EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0538

Regolamento (UE) n. 538/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 , che modifica il regolamento (UE) n. 691/2011 relativo ai conti economici ambientali europei Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 158, 27.5.2014, p. 113–124 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/538/oj

27.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 158/113


REGOLAMENTO (UE) N. 538/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 aprile 2014

che modifica il regolamento (UE) n. 691/2011 relativo ai conti economici ambientali europei

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) prevede che l'incalzare degli attuali sviluppi e le incertezze che caratterizzano alcune probabili tendenze future richiedano ulteriori misure per garantire che tali politiche dell'Unione continuino a fondarsi su una solida consapevolezza riguardo allo stato dell'ambiente, le possibili risposte in materia e le conseguenze che ne derivano. È opportuno elaborare strumenti che consentano di garantire la preparazione di dati e indicatori di qualità certa e di migliorarne l'accessibilità. È importante che tali dati siano resi disponibili in una forma comprensibile e accessibile.

(2)

Ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) la Commissione è invitata a presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del regolamento e, se del caso, a proporre l'introduzione di nuovi moduli di contabilità economica ambientale, quali spese ed entrate per la protezione dell'ambiente (EPER)/conti della spesa per la protezione dell'ambiente (EPEA), settore dei beni e servizi ambientali (EGSS) e conti dell'energia.

(3)

I nuovi moduli contribuiscono direttamente alle priorità dell'Unione in materia di crescita verde e di utilizzo efficace delle risorse, fornendo informazioni importanti su indicatori quali la produzione di beni e servizi destinabili alla vendita e l'occupazione nel settore dei beni e servizi ambientali, la spesa nazionale per la protezione dell'ambiente e l'utilizzo dell'energia secondo una ripartizione della NACE.

(4)

In occasione della sua 43a sessione, nel febbraio 2012, la commissione statistica delle Nazioni Unite ha adottato il quadro centrale del sistema di contabilità integrata ambientale ed economica (SEEA) come norma statistica internazionale. I nuovi moduli introdotti dal presente regolamento sono pienamente conformi a tale sistema.

(5)

È stato consultato il comitato del sistema statistico europeo.

(6)

Al fine di tenere conto del progresso tecnico e scientifico e integrare le disposizioni sui conti dell'energia, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla specificazione dell'elenco dei prodotti energetici indicati nella sezione 3 dell'allegato VI, contenuto nell'allegato del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(7)

Per agevolare l'applicazione uniforme dell'allegato V, contenuto nell'allegato del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Per l'adozione degli atti di esecuzione si dovrebbe far ricorso alla procedura d'esame.

(8)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 691/2011,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 691/2011 è modificato come segue:

1)

all'articolo 2 sono aggiunti i punti seguenti:

«4)

“Spese per la protezione dell'ambiente”, le risorse economiche destinate dalle unità residenti alla protezione dell'ambiente. La protezione dell'ambiente comprende tutte le attività e azioni il cui obiettivo principale è la prevenzione, la riduzione e l'eliminazione dell'inquinamento e di ogni altra forma di deterioramento dell'ambiente. Tali attività e azioni comprendono tutte le misure adottate al fine di ripristinare la situazione ambientale dopo che si sia verificato il degrado. Sono escluse dalla presente definizione le attività che, anche se benefiche per l'ambiente, rispondono in primo luogo alle esigenze tecniche o ai requisiti interni di igiene o di protezione e sicurezza di un'impresa o di un'altra istituzione;

5)

“Settore dei beni e dei servizi ambientali”, le attività di produzione di un'economia nazionale che generano prodotti ambientali (beni e servizi ambientali). I prodotti ambientali sono quelli realizzati per scopi di protezione dell'ambiente, come indicato al punto 4), e di gestione delle risorse. La gestione delle risorse comprende la conservazione, il mantenimento e il miglioramento dello stock di risorse naturali e, pertanto, la tutela di tali risorse da fenomeni di esaurimento;

6)

“Conti dei flussi fisici di energia”, la registrazione in modo coerente dei flussi fisici di energia verso le economie nazionali, dei flussi che circolano nell'ambito dell'economia e degli output verso altre economie o verso l'ambiente.»;

2)

l'articolo 3 è così modificato:

a)

al paragrafo 1 sono aggiunte le lettere seguenti:

