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Document 32013R0517

Regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 , che adegua taluni regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, diritto societario, politica della concorrenza, agricoltura, sicurezza alimentare, politica veterinaria e fitosanitaria, politica dei trasporti, energia, fiscalità, statistiche, reti transeuropee, sistema giudiziario e diritti fondamentali, giustizia, libertà e sicurezza, ambiente, unione doganale, relazioni esterne, politica estera, di sicurezza e di difesa e istituzioni, a motivo dell’adesione della Repubblica di Croazia

OJ L 158, 10.6.2013, p. 1–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 010 P. 31 - 101

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/517/oj

10.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 158/1


REGOLAMENTO (UE) N. 517/2013 DEL CONSIGLIO

del 13 maggio 2013

che adegua taluni regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, diritto societario, politica della concorrenza, agricoltura, sicurezza alimentare, politica veterinaria e fitosanitaria, politica dei trasporti, energia, fiscalità, statistiche, reti transeuropee, sistema giudiziario e diritti fondamentali, giustizia, libertà e sicurezza, ambiente, unione doganale, relazioni esterne, politica estera, di sicurezza e di difesa e istituzioni, a motivo dell’adesione della Repubblica di Croazia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il trattato di adesione della Croazia, in particolare l’articolo 3, paragrafo 4,

visto l’atto di adesione della Croazia, in particolare l’articolo 50,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 50 dell’atto di adesione della Croazia, quando gli atti delle istituzioni adottati anteriormente all’adesione richiedono adattamenti a motivo dell’adesione e gli adattamenti necessari non sono contemplati in tale atto di adesione o nei suoi allegati, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta gli atti necessari a tal fine se l’atto iniziale non è stato adottato dalla Commissione.

(2)

Come risulta dall’atto finale della conferenza che ha elaborato il trattato di adesione della Croazia, le Alte Parti contraenti hanno raggiunto un accordo politico su una serie di adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni, resi necessari dall’adesione, e hanno invitato il Consiglio e la Commissione ad adottare detti adattamenti prima dell’adesione, integrandoli e aggiornandoli, all’occorrenza, per tener conto dell’evoluzione del diritto dell’Unione.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza i regolamenti e le decisioni indicati nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   I seguenti regolamenti sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento:

a)

in materia di libera circolazione delle merci:

regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche (1),

regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (2),

regolamento (CE) n. 78/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, concernente l’omologazione dei veicoli a motore in relazione alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili (3), e

regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili (4);

b)

in materia di libera circolazione delle persone:

regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (5);

c)

in materia di diritto societario:

regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società europea (SE) (6);

d)

in materia di politica della concorrenza:

regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (7);

e)

in materia di agricoltura:

regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici (8),

regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (9),

regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (10), e

regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo all’istituzione di una rete d’informazione contabile agricola sui redditi e sull’economia delle aziende agricole nella Comunità europea (11);

f)

in materia di sicurezza alimentare e di politica veterinaria e fitosanitaria:

regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine (12),

regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (13),

regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia (14),

regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (15),

regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina (16),

regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (17),

regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (18), e

regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (19);

g)

in materia di politica dei trasporti:

regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie (20),

regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970, che istituisce una contabilità delle spese per le infrastrutture dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (21),

regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (22),

regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada (23),

regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (24), e

regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus (25);

h)

in materia di fiscalità:

regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto (26), e

regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio, del 2 maggio 2012, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise (27);

i)

in materia di statistiche:

regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (28),

regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (29),

regolamento (CE) n. 1221/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per quanto riguarda i conti trimestrali non finanziari delle amministrazioni pubbliche (30),

regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta (31),

regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (32),

regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) (33),

regolamento (CE) n. 501/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, relativo ai conti finanziari trimestrali delle amministrazioni pubbliche (34),

regolamento (CE) n. 1222/2004 del Consiglio, del 28 giugno 2004, relativo all’elaborazione e alla comunicazione di dati sul debito pubblico su base trimestrale (35),

regolamento (CE) n. 1161/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativo alla compilazione di conti trimestrali non finanziari per settore istituzionale (36),

regolamento (CE) n. 1921/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativo alla trasmissione di dati statistici sugli sbarchi di prodotti della pesca negli Stati membri (37),

regolamento (CE) n. 716/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo alle statistiche comunitarie sulla struttura e sull’attività delle consociate estere (38),

regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese (39),

regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (40),

regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale (41),

regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale (42),

regolamento (UE) n. 1337/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo alle statistiche europee sulle colture permanenti (43), e

regolamento (UE) n. 70/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2012, relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada (44);

j)

in materia di sistema giudiziario e diritti fondamentali:

regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l’iniziativa dei cittadini (45),

k)

in materia di giustizia, libertà e sicurezza:

regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (46),

regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (47),

regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (48),

regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (49),

regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (50),

regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (51),

regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti) (52), e

regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (53);

l)

in materia di ambiente:

regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (54);

m)

in materia di unione doganale:

regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (55), e

regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (56);

n)

in materia di relazioni esterne:

regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (57),

regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni (58),

regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi (59),

regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (60), e

regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea (61);

o)

in materia di politica estera, di sicurezza e di difesa:

regolamento (CE) n. 2488/2000 del Consiglio, del 10 novembre 2000, relativo al mantenimento del congelamento di capitali relativi a Milosevic e alle persone a lui collegate (62),

regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (63),

regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (64),

regolamento (CE) n. 147/2003 del Consiglio, del 27 gennaio 2003, relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia (65),

regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq (66),

regolamento (CE) n. 131/2004 del Consiglio, del 26 gennaio 2004, che impone talune misure restrittive nei confronti del Sudan e del Sud Sudan (67),

regolamento (CE) n. 234/2004 del Consiglio, del 10 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia (68),

regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (69),

regolamento (CE) n. 872/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ad ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia (70),

regolamento (CE) n. 174/2005 del Consiglio, del 31 gennaio 2005, che impone restrizioni alla prestazione di assistenza pertinente ad attività militari in Costa d’Avorio (71),

regolamento (CE) n. 560/2005 del Consiglio, del 12 aprile 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio (72),

regolamento (CE) n. 889/2005 del Consiglio, del 13 giugno 2005, che istituisce misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (73),

regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (74),

regolamento (CE) n. 1184/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone che ostacolano il processo di pace e violano il diritto internazionale nell’ambito del conflitto della regione sudanese del Darfur (75),

regolamento (CE) n. 305/2006 del Consiglio, del 21 febbraio 2006, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di alcune persone sospettate di coinvolgimento nell’omicidio dell’ex primo ministro libanese Rafiq Hariri (76),

regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (77),

regolamento (CE) n. 1412/2006 del Consiglio, del 25 settembre 2006, relativo a talune misure restrittive nei confronti del Libano (78),

regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (79),

regolamento (CE) n. 194/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar (80),

regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea (81),

regolamento (UE) n. 356/2010 del Consiglio, del 26 aprile 2010, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia (82),

regolamento (UE) n. 667/2010 del Consiglio, del 26 luglio 2010, relativo a talune misure restrittive nei confronti dell'Eritrea (83),

regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio, del 4 febbraio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia (84),

regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio, del 2 marzo 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (85),

regolamento (UE) n. 270/2011 del Consiglio, del 21 marzo 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto (86),

regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, del 12 aprile 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran (87),

regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio, del 1o agosto 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan (88),

regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (89),

regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (90), e

regolamento (UE) n. 377/2012 del Consiglio, del 3 maggio 2012, concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau (91);

p)

in materia di istituzioni:

regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (92), e

regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità Europea dell'Energia Atomica (93).

2.   Le seguenti decisioni sono modificate o abrogate conformemente all’allegato del presente regolamento:

a)

in materia di sicurezza alimentare e di politica veterinaria e fitosanitaria:

decisione 2003/17/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi (94),

decisione 2005/834/CE del Consiglio, dell’8 novembre 2005, relativa all’equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici effettuati in paesi terzi (95),

decisione 2006/545/CE del Consiglio, del 18 luglio 2006, relativa all’equivalenza degli esami ufficiali delle varietà effettuati in Croazia (96),

decisione 2008/971/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa all’equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti in paesi terzi (97), e

decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (98);

b)

in materia di politica dei trasporti:

decisione 2012/22/UE del Consiglio, del 12 dicembre 2011, relativa all’adesione dell’Unione europea al protocollo del 2002 alla convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio, ad eccezione degli articoli 10 e 11 dello stesso (99), e

decisione 2012/23/UE del Consiglio, del 12 dicembre 2011, relativa all'adesione dell'Unione europea al protocollo del 2002 alla convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio, per quanto concerne gli articoli 10 e 11 dello stesso (100);

c)

in materia di energia:

decisione n. 1364/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, che stabilisce orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'energia (101), e

decisione 2008/114/CE, Euratom del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce lo statuto dell’Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom (102);

d)

in materia di reti transeuropee:

decisione n. 661/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (103);

e)

in materia di sistema giudiziario e diritti fondamentali:

decisione 96/409/PESC dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 25 giugno 1996, relativa all'istituzione di un documento di viaggio provvisorio (104);

f)

in materia di giustizia, libertà e sicurezza:

decisione del Comitato esecutivo, del 22 dicembre 1994, riguardante il certificato per il trasporto di stupefacenti e sostanze psicotrope, previsto all'articolo 75 [SCH/Com-ex (94) 28 rev.] (105);

g)

in materia di ambiente:

decisione 97/602/CE del Consiglio, del 22 luglio 1997, concernente l'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3254/91 e l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 35/97 della Commissione (106);

h)

in materia di unione doganale:

decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea («Decisione sull'associazione d'oltremare») (107);

i)

in materia di politica estera, di sicurezza e di difesa:

decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (108).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore, con riserva dell’entrata in vigore del trattato di adesione della Croazia, alla data di entrata in vigore dello stesso.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

S. COVENEY


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

(3)  GU L 35 del 4.2.2009, pag. 1.

(4)  GU L 272 del 18.10.2011, pag. 1.

(5)  GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

(6)  GU L 294 del 10.11.2001, pag. 1.

(7)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(8)  GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

(9)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(10)  GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

(11)  GU L 328 del 15.12.2009, pag. 27.

(12)  GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1.

(13)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

(14)  GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.

(15)  GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1.

(16)  GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8.

(17)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(18)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

(19)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(20)  GU L 156 del 28.6.1969, pag. 8.

(21)  GU L 130 del 15.6.1970, pag. 4.

(22)  GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8.

(23)  GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51.

(24)  GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72.

(25)  GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88.

(26)  GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1.

(27)  GU L 121 dell'8.5.2012, pag. 1.

(28)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(29)  GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1.

(30)  GU L 179 del 9.7.2002, pag. 1.

(31)  GU L 66 dell'11.3.2003, pag. 1.

(32)  GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1.

(33)  GU L 165 del 3.7.2003, pag. 1.

(34)  GU L 81 del 19.3.2004, pag. 1.

(35)  GU L 233 del 2.7.2004, pag. 1.

(36)  GU L 191 del 22.7.2005, pag. 22.

(37)  GU L 403 del 30.12.2006, pag.1.

(38)  GU L 171 del 29.6.2007, pag. 17.

(39)  GU L 97 del 9.4.2008, pag. 13.

(40)  GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1.

(41)  GU L 87 del 31.3.2009, pag. 42.

(42)  GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70.

(43)  GU L 347 del 30.12.2011, pag. 7.

(44)  GU L 32 del 3.2.2012, pag. 1.

(45)  GU L 65 dell'11.3.2011, pag. 1.

(46)  GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1.

(47)  GU L 160 del 30.6.2000, pag. 1.

(48)  GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

(49)  GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1.

(50)  GU L 399 del 30.12.2006, pag. 1.

(51)  GU L 199 del 31.7.2007, pag. 1.

(52)  GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79.

(53)  GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1.

(54)  GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1.

(55)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(56)  GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1.

(57)  GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1.

(58)  GU L 67 del 10.3.1994, pag. 1.

(59)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 28.

(60)  GU L 200 del 30.7.2005, pag. 1.

(61)  GU L 328 del 15.12.2009, pag. 1.

(62)  GU L 287 del 14.11.2000, pag. 19.

(63)  GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.

(64)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

(65)  GU L 24 del 29.1.2003, pag. 2.

(66)  GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 6.

(67)  GU L 21 del 28.1.2004, pag. 1.

(68)  GU L 40 del 12.2.2004, pag. 1.

(69)  GU L 55 del 24.2.2004, pag. 1.

(70)  GU L 162 del 30.4.2004, pag. 32.

(71)  GU L 29 del 2.2.2005, pag. 5.

(72)  GU L 95 del 14.4.2005, pag. 1.

(73)  GU L 152 del 15.6.2005, pag. 1.

(74)  GU L 193 del 23.7.2005, pag. 1.

(75)  GU L 193 del 23.7.2005, pag. 9.

(76)  GU L 51 del 22.2.2006, pag. 1.

(77)  GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1.

(78)  GU L 267 del 27.9.2006, pag. 2.

(79)  GU L 88 del 29.3.2007, pag. 1.

(80)  GU L 66 del 10.3.2008, pag. 1.

(81)  GU L 346 del 23.12.2009, pag. 26.

(82)  GU L 105 del 27.4.2010, pag. 1.

(83)  GU L 195 del 27.7.2010, pag. 16.

(84)  GU L 31 del 5.2.2011, pag. 1.

(85)  GU L 58 del 3.3.2011, pag. 1.

(86)  GU L 76 del 22.3.2011, pag. 4.

(87)  GU L 100 del 14.4.2011, pag. 1.

(88)  GU L 199 del 2.8.2011, pag. 1.

(89)  GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.

(90)  GU L 88 del 24.3.2012, pag. 1.

(91)  GU L 119 del 4.5.2012, pag. 1.

(92)  GU 17 del 6.10.1958, pag. 385/58.

(93)  GU 17 del 6.10.1958, pag. 401/58.

(94)  GU L 8 del 14.1.2003, pag. 10.

(95)  GU L 312 del 29.11.2005, pag. 51.

(96)  GU L 215 del 5.8.2006, pag. 28.

(97)  GU L 345 del 23.12.2008, pag. 83.

(98)  GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

(99)  GU L 8 del 12.1.2012, pag. 1.

(100)  GU L 8 del 12.1.2012, pag. 13.

(101)  GU L 262 del 22.9.2006, pag.1.

(102)  GU L 41 del 15.2.2008, pag. 15.

(103)  GU L 204 del 5.8.2010, pag. 1.

(104)  GU L 168 del 6.7.1996, pag. 4.

(105)  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 463.

(106)  GU L 242 del 4.9.1997, pag. 64.

(107)  GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.

(108)  GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17.


ALLEGATO

1.   LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

A.   VEICOLI A MOTORE

Nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 78/2009, al punto 1.1 è aggiunto quanto segue:

«—

25 per la Croazia».

B.   CLASSIFICAZIONE, ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO — SOSTANZE E MISCELE

Il regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato:

1.

L'allegato III, parte 1, è così modificato:

a)

la tabella 1.1 è così modificata:

Codice H200: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Nestabilni eksplozivi»

Codice H201: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Eksplozivno; opasnost od eksplozije ogromnih razmjera.»

Codice H202: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Eksplozivno; velika opasnost od rasprskavanja.»

Codice H203: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Eksplozivno; opasnost od vatre, udarnog vala ili rasprskavanja.»

Codice H204: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Opasnost od vatre ili rasprskavanja.»

Codice H205: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

U vatri može izazvati eksploziju ogromnih razmjera.»

