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Document 32017R0565
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/565 of 25 April 2016 supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards organisational requirements and operating conditions for investment firms and defined terms for the purposes of that Directive (Text with EEA relevance. )
Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva (Testo rilevante ai fini del SEE. )
C/2016/2398
GU L 87 del 31.3.2017, p. 1–83
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/08/2022
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Completion | 32014L0065 | 03/01/2018 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Corrected by | 32017R0565R(01) | (ES, DE, EL, FR, HR, IT, PL, SV) | |||
Corrected by | 32017R0565R(02) | (IT) | |||
Corrected by | 32017R0565R(03) | (DE) | |||
Corrected by | 32017R0565R(04) | (FR, PL) | |||
Corrected by | 32017R0565R(05) | (PL) | |||
Corrected by | 32017R0565R(06) | (SV) | |||
Corrected by | 32017R0565R(07) | (HU) | |||
Modified by | 32017R2294 | sostituzione | articolo 91 paragrafo 2 | 14/12/2017 | |
Modified by | 32017R2294 | aggiunta | articolo 16a | 14/12/2017 | |
Modified by | 32019R1011 | sostituzione | articolo 77 paragrafo 2 | 11/10/2019 | |
Modified by | 32019R1011 | aggiunta | articolo 78 paragrafo 2 lettera (j) | 11/10/2019 | |
Modified by | 32019R1011 | aggiunta | articolo 78 paragrafo 2 comma | 11/10/2019 | |
Modified by | 32021R0527 | sostituzione | articolo 83 paragrafo 1 comma 2 | 29/03/2021 | |
Modified by | 32021R0527 | sostituzione | articolo 83 paragrafo 1 comma 1 lettera (b) | 29/03/2021 | |
Modified by | 32021R0527 | sostituzione | articolo 83 paragrafo 3 | 29/03/2021 | |
Modified by | 32021R1253 | sostituzione | articolo 23 paragrafo 1 lettera (a) | 02/08/2022 | |
Modified by | 32021R1253 | aggiunta | articolo 21 paragrafo 1 comma | 02/08/2022 | |
Modified by | 32021R1253 | aggiunta | articolo 2 punto 7 | 02/08/2022 | |
Modified by | 32021R1253 | sostituzione | articolo 52 paragrafo 3 | 02/08/2022 | |
Modified by | 32021R1253 | sostituzione | articolo 54 paragrafo 10 | 02/08/2022 | |
Modified by | 32021R1253 | sostituzione | articolo 54 paragrafo 12 comma 1 | 02/08/2022 | |
Modified by | 32021R1253 | aggiunta | articolo 2 punto 9 | 02/08/2022 | |
Modified by | 32021R1253 | sostituzione | articolo 33 | 02/08/2022 | |
Modified by | 32021R1253 | sostituzione | articolo 54 paragrafo 2 lettera (a) | 02/08/2022 | |
Modified by | 32021R1253 | sostituzione | articolo 21 paragrafo 1 comma 2 | 02/08/2022 | |
Modified by | 32021R1253 | sostituzione | articolo 54 paragrafo 5 | 02/08/2022 | |
Modified by | 32021R1253 | aggiunta | articolo 2 punto 8 | 02/08/2022 | |
Modified by | 32021R1253 | aggiunta | articolo 54 paragrafo 13 comma | 02/08/2022 | |
Modified by | 32021R1253 | sostituzione | articolo 54 paragrafo 9 | 02/08/2022 | |
Modified by | 32021R1254 | sostituzione | allegato I | 22/08/2021 | |
Modified by | 32021R1254 | sostituzione | articolo 1 paragrafo 1 | 22/08/2021 |
31.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 87/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/565 DELLA COMMISSIONE
del 25 aprile 2016
che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (1), in particolare, l'articolo 2, paragrafo 3, l'articolo 4, paragrafo 1, punto 2), secondo comma, l'articolo 4, paragrafo 2, l'articolo 16, paragrafo 12, l'articolo 23, paragrafo 4, l'articolo 24, paragrafo 13, l'articolo 25, paragrafo 8, l'articolo 27, paragrafo 9, l'articolo 28, paragrafo 3, l'articolo 30, paragrafo 5, l'articolo 31, paragrafo 4, l'articolo 32, paragrafo 4, l'articolo 33, paragrafo 8, l'articolo 52, paragrafo 4, l'articolo 54, paragrafo 4, l'articolo 58, paragrafo 6, l'articolo 64, paragrafo 7, l'articolo 65, paragrafo 7, e l'articolo 79, paragrafo 8,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2014/65/UE introduce una cornice per un regime di regolamentazione relativo ai mercati finanziari nell'Unione, che disciplina le condizioni di esercizio applicabili alla prestazione, da parte delle imprese di investimento, di servizi di investimento e, se del caso, di servizi accessori e attività di investimento; i requisiti organizzativi applicabili alle imprese di investimento che svolgono tali servizi e attività, ai mercati regolamentati e ai fornitori di servizi di comunicazione dati; i requisiti di segnalazione in relazione alle operazioni su strumenti finanziari; i limiti di posizione e i controlli sulla gestione delle posizioni per gli strumenti derivati su merci; i requisiti di trasparenza in relazione alle operazioni su strumenti finanziari. |
(2) |
La direttiva 2014/65/UE conferisce alla Commissione il potere di adottare una serie di atti delegati. Affinché i nuovi requisiti possano funzionare efficacemente, è importante che tutte le norme integrative particolareggiate relative all'autorizzazione, al normale funzionamento e alla trasparenza e all'integrità del mercato, che sono aspetti indissolubilmente correlati all'accesso ed esercizio dei servizi e attività coperti dalla direttiva 2014/65/UE, si applichino a decorrere dalla stessa data della direttiva 2014/65/UE. Al fine di garantire la coerenza e agevolare una visione complessiva nonché un accesso unico a dette disposizioni da parte delle persone soggette agli obblighi da esse previsti e agli investitori, è auspicabile includere nel presente regolamento gli atti delegati relativi a dette norme. |
(3) |
È necessario precisare i criteri per determinare in quali circostanze i contratti relativi ai prodotti energetici all'ingrosso devono essere regolati con consegna fisica ai fini della limitazione dell'ambito di applicazione stabilita nell'allegato I, sezione C, punto 6, della direttiva 2014/65/UE. Al fine di garantire che l'ambito di questa esenzione sia limitato ad evitare lacune, è necessario che tali contratti richiedano che sia l'acquirente sia il venditore abbiano predisposto meccanismi proporzionati per effettuare o ricevere la consegna delle merci sottostanti alla scadenza del contratto. Al fine di evitare lacune in caso di accordi di bilanciamento con gestori del sistema di trasmissione o di trasporto nel settore dell'energia elettrica e del gas, tali accordi di bilanciamento dovrebbero essere considerati meccanismi proporzionati solo se le parti dell'accordo hanno l'obbligo di consegnare fisicamente l'energia elettrica o il gas. I contratti dovrebbero inoltre stabilire chiari obblighi di consegna fisica che non possano essere compensati, riconoscendo al contempo che le forme di compensazione operativa definite nel regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) o nel diritto nazionale non dovrebbero essere considerate compensazioni. I contratti che devono essere regolati con consegna fisica dovrebbero ammettere la consegna con vari metodi; tutti i metodi consentiti dovrebbero prevedere tuttavia una forma di trasferimento del diritto di natura proprietaria sulla merce sottostante o su una sua pertinente quantità. |
(4) |
Allo scopo di chiarire quando i contratti relativi ai prodotti energetici all'ingrosso devono essere regolati con consegna fisica, è necessario precisare in quali casi si sia in presenza di circostanze come la forza maggiore o una situazione di impossibilità di assolvimento caratterizzata da buona fede e che queste non dovrebbero alterare la classificazione di tali contratti tra quelli «da regolare con consegna fisica». È inoltre importante chiarire in che modo i derivati energetici sul carbone o sul petrolio debbano essere intesi ai fini dell'allegato I, sezione C, punto 6, della direttiva 2014/65/UE. In questo contesto i contratti riguardanti scisti bituminosi non dovrebbero essere intesi come derivati energetici sul carbone. |
(5) |
Un contratto derivato dovrebbe essere considerato uno strumento finanziario ai sensi dell'allegato I, sezione C, punto 7, della direttiva 2014/65/UE solo se concerne una merce e soddisfa i criteri che determinano se un contratto debba essere considerato possedere le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati e non avere scopi commerciali. Dovrebbero essere inclusi i contratti che sono standardizzati e negoziati nelle sedi, o i contratti ad essi equivalenti che hanno termini totalmente equivalenti a quelli dei contratti negoziati nelle sedi. In questo caso, i termini di tali contratti dovrebbero inoltre essere intesi come inclusivi di clausole quali la qualità della merce o il luogo di consegna. |
(6) |
Al fine di chiarire le definizioni dei contratti relativi a variabili sottostanti di cui all'allegato I, sezione C, punto 10, della direttiva 2014/65/UE, dovrebbero essere forniti criteri relativi ai termini e alle variabili sottostanti di tali contratti. L'inclusione della statistica attuariale in riferimento a voci dell'elenco di sottostanti non dovrebbe essere inteso come ampliamento dell'ambito di applicazione di tali contratti alle attività di assicurazione e riassicurazione. |
(7) |
La direttiva 2014/65/UE stabilisce il quadro generale per una regolamentazione dei mercati finanziari nell'Unione, riportando nell'allegato I, sezione C, l'elenco degli strumenti finanziari coperti. L'allegato I, sezione C, punto 4, della direttiva 2014/65/UE comprende gli strumenti finanziari connessi a valute, che pertanto rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva. |
(8) |
Per assicurare l'applicazione uniforme della direttiva 2014/65/UE, è necessario chiarire le definizioni dei termini di cui all'allegato I, sezione C, punto 4, della direttiva 2014/65/UE per gli altri contratti su strumenti derivati connessi a valute e chiarire che i contratti a pronti su valute non sono altri strumenti derivati ai fini dell'allegato I, sezione C, punto 4, della direttiva 2014/65/UE. |
(9) |
Il periodo di regolamento per un contratto a pronti è generalmente accettato nella maggior parte delle valute principali come pari a 2 giorni o meno, ma quando questa non è la prassi di mercato è necessario permettere che il regolamento avvenga secondo la normale prassi di mercato. In questi casi, il regolamento fisico non richiede necessariamente l'uso di cartamoneta e può comprendere il regolamento elettronico. |
(10) |
I contratti in cambi possono anche essere utilizzati allo scopo di effettuare pagamenti e tali contratti non dovrebbero essere considerati strumenti finanziari a condizione che non vengano negoziati in una sede di negoziazione. Pertanto è opportuno considerare contratti a pronti i contratti sui tassi di cambio utilizzati per effettuare pagamenti per strumenti finanziari nel caso in cui il periodo di regolamento di tali contratti sia superiore a 2 giorni di negoziazione e inferiore a 5 giorni di negoziazione. È inoltre opportuno considerare mezzi di pagamento i contratti sui tassi di cambio stipulati allo scopo di assicurare la certezza del livello dei pagamenti per beni, servizi e investimenti reali. Di conseguenza verranno esclusi dalla definizione di strumenti finanziari i contratti sui tassi di cambio stipulati da imprese non finanziarie che ricevono pagamenti in valuta estera per l'esportazione di beni e servizi identificabili e da imprese non finanziarie che effettuano pagamenti in valuta estera per importare specifici beni e servizi. |
(11) |
La compensazione dei pagamenti è essenziale per l'efficacia e l'efficienza di funzionamento dei sistemi di regolamento in valuta e pertanto la classificazione di un contratto in valuta come operazione a pronti non dovrebbe richiedere il regolamento indipendente di ciascun contratto a pronti in valuta. |
(12) |
I contratti a termine non cedibili sono contratti differenziali tra un tasso di cambio concordato in precedenza e il tasso di cambio effettivo alla scadenza e pertanto non dovrebbero essere considerati contratti a pronti, indipendentemente dal loro periodo di regolamento. |
(13) |
Un contratto di scambio di una valuta con un'altra valuta dovrebbe essere inteso come relativo a uno scambio diretto e incondizionato di tali valute. Nel caso di un contratto con scambi multipli, ciascuno scambio dovrebbe essere considerato separatamente. Tuttavia, un'opzione o uno swap su una valuta non dovrebbero essere considerati un contratto di vendita o di scambio di una valuta e pertanto non potrebbero costituire né un contratto a pronti né un mezzo di pagamento indipendentemente dalla durata dello swap o dell'opzione e indipendentemente dal fatto che la negoziazione avvenga o meno in una sede di negoziazione. |
(14) |
I pareri sugli strumenti finanziari destinati al vasto pubblico non dovrebbero essere considerati raccomandazioni personalizzate ai fini della definizione di «consulenza in materia di investimenti» di cui alla direttiva 2014/65/UE. Considerato il crescente numero di intermediari che forniscono raccomandazioni personalizzate attraverso l'uso di canali di distribuzione, è opportuno chiarire che una raccomandazione pubblicata, anche in modo esclusivo, attraverso canali di distribuzione come internet potrebbe costituire una raccomandazione personalizzata. Pertanto, le situazioni in cui, ad esempio, venga utilizzata una corrispondenza di posta elettronica per fornire raccomandazioni personalizzate a una specifica persona, invece di rivolgere le informazioni al vasto pubblico, possono costituire una forma di consulenza in materia di investimenti. |
(15) |
I pareri generici riguardo a un tipo di strumento finanziario non sono considerati consulenza in materia di investimenti ai fini della direttiva 2014/65/UE. Tuttavia, qualora un'impresa di investimento fornisca un parere generico a un cliente riguardo a un tipo di strumento finanziario che presenta come idoneo per tale cliente o basato sulle circostanze specifiche di tale cliente, ma tale parere si dimostri nei fatti inidoneo per il cliente o non basato sulle sue specifiche circostanze, è probabile che l'impresa sia in violazione dell'articolo 24, paragrafo 1 o 3, della direttiva 2014/65/UE. Nello specifico, è probabile che un'impresa che fornisce a un cliente tale parere contravvenga all'obbligo dell'articolo 24, paragrafo 1, di detta direttiva di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei propri clienti. Analogamente o alternativamente, tale parere sarebbe probabilmente in contrasto con il requisito, di cui all'articolo 24, paragrafo 3, della stessa direttiva, che le informazioni indirizzate dalle imprese di investimento ai clienti siano corrette, chiare e non fuorvianti. |
(16) |
Gli atti compiuti dall'impresa di investimento in preparazione della prestazione di un servizio di investimento o dello svolgimento di un'attività di investimento dovrebbero essere considerati parte integrante di tale servizio o attività. Tra tali atti rientrerebbe ad esempio la fornitura di pareri generici da parte dell'impresa di investimento a clienti o potenziali clienti prima o nel corso della prestazione di consulenza in materia di investimenti o di qualsiasi altro servizio o attività di investimento. |
(17) |
La formulazione di una raccomandazione generale riguardante un'operazione su uno strumento finanziario o un tipo di strumento finanziario costituisce la prestazione di un servizio accessorio di cui all'allegato I, sezione B, punto 5, della direttiva 2014/65/UE e di conseguenza la direttiva 2014/65/UE e le sue protezioni si applicano alla formulazione di tale raccomandazione. |
(18) |
Al fine di assicurare l'applicazione obiettiva ed efficace della definizione di internalizzatore sistematico nell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 20, della direttiva 2014/65/UE, dovrebbero essere precisati i limiti prefissati applicabili per stabilire che cosa costituisca una negoziazione fuori listino (OTC) frequente, sistematica e sostanziale. I limiti prefissati dovrebbero essere stabiliti a un livello tale da assicurare che la negoziazione OTC di dimensioni tali da avere un effetto sostanziale sulla formazione dei prezzi rientri nell'ambito di applicazione e al contempo da escluderne la negoziazione OTC di dimensioni così ridotte da rendere sproporzionato l'obbligo di rispettare i requisiti applicabili agli internalizzatori sistematici. |
(19) |
Ai sensi della direttiva 2014/65/UE, l'internalizzatore sistematico non dovrebbe essere autorizzato a far incontrare interessi di acquisto e di vendita di terzi in modo funzionalmente identico a una sede di negoziazione. L'internalizzatore sistematico non dovrebbe disporre di un sistema interno di abbinamento che esegua gli ordini dei clienti su base multilaterale, attività, questa, che necessita di autorizzazione come sistema multilaterale di negoziazione (MTF). Un sistema interno di abbinamento in questo contesto è un sistema volto ad abbinare gli ordini dei clienti, per cui l'impresa di investimento effettua operazioni «matched principal» in modo regolare e non occasionale. |
(20) |
Ai fini della chiarezza, della certezza giuridica e di un'applicazione uniforme, è opportuno prevedere disposizioni supplementari in relazione alle definizioni riguardanti la negoziazione algoritmica, le tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza e l'accesso elettronico diretto. Nelle negoziazioni automatizzate vengono adoperate varie modalità tecniche. È fondamentale chiarire come tali modalità debbano essere categorizzate in relazione alle definizioni di negoziazione algoritmica e accesso elettronico diretto. I processi di negoziazione basati sull'accesso elettronico diretto non si escludono reciprocamente con quelli che prevedono la negoziazione algoritmica o il relativo sottosegmento della tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza. La negoziazione di una persona che ha accesso elettronico diretto può pertanto rientrare anche nella definizione di negoziazione algoritmica, compresa la tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza. |
(21) |
La negoziazione algoritmica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 39, della direttiva 2014/65/UE dovrebbe comprendere le modalità in cui il sistema prende decisioni diverse dalla mera determinazione della sede o delle sedi di negoziazione in cui deve essere presentato l'ordine in qualsiasi fase dei processi di negoziazione, tra cui la fase di inizializzazione, generazione, trasmissione ed esecuzione degli ordini. È pertanto opportuno chiarire che la negoziazione algoritmica, che comprende la negoziazione in assenza o con un limitato intervento umano, dovrebbe fare riferimento non solo alla generazione automatica degli ordini ma anche all'ottimizzazione dei processi di esecuzione degli ordini mediante mezzi automatizzati. |
(22) |
La negoziazione algoritmica dovrebbe comprendere gli smart order router (SOR) che per l'ottimizzazione dei processi di esecuzione degli ordini utilizzano algoritmi che stabiliscono i parametri dell'ordine diversi dalla sede o delle sedi in cui dovrebbe essere presentato l'ordine. La negoziazione algoritmica non dovrebbe comprendere gli automated order router (AOR) che, sebbene utilizzino algoritmi, determinano solamente la sede o le sedi di negoziazione in cui dovrebbe essere presentato l'ordine senza cambiare alcun altro parametro dell'ordine. |
(23) |
La tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 40, della direttiva 2014/65/UE, che rappresenta un sottoinsieme della negoziazione algoritmica, dovrebbe essere precisata stabilendo i criteri che definiscono l'elevato traffico infragiornaliero di messaggi consistenti in ordini, quotazioni o modifiche o cancellazioni. L'uso di soglie quantitative assolute basate sul traffico di messaggi conferisce certezza giuridica consentendo alle imprese e alle autorità competenti di valutare la singola attività di negoziazione delle imprese. Il livello e l'ambito di applicazione di tali soglie dovrebbero essere sufficientemente ampi da coprire le negoziazioni rappresentative di una tecnica di negoziazione ad alta frequenza, comprese quelle relative a strumenti singoli e a strumenti multipli. |
(24) |
Dal momento che l'utilizzo della tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza è predominante negli strumenti liquidi, nel calcolo dell'elevato traffico infragiornaliero di messaggi dovrebbero essere compresi solo gli strumenti per cui vi è un mercato liquido. Dato che la tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza è un sottoinsieme della negoziazione algoritmica, dovrebbero essere compresi nel calcolo del traffico infragiornaliero di messaggi anche i messaggi introdotti con finalità di negoziazione che soddisfano i criteri di cui all'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE. Al fine di non considerare attività di negoziazione diverse dalle tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza, tenute in considerazione le relative caratteristiche indicate al considerando 61 della direttiva 2014/65/UE, in particolare il fatto che tale negoziazione sia generalmente utilizzata da operatori che impegnano capitale proprio per attuare strategie di negoziazione più tradizionali come le attività di supporto agli scambi (market making) e l'arbitraggio tramite l'uso di tecnologie sofisticate, dovrebbero essere inclusi nel calcolo dell'elevato traffico infragiornaliero di messaggi unicamente i messaggi introdotti ai fini di trattare per conto proprio e non quelli introdotti al fine di ricevere e trasmettere ordini o eseguire ordini per conto dei clienti. Tuttavia, i messaggi introdotti attraverso tecniche diverse da quelle che si basano sulla negoziazione per conto proprio dovrebbero essere inclusi nel calcolo dell'elevato traffico infragiornaliero di messaggi quando, considerati nella loro totalità e tenuto conto di tutte le circostanze, l'esecuzione della tecnica è strutturata in modo tale da non permettere l'esecuzione per conto proprio, ad esempio tramite la trasmissione di ordini fra entità appartenenti allo stesso gruppo. Per tenere conto dell'identità del cliente al quale è riconducibile l'attività in ultima analisi nel determinare che cosa costituisce elevato traffico infragiornaliero di messaggi, i messaggi originati dai clienti dei fornitori di accesso elettronico diretto dovrebbero essere esclusi dal calcolo dell'elevato traffico infragiornaliero di messaggi in relazione a tali fornitori. |
(25) |
È opportuno precisare la definizione di accesso elettronico diretto. La definizione di accesso elettronico diretto non dovrebbe comprendere nessun'altra attività oltre alla fornitura di accesso diretto al mercato e di accesso sponsorizzato. È pertanto opportuno distinguere le modalità per cui gli ordini del cliente vengono intermediati attraverso mezzi elettronici dai membri o dai partecipanti di una sede di negoziazione, come l'intermediazione online e le modalità per cui i clienti hanno un accesso elettronico diretto a una sede di negoziazione. |
(26) |
In caso di intermediazione dell'ordine, chi presenta l'ordine non ha un controllo sufficiente sui parametri della modalità di accesso al mercato e pertanto non dovrebbe rientrare nell'ambito di applicazione dell'accesso elettronico diretto. Pertanto, le modalità che consentono ai clienti di trasmettere gli ordini a una impresa di investimento in forma elettronica, come l'intermediazione online, non dovrebbero essere considerate accesso elettronico diretto a condizione che i clienti non abbiano la possibilità di stabilire la frazione di secondo dell'inserimento dell'ordine e la durata degli ordini in tale lasso di tempo. |
(27) |
Le modalità per cui il cliente di un membro o partecipante di una sede di negoziazione, incluso il cliente di clienti diretti di sistemi organizzati di negoziazione (OTF), presenta i propri ordini attraverso meccanismi di ottimizzazione dei processi di esecuzione degli ordini che stabiliscono parametri dell'ordine diversi dalla sede o dalle sedi in cui esso deve essere presentato attraverso SOR integrati nell'infrastruttura del fornitore e non nell'infrastruttura del cliente dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione dell'accesso elettronico diretto, perché il cliente del fornitore non ha il controllo sulla tempistica di presentazione dell'ordine e sulla sua durata. Quando si utilizzano SOR la caratterizzazione dell'accesso elettronico diretto dovrebbe pertanto dipendere dal fatto che il SOR sia integrato nei sistemi dei clienti e non in quelli del fornitore. |
(28) |
Le norme sull'esecuzione delle disposizioni riguardanti i requisiti organizzativi applicabili alle imprese di investimento che prestano servizi di investimento e, laddove appropriato, prestano servizi accessori e esercitano attività di investimento a titolo professionale, per i mercati regolamentati, e ai fornitori di servizi di comunicazione dati dovrebbero essere coerenti con l'obiettivo della direttiva 2014/65/UE. Tali norme dovrebbero mirare ad assicurare un livello elevato di integrità, competenza e solidità alle imprese di investimento e alle entità che gestiscono i mercati regolamentati, gli MTF o gli OTF e ad assicurare un'applicazione uniforme. |
(29) |
È necessario specificare in concreto i requisiti organizzativi e le procedure applicabili alle imprese di investimento che prestano detti servizi o esercitano dette attività. In particolare, è opportuno prevedere procedure rigorose in ambiti quali il controllo della conformità, la gestione del rischio, il trattamento dei reclami, le operazioni personali, l'esternalizzazione e l'individuazione, la gestione e la comunicazione dei conflitti di interesse. |
(30) |
I requisiti organizzativi e le condizioni per l'autorizzazione delle imprese di investimento dovrebbero tradursi in un quadro di regole che assicuri l'applicazione uniforme delle disposizioni in materia della direttiva 2014/65/UE. Ciò è necessario al fine di assicurare che le imprese di investimento abbiano pari accesso a tutti i mercati nell'Unione a condizioni equivalenti e al fine di eliminare gli ostacoli connessi alle procedure di autorizzazione che intralciano le attività transfrontaliere nel settore dei servizi di investimento. |
(31) |
Le norme sull'esecuzione delle disposizioni riguardanti le condizioni operative per la prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori e per l'esercizio delle attività di investimento dovrebbero riflettere l'obiettivo di tali disposizioni. Dovrebbero mirare ad assicurare un livello elevato di tutela degli investitori applicato in modo uniforme attraverso l'introduzione di criteri e requisiti chiari che disciplinino la relazione tra l'impresa di investimento e la sua clientela. D'altro canto, per quanto riguarda la tutela degli investitori ed in particolare la comunicazione di informazioni agli investitori o la richiesta di informazioni agli investitori, si dovrebbe tenere conto della natura del cliente o potenziale cliente, ovvero della sua qualità di cliente al dettaglio o di cliente professionale. |
(32) |
Per assicurare l'applicazione uniforme delle varie disposizioni in materia contenute nella direttiva 2014/65/UE, è necessario stabilire una serie armonizzata di requisiti organizzativi e di condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento. |
(33) |
Le imprese di investimento variano ampiamente quanto a dimensioni, struttura e natura dell'attività esercitata. La regolamentazione dovrebbe, da un lato, tenere conto di tale varietà, e, dall'altro, imporre taluni requisiti fondamentali che siano appropriati per tutte le imprese. Le entità regolamentate dovrebbero conformarsi ai loro obblighi di alto livello e dovrebbero concepire e adottare misure il più possibile adeguate alla loro particolare natura e alle loro particolari caratteristiche. |
(34) |
Al fine di garantire un'attuazione armonizzata e rigorosa dell'esenzione prevista dalla direttiva 2014/65/UE, è opportuno stabilire criteri comuni per valutare se una data persona presti un servizio di investimento a titolo accessorio nell'ambito dell'attività professionale. L'esenzione si applicherebbe solo se il servizio di investimento ha un collegamento intrinseco all'area principale dell'attività professionale e ad essa è subordinato. |
(35) |
I requisiti organizzativi stabiliti in applicazione della direttiva 2014/65/UE dovrebbero essere senza pregiudizio per i sistemi istituiti dal diritto nazionale in materia di registrazione o monitoraggio, da parte di autorità competenti o imprese, delle persone fisiche che lavorano nelle imprese di investimento. |
(36) |
Ai fini dell'obbligo per le imprese di investimento di adottare, applicare e mantenere una politica di gestione del rischio idonea, i rischi relativi alle attività, ai processi e ai sistemi dell'impresa dovrebbero includere i rischi connessi con l'esternalizzazione di funzioni essenziali o importanti. Tali rischi dovrebbero includere quelli collegati alla relazione tra l'impresa e il fornitore del servizio e i rischi potenziali esistenti qualora le funzioni esternalizzate di più imprese di investimento o di altre entità regolamentate siano concentrate presso un numero limitato di fornitori di servizi. |
(37) |
Il fatto che le funzioni di gestione del rischio e di controllo della conformità siano espletate dalla stessa persona non compromette necessariamente l'esercizio indipendente di ciascuna funzione. Il requisito che le persone incaricate della funzione di controllo della conformità non debbano essere altresì incaricate dello svolgimento delle funzioni che sono chiamate a controllare e che il metodo utilizzato per determinare la remunerazione di tali persone non debba essere tale da comprometterne l'obiettività potrebbe non essere proporzionato in caso di piccole imprese di investimento. Per contro, per le imprese più grandi tale requisito sarebbe sproporzionato solo in circostanze eccezionali. |
(38) |
Ai clienti o potenziali clienti dovrebbe essere consentito di esprimere insoddisfazione per i servizi di investimento forniti dalle imprese di investimento, nell'interesse della tutela degli investitori e ai fini di una maggiore conformità ai propri obblighi da parte dell'impresa di investimento. I reclami dei clienti o dei potenziali clienti dovrebbero essere gestiti in modo efficace e indipendente attraverso una funzione di gestione dei reclami. In linea con il principio di proporzionalità, tale funzione potrebbe essere svolta dalla funzione di controllo della conformità. |
(39) |
Le imprese di investimento sono tenute a raccogliere e conservare le informazioni relative ai clienti e ai servizi forniti ai clienti. Se l'assolvimento di questi obblighi implica la raccolta e il trattamento di dati personali, dovrebbe essere garantito il rispetto del diritto alla protezione dei dati personali conformemente alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), che disciplinano il trattamento dei dati personali eseguito in applicazione del presente regolamento. Il trattamento dei dati personali eseguito dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) in applicazione del presente regolamento è soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). |
(40) |
Dovrebbe essere introdotta una definizione di retribuzione al fine di assicurare l'applicazione efficiente e coerente degli obblighi in materia di conflitti di interesse e di norme di comportamento nell'area della retribuzione, definizione nella quale dovrebbero essere comprese tutte le forme di beneficio finanziario o non finanziario concesso direttamente o indirettamente dalle imprese ai soggetti rilevanti nel contesto della prestazione di servizi di investimento o servizi accessori alla clientela, quali: contanti, azioni, opzioni, cancellazione di prestiti al termine del rapporto di lavoro, contributi pensionistici, retribuzione da soggetti terzi ad esempio attraverso modelli di commissioni di performance, aumenti salariali o promozioni, assicurazione sanitaria, sconti o indennità speciali, generosi rimborsi spese o seminari in destinazioni esotiche. |
(41) |
Affinché gli interessi dei clienti non risultino compromessi, le imprese di investimento dovrebbero adottare e attuare politiche retributive per tutte le persone che potrebbero influire sul servizio fornito o sulla condotta aziendale dell'impresa, incluse le persone impiegate nel front-office, gli addetti alle vendite o altro personale indirettamente coinvolto nella prestazione di servizi di investimento o servizi accessori. Tra le persone soggette alle norme sulla retribuzione dovrebbero essere comprese anche le persone che supervisionano gli addetti alle vendite, come i superiori diretti, che potrebbero essere incentivate a fare pressione sul personale di vendita, gli analisti finanziari, i cui materiali potrebbero essere utilizzati dal personale di vendita per indurre i clienti a prendere decisioni sugli investimenti, o i soggetti rilevanti incaricati della gestione dei reclami o della progettazione e sviluppo dei prodotti. Dovrebbero essere compresi anche gli agenti collegati. Per stabilire la retribuzione degli agenti collegati, le imprese dovrebbero prendere in considerazione lo status particolare degli agenti collegati e le rispettive specificità nazionali. Tuttavia, in tali casi, le politiche e prassi retributive dell'impresa dovrebbero comunque definire i criteri appropriati da utilizzare per valutare la prestazione dei soggetti rilevanti, ivi compresi i criteri qualitativi che li spronano ad agire secondo il migliore interesse del cliente. |
(42) |
Qualora siano eseguite operazioni personali consecutive per conto di una persona conformemente a istruzioni predeterminate da essa impartite, gli obblighi relativi alle operazioni personali non si dovrebbero applicare separatamente a ciascuna operazione consecutiva se le istruzioni restano valide e non vengono modificate. Analogamente, tali obblighi non dovrebbero applicarsi in caso di scadenza o revoca di tali istruzioni, purché gli strumenti finanziari in precedenza acquistati conformemente alle istruzioni non siano ceduti nello stesso momento in cui le istruzioni scadono o sono ritirate. Tuttavia, se tali istruzioni vengono modificate o se sono emesse nuove istruzioni, tali obblighi dovrebbero applicarsi in relazione ad un'operazione personale o all'avvio di operazioni personali consecutive eseguite per conto della stessa persona. |
(43) |
Le autorità competenti non dovrebbero subordinare l'autorizzazione a prestare servizi di investimento o ad esercitare attività di investimento ad un divieto generale di esternalizzazione di una o più funzioni essenziali o importanti. Le imprese di investimento dovrebbero avere la possibilità di esternalizzare tali funzioni, purché gli accordi di esternalizzazione conclusi dall'impresa soddisfino talune condizioni. |
(44) |
L'esternalizzazione di servizi o attività di investimento o di funzioni essenziali o importanti può costituire una modifica rilevante delle condizioni cui è subordinata l'autorizzazione dell'impresa di investimento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE. Se gli accordi di esternalizzazione sono stabiliti dopo che l'impresa di investimento ha ottenuto l'autorizzazione conformemente al titolo II, capo I, della direttiva 2014/65/UE, tali accordi dovrebbero essere notificati all'autorità competente nei casi previsti dall'articolo 21, paragrafo 2, della stessa direttiva. |
(45) |
Tra le circostanze che dovrebbero essere considerate tali da far sorgere un conflitto di interesse dovrebbero rientrare le situazioni nelle quali esiste un conflitto tra gli interessi dell'impresa, o di persone collegate all'impresa o al gruppo dell'impresa, e gli obblighi dell'impresa nei confronti di un cliente oppure tra i diversi interessi di due o più dei clienti nei confronti dei quali l'impresa ha degli obblighi. Non è sufficiente per rientrare in tali circostanze che l'impresa possa conseguire un utile se non vi è nel contempo un possibile svantaggio per un cliente o che un cliente nei confronti del quale l'impresa ha degli obblighi possa conseguire un utile o evitare una perdita senza che vi sia una possibile perdita concomitante per un altro di tali clienti. |
(46) |
I conflitti di interesse dovrebbero essere regolamentati solo quando un'impresa di investimento presta un servizio di investimento o un servizio accessorio. Lo status del cliente al quale il servizio è fornito — sia esso cliente al dettaglio, cliente professionale o controparte qualificata — è irrilevante a tal fine. |
(47) |
Nell'adempiere all'obbligo di elaborare una politica di gestione dei conflitti di interesse conformemente alla direttiva 2014/65/UE, che individui le circostanze che costituiscono o possono dare luogo ad un conflitto di interesse, l'impresa di investimento dovrebbe prestare particolare attenzione alle attività di ricerca e consulenza in materia di investimenti, negoziazione per conto proprio, gestione del portafoglio e prestazione di servizi finanziari alle imprese, ivi comprese la sottoscrizione o la vendita nel quadro di un'offerta di titoli e i servizi di consulenza in materia di fusioni e di acquisizioni. In particolare, è opportuno prestare tale attenzione particolare quando l'impresa o una persona ad essa collegata, direttamente o indirettamente, da una relazione di controllo svolgono due o più di tali attività. |
(48) |
Le imprese di investimento dovrebbero mirare ad individuare e a prevenire o a gestire i conflitti di interesse che potrebbero sorgere in relazione ai loro diversi rami di attività e alle attività del loro gruppo nell'ambito di una politica globale di gestione dei conflitti di interesse. Sebbene richiesta dall'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE, la comunicazione di specifici conflitti di interesse dovrebbe essere utilizzata come ultima ratio quando le disposizioni organizzative e amministrative adottate dall'impresa di investimento per prevenire o gestire i conflitti di interesse conformemente all'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia scongiurato il rischio di nuocere agli interessi del cliente. Non dovrebbe essere consentito un eccessivo affidamento sulla comunicazione di detti conflitti senza un'adeguata considerazione del modo adeguato per evitarli o gestirli. La comunicazione dei conflitti di interesse da parte di un'impresa di investimento non dovrebbe esentarla dall'obbligo di mantenere e applicare le disposizioni organizzative e amministrative efficaci previste all'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE. |
(49) |
Le imprese dovrebbero rispettare sempre le norme sugli incentivi di cui all'articolo 24 della direttiva 2014/65/UE, anche quando prestano servizi di collocamento. In particolare, le commissioni ricevute dalle imprese di investimento che collocano gli strumenti finanziari emessi ai loro clienti investitori dovrebbero rispettare tali disposizioni e il laddering e lo spinning sarebbero da considerarsi pratiche abusive. |
(50) |
La ricerca in materia di investimenti dovrebbe essere una sottocategoria del tipo di informazioni definite come raccomandazioni nel regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) (abusi di mercato). |
(51) |
Le misure e le disposizioni adottate dall'impresa di investimento per gestire i conflitti di interesse che potrebbero sorgere a seguito della produzione e della divulgazione di materiale presentato come ricerche in materia di investimenti dovrebbero essere atte a tutelare l'obiettività e l'indipendenza degli analisti finanziari e della ricerca in materia di investimenti da loro prodotta. Tali misure e disposizioni dovrebbero garantire che gli analisti finanziari godano di un grado adeguato di indipendenza rispetto agli interessi delle persone le cui responsabilità o i cui interessi professionali possono ragionevolmente essere ritenuti in conflitto con gli interessi delle persone alle quali sono divulgate le ricerche in materia di investimenti. |
(52) |
Tra le persone le cui responsabilità o i cui interessi professionali possono ragionevolmente essere ritenuti in conflitto con gli interessi delle persone alle quali sono divulgate le ricerche in materia di investimenti dovrebbero rientrare il personale incaricato dei servizi finanziari alle imprese e il personale incaricato delle vendite e della negoziazione per conto dei clienti o dell'impresa. |
(53) |
Tra le circostanze eccezionali nelle quali gli analisti finanziari e altre persone collegate con l'impresa di investimento che contribuiscono alla produzione di ricerche in materia di investimenti possono, previa autorizzazione scritta, realizzare operazioni personali su strumenti ai quali si riferisce la ricerca dovrebbero rientrare le situazioni nelle quali, per motivi personali collegati a difficoltà finanziarie, gli analisti finanziari o le altre persone di cui sopra siano costretti a liquidare una posizione. |
(54) |
Gli onorari, le commissioni e i benefici monetari o non monetari che l'impresa che effettua la ricerca in materia di investimenti riceve da soggetti terzi dovrebbero essere accettabili solo quando corrisposti in conformità con i requisiti di cui all'articolo 24, paragrafo 9, della direttiva 2014/65/UE e all'articolo 13 della direttiva delegata (UE) 2017/593 della Commissione (7). |
