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Document 32016R0341

Regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione

C/2015/9248

GU L 69 del 15.3.2016, p. 1–313 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/03/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/341/oj

15.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 69/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/341 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2015

che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione («il codice») (1), in particolare gli articoli 6, 7, 131, 153, 156 e 279,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità all'articolo 290 del trattato, il codice delega alla Commissione il potere di integrare determinati elementi non essenziali del codice stesso.

(2)

Il codice promuove l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione di cui alla decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), ritenuto un elemento essenziale per garantire la facilitazione degli scambi e, allo stesso tempo, l'efficacia dei controlli doganali. Più precisamente, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del codice, tutti gli scambi di informazioni tra le autorità doganali e tra gli operatori economici e le autorità doganali e l'archiviazione di tali informazioni devono essere effettuati utilizzando procedimenti informatici. Di norma, i sistemi di informazione e di comunicazione devono offrire le medesime agevolazioni agli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(3)

Sulla base del documento di pianificazione esistente relativo a tutti i progetti informatici doganali redatto in conformità alla decisione n. 70/2008/CE, la decisione di esecuzione 2014/255/UE della Commissione (3) (il «programma di lavoro») contiene un elenco dei sistemi elettronici che gli Stati membri devono sviluppare, ove applicabile in stretta collaborazione con la Commissione, per rendere possibile l'applicazione pratica del codice.

(4)

A tale riguardo l'articolo 278 del codice stabilisce che mezzi di scambio e di archiviazione delle informazioni diversi dai procedimenti informatici possano essere utilizzati su base transitoria, al più tardi fino al 31 dicembre 2020, se i sistemi elettronici necessari per l'applicazione delle disposizioni del codice non sono ancora operativi.

(5)

In linea di principio, le misure transitorie contemplate nel presente regolamento dovrebbero essere applicabili fino al 31 dicembre 2020 al più tardi; tuttavia, tenuto conto delle considerazioni di ordine pratico e inerenti alla gestione dei progetti contenute nel programma di lavoro, ove la data di introduzione di un sistema elettronico sia anteriore alla data di scadenza finale fissata nel codice per l'applicazione delle disposizioni transitorie, l'utilizzo di mezzi di scambio e di archiviazione delle informazioni diversi dai procedimenti informatici di cui al presente regolamento dovrebbe essere accettato come alternativa al pertinente sistema elettronico, nel caso sia introdotto, al fine di tutelare la certezza giuridica degli operatori, ed essere poi sospeso.

(6)

Data l'indisponibilità dei sistemi elettronici necessari per lo scambio di informazioni tra le autorità doganali e tra queste e gli operatori economici, è opportuno stabilire misure transitorie relative alla forma di tali domande e decisioni. Il trattamento di dati a carattere personale nell'ambito del presente regolamento dovrebbe rispettare pienamente le disposizioni in materia di protezione dei dati vigenti a livello nazionale e dell'Unione.

(7)

Se è necessario che si svolgano consultazioni tra le autorità doganali di più di uno Stato membro prima dell'adozione di una decisione relativa all'applicazione della normativa doganale, nella misura in cui tali consultazioni riguardino lo scambio e l'archiviazione di dati tramite mezzi elettronici non ancora introdotti, è opportuno stabilire misure transitorie atte a garantire che tali consultazioni possano continuare a svolgersi.

(8)

Poiché il sistema elettronico relativo alle informazioni tariffarie vincolanti (ITV) non è ancora stato potenziato e al fine di aiutare gli operatori a determinare la classificazione tariffaria corretta, fino al pieno potenziamento del sistema si dovrebbero continuare a utilizzare i mezzi attualmente disponibili per le domande e le decisioni ITV, su supporto cartaceo e in formato elettronico.

(9)

Poiché il sistema elettronico necessario all'applicazione delle disposizioni del codice che disciplinano la domanda e la concessione della qualifica di operatore economico autorizzato (AEO) deve essere ancora potenziato, fino a quando ciò non avvenga è necessario continuare a utilizzare i mezzi attualmente esistenti, su supporto cartaceo e in formato elettronico.

(10)

Poiché fino al potenziamento dei sistemi nazionali di importazione è necessario utilizzare il sistema attualmente esistente per la dichiarazione delle indicazioni relative al valore in dogana (DV1), è opportuno stabilire nel presente regolamento disposizioni transitorie concernenti la comunicazione di talune indicazioni relative al valore in dogana delle merci.

(11)

L'articolo 147 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (4) fa riferimento a un sistema elettronico predisposto per lo scambio e l'archiviazione di informazioni relative alle garanzie che può essere utilizzato in più di uno Stato membro. In assenza di tale sistema elettronico è opportuno prevedere altri mezzi per lo scambio e l'archiviazione di tali informazioni.

(12)

Poiché il sistema di controllo delle importazioni, che è necessario per l'applicazione delle disposizioni del codice che disciplinano la dichiarazione sommaria di entrata, non è ancora completamente potenziato, dovrebbero continuare ad essere utilizzati i mezzi attualmente esistenti per lo scambio e l'archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del codice.

(13)

Allo stesso titolo, poiché il sistema di controllo delle importazioni attualmente esistente è in grado di ricevere soltanto le dichiarazioni sommarie di entrata presentate sotto forma di un'unica serie di dati, è opportuno sospendere temporaneamente gli articoli relativi alla fornitura di dati in più serie e prevedere requisiti alternativi fino al potenziamento di detto sistema.

(14)

Al fine di sostenere e garantire l'espletamento delle formalità doganali relative all'introduzione delle merci con riguardo alla sicurezza dell'Unione e dei suoi cittadini e assicurare che la vigilanza doganale inizi al momento opportuno e sia debitamente eseguita prima dell'introduzione dei sistemi di notifica di arrivo, di notifica di presentazione e di custodia temporanea, è opportuno stabilire mezzi alternativi per lo scambio e l'archiviazione di informazioni al fine di gestire la notifica di arrivo, la notifica di deviazione, la notifica di presentazione e la custodia temporanea.

(15)

Al fine di garantire il corretto funzionamento delle operazioni relative al vincolo delle merci a un regime doganale si dovrebbe autorizzare l'uso di dichiarazioni doganali su supporto cartaceo in parallelo ai sistemi nazionali d'importazione esistenti fino a quando questi ultimi non siano potenziati.

(16)

Considerando che le nuove serie di dati e i nuovi formati richiesti dal codice e le disposizioni adottate al riguardo sulla base del codice non saranno disponibili fino a quando i sistemi nazionali d'importazione non saranno potenziati, si dovrebbe prevedere la possibilità di presentare le dichiarazioni doganali con una serie di dati diversa in modo da garantire la certezza giuridica per gli operatori.

(17)

Fino a quando il sistema automatizzato di esportazione e i sistemi nazionali di importazione non saranno potenziati, è opportuno assegnare scadenze diverse per la presentazione della dichiarazione complementare agli operatori che utilizzano la dichiarazione semplificata. Gli Stati membri dovrebbero quindi essere in grado di prevedere termini diversi da quelli indicati all'articolo 146 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 (5).

(18)

Analogamente, durante il periodo transitorio gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di autorizzare la presentazione di una dichiarazione doganale semplificata sotto forma di un documento commerciale o amministrativo.

(19)

Se una dichiarazione doganale è presentata prima della presentazione delle merci, prima che i sistemi elettronici appositamente previsti siano introdotti e potenziati, è opportuno che la notifica di presentazione delle merci possa essere presentata alle autorità doganali tramite i sistemi nazionali esistenti o altri mezzi.

(20)

L'obbligo di presentare dichiarazioni doganali mediante uno scambio elettronico di informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del codice e la soppressione delle attuali esenzioni dall'obbligo di presentare dichiarazioni sommarie per le spedizioni postali comportano notevoli difficoltà per gli operatori postali. Anche la possibilità di utilizzare una dichiarazione con una serie ridotta di dati per alcune spedizioni postali richiede adeguamenti del flusso di dati e delle infrastrutture informatiche di supporto degli operatori postali e delle autorità doganali degli Stati membri. Sono pertanto necessarie disposizioni transitorie al fine di agevolare l'adeguamento alle norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2015/2446.

(21)

Durante il periodo transitorio, in assenza del sistema di decisioni doganali nell'ambito del CDU, tutte le informazioni riguardanti la domanda e l'autorizzazione di sdoganamento centralizzato dovrebbero continuare a essere pubblicate per garantire l'accesso alla Commissione e agli Stati membri a fini di monitoraggio.

(22)

Per consentire il transito agevole e ininterrotto delle merci per ferrovia, prima del potenziamento del nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS), dovrebbero essere stabilite norme volte ad assicurare la continuità del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia.

(23)

È opportuno stabilire norme volte ad assicurare la continuità dell'utilizzo dei manifesti su supporto cartaceo o in forma elettronica al fine di garantire la continuità e l'efficacia della circolazione da parte delle compagnie aeree e di navigazione fino a quando i pertinenti sistemi degli operatori economici non siano potenziati.

(24)

Per assicurare l'efficace funzionamento delle disposizioni transitorie di cui sopra, è opportuno modificare altresì alcune disposizioni del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

(25)

Le disposizioni del presente regolamento dovrebbero imporre alla Commissione o agli Stati membri l'obbligo di potenziare o introdurre sistemi tecnici unicamente in conformità alle date previste nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE.

(26)

È opportuno che le disposizioni di cui al presente regolamento si applichino a decorrere dal 1o maggio 2016 al fine di consentire la piena applicazione del codice,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1.   Il presente regolamento stabilisce misure transitorie relative ai mezzi per lo scambio e l'archiviazione di dati di cui all'articolo 278 del codice fino a quando i sistemi elettronici necessari per l'applicazione delle disposizioni del codice non siano operativi.

2.   I requisiti in materia di dati, i formati e i codici che devono essere applicati per i periodi di transizione fissati nel presente regolamento, nel regolamento delegato (UE) 2015/2446 e nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 sono stabiliti negli allegati del presente regolamento.

SEZIONE 1

Decisioni riguardanti l'applicazione della normativa doganale

Articolo 2

Domande e decisioni

Fino alla data di introduzione del sistema di decisioni doganali nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le autorità doganali possono autorizzare l'utilizzo di mezzi diversi dai procedimenti informatici per le domande e le decisioni, e per gli eventi successivi che possono incidere sulla domanda o sulla decisione iniziale, che hanno ripercussioni in uno o in più Stati membri.

Articolo 3

Mezzi per lo scambio e l'archiviazione di informazioni

1.   Fino alla data di introduzione del sistema di decisioni doganali nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le autorità doganali assicurano la disponibilità dei mezzi per lo scambio e l'archiviazione di informazioni in modo da garantire lo svolgimento delle consultazioni di cui all'articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

2.   Ciascuna autorità doganale designa i punti di contatto responsabili dello scambio di informazioni con altre autorità doganali nonché con la Commissione e comunica alla Commissione i dati di tali punti di contatto.

3.   La Commissione pubblica sul suo sito web l'elenco dei punti di contatto.

SEZIONE 2

Decisioni in materia di ITV

Articolo 4

Formulario per le domande e le decisioni in materia di ITV

1.   Fino alle date di potenziamento del sistema ITV di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le autorità doganali possono autorizzare l'utilizzo di mezzi diversi dai procedimenti informatici per le domande e le decisioni in materia di ITV o per gli eventi successivi che possono incidere sulla domanda o sulla decisione iniziale.

2.   Nei casi di cui al paragrafo 1 si applicano le seguenti disposizioni:

a)

fino alla data di potenziamento della prima fase del sistema elettronico:

i)

le domande di decisione ITV sono introdotte utilizzando il modello di formulario di cui all'allegato 2; e

ii)

le decisioni ITV sono adottate utilizzando il modello di formulario di cui all'allegato 3;

b)

dalla data di potenziamento della prima fase del sistema elettronico fino alla data di potenziamento della seconda fase del sistema elettronico:

i)

le domande di decisione ITV sono introdotte utilizzando il modello di formulario di cui all'allegato 4; e

ii)

le decisioni ITV sono adottate utilizzando il modello di formulario di cui all'allegato 5.

SEZIONE 3

Domanda per ottenere la qualifica di AEO

Articolo 5

Formulario per le domande e le autorizzazioni

1.   Fino alla data di potenziamento del sistema AEO di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le autorità doganali possono autorizzare l'utilizzo di mezzi diversi dai procedimenti informatici per le domande e le decisioni in materia di AEO o per gli eventi successivi che possono incidere sulla domanda o sulla decisione iniziale.

2.   Nei casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applicano le seguenti disposizioni:

a)

le domande per ottenere la qualifica di AEO sono presentate utilizzando il modello di formulario di cui all'allegato 6 e

b)

le autorizzazioni che concedono la qualifica di AEO sono rilasciate utilizzando il modello di formulario di cui all'allegato 7.

CAPO 2

VALORE IN DOGANA DELLE MERCI

Articolo 6

Dichiarazione delle indicazioni relative al valore in dogana

1.   Fino alle date di potenziamento dei sistemi nazionali d'importazione di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica contiene le indicazioni relative al valore in dogana.

2.   Le autorità doganali possono autorizzare l'utilizzo di mezzi diversi dai procedimenti informatici per la comunicazione delle indicazioni di cui al paragrafo 1.

3.   Se le indicazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici, si utilizza il formulario di cui all'allegato 8.

4.   Se il valore in dogana delle merci in questione non può essere determinato a norma dell'articolo 70 del codice, le autorità doganali possono esonerare dall'obbligo di comunicare le indicazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

5.   Tranne quando sia indispensabile per la corretta determinazione del valore in dogana, le autorità doganali esentano dall'obbligo di comunicare le indicazioni di cui al paragrafo 1 nei seguenti casi:

a)

quando il valore in dogana delle merci importate in una spedizione non supera i 20 000 EUR, a condizione che non si tratti di spedizioni multiple o frazionate aventi lo stesso speditore e lo stesso destinatario;

b)

quando la transazione alla base dell'immissione in libera pratica delle merci è di natura non commerciale;

c)

quando la comunicazione delle indicazioni in questione non è necessaria per l'applicazione della tariffa doganale comune;

d)

quando i dazi doganali previsti dalla tariffa doganale comune non sono applicabili.

6.   Nel caso di un traffico continuo di merci fornite dallo stesso venditore allo stesso acquirente alle stesse condizioni commerciali, le autorità doganali possono esonerare dall'obbligo continuativo di comunicare le indicazioni di cui al paragrafo 1.

CAPO 3

GARANZIA PER UN'OBBLIGAZIONE DOGANALE POTENZIALE O ESISTENTE

Articolo 7

Mezzi per lo scambio e l'archiviazione di informazioni

1.   Fino alle date di introduzione del sistema di gestione delle garanzie («GUM») nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le autorità doganali possono autorizzare l'utilizzo di mezzi diversi dai procedimenti informatici per lo scambio e l'archiviazione di informazioni relative alle garanzie.

2.   Nel caso di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applicano le seguenti disposizioni per quanto riguarda lo scambio e l'archiviazione di informazioni relative alle garanzie che possono essere utilizzate in più di uno Stato membro di cui all'articolo 147 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 e che sono presentate per scopi diversi dal transito:

a)

l'archiviazione delle informazioni è effettuata dalle autorità doganali di ciascuno Stato membro in conformità al sistema nazionale esistente e

b)

per lo scambio di informazioni tra le autorità doganali si utilizza la posta elettronica.

3.   Il punto di contatto designato in conformità all'articolo 3, paragrafo 2, è responsabile dello scambio di cui al paragrafo 2, lettera b).

Articolo 8

Monitoraggio dell'importo di riferimento da parte delle autorità doganali

1.   Fino alla data di introduzione del sistema di gestione delle garanzie cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, la persona di cui all'articolo 155, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 specifica nella domanda di garanzia globale la ripartizione dell'importo di riferimento tra gli Stati membri in cui effettua le operazioni, tranne per quanto riguarda le merci vincolate a un regime di transito unionale, che devono essere coperte dalla garanzia.

2.   A norma dell'articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, l'ufficio doganale di garanzia che riceve la domanda consulta gli altri Stati membri indicati nella domanda in merito alla ripartizione dell'importo di riferimento chiesta dalla persona tenuta a fornire la garanzia.

3.   A norma dell'articolo 157 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, ciascuno Stato membro è responsabile del monitoraggio della propria parte dell'importo di riferimento.

CAPO 4

ARRIVO DELLE MERCI E CUSTODIA TEMPORANEA

Articolo 9

Notifica dell'arrivo di una nave marittima o di un aeromobile

Fino alle date di introduzione dei sistemi di notifica di arrivo, di notifica di presentazione e di custodia temporanea nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, per la presentazione di una notifica di arrivo di una nave marittima o di un aeromobile di cui all'articolo 133 del codice le autorità doganali possono autorizzare l'utilizzo di mezzi diversi dai procedimenti informatici.

Articolo 10

Presentazione di merci in dogana

Fino alle date di introduzione dei sistemi di notifica di arrivo, di notifica di presentazione e di custodia temporanea nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, per la presentazione di merci in dogana di cui all'articolo 139 del codice le autorità doganali possono autorizzare l'utilizzo di mezzi diversi dai procedimenti informatici.

Articolo 11

Dichiarazione di custodia temporanea

Fino alle date di introduzione dei sistemi di notifica di arrivo, di notifica di presentazione e di custodia temporanea nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, per la presentazione di una dichiarazione di custodia temporanea di cui all'articolo 145 del codice le autorità doganali possono autorizzare l'utilizzo di mezzi diversi dai procedimenti informatici.

CAPO 5

POSIZIONE DOGANALE E VINCOLO DELLE MERCI A UN REGIME DOGANALE

SEZIONE 1

Posizione doganale delle merci

Articolo 12

Prova della posizione doganale di merci unionali per merci coperte da un regime di transito unionale semplificato

Fino alle date di potenziamento dell'NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, se si utilizza il regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per merci trasportate per via aerea o marittima di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del presente regolamento, la prova della posizione doganale di merci unionali è fornita apponendo la lettera «C» (equivalente a «T2L») accanto agli articoli interessati sul manifesto.

Articolo 13

Formulari per la prova della posizione doganale di merci unionali

1.   Fino alla data di introduzione del sistema relativo alla prova della posizione unionale delle merci nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le autorità doganali possono autorizzare l'utilizzo di mezzi diversi dai procedimenti informatici per lo scambio e l'archiviazione di informazioni relative alla prova della posizione doganale di merci unionali.

2.   Se per provare la posizione doganale di merci unionali si utilizzano mezzi diversi dai procedimenti informatici, un documento «T2L» o «T2LF» è fornito tramite il formulario conforme all'esemplare 4 o all'esemplare 4/5 di cui all'allegato B-01, titolo III, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

3.   Se necessario, tale formulario è completato da uno o più formulari complementari corrispondenti all'esemplare 4 o all'esemplare 4/5 di cui all'allegato B-01, titolo IV, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

4.   Fino alla data di introduzione del sistema relativo alla prova della posizione unionale delle merci di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le autorità doganali autorizzano l'utilizzo di distinte di carico redatte secondo il formulario che figura nell'allegato 72-04, parte II, capo III, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 anziché di formulari complementari come parte descrittiva di un documento «T2L» o «T2LF».

5.   Se le autorità doganali utilizzano procedimenti informatici per produrre il documento «T2L» o «T2LF» e tale sistema non consente l'uso di formulari complementari, il formulario di cui al paragrafo 2 del presente articolo è completato da uno o più formulari conformi all'esemplare 4 o all'esemplare 4/5 di cui all'allegato B-01, titolo III, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

6.   Se un emittente autorizzato utilizza il timbro speciale di cui all'articolo 129 bis, paragrafo 2, lettera e), punto ii), del regolamento delegato (UE) 2015/2446, tale timbro è approvato dalle autorità doganali e corrisponde al modello riportato nell'allegato 72-04, parte II, capo II, del regolamento delegato (UE) 2015/2446. Si applicano le sezioni 23 e 23.1 dell'allegato 72-04 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

SEZIONE 2

Vincolo delle merci a un regime doganale

Articolo 14

Mezzi per lo scambio di dati

Fino alle date di potenziamento dei sistemi nazionali di importazione di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le autorità doganali possono autorizzare l'utilizzo di mezzi diversi dai procedimenti informatici per la presentazione delle dichiarazioni doganali di vincolo delle merci ai regimi doganali seguenti:

a)

immissione in libera pratica;

b)

deposito doganale;

c)

ammissione temporanea;

d)

uso finale;

e)

perfezionamento attivo.

