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Document 32012R1247

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012 , che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 352 del 21.12.2012, p. 20–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/04/2024; abrogato da 32022R1860

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1247/oj

    21.12.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 352/20


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1247/2012 DELLA COMMISSIONE

    del 19 dicembre 2012

    che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il parere della Banca centrale europea (1),

    visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (2), in particolare l’articolo 9, paragrafo 6,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Per evitare discrepanze, occorre che per la trasmissione dei dati ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012 si applichino le stesse regole e gli stessi standard e formati a tutti i repertori, a tutte le controparti e a tutti i tipi di derivati. È pertanto necessario utilizzare una serie unica di dati per descrivere le operazioni su derivati.

    (2)

    Poiché di norma i derivati OTC non sono né identificabili in modo univoco con codici esistenti e di ampio uso nei mercati finanziari, quali i numeri internazionali di identificazione dei titoli (International Securities Identification Numbers – ISIN), né descrivibili utilizzando il codice ISO di classificazione degli strumenti finanziari (Classification of Financial Instruments – CFI), occorre sviluppare un metodo nuovo e universale di identificazione. Occorre utilizzare, se disponibile, un identificativo unico del prodotto che sia conforme ai principi di unicità, neutralità, affidabilità, open source, scalabilità, accessibilità, che abbia un costo ragionevole, che sia offerto sulla base di un quadro di governance appropriato e sia adottato per l’uso nell’Unione. Se non è disponibile un identificativo unico del prodotto che soddisfi questi requisiti, occorre utilizzare una tassonomia temporanea.

    (3)

    È necessario identificare il sottostante mediante un identificativo unico; tuttavia non esiste al momento un codice standardizzato per tutto il mercato di identificazione del sottostante in un paniere. Occorre pertanto che le controparti siano tenute a indicare almeno che il sottostante è un paniere e a utilizzare, se possibile, i codici ISIN per gli indici standardizzati.

    (4)

    Per garantire uniformità, tutte le parti di un contratto derivato devono essere identificate con un codice identificativo unico. Occorre utilizzare, una volta disponibile, un identificativo internazionale della persona giuridica o un identificativo temporaneo della persona giuridica da definire nell’ambito di un quadro di governance che sia compatibile con le raccomandazioni del Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) in merito ai requisiti in materia di dati e adottato per l’uso nell’Unione, per identificare tutte le controparti finanziarie e non finanziarie, le controparti centrali, gli intermediari e i beneficiari, in particolare per assicurare l’uniformità con la relazione del Comitato sui sistemi di pagamento e regolamento (Committee on Payment and Settlement Systems – CPSS) e dell’International Organisation of Securities Commissions (Organizzazione internazionale delle commissioni per i valori mobiliari – IOSCO) sui requisiti in materia di aggregazione e di segnalazione dei dati sui derivati OTC, relazione che indica nell’identificativo della persona giuridica uno strumento di aggregazione dei dati. Nel caso delle operazioni eseguite per conto terzi, i beneficiari da identificare sono le persone fisiche o giuridiche per conto delle quali il contratto è stato concluso.

    (5)

    Occorre tener conto dell’impostazione adottata nei paesi terzi e seguita anche dai repertori di dati sulle negoziazioni stessi quando iniziano la loro attività. Pertanto, per assicurare una soluzione efficace sotto il profilo dei costi per le controparti e per attenuare il rischio operativo per i repertori di dati sulle negoziazioni, nel fissare la data di inizio della segnalazione occorre indicare date di introduzione graduale per le diverse categorie di derivati, iniziando con le categorie di attività più standardizzate ed estendendo successivamente l’obbligo alle altre categorie. I contratti derivati conclusi prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) n. 648/2012, alla stessa data o in data successiva che non sono più in essere alla data di inizio della segnalazione o dopo tale data non sono di grande rilevanza a fini regolamentari. Tuttavia, devono essere segnalati ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 648/2012. Per assicurare un regime di segnalazione efficiente e proporzionato in questi casi e tenendo conto delle difficoltà di ricostruire i dati dei contratti scaduti, occorre prevedere un termine più lungo per la segnalazione.

    (6)

    Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) ha presentato alla Commissione.