(55) |
Il concetto di divulgazione delle ricerche in materia di investimenti ai clienti o al pubblico non dovrebbe includere la diffusione esclusiva a persone all'interno del gruppo dell'impresa di investimento. Dovrebbero essere considerate raccomandazioni correnti le raccomandazioni contenute nelle ricerche in materia di investimenti che non sono state ritirate e che non sono scadute. L'alterazione sostanziale di una ricerca in materia di investimenti prodotta da un soggetto terzo dovrebbe essere regolamentata dagli stessi requisiti della produzione della ricerca. |
(56) |
Gli analisti finanziari non dovrebbero svolgere attività diverse dalla preparazione della ricerca in materia di investimenti, se lo svolgimento di tali attività è incompatibile con il mantenimento della loro obiettività. Tra queste attività è compresa la partecipazione ad attività proprie di una banca di investimenti, quali ad esempio la prestazione di servizi finanziari alle imprese e l'assunzione a fermo, o la partecipazione a manifestazioni per il lancio di nuove attività o di nuove emissioni di strumenti finanziari o ancora la partecipazione in altro modo alla preparazione del marketing dell'emittente. |
(57) |
Date le specificità dei servizi di assunzione a fermo e di collocamento e i potenziali conflitti di interesse che possono sorgere in relazione a tali servizi, nel presente regolamento dovrebbero essere indicati requisiti più dettagliati e specifici. In particolare, tali requisiti dovrebbero garantire che il processo di assunzione a fermo e di collocamento sia gestito in modo da rispettare gli interessi dei diversi attori. Le imprese di investimento dovrebbero assicurare che i loro interessi o gli interessi dei loro altri clienti non influenzino in modo inappropriato la qualità dei servizi forniti al cliente emittente. Prima di accettare di impegnarsi nell'offerta, l'impresa dovrebbe illustrare le disposizioni applicabili a tale cliente, unitamente alle altre informazioni pertinenti in merito al processo di offerta. |
(58) |
Le imprese di investimento che svolgono attività di assunzione a fermo e collocamento dovrebbero stabilire adeguate disposizioni affinché il processo di formazione del prezzo, compreso il book building, non vada a discapito degli interessi dell'emittente. |
(59) |
Il processo di collocamento implica che l'impresa di investimento eserciti un giudizio circa l'assegnazione di un'emissione e si basa sui fatti e sulle circostanze particolari del caso che sollevano questioni di conflitto di interesse. L'impresa dovrebbe aver stabilito efficaci requisiti organizzativi al fine di assicurare che le assegnazioni effettuate nell'ambito del processo di collocamento non portino l'interesse dell'impresa a prevalere sull'interesse del cliente emittente o gli interessi di un cliente investitore a prevalere su quelli di un altro cliente investitore. In particolare, le imprese dovrebbero stabilire in modo chiaro, in una strategia di assegnazione, il processo di elaborazione delle raccomandazioni di assegnazione. |
(60) |
I requisiti imposti dal presente regolamento, compresi quelli relativi alle operazioni personali, alla negoziazione con conoscenza della ricerca in materia di investimenti e alla produzione o diffusione della ricerca in materia di investimenti, dovrebbero applicarsi senza pregiudizio dei requisiti della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 e delle relative misure di esecuzione. |
(61) |
Il presente regolamento stabilisce i requisiti riguardanti le informazioni indirizzate ai clienti o ai potenziali clienti, ivi comprese le comunicazioni di marketing, al fine di garantire che siano corrette, chiare e non fuorvianti conformemente all'articolo 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE. |
(62) |
Il presente regolamento non obbliga le autorità competenti ad approvare il contenuto e la forma delle comunicazioni di marketing. Tuttavia, neppure glielo impedisce, nella misura in cui l'approvazione preliminare sia subordinata unicamente all'osservanza della regola prevista dalla direttiva 2014/65/UE che le informazioni ai clienti o ai potenziali clienti, comprese le comunicazioni di marketing, siano corrette, chiare e non fuorvianti. |
(63) |
È opportuno stabilire obblighi di informazione che tengano conto dello status del cliente: cliente al dettaglio, cliente professionale o controparte qualificata. Uno degli obiettivi della direttiva 2014/65/UE è assicurare un giusto equilibrio tra la tutela degli investitori e gli obblighi di comunicazione che si applicano alle imprese di investimento. A tal fine è opportuno stabilire per i clienti professionali obblighi specifici di informazione meno rigorosi di quelli che si applicano per i clienti al dettaglio. |
(64) |
Le imprese di investimento dovrebbero fornire ai clienti o ai potenziali clienti le necessarie informazioni sulla natura degli strumenti finanziari e sui rischi associati all'investimento in essi, così che i clienti siano adeguatamente informati. Il livello di dettaglio dell'informazione da fornire può variare a seconda del fatto che il cliente sia un cliente al dettaglio o un cliente professionale e della natura e del profilo di rischio degli strumenti finanziari offerti, ma dovrebbe sempre comprendere tutti gli elementi essenziali. Gli Stati membri possono specificare i termini precisi, o i contenuti, della descrizione dei rischi prevista dal presente regolamento, tenendo in considerazione gli obblighi di informazione previsti dal regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). |
(65) |
Le condizioni che le informazioni indirizzate dalle imprese di investimento ai clienti e potenziali clienti devono rispettare per essere corrette, chiare e non fuorvianti dovrebbero applicarsi alle comunicazioni destinate ai clienti al dettaglio o professionali in modo appropriato e proporzionato, tenuto conto, ad esempio, del mezzo di comunicazione e delle informazioni che la comunicazione intende trasmettere ai clienti o potenziali clienti. In particolare, non sarebbe opportuno applicare tali condizioni alle comunicazioni di marketing composte solo da uno o più dei seguenti dati: nome dell'impresa, logo o altra immagine associata all'impresa, recapito, riferimento ai tipi di servizi di investimento forniti dall'impresa. |
(66) |
Al fine di migliorare la coerenza delle informazioni ricevute dagli investitori, le imprese di investimento dovrebbero garantire che le informazioni fornite a ciascun cliente siano presentate sistematicamente nella stessa lingua in tutte le forme di materiale informativo e di marketing che gli è fornito. Tuttavia, ciò non dovrebbe comportare per le imprese l'obbligo di tradurre i prospetti forniti ai clienti e realizzati conformemente alla direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) o alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10). |
(67) |
Al fine di offrire una presentazione corretta e equilibrata dei benefici e dei rischi, quando fanno riferimento a qualsiasi potenziale beneficio di un servizio o strumento finanziario le imprese di investimento dovrebbero sempre fornire un'indicazione chiara ed evidente dei rischi associati, inclusi gli svantaggi e le carenze. |
(68) |
Le informazioni dovrebbero essere considerate fuorvianti se hanno la tendenza a indurre in errore la persona o le persone alle quali sono indirizzate o dalle quali verranno probabilmente ricevute, indipendentemente dal fatto che la persona che le fornisca le consideri fuorvianti o voglia che lo siano. |
(69) |
Laddove le imprese di investimento siano tenute a fornire informazioni ad un cliente prima della prestazione di un servizio, ciascuna operazione relativa allo stesso tipo di strumento finanziario non dovrebbe essere considerata prestazione di un servizio nuovo o diverso. |
(70) |
Informazioni dettagliate sul fatto che la consulenza sia offerta o no su base indipendente e che sia basata su un'analisi ampia o ristretta delle varie tipologie di strumenti finanziari, e sul processo di selezione usato dovrebbero aiutare i clienti a valutare il campo coperto dalla consulenza fornita. Ai clienti dovrebbero essere forniti dettagli sufficienti sul numero di strumenti finanziari analizzati dalle imprese. Il numero e la varietà degli strumenti finanziari da considerare, diversi da quelli forniti dall'impresa di investimento o dalle entità ad essa vicine, dovrebbero essere proporzionati al campo coperto dalla consulenza da fornire e alle preferenze e esigenze del cliente. Tuttavia, indipendentemente dalla gamma di servizi offerti, tutte le valutazioni dovrebbero basarsi su un numero adeguato di strumenti finanziari disponibili sul mercato così da consentire una valutazione adeguata delle alternative a disposizione. |
(71) |
La consulenza fornita dalle imprese di investimento su base indipendente può variare da ampia e generale a specializzata e specifica. Al fine di assicurare che il campo coperto dalla consulenza consenta un confronto corretto e adeguato tra i diversi strumenti finanziari, i consulenti in materia di investimenti specializzati in determinate categorie di strumenti finanziari e concentrati su criteri che non si basano sulla struttura tecnica dello strumento in sé, come per gli investimenti «verdi» o «etici», dovrebbero rispettare determinate condizioni se si presentano come consulenti indipendenti. |
(72) |
Consentire allo stesso consulente di fornire consulenze sia indipendenti sia non indipendenti potrebbe generare confusione nel cliente. Al fine di assicurare che i clienti comprendano la natura e la base della consulenza in materia di investimenti fornita, è opportuno stabilire determinati requisiti organizzativi. |
(73) |
La situazione in cui l'impresa di investimento fornisce al cliente una copia di un prospetto redatto e pubblicato conformemente alla direttiva 2003/71/CE non dovrebbe essere trattata come la situazione in cui l'impresa fornisce informazioni al cliente ai fini delle disposizioni sulle condizioni operative di cui alla direttiva 2014/65/UE riguardanti la qualità e il contenuto di tali informazioni, se l'impresa non è responsabile a norma di tale direttiva per le informazioni date nel prospetto. |
(74) |
La direttiva 2014/65/UE inasprisce gli obblighi delle imprese di investimento riguardo alla divulgazione delle informazioni su tutti i costi e gli oneri e li estende ai rapporti con i clienti professionali e le controparti qualificate. Al fine di assicurare che tutte le categorie di clienti beneficino da tale maggiore trasparenza sui costi e sugli oneri, le imprese di investimento dovrebbero essere autorizzate in determinate situazioni, quando prestano servizi di investimento a clienti professionali o a controparti qualificate, a concordare con tali clienti di limitare i requisiti dettagliati stabiliti nel presente regolamento. Ciò tuttavia non dovrebbe mai portare a una disapplicazione degli obblighi imposti alle imprese di investimento a norma dell'articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE. In questo contesto le imprese di investimento dovrebbero informare i clienti professionali di tutti i costi e gli oneri stabiliti dal presente regolamento, quando sono forniti servizi di consulenza in materia di finanziamento o di gestione del portafoglio oppure quando, indipendentemente dal servizio di investimento fornito, gli strumenti finanziari incorporano un derivato. Le imprese di investimento dovrebbero inoltre informare le controparti qualificate di tutti i costi e gli oneri così come stabilito dal presente regolamento quando, indipendentemente dal servizio di investimento fornito, lo strumento finanziario incorpora un derivato ed è destinato a essere distribuito ai clienti di tali imprese. In altri casi, quando forniscono servizi di investimento a clienti professionali o controparti qualificate, le imprese di investimento potrebbero tuttavia, su richiesta del cliente interessato, convenire, ad esempio, di non fornire l'illustrazione indicante l'effetto complessivo dei costi sul rendimento o l'indicazione della valuta coinvolta e dei tassi e dei costi di cambio applicabili se una parte dei costi e degli oneri totali è espressa in valuta estera. |
(75) |
Considerato l'obbligo generale di agire nel rispetto del miglior interesse dei clienti e l'importanza di informare anticipatamente i clienti di tutti i costi e gli oneri da sostenere, il riferimento agli strumenti finanziari raccomandati o commercializzati dovrebbe riguardare in particolare le imprese di investimento che forniscono servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione del portafoglio e le imprese che formulano raccomandazioni generali riguardanti strumenti finanziari o che promuovono determinati strumenti finanziari nella prestazione di servizi di investimento o servizi accessori ai clienti. Sarebbe ad esempio il caso delle imprese di investimento che hanno sottoscritto accordi di distribuzione o di collocamento con un produttore di beni o un emittente. |
(76) |
In conformità con l'obbligo generale di agire nel migliore interesse dei clienti e di tenere conto degli obblighi derivanti dalla normativa specifica dell'Unione che disciplina determinanti strumenti finanziari (in particolare, le quote di organismi di investimento collettivo e i prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP)), le imprese di investimento dovrebbero divulgare e aggregare tutti i costi e gli oneri, inclusi i costi dello strumento finanziario, in tutti i casi in cui sono obbligate a fornire al cliente informazioni sui costi di uno strumento finanziario in conformità con la legislazione dell'Unione. |
(77) |
Le imprese di investimento, se non hanno commercializzato o raccomandato uno strumento finanziario o non sono obbligate, a norma del diritto dell'Unione, a fornire ai clienti informazioni sui costi di uno strumento finanziario, potrebbero non essere nella posizione di tenere conto di tutti i costi associati a tale strumento finanziario. Anche in questi casi residui, le imprese di investimento dovrebbero informare anticipatamente i clienti di tutti i costi e gli oneri associati al servizio di investimento e del prezzo di acquisto dello strumento finanziario. Inoltre, le imprese di investimento dovrebbero rispettare tutti gli altri obblighi di fornire informazioni adeguate sui rischi dello strumento finanziario in conformità con l'articolo 24, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2014/65/UE o di fornire ai clienti, ex-post, adeguate relazioni sui servizi forniti in conformità con l'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE, inclusi gli elementi di costo. |
(78) |
Affinché i clienti siano consapevoli di tutti i costi e oneri da sostenere, della valutazione delle informazioni al riguardo e del confronto con altri strumenti finanziari e servizi di investimento, le imprese di investimento dovrebbero fornire loro informazioni chiare e comprensibili su tutti i costi e oneri in tempo utile prima della prestazione dei servizi. Informazioni anticipate sui costi collegati allo strumento finanziario o al servizio accessorio possono essere fornite sulla base dell'importo ipotizzato dell'investimento. Tuttavia, i costi e gli oneri comunicati dovrebbero rappresentare i costi che il cliente dovrà effettivamente sostenere sulla base di tale importo ipotizzato. Ad esempio, se un'impresa di investimento offre una gamma di servizi correnti con oneri diversi associati a ciascun servizio, l'impresa dovrebbe comunicare i costi associati al servizio che il cliente ha sottoscritto. Per le comunicazioni ex-post le informazioni relative ai costi e agli oneri dovrebbero riflettere l'importo effettivo dell'investimento del cliente al momento in cui è effettuata la comunicazione. |
(79) |
Al fine di assicurare che gli investitori ricevano informazioni su tutti i costi e gli oneri conformemente all'articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE, il rischio di mercato sottostante dovrebbe essere inteso come relativo solo alle oscillazioni del valore del capitale investito causate direttamente dalle oscillazioni del valore delle attività sottostanti. Anche i costi delle operazioni e le spese correnti per gli strumenti finanziari dovrebbero pertanto essere inclusi nella necessaria aggregazione dei costi e degli oneri e dovrebbero essere stimati in base a presupposti ragionevoli, accompagnati da una spiegazione del fatto che tali stime si basano sui presupposti e possono deviare dai costi e dagli oneri che saranno effettivamente sostenuti. Con lo stesso obiettivo di divulgazione integrale, le prassi che implicano una «compensazione» dei costi non dovrebbero essere escluse dall'obbligo di fornire informazioni su costi e oneri. La divulgazione dei costi e degli oneri si basa sul principio che ogni differenza tra il prezzo di una posizione per l'impresa e il relativo prezzo per il cliente dovrebbe essere comunicata, incluse le maggiorazioni e i ribassi. |
(80) |
Sebbene debbano aggregare tutti i costi e gli oneri in conformità con l'articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE e comunicare ai clienti i costi complessivi espressi sia come importo monetario sia come percentuale, le imprese di investimento dovrebbero anche poter fornire ai clienti o ai potenziali clienti dati separati comprendenti i costi e gli oneri iniziali aggregati, i costi e le spese correnti aggregati e i costi di uscita aggregati. |
(81) |
Le imprese di investimento che distribuiscono strumenti finanziari per i quali le informazioni sui costi e sugli oneri sono insufficienti, dovrebbero altresì informare i clienti di tali costi e di tutti gli altri costi e oneri associati relativi alla prestazione dei servizi di investimento in relazione a tali strumenti finanziari, così da salvaguardare il diritto dei clienti alla divulgazione integrale dei costi e oneri. Si tratterebbe del caso delle imprese di investimento che distribuiscono quote di un organismo di investimento collettivo per le quali, ad esempio, i costi dell'operazione non sono stati comunicati dalla società di gestione dell'organismo collettivo di investimento in valori mobiliari (OICVM). In tali casi le imprese di investimento dovrebbero rapportarsi con le società di gestione degli OICVM per ottenere le informazioni d'interesse. |
(82) |
Al fine di migliorare la trasparenza per i clienti in merito ai costi associati agli investimenti effettuati e alla prestazione di questi nel tempo rispetto ai relativi costi e oneri, dovrebbero essere effettuate anche divulgazioni ex-post quando le imprese di investimento hanno o hanno avuto un rapporto continuativo con il cliente durante l'anno. La divulgazione ex-post di tutti i costi e gli oneri pertinenti dovrebbe avvenire in modo personalizzato. La divulgazione periodica ex-post può avvenire sulla base degli obblighi di notifica esistenti, come gli obblighi per le imprese che eseguono ordini diversi dalla gestione del portafoglio, la gestione del portafoglio o la detenzione di fondi o strumenti finanziari del cliente. |
(83) |
Le informazioni che l'impresa di investimento è tenuta a fornire ai clienti per quanto concerne i costi e gli oneri connessi includono le informazioni circa le modalità di pagamento o di esecuzione del contratto di prestazione di servizi di investimento e di qualsiasi altro accordo relativo ad uno strumento finanziario offerto. A tal fine, le modalità di pagamento saranno in genere pertinenti se i contratti relativi a strumenti finanziari cessano con un regolamento a pronti. Le modalità di esecuzione saranno in genere pertinenti se, al momento della cessazione del contratto, uno strumento finanziario richiede la consegna di azioni, obbligazioni, warrant, lingotti o altro strumento o merce. |
(84) |
È necessario introdurre requisiti distinti per le modalità pratiche della valutazione dell'idoneità di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE e della valutazione dell'adeguatezza di cui all'articolo 25, paragrafo 3, della stessa direttiva. Tali valutazioni hanno un ambito di applicazione diverso per quanto riguarda i servizi di investimento ai quali si riferiscono e hanno funzioni e caratteristiche diverse. |
(85) |
Le imprese di investimento dovrebbero inserire nella relazione sull'idoneità, segnalandole all'attenzione dei clienti, informazioni che indichino che i servizi o gli strumenti raccomandati potrebbero imporre al cliente al dettaglio di richiedere un riesame delle modalità applicabili. Questo comprende le situazioni in cui un cliente potrebbe aver bisogno di richiedere consulenza per riportare gli investimenti in linea con l'assegnazione raccomandata iniziale, nel caso in cui vi sia una probabilità che il portafoglio possa allontanarsi dall'assegnazione delle attività ricercata. |
(86) |
Al fine di prendere in considerazione gli sviluppi del mercato e assicurare lo stesso grado di tutela degli investitori, è opportuno precisare che le imprese di investimento dovrebbero rimanere responsabili dello svolgimento delle valutazioni dell'idoneità nel caso in cui i servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione del portafoglio siano prestati, in tutto o in parte, attraverso un sistema automatizzato o semiautomatizzato. |
(87) |
In conformità dell'obbligo di valutazione dell'idoneità di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE è opportuno precisare che le imprese di investimento dovrebbero svolgere tale valutazione non solo in relazione alle raccomandazioni di acquisto di uno strumento finanziario, ma per tutte le decisioni sull'opportunità di negoziare, ivi compresa l'opportunità di acquistare, tenere o vendere un investimento. |
(88) |
Ai fini dell'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE, un'operazione può non essere idonea per il cliente o potenziale cliente a causa dei rischi degli strumenti finanziari associati, del tipo di operazione, delle caratteristiche dell'ordine o della frequenza delle negoziazioni. Una serie di operazioni, ciascuna delle quali idonea se considerata singolarmente, può risultare inidonea se la raccomandazione o le decisioni di negoziazione seguono una frequenza che non è nel migliore interesse del cliente. Nel caso della gestione del portafoglio, un'operazione può non essere idonea anche quando produce un portafoglio inidoneo. |
(89) |
Una raccomandazione o una richiesta fatta, o una consulenza data, da un gestore del portafoglio ad un cliente affinché questi gli dia o modifichi il mandato che definisce i limiti della sua discrezionalità dovrebbe essere considerata una raccomandazione ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE. |
(90) |
Al fine di offrire certezza giuridica e consentire ai clienti di comprendere meglio la natura dei servizi prestati, le imprese di investimento che forniscono ai clienti servizi di investimento o servizi accessori dovrebbero concludere per iscritto un accordo di base con il cliente che stabilisca i diritti e gli obblighi essenziali dell'impresa e del cliente. |
(91) |
Il presente regolamento non dovrebbe obbligare le autorità competenti ad approvare il contenuto dell'accordo di base tra l'impresa di investimento e i suoi clienti. Né dovrebbe impedire loro di prevedere l'approvazione, nella misura in cui questa sia subordinata unicamente all'osservanza, da parte dell'impresa, degli obblighi, di cui alla direttiva 2014/65/UE, di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti e di predisporre una registrazione in cui sono precisati i diritti e gli obblighi delle imprese di investimento e dei loro clienti e le altre condizioni alle quali l'impresa fornirà servizi ai clienti. |
(92) |
Le registrazioni che un'impresa di investimento deve tenere dovrebbero essere adatte al tipo di attività e alla gamma di servizi e attività di investimento svolti, a condizione che siano rispettati gli obblighi di tenuta delle registrazioni stabiliti dalla direttiva 2014/65/UE, dal regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), dal regolamento (UE) n. 596/2014, dalla direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (12) e dal presente regolamento e che le autorità competenti siano in grado di esercitare i loro compiti di vigilanza e di intervenire con misure di esecuzione ai fini della tutela degli investitori e dell'integrità dei mercati. |
(93) |
Alla luce dell'importanza delle relazioni e delle comunicazioni periodiche a tutti i clienti e dell'estensione dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE al rapporto con le controparti qualificate, i requisiti di comunicazione stabiliti dal presente regolamento dovrebbero essere applicati a tutte le categorie di clienti. Considerata la natura delle interazioni con le controparti qualificate, le imprese di investimento dovrebbero essere autorizzate a sottoscrivere accordi sul contenuto specifico e le tempistiche delle comunicazioni diversi da quelli applicabili ai clienti al dettaglio e professionali. |
(94) |
Laddove le imprese di investimento che prestano servizi di gestione del portafoglio siano tenute a fornire ai clienti o ai potenziali clienti informazioni sui tipi di strumenti finanziari che possono essere inclusi nel portafoglio del cliente e sui tipi di operazioni che possono essere eseguite su tali strumenti, dette informazioni dovrebbero indicare separatamente se l'impresa di investimento avrà il mandato per investire in strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, in derivati o in strumenti illiquidi o ad alta volatilità o per procedere a vendite allo scoperto, acquisti tramite fondi presi a prestito, operazioni di finanziamento tramite titoli o qualsiasi operazione che implichi pagamenti di margini, deposito di garanzie o rischio di cambio. |
(95) |
I clienti dovrebbero essere informati delle prestazioni del loro portafoglio e dei deprezzamenti degli investimenti iniziali. Nel caso della gestione del portafoglio, tale automatismo dovrebbe innescarsi a un deprezzamento del 10 % e ai successivi multipli del 10 % del valore totale del portafoglio complessivo e non dovrebbe essere applicato alle singole partecipazioni. |
(96) |
Ai fini degli obblighi di comunicazione per quanto riguarda la gestione del portafoglio, un'operazione con passività potenziali dovrebbe comprendere qualsiasi passività effettiva o potenziale per il cliente che supera il costo di acquisto dello strumento. |
(97) |
Ai fini delle disposizioni in materia di comunicazione ai clienti, un riferimento alla tipologia dell'ordine andrebbe inteso come riferimento al suo status di ordine con limite di prezzo, ordine al prezzo di mercato o altro tipo specifico di ordine. |
(98) |
Ai fini delle disposizioni in materia di comunicazione ai clienti, un riferimento alla natura dell'ordine andrebbe inteso come riferimento ad ordini di sottoscrivere titoli o di esercitare un'opzione o a ordini analoghi di clienti. |
(99) |
Quando stabilisce la strategia di esecuzione a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE, l'impresa di investimento dovrebbe determinare l'importanza relativa dei fattori menzionati all'articolo 27, paragrafo 1, della stessa direttiva o almeno stabilire la procedura attraverso la quale determinare l'importanza relativa di tali fattori, in modo da poter fornire il migliore risultato possibile ai propri clienti. Per poter applicare efficacemente tale strategia le imprese di investimento dovrebbero selezionare le sedi di esecuzione che consentono loro di ottenere sistematicamente il migliore risultato possibile nell'esecuzione degli ordini dei clienti. Per conformarsi all'obbligo giuridico dell'esecuzione alle condizioni migliori le imprese di investimento, quando applicano i criteri per l'esecuzione alle condizioni migliori per i clienti professionali, di norma non utilizzeranno le stesse sedi di esecuzione per le operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) e per le altre operazioni. Questo perché le SFT sono utilizzate come fonte di finanziamento soggetta all'impegno per chi riceve il prestito di restituire titoli equivalenti ad una data da stabilirsi e le condizioni delle SFT sono generalmente stipulate bilateralmente tra le controparti prima dell'esecuzione. Pertanto, la scelta delle sedi di esecuzione per le SFT è più limitata rispetto al caso delle altre operazioni, dato che dipende dalle particolari condizioni preventivamente definite fra le controparti e dalla presenza di una specifica domanda degli strumenti finanziari d'interesse in quelle sedi di esecuzione. Di conseguenza, la strategia di esecuzione degli ordini stabilita dalle imprese di investimento dovrebbe tenere conto delle particolari caratteristiche delle SFT e elencare separatamente le sedi di esecuzione utilizzate per esse. Le imprese di investimento dovrebbero applicare la strategia di esecuzione a ciascun ordine di clienti da loro eseguito, al fine di ottenere il migliore risultato possibile per il cliente conformemente a tale strategia. |
(100) |
Al fine di assicurare che le imprese di investimento che trasmettono o collocano gli ordini dei clienti presso altre entità per l'esecuzione agiscano secondo il migliore interesse dei loro clienti conformemente all'articolo 24, paragrafo 1 e paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE in termini di comunicazione ai clienti di informazioni adeguate sull'impresa e i servizi che offre, le imprese di investimento dovrebbero fornire ai clienti informazioni adeguate sulle prime cinque entità per ciascuna classe di strumenti finanziari a cui trasmettono o presso cui collocano gli ordini dei clienti e fornire a questi informazioni sulla qualità dell'esecuzione in conformità con l'articolo 27, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE e le relative misure di esecuzione. Le imprese di investimento che trasmettono o collocano ordini presso altre entità per l'esecuzione possono selezionare un'unica entità per l'esecuzione solo se possono dimostrare che questo permette loro di ottenere sistematicamente il miglior risultato possibile per i propri clienti e se possono ragionevolmente aspettarsi che l'entità selezionata permetterà loro di ottenere per i clienti risultati almeno altrettanto buoni dei risultati che potrebbero ragionevolmente aspettarsi utilizzando per l'esecuzione entità alternative. Questa ragionevole aspettativa dovrebbe essere supportata da dati pubblicati in conformità all'articolo 27 della direttiva 2014/65/UE o da un'analisi interna condotta dalle stesse imprese di investimento. |
(101) |
Al fine di garantire l'ottenimento del miglior risultato possibile per il cliente al dettaglio quando esegue un suo ordine in assenza di istruzioni specifiche, l'impresa di investimento dovrebbe prendere in considerazione tutti i fattori che le consentiranno di fornire il migliore risultato possibile in termini di corrispettivo totale, che è costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi connessi all'esecuzione. A fattori quali la rapidità, la probabilità di esecuzione e di regolamento, le dimensioni e la natura dell'ordine, l'impatto sul mercato ed altri costi impliciti dell'operazione può essere data precedenza rispetto al corrispettivo immediato costituito da prezzo e costo soltanto se servono a fornire al cliente al dettaglio il miglior risultato possibile in termini di corrispettivo totale. |
(102) |
Quando le imprese di investimento eseguono un ordine seguendo le istruzioni specifiche del cliente, si dovrebbe considerare che abbiano soddisfatto gli obblighi di esecuzione alle condizioni migliori soltanto per la parte o l'aspetto dell'ordine ai quali si riferiscono le istruzioni del cliente. Il fatto che il cliente abbia dato istruzioni specifiche riguardanti soltanto una parte o un aspetto dell'ordine non dovrebbe sollevare l'impresa di investimento dagli obblighi di esecuzione alle condizioni migliori per quanto riguarda le altre parti o gli altri aspetti dell'ordine del cliente di cui tali istruzioni non trattano. L'impresa di investimento non dovrebbe indurre il cliente, indicandogli espressamente o suggerendogli implicitamente il contenuto, a darle istruzioni finalizzate all'esecuzione di un ordine in un determinato modo quando dovrebbe ragionevolmente sapere che dette istruzioni le impedirebbero probabilmente di ottenere il migliore risultato possibile per tale cliente. Tuttavia ciò non dovrebbe impedire all'impresa di invitare il cliente a scegliere tra due o più sedi di negoziazione specifiche, purché tali sedi siano in linea con la strategia di esecuzione dell'impresa. |
(103) |
La negoziazione per conto proprio con i clienti da parte dell'impresa di investimento dovrebbe essere considerata esecuzione degli ordini dei clienti e pertanto dovrebbe essere soggetta agli obblighi di cui alla direttiva 2014/65/UE e al presente regolamento, in particolare agli obblighi inerenti all'esecuzione alle condizioni migliori. Tuttavia, se l'impresa di investimento offre ad un cliente una quotazione che soddisferebbe gli obblighi imposti dall'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE qualora fosse eseguita nel momento in cui è presentata, è opportuno che l'impresa soddisfi questi stessi obblighi se esegue la quotazione offerta dopo che il cliente l'ha accettata, purché, tenendo conto delle condizioni mutevoli del mercato e del tempo trascorso tra l'offerta e la sua accettazione, la quotazione non sia manifestamente superata. |
(104) |
L'obbligo di ottenere il miglior risultato possibile quando si eseguono gli ordini dei clienti si applica in relazione a tutti i tipi di strumenti finanziari. Tuttavia, date le differenze tra le strutture dei mercati o degli strumenti finanziari può essere difficile individuare ed applicare, per l'esecuzione alle condizioni migliori, un criterio ed una procedura uniformi che siano validi ed efficaci per tutte le categorie di strumenti. Pertanto gli obblighi di esecuzione alle condizioni migliori dovrebbero essere applicati in modo da tenere conto delle diverse circostanze collegate all'esecuzione degli ordini relativi a particolari tipi di strumenti finanziari. Ad esempio, le operazioni su uno strumento finanziario OTC personalizzato che comportano una relazione contrattuale particolare adattata alle caratteristiche del cliente e dell'impresa di investimento possono non essere comparabili, ai fini dell'esecuzione alle condizioni migliori, con le operazioni su azioni negoziate in sedi di esecuzione centralizzate. Dal momento che gli obblighi di esecuzione alle condizioni migliori si applicano a tutti gli strumenti finanziari, siano essi negoziati in sedi di negoziazione o OTC, le imprese di investimento dovrebbero raccogliere i dati di mercato pertinenti al fine di controllare se il prezzo OTC offerto per un cliente è corretto e consono agli obblighi di esecuzione alle condizioni migliori. |
(105) |
Le disposizioni del presente regolamento riguardanti la strategia di esecuzione dovrebbero essere senza pregiudizio dell'obbligo generale delle imprese di investimento, di cui all'articolo 27, paragrafo 7, della direttiva 2014/65/UE, di controllare l'efficacia dei loro dispositivi e strategia di esecuzione degli ordini e di valutare periodicamente le sedi di esecuzione previste nella strategia di esecuzione. |
(106) |
Il presente regolamento non dovrebbe imporre, ai fini dell'esecuzione alle condizioni migliori, una duplicazione degli sforzi tra l'impresa di investimento che fornisce il servizio di ricezione e trasmissione di ordini o di gestione del portafoglio e l'impresa di investimento alla quale la prima trasmette gli ordini a fini di esecuzione. |
(107) |
L'obbligo di esecuzione alle condizioni migliori previsto dalla direttiva 2014/65/UE impone alle imprese di investimento di adottare misure sufficienti per ottenere il migliore risultato possibile per i loro clienti. La qualità dell'esecuzione, che include aspetti quali la rapidità e la probabilità di esecuzione (come il fill rate) e la disponibilità e l'incidenza del miglior prezzo, è un fattore importante per poter assicurare l'esecuzione alle condizioni migliori. La disponibilità, la comparabilità e il consolidamento dei dati relativi alla qualità dell'esecuzione offerta dalle varie sedi di esecuzione è fondamentale per consentire alle imprese di investimento e agli investitori di individuare le sedi di esecuzione che offrono la migliore qualità di esecuzione per i loro clienti. Al fine di ottenere il risultato dell'esecuzione alle condizioni migliori per un cliente le imprese di investimento dovrebbero comparare e analizzare i dati pertinenti, compresi quelli resi pubblici a norma dell'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE e delle relative misure di esecuzione. |
(108) |
È opportuno consentire alle imprese di investimento che eseguono gli ordini di includere nella strategia un'unica sede di esecuzione solo se sono in grado di dimostrare che questo permette loro di ottenere sistematicamente l'esecuzione alle condizioni migliori per i propri clienti. Le imprese di investimento dovrebbero selezionare un'unica sede di esecuzione solo se possono ragionevolmente aspettarsi che la sede di esecuzione selezionata consentirà loro di ottenere per il cliente risultati almeno altrettanto buoni dei risultati che potrebbero ragionevolmente aspettarsi utilizzando sedi di esecuzione alternative. Questa ragionevole aspettativa dovrebbe essere supportata dai dati pubblicati conformemente all'articolo 27 della direttiva 2014/65/UE o da altre analisi interne condotte dalle stesse imprese. |
(109) |
La riassegnazione delle operazioni dovrebbe essere considerata pregiudizievole per il cliente se, in seguito ad essa, è data precedenza in modo scorretto all'impresa di investimento o ad un dato cliente. |
(110) |
Fatto salvo il regolamento (UE) n. 596/2014, ai fini delle disposizioni del presente regolamento relative alla gestione degli ordini dei clienti, questi ordini non dovrebbero essere trattati come ordini per il resto comparabili se sono ricevuti tramite canali diversi e non sarebbe possibile trattarli in successione. Qualsiasi uso da parte dell'impresa di investimento di informazioni relative ad ordini in sospeso di clienti per negoziare per conto proprio gli strumenti finanziari ai quali l'ordine si riferisce, o strumenti finanziari collegati, dovrebbe essere considerato un abuso di tali informazioni. Tuttavia, non dovrebbe di per sé essere considerato abuso di informazioni il mero fatto che i market maker o gli organismi autorizzati ad agire come controparti si limitino alla legittima attività di acquistare e vendere strumenti finanziari o che le persone autorizzate ad eseguire ordini per conto di terzi si limitino ad eseguirli come di dovere. |
(111) |
Nel valutare se un mercato soddisfa il requisito di cui all'articolo 33, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2014/65/UE per cui almeno il 50 % degli emittenti ammessi alla negoziazione devono essere piccole e medie imprese (PMI), le autorità competenti dovrebbero adottare un approccio flessibile in relazione ai mercati senza precedente storia operativa, alle PMI di nuova costituzione i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione da meno di tre anni e agli emittenti esclusivamente di strumenti finanziari diversi dagli strumenti di capitale. |
(112) |
Data la diversità dei modelli operativi degli attuali sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) che nell'Unione si concentrano sulle PMI e con l'obiettivo di assicurare il successo della nuova categoria del mercato di crescita per le PMI, è opportuno concedere ai mercati di crescita per le PMI un adeguato grado di flessibilità circa la valutazione dell'adeguatezza degli emittenti per l'ammissione nella loro sede. In ogni caso, il mercato di crescita per le PMI non dovrebbe prevedere norme che impongono agli emittenti oneri maggiori rispetto a quelli loro applicabili nei mercati regolamentati. |
(113) |
Per quanto concerne il contenuto del documento di ammissione che un emittente dovrebbe produrre all'ammissione iniziale alla negoziazione dei suoi titoli su un mercato di crescita per le PMI se non si applica il requisito di pubblicare un prospetto a norma della direttiva 2003/71/CE, è opportuno che le autorità competenti mantengano la discrezionalità di valutare se le norme stabilite dal gestore del mercato di crescita per le PMI consentono un'informazione adeguata degli investitori. Sebbene la piena responsabilità delle informazioni contenute nel documento di ammissione debba ricadere sull'emittente, dovrebbe spettare al gestore del mercato di crescita per le PMI definire il modo in cui esaminare adeguatamente il documento di ammissione. Ciò non dovrebbe obbligatoriamente prevedere un'approvazione formale da parte dell'autorità competente o del gestore. |
(114) |
