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Document 32017R1155

Regolamento delegato (UE) 2017/1155 della Commissione, del 15 febbraio 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda le misure di controllo relative alla coltivazione della canapa, alcune disposizioni relative al pagamento di inverdimento, al pagamento per i giovani agricoltori che esercitano il controllo su una persona giuridica, al calcolo dell'importo unitario nel quadro del sostegno accoppiato facoltativo, alle frazioni di diritti all'aiuto e a taluni obblighi di comunicazione relativi al regime di pagamento unico per superficie e al sostegno accoppiato facoltativo, e che modifica l'allegato X del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

C/2017/0735

OJ L 167, 30.6.2017, p. 1–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1155/oj

30.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 167/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1155 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 2017

che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda le misure di controllo relative alla coltivazione della canapa, alcune disposizioni relative al pagamento di inverdimento, al pagamento per i giovani agricoltori che esercitano il controllo su una persona giuridica, al calcolo dell'importo unitario nel quadro del sostegno accoppiato facoltativo, alle frazioni di diritti all'aiuto e a taluni obblighi di comunicazione relativi al regime di pagamento unico per superficie e al sostegno accoppiato facoltativo, e che modifica l'allegato X del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 35, paragrafi 2 e 3, gli articoli 44, paragrafo 5, lettera b), e 46, paragrafo 9, lettere a) e c), l'articolo 50, paragrafo 11, l'articolo 52, paragrafo 9, lettera a), e l'articolo 67, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati che subordinano la concessione di pagamenti all'uso di sementi certificate di determinate varietà di canapa e che stabiliscono la procedura per la determinazione delle varietà di canapa e per la verifica del loro tenore di tetraidrocannabinolo (di seguito: «tenore di THC») di cui all'articolo 32, paragrafo 6, di detto regolamento. Attualmente l'articolo 9 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione (2) stabilisce soltanto l'obbligo di utilizzare sementi delle varietà elencate nel «catalogo comune delle varietà di specie di piante agricole» e di utilizzare sementi certificate a norma della direttiva 2002/57/CE del Consiglio (3). Le norme per la determinazione delle varietà di canapa e per la verifica del loro tenore di THC attualmente fissate dall'articolo 45 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione (4) e nell'allegato di detto regolamento dovrebbero essere inserite nell'articolo 9 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014.

(2)

Le regole per la determinazione delle varietà di canapa e per la verifica del tenore di THC si basano sul presupposto che la canapa sia coltivata come coltura principale, ma non sono pienamente idonee per la canapa coltivata come coltura intercalare. Poiché quest'ultimo metodo di coltivazione si è già dimostrato adeguato per la canapa industriale e compatibile con i requisiti di tutela dell'ambiente, è giustificato adattare entrambe le disposizioni per tenere conto delle caratteristiche della canapa coltivata come coltura intercalare. In tale contesto è altresì opportuno fornire una definizione di canapa coltivata come coltura intercalare.

(3)

L'articolo 24 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 stabilisce i requisiti per l'attivazione dei diritti all'aiuto. Per evitare divergenze interpretative, è opportuno chiarire che ai fini dell'articolo 31, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1307/2013, anche una frazione di diritto all'aiuto è considerata pienamente attivata. Tuttavia si dovrebbe indicare esplicitamente che il pagamento è calcolato sulla base della corrispondente frazione di ettaro ammissibile.

(4)

Gli articoli da 38 a 48 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 definiscono norme che integrano le disposizioni sulle pratiche di inverdimento standard stabilite dal regolamento (UE) n. 1307/2013. Sulla base dell'esperienza acquisita nel corso del primo anno in cui tali pratiche sono state applicate, occorre modificare alcuni aspetti di dette norme al fine di semplificare l'attuazione delle pratiche di inverdimento a beneficio degli agricoltori e delle amministrazioni nazionali, mantenendo o migliorando al tempo stesso l'impatto ambientale e climatico. In particolare, le modifiche dovrebbero contribuire a trattare le azioni individuate nelle conclusioni della revisione intermedia della strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020 e consentire il progresso dell'applicazione alle superfici agricole delle misure in materia di biodiversità nell'ambito della politica agricola comune (5).

(5)

Nelle disposizioni dell'articolo 40 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 relative al calcolo delle quote di diverse colture ai fini della diversificazione, il periodo di diversificazione delle colture è basato sulle pratiche colturali tradizionali negli Stati membri. È opportuno consentire agli Stati membri di fissare periodi diversi a livello regionale o subregionale per tenere conto di un'eventuale diversità di condizioni climatiche nel territorio di uno Stato membro. In situazioni specifiche in cui è presente una notevole varietà di colture su una piccola superficie, dovrebbe essere possibile, al fine di semplificare la dichiarazione delle colture, dichiararle come singola coltura mista.

(6)

Per quanto riguarda i terreni lasciati a riposo, all'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 è fondamentale stabilire un periodo in cui dovrebbe essere assente qualsiasi produzione agricola per garantire l'efficacia ambientale di tale terreno ed evitare eventuali confusioni con altre superfici, quali i prati. Al fine di tener conto delle diverse condizioni agroclimatiche nell'Unione, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di stabilire tale periodo per consentire agli agricoltori di riprendere le colture principali prima della fine dell'anno. Tuttavia detto periodo non dovrebbe essere inferiore a sei mesi per conseguire gli obiettivi di efficacia ambientale ed evitare eventuali confusioni con altre superfici.

(7)

La distinzione tra i diversi elementi caratteristici del paesaggio elencati all'articolo 45, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 è fonte di incertezza per gli agricoltori in sede di dichiarazione delle aree di interesse ecologico. Al fine di ridurre tale incertezza, semplificare la gestione del regime per le autorità degli Stati membri e far fronte alle difficoltà incontrate dagli agricoltori in sede di dichiarazione delle aree di interesse ecologico, le siepi e le fasce alberate di cui alla lettera a) e gli alberi in filari di cui alla lettera c) di detta disposizione dovrebbero essere raggruppati in un unico tipo di elementi caratteristici del paesaggio in modo che a essi si applichi un solo limite di dimensione. Inoltre, per gli stessi motivi, le superfici di cui all'articolo 45, paragrafo 4, lettera d), del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 dovrebbero essere raggruppate sotto la voce «boschetti nel campo».