Codice H220: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Vrlo lako zapaljivi plin.»

Codice H221: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Zapaljivi plin.»

Codice H222: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Vrlo lako zapaljivi aerosol.»

Codice H223: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Zapaljivi aerosol.»

Codice H224: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Vrlo lako zapaljiva tekućina i para.»

Codice H225: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Lako zapaljiva tekućina i para.»

Codice H226: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Zapaljiva tekućina i para.»

Codice H228: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Zapaljiva krutina.»

Codice H240: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Zagrijavanje može uzrokovati eksploziju.»

Codice H241: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Zagrijavanje može uzrokovati požar ili eksploziju.»

Codice H242: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Zagrijavanje može uzrokovati požar.»

Codice H250: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Samozapaljivo u dodiru sa zrakom.»

Codice H251: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Samozagrijavanje; može se zapaliti.»

Codice H252: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Samozagrijavanje u velikim količinama; može se zapaliti.»

Codice H260: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

U dodiru s vodom oslobađa zapaljive plinove koji se mogu spontano zapaliti.»

Codice H261: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

U dodiru s vodom oslobađa zapaljive plinove.»

Codice H270: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Može uzrokovati ili pojačati požar; oksidans.»

Codice H271: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Može uzrokovati požar ili eksploziju; jaki oksidans.»

Codice H272: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Može pojačati požar; oksidans.»

Codice H280: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Sadrži stlačeni plin; zagrijavanje može uzrokovati eksploziju.»

Codice H281: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Sadrži pothlađeni, ukapljeni plin; može uzrokovati kriogene opekline ili ozljede.»

Codice H290: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Može nagrizati metale.»

b)

la tabella 1.2 è così modificata:

Codice H300: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Smrtonosno ako se proguta.»

Codice H301: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Otrovno ako se proguta.»

Codice H302: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Štetno ako se proguta.»

Codice H304: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav.»

Codice H310: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Smrtonosno u dodiru s kožom.»

Codice H311: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Otrovno u dodiru s kožom.»

Codice H312: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Štetno u dodiru s kožom.»

Codice H314: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.»

Codice H315: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Nadražuje kožu.»

Codice H317: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Može izazvati alergijsku reakciju na koži.»

Codice H318: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Uzrokuje teške ozljede oka.»

Codice H319: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Uzrokuje jako nadraživanje oka.»

Codice H330: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Smrtonosno ako se udiše.»

Codice H331: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Otrovno ako se udiše.»

Codice H332: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Štetno ako se udiše.»

Codice H334: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Ako se udiše može izazvati simptome alergije ili astme ili poteškoće s disanjem.»

Codice H335: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Može nadražiti dišni sustav.»

Codice H336: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu.»

Codice H340: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Može izazvati genetska oštećenja <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.»

Codice H341: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Sumnja na moguća genetska oštećenja <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.»

Codice H350: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Može uzrokovati rak <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.»

Codice H351: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Sumnja na moguće uzrokovanje raka <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.»

Codice H360: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Može štetno djelovati na plodnost ili naškoditi nerođenom djetetu <navesti konkretan učinak ako je poznat > <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.»

Codice H361: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost ili mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete <navesti konkretan učinak ako je poznat > <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.»

Codice H362: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Može štetno djelovati na djecu koja se hrane majčinim mlijekom.»

Codice H370: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Uzrokuje oštećenje organa <ili navesti sve organe na koje djeluje ako je poznato> <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.»

Codice H371: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Može uzrokovati oštećenje organa <ili navesti sve organe na koje djeluje ako je poznato> <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.»

Codice H372: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Uzrokuje oštećenje organa <ili navesti sve organe na koje djeluje ako je poznato> tijekom produljene ili ponavljane izloženosti <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.»

Codice H373: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Može uzrokovati oštećenje organa <ili navesti sve organe na koje djeluje ako je poznato> tijekom produljene ili ponavljane izloženosti <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.»

Codici di pericolo combinati H300+H310: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Smrtonosno ako se proguta ili u dodiru s kožom.»

Codici di pericolo combinati H300+H330: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Smrtonosno ako se proguta ili ako se udiše.»

Codici di pericolo combinati H310+H330: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Smrtonosno u dodiru s kožom ili ako se udiše.»

Codici di pericolo combinati H300+H310+H330: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Smrtonosno ako se proguta, u dodiru s kožom ili ako se udiše.»

Codici di pericolo combinati H301+H311: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Otrovno ako se proguta ili u dodiru s kožom.»

Codici di pericolo combinati H301+H331: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Otrovno ako se proguta ili ako se udiše.»

Codici di pericolo combinati H311+H331: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Otrovno u dodiru s kožom ili ako se udiše.»

Codici di pericolo combinati H301+H311+H331: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Otrovno ako se proguta, u dodiru s kožom ili ako se udiše.»

Codici di pericolo combinati H302+H312: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Štetno ako se proguta ili u dodiru s kožom.»

Codici di pericolo combinati H302+H332: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Štetno ako se proguta ili ako se udiše.»

Codici di pericolo combinati H312+H332: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Štetno u dodiru s kožom ili ako se udiše.»

Codici di pericolo combinati H302+H312+H332: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Štetno ako se proguta, u dodiru s kožom ili ako se udiše.»

c)

la tabella 1.3 è così modificata:

Codice H400: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Vrlo otrovno za vodeni okoliš.»

Codice H410: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.»

Codice H411: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.»

Codice H412: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.»

Codice H413: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Može uzrokovati dugotrajne štetne učinke na vodeni okoliš.»

Codice H420: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Štetno za zdravlje ljudi i okoliš zbog uništavanja ozona u višoj atmosferi.»

2.

L'allegato III, parte 2, è così modificato:

a)

la tabella 2.1 è così modificata:

Codice EUH001: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Eksplozivno u suhom stanju.»

Codice EUH006: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Eksplozivno u dodiru ili bez dodira sa zrakom.»

Codice EUH014: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Burno reagira s vodom.»

Codice EUH018: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Pri uporabi može nastati zapaljiva/eksplozivna smjesa para-zrak.»

Codice EUH019: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Može stvarati eksplozivne perokside.»

Codice EUH044: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Opasnost od eksplozije ako se zagrijava u zatvorenom prostoru.»

b)

la tabella 2.2 è così modificata:

Codice EUH029: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

U dodiru s vodom oslobađa otrovni plin.»

Codice EUH031: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

U dodiru s kiselinama oslobađa otrovni plin.»

Codice EUH032: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

U dodiru s kiselinama oslobađa vrlo otrovni plin.»

Codice EUH066: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože.»

Codice EUH070: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Otrovno u dodiru s očima.»

Codice EUH071: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Nagrizajuće za dišni sustav.»

3.

Nell'allegato III, parte 3, la tabella è così modificata:

Codice EUH 201/201A: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Sadrži olovo. Ne smije se koristiti na površinama koje mogu žvakati ili sisati djeca.

Upozorenje! Sadrži olovo.»

Codice EUH 202: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Cianoakrilat. Opasnost. Trenutno lijepi kožu i oči. Čuvati izvan dohvata djece.»

Codice EUH203: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Sadrži krom (VI). Može izazvati alergijsku reakciju.»

Codice EUH 204: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Sadrži izocianate. Može izazvati alergijsku reakciju.»

Codice EUH205: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Sadrži epoksidne sastojke. Može izazvati alergijsku reakciju.»

Codice EUH206: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Upozorenje! Ne koristiti s drugim proizvodima. Mogu se osloboditi opasni plinovi (klor).»

Codice EUH 207: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Upozorenje! Sadrži kadmij. Tijekom uporabe stvara se opasni dim. Vidi podatke dostavljene od proizvođača. Postupati prema uputama o mjerama sigurnosti.»

Codice EUH208: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Sadrži <naziv tvari koja dovodi do preosjetljivosti>. Može izazvati alergijsku reakciju.»

Codice EUH209/209A: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Pri uporabi može postati lako zapaljivo.

Pri uporabi može postati zapaljivo.»

Codice EUH210: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.»

Codice EUH401: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.»

4.

L'allegato IV, parte 2, è così modificato:

a)

la tabella 1.1 è così modificata:

Codice P101: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu.»

Codice P102: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Čuvati izvan dohvata djece.»

Codice P103: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Prije uporabe pročitati naljepnicu.»

b)

la tabella 1.2 è così modificata:

Codice P201: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Prije uporabe pribaviti posebne upute.»

Codice P202: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Ne rukovati prije upoznavanja i razumijevanja sigurnosnih mjera predostrožnosti.»

Codice P210: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Čuvati odvojeno od topline/iskre/otvorenog plamena/vrućih površina. – Ne pušiti.»

Codice P211: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Ne prskati u otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja.»

Codice P220: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Čuvati/skladištiti odvojeno od odjeće/…/zapaljivih materijala.»

Codice P221: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Poduzeti sve mjere opreza za sprječavanje miješanja sa zapaljivim …»

Codice P222: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Spriječiti dodir sa zrakom.»

Codice P223: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Spriječiti svaki dodir s vodom zbog burne reakcije i mogućeg zapaljenja.»

Codice P230: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Čuvati navlaženo s …»

Codice P231: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Rukovati u inertnom plinu.»

Codice P232: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Zaštititi od vlage.»

Codice P233: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.»

Codice P234: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Čuvati samo u originalnom spremniku.»

Codice P235: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Održavati hladnim.»

Codice P240: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Uzemljiti/učvrstiti spremnik i opremu za prihvat kemikalije.»

Codice P241: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Rabiti električnu/ventilacijsku/rasvjetnu/…/ opremu koja neće izazvati eksploziju.»

Codice P242: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Rabiti samo neiskreći alat.»

Codice P243: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Poduzeti mjere protiv pojave statičkog elektriciteta.»

Codice P244: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Spriječiti dodir redukcijskih ventila s masti i uljem.»

Codice P250: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Ne izlagati mrvljenju/udarcima/…/trenju.»

Codice P251: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Posuda je pod tlakom: ne bušiti, niti paliti čak niti nakon uporabe.»

Codice P260: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Ne udisati prašinu/dim/plin/maglu/pare/aerosol.»

Codice P261: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola.»

Codice P262: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom.»

Codice P263: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Izbjegavati dodir tijekom trudnoće/dojenja.»

Codice P264: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Nakon uporabe temeljito oprati …»

Codice P270: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti.»

Codice P271: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru.»

Codice P272: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Zagađena radna odjeća ne smije se iznositi izvan radnog prostora.»

Codice P273: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Izbjegavati ispuštanje u okoliš.»

Codice P280: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.»

Codice P281: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu.»

Codice P282: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Nositi zaštitne rukavice za hladnoću/zaštitu za lice/zaštitu za oči.»

Codice P283: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Nositi otpornu na vatru/nezapaljivu odjeću.»

Codice P284: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Nositi sredstva za zaštitu dišnog sustava.»

Codice P285: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

U slučaju nedovoljnog prozračivanja nositi sredstva za zaštitu dišnog sustava.»

Codici combinati P231+P232: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Rukovati u inertnom plinu. Zaštititi od vlage.»

Codici combinati P235+P410: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Održavati hladnim. Zaštititi od sunčevog svjetla.»

c)

la tabella 1.3 è così modificata:

Codice P301: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

AKO SE PROGUTA:»

Codice P302: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM:»

Codice P303: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom):»

Codice P304: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

AKO SE UDIŠE:»

Codice P305: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

U SLUČAJU DODIRA S OČIMA:»

Codice P306: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

U SLUČAJU DODIRA S ODJEĆOM:»

Codice P307: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

U SLUČAJU izloženosti:»

Codice P308: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost:»

Codice P309: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

U SLUČAJU izloženosti ili zdravstvenih tegoba:»

Codice P310: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.»

Codice P311: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.»

Codice P312: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.»

Codice P313: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Zatražiti savjet/pomoć liječnika.»

Codice P314: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

U slučaju zdravstvenih tegoba zatražiti savjet/pomoć liječnika.»

Codice P315: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Hitno zatražiti savjet/pomoć liječnika.»

Codice P320: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Hitno je potrebna posebna liječnička obrada (vidi … na ovoj naljepnici).»

Codice P321: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Potrebna je posebna liječnička obrada (vidi … na ovoj naljepnici).»

Codice P322: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Potrebne su posebne mjere (vidi … na ovoj naljepnici).»

Codice P330: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Isprati usta.»

Codice P331: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

NE izazivati povraćanje.»

Codice P332: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

U slučaju nadražaja kože:»

Codice P333: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

U slučaju nadražaja ili osipa na koži:»

Codice P334: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Uroniti u hladnu vodu/omotati vlažnim zavojem.»

Codice P335: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Izmesti zaostale čestice s kože.»

Codice P336: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Zamrznute dijelove odmrznuti mlakom vodom. Ne trljati oštećeno mjesto.»

Codice P337: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Ako nadražaj oka ne prestaje:»

Codice P338: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.»

Codice P340: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje.»

Codice P341: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

U slučaju otežanog disanja premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje.»

Codice P342: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Pri otežanom disanju:»

Codice P350: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Nježno oprati velikom količinom sapuna i vode.»

Codice P351: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta.»

Codice P352: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Oprati velikom količinom sapuna i vode.»

Codice P353: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Isprati kožu vodom/tuširanjem.»

Codice P360: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Odmah isprati zagađenu odjeću i kožu velikom količinom vode prije uklanjanja odjeće.»

Codice P361: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Odmah ukloniti/skinuti svu zagađenu odjeću.»

Codice P362: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Skinuti zagađenu odjeću i oprati prije ponovne uporabe.»

Codice P363: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Oprati zagađenu odjeću prije ponovne uporabe.»

Codice P370: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

U slučaju požara:»

Codice P371: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

U slučaju velikog požara i velikih količina:»

Codice P372: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Opasnost od eksplozije u slučaju požara.»

Codice P373: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

NE gasiti vatru kada plamen može zahvatiti eksplozive.»

Codice P374: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Gasiti vatru uz odgovarajući oprez s primjerene udaljenosti.»

Codice P375: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Gasiti s veće udaljenosti zbog opasnosti od eksplozije.»

Codice P376: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Ako je sigurno, zaustaviti istjecanje.»

Codice P377: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Požar zbog istjecanja plina:

ne gasiti ako nije moguće sa sigurnošću zaustaviti istjecanje.»

Codice P378: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Za gašenje rabiti …»

Codice P380: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Evakuirati područje.»

Codice P381: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Ukloniti sve izvore paljenja ukoliko je to moguće sigurno učiniti.»

Codice P390: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Apsorbirati proliveno kako bi se spriječila materijalna šteta.»

Codice P391: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Sakupiti proliveno/rasuto.»

Codici combinati P301+310: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

AKO SE PROGUTA: odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.»

Codici combinati P301+P312: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

AKO SE PROGUTA: u slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.»

Codici combinati P301+P330+P331: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje.»

Codici combinati P302+P334: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: uroniti u hladnu vodu/omotati vlažnim zavojem.»

Codici combinati P302+P350: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: nježno oprati velikom količinom sapuna i vode.»

Codici combinati P302+P352: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode.»

Codici combinati P303+P361+P353: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah ukloniti/skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom/tuširanjem.»

Codici combinati P304+P340: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

AKO SE UDIŠE: premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje.»

Codici combinati P304+P341: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

AKO SE UDIŠE: u slučaju otežanog disanja premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje.»

Codici combinati P305+P351+P338: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. nastaviti ispiranje.»

Codici combinati P306+P360: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

U SLUČAJU DODIRA S ODJEĆOM: odmah isprati zagađenu odjeću i kožu velikom količinom vode prije uklanjanja odjeće.»

Codici combinati P307+P311: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

U SLUČAJU izloženosti: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.»

Codici combinati P308+P313: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/pomoć liječnika.»