    (7)

    Ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (3), l’AESFEM ha condotto consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di attuazione, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 dello stesso regolamento,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Formato delle segnalazioni relative ai contratti derivati

    Le informazioni da includere nelle segnalazioni ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012 sono trasmesse secondo il formato di cui all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Frequenza delle segnalazioni relative ai contratti derivati

    Per i contratti segnalati ai repertori di dati sulle negoziazioni la valutazione a prezzi correnti di mercato o la valutazione in base ad un modello è effettuata ogni giorno, se così previsto all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012. Tutti gli altri elementi da segnalare conformemente all’allegato del presente regolamento e all’allegato dell’atto delegato riguardante le norme tecniche di regolamentazione per precisare le informazioni da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 648/2012, sono segnalati appena disponibili, tenendo conto dei termini di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012, in particolare per quanto riguarda la conclusione, la modifica o la cessazione del contratto.

    Articolo 3

    Identificazione delle controparti e di altri soggetti

    1.   Nella segnalazione si utilizza l’identificativo della persona giuridica (legal entity identifier) per identificare:

    (a)

    il beneficiario, se persona giuridica;

    (b)

    l’intermediario;

    (c)

    la controparte centrale;

    (d)

    il partecipante diretto, se persona giuridica;

    (e)

    la controparte, se persona giuridica;

    (f)

    il soggetto segnalante.

    2.   Se l’identificativo della persona giuridica non è disponibile, la segnalazione include l’identificativo temporaneo della persona giuridica definito a livello dell’Unione, che sia:

    (a)

    unico;

    (b)

    neutro;

    (c)

    affidabile;

    (d)

    open source;

    (e)

    scalabile;

    (f)

    accessibile;

    (g)

    disponibile a costi ragionevoli;

    (h)

    soggetto ad un adeguato quadro di governance.

    3.   Se non è disponibile né l’identificativo della persona giuridica né l’identificativo temporaneo della persona giuridica, nella segnalazione è utilizzato il Business Identifier Code (BIC) conformemente alla norma ISO 9362, se disponibile.

    Articolo 4

    Identificazione dei derivati

    1.   Nella segnalazione il contratto derivato è identificato mediante un identificativo unico del prodotto (Unique product identifier), che sia:

    (a)

    unico;

    (b)

    neutro;

    (c)

    affidabile;

    (d)

    open source;

    (e)

    scalabile;

    (f)

    accessibile;

    (g)

    disponibile a costi ragionevoli;

    (h)

    soggetto ad un adeguato quadro di governance.

    2.   Se l’identificativo unico del prodotto non esiste, nella segnalazione il contratto derivato è identificato mediante una combinazione del codice ISIN secondo ISO 6166 assegnato, o del codice identificativo alternativo dello strumento (Alternative Instrument Identifier – AII), e del corrispondente codice CFI secondo ISO 10962.

    3.   Se la combinazione di cui al paragrafo 2 non è disponibile, il tipo di derivato è identificato sulla base dei seguenti elementi:

    (a)

    la categoria di derivati è identificata come una delle seguenti:

    i)

    materie prime;

    ii)

    crediti;

    iii)

    tassi di cambio;

    iv)

    azioni;

    v)

    tassi di interesse;

    vi)

    altro.

    (b)

    il tipo di derivato è identificato come uno dei seguenti:

    i)

    contratto per differenza;

    ii)

    contratto sui tassi a termine del tipo Forward Rate Agreements;

    iii)

    forward;

    iv)

    future;

    v)

    opzione;

    vi)

    swap;

    vii)

    altro;

    (c)

    nel caso di derivati non rientranti in una specifica categoria di derivati o in uno specifico tipo di derivato, la segnalazione è effettuata sulla base della categoria di derivati o del tipo di derivati a cui il derivato si avvicina maggiormente, secondo quanto concordato dalle parti.

    Articolo 5

    Data di inizio della segnalazione

    1.   I contratti derivati su crediti e su tassi di interesse sono segnalati:

    (a)

    entro il 1o luglio 2013, se il repertorio di dati sulle negoziazioni per la particolare categoria di derivati è stato registrato ai sensi dell’articolo 55 del regolamento (UE) n. 648/2012 prima del 1o aprile 2013;

    (b)

    90 giorni dopo la registrazione del repertorio di dati sulla negoziazione per la particolare categoria di derivati ai sensi dell’articolo 55 del regolamento (UE) n. 648/2012, se non esiste un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato per la particolare categoria di derivati prima del 1o aprile 2013 o a tale data;

    (c)

    entro il 1o luglio 2015, se non esiste un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato per la particolare categoria di derivati ai sensi dell’articolo 55 del regolamento (UE) n. 648/2012. L’obbligo di segnalazione decorre da detta data e i contratti sono segnalati all’AESFEM ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, dello stesso regolamento fino al momento in cui sarà registrato un repertorio di dati sulle negoziazioni per la particolare categoria di derivati.

