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Document 32011R1351

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1351/2011 della Commissione, del 20 dicembre 2011 , che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda la sospensione dei contingenti tariffari dell’Unione e dei quantitativi di riferimento per alcuni prodotti agricoli originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

OJ L 338, 21.12.2011, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 021 P. 223 - 224

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1351/oj

21.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 338/29


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1351/2011 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda la sospensione dei contingenti tariffari dell’Unione e dei quantitativi di riferimento per alcuni prodotti agricoli originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio, del 9 aprile 2001, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento comunitari per i prodotti che possono beneficiare di preferenze in virtù di accordi con taluni paesi mediterranei e che abroga i regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95 (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

È stato concluso un accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea, da una parte, e l’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra, relativo all’ulteriore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca e recante modifica dell’accordo euromediterraneo interinale di associazione tra la Comunità europea, da una parte, e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra (2) («l’accordo»). L’accordo è stato approvato per conto dell’Unione con la decisione 2011/824/UE del Consiglio (3).

(2)

L’accordo prevede, per un periodo decennale a partire dalla sua entrata in vigore, un ampliamento delle concessioni tariffarie applicabili alle importazioni nell’Unione europea di quantitativi illimitati di prodotti originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza. L’accordo prevede inoltre la possibilità di un’ulteriore proroga di tali concessioni tariffarie ampliate in funzione dei futuri sviluppi economici della Cisgiordania e della Striscia di Gaza.

(3)

Poiché l’accordo prevede un’ulteriore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca, è necessario sospendere l’applicazione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento di cui all’allegato VIII del regolamento (CE) n. 747/2001 ai prodotti originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza durante il periodo di applicazione dell’accordo.

(4)

Il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all’importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (4), è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (5).

(5)

Il regolamento (CE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988, recante modalità di attuazione del regime applicabile all’importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (6), è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 1227/2006 della Commissione (7).

(6)

In conseguenza di tali abrogazioni, l’articolo 2 del regolamento (CE) n. 747/2001, che prevede che non possano beneficiare delle concessioni tariffarie i fiori e i boccioli di fiori recisi freschi per i quali non sono rispettate le condizioni relative al prezzo stabilite dal regolamento (CEE) n. 4088/87, è divenuto superfluo e deve essere soppresso.

(7)

Il regolamento (CE) n. 747/2001 deve essere pertanto modificato di conseguenza.

(8)

L’accordo entra in vigore il 1o gennaio 2012; il presente regolamento deve pertanto applicarsi a partire da tale data.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 747/2001 è modificato come segue:

1)

è inserito il seguente articolo 1 bis:

«Articolo 1 bis

Sospensione dell’applicazione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento per i prodotti originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

L’applicazione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento di cui all’allegato VIII ai prodotti originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza è temporaneamente sospesa per un periodo di dieci anni a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Tuttavia, in funzione dei futuri sviluppi economici della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, può essere presa in considerazione un’eventuale proroga per un periodo supplementare almeno un anno prima della scadenza del periodo decennale disposto dall’accordo in forma di scambio di lettere approvato a nome dell’Unione con la decisione 2011/824/UE del Consiglio (8).

2)

l’articolo 2 è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2.

(2)  GU L 328 del 10.12.2011, pag. 5.

(3)  GU L 328 del 10.12.2011, pag. 2.

(4)  GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22.

(5)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(6)  GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16.

(7)  GU L 222 del 15.8.2006, pag. 4.

(8)  GU L 328 del 10.12.2011, pag.2.»;


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