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Document 32011R0554

Regolamento di esecuzione (UE) n. 554/2011 del Consiglio, del 30 maggio 2011 , che chiude il procedimento antidumping sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica popolare cinese

OJ L 150, 9.6.2011, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 057 P. 238 - 239

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/554/oj

9.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 150/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 554/2011 DEL CONSIGLIO

del 30 maggio 2011

che chiude il procedimento antidumping sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9 e l’articolo 11, paragrafi 2, 5 e 6,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Misure in vigore

(1)

A seguito di un’inchiesta antidumping effettuata conformemente all’articolo 5 del regolamento di base, il Consiglio, tramite il regolamento (CE) n. 428/2005 (2), ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco («FPF») originarie della Repubblica popolare cinese. L’aliquota del dazio antidumping andava dal 4,9 % al 49,7 % a seconda del fabbricante del prodotto in esame.

1.2.   Domanda di riesame

(2)

In seguito alla pubblicazione dell’avviso di immediata scadenza di alcune misure antidumping (3) applicabili alle importazioni di FPF originarie della Repubblica popolare cinese, il 14 dicembre 2009 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(3)

La domanda è stata presentata dalla European Man-made Fibres Association («richiedente») per conto di produttori dell’Unione che rappresentano una quota rilevante, in questo caso più del 25 %, della produzione complessiva di FPF nell’Unione.

(4)

Detta richiesta era corredata di elementi di prova a prima vista sufficienti a dimostrare che la scadenza delle misure porterebbe verosimilmente al ripetersi del dumping e alla reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.

1.3.   Apertura

(5)

Di conseguenza, dopo aver sentito il comitato consultivo, la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura (4) di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni nell’Unione di FPF originarie della Repubblica popolare cinese.

(6)

La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura del procedimento i produttori esportatori, gli importatori interessati, i rappresentanti della Repubblica popolare cinese, gli utenti rappresentativi e i produttori dell’Unione dell’avvio dell’inchiesta di riesame. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di esprimere il loro punto di vista per iscritto e di chiedere di essere ascoltate entro il termine fissato nell’avviso di apertura.

2.   RITIRO DELLA DOMANDA

(7)

Con lettera indirizzata alla Commissione, datata 7 marzo 2011, il richiedente ha ufficialmente ritirato la sua domanda.

(8)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, e dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base il procedimento può essere chiuso quando viene ritirata la domanda, a meno che la chiusura sia contraria all’interesse dell’Unione.

(9)

Si è ritenuto che il presente procedimento potesse essere chiuso, poiché l’inchiesta non aveva portato alla luce alcuna considerazione indicante che la sua chiusura fosse contraria all’interesse dell’Unione. Le parti interessate sono state informate in proposito e hanno avuto l’opportunità di presentare osservazioni. Non sono state tuttavia presentate osservazioni che potessero condurre ad una diversa conclusione.

(10)

Si è pertanto ritenuto opportuno concludere il riesame in previsione della scadenza dei provvedimenti antidumping riguardanti le importazioni di FPF originarie della Repubblica popolare cinese ed abrogare le misure in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le misure antidumping relative alle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, classificabili al codice NC 5503 20 00 e originarie della Repubblica popolare cinese, sono abrogate e il procedimento relativo a tali importazioni è chiuso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 maggio 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

CSÉFALVAY Z.


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 71 del 17.3.2005, pag. 1.

(3)  GU C 249 del 17.10.2009, pag. 19.

(4)  GU C 64 del 16.3.2010, pag. 10.


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