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Document 32014R0747

Regolamento (UE) n. 747/2014 del Consiglio, del 10 luglio 2014 , concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan e che abroga i regolamenti (CE) n. 131/2004 e (CE) n. 1184/2005

OJ L 203, 11.7.2014, p. 1–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/04/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/747/oj

11.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 203/1


REGOLAMENTO (UE) N. 747/2014 DEL CONSIGLIO

del 10 luglio 2014

concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan e che abroga i regolamenti (CE) n. 131/2004 e (CE) n. 1184/2005

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2014/450/PESC del Consiglio, del 10 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan e che abroga la decisione 2011/423/PESC (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 10 gennaio 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/31/PESC (2), che mantiene l'embargo sulle armi nei confronti del Sudan imposto dalla decisione 94/165/PESC del Consiglio (3). Il 26 gennaio 2004 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 131/2004 (4), che attua la posizione comune 2004/31/PESC.

(2)

Il 30 luglio 2004 il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha adottato la risoluzione UNSCR 1556 (2004), che impone un embargo sulle armi nei confronti del Sudan. Il 29 marzo 2005 il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha adottato la risoluzione UNSCR 1591 (2005), che impone determinate restrizioni nei confronti delle persone che ostacolano il processo di pace, costituiscono una minaccia per la stabilità del Darfur e dell'intera regione, violano il diritto umanitario internazionale o la normativa internazionale sui diritti umani, commettono altre atrocità, violano l'embargo sulle armi o sono responsabili di certi voli militari offensivi sulla regione del Darfur e al suo interno.

(3)

Il 30 maggio 2005 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2005/411/PESC (5), che ha integrato in un unico atto giuridico le misure imposte dalla posizione comune 2004/31/PESC e le misure da attuare a norma della risoluzione UNSCR 1591(2005).

(4)

Il 18 luglio 2005 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1184/2005 (6), che attua la posizione comune 2005/411/PESC e impone talune misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone che ostacolano il processo di pace e violano il diritto internazionale nell'ambito del conflitto della regione sudanese del Darfur.

(5)

Il 18 luglio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/423/PESC (7) con la quale l'ambito di applicazione dell'embargo sulle armi è stato esteso al Sud Sudan.

(6)

Il 10 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/450/PESC, che scorpora le misure relative al Sudan e le integra in un unico atto giuridico.

(7)

Per motivi di chiarezza, è opportuno separare le misure relative al Sudan da quelle relative al Sud Sudan. Il regolamento (CE) n. 131/2004 e il regolamento (CE) n. 1184/2005 dovrebbero quindi essere abrogati e sostituiti dal presente regolamento per quanto riguarda il Sudan. Il regolamento (CE) n. 131/2004 dovrebbe inoltre essere sostituito del regolamento (UE) n. 748/2014 del Consiglio (8) per quanto riguarda il Sud Sudan.

(8)

Il potere di modificare l'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento dovrebbe essere esercitato dal Consiglio, data la specifica minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali in quella regione rappresentata dalla situazione in Sudan e al fine di assicurare la coerenza con la procedura di modifica e revisione dell'allegato della decisione 2014/450/PESC.

(9)

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento e per garantire la massima certezza giuridica all'interno dell'Unione, è opportuno pubblicare i nomi e gli altri dati pertinenti relativi a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi i cui fondi e le cui risorse economiche dovrebbero essere congelati a norma del presente regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali di persone fisiche a norma del presente regolamento dovrebbe essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

(10)

È opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)

«servizi di intermediazione»,

i)

la negoziazione o l'organizzazione di transazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di beni e tecnologie, o di servizi finanziari e tecnici, da un paese terzo a qualsiasi altro paese terzo; o

ii)

la vendita o l'acquisto di beni e tecnologie, o di servizi finanziari e tecnici, ubicati in paesi terzi per il loro trasferimento verso un altro paese terzo;

b)

«richiesta»: qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e connessa all'esecuzione di un contratto o di una transazione, e include in particolare:

i)

una richiesta volta a ottenere l'adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegata;

ii)

una richiesta volta a ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma;

iii)

una richiesta di compensazione relativa a un contratto o a una transazione;

iv)

una domanda riconvenzionale;

v)

una richiesta volta a ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati emessi;

c)

«contratto o transazione»: qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dal diritto a essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine «contratto» include qualsiasi forma di garanzia o controgaranzia, in particolare una garanzia o controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta transazione o a essa correlata;

d)

«autorità competenti»: le autorità competenti degli Stati membri i cui siti Internet sono elencati nell'allegato II;

e)

«risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

f)

«congelamento di risorse economiche»: il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, l'affitto e le ipoteche;

g)

«congelamento di fondi»: il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o gestire i fondi o di avere accesso a essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;

h)

«fondi»: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, ma si tratta di un elenco non limitativo:

i)

i contanti, gli assegni, le cambiali, i vaglia postali e gli altri strumenti di pagamento;

ii)

i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi;

iii)

i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati;

iv)

gli interessi, i dividendi o altri redditi generati dalle attività;

v)

il credito, il diritto di compensazione, le garanzie, le fideiussioni o altri impegni finanziari;

vi)

le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione; e

vii)

i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;

i)

«comitato per le sanzioni»: il comitato del Consiglio di sicurezza dell'ONU istituito a norma del punto 3 della risoluzione UNSCR 1591 (2005);

j)

«assistenza tecnica»: qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza;

k)

«territorio dell'Unione»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.

Articolo 2

È vietato:

a)

fornire assistenza tecnica o servizi di intermediazione collegati ad attività militari nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Sudan o per un uso in Sudan;

b)

fornire finanziamenti o assistenza finanziaria collegati ad attività militari, in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché l'assicurazione e la riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e materiale connesso, o per la fornitura della relativa assistenza tecnica, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Sudan o per un uso in Sudan.

Articolo 3

In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria e tecnica e servizi di intermediazione connessi:

a)

all'equipaggiamento militare non letale destinato esclusivamente a uso umanitario o protettivo, al controllo del rispetto dei diritti umani o a programmi di sviluppo istituzionale dell'ONU, dell'Unione africana (UA) e dell'Unione europea;

b)

al materiale destinato alle operazioni di gestione delle crisi da parte dell'Unione europea, dell'ONU e dell'UA;

c)

alle attrezzature per lo sminamento e al materiale destinato a essere utilizzato in operazioni di sminamento.

Articolo 4

L'articolo 2 non si applica all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Sudan da dipendenti dell'ONU, da personale dell'Unione europea o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media, da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo e da personale associato, per loro esclusivo uso personale.

Articolo 5

1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche controllati, direttamente o indirettamente, da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati nell'allegato I.

2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I né destinato a loro vantaggio.

3.   Nell'allegato I figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che ostacolano il processo di pace, costituiscono una minaccia per la stabilità nel Darfur e nella regione, commettono violazioni del diritto internazionale umanitario o del diritto internazionale dei diritti umani o altre atrocità, violano l'embargo sulle armi e/o sono responsabili di voli militari offensivi nella regione del Darfur, designati dal comitato per le sanzioni.

Articolo 6

1.   In deroga all'articolo 5, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, purché:

a)

l'autorità competente interessata abbia accertato che i fondi o le risorse economiche sono:

i)

necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, canoni di locazione o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

ii)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; oppure

iii)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; e

b)

lo Stato membro interessato abbia informato il comitato per le sanzioni della decisione di cui alla lettera a) e della sua intenzione di concedere un'autorizzazione, e il comitato per le sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro due giorni lavorativi dalla notifica.

2.   In deroga all'articolo 5, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato abbia informato il comitato per le sanzioni di tale decisione e il comitato per le sanzioni l'abbia approvata.

Articolo 7

In deroga all'articolo 6, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:

a)

i fondi o le risorse economiche in questione siano oggetto di un vincolo di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, sorto prima della data in cui la persona, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 5 sono stati inseriti nell'allegato I, o di una decisione giudiziaria, amministrativa o arbitrale emessa prima di tale data;

b)

i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o siano riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili che disciplinano i diritti dei titolari di tali crediti;

c)

il vincolo o la decisione non vada a favore di una delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I;

d)

il riconoscimento del vincolo o della decisione non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato; e

e)

lo Stato membro abbia notificato il vincolo o la decisione al comitato per le sanzioni.

Articolo 8

1.   L'articolo 6, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti della persona, dell'entità o dell'organismo che figura nell'allegato I, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. Gli enti finanziari o creditizi informano senza indugio la pertinente autorità competente in merito a tali operazioni.

2.   L'articolo 5, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:

a)

interessi o altri profitti dovuti su detti conti;

b)

pagamenti dovuti nell'ambito di contratti o accordi conclusi o obbligazioni sorte anteriormente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 5 sono stati inseriti nell'allegato I; o

c)

pagamenti dovuti in virtù di un vincolo o di una decisione giudiziaria, amministrativa o arbitrale di cui all'articolo 7,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell'articolo 5, paragrafo 1.

