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Document 32016R0879

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/879 della Commissione, del 2 giugno 2016, che stabilisce, ai sensi del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, modalità dettagliate relative alla dichiarazione di conformità al momento dell'immissione sul mercato di apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e di pompe di calore caricate con idrofluorocarburi nonché alle relative verifiche da parte di un organismo di controllo indipendente (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2016/3207

OJ L 146, 3.6.2016, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/879/oj

3.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 146/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/879 DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 2016

che stabilisce, ai sensi del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, modalità dettagliate relative alla dichiarazione di conformità al momento dell'immissione sul mercato di apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e di pompe di calore caricate con idrofluorocarburi nonché alle relative verifiche da parte di un organismo di controllo indipendente

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014 consente l'immissione sul mercato di impianti di refrigerazione e di condizionamento d'aria e di pompe di calore caricate con idrofluorocarburi, se questi idrofluorocarburi sono considerati all'interno del sistema di quote di cui al capo IV del medesimo regolamento. All'atto di immettere in commercio apparecchiature precaricate, i fabbricanti e gli importatori di tali apparecchiature sono tenuti a documentare la conformità a tale prescrizione e a redigere una dichiarazione di conformità al riguardo.

(2)

Nel redigere le dichiarazioni di conformità e la documentazione, è necessario prevedere le diverse opzioni che rispecchino le diverse modalità di cui si possono avvalere i fabbricanti e gli importatori per assicurare la conformità. Queste opzioni si riferiscono all'immissione sul mercato di apparecchiature caricate con idrofluorocarburi soggetti all'autorizzazione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014, apparecchiature caricate con idrofluorocarburi che sono già stati immessi sul mercato sotto forma di prodotti sfusi e successivamente riesportati e caricati nelle apparecchiature al di fuori dell'Unione e apparecchiature caricate con idrofluorocarburi nell'Unione. Gli importatori e i fabbricanti devono presentare vari tipi di documenti in funzione delle diverse attività che svolgono.

(3)

Al fine di garantire che le dichiarazioni di conformità basate sulle autorizzazioni a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014 siano credibili, è importante garantire che le autorizzazioni in questione siano tracciabili. A tal fine, queste autorizzazioni dovrebbero essere regolarmente registrate nel registro istituito a norma dell'articolo 17 di tale regolamento.

(4)

Al fine di fornire indicazioni per la verifica da parte di terzi della dichiarazione di conformità e della documentazione di base di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014, occorre precisare la portata di tale verifica e le modalità di trasmissione dei documenti di verifica.

(5)

Per motivi di coerenza, è necessario che le pertinenti disposizioni di cui al presente regolamento e le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 517/2014 si applichino a decorrere dalla stessa data.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 24 del regolamento (UE) n. 517/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dichiarazione di conformità

1.   Gli importatori e i fabbricanti di apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e di pompe di calore caricate con idrofluorocarburi («apparecchiature») elaborano la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 517/2014, utilizzando il modello di cui all'allegato I del presente regolamento. La dichiarazione di conformità è firmata da un rappresentante legale del fabbricante o dell'importatore delle apparecchiature.

2.   Nel caso di importazioni delle apparecchiature di cui all'articolo 1, l'importatore garantisce che una copia della dichiarazione di conformità sia messa a disposizione delle autorità doganali nel momento in cui viene presentata la dichiarazione doganale relativa all'immissione in libera pratica nell'Unione.

3.   Una dichiarazione di conformità può riferirsi solo ad un'autorizzazione di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 517/2014 se l'autorizzazione è debitamente registrata nel registro istituito a norma dell'articolo 17 di tale regolamento.

Articolo 2

Documentazione

1.   Per ogni immissione sul mercato, i fabbricanti di apparecchiature caricate con idrofluorocarburi nell'Unione conservano la seguente documentazione di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 517/2014:

a)

la dichiarazione di conformità;

b)

un elenco che riporta le apparecchiature e il tipo e la quantità totale in chilogrammi per tipo di idrofluorocarburi contenuti nelle apparecchiature; questo elenco non è necessario se il produttore può dimostrare che gli idrofluorocarburi erano già stati immessi in commercio prima del caricamento;

c)

se gli idrofluorocarburi sono stati forniti da un'altra impresa nell'Unione, la bolla di consegna o la fattura per gli idrofluorocarburi in questione precedentemente immessi sul mercato dell'Unione;

d)

se gli idrofluorocarburi contenuti nelle apparecchiature sono importati e immessi in libera pratica nell'Unione dal fabbricante delle apparecchiature prima di caricare le apparecchiature, i relativi documenti doganali che dimostrano che il quantitativo di idrofluorocarburi contenuto nelle apparecchiature è stato immesso in libera pratica nell'Unione;

e)

se gli idrofluorocarburi contenuti nelle apparecchiature sono importati dal fabbricante, ma non sono immessi in libera pratica nell'Unione prima di caricare le apparecchiature, la prova che le procedure doganali pertinenti per l'immissione in libera pratica dei quantitativi di idrofluorocarburi sono state espletate quando l'apparecchiatura in questione viene immessa sul mercato;

f)

se gli idrofluorocarburi contenuti nelle apparecchiature sono prodotti dal fabbricante delle apparecchiature e caricati nelle sue apparecchiature nell'Unione, un documento che attesti il quantitativo di idrofluorocarburi contenuto nelle apparecchiature.

