EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0217

Regolamento delegato (UE) 2017/217 della Commissione, del 5 dicembre 2016, che modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate

C/2016/7809

OJ L 34, 9.2.2017, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/217/oj

9.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 34/7


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/217 DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 2016

che modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 4 del regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce i criteri per la concessione delle preferenze tariffarie nel contesto del regime generale del sistema di preferenze generalizzate («SPG»).

(2)

L'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce che un paese classificato dalla Banca mondiale come paese a reddito alto o medio-alto nel corso di tre anni consecutivi o un paese che beneficia di un regime d'accesso preferenziale al mercato che offre, per la quasi totalità degli scambi, le stesse preferenze tariffarie del sistema o condizioni più favorevoli non dovrebbero beneficiare delle preferenze dell'SPG.

(3)

L'elenco dei paesi beneficiari del regime generale dell'SPG di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) n. 978/2012 figura nell'allegato II di tale regolamento. L'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce che l'allegato II deve essere riesaminato entro il 1o gennaio di ogni anno per poter rispecchiare i cambiamenti dello sviluppo economico o delle condizioni commerciali dei beneficiari in relazione ai criteri di cui all'articolo 4.

(4)

L'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 978/2012 prevede di lasciare al paese beneficiario dell'SPG e agli operatori economici il tempo di adattarsi correttamente al riesame dello status SPG del paese. Occorre pertanto che il regime SPG sia mantenuto per un anno dopo la data di entrata in vigore di un cambiamento di status di un paese come previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e per un periodo di due anni dalla data di applicazione di un regime di accesso preferenziale al mercato, come previsto all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b).

(5)

Le Tonga sono state classificate dalla Banca mondiale come paese a reddito medio-alto nel 2013, 2014 e 2015 e perciò sono state escluse dall'elenco dei paesi beneficiari dell'SPG che figura nell'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 con decorrenza dal 1o gennaio 2017 dal regolamento delegato (UE) 2015/1979 (2). Nel 2016 le Tonga sono state tuttavia classificate dalla Banca mondiale come paese a reddito medio-basso, pertanto dovrebbero essere nuovamente inserite nell'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 con applicazione dal 1o gennaio 2017.

(6)

L'attuazione della zona di libero scambio globale e approfondita (DCFTA), siglata dall'Unione e dall'Ucraina il 27 giugno 2014 nell'ambito dell'accordo di associazione, è stata applicata in via provvisoria dal 1o gennaio 2016. Il DCFTA prevede preferenze tariffarie migliori di quelle dell'SPG per la quasi totalità degli scambi, pertanto l'Ucraina dovrebbe essere esclusa dall'elenco dei paesi beneficiari dell'SPG di cui all'allegato II con applicazione dal 1o gennaio 2018,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 978/2012

L'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 è così modificato:

1)

il seguente codice alfabetico e il paese corrispondente sono inseriti rispettivamente nelle colonne A e B:

«TO

Tonga»

2)

il seguente codice alfabetico e il paese corrispondente sono eliminati rispettivamente dalle colonne A e B:

«UA

Ucraina»

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017.

L'articolo 1, paragrafo 2, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2015/1979 della Commissione, del 28 agosto 2015, che modifica gli allegati I, II e IV del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (GU L 289 del 5.11.2015, pag. 3).


Top