Codici combinati P309+P311: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

U SLUČAJU izloženosti ili zdravstvenih tegoba: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.»

Codici combinati P332+P313: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

U slučaju nadražaja kože: zatražiti savjet/pomoć liječnika.»

Codici combinati P333+P313: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika.»

Codici combinati P335+P334: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Izmesti zaostale čestice s kože. Uroniti u hladnu vodu/omotati vlažnim zavojem.»

Codici combinati P337+P313: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika.»

Codici combinati P342+P311: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Pri otežanom disanju: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.»

Codici combinati P370+P376: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

U slučaju požara: ako je sigurno, zaustaviti istjecanje.»

Codici combinati P370+P378: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

U slučaju požara: za gašenje rabiti …»

Codici combinati P370+P380: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

U slučaju požara: evakuirati područje.»

Codici combinati P370+P380+P375: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

U slučaju požara: evakuirati područje. Gasiti s veće udaljenosti zbog opasnosti od eksplozije.»

Codici combinati P371+P380+P375: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

U slučaju velikog požara i velikih količina: evakuirati područje. Gasiti s veće udaljenosti zbog opasnosti od eksplozije.»

d)

la tabella 1.4 è così modificata:

Codice P401: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Skladištiti …»

Codice P402: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Skladištiti na suhom mjestu.»

Codice P403: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Skladištiti na dobro prozračenom mjestu.»

Codice P404: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Skladištiti u zatvorenom spremniku.»

Codice P405: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Skladištiti pod ključem.»

Codice P406: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Skladištiti u spremniku otpornom na nagrizanje/… spremniku s otpornom unutarnjom oblogom.»

Codice P407: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Osigurati razmak između polica/paleta.»

Codice P410: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Zaštititi od sunčevog svjetla.»

Codice P411: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Skladištiti na temperaturi koja ne prelazi …°C/…°F.»

Codice P412: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Ne izlagati temperaturi višoj od 50 °C/122 °F.»

Codice P413: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Skladištiti količine veće od … kg/ … lbs na temperaturi koja ne prelazi … °C/… °F.»

Codice P420: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Skladištiti odvojeno od drugih materijala.»

Codice P422: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Skladištiti uz ove uvjete: …»

Codici combinati P402+P404: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Skladištiti na suhom mjestu. Skladištiti u zatvorenom spremniku.»

Codici combinati P403+P233: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.»

Codici combinati P403+P235: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Održavati hladnim.»

Codici combinati P410+P403: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Zaštititi od sunčevog svjetla. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu.»

Codici combinati P410+P412: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Zaštititi od sunčevog svjetla. Ne izlagati temperaturi višoj od 50 °C/122 °F.»

Codici combinati P411+P235: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Skladištiti na temperaturi koja ne prelazi … °C/… °F. Održavati hladnim.»

e)

la tabella 1.5 è così modificata:

Codice P501: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Odložiti sadržaj/spremnik u/na …»

Codice P502: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:

 

«HR

Pogledajte proizvođača / dobavljača zatražiti podatke o recikliranju / preradi.»

C.   TESSILI E CALZATURE

Nell'allegato III del regolamento (UE) n. 1007/2011, dopo la voce in francese è inserito il seguente trattino:

«—

:

croato

:

“runska vuna” ».

D.   PRODOTTI CHIMICI — REACH

All'articolo 3, paragrafo 20, del regolamento (CE) n. 1907/2006, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«b)

è stata fabbricata nella Comunità o nei paesi che hanno aderito all'Unione europea il 1o gennaio 1995, il 1o maggio 2004, il 1o gennaio 2007 o il 1o luglio 2013, ma non immessa sul mercato dal fabbricante o dall'importatore, almeno una volta nei quindici anni precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento, a condizione che ne sia fornita la prova documentale;

c)

è stata immessa sul mercato nella Comunità, o nei paesi che hanno aderito all'Unione europea il 1o gennaio 1995, il 1o maggio 2004, il 1 o gennaio 2007 o il 1o luglio 2013, dal fabbricante o dall'importatore prima dell'entrata in vigore del presente regolamento ed è stata considerata notificata a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 67/548/CEE, nella versione dell'articolo 8, paragrafo 1, risultante dalla modifica apportata dalla direttiva 79/831/CEE, ma non corrisponde alla definizione di polimero contenuta nel presente regolamento, a condizione che il fabbricante o l'importatore disponga di una prova documentale di ciò, compresa una prova attestante che la sostanza è stata immessa sul mercato da qualsiasi fabbricante o importatore tra il 18 settembre 1981 e il 31 ottobre 1993 incluso;».

2.   LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

SICUREZZA SOCIALE

Il regolamento (CE) n. 883/2004 è così modificato:

a)

nell’allegato I, parte I, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue:

«CROAZIA

Anticipi temporanei erogati dai Centri di assistenza sociale sulla base dell’obbligo di fornire assegni alimentari temporanei a norma della legge sulla famiglia (OG 116/03, quale modificata)»;

b)

nell’allegato I, parte II, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue:

«CROAZIA

Assegno di natalità una tantum a norma dalla legge sulla maternità e sulle prestazioni parentali (OG 85/08, quale modificata).

Assegno di adozione una tantum a norma dalla legge sulla maternità e sulle prestazioni parentali (OG 85/08, quale modificata).

Assegni di natalità o di adozione una tantum previsti dai regolamenti sulle autonomie locali e regionali a norma dell’articolo 59 della legge sulla maternità e sulle prestazioni parentali (OG 85/08, quale modificata).»;

c)

nell’allegato II, sono inserite le voci seguenti:

i)

dopo la voce BULGARIA-GERMANIA:

«BULGARIA-CROAZIA

Articolo 35, paragrafo 3, della convenzione sulla sicurezza sociale del 14 luglio 2003 (riconoscimento dei periodi di assicurazione maturati fino al 31 dicembre 1957 a spese dello Stato contraente in cui la persona assicurata risiedeva al 31 dicembre 1957).»;

ii)

dopo la voce GERMANIA-FRANCIA:

«GERMANIA-CROAZIA

Articolo 41 della convenzione sulla sicurezza sociale del 24 novembre 1997 (regolamento dei diritti acquisiti anteriormente al 1o gennaio 1956 nel quadro del regime di sicurezza sociale dell’altro Stato contraente); l’applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo.»;

iii)

dopo la voce SPAGNA-PORTOGALLO:

«CROAZIA-ITALIA

a)

Accordo tra Jugoslavia e Italia sul regolamento delle obbligazioni reciproche in materia di assicurazioni sociali, con riferimento al punto 7 dell’allegato XIV del trattato di pace, concluso con scambio di note del 5 febbraio 1959 (riconoscimento dei periodi assicurativi maturati prima del 18 dicembre 1954); l’applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo;

b)

articolo 44, paragrafo 3, della convenzione sulla sicurezza sociale tra la Repubblica di Croazia e la Repubblica italiana, del 27 giugno 1997, relativa all’ex zona B del Territorio libero di Trieste (riconoscimento dei periodi assicurativi maturati prima del 5 ottobre 1956); l’applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo.

CROAZIA-UNGHERIA

Articolo 43, paragrafo 6, della convenzione sulla sicurezza sociale dell’8 febbraio 2005 (riconoscimento dei periodi di assicurazione maturati fino al 29 maggio 1956 a spese dello Stato contraente in cui la persona assicurata risiedeva al 29 maggio 1956).

CROAZIA-AUSTRIA

Articolo 35 della convenzione sulla sicurezza sociale del 16 gennaio 1997 (riconoscimento dei periodi di assicurazione maturati anteriormente al 1o gennaio 1956); l’applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo.

CROAZIA-SLOVENIA

a)

Articolo 35, paragrafo 3, della convenzione sulla sicurezza sociale del 28 aprile 1997 (riconoscimento dei periodi con abbuono a norma della legislazione del precedente Stato comune);

b)

articoli 36 e 37 della convenzione sulla sicurezza sociale del 28 aprile 1997 (le prestazioni acquisite prima dell’8 ottobre 1991 restano obbligo dello Stato contraente che le ha accordate; le pensioni accordate tra l’8 ottobre 1991 e il 1o febbraio 1998, data di entrata in vigore della suddetta convenzione, in relazione ai periodi di assicurazione maturati nell’altro Stato contraente fino al 31 gennaio 1998, sono soggette a nuovo calcolo).»;

d)

nell’allegato III, dopo la voce SPAGNA è inserito quanto segue:

«CROAZIA»;

e)

nell’allegato VI, dopo la voce GRECIA è inserito quanto segue:

«CROAZIA

a)

Pensione d’invalidità per infortunio sul lavoro o malattia a norma dell’articolo 52, paragrafo 5, della legge sull’assicurazione pensione (OG 102/98, quale modificata).

b)

Indennità per danni fisici a norma dell’articolo 56 della legge sull’assicurazione pensione (OG 102/98, quale modificata).»;

f)

nell’allegato VIII, parte 2, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue:

«CROAZIA

Pensioni del regime di assicurazione obbligatorio basato sui risparmi capitalizzati individualmente a norma della legge sui fondi pensioni obbligatori e volontari (OG 49/99, quale modificata) e della legge sulle imprese di assicurazione pensioni e sul pagamento delle pensioni in base ai risparmi capitalizzati individualmente (OG 106/99, quale modificata), salvo nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 della legge sui fondi pensioni obbligatori e volontari (pensione d’inabilità basata sull’inabilità generale al lavoro e pensione ai superstiti).».

3.   DIRITTO SOCIETARIO

Il regolamento (CE) n. 2157/2001 è così modificato:

a)

nell’allegato I, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue:

«CROAZIA:

dioničko društvo»;

b)

nell’allegato II, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue:

«CROAZIA:

dioničko društvo,

društvo s ograničenom odgovornošću».

4.   POLITICA DELLA CONCORRENZA

All’articolo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 659/1999, il punto i) è sostituito dal seguente:

«i)

fatti salvi gli articoli 144 e 172 dell’atto di adesione di Austria, Finlandia e Svezia, l’allegato IV, punto 3, e l’appendice di detto allegato, dell’atto di adesione di Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia, l’allegato V, punto 2, e punto 3, lettera b), e l’appendice di detto allegato dell’atto di adesione di Bulgaria e Romania, e l’allegato IV, punto 2, e punto 3, lettera b), e l’appendice di detto allegato dell’atto di adesione della Croazia, tutte le misure di aiuto esistenti in uno Stato membro prima dell’entrata in vigore del trattato, ossia tutti i regimi di aiuti e gli aiuti individuali ai quali è stata data esecuzione prima dell’entrata in vigore del trattato e che sono ancora applicabili dopo tale entrata in vigore;».

5.   AGRICOLTURA

1.

Nell’allegato del regolamento (CE) n. 834/2007, dopo la voce relativa a GA è inserito quanto segue:

«HR

:

ekološki.».

2.

L’allegato XI bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 è così modificato:

a)

nella tabella riportata al punto III, paragrafo 2, lettera A), relativa alle denominazioni di vendita per le carni ottenute da bovini della categoria V di età non superiore a otto mesi, dopo la voce relativa alla Francia è inserito quanto segue:

«Croatia teletina»;

b)

nella tabella riportata al punto III, paragrafo 2, lettera B), relativa alle denominazioni di vendita per le carni ottenute da bovini della categoria Z di età superiore a otto mesi, ma inferiore a dodici mesi, dopo la voce relativa alla Francia è inserito quanto segue:

«Croatia mlada junetina».

3.

All’articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 73/2009, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai pagamenti diretti corrisposti agli agricoltori in Bulgaria, Croazia, Romania e nei dipartimenti francesi d’oltremare, nelle Azzorre e a Madera, nelle isole Canarie e nelle isole dell’Egeo.

4.   In deroga al paragrafo 1, la riduzione ivi prevista è dello 0% nei nuovi Stati membri diversi dalla Bulgaria, dalla Croazia e dalla Romania.».

4.

Il regolamento (CE) n. 1217/2009 è così modificato:

a)

all’articolo 6, paragrafo 1, è aggiunta la frase seguente:

«La Croazia istituisce tale comitato entro sei mesi dalla data di adesione.»;

b)

nell’allegato I, dopo la voce relativa alla Francia è aggiunto quanto segue:

«Croazia

1.

Kontinentalna Hrvatska

2.

Jadranska Hrvatska

La Croazia può tuttavia formare un’unica circoscrizione per i tre anni successivi all’adesione.».

6.   SICUREZZA ALIMENTARE E POLITICA VETERINARIA E FITOSANITARIA

A.   NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE

1.

L’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004 è così modificato:

a)

al punto B.6, il secondo capoverso è sostituito dal seguente:

«Nel caso degli Stati membri, tuttavia, i codici sono BE, BG, CZ, DK, DE, EE, GR, ES, FR, HR, IE, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, SI, SK, FI, RO, SE e UK.»;

b)

al punto B.8, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Se apposto in uno stabilimento all’interno della Comunità, il marchio deve essere di forma ovale e recare l’abbreviazione CE, EC, EF, EG, EK, EO, EY, ES, EÜ, EK, EB, EZ o WE.».

2.

L’allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004 è così modificato:

a)

al punto 3, lettera a), il secondo capoverso è sostituito dal seguente:

«Nel caso degli Stati membri, tuttavia, i codici sono BE, BG, CZ, DK, DE, EE, GR, ES, FR, HR, IE, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, SI, SK, FI, RO, SE e UK.»;

b)

al punto 3, lettera c), il primo comma è sostituito dal seguente:

«Se apposto in uno stabilimento all’interno della Comunità, il marchio deve essere di forma ovale e recare l’abbreviazione CE, EC, EF, EG, EK, EO, EY, ES, EÜ, EK, EB, EZ o WE.».

3.

L’allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

TERRITORI DI CUI ALL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 15

1.

Il territorio del Regno del Belgio

2.

Il territorio della Repubblica di Bulgaria

3.

Il territorio della Repubblica ceca

4.

Il territorio del Regno di Danimarca, ad eccezione delle isole Færøer e della Groenlandia

5.

Il territorio della Repubblica federale di Germania

6.

Il territorio della Repubblica di Estonia

7.

Il territorio dell’Irlanda

8.

Il territorio della Repubblica ellenica

9.

Il territorio del Regno di Spagna, ad eccezione di Ceuta e Melilla

10.

Il territorio della Repubblica francese

11.

Il territorio della Repubblica di Croazia

12.

Il territorio della Repubblica italiana

13.

Il territorio della Repubblica di Cipro

14.

Il territorio della Repubblica di Lettonia

15.

Il territorio della Repubblica di Lituania

16.

Il territorio del Granducato di Lussemburgo

17.

Il territorio dell'Ungheria

18.

Il territorio di Malta

19.

Il territorio del Regno dei Paesi Bassi in Europa

20.

Il territorio della Repubblica d’Austria

21.

Il territorio della Repubblica di Polonia

22.

Il territorio della Repubblica portoghese

23.

Il territorio della Romania

24.

Il territorio della Repubblica di Slovenia

25.

Il territorio della Repubblica slovacca

26.

Il territorio della Repubblica di Finlandia

27.

Il territorio del Regno di Svezia

28.

Il territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.».

B.   NORMATIVA VETERINARIA

1.

Il regolamento (CE) n. 1760/2000 è così modificato:

a)

all’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, dopo la terza frase è aggiunta la frase seguente:

«Tutti gli animali di un’azienda della Croazia nati entro la data di adesione, o destinati dopo tale data al commercio intracomunitario, sono identificati mediante un marchio auricolare apposto su ciascun orecchio e approvato dall’autorità competente.»;

b)

all’articolo 4, paragrafo 2, dopo il quinto comma è aggiunto il comma seguente:

«Nessun animale nato in Croazia dopo la data di adesione può lasciare un’azienda se non è identificato a norma del presente articolo.»;

c)

all’articolo 6, paragrafo 1, dopo il terzo comma è aggiunto il comma seguente:

«A decorrere dalla data di adesione, per ciascun animale da identificare ai sensi dell’articolo 4, l’autorità competente croata rilascia un passaporto entro 14 giorni dalla notifica della nascita o, per gli animali importati da paesi terzi, entro 14 giorni dalla notifica della nuova identificazione da parte dello Stato membro interessato, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3.»;

d)

all’articolo 20 è aggiunta la frase seguente:

«La Croazia procede a tale designazione entro tre mesi dalla data di adesione.».