Articolo 9

1.   Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti:

a)

a fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali le informazioni relative ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 5, all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso lo Stato membro, alla Commissione; e

b)

a collaborare con le autorità competenti elencate nell'allegato II per qualsiasi verifica di tali informazioni.

2.   Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione degli Stati membri interessati.

3.   Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.

Articolo 10

È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere le misure di cui agli articoli 2 e 5.

Articolo 11

1.   Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.

2.   Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato le misure previste dal presente regolamento.

Articolo 12

1.   Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, in particolare una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

a)

persone fisiche o giuridiche, entità o organismi designati elencati nell'allegato I;

b)

qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui alla lettera a).

2.   In ogni procedura volta all'esercizio di un diritto, l'onere della prova che l'esercizio del diritto non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo che intende esercitare tale diritto.

3.   Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.

Articolo 13

1.   La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e condividono tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso connesse al presente regolamento, in particolare quelle riguardanti:

a)

i fondi congelati a norma dell'articolo 5 e le autorizzazioni concesse ai sensi degli articoli 6, 7 e 8;

b)

i problemi di violazione e di applicazione delle norme e le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali.

2.   Ciascuno Stato membro comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le altre informazioni pertinenti in suo possesso tali da pregiudicare l'effettiva attuazione del presente regolamento.

Articolo 14

La Commissione è autorizzata a modificare l'allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

Articolo 15

1.   Qualora il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o il comitato delle sanzioni inserisca nell'elenco una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo e abbia fornito la motivazione della designazione, il Consiglio inserisce nell'allegato I tale persona fisica o giuridica, entità o organismo. Il Consiglio trasmette la sua decisione e la motivazione alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo interessati direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo la possibilità di formulare osservazioni.

2.   Qualora siano avanzate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa opportunamente la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo.

3.   Qualora le Nazioni Unite decidano di espungere dall'elenco una persona, un'entità o un organismo o di modificare i dati identificativi di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo ivi elencati, il Consiglio modifica di conseguenza l'allegato I.

Articolo 16

L'allegato I contiene, se disponibili, informazioni fornite dal Consiglio di sicurezza dell'ONU o dal comitato delle sanzioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi in questione. Riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Riguardo alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Nell'allegato I è inoltre menzionata la data di designazione da parte del Consiglio di sicurezza o del comitato delle sanzioni.

Articolo 17

1.   Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2.   Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme alla Commissione dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, come pure ogni successiva modifica.

Articolo 18

1.   Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano sui siti Internet elencati nell'allegato II. Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche degli indirizzi dei loro siti Internet elencati nell'allegato II.

2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione le proprie autorità competenti, compresi gli estremi delle stesse, subito dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e informano immediatamente la Commissione di qualsiasi successiva modifica.

3.   Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l'indirizzo e gli altri estremi da usare per queste comunicazioni sono quelli indicati nell'allegato II.

Articolo 19

Il presente regolamento si applica:

a)

nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo;

b)

a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c)

a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione;

d)

a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione e sia costituita/o conformemente al diritto di uno Stato membro;

e)

a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all'interno dell'Unione.

Articolo 20

I regolamenti (CE) n. 131/2004 e (CE) n. 1184/2005 sono abrogati. I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e al regolamento (UE) n. 748/2014.

Articolo 21

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

S. GOZI


(1)  Cfr. pagina 106 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  Posizione comune 2004/31/PESC del Consiglio, del 9 gennaio 2004, concernente l'imposizione di un embargo su armi, munizioni ed equipaggiamento militare nei confronti del Sudan (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 55).

(3)  Decisione 94/165/PESC del Consiglio, del 15 marzo 1994, relativa a una posizione comune definita in base all'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, concernente l'imposizione di un embargo su armi, munizioni ed equipaggiamento militare nei confronti del Sudan (GU L 75 del 17.3.1994, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 131/2004 del Consiglio, del 26 gennaio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti del Sudan (GU L 21 del 28.1.2004, pag. 1).

(5)  Posizione comune del Consiglio 2005/411/PESC del 30 maggio 2005 concernente misure restrittive nei confronti del Sudan e che abroga la posizione comune 2004/31/PESC (GU L 139 del 2.6.2005, pag. 25).

(6)  Regolamento (CE) n. 1184/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone che ostacolano il processo di pace e violano il diritto internazionale nell'ambito del conflitto della regione sudanese del Darfur (GU L 193 del 23.7.2005, pag. 9).

(7)  Decisione 2011/423/PESC del Consiglio, del 18 luglio 2011, concernente misure restrittive nei confronti del Sudan e del Sudan meridionale e che abroga la posizione comune 2005/411/PESC (GU L 188 del 19.7.2011, pag. 20).