La pubblicazione da parte degli emittenti di relazioni finanziarie annuali o semestrali rappresenta un'appropriata norma minima di trasparenza coerente con la migliore prassi prevalente negli attuali mercati che si concentrano sulle PMI. Per quanto riguarda il contenuto delle relazioni finanziarie, il gestore di un mercato di crescita per le PMI dovrebbe essere libero di prescrivere agli emittenti i cui strumenti finanziari sono negoziati nella sua sede l'uso dei principi internazionali di informativa finanziaria (IFRS) o dei principi di informativa finanziaria ammessi dalle leggi e dai regolamenti locali oppure di entrambi. I termini per la pubblicazione delle relazioni finanziarie dovrebbero essere meno rigidi di quelli prescritti dalla direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13), perché una tempistica meno stringente pare più adatta alle necessità e alle circostanze delle PMI. |
(115) |
Dal momento che le norme sulla divulgazione delle informazioni sugli emittenti in mercati regolamentati previste dalla direttiva 2004/109/CE sarebbero troppo onerose per gli emittenti negoziati sui mercati di crescita per le PMI, è opportuno che il sto internet del gestore del mercato di crescita per le PMI diventi il punto di convergenza degli investitori che cercano informazioni sugli emittenti negoziati in tale sede. La pubblicazione sul sito internet del gestore del mercato di crescita per le PMI può avvenire anche inserendo un link diretto al sito internet dell'emittente qualora le informazioni siano pubblicate lì, purché il link diriga direttamente alla parte del sito internet dell'emittente in cui gli investitori possono con facilità trovare le informazioni regolamentari. |
(116) |
È necessario precisare quando la sospensione o l'esclusione dalla negoziazione di uno strumento finanziario rischia di causare un danno rilevante all'interesse dell'investitore o al funzionamento ordinato del mercato. Al riguardo una convergenza è necessaria per assicurare che i partecipanti al mercato dello Stato membro in cui la negoziazione di strumenti finanziari è stata sospesa o in cui gli strumenti finanziari ne sono stati esclusi non siano svantaggiati rispetto ai partecipanti al mercato di un altro Stato membro in cui la negoziazione è ancora in corso. |
(117) |
Al fine di assicurare il necessario livello di convergenza, è opportuno compilare un elenco di circostanze che costituiscono un danno rilevante per gli interessi degli investitori e l'ordinato funzionamento del mercato, su cui potrebbe basarsi la decisione dell'autorità nazionale competente, del gestore del mercato che gestisce un mercato regolamentato o dell'impresa di investimento o del gestore del mercato che gestisce un MTF o un OTF di non richiedere la sospensione o l'esclusione di uno strumento finanziario dalla negoziazione o di non seguire una notifica in tal senso. È opportuno che tale elenco non sia esaustivo, perché in tal modo fornirebbe alle autorità nazionali competenti un quadro per l'esercizio del loro giudizio lasciando loro il necessario grado di flessibilità nella valutazione dei singoli casi. |
(118) |
L'articolo 31, paragrafo 2, e l'articolo 54, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE impongono alle imprese di investimento e ai gestori del mercato che gestiscono un MTF o un OTF così come agli operatori di mercato in mercati regolamentati di informare immediatamente la rispettiva autorità nazionale competente in presenza di determinate circostanze. Quest'obbligo mira ad assicurare che le autorità nazionali competenti possano espletare i loro compiti di regolamentazione ed essere informate in modo tempestivo degli eventi che possono avere un impatto negativo sul funzionamento e sull'integrità dei mercati. Le informazioni ricevute dai gestori delle sedi di negoziazione dovrebbero consentire alle autorità nazionali competenti di individuare e valutare i rischi per i mercati e per i relativi partecipanti, nonché di reagire in modo efficiente intervenendo se necessario. |
(119) |
È opportuno compilare un elenco non esaustivo delle circostanze di alto livello in cui possono essere presunte significative violazioni delle regole di una sede di negoziazione, condizioni di negoziazione anormali o disfunzioni del sistema in relazione a uno strumento finanziario, facendo pertanto scattare per i gestori delle sedi di negoziazione l'obbligo di informare immediatamente le autorità competenti così come stabilito all'articolo 31, paragrafo 2, e all'articolo 54, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE. A tale scopo, il riferimento alle «regole di una sede di negoziazione» dovrebbe essere inteso in senso ampio e dovrebbe comprendere tutte le norme, i regolamenti, le ordinanze e i termini e le condizioni generali degli accordi contrattuali tra la sede di negoziazione e i suoi partecipanti in cui sono previste le condizioni per la negoziazione e per l'ammissione alla sede di negoziazione. |
(120) |
Anche in merito agli atti che potrebbero indicare un comportamento abusivo contemplato dal regolamento (UE) n. 596/2014, è opportuno compilare un elenco non esaustivo dei segnali di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato di cui il gestore di una sede di negoziazione dovrebbe tenere conto quando esamina le operazioni o gli ordini di compravendita al fine di stabilire se si applica l'obbligo di informare l'autorità nazionale competente imposto dall'articolo 31, paragrafo 2, e dall'articolo 54, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE. A tal fine, il riferimento all'«ordine di compravendita» dovrebbe comprendere tutti i tipi di ordine, compresi gli ordini iniziali, le modifiche, gli aggiornamenti e le cancellazioni degli ordini, indipendentemente dal fatto che siano stati eseguiti e indipendentemente dal mezzo usato per accedere alla sede di negoziazione. |
(121) |
L'elenco dei segnali di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato non dovrebbe essere esaustivo né determinativo dell'abuso di mercato o del tentato abuso di mercato, dal momento che ciascuno dei segnali non necessariamente costituisce di per sé un abuso di mercato o un tentato abuso di mercato. Le operazioni o gli ordini di compravendita caratterizzati da uno o più segnali potrebbero essere giustificati da motivi legittimi o realizzati nel rispetto delle regole della sede di negoziazione. |
(122) |
Al fine di garantire trasparenza agli attori del mercato, al contempo prevenendo gli abusi di mercato e preservando l'identità dei titolari di posizioni, la pubblicazione di relazioni settimanali delle posizioni aggregate relativamente alle posizioni di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/65/UE dovrebbe riguardare solo i contratti negoziati da un determinato numero di persone al di sopra di determinate soglie specificate nel presente regolamento. |
(123) |
Per garantire che i dati di mercato siano forniti a condizioni commerciali ragionevoli in modo uniforme nell'Unione, il presente regolamento specifica le condizioni che devono rispettare gli APA e i CTP. Queste condizioni si basano sull'obiettivo di garantire che l'obbligo di fornire dati di mercato a condizioni commerciali ragionevoli sia sufficientemente chiaro da permettere un'applicazione efficiente e uniforme, tenendo conto al contempo dei diversi modelli operativi e strutture di costo dei fornitori dei dati. |
(124) |
Per assicurare che le commissioni per i dati di mercato siano fissate ad un livello ragionevole, l'adempimento dell'obbligo di fornire dati di mercato a condizioni commerciali ragionevoli presuppone che le commissioni abbiano un rapporto ragionevole con il costo di produzione e diffusione dei dati. Pertanto, senza pregiudizio dell'applicazione delle norme sulla concorrenza, i fornitori dei dati dovrebbero determinare le commissioni in base ai loro costi, ai quali può essere aggiunto un margine commerciale, considerando fattori come il margine operativo, il return on costs (ROC), il rendimento delle attività operative e il rendimento del capitale. Se i fornitori di dati sostengono costi congiunti per la fornitura dei dati e altri servizi, il costo della fornitura dei dati può comprendere una porzione adeguata dei costi derivanti da qualsiasi altro servizio pertinente fornito. Poiché specificare il costo esatto è molto complesso, dovrebbero essere precisate piuttosto le metodologie di imputazione e di ripartizione dei costi, lasciando la specificazione dei costi alla discrezionalità dei fornitori di dati di mercato. |
(125) |
I dati di mercato dovrebbero essere forniti in modo non discriminatorio, il che presuppone che debba essere offerto lo stesso prezzo e gli stessi altri termini e condizioni a tutti i clienti appartenenti alla medesima categoria secondo criteri oggettivi pubblicati. |
(126) |
Per consentire agli utenti dei dati di ottenere i dati di mercato senza dover acquistare altri servizi, i dati di mercato non dovrebbero essere offerti in abbinamento ad altri servizi. Per evitare che gli utenti dei dati siano costretti a pagare più volte per gli stessi dati di mercato quando acquistano serie di dati da distributori di dati di mercato diversi, i dati di mercato dovrebbero essere offerti su base per utente eccettuato il caso in cui ciò fosse sproporzionato considerati i costi, data la portata e l'entità della fornitura dei dati di mercato dell'APA e del CTP. |
(127) |
Per consentire agli utenti dei dati e alle autorità competenti di valutare efficacemente se i dati di mercato siano forniti a condizioni commerciali ragionevoli, è necessario che tutte le condizioni essenziali di tale fornitura siano comunicate al pubblico. I fornitori di dati dovrebbero pertanto rendere pubbliche le informazioni sulle commissioni applicate e il contenuto dei dati di mercato, così come le metodologie di contabilità dei costi utilizzate, ma senza l'obbligo di divulgare i costi effettivi. |
(128) |
È opportuno stabilire i criteri per determinare quando le operazioni di un mercato regolamentato, un MTF o un OTF siano di importanza sostanziale in uno Stato membro ospitante, in modo tale da non obbligare una sede di negoziazione a trattare con più di una autorità competente o a essere soggetta alla vigilanza di più di una autorità competente quando ciò non sarebbe necessario a norma della direttiva 2014/65/UE. Per gli MTF e gli OTF è opportuno che solo quelli con una quota di mercato significativa siano considerati di importanza sostanziale, in modo tale che non tutte le ricollocazioni o le acquisizioni di MTF o OTF economicamente non significativi determinino automaticamente la conclusione degli accordi di cooperazione di cui all'articolo 79, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE. |
(129) |
Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la «Carta»). Di conseguenza, il presente regolamento dovrebbe essere interpretato e applicato conformemente a tali diritti e principi, in particolare il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, la libertà di impresa, il diritto alla protezione dei consumatori, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. Il trattamento dei dati personali nell'ambito del presente regolamento dovrebbe rispettare i diritti fondamentali, ivi compreso il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale previsti agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dovrebbe essere conforme alla direttiva 95/46/CE e il regolamento (CE) n. 45/2001. |
(130) |
L'ESMA, istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), è stata consultata per un parere tecnico. |
(131) |
Al fine di consentire alle autorità competenti e alle imprese di investimento di adeguarsi ai nuovi obblighi introdotti dal presente regolamento in modo che possano essere applicati in modo efficiente ed efficace, la data di applicazione del presente regolamento dovrebbe essere allineata con la data di applicazione della direttiva 2014/65/UE, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il capo II e le sezioni da 1 a 4, l'articolo 59, paragrafo 4, l'articolo 60 e il capo III, sezioni da 6 a 8, e, per quanto riguardanti tali disposizioni, il capo I, il capo III, sezione 9, e il capo IV del presente regolamento si applicano alle società di gestione di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE e all'articolo 6, paragrafo 6, della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (15).
2. I riferimenti alle imprese di investimento comprendono gli enti creditizi e i riferimenti agli strumenti finanziari comprendono i depositi strutturati in relazione a tutti i requisiti indicati nell'articolo 1, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2014/65/UE e le relative disposizioni di esecuzione previste dal presente regolamento.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) «soggetto rilevante» in relazione all'impresa di investimento: uno dei seguenti soggetti:
a) |
amministratore, socio o equivalente, dirigente o agente collegato dell'impresa; |
b) |
amministratore, socio o equivalente o dirigente di un agente collegato dell'impresa; |
c) |
dipendente dell'impresa o di un suo agente collegato, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi sono a disposizione e sotto il controllo dell'impresa o di un suo agente collegato e che partecipa alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte dell'impresa; |
d) |
persona fisica che partecipa direttamente alla prestazione di servizi all'impresa di investimento o al suo agente collegato nel quadro di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte dell'impresa; |
2) «analista finanziario»: un soggetto rilevante che produce la parte sostanziale della ricerca in materia di investimenti;
3) «esternalizzazione»: accordo in qualsiasi forma tra un'impresa di investimento e un fornitore di servizi in base al quale il fornitore di servizi realizza un processo, un servizio o un'attività che sarebbero altrimenti realizzati dalla stessa impresa di investimento;
3 bis) «persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela»: una delle seguenti persone:
a) |
il coniuge del soggetto rilevante o altro partner equiparato al coniuge a norma del diritto nazionale; |
b) |
i figli o i figliastri a carico del soggetto rilevante; |
c) |
ogni altro parente del soggetto rilevante che abbia convissuto per almeno un anno con il soggetto rilevante alla data dell'operazione personale considerata; |
4) «operazione di finanziamento tramite titoli» (SFT): un'operazione di finanziamento tramite titoli ai sensi dell'articolo 3, punto 11, del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio (16);
5) «retribuzione»: ogni forma di pagamento o beneficio finanziario o non finanziario fornito direttamente o indirettamente dalle imprese ai soggetti rilevanti nel contesto della fornitura di servizi di investimento o servizi accessori ai clienti;
6) «merce»: qualsiasi bene di natura fungibile che può essere consegnato, compresi i metalli e i loro minerali e leghe, i prodotti agricoli e l'energia, come ad esempio l'energia elettrica.
Articolo 3
Condizioni che si applicano alla fornitura di informazioni
1. Quando, ai fini del presente regolamento, le informazioni devono essere fornite su un supporto durevole ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 62, della direttiva 2014/65/UE, le imprese di investimento hanno il diritto di fornire tali informazioni su un supporto durevole non cartaceo solo se:
a) |
la fornitura delle informazioni su tale supporto è appropriata per il contesto in cui si svolge o si svolgerà il rapporto d'affari tra l'impresa e il cliente; |
b) |
la persona alla quale sono dirette le informazioni, quando le è offerta la possibilità di scegliere tra l'informazione su carta o tale altro supporto durevole, sceglie specificamente tale altro supporto. |
2. Quando, conformemente all'articolo 46, 47, 48, 49 o 50 ovvero all'articolo 66, paragrafo 3, l'impresa di investimento fornisce informazioni ad un cliente tramite un sito internet e tali informazioni non sono indirizzate personalmente al cliente, le imprese di investimento assicurano che siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a) |
la fornitura delle informazioni su tale supporto è appropriata per il contesto in cui si svolge o si svolgerà il rapporto d'affari tra l'impresa e il cliente; |
b) |
il cliente deve acconsentire espressamente alla fornitura delle informazioni in tale forma; |
c) |
al cliente deve essere comunicato elettronicamente l'indirizzo del sito internet e il punto del sito in cui può avere accesso all'informazione; |
d) |
le informazioni devono essere aggiornate; |
e) |
le informazioni devono essere sempre accessibili tramite tale sito per tutto il periodo di tempo in cui, ragionevolmente, il cliente può avere necessità di visitarlo. |
3. Ai fini del presente articolo, la fornitura di informazioni tramite comunicazioni elettroniche è considerata appropriata per il contesto in cui si svolge o si svolgerà il rapporto d'affari tra l'impresa e il cliente quando vi è la prova che il cliente ha accesso regolare a internet. La fornitura da parte del cliente di un indirizzo di posta elettronica ai fini di tale rapporto d'affari è considerata una prova in tal senso.
Articolo 4
Prestazione di servizi di investimento a titolo accessorio
(Articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)
Ai fini dell'esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/65/UE, un servizio di investimento è considerato prestato a titolo accessorio nell'ambito dell'attività professionale in presenza delle seguenti condizioni:
a) |
esiste un collegamento stretto e fattuale tra l'attività professionale e la prestazione del servizio di investimento allo stesso cliente, tale che il servizio di investimento possa essere considerato accessorio all'attività professionale principale; |
b) |
la prestazione dei servizi di investimento ai clienti dell'attività professionale principale non mira a fornire una fonte di reddito sistematica alla persona che svolge l'attività professionale; |
c) |
la persona che svolge l'attività professionale non commercializza né promuove in altro modo la sua capacità di fornire servizi di investimento, salvo il caso in cui ciò sia comunicato ai clienti come accessorio all'attività professionale principale. |
Articolo 5
Prodotti energetici all'ingrosso che devono essere regolati con consegna fisica
(Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE)
1. Ai fini dell'allegato I, sezione C, punto 6, della direttiva 2014/65/UE, un prodotto energetico all'ingrosso deve essere regolato con consegna fisica in presenza di tutte le seguenti condizioni:
a) |
contiene disposizioni che assicurano che le parti del contratto abbiano predisposto meccanismi proporzionati che consentano loro di effettuare o ricevere la consegna della merce sottostante; un accordo di bilanciamento con il gestore del sistema di trasmissione o di trasporto nel settore dell'energia elettrica e del gas è considerato un meccanismo proporzionato quando le parti dell'accordo devono assicurare la fornitura fisica dell'energia elettrica o del gas. |
b) |
impone alle parti del contratto obblighi incondizionati, illimitati e eseguibili di consegna e di presa in consegna della merce sottostante; |
c) |
non consente alle parti di sostituire la fornitura fisica con regolamento a pronti; |
d) |
gli obblighi derivanti dal contratto non possono essere compensati con obblighi di altri contratti tra le parti del contratto, fatto salvo il diritto di tali parti di compensare gli obblighi di pagamento in contanti. |
Ai fini della lettera d) la compensazione operativa nei mercati dell'energia elettrica e del gas non è considerata compensazione degli obblighi di un contratto con obblighi derivanti da altri contratti.
2. La compensazione operativa è intesa come una nomina delle quantità di energia elettrica e gas da riversare in una rete quando previsto dalle norme o richiesto da un gestore del sistema di trasmissione ai sensi dell'articolo 2, punto 4, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (17) per un soggetto che svolge una funzione equivalente a quella del gestore del sistema di trasmissione a livello nazionale. La nomina delle quantità sulla base della compensazione operativa non è a discrezione delle parti del contratto.
3. Ai fini dell'allegato I, sezione C, punto 6, della direttiva 2014/65/UE, la forza maggiore comprende qualsiasi evento eccezionale o insieme di circostanze al di fuori del controllo delle parti di un contratto che queste non avrebbero potuto ragionevolmente prevedere o evitare esercitando una diligenza adeguata e ragionevole e che impedisce a una o a entrambe le parti del contratto di adempiere ai propri obblighi contrattuali.
4. Ai fini dell'allegato I, sezione C, punto 6, della direttiva 2014/65/UE, l'impossibilità di regolare caratterizzata da buona fede comprende ogni evento o insieme di circostanze non qualificabili come forza maggiore ai sensi dal paragrafo 3 che sono definite in modo obiettivo ed espresso nei termini contrattuali e che impediscono a una o a entrambe le parti del contratto, operanti in buona fede, di adempiere ai propri obblighi contrattuali.
5. L'esistenza di disposizioni sulla forza maggiore o sull'impossibilità di regolare caratterizzata da buona fede non osta a che un contratto sia considerato «regolato con consegna fisica» ai fini dell'allegato I, sezione C, punto 6, della direttiva 2014/65/UE.
6. L'esistenza di clausole di inadempimento secondo cui una parte ha diritto alla compensazione finanziaria in caso di mancata esecuzione o di esecuzione difettosa del contratto non osta a che il contratto sia considerato «regolato con consegna fisica» ai sensi dell'allegato I, sezione C, punto 6, della direttiva 2014/65/UE.
7. I metodi di consegna per i contratti considerati «regolati con consegna fisica» ai sensi dell'allegato I, sezione C, punto 6, della direttiva 2014/65/UE comprendono almeno:
a) |
la fornitura fisica delle merci stesse; |
b) |
la consegna di un documento che attribuisce i diritti di proprietà sulle merci o sulla quantità di merci interessata; |
c) |
altri metodi che comportano il trasferimento dei diritti di proprietà in relazione alla quantità di merci interessata senza la loro consegna fisica, tra cui la notifica, la programmazione o la nomina del gestore di una rete di fornitura energetica che assegna al ricevente la quantità di merci interessata. |
Articolo 6
Derivati energetici su petrolio e carbone e prodotti energetici all'ingrosso
(Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE)
1. Ai fini dell'allegato I, sezione C, punto 6, della direttiva 2014/65/UE, i derivati energetici sul petrolio sono contratti il cui sottostante è l'olio minerale, di qualsiasi descrizione, e i gas di petrolio, sotto forma sia di liquido sia di vapore, compresi i prodotti, i componenti e i derivati del petrolio e i carburanti petroliferi per il trasporto, ivi compresi quelli con additivi di biocarburante.
2. Ai fini dell'allegato I, sezione C, punto 6, della direttiva 2014/65/UE, i derivati energetici sul carbone sono contratti il cui sottostante è il carbone, definito come sostanza minerale combustibile nera o marrone scura composta da materia vegetale carbonizzata, usato come carburante.
3. Ai fini dell'allegato I, sezione C, punto 6, della direttiva 2014/65/UE, i derivati che posseggono le caratteristiche di prodotti energetici all'ingrosso ai sensi dell'articolo 2, punto 4, del regolamento (UE) n. 1227/2011 sono derivati il cui sottostante è l'energia elettrica o il gas naturale, in conformità dell'articolo 2, punto 4, lettere b) e d), di detto regolamento.
Articolo 7
Altri strumenti finanziari derivati
(Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE)
1. Ai fini dell'allegato I, sezione C, punto 7, della direttiva 2014/65/UE, un contratto che non è un contratto a pronti ai sensi del paragrafo 2 e che non è a scopi commerciali ai sensi del paragrafo 4, è considerato possedere le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati quando soddisfa le seguenti condizioni:
a) |
soddisfa uno dei seguenti criteri:
|
b) |
è standardizzato in modo tale che il prezzo, il lotto, la data di consegna e gli altri termini siano stabiliti principalmente mediante riferimento a prezzi pubblicati periodicamente, lotti standard o date di consegna standard. |
2. Un contratto a pronti ai fini del paragrafo 1 è un contratto per la vendita di una merce, di un bene o di un diritto secondo i cui termini la consegna è prevista entro il periodo più lungo tra i seguenti:
a) |
2 giorni di negoziazione; |
b) |
il periodo generalmente accettato nel mercato di tale merce, bene o diritto come periodo di consegna standard. |
Un contratto non è considerato un contratto a pronti quando, indipendentemente dai suoi termini espliciti, le parti hanno convenuto che la consegna del sottostante sia posticipata e non sia effettuata entro il periodo di cui al paragrafo 2.
3. Ai fini dell'allegato I, sezione C, punto 10, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (18), un contratto derivato relativo ad un sottostante di cui a tale sezione o all'articolo 8 del presente regolamento è considerato possedere le caratteristiche degli altri strumenti finanziari derivati se soddisfa una delle seguenti condizioni:
a) |
è regolato a pronti o può essere regolato a pronti a discrezione di una o più delle parti, per motivi diversi dall'inadempimento o da un altro evento che ne determina la cessazione; |
b) |
è negoziato in un mercato regolamentato, in un MTF, in un OTF o in una sede di negoziazione di un paese terzo che svolge una funzione simile a un mercato regolamentato, a un MTF o a un OTF; |
c) |
soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1. |
4. Un contratto è considerato a scopi commerciali ai fini dell'allegato I, sezione C, punto 7, della direttiva 2014/65/UE e non è considerato possedere le caratteristiche degli altri strumenti finanziari derivati ai fini della stessa sezione C, punti 7 e 10, quando soddisfa entrambe le seguenti condizioni:
a) |
è sottoscritto con o da un gestore o un amministratore di una rete di trasmissione di energia, di un meccanismo di bilanciamento dell'energia o di una rete di condotte; |
b) |
è necessario per bilanciare l'approvvigionamento e l'uso dell'energia in un dato momento, incluso il caso in cui la capacità di riserva contrattualizzata da un gestore del sistema di trasmissione dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 2, punto 4, della direttiva 2009/72/CE è trasferita da un fornitore di servizio di bilanciamento prequalificato a un altro fornitore di servizio di bilanciamento prequalificato con il consenso del gestore del sistema di trasmissione interessato. |
Articolo 8
Derivati ai sensi dell'allegato I, sezione C, punto 10, della direttiva 2014/65/UE
(Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE)
In aggiunta ai contratti derivati a cui è fatto esplicito riferimento all'allegato I, sezione C, punto 10, della direttiva 2014/65/UE, un contratto derivato è soggetto alle disposizioni contenute in detta sezione qualora soddisfi i criteri esposti in detta sezione e nell'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento e sia relativo a uno dei seguenti elementi:
a) |
larghezza di banda delle telecomunicazioni; |
b) |
capacità di stoccaggio di merci; |
c) |
capacità di trasmissione o trasporto relativa alle merci, sia tramite cavo, condotta o altri mezzi, ad eccezione dei diritti di trasmissione relativi alle capacità interzonali di trasmissione dell'energia elettrica ove siano, nel mercato primario, sottoscritti con o da un gestore di un sistema di trasmissione o da qualsiasi persona agente come fornitore di servizi per conto di questi e finalizzati all'assegnazione della capacità di trasmissione; |
d) |
una quota, un credito, un permesso, un diritto o un bene analogo direttamente collegati all'approvvigionamento, alla distribuzione o al consumo di energia derivata da risorse rinnovabili, tranne il caso in cui il contratto rientri già nell'ambito di applicazione dell'allegato I, sezione C, della direttiva 2014/65/UE; |
e) |
una variabile geologica, ambientale o di altro genere, fatta eccezione del caso in cui il contratto è relativo a unità riconosciute conformi ai requisiti della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (19); |
f) |
qualsiasi altro bene o diritto di natura fungibile, diverso dal diritto a ricevere un servizio, in grado di essere trasferito; |
g) |
un indice o una misura relativi al prezzo, al valore o al volume delle operazioni su qualsiasi bene, diritto, servizio o obbligazione; |
h) |
un indice o una misura basati sulla statistica attuariale. |
Articolo 9
Consulenza in materia di investimenti
(Articolo 4, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/65/UE)
Ai fini della definizione di «consulenza in materia di investimenti» di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/65/UE, una raccomandazione personalizzata è una raccomandazione fatta ad una persona nella sua qualità di investitore o potenziale investitore o nella sua qualità di agente di un investitore o potenziale investitore.
Detta raccomandazione è presentata come adatta per tale persona, o è basata sulla considerazione delle caratteristiche di tale persona, e consiste nella raccomandazione di:
a) |
comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare, detenere un determinato strumento finanziario o assumere garanzie nei confronti dell'emittente rispetto a tale strumento; |
b) |
esercitare o non esercitare il diritto conferito da un determinato strumento finanziario di comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare o riscattare uno strumento finanziario. |
Una raccomandazione non è considerata una raccomandazione personalizzata se è rivolta esclusivamente al pubblico.
Articolo 10
Caratteristiche degli altri contratti derivati connessi a valute
1. Ai fini dell'allegato I, sezione C, punto 4, della direttiva 2014/65/UE, gli altri contratti derivati connessi a valute non sono strumenti finanziari se il contratto rientra in una delle seguenti fattispecie:
a) |
un contratto a pronti ai sensi del paragrafo 2; |
b) |
un mezzo di pagamento che:
|
2. Un contratto a pronti ai fini del paragrafo 1 è un contratto per lo scambio di una valuta con un'altra secondo i cui termini la consegna è prevista entro il periodo più lungo tra i seguenti:
a) |
2 giorni di negoziazione per qualsiasi coppia di valute principali di cui al paragrafo 3; |
b) |
per qualsiasi coppia di valute in cui almeno una non è una valuta principale, il periodo più lungo tra 2 giorni di negoziazione e il periodo generalmente accettato nel mercato per tale coppia di valute come periodo di consegna standard; |
c) |
quando il contratto di cambio di tali valute è utilizzato al fine principale di vendere o acquistare un valore mobiliare o una quota di un organismo di investimento collettivo, il periodo più breve tra il periodo generalmente accettato nel mercato per il regolamento di tale valore mobiliare o quota di un organismo di investimento collettivo come periodo di consegna standard e 5 giorni lavorativi. |
Un contratto non è considerato un contratto a pronti quando, indipendentemente dai suoi termini espliciti, le parti hanno convenuto che la consegna della valuta sia posticipata e non sia effettuata entro il periodo stabilito dal primo comma.
3. Ai fini del paragrafo 2 sono comprese tra le valute principali solamente il dollaro USA, l'euro, lo yen giapponese, la sterlina britannica, il dollaro australiano, il franco svizzero, il dollaro canadese, il dollaro di Hong Kong, la corona svedese, il dollaro neozelandese, il dollaro di Singapore, la corona norvegese, il peso messicano, la kuna croata, il lev bulgaro, la corona ceca, la corona danese, il fiorino ungherese, lo zloty polacco e il leu rumeno.
4. Ai fini del paragrafo 2 per giorno di negoziazione s'intende qualsiasi giorno di normale negoziazione nella giurisdizione di entrambe le valute scambiate in virtù del contratto di cambio di tali valute e nella giurisdizione di una terza valuta laddove sussista una delle seguenti condizioni:
a) |
il cambio delle due valute ne prevede la conversione attraverso tale terza valuta ai fini della liquidità; |
b) |
il periodo di consegna standard per il cambio delle due valute fa riferimento alla giurisdizione di tale terza valuta. |
Articolo 11
Strumenti del mercato monetario
(Articolo 4, paragrafo 1, punto 17, della direttiva 2014/65/UE)
Gli strumenti del mercato monetario ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 17, della direttiva 2014/65/UE comprendono i buoni del tesoro, i certificati di deposito, le carte commerciali e gli altri strumenti con caratteristiche sostanzialmente equivalenti che soddisfano le seguenti condizioni:
a) |
hanno un valore che può essere determinato in qualsiasi momento; |
b) |
non sono derivati; |
c) |
hanno una scadenza all'emissione di 397 giorni o meno. |
Articolo 12
Internalizzatori sistematici per azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi
(Articolo 4, paragrafo 1, punto 20, della direttiva 2014/65/UE)
Un'impresa di investimento è considerata un internalizzatore sistematico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 20, della direttiva 2014/65/UE per un'azione, certificato di deposito, fondo indicizzato quotato, certificato e altro strumento finanziario analogo quando internalizza secondo i seguenti criteri:
a) |
in modo frequente e sistematico per uno strumento finanziario per cui vi è un mercato liquido quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 17, lettera b) del regolamento (UE) n. 600/2014 se durante gli ultimi 6 mesi:
|
b) |
in modo frequente e sistematico per uno strumento finanziario per cui non vi è un mercato liquido quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 17, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014 se durante gli ultimi 6 mesi le operazioni OTC effettuate da essa per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti hanno avuto luogo in media su base quotidiana; |
c) |
in modo sostanziale per uno strumento finanziario se l'entità delle negoziazioni OTC effettuate da essa per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti è stata, durante gli ultimi 6 mesi, pari o superiore a uno dei valori seguenti:
|
Articolo 13
Internalizzatori sistematici per le obbligazioni
(Articolo 4, paragrafo 1, punto 20, della direttiva 2014/65/UE)
Un'impresa di investimento è considerata un internalizzatore sistematico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 20, della direttiva 2014/65/UE per tutte le obbligazioni appartenenti a una classe di obbligazioni emesse dalla stessa entità o da qualsiasi entità all'interno dello stesso gruppo quando, in relazione a tali obbligazioni, internalizza secondo i seguenti criteri:
a) |
in modo frequente e sistematico per un'obbligazione per cui vi è un mercato liquido quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 17, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014 se durante gli ultimi 6 mesi:
|
b) |
in modo frequente e sistematico per un'obbligazione per cui non vi è un mercato liquido quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 17, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014 se durante gli ultimi 6 mesi le operazioni OTC effettuate da essa per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti hanno avuto luogo in media una volta a settimana; |
c) |
in modo sostanziale per un'obbligazione se l'entità delle negoziazioni OTC effettuate da essa per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti è stata, durante gli ultimi 6 mesi, pari o superiore a uno dei valori seguenti:
|
Articolo 14
Internalizzatori sistematici per i prodotti finanziari strutturati
(Articolo 4, paragrafo 1, punto 20, della direttiva 2014/65/UE)
Un'impresa di investimento è considerata un internalizzatore sistematico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 20, della direttiva 2014/65/UE per tutti i prodotti finanziari strutturati appartenenti a una classe di prodotti finanziari strutturati emessi dalla stessa entità o da qualsiasi entità all'interno dello stesso gruppo quando, in relazione a tali prodotti finanziari strutturati, internalizza secondo i seguenti criteri:
a) |
in modo frequente e sistematico per un prodotto finanziario strutturato per cui vi è un mercato liquido quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 17, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014 se durante gli ultimi 6 mesi:
|
b) |
in modo frequente e sistematico per un prodotto finanziario strutturato per cui non vi è un mercato liquido quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 17, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014 se durante gli ultimi 6 mesi le operazioni OTC effettuate da essa per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti hanno avuto luogo in media una volta a settimana; |
c) |
in modo sostanziale per un prodotto finanziario strutturato se l'entità delle negoziazioni OTC effettuate da essa per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti è stata, durante gli ultimi 6 mesi, pari o superiore a uno dei valori seguenti:
|
Articolo 15
Internalizzatori sistematici per i derivati
(Articolo 4, paragrafo 1, punto 20, della direttiva 2014/65/UE)
Un'impresa di investimento è considerata un internalizzatore sistematico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 20, della direttiva 2014/65/UE per tutti i derivati appartenenti a una classe di derivati quando, in relazione a tali derivati, internalizza secondo i seguenti criteri:
a) |
in modo frequente e sistematico per un derivato per cui vi è un mercato liquido quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 17, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014 se durante gli ultimi 6 mesi:
|
b) |
in modo frequente e sistematico per un derivato per cui non vi è un mercato liquido quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 17, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014 se durante gli ultimi 6 mesi le operazioni OTC nella pertinente classe di derivati effettuate da essa per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti hanno avuto luogo in media una volta a settimana; |
c) |
in modo sostanziale per un derivato se l'entità delle negoziazioni OTC effettuate da essa per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti è stata, durante gli ultimi 6 mesi, pari o superiore a uno dei valori seguenti:
|
Articolo 16
Internalizzatori sistematici per le quote di emissione
(Articolo 4, paragrafo 1, punto 20, della direttiva 2014/65/UE)
Un'impresa di investimento è considerata un internalizzatore sistematico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 20, della direttiva 2014/65/UE per le quote di emissione quando, in relazione a tale strumento, internalizza secondo i seguenti criteri:
a) |
in modo frequente e sistematico per una quota di emissione per cui vi è un mercato liquido quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 17, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014 se durante gli ultimi 6 mesi:
|
b) |
in modo frequente e sistematico per una quota di emissione per cui non vi è un mercato liquido quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 17, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014 se durante gli ultimi 6 mesi le operazioni OTC nel pertinente tipo di quote di emissione effettuate da essa per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti hanno avuto luogo in media una volta a settimana; |
c) |
in modo sostanziale per una quota di emissione se l'entità delle negoziazioni OTC effettuate da essa per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti è stata, durante gli ultimi 6 mesi, pari o superiore a uno dei valori seguenti:
|
Articolo 17
Periodi di valutazione
(Articolo 4, paragrafo 1, punto 20, della direttiva 2014/65/UE)
Le condizioni disposte dagli articoli da 12 a 16 sono oggetto di valutazione trimestrale sulla base dei dati degli ultimi 6 mesi. Il periodo di valutazione ha inizio il primo giorno lavorativo dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.
Gli strumenti di nuova emissione sono considerati nella valutazione solo quando i dati storici coprono un periodo almeno di tre mesi, nel caso delle azioni, dei certificati di deposito, dei fondi indicizzati quotati, dei certificati e di altri strumenti finanziari analoghi, e di sei settimane nel caso delle obbligazioni, dei prodotti finanziari strutturati e dei derivati.
Articolo 18
Negoziazione algoritmica
(Articolo 4, paragrafo 1, punto 39, della direttiva 2014/65/UE)
Al fine di precisare la definizione di negoziazione algoritmica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 39, della direttiva 2014/65/UE, un sistema è considerato operare in assenza o con un limitato intervento umano se, per qualsiasi processo di ordine o di generazione della quotazione o per qualsiasi processo volto a ottimizzare l'esecuzione dell'ordine, un sistema automatizzato prende le decisioni in qualsiasi fase dell'inizializzazione, della generazione, della trasmissione o dell'esecuzione degli ordini o delle quotazioni in base a parametri predeterminati.
