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Document 32017D0131(01)

Decisione della Commissione, del 24 gennaio 2017, che istituisce il gruppo di esperti della Commissione «Piattaforma sul benessere degli animali» (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2017/0280

GU C 31 del 31.1.2017, p. 61–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

31.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 31/61


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 2017

che istituisce il gruppo di esperti della Commissione «Piattaforma sul benessere degli animali»

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 31/12)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 13 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riconosce gli animali in quanto esseri senzienti e fa obbligo all’Unione e agli Stati membri di tenere pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali nella formulazione e nell’attuazione delle politiche dell’Unione nei settori dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative degli Stati membri relative, in particolare, ai riti religiosi, alle tradizioni culturali e al patrimonio regionale.

(2)

A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea, le istituzioni mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile.

(3)

L’articolo 26 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea stabilisce che l’Unione deve adottare le misure destinate all’instaurazione o al funzionamento del mercato interno nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.

(4)

L’articolo 38 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea prevede che l’Unione debba definire ed attuare una politica agricola comune.

(5)

L’articolo 179 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea fissa per l’Unione l’obiettivo di rafforzare le sue basi scientifiche e tecnologiche con la realizzazione di uno spazio europeo della ricerca. Conformemente all’articolo 180, lettera b), di detto trattato l’Unione deve promuovere la cooperazione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione dell’Unione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali.

(6)

Nel 2011 la Commissione ha istituito un gruppo di esperti sul benessere degli animali (1) aventi il compito di assistere e consigliare la Commissione sulle questioni relative alla legislazione in materia di benessere degli animali e facilitare lo scambio di informazioni, esperienze e buone pratiche in tale ambito legislativo.

(7)

Il Parlamento europeo (2) e il Consiglio dell’Unione europea (3) hanno sollecitato la costituzione di una piattaforma sul benessere degli animali dell’Unione per migliorare il dialogo tra le parti interessate e condividere esperienze, competenze e punti di vista.

(8)

Per dare risposta alle richieste del Parlamento e del Consiglio un nuovo gruppo di esperti denominato «Piattaforma sul benessere degli animali» («la piattaforma») dovrebbe assistere la Commissione e contribuire a intrattenere un dialogo regolare sulle questioni d’interesse per l’Unione attinenti al benessere degli animali come ad esempio l’attuazione della legislazione, gli scambi di conoscenze scientifiche, di innovazioni e di buone pratiche/iniziative sul benessere degli animali o di attività internazionali relative al benessere degli animali. La piattaforma dovrebbe inoltre assistere la Commissione su tematiche di competenza dell’Unione che possano interagire con problematiche legate al benessere degli animali come il commercio, la resistenza antimicrobica, la sicurezza alimentare, la ricerca o l’ambiente. Poiché la piattaforma avrà lo stesso mandato dell’attuale gruppo di esperti sul benessere degli animali non è necessario mantenere attivo quest’ultimo.

(9)

La piattaforma dovrebbe condurre i suoi lavori tenendo in debita considerazione le attività di altri gruppi di dialogo pertinenti o di reti per il benessere degli animali come ad esempio i gruppi di lavoro e le reti dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare o della Piattaforma regionale sul benessere degli animali in Europa dell’Organizzazione mondiale per la salute animale.

(10)

La piattaforma dovrebbe essere composta di rappresentanti delle autorità competenti di tutti gli Stati membri, delle organizzazioni di settore a livello di Unione europea coinvolte nella filiera alimentare e nella tenuta di animali per altri fini agricoli, delle organizzazioni della società civile attive a livello dell’Unione europea nel campo del benessere degli animali nonché delle università e degli istituti di ricerca che si occupano di scienza del benessere animale. La partecipazione alla piattaforma dovrebbe essere anche aperta ad esperti delle autorità competenti dei paesi non UE che sono parti contraenti dell’accordo sullo Spazio economico europeo nonché di organizzazioni intergovernative internazionali.

(11)

È opportuno stabilire disposizioni relative alla diffusione delle informazioni da parte dei membri della piattaforma.

(12)

I dati personali dovrebbero essere trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(13)

È opportuno fissare un termine per l’applicazione della presente decisione. La Commissione contemplerà a tempo debito l’opportunità di una proroga della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

È istituito un gruppo di esperti denominato «Piattaforma sul benessere degli animali» («la piattaforma»).