(8)

Sebbene inoltre, come indicato nel considerando 51 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, sia necessario stabilire dimensioni massime per gli elementi caratteristici del paesaggio onde garantire che la superficie sia prevalentemente agricola, tali limiti di dimensione non dovrebbero comportare l'esclusione di elementi caratteristici che, pur superandole, sono importanti per la biodiversità. Pertanto, la superficie che può essere qualificata come elemento caratteristico del paesaggio ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 dovrebbe essere calcolata fino alla dimensione massima dell'elemento caratteristico.

(9)

Tenuto conto dell'elevato beneficio ambientale della vegetazione ripariale di cui all'articolo 45, paragrafo 4, quinto comma, e paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, è opportuno stabilire che tutta la vegetazione ripariale dovrebbe essere presa in considerazione ai fini del calcolo delle aree di interesse ecologico.

(10)

Per gli stessi motivi indicati nei considerando 7 e 8 in riferimento all'articolo 45, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, i bordi dei campi, attualmente inclusi nella lettera e) di detta disposizione, dovrebbero essere fusi con le fasce tampone di cui all'articolo 45, paragrafo 5, di detto regolamento e dovrebbe essere fissato un unico limite di dimensione per le fasce tampone e i bordi dei campi. Tale dimensione massima per le fasce tampone e i bordi dei campi dovrebbe far riferimento alla superficie qualificabile come fascia tampone o bordo dei campi ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014. Al fine di assicurare la massima flessibilità agli agricoltori, la definizione di fasce tampone previste dalla BCAA 1 e dal CGO 1 o 10 di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e al Consiglio (6) e di bordi dei campi protetti dalla BCAA 7, dal CGO 2 o 3 di cui in detto allegato dovrebbe essere integrata con altre fasce tampone e bordi dei campi, vale a dire qualsiasi fascia che non rientra in queste due categorie ai sensi delle norme in materia di condizionalità.

(11)

L'articolo 46, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 consente di considerare aree di interesse ecologico gli elementi caratteristici del paesaggio e le fasce tampone adiacenti ai seminativi. Al fine di massimizzare il beneficio ambientale per gli elementi caratteristici del paesaggio e le fasce tampone di cui all'articolo 45, paragrafi 4 e 5, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 e incoraggiare la tutela e il mantenimento di elementi aggiuntivi, tale disposizione dovrebbe essere integrata con norme che consentano flessibilità, tenendo conto di altri elementi di valore sotto il profilo ambientale che soddisfino la definizione di tali tipi di aree di interesse ecologico e non siano adiacenti a seminativi dell'azienda. Pertanto, laddove tali fasce tampone, bordi dei campi o elementi caratteristici del paesaggio siano adiacenti all'area di interesse ecologico direttamente adiacente al seminativo dell'azienda, essi dovrebbero essere altresì riconosciuti come un'area di interesse ecologico.

(12)

Per gli stessi motivi indicati nei considerando 7 e 8 in riferimento all'articolo 45, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, le dimensioni massime stabilite per le fasce di ettari ammissibili lungo i bordi forestali di cui all'articolo 45, paragrafo 7, di detto regolamento dovrebbero far riferimento alla superficie che può essere qualificata come fascia ai sensi della suddetta disposizione.

(13)

Alla luce delle disposizioni dell'articolo 46, paragrafo 2, primo comma, lettera g), del regolamento (UE) n. 1307/2013 è opportuno chiarire che la definizione dei requisiti per quanto riguarda l'uso di concimi minerali e/o prodotti fitosanitari è rilevante solo nel caso in cui tali mezzi di produzione siano autorizzati.

(14)

L'attuale termine per la semina delle colture intercalari e del manto vegetale stabilito dall'articolo 45, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 non sempre si concilia con le condizioni agronomiche e climatiche. Ai fini di un migliore conseguimento degli obiettivi ambientali di tale tipo di area di interesse ecologico, è opportuno sostituire il termine per la semina delle colture intercalari e del manto vegetale con un periodo minimo in cui le superfici devono essere occupate da colture intercalari e manto vegetale. Al fine di garantire la flessibilità necessaria per tenere conto delle condizioni atmosferiche stagionali, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a fissare tale periodo al livello geografico più appropriato. Tuttavia, poiché la permanenza delle colture intercalari e del manto vegetale sul terreno è un fattore essenziale per garantire l'effettivo assorbimento del nitrato residuo e la copertura del suolo quando la superficie non è coperta dalla coltura principale, la durata massima del periodo dovrebbe essere fissata a livello dell'Unione. Per coerenza con l'interpretazione fornita della definizione di erba o altre piante erbacee da foraggio stabilita dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 1307/2013, dovrebbe essere altresì possibile la sottosemina di leguminose nella coltura principale. Inoltre, al fine di assicurare la coerenza tra le pratiche equivalenti contemplate dagli impegni e dai sistemi di certificazione di cui all'articolo 43, paragrafo 3, rispettivamente lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1307/2013, occorre allineare le norme in materia di qualificazione delle colture intercalari o del manto vegetale come aree di interesse ecologico.

(15)

Sebbene in linea di principio solo le superfici con colture azotofissatrici pure dovrebbero essere qualificate come aree di interesse ecologico, dato che nelle pratiche colturali tradizionali tali colture sono spesso mescolate con altre è opportuno consentire, a norma dell'articolo 45, paragrafo 10, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, che anche le superfici con colture miste possano essere qualificate come aree di interesse ecologico a condizione che sia assicurata la predominanza delle colture azotofissatrici nei miscugli. Inoltre, sulla base dell'esperienza acquisita con l'applicazione dell'articolo 45, paragrafo 10, primo comma, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 e alla luce dell'attuazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio (7) e della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), è superfluo prescrivere norme specifiche sull'ubicazione di tali colture azotofissatrici. Invece, e al fine di rafforzare gli sforzi degli Stati membri volti ad affrontare il rischio di lisciviazione dell'azoto in autunno, è opportuno autorizzare gli Stati membri a stabilire, ove necessario, ulteriori condizioni in materia di colture azotofissatrici. Inoltre, al fine di assicurare la coerenza tra le pratiche equivalenti contemplate dagli impegni e dai sistemi di certificazione di cui all'articolo 43, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1307/2013, occorre allineare le norme in materia di qualificazione delle colture azotofissatrici come area di interesse ecologico.

