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Document 32017D2170
Council Implementing Decision (EU) 2017/2170 of 15 November 2017 on subjecting N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]furan-2-carboxamide (furanylfentanyl) to control measures
Decisione di esecuzione (UE) 2017/2170 del Consiglio, del 15 novembre 2017, che sottopone a misure di controllo l'N-fenil-N-[1-(2-feniletile) piperidin-4-il]furan-2-carbossammide (furanilfentanil)
Decisione di esecuzione (UE) 2017/2170 del Consiglio, del 15 novembre 2017, che sottopone a misure di controllo l'N-fenil-N-[1-(2-feniletile) piperidin-4-il]furan-2-carbossammide (furanilfentanil)
OJ L 306, 22.11.2017, p. 19–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
22.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 306/19 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2170 DEL CONSIGLIO
del 15 novembre 2017
che sottopone a misure di controllo l'N-fenil-N-[1-(2-feniletile) piperidin-4-il]furan-2-carbossammide (furanilfentanil)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la decisione 2005/387/GAI del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Parlamento europeo (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente alla decisione 2005/387/GAI, il comitato scientifico integrato dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT), riunito in sessione straordinaria, ha redatto una relazione di valutazione dei rischi connessi con la nuova sostanza psicoattiva N-fenil-N-[1-(2-feniletile) piperidin-4-il]furan-2-carbossammide (furanilfentanil), che è stata successivamente trasmessa alla Commissione e al Consiglio il 24 maggio 2017. |
(2) |
Il furanilfentanil è un oppioide sintetico la cui struttura è simile a quella del fentanil, una sostanza controllata ampiamente usata in medicina per l'anestesia generale durante gli interventi chirurgici e per la gestione del dolore. Il furanilfentanil è inoltre strutturalmente correlato all'acetilfentanil e all'acrilofentanil, entrambi oggetto di una relazione congiunta OEDT-Europol nel dicembre 2015 e nel novembre 2016. |
(3) |
Il furanilfentanil è comparso nell'Unione almeno dal giugno 2015 e la sua presenza è stata rilevata in 16 Stati membri. Nella maggior parte dei casi i quantitativi confiscati si presentavano in forma di polvere, ma in alcuni casi anche in forma liquida e in compresse. Le quantità reperite sono relativamente scarse. Tuttavia, è opportuno considerare tali quantità nel contesto della potenza della sostanza. |
(4) |
In cinque Stati membri sono stati registrati ventidue decessi correlati al furanilfentanil. Con riguardo ad almeno dieci di tali casi, il furanilfentanil è stato la causa del decesso o vi ha probabilmente contribuito. Inoltre, tre Stati membri hanno comunicato undici casi non mortali di intossicazione acuta associata al furanilfentanil. |
(5) |
Non esistono informazioni sul coinvolgimento di organizzazioni criminali nella fabbricazione, nella distribuzione (traffico) e nella fornitura del furanilfentanil all'interno dell'Unione. I dati disponibili indicano che il furanilfentanil è prodotto da aziende chimiche site in Cina. |
(6) |
Il furanilfentanil è venduto online come «sostanza chimica di ricerca», generalmente in polvere e come spray nasale direttamente utilizzabile, in piccole e grandi quantità. Le informazioni ottenute dai sequestri fanno ipotizzare che il furanilfentanil possa essere stato venduto anche sul mercato illegale degli oppiacei. |
(7) |
Il furanilfentanil non ha alcun uso terapeutico umano o veterinario riconosciuto nell'Unione. A parte il suo utilizzo come standard analitico di riferimento e nella ricerca scientifica, nessun altro elemento indica che il furanilfentanil sia usato per qualsiasi altro fine. |
(8) |
Secondo la relazione di valutazione dei rischi, molte questioni connesse al furanilfentanil sono dovute alla mancanza di dati sui rischi per la salute delle persone, per la sanità pubblica e per la società e potrebbero trovare risposta in seguito a ulteriori ricerche. Tuttavia, le prove e le informazioni disponibili sui rischi sociali e sanitari rappresentati da questa sostanza, anche in considerazione della somiglianza al fentanil, forniscono motivi sufficienti per sottoporre il furanilfentanil a misure di controllo in tutta l'Unione. |
(9) |
Il furanilfentanil non rientra nell'elenco delle sostanze sottoposte a controllo ai sensi della convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961 o della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971. La sostanza non è attualmente oggetto di valutazione nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite. |
(10) |
Poiché dieci Stati membri controllano il furanilfentanil in base alla legislazione nazionale relativa al controllo delle droghe e tre Stati membri lo controllano mediante altre misure legislative, sottoporre la sostanza a misure di controllo in tutta l'Unione contribuirebbe a evitare ostacoli alla cooperazione transfrontaliera tra autorità di polizia e giudiziarie e contribuire a proteggere l'Unione dai rischi rappresentati dalla sua disponibilità e dal suo consumo. |
(11) |
La decisione 2005/387/GAI conferisce al Consiglio competenze di esecuzione al fine di fornire a livello di Unione una risposta rapida e basata sulle competenze tecniche all'emergere di nuove sostanze psicoattive rilevate e segnalate dagli Stati membri, sottoponendo tali sostanze a misure di controllo in tutta l'Unione. Poiché sono state soddisfatte le condizioni e la procedura per attivare l'esercizio di tali competenze di esecuzione, dovrebbe essere adottata una decisione di esecuzione al fine di porre sotto controllo il furanilfentanil in tutta l'Unione. |
(12) |
La Danimarca è vincolata dalla decisione 2005/387/GAI e partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2005/387/GAI. |
(13) |
L'Irlanda è vincolata dalla decisione 2005/387/GAI e partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2005/387/GAI. |
(14) |
Il Regno Unito non è vincolato dalla decisione 2005/387/GAI e non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2005/387/GAI, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La nuova sostanza psicoattiva N-fenil-N-[1-(2-feniletile) piperidin-4-il]furan-2-carbossammide (furanilfentanil) è sottoposta a misure di controllo in tutta l'Unione.
Articolo 2
Entro il 19 novembre 2018, gli Stati membri adottano le misure necessarie in base al loro diritto interno al fine di assoggettare la nuova sostanza psicoattiva di cui all'articolo 1 a misure di controllo e alle sanzioni penali previste dalla legislazione nazionale, conformemente agli obblighi di cui alla convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
La presente decisione si applica conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2017
Per il Consiglio
Il presidente
J. AAB
(1) GU L 127 del 20.5.2005, pag. 32.
(2) Parere del 24 ottobre 2017 (non ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale).