EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0814

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/814 del Consiglio, del 1° giugno 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/1509, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

ST/9395/2018/INIT

OJ L 137, 4.6.2018, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/814/oj

4.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 137/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/814 DEL CONSIGLIO

del 1o giugno 2018

che attua il regolamento (UE) 2017/1509, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007 (1), in particolare l'articolo 47, paragrafo 5,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 30 agosto 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2017/1509.

(2)

Il 23 maggio 2018 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC»), istituito a norma della risoluzione UNSC 1718 (2006), ha modificato l'inserimento nell'elenco di un'entità soggetta a misure restrittive.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2018

Per il Consiglio

La presidente

E. ZAHARIEVA


(1)  GU L 224 del 31.8.2017, pag. 1.


ALLEGATO

Nell'allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509, la voce 74 sotto il titolo «b) Persone giuridiche, entità e organismi» è sostituita dalla seguente:

«74.

WEIHAI WORLD-SHIPPING FREIGHT

 

419-201, Tongyi Lu, Huancui Qu, Weihai, Shandong 264200, Cina

30.3.2018

Armatore e gestore commerciale della XIN GUANG HAI, nave che ha caricato carbone a Taean (RPDC) il 27 ottobre 2017 e il cui arrivo era previsto a Cam Pha (Vietnam) per il 14 novembre 2017, senza che però vi sia giunta.»


Top