(16)

L'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 ha dimostrato che è opportuno precisare meglio alcune disposizioni relative ai tipi di aree di interesse ecologico per quanto riguarda il requisito di «assenza di produzione», comprese le norme sullo sfalcio e il pascolo, al fine di raggiungere l'obiettivo di biodiversità e garantire la coerenza con gli altri strumenti della politica agricola comune. In particolare, per quanto riguarda il divieto di produzione agricola applicabile ai tipi di aree di interesse ecologico di cui all'articolo 45, paragrafo 2, paragrafo 4, lettera e), paragrafo 5 e paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, è opportuno chiarire che la produzione dovrebbe essere intesa come attività agricola ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (UE) n. 1307/2013 e non nel senso più ampio dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), dello stesso regolamento e non dovrebbe pregiudicare le norme sulla copertura minima del suolo prevista dalla BCAA 4 di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013. Inoltre, al fine di massimizzare i benefici ambientali, dovrebbero essere incentivate le azioni intraprese dagli agricoltori, in particolare facilitando l'impollinazione, al fine di salvaguardare e migliorare la biodiversità, con l'obiettivo di stabilire una copertura vegetale del suolo e che rientrano, ad esempio, nel quadro di un impegno agro-climatico-ambientale.

(17)

Poiché i tre tipi principali di superfici dichiarati dagli agricoltori come aree di interesse ecologico nel primo anno di attuazione dell'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1307/2013 costituiscono superfici che sono, o potrebbero essere, produttive, vale a dire terreni lasciati a riposo, colture intercalari o manto vegetale e colture azotofissatrici, è probabile che nelle aree di interesse ecologico vengano usati prodotti fitosanitari. Pertanto, al fine di salvaguardare e migliorare la biodiversità in conformità agli obiettivi di «inverdimento», è opportuno vietare l'uso di prodotti fitosanitari nelle seguenti aree di interesse ecologico che sono o potrebbero essere produttive: terreni lasciati a riposo, fasce di ettari ammissibili lungo i bordi forestali con produzione, colture intercalari o manto vegetale e colture azotofissatrici. Laddove le colture intercalari o il manto vegetale siano costituiti mediante la sottosemina di erba o di leguminose nella coltura principale, al fine di evitare, per motivi di proporzionalità, conseguenze per la gestione della coltura principale, tale divieto dovrebbe applicarsi dal momento della raccolta della coltura principale. Al fine di garantire la coerenza fra il divieto e le pratiche agronomiche consuete, assicurare la certezza del diritto ed evitare difficoltà amministrative per gli agricoltori e le amministrazioni nazionali, è opportuno precisare che il divieto di sottosemina dovrebbe applicarsi almeno per un periodo minimo, pari al periodo minimo durante il quale sulle superfici sono presenti colture intercalari o manto vegetale se costituiti mediante la semina di un miscuglio di specie vegetali, o fino alla semina della coltura principale successiva.

(18)

L'articolo 49 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 definisce le norme in base alle quali le persone giuridiche hanno accesso al pagamento per i giovani agricoltori stabilito all'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013. In base all'esperienza acquisita con l'applicazione dell'articolo 49, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, andrebbero forniti ulteriori chiarimenti in merito all'interpretazione del requisito di cui all'articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1307/2013 con riguardo al momento in cui un giovane agricoltore che esercita un controllo effettivo e duraturo su una persona giuridica debba rispettare il limite di età. In particolare, è opportuno chiarire che il giovane agricoltore deve rispettare il limite di età di 40 anni nell'anno in cui la persona giuridica su cui esercita il controllo un giovane agricoltore presenta per la prima volta domanda nell'ambito del regime di pagamento o del regime di pagamento unico per superficie.

(19)

A norma dell'articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, l'importo unitario del sostegno accoppiato facoltativo risulta dal rapporto tra l'importo fissato per il finanziamento della misura pertinente e il limite quantitativo stabilito a norma dell'articolo 53, paragrafo 2, primo comma, oppure il numero di ettari o capi ammissibili al sostegno nell'anno in questione. È opportuno riformulare tale disposizione in modo che gli Stati membri possano fissare l'importo unitario a un valore compreso in un intervallo tra questi due valori se il numero di unità ammissibili è inferiore al limite quantitativo.

(20)

A norma dell'articolo 64, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 639/2014 gli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie a norma dell'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1307/2013 devono comunicare alla Commissione entro il 1o settembre di ogni anno il numero totale di ettari dichiarati dagli agricoltori nell'ambito di detto regime. Tuttavia, tale informazione è comunicata alla Commissione in modo più dettagliato con cadenza annuale a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014. L'articolo 64, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 può pertanto essere soppresso.

(21)

In base all'esperienza maturata della Commissione nella gestione delle comunicazioni relative all'inverdimento a norma dell'articolo 65 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, è opportuno apportare alcuni adeguamenti al loro contenuto, tenuto conto anche delle disposizioni in materia di inverdimento del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 come modificato dal presente regolamento.

(22)

A norma dell'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il numero totale di beneficiari, l'importo dei pagamenti erogati nonché la superficie totale e il numero totale di capi per i quali il sostegno è stato effettivamente versato per ciascuna misura di sostegno accoppiato e per ognuno dei determinati tipi di agricoltura o dei determinati settori agricoli interessati.