    2.   I contratti derivati non menzionati al paragrafo 1 sono segnalati:

    (a)

    entro il 1o luglio 2014, se il repertorio di dati sulle negoziazioni per la particolare categoria di derivati è stato registrato ai sensi dell’articolo 55 del regolamento (UE) n. 648/2012 prima del 1o ottobre 2013;

    (b)

    90 giorni dopo la registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni per la particolare categoria di derivati ai sensi dell’articolo 55 del regolamento (UE) n. 648/2012, se non esiste un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato per la particolare categoria di derivati prima del 1o ottobre 2013 o a tale data;

    (c)

    entro il 1o luglio 2015, se non esiste un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato per la particolare categoria di derivati ai sensi dell’articolo 55 del regolamento (UE) n. 648/2012. L’obbligo di segnalazione decorre da detta data e i contratti sono segnalati all’AESFEM ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, dello stesso regolamento fino al momento in cui sarà registrato un repertorio di dati sulle negoziazioni per la particolare categoria di derivati.

    3.   I contratti derivati in essere al 16 agosto 2012 e ancora in essere alla data di inizio della segnalazione sono segnalati al repertorio di dati sulle negoziazioni entro 90 giorni dalla data di inizio della segnalazione per la particolare categoria di derivati.

    4.   I contratti derivati che

    (a)

    sono stati stipulati prima del 16 agosto 2012 e sono ancora in essere al 16 agosto 2012 o

    (b)

    sono stati stipulati il 16 agosto 2012 o dopo tale data

    e che non sono più in essere alla data di inizio della segnalazione o dopo tale data sono segnalati al repertorio di dati sulle negoziazioni entro 3 anni dalla data di inizio della segnalazione per la particolare categoria di derivati.

    5.   La data di inizio della segnalazione è prorogata di 180 giorni per la segnalazione delle informazioni di cui all’articolo 3 dell’atto delegato riguardante le norme tecniche di regolamentazione per precisare le informazioni da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 648/2012.

    Articolo 6

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2012

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

    (2)  GU L 201 del 27.7.2012.

    (3)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.


    ALLEGATO

    Tabella 1

    dati della controparte

     

    Campo

    Formato

     

    Parti del contratto

     

    1

    Data e ora della segnalazione

    Formato della data secondo ISO 8601, formato dell’ora secondo UTC.

    2

    Identificativo della controparte

    Identificativo della persona giuridica (Legal Entity Identifier - LEI) (20 caratteri alfanumerici), identificativo temporaneo della persona giuridica (20 caratteri alfanumerici), BIC (11 caratteri alfanumerici) o codice cliente (50 caratteri alfanumerici).

    3

    Identificativo dell’altra controparte

    Identificativo della persona giuridica (LEI) (20 caratteri alfanumerici),

    identificativo temporaneo della persona giuridica (20 caratteri alfanumerici);

    BIC (11 caratteri alfanumerici) o

    codice cliente (50 caratteri alfanumerici).

    4

    Nome della controparte

    100 caratteri alfanumerici o lasciare in bianco se è stato indicato l’identificativo della persona giuridica (LEI).

    5

    Domicilio della controparte

    500 caratteri alfanumerici o lasciare in bianco se è stato indicato il rispettivo identificativo della persona giuridica (LEI).

    6

    Settore di attività della controparte

    Tassonomia:

    A

    =

    impresa di assicurazione autorizzata ai sensi della direttiva 2002/83/CE;

    C

    =

    ente creditizio autorizzato ai sensi della direttiva 2006/48/CE;

    F

    =

    impresa di investimento ai sensi della direttiva 2004/39/CE;

    I

    =

    impresa di assicurazione autorizzata ai sensi della direttiva 73/239/CEE;

    L

    =

    fondo di investimento alternativo gestito da GEFIA autorizzati o registrati ai sensi della direttiva 2011/61/UE;

    O

    =

    ente pensionistico aziendale o professionale ai sensi dell’articolo 6, lettera a), della direttiva 2003/41/CE.

