valore patrimoniale netto dell'ente soggetto a risoluzione in conformità dell'articolo 46, paragrafo 1, lettera a);

b)

acquisire azioni o altri titoli di proprietà o strumenti di capitale nell'ente soggetto a risoluzione, allo scopo di ricapitalizzare l'ente in conformità dell'articolo 46, paragrafo 1, lettera b).»;

d)

al paragrafo 5, lettera a), il termine «passività ammissibili» è sostituito dal termine «passività sottoponibili a bail-in»;

16)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 44 bis

Vendita a clienti al dettaglio di passività ammissibili subordinate

1.   Gli Stati membri assicurano che un venditore di passività ammissibili che soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 72 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, fatta eccezione per l'articolo 72 bis, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 72 ter, paragrafi 3, 4 e 5, di detto regolamento, venda tali passività ai clienti al dettaglio definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 11, della direttiva 2014/65/UE, unicamente se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

il venditore ha effettuato una valutazione dell'adeguatezza a norm dell'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE;

b)

il venditore si è accertato, sulla base della verifica di cui alla lettera a), che tali passività ammissibili sono adeguate a tale cliente al dettaglio;

c)

il venditore documenta l'adeguatezza a norma dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE.

Nonostante il primo comma, gli Stati membri possono disporre che le condizioni stabilite alle lettere a), b) e c) dello stesso comma si applichino ai venditori di altri strumenti che si configurano come fondi propri o passività sottoponibili al bail-in.

2.   Qualora le condizioni di cui al paragrafo 1 siano soddisfatte e il portafoglio di strumenti finanziari del cliente al dettaglio non superi, al momento dell'acquisto, 500 000 EUR, il venditore assicura, sulla base delle informazioni fornite dal cliente al dettaglio in conformità del paragrafo 3, che entrambe le condizioni seguenti siano soddisfatte al momento dell'acquisto:

a)

il cliente al dettaglio non investe in passività di cui al paragrafo 1 un importo aggregato che supera il 10 % del proprio portafoglio di strumenti finanziari;

b)

tale importo d'investimento iniziale investito in uno o più strumenti di passività di cui al paragrafo 1 è pari ad almeno 10 000 EUR.

3.   Il cliente al dettaglio fornisce al venditore informazioni accurate sul proprio portafoglio di strumenti finanziari, compresi eventuali investimenti in passività di cui al paragrafo 1.

4.   Ai fini dei paragrafi 2 e 3, il portafoglio di strumenti finanziari del cliente al dettaglio comprende i depositi in contante e gli strumenti finanziari, ma esclude tutti gli strumenti finanziari forniti a titolo di garanzia reale.

5.   Fatto salvo l'articolo 25 della direttiva 2014/65/UE e in deroga ai requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, gli Stati membri possono fissare un importo nominale minimo di almeno 50 000 EUR per le passività di cui al paragrafo 1, tenendo conto delle condizioni di mercato e delle pratiche del mercato dello Stato membro, nonché delle misure di protezione dei consumatori vigenti nella sua giurisdizione.

6.   Se il valore totale delle attività delle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, che sono stabilite in uno Stato membro e sono soggette al requisito di cui all'articolo 45 sexies non supera i 50 miliardi di EUR, tale Stato membro può, in deroga ai requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 5, applicare soltanto il requisito di cui al paragrafo 2, lettera b) del presente articolo.

7.   Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare il presente articolo alle passività di cui al paragrafo 1 emesse prima del 28 dicembre 2020»;

17)

l'articolo 45 è sostituito dai seguenti articoli:

«Articolo 45

Applicazione e calcolo del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili

1.   Gli Stati membri assicurano che gli enti e le entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), soddisfino in qualsiasi momento i requisiti di fondi propri e passività ammissibili ove richiesto da e in conformità del presente articolo e degli articoli da 45bis a 45 decies.

2.   Il requisito di cui al paragrafo 1 del presente articolo è calcolato a norma dell'articolo 45 quater, paragrafo 3, 5 o 7, a seconda dei casi, come l'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili, espresso in percentuale:

a)

dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio dell'entità pertinente di cui al paragrafo 1 del presente articolo calcolato in conformità dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013; e

b)

della misura dell'esposizione complessiva dell'entità pertinente di cui al paragrafo 1 del presente articolo calcolata in conformità degli articoli 429 e 429 bis del regolamento (UE) n. 575/2013.

Articolo 45 bis

Esenzione dal requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili

1.   Nonostante l'articolo 45, le autorità di risoluzione esentano dal requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, gli istituti di credito ipotecario che si finanziano con obbligazioni garantite i quali non possono raccogliere depositi in base al diritto nazionale, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

tali istituti saranno liquidati in procedimenti di insolvenza nazionali o altri tipi di procedimento previsti per tali istituti e attuati conformemente all'articolo 38, 40 o 42; e

b)

i procedimenti di cui alla lettera a) garantiranno che i creditori di tali istituti, compresi all'occorrenza i titolari di obbligazioni garantite, subiscano perdite secondo modalità conformi agli obiettivi della risoluzione.

2.   Gli istituti esentati dal requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, non fanno parte del consolidamento di cui all'articolo 45 sexies, paragrafo 1.

Articolo 45 ter

Passività ammissibili per le entità soggette a risoluzione

1.   Le passività sono computate nell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili delle entità soggette a risoluzione soltanto se soddisfano le condizioni di cui ai seguenti articoli del regolamento (UE) n. 575/2013:

a)

articolo 72 bis;

b)

articolo 72 ter, fatta eccezione per il paragrafo 2, lettera d); e

c)

articolo 72 quater.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, laddove la presente direttiva fa riferimento ai requisiti di cui all'articolo 92 bis o all'articolo 92 ter del regolamento (UE) n. 575/2013, ai fini di tali articoli, le passività ammissibili sono costituite dalle passività ammissibili quali definite all'articolo 72 duodecies di tale regolamento e stabilite in conformità del titolo I, parte II, capo 5 bis dello stesso regolamento.

2.   Le passività derivanti da strumenti di debito che incorporano una componente derivata, come le obbligazioni strutturate, che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, fatta eccezione per l'articolo 72 bis, paragrafo 2, lettera l), del regolamento (UE) n. 575/2013, sono computate nell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili soltanto se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

a)

il valore nominale della passività derivante dallo strumento di debito è noto al momento dell'emissione, è fisso o crescente, e non è influenzato da una componente derivata incorporata, e l'importo totale della passività derivante dallo strumento di debito, ivi compresa la componente derivata incorporata, può essere valutato giornalmente con riferimento a un mercato attivo liquido nei due sensi (two-way) per uno strumento equivalente senza rischio di credito conformemente agli articoli 104 e 105 del regolamento (UE) n. 575/2013; o

b)

lo strumento di debito include una clausola contrattuale che specifica che il valore del credito in caso di insolvenza dell'emittente e di risoluzione dell'emittente è fisso o crescente, e non è superiore all'importo della passività inizialmente versato.

Gli strumenti di debito di cui al primo comma, compresa la loro componente derivata, non sono soggetti a un accordo di netting e la valutazione di tali strumenti non è soggetta all'articolo 49, paragrafo 3.

Le passività di cui al primo comma sono computate nell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili soltanto per la parte della passività che corrisponde al valore nominale di cui alla lettera a) di tale comma o all'importo fisso o crescente di cui alla lettera b) di detto comma.

3.   Qualora le passività siano emesse da una filiazione stabilita nell'Unione a favore di un proprio azionista esistente che non fa parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione, e tale filiazione fa parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione dell'entità soggetta a risoluzione, tali passività sono computate nell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili di tale entità soggetta a risoluzione se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

sono emesse conformemente all'articolo 45 septies, paragrafo 2, lettera a);

b)

l'esercizio del potere di svalutazione o di conversione in relazione a tali passività in conformità dell'articolo 59 o 62 non incide sul controllo della filiazione da parte dell'entità soggetta a risoluzione;

c)

tali passività non superano un importo determinato sottraendo:

i)

la somma delle passività emesse a favore dell'entità soggetta a risoluzione, e da essa acquistate, direttamente o indirettamente mediante altre entità nello stesso gruppo soggetto a risoluzione e l'importo dei fondi propri emessi conformemente all'articolo 45 septies, paragrafo 2, lettera b); da

ii)

l'importo richiesto conformemente all'articolo 45 septies, paragrafo 1.

4.   Fatto salvo il requisito minimo di cui all'articolo 45 quater, paragrafo 5, e all'articolo 45 quinquies, paragrafo 1, lettera a), le autorità di risoluzione assicurano che una parte del requisito di cui all'articolo 45 sexies pari all'8 % delle passività totali, fondi propri compresi, è rispettata dalle entità soggette a risoluzione che sono G-SII o dalle entità soggette a risoluzione che sono soggette all'articolo 45 quater, paragrafi 5 o 6, utilizzando fondi propri e strumenti ammissibili subordinati, o passività di cui al paragrafo 3 del presente articolo. L'autorità di risoluzione può consentire che un livello inferiore all'8 % delle passività totali, fondi propri compresi, ma superiore all'importo risultante dall'applicazione della formula (1-(X1/X2)) x 8 % delle passività totali, fondi propri compresi, sia rispettato dalle entità soggette a risoluzione che sono GSII o dalle entità soggette a risoluzione che sono soggette all'articolo 45 quater, paragrafi 5 e 6, utilizzando fondi propri e strumenti ammissibili subordinati, o passività di cui al paragrafo 3 del presente articolo, purché tutte le condizioni di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 siano soddisfatte, laddove, alla luce della riduzione che è possibile ai sensi dell'articolo 72 ter, paragrafo 3, di tale regolamento:

 

X1 = 3,5 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013; e

 

X2 = somma del 18 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e l'importo del requisito combinato di riserva di capitale.

Per le entità soggette a risoluzione che sono soggette all'articolo 45 quater, paragrafo 5, qualora l'applicazione del primo comma del presente paragrafo porti a un requisito superiore al 27 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio, per l'entità in questione, l'autorità di risoluzione limita la parte del requisito di cui all'articolo 45 sexies da soddisfare con fondi propri, strumenti ammissibili subordinati, e passività di cui al paragrafo 3 del presente articolo, a un importo pari al 27 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio, se l'autorità di risoluzione ha valutato che:

a)

l'accesso al meccanismo di finanziamento della risoluzione non è considerato un'opzione per la risoluzione dell'entità in questione, nel piano di risoluzione; e

b)

ove non si applichi la lettera a), il requisito di cui all'articolo 45 sexies consente all'entità soggetta a risoluzione di soddisfare i requisiti di cui all'articolo 44, paragrafo 5 o 8, a seconda dei casi.

Nell'effettuare la valutazione di cui al secondo comma, l'autorità di risoluzione delle crisi tiene conto anche del rischio di un impatto sproporzionato sul modello aziendale dell'entità soggetta a risoluzione delle crisi interessata.

Per le entità soggette a risoluzione che sono soggette all'articolo 45 quater, paragrafo 6, il secondo comma del presente paragrafo non si applica.

5.   Per le entità soggette a risoluzione che non sono né G-SII né entità soggette a risoluzione soggette all'articolo 45 quater, paragrafi 5 o 6, l'autorità di risoluzione può decidere che una parte del requisito di cui all'articolo 45 sexies, fino all'8 % delle passività totali, fondi propri compresi, dell'entità e la formula di cui al paragrafo 7, se superiore, è rispettata utilizzando fondi propri, strumenti ammissibili subordinati, o passività di cui al paragrafo 3 del presente articolo, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

le passività non subordinate di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo hanno, nella gerarchia della procedura di insolvenza nazionale, lo stesso livello di priorità di talune passività che sono escluse dall'applicazione dei poteri di svalutazione e di conversione in conformità dell'articolo 44, paragrafo 2 o 3;

b)

sussiste il rischio che, a causa dell'applicazione programmata dei poteri di svalutazione e di conversione a passività non subordinate che non sono escluse dall'applicazione dei poteri di svalutazione e di conversione in conformità dell'articolo 44, paragrafo 2 o 3, i creditori titolari di crediti derivanti da tali passività subiscano perdite superiori a quelle che subirebbero in caso di liquidazione nel quadro della procedura ordinaria di insolvenza;

c)

l'importo dei fondi propri e delle altre passività subordinate non supera l'importo necessario per evitare che i creditori di cui alla lettera b) subiscano perdite superiori a quelle che avrebbero altrimenti subito in caso di liquidazione nel quadro della procedura ordinaria di insolvenza.

Qualora stabilisca che, all'interno di una classe di passività che include le passività ammissibili, l'importo delle passività che sono escluse o ragionevolmente suscettibili di essere escluse dall'applicazione dei poteri di svalutazione e di conversione a norma dell'articolo 44, paragrafo 2 o 3, ammonta a oltre il 10 % di tale classe, l'autorità di risoluzione valuta il rischio di cui al primo comma, lettera b) del presente paragrafo.

