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Document 32011R0585

Regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2011 della Commissione, del 17 giugno 2011 , che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per il settore degli ortofrutticoli

OJ L 160, 18.6.2011, p. 71–79 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014: This act has been changed. Current consolidated version: 03/08/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/585/oj

18.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 160/71


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 585/2011 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2011

che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per il settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 191 in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il mercato ortofrutticolo dell’Unione sta attraversando una crisi senza precedenti a seguito del manifestarsi di un focolaio mortale di Escherichia coli (E. coli) enteroemorragico in Germania, che è stato associato con il consumo di determinati tipi di ortofrutticoli freschi. La crisi ha avuto inizio il 26 maggio 2011, quando la stampa ha cominciato a riferire informazioni allarmanti secondo cui i cetrioli sarebbero stati all’origine del focolaio.

(2)

Alcuni Stati membri e paesi terzi hanno adottato misure precauzionali e un calo di fiducia repentino da parte dei consumatori dovuto alla percezione di rischi per la salute pubblica sta provocando una gravissima perturbazione del mercato ortofrutticolo dell’Unione, soprattutto per quanto concerne cetrioli, pomodori, peperoni, zucchine e alcuni prodotti della famiglia delle lattughe e delle indivie originari dell’Unione.

(3)

Tenuto conto della situazione attuale del mercato e di quella prevista, e considerando il fatto che il regolamento (CE) n. 1234/2007 e il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), sostituiti a decorrere dal 22 giugno 2011 dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio con riguardo ai settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati (3), non forniscono espressamente strumenti settoriali adeguati per risolvere i problemi pratici che si manifestano nel settore degli ortofrutticoli, è necessario adottare misure eccezionali, con carattere urgente e per un periodo limitato.

(4)

Poiché i cetrioli, i pomodori, i peperoni, le zucchine e alcuni prodotti della famiglia delle lattughe e delle indivie costituiscono i principali prodotti colpiti dalla crisi ortofrutticola, è opportuno limitare a questi prodotti il campo di applicazione delle misure eccezionali.

(5)

Tenuto conto della natura specifica del settore ortofrutticolo, le misure di gestione delle crisi e le misure di sostegno ai mercati di cui all’articolo 103 quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 risultano le più adeguate per offrire un sostegno alle organizzazioni di produttori riconosciute per la produzione di ortofrutticoli.

(6)

L’Unione deve concedere un sostegno supplementare relativo ai ritiri dal mercato, alla raccolta prima della maturazione e alla mancata raccolta di cetrioli, pomodori, peperoni, zucchine e alcuni prodotti della famiglia delle lattughe e delle indivie destinati al consumo fresco. Tenuto conto della considerevole perturbazione del mercato ortofrutticolo e del numero relativamente limitato di aderenti a organizzazioni di produttori in alcuni Stati membri, è inoltre necessario concedere un sostegno dell’Unione per tali misure ai produttori di ortofrutticoli che non aderiscono a un’organizzazione di produttori riconosciuta e che hanno firmato un contratto con un’organizzazione di produttori riconosciuta per il ritiro di cetrioli, pomodori, peperoni, zucchine e alcuni prodotti della famiglia delle lattughe e delle indivie.

(7)

Per motivi di uniformità e al fine di evitare compensazioni eccessive, i livelli massimi di sostegno aggiuntivo dell’Unione per i ritiri, la raccolta prima della maturazione e la mancata raccolta devono essere fissati a livello dell’Unione. Per tener conto della natura specifica delle operazioni di mancata raccolta e raccolta prima della maturazione, gli Stati membri devono convertire l’approccio per chilogrammi adottato per i ritiri in un approccio per ettari sulla base delle rese.

(8)

Le organizzazioni di produttori sono i soggetti principali del settore ortofrutticolo e costituiscono le entità più adeguate per garantire che il sostegno dell’Unione venga versato ai produttori che non aderiscono a un’organizzazione di produttori riconosciuta. Esse devono garantire che il sostegno dell’Unione venga versato ai produttori che non aderiscono a un’organizzazione di produttori riconosciuta tramite la conclusione di un contratto. Poiché non tutti gli Stati membri dispongono dello stesso livello di organizzazione sul fronte dell’offerta del mercato ortofrutticolo, ove ciò sia debitamente giustificato è opportuno autorizzare l’autorità competente degli Stati membri a versare il sostegno dell’Unione direttamente ai produttori.

