EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0551

Decisione (UE) 2016/551 del Consiglio, del 23 marzo 2016, che stabilisce la posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto per la riammissione in merito a una decisione del comitato misto per la riammissione sulle modalità di attuazione per applicare gli articoli 4 e 6 dell'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia a decorrere dal 1° giugno 2016

OJ L 95, 9.4.2016, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/551/oj

9.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 95/9


DECISIONE (UE) 2016/551 DEL CONSIGLIO

del 23 marzo 2016

che stabilisce la posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto per la riammissione in merito a una decisione del comitato misto per la riammissione sulle modalità di attuazione per applicare gli articoli 4 e 6 dell'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia a decorrere dal 1o giugno 2016

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 79, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia («accordo») è stato concluso con decisione 2014/252/UE del Consiglio (1) ed è entrato in vigore il 1o ottobre 2014. A norma dell'articolo 24, paragrafo 3, dell'accordo, le disposizioni degli articoli 4 e 6 dell'accordo relative alla riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi si applicano a decorrere dal 1o ottobre 2017.

(2)

In occasione del vertice svoltosi il 29 novembre 2015, l'Unione e la Turchia hanno espresso il loro accordo politico affinché l'accordo sia pienamente applicabile a decorrere dal 1o giugno 2016.

(3)

A norma dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo, il comitato misto per la riammissione stabilisce le modalità di attuazione necessarie per l'applicazione uniforme dell'accordo. È opportuno pertanto stabilire, mediante una decisione del comitato misto per la riammissione, le modalità di attuazione necessarie per anticipare al 1o giugno 2016 l'applicabilità degli obblighi di cui agli articoli 4 e 6 dell'accordo.

(4)

Il Regno Unito è vincolato dall'accordo e partecipa pertanto all'adozione della presente decisione.

(5)

L'Irlanda non è vincolata dall'accordo, non è soggetta alla sua applicazione e non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione.

(6)

La Danimarca non è vincolata dall'accordo, non è soggetta alla sua applicazione e non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione.

(7)

Alla luce di quanto sopra, occorre stabilire la posizione che dev'essere adottata, a nome dell'Unione, in sede di comitato misto per la riammissione in merito a una decisione del comitato misto per la riammissione sulle modalità di attuazione per applicare gli articoli 4 e 6 dell'accordo a decorrere dal 1o giugno 2016,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato misto per la riammissione UE-Turchia, in merito a una decisione del comitato misto per la riammissione sulle modalità di attuazione per applicare gli articoli 4 e 6 dell'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia a decorrere dal 1o giugno 2016, è basata sul progetto di decisione del comitato misto di riammissione accluso alla presente decisione.

Possono essere accettate modifiche minori di tale progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2016

Per il Consiglio

Il presidente

A.G. KOENDERS


(1)  Decisione 2014/252/UE del Consiglio, del 14 aprile 2014, relativa alla conclusione dell'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia (GU L 134 del 7.5.2014, pag. 1).


PROGETTO DI

DECISIONE N. 2/2016 DEL COMITATO MISTO PER LA RIAMMISSIONE ISTITUITO DALL'ACCORDO DI RIAMMISSIONE DELLE PERSONE IN POSIZIONE IRREGOLARE TRA L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA DI TURCHIA

del

in merito alle modalità di attuazione per applicare gli articoli 4 e 6 dell'accordo a decorrere dal 1o giugno 2016

IL COMITATO,

visto l'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia, in particolare l'articolo 19, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia («accordo») è entrato in vigore il 1o ottobre 2014.

(2)

A norma dell'articolo 24, paragrafo 3, dell'accordo, gli obblighi in materia di riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi di cui agli articoli 4 e 6 dell'accordo diventano applicabili solo tre anni dopo la data di entrata in vigore dell'accordo.

(3)

In occasione del vertice UE-Turchia svoltosi il 29 novembre 2015, le due parti hanno raggiunto un accordo politico affinché l'accordo diventi pienamente applicabile dal giugno 2016,

HA DECISO DI ADOTTARE LE SEGUENTI MODALITÀ DI ATTUAZIONE:

Articolo 1

Gli obblighi di cui agli articoli 4 e 6 dell'accordo, in materia di riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi, sono applicabili a decorrere dal 1o giugno 2016.

Articolo 2

La presente decisione è vincolante in seguito alle necessarie procedure interne previste dal diritto delle parti.

Fatto a …,

(per l'Unione europea)

(per la Repubblica di Turchia)


Top