Articolo 15

Formulari per le dichiarazioni doganali

Fino alle date di potenziamento dei sistemi nazionali d'importazione di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, quando mezzi diversi dai procedimenti informatici sono utilizzati per i regimi doganali di cui all'articolo 14, le dichiarazioni doganali sono presentate utilizzando i formulari figuranti nell'allegato 9, appendici B1-D1.

Articolo 16

Formulari per le dichiarazioni doganali semplificate

1.   Fino alle date di potenziamento dei sistemi nazionali d'importazione di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, se una dichiarazione doganale semplificata di cui all'articolo 166 del codice è presentata utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici per uno dei regimi specificati all'articolo 14 del presente regolamento, si utilizzano i pertinenti formulari di cui all'allegato 9, appendici da B1 a B5.

2.   Fino alle date di potenziamento dei sistemi di cui al paragrafo 1, se una persona dispone di un'autorizzazione per il regolare ricorso a una dichiarazione semplificata di cui all'articolo 166, paragrafo 2, del codice con riguardo a uno dei regimi specificati all'articolo 14 del presente regolamento, le autorità doganali possono accettare come dichiarazione semplificata un documento commerciale o amministrativo, a condizione che detto documento contenga almeno le indicazioni necessarie per l'identificazione delle merci e sia accompagnato da una domanda di vincolo delle merci al regime doganale pertinente.

Articolo 17

Presentazione di una dichiarazione doganale prima della presentazione delle merci

Fino alle rispettive date di introduzione del sistema automatizzato di esportazione (AES) nell'ambito del CDU e di potenziamento dei sistemi nazionali di importazione di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, se una dichiarazione doganale è presentata prima della presentazione delle merci a norma dell'articolo 171 del codice, le autorità doganali possono autorizzare l'utilizzo di mezzi diversi dai procedimenti informatici per la presentazione della notifica di presentazione.

Articolo 18

Mezzi di scambio di informazioni per lo sdoganamento centralizzato

1.   Fino alle rispettive date di introduzione del sistema di sdoganamento centralizzato all'importazione (CCI) nell'ambito del CDU e dell'AES di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le autorità doganali competenti per concedere un'autorizzazione di sdoganamento centralizzato cooperano per definire le modalità atte a garantire il rispetto dell'articolo 179, paragrafi 4 e 5, del codice.

2.   Le autorità doganali possono autorizzare l'utilizzo di mezzi diversi dai procedimenti informatici per lo scambio di informazioni tra le autorità doganali e tra queste e i titolari delle autorizzazioni di sdoganamento centralizzato.

Articolo 19

Archiviazione delle informazioni

1.   Gli Stati membri trasmettono l'elenco delle domande e delle autorizzazioni di sdoganamento centralizzato alla Commissione, che le archivia nel gruppo corrispondente nel Centro risorse di comunicazione e informazione per amministrazioni, imprese e cittadini (CIRCABC).

2.   Gli Stati membri tengono aggiornato l'elenco di cui al paragrafo 1.

Articolo 20

Rigetto di una domanda di sdoganamento centralizzato

Fino alle rispettive date di introduzione dell'ICC e dell'AES di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, l'autorità doganale competente a prendere una decisione può respingere le domande di sdoganamento centralizzato se l'autorizzazione comporterebbe un onere amministrativo sproporzionato.

Articolo 21

Iscrizione nelle scritture del dichiarante

1.   Fino alle rispettive date di potenziamento dei sistemi nazionali di importazione e di introduzione dell'AES di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le autorità doganali possono autorizzare l'utilizzo di mezzi diversi dai procedimenti informatici per la presentazione della notifica di presentazione, tranne nel caso dell'esonero dall'obbligo di presentazione delle merci in dogana di cui all'articolo 182, paragrafo 3, del codice.

2.   Fino alla data di introduzione dell'AES di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, per il vincolo delle merci al regime di esportazione o di riesportazione le autorità doganali possono autorizzare la sostituzione della notifica di presentazione con una dichiarazione, anche semplificata.

CAPO 6

REGIMI SPECIALI

SEZIONE 1

Disposizioni generali per i regimi speciali diversi dal transito

Articolo 22

Formulari per le domande e le autorizzazioni riguardanti i regimi speciali

1.   Fino alla data di introduzione del sistema di decisioni doganali nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, una domanda di autorizzazione di cui all'articolo 211, paragrafo 1, del codice che non sia basata su una dichiarazione doganale e che sia presentata con mezzi diversi dai procedimenti informatici è effettuata utilizzando il formulario di cui all'allegato 12 del presente regolamento.

2.   Se le autorità doganali competenti per decidere in merito alla domanda di cui al paragrafo 1 decidono di concedere l'autorizzazione, utilizzano il formulario di cui all'allegato 12.

Articolo 23

Mezzi da utilizzare per lo scambio di informazioni standardizzato

1.   Fino alle date di introduzione del sistema dei bollettini di informazione (INF) per i regimi speciali nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le autorità doganali possono autorizzare l'utilizzo di mezzi diversi dai procedimenti informatici per lo scambio di informazioni standardizzato.

2.   Se mezzi diversi dai procedimenti informatici sono impiegati per uno scambio di informazioni standardizzato di cui all'articolo 181 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, sono utilizzati i bollettini di informazione di cui all'allegato 13 del presente regolamento.

3.   Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, i bollettini di informazione di cui all'allegato 13 vanno letti secondo la tabella di corrispondenza figurante nell'appendice.

4.   Se uno scambio di informazioni standardizzato di cui all'articolo 181 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 è richiesto per il caso contemplato all'articolo 1, punto 27, di detto regolamento, qualsiasi metodo di scambio di informazioni standardizzato può essere utilizzato.

SEZIONE 2

Transito

Articolo 24

Disposizioni generali

1.   Fino alle date di potenziamento dell'NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE si applica il regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia, per via aerea o marittima di cui agli articoli 25, 26 e da 29 a 51 del presente regolamento.

2.   Fino al 1o maggio 2018 i regimi di transito unionale basati su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea o marittima di cui agli articoli 27, 28, 29, 52 e 53 del presente regolamento si applicano agli operatori economici che non hanno ancora potenziato i sistemi necessari per l'applicazione dell'articolo 233, paragrafo 4, lettera e), del codice.

Fino a tale data i regimi di cui agli articoli 27, 28, 29, 52 e 53 sono ritenuti equivalenti al regime di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera e), del codice e non è richiesta una garanzia a norma dell'articolo 89, paragrafo 8, lettera d), del codice.

Articolo 25

Autorizzazione per l'utilizzo del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia

1.   L'autorizzazione per l'utilizzo del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia è concessa ai richiedenti che soddisfano le seguenti condizioni:

a)

il richiedente è un'impresa ferroviaria;

b)

il richiedente è stabilito nel territorio doganale dell'Unione;

c)

il richiedente utilizza regolarmente il regime di transito unionale o l'autorità doganale competente sa che è in grado di adempiere agli obblighi previsti da tale regime e

d)

il richiedente non ha commesso infrazioni gravi o ripetute alla legislazione doganale o fiscale.

2.   L'autorizzazione per l'utilizzo del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia si applica in tutti gli Stati membri.

Articolo 26

Autorizzazioni per l'utilizzo dei regimi di transito unionale basati su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea o marittima

1.   L'autorizzazione per l'utilizzo dei regimi di transito unionale basati su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea o marittima è concessa ai richiedenti che soddisfano le seguenti condizioni:

a)

nel caso del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea, il richiedente è una compagnia aerea;

b)

nel caso del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via marittima, il richiedente è una compagnia di navigazione;

c)

il richiedente è stabilito nel territorio doganale dell'Unione;

d)

il richiedente utilizza regolarmente il regime di transito unionale o l'autorità doganale competente sa che è in grado di adempiere agli obblighi previsti da tale regime e

e)

il richiedente non ha commesso infrazioni gravi o ripetute alla legislazione doganale o fiscale.

2.   L'autorizzazione per l'utilizzo dei regimi di transito unionali basati su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea o marittima si applica in tutti gli Stati membri specificati nell'autorizzazione.

Articolo 27

Autorizzazione per l'utilizzo del regime di transito unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea

1.   L'autorizzazione per l'utilizzo del regime di transito unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea è concessa ai richiedenti che soddisfano le seguenti condizioni:

a)

il richiedente è una compagnia aerea che opera un numero significativo di voli tra aeroporti dell'Unione;

b)

il richiedente è stabilito nel territorio doganale dell'Unione o ha la propria sede statutaria, l'amministrazione centrale o una stabile organizzazione nell'Unione;

c)

il richiedente utilizza regolarmente il regime di transito unionale o l'autorità doganale competente sa che è in grado di adempiere agli obblighi previsti da tale regime e

d)

il richiedente non ha commesso infrazioni gravi o ripetute alla legislazione doganale o fiscale.

2.   Nel momento in cui accettano la domanda di autorizzazione, le autorità doganali competenti notificano tale domanda agli altri Stati membri sul cui territorio sono situati gli aeroporti di partenza e di destinazione collegati da sistemi elettronici che consentono lo scambio di informazioni.

Qualora non ricevano alcuna obiezione entro sessanta giorni dalla data della notifica, le autorità doganali competenti rilasciano l'autorizzazione.

3.   L'autorizzazione per l'utilizzo del regime di transito unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea si applica alle operazioni di transito unionale tra gli aeroporti specificati nell'autorizzazione.

Articolo 28

Autorizzazione per l'utilizzo del regime di transito unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via marittima

1.   L'autorizzazione per l'utilizzo del regime di transito unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via marittima è concessa ai richiedenti che soddisfano le seguenti condizioni:

a)

il richiedente è una compagnia di navigazione che opera un numero significativo di viaggi tra porti dell'Unione;

b)

il richiedente è stabilito nel territorio doganale dell'Unione o ha la propria sede statutaria, l'amministrazione centrale o una stabile organizzazione nell'Unione;

c)

il richiedente utilizza regolarmente il regime di transito unionale o l'autorità doganale competente sa che è in grado di adempiere agli obblighi previsti da tale regime e

d)

il richiedente non ha commesso infrazioni gravi o ripetute alla legislazione doganale o fiscale.

2.   Nel momento in cui accettano la domanda di autorizzazione, le autorità doganali competenti notificano tale domanda agli altri Stati membri sul cui territorio sono situati i porti di partenza e di destinazione collegati da sistemi elettronici che consentono lo scambio di informazioni.

Qualora non ricevano alcuna obiezione entro sessanta giorni dalla data della notifica, le autorità doganali competenti rilasciano l'autorizzazione.

3.   L'autorizzazione per l'utilizzo del regime di transito unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via marittima si applica unicamente alle operazioni di transito unionale tra i porti specificati nell'autorizzazione.

Articolo 29

Disposizioni relative alle autorizzazioni per l'utilizzo dei regimi di transito unionale basati su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia, per via aerea o marittima e per l'utilizzo dei regimi di transito unionale basati su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea o marittima

1.   Un'autorizzazione di cui agli articoli 25, 26, 27 e 28 è concessa unicamente a condizione che:

a)

l'autorità doganale competente ritenga che sarà in grado di vigilare sull'utilizzo del regime di transito unionale e di effettuare controlli senza uno sforzo amministrativo sproporzionato rispetto alle necessità della persona interessata;

b)

il richiedente tenga scritture che consentono alle autorità doganali competenti di svolgere controlli efficaci.

2.   Se il richiedente è titolare di un'autorizzazione AEO di cui all'articolo 38, paragrafo 2, lettera a), del codice, le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera d), all'articolo 26, paragrafo 1, lettera e), all'articolo 27, paragrafo 1, lettera d), all'articolo 28, paragrafo 1, lettera d), e al paragrafo 1 del presente articolo si considerano soddisfatte.

Articolo 30

Lettera di vettura CIM come dichiarazione di transito per l'utilizzo del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia

A condizione che sia utilizzata per operazioni di trasporto effettuate da imprese ferroviarie autorizzate che cooperano fra loro, la lettera di vettura CIM è considerata una dichiarazione di transito ai fini dell'utilizzo del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia.

Articolo 31

Titolare del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia e relativi obblighi

1.   Il titolare del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia è uno dei seguenti:

a)

un'impresa ferroviaria autorizzata stabilita in uno Stato membro che accetta di trasportare le merci sotto scorta di una lettera di vettura CIM utilizzata come dichiarazione di transito ai fini dell'utilizzo del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia e che compila la casella 58b della lettera di vettura CIM barrando la casella «sì» e inserendo il proprio codice UIC; oppure

b)

quando l'operazione di trasporto ha inizio al di fuori del territorio doganale dell'Unione e le merci entrano in detto territorio doganale, qualsiasi altra impresa ferroviaria autorizzata stabilita in uno Stato membro a nome della quale la casella 58b è compilata da un'impresa ferroviaria di un paese terzo.

2.   Il titolare del regime si assume la responsabilità della dichiarazione implicita secondo la quale anche le imprese ferroviarie successive o sostitutive che partecipano all'operazione di transito unionale basato su supporto cartaceo soddisfano i requisiti del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia.

Articolo 32

Obblighi dell'impresa ferroviaria autorizzata

1.   Le merci sono successivamente prese in consegna e trasportate da diverse imprese ferroviarie autorizzate a livello nazionale e le imprese ferroviarie autorizzate che partecipano al trasporto si dichiarano congiuntamente responsabili nei confronti dell'autorità doganale per eventuali obbligazioni doganali.

2.   Fatti salvi gli obblighi del titolare del regime di cui all'articolo 233, paragrafi 1 e 2, del codice, anche le altre imprese ferroviarie autorizzate che prendono in consegna le merci durante l'operazione di trasporto e che sono indicate nella casella 57 della lettera di vettura CIM sono responsabili della corretta applicazione del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia.

3.   Le imprese ferroviarie, in cooperazione tra loro, gestiscono un sistema convenuto di comune accordo per verificare e indagare le irregolarità dei loro movimenti di merci e sono responsabili:

a)

della liquidazione separata dei costi di trasporto sulla base delle informazioni che devono essere tenute a disposizione per ogni operazione di transito unionale relativa a merci trasportate per ferrovia e per ogni mese con riguardo alle imprese ferroviarie autorizzate indipendenti che partecipano all'operazione in ciascuno Stato membro;

b)

della ripartizione dei costi di trasporto per ogni Stato membro nel cui territorio le merci entrano nel corso dell'operazione di transito unionale per le merci trasportate per ferrovia; e

c)

del pagamento della rispettiva quota dei costi sostenuti da ciascuna delle imprese ferroviarie autorizzate cooperanti.

Articolo 33

Formalità presso l'ufficio doganale di partenza

1.   Se le merci sono vincolate al regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia e l'operazione di transito unionale inizia e deve concludersi all'interno del territorio doganale dell'Unione, le merci e la lettera di vettura CIM sono presentate all'ufficio doganale di partenza.

2.   L'ufficio doganale di partenza appone in modo visibile nello spazio riservato alla dogana degli esemplari nn. 1, 2 e 3 della lettera di vettura CIM:

a)

il codice «T1» se le merci circolano in regime di transito unionale esterno a norma dell'articolo 226, paragrafi 1 e 2, del codice;

b)

il codice «T2» se le merci circolano in regime di transito unionale interno a norma dell'articolo 227, paragrafo 1, del codice; oppure

c)

il codice «T2F» nel caso di cui all'articolo 188 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

I codici «T2» e «T2F» sono autenticati con timbro dell'ufficio doganale di partenza.

3.   Tutti gli esemplari della lettera di vettura CIM sono restituiti alla persona interessata.

4.   L'impresa ferroviaria autorizzata provvede affinché le merci trasportate in regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia siano identificate da etichette recanti un pittogramma il cui modello figura nell'allegato 10. Le etichette sono apposte o stampate direttamente sulla lettera di vettura CIM e sono apposte sul vagone ferroviario, nel caso di un carico completo, o sui singoli colli negli altri casi. Le etichette possono essere sostituite da un timbro che riproduce il pittogramma riportato nell'allegato 10.

5.   Quando l'operazione di trasporto ha inizio all'esterno del territorio doganale dell'Unione e deve concludersi all'interno di tale territorio, l'ufficio doganale competente per la stazione di frontiera attraverso la quale le merci entrano nel territorio doganale dell'Unione assolve la funzione di ufficio doganale di partenza.

Non è necessario espletare alcuna formalità presso l'ufficio doganale di partenza.

Articolo 34

Distinte di carico

1.   Se una lettera di vettura CIM riguarda più di un vagone o di un container, possono essere utilizzate le distinte di carico figuranti nel formulario di cui all'allegato 11.

2.   Le distinte di carico recano il numero del vagone cui si riferisce la lettera di vettura CIM oppure, se del caso, il numero del container contenente le merci.

3.   Per le operazioni di trasporto aventi inizio all'interno nel territorio doganale dell'Unione e comprendenti sia merci vincolate al regime di transito unionale esterno sia merci vincolate al regime di transito unionale interno sono compilate distinte di carico separate.

I numeri d'ordine delle distinte di carico relative a ciascuna delle due categorie di merci sono indicati nella casella riservata alla descrizione delle merci nella lettera di vettura CIM.

4.   Le distinte di carico che accompagnano la lettera di vettura CIM costituiscono parte integrante della stessa e producono gli stessi effetti giuridici.

5.   L'originale delle distinte di carico è autenticato dal timbro della stazione di spedizione.

Articolo 35

Formalità presso l'ufficio doganale di transito

Quando si applica il regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia, non è necessario espletare alcuna formalità presso l'ufficio doganale di transito.

Articolo 36

Formalità presso l'ufficio doganale di destinazione

1.   Quando le merci vincolate al regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia arrivano all'ufficio doganale di destinazione, l'impresa ferroviaria autorizzata presenta in tale ufficio doganale:

a)

le merci;

b)

gli esemplari 2 e 3 della lettera di vettura CIM.

L'ufficio doganale di destinazione restituisce l'esemplare 2 della lettera di vettura CIM all'impresa ferroviaria autorizzata dopo averlo timbrato e ne conserva l'esemplare 3.

2.   L'ufficio doganale competente per la stazione di destinazione assolve la funzione di ufficio doganale di destinazione.

Tuttavia, se le merci sono immesse in libera pratica o vincolate a un altro regime doganale in una stazione intermedia, l'ufficio doganale competente per tale stazione assolve la funzione di ufficio doganale di destinazione. Tale ufficio doganale timbra gli esemplari 2 e 3 della lettera di vettura CIM e la copia supplementare dell'esemplare 3 presentati dall'impresa ferroviaria autorizzata e appone su detti esemplari una delle seguenti menzioni:

Cleared,

Dédouané,

Verzollt,

Sdoganato,

Vrijgemaakt,

Toldbehandlet,

Εκτελωνισμένο,

Despachado de aduana,

Desalfandegado,

Tulliselvitetty,

Tullklarerat,

Propuštěno,

Lõpetatud,

Nomuitots,

Išleista,

Vámkezelve,

Mgħoddija,

Odprawiony,

Ocarinjeno,

Prepustené,

Оформено,

Vămuit, oppure

Ocarinjeno.

Tale ufficio doganale restituisce senza indugio gli esemplari 2 e 3 della lettera di vettura CIM all'impresa ferroviaria autorizzata dopo averli timbrati e conserva la copia supplementare dell'esemplare 3 della lettera di vettura CIM.

3.   La procedura di cui al paragrafo 2 del presente articolo non si applica ai prodotti sottoposti ad accisa definiti all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio (6).

4.   Nel caso di cui al paragrafo 2 del presente articolo l'autorità doganale competente dello Stato membro di destinazione può chiedere una verifica a posteriori dei visti apposti dall'autorità doganale competente per la stazione intermedia sugli esemplari 2 e 3 della lettera di vettura CIM.

5.   L'articolo 33, paragrafi 1, 2 e 3, si applica all'utilizzo del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia quando l'operazione di trasporto ha inizio all'interno del territorio doganale dell'Unione e deve concludersi all'esterno di tale territorio.

L'ufficio doganale competente per la stazione di frontiera attraverso la quale le merci in regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia lasciano il territorio doganale dell'Unione assolve la funzione di ufficio doganale di destinazione. Non è necessario espletare alcuna formalità presso l'ufficio doganale di destinazione.