(23)

A decorrere dall'anno di domanda 2015, il numero totale di beneficiari e la superficie totale o il numero totale di capi oggetto di domanda e determinati per ciascuna misura di sostegno accoppiato sono comunicati dagli Stati membri a norma dell'articolo 9, paragrafi 1 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014. Inoltre, a decorrere dall'anno di domanda 2016, l'importo dei pagamenti erogati per ciascuna misura di sostegno accoppiato sarà inserito nella comunicazione delle informazioni da parte degli Stati membri a norma dell'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione (9). Pertanto, l'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 639/2014 dovrebbe essere soppresso.

(24)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 639/2014.

(25)

A seguito della modifica di alcune disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 concernente i tipi di aree di interesse ecologico, è necessario apportare alcune modifiche all'allegato X del regolamento (UE) n. 1307/2013, in particolare adeguando, ove necessario, l'elenco dei tipi di aree di interesse ecologico e i corrispondenti fattori. Il considerando 45 del regolamento (UE) n. 1307/2013 sottolinea l'importanza del fatto che le aree di interesse ecologico siano stabilite in maniera coerente. Pertanto i fattori di conversione e di ponderazione applicabili alle pratiche equivalenti devono essere coerenti con i fattori applicabili a pratiche standard analoghe o identiche. Nell'interesse della certezza del diritto e della parità di trattamento tra agricoltori, l'allegato X del regolamento (UE) n. 1307/2013 dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(26)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione. Tuttavia, poiché il chiarimento dell'articolo 49, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 e la riformulazione dell'articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del suddetto regolamento riflettono un'interpretazione data a tali disposizioni dall'applicazione del medesimo regolamento, è opportuno che tali modifiche si applichino con effetto retroattivo. Tenuto conto del tempo necessario alle autorità nazionali per aggiornare gli strumenti amministrativi esistenti e informare gli agricoltori con sufficiente anticipo delle modifiche alle disposizioni in materia di inverdimento apportate dal presente regolamento, le modifiche dovrebbero applicarsi soltanto alle domande di aiuto relative agli anni civili a partire dal 1o gennaio 2018. Gli Stati membri dovrebbero avere tuttavia la possibilità di applicarle alle richieste di aiuto relative all'anno civile 2017, pur tenendo conto del fatto che qualsiasi scelta a tal riguardo dovrebbe essere coerente dal punto di vista degli agricoltori. Dovrebbe essere previsto un obbligo di comunicazione per le modifiche conseguenti di comunicazioni precedenti relative a tale anno civile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento delegato (UE) n. 639/2014

Il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 è modificato come segue:

1)

l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Canapa

1.   Ai fini dell'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, l'ammissibilità delle superfici investite a canapa è subordinata all'utilizzo di sementi delle varietà elencate nel «catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole» al 15 marzo dell'anno per il quale è concesso il pagamento, pubblicate a norma dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio (*1). Le sementi sono certificate a norma della direttiva 2002/57/CE del Consiglio (*2).

2.   Gli Stati membri istituiscono il sistema per determinare il tenore di Δ9-tetraidrocannabinolo (di seguito: «tenore di THC») delle varietà di canapa che consente loro di applicare il metodo stabilito nell'allegato III.

3.   L'autorità competente dello Stato membro conserva i dati relativi al tenore di THC. Tali dati comprendono, per ogni varietà, almeno il tenore di THC riscontrato in ogni campione, espresso in percentuale con due decimali, il procedimento utilizzato, il numero di prove eseguite, il momento del prelievo del campione e le misure adottate a livello nazionale.

4.   Se la media di tutti i campioni di una data varietà risulta superiore al tenore di THC fissato all'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, nel corso dell'anno di domanda successivo gli Stati membri applicano a tale varietà la procedura B di cui all'allegato III del presente regolamento. Tale procedura è applicata nel corso degli anni di domanda successivi a meno che tutti i risultati delle analisi della varietà in questione rivelino un tenore di THC inferiore a quello fissato all'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

5.   Se la media di tutti i campioni di una data varietà risulta per il secondo anno consecutivo superiore al tenore di THC fissato all'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, lo Stato membro comunica alla Commissione la richiesta di autorizzazione per vietare la commercializzazione di tale varietà a norma dell'articolo 18 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio. A norma del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*3), tale comunicazione è inviata al più tardi entro il 15 gennaio dell'anno di domanda successivo. A partire da tale anno, la varietà oggetto della domanda non è ammissibile ai pagamenti diretti nello Stato membro in questione.

6.   Ai fini del presente regolamento, per «canapa coltivata come coltura intercalare» si intende la coltura di canapa seminata dopo il 30 di giugno di un dato anno.

7.   Ai fini dell'esecuzione dei controlli necessari per l'applicazione del presente articolo, le colture di canapa sono mantenute in condizioni normali di crescita, secondo le pratiche locali, per almeno 10 giorni dalla fine della fioritura. La canapa coltivata come coltura intercalare è mantenuta in condizioni normali di crescita, secondo le pratiche locali, almeno fino alla fine del periodo vegetativo.

Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare la raccolta della canapa nel periodo compreso tra l'inizio della fioritura e il decimo giorno successivo alla fine della medesima, purché gli ispettori indichino, per ogni parcella interessata, le parti rappresentative che devono continuare a essere coltivate a fini di ispezione nei 10 giorni successivi alla fine della fioritura, secondo il metodo descritto nell'allegato III.

(*1)  Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1)."

(*2)  Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74)."

(*3)  Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3).»;"

2)

all'articolo 24, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Se un agricoltore dichiara un numero di diritti all'aiuto superiore al totale della superficie ammissibile dichiarata a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il diritto all'aiuto o la frazione di diritto all'aiuto che superano parzialmente tale superficie ammissibile si considerano pienamente attivati ai fini dell'articolo 31, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento. Tuttavia, l'aiuto è calcolato sulla base della corrispondente frazione di ettaro ammissibile.»;

3)

l'articolo 40 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, primo comma, è aggiunta la frase seguente:

«Tale periodo può essere fissato al livello nazionale, regionale o subregionale opportuno.»;

b)

al paragrafo 3, è aggiunto il quarto comma seguente:

«Le superfici adibite a diverse colture una accanto all'altra, in cui ciascuna singola coltura copre una superficie che è inferiore alla dimensione minima stabilita dagli Stati membri di cui all'articolo 72, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, possono essere considerate dagli Stati membri come occupate da un'unica “coltura mista” di cui al terzo comma del presente paragrafo.»;

4)

l'articolo 45 è così modificato:

a)

Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Sui terreni lasciati a riposo è assente qualsiasi produzione agricola. Gli Stati membri fissano un periodo in cui il terreno deve essere lasciato a riposo in un dato anno civile. Detto periodo non deve essere inferiore a sei mesi. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1307/2013, i terreni lasciati a riposo per oltre cinque anni per costituire un'area di interesse ecologico rimangono terreni a seminativo.»;

b)

i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4.   Gli elementi caratteristici del paesaggio, di cui l'agricoltore dispone, possono essere quelli protetti dalla BCAA 7 e dal CGO 2 o 3 di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 e/o uno o più dei seguenti elementi:

a)

siepi, fasce alberate o alberi in filari;

b)

alberi isolati;

c)

boschetti, compresi alberi, cespugli o pietre;

d)

stagni. Non sono considerati aree di interesse ecologico i serbatoi di cemento o di plastica;

e)

fossati, compresi corsi d'acqua aperti per irrigazione o drenaggio. Non sono considerati aree di interesse ecologico i canali con pareti di cemento;

f)

muretti di pietra tradizionali.

Gli Stati membri possono decidere di limitare l'elenco degli elementi caratteristici del paesaggio a quelli inclusi nella BCAA 7 e nel CGO 2 o 3 di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 e/o ad uno o più di quelli elencati al primo comma, lettere da a) a f).

Per le siepi, le fasce alberate e gli alberi in filari nonché per i fossati di cui al primo comma, lettere a) ed e) rispettivamente, la superficie da qualificare come area di interesse ecologico è calcolata fino a una larghezza massima di 10 metri.

Per i boschetti nel campo e gli stagni di cui al primo comma, lettere c) e d) rispettivamente, la superficie da qualificare come area di interesse ecologico è calcolata fino a una dimensione massima di 0,3 ettari.

Ai fini del primo comma, lettera d), gli Stati membri possono fissare una dimensione minima per gli stagni. Qualora sia presente una fascia di vegetazione ripariale lungo le rive, la superficie corrispondente è considerata ai fini del calcolo dell'area di interesse ecologico. Gli Stati membri possono stabilire criteri per garantire che gli stagni abbiano un valore naturale tenendo conto del ruolo positivo degli stagni naturali per la conservazione degli habitat e delle specie.

Ai fini del primo comma, lettera f), gli Stati membri stabiliscono criteri minimi in funzione delle specificità nazionali o regionali, compresi i limiti relativi all'altezza e alla larghezza.

5.   Le fasce tampone e i bordi dei campi possono essere qualsiasi fascia tampone o bordo dei campi, compresi le fasce tampone lungo i corsi d'acqua prescritti dalla BCAA 1 e dal CGO 1 o 10 di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 o i bordi dei campi protetti dalla BCAA 7 e dal CGO 2 o 3 di cui in detto allegato.

Gli Stati membri non limitano la selezione delle fasce tampone e dei bordi dei campi a quelle prescritte nell'ambito delle norme in materia di condizionalità di cui al primo comma.

Gli Stati membri fissano la larghezza minima delle fasce tampone e dei bordi dei campi che, ai fini delle aree di interesse ecologico, non deve essere inferiore a 1 metro. La vegetazione ripariale è considerata ai fini del calcolo dell'area di interesse ecologico lungo i corsi d'acqua. Sulle fasce tampone e sui bordi dei campi è assente qualsiasi produzione agricola.

Per le fasce tampone e i bordi dei campi diversi da quelli prescritti o protetti dalle BCAA 1 e 7 e dai CGO 1, 2, 3 o 10 di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013, la superficie da qualificare come area di interesse ecologico è calcolata fino a una larghezza massima di 20 metri.»;

c)

è inserito il seguente paragrafo 5 bis:

«5 bis.   Ai fini dell'articolo 46, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase, del regolamento (UE) n. 1307/2013, le superfici di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo sono considerate superfici o elementi caratteristici adiacenti laddove siano adiacenti a un'area di interesse ecologico direttamente adiacente ai seminativi dell'azienda.»;

d)

i paragrafi da 7 a 10 sono sostituiti dai seguenti:

«7.   Per quanto riguarda le fasce di ettari ammissibili lungo i bordi forestali, gli Stati membri possono decidere di consentire la produzione agricola, di imporre il divieto di produzione agricola o di offrire agli agricoltori le due opzioni. Gli Stati membri fissano la larghezza minima di queste fasce, che non può essere inferiore a 1 metro.

La superficie da qualificare come area di interesse ecologico è calcolata fino a una larghezza massima di 10 metri laddove gli Stati membri decidano di consentire la produzione agricola e di 20 metri laddove gli Stati membri decidano di non consentire la produzione agricola.

8.   Per le superfici con bosco ceduo a rotazione rapida con assenza di uso di concimi minerali e/o prodotti fitosanitari, gli Stati membri compilano l'elenco delle specie che si possono utilizzare a questo scopo selezionando dall'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1307/2013 le specie più idonee in una prospettiva ecologica, escludendo le specie chiaramente non indigene. Gli Stati membri stabiliscono anche i requisiti relativi ai concimi minerali e/o ai prodotti fitosanitari che possono essere impiegati, ove gli Stati membri ne autorizzino l'utilizzo, tenendo presente l'obiettivo delle aree di interesse ecologico, in particolare salvaguardare e migliorare la biodiversità.

9.   Le superfici con colture intercalari o manto vegetale comprendono le superfici stabilite a norma dei requisiti del CGO 1 di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 e altre superfici con colture intercalari o manto vegetale purché esse siano state ottenute mediante la semina di un miscuglio di specie vegetali o la sottosemina di erba o leguminose nella coltura principale.

