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Document 32017D1774

Decisione di esecuzione (UE) 2017/1774 del Consiglio, del 25 settembre 2017, che sottopone a misure di controllo l'N-(1-fenetilpiperidin-4-yl)-N-fenilacrilammide (acrilofentanil)

OJ L 251, 29.9.2017, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/1774/oj

29.9.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 251/21


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1774 DEL CONSIGLIO

del 25 settembre 2017

che sottopone a misure di controllo l'N-(1-fenetilpiperidin-4-yl)-N-fenilacrilammide (acrilofentanil)

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2005/387/GAI del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla decisione 2005/387/GAI, il comitato scientifico integrato dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, riunito in sessione straordinaria, ha redatto una relazione di valutazione dei rischi connessi con la nuova sostanza psicoattiva N-(1-fenetilpiperidin-4-yl)-N-fenilacrilammide (acrilofentanil), che è stata successivamente trasmessa alla Commissione e al Consiglio il 24 febbraio 2017.

(2)

L'acrilofentanil è un oppioide sintetico. La sua struttura è simile al fentanil, una sostanza controllata ampiamente usata in medicina come complemento all'anestesia generale durante gli interventi chirurgici e per la gestione del dolore. I dati disponibili indicano che l'acrilofentanil è un potente agente antinocicettivo con effetti di lunga durata che agisce sul sistema oppioide.

(3)

L'acrilofentanil è comparso nell'Unione almeno dall'aprile 2016 ed è stato individuato in sei Stati membri. Nella maggior parte dei casi in cui èstata sequestrata,la sostanza era in forma liquida, ma è stata individuato anche in altre forme, ad esempio compresse, polvere e capsule. Le quantità individuate sono relativamente basse. Tuttavia, dovrebbero essere considerate tenendo conto dell'elevata potenza della sostanza.

(4)

Tre Stati membri hanno congiuntamente registrato 47 decessi correlati all'acrilofentanil. In almeno 40 casi l'acrilofentanil è stata la causa del decesso o vi ha probabilmente contribuito. Inoltre, sono stati registrati oltre 20 casi di intossicazione acuta presumibilmente provocata dall'acrilofentanil.

(5)

Non esistono informazioni sulla partecipazione di organizzazioni criminali nella fabbricazione, nella distribuzione, nel traffico o nella fornitura dell'acrilofentanil nell'Unione. I dati disponibili indicano che la maggior parte dall'acrilofentanil presente sul mercato europeo è stato prodotto da imprese chimiche con sede in Cina.

(6)

L'acrilofentanil è venduto come «sostanza chimica di ricerca», generalmente in polvere o come spray nasale direttamente utilizzabile. È venduto in piccole e grandi quantità. Le scarse informazioni ottenute dai sequestri fanno ipotizzare che l'acrilofentanil possa essere stato venduto anche sul mercato illegale degli oppiacei.

(7)

L'acrilofentanil non rientra nell'elenco delle sostanze sottoposte a controllo ai sensi della convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961 o della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971. La sostanza non è attualmente oggetto di valutazione nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite.

(8)

L'acrilofentanil non ha alcun uso terapeutico umano o veterinario accertato o riconosciuto. A parte il suo utilizzo come standard analitico di riferimento e nella ricerca scientifica che ne studia, in risposta alla sua comparsa sul mercato della droga, le proprietà chimiche, farmacologiche e tossicologiche, non ci sono indicazioni di utilizzi di tale sostanza per altre finalità.

(9)

La relazione di valutazione del rischio rileva che esistono poche prove scientifiche riguardanti la sostanza acrilofentanil, e osserva che sarebbero necessarie ulteriori ricerche. Tuttavia, le prove e le informazioni disponibili sui rischi sociali e sanitari rappresentati da questa sostanza forniscono motivi sufficienti per sottoporla a misure di controllo in tutta l'Unione.

(10)

Solo nove Stati membri controllano l'acrilofentanil in base alla legislazione nazionale relativa al controllo delle droghe mentre due Stati membri la controllano mediante altre misure legislative. Pertanto, sottoporre la sostanza a misure di controllo in tutta l'Unione potrebbe evitare ostacoli alla cooperazione transfrontaliera tra autorità di polizia e giudiziarie e contribuire a proteggere i cittadini dai rischi rappresentati dalla disponibilità e dal consumo della stessa.

(11)

La decisione 2005/387/GAI conferisce al Consiglio competenze di esecuzione al fine di di sottoporre nuove sostanze psicoattive a misure di controllo in tutta l'Unione al fine di assicurare una risposta rapida e basata sulle competenze tecniche all'emergere di tali sostanze rilevate e segnalate dagli Stati membri. Poiché sono state soddisfatte le condizioni e la procedura per attivare l'esercizio di tali competenze di esecuzione, dovrebbe essere adottata una decisione di esecuzione al fine di porre sotto controllo l'acrilofentanil in tutta l'Unione.

(12)

La Danimarca è vincolata dalla decisione 2005/387/GAI e partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione che attua la decisione 2005/387/GAI.

(13)

L'Irlanda è vincolata dalla decisione 2005/387/GAI e partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione che attua la decisione 2005/387/GAI.

(14)

Il Regno Unito non è vincolato dalla decisione 2005/387/GAI e non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione che attua la decisione 2005/387/GAI, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La nuova sostanza psicoattiva N-(1-fenetilpiperidin-4-yl)-N-fenilacrilammide (acrilofentanil) è sottoposta a misure di controllo in tutta l'Unione.

Articolo 2

Entro il 30 settembre 2018 gli Stati membri adottano le misure necessarie in base al loro diritto interno al fine di assoggettare la nuova sostanza psicoattiva di cui all'articolo 1 a misure di controllo e alle sanzioni penali previste dalla legislazione nazionale, conformemente agli obblighi di cui alla convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La presente decisione si applica conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS


(1)  GU L 127 del 20.5.2005, pag. 32.

(2)  Parere del 13 settembre 2017.


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