Articolo 19
Tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza
(Articolo 4, paragrafo 1, punto 40, della direttiva 2014/65/UE)
1. Un elevato traffico infragiornaliero di messaggi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 40, della direttiva 2014/65/UE consiste nella presentazione in media di uno dei seguenti:
a) |
almeno 2 messaggi al secondo in relazione a un singolo strumento finanziario negoziato nella sede di negoziazione; |
b) |
almeno 4 messaggi al secondo in relazione a tutti gli strumenti finanziari negoziati nella sede di negoziazione. |
2. Ai fini del paragrafo 1 sono compresi nel calcolo i messaggi riguardanti gli strumenti finanziari per cui vi è un mercato liquido ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 17, del regolamento (UE) n. 600/2014. Sono compresi nel calcolo i messaggi introdotti ai fini della negoziazione nel rispetto dei criteri dell'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE.
3. Ai fini del paragrafo 1, sono compresi nel calcolo i messaggi introdotti ai fini di negoziazione per conto proprio. I messaggi introdotti tramite tecniche di negoziazione diverse da quelle che si basano sulla negoziazione per conto proprio sono compresi nel calcolo quando la tecnica di esecuzione dell'impresa è strutturata in modo da evitare che l'esecuzione avvenga per conto proprio.
4. Ai fini del paragrafo 1, per il calcolo dell'elevato traffico infragiornaliero di messaggi in relazione ai fornitori di accesso elettronico diretto sono esclusi i messaggi trasmessi dai clienti propri di accesso elettronico diretto.
5. Ai fini del paragrafo 1, due settimane dopo la fine di ogni mese di calendario le sedi di negoziazione mettono a disposizione delle imprese che le richiedono stime del numero medio di messaggi al secondo su base mensile, tenendo quindi conto di tutti i messaggi trasmessi durante i precedenti 12 mesi.
Articolo 20
Accesso elettronico diretto
(Articolo 4, paragrafo 1, punto 41, della direttiva 2014/65/UE)
1. Una persona non è considerata in grado di trasmettere in forma elettronica gli ordini relativi a uno strumento finanziario direttamente a una sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 41, della direttiva 2014/65/UE se non può esercitare discrezionalità riguardo alla frazione esatta di secondo dell'inserimento dell'ordine e alla durata dell'ordine in tale lasso di tempo.
2. Una persona non è considerata in grado di effettuare la trasmissione elettronica diretta dell'ordine quando questa avviene attraverso meccanismi di ottimizzazione dei processi di esecuzione che stabiliscono parametri dell'ordine diversi dalla sede o dalle sedi in cui esso dovrebbe essere presentato, a meno che tali meccanismi siano integrati nei sistemi del cliente e non in quelli del membro o del partecipante a un mercato regolamentato, a un MTF o a un cliente di un OTF.
CAPO II
REQUISITI ORGANIZZATIVI
SEZIONE 1
Organizzazione
Articolo 21
Requisiti organizzativi generali
(Articolo 16, paragrafi da 2 a 10, della direttiva 2014/65/UE)
1. Le imprese di investimento rispettano i seguenti requisiti organizzativi:
a) |
istituire, applicare e mantenere procedure decisionali e una struttura organizzativa che specifichi in forma chiara e documentata i rapporti gerarchici e la suddivisione delle funzioni e delle responsabilità; |
b) |
assicurare che i soggetti rilevanti conoscano le procedure da seguire per il corretto esercizio delle proprie responsabilità; |
c) |
istituire, applicare e mantenere idonei meccanismi di controllo interno intesi a garantire il rispetto delle decisioni e delle procedure a tutti i livelli dell'impresa di investimento; |
d) |
impiegare personale provvisto delle qualifiche, delle conoscenze e delle competenze necessarie per l'esercizio delle responsabilità loro attribuite; |
e) |
istituire, applicare e mantenere a tutti i livelli pertinenti dell'impresa di investimento un sistema efficace di segnalazione interna e di comunicazione delle informazioni; |
f) |
conservare registrazioni adeguate e ordinate dell'attività dell'impresa e della sua organizzazione interna; |
g) |
assicurare che il fatto di affidare funzioni multiple ai soggetti rilevanti non impedisca o non rischi di impedire loro di svolgere in modo onesto, equo e professionale ciascuna funzione. |
Per conformarsi ai requisiti stabiliti nel presente paragrafo, le imprese di investimento tengono conto della natura, delle dimensioni e della complessità dell'attività svolta, nonché della natura e della gamma dei servizi e delle attività di investimento che prestano ed esercitano nel quadro di tale attività.
2. Le imprese di investimento istituiscono, applicano e mantengono procedure e sistemi idonei a tutelare la sicurezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni, tenendo conto della natura delle stesse.
3. Le imprese di investimento istituiscono, applicano e mantengono un'idonea politica di continuità dell'attività che consenta loro di preservare i dati e le funzioni essenziali e di garantire la continuità dei servizi e delle attività di investimento in caso di interruzione dei loro sistemi e delle loro procedure o, qualora ciò non sia possibile, che permetta loro di recuperare tempestivamente i dati e le funzioni e di riprendere tempestivamente i servizi e le attività di investimento.
4. Le imprese di investimento istituiscono, applicano e mantengono politiche e procedure contabili che consentano loro di fornire tempestivamente, se richiesto dall'autorità competente, relazioni finanziarie che presentano un quadro fedele della posizione finanziaria e sono conformi a tutti i principi e a tutte le norme contabili applicabili.
5. Le imprese di investimento monitorano e valutano con regolarità l'adeguatezza e l'efficacia dei sistemi, dei meccanismi di controllo interno e delle procedure da loro istituiti conformemente ai paragrafi da 1 a 4 e adottano le misure opportune per rimediare a eventuali carenze.
Articolo 22
Conformità
(Articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE)
1. Le imprese di investimento istituiscono, applicano e mantengono politiche e procedure adeguate per individuare il rischio di inadempimento degli obblighi previsti dalla direttiva 2014/65/UE da parte dell'impresa e i rischi che ne derivano, e mettono in atto misure e procedure idonee per minimizzare tale rischio e per consentire alle autorità competenti di esercitare efficacemente i poteri conferiti loro dalla suddetta direttiva.
Le imprese di investimento tengono conto della natura, delle dimensioni e della complessità dell'attività svolta, nonché della natura e della gamma dei servizi e delle attività di investimento che prestano ed esercitano nel quadro di tale attività.
2. Le imprese di investimento istituiscono e mantengono una funzione di controllo della conformità permanente, efficace e indipendente, cui sono attribuite le seguenti responsabilità:
a) |
monitorare permanentemente e valutare periodicamente l'adeguatezza e l'efficacia delle misure, delle politiche e delle procedure messe in atto conformemente al paragrafo 1, primo comma, e delle misure adottate per rimediare a eventuali carenze nell'adempimento degli obblighi da parte dell'impresa; |
b) |
fornire consulenza e assistenza ai soggetti rilevanti incaricati dei servizi e delle attività di investimento ai fini dell'adempimento degli obblighi che incombono all'impresa in virtù della direttiva 2014/65/UE; |
c) |
riferire all'organo di gestione, almeno una volta all'anno, in merito all'attuazione ed efficacia dell'ambiente di controllo complessivo per i servizi e le attività di investimento, ai rischi individuati e all'informazione sul trattamento dei reclami, nonché alle misure correttive adottate o da adottare; |
d) |
monitorare le operazioni del processo di trattamento dei reclami e considerare i reclami una fonte di informazione nel contesto delle responsabilità generali di monitoraggio. |
Al fine di soddisfare i requisiti di cui alle lettere a) e b), la funzione di controllo della conformità conduce una valutazione che funge da base per stabilire un programma di monitoraggio basato sul rischio che prenda in considerazione tutte le aree dei servizi e delle attività di investimento e degli eventuali servizi accessori prestati o esercitati dall'impresa di investimento, incluse le informazioni d'interesse raccolte in relazione al monitoraggio del trattamento dei reclami. Il programma di monitoraggio stabilisce priorità determinate dalla valutazione del rischio di conformità assicurando un monitoraggio esaustivo di tale rischio.
3. Per consentire alla funzione di controllo della conformità di cui al paragrafo 2 di svolgere i suoi compiti con correttezza e indipendenza, le imprese di investimento assicurano che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) |
la funzione di controllo della conformità dispone dell'autorità, delle risorse e delle competenze necessarie e ha adeguato accesso a tutte le informazioni pertinenti; |
b) |
l'organo di gestione nomina e sostituisce un funzionario preposto alla conformità che è responsabile della funzione di controllo della conformità e di qualsiasi informazione relativa alla conformità richiesta dalla direttiva 2014/65/UE e dall'articolo 25, paragrafo 2, del presente regolamento; |
c) |
la funzione di controllo della conformità riferisce direttamente all'organo di gestione su base ad hoc quando riscontra un rischio rilevante di inadempimento da parte dell'impresa degli obblighi che le incombono in virtù della direttiva 2014/65/UE; |
d) |
i soggetti rilevanti che partecipano alla funzione di controllo della conformità non partecipano alla prestazione dei servizi e all'esercizio delle attività che sono chiamati a monitorare; |
e) |
il metodo per la determinazione della retribuzione dei soggetti rilevanti che partecipano alla funzione di controllo della conformità non ne compromette né rischia di comprometterne l'obiettività. |
4. Un'impresa di investimento è esentata da uno o da entrambi gli obblighi di cui al paragrafo 3, lettera d) o e), qualora dimostri che, tenuto conto della natura, delle dimensioni e della complessità dell'attività svolta e della natura e della gamma dei servizi e delle attività di investimento prestati o esercitati, gli obblighi di cui alla lettera d) o e) non sono proporzionati e che la sua funzione di controllo della conformità continua ad essere efficace. In tal caso, l'impresa di investimento valuta se l'efficacia della funzione di controllo della conformità sia compromessa. La valutazione è riesaminata a cadenza regolare.
Articolo 23
Gestione del rischio
(Articolo 16, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE)
1. Le imprese di investimento intraprendono le seguenti azioni di gestione del rischio:
a) |
istituire, applicare e mantenere politiche e procedure di gestione del rischio idonee che consentano di individuare i rischi legati alle attività, ai processi e ai sistemi dell'impresa e, se appropriato, determinare il livello di rischio tollerato dall'impresa; |
b) |
adottare dispositivi, processi e meccanismi efficaci che consentano di gestire i rischi relativi alle attività, ai processi e ai sistemi dell'impresa, tenuto conto di tale livello di tolleranza del rischio; |
c) |
monitorare:
|
2. Le imprese di investimento, se ciò è opportuno e proporzionato vista la natura, le dimensioni e la complessità dell'attività svolta, nonché la natura e la gamma dei servizi e delle attività di investimento prestati o esercitati nel quadro di tale attività, istituiscono e mantengono una funzione di gestione del rischio che opera in modo indipendente ed esegue i seguenti compiti:
a) |
applicare le politiche e le procedure di cui al paragrafo 1; |
b) |
presentare relazioni e fornire consulenza all'alta dirigenza conformemente all'articolo 25, paragrafo 2. |
Quando non istituisce e mantiene una funzione di gestione del rischio come previsto dal primo comma, un'impresa di investimento è in grado di dimostrare, su richiesta, che le politiche e le procedure adottate conformemente al paragrafo 1 soddisfano i requisiti ivi indicati.
Articolo 24
Audit interno
(Articolo 16, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE)
Le imprese di investimento, se ciò è opportuno e proporzionato vista la natura, le dimensioni e la complessità dell'attività svolta, nonché la natura e la gamma dei servizi e delle attività di investimento prestati o esercitati nel quadro di tale attività, istituiscono e mantengono una funzione di audit interno, separata e indipendente dalle altre funzioni e attività dell'impresa di investimento, cui sono attribuite le seguenti responsabilità:
a) |
elaborare, applicare e mantenere un piano di audit per l'esame e la valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia dei sistemi, dei meccanismi di controllo interno e dei dispositivi dell'impresa di investimento; |
b) |
formulare raccomandazioni basate sui risultati dei lavori realizzati conformemente alla lettera a) e verificarne l'osservanza; |
c) |
riferire sulle questioni relative all'audit interno conformemente all'articolo 25, paragrafo 2. |
Articolo 25
Responsabilità dell'alta dirigenza
(Articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE)
1. Le imprese di investimento assicurano, nell'attribuzione interna delle funzioni, che la responsabilità di garantire che l'impresa si conformi agli obblighi che le incombono in virtù della direttiva 2014/65/UE sia attribuita all'alta dirigenza e, se applicabile, alla funzione di vigilanza. In particolare, l'alta dirigenza e, se applicabile, la funzione di vigilanza sono tenute a valutare e riesaminare periodicamente l'efficacia delle politiche, dei dispositivi e delle procedure messi in atto per conformarsi agli obblighi imposti dalla direttiva 2014/65/UE e ad adottare le misure appropriate per rimediare a eventuali carenze.
La distribuzione delle funzioni significative tra i membri dell'alta dirigenza stabilisce in modo chiaro a chi compete la responsabilità di supervisionare e rispettare i requisiti organizzativi dell'impresa. Le registrazioni relative all'attribuzione delle funzioni significative sono tenute aggiornate.
2. Le imprese di investimento assicurano che l'alta dirigenza riceva in maniera frequente, almeno una volta all'anno, relazioni scritte sulle materie di cui agli articoli 22, 23 e 24, in cui sia in particolare indicato se siano state adottate misure appropriate per rimediare a eventuali carenze.
3. Le imprese di investimento assicurano che, quando presente, la funzione di vigilanza riceva a cadenza regolare relazioni scritte sulle materie di cui agli articoli 22, 23 e 24.
4. Ai fini del presente articolo la funzione di vigilanza è la funzione responsabile, nell'ambito di un'impresa di investimento, della vigilanza sull'alta dirigenza.
Articolo 26
Trattamento dei reclami
(Articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE)
1. Le imprese di investimento istituiscono, applicano e mantengono politiche e procedure efficaci e trasparenti di trattamento dei reclami per assicurare il tempestivo trattamento dei reclami dei clienti o potenziali clienti. Le imprese di investimento tengono una registrazione dei reclami ricevuti e delle misure adottate per risolverli.
La politica di trattamento dei reclami fornisce informazioni chiare, accurate e aggiornate in merito al processo di trattamento dei reclami. Tale politica è avallata dall'organo di gestione dell'impresa.
2. Le imprese di investimento pubblicano i dettagli del processo da seguire per il trattamento di un reclamo. Tali dettagli includono informazioni sulla politica di trattamento dei reclami e i dati di contatto della funzione preposta al trattamento dei reclami. Le informazioni sono fornite ai clienti o potenziali clienti, su loro richiesta, o al momento della registrazione di un reclamo. Le imprese di investimento consentono ai clienti e potenziali clienti di presentare i reclami gratuitamente.
3. Le imprese di investimento istituiscono una funzione preposta al trattamento dei reclami responsabile delle indagini relative ai reclami. Tale funzione può essere svolta dalla funzione di controllo della conformità.
4. Quando trattano un reclamo, le imprese di investimento comunicano con i clienti o potenziali clienti in modo chiaro e in un linguaggio semplice e di facile comprensione e rispondono al reclamo senza indebiti ritardi.
5. Le imprese di investimento comunicano ai clienti o potenziali clienti quale sia la posizione assunta dall'impresa riguardo al reclamo e li informano in merito alle opzioni a loro disposizione, inclusa l'eventuale possibilità di rinviare il reclamo a un organismo di risoluzione alternativa delle controversie (organismo ADR) ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (21) sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori o l'eventuale possibilità per il cliente di intentare una causa civile.
6. Le imprese di investimento forniscono informazioni sui reclami e sul trattamento dei reclami alle autorità competenti interessate e, laddove applicabile ai sensi del diritto nazionale, a un organismo ADR.
7. La funzione di controllo della conformità delle imprese di investimento analizza i dati sui reclami e sul trattamento dei reclami per assicurare che tutti i rischi o problemi siano individuati e affrontati.
Articolo 27
Politiche e pratiche retributive
(Articoli 16, 23 e 24 della direttiva 2014/65/UE)
1. Le imprese di investimento definiscono e attuano politiche e pratiche retributive regolate da adeguate procedure interne tenendo conto degli interessi di tutti i clienti dell'impresa, con l'intento di assicurare che i clienti siano trattati in modo equo e che i loro interessi non siano danneggiati dalle pratiche retributive adottate nel breve, medio o lungo periodo.
Le politiche e pratiche retributive sono intese a non creare conflitti di interesse o incentivi che possano indurre i soggetti rilevanti a favorire i propri interessi o gli interessi dell'impresa a potenziale discapito di un cliente.
2. Le imprese di investimento assicurano che le politiche e pratiche retributive seguite si applichino a tutti i soggetti rilevanti che hanno un impatto diretto o indiretto sui servizi di investimento o servizi accessori prestati o sulla condotta aziendale, indipendentemente dal tipo di clienti, nella misura in cui la retribuzione di tali soggetti e gli incentivi analoghi di cui godono possa creare un conflitto di interesse che li incoraggi ad agire contro gli interessi di un cliente dell'impresa.
3. L'organo di gestione dell'impresa di investimento approva la politica retributiva dell'impresa dopo essersi consultato con la funzione di controllo della conformità. All'alta dirigenza dell'impresa di investimento compete la responsabilità dell'attuazione nella prassi quotidiana della politica retributiva e del monitoraggio dei rischi di conformità in relazione a tale politica.
4. La retribuzione e gli incentivi analoghi non sono basati esclusivamente o prevalentemente su criteri commerciali quantitativi e tengono pienamente conto di adeguati criteri qualitativi che riflettano la conformità alla regolamentazione applicabile, l'equo trattamento dei clienti e la qualità dei servizi prestati ai clienti.
L'equilibrio tra componenti fissi e variabili della retribuzione è mantenuto in qualsiasi circostanza, di modo che la struttura retributiva non favorisca gli interessi dell'impresa di investimento o dei suoi soggetti rilevanti a discapito degli interessi di un cliente.
Articolo 28
Ambito di applicazione delle operazioni personali
(Articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE)
Ai fini degli articoli 29 e 37 un'operazione personale è una negoziazione su uno strumento finanziario realizzata da, o per conto di, un soggetto rilevante, a condizione che sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
a) |
il soggetto rilevante agisce al di fuori dell'ambito delle attività che svolge nella sua veste professionale; |
b) |
l'operazione è eseguita per conto di una delle persone seguenti:
|
Articolo 29
Operazioni personali
(Articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE)
1. Le imprese di investimento istituiscono, applicano e mantengono disposizioni adeguate per impedire le attività previste ai paragrafi 2, 3 e 4 ai soggetti rilevanti che partecipano ad attività che potrebbero dare origine a conflitti di interesse o che, nell'esercizio dell'attività svolta per conto dell'impresa, hanno accesso a informazioni privilegiate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014 o ad altre informazioni riservate riguardanti clienti od operazioni con o per clienti.
2. Le imprese di investimento assicurano che i soggetti rilevanti non realizzino operazioni personali che rispondono ad almeno uno dei seguenti criteri:
a) |
operazioni loro vietate dal regolamento (UE) n. 596/2014; |
b) |
operazioni che comportano l'abuso o la divulgazione scorretta di informazioni riservate; |
c) |
operazioni che confliggono o rischiano di confliggere con gli obblighi che incombono all'impresa di investimento in virtù della direttiva 2014/65/UE. |
3. Le imprese di investimento assicurano che i soggetti rilevanti non consiglino né raccomandino a un'altra persona, al di fuori dell'ambito normale dell'attività lavorativa o di un contratto di servizi, di intraprendere operazioni su strumenti finanziari che, se eseguite a titolo personale dal soggetto rilevante, rientrerebbero nell'ambito di applicazione del paragrafo 2 o dell'articolo 37, paragrafo 2, lettera a) o b), o dell'articolo 67, paragrafo 3.
4. Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, le imprese di investimento assicurano che i soggetti rilevanti non comunichino a un'altra persona, al di fuori dell'ambito normale dell'attività lavorativa o di un contratto di servizi, informazioni o pareri, ove il soggetto rilevante sappia o debba ragionevolmente sapere che, in conseguenza di detta comunicazione, l'altra persona compirà o è probabile che compia uno dei seguenti atti:
a) |
realizzare operazioni su strumenti finanziari che, se eseguite a titolo personale dal soggetto rilevante, rientrerebbero nell'ambito di applicazione dei paragrafi 2 o 3 o dell'articolo 37, paragrafo 2, lettera a) o b), o dell'articolo 67, paragrafo 3; |
b) |
consigliare o sollecitare un'altra persona a realizzare dette operazioni. |
5. Le disposizioni prescritte al paragrafo 1 sono intese ad assicurare che:
a) |
tutti i soggetti rilevanti di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 siano a conoscenza delle restrizioni sulle operazioni personali e delle misure adottate dall'impresa di investimento in materia di operazioni personali e di divulgazione di informazioni, conformemente ai paragrafi 1, 2, 3 e 4; |
b) |
l'impresa sia informata tempestivamente di ogni operazione personale realizzata da un soggetto rilevante, mediante la notificazione di tali operazioni o mediante altre procedure che le consentano di individuarle; |
c) |
le operazioni personali notificate all'impresa o da essa individuate siano registrate, corredate dell'annotazione di eventuali autorizzazioni o divieti connessi all'operazione. |
In caso di accordi di esternalizzazione, l'impresa di investimento assicura che l'impresa alla quale l'attività è esternalizzata conservi una registrazione delle operazioni personali realizzate dai soggetti rilevanti e, dietro richiesta, le fornisca prontamente le informazioni al riguardo.
6. I paragrafi da 1 a 5 non si applicano alle seguenti operazioni personali:
a) |
le operazioni personali realizzate nel quadro di un servizio di gestione del portafoglio discrezionale, nell'ambito del quale non vi è una comunicazione preventiva in relazione all'operazione tra il gestore del portafoglio e il soggetto rilevante o altra persona per conto della quale l'operazione è eseguita; |
b) |
le operazioni personali su organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) o un fondo di investimento alternativo (FIA) soggetti a vigilanza in base alla legislazione di uno Stato membro che richiede un livello equivalente di ripartizione del rischio nelle loro attività, purché il soggetto rilevante e ogni altra persona per conto della quale le operazioni sono realizzate non partecipino alla gestione dell'organismo interessato. |
SEZIONE 2
Esternalizzazione
Articolo 30
Gamma delle funzioni essenziali e importanti
(Articolo 16, paragrafo 2, e articolo 16, paragrafo 5, primo comma, della direttiva 2014/65/UE)
1. Ai fini dell'articolo 16, paragrafo 5, primo comma, della direttiva 2014/65/UE, una funzione operativa è considerata essenziale o importante se un'anomalia nella sua esecuzione o la sua mancata esecuzione comprometterebbero gravemente la capacità dell'impresa di investimento di continuare a garantire la conformità alle condizioni e agli obblighi della sua autorizzazione o agli altri obblighi imposti dalla direttiva 2014/65/UE oppure ne comprometterebbero gravemente i risultati finanziari o la solidità o la continuità dei servizi e attività di investimento prestati o esercitati.
2. Fatto salvo lo status di qualsiasi altra funzione, le seguenti funzioni non sono considerate essenziali o importanti ai fini del paragrafo 1:
a) |
la prestazione all'impresa di investimento di servizi di consulenza e di altri servizi che non rientrino nelle sue attività di investimento, ivi compresi la prestazione di consulenza legale all'impresa, la formazione del suo personale, i servizi di fatturazione e la sicurezza dei locali e del personale dell'impresa; |
b) |
l'acquisto di servizi standardizzati, compresi quelli relativi alla fornitura di informazioni di mercato e di informazioni sui prezzi. |
Articolo 31
Esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti
(Articolo 16, paragrafo 2, e articolo 16, paragrafo 5, primo comma, della direttiva 2014/65/UE)
1. Le imprese di investimento che esternalizzano funzioni operative essenziali o importanti restano pienamente responsabili del rispetto di tutti gli obblighi imposti loro dalla direttiva 2014/65/UE e rispettano in particolare le condizioni seguenti:
a) |
l'esternalizzazione non determina la delega della responsabilità da parte dell'alta dirigenza; |
b) |
non sono alterati il rapporto e gli obblighi dell'impresa di investimento nei confronti dei clienti a norma della direttiva 2014/65/UE; |
c) |
non è messo a repentaglio il rispetto delle condizioni che l'impresa di investimento deve soddisfare per poter ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2014/65/UE e per conservarla; |
d) |
non è soppressa né modificata nessuna delle altre condizioni alle quali è stata subordinata l'autorizzazione dell'impresa. |
2. Le imprese di investimento agiscono con la competenza, la cura e la diligenza dovute quando concludono, applicano o cessano un accordo con il quale esternalizzano ad un fornitore di servizi funzioni operative essenziali o importanti e adottano le misure necessarie per assicurare che siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a) |
il fornitore di servizi possiede la competenza, la capacità, sufficienti risorse, un'adeguata struttura organizzativa a supporto dell'esecuzione delle funzioni esternalizzate e l'autorizzazione richiesta dalla legge per eseguirle in maniera affidabile e professionale; |
b) |
il fornitore di servizi esegue i servizi esternalizzati in maniera efficace e in conformità con la normativa e i requisiti vigenti e a tal fine l'impresa ha stabilito dei metodi e delle procedure per valutare il livello delle prestazioni del fornitore di servizi e per riesaminare regolarmente i servizi da esso prestati; |
c) |
il fornitore di servizi sorveglia adeguatamente l'esecuzione delle funzioni esternalizzate e gestisce in modo appropriato i rischi connessi con l'esternalizzazione; |
d) |
sono adottate misure idonee laddove risulti possibile che il fornitore di servizi non esegua le funzioni in maniera efficace e in conformità con la normativa e i requisiti vigenti; |
e) |
l'impresa di investimento sorveglia in maniera efficace le funzioni o i servizi esternalizzati e gestisce i rischi associati all'esternalizzazione; a tal fine mantiene la competenza e le risorse necessarie per sorvegliare le funzioni esternalizzate in maniera efficace e gestire tali rischi; |
f) |
il fornitore di servizi ha informato l'impresa d'investimento di qualsiasi sviluppo che possa incidere in modo rilevante sulla sua capacità di eseguire le funzioni esternalizzate in maniera efficace e in conformità con la normativa e i requisiti vigenti; |
g) |
l'impresa di investimento è in grado, in caso di necessità, di cessare l'accordo di esternalizzazione con effetto immediato qualora ciò sia nell'interesse dei suoi clienti, senza pregiudicare la continuità e qualità della prestazione dei servizi ai clienti; |
h) |
il fornitore di servizi collabora con l'autorità competente dell'impresa di investimento per quanto riguarda le funzioni esternalizzate; |
i) |
l'impresa di investimento, i suoi revisori contabili e le autorità competenti interessate hanno effettivo accesso ai dati relativi alle funzioni esternalizzate e ai locali in cui opera il fornitore di servizi, laddove ciò sia necessario ai fini di condurre un'effettiva sorveglianza conformemente al presente articolo, e le autorità competenti sono in grado di esercitare tali diritti di accesso; |
j) |
il fornitore di servizi garantisce la protezione delle informazioni riservate relative all'impresa di investimento e ai suoi clienti; |
k) |
l'impresa di investimento e il fornitore di servizi hanno adottato, applicato e mantenuto un piano di emergenza per il ripristino dell'operatività dei sistemi in caso di disastro e la verifica periodica dei dispositivi di backup, quando ciò è necessario in considerazione della funzione, del servizio o dell'attività esternalizzati; |
l) |
l'impresa di investimento ha assicurato il mantenimento della continuità e qualità delle funzioni o dei servizi esternalizzati anche in caso di cessazione dell'accordo di esternalizzazione, trasferendo le funzioni o i servizi esternalizzati a una terza parte o facendosi carico direttamente della loro esecuzione. |
3. I diritti e gli obblighi rispettivi dell'impresa di investimento e del fornitore di servizi sono specificati e assegnati chiaramente in un accordo scritto. In particolare, l'impresa di investimento mantiene i suoi diritti di istruzione e cessazione, i suoi diritti di informazione e i suoi diritti di ispezionare e accedere ai registri e ai locali. L'accordo garantisce che l'esternalizzazione effettuata dal fornitore di servizi abbia luogo esclusivamente con il consenso scritto dell'impresa di investimento.
4. Laddove l'impresa di investimento e il fornitore di servizi siano membri dello stesso gruppo, l'impresa di investimento può, ai fini dell'osservanza del presente articolo e dell'articolo 32, tenere conto della misura in cui controlla il fornitore di servizi o ha la capacità di influenzarne l'operato.
5. Le imprese di investimento mettono a disposizione dell'autorità competente, su sua richiesta, tutte le informazioni necessarie per permetterle di controllare che le funzioni esternalizzate siano realizzate conformemente ai requisiti della direttiva 2014/65/UE e relative misure di esecuzione.
Articolo 32
Fornitori di servizi situati in paesi terzi
(Articolo 16, paragrafo 2, e articolo 16, paragrafo 5, primo comma, della direttiva 2014/65/UE)
1. In aggiunta agli obblighi di cui all'articolo 31, l'impresa di investimento, laddove esternalizzi ad un fornitore di servizi situato in un paese terzo funzioni relative al servizio di investimento di gestione del portafoglio fornito ai clienti, assicura che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) |
il fornitore di servizi è autorizzato o registrato nel suo paese di origine ai fini della prestazione di tale servizio ed è soggetto alla vigilanza efficace di un'autorità competente nel paese terzo; |
b) |
vige un adeguato accordo di cooperazione tra l'autorità competente dell'impresa di investimento e l'autorità di vigilanza del fornitore di servizi. |
2. L'accordo di cooperazione di cui al paragrafo 1, lettera b), garantisce che l'autorità competente dell'impresa di investimento sia in grado, come minimo, di:
a) |
ottenere, su richiesta, le informazioni necessarie a svolgere i suoi compiti di vigilanza a norma della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014; |
b) |
ottenere l'accesso ai documenti utili per lo svolgimento dei suoi compiti di vigilanza conservati nel paese terzo; |
c) |
ricevere quanto prima dall'autorità di vigilanza del paese terzo le informazione che le permettono di svolgere indagini su apparenti violazioni dei requisiti stabiliti dalla direttiva 2014/65/UE e relative misure di esecuzione e dal regolamento (UE) n. 600/2014; |
d) |
collaborare ai fini dell'esecuzione, in conformità al diritto nazionale e internazionale applicabile all'autorità di vigilanza del paese terzo e alle autorità competenti nell'Unione, in caso di violazione dei requisiti stabiliti dalla direttiva 2014/65/UE e relative misure di esecuzione e dal diritto nazionale pertinente. |
3. Le autorità competenti pubblicano sul loro sito internet un elenco delle autorità di vigilanza dei paesi terzi con le quali hanno concluso l'accordo di cooperazione di cui al paragrafo 1, lettera b).
Le autorità competenti aggiornano gli accordi di cooperazione stipulati prima della data di applicazione del presente regolamento entro sei mesi a partire da tale data.
SEZIONE 3
Conflitti di interesse
Articolo 33
Conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti
(Articolo 16, paragrafo 3, e articolo 23 della direttiva 2014/65/UE)
Come criterio minimo per determinare i tipi di conflitti di interesse che possono insorgere al momento della fornitura di servizi di investimento e servizi accessori, o di una combinazione di essi, e la cui esistenza può ledere gli interessi di un cliente, le imprese di investimento considerano se l'impresa di investimento, un soggetto rilevante o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con l'impresa si trovi in una delle seguenti situazioni, sia a seguito della prestazione di servizi di investimento o servizi accessori o dell'esercizio di attività di investimento, sia per altra ragione:
a) |
è probabile che l'impresa, il soggetto o la persona realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria a spese del cliente; |
b) |
l'impresa, il soggetto o la persona hanno nel risultato del servizio prestato al cliente o dell'operazione realizzata per suo conto un interesse distinto da quello del cliente; |
c) |
l'impresa, il soggetto o la persona hanno un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato; |
d) |
l'impresa, il soggetto o la persona svolgono la stessa attività del cliente; |
e) |
l'impresa, il soggetto o la persona ricevono o riceveranno da una persona diversa dal cliente un incentivo in relazione con il servizio prestato al cliente, sotto forma di benefici monetari o non monetari o di servizi. |
Articolo 34
Politica sui conflitti di interesse
(Articolo 16, paragrafo 3, e articolo 23 della direttiva 2014/65/UE)
1. Le imprese di investimento elaborano, attuano e mantengono un'efficace politica sui conflitti di interesse formulata per iscritto e adeguata alle dimensioni e all'organizzazione dell'impresa e alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta.
Qualora l'impresa appartenga ad un gruppo, detta politica tiene conto anche delle circostanze, di cui l'impresa è o dovrebbe essere a conoscenza, che potrebbero causare un conflitto di interesse risultante dalla struttura e dalle attività degli altri membri del gruppo.
2. La politica sui conflitti di interesse messa in atto conformemente al paragrafo 1:
a) |
deve consentire di individuare, in riferimento agli specifici servizi e attività di investimento e ai servizi accessori prestati o esercitati per conto dell'impresa di investimento, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gli interessi di uno o più clienti; |
b) |
deve definire le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire o gestire tali conflitti. |
3. Le procedure e le misure di cui al paragrafo 2, lettera b), sono volte a garantire che i soggetti rilevanti impegnati in varie attività professionali che implicano un conflitto di interesse del tipo specificato al paragrafo 2, lettera a), svolgano dette attività con un grado di indipendenza adeguato alle dimensioni e alle attività dell'impresa di investimento e del gruppo cui essa appartiene e al rischio che siano lesi gli interessi dei clienti.
Ai fini del paragrafo 2, lettera b), tra le procedure da seguire e le misure da adottare rientrano come minimo le voci del seguente elenco che sono necessarie perché l'impresa garantisca il grado di indipendenza richiesto:
a) |
procedure efficaci per impedire o per controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti impegnati in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni può ledere gli interessi di uno o più clienti; |
b) |
la vigilanza separata sui soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicano l'esercizio di attività per conto di clienti o la prestazione di servizi a clienti con interessi in potenziale conflitto, o che rappresentano in altro modo interessi diversi in potenziale conflitto, ivi compresi quelli dell'impresa; |
c) |
l'eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'attività e la retribuzione di, o i redditi generati da, altri soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto di interesse in relazione a dette attività; |
d) |
misure miranti a impedire o a limitare l'esercizio da parte di qualsiasi persona di un'influenza indebita sul modo in cui un soggetto rilevante svolge i servizi di investimento o servizi accessori o le attività di investimento; |
e) |
misure miranti a impedire o a controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi di investimento o servizi accessori o attività di investimento distinti, quando tale partecipazione può nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse. |
4. Le imprese di investimento provvedono a che la comunicazione ai clienti a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE sia adottata come misura estrema da utilizzarsi solo quando le disposizioni organizzative e amministrative efficaci adottate dall'impresa di investimento al fine di prevenire o gestire i conflitti di interesse conformemente all'articolo 23 della direttiva 2014/65/UE non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente.
La comunicazione indica chiaramente che le disposizioni organizzative e amministrative adottate dall'impresa di investimento per prevenire o gestire il conflitto di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente. La comunicazione comprende una descrizione specifica dei conflitti di interesse che insorgono nella prestazione di servizi di investimento e/o di servizi accessori, tenendo in considerazione la natura del cliente al quale è diretta la comunicazione. La descrizione spiega in modo sufficientemente dettagliato la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse, nonché i rischi che si generano per il cliente in conseguenza dei conflitti di interesse e le azioni intraprese per attenuarli, in modo tale da consentire al cliente di prendere una decisione informata in relazione al servizio di investimento o al servizio accessorio nel cui contesto insorgono i conflitti di interesse.
5. Le imprese di investimento valutano e riesaminano periodicamente, almeno una volta all'anno, la politica sui conflitti di interesse elaborata conformemente ai paragrafi da 1 a 4 e adottano misure adeguate per rimediare a eventuali carenze. L'eccessivo ricorso alla comunicazione dei conflitti di interesse è considerato una carenza della politica sui conflitti di interesse dell'impresa di investimento.
Articolo 35
Registro dei servizi o delle attività che danno origine a conflitti di interesse pregiudizievoli
(Articolo 16, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE)
Le imprese di investimento mantengono e aggiornano regolarmente un registro nel quale riportano i tipi di servizi di investimento o accessori o di attività di investimento svolti dall'impresa o per suo conto, per i quali sia sorto, o, nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gli interessi di uno o più clienti.
L'alta dirigenza riceve, con cadenza frequente e almeno una volta all'anno, relazioni scritte sulle situazioni di cui al presente articolo.
Articolo 36
Ricerca in materia di investimenti e comunicazioni di marketing
(Articolo 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE)
1. Ai fini dell'articolo 37, la ricerca in materia di investimenti consiste in ricerche o altre informazioni che raccomandano o suggeriscano, esplicitamente o implicitamente, una strategia di investimento riguardante uno o diversi strumenti finanziari o gli emittenti di strumenti finanziari, compresi i pareri sul valore o il prezzo attuale o futuro di tali strumenti, che sono destinate a canali di distribuzione o al pubblico e che soddisfano le seguenti condizioni:
a) |
la ricerca o le informazioni sono designate o descritte come ricerca in materia di investimenti o con termini analoghi, o sono altrimenti presentate come spiegazione obiettiva o indipendente delle questioni oggetto della raccomandazione; |
b) |
se la raccomandazione in questione venisse fatta dall'impresa di investimento ad un cliente, non costituirebbe consulenza in materia di investimenti ai fini della direttiva 2014/65/UE. |
2. Una raccomandazione del tipo contemplato dall'articolo 3, paragrafo 1, punto 35, del regolamento (UE) n. 596/2014 che non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1 è trattata come comunicazione di marketing ai fini della direttiva 2014/65/UE e le imprese di investimento che la producono o diffondono assicurano che sia identificata chiaramente come tale.
