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Document 32017D2170

Decisione di esecuzione (UE) 2017/2170 del Consiglio, del 15 novembre 2017, che sottopone a misure di controllo l'N-fenil-N-[1-(2-feniletile) piperidin-4-il]furan-2-carbossammide (furanilfentanil)

OJ L 306, 22.11.2017, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/2170/oj

22.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 306/19


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2170 DEL CONSIGLIO

del 15 novembre 2017

che sottopone a misure di controllo l'N-fenil-N-[1-(2-feniletile) piperidin-4-il]furan-2-carbossammide (furanilfentanil)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2005/387/GAI del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla decisione 2005/387/GAI, il comitato scientifico integrato dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT), riunito in sessione straordinaria, ha redatto una relazione di valutazione dei rischi connessi con la nuova sostanza psicoattiva N-fenil-N-[1-(2-feniletile) piperidin-4-il]furan-2-carbossammide (furanilfentanil), che è stata successivamente trasmessa alla Commissione e al Consiglio il 24 maggio 2017.

(2)

Il furanilfentanil è un oppioide sintetico la cui struttura è simile a quella del fentanil, una sostanza controllata ampiamente usata in medicina per l'anestesia generale durante gli interventi chirurgici e per la gestione del dolore. Il furanilfentanil è inoltre strutturalmente correlato all'acetilfentanil e all'acrilofentanil, entrambi oggetto di una relazione congiunta OEDT-Europol nel dicembre 2015 e nel novembre 2016.

(3)

Il furanilfentanil è comparso nell'Unione almeno dal giugno 2015 e la sua presenza è stata rilevata in 16 Stati membri. Nella maggior parte dei casi i quantitativi confiscati si presentavano in forma di polvere, ma in alcuni casi anche in forma liquida e in compresse. Le quantità reperite sono relativamente scarse. Tuttavia, è opportuno considerare tali quantità nel contesto della potenza della sostanza.

(4)

In cinque Stati membri sono stati registrati ventidue decessi correlati al furanilfentanil. Con riguardo ad almeno dieci di tali casi, il furanilfentanil è stato la causa del decesso o vi ha probabilmente contribuito. Inoltre, tre Stati membri hanno comunicato undici casi non mortali di intossicazione acuta associata al furanilfentanil.

(5)

Non esistono informazioni sul coinvolgimento di organizzazioni criminali nella fabbricazione, nella distribuzione (traffico) e nella fornitura del furanilfentanil all'interno dell'Unione. I dati disponibili indicano che il furanilfentanil è prodotto da aziende chimiche site in Cina.

(6)

Il furanilfentanil è venduto online come «sostanza chimica di ricerca», generalmente in polvere e come spray nasale direttamente utilizzabile, in piccole e grandi quantità. Le informazioni ottenute dai sequestri fanno ipotizzare che il furanilfentanil possa essere stato venduto anche sul mercato illegale degli oppiacei.

(7)

Il furanilfentanil non ha alcun uso terapeutico umano o veterinario riconosciuto nell'Unione. A parte il suo utilizzo come standard analitico di riferimento e nella ricerca scientifica, nessun altro elemento indica che il furanilfentanil sia usato per qualsiasi altro fine.

(8)

Secondo la relazione di valutazione dei rischi, molte questioni connesse al furanilfentanil sono dovute alla mancanza di dati sui rischi per la salute delle persone, per la sanità pubblica e per la società e potrebbero trovare risposta in seguito a ulteriori ricerche. Tuttavia, le prove e le informazioni disponibili sui rischi sociali e sanitari rappresentati da questa sostanza, anche in considerazione della somiglianza al fentanil, forniscono motivi sufficienti per sottoporre il furanilfentanil a misure di controllo in tutta l'Unione.

(9)

Il furanilfentanil non rientra nell'elenco delle sostanze sottoposte a controllo ai sensi della convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961 o della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971. La sostanza non è attualmente oggetto di valutazione nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite.

(10)

Poiché dieci Stati membri controllano il furanilfentanil in base alla legislazione nazionale relativa al controllo delle droghe e tre Stati membri lo controllano mediante altre misure legislative, sottoporre la sostanza a misure di controllo in tutta l'Unione contribuirebbe a evitare ostacoli alla cooperazione transfrontaliera tra autorità di polizia e giudiziarie e contribuire a proteggere l'Unione dai rischi rappresentati dalla sua disponibilità e dal suo consumo.

(11)

La decisione 2005/387/GAI conferisce al Consiglio competenze di esecuzione al fine di fornire a livello di Unione una risposta rapida e basata sulle competenze tecniche all'emergere di nuove sostanze psicoattive rilevate e segnalate dagli Stati membri, sottoponendo tali sostanze a misure di controllo in tutta l'Unione. Poiché sono state soddisfatte le condizioni e la procedura per attivare l'esercizio di tali competenze di esecuzione, dovrebbe essere adottata una decisione di esecuzione al fine di porre sotto controllo il furanilfentanil in tutta l'Unione.

(12)

La Danimarca è vincolata dalla decisione 2005/387/GAI e partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2005/387/GAI.

(13)

L'Irlanda è vincolata dalla decisione 2005/387/GAI e partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2005/387/GAI.

(14)

Il Regno Unito non è vincolato dalla decisione 2005/387/GAI e non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2005/387/GAI, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La nuova sostanza psicoattiva N-fenil-N-[1-(2-feniletile) piperidin-4-il]furan-2-carbossammide (furanilfentanil) è sottoposta a misure di controllo in tutta l'Unione.

Articolo 2

Entro il 19 novembre 2018, gli Stati membri adottano le misure necessarie in base al loro diritto interno al fine di assoggettare la nuova sostanza psicoattiva di cui all'articolo 1 a misure di controllo e alle sanzioni penali previste dalla legislazione nazionale, conformemente agli obblighi di cui alla convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La presente decisione si applica conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

J. AAB


(1)  GU L 127 del 20.5.2005, pag. 32.

(2)  Parere del 24 ottobre 2017 (non ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale).


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