2.

Nell’allegato X, capitolo A, punto 3, del regolamento (CE) n. 999/2001, nell’elenco, dopo la voce relativa alla Francia è inserito quanto segue:

«Croazia

:

Hrvatski veterinarski institut

Savska cesta 143

10 000 Zagreb».

3.

Nell’allegato II, parte B, sezione 2, del regolamento (CE) n. 998/2003, è soppressa la voce seguente:

«HR

Croazia».

4.

All’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 2160/2003 è aggiunto il comma seguente:

«Per la Croazia, qualora la data di presentazione dei programmi di controllo nazionali degli altri Stati membri sia già trascorsa, la data di presentazione è la data dell’adesione.».

5.

Il regolamento (CE) n. 21/2004 è così modificato:

a)

all’articolo 4, paragrafi 1 e 4, all’articolo 6, paragrafo 1, all’articolo 7, paragrafo 3 e all’articolo 8, paragrafo 1, i termini «o dopo la data di adesione per la Bulgaria e la Romania» sono sostituiti dai termini: «, o dopo la rispettiva data di adesione per la Bulgaria, la Romania e la Croazia,»;

b)

all’articolo 8, paragrafo 5, dopo i termini «1o gennaio 2008» è aggiunto quanto segue:

«, o dalla data di adesione per la Croazia,»;

c)

all’articolo 9, paragrafo 3, dopo i termini «31 dicembre 2009» è aggiunto quanto segue:

«, o dalla data di adesione per la Croazia,»;

d)

l'allegato è così modificato:

i)

nella parte A e nella parte B, nota in calce (1), dopo la voce relativa alla Bulgaria è inserito quanto segue:

«Croazia

HR

191»;

ii)

nella parte B, punto 1, dopo i termini «9 luglio 2005» è aggiunto quanto segue:

«, o dalla data di adesione per la Croazia,»;

iii)

nella parte C, punto 2, dopo i termini «1o gennaio 2011» è aggiunto quanto segue:

«, o dalla data di adesione per la Croazia,».

6.

All’articolo 27 della decisione 2009/470/CE del Consiglioè aggiunto il paragrafo seguente:

«12.   Le date del 30 aprile, di cui al paragrafo 2, del 15 settembre, di cui al paragrafo 4, e del 30 novembre, di cui al paragrafo 5, non sono applicabili ai programmi che la Croazia realizzerà nel corso del 2013.».

C.   LEGISLAZIONE FITOSANITARIA

1.

Nell’allegato I della decisione 2003/17/CE la voce relativa alla Croazia è soppressa.

2.

L’allegato della decisione 2005/834/CE è così modificato:

a)

la voce relativa alla Croazia (HR) è soppressa;

b)

nella nota in calce (*) sono soppressi i termini seguenti:

«HR — Croazia,».

3.

La decisione 2006/545/CE è abrogata.

4.

L’allegato I della decisione 2008/971/CE è così modificato:

a)

la voce relativa alla Croazia (HV) è soppressa;

b)

nella nota in calce (*) sono soppressi i termini seguenti:

«HV — Croazia,».

7.   POLITICA DEI TRASPORTI

A.   TRASPORTI INTERNI

L’allegato II del regolamento (CEE) n. 1108/70 è così modificato:

a)

alla rubrica «A.1. FERROVIA — Reti principali» è aggiunto quanto segue:

«Repubblica di Croazia

HŽ Infrastruktura d.o.o.»;

b)

alla rubrica «B. STRADA» è aggiunto quanto segue:

«Repubblica di Croazia

1.

Autoceste

2.

Državne ceste

3.

Županijske ceste

4.

Lokalne ceste».

B.   TRASPORTI SU STRADA

1.

Il regolamento (CEE) n. 3821/85 è così modificato:

a)

l’allegato I B, parte IV, punto 1, è così modificato:

i)

il terzo capoverso è sostituito dal seguente:

«gli stessi termini nelle altre lingue ufficiali della Comunità, come stampa di fondo della patente di guida:

BG

КАРТА НА ВОДАЧА

КОНТРОЛНА КАРТА

КАРТАЗА МОНТАЖ И НАСТРОЙКИ

КАРТА НА ПРЕВОЗВАЧА

ES

TARJETA DEL CONDUCTOR

TARJETA DE CONTROL

TARJETA DEL CENTRO DE ENSAYO

TARJETA DE LA EMPRESA

CS

KARTA ŘIDIČE

KONTROLNÍ KARTA

KARTA DÍLNY

KARTA PODNIKU

DA

FØRERKORT

KONTROLKORT

VÆRKSTEDSKORT

VIRKSOMHEDSKORT

DE

FAHRERKARTE

KONTROLLKARTE

WERKSTATTKARTE

UNTERNEHMENSKARTE

ET

AUTOJUHI KAART

KONTROLLIJA KAART

TÖÖKOJA KAART

TÖÖANDJA KAART

EL

ΚΑΡΤΑ ΟΔΗΓΟΥ

ΚΑΡΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΡΤΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ

ΚΑΡΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

EN

DRIVER CARD

CONTROL CARD

WORKSHOP CARD

COMPANY CARD

FR

CARTE DE CONDUCTEUR

CARTE DE CONTROLEUR

CARTE D’ATELIER

CARTE D’ENTREPRISE

HR

KARTICA VOZAČA

NADZORNA KARTICA

KARTICA RADIONICE

KARTICA PRIJEVOZNIKA

GA

CÁRTA TIOMÁNAÍ

CÁRTA STIÚRTHA

CÁRTA CEARDLAINNE

CÁRTA COMHLACHTA

IT

CARTA DEL CONDUCENTE

CARTA DI CONTROLLO

CARTA DELL’OFFICINA

CARTA DELL’ AZIENDA

LV

VADĪTĀJA KARTE

KONTROLKARTE

DARBNĪCAS KARTE

UZŅĒMUMA KARTE

LT

VAIRUOTOJO KORTELĖ

KONTROLĖS KORTELĖ

DIRBTUVĖS KORTELĖ

ĮMONĖS KORTELĖ

HU

GÉPJÁRMŰVEZETŐI KÁRTYA

ELLENŐRI KÁRTYA

MŰHELYKÁRTYA

ÜZEMBENTARTÓI KÁRTYA

MT

KARTA TAS-SEWWIEQ

KARTA TAL-KONTROLL

KARTA TAL-ISTAZZJON TAT-TESTIJIET

KARTA TAL-KUMPANNIJA

NL

BESTUURDERS KAART

CONTROLEKAART

WERKPLAATSKAART

BEDRIJFSKAART

PL

KARTA KIEROWCY

KARTA KONTROLNA

KARTA WARSZTATOWA

KARTA PRZEDSIĘBIORSTWA

PT

CARTÃO DE CONDUTOR

CARTÃO DE CONTROLO

CARTÃO DO CENTRO DE ENSAIO

CARTÃO DE EMPRESA

RO

CARTELA CONDUCĂTORULUI AUTO

CARTELA DE CONTROL

CARTELA AGENTULUI ECONOMIC AUTORIZAT

CARTELA OPERATORULUI DE TRANSPORT

SK

KARTA VODIČA

KONTROLNÁ KARTA

DIELENSKÁ KARTA

PODNIKOVÁ KARTA

SL

VOZNIKOVA KARTICA

KONTROLNA KARTICA

KARTICA PREIZKUŠEVALIŠČA

KARTICA PODJETJA

FI

KULJETTAJAKORTTI

VALVONTAKORTTI

KORJAAMOKORTTI

YRITYSKORTTI

SV

FÖRARKORT

KONTROLLKORT

VERKSTADSKORT

FÖRETAGSKORT»

ii)

il quinto capoverso è sostituito dal seguente:

«il segno distintivo dello Stato membro che rilascia la carta, stampato in negativo in un rettangolo azzurro e circondato da dodici stelle gialle; i segni distintivi sono i seguenti:

B

:

Belgio

BG

:

Bulgaria

CZ

:

Repubblica ceca

DK

:

Danimarca

D

:

Germania

EST

:

Estonia

GR

:

Grecia

E

:

Spagna

F

:

Francia

HR

:

Croazia

IRL

:

Irlanda

I

:

Italia

CY

:

Cipro

LV

:

Lettonia

LT

:

Lituania

L

:

Lussemburgo

H

:

Ungheria

M

:

Malta

NL

:

Paesi Bassi

A

:

Austria

PL

:

Polonia

P

:

Portogallo

RO

:

Romania

SLO

:

Slovenia

SK

:

Slovacchia

FIN

:

Finlandia

S

:

Svezia

UK

:

Regno Unito.»;

b)

nell’allegato II, sezione I, punto 1, dopo la voce relativa alla Francia è inserito quanto segue:

«Croazia

25,».

2.

Nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1071/2009, la nota in calce (1) è sostituita dalla seguente:

«(1)

Sigle distintive degli Stati membri: (B) Belgio, (BG) Bulgaria, (CZ) Repubblica ceca, (DK) Danimarca, (D) Germania, (EST) Estonia, (IRL) Irlanda, (GR) Grecia, (E) Spagna, (F) Francia, (HR) Croazia, (I) Italia, (CY) Cipro, (LV) Lettonia, (LT) Lituania, (L) Lussemburgo, (H) Ungheria, (MT) Malta, (NL) Paesi Bassi, (A) Austria, (PL) Polonia, (P) Portogallo, (RO) Romania, (SLO) Slovenia, (SK) Slovacchia, (FIN) Finlandia, (S) Svezia, (UK) Regno Unito.»

3.

Il regolamento (CE) n. 1072/2009 è così modificato:

a)

nell’allegato II, la nota in calce (1) è sostituita dalla seguente:

«(1)

Sigle distintive degli Stati membri: (B) Belgio, (BG) Bulgaria, (CZ) Repubblica ceca, (DK) Danimarca, (D) Germania, (EST) Estonia, (IRL) Irlanda, (GR) Grecia, (E) Spagna, (F) Francia, (HR) Croazia, (I) Italia, (CY) Cipro, (LV) Lettonia, (LT) Lituania, (L) Lussemburgo, (H) Ungheria, (MT) Malta, (NL) Paesi Bassi, (A) Austria, (PL) Polonia, (P) Portogallo, (RO) Romania, (SLO) Slovenia, (SK) Slovacchia, (FIN) Finlandia, (S) Svezia, (UK) Regno Unito.»;

b)

nell’allegato III, la nota in calce (1) è sostituita dalla seguente:

«(1)

Sigle distintive degli Stati membri: (B) Belgio, (BG) Bulgaria, (CZ) Repubblica ceca, (DK) Danimarca, (D) Germania, (EST) Estonia, (IRL) Irlanda, (GR) Grecia, (E) Spagna, (F) Francia, (HR) Croazia, (I) Italia, (CY) Cipro, (LV) Lettonia, (LT) Lituania, (L) Lussemburgo, (H) Ungheria, (MT) Malta, (NL) Paesi Bassi, (A) Austria, (PL) Polonia, (P) Portogallo, (RO) Romania, (SLO) Slovenia, (SK) Slovacchia, (FIN) Finlandia, (S) Svezia, (UK) Regno Unito.»

4.

Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1073/2009, la nota in calce (1) è sostituita dalla seguente:

«(1)

Sigle distintive degli Stati membri: (B) Belgio, (BG) Bulgaria, (CZ) Repubblica ceca, (DK) Danimarca, (D) Germania, (EST) Estonia, (IRL) Irlanda, (GR) Grecia, (E) Spagna, (F) Francia, (HR) Croazia, (I) Italia, (CY) Cipro, (LV) Lettonia, (LT) Lituania, (L) Lussemburgo, (H) Ungheria, (MT) Malta, (NL) Paesi Bassi, (A) Austria, (PL) Polonia, (P) Portogallo, (RO) Romania, (SLO) Slovenia, (SK) Slovacchia, (FIN) Finlandia, (S) Svezia, (UK) Regno Unito.»

C.   TRASPORTI PER FERROVIA

All’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1192/69 è aggiunto il trattino seguente:

«—

HŽ Infrastruktura d.o.o.,

HŽ Putnički prijevoz d.o.o.,

HŽ Cargo d.o.o.»

D.   TRASPORTI MARITTIMI:

1.

All’articolo 2, paragrafo 2, della decisione n. 2012/22/UE, il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli Stati membri dell’Unione europea sono attualmente il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica del Portogallo, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.»

2.

All’articolo 2, paragrafo 3, della decisione n. 2012/23/UE, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le decisioni riguardanti materie disciplinate dal protocollo di Atene del 2002 alla convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio, se emesse da un giudice del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica ceca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica di Estonia, dell’Irlanda, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, della Repubblica di Croazia, della Repubblica italiana, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, del Granducato di Lussemburgo, dell'Ungheria, Malta, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Romania, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Finlandia, del Regno di Svezia o del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, sono riconosciute ed eseguite in uno degli Stati membri dell’Unione europea conformemente alla pertinente normativa dell’Unione europea in materia.»

8.   ENERGIA

1.

La decisione n. 1364/2006/CE è così modificata:

a)

l’allegato II, sezione «Reti di elettricità», è così modificato:

i)

nella sottosezione 2 «Sviluppo delle connessioni elettriche tra gli Stati membri necessarie per il funzionamento del mercato interno e per l’affidabilità e la sicurezza di funzionamento delle reti elettriche:», dopo la voce relativa a «Ungheria – Austria» è inserito quanto segue:

«Ungheria – Croazia»;

ii)

nella sottosezione 4 «Sviluppo delle connessioni elettriche con i paesi terzi, in particolare con i paesi candidati, che migliorano l’interoperabilità, l’affidabilità e la sicurezza di funzionamento delle reti elettriche o l’approvvigionamento di elettricità nella Comunità europea:» è soppressa la voce «Ungheria – Croazia»;

b)

l’allegato III, sezione «Reti di elettricità», è così modificato:

i)

dopo la voce «3.85. Nuove connessioni di energia eolica a Malta (MT)», è inserito quanto segue:

«3.86.

Pécs (HU) – Ernestinovo (HR)»;

ii)

le voci «4.7. Sottostazione di Ernestinovo (Croazia) e linee di connessione» e «4.31 Pécs (HU) – Ernestinovo (HR)» sono soppresse.

2.

L’allegato della decisione 2008/114/CE, Euratom è così modificato:

a)

l’articolo 9, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il capitale dell’Agenzia ammonta a 5 856 000 EUR.»;

b)

nella tabella dell’articolo 9, paragrafo 2, dopo la voce relativa alla Francia è inserito quanto segue:

«Croazia

EUR

32 000»;

c)

nell’elenco dell’articolo 11, paragrafo 1, dopo la voce relativa alla Francia è inserito quanto segue:

«Croazia

2 membri».

9.   FISCALITÀ

1.

All’articolo 3 del regolamento (UE) n. 904/2010, dopo il secondo comma è inserito il comma seguente:

«La Croazia comunica alla Commissione, entro il 1o luglio 2013, l’autorità competente ai fini del presente regolamento e successivamente ne comunica senza indugio ogni eventuale cambiamento.».

2.

All’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 389/2012, è aggiunta la frase seguente:

«La Croazia comunica alla Commissione, entro il 1o luglio 2013, l’autorità competente.»