6.   Ai fini dei paragrafi 4, 5 e 7, le passività risultanti da un derivato sono incluse nelle passività totali, purché siano pienamente riconosciuti i diritti di netting della controparte.

I fondi propri di un'entità soggetta a risoluzione che sono utilizzati per soddisfare il requisito combinato di riserva di capitale sono ammissibili per soddisfare i requisiti di cui ai paragrafi 4, 5 e 7.

7.   In deroga al paragrafo 4 del presente articolo, l'autorità di risoluzione può decidere che il requisito di cui all'articolo 45 sexies della presente direttiva è rispettato dalle entità soggette a risoluzione che sono G-SII o dalle entità soggette a risoluzione che soggette all'articolo 45 quater, paragrafo 5 o 6, della presente direttiva utilizzando fondi propri, strumenti ammissibili subordinati, o passività di cui al paragrafo 3 del presente articolo, nella misura in cui, a cause dell'obbligo dell'entità soggetta a risoluzione di rispettare il requisito combinato di riserva di capitale e i requisiti di cui all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, all'articolo 45 quater, paragrafo 5, e all'articolo 45 sexies della presente direttiva, la somma di tali fondi propri, strumenti e passività non superi il più elevato dei due limiti seguenti:

a)

l'8 % delle passività totali, fondi propri compresi, dell'entità; o

b)

l'importo risultante dall'applicazione della formula Ax2+Bx2+C, dove A, B e C rappresentano gli importi seguenti:

 

A= l'importo risultante dal requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013;

 

B= l'importo risultante dal requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE;

 

C= l'importo risultante dal requisito combinato di riserva di capitale.

8.   Le autorità di risoluzione possono esercitare il potere di cui al paragrafo 7 del presente articolo in relazione alle entità soggette a risoluzione che sono G-SII o che sono soggette all'articolo 45 quater, paragrafo 5 o 6, e che soddisfano una delle condizioni del secondo comma del presente paragrafo, fino al 30 % del numero totale di tutte le entità soggette a risoluzione che sono G-SII o che sono soggette all'articolo 45 quater, paragrafo 5 o 6, per le quali l'autorità di risoluzione determina il requisito di cui all'articolo 45 sexies.

Le condizioni sono considerate dalle autorità di risoluzione come segue:

a)

nella precedente valutazione della possibilità di risoluzione sono stati individuati rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione, e:

i)

non sono state adottate misure correttive a seguito dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 17, paragrafo 5, secondo la tempistica imposta dall'autorità di risoluzione, oppure

ii)

i rilevanti impedimenti individuati non può essere affrontato utilizzando alcuna delle misure di cui all'articolo 17, paragrafo 5, e l'esercizio del potere di cui al paragrafo 7 del presente articolo compenserebbe interamente o parzialmente l'impatto negativo degli impedimenti sostanziali sulla possibilità di risoluzione;

b)

l'autorità di risoluzione ritiene che la fattibilità e la credibilità della strategia di risoluzione prescelta dall'entità soggetta a risoluzione siano limitate, tenendo conto delle dimensioni e delle interconnessioni dell'entità, della natura, dell'ambito di applicazione, del rischio e della complessità delle sue attività, del suo status giuridico e della sua struttura azionaria; oppure

c)

il requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE rispecchia il fatto che le entità soggette a risoluzione che sono G-SII o che sono soggette all'articolo 45 quater, paragrafo 5 o 6, della presente direttiva, sono fra il 20 % degli enti più rischiosi per i quali l'autorità di risoluzione determina il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1 della presente direttiva.

Ai fini delle percentuali di cui al primo e al secondo comma, l'autorità di risoluzione arrotonda per eccesso il risultato del calcolo al numero intero più vicino.

Gli Stati membri, tenendo conto delle specificità del rispettivo settore bancario nazionale, tra cui in particolare il numero di entità soggette a risoluzione che sono G-SII o che sono soggette all'articolo 45 quater, paragrafo 5 o 6, per le quali l'autorità nazionale di risoluzione determina il requisito di cui all'articolo 45 sexies, possono fissare la percentuale di cui al primo comma a un livello superiore al 30 %.

9.   Previa consultazione dell'autorità competente, l'autorità di risoluzione adotta la decisione di cui ai paragrafi 5 o 7.

Nell'adottare tali decisioni, l'autorità di risoluzione prendono altresì in considerazione:

a)

la profondità del mercato per gli strumenti di fondi propri dell'entità soggetta a risoluzione e per gli strumenti ammissibili subordinati, la determinazione del prezzo di tali strumenti, laddove esistenti, e il tempo necessario per eseguire tutte le operazioni necessarie ai fini del rispetto della decisione;

b)

l'importo degli strumenti di passività ammissibili che soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 72 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e che hanno una durata residua inferiore a un anno alla data della decisione, al fine di effettuare adeguamenti quantitativi ai requisiti di cui ai paragrafi 5 e 7 del presente articolo;

c)

la disponibilità e l'importo degli strumenti che soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 72 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, diverse da quelle di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 2, lettera d), di tale regolamento;

d)

se l'importo delle passività che sono escluse dall'applicazione dei poteri di svalutazione e di conversione in conformità dell'articolo 44, paragrafo 2 o 3, e che, nel quadro della procedura ordinaria di insolvenza, hanno lo stesso rango o un rango inferiore a quello delle passività ammissibili di rango più elevato è significativo rispetto alle passività ammissibili e ai fondi propri dell'entità soggetta a risoluzione. Se l'importo delle passività escluse non supera il 5 % dell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili dell'entità soggetta a risoluzione, l'importo escluso è considerato non significativo. Al di sopra di tale limite, la rilevanza delle passività escluse è valutata dalle autorità di risoluzione;

e)

il modello di business, il modello di finanziamento e il profilo di rischio dell'entità soggetta a risoluzione, nonché la sua stabilità e la sua capacità di contribuire all'economia; e

f)

l'impatto degli eventuali costi di ristrutturazione sulla ricapitalizzazione dell'entità soggetta a risoluzione.

Articolo 45 quater

Determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili

1.   Il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, è determinato dall'autorità di risoluzione, previa consultazione dell'autorità competente, in base ai criteri seguenti:

a)

necessità di assicurare che il gruppo soggetto a risoluzione possa essere risolto mediante applicazione degli strumenti di risoluzione nei confronti dell'entità soggetta a risoluzione, compreso, se del caso, lo strumento del bail-in, in modo da conseguire gli obiettivi della risoluzione;

b)

necessità di assicurare, laddove opportuno, che l'entità soggetta a risoluzione e le sue filiazioni che sono enti o entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), ma non sono entità soggette a risoluzione, abbiano fondi propri e passività ammissibili sufficienti per garantire che, in caso di applicazione dello strumento del bail-in o di esercizio dei poteri di svalutazione e di conversione, rispettivamente, le perdite possano essere assorbite e che il coefficiente di capitale totale e, se del caso, il coefficiente di leva finanziaria delle entità interessate possano essere ripristinati ad un livello che permetta loro di continuare a rispettare le condizioni di autorizzazione e di continuare a svolgere le attività per le quali sono autorizzate ai sensi della direttiva 2013/36/UE o della direttiva 2014/65/UE;

c)

necessità di assicurare che, se il piano di risoluzione prevede la possibilità che certe classi di passività ammissibili possano essere escluse dal bail-in ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, delle presente direttiva o possano essere cedute interamente a un ricevente con una cessione parziale, che l'entità soggetta a risoluzione abbia fondi propri e altre passività ammissibili sufficienti per assorbire le perdite e per ripristinare il coefficiente di capitale totale o, a seconda dei casi, il coefficiente di leva finanziaria dell'entità soggetta a risoluzione ad un livello che le permetta di continuare a rispettare le condizioni di autorizzazione e di continuare a svolgere le attività per le quali è autorizzata ai sensi della direttiva 2013/36/UE o della direttiva 2014/65/UE;

d)

dimensioni, modello di business, modello di finanziamento e profilo di rischio dell'entità;

e)

misura in cui il dissesto dell'entità avrebbe un effetto negativo sulla stabilità finanziaria, fra l'altro a causa del contagio di altri enti o entità dovuto alle interconnessioni dell'entità con tali altri enti o entità o con il sistema finanziario in generale.

2.   Se il piano di risoluzione prevede che l'azione di risoluzione sia avviata o che sia esercitato il potere di svalutare o convertire i pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili a norma dell'articolo 59 in base allo scenario pertinente di cui all'articolo 10, paragrafo 3, il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, è pari a un importo sufficiente per garantire che:

a)

le perdite che sono prevedibilmente sostenute dall'entità siano integralmente assorbite (“assorbimento delle perdite”);

b)

l'entità soggetta a risoluzione e le sue filiazioni che sono enti o entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d) ma non sono entità soggette a risoluzione, siano ricapitalizzate al livello necessario per consentire loro di continuare a rispettare le condizioni di autorizzazione e a svolgere le attività per le quali sono autorizzate ai sensi della direttiva 2013/36/UE, della direttiva 2014/65/UE o di una atto legislativo equivalente per un periodo appropriato non superiore a un anno (“ricapitalizzazione”).

Se il piano di risoluzione prevede che l'entità debba essere liquidata con procedura di insolvenza ordinaria o altre procedure nazionali equivalenti, l'autorità di risoluzione valuta se sia giustificato limitare il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, per l'entità in questione, di modo che non superi un importo sufficiente per assorbire le perdite a norma del primo comma, lettera a).

La valutazione dell'autorità di risoluzione esamina, in particolare, il limite di cui al secondo comma per quanto riguarda i possibili impatti sulla stabilità finanziaria e sul rischio di contagio del sistema finanziario.

3.   Per le entità soggette a risoluzione, l'importo di cui al paragrafo 2, primo comma, è composto dai seguenti importi:

a)

ai fini del calcolo del requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, in conformità dell'articolo 45, paragrafo 2, la lettera a), la somma dei seguenti elementi:

i)

l'importo delle perdite da assorbire nel quadro della risoluzione, che corrisponde ai requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE, dell'entità soggetta a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata; e

ii)

un importo di ricapitalizzazione che permette al gruppo soggetto a risoluzione risultante dalla risoluzione di ripristinare la conformità con il requisito relativo al coefficiente di capitale totale di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e il requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata dopo l'attuazione della' strategia di risoluzione prescelta; e

b)

ai fini del calcolo del requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, in conformità dell'articolo 45, paragrafo 2, la lettera b), la somma dei seguenti elementi:

i)

l'importo delle perdite da assorbire nel quadro della risoluzione, che corrisponde al requisito di coefficiente di leva finanziaria dell'entità soggetta a risoluzione di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata, e

ii)

un importo di ricapitalizzazione che permette al gruppo soggetto a risoluzione risultante dalla risoluzione di ripristinare la conformità con il requisito di coefficiente di leva finanziaria di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata, dopo l'attuazione della strategia di risoluzione prescelta.

Ai fini dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera a), il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, è espresso in percentuale come importo calcolato in conformità del presente paragrafo, primo comma, lettera a), diviso per l'importo complessivo dell'esposizione al rischio.

Ai fini dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera b), il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, è espresso in percentuale come importo calcolato in conformità del presente paragrafo, primo comma, lettera b), diviso per la misura dell'esposizione complessiva.

Nel fissare il requisito individuale di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo, l'autorità di risoluzione tiene conto dei requisiti di cui all'articolo 37, paragrafo 10 e all'articolo 44, paragrafi 5 e 8.

Nel fissare gli importi di ricapitalizzazione di cui al comma precedente, l'autorità di risoluzione:

a)

utilizza i valori comunicati più recenti relativi al pertinente importo complessivo dell'esposizione al rischio o alla misura dell'esposizione complessiva adeguati alle eventuali modifiche derivanti dalle azioni di risoluzione previste dal piano di risoluzione; e

b)

previa consultazione dell'autorità competente, adegua al ribasso o al rialzo l'importo corrispondente al vigente requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE per determinare il requisito che è applicabile all'entità soggetta a risoluzione dopo l'attuazione della strategia di risoluzione prescelta.

L'autorità di risoluzione può aumentare il requisito di cui al primo comma, lettera a), punto ii), di un importo adeguato per garantire che, in seguito alla risoluzione, l'entità sia in grado di sostenere una sufficiente fiducia del mercato per un periodo adeguato non superiore a un anno.

Ove si applichi il sesto comma del presente paragrafo, l'importo di cui a tale comma è pari al requisito combinato di riserva di capitale che si applica dopo l'applicazione degli strumenti di risoluzione meno l'importo di cui all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE.

