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Document 32017R0254

Regolamento delegato (UE) 2017/254 della Commissione, del 30 novembre 2016, recante modifica dei regolamenti delegati (UE) n. 1059/2010, (UE) n. 1060/2010, (UE) n. 1061/2010, (UE) n. 1062/2010, (UE) n. 626/2011, (UE) n. 392/2012, (UE) n. 874/2012, (UE) n. 665/2013, (UE) n. 811/2013, (UE) n. 812/2013, (UE) n. 65/2014, (UE) n. 1254/2014, (UE) 2015/1094, (UE) 2015/1186 e (UE) 2015/1187 per quanto riguarda l'uso delle tolleranze nelle procedure di verifica (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2016/7765

OJ L 38, 15.2.2017, p. 1–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/254/oj

15.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 38/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/254 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2016

recante modifica dei regolamenti delegati (UE) n. 1059/2010, (UE) n. 1060/2010, (UE) n. 1061/2010, (UE) n. 1062/2010, (UE) n. 626/2011, (UE) n. 392/2012, (UE) n. 874/2012, (UE) n. 665/2013, (UE) n. 811/2013, (UE) n. 812/2013, (UE) n. 65/2014, (UE) n. 1254/2014, (UE) 2015/1094, (UE) 2015/1186 e (UE) 2015/1187 per quanto riguarda l'uso delle tolleranze nelle procedure di verifica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'esperienza acquisita con l'attuazione dei regolamenti delegati della Commissione adottati sulla base della direttiva 2010/30/UE ha mostrato che le tolleranze applicabili alla verifica stabilite negli atti delegati e destinate esclusivamente a essere utilizzate dalle autorità di sorveglianza del mercato sono state usate da taluni fornitori per stabilire i valori da inserire nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di assegnare ai loro prodotti un'etichetta energetica di classe superiore oppure indurre a ritenere che forniscano prestazioni migliori di quelle reali.

(2)

Le tolleranze di verifica servono ad ammettere le variazioni che risultano dalle misurazioni effettuate durante le prove di verifica e che sono dovute a differenze delle apparecchiature usate dai fornitori e dalle autorità di sorveglianza nell'Unione. Le suddette tolleranze non dovrebbero essere usate dal fornitore per stabilire i valori da inserire nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di assegnare ai loro prodotti un'etichetta energetica di classe superiore oppure indurre a ritenere che forniscano prestazioni migliori di quelle effettivamente misurate e calcolate. I parametri dichiarati o pubblicati dal fornitore non dovrebbero essere più favorevoli per il fornitore dei valori contenuti nella documentazione tecnica.

(3)

Per garantire una concorrenza equa, per realizzare i risparmi energetici cui sono finalizzati i regolamenti e per fornire ai consumatori informazioni accurate in merito all'efficienza energetica e alle prestazioni funzionali dei prodotti, è opportuno chiarire che le tolleranze di verifica stabilite nelle misure di esecuzione possono essere usate solo dalle autorità degli Stati membri ai fini di verifica della conformità.

(4)

Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti delegati della Commissione (UE) n. 1059/2010 (2), (UE) n. 1060/2010 (3), (UE) n. 1061/2010 (4), (UE) n. 1062/2010 (5), (UE) n. 626/2011 (6), (UE) n. 392/2012 (7), (UE) n. 874/2012 (8), (UE) n. 665/2013 (9), (UE) n. 811/2013 (10), (UE) n. 812/2013 (11), (UE) n. 65/2014 (12), (UE) n. 1254/2014 (13), (UE) 2015/1094 (14), (UE) 2015/1186 (15) e (UE) 2015/1187 (16),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) n. 1059/2010

L'allegato V del regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento delegato.

Articolo 2

Modifiche del regolamento delegato (UE) n. 1060/2010

L'allegato VII del regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento delegato.

Articolo 3

Modifiche del regolamento delegato (UE) n. 1061/2010

L'allegato V del regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento delegato.

Articolo 4

Modifiche del regolamento delegato (UE) n. 1062/2010

Gli allegati VII e VIII del regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 sono modificati conformemente all'allegato IV del presente regolamento delegato.

Articolo 5

Modifiche del regolamento delegato (UE) n. 626/2011

L'allegato VIII del regolamento delegato (UE) n. 626/2011 è modificato conformemente all'allegato V del presente regolamento delegato.

Articolo 6

Modifiche del regolamento delegato (UE) n. 392/2012

L'allegato V del regolamento delegato (UE) n. 392/2012 è modificato conformemente all'allegato VI del presente regolamento delegato.

Articolo 7

Modifiche del regolamento delegato (UE) n. 874/2012

L'allegato V del regolamento delegato (UE) n. 874/2012 è modificato conformemente all'allegato VII del presente regolamento delegato.

Articolo 8

Modifiche del regolamento delegato (UE) n. 665/2013

L'allegato VII del regolamento delegato (UE) n. 665/2013 è modificato conformemente all'allegato VIII del presente regolamento delegato.

Articolo 9

Modifiche del regolamento delegato (UE) n. 811/2013

L'allegato VIII del regolamento delegato (UE) n. 811/2013 è modificato conformemente all'allegato IX del presente regolamento delegato.

Articolo 10

Modifiche del regolamento delegato (UE) n. 812/2013

L'allegato IX del regolamento delegato (UE) n. 812/2013 è modificato conformemente all'allegato X del presente regolamento delegato.

Articolo 11

Modifiche del regolamento delegato (UE) n. 65/2014

L'allegato VIII del regolamento delegato (UE) n. 65/2014 è modificato conformemente all'allegato XI del presente regolamento delegato.

Articolo 12

Modifiche del regolamento delegato (UE) n. 1254/2014

L'allegato IX del regolamento delegato (UE) n. 1254/2014 è modificato conformemente all'allegato XII del presente regolamento delegato.

Articolo 13

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2015/1094

L'allegato X del regolamento delegato (UE) 2015/1094 è modificato conformemente all'allegato XIII del presente regolamento delegato.

Articolo 14

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2015/1186

L'allegato IX del regolamento delegato (UE) 2015/1186 è modificato conformemente all'allegato XIV del presente regolamento delegato.

Articolo 15

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2015/1187

L'allegato X del regolamento delegato (UE) 2015/1187 è modificato conformemente all'allegato XV del presente regolamento delegato.