Inoltre le imprese assicurano che le raccomandazioni di detto tipo contengano l'avviso chiaro ed evidente (o, in caso di raccomandazione orale, una dichiarazione avente lo stesso effetto) che non sono state preparate conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l'indipendenza della ricerca in materia di investimenti e che non sono soggette ad alcun divieto che proibisca le negoziazioni prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti.
Articolo 37
Requisiti organizzativi supplementari in relazione alla ricerca in materia di investimenti e alle comunicazioni di marketing
(Articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE)
1. Le imprese di investimento che producono o dispongono la produzione di una ricerca in materia di investimenti che è destinata ad essere diffusa o sarà probabilmente diffusa successivamente ai loro clienti o al pubblico sotto la loro responsabilità o sotto la responsabilità di un membro del loro gruppo assicurano l'attuazione di tutte le misure di cui all'articolo 34, paragrafo 3, in relazione agli analisti finanziari che partecipano alla produzione della ricerca in materia di investimenti e agli altri soggetti rilevanti le cui responsabilità o i cui interessi professionali possono confliggere con gli interessi delle persone alle quali è divulgata la ricerca in materia di investimenti.
Gli obblighi stabiliti nel primo comma si applicano anche alle raccomandazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 2.
2. Le imprese di investimento di cui al paragrafo 1, primo comma, adottano disposizioni volte ad assicurare che siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a) |
gli analisti finanziari e gli altri soggetti rilevanti non realizzano operazioni personali né negoziano, salvo che in qualità di market maker agente in buona fede e nel normale corso del market making o in esecuzione di un ordine non sollecitato di un cliente, per conto di qualsiasi altra persona, inclusa l'impresa di investimento, sugli strumenti finanziari oggetto della ricerca in materia di investimenti o su qualsiasi strumento finanziario correlato, se hanno conoscenza dei tempi o del contenuto probabili di tale ricerca e tali dati non sono accessibili al pubblico o ai clienti e non possono essere facilmente dedotti dalle informazioni disponibili, fino a quando i destinatari della ricerca in materia di investimenti non abbiano avuto ragionevolmente la possibilità di agire sulla base di tale ricerca; |
b) |
nelle situazioni che esulano dalla lettera a), gli analisti finanziari e gli altri soggetti rilevanti che partecipano alla produzione della ricerca in materia di investimenti non realizzano operazioni personali sugli strumenti finanziari oggetto della ricerca in materia di investimenti o su strumenti finanziari correlati che siano contrarie alle raccomandazioni correnti, eccetto in circostanze eccezionali e con l'accordo preliminare di un membro della funzione legale o della funzione di controllo della conformità dell'impresa; |
c) |
esiste una separazione fisica tra gli analisti finanziari che partecipano alla produzione della ricerca in materia di investimenti e gli altri soggetti rilevanti le cui responsabilità o interessi professionali possono confliggere con gli interessi delle persone alle quali è divulgata la ricerca in materia di investimenti o, quando tale separazione non è considerata adeguata alle dimensioni e all'organizzazione dell'impresa e alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta, sono predisposte e utilizzate adeguate barriere alternative alle informazioni; |
d) |
le imprese di investimento stesse, gli analisti finanziari e gli altri soggetti rilevanti che partecipano alla produzione di ricerca in materia di investimenti non accettano incentivi da persone aventi un interesse significativo nell'oggetto della ricerca; |
e) |
le imprese di investimento stesse, gli analisti finanziari e gli altri soggetti rilevanti che partecipano alla produzione di ricerca in materia di investimenti non promettono agli emittenti un trattamento positivo nella ricerca; |
f) |
prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti, laddove il progetto includa una raccomandazione o un prezzo obiettivo, gli emittenti, i soggetti rilevanti diversi dagli analisti finanziari e qualsiasi altra persona non sono autorizzati ad esaminare il progetto per verificare l'accuratezza delle asserzioni fattuali contenute nella ricerca o per qualsiasi fine diverso dalla verifica dell'adempimento delle obbligazioni giuridiche dell'impresa. |
Ai fini del presente paragrafo, per «strumento finanziario correlato» s'intende uno strumento finanziario il cui prezzo risente direttamente delle oscillazioni del prezzo di un altro strumento finanziario che è oggetto della ricerca in materia di investimenti ed include un derivato su tale altro strumento finanziario.
3. Le imprese di investimento che diffondono al pubblico o ai clienti una ricerca in materia di investimenti prodotta da un'altra persona sono esentate dall'obbligo di conformarsi al paragrafo 1 se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a) |
la persona che produce la ricerca in materia di investimenti non è un membro del gruppo al quale appartiene l'impresa di investimento; |
b) |
l'impresa di investimento non modifica sostanzialmente le raccomandazioni contenute nella ricerca in materia di investimenti; |
c) |
l'impresa di investimento non presenta la ricerca in materia di investimenti come ricerca di propria produzione; |
d) |
l'impresa di investimento verifica che l'autore della ricerca sia soggetto ad obblighi equivalenti a quelli previsti dal presente regolamento in relazione alla produzione di tale ricerca o abbia adottato linee guida che li includono. |
Articolo 38
Requisiti generali supplementari in relazione all'assunzione a fermo o al collocamento
(Articolo 16, paragrafo 3, articolo 23 e articolo 24 della direttiva 2014/65/UE)
1. Prima di accettare un mandato per la gestione dell'offerta le imprese di investimento che forniscono consulenza sulla strategia finanziaria aziendale di cui all'allegato I, sezione B, punto 3, della direttiva 2014/65/UE e prestano il servizio di assunzione a fermo o collocamento di strumenti finanziari adottano disposizioni per informare il cliente emittente di quanto segue:
a) |
le varie opzioni di finanziamento disponibili presso l'impresa e un'indicazione dell'importo delle commissione applicate per le operazioni associate a ciascuna opzione; |
b) |
la tempistica e il processo relativi alla consulenza finanziaria aziendale in riferimento alla determinazione del prezzo dell'offerta; |
c) |
la tempistica e il processo relativi alla consulenza finanziaria aziendale in riferimento al collocamento dell'offerta; |
d) |
dati dettagliati sugli investitori individuati ai quali l'impresa intende offrire gli strumenti finanziari; |
e) |
i titoli professionali e i reparti di appartenenza dei singoli soggetti rilevanti coinvolti nella prestazione di consulenza finanziaria aziendale sul prezzo e l'assegnazione di strumenti finanziari; |
f) |
le disposizioni adottate dall'impresa per prevenire o gestire i conflitti di interesse che possono sorgere qualora l'impresa collochi gli strumenti finanziari in questione presso i suoi clienti investitori o nel proprio book. |
2. Le imprese di investimento adottano un processo centralizzato per individuare tutte le operazioni di assunzione a fermo e collocamento dell'impresa e registrare le pertinenti informazioni, inclusa la data in cui l'impresa è stata informata delle potenziali operazioni di assunzione a fermo e collocamento. Le imprese individuano tutti i potenziali conflitti di interesse derivanti da altre attività dell'impresa di investimento, o del gruppo, e attuano adeguate procedure di gestione. Laddove non sia in grado di gestire un conflitto di interesse mediante l'attuazione di adeguate procedure, l'impresa di investimento non effettua l'operazione.
3. Le imprese di investimento che prestano servizi di esecuzione e ricerca e svolgono anche attività di assunzione a fermo e collocamento provvedono a che siano posti in essere adeguati controlli per gestire potenziali conflitti di interesse tra tali attività e tra i loro diversi clienti a cui sono destinati detti servizi.
Articolo 39
Requisiti supplementari in relazione alla determinazione del prezzo delle offerte relativamente all'emissione di strumenti finanziari
(Articolo 16, paragrafo 3, articolo 23 e articolo 24 della direttiva 2014/65/UE)
1. Le imprese di investimento predispongono sistemi, controlli e procedure atti a individuare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che insorgono in relazione all'eventuale determinazione in difetto o in eccesso del prezzo di un'emissione o al coinvolgimento di parti rilevanti nel processo. In particolare, come requisito minimo le imprese di investimento istituiscono, applicano e mantengono disposizioni interne per assicurare:
a) |
che la determinazione del prezzo dell'offerta non favorisca gli interessi di altri clienti o dell'impresa stessa in maniera tale da potere essere in conflitto con gli interessi del cliente emittente; |
b) |
che siano evitate o gestite situazioni in cui le persone responsabili della prestazione di servizi ai clienti investitori dell'impresa sono coinvolte direttamente in decisioni riguardanti la consulenza finanziaria aziendale sulla determinazione del prezzo offerta al cliente emittente. |
2. Le imprese di investimento forniscono ai clienti informazioni sulle modalità di determinazione del prezzo dell'offerta e sulle relative tempistiche. In particolare, l'impresa informa il cliente emittente, e si confronta con esso, in merito alle eventuali strategie di copertura o stabilizzazione che intende adottare in relazione all'offerta, incluso il modo in cui tali strategie possono influire sugli interessi del cliente emittente. Durante il processo di offerta le imprese intraprendono inoltre tutte le azioni ragionevoli per tenere informato il cliente emittente degli sviluppi relativi alla determinazione del prezzo dell'emissione.
Articolo 40
Requisiti supplementari in relazione al collocamento
(Articolo 16, paragrafo 3, articolo 23 e articolo 24 della direttiva 2014/65/UE)
1. Le imprese di investimento che collocano strumenti finanziari istituiscono, applicano e mantengono disposizioni efficaci per evitare che le raccomandazioni sul collocamento siano influenzate in maniera inappropriata dai rapporti presenti o futuri.
2. Le imprese di investimento istituiscono, applicano e mantengono disposizioni interne efficaci atte a prevenire o gestire i conflitti di interesse che insorgono laddove persone responsabili della prestazione di servizi ai clienti investitori dell'impresa siano coinvolte direttamente in decisioni riguardanti le raccomandazioni sull'assegnazione rivolte al cliente emittente.
3. Le imprese di investimento non accettano pagamenti o benefici da terzi tranne nel caso in cui tali pagamenti o benefici rispondano ai requisiti relativi agli incentivi stabiliti nell'articolo 24 della direttiva 2014/65/UE. In particolare, le pratiche di seguito descritte sono considerate non rispondenti a tali requisiti e pertanto non accettabili:
a) |
un'assegnazione effettuata allo scopo di sollecitare il pagamento di commissioni sproporzionatamente elevate per servizi a parte prestati dall'impresa di investimento («laddering»), quali onorari o commissioni sproporzionatamente elevate pagate da un cliente investitore, o volumi di affari sproporzionatamente elevati con commissioni a livelli normali procurati dal cliente investitore quale corrispettivo in cambio di un'assegnazione dell'emissione; |
b) |
un'assegnazione effettuata a un dirigente o a un funzionario aziendale di un cliente emittente attuale o potenziale in cambio dell'affidamento futuro o passato di attività di finanza aziendale («spinning»); |
c) |
un'assegnazione subordinata espressamente o implicitamente al ricevimento di ordini futuri o all'acquisto di qualsiasi altro servizio presso l'impresa di investimento da parte di un cliente investitore o qualsiasi altra entità di cui l'investitore è un funzionario aziendale. |
4. Le imprese di investimento istituiscono, attuano e mantengono una politica di gestione delle assegnazioni che definisce il processo di elaborazione delle raccomandazioni sulle assegnazioni. La politica di gestione delle assegnazioni è fornita al cliente emittente prima di accettare di prestare qualsiasi servizio di collocamento. La politica contiene le informazioni disponibili allo stato sulla metodologia di assegnazione proposta per l'emissione.
5. Le imprese di investimento si confrontano con il cliente emittente sul processo di collocamento affinché l'impresa sia in grado di comprendere gli interessi e obiettivi del cliente e di tenerne conto. L'impresa di investimento ottiene il consenso del cliente emittente in merito all'assegnazione per tipologia di cliente proposta per l'operazione nel rispetto della politica di gestione delle assegnazioni.
Articolo 41
Requisiti supplementari in relazione a consulenza, distribuzione e collocamento di strumenti propri
(Articolo 16, paragrafo 3, articolo 23 e articolo 24 della direttiva 2014/65/UE)
1. Le imprese di investimento predispongono sistemi, controlli e procedure per individuare e gestire i conflitti di interesse che insorgono quando prestano servizi di investimento a un cliente investitore per la sua partecipazione a una nuova emissione, laddove l'impresa di investimento riceva commissioni, onorari o benefici monetari o non monetari in relazione all'attività di emissione. La commissione, l'onorario o il beneficio monetario o non monetario è conforme ai requisiti di cui all'articolo 24, paragrafi 7, 8 e 9, della direttiva 2014/65/UE, è documentato nella politica dell'impresa di investimento sui conflitti di interesse e si riflette nelle disposizioni dell'impresa relative agli incentivi.
2. Le imprese di investimento che collocano strumenti finanziari di propria emissione, o emessi da entità appartenenti allo stesso gruppo, presso i loro stessi clienti, inclusi i loro attuali clienti depositanti in caso di enti creditizi o i fondi di investimento gestiti da entità appartenenti al loro gruppo, istituiscono, applicano e mantengono disposizioni chiare ed efficaci per l'individuazione, la prevenzione o la gestione dei potenziali conflitti di interesse che insorgono in relazione a questo tipo di attività. Tali disposizioni includono l'ipotesi di astenersi dallo svolgere l'attività, laddove i conflitti di interesse non possano essere gestiti adeguatamente, in modo da evitare effetti negativi per i clienti.
3. Quando è richiesta la comunicazione dei conflitti di interesse, le imprese di investimento si conformano ai requisiti di cui all'articolo 34, paragrafo 4, includendo una spiegazione della natura e della fonte dei conflitti di interesse insiti nel tipo di attività e fornendo dettagli in merito ai rischi specifici connessi a tali pratiche al fine di consentire ai clienti di prendere una decisione informata riguardo agli investimenti.
4. Quando gli strumenti in questione sono compresi nel calcolo dei requisiti prudenziali specificati nel regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (22), nella direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (23) o nella direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (24), le imprese di investimento che offrono strumenti finanziari di propria emissione, o emessi da altre entità del gruppo, ai loro clienti, forniscono a questi informazioni supplementari spiegando le differenze tra lo strumento finanziario e i depositi bancari in termini di rendimento, rischio, liquidità e protezioni fornite conformemente alla direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (25).
Articolo 42
Requisiti supplementari in relazione al prestito o alla fornitura di credito nel contesto dell'assunzione a fermo o del collocamento
(Articolo 16, paragrafo 3, articolo 23 e articolo 24 della direttiva 2014/65/UE)
1. Laddove un precedente prestito o credito fornito al cliente emittente da un'impresa di investimento, o da un'entità appartenente allo stesso gruppo, possa essere rimborsato con i proventi di un'emissione, l'impresa di investimento adotta disposizioni atte a individuare e prevenire o gestire eventuali conflitti di interesse che possono insorgere di conseguenza.
2. Laddove le disposizioni adottate per gestire i conflitti di interesse si dimostrino insufficienti ad assicurare che sia evitato il rischio di danneggiare il cliente emittente, le imprese di investimento comunicano al cliente emittente i conflitti di interesse specifici insorti in relazione alle loro attività, o a quelle di entità del gruppo, in qualità di fornitori di credito e alle loro attività relative all'offerta di titoli.
3. La politica delle imprese di investimento sui conflitti di interesse richiede che le informazioni sulla situazione finanziaria dell'emittente siano condivise con le entità del gruppo che fungono da fornitori di credito, a condizione che ciò non violi le barriere alle informazioni predisposte dall'impresa per tutelare gli interessi di un cliente.
Articolo 43
Tenuta di registrazioni in relazione all'assunzione a fermo o al collocamento
(Articolo 16, paragrafo 3, articolo 23 e articolo 24 della direttiva 2014/65/UE)
Le imprese di investimento tengono registrazioni dei contenuti e delle tempistiche delle istruzioni ricevute dai clienti. Per ciascuna operazione le decisioni prese in merito alle assegnazioni sono registrate al fine di fornire una pista di controllo completa tra i movimenti registrati nei conti dei clienti e le istruzioni ricevute dall'impresa di investimento. In particolare è giustificata chiaramente e registrata l'assegnazione finale effettuata a ciascun cliente investitore. La pista di controllo completa dei passaggi sostanziali del processo di assunzione a fermo e collocamento è messa a disposizione delle autorità competenti che ne fanno richiesta.
CAPO III
CONDIZIONI DI ESERCIZIO APPLICABILI ALLE IMPRESE DI INVESTIMENTO
SEZIONE 1
Informazioni fornite ai clienti e potenziali clienti
Articolo 44
Requisiti relativi a informazioni corrette, chiare e non fuorvianti
(Articolo 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE)
1. Le imprese di investimento assicurano che tutte le informazioni, comprese le comunicazioni di marketing, che indirizzano a clienti al dettaglio o professionali o potenziali clienti al dettaglio o professionali o che divulgano in modo tale per cui è probabile che siano da loro ricevute soddisfino le condizioni previste ai paragrafi da 2 a 8.
2. L'impresa di investimento assicura che le informazioni di cui al paragrafo 1 soddisfino le seguenti condizioni:
a) |
le informazioni comprendono il nome dell'impresa di investimento; |
b) |
le informazioni sono accurate e forniscono sempre un'indicazione corretta e in evidenza dei rischi quando menzionano potenziali benefici di un servizio di investimento o di uno strumento finanziario; |
c) |
nell'indicazione dei rischi le informazioni utilizzano un carattere di dimensioni almeno uguali alle dimensioni prevalenti del carattere utilizzato per tutte le informazioni fornite nonché una disposizione grafica che assicuri che tale indicazione sia messa in evidenza; |
d) |
le informazioni sono sufficienti e presentate in modo da risultare con ogni probabilità comprensibili per il componente medio del gruppo al quale sono dirette o dal quale saranno probabilmente ricevute; |
e) |
le informazioni non mascherano, minimizzano od oscurano elementi, dichiarazioni o avvertenze importanti; |
f) |
le informazioni sono uniformemente presentate nella stessa lingua nei materiali informativi e di marketing, in qualsiasi forma, forniti a ciascun cliente, tranne nel caso in cui il cliente abbia accettato di ricevere informazioni in più di una lingua; |
g) |
le informazioni sono aggiornate e pertinenti al mezzo di comunicazione utilizzato. |
3. Quando le informazioni raffrontano servizi di investimento o servizi accessori, strumenti finanziari o fornitori di servizi di investimento o servizi accessori, le imprese di investimento assicurano che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) |
il raffronto è significativo ed è presentato in modo corretto ed equilibrato; |
b) |
le fonti di informazione utilizzate per il raffronto sono specificate; |
c) |
i fatti e le ipotesi principali utilizzati per il raffronto sono indicati. |
4. Quando le informazioni contengono un'indicazione dei risultati passati di uno strumento finanziario, di un indice finanziario o di un servizio di investimento, le imprese di investimento assicurano che siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a) |
tale indicazione non costituisce l'elemento più evidente della comunicazione; |
b) |
le informazioni devono fornire dati appropriati sui risultati riguardanti i 5 anni precedenti o, laddove inferiore a 5 anni, l'intero periodo durante il quale lo strumento finanziario è stato offerto, l'indice finanziario utilizzato o il servizio di investimento fornito oppure riguardanti un periodo più lungo deciso dall'impresa; in ogni caso tali dati sono basati su periodi completi di 12 mesi; |
c) |
il periodo di riferimento e la fonte delle informazioni sono indicati chiaramente; |
d) |
le informazioni contengono un avviso evidente che i dati si riferiscono al passato e che i risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri; |
e) |
quando l'indicazione si basa su dati espressi in una valuta diversa da quella dello Stato membro nel quale il cliente al dettaglio o il potenziale cliente al dettaglio è residente, le informazioni indicano chiaramente di che valuta si tratta e avvertono che il rendimento può crescere o diminuire a seguito di oscillazioni del cambio; |
f) |
quando l'indicazione è basata sui risultati lordi, è indicato l'effetto delle commissioni, degli onorari o degli altri oneri. |
5. Quando le informazioni includono o fanno riferimento a simulazioni di risultati passati, le imprese di investimento assicurano che le informazioni riguardino uno strumento finanziario o un indice finanziario e che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) |
le simulazioni dei risultati passati sono basate sui risultati passati reali di uno o più strumenti finanziari o indici finanziari identici o sostanzialmente uguali o sottostanti allo strumento finanziario in questione; |
b) |
per quanto riguarda i risultati passati reali di cui alla lettera a), sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 4, lettere da a) a c), e) e f); |
c) |
le informazioni contengono un avviso evidente che i dati si riferiscono a simulazioni dei risultati passati e che i risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. |
6. Quando le informazioni contengono informazioni su risultati futuri, le imprese di investimento assicurano che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) |
le informazioni non si basano su simulazioni di risultati passati né vi fanno riferimento; |
b) |
le informazioni si basano su ipotesi ragionevoli supportate da dati obiettivi; |
c) |
quando le informazioni si basano sui risultati lordi, è indicato l'effetto delle commissioni, degli onorari o degli altri oneri; |
d) |
le informazioni si basano su ipotesi di risultato in varie condizioni di mercato (ipotesi sia positive sia negative) e riflettono la natura e i rischi delle specifiche tipologie di strumenti oggetto dell'analisi; |
e) |
le informazioni contengono un avviso evidente che tali previsioni non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. |
7. Quando fanno riferimento ad un trattamento fiscale particolare, le informazioni indicano in modo evidente che il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale di ciascun cliente e può essere soggetto a variazioni in futuro.
8. Le informazioni non utilizzano il nome di nessuna autorità competente in un modo che possa indicare o suggerire che essa avalla o approva i prodotti o i servizi dell'impresa di investimento.
Articolo 45
Informazioni riguardanti la classificazione dei clienti
(Articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE)
1. Le imprese di investimento notificano ai nuovi clienti e ai clienti esistenti che hanno riclassificato come richiesto dalla direttiva 2014/65/UE della rispettiva classificazione come cliente al dettaglio, cliente professionale o controparte qualificata conformemente alla stessa direttiva.
2. Le imprese di investimento informano i clienti, su un supporto durevole, circa l'eventuale diritto a richiedere una diversa classificazione e circa gli eventuali limiti che ne deriverebbero sotto il profilo della tutela del cliente.
3. Le imprese di investimento, agendo di propria iniziativa o su richiesta del cliente interessato, possono:
a) |
trattare come cliente professionale o cliente al dettaglio il cliente che potrebbe essere altrimenti classificato come controparte qualificata a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE; |
b) |
trattare come cliente al dettaglio il cliente considerato cliente professionale a norma dell'allegato II, sezione I, della direttiva 2014/65/UE. |
Articolo 46
Requisiti generali per le informazioni fornite ai clienti
(Articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE)
1. Le imprese di investimento forniscono al cliente o potenziale cliente, in tempo utile prima che questi sia vincolato da un accordo per la prestazione di servizi di investimento o servizi accessori o prima della prestazione di tali servizi, qualora sia precedente, le seguenti informazioni:
a) |
i termini dell'accordo; |
b) |
le informazioni di cui all'articolo 47 riguardanti l'accordo o i servizi di investimento o servizi accessori. |
2. Le imprese di investimento forniscono le informazioni di cui agli articoli da 47 a 50 ai clienti o potenziali clienti in tempo utile prima di prestare loro i servizi di investimento o servizi accessori.
3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono fornite su un supporto durevole o tramite un sito internet (quando non costituisce un supporto durevole), purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2.
4. Le imprese di investimento notificano al cliente in tempo utile qualsiasi modifica rilevante delle informazioni fornite a norma degli articoli da 47 a 50 che è d'interesse per un servizio che l'impresa gli presta. La notifica è fatta su un supporto durevole se le informazioni alle quali si riferisce sono fornite su un supporto durevole.
5. Le imprese di investimento assicurano che le informazioni contenute nelle comunicazioni di marketing siano in linea con quelle fornite ai clienti nel quadro della prestazione di servizi di investimento e servizi accessori.
6. Le comunicazioni di marketing che contengono un'offerta o un invito della natura indicata qui di seguito e che specificano le modalità di risposta o includono un modulo di risposta comprendono le informazioni di cui agli articoli da 47 a 50, se pertinenti per tale offerta o invito:
a) |
offerta di concludere un accordo in relazione ad uno strumento finanziario o servizio di investimento o servizio accessorio con la persona che risponde alla comunicazione; |
b) |
invito alla persona che risponde alla comunicazione a fare un'offerta per concludere un accordo in relazione ad uno strumento finanziario o servizio di investimento o servizio accessorio. |
Il primo comma non si applica tuttavia se, per rispondere ad un'offerta o ad un invito contenuti nella comunicazione di marketing, il potenziale cliente deve far riferimento ad uno o più altri documenti che, singolarmente o congiuntamente, contengono tali informazioni.
Articolo 47
Informazioni ai clienti e potenziali clienti sull'impresa di investimento e i servizi che offre
(Articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE)
1. Le imprese di investimento forniscono ai clienti o potenziali clienti le seguenti informazioni generali, laddove siano pertinenti:
a) |
il nome e l'indirizzo dell'impresa di investimento e i dati di contatto necessari per consentire al cliente di comunicare in modo efficace con l'impresa; |
b) |
le lingue nelle quali il cliente può comunicare con l'impresa di investimento e ricevere da essa documenti e altre informazioni; |
c) |
i metodi di comunicazione che devono essere utilizzati tra l'impresa di investimento e il cliente, anche, se pertinente, per l'invio e la ricezione di ordini; |
d) |
una dichiarazione che l'impresa di investimento è autorizzata e il nome e l'indirizzo di contatto dell'autorità competente che l'ha autorizzata; |
e) |
quando l'impresa di investimento opera tramite un agente collegato, una dichiarazione in tal senso in cui è specificato lo Stato membro nel quale tale agente è registrato; |
f) |
la natura, la frequenza e il calendario delle relazioni sull'esecuzione del servizio che l'impresa di investimento presta al cliente conformemente all'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE; |
g) |
laddove l'impresa di investimento detenga strumenti finanziari o fondi di clienti, una descrizione sintetica delle misure adottate per assicurarne la protezione, compresi i dati principali del sistema di indennizzo degli investitori o di garanzia dei depositi che si applica all'impresa in virtù delle sue attività in uno Stato membro; |
h) |
una descrizione, eventualmente in forma sintetica, della politica dell'impresa sui conflitti di interesse attuata conformemente all'articolo 34; |
i) |
su richiesta del cliente, maggiori dettagli circa tale politica sui conflitti di interesse, forniti su un supporto durevole o tramite un sito internet (quando non costituisce un supporto durevole), purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2. |
Le informazioni elencate nelle lettere da a) a i) sono fornite in tempo utile prima della prestazione dei servizi di investimento o servizi accessori ai clienti o potenziali clienti.
2. Quando forniscono il servizio di gestione del portafoglio, le imprese di investimento stabiliscono un metodo adeguato di valutazione e raffronto, come ad esempio un valore di riferimento significativo, basato sugli obiettivi di investimento del cliente e sui tipi di strumenti finanziari inclusi nel portafoglio del cliente, in modo da consentire al cliente destinatario del servizio di valutarne l'esecuzione da parte dell'impresa.
3. Quando si propongono per servizi di gestione del portafoglio ad un cliente o potenziale cliente, le imprese di investimento forniscono al cliente, in aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, le informazioni seguenti, laddove pertinenti:
a) |
informazioni sul metodo e sulla frequenza di valutazione degli strumenti finanziari contenuti nel portafoglio del cliente; |
b) |
i dettagli di eventuali deleghe della gestione discrezionale della totalità o di una parte degli strumenti finanziari o dei fondi contenuti nel portafoglio del cliente; |
c) |
la descrizione di qualsiasi parametro di riferimento al quale sarà raffrontato il rendimento del portafoglio del cliente; |
d) |
i tipi di strumenti finanziari che possono essere inclusi nel portafoglio del cliente e i tipi di operazioni che possono essere realizzate su tali strumenti, inclusi eventuali limiti; |
e) |
gli obiettivi di gestione, il livello di rischio entro il quale il gestore può esercitare discrezionalità ed eventuali specifiche restrizioni a tale discrezionalità. |
Le informazioni elencate nelle lettere da a) a e) sono fornite in tempo utile prima della prestazione dei servizi di investimento o servizi accessori ai clienti o potenziali clienti.
Articolo 48
Informazioni sugli strumenti finanziari
(Articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE)
1. Le imprese di investimento forniscono ai clienti o potenziali clienti, in tempo utile prima di prestare loro i servizi di investimento o servizi accessori, una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari, tenendo conto, in particolare, della classificazione del cliente come cliente al dettaglio, cliente professionale o controparte qualificata. Tale descrizione spiega le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, il funzionamento e i risultati dello strumento finanziario in varie condizioni di mercato, sia positive che negative, e i rischi propri a tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate.
2. La descrizione dei rischi di cui al paragrafo 1 include, laddove pertinente per il tipo specifico di strumento interessato e lo status e il livello di conoscenza del cliente, i seguenti elementi:
a) |
i rischi connessi al tipo di strumento finanziario, compresa una spiegazione dell'effetto leva e della sua incidenza e del rischio di perdita totale dell'investimento, inclusi i rischi associati all'insolvenza dell'emittente o a eventi connessi come il salvataggio con risorse interne (bail-in); |
b) |
la volatilità del prezzo degli strumenti ed eventuali limiti del mercato disponibile per essi; |
c) |
informazioni sugli ostacoli o le limitazioni al disinvestimento, per esempio nel caso di strumenti finanziari illiquidi o strumenti finanziari con investimento a termine fisso, inclusa una presentazione dei possibili metodi di uscita e delle conseguenze di tale uscita, degli eventuali vincoli e dell'arco temporale stimato per la vendita degli strumenti finanziari prima di poter recuperare i costi iniziali dell'operazione in tale tipologia di strumenti finanziari; |
d) |
il fatto che un investitore potrebbe assumersi, a seguito di operazioni su tali strumenti, impegni finanziari e altre obbligazioni aggiuntive, comprese eventuali passività potenziali, oltre al costo di acquisto degli strumenti; |
e) |
eventuali requisiti di margine od obbligazioni analoghe applicabili a strumenti di tale tipo. |
3. Quando fornisce ad un cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio informazioni in merito ad uno strumento finanziario oggetto di un'offerta corrente al pubblico ed in relazione a tale offerta è stato pubblicato un prospetto conformemente alla direttiva 2003/71/CE, l'impresa di investimento comunica ai clienti o potenziali clienti, in tempo utile prima di prestare loro i servizi di investimento o servizi accessori, dove tale prospetto è a disposizione del pubblico.
4. Quando uno strumento finanziario è composto da due o più diversi strumenti finanziari o servizi, l'impresa di investimento fornisce una descrizione accurata della natura giuridica dello strumento finanziario, degli elementi che lo compongono e del modo in cui l'interazione tra i componenti influisce sui rischi dell'investimento.
5. In caso di strumenti finanziari che contemplano una garanzia o un meccanismo di protezione del capitale, l'impresa di investimento fornisce al cliente o potenziale cliente informazioni sull'ambito di applicazione e sulla natura di tale garanzia o meccanismo di protezione del capitale. Quando la garanzia è fornita da un terzo, le informazioni includono dettagli sufficienti sul garante e sulla garanzia, affinché il cliente o potenziale cliente possa compiere una valutazione corretta della garanzia.
Articolo 49
Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari o dei fondi dei clienti
(Articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE)
1. Le imprese di investimento che detengono strumenti finanziari o fondi appartenenti ai clienti forniscono ai clienti o potenziali clienti le informazioni di cui ai paragrafi da 2 a 7 laddove pertinenti.
2. L'impresa di investimento informa il cliente o potenziale cliente dell'eventuale possibilità che i suoi strumenti finanziari o fondi siano detenuti da un terzo per conto dell'impresa, della responsabilità che essa si assume conformemente al diritto nazionale applicabile per qualsiasi atto od omissione di tale terzo, e delle conseguenze che l'eventuale insolvenza di quest'ultimo determinerebbe per il cliente.
3. Quando gli strumenti finanziari del cliente o potenziale cliente possono, se consentito dal diritto nazionale, essere detenuti in un conto omnibus da un terzo, l'impresa di investimento ne informa il cliente e gli dà un avviso evidente circa i rischi che ne derivano.
4. Quando il diritto nazionale non consente che gli strumenti finanziari del cliente detenuti da un terzo siano individuati separatamente dagli strumenti finanziari di proprietà di tale terzo o dell'impresa d'investimento, l'impresa di investimento ne informa il cliente o potenziale cliente e gli dà un avviso evidente circa i rischi che ne derivano.
5. Quando i conti che contengono strumenti finanziari o fondi appartenenti al cliente o potenziale cliente sono o saranno soggetti ad un ordinamento giuridico diverso da quello di uno Stato membro, l'impresa di investimento ne informa il cliente o potenziale cliente e gli indica in che misura i suoi diritti su tali strumenti finanziari o fondi possano differire di conseguenza.
6. L'impresa di investimento informa il cliente circa l'esistenza e i termini di eventuali diritti di garanzia o privilegi che essa detiene o potrebbe detenere sugli strumenti finanziari o fondi del cliente, o di eventuali diritti di compensazione che detiene in relazione ad essi. Laddove applicabile, l'impresa informa il cliente del fatto che un depositario può avere un diritto di garanzia o privilegio o diritto di compensazione in relazione a tali strumenti o fondi.
7. Prima di realizzare operazioni di finanziamento tramite titoli utilizzando strumenti finanziari da essa detenuti per conto di un cliente o di utilizzare altrimenti tali strumenti finanziari per conto proprio o per conto di un altro cliente, l'impresa di investimento fornisce al cliente in tempo utile prima dell'utilizzo di tali strumenti, su un supporto durevole, informazioni chiare, complete ed accurate sugli obblighi e sulle responsabilità che le incombono nell'utilizzo di tali strumenti finanziari, comprese le condizioni di restituzione degli strumenti, e sui rischi che ne derivano.
Articolo 50
Informazioni sui costi e gli oneri connessi
(Articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE)
1. Al fine di fornire ai clienti informazioni su tutti i costi e gli oneri a norma dell'articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE, le imprese di investimento rispettano i requisiti dettagliati di cui ai paragrafi da 2 a 10.
Fatti salvi gli obblighi stabiliti nell'articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE, le imprese di investimento che prestano servizi di investimento a clienti professionali hanno il diritto di concordare con tali clienti un'applicazione limitata dei requisiti dettagliati stabiliti nel presente articolo. Non è permesso alle imprese di investimento concordare tali limitazioni quando i servizi prestati sono di consulenza in materia di investimenti o di gestione del portafoglio o quando, indipendentemente dal servizio di investimento prestato, gli strumenti finanziari interessati incorporano uno strumento derivato.
Fatti salvi gli obblighi stabiliti nell'articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE, le imprese di investimento che prestano servizi di investimento a controparti qualificate hanno il diritto di concordare un'applicazione limitata dei requisiti dettagliati stabiliti nel presente articolo, ad eccezione del caso in cui, indipendentemente dal servizio di investimento prestato, gli strumenti finanziari interessati incorporano uno strumento derivato e la controparte qualificata intende offrirli ai suoi clienti.
2. Ai fini della comunicazione ex ante ed ex post ai clienti delle informazioni sui costi e gli oneri, le imprese di investimento presentano in forma aggregata quanto segue:
a) |
tutti i costi e gli oneri connessi applicati dall'impresa di investimento o da altre parti, qualora il cliente sia stato indirizzato a tali altre parti, per il servizio o i servizi di investimento e/o servizi accessori prestati al cliente; |
b) |
tutti i costi e gli oneri connessi associati alla realizzazione e gestione degli strumenti finanziari. |
I costi di cui alle lettere a) e b) sono elencati nell'allegato II. Ai fini della lettera a) i pagamenti di terzi ricevuti dalle imprese di investimento in connessione con il servizio di investimento fornito a un cliente sono dettagliati separatamente e i costi e gli oneri aggregati sono sommati ed espressi sia come importo in denaro che come percentuale.
3. Quando una parte dei costi e degli oneri totali deve essere pagata o è espressa in valuta estera, le imprese di investimento forniscono l'indicazione di tale valuta, nonché dei tassi e delle spese di cambio applicabili. Le imprese di investimento forniscono inoltre informazioni riguardo alle modalità per il pagamento o altra prestazione.
4. In relazione alla comunicazione dei costi e degli oneri relativi ai prodotti che non sono inclusi nel documento contenente informazioni chiave per gli investitori (KIID) degli OICVM, le imprese di investimento calcolano e comunicano tali costi prendendo contatti, per esempio, con le società di gestione degli OICVM per ottenere le informazioni pertinenti.