(9)

Ai fini della disciplina di bilancio, è necessario stabilire un limite massimo per le spese che saranno finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e definire un sistema di notifica e monitoraggio nell’ambito del quale gli Stati membri informino la Commissione in merito alle loro operazioni di ritiro, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione.

(10)

Al fine di limitare l’impatto dei danni provocati al settore ortofrutticolo, il presente regolamento deve riguardare un periodo che ha inizio dal 26 maggio 2011. Per motivi di urgenza, il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno della sua pubblicazione.

(11)

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

1.   Per il periodo dal 26 maggio al 30 giugno 2011, è concesso un sostegno eccezionale alle organizzazioni di produttori di cui all’articolo 122, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 1234/2007 e ai produttori che non aderiscono a tali organizzazioni, in relazione ai seguenti prodotti del settore ortofrutticolo destinati al consumo fresco:

a)

pomodori di cui al codice NC 0702 00 00;

b)

lattughe di cui ai codici NC 0705 11 00 e NC 0705 19 00 e indivie ricce e scarole di cui al codice NC 0705 29 00;

c)

cetrioli di cui al codice NC 0707 00 05;

d)

peperoni di cui al codice NC 0709 60 10;

e)

zucchine di cui al codice NC 0709 90 70.

2.   Le misure adottate nell’ambito del presente regolamento sono considerate misure d’intervento destinate a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio (4).

Articolo 2

Importo massimo del sostegno

La spesa totale sostenuta dall’Unione ai fini del presente regolamento non può essere superiore a 210 000 000 EUR. Tale importo è finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e viene utilizzato esclusivamente per finanziare le misure previste dal presente regolamento.

Articolo 3

Applicabilità delle norme

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, il regolamento (CE) n. 1234/2007, il regolamento (CE) n. 1580/2007 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 si applicano alle organizzazioni di produttori e ai loro aderenti nonché, mutatis mutandis, ai produttori di cui all’articolo 5.

Articolo 4

Organizzazioni di produttori

1.   Il limite massimo del 5 % di cui all’articolo 80, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1580/2007 e all’articolo 79, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 non si applica ai prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento nel caso in cui tali prodotti vengano ritirati nel corso del periodo menzionato nel suddetto articolo.

2.   Le misure di mancata raccolta di cui all’articolo 85, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1580/2007 e all’articolo 84, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 possono essere adottate, con riguardo ai prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento e per i periodi ivi menzionati, anche quando la produzione commerciale è stata prelevata dalla zona di produzione interessata durante il normale ciclo di produzione. In tali casi, gli importi compensativi di cui all’articolo 86, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1580/2007 e all’articolo 85, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 vengono proporzionalmente ridotti in funzione della produzione già raccolta, secondo quanto stabilito sulla base dei dati contabili o fiscali delle organizzazioni di produttori interessate.

3.   Il contributo dell’Unione agli importi massimi fissati dagli Stati membri a norma dell’articolo 80 del regolamento (CE) n. 1580/2007 o dell’articolo 79 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 non superano gli importi fissati all’allegato I, parte A, del presente regolamento, in caso di ritiri con destinazione diversa dalla distribuzione gratuita. In caso di distribuzione gratuita, tali importi vengono raddoppiati.

4.   Il massimale di un terzo della spesa di cui al secondo comma dell’articolo 103 quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e il massimale del 25 % per l’aumento del fondo operativo di cui all’articolo 67, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1580/2007 e all’articolo 66, paragrafo 3, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 non si applicano alle spese sostenute in relazione alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo nel corso del periodo di cui all’articolo 1, paragrafo 1.

5.   Il sostegno aggiuntivo dell’Unione viene concesso per le operazioni di ritiro, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione effettuate con riguardo ai prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, nel corso del periodo ivi indicato. Il sostegno destinato alla raccolta prima della maturazione riguarda unicamente i prodotti che si trovano fisicamente nei campi e che sono stati effettivamente raccolti prima della maturazione.