Articolo 37

Modifica del contratto di trasporto

Se il contratto di trasporto è modificato in modo che:

a)

un'operazione di trasporto che doveva concludersi all'esterno del territorio doganale dell'Unione si conclude al suo interno, oppure

b)

un'operazione di trasporto che doveva concludersi all'interno del territorio doganale dell'Unione si conclude al suo esterno,

le imprese ferroviarie autorizzate possono procedere all'esecuzione del contratto modificato soltanto previo accordo dell'ufficio doganale di partenza.

In tutti gli altri casi le imprese ferroviarie autorizzate possono procedere all'esecuzione del contratto modificato; esse comunicano immediatamente all'ufficio doganale di partenza l'avvenuta modifica.

Articolo 38

Regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia quando il trasporto inizia e si conclude al di fuori del territorio doganale dell'Unione

Quando si applica il regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia e il trasporto ha inizio e deve concludersi al di fuori del territorio doganale dell'Unione, gli uffici doganali che assolvono la funzione di ufficio doganale di partenza e di ufficio doganale di destinazione sono quelli indicati, rispettivamente, all'articolo 33, paragrafo 5, e all'articolo 36, paragrafo 5.

Non è necessario espletare alcuna formalità presso l'ufficio doganale di partenza o di destinazione.

Articolo 39

Regime di transito interno

1.   Se si applicano le disposizioni della convenzione relativa ad un regime comune di transito e le merci unionali sono trasportate attraverso uno o più paesi di transito comune, tali merci sono vincolate al regime di transito unionale interno per l'intero percorso, dalla stazione di partenza nel territorio doganale dell'Unione fino alla stazione di destinazione nel territorio doganale dell'Unione, secondo le modalità stabilite da ciascuno Stato membro, senza presentazione della lettera di vettura CIM e delle merci all'ufficio doganale di partenza e senza apporre o stampare le etichette di cui all'articolo 33, paragrafo 4.

Non è necessario espletare alcuna formalità presso l'ufficio doganale di destinazione.

2.   Quando merci unionali sono trasportate per ferrovia da un punto situato in uno Stato membro a un punto situato in un altro Stato membro con attraversamento di uno o più territori di un paese terzo diverso da un paese di transito comune, si applica il regime di transito unionale interno. In tal caso le disposizioni del paragrafo 1 si applicano mutatis mutandis.

3.   Nel caso di cui al paragrafo 2 del presente articolo il regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia è sospeso nel territorio del paese terzo.

Articolo 40

Regime di transito esterno

Nei casi di cui all'articolo 33, paragrafo 5, e all'articolo 38 le merci sono vincolate al regime di transito unionale esterno a meno che la posizione doganale di merci unionali sia stabilita conformemente agli articoli 153, 154 e 155 del codice.

Articolo 41

Uffici contabili delle imprese ferroviarie autorizzate e controllo doganale

1.   Le imprese ferroviarie autorizzate conservano le scritture presso i rispettivi uffici contabili e si avvalgono del sistema convenuto di comune accordo applicato in tali uffici per indagare sulle irregolarità.

2.   L'autorità doganale dello Stato membro in cui è stabilita l'impresa ferroviaria autorizzata ha accesso ai dati nell'ufficio contabile di tale impresa.

3.   Ai fini del controllo doganale l'impresa ferroviaria autorizzata mette a disposizione, nel paese di destinazione, dell'autorità doganale dello Stato membro di destinazione, in conformità alle disposizioni stabilite di mutuo accordo con detta autorità, tutte le lettere di vettura CIM utilizzate come dichiarazione di transito per l'utilizzo del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia.

Articolo 42

Utilizzo del regime di transito unionale

1.   Qualora si applichi il regime di transito unionale, l'articolo 25 e gli articoli da 29 a 45 non escludono la possibilità di avvalersi del regime di cui agli articoli 188, 189 e 190 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e agli articoli da 291 a 312 e all'allegato 72-04, punto 19, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447; l'articolo 33, paragrafo 4, e l'articolo 41 del presente regolamento si applicano comunque.

2.   Nei casi di cui al paragrafo 1 un riferimento all'MRN della dichiarazione di transito è apposto chiaramente, al momento della redazione della lettera di vettura CIM, nella casella riservata all'indicazione dei documenti di accompagnamento.

3.   Inoltre l'esemplare 2 della lettera di vettura CIM è autenticato dall'impresa ferroviaria competente per l'ultima stazione ferroviaria interessata dall'operazione di transito unionale. Tale impresa autentica il documento dopo aver accertato che il trasporto delle merci è scortato dalla dichiarazione di transito unionale.

Articolo 43

Speditore autorizzato

Quando la presentazione della lettera di vettura CIM come dichiarazione di transito e delle merci all'ufficio doganale di partenza non è richiesta per le merci che devono essere vincolate da uno speditore autorizzato al regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia, l'ufficio doganale di partenza adotta le misure necessarie per assicurare che gli esemplari 1, 2 e 3 della lettera di vettura CIM rechino, a seconda del caso, il codice «T1», «T2» o «T2F».

Articolo 44

Destinatario autorizzato

Quando le merci arrivano nel luogo di un destinatario autorizzato di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera b), del codice, le autorità doganali possono stabilire che, in deroga all'articolo 315 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, gli esemplari 2 e 3 della lettera di vettura CIM siano consegnati direttamente all'ufficio doganale di destinazione dall'impresa ferroviaria autorizzata o dall'impresa di trasporto.

Articolo 45

Utilizzo di un regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia

A condizione che l'attuazione delle misure unionali applicabili alle merci vincolate al regime di transito unionale sia garantita:

a)

gli Stati membri hanno il diritto di continuare ad applicare altri regimi di transito unionale basati su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia già previsti nell'ambito di accordi bilaterali o multilaterali conclusi tra di essi; e

b)

ogni Stato membro ha il diritto di continuare ad applicare altri regimi di transito unionale basati su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia per le merci non destinate ad essere trasportate nel territorio di un altro Stato membro.

Articolo 46

Manifesto come dichiarazione di transito ai fini dell'utilizzo del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea

1.   Una compagnia aerea può essere autorizzata ad utilizzare come dichiarazione di transito il manifesto delle merci il cui contenuto corrisponda al modello che figura nell'allegato 9, appendice 3, della convenzione sull'aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944.

2.   L'autorizzazione di cui all'articolo 26 indica la forma del manifesto e gli aeroporti di partenza e di destinazione delle operazioni di transito unionale. La compagnia aerea autorizzata a norma dell'articolo 26 invia una copia autenticata dell'autorizzazione alle autorità doganali competenti di ciascun aeroporto interessato.

3.   Quando un'operazione di trasporto concerne merci che circolano in regime di transito unionale esterno conformemente all'articolo 226 del codice o merci che circolano a norma dell'articolo 188 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, tali merci sono elencate su manifesti distinti.

Articolo 47

Formalità che devono essere espletate dalla compagnia aerea

1.   La compagnia aerea inserisce nel manifesto le seguenti informazioni:

a)

il codice «T1» se le merci circolano in regime di transito unionale esterno a norma dell'articolo 226 del codice;

b)

il codice «T2F» nel caso di cui all'articolo 188 del regolamento delegato (UE) 2015/2446;

c)

il nome della compagnia aerea che trasporta le merci;

d)

il numero del volo;

e)

la data del volo;

f)

l'aeroporto di partenza e l'aeroporto di destinazione.

2.   Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, per ogni spedizione la compagnia aerea specifica nel manifesto le seguenti informazioni:

a)

il numero della lettera di vettura aerea;

b)

il numero di colli;

c)

la descrizione commerciale delle merci con l'indicazione di tutte le informazioni necessarie alla loro identificazione;

d)

la massa lorda.

3.   In caso di collettame, la descrizione delle merci nel manifesto è sostituita, se necessario, dalla menzione «Consolidamento», eventualmente in forma abbreviata. In tal caso le lettere di vettura aerea concernenti le spedizioni riprese sul manifesto riportano la descrizione commerciale delle merci, con l'indicazione di tutte le informazioni necessarie alla loro identificazione. Tali lettere di vettura aerea sono allegate al manifesto.

4.   La compagnia aerea data e firma il manifesto.

5.   Il manifesto è presentato in almeno due esemplari alle autorità doganali competenti dell'aeroporto di partenza, che ne conservano uno.

6.   Un esemplare del manifesto è presentato alle autorità doganali competenti dell'aeroporto di destinazione.

Articolo 48

Verifica di un elenco di manifesti utilizzati come dichiarazione di transito basata su supporto cartaceo per merci trasportate per via aerea

1.   Una volta al mese le autorità doganali competenti di ciascun aeroporto di destinazione autenticano un elenco, compilato dalle compagnie aeree, dei manifesti che sono stati loro presentati nel mese precedente e lo trasmettono alle autorità doganali di ciascun aeroporto di partenza.

2.   Tale elenco comprende le informazioni seguenti per ciascun manifesto:

a)

il numero del manifesto;

b)

il codice che lo identifica come dichiarazione di transito conformemente all'articolo 47, paragrafo 1, lettere a) e b);

c)

il nome della compagnia aerea che ha trasportato le merci;

d)

il numero del volo; e

e)

la data del volo.

3.   L'autorizzazione di cui all'articolo 26 può altresì prevedere che le compagnie aeree stesse possano trasmettere l'elenco di cui al paragrafo 1 alle autorità doganali competenti di ciascun aeroporto di partenza.

4.   In caso di constatazione di irregolarità rispetto alle informazioni contenute nei manifesti che figurano in tale elenco, le autorità doganali competenti dell'aeroporto di destinazione informano le autorità doganali competenti dell'aeroporto di partenza e l'autorità doganale competente che ha rilasciato l'autorizzazione, facendo riferimento in particolare alle lettere di vettura aerea relative alle merci che hanno dato luogo alle constatazioni.

Articolo 49

Manifesto come dichiarazione di transito per l'utilizzo del regime di transito basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via marittima

1.   Una compagnia di navigazione autorizzata a norma dell'articolo 26 utilizza il manifesto delle merci come dichiarazione di transito nella forma prevista nell'autorizzazione.

2.   L'autorizzazione indica i porti di partenza e di destinazione delle operazioni di transito unionale. La compagnia di navigazione autorizzata a norma dell'articolo 26 invia una copia autenticata dell'autorizzazione alle autorità doganali di ciascun porto interessato.

3.   Quando un'operazione di trasporto concerne merci che circolano in regime di transito unionale esterno conformemente all'articolo 226 del codice o merci che circolano a norma dell'articolo 188 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, tali merci sono elencate su manifesti distinti.

Articolo 50

Formalità che devono essere espletate dalla compagnia di navigazione

1.   La compagnia di navigazione inserisce nel manifesto le seguenti informazioni:

a)

il codice «T1» se le merci circolano in regime di transito unionale esterno a norma dell'articolo 226 del codice;

b)

il codice «T2F» nel caso di cui all'articolo 188 del regolamento delegato (UE) 2015/2446;

c)

il nome e l'indirizzo completo della compagnia di navigazione che trasporta le merci;

d)

l'identità della nave;

e)

il porto di partenza;

f)

il porto di destinazione;

g)

la data dell'operazione di trasporto marittimo.

2.   Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, la compagnia di navigazione specifica nel manifesto, per ciascuna spedizione, le seguenti informazioni:

a)

il numero della polizza di carico marittima;

b)

il numero, la natura, le marche e i numeri di identificazione dei colli;

c)

la descrizione commerciale delle merci con l'indicazione di tutte le informazioni necessarie alla loro identificazione;

d)

la massa lorda;

e)

se necessario, i numeri di identificazione dei container.

3.   La compagnia di navigazione data e firma il manifesto.

4.   Il manifesto è presentato in almeno due esemplari alle autorità doganali competenti del porto di partenza, che ne conservano uno.

5.   Un esemplare del manifesto è presentato alle autorità doganali competenti del porto di destinazione.

Articolo 51

Verifica di un elenco di manifesti utilizzati come dichiarazione di transito basata su supporto cartaceo per merci trasportate per via marittima

1.   Una volta al mese le autorità doganali competenti di ciascun porto di destinazione autenticano un elenco, compilato dalle compagnie di navigazione, dei manifesti che sono stati loro presentati nel mese precedente e lo trasmettono alle autorità doganali competenti di ciascun porto di partenza.

2.   Tale elenco comprende le informazioni seguenti per ciascun manifesto:

a)

il numero del manifesto;

b)

il codice che lo identifica come dichiarazione di transito conformemente all'articolo 50, paragrafo 1, lettere a) e b);

c)

il nome della compagnia di navigazione che ha trasportato le merci; e

d)

la data dell'operazione di trasporto marittimo.

3.   L'autorizzazione di cui all'articolo 26 può altresì prevedere che le compagnie di navigazione stesse possano trasmettere l'elenco di cui al paragrafo 1 alle autorità doganali competenti di ciascun porto di partenza.

4.   In caso di constatazione di irregolarità rispetto alle informazioni contenute nei manifesti che figurano in tale elenco, le autorità doganali competenti del porto di destinazione ne informano le autorità doganali competenti del porto di partenza e l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, facendo riferimento in particolare alle polizze di carico marittime relative alle merci che hanno dato luogo alle constatazioni.

Articolo 52

Manifesto elettronico come dichiarazione di transito ai fini dell'utilizzo del regime di transito unionale per le merci trasportate per via aerea

1.   La compagnia aerea trasmette all'aeroporto di destinazione il manifesto redatto all'aeroporto di partenza utilizzando un sistema elettronico che consente lo scambio di informazioni.

2.   La compagnia aerea inserisce uno dei seguenti codici accanto ai pertinenti articoli nel manifesto:

a)

«T1» se le merci circolano in regime di transito unionale esterno a norma dell'articolo 226 del codice;

b)

«T2F» nel caso di cui all'articolo 188 del regolamento delegato (UE) 2015/2446;

c)

«TD» per le merci che circolano già in regime di transito unionale o che sono trasportate nel quadro del regime del perfezionamento attivo, del deposito doganale o dell'ammissione temporanea. In tali casi la compagnia aerea indica anche il codice «TD» nella lettera di vettura aerea corrispondente, nonché un riferimento al regime utilizzato, il numero e la data della dichiarazione di transito o del documento di trasferimento e il nome dell'ufficio di emissione;

d)

«C» per le merci unionali non vincolate a un regime di transito unionale;

e)

«X» per le merci unionali destinate ad essere esportate, non vincolate a un regime di transito unionale.

3.   Il manifesto riporta inoltre le informazioni di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettere da c) a f), e paragrafo 2.

4.   Il regime di transito unionale è considerato concluso quando il manifesto trasmesso mediante un sistema elettronico che consente lo scambio di informazioni è a disposizione delle autorità doganali competenti dell'aeroporto di destinazione e le merci sono state loro presentate.

5.   Le scritture tenute dalla compagnia aerea conformemente all'articolo 29, paragrafo 1, lettera b), contengono almeno le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Ove necessario, le autorità doganali competenti dell'aeroporto di destinazione trasmettono alle autorità doganali competenti dell'aeroporto di partenza, a fini di verifica, le informazioni pertinenti dei manifesti ricevuti tramite un sistema elettronico che consente lo scambio di informazioni.

6.   La compagnia aerea notifica alle autorità doganali competenti qualsiasi infrazione o irregolarità.

7.   Le autorità doganali competenti dell'aeroporto di destinazione notificano non appena possibile ogni infrazione o irregolarità alle autorità doganali competenti dell'aeroporto di partenza e all'autorità doganale competente che ha rilasciato l'autorizzazione.

Articolo 53

Manifesto elettronico come dichiarazione di transito ai fini dell'utilizzo del regime di transito unionale per le merci trasportate per via marittima

1.   La compagnia di navigazione trasmette al porto di destinazione il manifesto redatto al porto di partenza utilizzando un sistema elettronico che consente lo scambio di informazioni.

2.   La compagnia di navigazione può utilizzare un manifesto unico per tutte le merci trasportate. In tal caso essa inserisce uno dei seguenti codici accanto ai pertinenti articoli nel manifesto:

a)

«T1» se le merci circolano in regime di transito unionale esterno a norma dell'articolo 226 del codice;

b)

«T2F» nel caso di cui all'articolo 188 del regolamento delegato (UE) 2015/2446;

c)

«TD» per le merci che circolano già in regime di transito unionale o che sono trasportate nel quadro del regime del perfezionamento attivo, del deposito doganale o dell'ammissione temporanea. In tali casi la compagnia di navigazione inserisce anche il codice «TD» nella polizza di carico o altro documento commerciale corrispondente, nonché un riferimento al regime utilizzato, il numero e la data della dichiarazione di transito o del documento di trasferimento e il nome dell'ufficio di emissione;

d)

«C» per le merci unionali non vincolate a un regime di transito unionale;

e)

«X» per le merci unionali destinate ad essere esportate, non vincolate a un regime di transito unionale.

3.   Il manifesto riporta inoltre le informazioni di cui all'articolo 50, paragrafo 1, lettere da c) a g), e paragrafo 2.

4.   Il regime di transito unionale è considerato concluso quando il manifesto trasmesso mediante un sistema elettronico che consente lo scambio di informazioni è a disposizione delle autorità doganali competenti del porto di destinazione e le merci sono state loro presentate.

5.   Le scritture tenute dalla compagnia di navigazione in conformità all'articolo 29, paragrafo 1, lettera b), contengono almeno le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Ove necessario, le autorità doganali competenti del porto di destinazione trasmettono alle autorità doganali competenti del porto di partenza, a fini di verifica, le informazioni pertinenti dei manifesti ricevuti tramite un sistema elettronico che consente lo scambio di informazioni.

6.   La compagnia di navigazione notifica all'autorità doganale competente qualsiasi infrazione o irregolarità.

Le autorità doganali competenti del porto di destinazione notificano non appena possibile ogni infrazione o irregolarità alle autorità doganali competenti del porto di partenza e all'autorità doganale competente che ha rilasciato l'autorizzazione.

CAPO 7

MERCI PORTATE FUORI DAL TERRITORIO DOGANALE DELL'UNIONE

Articolo 54

Uscita delle merci

Fino alle date di introduzione dell'AES nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le autorità doganali possono autorizzare l'utilizzo di mezzi diversi dai procedimenti informatici per lo scambio e l'archiviazione di informazioni relative all'uscita delle merci dal territorio doganale dell'Unione.

CAPO 8

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 55

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2015/2446

Il regolamento delegato (UE) 2015/2446 è così modificato:

1)

all'articolo 2 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«3.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, fino alla data di inizio della prima fase di potenziamento del sistema delle informazioni tariffarie vincolanti (ITV) e del sistema Sorveglianza 2 di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, l'allegato A, colonna 1a, del presente regolamento non si applica e si applicano i rispettivi requisiti in materia di dati figuranti negli allegati da 2 a 5 del regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione (*).

In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, fino alla data di potenziamento del sistema AEO di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, l'allegato A, colonna 2, del presente regolamento non si applica e si applicano i rispettivi requisiti in materia di dati figuranti negli allegati 6 e 7 del regolamento delegato (UE) 2016/341.

4.   In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, per i sistemi informatici elencati nell'allegato 1 del regolamento delegato (UE) 2016/341, fino alle rispettive date di introduzione o di potenziamento dei pertinenti sistemi informatici di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, i requisiti comuni in materia di dati figuranti nell'allegato B del presente regolamento non si applicano.

Per i sistemi informatici elencati nell'allegato 1 del regolamento delegato (UE) 2016/341, fino alle rispettive date di introduzione o di potenziamento dei pertinenti sistemi informatici di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, lo scambio e l'archiviazione delle informazioni richieste per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale sono soggetti ai requisiti in materia di dati figuranti nell'allegato 9 del regolamento delegato (UE) 2016/341.

Se i requisiti in materia di dati per lo scambio e l'archiviazione delle informazioni richieste per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale non figurano nell'allegato 9 del regolamento delegato (UE) 2016/341, gli Stati membri provvedono affinché i rispettivi requisiti in materia di dati siano tali da garantire l'applicazione delle disposizioni che disciplinano tali dichiarazioni e notifiche e tale prova della posizione doganale.

