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Document 32014R0538
Regulation (EU) No 538/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 amending Regulation (EU) No 691/2011 on European environmental economic accounts Text with EEA relevance
Regolamento (UE) n. 538/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 , che modifica il regolamento (UE) n. 691/2011 relativo ai conti economici ambientali europei Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) n. 538/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 , che modifica il regolamento (UE) n. 691/2011 relativo ai conti economici ambientali europei Testo rilevante ai fini del SEE
OJ L 158, 27.5.2014, p. 113–124
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32011R0691 | aggiunta | articolo 3.1 punto D) | 16/06/2014 | |
Modifies | 32011R0691 | aggiunta | articolo 3.1 punto E) | 16/06/2014 | |
Modifies | 32011R0691 | sostituzione | articolo 9.3 | 16/06/2014 | |
Modifies | 32011R0691 | aggiunta | allegato VI | 16/06/2014 | |
Modifies | 32011R0691 | aggiunta | articolo 3.1 punto F) | 16/06/2014 | |
Modifies | 32011R0691 | sostituzione | articolo 8.2 | 16/06/2014 | |
Modifies | 32011R0691 | aggiunta | articolo 2.4 | 16/06/2014 | |
Modifies | 32011R0691 | aggiunta | articolo 3.5 | 16/06/2014 | |
Modifies | 32011R0691 | aggiunta | allegato V | 16/06/2014 | |
Modifies | 32011R0691 | aggiunta | allegato IV | 16/06/2014 | |
Modifies | 32011R0691 | sostituzione | articolo 9.5 | 16/06/2014 | |
Modifies | 32011R0691 | aggiunta | articolo 3.4 | 16/06/2014 | |
Modifies | 32011R0691 | aggiunta | articolo 2.6 | 16/06/2014 | |
Modifies | 32011R0691 | aggiunta | articolo 2.5 | 16/06/2014 | |
Modifies | 32011R0691 | sostituzione | articolo 9.2 | 16/06/2014 |
27.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 158/113 |
REGOLAMENTO (UE) N. 538/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 16 aprile 2014
che modifica il regolamento (UE) n. 691/2011 relativo ai conti economici ambientali europei
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) prevede che l'incalzare degli attuali sviluppi e le incertezze che caratterizzano alcune probabili tendenze future richiedano ulteriori misure per garantire che tali politiche dell'Unione continuino a fondarsi su una solida consapevolezza riguardo allo stato dell'ambiente, le possibili risposte in materia e le conseguenze che ne derivano. È opportuno elaborare strumenti che consentano di garantire la preparazione di dati e indicatori di qualità certa e di migliorarne l'accessibilità. È importante che tali dati siano resi disponibili in una forma comprensibile e accessibile. |
(2) |
Ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) la Commissione è invitata a presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del regolamento e, se del caso, a proporre l'introduzione di nuovi moduli di contabilità economica ambientale, quali spese ed entrate per la protezione dell'ambiente (EPER)/conti della spesa per la protezione dell'ambiente (EPEA), settore dei beni e servizi ambientali (EGSS) e conti dell'energia. |
(3) |
I nuovi moduli contribuiscono direttamente alle priorità dell'Unione in materia di crescita verde e di utilizzo efficace delle risorse, fornendo informazioni importanti su indicatori quali la produzione di beni e servizi destinabili alla vendita e l'occupazione nel settore dei beni e servizi ambientali, la spesa nazionale per la protezione dell'ambiente e l'utilizzo dell'energia secondo una ripartizione della NACE. |
(4) |
In occasione della sua 43a sessione, nel febbraio 2012, la commissione statistica delle Nazioni Unite ha adottato il quadro centrale del sistema di contabilità integrata ambientale ed economica (SEEA) come norma statistica internazionale. I nuovi moduli introdotti dal presente regolamento sono pienamente conformi a tale sistema. |
(5) |
È stato consultato il comitato del sistema statistico europeo. |
(6) |
Al fine di tenere conto del progresso tecnico e scientifico e integrare le disposizioni sui conti dell'energia, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla specificazione dell'elenco dei prodotti energetici indicati nella sezione 3 dell'allegato VI, contenuto nell'allegato del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. |
(7) |
Per agevolare l'applicazione uniforme dell'allegato V, contenuto nell'allegato del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Per l'adozione degli atti di esecuzione si dovrebbe far ricorso alla procedura d'esame. |
(8) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 691/2011, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 691/2011 è modificato come segue:
1) |
all'articolo 2 sono aggiunti i punti seguenti:
|
2) |
l'articolo 3 è così modificato:
|
3) |
all'articolo 8, il paragrafo 2, è sostituito dal seguente: «2. Ai fini dell'ottenimento di una deroga a norma del paragrafo 1 per quanto riguarda gli allegati I, II e III, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una richiesta debitamente motivata entro il 12 novembre 2011. Ai fini dell'ottenimento di una deroga a norma del paragrafo 1 per quanto riguarda gli allegati IV, V e VI, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una richiesta debitamente motivata entro il 17 settembre 2014.»; |
4) |
l'articolo 9 è così modificato:
|
5) |
come stabilito nell'allegato del presente regolamento, gli allegati IV, V e VI sono aggiunti al regolamento (UE) n. 691/2011. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, il 16 aprile 2014
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
D. KOURKOULAS
(1) Posizione del Parlamento europeo del 2 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 aprile 2014.