5. L'obbligo di fornire in tempo utile una comunicazione completa ex ante delle informazioni sui costi e oneri aggregati relativi allo strumento finanziario e al servizio di investimento o servizio accessorio fornito si applica alle imprese di investimento nelle situazioni seguenti:
a) |
quando l'impresa di investimento raccomanda od offre in vendita degli strumenti finanziari ai clienti; oppure |
b) |
quando l'impresa di investimento che presta servizi di investimento è tenuta, ai sensi della legislazione dell'Unione applicabile, a fornire ai clienti un KIID degli OICVM o un documento contenente le informazioni chiave (KID) dei prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) in relazione agli strumenti di finanziamento pertinenti. |
6. Le imprese di investimento che non raccomandano od offrono in vendita uno strumento finanziario al cliente o che non sono tenute a fornirgli un KID/KIID ai sensi della legislazione dell'Unione applicabile informano i clienti di tutti i costi e oneri relativi al servizio di investimento e/o servizio accessorio prestato.
7. Quando più imprese di investimento prestano al cliente servizi di investimento o servizi accessori, ciascuna di esse fornisce informazioni sui costi dei servizi di investimento o servizi accessori da essa prestati. L'impresa di investimento che raccomanda od offre in vendita ai clienti servizi prestati da un'altra impresa presenta i costi e gli oneri dei suoi servizi in forma aggregata con i costi e gli oneri dei servizi prestati dall'altra impresa. L'impresa di investimento che ha indirizzato il cliente ad altre imprese tiene conto dei costi e degli oneri connessi alla prestazione di altri servizi di investimento o servizi accessori da parte delle altre imprese.
8. Per calcolare ex ante i costi e gli oneri, le imprese di investimento utilizzano costi effettivamente sostenuti come modello per i costi e gli oneri previsti. Qualora non disponga di costi effettivi, l'impresa di investimento esegue stime ragionevoli di tali costi. Le imprese di investimento riesaminano le ipotesi ex ante sulla base dell'esperienza ex post e, laddove necessario, le adeguano.
9. Le imprese di investimento, qualora abbiano raccomandato od offerto in vendita a un cliente uno o più strumenti finanziari o gli abbiano fornito il KID/KIID relativo a tale o tali strumenti finanziari e intrattengano o abbiano intrattenuto un rapporto continuativo con il cliente durante un anno, gli forniscono annualmente informazioni ex post su tutti i costi e gli oneri relativi sia allo strumento o agli strumenti finanziari che al servizio o ai servizi di investimento e servizi accessori. Tali informazioni si basano sui costi sostenuti e sono fornite in forma personalizzata.
Le imprese di investimento possono scegliere di fornire tali informazioni aggregate sui costi e gli oneri dei servizi di investimento e degli strumenti finanziari contestualmente alle eventuali relazioni periodiche destinate ai clienti.
10. Le imprese di investimento forniscono ai clienti un'illustrazione che mostri l'effetto cumulativo dei costi sulla redditività che comporta la prestazione di servizi di investimento. Tale illustrazione è presentata sia ex ante che ex post. Le imprese di investimento provvedono a che l'illustrazione soddisfi i seguenti requisiti:
a) |
l'illustrazione mostra l'effetto dei costi e degli oneri complessivi sulla redditività dell'investimento; |
b) |
l'illustrazione mostra eventuali impennate o oscillazioni previste dei costi; |
c) |
l'illustrazione è accompagnata da una sua descrizione. |
Articolo 51
Informazioni fornite a norma della direttiva 2009/65/CE e del regolamento (UE) n. 1286/2014
(Articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE)
Le imprese di investimento che distribuiscono quote di organismi di investimento collettivo o PRIIP informano i clienti degli altri costi ed oneri associati relativi al prodotto che potrebbero non essere stati inclusi nel KIID degli OICVM o nel KID dei PRIIP, così come dei costi e oneri relativi alla loro prestazione di servizi di investimento con riguardo allo strumento finanziario in questione.
SEZIONE 2
Consulenza in materia di investimenti
Articolo 52
Informazioni sulla consulenza in materia di investimenti
(Articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE)
1. Le imprese di investimento spiegano in maniera chiara e concisa se e perché la consulenza in materia di investimenti si configura come indipendente o non indipendente e il tipo e la natura delle limitazioni applicabili, incluso, nel caso di consulenza in materia di investimenti su base indipendente, il divieto di ricevere e trattenere incentivi.
Quando a uno stesso cliente è offerta o fornita consulenza su base sia indipendente che non indipendente, le imprese di investimento spiegano l'ambito di entrambi i servizi per consentire agli investitori di comprendere le differenze tra l'uno e l'altro, e non si presentano come consulente in materia di investimenti indipendente per l'attività complessiva. Nelle comunicazioni con i clienti le imprese non danno risalto in modo indebito ai loro servizi di consulenza in materia di investimenti indipendente rispetto ai servizi di investimento forniti su base non indipendente.
2. Le imprese di investimento che forniscono consulenza in materia di investimenti, su base indipendente o non indipendente, spiegano al cliente la gamma di strumenti finanziari che potrebbero raccomandare, incluso il rapporto dell'impresa con gli emittenti o fornitori degli strumenti.
3. Le imprese di investimento forniscono una descrizione dei tipi di strumenti finanziari considerati, della gamma degli strumenti finanziari e dei fornitori analizzati per ciascun tipo di strumento in base all'ambito del servizio e, qualora forniscano una consulenza indipendente, in che modo il servizio soddisfa le condizioni applicabili alla fornitura di consulenza in materia di investimenti su base indipendente e i fattori presi in considerazione nel processo di selezione adottato dall'impresa di investimento per raccomandare gli strumenti finanziari, quali i rischi, i costi e la complessità degli strumenti finanziari.
4. Quando la gamma di strumenti finanziari valutati dall'impresa di investimento che fornisce consulenza in materia di investimenti su base indipendente include gli strumenti finanziari propri dell'impresa di investimento o strumenti finanziari emessi o forniti da entità che hanno con essa stretti legami o qualsiasi altro rapporto giuridico o economico e anche altri emittenti o fornitori che non hanno con essa tali legami o rapporti, l'impresa di investimento tiene distinta, per ciascun tipo di strumento finanziario, la gamma degli strumenti emessi o forniti da entità che non hanno alcun legame con essa.
5. Le imprese di investimento che presentano una valutazione periodica dell'adeguatezza delle raccomandazioni fornite ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 12, comunicano tutte le informazioni che seguono:
a) |
la frequenza e la portata della valutazione periodica dell'idoneità e, laddove pertinente, le condizioni che la determinano; |
b) |
la misura in cui le informazioni precedentemente raccolte sono sottoposte a rivalutazione; |
c) |
il modo in cui una raccomandazione aggiornata è comunicata al cliente. |
Articolo 53
Consulenza in materia di investimenti su base indipendente
(Articolo 24, paragrafi 4 e 7, della direttiva 2014/65/UE)
1. Le imprese di investimento che forniscono consulenza in materia di investimenti su base indipendente definiscono e attuano un processo di selezione allo scopo di valutare e confrontare una congrua gamma di strumenti finanziari disponibili sul mercato conformemente all'articolo 24, paragrafo 7, lettera a), della direttiva 2014/65/UE. Il processo di selezione comprende i seguenti elementi:
a) |
il numero e la varietà degli strumenti finanziari considerati sono proporzionati all'ambito dei servizi di consulenza in materia di investimenti prestati dal consulente in materia di investimenti indipendente; |
b) |
il numero e la varietà degli strumenti finanziari considerati sono adeguatamente rappresentativi degli strumenti finanziari disponibili sul mercato; |
c) |
la quantità degli strumenti finanziari emessi dall'impresa di investimento stessa o da entità che hanno con essa stretti legami è proporzionata alla quantità totale degli strumenti finanziari considerati; |
d) |
i criteri per la selezione dei vari strumenti finanziari comprendono tutti gli aspetti d'interesse, quali rischi, costi e complessità, nonché le caratteristiche dei clienti dell'impresa di investimento, e assicurano che la selezione degli strumenti che potrebbero essere raccomandati sia obiettiva. |
Quando il confronto in questione non è possibile in ragione del modello commerciale o dell'ambito specifico del servizio fornito, l'impresa di investimento che fornisce consulenza in materia di investimenti non si presenta come consulente indipendente.
2. L'impresa di investimento che fornisce consulenza in materia di investimenti su base indipendente e che si concentra su certe categorie o una gamma specifica di strumenti finanziari rispetta i seguenti requisiti:
a) |
l'impresa si propone sul mercato in una maniera intesa ad attrarre solo clienti che hanno una preferenza per tali categorie o tale gamma di strumenti finanziari; |
b) |
l'impresa chiede ai clienti di indicare che sono interessati ad investire esclusivamente nella specifica categoria o gamma di strumenti finanziari; |
c) |
prima di prestare il servizio l'impresa si assicura che questo sia adeguato al nuovo cliente, in quanto il suo modello commerciale risponde alle esigenze e agli obiettivi del cliente, e che la gamma di strumenti finanziari sia idonea per il cliente. In caso contrario l'impresa non presta al cliente tale servizio. |
3. L'impresa di investimento che offre consulenza in materia di investimenti sia su base indipendente che su base non indipendente ottempera ai seguenti obblighi:
a) |
in tempo utile prima della prestazione dei servizi, l'impresa di investimento ha comunicato ai clienti, su un supporto durevole, se la consulenza è su base indipendente o non indipendente conformemente all'articolo 24, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/65/UE e relative misure di esecuzione; |
b) |
l'impresa di investimento si è presentata come indipendente in relazione ai servizi per i quali fornisce consulenza in materia di investimenti su base indipendente; |
c) |
l'impresa di investimento ha predisposto adeguati requisiti organizzativi e controlli per assicurare che i due tipi di servizi di consulenza e di consulenti siano chiaramente distinti l'uno dall'altro, di modo che i clienti non rischino di incorrere in confusione circa il tipo di consulenza che ricevono e che sia ottengano il tipo di consulenza adeguato al loro profilo. L'impresa di investimento non consente a una persona fisica di fornire consulenza sia indipendente che non indipendente. |
SEZIONE 3
Valutazione dell'idoneità e dell'adeguatezza
Articolo 54
Valutazione dell'idoneità e relazioni sull'idoneità
(Articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE)
1. Le imprese di investimento non creano ambiguità o confusione riguardo alle loro responsabilità nel processo di valutazione dell'idoneità di servizi di investimento o strumenti finanziari conformemente all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE. Nel valutare l'idoneità l'impresa informa i clienti o potenziali clienti, in maniera chiara e semplice, del fatto che la valutazione è condotta per consentire all'impresa di agire secondo il migliore interesse del cliente.
Quando i servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione del portafoglio sono prestati totalmente o in parte attraverso un sistema automatizzato o semiautomatizzato, la responsabilità di eseguire la valutazione dell'idoneità compete all'impresa di investimento che presta il servizio e non è ridotta dal fatto di utilizzare un sistema elettronico per formulare la raccomandazione personalizzata o la decisione di negoziazione.
2. Le imprese di investimento determinano la gamma delle informazioni che devono essere raccolte presso i clienti alla luce di tutte le caratteristiche dei servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione del portafoglio da prestare loro. Le imprese di investimento ottengono dai clienti o potenziali clienti le informazioni di cui necessitano per comprendere le caratteristiche essenziali dei clienti e disporre di una base ragionevole per determinare, tenuto conto della natura e della portata del servizio fornito, se la specifica operazione da raccomandare o realizzare nel quadro della prestazione del servizio di gestione del portafoglio soddisfa i seguenti criteri:
a) |
corrisponde agli obiettivi di investimento del cliente, inclusa la sua tolleranza al rischio; |
b) |
è di natura tale che il cliente è finanziariamente in grado di sopportare i rischi connessi all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento; |
c) |
è di natura tale per cui il cliente possiede le necessarie esperienze e conoscenze per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio. |
3. Quando presta un servizio di investimento ad un cliente professionale l'impresa di investimento può legittimamente presumere che, per quanto riguarda i prodotti, le operazioni e i servizi per i quali è classificato nella categoria dei clienti professionali, tale cliente abbia il livello necessario di esperienze e di conoscenze ai fini del paragrafo 2, lettera c).
Quando il servizio di investimento consiste nella fornitura di consulenza in materia di investimenti ad un cliente professionale di cui all'allegato II, sezione 1, della direttiva 2014/65/UE, l'impresa di investimento può legittimamente presumere, ai fini del paragrafo 2, lettera b), che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare i connessi rischi di investimento compatibili con i suoi obiettivi di investimento.
4. Le informazioni riguardanti la situazione finanziaria di un cliente o potenziale cliente includono, laddove pertinenti, dati sulla fonte e sulla consistenza del reddito regolare, le attività, comprese le attività liquide, gli investimenti e beni immobili e gli impegni finanziari regolari.
5. Le informazioni riguardanti gli obiettivi di investimento di un cliente o potenziale cliente includono, laddove pertinenti, dati sul periodo di tempo per il quale il cliente desidera conservare l'investimento, le preferenze in materia di rischio, il profilo di rischio e le finalità dell'investimento.
6. Quando un cliente è una persona giuridica o un gruppo composto da due o più persone fisiche oppure quando una o più persone fisiche sono rappresentate da un'altra persona fisica, l'impresa di investimento elabora e applica una politica atta a definire quale soggetto debba essere interessato dalla valutazione dell'idoneità e come tale valutazione sia condotta nella pratica, specificando tra l'altro presso quale soggetto dovrebbero essere raccolte le informazioni relative a conoscenze ed esperienza, situazione finanziaria e obiettivi di investimento. L'impresa di investimento registra tale politica.
Quando una persona fisica è rappresentata da un'altra persona fisica o quando per la valutazione dell'idoneità debba essere considerata una persona giuridica che ha chiesto un trattamento come cliente professionale conformemente all'allegato II, sezione 2, della direttiva 2014/65/UE, la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento sono quelli della persona giuridica o, in relazione alla persona fisica, del cliente sottostante piuttosto che quelli del rappresentante. Le conoscenze ed esperienze sono quelle del rappresentante della persona fisica o della persona autorizzata a effettuare operazioni per conto del cliente sottostante.
7. Le imprese di investimento adottano misure ragionevoli per assicurare che le informazioni raccolte sui clienti o potenziali clienti siano attendibili. Tali misure comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) |
assicurarsi che i clienti siano consapevoli dell'importanza di fornire informazioni accurate e aggiornate; |
b) |
assicurarsi che tutti gli strumenti, quali strumenti di profilazione per la valutazione del rischio o strumenti per valutare le conoscenze ed esperienze di un cliente, impiegati nel processo di valutazione dell'idoneità rispondano allo scopo prefisso e siano correttamente concepiti per l'utilizzo con i clienti, individuandone e attenuandone attivamente le eventuali limitazioni durante il processo di valutazione dell'idoneità; |
c) |
assicurarsi che le domande utilizzate nel processo siano atte a essere comprese dai clienti, procurino un'immagine accurata degli obiettivi e delle esigenze del cliente e veicolino le informazioni necessarie a condurre la valutazione dell'idoneità; |
d) |
intraprendere azioni, laddove opportuno, per assicurare la coerenza delle informazioni sul cliente, per esempio analizzando se nelle informazioni da questi fornite vi siano delle evidenti imprecisioni. |
Le imprese di investimento che intrattengono un rapporto continuativo con il cliente, per esempio fornendo un servizio continuativo di consulenza o gestione del portafoglio, dispongono di appropriate politiche e procedure, dimostrabili, per mantenere informazioni adeguate e aggiornate sui clienti nella misura necessaria a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 2.
8. L'impresa non raccomanda i servizi di investimento o gli strumenti finanziari al cliente o potenziale cliente quando, nel prestare un servizio di consulenza in materia di investimenti o gestione del portafoglio, non ottiene le informazioni di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE.
9. Le imprese di investimento dispongono di appropriate politiche e procedure, dimostrabili, per assicurare di essere in grado di comprendere la natura e le caratteristiche, compresi i costi e i rischi, dei servizi di investimento e degli strumenti finanziari selezionati per i clienti e di valutare, tenendo conto dei costi e della complessità, se servizi di investimento o strumenti finanziari equivalenti possano corrispondere al profilo del cliente.
10. Quando presta un servizio di consulenza in materia di investimenti o gestione del portafoglio, un'impresa di investimento non raccomanda né decide di negoziare se nessuno dei servizi o degli strumenti è idoneo per il cliente.
11. Quando prestano servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione del portafoglio che comportano dei cambiamenti negli investimenti, mediante la vendita di uno strumento e l'acquisto di un altro o mediante l'esercizio del diritto di apportare una modifica a uno strumento esistente, le imprese di investimento raccolgono le necessarie informazioni sugli investimenti esistenti del cliente e sui nuovi investimenti raccomandati e effettuano un'analisi dei costi e benefici del cambiamento, in modo tale da essere ragionevolmente in grado di dimostrare che i benefici del cambiamento sono maggiori dei relativi costi.
12. Quando prestano una consulenza in materia di investimenti, le imprese di investimento presentano al cliente al dettaglio una relazione che comprende una descrizione generale della consulenza prestata e del modo in cui la raccomandazione fornita sia idonea per il cliente al dettaglio, inclusa una spiegazione di come risponda agli obiettivi e alle circostanze personali del cliente in riferimento alla durata dell'investimento richiesta, alle conoscenze ed esperienze del cliente e alla sua propensione al rischio e capacità di sostenere perdite.
Le imprese di investimento pongono all'attenzione dei clienti e includono nella relazione sull'idoneità informazioni sulla probabilità che i servizi o gli strumenti raccomandati comportino per il cliente al dettaglio la necessità di chiedere una revisione periodica delle relative disposizioni.
Quando un'impresa di investimento presta un servizio che comporta valutazioni e relazioni periodiche sull'idoneità, le relazioni successive alla definizione iniziale del servizio possono interessare solo le modifiche intervenute nei servizi o strumenti in questione e/o nelle circostanze del cliente e non necessariamente devono ripetere tutti i dettagli della prima relazione.
13. Le imprese di investimento che forniscono una valutazione periodica dell'idoneità riesaminano almeno una volta all'anno, al fine di migliorare il servizio, l'idoneità delle raccomandazioni fornite. La frequenza di tale valutazione è incrementata sulla base del profilo di rischio del cliente e del tipo di strumenti finanziari raccomandati.
Articolo 55
Disposizioni comuni per la valutazione dell'idoneità e dell'adeguatezza
(Articolo 25, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2014/65/UE)
1. Le imprese di investimento assicurano che le informazioni riguardanti le conoscenze e le esperienze del cliente o potenziale cliente nel settore degli investimenti includano i seguenti elementi, nella misura in cui siano appropriati vista la natura del cliente, la natura e la consistenza del servizio da fornire e il tipo di prodotto od operazione previsti, tra cui la complessità e i rischi connessi:
a) |
i tipi di servizi, operazioni e strumenti finanziari con i quali il cliente ha dimestichezza; |
b) |
la natura, il volume e la frequenza delle operazioni su strumenti finanziari realizzate dal cliente e il periodo durante il quale sono state eseguite; |
c) |
il livello di istruzione e la professione o, se pertinente, l'ex professione del cliente o del potenziale cliente. |
2. Un'impresa di investimento non scoraggia un cliente o potenziale cliente dal fornire le informazioni richieste ai fini dell'articolo 25, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2014/65/UE.
3. L'impresa di investimento può legittimamente fare affidamento sulle informazioni fornite dai clienti o potenziali clienti, a meno che non sia al corrente, o in condizione di esserlo, che esse sono manifestamente superate, inesatte o incomplete.
Articolo 56
Valutazione dell'adeguatezza e obblighi in materia di registrazioni connessi
(Articolo 25, paragrafi 3 e 5, della direttiva 2014/65/UE)
1. Nel valutare se un servizio di investimento di cui all'articolo 25, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE sia appropriato per un cliente, le imprese di investimento determinano se questi abbia il livello di esperienze e conoscenze necessario per comprendere i rischi connessi al prodotto o servizio di investimento offerto o richiesto.
Un'impresa di investimento può legittimamente presumere che un cliente professionale abbia il livello di esperienze e conoscenze necessario per comprendere i rischi connessi ai determinati servizi di investimento od operazioni o ai tipi di operazioni o prodotti per i quali il cliente è classificato come cliente professionale.
2. Le imprese di investimento mantengono registrazioni delle valutazioni dell'adeguatezza condotte includendovi i seguenti elementi:
a) |
il risultato della valutazione dell'adeguatezza; |
b) |
l'eventuale avviso dato al cliente qualora il servizio di investimento o l'acquisto di un prodotto fosse stato valutato come potenzialmente inadeguato per il cliente, indicando se il cliente ha chiesto di procedere con l'operazione nonostante l'avviso e, ove applicabile, se l'impresa ha accettato la richiesta del cliente di procedere con l'operazione; |
c) |
l'eventuale avviso dato al cliente qualora il cliente non avesse fornito informazioni sufficienti a consentire all'impresa di effettuare la valutazione dell'adeguatezza, indicando se il cliente ha chiesto di procedere con l'operazione nonostante l'avviso e, ove applicabile, se l'impresa ha accettato la richiesta del cliente di procedere con l'operazione. |
Articolo 57
Prestazione di servizi relativi a strumenti non complessi
(Articolo 25, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE)
Uno strumento finanziario che non è esplicitamente specificato nell'articolo 25, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/65/UE è considerato uno strumento non complesso ai fini dell'articolo 25, paragrafo 4, lettera a), punto vi), della direttiva 2014/65/UE se soddisfa i seguenti criteri:
a) |
non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera c), né dell'allegato I, sezione C, punti da 4 a 11, della direttiva 2014/65/UE; |
b) |
esistono frequenti opportunità di cedere, riscattare o realizzare altrimenti lo strumento a prezzi che sono disponibili pubblicamente per i partecipanti al mercato e che sono i prezzi di mercato o i prezzi messi a disposizione o convalidati da sistemi di valutazione indipendenti dall'emittente; |
c) |
non implica per il cliente alcuna passività effettiva o potenziale che vada oltre il costo di acquisto dello strumento; |
d) |
non contiene una clausola, una condizione o un automatismo che possa alterare sostanzialmente la natura o il rischio dell'investimento o il profilo di rimborso, quali gli investimenti che prevedono il diritto di convertire lo strumento in un altro investimento; |
e) |
non include spese di uscita esplicite o implicite che producono l'effetto di rendere l'investimento illiquido sebbene tecnicamente vi siano opportunità frequenti per cederlo, riscattarlo o in altro modo realizzarlo; |
f) |
sono disponibili pubblicamente informazioni sufficientemente complete e di agevole comprensione sulle sue caratteristiche, in modo che il cliente al dettaglio medio possa prendere una decisione informata in merito alla realizzazione o meno di un'operazione su tale strumento. |
Articolo 58
Accordi con i clienti al dettaglio e professionali
(Articolo 24, paragrafo 1, e articolo 25, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE)
Le imprese di investimento che prestano a un cliente un servizio di investimento o servizio accessorio di cui all'allegato I, sezione B, punto 1, della direttiva 2014/65/UE dopo la data di applicazione del presente regolamento stipulano con il cliente un accordo di base per iscritto, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, che stabilisce i diritti e gli obblighi essenziali dell'impresa e del cliente. Le imprese di investimento che forniscono consulenza in materia di investimenti ottemperano a tale obbligo solo qualora sia effettuata una valutazione periodica dell'idoneità degli strumenti finanziari o dei servizi raccomandati.
L'accordo scritto stabilisce i diritti e gli obblighi essenziali delle parti e include i seguenti elementi:
a) |
una descrizione dei servizi da prestare, e se pertinente della natura e portata della consulenza in materia di investimenti; |
b) |
in caso di servizi di gestione del portafoglio, i tipi di strumenti finanziari acquistabili e vendibili e i tipi di operazioni che possono essere effettuate per conto del cliente, nonché gli eventuali strumenti od operazioni vietati; |
c) |
una descrizione delle principali caratteristiche di eventuali servizi di cui all'allegato I, sezione B, punto 1, della direttiva 2014/65/UE da fornire, incluso, ove applicabile, il ruolo dell'impresa rispetto agli eventi societari relativi agli strumenti del cliente e i termini in base ai quali le operazioni di finanziamento tramite titoli che interessano titoli del cliente genereranno un rendimento per il cliente. |
SEZIONE 4
Comunicazione ai clienti
Articolo 59
Obblighi di comunicazione riguardo all'esecuzione di ordini che esulano dalla gestione del portafoglio
(Articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE)
1. Le imprese di investimento che hanno eseguito per conto di un cliente un ordine che esula dalla gestione del portafoglio provvedono, relativamente a tale ordine, a:
a) |
fornire prontamente al cliente, su un supporto durevole, le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine; |
b) |
inviare al cliente, su un supporto durevole, un avviso che conferma l'esecuzione dell'ordine, quanto prima e al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, se l'impresa di investimento riceve la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo al ricevimento della conferma dal terzo. |
La lettera b) non si applica quando la conferma conterrebbe le stesse informazioni di un'altra conferma che deve essere prontamente inviata al cliente da un'altra persona.
Le lettere a) e b) non si applicano quando gli ordini eseguiti per conto dei clienti riguardano obbligazioni che finanziano contratti di prestito ipotecario con detti clienti, nel qual caso la comunicazione sull'operazione e è effettuata contemporaneamente a quella dei termini del prestito ipotecario, ma non oltre un mese dopo l'esecuzione dell'ordine.
2. In aggiunta ai requisiti di cui al paragrafo 1, le imprese di investimento forniscono al cliente, su sua richiesta, informazioni circa lo stato del suo ordine.
3. In caso di ordini per un cliente relativi a quote o azioni di organismi di investimento collettivo che sono eseguiti periodicamente, le imprese di investimento prendono i provvedimenti di cui al paragrafo 1, lettera b), o forniscono al cliente, almeno ogni sei mesi, le informazioni elencate al paragrafo 4 riguardo a tali operazioni.
4. L'avviso di cui al paragrafo 1, lettera b), contiene le informazioni elencate qui di seguito, laddove applicabili, e, se pertinente, secondo quanto previsto dalle norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di segnalazione adottate conformemente all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014:
a) |
l'identificativo dell'impresa che effettua la comunicazione; |
b) |
il nome o altro elemento di designazione del cliente; |
c) |
il giorno di negoziazione; |
d) |
l'ora di negoziazione; |
e) |
la tipologia dell'ordine; |
f) |
l'identificativo della sede di esecuzione; |
g) |
l'identificativo dello strumento; |
h) |
l'indicatore acquisto/vendita; |
i) |
la natura dell'ordine in caso non si tratti di acquisto/vendita; |
j) |
il quantitativo; |
k) |
il prezzo unitario; |
l) |
il corrispettivo totale; |
m) |
la somma totale delle commissioni e spese addebitate e, qualora il cliente lo richieda, la relativa scomposizione in singole voci incluso, se pertinente, l'importo di qualsiasi maggiorazione o riduzione applicata qualora l'operazione sia stata eseguita da un'impresa di investimento durante una negoziazione per conto proprio e l'impresa di investimento abbia un obbligo di esecuzione alle condizioni migliori nei confronti del cliente; |
n) |
il tasso di cambio ottenuto, quando l'operazione comporta una conversione di valuta; |
o) |
le responsabilità del cliente in relazione al regolamento dell'operazione, compreso il termine per il pagamento o la consegna nonché i dettagli del conto pertinente, qualora tali responsabilità e dettagli non siano stati notificati in precedenza al cliente; |
p) |
quando la controparte del cliente è la stessa impresa di investimento o un'entità del suo stesso gruppo o un altro suo cliente, la dichiarazione di questo fatto, a meno che l'ordine sia stato eseguito tramite un sistema di negoziazione che facilita la negoziazione anonima. |
Ai fini della lettera k), quando l'ordine è eseguito in tranche, l'impresa di investimento può fornire al cliente informazioni sul prezzo di ciascuna tranche o sul prezzo medio. Qualora sia fornito il prezzo medio, l'impresa di investimento informa il cliente, su sua richiesta, del prezzo di ciascuna tranche.
5. L'impresa di investimento può fornire al cliente le informazioni di cui al paragrafo 4 utilizzando codici standard, a condizione di fornire una spiegazione dei codici utilizzati.
Articolo 60
Obblighi di comunicazione riguardo alla gestione del portafoglio
(Articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE)
1. Le imprese di investimento che prestano il servizio di gestione del portafoglio forniscono ai clienti rendiconti periodici, su un supporto durevole, delle attività di gestione del portafoglio svolte per loro conto, a meno che tale rendiconto sia fornito da un'altra persona.
2. I rendiconti periodici di cui al paragrafo 1 forniscono una rassegna corretta ed equilibrata delle attività svolte e del rendimento del portafoglio durante il periodo oggetto del rendiconto e includono, laddove pertinente, le seguenti informazioni:
a) |
il nome dell'impresa di investimento; |
b) |
il nome o altro elemento di designazione del conto del cliente; |
c) |
il resoconto del contenuto e della valutazione del portafoglio, compresi i dettagli relativi a ciascuno strumento finanziario detenuto, il suo valore di mercato o il suo valore equo (fair value) se il valore di mercato è indisponibile e il saldo contante all'inizio e alla fine del periodo oggetto del rendiconto nonché il rendimento del portafoglio durante il periodo oggetto del rendiconto; |
d) |
l'importo totale delle commissioni e degli oneri applicati durante il periodo oggetto del rendiconto, con indicazione delle singole voci quanto meno per quanto riguarda le commissioni di gestione totali e i costi totali connessi all'esecuzione, compresa, laddove pertinente, la dichiarazione che, su richiesta, sarà fornita una scomposizione in voci più dettagliata; |
e) |
un raffronto del rendimento durante il periodo oggetto del rendiconto con il parametro di riferimento per il rendimento (eventualmente) convenuto tra l'impresa di investimento e il cliente; |
f) |
l'importo totale dei dividendi, degli interessi e degli altri pagamenti ricevuti durante il periodo oggetto del rendiconto in relazione al portafoglio del cliente; |
g) |
informazioni circa gli altri eventi societari che conferiscono diritti in relazione a strumenti finanziari detenuti nel portafoglio; |
h) |
per ciascuna operazione eseguita durante il periodo, le informazioni di cui all'articolo 59, paragrafo 4, lettere da c) a l), laddove pertinenti, a meno che il cliente scelga di ricevere le informazioni sulle operazioni eseguite su base operazione per operazione, nel qual caso si applica il paragrafo 4 del presente articolo. |
3. I rendiconti periodici di cui al paragrafo 1 sono forniti a cadenza trimestrale, salvo nei seguenti casi:
a) |
quando l'impresa di investimento fornisce ai suoi clienti l'accesso a un sistema online, che si configura come supporto durevole, dove è possibile accedere a valutazioni aggiornate del portafoglio del cliente e dove il cliente può accedere facilmente alle informazioni di cui all'articolo 63, paragrafo 2, e l'impresa ha prova del fatto che il cliente ha avuto accesso a una valutazione del suo portafoglio almeno una volta durante il trimestre in questione; |
b) |
nei casi in cui si applica il paragrafo 4, il rendiconto periodico deve essere fornito almeno ogni 12 mesi; |
c) |
quando l'accordo di gestione del portafoglio tra l'impresa di investimento e il cliente autorizza un portafoglio caratterizzato da effetto leva, il rendiconto periodico deve essere fornito almeno una volta al mese. |
La deroga di cui alla lettera b) non è applicabile in relazione alle operazioni su strumenti finanziari che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 44), lettera c), o dell'allegato I, sezione C, punti da 4 a 11, della direttiva 2014/65/UE.
4. Qualora il cliente scelga di ricevere le informazioni sulle operazioni eseguite su base operazione per operazione, le imprese di investimento gli forniscono prontamente, all'atto dell'esecuzione di un'operazione da parte del gestore del portafoglio, le informazioni essenziali in merito a tale operazione su un supporto durevole.
L'impresa di investimento invia al cliente una comunicazione di conferma dell'operazione, contenente le informazioni di cui all'articolo 59, paragrafo 4, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, qualora l'impresa di investimento riceva la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo al ricevimento della conferma dal terzo.
Il secondo comma non si applica nei casi in cui la conferma conterrebbe le stesse informazioni di un'altra conferma che deve essere prontamente inviata al cliente da un'altra persona.
Articolo 61
Obblighi di comunicazione nei confronti delle controparti qualificate
(Articolo 24, paragrafo 4, e articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE)
Si applicano i requisiti applicabili alle comunicazioni ai clienti al dettaglio e professionali di cui agli articoli 49 e 59, tranne nel caso in cui le imprese di investimento stipulino con le controparti qualificate accordi per stabilire i contenuti e la tempistica delle comunicazioni.
Articolo 62
Obblighi di comunicazione supplementari riguardo alla gestione del portafoglio o alle operazioni con passività potenziali
(Articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE)
1. Le imprese di investimento che prestano il servizio di gestione del portafoglio informano il cliente quando il valore complessivo del portafoglio, valutato all'inizio di qualsiasi periodo oggetto della comunicazione, subisce un deprezzamento del 10 % e successivamente di multipli del 10 %, non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo.
2. Le imprese di investimento che detengono un conto di un cliente al dettaglio che include posizioni in strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o in operazioni con passività potenziali informano il cliente quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10 % e successivamente di multipli del 10 %. La comunicazione di cui al presente paragrafo dovrebbe essere effettuata strumento per strumento, se non diversamente concordato con il cliente, e non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo.
Articolo 63
Rendiconti sugli strumenti finanziari o sui fondi dei clienti
(Articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE)
1. Le imprese di investimento che detengono strumenti finanziari o fondi di clienti inviano a ciascun cliente per il quale detengono strumenti finanziari o fondi, con cadenza almeno trimestrale, un rendiconto di tali strumenti finanziari o fondi su un supporto durevole, a meno che un tale rendiconto sia già stato fornito in altri rendiconti periodici. Su richiesta del cliente, le imprese forniscono il rendiconto con una frequenza maggiore a costo di mercato.
Il primo comma non si applica agli enti creditizi autorizzati a norma della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (26) per quanto riguarda i depositi, ai sensi della predetta direttiva, da essi detenuti.
2. Il rendiconto delle attività dei clienti di cui al paragrafo 1 include le informazioni seguenti:
a) |
i dettagli di tutti gli strumenti finanziari o fondi detenuti dall'impresa di investimento per il cliente alla fine del periodo oggetto del rendiconto; |
b) |
la misura in cui eventuali strumenti finanziari o fondi della clientela sono stati oggetto di operazioni di finanziamento tramite titoli; |
c) |
l'entità di eventuali benefici maturati dal cliente in virtù della partecipazione ad operazioni di finanziamento tramite titoli e la base sulla quale tali benefici sono stati maturati; |
d) |
una chiara indicazione delle attività o dei fondi soggetti alle disposizioni della direttiva 2014/65/UE e relative misure di esecuzione e di quelli non soggetti, quali quelli soggetti a un contratto di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà; |
e) |
una chiara indicazione di quali attività siano interessate da alcune peculiarità presenti nel loro stato di proprietà, per esempio in virtù di un diritto di garanzia; |
f) |
il valore di mercato o, qualora questo non sia disponibile, il valore stimato degli strumenti finanziari inclusi nel rendiconto, con una chiara indicazione della probabilità che l'assenza di un prezzo di mercato sia indicativa di una mancanza di liquidità. La valutazione del valore stimato è effettuata dall'impresa con la massima diligenza possibile. |
Nei casi in cui il portafoglio di un cliente include i proventi di una o più operazioni non regolate, le informazioni di cui alla lettera a) possono essere basate sulla data di negoziazione o sulla data di regolamento, purché la stessa base sia applicata coerentemente a tutte le informazioni di questo tipo contenute nel rendiconto.
Il rendiconto periodico sulle attività del cliente di cui al paragrafo 1 non è fornito quando l'impresa di investimento dà ai clienti accesso a un sistema online, che si configura come supporto durevole, dove il cliente può accedere facilmente a rendiconti aggiornati suoi strumenti finanziari o fondi e l'impresa ha prova del fatto che il cliente ha avuto accesso a tale rendiconto almeno una volta durante il trimestre in questione.
3. Le imprese di investimento che detengono strumenti finanziari o fondi del cliente e prestano a un cliente il servizio di gestione del portafoglio possono includere il rendiconto sulle attività del cliente di cui al paragrafo 1 nel rendiconto periodico che gli forniscono in applicazione dell'articolo 60, paragrafo 1.
SEZIONE 5
Esecuzione alle condizioni migliori
Articolo 64
Criteri riguardanti l'esecuzione delle condizioni migliori
(Articolo 27, paragrafo 1, e articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)
1. Quando eseguono gli ordini dei clienti le imprese di investimento tengono conto dei seguenti criteri per stabilire l'importanza relativa dei fattori di cui all'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE:
a) |
le caratteristiche del cliente, compresa la sua classificazione come cliente al dettaglio o professionale; |
b) |
le caratteristiche dell'ordine del cliente, incluso quando l'ordine include operazioni di finanziamento tramite titoli; |
c) |
le caratteristiche degli strumenti finanziari che sono oggetto dell'ordine; |
d) |
le caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto. |
Ai fini del presente articolo e degli articoli 65 e 66, per «sede di esecuzione» s'intende un mercato regolamentato, un MTF, un OTF, un internalizzatore sistematico, un market maker o altro fornitore di liquidità o un'entità che svolge in un paese terzo una funzione simile a quelle svolte da una qualsiasi delle entità predette.
2. L'impresa di investimento soddisfa l'obbligo di cui all'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE di adottare misure sufficienti per ottenere il miglior risultato possibile per il cliente se esegue un ordine o un aspetto specifico di un ordine attenendosi alle istruzioni specifiche impartite dal cliente per quanto riguarda l'ordine o l'aspetto specifico dell'ordine.
