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Document 32012R0998

Regolamento (UE) n. 998/2012 del Consiglio, del 9 ottobre 2012 , relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall’altro

OJ L 300, 30.10.2012, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 007 P. 333 - 334

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/998/oj

30.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 300/35


REGOLAMENTO (UE) N. 998/2012 DEL CONSIGLIO

del 9 ottobre 2012

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall’altro

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 luglio 2007 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 893/2007 relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall’altro (1) («accordo»).

(2)

Un nuovo protocollo dell’accordo («protocollo»)è stato siglato il 3 giugno 2012. Il protocollo conferisce alle navi UE possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica di Kiribati in materia di pesca.

(3)

Il 9 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/669/UE (2) relativa alla firma e all’applicazione provvisoria del protocollo.

(4)

È opportuno definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri quando si applica il protocollo.

(5)

A norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all’accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie (3), qualora risulti che il numero di autorizzazioni di pesca o il volume delle possibilità di pesca assegnate all’Unione nell’ambito del protocollo non sono pienamente utilizzati, la Commissione ne deve informare gli Stati membri interessati. La mancata risposta entro il termine fissato dal Consiglio dev’essere considerata una conferma del fatto che le navi dello Stato membro interessato non fanno pieno uso delle loro possibilità di pesca nel periodo considerato. È pertanto opportuno che il Consiglio fissi tale termine.

(6)

Poiché il protocollo deve essere applicato in via provvisoria dal 16 settembre 2012, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 16 settembre 2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall’altro («protocollo»), che deve essere applicato in via provvisoria dal 16 settembre 2012, sono così distribuite tra gli Stati membri:

a)

pescherecci con reti a circuizione:

Spagna

3 unità

Francia

1 unità

b)

pescherecci con palangari:

Spagna

3 unità

Portogallo

3 unità.

2.   Il regolamento (CE) n. 1006/2008 si applica fatto salvo l’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall’altro.

3.   Se le domande di autorizzazione di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono tutte le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione prende in esame le domande di autorizzazione di pesca presentate da qualsiasi altro Stato membro a norma dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008.

4.   Il termine di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008 è fissato a dieci giorni lavorativi dal giorno in cui la Commissione comunica agli Stati membri che le possibilità di pesca non sono state completamente utilizzate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 16 settembre 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 9 ottobre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

V. SHIARLY


(1)  GU L 205 del 7.8.2007, pag. 1.

(2)  Cfr. pagina 2

(3)  GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33.


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