2.   Gli importatori di apparecchiature conservano i documenti di seguito elencati di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 517/2014 per le apparecchiature oggetto di una dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica nell'Unione:

a)

la dichiarazione di conformità;

b)

un elenco delle apparecchiature immesse in libera pratica che riporti le seguenti informazioni:

i)

le informazioni del modello;

ii)

il numero di unità per modello;

iii)

l'individuazione del tipo di idrofluorocarburi contenuto in ciascun modello;

iv)

il quantitativo di idrofluorocarburi in ciascuna unità arrotondato al grammo più vicino;

v)

la quantità totale di idrofluorocarburi in chilogrammi o in tonnellate di CO2 equivalente;

c)

la dichiarazione in dogana relativa all'immissione in libera pratica delle apparecchiature nell'Unione;

d)

se gli idrofluorocarburi contenuti nelle apparecchiature sono stati immessi sul mercato nell'Unione, e successivamente esportati e caricati nelle apparecchiature al di fuori dell'Unione, una bolla di consegna o una fattura, nonché una dichiarazione dell'impresa che ha immesso gli idrofluorocarburi sul mercato, che attesti che la quantità di idrofluorocarburi è stata o sarà segnalata come immessa sul mercato nell'Unione e che non è stata né sarà segnalata come fornitura diretta ai fini dell'esportazione ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 517/2014, a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 e del punto 5C dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione (2).

Articolo 3

Verifica

1.   L'organismo di controllo indipendente di cui all'articolo 14, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 517/2014, verifica la documentazione e la dichiarazione di conformità dell'importatore delle apparecchiature:

a)

la coerenza della o delle dichiarazioni di conformità e della relativa documentazione con le relazioni trasmesse a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 e dei punti 11, 12 e 13 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014;

b)

l'esattezza e la completezza delle informazioni contenute nelle dichiarazioni di conformità e nella relativa documentazione, sulla base dei registri dell'impresa relativi alle operazioni in questione;

c)

se un importatore di apparecchiature fa riferimento a un'autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014, la disponibilità di un numero sufficiente di autorizzazioni raffrontando i dati del registro di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 517/2014 con i documenti che attestano l'immissione sul mercato;

d)

se gli idrofluorocarburi contenuti nelle apparecchiature sono stati immessi sul mercato nell'Unione, e successivamente sono stati esportati e caricati nelle apparecchiature al di fuori dell'Unione, l'esistenza di una dichiarazione da parte dell'impresa che immette gli idrofluorocarburi sul mercato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), per i quantitativi corrispondenti.

2.   L'organismo di controllo indipendente rilascia un documento di verifica contenente le sue conclusioni in seguito alla verifica effettuata ai sensi del paragrafo 1. Tale documento contiene un'indicazione del grado di accuratezza della documentazione e delle dichiarazioni pertinenti.

Articolo 4

Trasmissione dei documenti di verifica

Gli importatori di apparecchiature trasmettono il documento di verifica di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento, avvalendosi dello strumento di comunicazione messo a disposizione ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014, entro il 31 marzo di ogni anno, per il precedente anno civile e indicano nello strumento le conclusioni dell'organismo di controllo circa il grado di accuratezza della documentazione e delle dichiarazioni pertinenti.

Articolo 5

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Tuttavia, gli articoli 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2017, e gli articoli 3 e 4 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione, del 30 ottobre 2014, che determina il formato e le modalità di trasmissione della relazione di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra (GU L 318 del 5.11.2014, pag. 5).


ALLEGATO

Dichiarazione di conformità con l'articolo 14 del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio  (1)

I sottoscritti [inserire nome dell'azienda, numero di partita IVA e per gli importatori di apparecchiature il numero di identificazione nel portale relativo ai gas fluorurati (F-gas portal)], dichiarano sotto la propria responsabilità che al momento dell'immissione sul mercato di apparecchiature precaricate, che importano o producono nell'Unione, gli idrofluorocarburi contenuti in tali apparecchiature sono considerati nel sistema di quote dell'Unione di cui al Capo IV del regolamento (UE) n. 517/2014 in quanto:

[si prega di contrassegnare l'opzione pertinente; la copertura del sistema di quote avviene secondo una o più delle opzioni riportate qui di seguito]

☐ A.

sono titolari di autorizzazioni rilasciate a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014 e registrate nel registro di cui all'articolo 17 di detto regolamento, al momento dell'immissione in libera pratica per l'utilizzo della quota di un produttore o importatore di idrofluorocarburi, fatto salvo l'articolo 15 del regolamento (UE) n. 517/2014, per la quantità di idrofluorocarburi contenuti nelle apparecchiature.

☐ B.

[unicamente per gli importatori di apparecchiature] gli idrofluorocarburi contenuti nelle apparecchiature sono stati immessi sul mercato nell'Unione, successivamente esportati e caricati nelle apparecchiature al di fuori dell'Unione, e l'impresa che ha immesso gli idrofluorocarburi sul mercato ha redatto una dichiarazione in cui afferma che la quantità di idrofluorocarburi è stata o sarà segnalata come immessa sul mercato nell'Unione e che non è stata né sarà segnalata come fornitura diretta ai fini dell'esportazione ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 517/2014, a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 e del punto 5C dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione (2).

☐ C.

[unicamente per le apparecchiature fabbricate nell'Unione] gli idrofluorocarburi caricati nelle apparecchiature sono stati immessi sul mercato da un produttore o importatore di idrofluorocarburi cui si applica l'articolo 15 del regolamento (UE) n. 517/2014.

[nome e funzione del rappresentante legale]

[firma del rappresentante legale]

[data]


(1)  Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione, del 30 ottobre 2014, che determina il formato e le modalità di trasmissione della relazione di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra (GU L 318 del 5.11.2014, pag. 5).


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