5.   Fino alla data di introduzione del sistema di decisioni doganali nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le autorità doganali possono decidere che opportuni requisiti in materia di dati, alternativi rispetto a quelli stabiliti nell'allegato A del presente regolamento, debbano essere applicati con riguardo alle seguenti domande e autorizzazioni:

a)

le domande e le autorizzazioni relative alla semplificazione della determinazione degli importi facenti parte del valore in dogana delle merci;

b)

le domande e le autorizzazioni relative alle garanzie globali;

c)

le domande e le autorizzazioni di dilazione di pagamento;

d)

le domande e le autorizzazioni per la gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea di cui all'articolo 148 del codice;

e)

le domanda e le autorizzazioni di servizio regolare di trasporto marittimo;

f)

le domande e le autorizzazioni di emittente autorizzato;

g)

le domande e le autorizzazioni per la qualifica di pesatore autorizzato di banane;

h)

le domande e le autorizzazioni di autovalutazione;

i)

le domande e le autorizzazioni per la qualifica di destinatario autorizzato per operazioni TIR;

j)

le domande e le autorizzazioni per la qualifica di speditore autorizzato per il transito unionale;

k)

le domande e le autorizzazioni per la qualifica di destinatario autorizzato per il transito unionale;

l)

le domande e le autorizzazioni per l'utilizzo di sigilli di un modello particolare;

m)

le domande e le autorizzazioni per l'utilizzo di una dichiarazione di transito con una serie di dati ridotta;

n)

le domande e le autorizzazioni per l'utilizzo di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione doganale.

6.   Se uno Stato membro decide, in conformità al paragrafo 5, che devono essere applicati requisiti alternativi in materia di dati, esso si accerta che tali requisiti alternativi permettano allo Stato membro di verificare che le condizioni per la concessione dell'autorizzazione in questione sono soddisfatte e che comprendano almeno i seguenti elementi:

a)

l'identificazione del richiedente/titolare dell'autorizzazione (dato 3/2 Identificazione del richiedente/titolare dell'autorizzazione o decisione o, in assenza di un numero EORI valido del richiedente, dato 3/1 Richiedente/Titolare dell'autorizzazione o decisione);

b)

il tipo di domanda o autorizzazione (dato 1/1 Tipo di codice della domanda/decisione);

c)

l'utilizzo dell'autorizzazione in uno o più Stati membri (dato 1/4 Validità geografica — Unione), ove applicabile.

7.   Fino alla data di introduzione del sistema di decisioni doganali nell'ambito del CDU le autorità doganali possono autorizzare che siano applicati i requisiti in materia di dati per le domande e le autorizzazioni di cui all'allegato 12 del regolamento delegato (UE) 2016/341 anziché i requisiti in materia di dati figuranti nell'allegato A del presente regolamento per le seguenti procedure:

a)

le domande e le autorizzazioni per l'uso della dichiarazione semplificata;

b)

le domande e le autorizzazioni di sdoganamento centralizzato;

c)

le domande e le autorizzazioni per l'iscrizione dei dati nelle scritture del dichiarante;

d)

le domande e le autorizzazioni per l'utilizzo del regime di perfezionamento attivo;

e)

le domande e le autorizzazioni per l'utilizzo del regime di perfezionamento passivo;

f)

le domande e le autorizzazioni per l'utilizzo del regime di uso finale;

g)

le domande e le autorizzazioni per l'utilizzo del regime di ammissione temporanea;

h)

le domande e le autorizzazioni per la gestione di strutture di deposito per il deposito doganale.

8.   In deroga al paragrafo 7, fino alle date di introduzione del sistema automatizzato di esportazione (AES) nell'ambito del CDU o di potenziamento dei sistemi nazionali di importazione, se una domanda di autorizzazione è basata su una dichiarazione doganale in conformità all'articolo 163, paragrafo 1, del presente regolamento, la dichiarazione doganale contiene anche i seguenti dati:

a)

requisiti in materia di dati comuni a tutti i regimi:

natura dell'operazione di perfezionamento, di trasformazione o di utilizzo delle merci,

descrizioni tecniche delle merci e/o dei prodotti trasformati e relativi mezzi d'identificazione,

termine previsto per l'appuramento del regime,

ufficio di appuramento proposto (non per uso finale), e

luogo di perfezionamento o di utilizzo,

b)

requisiti in materia di dati specifici per il regime del perfezionamento attivo:

codici relativi alle condizioni economiche di cui all'appendice dell'allegato 12 del regolamento delegato (UE) 2016/341,

tasso di rendimento stimato o modalità per la sua determinazione, e

se il calcolo dell'importo del dazio all'importazione dovrebbe essere effettuato in conformità all'articolo 86, paragrafo 3, del codice (indicare “sì” o “no”).

(*)  Regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446, (GU L 69 del 15.3.2016, pag. 1)»;"

2)

all'articolo 3 sono aggiunti i commi seguenti:

«In deroga al primo comma, fino alla data di potenziamento del sistema EORI di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, i requisiti comuni in materia di dati di cui all'allegato 12-01 non si applicano.

Fino alla data di potenziamento del sistema EORI gli Stati membri raccolgono e archiviano i seguenti dati come indicato nell'allegato 9, appendice E, del regolamento delegato (UE) 2016/341, che costituiscono la registrazione EORI:

a)

i dati elencati all'allegato 9, appendice E, punti da 1 a 4, del regolamento delegato (UE) 2016/341;

b)

ove richiesto dai sistemi nazionali, i dati elencati all'allegato 9, appendice E, punti da 5 a 12, del regolamento delegato (UE) 2016/341.

Gli Stati membri inseriscono periodicamente nel sistema EORI i dati raccolti conformemente al terzo comma del presente articolo.

In deroga al secondo e terzo comma del presente articolo, gli Stati membri hanno la facoltà di decidere se raccogliere il dato di cui all'allegato 12-01, titolo I, capitolo 3, punto 4. Se è raccolto dagli Stati membri, tale dato è caricato nel sistema EORI non appena possibile dopo il potenziamento di detto sistema.»;

3)

all'articolo 104 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«3.   Fino alle date di potenziamento del sistema di controllo delle importazioni di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, il paragrafo 2 del presente articolo non si applica e la presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata è oggetto di esonero per le merci contenute in spedizioni postali.

4.   Fino alla data di potenziamento del sistema di controllo delle importazioni di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, la presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata è oggetto di esonero per le merci contenute in una spedizione il cui valore intrinseco non superi 22 EUR, a condizione che le autorità doganali accettino, con l'accordo dell'operatore economico, di effettuare un'analisi dei rischi utilizzando le informazioni contenute nel sistema usato dall'operatore economico o fornite da tale sistema.»;

4)

all'articolo 106 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, fino alla data di potenziamento del sistema di controllo delle importazioni di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, la dichiarazione sommaria di entrata è presentata entro i seguenti termini:

a)

per i voli di durata inferiore a quattro ore, al più tardi al momento della partenza effettiva dell'aeromobile; e

b)

per i voli di durata pari o superiore a quattro ore, almeno quattro ore prima dell'arrivo dell'aeromobile nel primo aeroporto situato nel territorio doganale dell'Unione.»;

5)

all'articolo 112 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   Fino alle date di potenziamento del sistema di controllo delle importazioni di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, i paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano.»;

6)

all'articolo 113 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   Fino alle date di potenziamento del sistema di controllo delle importazioni di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, i paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano.»;

7)

è inserito il seguente articolo 122 bis:

«Articolo 122 bis

Sistema di informazione e comunicazione RSS

(Articolo 155, paragrafo 2, del codice)

1.   Fino alla data di introduzione del sistema di decisioni doganali nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, la Commissione e le autorità doganali degli Stati membri archiviano le informazioni seguenti e vi accedono tramite un sistema elettronico di informazione e comunicazione per i servizi regolari di trasporto marittimo:

a)

i dati contenuti nelle domande;

b)

le autorizzazioni relative ai servizi regolari di trasporto marittimo e, se del caso, la modifica o revoca delle stesse;

c)

i nomi dei porti di scalo e i nomi delle navi destinate al servizio;

d)

ogni altra informazione pertinente.

2.   Le autorità doganali dello Stato membro cui è stata presentata la domanda ne danno notifica alle autorità doganali degli altri Stati membri interessati dal servizio di trasporto marittimo tramite il sistema elettronico di informazione e comunicazione per i servizi regolari di trasporto marittimo di cui al paragrafo 1.

3.   Se le autorità doganali destinatarie della notifica rifiutano la domanda, tale rifiuto viene comunicato tramite il sistema elettronico di informazione e comunicazione per i servizi regolari di trasporto marittimo di cui al paragrafo 1.

4.   Il sistema elettronico di informazione e comunicazione per i servizi regolari di trasporto marittimo di cui al paragrafo 1 è utilizzato per archiviare l'autorizzazione e notificare il rilascio della stessa alle autorità doganali degli Stati membri interessati.

5.   Se un'autorizzazione è revocata dall'autorità doganale cui è stata presentata la domanda o su richiesta della compagnia di navigazione, tale autorità doganale notifica la revoca alle autorità doganali degli Stati membri interessati dal servizio di trasporto marittimo tramite il sistema elettronico di informazione e comunicazione per i servizi regolari di trasporto marittimo di cui al paragrafo 1.»;

8)

all'articolo 124 è aggiunto il seguente paragrafo:

«Fino alle data di introduzione del sistema di prova della posizione unionale delle merci nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, il primo comma del presente articolo non si applica.»;

9)

è inserito il seguente articolo 124 bis:

«Articolo 124 bis

Prova della posizione doganale di merci unionali mediante un documento “T2L” o “T2LF”

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

Fino all'introduzione del sistema di prova della posizione unionale delle merci nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE e se è utilizzato un documento “T2L” o “T2LF” in formato cartaceo, si applicano le disposizioni seguenti:

a)

la persona interessata appone il codice “T2L” o “T2LF” nella sottocasella destra della casella 1 del formulario e il codice “T2Lbis” o “T2LFbis” nella sottocasella destra della casella 1 del o dei formulari complementari utilizzati.

b)

Le autorità doganali possono autorizzare qualsiasi persona ad utilizzare distinte di carico che non sono conformi a tutti i requisiti se tali persone:

sono stabilite nell'Unione,

emettono regolarmente la prova della posizione doganale di merci unionali, o le rispettive autorità doganali sanno che sono in grado di adempiere agli obblighi giuridici connessi all'utilizzo di tali prove,

non hanno commesso infrazioni gravi o reiterate alla legislazione doganale o fiscale.

c)

Le autorizzazioni di cui alla lettera b) sono concesse soltanto se:

le autorità doganali possono assicurare la vigilanza del regime ed effettuare controlli senza uno sforzo amministrativo sproporzionato rispetto alle necessità della persona interessata, e

la persona interessata tiene scritture che permettono alle autorità doganali di effettuare controlli efficaci.

d)

Un documento “T2L” o “T2LF” è redatto in un unico esemplare.

e)

Se vistato dalle autorità doganali, esso reca le seguenti menzioni da indicare, per quanto possibile, nella casella “C. Ufficio di partenza”:

per documenti “T2L” o “T2LF”, il nome e il timbro dell'ufficio competente, la firma di un funzionario di tale ufficio, la data del visto e un numero di registrazione o il numero della dichiarazione di spedizione, se tale dichiarazione è necessaria,

per il formulario complementare o le distinte di carico, il numero indicato nel documento “T2L” o “T2LF”, apposto per mezzo di un timbro recante il nome dell'ufficio competente oppure scritto a mano; in quest'ultimo caso deve essere apposto anche il timbro ufficiale di tale ufficio.

Tali documenti sono consegnati alla persona interessata.»;

10)

all'articolo 126 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   Fino alla data di introduzione del sistema di prova della posizione unionale delle merci di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, in caso di visto delle autorità doganali, il visto deve includere il nome e il timbro dell'ufficio doganale competente, la firma di un funzionario di detto ufficio, la data del visto e un numero di registrazione oppure il numero della dichiarazione di spedizione, se tale dichiarazione è necessaria.»;

11)

è inserito il seguente articolo 126 bis:

«Articolo 126 bis

Prova della posizione doganale di merci unionali mediante produzione del manifesto della compagnia di navigazione

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

1.   Fino alla data di introduzione del sistema di prova della posizione unionale delle merci di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE della Commissione, il manifesto della compagnia di navigazione comprende almeno le informazioni seguenti:

a)

il nome e l'indirizzo completo della compagnia di navigazione;

b)

il nome della nave;

c)

il luogo e la data di carico delle merci;

d)

il luogo di scarico delle merci.

Inoltre, per ciascuna spedizione, il manifesto contiene le seguenti informazioni:

e)

il riferimento alla polizza di carico marittima o ad un altro documento commerciale;

f)

il numero e la descrizione dei colli, nonché loro marche e numeri di riferimento;

g)

la descrizione commerciale usuale delle merci, con l'indicazione delle informazioni necessarie alla loro identificazione;

h)

la massa lorda in chilogrammi;

i)

se del caso, i numeri di identificazione dei container; e

j)

le menzioni seguenti relative alla posizione delle merci:

la lettera “C” (che equivale a “T2L”) per le merci la cui posizione doganale di merci unionali può essere dimostrata,

la lettera “F” (che equivale a “T2LF”) per le merci la cui posizione doganale di merci unionali può essere dimostrata, destinate a o provenienti da una parte del territorio doganale dell'Unione in cui non si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE,

la lettera “N” per tutte le altre merci.

2.   In caso di visto delle autorità doganali, il manifesto della compagnia di navigazione reca il nome e il timbro dell'ufficio doganale competente, la firma di un funzionario di detto ufficio e la data del visto.»;

12)

l'articolo 128 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Agevolazione per il rilascio di un mezzo di prova da parte di un emittente autorizzato»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Fino alla data di introduzione del sistema di prova della posizione unionale delle merci di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le autorità doganali di ciascuno Stato membro possono autorizzare qualsiasi persona, stabilita nel territorio doganale dell'Unione, che chiede di essere autorizzata a stabilire la posizione doganale di merci unionali per mezzo di una fattura o di un documento di trasporto relativo a merci aventi posizione doganale di merci unionali il cui valore superi i 15 000 EUR, di un documento “T2L” o “T2LF” o di un manifesto della compagnia di navigazione, ad utilizzare tali documenti senza doverli presentare per il visto all'ufficio doganale competente.»;

c)

sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«3.   Le autorizzazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono rilasciate dall'ufficio doganale competente su richiesta della persona interessata.

4.   L'autorizzazione di cui al paragrafo 2 è concessa soltanto se:

a)

la persona interessata non ha commesso infrazioni gravi o reiterate alla legislazione doganale o fiscale;

b)

le autorità doganali competenti possono vigilare sul regime ed effettuare controlli senza uno sforzo amministrativo sproporzionato rispetto alle necessità della persona interessata;

c)

la persona interessata tiene scritture che permettono alle autorità competenti di effettuare controlli efficaci; e

d)

la persona interessata emette regolarmente la prova della posizione doganale di merci unionali, o le rispettive autorità doganali sanno che è in grado di adempiere agli obblighi giuridici connessi all'utilizzo di tali prove.

5.   Se la persona interessata ha ottenuto la qualifica di AEO in conformità all'articolo 38 del codice, le condizioni di cui al paragrafo 4, lettere da a) a c), del presente articolo sono considerate soddisfatte.»;

13)

sono inseriti i seguenti articoli da 129 bis a 129 quinquies:

«Articolo 129 bis

Formalità al rilascio di un documento “T2L” o “T2LF”, di una fattura o di un documento di trasporto da parte di un emittente autorizzato

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

1.   Fino alla data di introduzione del sistema di prova della posizione unionale delle merci di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, l'emittente autorizzato fa una copia di ciascun documento “T2L” o “T2LF” emesso. Le autorità doganali determinano le modalità secondo le quali detta copia è presentata a fini di controllo e conservata per almeno tre anni.

2.   L'autorizzazione di cui all'articolo 128, paragrafo 2, specifica in particolare quanto segue:

a)

l'ufficio doganale incaricato della preautenticazione dei formulari “T2L” o “T2LF” utilizzati per la redazione dei documenti interessati ai fini dell'articolo 129 ter, paragrafo 1;

b)

le condizioni alle quali l'emittente autorizzato stabilisce che i formulari sono stati utilizzati correttamente;

c)

le categorie o i movimenti di merci esclusi;

d)

il termine e le modalità che l'emittente autorizzato deve rispettare per informare l'ufficio doganale competente al fine di permettergli di effettuare eventuali controlli necessari prima della partenza delle merci;

e)

il recto dei documenti commerciali o la casella “C. Ufficio di partenza” sul recto dei formulari utilizzati per compilare il documento “T2L” o “T2LF” e, se del caso, il formulario complementare, sono preventivamente timbrati con il timbro dell'ufficio doganale di cui al paragrafo 2, lettera a), e firmati da un funzionario di tale ufficio; oppure

i)

sono preventivamente timbrati con il timbro dell'ufficio doganale di cui al paragrafo 2, lettera a), e firmati da un funzionario di detto ufficio; oppure

ii)

sono timbrati dall'emittente autorizzato con un timbro speciale. Il timbro può essere prestampato sui formulari quando la stampa è affidata ad una tipografia autorizzata a tal fine. Le caselle 1 e 2, 4, 5 e 6 che recano il timbro speciale devono essere compilate con le seguenti informazioni:

stemma o altri simboli o lettere che caratterizzano il paese,

ufficio doganale competente,

data,

emittente autorizzato, e

numero di autorizzazione.

f)

Al più tardi al momento della spedizione delle merci l'emittente autorizzato compila e firma il formulario. Indica inoltre nella casella “D. Controllo dell'ufficio di partenza” del documento “T2L” o “T2LF”, o in un punto chiaramente visibile del documento commerciale utilizzato, il nome dell'ufficio doganale competente, la data di compilazione del documento e una delle seguenti diciture:

Expedidor autorizado

Godkendt afsender

Zugelassener Versender

Εγκεκριμένος αποστολέας

Authorised consignor

Expéditeur agréé

Speditore autorizzato

Toegelaten afzender

Expedidor autorizado

Hyväksytty lähettäjä

Godkänd avsändare

Schválený odesílatel

Volitatud kaubasaatja

Atzītais nosūtītājs

Įgaliotas siuntėjas

Engedélyezett feladó

Awtorizzat li jibgħat

Upoważniony nadawca

Pooblaščeni pošiljatelj

Schválený odosielateľ

Одобрен изпращач

Expeditor agreat

Ovlašteni pošiljatelj.

Articolo 129 ter

Agevolazioni per un emittente autorizzato

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

1.   Fino alla data di introduzione del sistema di prova della posizione unionale delle merci di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, l'emittente autorizzato può essere dispensato dalla firma dei documenti “T2L” o “T2LF” o dei documenti commerciali utilizzati recanti il timbro speciale di cui all'allegato 11 del presente regolamento e compilati avvalendosi di un sistema elettronico o automatico di elaborazione dei dati. Tale dispensa può essere accordata a condizione che l'emittente autorizzato abbia previamente presentato a tali autorità un impegno scritto con il quale si riconosce responsabile delle conseguenze giuridiche inerenti all'emissione di tutti i documenti “T2L” o “T2LF” o di tutti i documenti commerciali recanti il timbro speciale.

2.   I documenti “T2L” o “T2LF” o i documenti commerciali redatti secondo le disposizioni del paragrafo 1 recano, invece della firma dell'emittente autorizzato, una delle seguenti diciture:

Dispensa de firma

Fritaget for underskrift

Freistellung von der Unterschriftsleistung

Δεν απαιτείται υπογραφή

Signature waived

Dispense de signature

Dispensa dalla firma

Van ondertekening vrijgesteld

Dispensada a assinatura

Vapautettu allekirjoituksesta

Befriad från underskrift

Podpis se nevyžaduje

Allkirjanõudest loobutud

Derīgs bez paraksta

Leista nepasirašyti

Aláírás alól mentesítve

Firma mhux meħtieġa

Zwolniony ze składania podpisu

Opustitev podpisa

Oslobodenie od podpisu

Освободен от подпис

Dispensă de semnătură

Oslobođeno potpisa.

Articolo 129 quater

Autorizzazione a redigere il manifesto della compagnia di navigazione dopo la partenza

(Articolo 153, paragrafo 2, del codice)

Fino alla data di introduzione del sistema relativo alla prova della posizione unionale delle merci di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le autorità doganali degli Stati membri possono autorizzare le compagnie di navigazione a redigere il manifesto di cui all'articolo 199, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, inteso a dimostrare la posizione doganale di merci unionali, al più tardi il giorno successivo alla partenza della nave e, in ogni caso, prima del suo arrivo al porto di destinazione.