10.   STATISTICHE

1.

Nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, nella tabella del capitolo 98, dopo la voce relativa alla Francia è inserito quanto segue:

«Croazia

Ministarstvo financija

Carinska uprava

Alexandera von Humboldta 4a

10 000 Zagreb

Državni zavod za statistiku

Ilica 3

10 000 Zagreb»

2.

L’allegato B del regolamento (CE) n. 2223/96 è così modificato:

a)

nella sezione «Trasmissione dei dati», punto 6, lettera a), è aggiunto il trattino seguente:

«—

dal 2000 (2000 Q1 per i dati trimestrali) in poi per la Croazia,»;

b)

nella sezione «Deroghe per Stato membro», dopo la voce relativa alla Francia è inserito quanto segue:

«9 bis.   CROAZIA

9 bis.1   Deroghe per tavola

Tavola n.

Variabile/voce

Deroga

Periodo oggetto di deroga

Prima trasmissione nel

1

Tutte le variabili/voci

Ricostruzione antecedente al 1995

Prima del 1995

Da non trasmettere

2

Tutte le variabili/voci

Anni 1995-2001

1995-2001

Da non trasmettere

2

Tutte le variabili/voci ad eccezione di K.2

Anni 2002-2009

2002-2009

2012

3

Tutte le variabili/voci

Ricostruzione antecedente al 1999

1995-1999

Da non trasmettere

3

Tutte le variabili ad eccezione di P.1, P.2, B.1g e D.1

Anni 2000-2012

2000-2012

2014

6

Tutte le variabili

Anni 1995-2001

1995-2001

Da non trasmettere

7

Tutte le variabili

Anni 1995-2000

1995-2000

Da non trasmettere

8

Tutte le variabili/voci — annuale

Anni 1995-2001

1995-2001

Da non trasmettere

8

Tutte le variabili/voci (esclusa la disaggregazione di S.2) ad eccezione di K.2

Anni 2002-2009

2002-2009

2012

9

Tutte le variabili/voci

Anni 1995-2001

1995-2001

Da non trasmettere

Anni 2002-2009

2002-2009

2012

10

Tutte le variabili/voci

Anni 1995-1999

1995-1999

Da non trasmettere

11

Tutte le variabili

Anni 1995-2001

1995-2001

Da non trasmettere

11

Tutte le variabili ad eccezione di K.2

Anni 2002-2009

2002-2009

2012

12

Tutte le variabili

Anni 1995-1999

1995-1999

Da non trasmettere

13

Tutte le variabili/voci

Anni 1995-2009

1995-2009

Da non trasmettere

Anni 2010-2011

2010-2011

2015

15

Tutte le variabili/voci, prezzi correnti

Anni 1995-2004

1995-2004

Da non trasmettere

Anni 2005-2009

2005-2009

2015

15

Tutte le variabili/voci, prezzi costanti

Anni 1995-2004

1995-2004

Da non trasmettere

Anni 2005-2009

2005-2009

2015

16

Tutte le variabili/voci, prezzi correnti

Anni 1995-2004

1995-2004

Da non trasmettere

Anni 2005-2009

2005-2009

2014

16

Tutte le variabili/voci, prezzi costanti

Anni 1995-2004

1995-2004

Da non trasmettere

Anni 2005-2009

2005-2009

2015

17

Tutte le variabili/voci

Anni 1995-2004

1995-2004

Da non trasmettere

Anni 2005-2009

2005-2009

2016

18

Tutte le variabili/voci

Anni 1995-2004

1995-2004

Da non trasmettere

Anni 2005-2009

2005-2009

2016

19

Tutte le variabili/voci

Anni 1995-2004

1995-2004

Da non trasmettere

Anni 2005-2009

2005-2009

2016

22

Tutte le variabili/voci

Anni 1995-2004

1995-2004

Da non trasmettere

Anni 2005-2009

2005-2009

2016

26

Tutte le variabili/voci

Anni 2000-2012

2000-2012

2017

Anni 1995-1999

1995-1999

Da non trasmettere

9 bis. 2   Deroghe per la singola variabile/voce nelle tavole

Tavola n.

Variabile/voce

Deroga

Periodo oggetto di deroga

Prima trasmissione nel

1

Acquisizioni meno cessioni di attività non finanziarie non prodotte (K.2) — annuale

Anni 1995-2010

1995-2010

2012

1

Acquisizioni meno cessioni di oggetti di valore — annuale

Anni 1995-2009

1995-2009

Da non trasmettere

Anni 2010-2014

2010-2014

2015

1

Rettifica per variazione dei diritti netti delle famiglie sulle riserve dei fondi pensione (D.8) — annuale

Anni 2002-2009

2002-2009

2012

1

Trasferimenti in conto capitale ricevuti e versati dal/al resto del mondo (D.9) — annuale

Anni 2002-2009

2002-2009

2012

1

Esportazioni e importazioni: disaggregazione geografica — annuale

Anni 2010-2011

2010-2011

2012

1

Investimenti fissi lordi per attività — annuale

Anni 1995-2012

1995-2012

2014

1

Spesa per consumi finali delle famiglie; disaggregazione per durata — annuale

Anni 1995-2014

1995-2014

2015

1

Accreditamento/indebitamento (B.9) — annuale

Anni 1995-2009

1995-2009

2012

1

Risparmio netto (B.8n) — annuale

Anni 1995-2009

1995-2009

2012

1

Ripartizione tra imposte sui prodotti (D.21) e contributi ai prodotti (D.31) — annuale

Anni 1995-2008

1995-2008

2012

1

Redditi da lavoro dipendente (D.1) per branca di attività economica — annuale

Anni 1995-2008

1995-2008

2012

1

Retribuzioni lorde (D.11) per branca di attività economica — annuale

Anni 1995-2008

1995-2008

2012

1

Acquisizioni meno cessioni di attività non finanziarie non prodotte (K.2) — trimestrale

Anni 2000-2011

2000-2011

Da non trasmettere

1

Acquisizioni meno cessioni di oggetti di valore — trimestrale

Anni 2000-2011

2000-2011

Da non trasmettere

Anni 2012-2014

2012-2014

2015

1

Consumi effettivi individuali — trimestrale

Anni 2000-2011

2000-2011

Da non trasmettere

Anni 2012-2014

2012-2014

2015

1

Rettifica per variazione dei diritti netti delle famiglie sulle riserve dei fondi pensione (D.8) — trimestrale

Anni 2000-2011

2000-2011

Da non trasmettere

1

Trasferimenti in conto capitale ricevuti e versati dal/al resto del mondo (D.9) — trimestrale

Anni 2000-2011

2000-2011

Da non trasmettere

1

Esportazioni di beni — trimestrale

Anni 2000-2012

2000-2012

2013

1

Esportazioni di servizi — trimestrale

Anni 2000-2012

2000-2012

2013

1

Amministrazioni pubbliche — consumo individuale e collettivo - trimestrale

Anni 2000-2011

2000-2011

Da non trasmettere

Anni 2012-2014

2012-2014

2015

1

Investimenti fissi lordi per attività — trimestrale

Anni 2000-2011

2000-2011

Da non trasmettere

Anni 2012-2014

2012-2014

2015

1

Spesa per consumi finali delle famiglie; disaggregazione per durata — trimestrale

Anni 2000-2011

2000-2011

Da non trasmettere

Anni 2012-2014

2012-2014

2015

1

Importazioni di beni — trimestrale

Anni 2000-2012

2000-2012

2013

1

Importazioni di servizi — trimestrale

Anni 2000-2012

2000-2012

2013

1

Accreditamento/indebitamento (B.9) — trimestrale

Anni 2000-2011

2000-2011

Da non trasmettere

1

Risparmio netto (B.8n) — trimestrale

Anni 2000-2011

2000-2011

Da non trasmettere

1

Redditi da lavoro dipendente (D.1) per branca di attività economica — trimestrale

Anni 2000-2008

2000-2008

2012

1

Retribuzioni lorde (D.11) per branca di attività economica — trimestrale

Anni 2000-2008

2000-2008

2012

2

Acquisizioni meno cessioni di attività non finanziarie non prodotte (K.2)

Anni 2002-2013

2002-2013

2015

3

P.1, P.2, B.1g e D.1

Anni 2000-2008

2000-2008

2012

3

Investimenti fissi lordi per branca di attività economica — annuale

Anni 1995-1999

1995-1999

Da non trasmettere

Anni 2000-2012

2000-2012

2014

3

Disaggregazione per macchine per ufficio (AN.111321) e apparecchi radiotelevisivi e apparecchiature per le comunicazioni (AN111322)

Anni 1995-2012

1995-2012

Da non trasmettere

6

Altre variazioni di volume, consolidate e non consolidate, tutte le voci

Anni 2002-2009

2002-2009

Da non trasmettere

Anno 2010

T + 21 mesi

Anno 2011

T + 18 mesi

Anno 2012

T + 9 mesi

6

Rivalutazione degli strumenti finanziari, consolidata e non consolidata, tutte le voci

Anni 2002-2009

2002-2009

Da non trasmettere

Anno 2010

T + 21 mesi

Anno 2011

T + 18 mesi

Anno 2012

T + 9 mesi

8

Acquisizioni meno cessioni di attività non finanziarie non prodotte (K.2) — annuale

Anni 2002-2013

2002-2013

2015

10

Redditi da lavoro dipendente

Anni 2000-2008

2000-2008

2014

10

Lavoratori dipendenti

Anni 2000-2012

2000-2012

2014

10

Occupati in migliaia di ore lavorate

Anni 2000-2012

2000-2012

2014

10

Totale

Anni 2000-2012

2000-2012

2014

11

Acquisizioni meno cessioni di attività non finanziarie non prodotte (K.2)

Anni 1995-2001

1995-2001

Da non trasmettere

Anni 2002-2013

2002-2013

2015

20

Capitale fisso: disaggregazione AN_F6+

Anni 1995-1999

1995-1999

Da non trasmettere

Anni 2000-2012

2000-2012

2015

20

Disaggregazione per macchine per ufficio (AN.111321) e apparecchi radiotelevisivi e apparecchiature per le comunicazioni (AN111322)

Anni 2001-2012

2001-2012

Da non trasmettere»

3.

Il regolamento (CE) n. 1221/2002 è così modificato:

a)

all’articolo 5, paragrafo 2, al primo comma è aggiunta la frase seguente:

«Per la Repubblica di Croazia, la prima trasmissione di dati trimestrali è costituita dai dati relativi al primo trimestre del 2012. La Repubblica di Croazia trasmette tali dati entro la fine del primo trimestre successivo alla data di adesione.»;

b)

all’articolo 6, paragrafo 1, al primo comma è aggiunta la frase seguente:

«La Repubblica di Croazia trasmette alla Commissione (Eurostat) i dati trimestrali pregressi per le categorie di cui all’articolo 3 a partire dal primo trimestre del 2002.»;

c)

all’articolo 6, paragrafo 2, al primo comma è aggiunta la frase seguente:

«La Repubblica di Croazia trasmette alla Commissione (Eurostat) i dati trimestrali relativi ai trimestri dal primo del 2002 al quarto del 2011 entro dicembre 2015.».

4.

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 437/2003, sezione «CODICI», «1. Paese dichiarante», dopo la voce relativa alla Francia è inserito quanto segue:

«Croazia LD».

5.

Il regolamento (CE) n. 1059/2003 è così modificato:

a)

nell’allegato I, dopo la voce relativa alla Francia è inserito quanto segue:

«HRVATSKA

Code

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

HR0

HRVATSKA

 

 

HR03

 

Jadranska Hrvatska

 

HR031

 

 

Primorsko-goranska županija

HR032

 

 

Ličko-senjska županija

HR033

 

 

Zadarska županija

HR034

 

 

Šibensko-kninska županija

HR035

 

 

Splitsko-dalmatinska županija

HR036

 

 

Istarska županija

HR037

 

 

Dubrovačko-neretvanska županija

HR04

 

Kontinentalna Hrvatska

 

HR041

 

 

Grad Zagreb

HR042

 

 

Zagrebačka županija

HR043

 

 

Krapinsko-zagorska županija

HR044

 

 

Varaždinska županija

HR045

 

 

Koprivničko-križevačka županija

HR046

 

 

Međimurska županija

HR047

 

 

Bjelovarsko-bilogorska županija

HR048

 

 

Virovitičko-podravska županija

HR049

 

 

Požeško-slavonska županija

HR04A

 

 

Brodsko-posavska županija

HR04B

 

 

Osječko-baranjska županija

HR04C

 

 

Vukovarsko-srijemska županija

HR04D

 

 

Karlovačka županija

HR04E

 

 

Sisačko-moslavačka županija

HRZ

EXTRA-REGIO NUTS 1

 

 

HRZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

HRZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3»

b)

nell’allegato II, nell’elenco delle unità amministrative esistenti a livello NUTS 3, dopo la voce relativa alla Francia è inserito quanto segue:

«per la Croazia “Županije”,»;

c)

nell’allegato III, dopo la voce relativa alla Francia è inserito quanto segue:

«per la Croazia “Gradovi i općine”,».

6.

Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1177/2003, la tavola è così modificata:

a)

dopo la riga relativa alla Francia è inserito quanto segue:

«Croazia

4 250

3 250

9 250

7 000»;

b)

la riga «Totale degli Stati membri dell’UE» è sostituita dalla seguente:

«Totale degli Stati membri dell’UE

135 000

101 500

282 150

210 850»;

c)

la riga «Totale, comprese l’Islanda e la Norvegia» è sostituita dalla seguente:

«Totale, comprese l’Islanda e la Norvegia

141 000

105 950

292 150

218 300».

7.

Il regolamento (CE) n. 501/2004 è così modificato:

a)

all’articolo 6 è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   Per la Repubblica di Croazia, la prima trasmissione di dati trimestrali di cui agli articoli 3, 4 e 5 è costituita dai dati relativi al primo trimestre del 2012. La Repubblica di Croazia trasmette tali dati entro la fine del primo trimestre successivo alla data di adesione.»;

b)

all’articolo 7, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«La Repubblica di Croazia trasmette alla Commissione (Eurostat) i dati pregressi relativi a tutte le variabili e voci trimestrali di cui all’articolo 6 per gli anni 2002-2011 entro dicembre 2015.»

8.

Il regolamento (CE) n. 1222/2004 è così modificato:

a)

all’articolo 2, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«Per la Repubblica di Croazia, la prima comunicazione di dati sul debito pubblico su base trimestrale si riferisce ai dati relativi al primo trimestre del 2012 e avviene entro la fine del primo trimestre successivo alla data di adesione.»;

b)

all’articolo 3 è aggiunto il paragrafo seguente:

«La Repubblica di Croazia trasmette i dati retrospettivi dal primo trimestre del 2002 al quarto trimestre del 2011 entro la fine di dicembre 2015.»

9.

All’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1161/2005, è aggiunto il comma seguente:

«Per la Repubblica di Croazia, la prima trasmissione di dati trimestrali è quella dei dati per il terzo trimestre del 2014. La Repubblica di Croazia trasmette tali dati entro il 29 dicembre 2015. Questa prima trasmissione include i dati retrospettivi per i periodi dal primo trimestre del 2012.»

10.

Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1921/2006, dopo la voce relativa alla Francia è inserito quanto segue:

«Croazia

HRV».

11.

L’allegato III del regolamento (CE) n. 716/2007 è così modificato:

a)

al livello 2-OUT, dalla tabella è soppressa la voce seguente:

«HR

Croazia»;

b)

al livello 2-IN, dopo la voce relativa alla Francia è inserito quanto segue:

«HR

Croazia»;

c)

al livello 3, dopo la parola Croazia è inserito quanto segue:

«(*)».

12.