L'importo di cui al presente paragrafo, sesto comma, è adeguato al ribasso se, dopo aver consultato l'autorità competente, l'autorità di risoluzione ritiene fattibile e credibile che sia sufficiente un importo inferiore per sostenere la fiducia del mercato e assicurare sia la continuità nella fornitura delle funzioni economiche essenziali da parte dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), che l'accesso ai finanziamenti senza ricorso a un sostegno finanziario straordinario diverso dai contributi a titolo dei meccanismi di finanziamento della risoluzione, conformemente all'articolo 44, paragrafi 5 e 8, e all'articolo 101, paragrafo 2, dopo l'attuazione della strategia di risoluzione. Tale importo è adeguato al rialzo se, dopo aver consultato l'autorità competente, l'autorità di risoluzione stabilisce che è necessario un importo più elevato per sostenere una sufficiente fiducia del mercato e assicurare sia la continuità nella fornitura delle funzioni economiche essenziali da parte dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), che l'accesso ai finanziamenti senza ricorso a un sostegno finanziario pubblico straordinario diverso dai contributi a titolo dei meccanismi di finanziamento della risoluzione, conformemente all'articolo 44, paragrafi 5 e 8, e all'articolo 101, paragrafo 2, per un periodo adeguato non superiore a un anno.

4.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano la metodologia da utilizzare da parte delle autorità di risoluzione per stimare i requisiti di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE e il requisito combinato di riserva di capitale per le entità soggette a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata se il gruppo soggetto a risoluzione non è soggetto a detti requisiti a titolo della direttiva citata.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 dicembre 2019.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente articolo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

5.   Per le entità soggette a risoluzione che non sono soggette all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e che sono parte di un gruppo soggetto a risoluzione le cui attività totali superano i 100 miliardi di EUR, il livello del requisito di cui al paragrafo 3 del presente articolo è pari almeno al:

a)

13,5 % se calcolato in conformità dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera a), e

b)

5 % se calcolato in conformità dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera b).

In deroga all'articolo 45 ter, le entità soggette a risoluzione di cui al primo comma del presente paragrafo soddisfano il livello del requisito di cui al primo comma del presente paragrafo, che è pari al 13,5 % se calcolato in conformità dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera a), e al 5 % se calcolato in conformità dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera b), utilizzando fondi propri, strumenti ammissibili subordinati o passività di cui all'articolo 45 ter, paragrafo 3, della presente direttiva.

6.   Previa consultazione dell'autorità competente, l'autorità di risoluzione può decidere di applicare i requisiti di cui al paragrafo 5 del presente articolo a un'entità soggetta a risoluzione che non è soggetta all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e che fa parte di un gruppo soggetto a risoluzione le cui attività totali sono inferiori a 100 miliardi di EUR e che è considerata dall'autorità di risoluzione come ragionevolmente suscettibile di presentare rischi sistemici in caso di dissesto.

Nell'adottare una decisione di cui al primo comma del presente paragrafo, l'autorità di risoluzione prende in considerazione:

a)

la prevalenza dei depositi, e l'assenza di strumenti di debito, nel modello di finanziamento;

b)

la misura in cui l'accesso ai mercati dei capitali per le passività ammissibili è limitato;

c)

la misura in cui l'entità soggetta a risoluzione ricorre al capitale primario di classe 1 per soddisfare il requisito di cui all'articolo 45 sexies.

L'assenza di una decisione ai sensi del primo comma del presente paragrafo non pregiudica eventuali decisioni ai sensi dell'articolo 45 ter, paragrafo 5.

7.   Per le entità che non sono entità soggette a risoluzione, l'importo di cui al paragrafo 2 è composto dai seguenti importi:

a)

ai fini del calcolo del requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, in conformità dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera a), la somma dei seguenti elementi:

i)

l'importo delle perdite da assorbire, che corrisponde ai requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE, dell'entità, e

ii)

un importo di ricapitalizzazione che permette all'entità di ripristinare la conformità con il requisito relativo al coefficiente di capitale totale di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e il requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE, in seguito all'esercizio del potere di svalutare o convertire i pertinenti strumenti di capitale e le passività ammissibili in conformità dell'articolo 59 della presente direttiva o dopo la risoluzione del gruppo soggetto a risoluzione, e

b)

ai fini del calcolo del requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, in conformità dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera b), la somma dei seguenti elementi:

i)

l'importo delle perdite da assorbire, che corrisponde al requisito di coefficiente di leva finanziaria di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, e

ii)

un importo di ricapitalizzazione che permette all'entità di ripristinare la conformità con il requisito di coefficiente di leva finanziaria di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 in seguito all'esercizio del potere di svalutare o convertire i pertinenti strumenti di capitale e le passività ammissibili in conformità dell'articolo 59 della presente direttiva o dopo la risoluzione del gruppo soggetto a risoluzione.

Ai fini dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera a), il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, è espresso in percentuale come importo calcolato in conformità del presente paragrafo, primo comma, lettera a), diviso per l'importo complessivo dell'esposizione al rischio.

Ai fini dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera b), il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, è espresso in percentuale come importo calcolato in conformità del presente paragrafo, primo comma, lettera b), diviso per la misura dell'esposizione complessiva.

Nel fissare il requisito individuale di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo, l'autorità di risoluzione tiene conto dei requisiti di cui all'articolo 37, paragrafo 10 e all'articolo 44, paragrafi 5 e 8.

Nel fissare gli importi di ricapitalizzazione di cui ai commi precedenti, l'autorità di risoluzione:

a)

utilizza i valori comunicati più recentemente relativi al pertinente importo complessivo dell'esposizione al rischio o alla misura dell'esposizione complessiva adeguati alle eventuali modifiche derivanti da azioni previste dal piano di risoluzione; e

b)

previa consultazione dell'autorità competente, adegua al ribasso o al rialzo l'importo corrispondente al vigente requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE per determinare il requisito che si applica all'entità interessata a seguito dell'esercizio del potere di svalutare o convertire i pertinenti strumenti di capitale e le passività ammissibili in conformità dell'articolo 59 della presente direttiva o a seguito della risoluzione del gruppo soggetto a risoluzione.

L'autorità di risoluzione può aumentare il requisito di cui al primo comma, lettera a), punto ii), del presente paragrafo di un importo adeguato necessario per garantire che, a seguito dell'esercizio del potere di svalutare o convertire i pertinenti strumenti di capitale e le passività ammissibili a norma dell'articolo 59, l'entità possa sostenere una sufficiente fiducia del mercato per un periodo adeguato non superiore a un anno.

Ove si applichi il sesto comma del presente paragrafo, l'importo di cui a tale è pari al requisito combinato di riserva di capitale che si applica dopo l'esercizio del potere di cui all'articolo 59 della presente direttiva o dopo la risoluzione del gruppo soggetto a risoluzione meno l'importo di cui all'articolo 128, punto 6, lettera a), della direttiva 2013/36/UE.

L'importo di cui al sesto comma del presente paragrafo è adeguato al ribasso se, dopo aver consultato l'autorità competente, l'autorità di risoluzione ritiene fattibile e credibile che sia sufficiente un importo inferiore per garantire la fiducia del mercato e per assicurare sia la continuità nella fornitura delle funzioni economiche essenziali da parte dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), che l'accesso ai finanziamenti senza ricorso a un sostegno finanziario pubblico straordinario diverso dai contributi a titolo dei meccanismi di finanziamento della risoluzione, conformemente all'articolo 44, paragrafi 5 e 8, e all'articolo 101, paragrafo 2, dopo l'esercizio del potere di cui all'articolo 59 o dopo la risoluzione del gruppo soggetto a risoluzione. Tale importo è adeguato al rialzo se, dopo aver consultato l'autorità competente, l'autorità di risoluzione stabilisce che è necessario un importo più elevato per sostenere una sufficiente fiducia del mercato e per assicurare sia la continuità nella fornitura delle funzioni economiche essenziali da parte dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), che l'accesso ai finanziamenti senza ricorso a un sostegno finanziario pubblico straordinario diverso dai contributi a titolo dei meccanismi di finanziamento della risoluzione, conformemente all'articolo 44, paragrafi 5 e 8, e all'articolo 101, paragrafo 2, e per un periodo adeguato non superiore a un anno.

8.   Se l'autorità di risoluzione si aspetta che talune classi di passività ammissibili siano ragionevolmente suscettibili di essere totalmente o parzialmente escluse dal bail-in ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, o cedute interamente a un ricevente con una cessione parziale, il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, è soddisfatto utilizzando fondi propri o altre passività ammissibili sufficienti per:

a)

coprire l'importo delle passività escluse in conformità dell'articolo 44, paragrafo 3;

b)

assicurare che le condizioni di cui al paragrafo 2 siano soddisfatte.

9.   Le decisioni dell'autorità di risoluzione di imporre un requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili ai sensi del presente articolo contengono i motivi della decisione stessa, compresa una valutazione completa degli elementi di cui ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo, e sono riesaminate dall'autorità di risoluzione senza indebito ritardo per riflettere ogni variazione del livello del requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE.

10.   Ai fini dei paragrafi 3 e 7 del presente articolo, i requisiti patrimoniali sono interpretati conformemente all'applicazione, da parte dell'autorità competente, delle disposizioni transitorie di cui alla parte dieci, titolo I, capi 1, 2 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 e alle disposizioni della legislazione nazionale adottate esercitando le opzioni concesse dallo stesso regolamento alle autorità competenti.

Articolo 45 quinquies

Determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili per le entità soggette a risoluzione dei G-SII e le filiazioni significative nell'Unione di G-SII non UE

1.   Per le entità soggette a risoluzione che sono G-SII o fanno parte di un G-SII, il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, consiste:

a)

nei requisiti di cui agli articoli 92 bis e 494 del regolamento (UE) n. 575/2013, e

b)

in qualsiasi requisito aggiuntivo di fondi propri e passività ammissibili che è stato stabilito dall'autorità di risoluzione specificatamente in relazione a tale l'entità a norma del paragrafo 3 del presente articolo.

2.   Il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, per una filiazione significativa nell'Unione di un G-SII non-UE consiste:

a)

nei requisiti di cui agli articoli 92 ter e 494 del regolamento (UE) n. 575/2013; e

b)

in qualsiasi requisito aggiuntivo di fondi propri e passività ammissibili che è stato stabilito dall'autorità di risoluzione specificatamente in relazione alla filiazione significativa a norma del paragrafo 3 del presente articolo, che deve essere soddisfatto utilizzando fondi propri e passività che rispettino le condizioni di cui all'articolo 45 septies e all'articolo 89, paragrafo 2.

3.   L'autorità di risoluzione impone un requisito aggiuntivo di fondi propri e passività ammissibili ai sensi del paragrafo 1, lettera b), e del paragrafo 2, lettera b), soltanto:

a)

se il requisito di cui al paragrafo 1, lettera a), o del paragrafo 2, lettera b), non è sufficiente per soddisfare le condizioni di cui all'articolo 45 quater, e

b)

in misura tale da garantire il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 45 quater.

4.   Ai fini dell'articolo 45 nonies, paragrafo 2, se più di un'entità G-SII appartenente allo stesso G-SII sono entità soggette a risoluzione, le autorità di risoluzione competenti calcolano l'importo di cui al paragrafo 3:

a)

per ciascuna entità soggetta a risoluzione,

b)

per l'entità madre nell'Unione come se fosse l'unica entità soggetta a risoluzione del G-SII.

5.   Le decisioni dell'autorità di risoluzione di imporre un requisito aggiuntivo di fondi propri e passività ammissibili ai sensi del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo o del paragrafo 2, lettera b), del presente articolo contengono i motivi della decisione stessa, compresa una valutazione completa degli elementi di cui al paragrafo 3 del presente articolo, e sono riesaminate dall'autorità di risoluzione senza indebito ritardo per riflettere ogni variazione del livello del requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE che si applica al gruppo soggetto a risoluzione o alla filiazione significative nell'Unione del G-SII non-UE.

Articolo 45 sexies

Applicazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili alle entità soggette a risoluzione

1.   Le entità soggette a risoluzione rispettano i requisiti di cui agli articoli da 45 ter a 45 quinquies su base consolidata a livello del gruppo soggetto a risoluzione.

2.   L'autorità di risoluzione determina il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, per l'entità soggetta a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata in conformità dell'articolo 45 nonies sulla base dei requisiti di cui agli articoli da 45 ter a 45 quinquies e sulla base dell'eventualità o meno che le filiazioni di paesi terzi debbano essere risolte separatamente secondo il piano di risoluzione.

3.   Per i gruppi soggetti a risoluzione definiti conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, punto 83 ter, lettera b), l'autorità di risoluzione competente stabilisce, a seconda delle caratteristiche del meccanismo di solidarietà e della strategia di risoluzione prescelta, quali entità del gruppo soggetto a risoluzione sono tenute a rispettare l'articolo 45 quater, paragrafi 3 e 5, e l'articolo 45 quinquies, paragrafo 1, lettera a), al fine di garantire la conformità del gruppo soggetto a risoluzione nel suo insieme ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, e come tali entità devono provvedervi conformemente al piano di risoluzione.