Articolo 129 quinquies

Condizioni per l'autorizzazione a redigere il manifesto della compagnia di navigazione dopo la partenza

(Articolo 153, paragrafo 2, del codice)

1.   Fino alla data di introduzione del sistema di decisioni doganali nell'ambito del CDU di cui all'allegato alla decisione di esecuzione 2014/255/UE, l'autorizzazione a redigere il manifesto della compagnia di navigazione inteso a dimostrare la posizione doganale delle merci unionali, al più tardi, il giorno successivo alla partenza della nave e, in ogni caso, prima dell'arrivo della nave al porto di destinazione, è accordata esclusivamente alle compagnie di navigazione internazionali che soddisfano le seguenti condizioni:

a)

sono stabilite nell'Unione;

b)

emettono regolarmente la prova della posizione doganale di merci unionali, o le rispettive autorità doganali sanno che sono in grado di adempiere agli obblighi giuridici connessi all'utilizzo di tali prove;

c)

non hanno commesso infrazioni gravi o reiterate alla legislazione doganale o fiscale;

d)

utilizzano sistemi di scambio elettronico di dati per trasmettere le informazioni tra i porti di partenza e di destinazione nel territorio doganale dell'Unione;

e)

effettuano un numero significativo di viaggi tra gli Stati membri secondo itinerari riconosciuti.

2.   Le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 sono concesse soltanto se:

a)

le autorità doganali possono assicurare la vigilanza del regime ed effettuare controlli senza uno sforzo amministrativo sproporzionato rispetto alle necessità della persona interessata; e

b)

la persona interessata tiene scritture che permettono alle autorità competenti di effettuare controlli efficaci.

3.   Se la persona interessata dispone di un certificato AEO di cui all'articolo 38, paragrafo 2, lettera a), del codice, i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera c), e al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo sono considerati soddisfatti.

4.   Al ricevimento della domanda, le autorità doganali dello Stato membro nel quale la compagnia di navigazione è stabilita ne danno notifica agli Stati membri sul cui territorio sono situati rispettivamente i porti di partenza e di destinazione previsti.

Qualora non ricevano alcuna obiezione entro sessanta giorni della data della notifica, le autorità doganali autorizzano l'uso della procedura semplificata di cui all'articolo 129 quater.

Tale autorizzazione è valida negli Stati membri interessati e si applica soltanto alle operazioni di trasporto effettuate tra i porti indicati nella suddetta autorizzazione.

5.   La semplificazione si applica come segue:

a)

il manifesto per il porto di partenza viene trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati al porto di destinazione;

b)

la compagnia di navigazione appone sul manifesto le indicazioni che figurano all'articolo 126 bis;

c)

il manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati è presentato alle autorità doganali del porto di partenza al più tardi il giorno lavorativo successivo alla partenza della nave, e in ogni caso prima dell'arrivo della nave al porto di destinazione. Le autorità doganali possono chiedere una versione su carta del manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati quando non hanno accesso a un sistema d'informazione approvato dalle autorità doganali in cui figuri detto manifesto;

d)

il manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio di dati è presentato alle autorità doganali del porto di destinazione. Le autorità doganali possono chiedere una versione su carta del manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati quando non hanno accesso a un sistema d'informazione approvato dalle autorità doganali in cui figuri detto manifesto.

6.   Sono effettuate le seguenti notifiche:

a)

la compagnia di navigazione notifica alle autorità doganali qualsiasi infrazione e irregolarità;

b)

le autorità doganali del porto di destinazione notificano non appena possibile ogni infrazione e irregolarità alle autorità doganali del porto di partenza e all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.»;

14)

all'articolo 138 è aggiunto il testo seguente:

«Tuttavia, fino alle date di potenziamento dei sistemi nazionali d'importazione di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE dello Stato membro in cui le merci si considerano dichiarate, si applicano le seguenti disposizioni:

a)

la lettera f) del primo comma si applica unicamente se le merci in questione beneficiano anche dell'esenzione dalle altre imposte; e

b)

le merci il cui valore intrinseco non superi 22 EUR si considerano dichiarate per l'immissione in libera pratica in conformità all'articolo 141.»;

15)

all'articolo 141 è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   Fino alle date di potenziamento dei sistemi nazionali di importazione di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE per lo Stato membro in cui le merci si considerano dichiarate, le merci il cui valore intrinseco non superi 22 EUR si considerano dichiarate per l'immissione in libera pratica alla loro presentazione in dogana, conformemente all'articolo 139 del codice, a condizione che i dati richiesti siano accettati dalle autorità doganali.»;

16)

all'articolo 144 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«Fino alle date di potenziamento dei sistemi nazionali di importazione necessari per la presentazione di notifiche di presentazione di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica delle merci contenute in spedizioni postali di cui al primo comma si considera presentata e accettata all'atto della loro presentazione in dogana, a condizione che le merci siano corredate di una dichiarazione CN 22 e/o CN 23 o di entrambe.

Nei casi di cui all'articolo 141, paragrafo 2, primo comma, e paragrafo 3, il destinatario è considerato dichiarante e, se del caso, debitore. Nei casi di cui all'articolo 141, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafo 4, lo speditore è considerato dichiarante e, se del caso, debitore. Le autorità doganali possono stabilire che gli operatori postali siano considerati dichiaranti e, se del caso, debitori.»;

17)

all'articolo 146 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   Fino alle rispettive date di introduzione dell'AES e di potenziamento dei sistemi nazionali d'importazione pertinenti di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE e fatto salvo l'articolo 105, paragrafo 1, del codice, le autorità doganali possono autorizzare termini diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo.»;

18)

all'articolo 181 è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   Fino alle date di introduzione del sistema dei bollettini di informazione (INF) per i regimi speciali nell'ambito del CDU cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, in deroga al paragrafo 1 del presente articolo possono essere utilizzati mezzi diversi dai procedimenti informatici.»;

19)

all'articolo 184 è aggiunto il comma seguente:

«Fino alle date di potenziamento del nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS) di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, l'MRN di una dichiarazione di transito è presentato alle autorità doganali con uno dei mezzi specificati alle lettere b) e c) del primo comma.».

Articolo 56

Date di potenziamento o di introduzione dei sistemi elettronici interessati

1.   La Commissione pubblica sul suo sito web un quadro dettagliato delle date di potenziamento o di introduzione dei sistemi elettronici di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE. La Commissione tiene aggiornato tale quadro.

2.   Gli Stati membri informano la Commissione in modo dettagliato sulla loro pianificazione nazionale relativa ai periodi previsti per l'introduzione dei sistemi di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE non appena possibile e, in ogni caso, almeno sei mesi prima della data prevista per l'introduzione di un determinato sistema informatico. Gli Stati membri tengono aggiornata la Commissione in merito alla loro pianificazione nazionale al riguardo.

Articolo 57

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(2)  Decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio (GU L 23 del 26.1.2008, pag. 21).

(3)  Decisione di esecuzione 2014/255/UE della Commissione, del 29 aprile 2014, che stabilisce il programma di lavoro per il codice doganale dell'Unione (GU L 134 del 7.5.2014, pag. 46).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

(6)  Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12).


ALLEGATO 1

LEGENDA TABELLA

Titoli delle colonne

Allegato B matrice colonne

Dichiarazioni / Notifiche / Prova attestante lo stato doganale di merci unionali

Sistemi IT di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE

Requisiti transitori delle indicazioni contenute nell'atto delegato transitorio

A1

Dichiarazione sommaria di uscita

AES

Allegato 9 – Appendice A

A2

Dichiarazione sommaria di uscita — Spedizioni per espresso

AES

Allegato 9 – Appendice A

A3

Notifica di riesportazione

AES

B1

Dichiarazione di esportazione e dichiarazione di riesportazione

AES

Allegato 9 – Appendice C1

B2

Regime speciale — trasformazione — dichiarazione di perfezionamento passivo

SPE nazionale

Allegato 9 – Appendice C1

B3

Dichiarazione per il deposito doganale di merci unionali

SPE nazionale

Allegato 9 – Appendice C1

B4

Dichiarazione di spedizione di merci nel quadro degli scambi con i territori fiscali speciali

Nazionale

C1

Dichiarazione semplificata di esportazione

AES

Allegato 9 – Appendice A

C2

Presentazione delle merci in dogana in caso di iscrizione nelle scritture del dichiarante o di presentazione di una dichiarazione in dogana prima della presentazione delle merci per l'esportazione

EXP nazionale

D1

Regime speciale — dichiarazione di transito

Aggiornamento NCTS

Allegato 9 – Appendici C1 e C2

D2

Regime speciale — Dichiarazione di transito con serie di dati ridotta — (trasporto per ferrovia, aereo e marittimo)

Aggiornamento NCTS

D3

Regime speciale — Transito — Utilizzo di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione doganale — (trasporto aereo e marittimo)

Nazionale

E1

Prova dello stato doganale di merci unionali (T2L/T2LF)

PoUS

Allegato 9 – Appendice C1

E2

Manifesto doganale delle merci

PoUS e nazionale emittenti autorizzati

F1a

Dichiarazione sommaria di entrata — Trasporto marittimo e per vie navigabili interne — Serie di dati completa

ICS2

Allegato 9 – Appendice A

F1b

Dichiarazione sommaria di entrata — Trasporto marittimo e per vie navigabili interne — Serie di dati parziale presentata dal trasportatore

ICS2

F1c

Dichiarazione sommaria di entrata — Trasporto marittimo e per vie navigabili interne — Serie di dati parziale presentata da una persona a norma dell'articolo 127, paragrafo 6, del codice e a norma dell'articolo 112, paragrafo 1, primo comma

ICS2

F1d

Dichiarazione sommaria di entrata — Trasporto marittimo e per vie navigabili interne — Serie di dati parziale presentata da una persona a norma dell'articolo 127, paragrafo 6, del codice e a norma dell'articolo 112, paragrafo 1, secondo comma

ICS2

F2a

Dichiarazione sommaria di entrata — Trasporto aereo di merci (generale) — Serie completa di dati

ICS2

Allegato 9 – Appendice A

F2b

Dichiarazione sommaria di entrata — Trasporto aereo di merci (generale) — Serie di dati parziale presentata dal trasportatore

ICS2

F2c

Dichiarazione sommaria di entrata — Trasporto aereo di merci (generale) — Serie di dati parziale presentata da una persona a norma dell'articolo 127, paragrafo 6, del codice e a norma dell'articolo 113, paragrafo 1

ICS2

F2d

Dichiarazione sommaria di entrata — Trasporto aereo di merci (generale) — Serie di dati minima da presentare prima del carico in relazione alle situazioni definite all'articolo 106, paragrafo 1, secondo comma, e a norma dell'articolo 113, paragrafo 1

ICS2

F3a

Dichiarazione sommaria di entrata — Spedizioni per espresso — Serie completa di dati

ICS2

Allegato 9 – Appendice A

F3b

Dichiarazione di entrata — Spedizioni per espresso — Serie di dati minima da presentare prima del carico in relazione alle situazioni definite all'articolo 106, paragrafo 1, secondo comma

ICS2

F4a

Dichiarazione sommaria di entrata — Spedizioni postali — Serie completa di dati

ICS2

F4b

Dichiarazione sommaria di entrata — Spedizioni postali — Serie di dati parziale presentata dal trasportatore

ICS2

F4c

Dichiarazione sommaria di entrata — Spedizioni postali — Serie di dati minima da presentare prima del carico in relazione alle situazioni definite all'articolo 106, paragrafo 1, secondo comma (1), e a norma dell'articolo 113, paragrafo 2

ICS2

F4d

Dichiarazione sommaria di entrata — Spedizioni postali — Serie di dati parziale a livello di recipiente presentata prima del carico in relazione alle situazioni definite all'articolo 106, paragrafo 1, secondo comma, e a norma dell'articolo 113, paragrafo 2

ICS2

F5

Dichiarazione sommaria di entrata — Trasporto stradale e ferroviario

ICS2

Allegato 9 – Appendice A

G1

Notifica della deviazione

ICS2

Allegato 9 – Appendice A

G2

Notifica dell'arrivo

NA nazionale e ICS2

G3

Presentazione delle merci in dogana

PN nazionale

G4

Dichiarazione di custodia temporanea

TS nazionale

G5

Notifica di arrivo in caso di movimenti di merci in custodia temporanea

TS nazionale

H1

Dichiarazione di immissione in libera pratica e regime speciale — uso specifico — dichiarazione per uso finale

IMP nazionale

Allegato 9 – Appendice C1

Allegato DV1 (solo per la dichiarazione di immissione in libera pratica)

H2

Regime speciale — deposito — dichiarazione di deposito doganale

SPE nazionale

Allegato 9 – Appendice C1

H3

Regime speciale — uso specifico — dichiarazione di ammissione temporanea

SPE nazionale

Allegato 9 – Appendice C1

H4

Regime speciale — trasformazione — dichiarazione di perfezionamento attivo

SPE nazionale

Allegato 9 – Appendice C1

H5

Dichiarazione di introduzione di merci nel quadro degli scambi con i territori fiscali speciali

IMP nazionale

H6

Dichiarazione in dogana nel traffico postale per l'immissione in libera pratica

IMP nazionale

I1

Dichiarazione semplificata di importazione

IMP nazionale

Allegato 9 – Appendice A

I2

Presentazione delle merci in dogana in caso di iscrizione nelle scritture del dichiarante o di presentazione di una dichiarazione in dogana prima della presentazione delle merci per l'importazione

IMP nazionale


(1)  I dati minimi da fornire prima del carico corrispondono ai dati CN23.


ALLEGATO 2

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ALLEGATO 3

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ALLEGATO 4

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ALLEGATO 5

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ALLEGATO 6

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NOTE ESPLICATIVE

1.   Richiedente:

Indicare il nome completo dell'operatore economico che presenta la domanda, come registrato nel sistema EORI.

2.   Stato giuridico del richiedente:

Indicare lo stato giuridico come appare nell'atto di costituzione.

3.   Data di costituzione

Indicare—in cifre—il giorno, il mese e l'anno di costituzione.

4.   Luogo di stabilimento

Indicare l'indirizzo completo del luogo in cui è stata costituita l'impresa del richiedente, incluso il paese.

5.   Sede di attività principale:

Indicare l'indirizzo completo del luogo in cui è esercitata l'attività principale dell'impresa del richiedente.

6.   Referente:

Indicare il nome completo, il numero di telefono e di fax e l'indirizzo elettronico della persona designata nella vostra impresa come referente per le autorità doganali durante l'esame della vostra domanda.

7.   Recapito postale:

Da compilare soltanto se questo recapito è diverso dall'indirizzo di costituzione.

8., 9. e 10.   Numeri di identificazione IVA, di identificazione dell'operatore e di registrazione legale:

Indicare i numeri richiesti.

Il numero (i numeri) di identificazione dell'operatore è (sono) il numero (i numeri) di identificazione registrato (registrati) dall'autorità (dalle autorità) doganale (doganali).

Il numero di registrazione legale è il numero di registrazione fornito dall'ufficio di registrazione della società.

Se sono identici, indicare solo il numero di identificazione IVA.

Se il richiedente non ha un numero di identificazione dell'operatore, poiché tale numero non esiste nello Stato membro in cui è stabilito, lasciare la casella in bianco.

11.   Tipo di autorizzazione richiesta:

Barrare la casella pertinente.

12.   Settore economico di attività:

Descrivere l'attività esercitata.

13.   Stato membro in cui sono effettuate attività doganali:

Indicare il codice ISO alfa-2 del paese o dei paesi interessati.

14.   Informazioni sugli attraversamenti di frontiera:

Indicare il nome degli uffici doganali presso i quali avviene generalmente l'attraversamento della frontiera.

15.   Semplificazioni o agevolazioni già concesse, certificati menzionati nell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione e/o qualifica di agente regolamentato o mittente conosciuto ottenuta come indicato all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione:

Se sono già state concesse semplificazioni, indicare il tipo di semplificazione, il regime doganale pertinente e il numero di autorizzazione. Il regime doganale pertinente deve essere inserito secondo i codici utilizzati nella seconda o nella terza suddivisione della casella 1 del documento amministrativo unico.

Se il richiedente è titolare di uno o più certificati/autorizzazioni menzionati sopra, indicare il tipo e il numero del o dei certificati/autorizzazioni.

16., 17. e 18.   Uffici di gestione della documentazione/contabilità principale:

Indicare l'indirizzo completo degli uffici competenti. Se l'indirizzo è identico, compilare soltanto la casella 16.

19.   Nome, data e firma del richiedente:

 

Firma: il firmatario deve precisare la sua funzione. Il firmatario dovrebbe essere sempre la persona che rappresenta l'impresa del richiedente nell'insieme.

 

Nome: nome e timbro del richiedente.

 

Numero di allegati il richiedente fornisce le informazioni generali seguenti:

1.

Indicare i principali proprietari/azionisti (nome, indirizzo e rispettive quote). Indicare i membri del consiglio di amministrazione. I proprietari hanno precedenti di non conformità presso le autorità doganali?

2.

Nome della persona responsabile della gestione delle questioni doganali nell'impresa del richiedente.

3.

Descrizione delle attività economiche del richiedente.

4.

Dettagli sulla posizione dei vari siti dell'impresa del richiedente e breve descrizione delle attività svolte in ciascun sito. Precisare se il richiedente e ciascun sito agiscono nella catena di approvvigionamento a nome e per conto proprio oppure a nome proprio e per conto di un'altra persona o a nome e per conto di un'altra persona.

5.

Specificare se le merci sono acquistate da e/o fornite a società affiliate al richiedente.

6.

Descrizione dell'organizzazione interna dell'impresa del richiedente. Allegare eventuali documenti sulle funzioni/competenze di ciascun dipartimento.

7.

Numero di dipendenti in totale e in ciascun dipartimento.

8.

Nomi dei principali dirigenti (direttori generali, capi di dipartimento, amministratori dei servizi di contabilità, responsabile degli affari doganali ecc.). Descrizione delle procedure applicate solitamente quando il dipendente competente è assente, temporaneamente o permanentemente.

9.

Nome e posizione delle persone con competenze specifiche nel settore doganale in seno all'organizzazione del richiedente. Valutazione del livello delle conoscenze di queste persone in materia di utilizzo degli strumenti informatici nei settori doganali e commerciali e sulle questioni generali di carattere commerciale.

10.

Accordo o disaccordo alla pubblicazione delle informazioni contenute nell'autorizzazione AEO nell'elenco degli operatori economici autorizzati di cui all'articolo 14 quinvicies, paragrafo 4.


ALLEGATO 7

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NOTE ESPLICATIVE

Numero di autorizzazione

Il numero dell'autorizzazione deve sempre cominciare con il codice ISO alfa-2 dello Stato membro di rilascio, seguito da una delle sigle seguenti:

 

AEOC, per: Autorizzazione AEO — Semplificazioni doganali

 

AEOS per: Autorizzazione AEO — Sicurezza

 

AEOF per: Autorizzazione AEO — Semplificazioni doganali / Sicurezza

Tali sigle devono essere seguite dal numero nazionale di autorizzazione.

1.   Titolare dell'autorizzazione AEO

Indicare il nome completo del titolare, come appare nella casella 1 del formulario di domanda nell'allegato 1quater, nonché il numero (i numeri) di identificazione IVA che appare (appaiono) nella casella 8 del formulario di domanda, all'occorrenza il numero (i numeri) di identificazione dell'operatore (casella 9 del formulario di domanda), e il numero di registrazione legale (casella 10 del formulario di domanda).

2.   Autorità emittente:

Firma, nome e timbro dell'amministrazione delle dogane dello Stato membro.

Il nome dell'amministrazione delle dogane dello Stato membro può essere indicato a livello regionale se la struttura organizzativa dell'amministrazione lo prevede.

Riferimento al tipo di autorizzazione

Barrare la casella pertinente.

3.   Data di decorrenza della validità dell'autorizzazione

Indicare il giorno, il mese e l'anno, ai sensi dell'articolo 29 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione


ALLEGATO 8

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ALLEGATO 9

 

Appendice A

1.   Note introduttive alle tabelle

Nota 1.   Indicazione generale

1.1

La dichiarazione sommaria che deve essere presentata per le merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione o in uscita dallo stesso contiene, per ogni situazione o modo di trasporto, le informazioni indicate nelle tabelle da 1 a 5. La richiesta di deviazione, che deve essere presentata se un mezzo di trasporto attivo che entra nel territorio doganale dell'Unione arriva in primo luogo ad un ufficio doganale situato in uno Stato membro non indicato nella dichiarazione sommaria di entrata, contiene le informazioni indicate nella tabella 6.