    R

    =

    impresa di riassicurazione autorizzata ai sensi della direttiva 2005/68/CE;

    U

    =

    OICVM e relativa società di gestione autorizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE; o

    lasciare in bianco se è stato indicato l’identificativo della persona giuridica (LEI) o in caso di controparte non finanziaria.

    7

    Natura finanziaria o non finanziaria della controparte

    F=controparte finanziaria, N = controparte non finanziaria.

    8

    Identificativo dell’intermediario

    Identificativo della persona giuridica (LEI) (20 caratteri alfanumerici),

    identificativo temporaneo della persona giuridica (20 caratteri alfanumerici);

    BIC (11 caratteri alfanumerici) o codice cliente (50 caratteri alfanumerici).

    9

    Identificativo del soggetto segnalante

    Identificativo della persona giuridica (LEI) (20 caratteri alfanumerici),

    identificativo temporaneo della persona giuridica (20 caratteri alfanumerici);

    BIC (11 caratteri alfanumerici) o

    codice cliente (50 caratteri alfanumerici).

    10

    Identificativo del partecipante diretto

    Identificativo della persona giuridica (LEI) (20 caratteri alfanumerici),

    identificativo temporaneo della persona giuridica (20 caratteri alfanumerici);

    BIC (11 caratteri alfanumerici) o

    codice cliente (50 caratteri alfanumerici).

    11

    Identificativo del beneficiario

    Identificativo della persona giuridica (LEI) (20 caratteri alfanumerici),

    identificativo temporaneo della persona giuridica (20 caratteri alfanumerici);

    BIC (11 caratteri alfanumerici) o

    codice cliente (50 caratteri alfanumerici).

    12

    Capacità negoziale

    P=principale, a=agente.

    13

    Lato della controparte

    B=acquirente, S=venditore.

    14

    Operazione con controparte extra-SEE

    S=sì, N=no.

    15

    Direttamente collegato a attività commerciali o finanziamenti di tesoreria

    S=sì, N=no.

    16

    Soglia di compensazione

    Y=superiore, N=inferiore.

    17

    Valore del contratto a prezzi correnti di mercato

    Fino a 20 caratteri numerici nel formato xxxx,yyyyy.

    18

    Valuta del valore del contratto a prezzi correnti di mercato

    Codice valuta secondo ISO 4217, 3 caratteri alfabetici.

    19

    Data della valutazione

    Formato della data secondo ISO 8601.

    20

    Ora della valutazione

    Formato dell’ora secondo UTC.

    21

    Tipo di valutazione

    M=ai prezzi correnti di mercato, O=in base ad un modello.

    22

    Costituzione di garanzia reale

    U=non garantito, PC=parzialmente garantito, OC=garantito in un unico senso o FC=garantito integralmente.

    23

    Garanzia reale per portafoglio

    S=sì, N=no.

    24

    Codice della garanzia reale per portafoglio

    Fino a 10 caratteri numerici.

    25

    Valore della garanzia reale

    Indicare il valore dell’importo complessivo delle garanzie reali fornite; fino a 20 caratteri numerici nel formato xxxx,yyyyy.

    26

    Valuta del valore della garanzia reale

    Indicare la valuta del campo 25; codice valuta secondo ISO 4217, 3 caratteri alfabetici.


    Tabella 2

    dati comuni

     

    Campo

    Formato

    Tipo di contratto derivato interessato

     

    Sezione 2a – tipo di contratto

     

    Tutti i contratti

    1

    Tassonomia utilizzata

    Indicare la tassonomia utilizzata:

    U= identificativo del prodotto [approvato in Europa]

    Formula

    E= tassonomia temporanea

     

    2

    Identificativo del prodotto 1

    Per tassonomia = U:

    identificativo unico del prodotto (UPI), da definire

    Per tassonomia = I:

    ISIN o AII,

    codice di 12 caratteri alfanumerici

    Per tassonomia = E:

    categorie di derivati:

    CO

    =

    materie prime

    Cr

    =

    crediti

    CU

    =

    valuta

    EQ

    =

    azioni

    IR

    =

    tassi di interesse

    OT

    =

    altro

     

    3

    Identificativo del prodotto 2

    Per tassonomia = U:

    lasciare in bianco

    Per tassonomia = I:

    CFI, codice di 6 caratteri alfabetici

    Per tassonomia = E:

    tipo di derivati:

    CD

    =

    contratti per differenza

    FR

    =

    forward rate agreement

    FU

    =

    future

    FW

    =

    forward

    OP

    =

    opzione

    SW

    =

    swap

    OT

    =

    altro

     

    4

    Sottostante

    ISIN (12 caratteri alfanumerici);

    LEI (20 caratteri alfanumerici);

    Identificativo temporaneo della persona giuridica (20 caratteri alfanumerici);

    UPI (da definire);

    B= paniere;

    I= indice.