Articolo 16

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 153 del 18.6.2010, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lavastoviglie per uso domestico (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 1).

(3)  Regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 17).

(4)  Regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lavatrici per uso domestico (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 47).

(5)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei televisori (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 64).

(6)  Regolamento delegato (UE) n. 626/2011 della Commissione, del 4 maggio 2011, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei condizionatori d'aria (GU L 178 del 6.7.2011, pag. 1).

(7)  Regolamento delegato (UE) n. 392/2012 della Commissione, del 1o marzo 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle asciugabiancheria per uso domestico (GU L 123 del 9.5.2012, pag. 1).

(8)  Regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione, del 12 luglio 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lampade elettriche e delle apparecchiature d'illuminazione (GU L 258 del 26.9.2012, pag. 1).

(9)  Regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli aspirapolvere (GU L 192 del 13.7.2013, pag. 1).

(10)  Regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, degli apparecchi di riscaldamento misti, degli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari e degli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari (GU L 239 del 6.9.2013, pag. 1).

(11)  Regolamento delegato (UE) n. 812/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'etichettatura energetica degli scaldacqua, dei serbatoi per l'acqua calda e degli insiemi di scaldacqua e dispositivi solari (GU L 239 del 6.9.2013, pag. 83).

(12)  Regolamento delegato (UE) n. 65/2014 della Commissione, del 1o ottobre 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica dei forni e delle cappe da cucina per uso domestico (GU L 29 del 31.1.2014, pag. 1).

(13)  Regolamento delegato (UE) n. 1254/2014 della Commissione, dell'11 luglio 2014, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle unità di ventilazione residenziali (GU L 337 del 25.11.2014, pag. 27).

(14)  Regolamento delegato (UE) 2015/1094 della Commissione, del 5 maggio 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito all'etichettatura energetica degli armadi frigoriferi/congelatori professionali (GU L 177 dell'8.7.2015, pag. 2).

(15)  Regolamento delegato (UE) 2015/1186 della Commissione, del 24 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale (GU L 193 del 21.7.2015, pag. 20).

(16)  Regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione, del 27 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle caldaie a combustibile solido e degli insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari (GU L 193 del 21.7.2015, pag. 43).


ALLEGATO I

Modifiche dell'allegato V del regolamento delegato (UE) n. 1059/2010

L'allegato V è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO V

Verifica di conformità dei prodotti dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato

Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità degli Stati membri e non devono essere utilizzate dal fornitore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica. I valori e le classi che figurano sull'etichetta o sulla scheda prodotto non sono più favorevoli per il fornitore dei valori riportati nella documentazione tecnica.

Per verificare la conformità di un modello di prodotto ai requisiti stabiliti nel presente regolamento delegato, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:

1)

le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello;

2)

si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:

a)

i valori riportati nella documentazione tecnica di cui all'articolo 5, lettera b), della direttiva 2010/30/UE (valori dichiarati) e, se del caso, i valori usati per calcolarli, non sono più favorevoli per il fornitore dei corrispondenti valori che figurano nei risultati delle prove di cui al punto iii) della suddetta lettera; e

b)

i valori che figurano sull'etichetta e sulla scheda di prodotto non sono più favorevoli per il fornitore dei valori dichiarati, e la classe di efficienza energetica indicata non è più favorevole per il fornitore della classe determinata dai valori dichiarati; e

c)

quando le autorità dello Stato membro sottopongono a prova l'unità del modello, i valori determinati (i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni) rientrano nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 1;

3)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera a) o b), il modello e tutti i modelli di lavastoviglie a uso domestico che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fornitore sono considerati non conformi al presente regolamento delegato;

4)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c), le autorità dello Stato membro selezionano tre unità supplementari dello stesso modello per sottoporle a prova. In alternativa, le tre unità supplementari selezionate possono essere di uno o più dei diversi modelli che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fornitore;

5)

il modello è considerato conforme alle specifiche applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze riportate nella tabella 1;

6)

se non si ottiene quanto indicato al punto 5, il modello e tutti i modelli di lavastoviglie a uso domestico che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fornitore sono considerati non conformi al presente regolamento delegato;

7)

le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 e 6.

Le autorità dello Stato membro ricorrono a procedure di misurazione che tengano conto delle metodologie più avanzate e generalmente riconosciute quali affidabili, accurate e riproducibili, compresi i metodi definiti nei documenti i cui estremi sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di calcolo e misurazione stabiliti nell'allegato VII.

Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 1 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 7 per le specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.

Tabella 1

Tolleranze di verifica

Parametri

Tolleranze di verifica

Consumo energetico annuo (AEC )

Il valore determinato non supera il valore dichiarato AEC di oltre il 10 %.

Consumo di acqua (Wt )

Il valore determinato non supera il valore dichiarato Wt di oltre il 10 %.

Indice di efficienza di asciugatura (ID )

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato ID di oltre il 19 %.

Consumo energetico (Et )

Il valore determinato non supera il valore dichiarato Et di oltre il 10 %. Se è necessario selezionare tre unità supplementari, la media aritmetica dei valori determinati di queste tre unità non supera il valore dichiarato Et di oltre il 6 %.

Durata del programma (Tt )

Il valore determinato non supera i valori dichiarati Tt di oltre il 10 %.

Consumo di energia nei modi spento e stand-by (Po e Pl )

I valori determinati del consumo energetico Po e Pl , quando sono superiori a 1,00 W, non superano di oltre il 10 % i rispettivi valori dichiarati. I valori determinati del consumo energetico Po e Pl , quando sono inferiori o pari a 1,00 W, non superano di 0,10 W i rispettivi valori dichiarati.

Durata del modo lasciato acceso (Tl )

Il valore determinato non supera il valore dichiarato (Tl ) di oltre il 10 %.

Emissioni di rumore aereo

Il valore determinato è pari al valore dichiarato.»


ALLEGATO II

Modifiche dell'allegato VII del regolamento delegato (UE) n. 1060/2010

L'allegato VII è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO VII

Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato

Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità degli Stati membri e non devono essere utilizzate dal fornitore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica. I valori e le classi che figurano sull'etichetta o sulla scheda prodotto non sono più favorevoli per il fornitore dei valori riportati nella documentazione tecnica.