Gli Stati membri definiscono l'elenco di miscugli di specie vegetali da impiegare e fissano a livello nazionale, regionale, subregionale o aziendale il periodo in cui devono essere presenti su dette superfici le colture intercalari o il manto vegetale costituiti mediante la semina di un miscuglio di specie vegetali. Tale periodo non può essere inferiore a otto settimane. Gli Stati membri possono stabilire condizioni aggiuntive, in particolare per quanto riguarda i metodi di produzione.

Le superfici con colture intercalari o manto vegetale non comprendono le superfici di norma investite a colture invernali seminate in autunno a fini di raccolta o di pascolo. Esse non comprendono nemmeno le superfici oggetto di pratiche equivalenti indicate nell'allegato IX, sezione I, punti 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

10.   Sulle superfici con colture azotofissatrici gli agricoltori coltivano le colture che fissano l'azoto incluse in un elenco stabilito dallo Stato membro. L'elenco riporta le colture azotofissatrici che lo Stato membro ritiene contribuiscano all'obiettivo di migliorare la biodiversità e può includere miscugli di colture azotofissatrici e altre colture a condizione che le colture azotofissatrici siano predominanti. Tali colture sono presenti durante il periodo vegetativo. Gli Stati membri possono stabilire condizioni aggiuntive, in particolare per quanto riguarda i metodi di produzione, tenendo segnatamente conto della necessità di soddisfare gli obiettivi della direttiva 91/676/CEE e della direttiva 2000/60/CE, dato che tali colture potrebbero aumentare il rischio di lisciviazione dell'azoto in autunno.

Le superfici con colture azotofissatrici non comprendono le superfici oggetto di pratiche equivalenti indicate nell'allegato IX, sezione I, punti 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013.»;

e)

sono inseriti i seguenti paragrafi 10 bis, 10 ter e 10 quater:

«10 bis.   Ai fini dei paragrafi 2, 5 e 7, per «assenza di produzione agricola» si intende il fatto di non svolgere alcuna attività agricola quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (UE) n. 1307/2013, fatti salvi i requisiti previsti dalla BCAA 4 di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013. Sono autorizzate le azioni volte a stabilire una copertura vegetale del suolo ai fini della biodiversità, inclusa la semina di miscugli di sementi di fiori selvatici.

Tuttavia, in deroga al requisito di assenza di produzione, ai fini dei paragrafi 5 e 7 gli Stati membri possono autorizzare lo sfalcio o il pascolo sulle fasce tampone, nei bordi dei campi e nelle fasce di ettari ammissibili lungo i bordi forestali senza produzione, a condizione che la fascia resti distinguibile dal terreno agricolo adiacente.

10 ter.   L'utilizzo di prodotti fitosanitari è vietato su tutte le superfici di cui ai paragrafi, 2, 9 e 10 e sulle superfici con produzione agricola di cui al paragrafo 7.

10 quater.   Sulle superfici di cui al paragrafo 9 costituite mediante la sottosemina di erba o di leguminose nella coltura principale, il divieto si applica dal momento della raccolta della coltura principale per almeno otto settimane o fino alla semina della coltura principale successiva.»;

5)

all'articolo 49, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:

«Un giovane agricoltore che esercita un controllo effettivo e duraturo su una persona giuridica ai sensi del paragrafo 1, primo comma, lettera b), del presente articolo, non ha, ai fini dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1307/2013, più di 40 anni d'età nell'anno in cui la persona giuridica su cui esercita il controllo un giovane agricoltore presenta per la prima volta domanda nell'ambito del regime di pagamento o del regime di pagamento unico per superficie.»;

6)

all'articolo 53, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il pagamento annuo è espresso come importo unitario del sostegno. Esso può essere uno dei seguenti importi o, qualora la superficie o il numero dei capi ammissibili al sostegno non sia superiore alla superficie o al numero di capi fissati in conformità al primo comma del presente paragrafo, un importo compreso tra i seguenti:

a)

il rapporto tra l'importo fissato per il finanziamento della misura quale comunicato conformemente all'allegato I, punto 3, lettera i), del presente regolamento e la superficie o il numero di capi ammissibili al sostegno nell'anno considerato;

b)

il rapporto tra l'importo fissato per il finanziamento della misura quale comunicato conformemente all'allegato I, punto 3, lettera i), del presente regolamento e la superficie o il numero di capi ammissibili al sostegno nell'anno considerato in conformità al primo comma del presente paragrafo.»;

7)

all'articolo 64, il paragrafo 5 è soppresso;

8)

all'articolo 65, il paragrafo 1 è così modificato:

a)

la lettera c) è così modificata:

i)

il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii)

il numero totale di agricoltori esonerati da una o più pratiche di inverdimento e il numero di ettari dichiarati da tali agricoltori, il numero di agricoltori esonerati da tutte le pratiche perché soddisfano i requisiti del regolamento (CE) n. 834/2007, il numero di agricoltori partecipanti al regime per i piccoli agricoltori, il numero di agricoltori esonerati dall'obbligo di diversificazione delle colture e il numero di agricoltori esonerati dall'obbligo connesso all'area di interesse ecologico, nonché il numero rispettivo di ettari da essi dichiarati;»

ii)

il punto vi) è sostituito dal seguente:

«vi)

il numero totale di agricoltori che dichiarano prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale, il numero totale di ettari coperti da prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale da essi dichiarati, il numero totale di ettari di prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale designati e il numero totale di ettari di prati permanenti nelle zone contemplate dalle direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE;»

b)

è aggiunta la seguente lettera e):

«e)

entro il 1o agosto di ogni anno, il periodo da prendere in considerazione per il calcolo delle quote delle diverse colture in conformità all'articolo 40, paragrafo 1, del presente regolamento, e il livello geografico al quale tale periodo è fissato.»;

9)

all'articolo 67, il paragrafo 2 è soppresso;

10)

viene aggiunto l'allegato III, il cui testo compare nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Modifica del regolamento (UE) n. 1307/2013

L'allegato X del regolamento (UE) n. 1307/2013 è sostituito dal testo di cui all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Misure transitorie

1.   In deroga all'articolo 4, secondo comma, gli Stati membri possono decidere di applicare alle domande di aiuto relative all'anno civile 2017 alcune o tutte le modifiche apportate dall'articolo 1, punti 3), 4) e 8) e, di conseguenza, la modifica di cui all'articolo 2 in riferimento agli elementi standard delle aree di interesse ecologico.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione e informano gli agricoltori della decisione di cui al paragrafo 1 e delle modifiche conseguenti in ordine alle comunicazioni effettuate a norma dell'articolo 65, paragrafi da 1 a 4, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 4

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1, punti 3), 4) e 8), e l'articolo 2 si applicano alle domande di aiuto relative agli anni civili a partire dal 1o gennaio 2018.