(2) Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171).
(3) Regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo ai conti economici ambientali europei (GU L 192 del 22.7.2011, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
ALLEGATO
«ALLEGATO IV
MODULO PER I CONTI DELLE SPESE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
Sezione 1
OBIETTIVI
I conti delle spese per la protezione dell'ambiente presentano, in forma coerente con i dati forniti a norma del sistema europeo dei conti (SEC), dati sulle spese per la protezione dell'ambiente, vale a dire sulle risorse economiche destinate alla protezione dell'ambiente dalle unità residenti. Tali conti consentono di stabilire la spesa nazionale per la protezione dell'ambiente, definita come la somma degli impieghi di servizi di protezione dell'ambiente da parte delle unità residenti, e la formazione lorda di capitale fisso per la realizzazione delle attività di protezione dell'ambiente e dei trasferimenti per la protezione dell'ambiente che non sono la contropartita dei precedenti aggregati, meno i finanziamenti da parte del resto del mondo.
I conti delle spese per la protezione dell'ambiente dovrebbero utilizzare le informazioni già disponibili provenienti dai conti nazionali (conti della produzione e della generazione del reddito, formazione lorda di capitale fisso secondo la NACE, tavole delle risorse e degli impieghi; dati ripartiti in base alla classificazione delle funzioni delle amministrazioni pubbliche), dalle statistiche strutturali sulle imprese, dal registro delle imprese e da altre fonti.
Nel presente allegato sono definiti i dati che gli Stati membri sono tenuti a raccogliere, compilare, trasmettere e valutare ai fini dei conti delle spese di protezione dell'ambiente.
Sezione 2
COPERTURA
I conti delle spese per la protezione dell'ambiente hanno le stesse delimitazioni di sistema del SEC e mostrano le spese per la protezione dell'ambiente relative alle attività principali, secondarie e ausiliarie. I settori interessati sono i seguenti:
— |
le amministrazioni pubbliche (comprese le istituzioni senza fini di lucro al servizio delle famiglie) e le imprese in quanto settori istituzionali che producono servizi di protezione dell'ambiente. I produttori specializzati producono servizi di protezione dell'ambiente come attività principale, |
— |
le famiglie, le amministrazioni pubbliche e le imprese in quanto consumatori di servizi di protezione dell'ambiente, |
— |
il resto del mondo in quanto beneficiario o fonte di trasferimenti per la protezione dell'ambiente. |
Sezione 3
ELENCO DELLE CARATTERISTICHE
Gli Stati membri elaborano conti delle spese per la protezione dell'ambiente secondo le seguenti caratteristiche, che sono definite conformemente al SEC:
— |
la produzione di servizi per la protezione dell'ambiente. Viene fatta una distinzione tra la produzione destinabile alla vendita, la produzione non destinabile alla vendita e la produzione di attività ausiliarie, |
— |
il consumo intermedio di servizi per la protezione dell'ambiente da parte di produttori specializzati, |
— |
le importazioni e le esportazioni di servizi per la protezione dell'ambiente, |
— |
l'imposta sul valore aggiunto (IVA) e le altre imposte al netto dei sussidi ai prodotti che gravano sui servizi per la protezione dell'ambiente, |
— |
la formazione lorda di capitale fisso e le acquisizioni meno le cessioni di attività non finanziarie non prodotte per la produzione di servizi di protezione dell'ambiente, |
— |
il consumo finale di servizi per la protezione dell'ambiente, |
— |
i trasferimenti destinati alla protezione dell'ambiente (ricevuti/pagati). |
Tutti i dati sono trasmessi in milioni di unità monetaria nazionale.