Articolo 2

Compiti

I compiti della piattaforma sono:

a)

assistere la Commissione nello sviluppo e nello scambio di azione coordinate finalizzate a contribuire all’attuazione e all’applicazione della legislazione dell’Unione uropea in materia di benessere degli animali e alla comprensione, all’interno e all’esterno dell’Unione, della legislazione dell’Unione e delle norme internazionali in materia di benessere degli animali;

b)

facilitare lo sviluppo e l’uso di impegni volontari a migliorare il benessere degli animali da parte delle imprese;

c)

contribuire alla promozione delle norme dell’Unione in materia di benessere degli animali al fine promuovere il valore di mercato dei prodotti dell’Unione a livello globale;

d)

incoraggiare il dialogo tra le autorità competenti, le imprese, la società civile, le università, i ricercatori e le organizzazioni intergovernative internazionali sulle questioni in materia di benessere degli animali per le quali l’Unione ha competenza;

e)

promuovere lo scambio di esperienze e di buone pratiche, conoscenze scientifiche e innovazioni nel campo del benessere degli animali per cui l’Unione ha competenza;

f)

condividire informazioni sugli sviluppi strategici negli ambiti e sulle attività menzionati sopra.

Articolo 3

Consultazione

La Commissione può consultare la piattaforma su qualsiasi questione legata al benessere degli animali per cui l’Unione ha competenza.

Articolo 4

Composizione

1.   La piattaforma è composta di un numero massimo di 75 membri.

2.   Alla piattaforma partecipano i seguenti membri:

a.

autorità competenti degli Stati membri dell’Unione europea e dei paesi non UE che sono parti contraenti dell’accordo sullo Spazio economico europeo («i membri del SEE») responsabili per il benessere degli animali;

b.

organizzazioni di settore e professionali che conducono attività a livello dell’Unione nel settore della filiera alimentare in cui sono coinvolti animali o prodotti di origine animale nonché nella tenuta di animali per altri fini agricoli;

c.

organizzazioni della società civile che espletano attività a livello dell’Unione in relazione al benessere degli animali;

d.

esperti indipendenti di università e di istituti di ricerca che conducono attività in tema di scienza del benessere animale aventi un impatto sulle politiche dell’Unione;

e.

organizzazioni intergovernative internazionali che espletano attività attinenti al benessere degli animali (5);

f.

l’Autorità europea per la sicurezza l’alimentare.

3.   I membri elencati al paragrafo 2, lettera d), sono nominati a titolo personale e agiscono in piena indipendenza e nell’interesse pubblico.

4.   I membri elencati al paragrafo 2, lettere b) e c), sono selezionati conformemente alla procedura di cui all’articolo 5. Essi nominano i loro rappresentanti in seno alla piattaforma a livello di alti funzionari e hanno la responsabilità di assicurare che i loro rappresentanti siano permanenti e dispongano di un livello sufficientemente elevato di esperienza. La Commissione ha facoltà di rifiutare un rappresentante nominato da tali membri se ritiene, sulla base dei motivi giustificati specificati nelle disposizioni dell’invito a presentare candidature per la piattaforma, che la nomina non sia appropriata. In tal caso l’organizzazione interessata è invitata a designare un altro rappresentante.

6.   I membri elencati al paragrafo 2, lettere a), e) ed f), nominano i loro rappresentanti responsabili per il benessere degli animali e devono assicurare che i loro rappresentanti presentino un livello di esperienza sufficientemente elevato.

7.   I membri che non sono più in grado di contribuire efficacemente alle attività del gruppo di esperti e che, secondo il parere della Direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare, non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 339 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea o danno le dimissioni, non sono più invitati a partecipare alle riunioni della piattaforma e possono essere sostituiti per il tempo rimanente del loro mandato.

Articolo 5

Procedura di selezione

1.   La selezione dei membri della piattaforma di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettere da b) a d), avviene tramite un invito pubblico a presentare candidature da pubblicarsi sul registro dei gruppi di esperti della Commissione e altre entità analoghe («il registro dei gruppi di esperti»). L’invito a presentare candidature è inoltre pubblicato tramite altri canali, tra cui specifici siti web.