3. Le imprese di investimento non strutturano né applicano le proprie commissioni in un modo che comporti una discriminazione indebita tra una sede di esecuzione e l'altra.
4. Quando esegue ordini o decide di negoziare prodotti OTC che includono prodotti personalizzati, l'impresa di investimento verifica l'equità del prezzo proposto al cliente raccogliendo i dati di mercato impiegati nella stima del prezzo del prodotto e, laddove possibile, confrontandolo con prodotti simili o comparabili.
Articolo 65
Dovere delle imprese di investimento che effettuano la gestione del portafoglio e la ricezione e trasmissione degli ordini di agire nel migliore interesse del cliente
(Articolo 24, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2014/65/UE)
1. Le imprese di investimento che prestano il servizio di gestione del portafoglio rispettano l'obbligo di cui all'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE di agire per servire al meglio gli interessi dei loro clienti quando collocano presso altre entità, a fini di esecuzione, ordini derivanti da decisioni dell'impresa di investimento di negoziare strumenti finanziari per conto del cliente.
2. Le imprese di investimento che prestano il servizio di ricezione e trasmissione degli ordini rispettano l'obbligo di cui all'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE di agire per servire al meglio gli interessi dei loro clienti quando trasmettono gli ordini dei clienti ad altre entità a fini di esecuzione.
3. Per conformarsi ai paragrafi 1 o 2 le imprese di investimento osservano le disposizioni dei paragrafi da 4 a 7 e dell'articolo 64, paragrafo 4.
4. Le imprese di investimento adottano misure sufficienti per ottenere il miglior risultato possibile per i clienti tenendo conto dei fattori di cui all'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE. L'importanza relativa di questi fattori è determinata con riferimento ai criteri di cui all'articolo 64, paragrafo 1, e, per i clienti al dettaglio, al requisito di cui all'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE.
L'impresa di investimento soddisfa gli obblighi di cui al paragrafo 1 o 2, e non è tenuta ad adottare le misure di cui al presente paragrafo, se si attiene alle istruzioni specifiche del cliente quando colloca un ordine presso un'altra entità, o glielo trasmette, a fini di esecuzione.
5. Le imprese di investimento stabiliscono ed applicano una politica che consente loro di conformarsi all'obbligo di cui al paragrafo 4. La politica individua, per ciascuna categoria di strumenti, le entità presso le quali gli ordini sono collocati o alle quali l'impresa di investimento li trasmette a fini di esecuzione. Tali entità dispongono di dispositivi di esecuzione che consentono all'impresa di investimento di conformarsi agli obblighi di cui al presente articolo quando colloca ordini presso l'entità o glieli trasmette a fini di esecuzione.
6. Le imprese di investimento forniscono ai clienti informazioni sulla politica stabilita conformemente al paragrafo 5 e all'articolo 66, paragrafi da 2 a 9. Le imprese di investimento forniscono ai clienti informazioni adeguate sull'impresa e i servizi che presta e sulle entità scelte per l'esecuzione. In particolare, quando seleziona altre imprese per la prestazione di servizi di esecuzione degli ordini, l'impresa di investimento riepiloga e pubblica, con frequenza annuale e per ciascuna classe di strumenti finanziari, le prime cinque imprese di investimento per volume di contrattazioni alle quali ha trasmesso o presso le quali ha collocato ordini dei clienti a fini di esecuzione nell'anno precedente, includendo informazioni sulla qualità di esecuzione ottenuta. Le informazioni sono coerenti con quelle pubblicate conformemente alle norme tecniche elaborate a norma dell'articolo 27, paragrafo 10, lettera b), della direttiva 2014/65/UE.
A seguito di ragionevole richiesta di un cliente, le imprese di investimento forniscono ai clienti o potenziali clienti informazioni sulle entità alle quali gli ordini sono trasmessi o presso le quali sono collocati a fini di esecuzione.
7. Le imprese di investimento controllano a cadenza regolare l'efficacia della politica stabilita conformemente al paragrafo 5 e, in particolare, controllano la qualità dell'esecuzione delle entità in essa indicate e, laddove opportuno, pongono rimedio a eventuali carenze.
Le imprese di investimento riesaminano almeno una volta all'anno la politica e le disposizioni. Il riesame è condotto anche ogni volta che interviene una modifica rilevante che influisce sulla capacità dell'impresa di continuare ad ottenere il miglior risultato possibile per i propri clienti.
Le imprese di investimento valutano se siano intervenute modifiche rilevanti e considerano l'ipotesi di apportare modifiche alle sedi di esecuzione o alle entità sulle quali fanno significativo affidamento per soddisfare il requisito generale dell'esecuzione alle condizioni migliori.
Una modifica rilevante è un evento significativo che potrebbe influire sui parametri dell'esecuzione alle condizioni migliori, quali costo, prezzo, rapidità, probabilità di esecuzione e regolamento, dimensioni, natura o qualsiasi altra considerazione pertinente all'esecuzione dell'ordine.
8. Il presente articolo non si applica laddove l'impresa di investimento che presta il servizio di gestione del portafoglio o di ricezione e trasmissione degli ordini esegue altresì gli ordini ricevuti o le decisioni di negoziazione per conto del portafoglio dei clienti. In tali casi si applica l'articolo 27 della direttiva 2014/65/UE.
Articolo 66
Strategia di esecuzione
(Articolo 27, paragrafi 5 e 7, della direttiva 2014/65/UE)
1. Le imprese di investimento riesaminano, almeno una volta all'anno, la strategia di esecuzione stabilita conformemente all'articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE, nonché i loro dispositivi di esecuzione degli ordini.
Il riesame è condotto anche ogni volta che interviene una modifica rilevante ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 7, che influisce sulla capacità dell'impresa di continuare ad ottenere sistematicamente il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini dei clienti utilizzando le sedi incluse nella propria strategia di esecuzione. L'impresa di investimento valuta se siano intervenute modifiche rilevanti e considera l'ipotesi di apportare modifiche all'importanza relativa dei fattori dell'esecuzione alle condizioni migliori per soddisfare il requisito generale dell'esecuzione alle condizioni migliori.
2. Le informazioni sulla strategia di esecuzione sono personalizzate sulla base della classe dello strumento finanziario e del tipo di servizio fornito e includono le informazioni di cui ai paragrafi da 3 a 9.
3. Le imprese di investimento forniscono ai clienti, in tempo utile prima della prestazione del servizio, le seguenti informazioni sulla strategia di esecuzione:
a) |
l'indicazione dell'importanza relativa che l'impresa di investimento assegna, conformemente ai criteri specificati all'articolo 59, paragrafo 1, ai fattori citati all'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE, o della procedura con la quale l'impresa determina l'importanza relativa di tali fattori; |
b) |
l'elenco delle sedi di esecuzione sulle quali l'impresa fa significativo affidamento per adempiere al proprio obbligo di adottare tutte le misure ragionevoli per ottenere sistematicamente il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini dei clienti, specificando quali sedi di esecuzione sono impiegate per ciascuna classe di strumenti finanziari, ordini dei clienti al dettaglio, ordini dei clienti professionali e operazioni di finanziamento tramite titoli; |
c) |
l'elenco dei fattori utilizzati per selezionare una sede di esecuzione, inclusi fattori qualitativi quali sistemi di compensazione, interruttori di circuito, azioni programmate o qualsiasi altra considerazione pertinente, e l'importanza relativa di ciascun fattore; le informazioni relative ai fattori utilizzati per selezionare una sede di esecuzione ai fini dell'esecuzione sono coerenti con i controlli attuati dall'impresa per dimostrare ai clienti, durante il riesame dell'adeguatezza della sua strategia e delle sue disposizioni, di avere ottenuto sistematicamente l'esecuzione alle condizioni migliori; |
d) |
in che modo i fattori di esecuzione rappresentati da prezzo, costi, rapidità, probabilità di esecuzione e altri fattori pertinenti sono presi in esame come parte delle misure sufficienti per ottenere il miglior risultato possibile per il cliente; |
e) |
laddove applicabile, informazioni sul fatto che l'impresa esegue ordini al di fuori di una sede di negoziazione, sulle conseguenze, per esempio rischio di controparte derivante dall'esecuzione al di fuori di una sede di negoziazione e, su richiesta del cliente, informazioni supplementari sulle conseguenze di questo mezzo di esecuzione; |
f) |
un avviso chiaro ed evidente indicante che le istruzioni specifiche del cliente possono impedire all'impresa di adottare le misure che essa prevede e applica nella strategia di esecuzione per ottenere il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini per quanto riguarda gli elementi oggetto di tali istruzioni; |
g) |
una sintesi del processo di selezione delle sedi di esecuzione, delle strategie di esecuzione impiegate, delle procedure e dei processi utilizzati per analizzare la qualità dell'esecuzione ottenuta e il modo in cui l'impresa monitora e verifica che siano stati ottenuti i risultati migliori possibili per i clienti. |
Le informazioni sono fornite su un supporto durevole o tramite un sito internet (qualora non costituisce un supporto durevole) purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2.
4. Qualora applichino commissioni diverse a seconda della sede di esecuzione, le imprese di investimento spiegano le differenze in sufficiente dettaglio di modo da consentire al cliente di comprendere i vantaggi e gli svantaggi connessi alla scelta di un'unica sede di esecuzione.
5. Qualora invitino i clienti a scegliere una sede di esecuzione, le imprese di investimento forniscono informazioni corrette, chiare e non fuorvianti per evitare che il cliente scelga una sede di esecuzione piuttosto di un'altra basandosi unicamente sulla politica in materia di prezzi applicata dall'impresa.
6. Le imprese di investimento ricevono unicamente pagamenti di terzi conformi all'articolo 24, paragrafo 9, della direttiva 2014/65/UE e informano i clienti degli incentivi che potrebbero ricevere dalle sedi di esecuzione. Le informazioni specificano le commissioni addebitate dall'impresa di investimento a tutte le controparti coinvolte nell'operazione e, qualora le commissioni varino in base al cliente, le informazioni ne indicano l'importo massima o la forcella.
7. Quando addebita le commissioni di un'operazione a più partecipanti, conformemente all'articolo 24, paragrafo 9, della direttiva 2014/65/UE e relative misure di esecuzione, l'impresa di investimento informa i clienti del valore degli eventuali benefici monetari o non monetari ricevuti.
8. Quando un cliente presenta a un'impresa di investimento richieste ragionevoli e proporzionate di informazioni sulle politiche o disposizioni applicate e sul modo in cui sono riesaminate, l'impresa di investimento risponde in modo chiaro ed entro un arco temporale ragionevole.
9. Quando esegue ordini per clienti al dettaglio, l'impresa di investimento fornisce loro un riepilogo della politica pertinente che mette in evidenza i costi totali a cui sono soggetti. Il riepilogo fornisce inoltre un collegamento ai più recenti dati sulla qualità dell'esecuzione pubblicati conformemente all'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE per ogni sede di esecuzione elencata dall'impresa di investimento nella strategia di esecuzione.
SEZIONE 6
Gestione degli ordini dei clienti
Articolo 67
Principi generali
(Articolo 28, paragrafo 1, e articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)
1. Le imprese di investimento adempiono alle seguenti condizioni quando eseguono gli ordini dei clienti:
a) |
assicurano che gli ordini eseguiti per conto dei clienti siano registrati ed assegnati prontamente ed accuratamente; |
b) |
eseguono gli ordini dei clienti per il resto comparabili in successione e con prontezza, a meno che le caratteristiche dell'ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi dei clienti richiedano di procedere diversamente; |
c) |
informano il cliente al dettaglio circa le eventuali difficoltà rilevanti che possono influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena ne vengono a conoscenza. |
2. Se ha la responsabilità di controllare o disporre il regolamento di un ordine eseguito, l'impresa di investimento adotta tutte le misure ragionevoli per assicurare che gli strumenti finanziari o i fondi dei clienti ricevuti a regolamento dell'ordine eseguito siano trasferiti prontamente e correttamente sul conto del cliente appropriato.
3. L'impresa di investimento non fa un uso scorretto delle informazioni relative agli ordini in sospeso dei clienti e adotta tutte le misure ragionevoli per impedire l'uso scorretto di tali informazioni da parte dei suoi soggetti rilevanti.
Articolo 68
Aggregazione e assegnazione degli ordini
(Articolo 28, paragrafo 1, e articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)
1. Le imprese di investimento non eseguono l'ordine di un cliente o un'operazione per conto proprio in aggregazione con l'ordine di un altro cliente, a meno che non siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a) |
è improbabile che l'aggregazione degli ordini e delle operazioni vada nel complesso a discapito di uno dei clienti i cui ordini sono aggregati; |
b) |
ciascun cliente per il cui ordine è prevista l'aggregazione è informato del fatto che l'effetto dell'aggregazione può andare a suo discapito in relazione ad un particolare ordine; |
c) |
è stabilita e applicata con efficacia una strategia di assegnazione degli ordini che prevede un'assegnazione equa degli ordini e delle operazioni aggregati, compresi il modo in cui il volume e il prezzo degli ordini determinano le assegnazioni e il trattamento delle esecuzioni parziali. |
2. Quando l'impresa di investimento aggrega un ordine con uno o più ordini di altri clienti e l'ordine aggregato è eseguito parzialmente, l'impresa assegna le negoziazioni connesse conformemente con la sua strategia di assegnazione degli ordini.
Articolo 69
Aggregazione e assegnazione delle operazioni per conto proprio
(Articolo 28, paragrafo 1, e articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)
1. Le imprese di investimento che hanno aggregato operazioni per conto proprio con uno o più ordini di clienti non assegnano le negoziazioni connesse in un modo pregiudizievole per un cliente.
2. Quando un'impresa di investimento aggrega un ordine di un cliente con un'operazione per conto proprio e l'ordine aggregato è eseguito parzialmente, l'impresa assegna le negoziazioni connesse prima al cliente che a se stessa.
Quando è in grado di dimostrare con argomentazioni ragionevoli che, senza l'aggregazione, non sarebbe stata in grado di eseguire l'ordine a condizioni altrettanto vantaggiose o non sarebbe stata in grado di eseguirlo affatto, l'impresa di investimento può assegnare l'operazione per conto proprio proporzionalmente, conformemente alla sua strategia di assegnazione degli ordini di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera c).
3. Nel quadro della strategia di assegnazione degli ordini di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera c), le imprese di investimento pongono in atto procedure volte ad impedire che le operazioni per conto proprio eseguite in combinazione con ordini di clienti siano riassegnate in un modo pregiudizievole per il cliente.
Articolo 70
Esecuzione rapida, equa ed efficiente degli ordini dei clienti e pubblicazione degli ordini dei clienti con limite di prezzo non eseguiti per azioni negoziate in una sede di negoziazione
(Articolo 28 della direttiva 2014/65/UE)
1. Gli ordini dei clienti con limite di prezzo in relazione ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o negoziate in una sede di negoziazione che non siano stati eseguiti immediatamente alle condizioni prevalenti del mercato, di cui all'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE, sono considerati disponibili al pubblico quando l'impresa di investimento ha trasmesso l'ordine a fini di esecuzione a un mercato regolamentato o a un MTF o quando l'ordine è stato pubblicato da un fornitore di servizi di comunicazione dati ubicato in uno Stato membro e può essere eseguito facilmente non appena le condizioni di mercato lo consentono.
2. Ai mercati regolamentati e agli MTF è assegnato un ordine di priorità in base alla strategia di esecuzione dell'impresa al fine di assicurare l'esecuzione non appena le condizioni di mercato lo consentono.
SEZIONE 7
Controparti qualificate
Articolo 71
Controparti qualificate
(Articolo 30 della direttiva 2014/65/UE)
1. In aggiunta alle categorie esplicitamente previste all'articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE, gli Stati membri possono riconoscere come controparte qualificata, conformemente all'articolo 30, paragrafo 3, della stessa direttiva, un organismo che rientra in una categoria di clienti da considerarsi clienti professionali conformemente all'allegato II, sezione I, punti 1, 2 e 3 della stessa direttiva.
2. Quanto, a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2014/65/UE, una controparte qualificata chiede di essere trattata come un cliente i cui rapporti con l'impresa di investimento sono soggetti agli articoli 24, 25, 27 e 28 della stessa direttiva, la richiesta è presentata per iscritto, indicando se il trattamento come cliente al dettaglio o cliente professionale si riferisce a uno o più servizi di investimento od operazioni, o a uno o più tipi di operazione o prodotto.
3. Quando una controparte qualificata chiede di essere trattata come un cliente i cui rapporti con l'impresa di investimento sono soggetti agli articoli 24, 25, 27 e 28 della direttiva 2014/65/UE, senza chiedere tuttavia espressamente di essere trattata come un cliente al dettaglio, l'impresa la tratta come un cliente professionale.
4. Quando la controparte qualificata chiede espressamente di essere trattata come un cliente al dettaglio, l'impresa di investimento la tratta come un cliente al dettaglio, applicando le disposizioni relative alle richieste di trattamento non professionale di cui all'allegato II, sezione I, secondo, terzo e quarto comma, della direttiva 2014/65/UE.
5. Quando un cliente chiede di essere trattato come una controparte qualificata conformemente all'articolo 30, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE, è applicata la seguente procedura:
a) |
l'impresa di investimento fornisce al cliente un chiaro avviso scritto delle conseguenze cui si espone con tale richiesta, incluse le protezioni che potrebbe perdere; |
b) |
il cliente conferma per iscritto la richiesta di essere trattato come una controparte qualificata in generale o in relazione a uno o più servizi di investimento od operazioni o tipi di transazione o prodotto e di essere consapevole delle conseguenze relative alle protezioni che potrebbe perdere a seguito della richiesta. |
SEZIONE 8
Tenuta delle registrazioni
Articolo 72
Conservazione delle registrazioni
(Articolo 16, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE)
1. Le registrazioni sono tenute su un supporto che consenta di conservare le informazioni in modo che possano essere in futuro recuperate dall'autorità competente ed in una forma e secondo modalità che soddisfino le condizioni seguenti:
a) |
l'autorità competente può accedervi prontamente e ricostruire ogni fase fondamentale del trattamento di ciascuna operazione; |
b) |
è possibile individuare facilmente qualsiasi correzione o altra modifica apportata, nonché il contenuto delle registrazioni prima di tali correzioni o modifiche; |
c) |
non è possibile manipolare o alterare in altro modo le registrazioni; |
d) |
le registrazioni possono essere sottoposte a trattamento informatico o qualsiasi altro trattamento efficiente quando non è possibile eseguire facilmente un'analisi dei dati in ragione del volume e della natura degli stessi; |
e) |
le disposizioni dell'impresa soddisfano i requisiti di tenuta delle registrazioni indipendentemente dalla tecnologia impiegata. |
2. Le imprese di investimento tengono come minimo le registrazioni indicate nell'allegato I in funzione della natura delle attività svolte.
L'elenco delle registrazioni riportato nell'allegato I lascia impregiudicati gli altri obblighi di tenuta delle registrazioni stabiliti da altre disposizioni normative.
3. Le imprese di investimento tengono inoltre registrazioni scritte di tutte le politiche e procedure che devono mantenere a norma della direttiva 2014/65/UE, del regolamento (UE) n. 600/2014, della direttiva 2014/57/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 e relative misure di esecuzione.
Le autorità competenti possono imporre alle imprese di investimento di tenere delle registrazioni supplementari rispetto all'elenco riportato nell'allegato I.
Articolo 73
Tenuta delle registrazioni dei diritti e degli obblighi dell'impresa di investimento e del cliente
(Articolo 25, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE)
Le registrazioni che riguardano i rispettivi diritti ed obblighi dell'impresa di investimento e del cliente nel quadro di un accordo sulla prestazione di servizi, o le condizioni alle quali l'impresa presta servizi al cliente, sono tenute quanto meno per la durata della relazione con il cliente.
Articolo 74
Tenuta delle registrazioni degli ordini dei clienti e delle decisioni di negoziazione
(Articolo 16, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE)
In relazione a ciascun ordine iniziale ricevuto da un cliente e in relazione a ciascuna decisione iniziale di negoziazione presa, l'impresa di investimento registra immediatamente e tiene a disposizione dell'autorità competente almeno i dati di cui all'allegato IV, sezione 1, nella misura in cui siano applicabili all'ordine o alla decisione di negoziazione in questione.
Quando sono prescritti anche dagli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, i dati di cui all'allegato IV, sezione 1, sono tenuti coerentemente e conformemente con le norme prescritte da detti articoli.
Articolo 75
Tenuta delle registrazioni delle operazioni e del trattamento degli ordini
(Articolo 16, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE)
Immediatamente dopo avere ricevuto l'ordine di un cliente o avere preso una decisione di negoziazione, le imprese registrano e tengono a disposizione dell'autorità competente, nella misura applicabile all'ordine o alla decisione di negoziazione in questione, almeno i dati di cui all'allegato IV, sezione 2.
Quando sono prescritti anche dagli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, i dati di cui all'allegato IV, sezione 2, sono tenuti coerentemente e conformemente con le norme prescritte da detti articoli.
Articolo 76
Registrazione di conversazioni telefoniche o comunicazioni elettroniche
(Articolo 16, paragrafo 7, della direttiva 2014/65/UE)
1. Le imprese di investimento istituiscono, applicano e mantengono un'efficace politica di registrazione delle conversazioni telefoniche e comunicazioni elettroniche, formulata per iscritto e adeguata alle dimensioni e all'organizzazione dell'impresa e alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta. Tale politica comprende i seguenti elementi:
a) |
l'individuazione delle conversazioni telefoniche e delle comunicazioni elettroniche, incluse le conversazioni telefoniche e comunicazioni elettroniche interne d'interesse, che sono soggette all'obbligo di registrazione conformemente all'articolo 16, paragrafo 7, della direttiva 2014/65/UE; |
b) |
la specificazione delle procedure da seguire e delle misure da adottare per assicurare la conformità dell'impresa all'articolo 16, paragrafo 7, terzo e ottavo comma, della direttiva 2014/65/UE qualora si verifichino delle circostanze eccezionali e l'impresa sia impossibilitata a registrare la conversazione/comunicazione su dispositivi da essa istituiti, accettati e consentiti. Prove di tali circostanze sono conservate e rese accessibili alle autorità competenti. |
2. Le imprese di investimento assicurano che l'organo di gestione svolga un'efficace vigilanza e controllo sulle politiche e procedure relative alla registrazione delle conversazioni telefoniche e delle comunicazioni elettronica eseguita dall'impresa.
3. Le imprese di investimento assicurano che le disposizioni volte a soddisfare i requisiti di registrazione siano indipendenti dalla tecnologia impiegata. Le imprese valutano periodicamente l'efficacia delle loro politiche e procedure e adottano le misure e procedure alternative o supplementari necessarie e appropriate. Come minimo, misure alternative o supplementari sono adottate quando l'impresa accetta o permette l'utilizzo di un nuovo mezzo di comunicazione.
4. Le imprese di investimento tengono e aggiornano periodicamente un registro dei soggetti che dispongono di dispositivi di proprietà dell'impresa o di loro proprietà il cui utilizzo è stato approvato dall'impresa.
5. Le imprese di investimento istruiscono e formano i dipendenti riguardo alle procedure relative agli obblighi di cui all'articolo 16, paragrafo 7, della direttiva 2014/65/UE.
6. Al fine di monitorare la conformità agli obblighi di registrazione e tenuta delle registrazioni conformemente all'articolo 16, paragrafo 7, della direttiva 2014/65/UE, le imprese di investimento monitorano periodicamente le registrazioni delle operazioni e degli ordini che vi sono assoggettati, incluse le conversazioni d'interesse. Il monitoraggio è basato sul rischio e proporzionato ad esso.
7. Su richiesta, le imprese di investimento dimostrano alle autorità competenti interessate le politiche, le procedure e la vigilanza dell'organo di gestione sulle norme relative alla registrazione.
8. Prima di prestare servizi e attività di investimento in relazione alla ricezione, trasmissione ed esecuzione degli ordini di clienti nuovi ed esistenti, le imprese di investimento informano il cliente di quanto segue:
a) |
che le conversazioni e comunicazioni sono registrate; |
b) |
che una copia della registrazione delle conversazioni e comunicazioni con il cliente rimane disponibile, su richiesta, per un periodo di cinque anni e, laddove richiesto dall'autorità competente, per un periodo fino a sette anni. |
Le informazioni di cui al primo comma sono presentate nella stessa lingua o nelle stesse lingue utilizzate per prestare i servizi di investimento al cliente.
9. Le imprese di investimento registrano su un supporto durevole tutte le informazioni pertinenti relative a conversazioni «frontali» con i clienti. Le informazioni registrate comprendono almeno i seguenti elementi:
a) |
data e ora degli incontri; |
b) |
luogo di svolgimento degli incontri; |
c) |
identità dei partecipanti; |
d) |
promotore degli incontri; |
e) |
informazioni pertinenti sull'ordine del cliente, inclusi prezzo, volume, tipo di ordine e data della trasmissione o esecuzione. |
10. Le registrazioni sono conservate su un supporto durevole che ne consente la riproduzione o la copia e devono essere conservate in un formato che non consenta l'alterazione o la cancellazione della registrazione originaria.
Le registrazioni sono conservate su un supporto che le rende facilmente accessibili e disponibili ai clienti che ne fanno richiesta.
Le imprese assicurano la qualità, l'accuratezza e la completezza delle registrazioni di tutte le conversazioni telefoniche e comunicazioni elettroniche.
11. Il periodo di conservazione della registrazione inizia nella data di sua creazione.
SEZIONE 9
Mercati di crescita per le PMI
Articolo 77
Classificazione come PMI
(Articolo 4, paragrafo 1, punto 13, della direttiva 2014/65/UE)
1. L'emittente le cui azioni sono ammesse alla negoziazione da meno di tre anni è considerato una PMI ai fini dell'articolo 33, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2014/65/UE quando ha una capitalizzazione di borsa inferiore a 200 000 000 EUR sulla base di uno dei seguenti elementi:
a) |
il prezzo di chiusura delle azioni nel primo giorno di negoziazione, se le sue azioni sono ammesse alla negoziazione da meno di un anno; |
b) |
l'ultimo prezzo di chiusura delle azioni nel primo anno di negoziazione, se le sue azioni sono ammesse alla negoziazione da più di un anno ma da meno di due anni; |
c) |
la media degli ultimi prezzi di chiusura delle azioni di ciascuno dei primi due anni di negoziazione, se le sue azioni sono ammesse alla negoziazione da più di due anni ma da meno di tre anni. |
2. L'emittente che non ha strumenti di capitale negoziati in sedi di negoziazione è considerato una PMI ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1, punto13, della direttiva 2014/65/UE se, in base al più recente bilancio annuale o consolidato, rispetta almeno due dei tre seguenti criteri: un numero medio di dipendenti inferiore a 250 nel corso dell'esercizio, un totale di bilancio non superiore a 43 000 000 EUR e un fatturato annuo netto non superiore a 50 000 000 EUR.
Articolo 78
Registrazione come mercato di crescita per le PMI
(Articolo 33, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE)
1. Per determinare se almeno il 50 % degli emittenti ammessi alla negoziazione in un MTF sia costituito da PMI ai fini della registrazione come mercato di crescita per le PMI conformemente all'articolo 33, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2014/65/UE, l'autorità competente dello Stato membro di origine del gestore dell'MTF calcola la percentuale media di PMI sul numero totale di emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su tale mercato. La percentuale media è calcolata al 31 dicembre del precedente anno civile come media delle dodici percentuali di fine mese di tale anno civile.
Fatte salve le altre condizioni per la registrazione specificate all'articolo 33, paragrafo 3, lettere da b) a g), della direttiva 2014/65/UE, l'autorità competente registra come mercato di crescita per le PMI il richiedente senza storia operativa precedente e, trascorsi tre anni civili, verifica che sia conforme alla quota minima di PMI determinata conformemente al primo comma.
2. Con riferimento ai criteri stabiliti all'articolo 33, paragrafo 3, lettere b), c), d) e f), della direttiva 2014/65/UE, l'autorità competente dello Stato membro di origine del gestore di un MTF non registra l'MTF come mercato di crescita per le PMI se non dopo avere verificato che esso:
a) |
abbia stabilito e applichi delle regole che prevedono criteri obiettivi e trasparenti per l'ammissione iniziale e continuativa alla negoziazione di emittenti nella sua sede; |
b) |
possieda un modello operativo appropriato per l'adempimento delle sue funzioni e assicuri il mantenimento di negoziazioni corrette e ordinate riguardo agli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nella sua sede; |
c) |
abbia stabilito e applichi regole secondo cui l'emittente che chiede l'ammissione dei suoi strumenti finanziari alla negoziazione nell'MTF deve pubblicare, nei casi ai quali non si applica la direttiva 2003/71/CE, un appropriato documento di ammissione, redatto sotto la sua responsabilità, nel quale è dichiarato chiaramente se è stato o meno approvato o riesaminato e da quale soggetto; |
d) |
abbia stabilito e applichi regole che definiscono il contenuto minimo del documento di ammissione di cui alla lettera c), in modo tale da fornire agli investitori informazioni sufficienti a consentire loro di effettuare una valutazione informata della posizione e delle prospettive finanziarie dell'emittente, nonché dei diritti connessi ai suoi titoli; |
e) |
richieda all'emittente di dichiarare, nel documento di ammissione di cui alla lettera c), se ritiene il suo capitale circolante sufficiente per le sue attuali esigenze o, in caso negativo, come propone di provvedere al capitale circolante aggiuntivo necessario; |
f) |
abbia predisposto che il documento di ammissione di cui alla lettera c) sia sottoposto a un adeguato riesame riguardo a completezza, coerenza e comprensibilità; |
g) |
imponga agli emittenti i cui titoli sono negoziati nella sua sede di pubblicare relazioni finanziarie annuali entro 6 mesi dal termine di ciascun esercizio e relazioni finanziarie semestrali entro 4 mesi dal termine dei primi 6 mesi di ciascun esercizio; |
h) |
assicuri la diffusione al pubblico dei prospetti redatti conformemente alla direttiva 2003/71/CE, dei documenti di ammissione di cui alla lettera c), delle relazioni finanziarie di cui alla lettera g) e delle informazioni previste all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014 di cui gli emittenti i cui titoli sono negoziati nella sua sede hanno dato divulgazione pubblica, pubblicandoli sul suo sito internet o fornendo sullo stesso un collegamento diretto alla pagina del sito internet degli emittenti nella quale sono pubblicati tali documenti, relazioni e informazioni; |
i) |
assicuri che le informazioni regolamentari di cui alla lettera h) e i collegamenti diretti rimangano disponibili sul suo sito internet per un periodo minimo di cinque anni. |
Articolo 79
Revoca della registrazione come mercato di crescita per le PMI
(Articolo 33, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE)
1. Con riferimento alla percentuale di PMI, e fatte salve le altre condizioni di cui all'articolo 33, paragrafo 3, lettere da b) a g), della direttiva 2014/65/UE e all'articolo 78, paragrafo 2, del presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro di origine revoca la registrazione di un mercato di crescita per le PMI solo quando la percentuale di PMI, determinata in conformità all'articolo 78, paragrafo 1, primo comma, scende al di sotto del 50 % per tre anni civili consecutivi.
2. Con riferimento alle condizioni di cui all'articolo 33, paragrafo 3, lettere da b) a g), della direttiva 2014/65/UE e all'articolo 78, paragrafo 2, del presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro di origine revoca la registrazione di un mercato di crescita per le PMI quanto tali condizioni non sono più soddisfatte.
CAPO IV
OBBLIGHI OPERATIVI DELLE SEDI DI NEGOZIAZIONE
Articolo 80
Circostanze che causano un danno rilevante agli interessi degli investitori e al funzionamento ordinato del mercato
(Articolo 32, paragrafi 1 e 2, e articolo 52, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/65/UE)
1. Ai fini dell'articolo 32, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 52, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/65/UE, la sospensione o esclusione dalla negoziazione di uno strumento finanziario rischia di causare un danno rilevante agli interessi degli investitori o al funzionamento ordinato del mercato almeno nelle seguenti circostanze:
a) |
quando creerebbe un rischio sistemico che mette a repentaglio la stabilità finanziaria, come nel caso in cui è necessario allentare una posizione di mercato dominante, o quando gli obblighi di regolamento non sarebbero soddisfatti in quantità significativa; |
b) |
quando la prosecuzione della negoziazione sul mercato è necessaria per svolgere funzioni essenziali di gestione del rischio post-negoziazione qualora sia necessario liquidare gli strumenti finanziari a causa dell'inadempimento di un partecipante diretto nel quadro delle procedure di inadempimento di una controparte centrale e tale controparte centrale sarebbe esposta a rischi inaccettabili in conseguenza dell'impossibilità di calcolare i requisiti di margine; |
c) |
quando la solidità finanziaria dell'emittente sarebbe minacciata, come nel caso in cui è coinvolto in un'operazione societaria o in un aumento di capitale. |
2. Al fine di determinare se, in un dato caso, la sospensione o esclusione rischi di causare un danno rilevante agli interessi degli investitori o al funzionamento ordinato del mercato, l'autorità nazionale competente, il gestore del mercato che gestisce un mercato regolamentato, l'impresa di investimento o il gestore del mercato che gestisce un MTF o un OTF considera tutti i fattori pertinenti, tra i quali:
a) |
la rilevanza del mercato in termini di liquidità, laddove vi sia la probabilità che le conseguenze dell'azione siano più significative quando i mercati sono più rilevanti in termini di liquidità rispetto ad altri mercati; |
b) |
la natura dell'azione prevista quando è probabile che le azioni che hanno un impatto duraturo o persistente sulla capacità degli investitori di negoziare uno strumento finanziario nelle sedi di negoziazione, quali le esclusioni, abbiano un impatto maggiore sugli investitori rispetto ad altre azioni; |
c) |
gli effetti domino della sospensione o esclusione di derivati, indici o valori di riferimento sufficientemente correlati per i quali lo strumento escluso o sospeso funge da sottostante o costituente; |
d) |
gli effetti della sospensione sugli interessi degli utenti finali del mercato diversi dalle controparti finanziarie, quali le entità che negoziano strumenti finanziari per coprire rischi commerciali. |
3. I fattori di cui al paragrafo 2 sono presi in considerazione anche quando l'autorità nazionale competente, il gestore del mercato che gestisce un mercato regolamentato, l'impresa di investimento o il gestore del mercato che gestisce un MTF o un OTF decide di non sospendere o escludere uno strumento finanziario sulla base di circostanze non elencate nel paragrafo 1.
Articolo 81
Circostanze in cui si possono presumere violazioni significative delle regole di una sede di negoziazione o condizioni di negoziazione anormali o disfunzioni del sistema in relazione a uno strumento finanziario
(Articolo 31, paragrafo 2, e articolo 54, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE)
1. Quando valutano se sia applicabile l'obbligo di informare immediatamente le autorità competenti di violazioni significative delle regole della loro sede di negoziazione o di condizioni di negoziazione anormali o di disfunzioni del sistema in relazione a uno strumento finanziario, i gestori delle sedi di negoziazione considerano i segnali elencati nell'allegato III, sezione A.
2. L'informazione è richiesta solo in caso di eventi rilevanti che possano mettere in pericolo il ruolo e la funzione delle sedi di negoziazione quali parti delle infrastrutture del mercato finanziario.
Articolo 82
Circostanze in cui si possono presumere atti che indicano comportamenti vietati dal regolamento (UE) n. 596/2014
(Articolo 31, paragrafo 2, e articolo 54, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE)
1. Quando valutano se sia applicabile l'obbligo di informare immediatamente le autorità competenti di atti che possono indicare comportamenti vietati dal regolamento (UE) n. 596/2014, i gestori delle sedi di negoziazione considerano i segnali elencati nell'allegato III, sezione B.
2. Il gestore di una o più sedi di negoziazione nelle quali sono negoziati uno strumento finanziario e/o uno strumento finanziario correlato adotta un approccio proporzionato ed esercita il suo giudizio in merito ai segnali attivati, inclusi eventuali segnali pertinenti non specificamente inclusi nell'allegato III, sezione B, prima di informare l'autorità nazionale competente, tenuto conto dei seguenti elementi:
a) |
gli scostamenti dal normale modello di negoziazione degli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o negoziati nella sede di negoziazione; |
b) |
le informazioni di cui dispone o cui può accedere, siano esse disponibili internamente nell'ambito delle attività della sede di negoziazione o disponibili pubblicamente. |
3. Il gestore di una o più sedi di negoziazione tiene in considerazione i comportamenti di «front running», ossia il comportamento del membro o partecipante al mercato che negozia, per conto proprio in anticipo sul proprio cliente, e utilizza a tal fine i dati del book di negoziazione che la sede di negoziazione è tenuta a registrare a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 600/2014, in particolare quelli che si riferiscono al modo in cui il membro o partecipante conduce l'attività di negoziazione.
CAPO V
NOTIFICA DELLE POSIZIONI IN STRUMENTI DERIVATI SU MERCI
Articolo 83
Notifica delle posizioni
(Articolo 58, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)
1. Ai fini delle relazioni settimanali di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/65/UE, l'obbligo della sede di negoziazione di rendere pubblica tale relazione si applica quando sono raggiunte entrambe le soglie seguenti:
a) |
esistono 20 titolari di posizioni aperte in un determinato contratto o una determinata sede di negoziazione; |
b) |
l'importo assoluto del volume lordo in posizioni lunghe e corte del totale delle posizioni aperte, espresso come numero di lotti del pertinente strumento derivato su merci, supera un livello pari a quattro volte l'offerta consegnabile del medesimo derivato su merci, espressa in numero di lotti. |
La lettera b) non si applica ai derivati su merci privi di attività sottostante consegnabile fisicamente e alle quote di emissioni e relativi strumenti derivati.