Articolo 45 septies

Applicazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili alle entità che non sono entità soggette a risoluzione

1.   Gli enti che sono filiazioni di un'entità soggetta a risoluzione o di un'entità di un paese terzo, ma non sono entità soggette a risoluzione, rispettano i requisiti di cui all'articolo 45 quater su base individuale.

Un'autorità di risoluzione può, previa consultazione dell'autorità competente, decidere di applicare il requisito stabilito dal presente articolo a un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), che è una filiazione di un'entità soggetta a risoluzione e non è un'entità soggetta a risoluzione.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, le imprese madri nell'Unione che non sono entità soggette a risoluzione ma sono filiazioni di entità di paesi terzi rispettano i requisiti di cui agli articoli 45 quater e 45 quinquies su base consolidata.

Per i gruppi soggetti a risoluzione identificati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 83 ter, lettera b), gli enti creditizi che sono affiliati permanentemente a un organismo centrale, ma non sono entità soggette a risoluzione, e un organismo centrale che non è un'entità soggetta a risoluzione, così come le entità soggette a risoluzione che non sono soggette a un requisito di cui all'articolo 45 sexies, paragrafo 3, rispettano i requisiti di cui all'articolo 45 quater, paragrafo 7, su base individuale.

Il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, per le entità di cui al presente paragrafo è determinato in conformità degli articoli 45 nonies e 89, se del caso, e sulla base dei requisiti di cui all'articolo 45 quater.

2.   Il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, per le entità di cui al paragrafo 1 del presente articolo, è soddisfatto utilizzando uno o più dei seguenti mezzi:

a)

passività:

i)

che sono emesse a favore dell'entità soggetta a risoluzione, e da essa acquistate, direttamente o indirettamente mediante altre entità nello stesso gruppo soggetto a risoluzione che hanno acquistato le passività dall'entità che è soggetta al presente articolo, o che sono emesse a favore di un azionista esistente che non fa parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione e da esso acquistate, a condizione che l'esercizio dei poteri di svalutazione o di conversione a norma degli articoli da 59 a 62 non incida sul controllo della filiazione da parte dell'entità soggetta a risoluzione;

ii)

che rispettano i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 72 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, fatta eccezione per l'articolo 72 ter, paragrafo 2, lettere b), c), k), l) e m), e per l'articolo 72 ter, paragrafi da 35, di tale regolamento;

iii)

che, nella procedura ordinaria di insolvenza, hanno un rango inferiore a quello delle passività che non soddisfano la condizione di cui al punto i) e che non sono ammissibili ai requisiti di fondi propri;

iv)

che sono soggette ai poteri di svalutazione o di conversione a norma degli articoli da 59 e 62, in un modo che è coerente con la strategia di risoluzione del gruppo soggetto a risoluzione in quanto evita, in particolare, di incidere sul controllo della filiazione da parte dell'entità soggetta a risoluzione;

v)

l'acquisto della proprietà delle quali non è finanziato, né direttamente né indirettamente, dall'entità che è soggetta al presente articolo;

vi)

disciplinate da disposizioni che non indicano, né implicitamente né esplicitamente, che le passività saranno rimborsate, anche anticipatamente, riacquistate o ripagate anticipatamente, a seconda dei casi, dall'entità che è soggetta al presente articolo in casi diversi da quelli di insolvenza o liquidazione di tale entità, e che l'entità non fornisce altrimenti tale indicazione;

vii)

disciplinate da disposizioni che non attribuiscono al possessore il diritto di accelerare i futuri pagamenti programmati degli interessi o del capitale, salvo in caso di insolvenza o liquidazione dell'entità che è soggetta al presente articolo;

viii)

dalle quali deriva un livello dei pagamenti di interessi o dividendi, a seconda dei casi, che non è modificato sulla base del merito di credito dell'entità che è soggetta al presente articolo o della sua impresa madre;

b)

fondi propri:

i)

il capitale primario di classe 1, e

ii)

gli altri fondi propri che:

sono emessi a favore di entità incluse nello stesso gruppo soggetto a risoluzione, e da esse acquistati, o

sono emessi a favore di entità non incluse nello stesso gruppo soggetto a risoluzione, e da esse acquistati, a condizione che l'esercizio dei poteri di svalutazione o di conversione a norma degli articoli da 59 a 62 non incida sul controllo della filiazione da parte dell'entità soggetta a risoluzione.

3.   L'autorità di risoluzione di una filiazione che non è un'entità soggetta a risoluzione può rinunciare all'applicazione del presente articolo a tale filiazione se:

a)

sia la filiazione che l'entità soggetta a risoluzione sono stabilite nello stesso Stato membro e fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione;

b)

l'entità soggetta a risoluzione soddisfa il requisito di cui all'articolo 45 sexies;

c)

non vi sono impedimenti sostanziali di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività da parte dell'entità soggetta a risoluzione alla filiazione che è stata oggetto di una determinazione a norma dell'articolo 59, paragrafo 3, in particolare quando l'azione di risoluzione è avviata nei confronti dell'entità soggetta a risoluzione;

d)

l'entità soggetta a risoluzione soddisfa l'autorità competente per quanto riguarda la gestione prudenziale della filiazione e dichiara, con il consenso dell'autorità competente, di garantire gli impegni assunti dalla filiazione, ovvero i rischi della filiazione non sono significativi;

e)

le procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell'entità soggetta a risoluzione coprono anche la filiazione;

f)

l'entità soggetta a risoluzione detiene più del 50 % dei diritti di voto connessi con la detenzione di quote o azioni della filiazione o ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione della filiazione;

4.   L'autorità di risoluzione di una filiazione che non è un'entità soggetta a risoluzione può altresì rinunciare all'applicazione del presente articolo a tale filiazione se:

a)

sia la filiazione che la sua impresa madre sono stabilite nello stesso Stato membro e fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione;

b)

l'impresa madre soddisfa su base consolidata il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, in tale Stato membro;

c)

non vi sono impedimenti sostanziali di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività da parte dell'impresa madre alla filiazione che è stata oggetto di una determinazione a norma dell'articolo 59, paragrafo 3, in particolare quando l'azione di risoluzione o i poteri di cui all'articolo 59, paragrafo 1, sono esercitati nei confronti dell'impresa madre;

d)

l'impresa madre soddisfa l'autorità competente per quanto riguarda la gestione prudenziale della filiazione e ha dichiarato, con il consenso dell'autorità competente, di garantire gli impegni assunti dalla filiazione, ovvero i rischi della filiazione non sono significativi;

e)

le procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell'impresa madre coprono anche la filiazione;

f)

l'impresa madre detiene più del 50 % dei diritti di voto connessi con la detenzione di quote o azioni della filiazione o ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione della filiazione.

5.   Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b), l'autorità di risoluzione di una filiazione può consentire di soddisfare il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, pienamente o in parte mediante la concessione di una garanzia fornita dall'entità soggetta a risoluzione, che rispetti le seguenti condizioni:

a)

l'importo della garanzia è perlomeno equivalente all'importo del requisito che sostituisce;

b)

la garanzia è attivata quando la filiazione non è in grado di pagare i propri debiti o altre passività in scadenza oppure, se precedente, quando la filiazione è stata oggetto di una determinazione a norma dell'articolo 59, paragrafo 3;

c)

la garanzia è assistita da garanzia reale mediante un contratto di garanzia finanziaria ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2002/47/CE per almeno il 50 % del suo importo;

d)

la garanzia reale a sostegno della garanzia soddisfa i requisiti dell'articolo 197 del regolamento (UE) n. 575/2013 il che, previa applicazione di scarti di garanzia (haircut) adeguatamente prudenti, è sufficiente per coprire l'importo garantito di cui alla lettera c);

e)

la garanzia reale a sostegno della garanzia non è soggetta a gravami e, in particolare, non è utilizzata per sostenere altre garanzie;

f)

la garanzia reale ha una durata effettiva che soddisfa la stessa condizione di durata di cui all'articolo 72 quater, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013; e

g)

non vi sono ostacoli giuridici, normativi o operativi al trasferimento delle garanzie reali dall'entità soggetta a risoluzione alla filiazione in questione, anche quando l'azione di risoluzione è avviata nei confronti dell'entità soggetta a risoluzione.

Ai fini del primo comma, lettera g), su richiesta dell'autorità di risoluzione, l'entità soggetta a risoluzione fornisce un parere legale indipendente, scritto e motivato o dimostra comunque, in modo soddisfacente che non vi sono ostacoli giuridici, normativi o operativi al trasferimento delle garanzie reali dall'entità soggetta a risoluzione alla filiazione in questione.

6.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente metodi per evitare che strumenti riconosciuti ai fini del presente articolo indirettamente sottoscritti, parzialmente o integralmente, dall'entità soggetta a risoluzione, ostacolino l'agevole attuazione della strategia di risoluzione. Tali metodi devono garantire, in particolare, l'opportuno trasferimento delle perdite all'entità soggetta a risoluzione e l'opportuno trasferimento del capitale dall'entità soggetta a risoluzione alle entità che fanno parte del gruppo soggetto a risoluzione ma non sono entità soggette a risoluzione, e fornire un meccanismo per evitare il doppio conteggio di strumenti ammissibili riconosciuti ai fini del presente articolo. Tali metodi consistono in un regime di deduzione o in un metodo altrettanto solido e assicurano alle entità che non sono entità soggette a risoluzione un esito equivalente a quello di una sottoscrizione diretta e integrale da parte dell'entità soggetta a risoluzione di strumenti ammissibili riconosciuti ai fini del presente articolo.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 dicembre 2019.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 45 octies

Deroga per un organismo centrale e per gli enti creditizi affiliati permanentemente a un organismo centrale

L'autorità di risoluzione può derogare in tutto o in parte all'applicazione dell'articolo 45 septies nei confronti di un organismo centrale o di un ente creditizio affiliato permanentemente a un organismo centrale, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

l'ente creditizio e l'organismo centrale sono soggetti alla vigilanza della stessa autorità competente, sono stabiliti nello stesso Stato membro e fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione;

b)

gli obblighi assunti dall'organismo centrale e dagli enti creditizi ad esso affiliati permanentemente sono garantiti in solido, oppure gli impegni degli enti creditizi affiliati permanentemente all'organismo centrale sono pienamente garantiti da quest'ultimo;

c)

il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili, di solvibilità e liquidità dell'organismo centrale e di tutti gli enti creditizi affiliati permanentemente sono controllati, nel loro insieme, sulla base dei conti consolidati di tali enti;

d)

in caso di deroga per un ente creditizio che è affiliato permanentemente a un organismo centrale, la dirigenza dell'organismo centrale ha il potere di impartire istruzioni alla dirigenza degli enti ad esso affiliati permanentemente;

e)

il gruppo soggetto a risoluzione pertinente soddisfa il requisito di cui all'articolo 45 sexies, paragrafo 3; e

f)

non vi sono impedimenti sostanziali di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra l'organismo centrale e gli enti creditizi affiliati permanentemente in caso di risoluzione.

Articolo 45 nonies

Procedura per la determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili

1.   L'autorità di risoluzione dell'entità soggetta a risoluzione, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo, se diversa dalla prima, e le autorità di risoluzione responsabili per le filiazioni di un gruppo soggetto a risoluzione che sono soggette al requisito di cui all'articolo 45 septies su base individuale si adoperano al massimo per giungere a una decisione congiunta per quanto concerne:

a)

l'importo del requisito applicato a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata per ciascuna entità soggetta a risoluzione; e

b)

l'importo del requisito applicato su base individuale a ciascuna entità di un gruppo soggetto a risoluzione che non è un'entità soggetta a risoluzione.

La decisione congiunta assicura la conformità agli articoli 45 sexies e 45 septies, è pienamente motivata e viene trasmessa:

a)

all'entità soggetta a risoluzione dalla relativa autorità di risoluzione;

b)

alle entità di un gruppo soggetto a risoluzione che non sono un'entità soggetta a risoluzione dalle autorità di risoluzione di tali entità;

c)

all'impresa madre nell'Unione del gruppo dall'autorità di risoluzione dell'entità soggetta a risoluzione, quando l'impresa madre nell'Unione non è un'entità soggetta a risoluzione dello stesso gruppo soggetto a risoluzione.

La decisione congiunta adottata conformemente al presente articolo può prevedere che, ove coerente con la strategia di risoluzione e se l'entità soggetta a risoluzione non ha acquistato direttamente o indirettamente sufficienti strumenti conformi all'articolo 45 septies, paragrafo 2, i requisiti di cui all'articolo 45 quater, paragrafo 7, siano in parte soddisfatti dalla filiazione in conformità dell'articolo 45 septies, paragrafo 2, mediante strumenti emessi a favore di entità non appartenenti al gruppo soggetto a risoluzione e da esse acquistati.