L’invito a presentare candidature delinea chiaramente i criteri di selezione tra cui anche l’esperienza richiesta e gli interessi da rappresentare in relazione alle mansioni previste. Il termine minimo per la presentazione delle candidature è di quattro settimane.

2.   I membri elencati all’articolo 4, paragrafo 2, lettera d), segnalano tutte le circostanze che possano dare adito ad un conflitto d’interessi. In particolare la Commissione chiede a tali persone di presentare, assieme alla loro candidatura, un modulo di dichiarazione di interessi («DOI») basato sul modulo standard DOI che si applica ai gruppi di esperti, unitamente a un curriculum vitae (CV) aggiornato. La presentazione di un modulo DOI debitamente compilato è necessaria per poter essere ammissibili alla nomina di membro a titolo personale. La valutazione del conflitto di interessi avviene conformemente alle regole orizzontali per i gruppi di esperti della Commissione («le regole orizzontali») (6).

3.   L’iscrizione nel registro per la trasparenza è necessaria per la nomina delle organizzazioni elencate all’articolo 4, paragrafo 2, lettere b) e c).

4.   I membri elencati all’articolo 4, paragrafo 2, lettere da b) a d), sono nominati dal Direttore generale responsabile per la Salute e la sicurezza alimentare attingendo all’elenco dei candidati con adeguate competenze negli ambiti di cui all’articolo 2 che hanno risposto all’invito a presentare candidature.

5.   I membri sono nominati fino al 31 dicembre 2019. Essi restano in carica fino al termine del loro mandato. Il mandato può essere rinnovato.

6.   Per quanto concerne i membri elencati all’articolo 4, paragrafo 2), lettera d), il Direttore generale responsabile per la Salute e la sicurezza alimentare nomina, in base alle stesse condizioni valide per i membri titolari, i membri supplenti che sostituiscono automaticamente i membri titolari in caso di assenza o impedimento. Il Direttore generale stabilisce inoltre, dopo averne ottenuto il consenso, un elenco di riserva di candidati idonei che può essere utilizzato al fine di nominare i sostituti dei membri.

Articolo 6

Presidente

La piattaforma è presieduta dal Direttore generale responsabile per la Salute e la sicurezza alimentare o dal suo rappresentante.

Articolo 7

Funzionamento

1.   La piattaforma agisce su richiesta del presidente conformemente alle regole orizzontali.

2.   La piattaforma si riunisce in linea di principio due volte all’anno nella sede della Commissione e ogni volta che la Commissione lo ritenga necessario.

3.   I servizi della Commissione assicurano i compiti di segreteria. Funzionari di altri servizi della Commissione interessati ai lavori della piattaforma possono presenziare alle riunioni della piattaforma e dei suoi sottogruppi.

4.   D’intesa con il presidente, la piattaforma può decidere, a maggioranza semplice dei suoi membri, di rendere pubbliche le deliberazioni.

5.   Il verbale delle discussioni su ciascuno dei punti all’ordine del giorno e sulle conclusioni dei dibattiti è informativo e completo. Il verbale è redatto dal segretariato sotto la responsabilità del presidente.

6.   La piattaforma adotta relazioni o conclusioni per consenso. In caso di votazione, il risultato del voto è deciso a maggioranza semplice dei membri. I membri che hanno votato contro hanno il diritto di far allegare ai pareri o alle conclusioni corrispondenti un documento che sintetizzi le motivazioni della loro posizione.

Articolo 8

Sottogruppi

1.   Il Direttore generale responsabile per la Salute e la sicurezza alimentare ha la facoltà di istituire sottogruppi per esaminare questioni specifiche sulla base di un mandato definito dalla Commissione. I sottogruppi operano in conformità delle regole orizzontali e riferiscono alla piattaforma. Essi si sciolgono una volta espletato il loro mandato.

2.   I membri dei sottogruppi che non sono membri della piattaforma sono selezionati attraverso un invito pubblico a presentare candidature, in conformità dell’articolo 5 e delle regole orizzontali (7).

Articolo 9

Esperti invitati

In funzione di specifiche esigenze, il presidente può invitare a partecipare al lavoro della piattaforma o dei sottogruppi esperti esterni con competenze specifiche in una materia all’ordine del giorno.