Il sostegno aggiuntivo dell’Unione non viene incluso nei programmi operativi delle organizzazioni di produttori e non è preso in considerazione ai fini del calcolo dei massimali del 4,1 % e del 4,6 % di cui all’articolo 103 quinquies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Gli importi del sostegno aggiuntivo dell’Unione per i ritiri sono fissati nell’allegato I, parte B, del presente regolamento.

In caso di mancata raccolta e raccolta prima della maturazione, gli Stati membri fissano gli importi del sostegno aggiuntivo dell’Unione per ettaro a un livello che copra al massimo il 90 % degli importi fissati per i ritiri nell’allegato I, parte B, del presente regolamento.

Il sostegno aggiuntivo dell’Unione è concesso anche qualora le organizzazioni di produttori non prevedano tali operazioni nell’ambito dei propri programmi operativi.

6.   Le spese sostenute conformemente al presente articolo fanno parte del fondo operativo delle organizzazioni di produttori. Gli articoli 103 ter, paragrafo 2, e 103 quinquies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 non si applicano al sostegno aggiuntivo dell’Unione di cui al paragrafo 5 del presente articolo.

Articolo 5

Produttori non aderenti a organizzazioni di produttori

1.   Il sostegno dell’Unione è concesso ai produttori di ortofrutticoli non aderenti a un’organizzazione di produttori riconosciuta (di seguito: «produttori non aderenti») per effettuare operazioni di ritiro, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione con riguardo ai prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, nel corso del periodo ivi indicato. Qualora un’organizzazione di produttori sia stata sospesa conformemente all’articolo 116, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1580/2007 o all’articolo 114, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, i suoi aderenti sono considerati produttori non aderenti ai fini del presente regolamento.

Il sostegno destinato alla raccolta prima della maturazione riguarda unicamente i prodotti che si trovano fisicamente nei campi e che sono stati effettivamente raccolti prima della maturazione.

2.   Nel caso dei ritiri, i produttori non aderenti stipulano un contratto con un’organizzazione di produttori riconosciuta.

Il sostegno dell’Unione viene versato a tali produttori dall’organizzazione di produttori con cui hanno stipulato il contratto. Il secondo e il quinto comma dell’articolo 4, paragrafo 5, e dell’articolo 4, paragrafo 6, si applicano mutatis mutandis.

3.   Gli importi del sostegno da versare a norma del paragrafo 1 nella situazione di cui al paragrafo 2 sono quelli fissati nell’allegato I, parte B, meno gli importi corrispondenti ai costi reali sostenuti dall’organizzazione di produttori per il ritiro dei rispettivi prodotti, che l’organizzazione di produttori può trattenere. Tali costi sono documentati mediante la presentazione di fatture. Le organizzazioni di produttori accettano tutte le richieste ragionevoli provenienti da produttori non aderenti a un’organizzazione di produttori ai fini del presente regolamento.

4.   Per motivi debitamente giustificati, come il grado limitato di organizzazione dei produttori nello Stato membro interessato, e in modo non discriminatorio, gli Stati membri possono autorizzare un produttore non aderente a effettuare una notifica all’autorità competente dello Stato membro anziché stipulare il contratto di cui al paragrafo 2. Con riguardo a tale notifica, l’articolo 79 del regolamento (CE) n. 1580/2007 o l’articolo 78 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 si applicano mutatis mutandis.

Nei casi sopra indicati, l’autorità competente dello Stato membro versa il sostegno dell’Unione direttamente al produttore, conformemente alla sua legislazione. Gli importi del sostegno sono quelli fissati nell’allegato I, parte B.

5.   Nel caso delle operazioni di mancata raccolta e raccolta prima della maturazione, i produttori non aderenti provvedono alla necessaria notifica all’autorità competente dello Stato membro secondo le modalità da esso adottate conformemente all’articolo 86, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1580/2007 o all’articolo 85, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

Gli importi del sostegno dell’Unione per le operazioni di mancata raccolta e raccolta prima della maturazione sono quelli fissati a norma dell’articolo 4, paragrafo 5, quarto comma.