2.   Se più entità G-SII appartenenti allo stesso G-SII sono entità soggette a risoluzione, le autorità di risoluzione di cui al paragrafo 1 discutono e, ove opportuno e coerente con la strategia di risoluzione del G-SII, convengono sull'applicazione dell'articolo 72 sexies del regolamento (UE) n. 575/2013 e su ogni adeguamento necessario per minimizzare o eliminare la differenza tra la somma degli importi di cui all'articolo 45 quinquies, paragrafo 4, lettera a), e all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 575/2013 per le singole entità soggette a risoluzione e la somma degli importi di cui all'articolo 45 quinquies, paragrafo 4, lettera b), e all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Tale adeguamento può essere applicato alle condizioni seguenti:

a)

l'adeguamento può essere applicato in relazione alle differenze nel calcolo degli importi complessivi dell'esposizione al rischio tra gli Stati membri interessati adeguando il livello del requisito;

b)

l'adeguamento non è applicato per eliminare le differenze risultanti da esposizioni tra i gruppi soggetti a risoluzione.

La somma degli importi di cui all'articolo 45 quinquies, paragrafo 4, lettera a), della presente direttiva e all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 575/2013 per le singole entità soggette a risoluzione non è inferiore alla somma degli importi di cui all'articolo 45 quinquies, paragrafo 4, lettera b), della presente direttiva e all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 575/2013.

3.   In assenza di una decisione congiunta entro quattro mesi, viene adottata una decisione a norma dei paragrafi da 4 a 6.

4.   Se non è raggiunta una decisione congiunta entro quattro mesi a causa di un disaccordo sul requisito di un gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata di cui all'articolo 45 sexies, l'autorità di risoluzione dell'entità soggetta a risoluzione adotta una decisione su tale requisito dopo aver tenuto debitamente in considerazione:

a)

la valutazione delle entità del gruppo soggetto a risoluzione che non sono un'entità soggetta a risoluzione condotta dalle pertinenti autorità di risoluzione;

b)

il parere dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo, se diversa dall'autorità di risoluzione dell'entità soggetta a risoluzione.

Qualora, al termine del periodo di quattro mesi, una delle autorità di risoluzione interessate abbia rinviato il caso all'ABE in conformità dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'autorità di risoluzione dell'entità soggetta a risoluzione rimanda la propria decisione in attesa della decisione dell'ABE a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, dello stesso regolamento e adotta la propria decisione in conformità della decisione dell'ABE.

La decisione dell'ABE tiene conto delle lettere a) e b) del primo comma.

Il periodo di quattro mesi è assimilato al periodo di conciliazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1093/2010. L'ABE adotta una decisione entro un mese.

Il caso non può essere rinviato all'ABE una volta scaduto il periodo di quattro mesi o se è stata raggiunta una decisione congiunta.

Se l'ABE non adotta una decisione entro un mese dal rinvio del caso, si applica la decisione dell'autorità di risoluzione dell'entità soggetta a risoluzione.

5.   Se non viene raggiunta una decisione congiunta entro quattro mesi a causa di un disaccordo sul livello del requisito di cui all'articolo 45 septies da applicare su base individuale a qualsiasi entità di un gruppo soggetto a risoluzione, la decisione è adottata dall'autorità di risoluzione di tale entità se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

sono state tenute in debita considerazione le opinioni e le riserve espresse per iscritto dall'autorità di risoluzione dell'entità soggetta a risoluzione; e

b)

se l'autorità di risoluzione a livello di gruppo è diversa dall'autorità di risoluzione dell'entità soggetta a risoluzione sono state tenute in debita considerazione le opinioni e le riserve espresse per iscritto dall'autorità di risoluzione a livello di gruppo;

Qualora al termine del periodo di quattro mesi l'autorità di risoluzione dell'entità soggetta a risoluzione o l'autorità di risoluzione a livello di gruppo abbia rinviato il caso all'ABE in conformità dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità di risoluzione responsabili delle filiazioni su base individuale rimandano le proprie decisioni in attesa della decisione dell'ABE a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, dello stesso regolamento, e adottano le proprie decisioni in conformità della decisione dell'ABE. La decisione dell'ABE tiene conto del primo comma, lettere a) e b).

Il periodo di quattro mesi è assimilato al periodo di conciliazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1093/2010. L'ABE adotta una decisione entro un mese.

Il caso non può essere rinviato all'ABE una volta scaduto il periodo di quattro mesi o se è stata raggiunta una decisione congiunta.

L'autorità di risoluzione dell'entità soggetta a risoluzione o l'autorità di risoluzione a livello di gruppo non rinvia il caso all'ABE per una mediazione vincolante se il livello fissato dall'autorità di risoluzione della filiazione:

a)

si situa entro il 2 % dell'importo complessivo della loro esposizione al rischio calcolata conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 del requisito di cui all'articolo 45 sexies; e

b)

è conforme all'articolo 45 quater, paragrafo 7.

Se l'ABE non adotta una decisione entro un mese dal rinvio del caso, si applica la decisione dell'autorità di risoluzione della filiazione.

La decisione congiunta e ogni eventuale decisione adottata in assenza di una decisione congiunta sono riesaminate e, se del caso, aggiornate periodicamente.

6.   Se non viene raggiunta una decisione congiunta entro quattro mesi a causa di un disaccordo sul livello del requisito di un gruppo di risoluzione su base consolidata e sul livello del requisito da applicare su base individuale alle entità del gruppo soggetto a risoluzione, si applicano le seguenti disposizioni:

a)

viene adottata una decisione sul livello del requisito da applicare su base individuale alle filiazioni del gruppo soggetto a risoluzione a norma del paragrafo 5;

b)

viene adottata una decisione sul livello del requisito del gruppo di risoluzione su base consolidata a norma del paragrafo 4.

7.   La decisione congiunta di cui al paragrafo 1 e le decisioni adottate dalle autorità di risoluzione di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 in assenza di una decisione congiunta sono vincolanti per le autorità di risoluzione interessate.

La decisione congiunta e ogni eventuale decisione adottata in assenza di una decisione congiunta sono riesaminate e, se del caso, aggiornate periodicamente.

8.   Le autorità di risoluzione, in coordinamento con le autorità competenti, impongono alle entità di soddisfare il requisito stabilito all'articolo 45, paragrafo 1, verificano l'osservanza di tale obbligo e adottano le decisioni a norma del presente articolo parallelamente all'elaborazione e all'aggiornamento dei piani di risoluzione.

Articolo 45 decies

Segnalazione a fini di vigilanza e comunicazione al pubblico del requisito

1.   Le entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, che sono soggette al requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, segnalano alle rispettive autorità competenti e di risoluzione:

a)

gli importi dei fondi propri che, ove applicabile, soddisfano le condizioni dell'articolo 45 septies, paragrafo 2, lettera b), della presente direttiva, e gli importi delle passività ammissibili, nonché l'espressione di tali importi, in conformità dell'articolo 45, paragrafo 2, della presente direttiva al netto delle possibili deduzioni ai sensi degli articoli da 72 sexies a 72 undecies del regolamento (UE) n. 575/2013;

b)

gli importi di altre passività sottoponibili al bail-in;

c)

per gli elementi di cui alle lettere a) e b):

i)

la loro composizione, compreso il profilo di durata,

ii)

il loro rango nella procedura ordinaria di insolvenza, e

iii)

se sono disciplinati dalle leggi di un paese terzo – e, in tal caso, quale paese terzo – e se contengono le clausole contrattuali di cui all'articolo 55, paragrafo 1, all'articolo 52, paragrafo 1, lettere p) e q), della presente direttiva e all'articolo 63, lettere n) e o), del regolamento (UE) n. 575/2013.

L'obbligo di segnalare gli importi delle altre passività sottoponibili a bail-in di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo non si applica alle entità che detengono, alla data in cui è stata segnalata tale informazione, importi di fondi propri e di passività ammissibili pari ad almeno il 150 % del requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, calcolati conformemente al primo comma, lettera a), del presente paragrafo.

2.   Le entità di cui al paragrafo 1 segnalano:

a)

le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), almeno con cadenza semestrale, e

b)

le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), almeno una volta all'anno.

Su richiesta delle autorità competenti o dell'autorità di risoluzione, tuttavia, le entità di cui al paragrafo 1 segnalano le informazioni di cui al paragrafo 1 più frequentemente.

3.   Le entità di cui al paragrafo 1 comunicano al pubblico almeno una volta all'anno le seguenti informazioni:

a)

gli importi dei fondi propri che, ove applicabile, soddisfano le condizioni dell'articolo 45 septies, paragrafo 2, lettera b), e delle passività ammissibili;

b)

la composizione degli elementi di cui alla lettera a), compresi il profilo di durata e il rango nella procedura ordinaria di insolvenza.

c)

il requisito applicabile di cui all'articolo 45 sexies o 45 septies espresso in conformità dell'articolo 45, paragrafo 2.

4.   I paragrafi 1 e 3 del presente articolo non si applicano alle entità il cui piano di risoluzione prevede che l'entità debba essere liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

5.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per precisare modelli uniformi di segnalazione, istruzioni e metodologia per il loro utilizzo, frequenza e date di segnalazione, definizioni e soluzioni informatiche per le segnalazioni a fini di vigilanza di cui ai paragrafi 1 e 2.

Tali progetti di norme tecniche di attuazione stabiliscono una modalità standardizzata per fornire le informazioni sul rango degli elementi di cui al paragrafo 1, lettera c), applicabile nelle procedure di insolvenza nazionali in ciascuno Stato membro.

Per gli enti o le entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d) della presente direttiva che sono soggetti agli articoli 92 bis e 92 ter del regolamento (UE) n. 575/2013, tali progetti di norme tecniche di attuazione sono allineati, se del caso, alle norme tecniche di attuazione adottate conformemente all'articolo 430 di tale regolamento.

L'ABE presenta le norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 28 giugno 2020.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

6.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per precisare formati di comunicazione uniformi, la frequenza e le relative istruzioni sulla cui base procedere alle comunicazioni richieste ai sensi del paragrafo 3.

Detti formati di comunicazione uniformi trasmettono informazioni sufficientemente esaustive e comparabili al fine di valutare i profili di rischio delle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e il loro grado di conformità al requisito applicabile di cui all'articolo 45 sexies o 45 septies. I formati di comunicazione sono in formato tabulare, ove opportuno.

Per gli enti o le entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d) della presente direttiva che sono soggetti agli articoli 92 bis e 92 ter del regolamento (UE) n. 575/2013, tali progetti di norme tecniche di attuazione sono allineati, se del caso, alle norme tecniche di attuazione adottate conformemente all'articolo 434 bis di tale regolamento.

L'ABE presenta tali norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 28 giugno 2020.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

7.   In caso di attuazione delle azioni di risoluzione o di esercizio dei poteri di svalutazione o di conversione di cui all'articolo 59, gli obblighi di comunicazione al pubblico di cui al paragrafo 3 si applicano dalla data corrispondente al termine per conformarsi ai requisiti dell'articolo 45 sexies o 45 septies di cui all'articolo 45 quaterdecies.

Articolo 45 undecies

Segnalazioni all'ABE

1.   Le autorità di risoluzione comunicano all'ABE il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili stabilito conformemente all'articolo 45 sexies o 45 septies per ciascuna entità che rientra nella loro giurisdizione territoriale.

2.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per precisare modelli di segnalazione uniformi, istruzioni e metodologia per il loro utilizzo, frequenza e date di segnalazione, definizioni e soluzioni IT per l'individuazione e la trasmissione delle informazioni all'ABE da parte delle autorità di risoluzione, in coordinamento con le autorità competenti, ai fini del paragrafo 1.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 28 giugno 2020.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 45 duodecies

Violazioni del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili

1.   Le autorità competenti trattano le violazioni del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili di cui all'articolo 45 sexies o 45 septies facendo ricorso almeno ad uno dei seguenti strumenti:

a)

i poteri di affrontare o rimuovere gli impedimenti alla possibilità di risoluzione a norma degli articoli 17 e 18;

b)

i poteri di cui all'articolo 16 bis;

c)

le misure di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE;

d)

le misure di intervento precoce in conformità dell'articolo 27;

e)

le sanzioni amministrative e altre misure amministrative in conformità degli articoli 110 e 111.

Le autorità competenti possono altresì effettuare una valutazione volta a determinare se l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d) sia in dissesto o a rischio di dissesto, conformemente all'articolo 32, 32 bis o all'articolo 33, ove applicabile.

2.   Le autorità di risoluzione e le autorità competenti si consultano quando esercitano i rispettivi poteri di cui al paragrafo 1.

