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Document 32017R0072
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/72 of 23 September 2016 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying conditions for data waiver permissions (Text with EEA relevance. )
Regolamento delegato (UE) 2017/72 della Commissione, del 23 settembre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni di autorizzazione della deroga in materia di dati (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Regolamento delegato (UE) 2017/72 della Commissione, del 23 settembre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni di autorizzazione della deroga in materia di dati (Testo rilevante ai fini del SEE. )
C/2016/5905
OJ L 10, 14.1.2017, p. 1–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Completion | 32013R0575 | 03/02/2017 |
14.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 10/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/72 DELLA COMMISSIONE
del 23 settembre 2016
che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni di autorizzazione della deroga in materia di dati
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 180, paragrafo 3, l'articolo 181, paragrafo 3, e l'articolo 182, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Dopo che hanno iniziato ad applicare il metodo basato sui rating interni (metodo IRB) un ente e una qualsiasi impresa madre e le sue filiazioni possono chiedere all'autorità competente l'autorizzazione a usare dati relativi ad un periodo di due anni invece che di cinque per la probabilità di default (PD), le stime interne della perdita in caso di default (LGD interna) e le stime interne dei fattori di conversione per determinati tipi di esposizioni. Dovrebbero essere definite le condizioni in base alle quali le autorità competenti possono concedere l'autorizzazione alla deroga in materia di dati. |
(2) |
Prima di concedere l'autorizzazione alla deroga in materia di dati, le autorità competenti dovrebbero verificare che gli enti soddisfano i requisiti di cui al regolamento (UE) n. 575/2013. Tuttavia, il presente regolamento non impone a carico delle autorità competenti l'obbligo di procedere ad un riesame periodico specifico del rispetto da parte dell'ente dei requisiti per la concessione dell'autorizzazione alla deroga in materia di dati, e pertanto gli enti che non soddisfano più i requisiti del presente regolamento possono valersi dell'articolo 146 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
(3) |
Quanto più è breve il periodo cui si riferiscono i dati storici, tanto più è difficile stimare i parametri di rischio. Per assicurare che l'autorizzazione alla deroga in materia di dati sia limitata ad un ristretto sottoinsieme di attività dell'ente, dovrebbe essere fissata una soglia quantitativa massima, sia al livello del valore dell'esposizione che al livello dell'importo ponderato per il rischio calcolato secondo il metodo basato sui rating interni e il metodo standardizzato per le esposizioni per le quali può essere concessa l'autorizzazione alla deroga in materia di dati. Allo stesso fine, dovrebbero essere esplicitamente esclusi dall'ambito di applicazione dell'autorizzazione alla deroga in materia di dati i portafogli in cui la composizione dei tipi di esposizioni è rigidamente caratterizzata da un numero esiguo o inesistente di default osservati. |
(4) |
Per assicurare un calcolo prudente dei requisiti di fondi propri, in sede di valutazione delle richieste di autorizzazione alla deroga in materia di dati le autorità competenti dovrebbero tener conto anche di altre considerazioni. In particolare, gli enti che richiedono l'autorizzazione all'uso di una serie più breve di dati dovrebbero applicare un adeguato margine di prudenza. Inoltre, gli enti dovrebbero dimostrare, con piena soddisfazione delle autorità competenti, la mancanza di serie più lunghe di dati precisi, completi o adeguati. Visto che dati inesatti possono causare un impatto maggiore sui requisiti di fondi propri, gli enti dovrebbero utilizzare procedure aggiuntive di convalida della qualità dei dati, adeguate alla minore ampiezza del campione. |
(5) |
La concessione dell'autorizzazione alla deroga in materia di dati non dovrebbe essere ammissibile per i tipi di esposizioni non inclusi nel portafoglio dell'ente al momento in cui l'ente applica per la prima volta il metodo IRB. Al contrario, le autorizzazioni alla deroga in materia di dati dovrebbero essere concesse solo per i tipi di esposizioni inclusi nel portafoglio dell'ente quando l'ente applica per la prima volta il metodo IRB, indipendentemente dal modo in cui le esposizioni sono passate al metodo IRB, immediatamente o successivamente, in conformità con il piano di introduzione sequenziale. |
(6) |
La finalità della deroga in materia di dati è prevedere un'esenzione dall'obbligo di utilizzare dati storici riferiti a cinque anni per la stima dei parametri del metodo IRB per i tipi di esposizioni compresi nel portafoglio dell'ente al momento in cui l'ente applica per la prima volta il metodo IRB. Dopo cinque anni dall'attuazione iniziale, gli enti dovrebbero aver raccolto dati sufficienti per non dover più far ricorso alla deroga. Pertanto, l'autorizzazione alla deroga in materia di dati non dovrebbe essere concessa trascorsi cinque anni dalla data in cui l'ente ha iniziato ad applicare il metodo IRB. |
(7) |