(8)  Regolamento (UE) n. 748/2014 del Consiglio, del 10 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sud Sudan (cfr. pagina 13 della presente Gazzetta ufficiale).

(9)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(10)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).


ALLEGATO I

ELENCO DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ E DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL'ARTICOLO 6

A.   Persone fisiche

1.

Cognome :

ELHASSAN

Nome(i) : Gaffar Mohammed

Pseudonimo : Gaffar Mohmed Elhassan

Data di nascita/luogo di nascita/cittadinanza/residenza : Data di nascita: 24 giugno 1952,

risiede a: El Waha, Omdurman, Sudan.

Passaporto/informazioni identificative/status : In pensione dall'esercito sudanese.

N. di carta di identificazione di ex militare: 4302.

Designazione/giustificazione : Maggiore generale e comandante per la regione militare occidentale delle forze armate sudanesi (SAF).

Il gruppo di esperti ha riferito che il maggiore generale Gaffar Mohammed Elhassan ha dichiarato di avere esercitato il comando operativo diretto (essenzialmente comando tattico) di tutti gli elementi delle SAF nel Darfur mentre era al comando della regione militare occidentale. Ha esercitato queste funzioni in qualità di comandante della zona militare occidentale dal novembre 2004 (circa) all'inizio 2006. In base alle informazioni fornite dal gruppo di esperti, Elhassan è responsabile di violazioni del punto 7 dell'UNSCR 1591 (2005) in quanto, in virtù della sua posizione, ha disposto (da Khartoum) e autorizzato (a partire dal 29 marzo 2005) il trasferimento di materiale militare nel Darfur senza la preventiva approvazione del comitato istituito a norma della suddetta risoluzione. Elhassan stesso ha dichiarato al gruppo di esperti che tra il 29 marzo e il dicembre 2005 sono stati introdotti nel Darfur da altre parti del Sudan aeromobili, motori di aeromobili e altro materiale militare. Ad esempio, Elhassan ha informato il gruppo che tra il 18 e il 21 settembre 2005 sono stati trasferiti nel Darfur senza autorizzazione due elicotteri da attacco Mi-24.

Vi sono inoltre fondati motivi di ritenere che Elhassan sia stato direttamente responsabile, in qualità di comandante della zona militare occidentale, dell'autorizzazione di attacchi aerei militari nella regione attorno ad Abu Hamra, il 23 e 24 luglio 2005, e nella zona di Jebel Moon del Darfur occidentale, il 19 novembre 2005. In entrambe le operazioni erano coinvolti elicotteri da attacco Mi-24 che, secondo quanto riportato, avrebbero aperto il fuoco in entrambe le occasioni. Il gruppo di esperti ha riferito che Elhassan ha dichiarato di avere egli stesso approvato le richieste di appoggio aereo e di altre operazioni aeree in qualità di comandante della zona militare occidentale. (Cfr. relazione del gruppo di esperti S/2006/65, punti 266-269). Con queste azioni il maggiore generale Gaffar Mohammed Elhassan ha violato le pertinenti disposizioni dell'UNSCR 1591(2005) e risponde quindi ai criteri per essere designato dal comitato per l'applicazione di sanzioni.

Data di designazione da parte dell'ONU : 25 aprile 2006.

2.

Cognome :

ALNSIEM

Nome(i) : Musa Hilal Abdalla

Pseudonimi : Sheikh) Musa Hilal; Abd Allah; Abdallah; AlNasim; Al Nasim; AlNaseem; Al Naseem; AlNasseem; Al Nasseem

Data di nascita/luogo di nascita/cittadinanza/residenza : Data di nascita: 01/01/1964 o 1959;

luogo di nascita: Kutum,

risiede a: Kabkabiya e la città di Kutum, Darfur settentrionale e ha risieduto a Khartoum.

Passaporto/informazioni identificative/status: : passaporto diplomatico N. D014433,

rilasciato il 21 febbraio 2013; scade il 21 febbraio 2015.

Certificato di cittadinanza N.: A0680623.

Membro dell'Assemblea nazionale del Sudan. Nel 2008 nominato dal presidente del Sudan consulente speciale presso il ministero degli affari federali.

Designazione/giustificazione : Capo supremo della tribù Jalul nel Darfur settentrionale.