Articolo 6

Controlli sulle operazioni di ritiro, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione

1.   Le operazioni di ritiro di cui agli articoli 4 e 5 sono soggette a controlli di primo livello conformemente all’articolo 110 del regolamento (CE) n. 1580/2007 e all’articolo 108 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Tali controlli sono tuttavia limitati al 10 % del quantitativo di prodotti ritirati dal mercato.

Per le operazioni di ritiro di cui all’articolo 5, paragrafo 4, i controlli di primo livello vertono sul 100 % del quantitativo di prodotti ritirati.

2.   Le operazioni di mancata raccolta e raccolta prima della maturazione di cui agli articoli 4 e 5 sono soggette ai controlli e alle condizioni di cui all’articolo 112 del regolamento (CE) n. 1580/2007 e all’articolo 110 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, salvo per quanto riguarda il requisito che non abbia già avuto luogo alcuna raccolta parziale. I controlli si limitano al 10 % delle zone di produzione di cui all’articolo 4, paragrafo 2.

Per le operazioni di mancata raccolta e raccolta prima della maturazione di cui all’articolo 5, paragrafo 5, i controlli vertono sul 100 % delle zone di produzione.

Articolo 7

Notifiche

1.   A decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) di ogni mercoledì, le notifiche ricevute nel corso della settimana precedente dalle organizzazioni di produttori e da produttori non aderenti. Le suddette notifiche fanno riferimento alle operazioni da effettuare ai fini del presente regolamento, in termini di quantitativi, superficie e spesa massima dell’Unione per ciascuno dei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1.

Gli Stati membri si avvalgono a tal fine dei modelli riportati nell’allegato II.

Il 22 giugno 2011 gli Stati membri trasmettono alla Commissione, avvalendosi dei modelli riportati nell’allegato II, le informazioni di cui al primo comma in relazione alle operazioni di ritiro, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione effettuate tra il 26 maggio 2011 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.

2.   Entro il 18 luglio 2011 gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni riguardanti i quantitativi totali ritirati, la superficie complessiva su cui sono state effettuate operazioni di mancata raccolta o di raccolta prima della maturazione e le domande di sostegno totale dell’Unione per le corrispondenti operazioni di ritiro e di mancata raccolta.

Gli Stati membri si avvalgono a tal fine del modello riportato nell’allegato III.

Non sono ammesse a beneficiare del sostegno dell’Unione le operazioni di ritiro, mancata raccolta o raccolta prima della maturazione che non siano state notificate alla Commissione in conformità del presente paragrafo.

3.   Se le domande di sostegno dell’Unione notificate in conformità del paragrafo 2 superano l’importo massimo del sostegno di cui all’articolo 2, la Commissione, senza l’assistenza del comitato di cui all’articolo 195, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, fissa un coefficiente di assegnazione per la concessione del sostegno totale disponibile dell’Unione sulla base delle domande ricevute. Se la domanda di sostegno non supera l’importo massimo del sostegno, il coefficiente di assegnazione è fissato al 100 %.

Gli Stati membri applicano il coefficiente di assegnazione a tutte le domande di cui all’articolo 8.

Articolo 8

Domanda di sostegno dell’Unione e pagamento degli aiuti

1.   Le organizzazioni di produttori presentano domanda di pagamento del sostegno dell’Unione di cui all’articolo 4, paragrafo 5, e all’articolo 5, paragrafo 2, entro l’11 luglio 2011.

2.   In deroga ai termini stabiliti a norma dell’articolo 73 del regolamento (CE) n. 1580/2007 e dell’articolo 72 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, entro l’11 luglio 2011 le organizzazioni di produttori presentano domanda di pagamento del sostegno totale dell’Unione di cui all’articolo 4, paragrafi da 1 a 4, del presente regolamento in conformità della procedura di cui all’articolo 73 del regolamento (CE) n. 1580/2007 e all’articolo 72 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

Non si applica il limite massimo dell’80 % dell’importo dell’aiuto inizialmente approvato per il programma operativo di cui all’articolo 73, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1580/2007 e all’articolo 72 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

3.   Nei casi di cui all’articolo 5, paragrafi 4 e 5, entro l’11 luglio 2011 i produttori non aderenti presentano alle autorità competenti degli Stati membri domanda di pagamento del sostegno dell’Unione. Gli Stati membri designano le autorità competenti entro il 30 giugno 2011.