     

    5

    Valuta nozionale 1

    Codice valuta secondo ISO 4217, 3 caratteri alfabetici.

     

    6

    Valuta nozionale 2

    Codice valuta secondo ISO 4217, 3 caratteri alfabetici.

     

    7

    Valuta di consegna

    Codice valuta secondo ISO 4217, 3 caratteri alfabetici.

     

     

    Sezione 2b – dati sull’operazione

     

    Tutti i contratti

    8

    Identificativo dell’operazione

    Fino a 52 caratteri alfanumerici.

     

    9

    Numero di riferimento dell’operazione

    Campo alfanumerico fino a 40 caratteri

     

    10

    Sede di esecuzione

    Codice identificativo del mercato (Market Identifier Code – MIC) secondo ISO 10383, 4 caratteri alfabetici.

    Se del caso, XOFF per i derivati quotati negoziati fuori dai mercati regolamentati o XXXX per i derivati OTC.

     

    11

    Compressione

    Y = se il contratto deriva da compressione; N = se il contratto non deriva da compressione.

     

    12

    Prezzo/tasso

    Fino a 20 caratteri numerici nel formato xxxx,yyyyy.

     

    13

    Notazione del prezzo

    Ad es. codice valuta secondo ISO 4217, 3 caratteri alfabetici, percentuale.

     

    14

    Importo nozionale

    Fino a 20 caratteri numerici nel formato xxxx,yyyyy.

     

    15

    Moltiplicatore del prezzo

    Fino a 10 caratteri numerici.

     

    16

    Quantitativo

    Fino a 10 caratteri numerici.

     

    17

    Pagamento anticipato

    Fino a 10 caratteri numerici nel formato xxxx,yyyyy per i pagamenti effettuati dalla controparte segnalante e nel formato xxxx,yyyyy per i pagamenti ricevuti dalla controparte segnalante.

     

    18

    Tipo di consegna

    C=in contanti, P=fisica, O=a scelta della controparte.

     

    19

    Data e ora di esecuzione

    Formato della data secondo ISO 8601, formato dell’ora secondo UTC.

     

    20

    Data di efficacia

    Formato della data secondo ISO 8601.

     

    21

    Data di scadenza

    Formato della data secondo ISO 8601.

     

    22

    Data di cessazione

    Formato della data secondo ISO 8601.

     

    23

    Data di regolamento

    Formato della data secondo ISO 8601.

     

    24

    Tipo di accordo quadro

    Campo di testo libero, fino a 50 caratteri; indicare il nome dell’eventuale accordo quadro utilizzato.

     

    25

    Versione dell’accordo quadro

    Anno, xxxx.

     

     

    Sezione 2c – attenuazione dei rischi/segnalazione

     

    Tutti i contratti

    26

    Data e ora della conferma

    Formato della data secondo ISO 8601, formato dell’ora secondo UTC.

     

    27

    Mezzo di conferma

    Y=confermato mediante mezzo non elettronico, N=non confermato, E=confermato con mezzo elettronico.

     

     

    Sezione 2d – Compensazione

     

    Tutti i contratti

    28

    Obbligo di compensazione

    S=sì, N=no.

     

    29

    Compensato

    S=sì, N=no.

     

    30

    Data e ora della compensazione

    Formato della data secondo ISO 8601, formato dell’ora secondo UTC.

     

    31

    Codice identificativo della controparte centrale

    Identificatore delle persone giuridiche (Legal entity identifier – LEI) (20 caratteri alfanumerici) o, se non disponibile, identificativo temporaneo della persona giuridica (20 caratteri alfanumerici) o, se non disponibile, BIC (11 caratteri alfanumerici).

     

    32

    Infragruppo

    S=sì, N=no.

     

     

    Sezione 2e – tassi di interesse

     

    Derivati su tassi di interesse

    33

    Tasso fisso della gamba 1

    Caratteri numerici in formato xxxx,yyyyy.

     

    34

    Tasso fisso della gamba 2

    Caratteri numerici in formato xxxx,yyyyy.