All’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 295/2008, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Croazia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Romania, Slovenia e Repubblica slovacca: possono trasmettere dati contrassegnati dal codice CETO per livello di gruppo e classe della NACE Rev. 2 e per classi d’ampiezza ripartite a livello di gruppo NACE Rev. 2. Le celle contrassegnate a livello di gruppo non possono essere più del 25%».

13.

Nell’allegato VI, punto A, lettera c), del regolamento (CE) n. 216/2009, dopo la voce relativa alla Grecia è inserito quanto segue:

«Croazia

:

HRV».

14.

Il regolamento (CE) n. 217/2009 è così modificato:

a)

nell’allegato V, nelle note sub (B), lettera e), dopo la voce relativa alla Grecia è inserito quanto segue:

«Croazia

HRV»;

b)

nell’allegato VI, sezione A, lettera b), dopo la voce relativa alla Grecia è inserito quanto segue:

«Croazia

HRV».

15.

Nell’allegato V, sezione A, lettera c), del regolamento (CE) n. 218/2009, dopo la voce relativa alla Grecia è inserito quanto segue:

«Croazia

HRV».

16.

L’allegato II del regolamento (UE) n. 1337/2011 è così modificato:

a)

nella tabella 1, la nota in calce a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Stati membri interessati dalla disaggregazione regionale: BG, CZ, DE, IT, EL, ES, FR, HR, HU, AT, PT, RO, SI e SK.»

b)

nella tabella 4, la nota in calce a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Stati membri interessati dalla disaggregazione regionale: BG, CZ, DE, IT, EL, ES, FR, HR, HU, AT, PT, RO, SI e SK.».

17.

L’allegato VII del regolamento (UE) n. 70/2012 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, nella «TABELLA DEI CODICI PER PAESE», lettera a) «Stati membri (corrispondono ai codici per paese NUTS a due posizioni alfabetiche)», dopo la voce «Francia FR» è inserito quanto segue:

«Croazia

HR»;

b)

al paragrafo 2, nella «TABELLA DEI CODICI PER PAESE», lettera b) «Altri paesi (codici ISO 3166 a due posizioni alfabetiche)», la voce relativa alla Croazia è soppressa.

11.   RETI TRANSEUROPEE

RETE TRANSEUROPEA DEI TRASPORTI

L’allegato I della decisione n. 661/2010/UE è così modificato:

a)

la sezione 2 «Rete stradale» è così modificata:

i)

è aggiunto quanto segue: «Croazia»;

ii)

la cartina «2.0» è sostituita dalla seguente:

Image

iii)

è aggiunta la cartina seguente:

Image

b)

la sezione 3: «Rete ferroviaria» è così modificata:

i)

è aggiunto quanto segue: «Croazia»;

ii)

la cartina «3.0» è sostituita dalla seguente:

Image

iii)

è aggiunta la cartina seguente:

Image

c)

la sezione 4 «Rete delle vie navigabili e porti di navigazione interna» è così modificata:

i)

è aggiunto quanto segue: «Croazia»;

ii)

la cartina 4.0 è sostituita dalla seguente:

Image

iii)

è aggiunta la cartina seguente:

Image

d)

la sezione 5 «Porti marittimi» è così modificata:

i)

è aggiunto quanto segue: «Croazia»;

ii)

la cartina 5.0 è sostituita dalla seguente:

Image

iii)

è aggiunta la cartina seguente:

Image

e)

la sezione 6 «Aeroporti» è così modificata:

i)

è aggiunto quanto segue: «Croazia»;

ii)

la cartina 6.0 è sostituita dalla seguente:

Image

iii)

è aggiunta la cartina seguente:

Image

f)

nella sezione 7 «Rete di trasporto intermodale» la cartina 7.1-A è sostituita dalla seguente:

Image

12.   SISTEMA GIUDIZIARIO E DIRITTI FONDAMENTALI

DIRITTI DEI CITTADINI DELL’UE

1.

La decisione 96/409/PESC è così modificata:

a)

l’allegato I è così modificato:

i)

dopo i termini «ANEXA I» è aggiunto quanto segue:

«- PRILOG I»;

ii)

dopo i termini «UNIUNEA EUROPEANĂ» è aggiunto quanto segue:

«EUROPSKA UNIJA»;

iii)

dopo i termini «DOCUMENT DE CĂLĂTORIE PROVIZORIU» è aggiunto quanto segue:

«, ŽURNA PUTNA ISPRAVA»;

iv)

dopo i termini «GLOSAR» è aggiunto quanto segue:

«/KAZALO»;

v)

dopo i termini «(13) Ștampila autorității emitente» è aggiunto quanto segue:

«(1) Prezime (2) Ime(na) (3) Datum rođenja (4) Mjesto rođenja (5) Visina (6) Državljanstvo (7) Vlastoručni potpis (8) Za jedno putovanje u – preko (9) Vrijedi do (10) Datum izdavanja (11) Registarski broj (12) Potpis službene osobe (13) Pečat nadležnog tijela»;

b)

nell’allegato III, punto 3, l’elenco che figura dopo i termini «come segue» è sostituito dal seguente:

«Belgio

=

B

[OOOOO]

Bulgaria

=

BG

[OOOOO]

Repubblica ceca

=

CZ

[OOOOO]

Danimarca

=

DK

[OOOOO]

Germania

=

D

[OOOOO]

Estonia

=

EE

[OOOOO]

Grecia

=

GR

[OOOOO]

Spagna

=

E

[OOOOO]

Francia

=

F

[OOOOO]

Croazia

=

HR

[OOOOO]

Irlanda

=

IRL

[OOOOO]

Italia

=

I

[OOOOO]

Cipro

=

CY

[OOOOO]

Lettonia

=

LV

[OOOOO]

Lituania

=

LT

[OOOOO]

Lussemburgo

=

L

[OOOOO]

Ungheria

=

HU

[OOOOO]

Malta

=

MT

[OOOOO]

Paesi Bassi

=

NL

[OOOOO]

Austria

=

A

[OOOOO]

Polonia

=

PL

[OOOOO]

Portogallo

=

P

[OOOOO]

Romania

=

RO

[OOOOO]

Slovenia

=

SI

[OOOOO]

Slovacchia

=

SK

[OOOOO]

Finlandia

=

FIN

[OOOOO]

Svezia

=

S

[OOOOO]

Regno Unito

=

UK

[OOOOO]».

2.

Il regolamento (UE) n. 211/2011 è così modificato:

a)

l’allegato I è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

NUMERO MINIMO DI FIRMATARI PER STATO MEMBRO

Belgio

16 500

Bulgaria

13 500

Repubblica ceca

16 500

Danimarca

9 750

Germania

74 250

Estonia

4 500

Irlanda

9 000

Grecia

16 500

Spagna

40 500

Francia

55 500

Croazia

9 000

Italia

54 750

Cipro

4 500

Lettonia

6 750

Lituania

9 000

Lussemburgo

4 500

Ungheria

16 500

Malta

4 500

Paesi Bassi

19 500

Austria

14 250

Polonia

38 250

Portogallo

16 500

Romania

24 750

Slovenia

6 000

Slovacchia

9 750

Finlandia

9 750

Svezia

15 000

Regno Unito

54 750»

b)

nell’allegato III, la parte B è sostituita dalla seguente:

«MODULO DI DICHIARAZIONE DI SOSTEGNO – PARTE B

(Per gli Stati membri che richiedono l’indicazione di un numero personale d’identità / numero di un documento d’identità personale)

Image

Image

c)

nell’allegato III, parte C, punto 2 «Elenco degli Stati membri che richiedono l’indicazione di un numero personale d’identità/numero di un documento d’identità personale, come precisato di seguito, nel modulo di dichiarazione di sostegno – parte B:», dopo la voce relativa alla Francia è inserito quanto segue:

«CROAZIA

Osobni identifikacijski broj (numero di identificazione personale)»;

d)

l’allegato VII è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO VII

MODULO DI PRESENTAZIONE DI UN’INIZIATIVA DEI CITTADINI ALLA COMMISSIONE

1.

Titolo dell’iniziativa dei cittadini:

2.

Numero di registrazione della Commissione:

3.

Data di registrazione:

4.

Numero di dichiarazioni di sostegno valide ricevute (deve essere almeno 1 milione):

5.

Numero di firmatari certificati dagli Stati membri:

 

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

HR

IT

CY

LV

LT

LU

Numero di firmatari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

TOTALE

Numero di firmatari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Nomi e cognomi, indirizzi postali ed elettronici delle persone di contatto (1).

7.

Indicazione di tutte le fonti di sostegno e di finanziamento dell’iniziativa, compreso l’importo del sostegno finanziario al momento della presentazione (1):

8.

Dichiariamo che le informazioni indicate nel presente modulo sono esatte.

Data e firma delle persone di contatto:

9.

Allegati:

(accludere tutti i certificati).

13.   GIUSTIZIA, LIBERTÀ E SICUREZZA

A.   COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

1.

Il regolamento (CE) n. 1346/2000 è così modificato:

a)

nell’allegato A, dopo la voce relativa alla Francia è inserito quanto segue:

«HRVATSKA

Stečajni postupak»;

b)

nell’allegato B, dopo la voce relativa alla Francia è inserito quanto segue:

«HRVATSKA

Stečajni postupak»;

c)

nell’allegato C, dopo la voce relativa alla Francia è inserito quanto segue:

«HRVATSKA

Stečajni upravitelj

Privremeni stečajni upravitelj

Stečajni povjerenik

Povjerenik».

2.

Il regolamento (CE) n. 44/2001 è così modificato:

a)

all’articolo 69, l’elenco delle convenzioni, dei trattati e degli accordi è sostituito dal seguente:

«—

la convenzione tra il Belgio e la Francia sulla competenza giudiziaria, sull’autorità e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti pubblici, firmata a Parigi l’8 luglio 1899,

la convenzione tra il Belgio ed i Paesi Bassi sulla competenza giudiziaria territoriale, sul fallimento, nonché sull’autorità e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti pubblici, firmata a Bruxelles il 28 marzo 1925,

la convenzione tra la Francia e l’Italia sull’esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 3 giugno 1930,

la convenzione tra il Regno Unito e la Francia sulla reciproca esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, con protocollo accluso, firmata a Parigi il 18 gennaio 1934,

la convenzione tra il Regno Unito e il Belgio sulla reciproca esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, con protocollo accluso, firmata a Bruxelles il 2 maggio 1934,

la convenzione tra l’Italia e la Germania per il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 9 marzo 1936,

la convenzione tra il Belgio e l’Austria sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti pubblici in materia di obbligazioni alimentari, firmata a Vienna il 25 ottobre 1957,

la convenzione tra la Germania ed il Belgio sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione, in materia civile e commerciale, delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti pubblici, firmata a Bonn il 30 giugno 1958,

la convenzione tra i Paesi Bassi e l’Italia sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 17 aprile 1959,

la convenzione tra la Germania e l’Austria sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni e transazioni giudiziarie e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 6 giugno 1959,

la convenzione tra il Belgio e l’Austria sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 16 giugno 1959,

la convenzione tra il Regno Unito e la Repubblica federale di Germania sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bonn il 14 luglio 1960,

la convenzione tra il Regno Unito e la Repubblica d’Austria sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 14 luglio 1961, ed il relativo protocollo firmato a Londra il 6 marzo 1970,

la convenzione tra la Grecia e la Germania sul reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle transazioni e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata ad Atene il 4 novembre 1961,

la convenzione tra il Belgio e l’Italia sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli altri titoli esecutivi in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 6 aprile 1962,

la convenzione tra i Paesi Bassi e la Germania sul reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e di altri titoli esecutivi in materia civile e commerciale, firmata all’Aia il 30 agosto 1962,

la convenzione tra i Paesi Bassi e l’Austria sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata all’Aia il 6 febbraio 1963,

la convenzione tra il Regno Unito e la Repubblica italiana sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 7 febbraio 1964 ed il relativo protocollo di modifica firmato a Roma il 14 luglio 1970,

la convenzione tra la Francia e l’Austria sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 15 luglio 1966,

la convenzione tra il Regno Unito ed il Regno dei Paesi Bassi sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni in materia civile, firmata all’Aia il 17 novembre 1967,

la convenzione tra la Spagna e la Francia sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali in materia civile e commerciale, firmata a Parigi il 28 maggio 1969,

la convenzione tra il Lussemburgo e l’Austria sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata a Lussemburgo il 29 luglio 1971,

la convenzione tra l’Italia e l’Austria per il riconoscimento e l’esecuzione di decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, di transazioni giudiziarie e di atti notarili, firmata a Roma il 16 novembre 1971,

la convenzione tra la Spagna e l’Italia in materia di assistenza giudiziaria e di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, firmata a Madrid il 22 maggio 1973,

la convenzione tra la Finlandia, l’Islanda, la Norvegia, la Svezia e la Danimarca sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile, firmata a Copenaghen l’11 ottobre 1977,

la convenzione tra l’Austria e la Svezia sul riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze in materia civile, firmata a Stoccolma il 16 settembre 1982,

la convenzione tra la Spagna e la Germania per il riconoscimento e l’esecuzione di decisioni e transazioni giudiziarie e degli atti pubblici esecutivi in materia civile e commerciale, firmata a Bonn il 14 novembre 1983,

la convenzione tra l’Austria e la Spagna sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni e transazioni giudiziarie e degli atti pubblici esecutivi, in materia civile e commerciale firmata a Vienna il 17 febbraio 1984,

la convenzione tra la Finlandia e l’Austria sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile, firmata a Vienna il 17 novembre 1986,

il trattato tra il Belgio, i Paesi Bassi ed il Lussemburgo, sulla competenza giudiziaria, sul fallimento, sull’autorità e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti pubblici, firmato a Bruxelles il 24 novembre 1961, nella misura in cui sia in vigore,

la convenzione tra la Repubblica cecoslovacca e il Portogallo sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie, firmata a Lisbona il 23 novembre 1927 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca e il Portogallo,

la convenzione tra la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e la Repubblica d’Austria sulla cooperazione giudiziaria, firmata a Vienna il 16 dicembre 1954,

la convenzione tra la Repubblica popolare di Polonia e la Repubblica popolare ungherese sull’assistenza giudiziaria in materia civile, familiare e penale, firmata a Budapest il 6 marzo 1959,

la convenzione tra la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e il Regno di Grecia sul reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle sentenze, firmata ad Atene il 18 giugno 1959,

la convenzione tra la Repubblica popolare di Polonia e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia sull’assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Varsavia il 6 febbraio 1960 e attualmente in vigore tra la Polonia e la Slovenia e tra la Polonia e la Croazia,

l’accordo tra la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e la Repubblica d’Austria sul reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione dei lodi e delle decisioni arbitrali in materia commerciale, firmato a Belgrado il 18 marzo 1960,

l’accordo tra la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e la Repubblica d’Austria sul reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle sentenze in materia di alimenti, firmato a Vienna il 10 ottobre 1961,

la convenzione tra la Polonia e l’Austria sulle relazioni reciproche in materia civile e documentale, firmata a Vienna l’11 dicembre 1963,

il trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia sull’istituzione di relazioni giuridiche in materia civile, familiare e penale, firmato a Belgrado il 20 gennaio 1964 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca, la Slovacchia e la Slovenia e tra la Repubblica ceca, la Slovacchia e la Croazia,

la convenzione tra la Polonia e la Francia sulla legge applicabile, la giurisdizione e l’esecuzione delle sentenze in ambito personale e familiare, conclusa a Varsavia il 5 aprile 1967,

la convenzione tra il Governo della Jugoslavia e la Francia sul riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, firmata a Parigi il 18 maggio 1971,

la convenzione tra la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e il Regno del Belgio sul riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze in materia di alimenti, firmata a Belgrado il 12 dicembre 1973,

la convenzione tra l’Ungheria e la Grecia sull’assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Budapest l’8 ottobre 1979,