Articolo 45 terdecies

Presentazione di relazioni

1.   In collaborazione con le autorità competenti e con le autorità di risoluzione, ogni anno l'ABE presenta una relazione alla Commissione contenente la valutazione almeno degli aspetti seguenti:

a)

il modo in cui è stato attuato a livello nazionale il requisito di fondi propri e passività ammissibili fissato in conformità dell'articolo 45 sexies o 45 septies e in particolare l'eventuale esistenza di divergenze nei livelli stabiliti per entità comparabili tra i vari Stati membri;

b)

il modo in cui le autorità di risoluzione hanno esercitato il potere di cui all'articolo 45 ter, paragrafi 4, 5 e 7, e se vi sono state divergenze nell'esercizio di tale potere tra i vari Stati membri;

c)

il livello aggregato e la composizione dei fondi propri e delle passività ammissibili di enti ed entità, gli importi degli strumenti emessi nel periodo, nonché gli importi aggiuntivi necessari a soddisfare i requisiti applicabili.

2.   Oltre alla relazione annuale prevista al paragrafo 1, ogni tre anni l'ABE presenta alla Commissione una relazione contenente la valutazione di quanto segue:

a)

l'impatto del requisito minimo per i fondi propri e passività ammissibili e degli eventuali livelli armonizzati del requisito minimo proposti su:

i)

i mercati finanziari in generale e i mercati per il debito non garantito e i derivati in particolare;

ii)

i modelli di business e le strutture di bilancio degli enti, in particolare il profilo di finanziamento e la strategia di finanziamento degli enti nonché la struttura giuridica e operativa dei gruppi;

iii)

la redditività degli enti, in particolare i loro costi di finanziamento;

iv)

la migrazione di esposizioni verso entità non soggette a vigilanza prudenziale;

v)

l'innovazione finanziaria;

vi)

la prevalenza degli strumenti di fondi propri e degli strumenti ammissibili subordinati, nonché la natura e la commerciabilità di detti strumenti;

vii)

il comportamento degli enti o delle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), per quanto riguarda l'assunzione dei rischi;

viii)

il livello di gravami sulle attività degli enti o delle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d),;

ix)

le iniziative intraprese dagli enti o dalle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), per conformarsi al requisito minimo e, in particolare, la misura in cui il requisito minimo è stato soddisfatto mediante cessione di attività (asset deleveraging), emissione di titoli di debito a lungo termine e raccolta di capitali; e

x)

il livello dei prestiti da parte degli enti creditizi, con un'attenzione particolare per i prestiti alle microimprese, alle piccole e medie imprese, alle autorità locali, alle amministrazioni regionali e agli organismi del settore pubblico e per i finanziamenti del commercio, compresi i prestiti nel quadro di regimi ufficiali di assicurazione dei crediti all'esportazione;

b)

l'interazione dei requisiti minimi con i requisiti di fondi propri, l'indice di leva finanziaria e i requisiti di liquidità stabiliti dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE;

c)

la capacità degli enti o delle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), di raccogliere capitali o finanziamenti dai mercati in modo indipendente al fine di soddisfare i requisiti minimi armonizzati proposti.

3.   La relazione di cui al paragrafo 1 è presentata alla Commissione entro il 30 settembre dell'anno di calendario che segue l'ultimo anno coperto dalla relazione. La prima relazione è presentata alla Commissione entro il 30 settembre dell'anno che segue la data di applicazione della presente direttiva.

La relazione di cui al paragrafo 2 copre tre anni di calendario ed è presentata alla Commissione entro il 31 dicembre dell'anno di calendario che segue l'ultimo anno coperto dalla relazione. La prima relazione è presentata alla Commissione entro il 31 dicembre 2022.

Articolo 45 quaterdecies

Disposizioni transitorie e per la fase successiva alla risoluzione

1.   In deroga all'articolo 45, paragrafo 1, le autorità di risoluzione fissano adeguati periodi transitori affinché gli enti o le entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), soddisfino i requisiti di cui all'articolo 45 sexies o 45 septies o i requisiti che derivano all'applicazione dell'articolo 45 ter, paragrafo 4, 5 o 7, a seconda dei casi. Il termine per gli enti e le istituzioni per soddisfare i requisiti di cui all'articolo 45 sexies o 45 septies o i requisiti che derivano dall'applicazione dell'articolo 45 ter, paragrafo 4, 5 o 7, è il 1o gennaio 2024.

L'autorità di risoluzione stabilisce adeguati livelli-obiettivo intermedi per i requisiti di cui all'articolo 45 sexies o 45 septies o per i requisiti che derivano dall'applicazione dell'articolo 45 ter, paragrafo 4, 5 o 7, a seconda dei casi, a cui gli enti o le entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), si conformano il 1o gennaio 2022. I livelli obiettivo intermedi assicurano di norma un aumento lineare dei fondi propri e delle passività ammissibili nella direzione del requisito.

L'autorità di risoluzione può fissare un periodo transitorio che termina dopo il 1o gennaio 2024, se debitamente giustificato e appropriato sulla base dei criteri di cui al paragrafo 7 tenendo in considerazione:

a)

l'evoluzione della situazione finanziaria dell'entità;

b)

la prospettiva che l'entità sarà in grado di garantire con una tempistica ragionevole il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 45 sexies o 45 septies o di un requisito che deriva dall'applicazione dell'articolo 45 ter, paragrafo 4, 5 o 7; e

c)

se l'entità è in grado di sostituire le passività che non soddisfano più i criteri di ammissibilità o durata di cui agli articoli 72 ter e 72 quater del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 45 ter o all'articolo 45 septies, paragrafo 2, della presente direttiva e, in caso contrario, se tale incapacità è di natura idiosincratica o dovuta a una perturbazione a livello del mercato.

2.   Il termine per le entità soggette a risoluzione per soddisfare il livello minimo dei requisiti di cui all'articolo 45 quater, paragrafi 5 o 6, è il 1o gennaio 2022.

3.   I livelli minimi dei requisiti di cui all'articolo 45 quater, paragrafi 5 e 6, non si applica nei entro i due anni successivi alla data in cui:

a)

l'entità soggetta a risoluzione ha applicato lo strumento del bail-in; o

b)

l'entità soggetta a risoluzione ha messo in atto una misura alternativa sotto forma di intervento del settore privato di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), con la quale gli strumenti di capitale e altre passività sono stati svalutati o convertiti in strumenti del capitale primario di classe 1, on in cui i poteri di svalutazione e conversione in conformità dell'articolo 59 sono stati esercitati in relazione a tale entità soggetta a risoluzione, al fine di ricapitalizzare l'entità soggetta a risoluzione senza l'applicazione degli strumenti di risoluzione.

4.   I requisiti di cui all'articolo 45 ter, paragrafi 4 e 7, nonché all'articolo 45 quater, paragrafi 5 e 6, a seconda dei casi, non si applicano nel periodo di tre anni successivi alla data in cui l'entità soggetta a risoluzione o il gruppo di cui essa fa parte sono stati identificati come G-SII, o in cui l'entità soggetta a risoluzione comincia a trovarsi nella situazione di cui all'articolo 45 quater, paragrafo 5 o 6.

5.   In deroga all'articolo 45, paragrafo 1, le autorità di risoluzione fissano un adeguato periodo transitorio entro il quale conformarsi ai requisiti di cui all'articolo 45 sexies o 45 septies, o a un requisito derivante dall'applicazione dell'articolo 45 ter, paragrafo 4, 5 o 7, a seconda dei casi, nei confronti di enti o entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), cui sono stati applicati strumenti di risoluzione o il potere di svalutazione o conversione di cui all'articolo 59.

6.   Ai fini dei paragrafi da 1 a 5, le autorità di risoluzione comunicano all'ente o all'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili programmato per ciascun lasso di tempo di 12 mesi del periodo transitorio, al fine di facilitare il graduale aumento della sua capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione. Al termine del periodo transitorio, il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili è pari all'importo stabilito a norma dell'articolo 45 ter, paragrafo 4, 5, o 7, dell'articolo 45 quater, paragrafo 5, o 6, dell'articolo 45 sexies o dell'articolo 45 septies, a seconda dei casi.

7.   Le autorità di risoluzione fissano i periodi transitori tenendo conto:

a)

la prevalenza dei depositi e l'assenza di strumenti di debito nel modello di finanziamento;

b)

dell'accesso ai mercati dei capitali per le passività ammissibili;

c)

della misura nella quale l'entità soggetta a risoluzione ricorre al capitale primario di classe 1 per soddisfare il requisito di cui all'articolo 45 sexies.

8.   Fatto salvo il paragrafo 1, nulla osta a che in un secondo tempo le autorità di risoluzione rivedano la durata del periodo transitorio o i requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili programmati trasmessi a norma del paragrafo 6.»;

18)

all'articolo 46, il termine «passività ammissibili» è sostituito dai termine «passività sottoponibili al bail-in»;

19)

all'articolo 47, paragrafo 1, lettera b), punto ii), il termine «passività ammissibili» è sostituito dai termine «passività sottoponibili al bail-in»;

20)

l'articolo 48 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente

«e)

se, e soltanto se, la svalutazione totale delle azioni o degli altri strumenti di proprietà, degli strumenti di capitale pertinenti e delle passività sottoponibili al bail-in effettuata conformemente alle lettere da a) a d), è inferiore alla somma degli importi di cui all'articolo 47, paragrafo 3, lettere b) e c), le autorità svalutano nella misura necessaria il valore nominale o l'importo da pagare non corrisposto relativo alle restanti passività sottoponibili al bail-in, compresi gli strumenti di debito di cui all'articolo 108, paragrafo 3, conformemente alla gerarchia dei crediti nella procedura ordinaria di insolvenza, compresa la gerarchia dei depositi prevista dall'articolo 108, a norma dell'articolo 44, in concomitanza con la svalutazione effettuata a norma delle lettere da a) a d) del presente paragrafo, fino al raggiungimento della somma degli importi di cui all'articolo 47, paragrafo 3, lettere b) e c).»;

b)

al paragrafo 2, il termine «passività ammissibili» è sostituito dal termine «passività sottoponibili al bail-in»;

c)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«7.   Gli Stati membri assicurano che, per le entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a d), tutti i crediti derivanti da elementi di fondi propri abbiano, nelle leggi nazionali che disciplinano la procedura ordinaria di insolvenza, un grado di priorità più basso rispetto a qualsiasi credito che non risulti da un elemento di fondi propri.

Ai fini del primo comma, nella misura in cui uno strumento è solo parzialmente riconosciuto come elemento di fondi propri, l'intero strumento è trattato come un credito derivante da un elemento di fondi propri e ha un rango più basso rispetto a qualsiasi credito che non risulti da un elemento di fondi propri.»;

21)

l'articolo 55 è sostituito dal seguente:

«Articolo 55

Riconoscimento contrattuale del bail-in

1.   Gli Stati membri impongono agli enti e alle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), di includere una clausola contrattuale mediante la quale il creditore o la parte dell'accordo o dello strumento che crea la passività riconosce che ad essa si possono applicare i poteri di svalutazione e di conversione e accetta di essere vincolato da qualsiasi svalutazione del capitale o dell'importo ancora non corrisposto, conversione o cancellazione effettuate dall'autorità di risoluzione mediante l'esercizio di detti poteri, a condizione che tale passività soddisfi tutte le seguenti condizioni:

a)

la passività non è esclusa a norma dell'articolo 44, paragrafo 2;

b)

la passività non è un deposito ai sensi dell'articolo 108, lettera a);

c)

la passività è disciplinata dal diritto di uno Stato terzo;

d)

la passività è emessa o stipulata dopo la data in cui uno Stato membro applica le disposizioni adottate per il recepimento della presente sezione.

Le autorità di risoluzione possono decidere che l'obbligo di cui al primo paragrafo, primo comma non si applichi a enti o entità per i quali il requisito a norma dell'articolo 45, paragrafo 1, sia pari all'importo per l'assorbimento delle perdite definito all'articolo 45 quater, paragrafo 2, lettera a), sempre che le passività che soddisfano le condizioni di cui alle lettere da a) a d) del primo comma e che non comprendono i termini contrattuali di cui a tale comma non siano conteggiate agli effetti di tale requisito.

Il primo comma non si applica se l'autorità di risoluzione di uno Stato membro determina che le passività o gli strumenti di cui al primo comma possono essere soggetti a poteri di svalutazione o conversione da parte dell'autorità di risoluzione di uno Stato membro conformemente alla normativa del paese terzo o a un accordo vincolante concluso con tale paese terzo.

2.   Gli Stati membri assicurano che, se un ente o un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), determina che è giuridicamente o altrimenti impraticabile includere nelle disposizioni contrattuali che disciplinano una passività pertinente, una clausola richiesta a norma del paragrafo 1, tale ente o entità notifica all'autorità di risoluzione la propria determinazione, inclusa la designazione della classe di passività e la motivazione di tale determinazione. L'ente o l'entità fornisce all'autorità di risoluzione tutte le informazioni che l'autorità di risoluzione richiede entro un termine ragionevole dalla ricezione della notifica al fine di valutare l'effetto di tale notifica sulla possibilità di risoluzione di detto ente o entità.