L'articolo 1, punti 5) e 6), si applica alle domande di aiuto relative agli anni civili successivi all'anno civile 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento (GU L 181 del 20.6.2014, pag. 1).

(3)  Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 69).

(5)  Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio — revisione intermedia della strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020 [COM(2015) 478 final].

(6)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

(7)  Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).

(8)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59).


ALLEGATO I

«

ALLEGATO III

Metodo dell'Unione per la determinazione quantitativa del tenore di Δ9-tetraidrocannabinolo nelle varietà di canapa

1.   Campo di applicazione

Il metodo stabilito nel presente allegato serve a determinare il tenore di Δ9-tetraidrocannabinolo (qui di seguito «THC») delle varietà di canapa (Cannabis sativa L.). A seconda del caso in esame, il metodo è applicato secondo la procedura A o la procedura B descritte nel presente allegato.

Il metodo si basa sulla determinazione quantitativa per cromatografia in fase gassosa (GC) del THC dopo estrazione con un solvente adatto.

1.1.   Procedura A

La procedura A è applicata alla produzione di canapa di cui all'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e all'articolo 30, lettera g), del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione (*1).

1.2.   Procedura B

La procedura B è applicata nei casi di cui all'articolo 36, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

2.   Prelievo di campioni

2.1.   Campioni

Il prelievo deve essere effettuato di giorno, secondo un percorso sistematico in modo che il campione raccolto sia rappresentativo della particella, esclusi i bordi.

2.1.1.   Procedura A: in una popolazione di una determinata varietà di canapa si preleva una parte di 30 cm contenente almeno un'infiorescenza femminile per ogni pianta selezionata. Il prelievo deve essere effettuato durante il periodo compreso tra il ventesimo giorno successivo all'inizio e il decimo giorno successivo alla fine della fioritura.

Lo Stato membro può autorizzare il prelievo del campione durante il periodo compreso tra l'inizio della fioritura e il ventesimo giorno successivo all'inizio della stessa, a condizione che, per ciascuna varietà coltivata, vengano prelevati altri campioni rappresentativi, in conformità al primo comma, durante il periodo compreso tra il ventesimo giorno successivo all'inizio e il decimo giorno successivo alla fine della fioritura.

Per la canapa coltivata come coltura intercalare, in mancanza di infiorescenze femminili, si prelevano i 30 cm apicali dello stelo. In tal caso il prelievo di campioni viene effettuato appena prima della fine del periodo vegetativo, quando le foglie iniziano a presentare i primi segni di ingiallimento, ma non più tardi dell'inizio di un periodo previsto di gelate.

2.1.2.   Procedura B: in una popolazione di una determinata varietà di canapa si preleva il terzo superiore di ogni pianta selezionata. Il prelievo deve essere effettuato durante i 10 giorni successivi alla fine della fioritura oppure, per la canapa coltivata come coltura intercalare, in mancanza di infiorescenze femminili, appena prima della fine del periodo vegetativo, quando le foglie iniziano a presentare i primi segni di ingiallimento, ma non più tardi dell'inizio di un periodo previsto di gelate. Nel caso di una varietà dioica, occorre prelevare solo le piante femminili.

2.2.   Dimensioni del campione

Procedura A: il campione è costituito dai prelievi effettuati su 50 piante per particella.

Procedura B: il campione è costituito dai prelievi effettuati su 200 piante per particella.

Ogni campione viene posto, in modo da evitare che venga schiacciato, in un sacco di tela o di carta e successivamente è inviato al laboratorio di analisi.

Lo Stato membro può disporre che venga raccolto un secondo campione per effettuare un'eventuale controanalisi e che esso venga conservato dal produttore o dall'organismo preposto all'analisi.

2.3.   Essiccazione e conservazione del campione

L'essiccazione dei campioni deve iniziare appena possibile e comunque entro 48 ore, indipendentemente dal metodo, a una temperatura inferiore a 70 °C.

I campioni devono essere essiccati sino al raggiungimento di un peso costante, con umidità compresa tra l'8 % e il 13 %.

I campioni essiccati devono essere conservati, non compressi, al buio e a una temperatura inferiore a 25 °C.

3.   Determinazione del tenore di THC

3.1.   Preparazione del campione per la prova

Dai campioni essiccati devono essere eliminati gli steli e i semi di lunghezza superiore a 2 mm.

I campioni essiccati sono triturati sino a ottenere una polvere semifina (che passi attraverso un setaccio con maglie della larghezza di 1 mm).

La polvere può essere conservata al massimo per 10 settimane in ambiente asciutto, al buio e a temperatura inferiore a 25 °C.

3.2.   Reattivi e soluzione di estrazione

Reattivi

Δ9-tetraidrocannabinolo, cromatograficamente puro,

squalane cromatograficamente puro come standard interno.

Soluzione di estrazione

35 mg di squalane per 100 ml di esano.

3.3.   Estrazione del THC

Pesare 100 mg del campione da analizzare ridotto in polvere e porli in un tubo da centrifuga, aggiungendo 5 ml di soluzione di estrazione contenente lo standard interno.

Immergere il campione per 20 minuti in un bagno ad ultrasuoni. Centrifugare per 5 minuti a 3 000 giri/minuto e prelevare il soluto di THC supernatante. Iniettare quest'ultimo nel cromatografo e procedere all'analisi quantitativa.