«d)

un modulo per i conti delle spese per la protezione dell'ambiente, come specificato nell'allegato IV;

e)

un modulo per i conti del settore dei beni e servizi ambientali, come specificato nell'allegato V;

f)

un modulo per i conti dei flussi fisici di energia, come specificato nell'allegato VI.»;

b)

sono inseriti i paragrafi seguenti:

«4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 per specificare i prodotti dell'energia indicati nella sezione 3 dell'allegato VI, sulla base degli elenchi contenuti negli allegati del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

Tali atti delegati non dovrebbero comportare un considerevole onere aggiuntivo per gli Stati membri o per i rispondenti. Al momento di istituire e, in seguito, aggiornare gli elenchi di cui al primo comma, la Commissione motiva debitamente le azioni, avvalendosi all'occorrenza del contributo formulato da esperti competenti in merito a un'analisi costi-benefici, inclusa una valutazione dell'onere per i rispondenti e dei costi di produzione.

5.   Al fine di agevolare l'applicazione uniforme dell'allegato V, entro il 31 dicembre 2015 la Commissione istituisce, per mezzo di atti di esecuzione, un compendio indicativo dei beni e servizi ambientali e delle attività economiche rientranti nell'allegato V in base alle seguenti categorie: servizi ambientali specifici, prodotti utilizzati a fini esclusivamente ambientali (prodotti connessi), beni adattati e tecnologie ambientali. La Commissione aggiorna il compendio se necessario.

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

(5)  Regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche sull'energia (GU L 304 del 14.11.2008, pag. 1).»;"

3)

all'articolo 8, il paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2.   Ai fini dell'ottenimento di una deroga a norma del paragrafo 1 per quanto riguarda gli allegati I, II e III, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una richiesta debitamente motivata entro il 12 novembre 2011. Ai fini dell'ottenimento di una deroga a norma del paragrafo 1 per quanto riguarda gli allegati IV, V e VI, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una richiesta debitamente motivata entro il 17 settembre 2014.»;

4)

l'articolo 9 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafi 3 e 4, è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dall'11 agosto 2011. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafi 3 e 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificato. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.»;

c)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3 e 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;

5)

come stabilito nell'allegato del presente regolamento, gli allegati IV, V e VI sono aggiunti al regolamento (UE) n. 691/2011.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 16 aprile 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 2 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 aprile 2014.

(2)  Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171).

(3)  Regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo ai conti economici ambientali europei (GU L 192 del 22.7.2011, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).


ALLEGATO

«ALLEGATO IV

MODULO PER I CONTI DELLE SPESE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Sezione 1

OBIETTIVI

I conti delle spese per la protezione dell'ambiente presentano, in forma coerente con i dati forniti a norma del sistema europeo dei conti (SEC), dati sulle spese per la protezione dell'ambiente, vale a dire sulle risorse economiche destinate alla protezione dell'ambiente dalle unità residenti. Tali conti consentono di stabilire la spesa nazionale per la protezione dell'ambiente, definita come la somma degli impieghi di servizi di protezione dell'ambiente da parte delle unità residenti, e la formazione lorda di capitale fisso per la realizzazione delle attività di protezione dell'ambiente e dei trasferimenti per la protezione dell'ambiente che non sono la contropartita dei precedenti aggregati, meno i finanziamenti da parte del resto del mondo.

I conti delle spese per la protezione dell'ambiente dovrebbero utilizzare le informazioni già disponibili provenienti dai conti nazionali (conti della produzione e della generazione del reddito, formazione lorda di capitale fisso secondo la NACE, tavole delle risorse e degli impieghi; dati ripartiti in base alla classificazione delle funzioni delle amministrazioni pubbliche), dalle statistiche strutturali sulle imprese, dal registro delle imprese e da altre fonti.

Nel presente allegato sono definiti i dati che gli Stati membri sono tenuti a raccogliere, compilare, trasmettere e valutare ai fini dei conti delle spese di protezione dell'ambiente.

Sezione 2

COPERTURA

I conti delle spese per la protezione dell'ambiente hanno le stesse delimitazioni di sistema del SEC e mostrano le spese per la protezione dell'ambiente relative alle attività principali, secondarie e ausiliarie. I settori interessati sono i seguenti:

le amministrazioni pubbliche (comprese le istituzioni senza fini di lucro al servizio delle famiglie) e le imprese in quanto settori istituzionali che producono servizi di protezione dell'ambiente. I produttori specializzati producono servizi di protezione dell'ambiente come attività principale,

le famiglie, le amministrazioni pubbliche e le imprese in quanto consumatori di servizi di protezione dell'ambiente,

il resto del mondo in quanto beneficiario o fonte di trasferimenti per la protezione dell'ambiente.

