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Document 32013R0058
Commission Implementing Regulation (EU) No 58/2013 of 23 January 2013 amending Regulation (EEC) No 2454/93 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code Text with EEA relevance
Regolamento di esecuzione (UE) n. 58/2013 della Commissione, del 23 gennaio 2013 , recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento di esecuzione (UE) n. 58/2013 della Commissione, del 23 gennaio 2013 , recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario Testo rilevante ai fini del SEE
OJ L 21, 24.1.2013, p. 19–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 024 P. 58 - 59
No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; abrog. impl. da 32016R0481
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31993R2454 | modifica | allegato 30 BI | 31/01/2013 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implicitly repealed by | 32016R0481 | 01/05/2016 |
24.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 21/19 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 58/2013 DELLA COMMISSIONE
del 23 gennaio 2013
recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un Codice doganale comunitario (1), in particolare l’articolo 247,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento della Commissione (CE) n. 1875/2006, del 18 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (2), ha introdotto il concetto di operatori economici autorizzati (authorised economic operators, AEO). Gli operatori economici che soddisfano le condizioni per ottenere la qualifica di AEO integrale o di AEO — Sicurezza devono essere considerati partner affidabili nella catena di approvvigionamento e devono pertanto beneficiare di agevolazioni sotto l’aspetto dei controlli doganali in materia di sicurezza. |
(2) |
L’Unione riconosce i programmi di associazione commerciale di alcuni paesi terzi che sono stati sviluppati conformemente al SAFE (Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade, il quadro di norme per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale) dell’Organizzazione mondiale delle dogane. Di conseguenza, l’Unione concede agevolazioni agli operatori economici di un paese terzo aderenti ad un programma promosso dalle autorità doganali di tale paese. È pertanto necessario introdurre modalità atte ad individuare, nelle dichiarazioni sommarie di entrata, gli operatori economici aderenti a programmi di partenariato commerciale di paesi terzi. Le agevolazioni corrispondenti non sono consentite senza un’identificazione adeguata di detti operatori economici nelle dichiarazioni sommarie di entrata. |
(3) |
È pertanto opportuno modificare l’allegato 30 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (3), al fine di consentire l’indicazione del numero di identificazione unico degli operatori economici dei paesi terzi. |
(4) |
È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2454/93. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato 30 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 31 gennaio 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
(2) GU L 360 del 19.12.2006, pag. 64.
(3) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.
ALLEGATO
All’allegato 30 bis, del regolamento (CEE) n. 2454/93, nella sezione 4, «Note esplicative dei dati», il terzo paragrafo della nota esplicativa relativa al dato «Speditore»«Dichiarazioni sommarie di entrata» è sostituito dal seguente:
«Dichiarazioni sommarie di entrata:
si indica il numero EORI dello speditore se la persona che presenta la dichiarazione sommaria dispone del numero suddetto.
Se le agevolazioni sono concesse nell’ambito di un programma, riconosciuto dall’Unione, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest’ultimo ha comunicato all’Unione. Tale numero può essere utilizzato se la persona che presenta la dichiarazione sommaria dispone dello stesso.
La struttura del numero è articolata come segue:
Campo |
Contenuto |
Tipo di campo |
Formato |
Esempi |
1 |
Identificatore del paese terzo (codice paese ISO alfa 2) |
Alfabetico 2 |
a2 |
US JP |
2 |
Numero di identificazione unico in un paese terzo |
Alfanumerico fino a 15 |
an.. 15 |
1234567890ABCDE AbCd9875F pt20130101aa |
Esempi: “US1234567890ABCDE” per uno speditore negli Stati Uniti (codice paese: US) il cui numero d’identificazione unico è 1234567890ABCDE. “JPAbCd9875F” per uno speditore in Giappone (codice paese: JP) il cui numero d’identificazione unico è AbCd9875F. “USpt20130101aa” per uno speditore negli Stati Uniti (codice paese: US) il cui numero d’identificazione unico è pt20130101aa.
Identificatore del paese terzo: la codificazione alfabetica dell’Unione per i paesi e i territori è basata sui codici ISO alfa 2 (a2) in vigore, nella misura in cui sono compatibili con i codici dei paesi stabiliti in conformità all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 (1).