Gli Stati membri assicurano che, nel caso di una notifica ai sensi del primo comma del presente paragrafo, l'obbligo di includere, nelle disposizioni contrattuali, una clausola richiesta a norma del paragrafo 1 sia automaticamente sospeso dal momento della ricezione della notifica da parte dell'autorità di risoluzione.

Qualora l'autorità di risoluzione concluda che è giuridicamente o altrimenti impraticabile includere, nelle disposizioni contrattuali, una clausola richiesta a norma del paragrafo 1, tenuto conto della necessità di garantire la possibilità di risoluzione dell'ente o dell'entità, essa richiede, entro un termine ragionevole a seguito della notifica di cui al primo comma, l'inclusione di tale clausola contrattuale. L'autorità di risoluzione può inoltre richiedere all'ente o all'entità di modificare le loro prassi riguardanti l'applicazione dell'esenzione dal riconoscimento contrattuale del bail-in.

Le passività di cui al primo comma del presente paragrafo non includono gli strumenti aggiuntivi di classe 1, gli strumenti di classe 2 e gli strumenti di debito di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 48, lettera ii), allorché tali strumenti sono passività non garantite. Inoltre le passività di cui al primo comma del presente articolo hanno un rango superiore alle passività di cui all'articolo 108, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e all'articolo 108, paragrafo 3.

Laddove l'autorità di risoluzione, nell'ambito della valutazione della possibilità di risoluzione di un ente o di un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), conformemente agli articoli 15 e 16, o in qualunque altro momento, stabilisca che, all'interno di una classe di passività comprendente le passività ammissibili, l'importo delle passività che, a norma del primo comma del primo paragrafo, non includono la clausola contrattuale di cui al paragrafo 1, unitamente alle passività escluse dall'applicazione degli strumenti di bail-in conformemente all'articolo 44, paragrafo 2, o che potrebbero essere escluse in conformità dell'articolo 44, paragrafo 3, sia pari ad oltre il 10 % di tale classe, valuta immediatamente l'impatto di questo fatto specifico sulla possibilità di risoluzione di tale ente o entità, compreso l'impatto sulla possibilità di risoluzione derivante dal rischio di violazione delle garanzie dei creditori di cui all'articolo 73 allorché si applica il potere di svalutare o convertire le passività ammissibili.

Laddove l'autorità di risoluzione stabilisca che, in base alla valutazione di cui al quinto comma del presente paragrafo, le passività che non includono, ai sensi del primo comma, la clausola contrattuale di cui al paragrafo 1 creino un rilevante impedimento alla possibilità di risoluzione, essa applica opportunamente i poteri di cui all'articolo 17 per rimuovere detto impedimento alla possibilità di risoluzione.

Le passività per le quali l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), non include, nelle disposizioni contrattuali, la clausola richiesta dal paragrafo 1 del presente articolo o per le quali, conformemente al presente paragrafo, tale requisito non si applica non entrano nel calcolo del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili.

3.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione possano imporre agli enti e alle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), di fornire alle autorità un parere giuridico relativo all'applicabilità giuridica e all'efficacia della clausola contrattuale di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

4.   Il fatto che un ente o un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), non includa, nelle disposizioni contrattuali che disciplinano una passività pertinente, una clausola contrattuale richiesta a norma del paragrafo 1 del presente articolo non osta a che l'autorità di risoluzione eserciti i poteri di svalutazione e di conversione rispetto a tale passività.

5.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di determinare ulteriormente l'elenco delle passività alle quali si applica l'esclusione dal requisito di cui al paragrafo 1 e il contenuto della clausola contrattuale richiesta in detto paragrafo, tenendo conto dei diversi modelli di business degli enti.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

6.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di precisare ulteriormente:

a)

le condizioni in cui sarebbe giuridicamente o altrimenti impraticabile per un ente o un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), includere la clausola contrattuale di cui al paragrafo 1 del presente articolo in determinate categorie di passività;

b)

le condizioni alle quali l'autorità di risoluzione può richiedere l'inclusione della clausola contrattuale a norma del paragrafo 2, terzo comma;

c)

il termine ragionevole entro il quale l'autorità di risoluzione può richiedere l'inclusione di una clausola contrattuale a norma del paragrafo 2, terzo comma.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 giugno 2020.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

7.   L'autorità di risoluzione precisa, ove lo ritenga necessario, le categorie di passività per le quali un ente o un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), può pervenire a determinare che è giuridicamente o altrimenti impraticabile includere la clausola contrattuale di cui al paragrafo 1 del presente articolo, sulla base delle condizioni precisate ulteriormente a seguito dell'applicazione del paragrafo 6.

8.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per precisare formati e modelli uniformi per la notifica alle autorità di risoluzione ai fini del paragrafo 2.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 28 giugno 2020.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;

22)

il titolo del capo V del titolo IV è sostituito dal seguente:

«Svalutazione o conversione degli strumenti di capitale e delle passività ammissibili»;

23)

l'articolo 59 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Obbligo di svalutazione o di conversione degli strumenti di capitale pertinenti e delle passività ammissibili»;

b)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il potere di svalutare o di convertire gli strumenti di capitale e le passività ammissibili pertinenti può essere esercitato:

a)

indipendentemente da un'azione di risoluzione; o

b)

in combinazione con un'azione di risoluzione, se sono soddisfatte le condizioni per la risoluzione di cui all'articolo 32, 32 bis o 33.

Se gli strumenti di capitale pertinenti e le passività ammissibili sono stati acquistati dall'entità soggetta a risoluzione indirettamente mediante altre entità nello stesso gruppo soggetto a risoluzione, il potere di svalutare o di convertire tali strumenti di capitale e passività ammissibili pertinenti è esercitato unitamente all'esercizio dello stesso potere a livello dell'impresa madre dell'entità interessata o al livello delle altre imprese madri che non sono entità soggette a risoluzione, di modo che le perdite siano effettivamente trasferite e l'entità interessata sia ricapitalizzata dall'entità soggetta a risoluzione.

A seguito dell'esercizio del potere di svalutare o convertire gli strumenti di capitale pertinenti o le passività ammissibili indipendentemente dall'azione di risoluzione, viene effettuata la valutazione di cui all'articolo 74, e si applica l'articolo75.»;

c)

sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«1 bis.   Il potere di svalutare o convertire le passività ammissibili indipendentemente dall'azione di risoluzione può essere esercitato solo in relazione a passività ammissibili che rispettino le condizioni di cui all'articolo 45 septies, paragrafo 2, lettera a), della presente direttiva fatta eccezione per la condizione relativa alla durata residua delle passività a norma dell'articolo 72 quater, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Quando viene esercitato tale potere, gli Stati membri assicurano che la svalutazione o la conversione sia effettuata conformemente al principio di cui all'articolo 34, paragrafo 1, lettera g).

1 ter.   Se è avviata un'azione di risoluzione in relazione a un'entità soggetta a risoluzione o, in circostanze eccezionali, discostandosi dal piano di risoluzione, in relazione a un'entità che non è un'entità soggetta a risoluzione, l'importo ridotto, svalutato o convertito conformemente all'articolo 60, paragrafo 1, a livello di tale entità è conteggiato ai fini delle soglie di cui all'articolo 37, paragrafo 10, e all'articolo 44, paragrafo 5, lettera a), o all'articolo 44, paragrafo 8, lettera a), applicabile all'entità interessata.»;

d)

al paragrafo 2, il termine «strumenti di capitale» è sostituito dal termine «strumenti di capitale e passività ammissibili di cui al paragrafo 1 bis»,»;

e)

al paragrafo 3, la parte introduttiva e le lettere a) e b), sono sostituite dalla seguente:

«3.   Gli Stati membri impongono alle autorità di risoluzione l'obbligo di esercitare senza indugio il potere di svalutazione o di conversione conformemente all'articolo 60 in relazione agli strumenti di capitale pertinenti e alle passività ammissibili di cui al paragrafo 1 bis, emessi da un ente o un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), quando si verificano una o più delle circostanze seguenti:

a)

è stato accertato che le condizioni per la risoluzione di cui agli articoli 32, 32 bis, o 33 sono state rispettate, prima che sia adottata qualsiasi azione di risoluzione; o

b)

l'autorità appropriata determina che il mancato esercizio di tale potere rispetto agli strumenti di capitale pertinenti e alle passività ammissibili di cui al paragrafo 1 bis determinerebbe l'insostenibilità economica dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d);»

f)

ai paragrafi 4 e 10, il termine «strumenti di capitale» è sostituito dai termini «strumenti di capitale, o passività ammissibili di cui al paragrafo 1 bis».

24)

L'articolo 60 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Disposizioni riguardanti la svalutazione o la conversione degli strumenti di capitale pertinenti e delle passività ammissibili»;

b)

al paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«d)

il valore nominale delle passività ammissibili di cui all'articolo 59, paragrafo 1 bis, è svalutato o convertito in strumenti del capitale primario di classe 1 o entrambi, nella misura necessaria a raggiungere gli obiettivi della risoluzione di cui all'articolo 31 o, se rappresenta un importo inferiore, nella misura della capacità delle passività ammissibili pertinenti.»;

c)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Ove il valore nominale di uno strumento di capitale pertinente o di una passività ammissibile di cui all'articolo 59, paragrafo 1 bis sia svalutato:

a)

la svalutazione di tale valore nominale è permanente, fatta salva ogni eventuale rivalutazione conformemente al meccanismo di rimborso dei creditori di cui all'articolo 46, paragrafo 3;

b)

non resta alcun obbligo nei confronti del detentore dello strumento di capitale pertinente o della passività ammissibile di cui all'articolo 59, paragrafo 1 bis, in base all'importo dello strumento soggetto a svalutazione o in connessione ad esso, eccetto gli eventuali obblighi già maturati e l'eventuale responsabilità per danni che può emergere da un ricorso avverso la legittimità dell'esercizio del potere di svalutazione;

c)

ai detentori degli strumenti di capitale pertinenti o delle passività di cui all'articolo 59, paragrafo 1 bis, non è versata alcuna compensazione eccetto a norma del paragrafo 3 del presente articolo.»;

d)

il paragrafo 3 è così modificato:

i)

la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Al fine di effettuare una conversione degli strumenti di capitale pertinenti e delle passività ammissibili di cui all'articolo 59, paragrafo 1 bis, ai sensi del paragrafo 1, lettere b), c) e d), del presente articolo, le autorità di risoluzione possono imporre agli enti e alle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), di emettere strumenti del capitale primario di classe 1 da destinare ai detentori degli strumenti di capitale pertinenti e di tali passività ammissibili. Gli strumenti di capitale pertinenti e tali passività possono essere convertiti unicamente se sono soddisfatte le condizioni seguenti:»;

ii)

alla lettera d), l'espressione «ciascuno strumento di capitale pertinente» è sostituita dall'espressione «ciascuno strumento di capitale pertinente e ciascuna passività ammissibile di cui all'articolo 59, paragrafo 1 bis.»;

25)

all'articolo 61, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:

«Qualora gli strumenti di capitale pertinenti o le passività ammissibili di cui all'articolo 59, paragrafo 1 bis, della presente direttiva siano riconosciuti ai fini del soddisfacimento del requisito di cui all'articolo 45 septies, paragrafo 1, della presente direttiva l'autorità competente della determinazione di cui all'articolo 59, paragrafo 3, della presente direttiva è l'autorità appropriata dello Stato membro in cui l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della presente direttiva è stato/a autorizzato/a a norma del titolo III della direttiva 2013/36/UE.»;

26)

l'articolo 62 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri provvedono a che, prima di procedere alla determinazione di cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettera b), c), d) o e), in relazione a una filiazione che emette strumenti di capitale pertinenti o passività ammissibili di cui all'articolo 59, paragrafo 1 bis, ai fini del soddisfacimento del requisito di cui all'articolo 45 septies su base individuale, o strumenti di capitale pertinenti che sono riconosciuti ai fini del soddisfacimento dei requisiti di fondi propri su base individuale o su base consolidata, un'autorità appropriata adempia agli obblighi seguenti:

a)

quando vaglia l'ipotesi di procedere a una determinazione di cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettera b), c), d) o e), dopo aver consultato l'autorità di risoluzione della pertinente entità soggetta a risoluzione, informa entro ventiquattro ore dalla consultazione di tale autorità di risoluzione:

i)

l'autorità di vigilanza su base consolidata e, se diversa, l'autorità appropriata dello Stato membro in cui è ubicata l'autorità di vigilanza su base consolidata;

ii)

le autorità di risoluzione di altre entità all'interno dello stesso gruppo soggetto a risoluzione che hanno acquistato, direttamente o indirettamente, le passività di cui all'articolo 45 septies, paragrafo 2, dall'entità che è soggetta all'articolo 45 septies, paragrafo 1;

b)

quando vaglia l'ipotesi di procedere a una determinazione di cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettera c), lo notifica senza indugio all'autorità competente responsabile di ciascun ente o entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), che ha emesso gli strumenti di capitale pertinenti in relazione ai quali deve essere esercitato il potere di svalutazione o di conversione se la determinazione è stata effettuata e, se diverse, le autorità appropriate dello Stato membro in cui sono ubicate dette autorità competenti e l'autorità di vigilanza su base consolidata.»;

b)

al paragrafo 4, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Una volta effettuata la notifica a norma del paragrafo 1, l'autorità appropriata valuta, previa consultazione delle autorità notificate in conformità della lettera a), punto i), o della lettera b) di detto paragrafo, gli aspetti seguenti:»;