Per verificare la conformità di un modello di prodotto ai requisiti stabiliti nel presente regolamento delegato, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:

1)

le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello;

2)

si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:

a)

i valori riportati nella documentazione tecnica di cui all'articolo 5, lettera b), della direttiva 2010/30/UE (valori dichiarati) e, se del caso, i valori usati per calcolarli, non sono più favorevoli per il fornitore dei corrispondenti valori che figurano nei risultati delle prove di cui al punto iii) della suddetta lettera; e

b)

i valori che figurano sull'etichetta e sulla scheda di prodotto non sono più favorevoli per il fornitore dei valori dichiarati, e la classe di efficienza energetica indicata non è più favorevole per il fornitore della classe determinata dai valori dichiarati; e

c)

quando le autorità dello Stato membro sottopongono a prova l'unità del modello, i valori determinati (i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni) rientrano nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 1;

3)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera a) o b), il modello e tutti i modelli di apparecchi di refrigerazione per uso domestico che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fornitore sono considerati non conformi al presente regolamento delegato;

4)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c), le autorità dello Stato membro selezionano tre unità supplementari dello stesso modello per sottoporle a prova. In alternativa, le tre unità supplementari selezionate possono essere di uno o più dei diversi modelli che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fornitore;

5)

il modello è considerato conforme alle specifiche applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze riportate nella tabella 1;

6)

se non si ottiene quanto indicato al punto 5, il modello e tutti i modelli di apparecchi di refrigerazione per uso domestico che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fornitore sono considerati non conformi al presente regolamento delegato;

7)

le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 e 6.

Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di misurazione e calcolo stabiliti negli allegati VI e VIII.

Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 1 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 7 per le specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.

Tabella 1

Tolleranze di verifica

Parametri

Tolleranze di verifica

Volume lordo

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 3 % o di 1 litro, a seconda di quale sia il valore più elevato.

Volume utile

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 3 % o di 1 litro, a seconda di quale sia il valore più elevato. Quando i volumi dello scomparto a temperatura moderata e dello scomparto per gli alimenti freschi sono regolabili dall'utilizzatore uno in rapporto all'altro, il volume è sottoposto a prova quando lo scomparto a temperatura moderata è regolato al volume minimo.

Capacità di congelamento

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 10 %.

Consumo energetico

Il valore determinato non supera il valore dichiarato (E24 h ) di oltre il 10 %.

Umidità dei frigoriferi cantina

Il valore determinato dell'umidità relativa osservata nelle prove non supera l'intervallo dichiarato di oltre il 10 % in qualsiasi direzione.

Emissioni di rumore aereo

Il valore determinato è pari al valore dichiarato.»


ALLEGATO III

Modifiche dell'allegato V del regolamento delegato (UE) n. 1061/2010

L'allegato V è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO V

Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato

Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità degli Stati membri e non devono essere utilizzate dal fornitore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica. I valori e le classi che figurano sull'etichetta o sulla scheda prodotto non sono più favorevoli per il fornitore dei valori riportati nella documentazione tecnica.

Per verificare la conformità di un modello di prodotto ai requisiti stabiliti nel presente regolamento delegato, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:

1)

le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello;

2)

si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:

a)

i valori riportati nella documentazione tecnica di cui all'articolo 5, lettera b), della direttiva 2010/30/UE (valori dichiarati) e, se del caso, i valori usati per calcolarli, non sono più favorevoli per il fornitore dei corrispondenti valori che figurano nei risultati delle prove di cui al punto iii) della suddetta lettera; e

b)

i valori che figurano sull'etichetta e sulla scheda di prodotto non sono più favorevoli per il fornitore dei valori dichiarati, e la classe di efficienza energetica indicata non è più favorevole per il fornitore della classe determinata dai valori dichiarati; e

c)

quando le autorità dello Stato membro sottopongono a prova l'unità del modello, i valori determinati (i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni) rientrano nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 1;

3)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera a) o b), il modello e tutti i modelli di lavatrici per uso domestico che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fornitore sono considerati non conformi al presente regolamento delegato;

4)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c), le autorità dello Stato membro selezionano tre unità supplementari dello stesso modello per sottoporle a prova. In alternativa, le tre unità supplementari selezionate possono essere di uno o più dei diversi modelli che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fornitore;

5)

il modello è considerato conforme alle specifiche applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze riportate nella tabella 1;

6)

se non si ottiene quanto indicato al punto 5, il modello e tutti i modelli di lavatrici per uso domestico che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fornitore sono considerati non conformi al presente regolamento delegato;

7)

le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 e 6.

Le autorità dello Stato membro ricorrono a procedure di misurazione che tengano conto delle metodologie più avanzate e generalmente riconosciute quali affidabili, accurate e riproducibili, compresi i metodi definiti nei documenti i cui estremi sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di calcolo e misurazione stabiliti nell'allegato VII.

Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 1 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 7 per le specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.

Tabella 1

Tolleranze di verifica

Parametri

Tolleranze di verifica

Consumo energetico annuo (AEC )

Il valore determinato non supera il valore dichiarato AEC di oltre il 10 %.

Consumo energetico (Et )

Il valore determinato non supera il valore dichiarato Et di oltre il 10 %. Se è necessario selezionare tre unità supplementari, la media aritmetica dei valori determinati di queste tre unità non supera il valore dichiarato Et di oltre il 6 %.

Durata del programma (Tt )

Il valore determinato non supera i valori dichiarati Tt di oltre il 10 %.

Consumo di acqua (Wt )

Il valore determinato non supera il valore dichiarato Wt di oltre il 10 %.

Grado di umidità residua (D)

Il valore determinato non supera il valore dichiarato D di oltre il 10 %.

Velocità della centrifuga

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 10 %.

Consumo di energia nei modi spento e stand-by (Po e Pl )

I valori determinati del consumo energetico Po e Pl , quando sono superiori a 1,00 W, non superano di oltre il 10 % i rispettivi valori dichiarati. I valori determinati del consumo energetico Po e Pl , quando sono inferiori o pari a 1,00 W, non superano di oltre 0,10 W i rispettivi valori dichiarati.

Durata del modo lasciato acceso (Tl )

Il valore determinato non supera il valore dichiarato Tl di oltre il 10 %.

Emissioni di rumore aereo

Il valore determinato è pari al valore dichiarato.»