1.2

Le tabelle da 1 a 7 comprendono tutte le informazioni necessarie per le procedure, le dichiarazioni e le richieste di deviazione di cui trattasi. Esse forniscono un quadro globale dei requisiti richiesti per le diverse procedure, dichiarazioni e richieste di deviazione.

1.3

I titoli delle colonne sono di immediata comprensione e si riferiscono alle procedure e alle dichiarazioni.

1.4

La lettera «X» in una determinata casella delle tabelle indica che il dato di cui trattasi è richiesto per il regime o la dichiarazione descritti nel titolo della colonna pertinente a livello della voce corrispondente alle merci. La lettera «Y» in una determinata casella delle tabelle indica che il dato di cui trattasi è richiesto per il regime o la dichiarazione descritti nel titolo della colonna pertinente a livello di intestazione. La lettera «Z» in una determinata casella delle tabelle indica che il dato di cui trattasi è richiesto per il regime o la dichiarazione descritti nel titolo della colonna pertinente alla voce relazione di trasporto. Ogni combinazione di queste lettere «X»«Y» e «Z» indica che il dato di cui trattasi può essere richiesto per il regime o la dichiarazione descritti nel titolo della colonna pertinente a ognuno dei livelli interessati.

1.5

Le descrizioni e le note di cui alla sezione 4 relative alle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita, alle procedure semplificate e alle richieste di deviazione si riferiscono alle informazioni indicate nelle tabelle da 1 a 7.

Nota 2.   Dichiarazione in dogana utilizzata come dichiarazione sommaria di entrata

2.1.

Qualora una dichiarazione in dogana, come disposto all'articolo 162 del codice, sia utilizzata come una dichiarazione sommaria, a norma dell'articolo 130, paragrafo 1, del codice, essa deve includere, oltre alle indicazioni prescritte per il regime specifico di cui all'appendice C1 o all'appendice C2, le informazioni specificate nella colonna «Dichiarazione sommaria di entrata» delle tabelle da 1 a 4.

Qualora una dichiarazione in dogana, di cui all'articolo 166, del codice, sia utilizzata come dichiarazione sommaria, a norma dell'articolo 130, paragrafo 1, del codice, essa deve includere, oltre alle indicazioni prescritte per il regime specifico di cui alla tabella 7, le informazioni specificate nella colonna «Dichiarazione sommaria di entrata» delle tabelle da 1 a 4.

2.2.

Qualora una dichiarazione in dogana, come disposto all'articolo 162 del codice, sia presentata da un AEO a norma dell'articolo 38, paragrafo 2, lettera b), del codice e sia utilizzata come una dichiarazione sommaria, a norma dell'articolo 130, paragrafo 1, del codice, essa deve includere, oltre alle indicazioni prescritte per il regime specifico di cui all'appendice C1 o all'appendice C2 le informazioni specificate nella colonna «Dichiarazione sommaria di entrata AEO» della tabella 5.

Qualora una dichiarazione in dogana, come disposto all'articolo 166 del codice sia presentata da un AEO a norma dell'articolo 38, paragrafo 2, lettera b), del codice e sia utilizzata come una dichiarazione sommaria, a norma dell'articolo 130, paragrafo 1, del codice, essa deve includere, oltre alle indicazioni prescritte per il regime specifico di cui alla tabella 7, le informazioni specificate nella colonna «Dichiarazione sommaria di entrata AEO» della tabella 5.

Nota 3.   Dichiarazione in dogana di esportazione

3.1.

Qualora una dichiarazione in dogana, come disposto all'articolo 162 del codice, sia necessaria, a norma dell'articolo 263, paragrafo 3, lettera a), del codice, essa deve includere, oltre alle indicazioni prescritte per la il regime specifico di cui all'appendice C1 o all'appendice C2, le informazioni specificate nella colonna «Dichiarazione sommaria di uscita» delle tabelle 1 e 2.

Qualora sia richiesta una dichiarazione in dogana, di cui all'articolo 166 del codice, a norma dell'articolo 263, paragrafo 3, lettera a), del codice, essa deve includere, oltre alle indicazioni prescritte per il regime specifico di cui alla tabella 7, le informazioni specificate nella colonna «Dichiarazione sommaria di uscita» delle tabelle 1 e 2.

Nota 4.   Altre circostanze particolari relative alle dichiarazioni di entrata e di uscita e a determinati tipi di traffico di merci. Nota alle tabelle da 2 a 4

4.1.

Le colonne «Dichiarazione sommaria di uscita — spedizioni per espresso» e «Dichiarazione sommaria di entrata — spedizioni per espresso» della tabella 2 contengono le informazioni richieste che devono essere forniti elettronicamente alle autorità doganali ai fini dell'analisi di rischio prima della partenza o dell'arrivo delle spedizioni per espresso. I servizi postali possono scegliere di fornire elettronicamente alle autorità doganali le informazioni contenute in tali colonne della tabella 2 ai fini dell'analisi di rischio prima della partenza o dell'arrivo delle spedizioni postali.

4.2.

Ai fini del presente allegato, per spedizione per espresso si intende un singolo articolo trasportato mediante un servizio integrato di raccolta, trasporto, sdoganamento e consegna in maniera rapida e con una scadenza precisa che garantisca la tracciabilità e il controllo di tali articoli per tutta la durata della prestazione.

4.5.

Le tabelle 3 e 4 contengono le informazioni necessarie alle dichiarazioni sommarie di entrata in relazione ai modi di trasporto su strada e su ferrovia.

4.6.

La tabella 3 relativa al modo di trasporto su strada si applica anche in caso di trasporto multimodale salvo diversamente disposto alla sezione 4.

Nota 5.   Procedure semplificate

5.1.

Le dichiarazioni per le procedure semplificate di cui all'articolo 166 del codice contengono le informazioni dettagliate di cui alla tabella 7.

5.2.

Il formato ridotto per taluni dati previsto nell'ambito delle procedure semplificate non limita né influenza i requisiti di cui alle appendici C1 e D1, segnatamente rispetto alle informazioni da fornire nelle dichiarazioni complementari.

2.   Prescrizione per le dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita

2.1.   Situazione per i modi di trasporto aereo, navale e lungo le vie navigabili interne e altri modi di trasporto o situazioni non contenute nelle tabelle da 2 a 4 — Tabella 1

Voce

Dichiarazione sommaria di uscita

(cfr. nota 3.1)

Dichiarazione sommaria di entrata

(cfr. nota 2.1)

Numero di articoli

Y

Y

Numero di riferimento unico della spedizione

X/Y

X/Y

Numero del documento di trasporto

X/Y

X/Y

Speditore

X/Y

X/Y

Persona che presenta la dichiarazione sommaria

Y

Y

Destinatario

X/Y

X/Y

Trasportatore

 

Z

Parte destinataria della notifica

 

X/Y

Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera

 

Z

Numero di riferimento del trasporto

 

Z

Codice del primo luogo di arrivo

 

Z

Data e ora di arrivo nel primo luogo di arrivo sul territorio doganale

 

Z

Codici del o dei paesi di transito

Y

Y

Modo di trasporto fino alla frontiera

 

Z

Ufficio doganale di uscita

Y

 

Ubicazione delle merci

Y

 

Luogo di carico

 

X/Y

Codice del luogo di scarico

 

X/Y

Designazione delle merci

X

X

Tipo di colli (codice)

X

X

Numero di colli

X

X

Marchi di spedizione

X/Y

X/Y

Numero di identificazione del materiale, se containerizzato

X/Y

X/Y

Numero di articoli

X

X

Codice delle merci

X

X

Massa lorda (kg)

X/Y

X/Y

Codice delle merci pericolose (ONU)

X

X

Numero del sigillo

X/Y

X/Y

Codice del metodo di pagamento delle spese di trasporto

X/Y

X/Y

Data della dichiarazione

Y

Y

Firma/Autenticazione

Y

Y

Indicatore di circostanze particolari

Y

Y

Codice dell'ufficio(i) doganale(i) successivo(i) di entrata

 

Z

2.2.   Spedizioni per espresso—Tabella 2

Voce

Dichiarazione sommaria di uscita — Spedizioni per espresso

(cfr. note 3.1 e da 4.1 a 4.3)

Dichiarazione sommaria di entrata — Spedizioni per espresso

(cfr. note 2.1 e da 4.1 a 4.3)

Numero di riferimento unico della spedizione

 

 

Numero del documento di trasporto

 

 

Speditore

X/Y

X/Y

Persona che presenta la dichiarazione sommaria

Y

Y

Destinatario

X/Y

X/Y

Trasportatore

 

Z

Numero di riferimento del trasporto

 

Z

Data e ora di arrivo nel primo luogo di arrivo sul territorio doganale

 

Z

Codici del o dei paesi di transito

Y

Y

Modo di trasporto fino alla frontiera

 

Z

Ufficio doganale di uscita

Y

 

Ubicazione delle merci

Y

 

Luogo di carico

 

Y

Codice del luogo di scarico

 

X/Y

Designazione delle merci

X

X

Numero di identificazione del materiale, se containerizzato

 

 

Numero di articoli

X

X

Codice delle merci

X

X

Massa lorda (kg)

X/Y

X/Y

Codice delle merci pericolose (ONU)

X

X

Codice del metodo di pagamento delle spese di trasporto

X/Y

X/Y

Data della dichiarazione

Y

Y

Firma/Autenticazione

Y

Y

Indicatore di circostanze particolari

Y

Y

Codice dell'ufficio(i) doganale(i) successivo(i) di entrata

 

Z

2.3.   Modo di trasporto su strada—Informazioni sulla dichiarazione sommaria di entrata—Tabella 3

Voce

Dichiarazione sommaria di entrata — Trasporto stradale

(cfr. nota 2.1)

Numero di articoli

Y

Numero di riferimento unico della spedizione

X/Y

Numero del documento di trasporto

X/Y

Speditore

X/Y

Persona che presenta la dichiarazione sommaria

Y

Destinatario

X/Y

Trasportatore

Z

Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera

Z

Codice del primo luogo di arrivo

Z

Data e ora di arrivo nel primo luogo di arrivo sul territorio doganale

Z

Codici dei paesi di transito

Y

Modo di trasporto fino alla frontiera

Z

Luogo di carico

X/Y

Codice del luogo di scarico

X/Y

Designazione delle merci

X

Tipo di colli (codice)

X

Numero di colli

X

Numero di identificazione del materiale, se containerizzato

X/Y

Numero di articoli

X

Codice delle merci

X

Massa lorda (kg)

X/Y

Codice del metodo di pagamento delle spese di trasporto

X/Y

Codice delle merci pericolose (ONU)

X

Numero del sigillo

X/Y

Data della dichiarazione

Y

Firma/Autenticazione

Y

Indicatore di circostanze particolari

Y

2.4.   Modo di trasporto per ferrovia—Informazioni sulla dichiarazione sommaria di entrata—Tabella 4

Voce

Dichiarazione sommaria di entrata (cfr. nota 2.1) — Trasporto ferroviario

Numero di articoli

Y

Numero di riferimento unico delle spedizioni

X/Y

Numero del documento di trasporto

X/Y

Speditore

X/Y

Persona che presenta la dichiarazione sommaria di entrata

Y

Destinatario

X/Y

Trasportatore

Z

Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera

Z

Numero di riferimento del trasporto

Z

Codice del primo luogo di arrivo

Z

Data e ora di arrivo nel primo luogo di arrivo sul territorio doganale

Z

Codici dei paesi di transito

Y

Modo di trasporto fino alla frontiera

Z

Luogo di carico

X/Y

Codice del luogo di scarico

X/Y

Designazione delle merci

X

Tipo di colli (codice)

X

Numero di colli

X

Numero di identificazione del materiale, se containerizzato

X/Y

Numero di articoli

X

Codice delle merci

X

Massa lorda (kg)

X/Y

Codice del metodo di pagamento delle spese di trasporto

X/Y

Codice delle merci pericolose (ONU)

X

Numero del sigillo

X/Y

Data della dichiarazione

Y

Firma/Autenticazione

Y

Indicatore di circostanze particolari

Y

2.5.   Operatori economici autorizzati — Dati ridotti richiesti per le dichiarazioni sommarie di entrata — Tabella 5

Voce

Dichiarazione sommaria di entrata

(cfr. nota 2.2)

Numero di riferimento unico della spedizione

X/Y

Numero del documento di trasporto

X/Y

Speditore

X/Y

Persona che presenta la dichiarazione sommaria

Y

Destinatario

X/Y

Trasportatore

Z

Parte destinataria della notifica

X/Y

Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera

Z

Numero di riferimento del trasporto

Z

Codice del primo luogo di arrivo

Z

Data e ora di arrivo nel primo luogo di arrivo sul territorio doganale

Z

Codici del o dei paesi di transito

Y

Modo di trasporto fino alla frontiera

Z

Ufficio doganale di uscita

 

Luogo di carico

X/Y

Designazione delle merci

X

Numero di colli

X

Numero di identificazione del materiale, se containerizzato

X/Y

Numero di articoli

X

Codice delle merci

X

Data della dichiarazione

Y

Firma/Autenticazione

Y

Indicatore di circostanze particolari

Y

Codice dell'ufficio(i) doganale(i) successivo(i) di entrata

Z

2.6.   Requisiti per le richieste di deviazione — Tabella 6

Voce

 

Modo di trasporto fino alla frontiera

Z

Identità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera

Z

Data e ora di arrivo nel primo luogo di arrivo sul territorio doganale

Z

Codice del paese del primo ufficio di entrata dichiarato

Z

Persona che chiede la deviazione

Z

MRN (Numero di riferimento del movimento)

X

Numero di articoli

X

Codice del primo luogo di arrivo

Z

Codice del primo luogo di arrivo effettivo

Z

3.   Requisiti per la dichiarazione semplificata—Tabella 7

Voce

Dichiarazione semplificata di esportazione (Cfr. nota 3.1)

Dichiarazione semplificata di importazione (Cfr. nota 2.1)

Dichiarazione

Y

Y

Numero di articoli

Y

Y

Numero di riferimento unico della spedizione

X

X

Numero del documento di trasporto

X/Y

X/Y

Speditore/esportatore

X/Y

 

Destinatario

 

X/Y

Dichiarante/rappresentante

Y

Y

Codice di qualifica del dichiarante/rappresentante

Y

Y

Codice valuta

 

X

Ufficio doganale di uscita

Y

 

Designazione delle merci

X

X

Tipo di colli (codice)

X

X

Numero di colli

X

X

Marchi di spedizione

X/Y

X/Y

Numero di identificazione del materiale, se containerizzato

 

X/Y

Numero di articoli

X

X

Codice delle merci

X

X

Massa lorda (kg)

 

X

Regime

X

X

Massa netta (kg)

X

X

Importo dell'articolo

 

X

Numero di riferimento dell'iscrizione delle merci nelle scritture del dichiarante

X

X

Numero di autorizzazione

X

X

Menzioni speciali

 

X

Data della dichiarazione

Y

Y

Firma/Autenticazione

Y

Y

4.   Note esplicative dei dati

MRN (Numero di riferimento del movimento)

Richiesta di deviazione: il numero di riferimento del movimento costituisce un'alternativa ai seguenti due dati:

identificazione del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera,

Data e ora di arrivo nel primo luogo di arrivo sul territorio doganale

Dichiarazione

Inserire i codici indicati nell'appendice D1 per la casella 1 DAU, prima e seconda suddivisione del DAU.

Numero di articoli  (1)

Numero totale di articoli dichiarato nella dichiarazione o nella dichiarazione sommaria.

[Rif.: DAU (casella 5)]

Numero di riferimento unico delle spedizioni

Numero unico assegnato alle merci, per l'entrata, l'importazione l'uscita e l'esportazione.

Si utilizzano i codici OMD (ISO15459) o equivalenti.

Dichiarazioni sommarie: si tratta di un'alternativa al numero del documento di trasporto, quando quest'ultimo non è disponibile.

Procedure semplificate: questa informazione può essere fornita ove disponibile.

Questo dato funge da collegamento con altre fonti di informazione utili.

[Rif.: DAU (casella 7)]

Numero del documento di trasporto

Riferimento al documento che accompagna il trasporto delle merci nel territorio doganale o fuori dal territorio doganale. Se la persona che presenta la dichiarazione sommaria di entrata è diversa dal trasportatore, deve essere fornito anche il numero del documento di trasporto del trasportatore.

Comprende il codice del tipo di documento di trasporto indicato all'appendice D1, seguito dal numero di identificazione del documento in questione.

Questo dato costituisce un'alternativa al numero di riferimento unico per le spedizioni [UCR] quando quest'ultimo non è disponibile. Funge da collegamento con altre fonti di informazione utili.

Dichiarazioni sommarie di uscita per l'approvvigionamento di navi e di aerei: numero della fattura o della distinta di carico.

Dichiarazioni sommarie di entrata per il modo di trasporto su strada: tale informazione deve essere fornita ove disponibile e può includere riferimenti al carnet TIR e al documento di trasporto CMR.

Speditore

La parte che spedisce le merci come stipulato nel contratto di trasporto dalla persona che lo ha firmato.

Dichiarazioni sommarie di uscita: questo dato deve essere fornito quando si tratta di una persona diversa da quella che presenta la dichiarazione sommaria. Si indica il numero EORI dello speditore se la persona che presenta la dichiarazione sommaria dispone del numero suddetto. Se il numero EORI dello speditore non è disponibile, devono essere comunicati il nome e l'indirizzo completo di quest'ultimo. Se i dati necessari per una dichiarazione sommaria di uscita figurano in una dichiarazione doganale ai sensi dell'articolo 263, paragrafo 3, lettera a), e dell'articolo 162 del codice, questo dato corrisponde al dato «Speditore/esportatore» della dichiarazione doganale.

Se sono concesse agevolazioni nell'ambito di un programma di partenariato commerciale elaborato da un paese terzo e riconosciuto dall'Unione, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che lo stesso paese terzo ha comunicato all'Unione. Tale numero può essere utilizzato se noto alla persona che presenta la dichiarazione sommaria.

La struttura del numero è la seguente:

Campo

Contenuto

Tipo di campo

Formato

Esempi

1

Identificatore del paese terzo (codice paese ISO alfa 2)

Alfabetico 2

a2

US

JP

CH

2

Numero di identificazione unico rilasciato in un paese terzo

Alfanumerico fino a 15

an.15

1234567890ABCDE

AbCd9875F

pt20130101aa

Esempi: «US1234567890ABCDE» per uno speditore negli Stati Uniti (codice paese: US) il cui numero d'identificazione unico è 1234567890ABCDE. «JPAbCd9875F» per uno speditore in Giappone (codice paese: JP) il cui numero di identificazione unico è AbCd9875F. «CHpt20130101aa» per uno speditore in Svizzera (codice paese: CH) il cui numero d'identificazione unico è pt20130101aa.

Identificatore del paese terzo: la codificazione alfabetica dell'Unione europea dei paesi e dei territori è basata sui codici ISO alfa 2 (a2) in vigore, nella misura in cui sono compatibili con i codici paese stabiliti in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 (2).

Qualora si comunichi il numero EORI o il numero di identificazione unico del paese terzo di uno speditore, il nome e l'indirizzo di quest'ultimo non sono comunicati.

Dichiarazioni sommarie di entrata: si indica il numero EORI dello speditore se noto alla persona che presenta la dichiarazione sommaria. Se il numero EORI dello speditore non è disponibile, devono essere comunicati il nome e l'indirizzo completo di quest'ultimo.

Se sono concesse agevolazioni nell'ambito di un programma di partenariato commerciale elaborato da un paese terzo e riconosciuto dall'Unione, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che lo stesso paese terzo ha comunicato all'Unione. Tale numero può essere utilizzato se noto alla persona che presenta la dichiarazione sommaria. La struttura del numero corrisponde alla struttura prevista nella parte «Dichiarazioni sommarie di uscita» della presente nota esplicativa dei dati.

Qualora si comunichi il numero EORI o il numero di identificazione unico del paese terzo di uno speditore, il nome e l'indirizzo di quest'ultimo non sono comunicati.

Speditore/esportatore

La parte che presenta, o per conto della quale è presentata, la dichiarazione d'esportazione e che ha la proprietà delle merci o un analogo diritto di disporre di esse al momento dell'accettazione della dichiarazione.

Inserire il numero EORI di cui all'articolo 1, paragrafo 18, del regolamento delegato (UE) 2015/2446. Se lo speditore/esportatore non dispone di un numero EORI, l'amministrazione doganale può assegnargli un numero ad hoc per la dichiarazione di cui trattasi.

