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Document 32016D0120

Decisione di esecuzione (UE) 2016/120 della Commissione, del 28 gennaio 2016, relativa all'identificazione dell'eXtensible Business Reporting Language 2.1 ai fini dell'utilizzo come riferimento negli appalti pubblici (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 23, 29.1.2016, p. 77–78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/120/oj

29.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 23/77


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/120 DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 2016

relativa all'identificazione dell'eXtensible Business Reporting Language 2.1 ai fini dell'utilizzo come riferimento negli appalti pubblici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 1,

previa consultazione della piattaforma multilaterale europea delle parti interessate sulla normazione delle TIC e degli esperti del settore,

considerando quanto segue:

(1)

La normazione svolge un importante ruolo di sostegno alla strategia Europa 2020, come indicato nella comunicazione della Commissione intitolata «Europa 2020 — Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (2). Diverse iniziative faro della strategia Europa 2020 sottolineano l'importanza della normazione volontaria nei mercati dei prodotti o dei servizi al fine di garantire la compatibilità e l'interoperabilità tra prodotti e servizi, promuovere lo sviluppo tecnologico e sostenere l'innovazione.

(2)

Il completamento del mercato unico digitale è una priorità fondamentale per l'Unione europea, come sottolineato nella comunicazione della Commissione «Analisi annuale della crescita 2015» (3). Nella sua comunicazione «Strategia per il mercato unico digitale in Europa» (4), la Commissione ha sottolineato il ruolo della normazione e dell'interoperabilità nella creazione di un'economia digitale europea con un potenziale di crescita a lungo termine.

(3)

Nella società digitale i prodotti della normazione diventano indispensabili per garantire l'interoperabilità tra dispositivi, applicazioni, archivi di dati, servizi e reti. La comunicazione della Commissione «Una visione strategica per le norme europee: compiere passi avanti per favorire e accelerare la crescita sostenibile dell'economia europea entro il 2020» (5) riconosce la specificità della normazione nel settore delle tecnologie di informazione e comunicazione (TIC), in cui soluzioni, applicazioni e servizi sono spesso sviluppati da forum e consorzi di TIC internazionali che si sono imposti come organismi leader nell'elaborazione delle norme TIC.

(4)

Il regolamento (UE) n. 1025/2012 intende modernizzare e migliorare il quadro della normazione europea. Esso stabilisce un sistema mediante il quale la Commissione può decidere di identificare le specifiche tecniche delle TIC più pertinenti e maggiormente accettate, elaborate da organismi diversi dagli organismi di normazione europei, internazionali o nazionali. La possibilità di utilizzare tutta la gamma di specifiche tecniche delle TIC in occasione dell'acquisto di hardware, software e servizi di tecnologia dell'informazione consentirà di realizzare l'interoperabilità tra dispositivi, servizi e applicazioni, contribuirà a evitare la dipendenza da un unico fornitore delle pubbliche amministrazioni, che si verifica quando il committente pubblico non può cambiare fornitore dopo la scadenza del contratto di appalto a causa dell'impiego di soluzioni proprietarie, e incoraggerà la concorrenza nell'offerta di soluzioni TIC interoperabili.

(5)

Per essere ammissibili ai fini dell'utilizzo come riferimento negli appalti pubblici, le specifiche tecniche delle TIC devono soddisfare le prescrizioni stabilite nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1025/2012. La conformità a tali prescrizioni garantisce alle autorità pubbliche che le specifiche tecniche delle TIC siano stabilite nel rispetto dei principi di apertura, equità, oggettività e non discriminazione riconosciuti dall'Organizzazione mondiale del commercio nel campo della normazione.

(6)

La decisione di identificare le specifiche delle TIC va adottata previa consultazione della piattaforma multilaterale europea delle parti interessate sulla normazione delle TIC, istituita dalla decisione 2011/C-349/04 della Commissione (6), integrata da altre forme di consultazione di esperti del settore.

(7)

Il 26 febbraio 2015 la piattaforma multilaterale europea delle parti interessate sulla normazione delle TIC ha valutato l'eXtensible Business Reporting Language versione 2.1 (XBRL 2.1) in base alle prescrizioni stabilite nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1025/2012 ed ha espresso un parere positivo sulla sua identificazione ai fini dell'utilizzo come riferimento negli appalti pubblici. La valutazione dell'XBRL 2.1 è stata successivamente sottoposta per consultazione a esperti del settore, che hanno confermato il parere positivo sulla sua identificazione.

(8)

Il linguaggio XBRL 2.1 è una specifica tecnica per il reporting aziendale digitale, gestita da XBRL International, un consorzio internazionale senza fini di lucro formato da circa 600 membri di organizzazioni del settore pubblico e privato di tutto il mondo, che ha l'obiettivo di migliorare il reporting nel pubblico interesse.

(9)

L'XBRL 2.1 può essere applicato ad una vasta gamma di dati economici e finanziari. Esso semplifica la redazione delle relazioni economiche e finanziarie per i processi di decisione aziendali interni ed esterni. Utilizzando l'XBRL 2.1, le aziende e gli altri produttori di dati finanziari e di relazioni economiche possono automatizzare i processi di raccolta dei dati.

(10)

È pertanto opportuno identificare l'XBRL 2.1 come specifica tecnica delle TIC ammissibile ai fini dell'utilizzo come riferimento negli appalti pubblici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'eXtensible Business Reporting Language versione 2.1 è ammissibile ai fini dell'utilizzo come riferimento negli appalti pubblici.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

(2)  COM(2010) 2020 definitivo del 3 marzo 2010.

(3)  COM(2014) 902 final del 28 novembre 2014.

(4)  COM(2015) 192 final del 6 maggio 2015.

(5)  COM(2011) 311 definitivo del 1o giugno 2011.

(6)  Decisione 2011/C-349/04 della Commissione, del 28 novembre 2011, che istituisce la piattaforma multilaterale europea delle parti interessate sulla normalizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) (GU C 349 del 30.11.2011, pag. 4).


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