Sezione 3

ELENCO DELLE CARATTERISTICHE

Gli Stati membri elaborano conti delle spese per la protezione dell'ambiente secondo le seguenti caratteristiche, che sono definite conformemente al SEC:

la produzione di servizi per la protezione dell'ambiente. Viene fatta una distinzione tra la produzione destinabile alla vendita, la produzione non destinabile alla vendita e la produzione di attività ausiliarie,

il consumo intermedio di servizi per la protezione dell'ambiente da parte di produttori specializzati,

le importazioni e le esportazioni di servizi per la protezione dell'ambiente,

l'imposta sul valore aggiunto (IVA) e le altre imposte al netto dei sussidi ai prodotti che gravano sui servizi per la protezione dell'ambiente,

la formazione lorda di capitale fisso e le acquisizioni meno le cessioni di attività non finanziarie non prodotte per la produzione di servizi di protezione dell'ambiente,

il consumo finale di servizi per la protezione dell'ambiente,

i trasferimenti destinati alla protezione dell'ambiente (ricevuti/pagati).

Tutti i dati sono trasmessi in milioni di unità monetaria nazionale.

Sezione 4

PRIMO ANNO DI RIFERIMENTO, FREQUENZA E TERMINI DI TRASMISSIONE

1.

Le statistiche sono compilate e trasmesse su base annuale.

2.

Le statistiche sono trasmesse entro ventiquattro mesi dalla fine dell'anno di riferimento.

3.

Per venire incontro all'esigenza degli utenti di disporre di serie di dati complete e aggiornate, la Commissione (Eurostat) produce, non appena sia disponibile un numero sufficiente di dati per paese, stime dei totali UE a 28 per i principali aggregati di questo modulo. La Commissione (Eurostat), laddove possibile, produce e pubblica stime dei dati che non sono stati trasmessi dagli Stati membri entro il termine precisato al punto 2.

4.

Il primo anno di riferimento è il 2015.

5.

Nella prima trasmissione dei dati gli Stati membri includono i dati annuali dal 2014 al primo anno di riferimento.

6.

In ciascuna successiva trasmissione dei dati alla Commissione, gli Stati membri forniscono dati annuali per gli anni n – 2, n – 1 e n, in cui n è l'anno di riferimento. Gli Stati membri possono fornire ogni eventuale dato disponibile per gli anni precedenti al 2014.

Sezione 5

TABELLE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI

1.

Per le caratteristiche di cui alla sezione 3, i dati sono dichiarati secondo la seguente ripartizione:

la tipologia di produttori/consumatori di servizi per la protezione dell'ambiente, come definito alla sezione 2,

le classi della classificazione delle attività per la protezione dell'ambiente (CEPA) raggruppate come segue:

per le attività delle amministrazioni pubbliche e per i trasferimenti destinati alla protezione dell'ambiente:

CEPA 2

CEPA 3

somma di CEPA 1, CEPA 4, CEPA 5 e CEPA 7

CEPA 6

somma di CEPA 8 e CEPA 9

per le attività ausiliarie delle imprese:

CEPA 1

CEPA 2

CEPA 3

somma di CEPA 4, CEPA 5, CEPA 6, CEPA 7, CEPA 8 e CEPA 9

per le imprese in quanto produttori secondari e specializzati:

CEPA 2

CEPA 3

CEPA 4

per le famiglie in quanto consumatori:

CEPA 2

CEPA 3

i seguenti codici NACE per la produzione ausiliaria di servizi di protezione dell'ambiente: NACE Rev. 2 B, C, D, divisione 36. I dati per la sezione C saranno presentati per divisioni. Le divisioni da 10 a 12, da 13 a 15 e 31-32 sono raggruppate. Non sono tenuti a fornire dati per questi codici NACE gli Stati membri che, ai sensi del regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) (per quanto riguarda le definizioni delle caratteristiche, il formato tecnico di trasmissione dei dati, i requisiti in materia di doppia dichiarazione secondo la NACE Rev. 1.1 e la NACE Rev. 2 e le deroghe da concedere per le statistiche strutturali sulle imprese), non hanno l'obbligo di raccogliere dati sulle spese per la protezione dell'ambiente per uno o più di questi codici NACE.