È necessario assicurare che le condizioni stabilite nel presente regolamento non ostacolino i sistemi di rating già utilizzati dagli enti, ma che al contrario agevolino la regolare transizione al nuovo regime, accrescano la certezza del diritto per gli enti ed evitino loro ulteriori costi. A norma degli articoli 180, 181 e 182 del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorizzazione alla deroga in materia di dati riguarda l'uso di dati relativi ad un periodo di due anni invece che di cinque anni; di conseguenza, essa scade ovviamente tre anni dopo la concessione. Pertanto, per evitare misure sproporzionate e che rischierebbero di scoraggiare l'utilizzo del metodo IRB, le norme tecniche di regolamentazione non dovrebbero avere effetti sulle autorizzazioni alla deroga in materia di dati già concesse dalle autorità competenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento. Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente collegate, dato che tutte riguardano le condizioni in base alle quali può essere concessa la deroga in materia di dati. Per assicurare la coerenza tra tali disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, e per consentire alle persone soggette agli obblighi da esse previsti di avere una visione complessiva e un accesso unico a dette disposizioni, è auspicabile riunire in un unico regolamento tutte le norme tecniche di regolamentazione previste all'articolo 180, paragrafo 3, all'articolo 181, paragrafo 3, e all'articolo 182, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
(8) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione. |
(9) |
L'Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le condizioni obbligatorie in base alle quali le autorità competenti possono concedere agli enti l'autorizzazione a utilizzare i dati relativi ad un periodo di due anni invece che di cinque per la probabilità di default (PD), le stime interne della perdita in caso di default (LGD interna) e le stime interne dei fattori di conversione di cui all'articolo 180, paragrafo 1, lettera h), all'articolo 180, paragrafo 2, lettera e), all'articolo 181, paragrafo 2, e all'articolo 182, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 (di seguito «autorizzazione alla deroga in materia di dati»).
Articolo 2
Condizioni di ammissibilità delle esposizioni
1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, i tipi di esposizioni diversi dalle esposizioni verso amministrazioni centrali, banche centrali ed enti di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 575/2013 sono ammissibili all'autorizzazione alla deroga in materia di dati.
2. Le esposizioni verso imprese di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 sono ammissibili all'autorizzazione alla deroga in materia di dati se non sono strutturalmente caratterizzate da un numero esiguo o inesistente di default osservati.
3. I tipi di esposizioni non inclusi nel portafoglio dell'ente al momento in cui l'ente ha iniziato ad applicare il metodo basato sui rating interni (metodo IRB) non sono ammissibili alla concessione dell'autorizzazione alla deroga in materia di dati.
Articolo 3
Condizioni quantitative
1. Le autorità competenti possono concedere l'autorizzazione alla deroga in materia di dati solo se l'ente rispetta le seguenti condizioni quantitative:
a) |
il valore complessivo dell'esposizione oggetto della richiesta di autorizzazione alla deroga in materia di dati e di tutte le autorizzazioni alla deroga in materia di dati che sono state concesse ma non sono state revocate né sono scadute («autorizzazioni in materia di dati in vigore») non supera il 5 % del valore complessivo dell'esposizione dell'ente; |
b) |
l'importo complessivo dell'esposizione ponderato per il rischio oggetto della richiesta di autorizzazione alla deroga in materia di dati e di tutte le autorizzazioni alla deroga in materia di dati in vigore non supera il 5 % dell'importo complessivo delle esposizioni ponderato per il rischio dell'ente. |
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), il valore complessivo dell'esposizione è il valore aggregato di tutti i tipi di esposizioni misurato per il rischio di credito e per il rischio di diluizione, al lordo delle rettifiche per il rischio di credito specifico, delle rettifiche di valore supplementari ai sensi degli articoli 34 e 110 del regolamento (UE) n. 575/2013 e di altre riduzioni dei fondi propri.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), l'importo complessivo dell'esposizione ponderato per il rischio è l'importo aggregato dell'esposizione al rischio di tutti i tipi di esposizioni ponderati per il rischio di credito e per il rischio di diluizione secondo il metodo applicato dall'ente.
Articolo 4
Condizioni qualitative
Le autorità competenti possono concedere l'autorizzazione alla deroga in materia di dati solo se l'ente fornisce prove ben documentate che attestano che sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti per ogni tipo di esposizione:
a) |
non sono disponibili serie più lunghe di dati storici o tali serie sono inadeguate a causa della mancanza di accuratezza, completezza e adeguatezza; |
b) |
è applicato un adeguato margine di prudenza, a norma dell'articolo 179, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, per compensare adeguatamente l'atteso margine di errore delle stime dovuto all'uso di serie più brevi di dati storici; |
c) |
il processo per vagliare i dati immessi di cui all'articolo 174, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 è rafforzato per le serie più brevi di dati. |
Articolo 5
Periodo
Le autorità competenti possono concedere l'autorizzazione alla deroga solo per i primi cinque anni successivi alla data in cui l'ente è stato autorizzato per la prima volta a calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio utilizzando il metodo IRB conformemente all'articolo 143 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Articolo 6
Disposizione transitoria
Le autorizzazioni alla deroga in materia di dati concesse dalle autorità competenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento non sono soggette al presente regolamento.
Articolo 7
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).