4.   Le domande di sostegno dell’Unione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono accompagnate da documenti che giustifichino l’importo del sostegno richiesto e contengono una dichiarazione scritta attestante che il richiedente non ha percepito un duplice finanziamento dell’Unione o nazionale o un indennizzo assicurativo per le operazioni ammesse a beneficiare del sostegno dell’Unione ai sensi del presente regolamento.

5.   Le autorità competenti degli Stati membri non effettuano pagamenti prima che sia stato fissato il coefficiente di assegnazione di cui all’articolo 7, paragrafo 3. Esse provvedono affinché tutti i pagamenti da effettuare ai fini del presente regolamento siano eseguiti entro il 15 ottobre 2011.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

(3)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

(4)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.


ALLEGATO I

PARTE A

Importi massimi del contributo dell’Unione a sostegno dei ritiri dal mercato di cui all’articolo 4, paragrafo 3

Prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1

Sostegno massimo (EUR/100 kg)

Lattughe, indivie ricce e scarole

15,5

Cetrioli

9,6

Peperoni

17,8

Zucchine

11,8


PARTE B

Importi massimi del sostegno aggiuntivo dell’Unione per i ritiri dal mercato di cui all’articolo 4, paragrafo 5

Prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1

Sostegno massimo (EUR/100 kg)

Pomodori

33,2

Lattughe, indivie ricce e scarole

38,9

Cetrioli

24,0

Peperoni

44,4

Zucchine

29,6


ALLEGATO II

Modelli per la notifica ai sensi dell ’ articolo 7, paragrafo 1

NOTIFICA DI OPERAZIONI DI RITIRO

Paese

 

Data  (1):

 

Prodotto (2)

OP

Produttori non aderenti

Sostegno totale UE

EUR

Quantitativi da ritirare

(t)

Sostegno aggiuntivo UE

EUR

(Art. 4, par. 5, del presente regolamento)

Sostegno del fondo operativo UE

EUR

(Art. 80, par. 1, del reg. 1580/2007/ art. 79, par. 1, del reg. 543/2011) (3)

Sostegno totale UE

EUR

Quantitativi da ritirare

(t)

Sostegno aggiuntivo UE

EUR

(Art. 5, par. 3 e 4, del presente regolamento)

Cetrioli

 

 

 

 

 

 

 

Pomodori

 

 

 

 

 

 

 

Lattughe e indivie

 

 

 

 

 

 

 

Peperoni

 

 

 

 

 

 

 

Zucchine

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

La seguente tabella deve essere compilata il primo giorno della notifica:

Importi massimi del sostegno fissati dallo Stato membro in conformità dell'art. 80, par. 1, del reg. 1580/2007; art. 79, par. 1, del reg. (UE) 543/2011:

 

Contributo dell'Unione

(EUR/100 kg)

Contributo dell'OP

(EUR/100 kg)

Cetrioli

 

 

Lattughe e indivie

 

 

Peperoni

 

 

Zucchine

 

 

NOTIFICA DI OPERAZIONI DI RACCOLTA PRIMA DELLA MATURAZIONE/MANCATA RACCOLTA

Paese:

 

Data  (4):

 

Prodotto (5)

OP

Produttori non aderenti

Sostegno totale UE

EUR

Superficie

(ha) (6)

Sostegno fondo operativo UE

EUR

(Art. 86, par. 4, del reg. 1580/2007; art. 85, par. 4, del reg. 543/2011) (7)

Sostegno aggiuntivo UE

EUR

(Art. 4, par. 5, del presente regolamento)

Sostegno totale UE

EUR

Superficie

(ha) (6)

Sostegno UE

EUR

(Art. 5, par. 5, del presente regolamento)

Cetrioli

 

 

 

 

 

 

 

Pomodori

 

 

 

 

 

 

 

Lattughe e indivie

 