27)

all'articolo 63, paragrafo 1,lettere e), f) e j) il termine «passività ammissibili» è sostituito dal termine «passività sottoponibili al bail-in»;

28)

all'articolo 66, paragrafo 4, il termine «passività ammissibili» è sostituito dal termine «passività sottoponibili al bail-in»;

29)

L'articolo 68 è così modificato:

a)

al paragrafo 3, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«A condizione che continuino a essere eseguiti gli obblighi sostanziali ai sensi del contratto, compresi gli obblighi di pagamento e di consegna, nonché la costituzione di garanzie reali, una misura di prevenzione della crisi, una sospensione dell'obbligo di cui all'articolo 33 bis o una misura di gestione della crisi, compreso il verificarsi di qualsiasi evento direttamente connesso all'applicazione di tale misura, non consente di per sé a nessuno di:»;

b)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Una sospensione o restrizione a norma dell'articolo 33 bis, 69 o 70 non costituisce inadempimento di un obbligo contrattuale ai fini dei paragrafi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 71 paragrafo 1.»;

30)

l'articolo 69 è così modificato

a)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Le sospensioni ai sensi del paragrafo 1 non si applicano agli obblighi di pagamento e di consegna nei confronti:

a)

dei sistemi e degli operatori di sistemi designati in conformità della direttiva 98/26/CE;

b)

di CCP autorizzate nell'Unione a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 e di CCP di paesi terzi riconosciute dall'ESMA in conformità dell'articolo 25 di detto regolamento;

c)

delle banche centrali.»;

b)

al paragrafo 5, sono aggiunti i commi seguenti:

«Le autorità di risoluzione stabiliscono l'ambito di applicazione di tale potere tenuto conto delle circostanze di ciascun caso. In particolare, le autorità di risoluzione valutano attentamente l'opportunità di estendere la sospensione ai depositi ammissibili definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/49/UE, in particolare ai depositi protetti detenuti da persone fisiche, da microimprese e da piccole e medie imprese.

Gli Stati membri possono disporre che, ove il potere di sospendere gli obblighi di pagamento o di consegna sia esercitato rispetto ai depositi ammissibili, le autorità di risoluzione assicurino che i depositanti abbiano accesso a un importo giornaliero adeguato di tali depositi.»;

31)

all'articolo 70, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le autorità di risoluzione non esercitano il potere di cui al paragrafo 1 del presente articolo rispetto a uno o più dei seguenti elementi:

a)

i diritti di garanzia dei sistemi o degli operatori dei sistemi designati ai fini della direttiva 98/26/CE;

b)

le controparti centrali autorizzate nell'Unione a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 e le controparti centrali di paesi terzi riconosciute dall'ESMA in conformità dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012; e

c)

le banche centrali, in relazione ad attività coperte o fornite mediante margini o garanzie reali dell'ente soggetto a risoluzione.»;

32)

all'articolo 71, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le sospensioni di cui al paragrafo 1 o 2 non si applicano:

a)

ai sistemi o agli operatori di sistemi designati ai fini della direttiva 98/26/CE;

b)

alle controparti centrali autorizzate nell'Unione a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 e alle controparti centrali di paesi terzi riconosciute dall'ESMA in conformità dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012; o

c)

alle banche centrali.»;

33)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 71 bis

Riconoscimento contrattuale dei poteri di sospensione della risoluzione

1.   Gli Stati membri impongono agli enti e alle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), di includere in tutti i contratti finanziari che essi concludono e che sono disciplinati dal diritto di un paese terzo, clausole mediante le quali le parti riconoscono che il contratto finanziario può essere soggetto all'esercizio, da parte dell'autorità di risoluzione, dei poteri di sospendere o limitare i diritti e gli obblighi di cui agli articoli 33 bis, 69, 70 e 71, e riconoscono di essere vincolate ai requisiti di cui all'articolo 68.

2.   Gli Stati membri possono inoltre imporre alle imprese madri nell'Unione di garantire che le loro filiazioni di paesi terzi includano, nei contratti finanziari di cui al paragrafo 1, clausole contrattuali al fine di escludere che l'esercizio del potere, da parte dell'autorità di risoluzione, di sospendere o limitare i diritti e gli obblighi dell'impresa madre nell'Unione, conformemente al paragrafo 1, costituisca un valido motivo per l'estinzione, la sospensione, la modifica, il netting e l'esercizio precoci dei diritti di compensazione o dell'esecutività dei diritti di garanzia su detti contratti.

Il requisito di cui al primo comma può applicarsi in relazione a filiazioni di paesi terzi che sono:

a)

enti creditizi;

b)

imprese di investimento (o che sarebbero imprese di investimento se avessero una sede legale nello Stato membro interessato); o

c)

enti finanziari.

3.   Il paragrafo 1 si applica a tutti i contratti finanziari che:

a)

introducono un nuovo obbligo, o modificano sostanzialmente un obbligo esistente, dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate a livello nazionale per il recepimento del presente articolo;

b)

prevedono l'esercizio di uno o più diritti di recesso o di diritti di esecuzione dei diritti di garanzia a cui si applicherebbe l'articolo 33 bis, 68, 69, 70 o 71 qualora i contratti finanziari fossero disciplinati dalla legislazione di uno Stato membro.

4.   Il fatto che un ente o un'entità non includa la clausola contrattuale richiesta a norma del paragrafo 1 del presente articolo non osta a che l'autorità di risoluzione applichi i poteri di cui agli articoli 33 bis, 68, 69, 70 o 71 rispetto a tali contratti finanziari.

5.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di determinare ulteriormente il contenuto della clausola richiesta al paragrafo 1, tenendo conto dei diversi modelli di business degli enti e delle entità.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 giugno 2020.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;

34)

L'articolo 88 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Fatto salvo l'articolo 89, le autorità di risoluzione a livello di gruppo costituiscono collegi di risoluzione per svolgere i compiti di cui agli articoli 12, 13, 16, 18, da 45 a 45 nonies, 91 e 92 e, se del caso, per assicurare la cooperazione e il coordinamento con le autorità omologhe di paesi terzi.»;

b)

al paragrafo 1, secondo comma, punto i), l'espressione «dell'articolo 45» è sostituita dall'espressione «degli articoli da 45 a 45 nonies»;

35)

l'articolo 89 è sostituito dal seguente:

«Articolo 89

Collegi europei di risoluzione

1.   Se un ente di un paese terzo o un'impresa madre di un paese terzo ha filiazioni stabilite nell'Unione o imprese madri nell'Unione, stabilite in due o più Stati membri, oppure due o più succursali nell'Unione ritenute significative da due o più Stati membri, le autorità di risoluzione degli Stati membri in cui sono stabilite tali entità o in cui tali succursali significative sono ubicate costituiscono un unico collegio europeo di risoluzione.

2.   Il collegio europeo di risoluzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo svolge le funzioni ed esegue i compiti di cui all'articolo 88 in relazione alle entità di cui al paragrafo 1 del presente articolo e, nella misura in cui detti compiti siano pertinenti, alle loro succursali.

I compiti affidati al collegio europeo di risoluzione di cui al primo comma del presente paragrafo comprendono la determinazione del requisito di cui agli articoli da 45 a 45 nonies.

Nel determinare il requisito di cui agli articoli da 45 a 45 nonies, i membri del collegio europeo di risoluzione tengono conto dell'eventuale strategia di risoluzione globale adottata dalle autorità dei paesi terzi.

Nel caso in cui, conformemente alla strategia di risoluzione globale, filiazioni stabilite nell'Unione o un'impresa madre nell'Unione e i relativi enti filiazioni non siano entità soggette a risoluzione e i membri del collegio europeo di risoluzione concordino con tale strategia, le filiazioni stabilite nell'Unione o, su base consolidata, l'impresa madre nell'Unione rispettano l'obbligo di cui all'articolo 45 septies, paragrafo 1, emettendo strumenti di cui all'articolo 45 septies, paragrafo 2, lettere a) e b), a favore dell'impresa madre capogruppo stabilita in un paese terzo, o delle filiazioni dell'impresa madre capogruppo che sono stabilite nello stesso paese terzo o di altre entità alle condizioni di cui all'articolo 45 septies, paragrafo 2, lettera a), punto i), e all'articolo 45 octies, paragrafo 2, lettera b), punto ii).

3.   Se un'unica impresa madre nell'Unione detiene tutte le filiazioni nell'Unione di un ente di un paese terzo o di un'impresa madre di un paese terzo, il collegio europeo di risoluzione è presieduto dall'autorità di risoluzione dello Stato membro in cui è stabilita l'impresa madre nell'Unione.

Se il primo comma non si applica, il collegio europeo di risoluzione è presieduto dall'autorità di risoluzione dell'impresa madre dell'Unione o della filiazione nell'Unione che detiene il valore più elevato del totale delle attività in bilancio.

4.   Gli Stati membri possono, mediante accordo reciproco di tutte le parti pertinenti, derogare al requisito dell'istituzione di un collegio europeo di risoluzione se un altro gruppo o collegio svolge le stesse funzioni ed esegue gli stessi compiti specificati nel presente articolo e soddisfa tutte le condizioni e procedure, comprese quelle relative all'appartenenza e alla partecipazione ai collegi europei di risoluzione, previste dal presente articolo e dall'articolo 90. In tal caso, tutti i riferimenti ai collegi europei di risoluzione contenuti nella presente direttiva s'intendono fatti a tali altri gruppi o collegi.

5.   Fatti salvi i paragrafi 3 e 4 del presente articolo, il collegio europeo di risoluzione funziona conformemente all'articolo 88 in tutti gli altri aspetti.»;

36)

all'allegato, sezione B, punto 6) e sezione C, punto 17), il termine «passività ammissibili» è sostituito dal termine «passività sottoponibili a bail-in».

Articolo 2

Modifiche della direttiva 98/26/CE

La direttiva 98/26/CE è così modificata:

1)

L'articolo 2 è così modificato:

a)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)   “controparte centrale” o “CCP”: una CCP come definita all'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 648/2012;»

b)

la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)   “partecipante”: un ente, una controparte centrale, un agente di regolamento, una stanza di compensazione o un operatore del sistema o un partecipante diretto di una controparte centrale autorizzati in conformità dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 648/2012;»;

2)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 12 bis

Entro il 28 giugno 2021 la Commissione riesamina in che modo gli Stati membri applicano la presente direttiva ai rispettivi enti nazionali che partecipano direttamente ai sistemi disciplinati dalla normativa di un paese terzo e alla garanzia in titoli fornita in relazione alla partecipazione a detti sistemi. La Commissione valuta in particolare la necessità di eventuali ulteriori modifiche alla presente direttiva per quanto concerne i sistemi disciplinati dalla normativa di un paese terzo. La Commissione presenta quindi una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, accompagnata, se del caso, da proposte di revisione della presente direttiva.».

Articolo 3

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 28 dicembre 2020. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dalla data della loro entrata in vigore nel diritto interno, vale a dire al più tardi il 28 dicembre 2020.

Gli Stati membri applicano l'articolo 1, punto 17), della presente direttiva, per quanto concerne l'articolo 45 decies, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE, a decorrere dal 1o gennaio 2024. Qualora, conformemente all'articolo 45 quaterdecies, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, l'autorità di risoluzione abbia fissato un termine di messa in conformità che termina dopo il 1o gennaio 2024, la data di applicazione dell'articolo 1, punto 17), della presente direttiva, per quanto concerne l'articolo 45 decies, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE, è la stessa del termine di messa in conformità.

2.   Le disposizioni di cui al paragrafo 1 adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione e all'ABE il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  GU C 34 del 31.1.2018, pag. 17.

(2)  GU C 209 del 30.6.2017, pag. 36.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 maggio 2019.

(4)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

(5)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).

(7)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(8)  Regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione, del 23 marzo 2016, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano il contenuto dei piani di risanamento, dei piani di risoluzione e dei piani di risoluzione di gruppo, i criteri minimi che l'autorità competente deve valutare per quanto riguarda i piani di risanamento e i piani di risanamento di gruppo, le condizioni per il sostegno finanziario di gruppo, i requisiti per i periti indipendenti, il riconoscimento contrattuale dei poteri di svalutazione e di conversione, le procedure e il contenuto delle disposizioni in materia di notifica e dell'avviso di sospensione e il funzionamento operativo dei collegi di risoluzione (GU L 184 dell'8.7.2016, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(10)  Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).

(11)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).


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