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Document 32014D0127

2014/127/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 7 marzo 2014 , che modifica l’allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto concerne la voce relativa alla Cina figurante nell’elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell’Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina [notificata con il numero C(2014) 1386] Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 70, 11.3.2014, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; abrog. impl. da 32018R0659

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/127/oj

11.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 70/28


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2014

che modifica l’allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto concerne la voce relativa alla Cina figurante nell’elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell’Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina

[notificata con il numero C(2014) 1386]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/127/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 3, lettera a),

vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (2), in particolare l’articolo 12, paragrafi 1 e 4, e l’articolo 19, frase introduttiva e lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 92/65/CEE fissa le condizioni applicabili alle importazioni nell’Unione, tra l’altro, di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina. Tali condizioni devono essere perlomeno equivalenti a quelle applicabili agli scambi tra Stati membri.

(2)

La direttiva 2009/156/CE stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni di equidi vivi nell’Unione. Essa prevede che le importazioni di equidi nell’Unione siano autorizzate solamente in provenienza dai paesi terzi che soddisfano determinate condizioni di polizia sanitaria.

(3)

La decisione 2004/211/CE (3) della Commissione stabilisce l’elenco dei paesi terzi, o delle loro parti ove si applichi la regionalizzazione, da cui gli Stati membri autorizzano l’importazione di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina, nonché le altre condizioni applicabili a tali importazioni. Tale elenco figura nell’allegato I della decisione 2004/211/CE.

(4)

Al fine di ospitare una manifestazione equestre nell’ottobre 2013 nell’ambito del Global Champions Tour, realizzato sotto l’egida della Federazione equestre internazionale (FEI), le autorità competenti cinesi hanno chiesto che venga riconosciuta una zona indenne da malattie equine nell’area metropolitana di Shanghai, direttamente accessibile dall’aeroporto internazionale situato nelle vicinanze. Considerando il carattere temporaneo degli impianti costruiti a tal fine presso il parcheggio dell’EXPO 2010, è opportuno prevedere solamente un’autorizzazione temporanea di tale zona.

(5)

Tenuto conto delle garanzie e delle informazioni fornite dalle autorità cinesi e al fine di autorizzare per un periodo limitato la reintroduzione di cavalli registrati in provenienza da una parte del territorio della Cina dopo un’esportazione temporanea in conformità alle prescrizioni della decisione 93/195/CEE della Commissione (4), quest’ultima ha adottato la decisione di esecuzione 2013/259/UE (5), con la quale la regione CN-2 era stata approvata in via provvisoria.

(6)

Poiché la manifestazione equestre è stata rinviata per ragioni tecniche al 6-8 giugno 2014 e le condizioni di polizia sanitaria sono rimaste immutate, è necessario adeguare per la regione CN-2 la data nella colonna 15 della tabella dell’allegato I della decisione 2004/211/CE.

(7)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2004/211/CE.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella colonna 15 della riga corrispondente alla regione CN-2 della Cina della tabella che figura nell’allegato I della decisione 2004/211/CE, la dicitura «Valido dal 24 settembre al 24 ottobre 2013» è sostituita dalla dicitura: «Valido dal 30 maggio al 30 giugno 2014».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2014

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

(2)  GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.

(3)  Decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l’elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE (GU L 73 dell’11.3.2004, pag. 1).

(4)  Decisione 93/195/CEE della Commissione, del 2 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un’esportazione temporanea (GU L 86 del 6.4.1993, pag. 1).

(5)  Decisione di esecuzione 2013/259/UE della Commissione, del 31 maggio 2013, che modifica l’allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto concerne le voci relative al Bahrein e alla Cina figuranti nell’elenco dei paesi terzi e delle parti di territori dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell’Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina (GU L 150 del 4.6.2013, pag. 28).


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