ALLEGATO IV

Modifiche degli allegati VII e VIII del regolamento delegato (UE) n. 1062/2010

1)

L'allegato VII è così modificato:

a)

nella parte 2, lettera a), il punto iv) è soppresso;

b)

la parte 3 è soppressa;

c)

nella parte 4, il titolo è sostituito dal seguente:

«4.   

Misurazioni del rapporto di luminanza di picco di cui alla tabella 2 dell'allegato VIII».

2)

L'allegato VIII è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO VIII

Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato

Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità degli Stati membri e non devono essere utilizzate dal fornitore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica. I valori e le classi che figurano sull'etichetta o sulla scheda prodotto non sono più favorevoli per il fornitore dei valori riportati nella documentazione tecnica.

Per verificare la conformità di un modello di prodotto ai requisiti stabiliti nel presente regolamento delegato, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:

1)

le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello;

2)

si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:

a)

i valori riportati nella documentazione tecnica di cui all'articolo 5, lettera b), della direttiva 2010/30/UE (valori dichiarati) e, se del caso, i valori usati per calcolarli, non sono più favorevoli per il fornitore dei corrispondenti valori che figurano nei risultati delle prove di cui al punto iii) della suddetta lettera; e

b)

i valori che figurano sull'etichetta e sulla scheda di prodotto non sono più favorevoli per il fornitore dei valori dichiarati, e la classe di efficienza energetica indicata non è più favorevole per il fornitore della classe determinata dai valori dichiarati; e

c)

quando le autorità dello Stato membro sottopongono a prova l'unità del modello, i valori determinati (i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni) rientrano nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 2;

3)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera a) o b), il modello è considerato non conforme al presente regolamento delegato;

4)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c), le autorità dello Stato membro selezionano tre unità supplementari dello stesso modello per sottoporle a prova.

5)

il modello è considerato conforme alle specifiche applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze riportate nella tabella 2;

6)

se non si ottiene quanto indicato al punto 5, il modello è considerato non conforme al presente regolamento delegato;

7)

le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 e 6.

Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di calcolo e misurazione stabiliti nell'allegato VII.

Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 2 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 7 per le specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.

Tabella 2

Tolleranze di verifica

Parametri

Tolleranze di verifica

Consumo di energia in modo acceso

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 7 %.

Consumo di energia in modo spento/stand-by

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre 0,10 W.

Rapporto di luminanza di picco

Il valore determinato non è inferiore al 60 % della luminanza di picco del modo acceso più brillante previsto dal televisore.»


ALLEGATO V

Modifiche dell'allegato VIII del regolamento delegato (UE) n. 626/2011

L'allegato VIII è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO VIII

Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato

Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità degli Stati membri e non devono essere utilizzate dal fornitore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica. I valori e le classi che figurano sull'etichetta o sulla scheda prodotto non sono più favorevoli per il fornitore dei valori riportati nella documentazione tecnica.

Per verificare la conformità di un modello di prodotto ai requisiti stabiliti nel presente regolamento delegato, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:

1)

le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello;

2)

si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:

a)

i valori riportati nella documentazione tecnica di cui all'articolo 5, lettera b), della direttiva 2010/30/UE (valori dichiarati) e, se del caso, i valori usati per calcolarli, non sono più favorevoli per il fornitore dei corrispondenti valori che figurano nei risultati delle prove di cui al punto iii) della suddetta lettera; e

b)

i valori che figurano sull'etichetta e sulla scheda di prodotto non sono più favorevoli per il fornitore dei valori dichiarati, e la classe di efficienza energetica indicata non è più favorevole per il fornitore della classe determinata dai valori dichiarati; e

c)

quando le autorità dello Stato membro sottopongono a prova l'unità del modello, i valori determinati (i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni) rientrano nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 1;

3)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera a) o b), il modello è considerato non conforme al presente regolamento delegato;

4)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c), le autorità dello Stato membro selezionano tre unità supplementari dello stesso modello per sottoporle a prova.

5)

il modello è considerato conforme alle specifiche applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze riportate nella tabella 1;

6)

se non si ottiene quanto indicato al punto 5, il modello è considerato non conforme al presente regolamento delegato;

7)

le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 e 6.

Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di calcolo e misurazione stabiliti nell'allegato VII.

Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 1 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 7 per le specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.

Tabella 1

Tolleranze di verifica

Parametri

Tolleranze di verifica

Indice di efficienza energetica stagionale (SEER)

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre l'8 %.

Coefficiente di prestazione stagionale (SCOP)

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre l'8 %.

Consumo di energia in modo spento

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 10 %.

Consumo di energia in modo attesa

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 10 %.

Indice di efficienza energetica nominale (EERrated )

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 10 %.

Coefficiente di rendimento nominale (COPrated )

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 10 %.

Livello di potenza sonora

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre 2 dB(A).»


ALLEGATO VI

Modifiche dell'allegato V del regolamento delegato (UE) n. 392/2012

L'allegato V è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO V

Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato

Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità degli Stati membri e non devono essere utilizzate dal fornitore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica. I valori e le classi che figurano sull'etichetta o sulla scheda prodotto non sono più favorevoli per il fornitore dei valori riportati nella documentazione tecnica.

Per verificare la conformità di un modello di prodotto ai requisiti stabiliti nel presente regolamento delegato, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:

1)

le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello;

2)

si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:

a)

i valori riportati nella documentazione tecnica di cui all'articolo 5, lettera b), della direttiva 2010/30/UE (valori dichiarati) e, se del caso, i valori usati per calcolarli, non sono più favorevoli per il fornitore dei corrispondenti valori che figurano nei risultati delle prove di cui al punto iii) della suddetta lettera; e

b)

i valori che figurano sull'etichetta e sulla scheda di prodotto non sono più favorevoli per il fornitore dei valori dichiarati, e la classe di efficienza energetica indicata non è più favorevole per il fornitore della classe determinata dai valori dichiarati; e

c)

quando le autorità dello Stato membro sottopongono a prova l'unità del modello, i valori determinati (i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni) rientrano nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 1;

3)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera a) o b), il modello e tutti i modelli di asciugabiancheria per uso domestico che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fornitore sono considerati non conformi al presente regolamento delegato;

4)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c), le autorità dello Stato membro selezionano tre unità supplementari dello stesso modello per sottoporle a prova. In alternativa, le tre unità supplementari selezionate possono essere di uno o più dei diversi modelli che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fornitore;

5)

il modello è considerato conforme alle specifiche applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze riportate nella tabella 1;

6)

se non si ottiene quanto indicato al punto 5, il modello e tutti i modelli di asciugabiancheria per uso domestico che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fornitore sono considerati non conformi al presente regolamento delegato;

7)

le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 e 6.

