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Document 32015D2429

Decisione di esecuzione (UE) 2015/2429 del Consiglio, del 10 dicembre 2015, che autorizza la Lettonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

OJ L 334, 22.12.2015, p. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/2429/oj

22.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 334/15


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2429 DEL CONSIGLIO

del 10 dicembre 2015

che autorizza la Lettonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 291, paragrafo 2,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con lettere protocollate dalla Commissione l'8 aprile 2015 e il 30 luglio 2015, la Lettonia ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare, con alcune modifiche, una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE, al fine di limitare il diritto di detrarre l'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle spese relative ad alcune autovetture non utilizzate esclusivamente a scopi professionali.

(2)

Conformemente all'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, con lettere del 21 e del 24 agosto 2015 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dalla Lettonia. Con lettera del 24 agosto 2015, la Commissione ha comunicato alla Lettonia di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.

(3)

Gli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE stabiliscono il diritto del soggetto passivo di detrarre l'IVA assolta sui beni e servizi impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta. L'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva obbliga i soggetti passivi a contabilizzare ai fini dell'IVA l'utilizzo di un bene professionale per fini non professionali.

(4)

La decisione di esecuzione 2013/191/UE del Consiglio (2) ha autorizzato la Lettonia ad applicare una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, al fine di limitare all'80 % il diritto a detrazione dell'IVA a monte per quanto riguarda l'acquisto, il leasing, l'acquisto intracomunitario e l'importazione di determinate autovetture e le relative spese, compreso l'acquisto di carburante, quando tali autovetture non sono utilizzate esclusivamente a fini professionali. Detta decisione di esecuzione cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2015.

(5)

A norma dell'articolo 6 della decisione di esecuzione 2013/191/UE, la Lettonia ha altresì presentato una relazione che include un riesame della percentuale prevista per la limitazione del diritto a detrazione. Tale riesame indica che, sulla base dei dati statistici ricavati da un'imposta speciale su veicoli leggeri posseduti o detenuti da operatori commerciali che sono utilizzati per attività private o professionali, la percentuale di detrazione dell'80 % dovrebbe essere ridotta al 50 %.

(6)

La limitazione del diritto a detrazione ai sensi della misura dovrebbe applicarsi all'IVA pagata sull'acquisto, il leasing, l'acquisto intracomunitario e l'importazione di determinate autovetture e sulle relative spese, compreso l'acquisto di carburante.

(7)

La misura dovrebbe applicarsi soltanto alle autovetture con un peso massimo autorizzato non superiore a 3 500 chilogrammi e con un massimo di otto posti a sedere oltre a quello del conducente. Qualsiasi utilizzo non professionale di autovetture superiori a 3 500 chilogrammi o aventi più di otto posti a sedere oltre a quello del conducente è trascurabile, vista la loro natura o il tipo di attività per cui sono utilizzate. Dovrebbe anche essere compilato un elenco dettagliato delle particolari autovetture escluse dall'autorizzazione, in base al loro uso specifico.

(8)

Pertanto, è opportuno autorizzare la Lettonia ad applicare la misura di deroga per un periodo limitato, fino al 31 dicembre 2018.

(9)

Qualora la Lettonia considerasse necessaria un'ulteriore proroga della misura di deroga oltre il 2018, dovrebbe presentare entro il 31 marzo 2018 alla Commissione una relazione che comprenda un riesame della percentuale applicabile, unitamente alla domanda di proroga.

(10)

La deroga avrà un'incidenza solo trascurabile sull'importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE, la Lettonia è autorizzata a limitare al 50 % il diritto a detrarre l'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle spese relative alle autovetture non interamente utilizzate a fini professionali.

Articolo 2

In deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, la Lettonia non equipara a prestazioni di servizio a titolo oneroso l'uso a fini privati di un'autovettura inclusa nelle attività dell'impresa di un soggetto passivo qualora tale autovettura sia stata oggetto di una limitazione autorizzata ai sensi dell'articolo 1 della presente decisione.

Articolo 3

Le spese di cui all'articolo 1 riguardano l'acquisto, il leasing, l'acquisto intracomunitario e l'importazione di tali automobili, nonché le relative spese di manutenzione, di riparazione e di carburante di tali automobili.

Articolo 4

La presente decisione si applica soltanto alle autovetture con un peso massimo autorizzato non superiore a 3 500 chilogrammi e con un massimo di otto posti a sedere oltre a quello del conducente.

Articolo 5

Gli articoli 1 e 2 non si applicano alle seguenti categorie di autovetture:

a)

automobili acquistate per rivendita, noleggio o leasing;

b)

automobili utilizzate per il trasporto di passeggeri a tariffa, compresi i servizi di taxi;

c)

automobili utilizzate per la fornitura di servizi di trasporto merci;

d)

automobili utilizzate per impartire lezioni di guida;

e)

automobili utilizzate per prestare servizi di vigilanza;

f)

automobili utilizzate come veicoli di emergenza;

g)

automobili utilizzate come veicoli di dimostrazione per vendite di auto.

Articolo 6

1.   La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016. Essa cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2018.

2.   Eventuali richieste di proroga dell'autorizzazione prevista dalla presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 31 marzo 2018. Tali richieste sono corredate di una relazione che comprende un riesame della percentuale di cui all'articolo 1.

Articolo 7

La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

F. BAUSCH


(1)  GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione 2013/191/UE del Consiglio, del 22 aprile 2013, che autorizza la Lettonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 113 del 25.4.2013, pag. 11).


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