Sezione 4
PRIMO ANNO DI RIFERIMENTO, FREQUENZA E TERMINI DI TRASMISSIONE
1. |
Le statistiche sono compilate e trasmesse su base annuale. |
2. |
Le statistiche sono trasmesse entro ventiquattro mesi dalla fine dell'anno di riferimento. |
3. |
Per venire incontro all'esigenza degli utenti di disporre di serie di dati complete e aggiornate, la Commissione (Eurostat) produce, non appena sia disponibile un numero sufficiente di dati per paese, stime dei totali UE a 28 per i principali aggregati di questo modulo. La Commissione (Eurostat), laddove possibile, produce e pubblica stime dei dati che non sono stati trasmessi dagli Stati membri entro il termine precisato al punto 2. |
4. |
Il primo anno di riferimento è il 2015. |
5. |
Nella prima trasmissione dei dati gli Stati membri includono i dati annuali dal 2014 al primo anno di riferimento. |
6. |
In ciascuna successiva trasmissione dei dati alla Commissione, gli Stati membri forniscono dati annuali per gli anni n – 2, n – 1 e n, in cui n è l'anno di riferimento. Gli Stati membri possono fornire ogni eventuale dato disponibile per gli anni precedenti al 2014. |
Sezione 5
TABELLE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI
1. |
Per le caratteristiche di cui alla sezione 3, i dati sono dichiarati secondo la seguente ripartizione:
|
2. |
Le classi della CEPA di cui al punto 1 sono le seguenti:
|
Sezione 6
DURATA MASSIMA DEI PERIODI DI TRANSIZIONE
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente allegato, la durata massima del periodo di transizione è di due anni dal termine per la prima trasmissione.
ALLEGATO V
MODULO PER I CONTI DEL SETTORE DEI BENI E DEI SERVIZI AMBIENTALI
Sezione 1
OBIETTIVI
Le statistiche sui beni e servizi ambientali registrano e presentano, in forma coerente con i dati forniti a norma del titolo del SEC, dati sulle attività di produzione delle economie nazionali che generano prodotti ambientali.
I conti del settore dei beni e dei servizi ambientali dovrebbero utilizzare le informazioni già esistenti provenienti dai conti nazionali, dalle statistiche strutturali sulle imprese, dal registro delle imprese e da altre fonti.
Nel presente allegato sono definiti i dati che gli Stati membri sono tenuti a raccogliere, compilare, trasmettere e valutare per quanto riguarda i beni e i servizi ambientali.
Sezione 2
COPERTURA
Il settore dei beni e servizi ambientali ha le stesse delimitazioni di sistema del SEC e comprende l' insieme di beni e servizi ambientali che derivano da un'attività di produzione. Il SEC definisce la produzione come un'attività esercitata sotto il controllo e la responsabilità di un'unità istituzionale che combina input — manodopera, capitale, beni e servizi — per produrre beni o fornire servizi.
I beni e servizi ambientali rientrano nelle seguenti categorie: servizi ambientali specifici, prodotti utilizzati a fini esclusivamente ambientali (prodotti connessi), beni adattati e tecnologie ambientali.
Sezione 3
ELENCO DELLE CARATTERISTICHE
Gli Stati membri producono statistiche sul settore dei beni e dei servizi ambientali secondo le seguenti caratteristiche:
— |
la produzione commerciale, di cui:
|
— |
il valore aggiunto delle attività di natura commerciale, |
— |
l'occupazione di attività di natura commerciale. |
Tutti i dati sono trasmessi in milioni di unità monetaria nazionale, ad eccezione della caratteristica “occupazione”, la cui unità di riferimento è l'“equivalente a tempo pieno”.
Sezione 4
PRIMO ANNO DI RIFERIMENTO, FREQUENZA E TERMINI DI TRASMISSIONE
1. |
Le statistiche sono compilate e trasmesse su base annuale. |
2. |
Le statistiche sono trasmesse entro ventiquattro mesi dalla fine dell'anno di riferimento. |
3. |
Per venire incontro all'esigenza degli utenti di disporre di serie di dati complete e aggiornate, la Commissione (Eurostat) produce, non appena sia disponibile un numero sufficiente di dati per paese, stime dei totali UE a 28 per i principali aggregati di questo modulo. La Commissione (Eurostat), laddove possibile, produce e pubblica stime dei dati che non sono stati trasmessi dagli Stati membri entro il termine precisato al punto 2. |
4. |
Il primo anno di riferimento è il 2015. |
5. |
Nella prima trasmissione dei dati gli Stati membri includono i dati annuali dal 2014 al primo anno di riferimento. |
6. |
In ciascuna successiva trasmissione dei dati alla Commissione, gli Stati membri forniscono dati annuali per gli anni n – 2, n – 1 e n, in cui n è l'anno di riferimento. Gli Stati membri possono fornire ogni eventuale dato disponibile per gli anni precedenti al 2014. |
Sezione 5
TABELLE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI
1. |
Per le caratteristiche di cui alla sezione 3, i dati sono trasmessi secondo la seguente ripartizione incrociata:
|
2. |
Le categorie della CEPA di cui al punto 1 sono elencate nell'allegato IV. Le categorie della CReMA di cui al punto 1 sono le seguenti:
|
Sezione 6
DURATA MASSIMA DEI PERIODI DI TRANSIZIONE
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente allegato, la durata massima del periodo di transizione è di due anni dal termine per la prima trasmissione.