[Rif.: DAU (casella 2)]

Persona che presenta la dichiarazione sommaria

Si indica il numero EORI della persona che presenta la dichiarazione sommaria; il suo nome e indirizzo non devono essere comunicati.

Dichiarazioni sommarie di entrata: una delle persone menzionate all'articolo 127, paragrafo 4, del codice.

Dichiarazioni sommarie di uscita: la parte definita all'articolo 271, paragrafo 2, del codice. Questa informazione non è fornita qualora, a norma dell'articolo 263, paragrafo 1, del codice, le merci sono coperte da una dichiarazione in dogana.

Nota: questa informazione è necessaria per identificare la persona che presenta la dichiarazione.

Persona che chiede la deviazione:

Richiesta di deviazione: persona che effettua la richiesta di deviazione all'entrata. Si indica il numero EORI della persona che presenta la richiesta di deviazione; il suo nome e indirizzo non devono essere comunicati.

Destinatario:

La parte a cui le merci sono effettivamente destinate.

Dichiarazioni sommarie di uscita: nei casi di cui all'articolo 215, paragrafo 2, terzo comma del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, devono essere indicati, se disponibili, il nome e l'indirizzo completi del destinatario. Nel caso in cui le merci siano trasportate con polizza di carico vendibile «con girata in bianco», il destinatario non è noto e l'informazione a esso relativa è sostituita dal seguente codice nella casella 44 della dichiarazione di esportazione:

Base giuridica

Oggetto

Casella

Codice

Appendice A

Situazioni relative a polizze di carico vendibili «con girata in bianco», in caso di dichiarazioni sommarie di uscita per le quali non siano noti gli estremi del destinatario.

44

30600

Si indica il numero EORI del destinatario, se noto alla persona che presenta la dichiarazione sommaria. Se il numero EORI del destinatario non è disponibile, devono essere comunicati il nome e l'indirizzo completi del destinatario.

Se sono concesse agevolazioni nell'ambito di un programma di partenariato commerciale elaborato da un paese terzo e riconosciuto dall'Unione, si indica il numero di identificazione unico messo a disposizione dell'Unione dal paese terzo interessato e che può essere utilizzato, ove disponibile, dalla persona che ha presentato la dichiarazione sommaria. La struttura del numero corrisponde a quella prevista nella parte «Dichiarazioni sommarie di uscita» della nota esplicativa dei dati intitolata «Speditore».

Qualora si comunichi il numero EORI o il numero di identificazione unico del paese terzo del destinatario, il nome e l'indirizzo di quest'ultimo non sono comunicati.

Dichiarazioni sommarie di entrata: questo dato deve essere fornito quando si tratta di una persona diversa da quella che presenta la dichiarazione sommaria. Nel caso in cui le merci siano trasportate con polizza di carico vendibile«con girata in bianco», il destinatario non è noto e l'informazione a esso relativa è sostituita dal seguente codice 10600.

Base giuridica

Oggetto

 

Codice

Appendice A

Situazioni relative a polizze di carico vendibili «con girata in bianco», in caso di dichiarazioni sommarie di entrata per le quali non siano noti gli estremi del destinatario

 

10600

Nei casi in cui deve essere fornita questa informazione, si indica il numero EORI del destinatario, se noto alla persona che presenta la dichiarazione sommaria. Se il numero EORI del destinatario non è disponibile, devono essere comunicati il nome e l'indirizzo completi del destinatario.

Se sono concesse agevolazioni nell'ambito di un programma di partenariato commerciale elaborato da un paese terzo e riconosciuto dall'Unione, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che lo stesso paese terzo ha comunicato all'Unione. Tale numero può essere utilizzato se noto alla persona che presenta la dichiarazione sommaria. La struttura del numero corrisponde a quella prevista nella parte «Dichiarazioni sommarie di uscita» della nota esplicativa dei dati intitolata «Speditore».

Qualora si comunichi il numero EORI o il numero di identificazione unico del paese terzo del destinatario, il nome e l'indirizzo di quest'ultimo non sono comunicati.

Dichiarante/rappresentante

Da indicare se diverso dallo speditore/esportatore all'esportazione/dal destinatario all'importazione.

Si indica il numero EORI del dichiarante/rappresentante.

[Rif.: DAU (casella 14)]

Codice di qualifica del dichiarante/rappresentante

Codice che specifica la qualifica del dichiarante o del rappresentante. I codici da utilizzare sono quelli elencati all'appendice D1 per la casella 14 del DAU.

Trasportatore

Questa informazione non è comunicata se si tratta della stessa persona che presenta la dichiarazione sommaria di entrata, tranne se sono concesse agevolazioni nell'ambito di un programma di partenariato commerciale elaborato da un paese terzo e riconosciuto dall'Unione. In questo caso si possono fornire tali informazioni indicando il numero di identificazione unico del paese terzo che lo stesso paese terzo ha comunicato all'Unione. La struttura del numero corrisponde a quella prevista nella parte «Dichiarazioni sommarie di uscita» della nota esplicativa dei dati intitolata «Speditore».

Se si tratta di una persona diversa da quella che presenta la dichiarazione sommaria di entrata, si indica il nome e l'indirizzo completo del trasportatore.

Si indica il numero EORI del trasportatore o il numero di identificazione unico del paese terzo del trasportatore:

se la persona che presenta la dichiarazione sommaria dispone del numero suddetto,

e/o

in caso di trasporto marittimo, trasporto per vie navigabili interne o trasporto aereo.

Si indica il numero EORI del trasportatore se questi è collegato al sistema doganale e chiede di ricevere una delle notifiche di cui all'articolo 185, paragrafo 3, o all'articolo 187, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Qualora si comunichi il numero EORI o il numero di identificazione unico del paese terzo di un trasportatore, il nome e l'indirizzo di quest'ultimo non sono comunicati.

Parte destinataria della notifica

Parte cui deve essere notificato l'arrivo delle merci all'entrata Questo dato deve essere fornito ove pertinente. Si indica il numero EORI della parte destinataria della notifica, se noto alla persona che presenta la dichiarazione sommaria. Se il numero EORI della parte destinataria della notifica non è disponibile, devono essere comunicati il nome e l'indirizzo completo della suddetta parte.

Se sono concesse agevolazioni nell'ambito di un programma di partenariato commerciale elaborato da un paese terzo e riconosciuto dall'Unione, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che lo stesso paese terzo ha comunicato all'Unione. Tale numero può essere utilizzato se noto alla persona che presenta la dichiarazione sommaria. La struttura del numero corrisponde a quella prevista nella parte «Dichiarazioni sommarie di uscita» della nota esplicativa dei dati intitolata «Speditore».

Qualora si comunichi il numero EORI o il numero di identificazione unico del paese terzo della parte destinataria della notifica, il nome e l'indirizzo di quest'ultima non sono comunicati.

Dichiarazione sommaria di entrata: qualora le merci siano trasportate con polizza di carico vendibile «con girata in bianco» e nel qual caso il destinatario non è menzionato, si inserisce il codice 10600 ed è sempre indicata la parte destinataria della notifica.

Dichiarazione sommaria di uscita: qualora le merci siano trasportate con polizza di carico vendibile «con girata in bianco» e nel qual caso il destinatario non è menzionato, i dati relativi alla parte destinataria della notifica sono sempre indicati nel campo «destinatario» al posto di quelli relativi al «destinatario». Se una dichiarazione di esportazione contiene informazioni concernenti la dichiarazione sommaria di uscita, nella casella 44 della dichiarazione di esportazione è inserito il codice 30600.

Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera

Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che varca la frontiera del territorio doganale dell'Unione. Per l'identità vanno utilizzate le definizioni previste nell'appendice C1 per la casella 18 del DAU. In caso di trasporto marittimo o per vie navigabili interne, va dichiarato il numero IMO di identificazione della nave o il numero unico europeo di identificazione delle navi (ENI). In caso di trasporto aereo, non occorre fornire alcuna informazione

I codici previsti nell'appendice D1 nella casella 21 del DAU vanno utilizzati per la nazionalità se tale informazione non è ancora inclusa nell'identità.

Modo di trasporto per ferrovia: deve essere indicato il numero del vagone.

Identità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera

Richiesta di deviazione: occorre indicare il numero IMO di identificazione della nave per il trasporto marittimo, il codice ENI per il trasporto per vie navigabili interne e il numero di volo IATA per il trasporto aereo.

Per il trasporto aereo, nei casi in cui l'operatore dell'aeromobile trasporta merci nell'ambito di un accordo di code-sharing con altri partner, si utilizzano i numeri di volo dei partner.

Numero di riferimento del trasporto  (3) (1)

Identificazione dell'itinerario compiuto dal mezzo di trasporto, ad esempio numero del viaggio, numero del volo o numero dell'itinerario, se pertinenti.

Per il trasporto aereo, nei casi in cui l'operatore dell'aeromobile trasporti merci nell'ambito di un accordo di code-sharing con altri partner, si utilizzano i numeri di volo dei partner.

Modo di trasporto per ferrovia: deve essere fornito il numero del convoglio. Questo dato deve essere fornito in caso di trasporto multimodale, se pertinente.

Codice del primo luogo di arrivo

Identificazione del primo luogo di arrivo nel territorio doganale, ossia un porto (via marittima), un aeroporto (via aerea) o un posto di frontiera (via terrestre).

Il codice deve conformarsi al seguente modello: UN/LOCODE (an..5) + codice nazionale (an..6).

Modi di trasporto su ferrovia e su strada: il codice deve seguire il modello fornito per gli uffici doganali all'appendice D1.

Richiesta di deviazione: occorre indicare il codice del primo ufficio doganale di entrata dichiarato.

Codice del primo luogo di arrivo effettivo

Richiesta di deviazione: occorre indicare il codice del primo ufficio doganale di entrata effettivo.

Codice del paese del primo ufficio di entrata dichiarato

Richiesta di deviazione: vanno utilizzati i codici indicati nell'appendice D1 per la casella 2 del DAU.

Data e ora di arrivo nel primo luogo di arrivo sul territorio doganale

Data e ora/data e ora previste di arrivo del mezzo di trasporto al primo aeroporto (via aerea), al primo posto di frontiera (via terrestre) o al primo porto (via marittima). Va utilizzato un codice di 12 cifre (AAAAMMGGHHMM). Deve essere indicata l'ora locale del primo posto di arrivo.

Richiesta di deviazione: si indica soltanto la data; va utilizzato il codice di 8 lettere (AAAAMMGG).

Codici del o dei paesi di transito

Identificazione in ordine cronologico dei paesi attraverso i quali le merci sono trasportate dal paese di partenza iniziale a quello di destinazione finale. Comprende il paese di partenza iniziale e quello di destinazione finale delle merci. Vanno utilizzati i codici indicati nell'appendice D1 per la casella 2 del DAU. Queste informazioni devono essere fornite nella misura in cui sono conosciute.

Dichiarazioni sommarie per le spedizioni per espresso in uscita — spedizioni postali: deve essere indicato solo il paese di destinazione finale delle merci.

Dichiarazioni sommarie per le spedizioni per espresso in entrata — spedizioni postali: deve essere indicato solo il paese di partenza iniziale delle merci.

Codice valuta

Codice indicato all'appendice D1 per la casella 22 del DAU per la valuta in cui la fattura commerciale è stata redatta.

Questa informazione è utilizzata insieme a quella «Importo dell'articolo» ove sia necessaria per il calcolo dei dazi all'importazione.

Gli Stati membri possono derogare a tale obbligo per le dichiarazioni semplificate all'importazione ove le condizioni prescritte nelle autorizzazioni legate a tali semplificazioni consentano loro di rimandare la raccolta di questo dato, indicandolo nella dichiarazione complementare.

[Rif.: DAU (caselle 22 e 44)].

Modo di trasporto fino alla frontiera

Dichiarazione sommaria di entrata: modo di trasporto corrispondente al mezzo di trasporto attivo in cui è previsto che le merci entrino nel territorio doganale dell'Unione. In caso di trasporto combinato, si applicano le norme previste nella nota esplicativa dell'appendice C1 per la casella 21.

Occorre dichiarare i modi di trasporto diversi da quello aereo eventualmente utilizzati per il trasporto del carico aereo.

Vanno utilizzati i codici 1, 2, 3, 4, 7, 8 o 9 previsti nell'appendice D1 nella casella 25 del DAU.

[Rif.: DAU (casella 25)].

Ufficio doganale di uscita

Codice previsto nell'appendice D1 per la casella 29 del DAU relativo all'ufficio doganale di uscita previsto.

Dichiarazioni sommarie per le spedizioni per espresso in uscita— spedizioni postali:

questo dato non va indicato qualora possa essere ricavato automaticamente e senza equivoco dagli altri dati forniti dall'operatore.

Ubicazione delle merci  (4)

Il luogo esatto in cui le merci possono essere esaminate.

[Rif.: DAU (casella 30)]

Luogo di carico  (5)

Nome del porto marittimo, dell'aeroporto, dell'autoporto, della stazione ferroviaria o di un altro luogo in cui le merci sono caricate sul mezzo utilizzato per il loro trasporto, con indicazione del relativo paese.

Dichiarazioni sommarie per le spedizioni per espresso in entrata — spedizioni postali:

Questo dato non va indicato qualora possa essere ricavato automaticamente e senza equivoco dagli altri dati forniti dall'operatore

Modi di trasporto su ferrovia e su strada: può essere il luogo di presa in carico delle merci ai sensi del contratto di trasporto o l'ufficio doganale di partenza TIR.

Luogo di scarico  (6)

Nome del porto marittimo, dell'aeroporto, dell'autoporto, della stazione ferroviaria o di un altro luogo in cui le merci sono scaricate dal mezzo utilizzato per il loro trasporto, con indicazione del relativo paese.

Modi di trasporto su ferrovia e su strada: se il codice non è disponibile, deve essere indicato il nome del luogo con la massima precisione possibile.

Nota: questo dato fornisce informazioni utili per la gestione del regime.

Designazione delle merci

Dichiarazioni sommarie: consistono nella descrizione in linguaggio chiaro, sufficientemente preciso da consentire ai servizi doganali di identificare le merci. Termini generici, quali «collettame», «carico» o «parti», non possono essere accettati. Un elenco di tali termini generici sarà pubblicato dalla Commissione. Non è necessario fornire questa informazione quando è specificato il codice delle merci.

Procedura semplificata: è la designazione a fini tariffari.

[Rif.: DAU (casella 31)]

Tipo di colli (codice)

Codice previsto nell'appendice D1 per la casella 31 del DAU relativo all'ufficio doganale di uscita previsto.

Numero di colli

Numero di articoli singoli imballati in modo da non poter essere divisi senza prima aprire l'imballaggio, o numero di pezzi se le merci sono prive di imballaggio. Questo dato non deve essere fornito nel caso di merci alla rinfusa.

[Rif.: DAU (casella 31)]

Marchi di spedizione

Descrizione libera dei marchi e dei numeri sulle unità di trasporto o sui colli.

Questo dato va indicato soltanto per le merci imballate, ove pertinente. Ove le merci siano containerizzate, il numero di contenitore può sostituire i marchi di spedizione, che possono tuttavia essere forniti dall'operatore se disponibili. I marchi di spedizione possono essere sostituiti dal numero di riferimento unico o dai riferimenti figuranti nel documento di trasporto che consentono di identificare inequivocabilmente tutti i colli della spedizione.

Nota: questo dato è utile per identificare le spedizioni.

[Rif.: DAU (casella 31)]

Numero di identificazione del materiale, se containerizzato

Marchi (lettere e/o numeri) che identificano il contenitore.

[Rif.: DAU (casella 31)]

Numero di articoli  (7)

Numero dell'articolo in relazione al numero totale di articoli riportati nella dichiarazione, nella dichiarazione sommaria o nella richiesta di deviazione.

Richiesta di deviazione: se è indicato l'MRN e la richiesta di deviazione non riguarda tutti gli articoli di una dichiarazione sommaria di entrata,la persona che richiede la deviazione fornisce i numeri di articolo attribuiti alle merci nella dichiarazione sommaria di entrata iniziale.

Da utilizzare soltanto quando vi sono più articoli.

Nota: questo dato, che è fornito automaticamente dai sistemi informatizzati, aiuta a identificare l'articolo interessato nella dichiarazione.

[Rif.: DAU (casella 32)]

Codice delle merci

Numero di codice corrispondente all'articolo in questione.

Dichiarazioni sommarie di entrata: primi 4 caratteri del codice NC. Non è necessario indicare questo dato se è fornita la designazione delle merci.

Dichiarazione semplificata di importazione: codice TARIC a 10 caratteri. Gli operatori possono, se del caso, completare queste informazioni con codici TARIC supplementari. Gli Stati membri possono derogare a tale obbligo per le dichiarazioni semplificate all'importazione ove le condizioni prescritte nelle autorizzazioni legate a tali semplificazioni consentano loro di rimandare la raccolta di questo dato, indicandolo nella dichiarazione complementare.

Dichiarazioni sommarie di uscita: primi 4 caratteri del codice NC. Non è necessario indicare questo dato se è fornita la designazione delle merci.

Dichiarazione semplificata di esportazione: codice NC a 8 caratteri. Gli operatori possono, se del caso, completare queste informazioni con codici TARIC supplementari. Gli Stati membri possono derogare a tale obbligo per le dichiarazioni semplificate all'esportazione ove le condizioni prescritte nelle autorizzazioni legate a tali semplificazioni consentano loro di rimandare la raccolta di questo dato, indicandolo nella dichiarazione complementare.

[Rif.: DAU (casella 33)]

Massa lorda (kg)

Peso (massa) delle merci corrispondente alla dichiarazione, compreso l'imballaggio, ma escluso il materiale di trasporto.

Ove possibile, l'operatore può indicare tale peso a livello dell'articolo nella dichiarazione.

Dichiarazione semplificata di importazione: questo dato deve essere fornito solo ove sia necessario per il calcolo dei dazi all'importazione.

Gli Stati membri possono derogare a tale obbligo per le dichiarazioni semplificate all'importazione ove le condizioni prescritte nelle autorizzazioni legate a tali semplificazioni consentano loro di rimandare la raccolta di questo dato, indicandolo nella dichiarazione complementare.

[Rif.: DAU (casella 35)]

Regime

Codice regime indicato all'appendice D1 per la casella 37, prima e seconda suddivisione, del DAU.

Gli Stati membri possono derogare all'obbligo di fornire i codici indicati nell'appendice D1 per la casella 37, seconda suddivisione, del DAU, per le dichiarazioni semplificate all'importazione e all'esportazione ove le condizioni prescritte nelle autorizzazioni legate a tali semplificazioni consentano loro di rimandare la raccolta di questo dato, indicandolo nella dichiarazione complementare.

Massa netta (kg)

Peso (massa) delle merci propriamente dette, prive di tutti i loro imballaggi.

Gli Stati membri possono derogare a tale obbligo per le dichiarazioni semplificate all'importazione e all'esportazione ove le condizioni prescritte nelle autorizzazioni legate a tali semplificazioni consentano loro di rimandare la raccolta di questo dato, indicandolo nella dichiarazione complementare.

[Rif.: DAU (casella 38)]

Importo dell'articolo

Prezzo delle merci per l'articolo interessato nella dichiarazione. Questa informazione è utilizzata insieme al «codice valuta» ove sia necessaria per il calcolo dei dazi all'importazione.

Gli Stati membri possono derogare a tale obbligo per le dichiarazioni semplificate all'importazione ove le condizioni prescritte nelle autorizzazioni legate a tali semplificazioni consentano loro di rimandare la raccolta di questo dato, indicandolo nella dichiarazione complementare.

[Rif.: DAU (casella 42)]

Numero di riferimento dell' iscrizione delle merci nelle scritture del dichiarante

Numero di riferimento dell'iscrizione nelle scritture contabili per il regime descritto all'articolo 182 del codice. Gli Stati membri possono derogare a tale obbligo ove esistano altri sistemi soddisfacenti di tracciabilità delle spedizioni.

Menzioni speciali

Inserire il codice 10100 nel caso in cui si applichi l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1147/2002 (8) (merci importate con certificati di idoneità alla navigazione aerea).

[Rif.: DAU (casella 44) ]

Numero di autorizzazione

Numero di autorizzazione delle semplificazioni. Gli Stati membri possono derogare a tale obbligo se i loro sistemi informatizzati possono ricavare questo dato senza alcun equivoco da altri elementi della dichiarazione, come ad esempio l'identificazione dell'operatore.