Nella relazione di Human Rights Watch si indica che l'organizzazione è in possesso di una nota, del 13 febbraio 2004, di un ufficio governativo locale nel Darfur settentrionale che ordina alle «unità di sicurezza nella località» di «consentire le attività dei mujaheddin e dei volontari sotto il comando dello Sheikh Musa Hilal finalizzate a inoltrarsi nelle zone del [Darfur settentrionale] e di garantire le loro esigenze essenziali». Il 28 settembre 2005, 400 miliziani arabi hanno attaccato i villaggi di Aro Sharrow (e il relativo campo di sfollati interni), Acho e Gozmena nel Darfur occidentale. Si ritiene altresì che Musa Hilal fosse presente durante l'attacco al campo di sfollati interni di Aro Sharrow, in quanto il figlio era stato ucciso nell'attacco della SLA a Shareia ed egli era quindi impegnato in una sanguinosa faida personale. Vi sono fondati motivi di ritenere che, in quanto capo supremo, egli sia stato direttamente responsabile di tali azioni e sia responsabile di violazioni del diritto internazionale umanitario e delle norme internazionali in materia di diritti umani nonché di altre atrocità.

Data di designazione da parte dell'ONU : 25 aprile 2006.

3.

Cognome :

SHARIF

Nome(i) : Adam Yacub

Pseudonimi : Adam Yacub Shant; Adam Yacoub

Data di nascita/luogo di nascita/cittadinanza/residenza : Data di nascita: intorno al 1976.

Passaporto/informazioni identificative/status : sarebbe deceduto il 7 giugno 2012.

Designazione/giustificazione : Comandante dell'Armata di liberazione sudanese (SLA).

I soldati della SLA sotto il comando di Adam Yacub Shant hanno violato l'accordo di cessate il fuoco attaccando un contingente militare del governo sudanese che stava scortando un convoglio di mezzi pesanti in prossimità di Abu Hamra, nel Darfur settentrionale, il 23 luglio 2005, uccidendo tre soldati. Dopo l'attacco sono state saccheggiate armi da guerra e munizioni del governo. Le informazioni in possesso del gruppo di esperti confermano che l'attacco da parte dei soldati della SLA ha effettivamente avuto luogo ed era chiaramente organizzato, e che è stato quindi minuziosamente pianificato. Si può pertanto ragionevolmente supporre, secondo le conclusioni del gruppo, che Shant, in quanto comandante confermato della SLA nella regione, sia stato a conoscenza dell'attacco e lo abbia approvato o ordinato. Egli è di conseguenza direttamente responsabile dell'attacco e soddisfa i criteri per l'inserimento nell'elenco.

Data di designazione da parte dell'ONU : 25 aprile 2006.

4.

Cognome :

MAYU

Nome(i) : Jibril Abdulkarim Ibrahim

Pseudonimi : General Gibril Abdul Kareem Barey; «Tek»; Gabril Abdul Kareem Badri

Data di nascita/luogo di nascita/cittadinanza/residenza : Data di nascita: 1o gennaio 1967;

luogo di nascita: regione di Nile, El-Fasher, El-Fasher, Darfur settentrionale;

cittadinanza: sudanese di nascita;

risiede a: Tine, sul lato sudanese della frontiera con il Ciad.

Passaporto/informazioni identificative/status : Numero di identificazione nazionale:192-3238459-9;

certificato di cittadinanza acquisito alla nascita: N. 302581

Designazione/giustificazione : Comandante del Movimento Nazionale per la riforma e lo sviluppo (NMRD).

Mayu è responsabile del rapimento nel Darfur, nell'ottobre 2005, di membri del personale della missione dell'Unione Africana in Sudan (AMIS). Ha cercato di ostacolare la missione AMIS con l'intimidazione; ad esempio, nel novembre 2005 ha minacciato di abbattere gli elicotteri dell'Unione africana (UA) nella regione di Jebel Moon. Con queste azioni, che costituiscono una minaccia per la stabilità del Darfur, Mayu ha palesemente violato l'UNSCR 1591 (2005) e soddisfa i criteri per essere designato dal comitato per l'applicazione di sanzioni.

Data di designazione da parte dell'ONU : 25 aprile 2006.

B.   Persone giuridiche, entità e organismi


ALLEGATO II

SITI INTERNET CONTENENTI INFORMAZIONI SULLE AUTORITÀ COMPETENTI E INDIRIZZO PER LE NOTIFICHE ALLA COMMISSIONE EUROPEA

BELGIO

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

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REPUBBLICA CECA

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DANIMARCA

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GERMANIA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIA

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IRLANDA

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GRECIA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPAGNA

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FRANCIA

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CROAZIA

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ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPRO

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LETTONIA

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LITUANIA

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http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

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PAESI BASSI

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

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POLONIA

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ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVACCHIA

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SVEZIA

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REGNO UNITO

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