EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0093

Regolamento (UE) n. 93/2013 della Commissione, del 1 °febbraio 2013 , recante norme d’applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati, per quanto riguarda la costruzione di indici dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 33, 2.2.2013, p. 14–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 006 P. 75 - 77

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/08/2020; abrogato da 32020R1148

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/93/oj

2.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 33/14


REGOLAMENTO (UE) N. 93/2013 DELLA COMMISSIONE

del 1o febbraio 2013

recante norme d’applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati, per quanto riguarda la costruzione di indici dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (1), in particolare l’articolo 4, terzo comma, e l’articolo 5, paragrafo 3,

visto il parere della Banca centrale europea (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2494/95 disciplina la costruzione di indici dei prezzi al consumo armonizzati (IPCA).

(2)

Nell’intento di migliorare la pertinenza e la comparabilità degli IPCA è opportuno vagliare la possibilità di costruire indici dei prezzi per le abitazioni e in particolare per le abitazioni occupate dai proprietari.

(3)

In vista della costruzione di indici per le abitazioni occupate dai proprietari è necessario elaborare indici dei prezzi delle abitazioni. Questi ultimi costituiscono già di per sé un importante indicatore.

(4)

Allo scopo di garantire risultati affidabili e comparabili per tutti gli Stati membri è necessario fornire indicazioni metodologiche sulla costruzione degli indici dei prezzi delle abitazioni e delle abitazioni occupate dai proprietari.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo (comitato dell’SSE),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Allo scopo di migliorare la pertinenza e la comparabilità degli indici dei prezzi al consumo armonizzati («IPCA»), il presente regolamento istituisce gli indici dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1.   «indice dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari»: un indice che misura le variazioni dei prezzi di transazione di abitazioni che sono nuove per il settore delle famiglie e di altri beni e servizi che le famiglie acquistano in qualità di occupanti dell’abitazione di cui sono proprietarie;

2.   «indice dei prezzi delle abitazioni»: un indice che misura le variazioni dei prezzi di transazione delle abitazioni acquistate dalle famiglie.

Articolo 3

Copertura

1.   L’indice dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari comprende le seguenti voci di spesa:

O.1.

Spese relative alle abitazioni occupate dai proprietari

O.1.1.

Acquisizioni di abitazioni

O.1.1.1.

Abitazioni di nuova costruzione

O.1.1.1.1.

Acquisti di abitazioni di nuova costruzione

O.1.1.1.2.

Abitazioni costruite in proprio e grandi ristrutturazioni

O.1.1.2.

Abitazioni esistenti che sono nuove per le famiglie

O.1.1.3.

Altri servizi inerenti all’acquisizione di abitazioni

O.1.2.

Proprietà di un’abitazione

O.1.2.1.

Lavori di manutenzione straordinaria

O.1.2.2.

Assicurazione sull’abitazione

O.1.2.3.

Altri servizi inerenti alla proprietà di un’abitazione

2.   L’indice dei prezzi delle abitazioni comprende le seguenti voci di spesa:

H.1.

Acquisti di abitazioni

H.1.1.

Acquisti di abitazioni di nuova costruzione

H.1.2.

Acquisti di abitazioni esistenti

3.   L’indice dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari è basato sull’approccio delle «acquisizioni nette», il quale misura le variazioni dei prezzi effettivi pagati dai consumatori per l’acquisizione di abitazioni che sono nuove per il settore delle famiglie, nonché le variazioni degli altri costi inerenti alla proprietà e al trasferimento della proprietà di abitazioni.

4.   È compresa qualsiasi voce di spesa per l’abitazione quale è definita all’articolo 3, paragrafo 1, che incide almeno per l’uno per cento sul totale della spesa O.1 per l’abitazione. È compresa qualsiasi voce di spesa per l’abitazione quale è definita all’articolo 3, paragrafo 2, che incide almeno per l’uno per cento sul totale della spesa H.1 per l’abitazione.