Codice delle merci pericolose (ONU)

Il codice di identificazione delle merci pericolose delle Nazioni Unite (UNDG) è un numero di serie unico attribuito nell'ambito delle Nazioni Unite alle sostanze e agli articoli contenuti in un elenco delle merci pericolose più comunemente trasportate.

Questo dato deve essere fornito solo dove è pertinente.

Numero del sigillo  (9)

Numeri di identificazione del sigillo apposto al materiale di trasporto, ove pertinenti.

Codice del metodo di pagamento delle spese di trasporto

Devono essere utilizzati i codici seguenti:

A

Pagamento in contanti

B

Pagamento con carta di credito

C

Pagamento con assegno

D

Altri (per esempio, con addebito su un conto)

H

Trasferimento elettronico dei fondi

Y

Titolare del conto presso il trasportatore

Z

Non prepagato

Questa informazione deve essere fornita se disponibile.

Data della dichiarazione  (10)

Data in cui le diverse dichiarazioni sono state rilasciate e, se del caso, firmate o comunque autenticate.

Per l'iscrizione delle merci nelle scritture del dichiarante a norma dell'articolo 182 del codice si tratta della data di iscrizione nelle scritture contabili.

[Rif.: DAU (casella 54)]

Firma/Autenticazione  (10)

[Rif.: DAU (casella 54)]

Indicatore di circostanze particolari

Elemento in codice che indica la circostanza speciale invocata dall'operatore interessato.

A

Spedizioni postali e per espresso

C

Modo di trasporto su strada

D

Modo di trasporto per ferrovia

E

Operatori economici autorizzati

Questo dato va fornito solo ove il beneficio di una circostanza particolare diversa da quelle di cui alla tabella 1 sia chiesto dalla persona che presenta la dichiarazione sommaria.

Questo dato non va indicato qualora possa essere ricavato automaticamente e senza equivoco dagli altri dati forniti dall'operatore.

Codice dell'ufficio(i) doganale(i) successivo(i) di entrata

Identificazione degli uffici doganali successivi di entrata nel territorio doganale dell'Unione.

Il suddetto codice va fornito qualora il codice del modo di trasporto fino alla frontiera sia 1, 4 oppure 8.

Il codice deve conformarsi al modello previsto nell'appendice D1 per la casella 29 del DAU relativo agli uffici doganali di entrata.


(1)  Generato automaticamente dai sistemi informatizzati.

(2)  GU L 152 del 16.6.2009, pag. 23.

(3)  Informazioni da fornire, se disponibili.

(4)  Informazioni da fornire, se disponibili.

(5)  In codice, ove disponibile.

(6)  In codice, ove disponibile.

(7)  Generato automaticamente dai sistemi informatizzati.

(8)  GU L 170 del 29.6.2002, pag. 8.

(9)  Informazioni da fornire, se disponibili.

(10)  Generato automaticamente dai sistemi informatizzati.

Appendice B1

MODELLO DEL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO UNICO

(fascicolo di otto esemplari)

(1)

Le disposizioni tecniche relative ai formulari, in particolare quelle relative al formato e al colore, figurano all'appendice C1, titolo I, lettera A.

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Appendice B2

MODELLO DEL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO UNICO PER STAMPA TRAMITE SISTEMI INFORMATIZZATI DI GESTIONE DELLE DICHIARAZIONI, A PARTIRE DA DUE FASCICOLI SUCCESSIVI DI QUATTRO ESEMPLARI

(1)

Le disposizioni tecniche relative ai formulari, in particolare quelle relative al formato e al colore, figurano all'appendice C1, titolo I, lettera A.

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Appendice B3

MODELLO DI FORMULARIO SUPPLEMENTARE DEL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO UNICO

(fascicolo di otto esemplari)

(1)

Le disposizioni tecniche relative ai formulari, in particolare quelle relative al formato e al colore, figurano all'appendice C1, titolo I, lettera A.

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Appendice B4

MODELLO DI FORMULARIO SUPPLEMENTARE DEL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO UNICO PER STAMPA TRAMITE SISTEMI INFORMATIZZATI DI GESTIONE DELLE DICHIARAZIONI A PARTIRE DA DUE FASCICOLI SUCCESSIVI DI QUATTRO ESEMPLARI

(1)

Le disposizioni tecniche relative ai formulari, in particolare quelle relative al formato e al colore, figurano all'appendice C1, titolo I, lettera A.

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Appendice B5

INDICAZIONE DEGLI ESEMPLARI DEI MODULI FIGURANTI NELLE APPENDICI B1 e B3 NEI QUALI I DATI ANNOTATI DEVONO FIGURARE A RICALCO

(a partire dall'esemplare n. 1)

Numero della casella

Numero degli esemplari

Numero della casella

Numero degli esemplari

I.   

CASELLE PER GLI OPERATORI

1

da 1 a 8 eccetto la sottocasella centrale:

27

da 1 a 5 (1)

 

da 1 a 3

28

da 1 a 3

2

da 1 a 5 (1)

29

da 1 a 3

3

da 1 a 8

30

da 1 a 3

4

da 1 a 8

31

da 1 a 8

5

da 1 a 8

32

da 1 a 8

6

da 1 a 8

33

prima sottocasella a sinistra: da 1 a 8

7

da 1 a 3

 

altre sotto caselle: da 1 a 3

8

da 1 a 5 (1)

34a

da 1 a 3

9

da 1 a 3

34b

da 1 a 3

10

da 1 a 3

35

da 1 a 8

11

da 1 a 3

36

12

37

da 1 a 3

13

da 1 a 3

38

da 1 a 8

14

da 1 a 4

39

da 1 a 3

15

da 1 a 8

40

da 1 a 5 (1)

15a

da 1 a 3

41

da 1 a 3

15b

da 1 a 3

42

16

1, 2, 3, 6, 7 e 8

43

17

da 1 a 8

44

da 1 a 5 (1)

17a

da 1 a 3

45

17b

da 1 a 3

46

da 1 a 3

18

da 1 a 5 (1)

47

da 1 a 3

19

da 1 a 5 (1)

48

da 1 a 3

20

da 1 a 3

49

da 1 a 3

21

da 1 a 5 (1)

50

da 1 a 8

22

da 1 a 3

51

da 1 a 8

23

da 1 a 3

52

24

da 1 a 3

53

da 1 a 8

25

da 1 a 5 (1)

54

da 1 a 4

26

da 1 a 3

55

 

 

56

II.   

CASELLE AMMINISTRATIVE

A

da 1 a 4 (2)

C

da 1 a 8 (2)

B

da 1 a 3

D

da 1 a 4


(1)  In nessun caso si può chiedere agli utilizzatori di compilare queste caselle nell'esemplare n. 5 ai fini del transito.

(2)  A scelta dello Stato membro di spedizione.

Appendice B6

INDICAZIONE DEGLI ESEMPLARI DEI FORMULARI FIGURANTI NELLE APPENDICI B2 E B4 NEI QUALI I DATI ANNOTATI DEVONO FIGURARE A RICALCO

(a partire dall'esemplare n. 1/6)

Numero della casella

Numero degli esemplari

Numero della casella

Numero degli esemplari

I.   

CASELLE PER GLI OPERATORI

1

da 1 a 4 eccetto la sottocasella centrale:

27

da 1 a 4

 

da 1 a 3

28

da 1 a 3

2

da 1 a 4

29

da 1 a 3

3

da 1 a 4

30

da 1 a 3

4

da 1 a 4

31

da 1 a 4

5

da 1 a 4

32

da 1 a 4

6

da 1 a 4

33

prima sottocasella a sinistra: da 1 a 4

7

da 1 a 3

 

altre sotto caselle: da 1 a 3

8

da 1 a 4

34a

da 1 a 3

9

da 1 a 3

34b

da 1 a 3

10

da 1 a 3

35

da 1 a 4

11

da 1 a 3

36

da 1 a 3

12

da 1 a 3

37

da 1 a 3

13

da 1 a 3

38

da 1 a 4

14

da 1 a 4

39

da 1 a 3

15

da 1 a 4

40

da 1 a 4

15a

da 1 a 3

41

da 1 a 3

15b

da 1 a 3

42

da 1 a 3

16

da 1 a 3

43

da 1 a 3

17

da 1 a 4

44

da 1 a 4

17a

da 1 a 3

45

da 1 a 3

17b

da 1 a 3

46

da 1 a 3

18

da 1 a 4

47

da 1 a 3

19

da 1 a 4

48

da 1 a 3

20

da 1 a 3

49

da 1 a 3

21

da 1 a 4

50

da 1 a 4

22

da 1 a 3

51

da 1 a 4

23

da 1 a 3

52

da 1 a 4

24

da 1 a 3

53

da 1 a 4

25

da 1 a 4

54

da 1 a 4

26

da 1 a 3

55

 

 

56

II.   

CASELLE AMMINISTRATIVE

A

da 1 a 4 (1)

C

da 1 a 4

B

da 1 a 3

D/J

da 1 a 4


(1)  A scelta dello Stato membro di spedizione, entro tali limiti.

Appendice C1

NOTE ESPLICATIVE DEL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO UNICO

TITOLO I

NOTE GENERALI

(1)

L'amministrazione doganale di ciascuno Stato membro completa, ove occorra, le presenti note esplicative.

(2)

Le disposizioni del presente titolo non precludono la stampa di dichiarazioni in dogana su supporto cartaceo e di documenti che certificano lo stato di merci unionali non movimentate in base al regime di transito unionale per mezzo di sistemi di elaborazione dati, su carta vergine, alle condizioni stabilite dagli Stati membri.

A.   DESCRIZIONE GENERALE

(1)

La dichiarazione doganale su supporto cartaceo deve essere stampata su carta collata per scrittura, a ricalco, del peso di almeno 40 g/m2. L'opacità di questa carta deve far sì che le indicazioni figuranti su una delle facciate non pregiudichino la leggibilità delle indicazioni apposte sull'altra facciata e la sua resistenza non deve normalmente consentire lacerazioni o sgualciture.

(2)

La carta è di colore bianco per tutti gli esemplari. Tuttavia, per quanto riguarda gli esemplari relativi al transito unionale utilizzati (1, 4 e 5), le caselle 1 (prima e terza suddivisione), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (prima suddivisione di sinistra), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 e 56 hanno lo sfondo verde.

I formulari sono stampati in verde.

(3)

Le dimensioni delle caselle sono basate orizzontalmente su un decimo di pollice e verticalmente su un sesto di pollice. Le dimensioni delle suddivisioni delle caselle sono basate orizzontalmente su un decimo di pollice.

(4)

I diversi esemplari sono contraddistinti da diversi colori, nel seguente modo sui formulari conformi ai modelli di cui alle appendici B1 e B3:

gli esemplari 1, 2, 3 e 5 sono corredati, sulla destra, di un bordo continuo rispettivamente di colore rosso, verde, giallo e blu;

gli esemplari 4, 6, 7 e 8 sono corredati, sulla destra, di un bordo discontinuo rispettivamente di colore blu, rosso, verde e giallo.

Per quanto concerne i formulari figuranti nelle appendici B2 e B4, gli esemplari 1/6, 2/7, 3/8 e 4/5 sono corredati, sulla destra, di un bordo continuo e, alla destra di questo, di un bordo discontinuo rispettivamente di colore rosso, verde, giallo e blu.

La larghezza di questi bordi è di circa 3 mm. I bordi discontinui sono costituiti da una successione di quadratini di 3 mm di lato, con uno spazio di 3 mm fra l'uno e l'altro.

L'appendice B5 reca l'indicazione degli esemplari sui quali i dati riportati sui formulari di cui alle appendici B1 e B3 devono figurare a ricalco. L'appendice B6 reca l'indicazione degli esemplari sui quali i dati riportati sui formulari di cui alle appendici B2 e B4 devono figurare a ricalco.

(5)

Il formato dei formulari è di 210 × 297 mm; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza.

(6)

Le amministrazioni doganali degli Stati membri possono esigere che i formulari rechino il nome e l'indirizzo del tipografo o un marchio che ne permetta l'identificazione. Essi possono anche subordinare la stampa dei formulari a una preventiva autorizzazione di carattere tecnico.

(7)

I formulari e i formulari supplementari vanno utilizzati:

(a)

quando in una normativa unionale si fa riferimento a una dichiarazione di vincolo a un regime doganale o di riesportazione;

(b)

all'occorrenza, durante il periodo transitorio previsto dall'atto di adesione all'Unione, negli scambi tra l'Unione, nella sua composizione precedente all'adesione, e i nuovi Stati membri, nonché tra questi ultimi, di merci che non beneficiano ancora della soppressione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente o che restano soggette ad altre misure previste dall'atto di adesione;

(c)

quando una disposizione unionale ne prevede esplicitamente l'impiego, in particolare nel quadro del regime di transito unionale per la dichiarazione di transito dei viaggiatori e per la procedura di riserva.

(8)

I formulari e i formulari supplementari impiegati a tal fine comprendono gli esemplari necessari all'espletamento delle formalità relative a uno o più regimi doganali, scelti fra un insieme di otto esemplari:

l'esemplare n. 1, che è conservato dall'autorità dello Stato membro nel quale sono espletate le formalità di esportazione (eventualmente di spedizione) o di transito unionale,

l'esemplare n. 2, che viene utilizzato a fini statistici dallo Stato membro di esportazione. Può essere altresì utilizzato per le statistiche dello Stato membro di spedizione nel caso di scambi tra parti del territorio doganale dell'Unione con regime fiscale differente,

l'esemplare n. 3, che è consegnato all'esportatore dopo essere stato vistato dall'amministrazione delle dogane,

l'esemplare n. 4, che è conservato dall'ufficio di destinazione dopo l'operazione di transito unionale o è utilizzato come documento comprovante il carattere unionale delle merci,

l'esemplare n. 5, che costituisce l'esemplare di rinvio per il regime di transito unionale,

l'esemplare n. 6, che è conservato dall'autorità dello Stato membro nel qual sono espletate le formalità di importazione,

l'esemplare n. 7, che viene utilizzato a fini statistici dallo Stato membro di importazione, Può essere altresì utilizzato per le statistiche dello Stato membro di importazione nel caso di scambi tra parti del territorio doganale dell'Unione con regime fiscale differente,

l'esemplare n. 8, che è consegnato al destinatario.

Sono quindi possibili varie combinazioni di esemplari, ad esempio:

esportazione, perfezionamento passivo o riesportazione: esemplari n. 1, n. 2 e n. 3,

regime di transito unionale, esemplari n. 1, n. 4 e n. 5,

regimi doganali all'importazione: esemplari n. 6, n. 7 e n. 8.

(9)

Oltre a questi casi, esistono circostanze in cui occorre giustificare a destinazione il carattere doganale delle merci unionali in oggetto. In casi del genere si dovrà utilizzare come documento T2L l'esemplare n. 4.

(10)

Gli operatori hanno quindi la possibilità di far stampare tipi di fascicoli di formulari corrispondenti alla scelta da essi fatta, sempre che il formulario utilizzato sia conforme al modello ufficiale.

Ogni fascicolo deve essere costituito in modo che, quando in talune caselle debba essere apposta un'informazione identica nei due Stati membri interessati, questa sia annotata direttamente dall'esportatore o dal titolare del regime sull'esemplare n. 1 e figuri a ricalco su tutti gli altri esemplari. Quando invece, per vari motivi (in particolare quando il contenuto dell'informazione sia diverso a seconda della fase dell'operazione in causa), un'informazione non debba essere trasmessa da uno Stato membro all'altro, la desensibilizzazione della carta autocopiante limita tale copia agli esemplari che interessano.

Quando si ricorre a un sistema informatico per il trattamento delle dichiarazioni è possibile utilizzare i fascicoli estratti da insiemi composti di esemplari aventi ciascuno una doppia destinazione: 1/6, 2/7, 3/8, 4/5.

In tal caso, per ogni fascicolo utilizzato deve essere indicata la numerazione degli esemplari corrispondenti, cancellando la numerazione a margine concernente gli esemplari non utilizzati.

Ogni fascicolo così costituito è presentato in modo che le informazioni da riprodurre sui vari esemplari risultino a ricalco in virtù del trattamento chimico della carta.

(11)

Quando, in base all'osservazione generale 2, le dichiarazioni di vincolo ad un regime doganale o di riesportazione o i documenti attestanti il carattere doganale delle merci unionali che non circolano in regime di transito unionale interno sono redatte(i) su carta vergine con mezzi informatici pubblici o privati, queste dichiarazioni o questi documenti devono soddisfare tutti i requisiti di forma, compresi quelli relativi al verso dei formulari (per quanto concerne gli esemplari utilizzati nel quadro del regime di transito unionale), previsti dal codice o dal presente regolamento, eccezione fatta per:

il colore della stampa,

l'impiego di caratteri corsivi,

la stampa del fondo delle caselle relative al transito unionale.

La dichiarazione di transito viene presentata in esemplare unico all'ufficio di partenza, se questo utilizza mezzi informatici.

B.   INDICAZIONI RICHIESTE

I formulari contengono un insieme di caselle di cui solo una parte deve essere utilizzata in funzione del o dei regimi doganali di cui trattasi.

Fatta salva l'applicazione di procedure semplificate, le caselle eventualmente occorrenti per ogni regime figurano nella tabella seguente. Le disposizioni specifiche relative a ciascuna casella di cui al titolo II non modificano lo stato delle caselle presenti nella tabella seguente.

È opportuno notare che le alternative possibili non alterano il fatto che alcuni dati sono, per loro natura, riservati, ovvero che vengono raccolti soltanto se le circostanze lo rendono necessario. Per esempio, le unità supplementari di cui alla casella 41 (stato «A») saranno indicate solo se previsto dalla TARIC.

N. caselle

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1(1)

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

1(2)

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

1(3)

 

 

 

 

 

A

A

 

 

 

2

B[1]

A

B

B

B

B

B

B

B

 

2 (N.)

A

A

A

A

A

B

A

B

B

 

3

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

4

B

 

B

 

B

A [4]

A

B

B

 

5

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

6

B

 

B

B

B

B[4]

 

B

B

 

7

C

C

C

C

C

A [5]

 

C

C

C

8

B

B

B

B

B

A[6]

 

B

B

B

8 (N.)

B

B

B

B

B

B

 

A

A

A

12

 

 

 

 

 

 

 

B

B

 

14

B

B

B

B

B

 

B

B

B

B

14 (N.)

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

15

 

 

 

 

 

A[2]

 

 

 

 

15a

B

B

B

B

B

A [5]

 

A

A

B

17

 

 

 

 

 

A [2]

 

 

 

 

17a

A

A

A

B

A

A [5]

 

B

B

B

17b

 

 

 

 

 

 

 

B

B

B

18 (Identità)

B [1] [7]

 

B [7]

 

B [7]

A[7] [24]

 

B [7]

B [7]

 

18 (Nazionalità)

 

 

 

 

 

A[8] [24]

 

 

 

 

19

A[9]

A[9]

A[9]

A[9]

A[9]

B [4]

 

A[9]

A[9]

A[9]

20

B[10]

 

B[10]

 

B[10]

 

 

B[10]

B[10]

 

21 (Identità)

A [1]

 

 

 

 

B [8]

 

 

 

 

21 (Nazionalità)

A[8]

 

A[8]

 

A[8]

A[8]

 

A[8]

A[8]

 

22 (Valuta)

B

 

B

 

B

 

 

A

A

 

22 (Importo)

B

 

B

 

B

 

 

C

C

 

23

B[11]

 

B[11]

 

B[11]

 

 

B[11]

B[11]

 

24

B

 

B

 

B

 

 

B

B

 

25

A

B

A

B

A

B

 

A

A

B

26

A[12]

B[12]

A[12]

B[12]

A[12]

B[12]

 

A[13]

A[13]

B[13]

27

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

29

B

B

B

B

B

 

 

B

B

B

30

B

B[1]

B

B

B

B [14]

 

B

B

B

31

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

32

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

33(1)

A

A

A

 

A

A [16]

A[17]

A

A

B

33(2)

 

 

 

 

 

 

 

A

A

B

33(3)

A

A

 

 

 

 

 

A

A

B

33(4)

A

A

 

 

 

 

 

A

A

B

33(5)

B

B

B

B

B

 

 

B

B

B

34a

C[1]

A

C

C

C

 

 

A

A

A

34b

B

 

B

 

B

 

 

 

 

 

35

B

A

B

A

B

A

A

B

B

A

36

 

 

 

 

 

 

 

A

A [17]

 

37(1)

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

37(2)

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

38

A

A

A

A