Articolo 10

Osservatori

1.   Lo status di osservatore può essere concesso a persone, organizzazioni o organismi pubblici, in conformità delle regole orizzontali, mediante chiamata diretta o in seguito a un invito a presentare candidature.

2.   Le organizzazioni o gli organismi pubblici designati come osservatori nominano i propri rappresentanti.

3.   Gli osservatori e i loro rappresentanti possono essere autorizzati dal presidente a partecipare alle discussioni della piattaforma e a fornire consulenza. Tuttavia essi non hanno diritto di voto e non partecipano alla redazione delle relazioni o delle conclusioni della piattaforma.

4.   Alla piattaforma non partecipano più di cinque osservatori.

Articolo 11

Regolamento interno

Su proposta del presidente e di concerto con esso la piattaforma adotta a maggioranza semplice dei suoi membri il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno per i gruppo di esperti, in conformità delle regole orizzontali.

Articolo 12

Segreto professionale e trattamento delle informazioni classificate

I membri della piattaforma e i loro rappresentanti, così come gli osservatori e gli esperti invitati, sono tenuti al rispetto degli obblighi del segreto professionale, che in virtù dei trattati e delle relative norme di attuazione si applicano a tutti i membri delle istituzioni e al loro personale, nonché delle disposizioni della Commissione in materia di sicurezza riguardante la protezione delle informazioni classificate UE, previste dalle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 (8) e (UE, Euratom) 2015/444 (9) della Commissione. In caso di mancato rispetto di tali obblighi la Commissione può prendere tutti i provvedimenti del caso.

Articolo 13

Rapporti con il Parlamento europeo

Il Parlamento europeo è tenuto informato del lavoro della piattaforma. Su richiesta del Parlamento europeo e secondo le modalità stabilite nell’accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea (10) la Commissione ha facoltà di invitare il Parlamento ad inviare esperti per partecipare alle riunioni.

Articolo 14

Trasparenza

1.   La piattaforma e i suoi sottogruppi sono iscritti nel registro dei gruppi di esperti.

2.   Per quanto riguarda la composizione del gruppo, nel registro dei gruppi di esperti sono pubblicati i seguenti dati:

a)

i nomi delle persone nominate a titolo personale;

b)

i nomi delle organizzazioni partecipanti; gli interessi rappresentati sono divulgati;

c)

i nomi degli altri organismi pubblici;

d)

i nomi degli osservatori.

3.   Tutti i documenti pertinenti, quali ordini del giorno, verbali e contributi dei partecipanti, sono resi pubblici tramite il registro dei gruppi di esperti o su appositi siti web collegati al registro, dove si possono reperire le informazioni. L’accesso a questi siti web non è subordinato alla registrazione dell’utente né ad altre restrizioni. In particolare la pubblicazione dell’ordine del giorno e degli altri pertinenti documenti di riferimento avviene a tempo debito prima della riunione, ed è seguita dalla pubblicazione tempestiva dei verbali. Sono previste deroghe alla pubblicazione soltanto qualora si ritenga che la divulgazione di un documento possa compromettere la tutela di un interesse pubblico o privato definito all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

Articolo 15

Spese di riunione

1.   I partecipanti alle attività della piattaforma e dei sottogruppi non sono retribuiti per i servizi resi.

2.   La Commissione rimborsa le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai partecipanti alle attività della piattaforma e dei sottogruppi. I rimborsi sono effettuati in conformità delle disposizioni applicate dalla Commissione e nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati ai servizi della Commissione nel quadro della procedura annuale di assegnazione delle risorse.

Articolo 16

Applicabilità

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2019.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2017

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  Gruppo di esperti sul benessere degli animali E02668.

(2)  Risoluzione del Parlamento europeo su una nuova strategia in materia di benessere degli animali per il periodo 2016-2020, del 24 novembre 2015 (2015/2957(RSP)).

(3)  3464a riunione del Consiglio – Agricoltura e pesca - 17 maggio 2016.

(4)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(5)  Ad esempio l’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO).

(6)  Decisione della Commissione del 30 maggio 2016 recante norme orizzontali sulla creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione.

(7)  Cfr. gli articoli 10 e 14.2 delle regole orizzontali.

(8)  GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41.

(9)  GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53.

(10)  GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47.

(11)  Regolamento (CE) n. 1049/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).


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