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Document 32015R0182

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/182 della Commissione, del 2 febbraio 2015 , che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 827/2011 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

OJ L 31, 7.2.2015, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/182/oj

7.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 31/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/182 DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 2015

che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 827/2011 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 827/2011 della Commissione (2) ha classificato il colorante blu (fluorescente) a base di polimetina diluito in una miscela dei solventi glicole etilenico e metanolo, destinato ad essere impiegato negli analizzatori automatici di sangue per colorare, mediante marcatura fluorescente, i leucociti dopo averli sottoposti a specifico trattamento preparatorio, nella voce 3212 della nomenclatura combinata come tintura e altra sostanza colorante. La classificazione del prodotto nella voce 3822 della nomenclatura combinata è stata esclusa poiché le sostanze coloranti del codice 3204 per la vendita al dettaglio sono classificate nella voce 3212.

(2)

Nella causa C-480/13 Sysmex Europe GmbH v Hauptzollamt Hamburg-Hafen  (3), la Corte di giustizia dell'Unione europea ha dichiarato che una merce costituita da solventi e da una sostanza appartenente alle polimetine rientra nel codice 3822 della nomenclatura combinata come reattivo da laboratorio. In base alle informazioni presentate, la Corte ha ritenuto che l'uso del prodotto come agente colorante costituisca una mera possibilità teorica.

(3)

Il prodotto esaminato dalla Corte nella causa C-480/13 è identico al prodotto la cui classificazione è stabilita nel regolamento di esecuzione (UE) n. 827/2011.

(4)

Di conseguenza è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 827/2011 in modo da evitare una classificazione tariffaria potenzialmente discrepante del colorante blu a base di polimetina (colorante fluorescente) diluito in una miscela dei solventi glicole etilenico e metanolo e assicurare l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata all'interno dell'Unione europea.

(5)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 827/2011 dovrebbe quindi essere abrogato.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 827/2011 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Heinz ZOUREK

Direttore generale della Fiscalità e unione doganale


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 827/2011 della Commissione, del 12 agosto 2011, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 211 del 18.8.2011, pag. 9).

(3)  Sentenza della Corte del 17 luglio 2014 non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 42, 44 e 45.


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