Le autorità dello Stato membro ricorrono a procedure di misurazione che tengano conto delle metodologie più avanzate e generalmente riconosciute quali affidabili, accurate e riproducibili, compresi i metodi definiti nei documenti i cui estremi sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di calcolo e misurazione stabiliti nell'allegato VII.

Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 1 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 7 per le specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.

Tabella 1

Tolleranze di verifica

Parametri

Tolleranze di verifica

Consumo energetico annuo ponderato (AEC )

Il valore determinato non supera il valore dichiarato AEC di oltre il 6 %.

Consumo energetico ponderato (Et )

Il valore determinato non supera il valore dichiarato Et di oltre il 6 %.

Efficienza di condensazione ponderata (Ct )

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato Ct di oltre il 6 %.

Durata ponderata del programma (Tt )

Il valore determinato non supera il valore dichiarato Tt di oltre il 6 %.

Consumo di energia nei modi spento e stand-by (Po e Pl )

I valori determinati del consumo energetico Po e Pl , quando sono superiori a 1,00 W, non superano di oltre il 6 % i rispettivi valori dichiarati. I valori determinati del consumo energetico Po e Pl , quando sono inferiori o pari a 1,00 W, non superano di oltre 0,10 W i rispettivi valori dichiarati.

Durata del modo lasciato acceso (Tl )

Il valore determinato non supera il valore dichiarato Tl di oltre il 6 %.

Livello di potenza sonora, LWA

Il valore determinato non supera il valore dichiarato LWA


ALLEGATO VII

Modifiche dell'allegato V del regolamento delegato (UE) n. 874/2012

L'allegato V è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO V

Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato

Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità degli Stati membri e non devono essere utilizzate dal fornitore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica. I valori e le classi che figurano sull'etichetta o sulla scheda prodotto non sono più favorevoli per il fornitore dei valori riportati nella documentazione tecnica.

Per verificare la conformità di un modello di prodotto ai requisiti stabiliti nel presente regolamento delegato, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:

1.   PROCEDURA DI VERIFICA PER LE LAMPADE ELETTRICHE E I MODULI LED COMMERCIALIZZATI COME PRODOTTI SINGOLI

1)

Le autorità degli Stati membri sottopongono a verifica un lotto campione di almeno venti lampade dello stesso modello dello stesso fornitore, se possibile ottenute in proporzioni eguali da quattro fonti selezionate a caso.

2)

Si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:

a)

i valori riportati nella documentazione tecnica di cui all'articolo 5, lettera b), della direttiva 2010/30/UE (valori dichiarati) e, se del caso, i valori usati per calcolarli, non sono più favorevoli per il fornitore dei corrispondenti valori che figurano nei risultati delle prove di cui al punto iii) della suddetta lettera; e

b)

i valori che figurano sull'etichetta e sulla scheda di prodotto non sono più favorevoli per il fornitore dei valori dichiarati, e la classe di efficienza energetica indicata non è più favorevole per il fornitore della classe determinata dai valori dichiarati; e

c)

quando si sottopongono a prova le unità del modello, la media aritmetica dei valori determinati (i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni) rientra nelle rispettive tolleranze del 10 %.

3)

Se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettere a), b) o c), il modello è considerato non conforme al presente regolamento delegato.

4)

Le autorità dello Stato membro comunicano senza indugio tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione una volta adottata la decisione relativa alla non conformità del modello, ai sensi del punto 3.

Le autorità dello Stato membro ricorrono a procedure di misurazione che tengano conto delle metodologie più avanzate e generalmente riconosciute quali affidabili, accurate e riproducibili, compresi i metodi definiti nei documenti i cui estremi sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di calcolo e misurazione stabiliti nell'allegato VII.

Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente la tolleranza di verifica del 10 % e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 4 per le specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.

2.   PROCEDURA DI VERIFICA PER GLI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE DESTINATI A ESSERE COMMERCIALIZZATI O COMMERCIALIZZATI O AGLI UTILIZZATORI FINALI

Un apparecchio di illuminazione è considerato conforme ai requisiti stabiliti nel presente regolamento se è corredato delle prescritte informazioni di prodotto, se è compatibile con tutte le classi di efficienza energetica delle lampade per le quali è dichiarato compatibile e se, applicando i metodi e i criteri più avanzati per verificare la compatibilità, risulta compatibile con le classi di efficienza energetica delle lampade per le quali è dichiarato compatibile a norma dell'allegato I, parte 2, punto 2, paragrafo IV, lettere a) e b).»


ALLEGATO VIII

Modifiche dell'allegato VII del regolamento delegato (UE) n. 665/2013

L'allegato VII è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO VII

Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato

Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità degli Stati membri e non devono essere utilizzate dal fornitore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica. I valori e le classi che figurano sull'etichetta o sulla scheda prodotto non sono più favorevoli per il fornitore dei valori riportati nella documentazione tecnica.

Per verificare la conformità di un modello di prodotto ai requisiti stabiliti nel presente regolamento delegato, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:

1)

le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello;

2)

si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:

a)

i valori riportati nella documentazione tecnica di cui all'articolo 5, lettera b), della direttiva 2010/30/UE (valori dichiarati) e, se del caso, i valori usati per calcolarli, non sono più favorevoli per il fornitore dei corrispondenti valori che figurano nei risultati delle prove di cui al punto iii) della suddetta lettera; e

b)

i valori che figurano sull'etichetta e sulla scheda di prodotto non sono più favorevoli per il fornitore dei valori dichiarati, e la classe di efficienza energetica indicata non è più favorevole per il fornitore della classe determinata dai valori dichiarati; e

c)

quando le autorità dello Stato membro sottopongono a prova l'unità del modello, i valori determinati (i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni) rientrano nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 4;

3)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera a) o b), il modello e tutti i modelli di aspirapolvere che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fornitore sono considerati non conformi al presente regolamento delegato;

4)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c), le autorità dello Stato membro selezionano tre unità supplementari dello stesso modello per sottoporle a prova. In alternativa, le tre unità supplementari selezionate possono essere di uno o più modelli diversi di aspirapolvere che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fornitore;

5)

il modello è considerato conforme alle specifiche applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze riportate nella tabella 4;

6)

se non si ottiene quanto indicato al punto 5, il modello e tutti i modelli di aspirapolvere che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fornitore sono considerati non conformi al presente regolamento delegato;

7)

le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 e 6.

Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di calcolo e misurazione stabiliti nell'allegato VI.

Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 4 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 7 per le specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.

Tabella 4

Tolleranze di verifica

Parametri

Tolleranze di verifica

Consumo energetico annuo

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 10 %.

Capacità di aspirazione della polvere su tappeti

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre 0,03.

Capacità di aspirazione della polvere su pavimenti duri

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre 0,03.

(Ri)emissione di polvere

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 15 %.

Livello di potenza sonora

Il valore determinato non supera il valore dichiarato.»


ALLEGATO IX

Modifiche dell'allegato VIII del regolamento delegato (UE) n. 811/2013

L'allegato VIII è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO VIII

Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato

Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità degli Stati membri e non devono essere utilizzate dal fornitore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica. I valori e le classi che figurano sull'etichetta o sulla scheda prodotto non sono più favorevoli per il fornitore dei valori riportati nella documentazione tecnica.

Per verificare la conformità di un modello di prodotto ai requisiti stabiliti nel presente regolamento delegato, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:

1)

le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello;

2)

si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:

a)

i valori riportati nella documentazione tecnica di cui all'articolo 5, lettera b), della direttiva 2010/30/UE (valori dichiarati) e, se del caso, i valori usati per calcolarli, non sono più favorevoli per il fornitore dei corrispondenti valori che figurano nei risultati delle prove di cui al punto iii) della suddetta lettera; e

b)

i valori che figurano sull'etichetta e sulla scheda di prodotto non sono più favorevoli per il fornitore dei valori dichiarati, e la classe di efficienza energetica indicata non è più favorevole per il fornitore della classe determinata dai valori dichiarati; e

c)

quando le autorità dello Stato membro sottopongono a prova l'unità del modello, i valori determinati (i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni) rientrano nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 16;

3)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera a) o b), il modello è considerato non conforme al presente regolamento delegato;

4)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c), le autorità dello Stato membro selezionano tre unità supplementari dello stesso modello per sottoporle a prova.

5)

il modello è considerato conforme alle specifiche applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze riportate nella tabella 16;

6)

se non si ottiene quanto indicato al punto 5, il modello è considerato non conforme al presente regolamento delegato;

7)

le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 e 6.

Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di calcolo e misurazione stabiliti nell'allegato VII.

Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 16 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 7 per le specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.

Tabella 16

Tolleranze di verifica

Parametri

Tolleranze di verifica

Efficienza energetica del riscaldamento d'ambiente, ηs

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre l'8 %.

Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua, ηwh

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre l'8 %.

Livello di potenza sonora

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre 2 dB(A).

Classe del dispositivo di controllo della temperatura

La classe dei dispositivi di controllo della temperatura corrisponde alla classe dichiarata dell'unità.

Efficienza del collettore, ηcol

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 5 %.

Dispersione, S

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 5 %.

Consumo ausiliario di elettricità, Qaux

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 5 %.»


ALLEGATO X

Modifiche dell'allegato IX del regolamento delegato (UE) n. 812/2013

L'allegato IX è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IX

Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato

Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità degli Stati membri e non devono essere utilizzate dal fornitore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica. I valori e le classi che figurano sull'etichetta o sulla scheda prodotto non sono più favorevoli per il fornitore dei valori riportati nella documentazione tecnica.

Per verificare la conformità di un modello di prodotto ai requisiti stabiliti nel presente regolamento delegato, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:

1)

le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello;

2)

si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:

a)

i valori riportati nella documentazione tecnica di cui all'articolo 5, lettera b), della direttiva 2010/30/UE (valori dichiarati) e, se del caso, i valori usati per calcolarli, non sono più favorevoli per il fornitore dei corrispondenti valori che figurano nei risultati delle prove di cui al punto iii) della suddetta lettera; e

b)

i valori che figurano sull'etichetta e sulla scheda di prodotto non sono più favorevoli per il fornitore dei valori dichiarati, e la classe di efficienza energetica indicata non è più favorevole per il fornitore della classe determinata dai valori dichiarati; e

c)

quando le autorità dello Stato membro sottopongono a prova l'unità del modello, i valori determinati (i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni) rientrano nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 9;

3)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera a) o b), il modello e tutti i modelli equivalenti di scaldacqua, di serbatoi per l'acqua calda, di dispositivi solari o di insiemi di scaldacqua e dispositivi solari sono considerati non conformi al presente regolamento delegato;

4)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c), le autorità dello Stato membro selezionano tre unità supplementari dello stesso modello per sottoporle a prova. In alternativa, le tre unità supplementari selezionate possono essere di uno o più modelli diversi equivalenti;

5)

il modello è considerato conforme alle specifiche applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze riportate nella tabella 9;

6)

se non si ottiene quanto indicato al punto 5, il modello e tutti i modelli equivalenti di scaldacqua, di serbatoi per l'acqua calda, di dispositivi solari o di insiemi di scaldacqua e dispositivi solari sono considerati non conformi al presente regolamento delegato;

7)

le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 e 6.

Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di misurazione e calcolo stabiliti negli allegati VII e VIII.

Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 9 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 7 per le specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.

Tabella 9

Tolleranze di verifica

Parametri

Tolleranze di verifica

Consumo quotidiano di energia elettrica, Qelec

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 5 %.

Livello di potenza sonora, LWA , all'interno e/o all'esterno

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre 2 dB.

Consumo quotidiano di combustibile, Qfuel

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 5 %.

Consumo settimanale di combustibile con controlli intelligenti, Qfuel,week,smart

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 5 %.

Consumo settimanale di elettricità con controlli intelligenti, Qelec,week,smart

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 5 %.

Consumo settimanale di combustibile senza controlli intelligenti, Qfuel,week

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 5 %.

Consumo settimanale di elettricità senza controlli intelligenti, Qelec,week

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 5 %.