la convenzione tra la Polonia e la Grecia sull’assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata ad Atene il 24 ottobre 1979,

la convenzione tra l’Ungheria e la Francia sull’assistenza giudiziaria in materia civile e familiare, sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni, sull’assistenza giudiziaria in materia penale e sull’estradizione, firmata a Budapest il 31 luglio 1980,

il trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica ellenica sull’assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato ad Atene il 22 ottobre 1980 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca, la Slovacchia e la Grecia,

la convenzione tra la Repubblica di Cipro e la Repubblica popolare d’Ungheria sull’assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Nicosia il 30 novembre 1981,

il trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica di Cipro sull’assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato a Nicosia il 23 aprile 1982 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca, la Slovacchia e Cipro,

l’accordo tra la Repubblica di Cipro e la Repubblica ellenica sulla cooperazione giudiziaria in materia civile, familiare, commerciale e penale, firmato a Nicosia il 5 marzo 1984,

il trattato tra il Governo della Repubblica socialista cecoslovacca e il Governo della Repubblica francese sull’assistenza giudiziaria e il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze in materia civile, familiare e commerciale, firmato a Parigi il 10 maggio 1984 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca, la Slovacchia e la Francia,

l’accordo tra la Repubblica di Cipro e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia sull’assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato a Nicosia il 19 settembre 1984 e ancora in vigore tra Cipro e la Slovenia,

il trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica italiana sull’assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato a Praga il 6 dicembre 1985 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca, la Slovacchia e l’Italia,

il trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Spagna sull’assistenza giudiziaria, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile, firmato a Madrid il 4 maggio 1987 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca, la Slovacchia e la Spagna,

il trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica popolare di Polonia sull’assistenza giudiziaria e l’istituzione di relazioni giuridiche in materia civile, familiare, di lavoro e penale, firmato a Varsavia il 21 dicembre 1987 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca, la Slovacchia e la Polonia,

il trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica popolare d’Ungheria sull’assistenza giudiziaria e l’istituzione di relazioni giuridiche in materia civile, familiare e penale, firmato a Bratislava il 28 marzo 1989 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca, la Slovacchia e l’Ungheria,

la convenzione tra la Polonia e l’Italia sull’assistenza giudiziaria e sul riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze in materia civile, firmata a Varsavia il 28 aprile 1989,

il trattato tra la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca sull’assistenza giudiziaria fornita dalle autorità giudiziarie e sull’istituzione di determinate relazioni giuridiche in materia civile e penale, firmata a Praga il 29 ottobre 1992,

l’accordo tra la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Estonia e la Repubblica di Lituania sull’assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici, firmato a Tallinn l’11 novembre 1992,

l’accordo tra la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Lituania sull’assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, familiare, del lavoro e penale, firmata a Varsavia il 26 gennaio 1993,

l’accordo tra la Repubblica di Lettonia e la Repubblica di Polonia sull’assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, familiare, di lavoro e penale, firmato a Riga il 23 febbraio 1994,

l’accordo tra la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Polonia sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, firmato a Nicosia il 14 novembre 1996,

l’accordo tra l’Estonia e la Polonia sull’assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, del lavoro e penale, firmato a Tallinn il 27 novembre 1998,

la convenzione tra la Bulgaria e il Belgio su talune materie giudiziarie, firmata a Sofia il 2 luglio 1930,

l’accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia sull’assistenza giudiziaria, firmato a Sofia il 23 marzo 1956, ancora in vigore tra la Bulgaria e la Slovenia e tra la Bulgaria e la Croazia,

il trattato tra la Repubblica popolare di Romania e la Repubblica popolare di Ungheria sull’assistenza giudiziaria in materia civile, familiare e penale, firmato a Bucarest il 7 ottobre 1958,

il trattato tra la Repubblica popolare di Romania e la Repubblica cecoslovacca sull’assistenza giudiziaria in materia civile, familiare e penale, firmato a Praga il 25 ottobre 1958, ancora in vigore tra la Romania e la Slovacchia,

l’accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica popolare di Romania sull’assistenza giudiziaria in materia civile, familiare e penale, firmato a Sofia il 3 dicembre 1958,

il trattato tra la Repubblica popolare di Romania e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia sull’assistenza giudiziaria, firmato a Belgrado il 18 ottobre 1960, e il relativo protocollo, ancora in vigore tra la Romania e la Slovenia e tra la Romania e la Croazia,

l’accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica popolare di Polonia sull’assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, familiare e penale, firmato a Varsavia il 4 dicembre 1961,

la convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e la Repubblica d’Austria sull’assistenza giudiziaria in materia civile e familiare nonché la validità e la notifica degli atti, e il protocollo allegato, firmata a Vienna il 17 novembre 1965,

l’accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica popolare di Ungheria sull’assistenza giudiziaria in materia civile, familiare e penale, firmato a Sofia il 16 maggio 1966,

la convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e la Repubblica ellenica sull’assistenza giudiziaria in materia civile e penale, e il relativo protocollo, firmata a Bucarest il 19 ottobre 1972,

la convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e la Repubblica italiana sull’assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Bucarest l’11 novembre 1972,

la convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e la Repubblica francese sull’assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale, firmata a Parigi il 5 novembre 1974,

la convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e il Regno del Belgio sull’assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale, firmata a Bucarest il 30 ottobre 1975,

l’accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica ellenica sull’assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato ad Atene il 10 aprile 1976,

l’accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica socialista cecoslovacca sull’assistenza giudiziaria e l’istituzione di relazioni in materia civile, familiare e penale, firmato a Sofia il 25 novembre 1976,

la convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull’assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale, firmata a Londra il 15 giugno 1978,

il protocollo aggiuntivo alla convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e il Regno del Belgio sull’assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale, firmato a Bucarest il 30 ottobre 1979,

la convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e il Regno del Belgio sul riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze in materia di obbligo degli alimenti, firmata a Bucarest il 30 ottobre 1979,

la convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e il Regno del Belgio sul riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze di divorzio, firmata a Bucarest il 6 novembre 1980,

l’accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica di Cipro sull’assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato a Nicosia il 29 aprile 1983,

l’accordo tra il Governo della Repubblica popolare di Bulgaria e il governo della Repubblica francese sull’assistenza giudiziaria in materia civile, firmato a Sofia il 18 gennaio 1989,

l’accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica italiana sull’assistenza giudiziaria e l’esecuzione delle sentenze in materia civile, firmato a Roma il 18 maggio 1990,

l’accordo tra la Repubblica di Bulgaria e il Regno di Spagna sull’assistenza giudiziaria in materia civile, firmato a Sofia il 23 maggio 1993,

il trattato tra la Romania e la Repubblica ceca sull’assistenza giudiziaria in materia civile, firmato a Bucarest l’11 luglio 1994,

la convenzione tra la Romania e il Regno di Spagna sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, firmata a Bucarest il 17 novembre 1997,

la convenzione tra la Romania e il Regno di Spagna – complementare alla convenzione dell’Aia concernente la procedura civile (l’Aia, 1o marzo 1954), firmata a Bucarest il 17 novembre 1997,

il trattato tra la Romania e la Repubblica di Polonia sull’assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici nelle cause civili, firmato a Bucarest il 15 maggio 1999,

l’accordo tra la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e la Repubblica popolare di Ungheria sull’assistenza giudiziaria, firmato a Belgrado il 7 marzo 1968 e ancora in vigore tra la Croazia e l’Ungheria,

l’accordo tra la Repubblica di Croazia e la Repubblica di Slovenia sull’assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato a Zagabria il 7 febbraio 1994.»;

b)

nell’allegato I, dopo la voce relativa alla Francia è inserito quanto segue:

«—

in Croazia: l’articolo 46, paragrafo 2 della legge sulla risoluzione dei conflitti di leggi con normative di altri paesi in talune relazioni (Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima) in combinato disposto con l’articolo 47, paragrafo 2 del codice di procedura civile (Zakon o parničnom postupku) e l’articolo 54, paragrafo 1 della legge sulla risoluzione dei conflitti di leggi con normative di altri paesi in talune relazioni (Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima) in combinato disposto con l’articolo 58, paragrafo 1 del codice di procedura civile (Zakon o parničnom postupku),»;

c)

nell’allegato II, dopo la voce relativa alla Francia è inserito quanto segue:

«—

in Croazia: “općinski sud” in materia civile e “trgovački sud” in materia commerciale,»;

d)

nell’allegato III dopo la voce relativa alla Francia è inserito quanto segue:

«—

in Croazia: “općinski sud” in materia civile e “trgovački sud” in materia commerciale,»;

e)

nell’allegato IV, dopo la voce relativa all’Estonia è inserito quanto segue:

«—

in Croazia, ricorso al “Vrhovni sud Republike Hrvatske”,».

3.

Il regolamento (CE) n. 1896/2006 è così modificato:

a)

nell’allegato I, sezione «4. Carattere transfrontaliero della causa», i «Codici» sono sostituiti dai seguenti:

«01 Belgio

02 Bulgaria

03 Repubblica Ceca

04 Germania

05 Estonia

06 Grecia

07 Spagna

08 Francia

09 Croazia

10 Irlanda

11 Italia

12 Cipro

13 Lettonia

14 Lituania

15 Lussemburgo

16 Ungheria

17 Malta

18 Paesi Bassi

19 Austria

20 Polonia

21 Portogallo

22 Romania

23 Slovenia

24 Slovacchia

25 Finlandia

26 Svezia

27 Regno Unito

28 Altro (precisare)»;

b)

nell’allegato I, sezione «5.2 Pagamento dell’importo previsto da parte del convenuto», dopo la voce «GBP Lira Sterlina» è inserito quanto segue:

«HRK

Kuna croata»;

c)

nell’allegato II, sezione 2, la lista delle lingue dopo la frase «Si prega di compilarla in una delle seguenti lingue» è sostituita dalla seguente:

«01 Bulgaro

02 Ceco

03 Tedesco

04 Estone

05 Spagnolo

06 Greco

07 Francese

08 Croato

09 Italiano

10 Lettone

11 Lituano

12 Ungherese

13 Maltese

14 Olandese

15 Polacco

16 Portoghese

17 Rumeno

18 Slovacco

19 Sloveno

20 Finlandese

21 Svedese

22 Inglese

23 Altro (precisare)»;

d)

nell’allegato V, dopo la voce «GBP Lira sterlina» è inserito quanto segue:

«HRK

Kuna croata».

4.

Il regolamento (CE) n. 861/2007 è così modificato:

a)

nell’allegato I, sezione 7, nelle sottosezioni 7.1 e 7.2, dopo la voce « lira sterlina (GBP)» è inserito quanto segue:

«kuna croata (HRK)»;

b)

nell’allegato II, secondo riquadro, dopo la voce «irlandese» è inserito quanto segue:

« croato».

5.

Il regolamento (CE) n. 1393/2007 è così modificato:

a)

nell’allegato I, punti 6.3.1 e 6.3.2, dopo la voce relativa all’irlandese è inserito quanto segue:

«HR,»;

b)

nell’allegato II, dopo la voce relativa all’Irlanda è inserito il seguente riquadro:

Image

6.

Il regolamento (CE) n. 4/2009 è così modificato:

a)

negli allegati I e II, il punto 2.2.3 è sostituito dal seguente:

« Belgio  Bulgaria  Repubblica ceca  Germania  Estonia  Irlanda  Grecia  Spagna  Francia  Croazia  Italia  Cipro  Lettonia  Lituania  Lussemburgo  Ungheria  Malta  Paesi Bassi  Austria  Polonia  Portogallo  Romania  Slovenia  Slovacchia  Finlandia  Svezia»;

b)

negli allegati III e IV, il punto 2.2.2.3 è sostituito dal seguente:

« Belgio  Bulgaria  Repubblica ceca  Germania  Estonia  Irlanda  Grecia  Spagna  Francia  Croazia  Italia  Cipro  Lettonia  Lituania  Lussemburgo  Ungheria  Malta  Paesi Bassi  Austria  Polonia  Portogallo  Romania  Slovenia  Slovacchia  Finlandia  Svezia»;

c)

nell’allegato V, i punti 1.2.3 e 2.2.3 sono sostituiti dal seguente:

« Belgio  Bulgaria  Repubblica ceca  Germania  Estonia  Irlanda  Grecia  Spagna  Francia  Croazia  Italia  Cipro  Lettonia  Lituania  Lussemburgo  Ungheria  Malta  Paesi Bassi  Austria  Polonia  Portogallo  Romania  Slovenia  Slovacchia  Finlandia  Svezia»;

d)

nell’allegato VI, i punti 2.2.3, 3.2.3, 8.1.7.4, 8.2.2.3 e 9.7.3 sono sostituiti dal seguente:

« Belgio  Bulgaria  Repubblica ceca  Germania  Estonia  Irlanda  Grecia  Spagna  Francia  Croazia  Italia  Cipro  Lettonia  Lituania  Lussemburgo  Ungheria  Malta  Paesi Bassi  Austria  Polonia  Portogallo  Romania  Slovenia  Slovacchia  Finlandia  Svezia»;

e)

nell’allegato VII, i punti 2.2.3, 3.2.3, 6.2.4 e 7.2.3 sono sostituiti dal seguente:

« Belgio  Bulgaria  Repubblica ceca  Germania  Estonia  Irlanda  Grecia  Spagna  Francia  Croazia  Italia  Cipro  Lettonia  Lituania  Lussemburgo  Ungheria  Malta  Paesi Bassi  Austria  Polonia  Portogallo  Romania  Slovenia  Slovacchia  Finlandia  Svezia»;

f)

negli allegati I, II, III e IV, il punto 5.1 è sostituito dal seguente:

« Euro (EUR)  Lev (BGN)  Corona ceca (CZK)  Kuna (HRK)  Fiorino ungherese (HUF)  Litas (LTL)  Lats (LVL)  Zloty (PLN)  Leu romeno (RON)  Corona svedese (SEK)  Altro (precisare il codice ISO): …»;

g)

nell’allegato VII, il punto 11.1 è sostituito dal seguente:

« Euro (EUR)  Lev (BGN)  Corona ceca (CZK)  Kuna (HRK)  Fiorino ungherese (HUF)  Litas (LTL)  Lats (LVL)  Zloty (PLN)  Leu romeno (RON)  Corona svedese (SEK)  Altro (precisare il codice ISO): …».

B.   POLITICA DEI VISTI

1.

Nell’allegato del regolamento (CE) n. 1683/95 il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

In questa zona figura il codice alfabetico, composto da una o più lettere, che identifica lo Stato membro emittente (“BNL” nel caso dei paesi del Benelux, cioè Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi) con un effetto di immagine latente. Il codice appare chiaro quando è tenuto orizzontale e scuro quando viene fatto ruotare di 90°. Si utilizzano i seguenti codici: A per l’Austria, BG per la Bulgaria, BNL per il Benelux, CY per Cipro, CZE per la Repubblica ceca, D per la Germania, DK per la Danimarca, E per la Spagna, EST per l’Estonia, F per la Francia, FIN per la Finlandia, GR per la Grecia, H per l’Ungheria, HR per la Croazia, I per l’Italia, IRL per l’Irlanda, LT per la Lituania, LVA per la Lettonia, M per Malta, P per il Portogallo, PL per la Polonia, ROU per la Romania, S per la Svezia, SK per la Slovacchia, SVN per la Slovenia, UK per il Regno Unito.».

2.

Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001, al punto 1 è soppressa la voce seguente:

«Croazia».