2.

Le classi della CEPA di cui al punto 1 sono le seguenti:

CEPA 1 —

Protezione dell'aria e del clima

CEPA 2 —

Gestione delle acque reflue

CEPA 3 —

Gestione dei rifiuti

CEPA 4 —

Protezione e risanamento del suolo, delle acque del sottosuolo e delle acque di superficie

CEPA 5 —

Abbattimento del rumore e delle vibrazioni

CEPA 6 —

Protezione della biodiversità e del paesaggio

CEPA 7 —

Protezione dalle radiazioni

CEPA 8 —

Ricerca e sviluppo nel settore dell'ambiente

CEPA 9 —

Altre attività di protezione dell'ambiente.

Sezione 6

DURATA MASSIMA DEI PERIODI DI TRANSIZIONE

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente allegato, la durata massima del periodo di transizione è di due anni dal termine per la prima trasmissione.

ALLEGATO V

MODULO PER I CONTI DEL SETTORE DEI BENI E DEI SERVIZI AMBIENTALI

Sezione 1

OBIETTIVI

Le statistiche sui beni e servizi ambientali registrano e presentano, in forma coerente con i dati forniti a norma del titolo del SEC, dati sulle attività di produzione delle economie nazionali che generano prodotti ambientali.

I conti del settore dei beni e dei servizi ambientali dovrebbero utilizzare le informazioni già esistenti provenienti dai conti nazionali, dalle statistiche strutturali sulle imprese, dal registro delle imprese e da altre fonti.

Nel presente allegato sono definiti i dati che gli Stati membri sono tenuti a raccogliere, compilare, trasmettere e valutare per quanto riguarda i beni e i servizi ambientali.

Sezione 2

COPERTURA

Il settore dei beni e servizi ambientali ha le stesse delimitazioni di sistema del SEC e comprende l' insieme di beni e servizi ambientali che derivano da un'attività di produzione. Il SEC definisce la produzione come un'attività esercitata sotto il controllo e la responsabilità di un'unità istituzionale che combina input — manodopera, capitale, beni e servizi — per produrre beni o fornire servizi.

I beni e servizi ambientali rientrano nelle seguenti categorie: servizi ambientali specifici, prodotti utilizzati a fini esclusivamente ambientali (prodotti connessi), beni adattati e tecnologie ambientali.

Sezione 3

ELENCO DELLE CARATTERISTICHE

Gli Stati membri producono statistiche sul settore dei beni e dei servizi ambientali secondo le seguenti caratteristiche:

la produzione commerciale, di cui:

le esportazioni,

il valore aggiunto delle attività di natura commerciale,

l'occupazione di attività di natura commerciale.

Tutti i dati sono trasmessi in milioni di unità monetaria nazionale, ad eccezione della caratteristica “occupazione”, la cui unità di riferimento è l'“equivalente a tempo pieno”.

Sezione 4

PRIMO ANNO DI RIFERIMENTO, FREQUENZA E TERMINI DI TRASMISSIONE

1.

Le statistiche sono compilate e trasmesse su base annuale.

2.

Le statistiche sono trasmesse entro ventiquattro mesi dalla fine dell'anno di riferimento.

3.

Per venire incontro all'esigenza degli utenti di disporre di serie di dati complete e aggiornate, la Commissione (Eurostat) produce, non appena sia disponibile un numero sufficiente di dati per paese, stime dei totali UE a 28 per i principali aggregati di questo modulo. La Commissione (Eurostat), laddove possibile, produce e pubblica stime dei dati che non sono stati trasmessi dagli Stati membri entro il termine precisato al punto 2.

4.

Il primo anno di riferimento è il 2015.

5.

Nella prima trasmissione dei dati gli Stati membri includono i dati annuali dal 2014 al primo anno di riferimento.

6.

In ciascuna successiva trasmissione dei dati alla Commissione, gli Stati membri forniscono dati annuali per gli anni n – 2, n – 1 e n, in cui n è l'anno di riferimento. Gli Stati membri possono fornire ogni eventuale dato disponibile per gli anni precedenti al 2014.

