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Document 32018D0300

Decisione di esecuzione (UE) 2018/300 della Commissione, dell'11 gennaio 2018, relativa alla conformità della proposta congiunta presentata dagli Stati membri interessati concernente l'estensione del corridoio merci ferroviario Atlantico all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2018) 51]

C/2018/0051

OJ L 56, 28.2.2018, p. 60–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/300/oj

28.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 56/60


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/300 DELLA COMMISSIONE

dell'11 gennaio 2018

relativa alla conformità della proposta congiunta presentata dagli Stati membri interessati concernente l'estensione del corridoio merci ferroviario Atlantico all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2018) 51]

(I testi in lingua francese, portoghese, spagnola e tedesca sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 913/2010, i ministeri competenti in materia di trasporto ferroviario della Germania, della Spagna, della Francia e del Portogallo hanno inviato alla Commissione una lettera di intenti, ricevuta il 6 marzo 2017. Tale lettera comprendeva una proposta di estensione del corridoio merci ferroviario Atlantico al terminale di Valongo, a Saragozza, a La Rochelle e a Nantes St Nazaire.

(2)

La Commissione ha esaminato la proposta a norma dell'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento e la ritiene conforme all'articolo 5 dello stesso regolamento per i motivi esposti di seguito.

(3)

La proposta tiene conto dei criteri di cui all'articolo 4 del regolamento. Le estensioni del corridoio merci ferroviario riguardano i territori di tre Stati membri (Spagna, Francia e Portogallo), mentre in totale gli Stati membri partecipanti al corridoio restano quattro. I nuovi collegamenti miglioreranno l'integrazione del corridoio merci ferroviario con gli altri modi di trasporto. Le estensioni creeranno a Saragozza un nuovo collegamento con il corridoio merci ferroviario Mediterraneo; è assicurata la coerenza di entrambi i corridoi merci ferroviari, nonché la loro coerenza con la RTE-T. Le estensioni sono coerenti con la rete RTE-T poiché quelle a Saragozza e a Nantes St Nazaire si trovano sulla rete centrale, quella a La Rochelle fa parte della rete globale e quella al terminale di Valongo rientra nella zona servita dal nodo centrale di Porto.

(4)

Dallo studio sul mercato dei trasporti eseguito dal comitato di gestione del corridoio merci ferroviario emerge che le estensioni dovrebbero comportare un aumento del volume del trasporto ferroviario internazionale lungo il corridoio merci ferroviario Atlantico e un costante incremento della quota modale del trasporto ferroviario. Tale trasferimento modale apporterà considerevoli vantaggi socioeconomici riducendo le emissioni di carbonio e la congestione stradale. Il collegamento al corridoio merci ferroviario Mediterraneo a Saragozza farà sì che le comunità autonome di Aragona e Navarra si aggiungano alla zona servita dal corridoio. Lo studio di mercato ha stimato che le estensioni contribuiranno allo sviluppo del traffico merci ferroviario portando la sua quota modale tra il Portogallo e le tre comunità autonome spagnole di Madrid, Navarra e Aragona dal 28 % registrato nel 2010 al 60 % nel 2050. Ciò si verificherebbe nel contesto di una stimata sestuplicazione del totale delle tonnellate di merci trasportate su ferrovia. Analogamente, i collegamenti ai porti e ai terminali di Nantes St Nazaire, La Rochelle e Valongo rafforzeranno il corridoio agevolando i viaggi multimodali e incrementando il ricorso al corridoio, sviluppando in tal modo la competitività del trasporto ferroviario merci europeo.

(5)

Conformemente alla lettera di intenti, il comitato di gestione e i richiedenti sono stati consultati e hanno espresso il loro sostegno alle estensioni.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 913/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La proposta presentata nella lettera di intenti inviata alla Commissione dai ministeri competenti in materia di trasporto ferroviario della Germania, della Spagna, della Francia e del Portogallo e ricevuta il 6 marzo 2017, riguardante le estensioni del corridoio merci ferroviario Atlantico al terminale di Valongo, a Saragozza, a La Rochelle e a Nantes St Nazaire è conforme all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 913/2010.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese e la Repubblica portoghese sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2018

Per la Commissione

Violeta BULC

Membro della Commissione


(1)  GU L 276 del 20.10.2010, pag. 22.


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