C.   VARIE

Nell’allegato II della decisione del Comitato esecutivo (SCH/Com-ex (94) 28 riv.), dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue:

«CROAZIA:

Ministry of Health

Service for Medicinal Products and Medical Devices

Ksaver 200a

10 000 Zagreb

Tel: + 385 14607541

Fax: + 385 14677 085».

14.   AMBIENTE

A.   PROTEZIONE DELLA NATURA

Nell’allegato della decisione 97/602/CE è soppressa la voce seguente:

«Repubblica di Croazia

Martes zibellina

Mustela erminea

Ondatra zibethicus».

B.   CONTROLLO DELL’INQUINAMENTO INDUSTRIALE E GESTIONE DEL RISCHIO

Il regolamento (CE) n. 1221/2009 è così modificato:

a)

nell’allegato II, parte A, l’elenco degli enti nazionali di normazione è sostituito dal seguente:

«BE: IBN/BIN (Institut Belge de Normalisation/Belgisch Instituut voor Normalisatie)

CZ: ČNI (Český normalizační institut)

DK: DS (Dansk Standard)

DE: DIN (Deutsches Institut für Normung e.V.)

EE: EVS (Eesti Standardikeskus)

EL: ELOT (Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης)

ES: AENOR (Asociacion Espanola de Normalizacion y Certificacion)

FR: AFNOR (Association Française de Normalisation)

HR: HZN (Hrvatski zavod za norme)

IE: NSAI (National Standards Authority of Ireland)

IT: UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)

CY: Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας

LV: LVS (Latvijas Standarts)

LT: LST (Lietuvos standartizacijos departamentas)

LU: SEE (Service de l’Energie de l’Etat) (Luxembourg)

HU: MSZT (Magyar Szabványügyi Testület)

MT: MSA (Awtorita' Maltija dwar l-Istandards / Malta Standards Authority)

NL: NEN (Nederlands Normalisatie-Instituut)

AT: ON (Österreichisches Normungsinstitut)

PL: PKN (Polski Komitet Normalizacyjny)

PT: IPQ (Instituto Português da Qualidade)

SI: SIST (Slovenski inštitut za standardizacijo)

SK: SÚTN (Slovenský ústav technickej normalizácie)

FI: SFS (Suomen Standardisoimisliitto r.y)

SE: SIS (Swedish Standards Institute)

UK: BSI (British Standards Institution).»;

b)

nell’allegato V, il punto 1. è sostituito dal seguente:

«1.

Il logo può essere utilizzato in una qualsiasi delle 24 lingue purché sia impiegata la seguente formulazione:

Bulgaro:

“Проверено управление по околна среда”

Ceco:

“Ověřený systém environmentálního řízení”

Croato:

“Verificirani sustav upravljanja okolišem”

Danese:

“Verificeret miljøledelse”

Olandese:

“Geverifieerd milieuzorgsysteem”

Inglese:

“Verified environmental management”

Estone:

“Tõendatud keskkonnajuhtimine”

Finlandese:

“Todennettu ympäristöasioiden hallinta”

Francese:

“Management environnemental vérifié”

Tedesco:

“Geprüftes Umweltmanagement”

Greco:

“επιθεωρημένη περιβαλλοντική διαχείριση”

Ungherese:

“Hitelesített környezetvédelmi vezetési rendszer”

Italiano:

“Gestione ambientale verificata”

Irlandese:

“Bainistíocht comhshaoil fíoraithe”

Lettone:

“Verificēta vides pārvaldība”

Lituano:

“Įvertinta aplinkosaugos vadyba”

Maltese:

“Immaniggjar Ambjentali Verifikat”

Polacco:

“Zweryfikowany system zarządzania środowiskowego”

Portoghese:

“Gestão ambiental verificada”

Rumeno:

“Management de mediu verificat”

Slovacco:

“Overené environmentálne manažérstvo”

Sloveno:

“Preverjen sistem ravnanja z okoljem”

Spagnolo:

“Gestión medioambiental verificada”

Svedese:

“Verifierat miljöledningssystem”».

15.   UNIONE DOGANALE

A.   ADATTAMENTI TECNICI AL CODICE DOGANALE

All’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 è aggiunto quanto segue:

«—

il territorio della Repubblica di Croazia.».

B.   ALTRI ATTI DEL CONSIGLIO

1.

All’appendice 4 — Dichiarazione su fattura, della decisione 2001/822/CE,dopo la versione francese è inserito quanto segue:

«Versione croata

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom [carinsko ovlaštenje br. … (1)] izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla.».

2.

All’appendice 4 — Dichiarazione su fattura, del regolamento (CE) n. 1528/2007, dopo la versione francese è inserito quanto segue:

«Versione croata

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom [carinsko ovlaštenje br. … (1)] izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla.».

16.   RELAZIONI ESTERNE

1.

Il regolamento (CEE) n. 3030/93 è così modificato:

a)

all’articolo 2 è aggiunto il seguente paragrafo:

«11.   L’immissione in libera pratica nello Stato membro che aderisce all’Unione europea il 1o luglio 2013, vale a dire la Croazia, di prodotti tessili che sono soggetti a limiti quantitativi o a vigilanza nella Comunità, che sono stati spediti anteriormente al 1o luglio 2013 e che entrano nel nuovo Stato membro dal 1o luglio 2013 in poi, è subordinata alla presentazione di un’autorizzazione d’importazione. Tale autorizzazione è rilasciata automaticamente e senza limiti quantitativi dalle autorità competenti dello Stato membro in questione purché si dimostri mediante prove adeguate, come ad esempio la polizza di carico, che i prodotti sono stati spediti anteriormente al 1o luglio 2013.

Le licenze sono comunicate alla Commissione.»;

b)

all’articolo 5 è aggiunto il paragrafo seguente:

«L’immissione in libera pratica di prodotti tessili spediti a fini di trasformazione, anteriormente al 1o luglio 2013, dal nuovo Stato membro che aderisce all’Unione europea il 1o luglio 2013 verso una destinazione situata al di fuori della Comunità, e reimportati nel medesimo Stato membro a decorrere da questa data, viene esentata dai limiti quantitativi o dall’obbligo dell’autorizzazione d’importazione su presentazione di una prova adeguata, come la dichiarazione di esportazione. Le autorità competenti dello Stato membro in questione forniscono alla Commissione informazioni sulle importazioni suddette.»;

c)

nell’allegato III, articolo 28, paragrafo 6, secondo trattino, dopo la voce relativa al Regno Unito è inserito quanto segue:

«—   HR= Croazia».

2.

Nell’allegato III A del regolamento (CE) n. 517/94, sotto il titolo «Area tessile residua del Regno Unito», il terzo comma è sostituito dal seguente:

«L’“Area CEFTA” comprende: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria.»

3.

Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 2368/2002 è soppressa la voce seguente:

«CROAZIA

Ministry of Economy, Labour and Entrepreneurship of the Republic of Croatia

Ulica grada Vukovara 78

10 000 Zagreb

Croatia».

4.

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1236/2005, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue:

«CROAZIA

Državni ured za trgovinsku politiku

Gajeva 4

10 000 Zagreb

Republika Hrvatska

Tel: + 385 16303794

Fax: + 385 16303885».

5.

Il regolamento (CE) n. 1215/2009 è così modificato:

a)

all’articolo 1, paragrafo 2, è soppressa la parola seguente:

«Croazia»;

b)

nell’allegato I, al comma relativo al numero d’ordine 09.1515 è soppressa la parola seguente:

«Croazia»;

c)

nell’allegato I, è soppressa la seguente nota in calce:

«5)

L’accesso a questo contingente tariffario globale per i vini originari della Croazia è subordinato al completo utilizzo, in precedenza, dei contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo aggiuntivo sul vino concluso con la Croazia. Questi contingenti tariffari individuali sono aperti in forza degli ordini nn. 09.1588 e 09.1589.».

17.   POLITICA ESTERA, DI SICUREZZA E DI DIFESA

A.   MISURE RESTRITTIVE

1.

Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 2488/2000, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue:

«CROAZIA

http://www.mvep.hr/sankcije».

2.

Nell’allegato del regolamento (CE) n. 2580/2001, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue:

«CROAZIA

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Uprava za multilateralne poslove i globalna pitanja

Trg N. Š. Zrinskog 7-8

10 000 Zagreb

Tel: + 385 14569952

Fax: + 385 14597416».

3.

Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 881/2002, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue:

«CROAZIA

Per quanto riguarda l’assistenza tecnica e le restrizioni alle esportazioni:

Ministarstvo gospodarstva

Uprava za trgovinu i unutarnje tržište

Ulica grada Vukovara 78

10 000 Zagreb

Tel: + 385 16106304

Fax: + 385 16109150

Per quanto riguarda il congelamento dei fondi e delle risorse economiche:

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Uprava za multilateralne poslove i globalna pitanja

Trg N. Š. Zrinskog 7-8

10 000 Zagreb

Tel: + 385 14569952

Fax: + 385 14597416».

4.

Nell’allegato del regolamento (CE) n. 147/2003, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue:

«CROAZIA

http://www.mvep.hr/sankcije».

5.

Nell’allegato V del regolamento (CE) n. 1210/2003, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue:

«CROAZIA

http://www.mvep.hr/sankcije».

6.

Nell’allegato del regolamento (CE) n. 131/2004, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue:

«CROAZIA

Ministarstvo gospodarstva

Uprava za trgovinu i unutarnje tržište

Ulica grada Vukovara 78

10 000 Zagreb

Tel: + 385 16106304

Fax: + 385 16109150

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Uprava za multilateralne poslove i globalna pitanja

Trg N. Š. Zrinskog 7-8

10 000 Zagreb

Tel: + 385 14569952

Fax: + 385 14597416».

7.

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 234/2004, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue:

«CROAZIA

http://www.mvep.hr/sankcije».

8.

Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 314/2004, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue:

«CROAZIA

http://www.mvep.hr/sankcije».

9.

Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 872/2004, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue:

«CROAZIA

http://www.mvep.hr/sankcije».

10.

Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 174/2005, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue:

«CROAZIA

Ministarstvo gospodarstva

Uprava za trgovinu i unutarnje tržište

Ulica grada Vukovara 78

10 000 Zagreb

Tel: + 385 16106304

Fax: + 385 16109150

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Uprava za multilateralne poslove i globalna pitanja

Trg N. Š. Zrinskog 7-8

10 000 Zagreb

Tel: + 385 14569952

Fax: + 385 14597416».

11.

Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 560/2005, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue:

«CROAZIA

http://www.mvep.hr/sankcije».

12.

Nell’allegato del regolamento (CE) n. 889/2005, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue:

«CROAZIA

http://www.mvep.hr/sankcije».

13.

Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1183/2005, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue:

«CROAZIA

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Uprava za multilateralne poslove i globalna pitanja

Trg N. Š. Zrinskog 7-8

10 000 Zagreb

Tel: + 385 14569952

Fax: + 385 14597416».

14.

Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1184/2005, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue:

«CROAZIA

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Uprava za multilateralne poslove i globalna pitanja

Trg N. Š. Zrinskog 7-8

10 000 Zagreb

Tel: + 385 14569952

Fax: + 385 14597416».

15.

Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 305/2006, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue:

«CROAZIA

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Uprava za multilateralne poslove i globalna pitanja

Trg N. Š. Zrinskog 7-8

10 000 Zagreb

Tel: + 385 14569952

Fax: + 385 14597416».

16.

Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 765/2006, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue:

«CROAZIA

http://www.mvep.hr/sankcije».

17.

Nell’allegato del regolamento (CE) n. 1412/2006, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue:

«CROAZIA

http://www.mvep.hr/sankcije».

18.

Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 329/2007, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue:

«CROAZIA

http://www.mvep.hr/sankcije».

19.

Nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 194/2008, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue:

«CROAZIA

http://www.mvep.hr/sankcije».

20.

Nell’allegato III del regolamento (UE) n. 1284/2009, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue:

«CROAZIA

http://www.mvep.hr/sankcije».

21.

Nell’allegato II del regolamento (UE) n. 356/2010, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue:

«CROAZIA

http://www.mvep.hr/sankcije».

22.

Nell’allegato II del regolamento (UE) n. 667/2010, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue:

«CROAZIA

http://www.mvep.hr/sankcije».

23.

Nell’allegato II del regolamento (UE) n. 101/2011, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue:

«CROAZIA

http://www.mvep.hr/sankcije».

24.

Nell’allegato IV del regolamento (UE) n. 204/2011, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue:

«CROAZIA

http://www.mvep.hr/sankcije».

25.

Nell’allegato II del regolamento (UE) n. 270/2011, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue:

«CROAZIA

http://www.mvep.hr/sankcije».

26.

Nell’allegato II del regolamento (UE) n. 359/2011, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue:

«CROAZIA

http://www.mvep.hr/sankcije».

27.

Nell’allegato II del regolamento (UE) n. 753/2011, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue:

«CROAZIA

http://www.mvep.hr/sankcije».

28.

Nell’allegato III del regolamento (UE) n. 36/2012, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue:

«CROAZIA

http://www.mvep.hr/sankcije».

29.

Nell’allegato X del regolamento (UE) n. 267/2012, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue:

«CROAZIA

http://www.mvep.hr/sankcije».

30.

Nell’allegato II del regolamento (UE) n. 377/2012, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue:

«CROAZIA

http://www.mvep.hr/sankcije».

B.   MISURE DI SICUREZZA

La decisione 292/2011/UE è così modificata:

a)

nell’appendice B, dopo la voce relativa alla Francia è inserito quanto segue:

«Croazia

Vrlo tajno

Tajno

Povjerljivo

Ograničeno»;

b)

nell’appendice C, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue:

«CROAZIA

Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost

Jurjevska 34

10 000 Zagreb

Tel: 385 14686046

Fax: 385 14686049».

18.   ISTITUZIONI

1.

L’articolo 1 del regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea, è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Le lingue ufficiali e le lingue di lavoro delle istituzioni dell’Unione sono la lingua bulgara, la lingua ceca, la lingua croata, la lingua danese, la lingua estone, la lingua finlandese, la lingua francese, la lingua greca, la lingua inglese, la lingua irlandese, la lingua italiana, la lingua lettone, la lingua lituana, la lingua maltese, la lingua neerlandese, la lingua polacca, la lingua portoghese, la lingua rumena, la lingua slovacca, la lingua slovena, la lingua spagnola, la lingua svedese, la lingua tedesca e la lingua ungherese.».

2.

L’articolo 1 del regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità europea dell’energia atomica, è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Le lingue ufficiali e le lingue di lavoro delle istituzioni dell’Unione sono la lingua bulgara, la lingua ceca, la lingua croata, la lingua danese, la lingua estone, la lingua finlandese, la lingua francese, la lingua greca, la lingua inglese, la lingua irlandese, la lingua italiana, la lingua lettone, la lingua lituana, la lingua maltese, la lingua neerlandese, la lingua polacca, la lingua portoghese, la lingua rumena, la lingua slovacca, la lingua slovena, la lingua spagnola, la lingua svedese, la lingua tedesca e la lingua ungherese.»


(1)  Avvertenze in materia di privacy: ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, le persone interessate sono informate del fatto che i dati personali sono raccolti dalla Commissione ai fini della procedura relativa alla proposta d’iniziativa dei cittadini. Mediante il registro elettronico della Commissione saranno resi pubblici solo i nomi e cognomi degli organizzatori, gli indirizzi di posta elettronica delle persone di contatto e le informazioni relative alle fonti di sostegno e di finanziamento. Le persone interessate hanno il diritto di opporsi alla pubblicazione dei loro dati personali per motivi preminenti e legittimi connessi alla loro situazione particolare, e di chiedere in qualsiasi momento la rettifica dei dati e la loro cancellazione dal registro elettronico della Commissione alla scadenza del termine di due anni dalla data di registrazione della proposta d’iniziativa dei cittadini.»


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