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Document 32013D0415

2013/415/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 31 luglio 2013 , che modifica l’allegato II della decisione 2006/766/CE per quanto concerne l’inserimento di Tristan da Cunha nell’elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di determinati prodotti della pesca destinati al consumo umano e la soppressione di Mayotte da tale elenco [notificata con il numero C(2013) 4848] Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 206, 2.8.2013, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrog. impl. da 32019R0626

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/415/oj

2.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 206/7


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 2013

che modifica l’allegato II della decisione 2006/766/CE per quanto concerne l’inserimento di Tristan da Cunha nell’elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di determinati prodotti della pesca destinati al consumo umano e la soppressione di Mayotte da tale elenco

[notificata con il numero C(2013) 4848]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/415/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 854/2004 stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale. In particolare, esso dispone che i prodotti di origine animale possono essere importati unicamente da un paese terzo, o da una parte di un paese terzo, che figura in un elenco compilato in conformità del suddetto regolamento.

(2)

Il regolamento (CE) n. 854/2004 dispone altresì che nel compilare o nell’aggiornare gli elenchi occorre tener conto dei controlli dell’Unione eseguiti nei paesi terzi e delle garanzie offerte dalle autorità competenti dei paesi terzi per quanto riguarda la conformità o l’equivalenza rispetto alla normativa dell’Unione in materia di mangimi e alimenti e alle norme in materia di salute degli animali di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (2).

(3)

La decisione 2006/766/CE della Commissione, del 6 novembre 2006, che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca (3), elenca i paesi terzi che soddisfano i criteri di cui al regolamento (CE) n. 854/2004 e che sono quindi in grado di garantire che tali prodotti rispettano le condizioni sanitarie stabilite dalla normativa dell’Unione al fine di tutelare la salute dei consumatori e possono pertanto essere esportati nell’Unione. In particolare, l’allegato II della suddetta decisione reca un elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni nell’Unione di prodotti della pesca destinati al consumo umano. L’elenco indica anche le limitazioni riguardanti tali importazioni da taluni paesi terzi.

(4)

Il 19 dicembre 2012 l’autorità competente di Tristan da Cunha, parte di Sant’Elena, Ascensione e Tristan da Cunha, un territorio d’oltremare del Regno Unito, ha presentato alla Commissione una domanda di autorizzazione ad importare aragoste (fresche o congelate) nell’Unione. La domanda era corredata da una descrizione dettagliata del sistema di controllo e da altre informazioni necessarie per garantire un’adeguata tutela della salute dei consumatori in relazione alle importazioni di aragoste nell’Unione. Tali informazioni sono state successivamente valutate dalla Commissione e non sono state rilevate carenze. Sulla base delle informazioni e delle garanzie disponibili Tristan da Cunha può essere inserita nell’elenco di cui all’allegato II della decisione n. 2006/766/CE per le importazioni di aragoste.

(5)

Conformemente alla decisione 2012/419/UE del Consiglio europeo, dell’11 luglio 2012, che modifica lo status, nei confronti dell’Unione europea, di Mayotte (4), a partire dal 1o gennaio 2014 quest’ultima cesserà di essere un paese o territorio d’oltremare e diventerà una regione ultraperiferica dell’Unione ai sensi dell’articolo 349 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. In tale data occorre pertanto eliminare la voce relativa a Mayotte nell’allegato II della decisione 2006/766/CE.

(6)

La decisione 2006/766/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell’allegato II della decisione 2006/766/CE, la voce relativa a Sant’Elena è modificata come segue:

«SH

SANT’ELENA

Escluse le isole di Tristan da Cunha e Ascensione.

 

TRISTAN DA CUNHA

Escluse le isole di Sant’Elena e Ascensione.

Unicamente aragoste (fresche o congelate)»

Articolo 2

Nell’allegato II della decisione 2006/766/CE la voce relativa a Mayotte è soppressa.

Articolo 3

L’articolo 2 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2013

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

(2)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(3)  GU L 320 del 18.11.2006, pag. 53.

(4)  GU L 204 del 31.7.2012, pag. 131.


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