 

 

 

 

 

 

Peperoni

 

 

 

 

 

 

 

Zucchine

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

La seguente tabella deve essere compilata il primo giorno della notifica:

Importi massimi del sostegno fissati dallo Stato membro in conformità dell'art. 86, par. 4, del reg. 1580/2007; art. 85, par. 4, del reg. (UE) 543/2011:

 

Aria aperta

Serra

Contributo dell'Unione

(EUR/ha)

Contributo dell'OP

(EUR/ha)

Contributo dell'Unione

(EUR/ha)

Contributo dell'OP

(EUR/ha)

Pomodori

 

 

 

 

Cetrioli

 

 

 

 

Lattughe e indivie

 

 

 

 

Peperoni

 

 

 

 

Zucchine

 

 

 

 


(1)  Per ogni settimana deve essere compilato un foglio Excel distinto (comprese le notifiche operazioni, nel caso di Stati membri che hanno effettuato una notifica preventiva).

(2)  Prodotti quali definiti all'articolo 1, par. 1.

(3)  Per il calcolo si terrà conto soltanto del contributo dell'Unione, ad esempio per i pomodori 3,6325 EUR/100 kg.

(4)  Per ogni settimana deve essere compilato un foglio Excel distinto (comprese le notifiche zero effettuate operazioni, nel caso di Stati membri che hanno effettuato una notifica preventiva).

(5)  Prodotti quali definiti all'articolo 1, par. 1.

(6)  Se la produzione commerciale è già stata raccolta, il dato da registrare è una stima della superficie equivalente con produzione.

(7)  Per il calcolo si terrà conto soltanto del contributo dell'Unione.


ALLEGATO III

Modelli per la notifica ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2

NOTIFICA DI OPERAZIONI DI RITIRO

Paese:

 

Data:

26 maggio - 30 giugno 2011

Prodotto (1)

OP

Produttori non aderenti

Sostegno Totale UE

EUR

Quantitativi totali ritirati

(t)

Sostegno aggiuntivo UE

EUR

(Art. 4, par. 5, del presente regolamento)

Sostegno fondo operativo UE

EUR

(Art. 80, par. 1, del reg. 1580/2007; art. 79, par. 1, del reg. 543/2011) (2)

Sostegno Totale UE

EUR

Quantitativi totali ritirati

(t)

Sostegno aggiuntivo UE

EUR

(Art. 5, par. 3 e 4, del presente regolamento)

Cetrioli

 

 

 

 

 

 

 

Pomodori

 

 

 

 

 

 

 

Lattughe e indivie

 

 

 

 

 

 

 

Peperoni

 

 

 

 

 

 

 

Zucchine

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

NOTIFICA DI OPERAZIONI DI RACCOLTA PRIMA DELLA MATURAZIONE/MANCATA RACCOLTA

Paese:

 

Data:

26 maggio - 30 giugno 2011

Prodotto (3)

OP

Produttori non aderenti

Sostegno Totale UE

EUR

Superficie

(ha) (4)

Sostegno fondo operativo UE

EUR

(Art. 86, par. 4, del reg. 1580/2007; art. 85, par. 4, del reg. 543/2011) (5)

Sostegno aggiuntivo UE

EUR

(Art. 4, par. 5, del presente regolamento)

Sostegno Totale UE

EUR

Superficie

(ha) (4)

Sostegno UE

EUR

(Art. 5, par. 5, del presente regolamento)

Cetrioli

 

 

 

 

 

 

 

Pomodori

 

 

 

 

 

 

 

Lattughe e indivie

 

 

 

 

 

 

 

Peperoni

 

 

 

 

 

 

 

Zucchine

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Prodotti quali definiti all'articolo 1, par. 1.

(2)  Per il calcolo si terrà conto soltanto del contributo dell'Unione, ad esempio per i pomodori 3,6325 EUR/100 kg.

(3)  Prodotti quali definiti all'articolo 1, par. 1.

(4)  Se la produzione commerciale è già stata raccolta, il dato da registrare è una stima della superficie equivalente con produzione.

(5)  Per il calcolo si terrà conto soltanto del contributo dell'Unione.


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