     

    35

    Conteggio dei giorni del tasso fisso

    Effettivi/365, 30B/360 o altro.

     

    36

    Frequenza di pagamento della gamba fissa

    Un intero multiplo di un periodo di tempo che descrive la frequenza dello scambio di pagamenti tra le controparti, ad esempio 10D, 3M, 5Y.

     

    37

    Frequenza di pagamento del tasso variabile

    Un intero multiplo di un periodo di tempo che descrive la frequenza dello scambio di pagamenti tra le controparti, ad esempio 10D, 3M, 5Y.

     

    38

    Frequenza di revisione del tasso variabile

    D= Un intero multiplo di un periodo di tempo che descrive la frequenza dello scambio di pagamenti tra le controparti, ad esempio 10D, 3M, 5Y.

     

    39

    Tasso variabile della gamba 1

    Nome dell’indice a tasso variabile, ad es. 3M Euribor.

     

    40

    Tasso variabile della gamba 2

    Nome dell’indice a tasso variabile, ad es. 3M Euribor.

     

     

    Sezione 2f – tassi di cambio

     

    Derivati su valuta

    41

    Valuta 2

    Codice valuta ISO 4217, 3 caratteri alfabetici.

     

    42

    Tasso di cambio 1

    Fino a 10 caratteri numerici nel formato xxxx,yyyyy.

     

    43

    Tasso di cambio a termine

    Fino a 10 caratteri numerici nel formato xxxx,yyyyy.

     

    44

    Base del tasso di cambio

    Ad esempio EUR/USD o USD/EUR.

     

     

    Sezione 2g – materie prime

    Non necessario se viene fornito un UPI contenente tutte le informazioni indicate di seguito, tranne in caso di obbligo di segnalazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1227/2011.

    Derivati su materie prime

    Informazioni generali

    45

    Materie prime sottostanti

    AG= agricole

    EN= energia

    FR= trasporto merci

    ME= metalli

    IN= indice

    EV= ambientali

    EX= esotiche

     

    46

    Informazioni specifiche sulle materie prime

    Agricole

    GO= semi oleosi

    DA= prodotti lattiero-caseari

    LI= animali

    FO= prodotti forestali

    SO= softs

    Energia

    OI= petrolio

    NG= gas naturale

    CO= carbone

    EL= energia elettrica

    IE= interenergia

    Metalli

    PR= preziosi

    NP= non preziosi

    Ambiente

    WE= clima

    EM= emissioni

     

    Energia

    47

    Punto o zona di consegna

    Codice EIC, codice alfanumerico di 16 caratteri.

     

    48

    Punto di interconnessione

    Campo di testo libero, fino a 50 caratteri.

     

    49

    Tipo di carico

    Sezione ripetibile dei campi da 50 a 54 per individuare il profilo di consegna del prodotto corrispondente ai periodi di consegna nel corso della giornata

    BL= carico di base

    PL= carico di punta

    OP= fuori picco

    BH= ore blocco

    OT= altro

     

    50

    Data e ora di inizio della consegna

    Formato della data secondo ISO 8601, formato dell’ora secondo UTC.

     

    51

    Data e ora di fine della consegna

    Formato della data secondo ISO 8601, formato dell’ora secondo UTC.

     

    52

    Capacità oggetto del contratto

    Campo di testo libero, fino a 50 caratteri.

     

    53

    Numero di unità

    10 caratteri numerici in formato xxxx,yyyyy.

     

    54

    Prezzo per quantità per intervallo di tempo

    10 caratteri numerici in formato xxxx,yyyyy.

     

     

    Sezione 2h - Opzioni

     

    Contratti contenenti un’opzione

    55

    Tipo di opzione

    P=put, c=call.

     

    56

    Stile dell’opzione (esercizio)

    A=americano, b=bermudiano, E=europeo, S=asiatico.

     

    57

    Prezzo strike (tasso cap/floor)

    Fino a 10 caratteri numerici in formato xxxx,yyyyy.

     

     

    Sezione 2i - Modifiche del contratto

     

    Tutti i contratti

    58

    Tipo di azione

    N= nuovo

    M= modifica

    E= errore

    C= annullamento

    Z= compressione

    V= aggiornamento della valutazione

    O= altro

     

    59

    Dettagli sul tipo di azione

    Campo di testo libero, fino a 50 caratteri.

     


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