Volume utile, V

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 2 %.

Area di apertura del collettore, Asol

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 2 %.

Consumo energetico della pompa, solpump

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 3 %.

Consumo energetico in stand-by, solstandby

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 5 %.

Dispersione, S

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 5 %.»


ALLEGATO XI

Modifiche dell'allegato VIII del regolamento delegato (UE) n. 65/2014

L'allegato VIII è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO VIII

Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato

Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità degli Stati membri e non devono essere utilizzate dal fornitore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica. I valori e le classi che figurano sull'etichetta o sulla scheda prodotto non sono più favorevoli per il fornitore dei valori riportati nella documentazione tecnica.

Per verificare la conformità di un modello di prodotto ai requisiti stabiliti nel presente regolamento delegato, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:

1)

le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello;

2)

si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:

a)

i valori riportati nella documentazione tecnica di cui all'articolo 5, lettera b), della direttiva 2010/30/UE (valori dichiarati) e, se del caso, i valori usati per calcolarli, non sono più favorevoli per il fornitore dei corrispondenti valori che figurano nei risultati delle prove di cui al punto iii) della suddetta lettera; e

b)

i valori che figurano sull'etichetta e sulla scheda di prodotto non sono più favorevoli per il fornitore dei valori dichiarati, e la classe di efficienza energetica indicata non è più favorevole per il fornitore della classe determinata dai valori dichiarati; e

c)

quando le autorità dello Stato membro sottopongono a prova l'unità del modello, i valori determinati (i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni) rientrano nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 6;

3)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera a) o b), il modello e tutti i modelli che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fornitore sono considerati non conformi al presente regolamento delegato;

4)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c), le autorità dello Stato membro selezionano tre unità supplementari dello stesso modello per sottoporle a prova. In alternativa, le tre unità supplementari selezionate possono essere di uno o più dei diversi modelli che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fornitore;

5)

il modello è considerato conforme alle specifiche applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze riportate nella tabella 6;

6)

se non si ottiene quanto indicato al punto 5, il modello e tutti i modelli che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fornitore sono considerati non conformi al presente regolamento delegato;

7)

le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 e 6.

Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di calcolo e misurazione stabiliti nell'allegato II.

Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 6 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 7 per le specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.

Tabella 6

Tolleranze di verifica

Parametri

Tolleranze di verifica

Massa del forno, M

Il valore determinato non supera il valore dichiarato M di oltre il 5 %.

Volume del compartimento del forno, V

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato V di oltre il 5 %.

ECelectric cavity , ECgas cavity

I valori determinati non superano i valori dichiarati ECelectric cavity e ECgas cavity di oltre il 5 %.

WBEP , WL

I valori determinati non superano i valori dichiarati WBEP e WL di oltre il 5 %.

QBEP , PBEP

I valori determinati non sono inferiori ai valori dichiarati QBEP e PBEP di oltre il 5 %.

Qmax

Il valore determinato non supera il valore dichiarato Qmax di oltre l'8 %.

Emiddle

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato Emiddle di oltre il 5 %.

GFEhood

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato GFEhood di oltre il 5 %.

Po , Ps

I valori determinati del consumo energetico Po e Ps non superano di oltre il 10 % i rispettivi valori dichiarati. I valori determinati del consumo energetico Po e Ps, quando sono inferiori o pari a 1,00 W, non superano di oltre 0,10 W i rispettivi valori dichiarati.

Livello di potenza sonora, LWA

Il valore determinato non supera il valore dichiarato LWA


ALLEGATO XII

Modifiche dell'allegato IX del regolamento delegato (UE) n. 1254/2014

L'allegato IX è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IX

Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato

Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità degli Stati membri e non devono essere utilizzate dal fornitore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica. I valori e le classi che figurano sull'etichetta o sulla scheda prodotto non sono più favorevoli per il fornitore dei valori riportati nella documentazione tecnica.

Per verificare la conformità di un modello di prodotto ai requisiti stabiliti nel presente regolamento delegato, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:

1)

le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello;

2)

si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:

a)

i valori riportati nella documentazione tecnica di cui all'articolo 5, lettera b), della direttiva 2010/30/UE (valori dichiarati) e, se del caso, i valori usati per calcolarli, non sono più favorevoli per il fornitore dei corrispondenti valori che figurano nei risultati delle prove di cui al punto iii) della suddetta lettera; e

b)

i valori che figurano sull'etichetta e sulla scheda di prodotto non sono più favorevoli per il fornitore dei valori dichiarati, e la classe di efficienza energetica indicata non è più favorevole per il fornitore della classe determinata dai valori dichiarati; e

c)

quando le autorità dello Stato membro sottopongono a prova l'unità del modello, i valori determinati (i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni) rientrano nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 1;

3)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera a) o b), il modello e tutti gli altri modelli equivalenti sono considerati non conformi al presente regolamento delegato;

4)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c), le autorità dello Stato membro selezionano tre unità supplementari dello stesso modello per sottoporle a prova. In alternativa, le tre unità supplementari selezionate possono essere di uno o più modelli diversi equivalenti;

5)

il modello è considerato conforme alle specifiche applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze riportate nella tabella 1;

6)

se non si ottiene quanto indicato al punto 5, il modello e tutti gli altri modelli equivalenti sono considerati non conformi al presente regolamento delegato;

7)

le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 e 6.

Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di calcolo e misurazione stabiliti nell'allegato VIII.

Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 1 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 7 per le specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.

Tabella 1

Tolleranze di verifica

Parametri

Tolleranze di verifica

SPI

Il valore determinato non supera di 1,07 volte il valore dichiarato.

Efficienza termica di una UVR

Il valore determinato non è inferiore a 0,93 volte il valore dichiarato.

Livello di potenza sonora

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre 2 dB.»


ALLEGATO XIII

Modifiche dell'allegato X del regolamento delegato (UE) 2015/1094

L'allegato X è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO X

Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato

Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità degli Stati membri e non devono essere utilizzate dal fornitore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica. I valori e le classi che figurano sull'etichetta o sulla scheda prodotto non sono più favorevoli per il fornitore dei valori riportati nella documentazione tecnica.