2. La soglia di cui al paragrafo 1, lettera a), si applica in forma aggregata sulla base di tutte le categorie di persone indipendentemente dal numero di titolari di posizioni in una singola categoria di persone.
3. Per i contratti in cui ci sono meno di cinque titolari di posizioni attivi in una determinata categoria di persone, il numero dei titolari di posizioni in tale categoria non è pubblicato.
4. Per i contratti che soddisfano per la prima volta le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), le sedi di negoziazione pubblicano la prima relazione settimanale sui contratti non appena fattibile e in ogni caso non oltre 3 settimane dalla data in cui le soglie sono scattate per la prima volta.
5. Quando le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) non sono più soddisfatte, le sedi di negoziazione seguitano a pubblicare le relazioni settimanali per un periodo di tre mesi. L'obbligo di pubblicare la relazione settimanale cessa di essere applicabile quando le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), continuano a non essere soddisfatte allo scadere di tale periodo.
CAPO VI
OBBLIGHI DI FORNITURA DEI DATI PER I FORNITORI DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE DATI
Articolo 84
Obbligo di fornire dati di mercato a condizioni commerciali ragionevoli
(Articolo 64, paragrafo 1, e articolo 65, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)
1. Per mettere a disposizione del pubblico a condizioni commerciali ragionevoli i dati di mercato contenenti le informazioni di cui agli articoli 6, 20 e 21 del regolamento (UE) n. 600/2014 i dispositivi di pubblicazione autorizzati (APA) e i fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione (CTP) si attengono, ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, e dell'articolo 65, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE, agli obblighi di cui agli articoli da 85 a 89 del presente regolamento.
2. L'articolo 85, l'articolo 86, paragrafo 2, l'articolo 87, l'articolo 88, paragrafo 2, e l'articolo 89 non si applicano agli APA o CTP che rendono pubblici i dati di mercato gratuitamente.
Articolo 85
Fornitura di dati di mercato sulla base del costo
(Articolo 64, paragrafo 1, e articolo 65, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)
1. Il prezzo dei dati di mercato si basa sul costo della produzione e della diffusione di tali dati e può includere un margine ragionevole.
2. I costi di produzione e diffusione dei dati di mercato possono includere una quota adeguata dei costi congiunti per altri servizi forniti dagli APA e CTP.
Articolo 86
Obbligo di fornire dati di mercato in modo non discriminatorio
(Articolo 64, paragrafo 1, e articolo 65, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)
1. Gli APA e i CTP rendono disponibili i dati di mercato al medesimo prezzo e agli stessi termini e condizioni per tutti i clienti che rientrano nella medesima categoria secondo i criteri oggettivi pubblicati.
2. Qualsiasi differenza tra i prezzi imputati a differenti categorie di clienti è proporzionata al valore rappresentato dai dati di mercato per tali clienti, tenendo conto:
a) |
della portata e dell'entità dei dati di mercato, incluso il numero degli strumenti finanziari coperti e il volume delle loro negoziazioni; |
b) |
dell'utilizzo da parte del cliente dei dati di mercato, incluso l'utilizzo o meno per le proprie attività di negoziazione, per la rivendita o l'aggregazione di dati. |
3. Ai fini del paragrafo 1, gli APA e i CTP dispongono di capacità modulabili per assicurare ai clienti in qualsiasi momento un accesso tempestivo ai dati di mercato in modo non discriminatorio.
Articolo 87
Commissioni per utente
(Articolo 64, paragrafo 1, e articolo 65, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)
1. Gli APA e i CTP applicano un prezzo per l'utilizzo dei dati di mercato in funzione dell'utilizzo dei dati di mercato da parte dei singoli utenti («su base per utente»). Gli APA e i CTP prendono disposizioni per garantire che ogni singolo utilizzo dei dati di mercato sia addebitato una sola volta.
2. In deroga al paragrafo 1, gli APA e i CTP possono decidere di non rendere disponibili i dati di mercato su base per utente ove l'addebito su base per utente sia sproporzionato rispetto al costo di messa a disposizione di tali dati, viste la portata e l'entità dei dati.
3. Gli APA o i CTP motivano il rifiuto di mettere a disposizione i dati di mercato su base per utente e pubblicano tali motivazioni sul proprio sito internet.
Articolo 88
Separazione e disaggregazione dei dati di mercato
(Articolo 64, paragrafo 1, e articolo 65, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)
1. Gli APA e i CTP mettono a disposizione i dati di mercato senza abbinarli ad altri servizi.
2. I prezzi per i dati di mercato dipendono dal livello di disaggregazione previsto dall'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 e ulteriormente specificato dagli articoli del regolamento delegato (UE) 2017/572 della Commissione (27).
Articolo 89
Obbligo di trasparenza
(Articolo 64, paragrafo 1, e articolo 65, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)
1. Gli APA e i CTP comunicano al pubblico il prezzo e gli altri termini e condizioni per la fornitura dei dati di mercato in un modo facilmente accessibile.
2. Tale comunicazione include i seguenti elementi:
a) |
listini prezzi correnti, comprendenti:
|
b) |
comunicazione con anticipo di almeno 90 giorni dei cambiamenti futuri dei prezzi; |
c) |
informazioni sui contenuti dei dati di mercato, incluso:
|
d) |
i ricavi ottenuti dalla messa a disposizione dei dati di mercato e la proporzione di tali ricavi rispetto ai ricavi totali dell'APA o del CTP; |
e) |
informazioni sul processo di determinazione del prezzo, incluse le metodologie di contabilità dei costi utilizzate e i principi specifici secondo i quali i costi congiunti diretti e variabili sono assegnati e i costi congiunti fissi sono ripartiti fra la produzione e la diffusione dei dati di mercato e altri servizi forniti dagli APA e dai CTP. |
CAPO VII
AUTORITÀ COMPETENTI E DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 90
Determinazione dell'importanza sostanziale delle operazioni di una sede di negoziazione in uno Stato membro ospitante
(Articolo 79, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE)
1. Le operazioni di un mercato regolamentato in uno Stato membro ospitante sono considerate di importanza sostanziale per il funzionamento dei mercati dei valori mobiliari e la tutela degli investitori in tale Stato quando è soddisfatto almeno uno dei seguenti criteri:
a) |
lo Stato membro ospitante è stato precedentemente lo Stato membro di origine del mercato regolamentato; |
b) |
il mercato regolamentato ha acquisito, mediante fusione, acquisizione o qualsiasi altra forma di trasferimento della totalità o di parte dell'attività, un mercato regolamentato precedentemente gestito da un gestore del mercato che aveva la propria sede legale o sede centrale nello Stato membro ospitante. |
2. Le operazioni di un MTF o un OTF in uno Stato membro ospitante sono considerate di sostanziale importanza per il funzionamento dei mercati dei valori mobiliari e la tutela degli investitori in tale Stato quando è soddisfatto almeno uno dei criteri elencati nel paragrafo 1 in relazione all'MTF o all'OTF ed è soddisfatto almeno uno dei seguenti criteri aggiuntivi:
a) |
prima che si verificasse una delle situazioni di cui al paragrafo 1 in relazione all'MTF o all'OTF, la sede di negoziazione deteneva una quota di mercato pari almeno al 10 % della negoziazione come controvalore degli scambi totali in termini monetari nella negoziazione nelle sedi e negoziazione come internalizzatore sistematico nello Stato membro ospitante in almeno una classe di attività soggetta agli obblighi di trasparenza stabiliti dal regolamento (UE) n. 600/2014; |
b) |
l'MTF o l'OTF è registrato come mercato di crescita per le PMI. |
CAPO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 91
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dalla prima data indicata all'articolo 93, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/65/UE.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.
(2) Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 1).
(3) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
(4) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).
(5) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(6) Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).
(7) Direttiva delegata (UE) 2017/593 della Commissione, del 7 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi dei clienti, gli obblighi di governance dei prodotti e le regole applicabili per la fornitura o ricezione di onorari, commissioni o benefici monetari o non monetari (cfr. pag. 500 della presente Gazzetta ufficiale).
(8) Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1).
(9) Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64).
(10) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).
(11) Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).
(12) Direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 179).
(13) Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE(GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).
(14) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84)
(15) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).
(16) Regolamento (UE) n. 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337, del 23.12.2015, pag. 1)
(17) Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55).
(18) Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).
(19) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32)
(20) Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).
(21) Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63).
(22) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(23) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
(24) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190)
(25) Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).
(26) Direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1).
(27) Regolamento delegato (UE) 2017/572 della Commissione, del 2 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la specifica dei dati pre- e post-negoziazione da mettere a disposizione e del livello di disaggregazione dei dati (cfr. pag. 142 della presente Gazzetta ufficiale).
ALLEGATO I
Tenuta delle registrazioni
Elenco minimo delle registrazioni che le imprese di investimento devono tenere a seconda della natura delle attività svolte
Natura dell'obbligo |
Tipo di registrazione |
Sintesi del contenuto |
Riferimento normativo |
Valutazione del cliente |
|||
|
Informazioni fornite al cliente |
Contenuto previsto all'articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE e agli articoli da 39 a 45 del presente regolamento |
Articolo 24, paragrafo 4, MiFID II Articoli da 39 a 45 del presente regolamento |
|
Accordi con il cliente |
Registrazioni previste all'articolo 25, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE |
Articolo 25, paragrafo 5, MiFID II Articolo 53 del presente regolamento |
|
Valutazione dell'idoneità e dell'adeguatezza |
Contenuto previsto all'articolo 25, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2014/65/UE e all'articolo 50 del presente regolamento |
Articolo 25, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2014/65/UE e articoli 35, 36 e 37 del presente regolamento |
Gestione dell'ordine |
|||
|
Gestione degli ordini del cliente — Operazioni aggregate |
Registrazioni previste agli articoli da 63 a 66 del presente regolamento |
Articolo 24, paragrafo 1, e articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE Articoli da 63 a 66 del presente regolamento |
|
Aggregazione e assegnazione delle operazioni per conto proprio |
Registrazioni previste all'articolo 65 del presente regolamento |
Articolo 28, paragrafo 1, e articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE Articolo 65 del presente regolamento |
Ordini del cliente e operazioni |
|||
|
Tenuta delle registrazioni degli ordini del cliente o delle decisioni di negoziazione |
Registrazioni previste all'articolo 69 del presente regolamento |
Articolo 16, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE Articolo 69 del presente regolamento |
|
Tenuta delle registrazioni delle operazioni e del trattamento degli ordini |
Registrazioni previste all'articolo 70 del presente regolamento |
Articolo 16, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE Articolo 70 del presente regolamento |
Comunicazione al cliente |
|||
|
Obbligo per i servizi forniti al cliente |
Contenuto previsto agli articoli da 53 a 58 del presente regolamento |
Articolo 24, paragrafi 1 e 6, e articolo 25, paragrafi 1 e 6, della direttiva 2014/65/UE Articoli da 53 a 58 del presente regolamento |
Salvaguardia delle attività del cliente |
|||
|
Strumenti finanziari del cliente detenuti dall'impresa di investimento |
Registrazioni previste all'articolo 16, paragrafo 8, della direttiva 2014/65/UE e all'articolo 2 della direttiva delegata (UE) 2017/593 Commissione |
Articolo 16, paragrafo 8, della direttiva 2014/65/UE Articolo 2 della direttiva delegata (UE) 2017/593 |
|
Fondi del cliente detenuti dall'impresa di investimento |
Registrazioni previste all'articolo 16, paragrafo 9, della direttiva 2014/65/UE e all'articolo 2 della direttiva delegata (UE) 2017/593 |
Articolo 16, paragrafo 9, della direttiva 2014/65/UE Articolo 2 della direttiva delegata (UE) 2017/593 |
|
Impiego degli strumenti finanziari del cliente |
Registrazioni previste all'articolo 5 della direttiva delegata (UE) 2017/593 |
Articolo 16, paragrafi da 8 a 10, della direttiva 2014/65/UE Articolo 5 della direttiva delegata (UE) 2017/593 |
Comunicazione con il cliente |
|||
|
Informazioni sui costi e gli oneri connessi |
Contenuto previsto all'articolo 45 del presente regolamento |
Articolo 24, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2014/65/UE Articolo 45 del presente regolamento |
|
Informazioni sull'impresa di investimento e i servizi, gli strumenti finanziari e la salvaguardia delle attività del cliente che offre |
Contenuto previsto agli articoli del presente regolamento |
Articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE Articoli 45 e 46 del presente regolamento |
|
Informazioni fornite al cliente |
Registrazione delle comunicazioni |
Articolo 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE Articolo 39 del presente regolamento |
|
Comunicazioni di marketing (tranne in forma orale) |
Ogni comunicazione di marketing emanata dall'impresa di investimento (tranne in forma orale) a norma degli articoli 36 e 37 del presente regolamento |
Articolo 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE Articoli 36 e 37 del presente regolamento |
|
Consulenza in materia di investimenti al cliente al dettaglio |
i) dichiarazione di avvenuta consulenza in materia di investimenti, con indicazione di data e ora; ii) strumento finanziario raccomandato; iii) relazione sull'idoneità trasmessa al cliente |
Articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE Articolo 54 del presente regolamento |
|
Ricerca in materia di investimenti |
Ogni elemento di ricerca in materia di investimenti emanato dall'impresa di investimento su supporto durevole |
Articolo 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE Articoli 36 e 37 del presente regolamento |
Requisiti organizzativi |
|||
|
Attività e organizzazione interna dell'impresa |
Registrazioni previste all'articolo 21, paragrafo 1, lettera h), del presente regolamento |
Articolo 16, paragrafi da 2 a 10, della direttiva 2014/65/UE Articolo 21, paragrafo 1, lettera h), del presente regolamento |
|
Relazioni di controllo della conformità |
Ogni relazione di controllo della conformità trasmessa all'organo di gestione |
Articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE Articolo 22, paragrafo 2, lettera b), e articolo 25, paragrafo 2, del presente regolamento |
|
Registrazione del conflitto di interessi |
Registrazioni previste all'articolo 35 del presente regolamento |
Articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE Articolo 35 del presente regolamento |
|
Incentivi |
Informazioni comunicate al cliente a norma dell'articolo 24, paragrafo 9, della direttiva 2014/65/UE |
Articolo 24, paragrafo 9, della direttiva 2014/65/UE Articolo 11 della direttiva delegata (UE) 2017/593 |
|
Relazioni sulla gestione del rischio |
Ogni relazione sulla gestione del rischio trasmessa all'alta dirigenza |
Articolo 16, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE Articolo 23, paragrafo 1, lettera b), e articolo 25, paragrafo 2, del presente regolamento |
|
Relazioni di audit interno |
Ogni relazione di audit interno trasmessa all'alta dirigenza |
Articolo 16, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE Articolo 24 e articolo 25, paragrafo 2, del presente regolamento |
|
Registrazioni del trattamento dei reclami |
Ogni reclamo e misure adottate per trattarlo |
Articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE Articolo 26 del presente regolamento |
|
Registrazioni delle operazioni personali |
Registrazioni previste all'articolo 29, paragrafo 2, lettera c), del presente regolamento |
Articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE Articolo 29, paragrafo 2, lettera c), del presente regolamento |
ALLEGATO II
Costi e oneri
Voci di costo da inserire tra i costi da comunicare al cliente (1)
Tabella 1 — Tutti i costi e gli oneri connessi addebitati al cliente per il servizio o i servizi di investimento e/o servizi accessori che dovrebbero essere inseriti nell'importo da comunicare
Voci di costo da comunicare |
Esempi |
|
Spese una tantum per la prestazione di un servizio di investimento |
Tutti i costi e oneri pagati all'impresa di investimento all'inizio o alla fine del servizio o dei servizi di investimento prestati |
Commissioni di deposito, commissioni di cessazione e costi di trasferimento (2) |
Spese correnti per la prestazione di un servizio di investimento |
Tutti i costi e oneri correnti pagati all'impresa di investimento per i servizi prestati al cliente |
Commissioni di gestione, commissioni di consulenza, commissioni di custodia |
Tutti i costi per operazioni avviate nel corso della prestazione di un servizio di investimento |
Tutti i costi e oneri inerenti alle operazioni effettuate dall'impresa di investimento o da altre parti |
Commissioni di intermediazione (3), spese di entrata e di uscita pagate al gestore del fondo, commissioni della piattaforma, maggiorazioni (integrate nel prezzo dell'operazione), imposte di bollo, imposte sulle operazioni e costi di cambio |
Spese per servizi accessori |
Tutti i costi e oneri per servizi accessori non inclusi nei costi sopra indicati. |
Costi di ricerca Costi di custodia |
Costi accessori |
|
Commissioni di performance |
Tabella 2 — Tutti i costi e gli oneri connessi inerenti allo strumento finanziario che dovrebbero essere inseriti nell'importo da comunicare
Voci di costo da comunicare |
Esempi |
|
Spese una tantum |
Tutti i costi e oneri (inclusi nel prezzo o che si aggiungono al prezzo dello strumento finanziario) pagati ai fornitori di prodotti all'inizio o alla fine dell'investimento nello strumento finanziario |
Anticipi della commissione di gestione, commissione di strutturazione (4), commissione di distribuzione |
Spese correnti |
Tutti i costi e oneri correnti per la gestione del prodotto finanziario che sono dedotti dal valore dello strumento finanziario nel corso dell'investimento in esso |
Commissioni di gestione, costi del servizio, commissioni di swap, costi e imposte sulla concessione di titoli in prestito, costi di finanziamento |
Tutti i costi per le operazioni |
Tutti i costi e oneri sostenuti per effetto dell'acquisto dell'investimento e del disinvestimento |
Commissioni di intermediazione, spese di entrata e di uscita pagate dal fondo, maggiorazioni integrate nel prezzo dell'operazione, imposte di bollo, imposte sulle operazioni e costi di cambio |
Costi accessori |
|
Commissioni di performance |
(1) Si rilevi che alcune voci di costo, sebbene figurino in entrambe le tabelle, non sono ridondanti, perché si riferiscono in un caso al costo del prodotto e nell'altro al costo del servizio. Si tratta, ad esempio, delle voci relative alle commissioni di gestione (ossia, nella tabella 1, le commissioni di gestione addebitate dall'impresa di investimento che presta ai clienti il servizio di gestione del portafoglio e, nella tabella 2, le commissioni di gestione addebitate agli investitori dal gestore di un fondo d'investimento) e alle commissioni di intermediazione (ossia, nella tabella 1, le commissioni pagate dall'impresa di investimento che negozia per conto dei clienti e, nella tabella 2, le commissioni pagate dai fondi di investimento che negoziano per conto del fondo).
(2) Per costi di trasferimento s'intendono gli eventuali costi a carico dell'investitore che passa da un'impresa di investimento a un'altra.
(3) Per commissioni di intermediazione s'intendono i costi addebitati dall'impresa di investimento per l'esecuzione degli ordini.
(4) Per commissioni di strutturazione s'intendono le commissioni addebitate dai produttori di prodotti d'investimento strutturati per la strutturazione dei prodotti. Può rientrarvi una gamma più ampia di servizi forniti dal produttore.
ALLEGATO III
Obbligo del gestore della sede di negoziazione di informare immediatamente l'autorità nazionale competente
SEZIONE A
Segnali da cui si possono presumere violazioni significative delle regole di una sede di negoziazione o condizioni di negoziazione anormali o disfunzioni del sistema in relazione a uno strumento finanziario
Violazioni significative delle regole della sede di negoziazione
1. |
Partecipanti al mercato violano le regole della sede di negoziazione volte a tutelare l'integrità del mercato, il funzionamento ordinato del mercato o gli interessi rilevanti degli altri partecipanti al mercato e |
2. |
la sede di negoziazione considera la gravità o l'impatto della violazione sufficientemente grave da giustificare l'ipotesi di un'azione disciplinare. |
Condizioni di negoziazione anormali
3. |
Per un arco significativo di tempo si riscontrano ingerenze nel processo di determinazione del prezzo; |
4. |
il sistema di negoziazione tocca o supera la sua capacità; |
5. |
i market maker/fornitori di liquidità lamentano reiterate disfunzioni nelle negoziazioni o |
6. |
guasto o cedimento dei meccanismi fondamentali a norma dell'articolo 48 della direttiva 2014/65/UE e relative misure di esecuzione volti a proteggere la sede di negoziazione dai rischi della negoziazione algoritmica. |
Disfunzioni del sistema
7. |
Grave disfunzione o guasto del sistema di accesso al mercato che priva i partecipanti della capacità di introdurre, modificare o cancellare gli ordini. |
8. |
Grave disfunzione o guasto del sistema di abbinamento delle operazioni che toglie ai partecipanti la certezza sullo status delle operazioni completate o sugli ordini in corso e che determina l'indisponibilità di informazioni indispensabili per la negoziazione (ad esempio, divulgazione del valore dell'indice ai fini della negoziazione di alcuni derivati su tale indice). |
9. |
Grave disfunzione o guasto dei sistemi di diffusione dei dati per la trasparenza pre- e post-negoziazione e di altri dati pertinenti pubblicati dalla sede di negoziazione in ottemperanza agli obblighi imposti dalla direttiva 2014/65/UE e dal regolamento (UE) n. 600/2014. |
10. |
Grave disfunzione o guasto dei sistemi impiegati dalla sede di negoziazione per monitorare e controllare le attività di negoziazione dei partecipanti al mercato e grave disfunzione o guasto presso altri fornitori di servizi correlati, in particolare controparti centrali e depositari centrali di titoli, che ha ripercussioni sul sistema di negoziazione. |
SEZIONE B
Segnali che possono indicare un comportamento abusivo contemplato dal regolamento (UE) n. 596/2014
Segnali di possibile abuso di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato
1. |
Concentrazione insolita di operazioni e/o ordini di compravendita relativi a un dato strumento finanziario in un membro/partecipante o fra taluni membri/partecipanti. |
2. |
Ripetizione insolita di un'operazione tra un numero limitato di membri/partecipanti durante un determinato periodo di tempo. |
Segnali di possibile abuso di informazioni privilegiate
3. |
Volume insolito e consistente di negoziazioni o di ordini di compravendita effettuati da taluni membri/partecipanti su strumenti finanziari di un'impresa prima dell'annuncio di importanti eventi societari o di informazioni sensibili circa i prezzi in relazione all'impresa. Ordini di compravendita/operazioni che determinano un'evoluzione improvvisa e insolita del volume degli ordini/delle operazioni e/o dei prezzi prima di un annuncio pubblico relativo allo strumento finanziario in questione. |
4. |
Situazione in cui un membro/partecipante al mercato inoltra ordini di compravendita o effettua operazioni prima o immediatamente dopo di produrre o divulgare una ricerca o raccomandazione di investimento destinata ad essere resa pubblica, o prima o immediatamente dopo che questa sia prodotta o diffusa da una persona notoriamente collegata al membro/partecipante. |
Segnali di possibile manipolazione del mercato
I segnali descritti ai punti da 18 a 23 sono di particolare interesse in ambiente di negoziazione automatizzata.
5. |
Gli ordini di compravendita inoltrati o le operazioni effettuate rappresentano una quota significativa del volume giornaliero delle operazioni sullo strumento finanziario nella sede di negoziazione, in particolare quando tali attività determinano una significativa variazione del prezzo dello strumento finanziario. |
6. |
Gli ordini di compravendita inoltrati o le operazioni effettuate da un membro/partecipante con un interesse rilevante nell'acquisto o vendita di uno strumento finanziario determinano variazioni significative del prezzo dello strumento finanziario nella sede di negoziazione. |
7. |
Gli ordini di compravendita inoltrati o le operazioni effettuate sono concentrati in un breve lasso di tempo nel corso della sessione di negoziazione e determinano una variazione del prezzo che successivamente si inverte. |
8. |
Gli ordini di compravendita inoltrati modificano la rappresentazione dei migliori prezzi delle proposte in denaro e lettera di uno strumento finanziario ammesso alla negoziazione o negoziato in una sede di negoziazione o, più in generale, modificano la rappresentazione del prospetto degli ordini a disposizione dei partecipanti al mercato, e sono revocati prima della loro esecuzione. |
9. |
Operazioni o ordini di compravendita di un membro/partecipante al mercato apparentemente giustificati solo dall'intenzione di aumentare/diminuire il prezzo o il valore di uno strumento finanziario o che producono un effetto rilevante sull'offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario, in particolare in prossimità del punto di riferimento durante il giorno di negoziazione, ad esempio vicino all'apertura o alla chiusura. |
10. |
Acquisto o vendita di uno strumento finanziario nel momento di riferimento della sessione di negoziazione (ad esempio, apertura, chiusura, regolamento) nell'intento di aumentare, diminuire o mantenere il prezzo di riferimento (ad esempio prezzo di apertura, prezzo di chiusura, prezzo di regolamento) a un determinato livello — prassi generalmente nota come «marking the close». |
11. |
Operazioni o ordini di compravendita che hanno o è probabile che abbiano l'effetto di aumentare o diminuire il prezzo medio ponderato del giorno o di un periodo nel corso della sessione. |
12. |
Operazioni o ordini di compravendita che hanno o è probabile che abbiano l'effetto di fissare un prezzo di mercato quando la liquidità dello strumento finanziario o lo spessore del book di negoziazione non è sufficiente per fissare un prezzo durante la sessione. |
13. |
Esecuzione di un'operazione modificando i prezzi di acquisto e i prezzi di vendita, quando il differenziale tra questi due prezzi è un fattore di determinazione del prezzo di un'altra operazione, sia essa effettuata nella stessa sede di negoziazione o in altre sedi. |
14. |
Inserimento di ordini che rappresentano volumi significativi del book di negoziazione centrale del sistema di negoziazione pochi minuti prima della fase di determinazione del prezzo dell'asta e cancellazione di tali ordini pochi secondi prima che il book di negoziazione sia congelato per calcolare il prezzo d'asta, cosicché il prezzo teorico di apertura potrebbe sembrare più alto o più basso di quanto sarebbe altrimenti. |
15. |
Adesione a un'operazione o a una serie di operazioni riportate su dispositivi di visualizzazione pubblica al fine di creare, su un determinato strumento finanziario, l'apparenza di attività o di movimento del relativo prezzo — prassi generalmente nota come «painting the tape». |
16. |
Esecuzione di operazioni a seguito dell'inserimento di ordini di acquistare e vendere che sono negoziati contemporaneamente o quasi contemporaneamente in quantità simili e a un prezzo simile da uno stesso membro/partecipante al mercato o da membri/partecipanti al mercato diversi ma in collusione tra loro — prassi generalmente nota come «improper matched orders». |
17. |
Operazioni o ordini di compravendita che hanno o è probabile che abbiano l'effetto di aggirare le misure di salvaguardia della negoziazione attuate nel mercato (ad esempio riguardo a limiti di volume, limiti di prezzo, parametri per il differenziale prezzo di acquisto/prezzo di vendita, ecc.). |
18. |
Inserimento di ordini di compravendita o di una serie di ordini di compravendita o esecuzione di operazioni o di una serie di operazioni che sono probabilmente in grado di avviare o accentuare un trend e di incoraggiare altri partecipanti ad accelerare o ampliare tale trend per creare l'opportunità di chiudere/aprire una posizione a un prezzo favorevole — prassi generalmente nota come «momentum ignition». |
19. |
Trasmissione di ordini di negoziazione multipli o ingenti, spesso con parametri distanti da quelli presenti su un lato del book di negoziazione, per effettuare una negoziazione sull'altro lato di detto book e poi eliminare gli ordini manipolatori a negoziazione effettuata — prassi generalmente nota come «layering» e «spoofing». |
20. |
Inserimento di piccoli ordini di compravendita per accertare il livello degli ordini nascosti e, in particolare, per valutare ciò che è collocato su una dark platform — prassi generalmente nota come «ping orders». |
21. |
Inserimento di quantitativi ingenti di ordini di compravendita e/o cancellazioni e/o aggiornamenti di tali ordini per creare incertezze tra gli altri partecipanti, rallentare il loro processo e mascherare la propria strategia — prassi generalmente nota come «quote stuffing». |
22. |
Inserimento di ordini di compravendita per attirare altri membri/partecipanti al mercato che utilizzano tecniche di negoziazioni tradizionali («slow trader»), e poi modificare rapidamente tali ordini rendendo le condizioni meno generose, nella speranza che la loro esecuzione sia redditizia rispetto al flusso in arrivo degli ordini di compravendita degli slow trader — prassi generalmente nota come «smoking». |
23. |
Esecuzione di ordini di compravendita o di una serie di ordini di compravendita per scoprire gli ordini di altri partecipanti, e successivamente inserire un ordine di compravendita per trarre vantaggio dalle informazioni ottenute — prassi generalmente nota come «phishing». |
24. |
Misura in cui, a conoscenza del gestore della sede di negoziazione, gli ordini di compravendita inoltrati o le operazioni effettuate dimostrano inversioni di posizione nel breve periodo e rappresentano una quota significativa del volume giornaliero delle operazioni sullo strumento finanziario nella sede di negoziazione e possono essere associati a variazioni significative del prezzo di uno strumento finanziario ammesso alla negoziazione o negoziato nella sede di negoziazione. |
Segnali di manipolazione di mercato tra prodotti diversi, compreso tra sedi di negoziazione diverse
Il gestore della sede di negoziazione dovrebbe tenere particolare conto dei segnali descritti di seguito quando uno strumento finanziario e gli strumenti finanziari connessi sono ammessi alla negoziazione o negoziati o quando detti strumenti sono negoziati in varie sedi di negoziazione gestite dallo stesso gestore.
25. |
Operazioni o ordini di compravendita che hanno o è probabile che abbiano l'effetto di aumentare/diminuire/mantenere il prezzo dello strumento finanziario nei giorni precedenti l'emissione, il riscatto volontario o la scadenza di uno strumento derivato o convertibile collegato. |
26. |
Operazioni o ordini di compravendita che hanno o è probabile che abbiano l'effetto di mantenere il prezzo di uno strumento finanziario sottostante al di sotto o al di sopra del prezzo di esercizio o di un altro elemento utilizzato per calcolare il valore di rimborso (ad esempio la barriera) di uno strumento derivato collegato alla data di scadenza. |
27. |
Operazioni che hanno o è probabile che abbiano l'effetto di modificare il prezzo di uno strumento finanziario sottostante in modo che superi/che non tocchi il prezzo di esercizio o altro elemento utilizzato per calcolare il valore di rimborso (ad esempio la barriera) di uno strumento derivato collegato alla data di scadenza. |
28. |
Operazioni che hanno o è probabile che abbiano l'effetto di modificare il prezzo di regolamento di uno strumento finanziario qualora tale prezzo sia utilizzato come riferimento/determinante, in particolare per il calcolo dei requisiti di margine. |
29. |
Gli ordini di compravendita inoltrati o le operazioni effettuate da un membro/partecipante con un interesse rilevante nell'acquisto o vendita di uno strumento finanziario determinano variazioni significative del prezzo del derivato connesso o dell'attività sottostante ammessi alla negoziazione nella sede di negoziazione. |
30. |
Esecuzione di negoziazioni o inserimento di ordini di compravendita in una sede di negoziazione o al di fuori di una sede di negoziazione (compreso l'inserimento di manifestazioni di interesse) allo scopo di influenzare scorrettamente il prezzo di uno strumento finanziario collegato in un'altra sede o nella stessa sede di negoziazione o al di fuori di una sede di negoziazione — prassi generalmente nota come «manipolazione tra prodotti diversi» («cross-product manipulation», ossia negoziare uno strumento finanziario per posizionare scorrettamente il prezzo di uno strumento finanziario collegato in un'altra sede o nella stessa sede di negoziazione o al di fuori di una sede di negoziazione). |
31. |
Creazione o potenziamento delle occasioni di arbitraggio tra uno strumento finanziario e un altro strumento finanziario connesso influenzando i prezzi di riferimento di uno degli strumenti finanziari; è possibile agire su strumenti finanziari diversi (come diritti/azioni, mercati a pronti/mercati dei derivati, warrant/azioni, ecc.). Nel contesto delle emissioni riservate agli azionisti potrebbe configurarsi come influenza sul prezzo (teorico) di apertura o sul prezzo (teorico) di chiusura dei diritti. |
ALLEGATO IV
SEZIONE 1
Tenuta delle registrazioni degli ordini dei clienti e delle decisioni di negoziazione
1. |
Nome o altro elemento di designazione del cliente |
2. |
Nome o altro elemento di designazione del soggetto rilevante che agisce per conto del cliente |
3. |
Identificativo dell'operatore (Trader ID) responsabile della decisione di investimento all'interno dell'impresa di investimento |
4. |
Identificativo dell'algoritmo (Algo ID) responsabile della decisione di investimento all'interno dell'impresa di investimento |
5. |
Indicatore acquisto/vendita |
6. |
Identificativo dello strumento |
7. |
Prezzo unitario e notazione del prezzo |
8. |
Prezzo |
9. |
Moltiplicatore del prezzo |
10. |
Valuta 1 |
11. |
Valuta 2 |
12. |
Quantitativo iniziale e notazione del quantitativo |
13. |
Periodo di validità |
14. |
Tipologia dell'ordine |
15. |
Altre informazioni, condizioni e istruzioni particolari del cliente |
16. |
Data e ora esatta del ricevimento dell'ordine o data e ora esatta della decisione di negoziazione. L'ora esatta deve essere calcolata secondo la metodologia prescritta dalle norme sulla sincronizzazione degli orologi adottate a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE. |
SEZIONE 2
Tenuta delle registrazioni delle operazioni e del trattamento degli ordini
1. |
Nome o altro elemento di designazione del cliente |
2. |
Nome o altro elemento di designazione del soggetto rilevante che agisce per conto del cliente |
3. |
Identificativo dell'operatore (Trader ID) responsabile della decisione di investimento all'interno dell'impresa di investimento |
4. |
Identificativo dell'algoritmo (Algo ID) responsabile della decisione di investimento all'interno dell'impresa di investimento |
5. |
Numero di riferimento dell'operazione |
6. |
Identificativo dell'ordine (Order ID) |
7. |
Codice identificativo dell'ordine assegnato dalla sede di negoziazione al ricevimento |
8. |
Identificativo unico per ciascun gruppo di ordini aggregati di clienti (che sarà poi introdotto come ordine in un unico blocco in una data sede di negoziazione). L'identificativo dovrebbe indicare che si tratta dell'ordine aggregato di X clienti («aggregated_X»), dove X rappresenta il numero dei clienti i cui ordini sono aggregati |
9. |
Codice MIC del segmento della sede di negoziazione a cui l'ordine è stato inoltrato |
10. |
Nome o altro elemento di designazione della persona alla quale l'ordine è stato trasmesso |
11. |
Identificativo di venditore e acquirente |
12. |
Capacità di negoziazione |
13. |
Identificativo dell'operatore (Trader ID) responsabile dell'esecuzione |
14. |
Identificativo dell'algoritmo (Algo ID) responsabile dell'esecuzione |
15. |
Indicatore acquisto/vendita |
16. |
Identificativo dello strumento |
17. |
Sottostante finale |
18. |
Identificativo put/call |
19. |
Prezzo di esercizio |
20. |
Pagamento anticipato |
21. |
Tipo di consegna |
22. |
Stile dell'opzione |
23. |
Data di scadenza |
24. |
Prezzo unitario e notazione del prezzo |
25. |
Prezzo |
26. |
Moltiplicatore del prezzo |
27. |
Valuta 1 |
28. |
Valuta 2 |
29. |
Quantitativo residuo |
30. |
Quantitativo modificato |
31. |
Quantitativo eseguito |
32. |
Data e ora esatta dell'introduzione dell'ordine o della decisione di negoziazione. L'ora esatta deve essere calcolata secondo la metodologia prescritta dalle norme sulla sincronizzazione degli orologi adottate a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE. |
33. |
Data e ora esatta di qualsiasi messaggio trasmesso alla sede di negoziazione o da questa ricevuto in relazione ad eventi riguardanti un ordine. L'ora esatta deve essere calcolata secondo la metodologia prescritta dal regolamento delegato (UE) 2017/574 della Commissione (1). |
34. |
Data e ora esatta di qualsiasi messaggio trasmesso a un'altra impresa di investimento o da questa ricevuto in relazione ad eventi riguardanti un ordine. L'ora esatta deve essere calcolata secondo la metodologia prescritta dalle norme sulla sincronizzazione degli orologi adottate a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE. |
35. |
Ogni messaggio trasmesso alla sede di negoziazione o da questa ricevuto in relazione a ordini collocati dall'impresa di investimento |
36. |
Altre informazioni e condizioni trasmesse a un'altra impresa di investimento o da questa ricevuto in relazione all'ordine |
37. |
Sequenza di ciascun ordine collocato che registra la cronologia degli eventi riguardanti l'ordine, comprese, tra l'altro, le modifiche, le cancellazioni e l'esecuzione |
38. |
Segnale (flag) di vendita allo scoperto |
39. |
Segnale (flag) di esenzione a norma del regolamento sulle vendite allo scoperto |
40. |
Segnale (flag) di deroga |
(1) Regolamento delegato (UE) 2017/574 della Commissione del 7 giugno 2016 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al grado di precisione degli orologi (cfr. pag. 148 della presente Gazzetta ufficiale).