Sezione 5

TABELLE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI

1.

Per le caratteristiche di cui alla sezione 3, i dati sono trasmessi secondo la seguente ripartizione incrociata:

classificazione delle attività economiche, NACE Rev. 2 (livello di aggregazione A*21 come stabilito nel SEC),

classi CEPA e classificazione delle attività di gestione delle risorse (CReMA), ripartite come segue:

CEPA 1

CEPA 2

CEPA 3

CEPA 4

CEPA 5

CEPA 6

somma di CEPA 7, CEPA 8 e CEPA 9

CReMA 10

CReMA 11

CReMA 13

CReMA 13A

CReMA 13B

CReMA 13C

CReMA 14

somma di CReMA 12, CReMA 15 e CReMA 16.

2.

Le categorie della CEPA di cui al punto 1 sono elencate nell'allegato IV. Le categorie della CReMA di cui al punto 1 sono le seguenti:

CReMA 10 —

Gestione delle acque

CReMA 11 —

Gestione delle risorse forestali

CReMA 12 —

Gestione della fauna e della flora selvatiche

CReMA 13 —

Gestione delle risorse energetiche

CReMA 13 A —

Produzione di energia da fonti rinnovabili

CReMA 13B —

Gestione e risparmio di energia/di calore

CReMA 13C —

Riduzione dell'utilizzo delle energie fossili come materie prime

CReMA 14 —

Gestione dei minerali

CReMA 15 —

Attività di ricerca e sviluppo in materia di gestione delle risorse

CReMA 16 —

Altre attività di gestione delle risorse

Sezione 6

DURATA MASSIMA DEI PERIODI DI TRANSIZIONE

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente allegato, la durata massima del periodo di transizione è di due anni dal termine per la prima trasmissione.

ALLEGATO VI

MODULO PER I CONTI DEI FLUSSI FISICI D'ENERGIA

Sezione 1

OBIETTIVI

I conti dei flussi fisici di energia presentano dati sui flussi fisici di energia espressi in terajoule in forma coerente con il SEC. I conti dei flussi fisici di energia registrano dati sull'energia per quanto riguarda le attività economiche delle unità residenti delle economie nazionali secondo una ripartizione per attività economica. Essi presentano l'origine e la destinazione delle risorse energetiche naturali, dei prodotti energetici e dei residui energetici. Le attività economiche comprendono la produzione, il consumo e l'accumulazione.

Nel presente allegato sono definiti i dati che gli Stati membri sono tenuti a raccogliere, compilare, trasmettere e valutare per i conti dei flussi fisici d'energia.

Sezione 2

COPERTURA

I conti dei flussi fisici di energia hanno le stesse delimitazioni di sistema del SEC e sono parimenti basati sul principio della residenza.

Conformemente al SEC, un'unità è considerata unità residente di un paese allorquando essa ha il suo centro di interesse economico nel territorio economico di tale paese, ossia allorquando esercita per un lungo periodo (un anno o più) attività economiche su tale territorio.

I conti dei flussi fisici di energia registrano i flussi fisici di energia generati dalle attività di tutte le unità residenti, indipendentemente dal luogo geografico in cui avvengono tali flussi.

I conti dei flussi fisici di energia registrano i flussi fisici di energia dall'ambiente verso l'economia, all'interno dell'economia e dall'economia verso l'ambiente.

Sezione 3

ELENCO DELLE CARATTERISTICHE

Gli Stati membri elaborano conti dei flussi fisici di energia secondo le seguenti caratteristiche:

i flussi fisici di energia divisi in tre categorie generali:

i)

le risorse energetiche naturali;

ii)

i prodotti energetici;

iii)

i residui energetici;

l'origine dei flussi fisici di energia, divisa in cinque categorie: produzione, consumo, accumulazione, resto del mondo e ambiente,

la destinazione dei flussi fisici, divisa secondo le stesse cinque categorie dell'origine dei flussi fisici di energia.

Tutti i dati sono espressi in terajoule.

Sezione 4

PRIMO ANNO DI RIFERIMENTO, FREQUENZA E TERMINI DI TRASMISSIONE

1.

Le statistiche sono compilate e trasmesse su base annuale.

2.

Le statistiche sono trasmesse entro ventuno mesi dalla fine dell'anno di riferimento.

3.