Per verificare la conformità di un modello di prodotto ai requisiti stabiliti nel presente regolamento delegato, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:

1)

le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello;

2)

si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:

a)

i valori riportati nella documentazione tecnica di cui all'articolo 5, lettera b), della direttiva 2010/30/UE (valori dichiarati) e, se del caso, i valori usati per calcolarli, non sono più favorevoli per il fornitore dei corrispondenti valori che figurano nei risultati delle prove di cui al punto iii) della suddetta lettera; e

b)

i valori che figurano sull'etichetta e sulla scheda di prodotto non sono più favorevoli per il fornitore dei valori dichiarati, e la classe di efficienza energetica indicata non è più favorevole per il fornitore della classe determinata dai valori dichiarati; e

c)

quando le autorità dello Stato membro sottopongono a prova l'unità del modello, i valori determinati (i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni) rientrano nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 4;

3)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera a) o b), il modello e tutti i modelli di armadi frigoriferi/congelatori professionali che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fornitore sono considerati non conformi al presente regolamento delegato;

4)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c), le autorità dello Stato membro selezionano tre unità supplementari dello stesso modello per sottoporle a prova. In alternativa, le tre unità supplementari selezionate possono essere di uno o più dei diversi modelli che risultano equivalenti nella documentazione tecnica;

5)

il modello è considerato conforme alle specifiche applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze riportate nella tabella 4;

6)

se non si ottiene quanto indicato al punto 5, il modello e tutti i modelli di armadi frigoriferi/congelatori professionali che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fornitore sono considerati non conformi al presente regolamento delegato;

7)

le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 e 6.

Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di misurazione e calcolo stabiliti negli allegati VIII e IX.

Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 4 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 7 per le specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.

Tabella 4

Tolleranze di verifica

Parametri

Tolleranze di verifica

Volume netto

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 3 %.

Consumo di energia (E24 h )

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 10 %.»


ALLEGATO XIV

Modifiche dell'allegato IX del regolamento delegato (UE) 2015/1186

L'allegato IX è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IX

Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato

Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità degli Stati membri e non devono essere utilizzate dal fornitore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica. I valori e le classi che figurano sull'etichetta o sulla scheda prodotto non sono più favorevoli per il fornitore dei valori riportati nella documentazione tecnica.

Per verificare la conformità di un modello di prodotto ai requisiti stabiliti nel presente regolamento delegato, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:

1)

le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello;

2)

si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:

a)

i valori riportati nella documentazione tecnica di cui all'articolo 5, lettera b), della direttiva 2010/30/UE (valori dichiarati) e, se del caso, i valori usati per calcolarli, non sono più favorevoli per il fornitore dei corrispondenti valori che figurano nei risultati delle prove di cui al punto iii) della suddetta lettera; e

b)

i valori che figurano sull'etichetta e sulla scheda di prodotto non sono più favorevoli per il fornitore dei valori dichiarati, e la classe di efficienza energetica indicata non è più favorevole per il fornitore della classe determinata dai valori dichiarati; e

c)

quando le autorità dello Stato membro sottopongono a prova l'unità del modello, i valori determinati (i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni) rientrano nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 6; L'unità è sottoposta a prova con un combustibile avente caratteristiche simili a quelle del combustibile usato dal fornitore nell'esecuzione delle misurazioni descritte nell'allegato VIII;

3)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera a) o b), il modello e tutti i modelli che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fornitore sono considerati non conformi al presente regolamento delegato;

4)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c), le autorità dello Stato membro selezionano tre unità supplementari dello stesso modello per sottoporle a prova. In alternativa, le tre unità supplementari selezionate possono essere di uno o più dei diversi modelli che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fornitore;

5)

il modello è considerato conforme alle specifiche applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze riportate nella tabella 6;

6)

se non si ottiene quanto indicato al punto 5, il modello e tutti i modelli che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fornitore sono considerati non conformi al presente regolamento delegato;

7)

le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 e 6.

Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di calcolo e misurazione stabiliti nell'allegato VIII.

Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 6 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 7 per le specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.

Tabella 6

Tolleranze di verifica

Parametro

Tolleranza di verifica

Indice di efficienza energetica

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre l'8 %.»


ALLEGATO XV

Modifiche dell'allegato X del regolamento delegato (UE) 2015/1187

L'allegato X è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO X

Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato

Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità degli Stati membri e non devono essere utilizzate dal fornitore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica. I valori e le classi che figurano sull'etichetta o sulla scheda prodotto non sono più favorevoli per il fornitore dei valori riportati nella documentazione tecnica.

Per verificare la conformità di un modello di prodotto ai requisiti stabiliti nel presente regolamento delegato, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:

1)

le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello;

2)

si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:

a)

i valori riportati nella documentazione tecnica di cui all'articolo 5, lettera b), della direttiva 2010/30/UE (valori dichiarati) e, se del caso, i valori usati per calcolarli, non sono più favorevoli per il fornitore dei corrispondenti valori che figurano nei risultati delle prove di cui al punto iii) della suddetta lettera; e

b)

i valori che figurano sull'etichetta e sulla scheda di prodotto non sono più favorevoli per il fornitore dei valori dichiarati, e la classe di efficienza energetica indicata non è più favorevole per il fornitore della classe determinata dai valori dichiarati; e

c)

quando le autorità dello Stato membro sottopongono a prova l'unità del modello, i valori determinati (i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni) rientrano nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 5; L'unità è sottoposta a prova con un combustibile avente caratteristiche simili a quelle del combustibile usato dal fornitore nell'esecuzione delle misurazioni a norma dell'allegato VIII;

3)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera a) o b), il modello e tutti i modelli che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fornitore sono considerati non conformi al presente regolamento delegato;

4)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c), le autorità dello Stato membro selezionano tre unità supplementari dello stesso modello per sottoporle a prova. In alternativa, le tre unità supplementari selezionate possono essere di uno o più dei diversi modelli che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fornitore;

5)

il modello è considerato conforme alle specifiche applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 5;

6)

se non si ottiene quanto indicato al punto 5, il modello e tutti i modelli che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fornitore sono considerati non conformi al presente regolamento delegato;

7)

le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 e 6.

Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di misurazione e calcolo stabiliti negli allegati VIII e IX.

Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 5 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 7 per le specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.

Tabella 5

Tolleranze di verifica

Parametro

Tolleranza di verifica

Indice di efficienza energetica

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 6 %.»


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