3.4.   Cromatografia in fase gassosa

a)   Strumentazione

cromatografo in fase gassosa con rivelatore a ionizzazione di fiamma e iniettore split/splitless,

colonna che consenta una buona separazione dei cannabinoidi, ad esempio una colonna capillare di vetro, di 25 m di lunghezza e di 0,22 mm di diametro impregnata di una fase apolare di tipo fenil-metil-siloxano al 5 %.

b)   Intervalli di taratura

Almeno tre punti per la procedura A e cinque punti per la procedura B, con 0,04 e 0,50 mg/ml di THC in soluzione di estrazione.

c)   Condizioni sperimentali

Le seguenti condizioni sono fornite a titolo esemplificativo per la colonna di cui alla lettera a):

temperatura del forno: 260 °C

temperatura dell'iniettore: 300 °C

temperatura del rivelatore: 300 °C.

d)   Volume iniettato: 1 μl

4.   Risultati

I risultati sono espressi, al secondo decimale, in grammi di THC per 100 grammi di campione di analisi, essiccato sino a peso costante. Tolleranza ammessa: 0,03 % in valore assoluto.

Procedura A: il risultato corrisponde a una determinazione per campione di analisi.

Tuttavia, se il risultato ottenuto supera il limite previsto all'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, si effettua una seconda determinazione per campione di analisi e il risultato sarà quello corrispondente alle media delle due determinazioni.

Procedura B: il risultato corrisponde alla media di due determinazioni per campione di analisi.

»


ALLEGATO II

«

ALLEGATO X

Fattori di conversione e di ponderazione di cui all'articolo 46, paragrafo 3

Elementi caratteristici

Fattore di conversione

(m/albero/m2)

Fattore di ponderazione

Area di interesse ecologico

(se si applicano entrambi i fattori)

Terreni lasciati a riposo (per m2)

n.p.

1

1 m2

Terrazze (per metro lineare)

2

1

2 m2

Elementi caratteristi del paesaggio

 

 

 

 

Siepi/fasce alberate/alberi in filari (per metro lineare)

5

2

10 m2

 

Alberi isolati (per albero)

20

1,5

30 m2

 

Boschetti nel campo (per m2)

n.p.

1,5

1,5 m2

 

Stagni (per m2)

n.p.

1,5

1,5 m2

 

Fossati (per metro lineare)

5

2

10 m2

 

Muretti di pietra tradizionali (per metro lineare)

1

1

1 m2

 

Altri elementi caratteristici non elencati sopra, ma protetti dalla BCAA 7, dal CGO 2 o CGO 3 (per m2)

n.p.

1

1 m2

Fasce tampone e bordi dei campi (per metro lineare)

6

1,5

9 m2

Ettari agroforestali (per m2)

n.p.

1

1 m2

Fasce di ettari ammissibili lungo i bordi forestali (per metro lineare)

 

 

 

 

Senza produzione

6

1,5

9 m2

Con produzione

6

0,3

1,8 m2

Superfici con bosco ceduo a rotazione rapida (per m2)

n.p.

0,3

0,3 m2

Superfici oggetto di imboschimento ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2, lettera b), punto ii) (per m2)

n.p.

1

1 m2

Superfici con colture intercalari o manto vegetale (per m2)

n.p.

0,3

0,3 m2

Superfici con colture azotofissatrici (per m2)

n.p.

0,7

0,7 m2

Fattori di conversione e di ponderazione di cui all'articolo 46, paragrafo 3, da applicare agli elementi caratteristici inclusi nelle pratiche equivalenti elencate nell'allegato IX, sezione III

Area di interesse ecologico equivalente

Area di interesse ecologico standard simile

Fattore di conversione

Fattore di ponderazione

Area di interesse ecologico (se si applicano entrambi i fattori)

1)

Ritiro dalla produzione ecologico (per m2)

Terreni lasciati a riposo

n.p.

1

1 m2

2)

Creazione di «fasce tampone» (per metro lineare)

Fasce tampone e bordi dei campi

6

1,5

9 m2

3)

Gestione di fasce tampone e bordi dei campi non coltivati (per metro lineare)

Fasce tampone e bordi dei campi

6

1,5

9 m2

4)

Bordi, strisce all'interno di campi e appezzamenti:

 

 

 

 

Bordi, strisce all'interno di campi (per metro lineare)

Fasce tampone e bordi dei campi

6

1,5

9 m2

Appezzamenti (per m2)

Boschetti nel campo

n.p.

1,5

1,5 m2

5)

Gestione degli elementi caratteristici del paesaggio

 

 

 

 

Alberi isolati (per albero)

Alberi isolati

20

1,5

30 m2

Alberi in filari (per metro lineare)

Siepi/fasce alberate/alberi in filari

5

2

10 m2

Gruppi di alberi/boschetti nel campo (per m2)

Boschetti nel campo

n.p.

1,5

1,5 m2

Siepi (per metro lineare)

Siepi/fasce alberate/alberi in filari

5

2

10 m2

Vegetazione ripariale arborea (per metro lineare)

Siepi/fasce alberate/alberi in filari

5

2

10 m2

Terrazze (per metro lineare)

Terrazze

2

1

2 m2

Muretti di pietra (per metro lineare)

Muretti di pietra tradizionali

1

1

1 m2

Fossati (per metro lineare)

Fossati

5

2

10 m2

Stagni (per m2)

Stagni

n.p.

1,5

1,5 m2

6)

Mantenimento di suoli torbosi o umidi arabili seminati a erba (con assenza di uso di concimi e prodotti fitosanitari) (per m2)

Terreni lasciati a riposo

n.p.

1

1 m2

7)

Produzione su seminativi con assenza di uso di concimi e/o prodotti fitosanitari, e non irrigati, non seminati con la stessa coltura per due anni consecutivi (per m2)

Superfici con bosco ceduo a rotazione rapida; fasce lungo i bordi forestali con produzione; superfici con colture azotofissatrici

n.p.

0,3

0,7 per le colture azotofissatrici

0,3 m2

0,7 m2

8)

Conversione di seminativi in prato permanente (per m2)

Terreni lasciati a riposo

n.p.

1

1 m2

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