ALLEGATO VI
MODULO PER I CONTI DEI FLUSSI FISICI D'ENERGIA
Sezione 1
OBIETTIVI
I conti dei flussi fisici di energia presentano dati sui flussi fisici di energia espressi in terajoule in forma coerente con il SEC. I conti dei flussi fisici di energia registrano dati sull'energia per quanto riguarda le attività economiche delle unità residenti delle economie nazionali secondo una ripartizione per attività economica. Essi presentano l'origine e la destinazione delle risorse energetiche naturali, dei prodotti energetici e dei residui energetici. Le attività economiche comprendono la produzione, il consumo e l'accumulazione.
Nel presente allegato sono definiti i dati che gli Stati membri sono tenuti a raccogliere, compilare, trasmettere e valutare per i conti dei flussi fisici d'energia.
Sezione 2
COPERTURA
I conti dei flussi fisici di energia hanno le stesse delimitazioni di sistema del SEC e sono parimenti basati sul principio della residenza.
Conformemente al SEC, un'unità è considerata unità residente di un paese allorquando essa ha il suo centro di interesse economico nel territorio economico di tale paese, ossia allorquando esercita per un lungo periodo (un anno o più) attività economiche su tale territorio.
I conti dei flussi fisici di energia registrano i flussi fisici di energia generati dalle attività di tutte le unità residenti, indipendentemente dal luogo geografico in cui avvengono tali flussi.
I conti dei flussi fisici di energia registrano i flussi fisici di energia dall'ambiente verso l'economia, all'interno dell'economia e dall'economia verso l'ambiente.
Sezione 3
ELENCO DELLE CARATTERISTICHE
Gli Stati membri elaborano conti dei flussi fisici di energia secondo le seguenti caratteristiche:
— |
i flussi fisici di energia divisi in tre categorie generali:
|
— |
l'origine dei flussi fisici di energia, divisa in cinque categorie: produzione, consumo, accumulazione, resto del mondo e ambiente, |
— |
la destinazione dei flussi fisici, divisa secondo le stesse cinque categorie dell'origine dei flussi fisici di energia. |
Tutti i dati sono espressi in terajoule.
Sezione 4
PRIMO ANNO DI RIFERIMENTO, FREQUENZA E TERMINI DI TRASMISSIONE
1. |
Le statistiche sono compilate e trasmesse su base annuale. |
2. |
Le statistiche sono trasmesse entro ventuno mesi dalla fine dell'anno di riferimento. |
3. |
Per venire incontro all'esigenza degli utenti di disporre di serie di dati complete e aggiornate, la Commissione (Eurostat) produce, non appena sia disponibile un numero sufficiente di dati per paese, stime dei totali UE a 28 per i principali aggregati di questo modulo. La Commissione (Eurostat), laddove possibile, produce e pubblica stime dei dati che non sono stati trasmessi dagli Stati membri entro il termine precisato al punto 2. |
4. |
Il primo anno di riferimento è il 2015. |
5. |
Nella prima trasmissione dei dati gli Stati membri includono i dati annuali dal 2014 al primo anno di riferimento. |
6. |
In ciascuna successiva trasmissione dei dati alla Commissione, gli Stati membri forniscono dati annuali per gli anni n – 2, n – 1 e n, in cui n è l'anno di riferimento. Gli Stati membri possono fornire ogni eventuale dato disponibile per gli anni precedenti al 2014. |
Sezione 5
TABELLE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI
1. |
Per le caratteristiche di cui alla sezione 3, sono trasmessi i seguenti dati in unità fisiche:
|
2. |
Le tavole delle risorse e degli impieghi dei flussi energetici (compresi i flussi rilevanti per l'emissione) sono strutturate nello stesso modo per quanto riguarda le righe e le colonne). |
3. |
Le colonne indicano l'origine (risorse) o la destinazione (impieghi) dei flussi fisici. Tali colonne sono divise in cinque categorie:
|
4. |
Le righe corrispondono ai diversi tipi di flussi fisici, classificati al primo trattino della sezione 3. |
5. |
La classificazione delle risorse energetiche naturali, dei prodotti energetici e dei residui energetici è la seguente:
|
6. |
La “concordanza” tra l'indicatore coerente con il principio di residenza e l'indicatore riferito al territorio è presentata per l'economia nazionale nel suo complesso (senza ripartizione per settore di attività) ed è ottenuta nel modo seguente: impiego totale di energia delle unità residenti:
|
Sezione 6
DURATA MASSIMA DEI PERIODI DI TRANSIZIONE
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente allegato, la durata massima del periodo di transizione è di due anni dal termine per la prima trasmissione.»
(1) Regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 13).