Articolo 4

Manuale metodologico

1.   La Commissione (Eurostat) elabora in stretta collaborazione con gli Stati membri un manuale che definisce il quadro metodologico per gli indici dei prezzi delle abitazioni e gli indici dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari, costruiti a norma del presente regolamento. In casi debitamente giustificati, la Commissione (Eurostat) aggiorna il manuale conformemente alle disposizioni procedurali approvate dal comitato dell’SSE.

2.   Nel costruire gli indici dei prezzi delle abitazioni e gli indici dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari si applicano i criteri di qualità di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

3.   Gli Stati membri, su richiesta della Commissione (Eurostat), forniscono a quest’ultima le informazioni necessarie a valutare la conformità degli indici dei prezzi delle abitazioni e degli indici dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 5

Dati richiesti

1.   Gli Stati membri costruiscono e trasmettono alla Commissione (Eurostat) gli indici di prezzo per le voci di cui all’articolo 3 conformemente al manuale degli indici dei prezzi delle abitazioni e degli indici dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari.

2.   Gli Stati membri trasmettono indici dei prezzi trimestrali. Oltre agli indici dei prezzi trimestrali, gli Stati membri possono fornire anche indici mensili.

3.   Gli indici di cui all’articolo 3, paragrafo 1, sono trasmessi dal terzo trimestre del 2014 con riferimento al secondo trimestre del 2014. Gli indici di cui all’articolo 3, paragrafo 2, sono trasmessi dal terzo trimestre del 2012 con riferimento al secondo trimestre del 2012.

4.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) gli indici trimestrali entro un termine non superiore a ottantacinque giorni dalla fine del trimestre cui questi si riferiscono. Gli Stati membri che scelgono di fornire anche indici mensili li trasmettono entro trenta giorni dalla fine del mese cui questi si riferiscono.

5.   Ogni anno gli Stati membri elaborano e comunicano alla Commissione (Eurostat) una serie di ponderazioni di spesa per gli indici dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari e una serie di ponderazioni di spesa per gli indici dei prezzi delle abitazioni come precisato nel manuale degli indici dei prezzi delle abitazioni e degli indici dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari e conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1114/2010 della Commissione (4).

I pesi per gli indici trimestrali sono forniti entro il 15 giugno dell’anno successivo all’anno cui si riferiscono.

Gli Stati membri che trasmettono indici mensili forniscono i corrispondenti pesi entro il 20 febbraio dell’anno successivo all’anno cui questi si riferiscono.

6.   Gli Stati membri elaborano e trasmettono alla Commissione (Eurostat) dati retrospettivi stimati, a iniziare dall’indice per il primo trimestre del 2010, per gli indici di cui all’articolo 3, paragrafo 1, al più tardi entro i termini indicati all’articolo 5, paragrafi 3 e 4. Gli Stati membri elaborano e trasmettono alla Commissione (Eurostat) dati retrospettivi stimati, a iniziare dall’indice per il primo trimestre del 2008, per gli indici di cui all’articolo 3, paragrafo 2, al più tardi entro i termini indicati all’articolo 5, paragrafi 3 e 4.

7.   Gli Stati membri forniscono i dati richiesti dal presente regolamento e i relativi metadati conformemente a uno standard di scambio specificato dalla Commissione (Eurostat). I dati e i metadati sono trasmessi alla Commissione (Eurostat) servendosi dei servizi dello sportello unico o in modo tale che la Commissione possa recuperarli per il tramite di tale sportello unico.

Articolo 6

Misure transitorie

1.   Rispettivamente un anno e tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri presentano alla Commissione (Eurostat) relazioni sulla qualità dei dati sulla base delle norme definite nell’ambito del sistema statistico europeo e nel manuale degli indici dei prezzi delle abitazioni e degli indici dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari.

2.   Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione (Eurostat) redige una relazione sugli indici costruiti a norma del presente regolamento e in particolare sul grado di conformità di tali indici alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione (5) e del regolamento (UE) n. 1114/2010. La relazione analizza inoltre l’idoneità degli indici dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari a essere integrati nella copertura degli IPCA.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2012. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 257 del 27.10.1995, pag. 1.

(2)  Parere espresso in data 19 ottobre 2012 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

(4)  GU L 316 del 2.12.2010, pag. 4.

(5)  GU L 229 del 10.9.1996, pag. 3.


Top