Per venire incontro all'esigenza degli utenti di disporre di serie di dati complete e aggiornate, la Commissione (Eurostat) produce, non appena sia disponibile un numero sufficiente di dati per paese, stime dei totali UE a 28 per i principali aggregati di questo modulo. La Commissione (Eurostat), laddove possibile, produce e pubblica stime dei dati che non sono stati trasmessi dagli Stati membri entro il termine precisato al punto 2.

4.

Il primo anno di riferimento è il 2015.

5.

Nella prima trasmissione dei dati gli Stati membri includono i dati annuali dal 2014 al primo anno di riferimento.

6.

In ciascuna successiva trasmissione dei dati alla Commissione, gli Stati membri forniscono dati annuali per gli anni n – 2, n – 1 e n, in cui n è l'anno di riferimento. Gli Stati membri possono fornire ogni eventuale dato disponibile per gli anni precedenti al 2014.

Sezione 5

TABELLE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI

1.

Per le caratteristiche di cui alla sezione 3, sono trasmessi i seguenti dati in unità fisiche:

tavola delle risorse per i flussi di energia: questa tavola registra l'offerta di risorse energetiche naturali, prodotti energetici e i residui energetici (righe) secondo la loro origine, vale a dire per “fornitore” (colonne),

tavola degli impieghi dei flussi di energia: questa tavola registra gli impieghi di risorse energetiche naturali, i prodotti energetici e i residui energetici (righe) secondo la loro destinazione, vale a dire per “utilizzatore” (colonne),

tavola degli impieghi dei flussi di energia rispetto alle emissioni: questa tavola registra gli impieghi rilevanti dal punto di vista delle emissioni, delle risorse energetiche naturali e dei prodotti energetici (righe) secondo l'unità che li utilizza e che li emette (colonne),

tavola di concordanza che mostra i diversi elementi in grado di spiegare la differenza tra i conti dell'energia e i bilanci energetici.

2.

Le tavole delle risorse e degli impieghi dei flussi energetici (compresi i flussi rilevanti per l'emissione) sono strutturate nello stesso modo per quanto riguarda le righe e le colonne).

3.

Le colonne indicano l'origine (risorse) o la destinazione (impieghi) dei flussi fisici. Tali colonne sono divise in cinque categorie:

la “produzione” si riferisce alla produzione di beni e servizi. Le attività di produzione sono classificate secondo la NACE Rev. 2 e i dati sono trasmessi a livello di aggregazione A*64,

le attività di “consumo” sono presentate in totale oltre che ripartite in tre sottocategorie (trasporti, riscaldamento/raffreddamento, altro) e si riferiscono al consumo finale delle famiglie,

“l'accumulazione” si riferisce alle variazioni dello stock di prodotti energetici all'interno dell'economia;

il “resto del mondo” registra i flussi di prodotti importati ed esportati;

“l'ambiente” registra l'origine dei flussi di risorse naturali e la destinazione dei flussi di residui.

4.

Le righe corrispondono ai diversi tipi di flussi fisici, classificati al primo trattino della sezione 3.

5.

La classificazione delle risorse energetiche naturali, dei prodotti energetici e dei residui energetici è la seguente:

le risorse energetiche naturali sono di due tipi: non rinnovabili e rinnovabili,

i prodotti energetici sono ripartiti secondo la classificazione utilizzata nelle statistiche europee dell'energia,

i residui energetici comprendono i rifiuti (senza valore monetario), le perdite durante l'estrazione/il prelievo, la distribuzione/il trasporto, la trasformazione/la conversione e lo stoccaggio, ed inoltre i saldi contabili per bilanciare le tavole delle risorse e degli impieghi.

6.

La “concordanza” tra l'indicatore coerente con il principio di residenza e l'indicatore riferito al territorio è presentata per l'economia nazionale nel suo complesso (senza ripartizione per settore di attività) ed è ottenuta nel modo seguente:

impiego totale di energia delle unità residenti:

impiego di energia delle unità residenti all'estero

+

impiego di energia dei non residenti sul territorio

+

differenze statistiche

=

consumo interno lordo di energia (relativo al territorio)

Sezione 6

DURATA MASSIMA DEI PERIODI DI TRANSIZIONE

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente allegato, la durata massima del periodo di transizione è di due anni dal termine per la prima trasmissione.»


(1)  Regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 13).


Top