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Document 32012D0432

2012/432/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 24 luglio 2012 , relativa al riconoscimento del regime «REDcert» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

OJ L 199, 26.7.2012, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 030 P. 97 - 98

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/08/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/432/oj

26.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 199/24


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2012

relativa al riconoscimento del regime «REDcert» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(2012/432/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 6,

vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (2), modificata dalla direttiva 2009/30/CE (3), in particolare l’articolo 7 quater, paragrafo 6,

sentito il comitato consultivo istituito dall’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE,

considerando quanto segue:

(1)

Le direttive 98/70/CE e 2009/28/CE istituiscono criteri di sostenibilità per i biocarburanti. Le disposizioni degli articoli 7 ter e 7 quater e dell’allegato IV della direttiva 98/70/CE sono simili alle disposizioni degli articoli 17 e 18 e dell’allegato V della direttiva 2009/28/CE.

(2)

Quando l’energia prodotta da biocarburanti e bioliquidi deve essere presa in considerazione ai fini di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2009/28/CE gli Stati membri dovrebbero imporre agli operatori economici l’obbligo di dimostrare che sono stati rispettati i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 2009/28/CE.

(3)

Il considerando 76 della direttiva 2009/28/CE sottolinea la necessità di evitare di imporre oneri non ragionevoli alle imprese e afferma che regimi volontari possono contribuire ad offrire soluzioni efficaci per dimostrare il rispetto dei suddetti criteri di sostenibilità.

(4)

La Commissione può stabilire che un regime volontario nazionale o internazionale dimostra che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafi da 3 a 5, della direttiva 2009/28/CE o che un regime volontario nazionale o internazionale per la misurazione delle riduzioni di gas a effetto serra contiene dati accurati ai fini dell’articolo 17, paragrafo 2, di detta direttiva.

(5)

La Commissione può riconoscere un regime volontario di questo tipo per un periodo di 5 anni.

(6)

Quando un operatore economico presenta la prova o dati ottenuti in conformità ad un regime volontario riconosciuto dalla Commissione, nella misura prevista dalla decisione di riconoscimento, gli Stati membri non impongono al fornitore l’obbligo di fornire altre prove di conformità ai criteri di sostenibilità.

(7)

Il regime «REDcert» è stato presentato il 21 febbraio 2012 alla Commissione ai fini del riconoscimento. Il regime può coprire una vasta gamma di biocarburanti e bioliquidi. Il regime riconosciuto dovrebbe essere reso disponibile sulla piattaforma per la trasparenza istituita dalla direttiva 2009/28/CE. La Commissione dovrebbe tener conto delle esigenze di riservatezza commerciale e può decidere di pubblicare soltanto una parte del regime.

(8)

Dalla valutazione del regime «REDcert» risulta che esso risponde adeguatamente ai criteri di sostenibilità di cui all’articolo 7 ter, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 98/70/CE e all’articolo 17, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 2009/28/CE e applica un sistema di equilibrio di massa conforme ai requisiti ai cui all’articolo 7 quater, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE e all’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE.

(9)

In base alla valutazione del regime «REDcert» risulta che esso risponde a norme adeguate in materia di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente e rispetta inoltre i requisiti metodologici di cui all’allegato IV della direttiva 98/70/CE e all’allegato V della direttiva 2009/28/CE.

(10)

La presente decisione non tiene conto di eventuali elementi di sostenibilità supplementari contemplati dal regime «REDcert». Tali elementi di sostenibilità supplementari non sono obbligatori per dimostrare il rispetto dei requisiti di sostenibilità previsti dalle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il regime volontario «REDcert», per il quale è stata presentata domanda di riconoscimento alla Commissione il 21 febbraio 2012, dimostra che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 2009/28/CE e all’articolo 7 ter, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 98/70/CE. Il regime contiene inoltre dati accurati ai fini dell’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE e dell’articolo 7 ter, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE.

Il regime volontario «REDcert» può essere utilizzato per dimostrare il rispetto dell’articolo 7 quater, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE e dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE.

Articolo 2

La presente decisione è valida per un periodo di cinque anni dalla sua entrata in vigore. Qualora, successivamente alla adozione della presente decisione, il contenuto del regime in oggetto subisse modifiche atte ad incidere sulla base della presente decisione, tali modifiche devono essere immediatamente notificate alla Commissione. La Commissione esamina le modifiche notificate al fine di stabilire se il regime continui a rispondere adeguatamente ai criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto.

Qualora venga chiaramente dimostrato che il regime in questione non ha applicato elementi considerati determinanti ai fini della presente decisione, o in caso di grave violazione strutturale di tali elementi, la Commissione può revocare la presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.

(2)  GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.

(3)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 88.


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