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Document 32011D0695

2011/695/: Decisione del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011 , relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 275, 20.10.2011, p. 29–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 08 Volume 004 P. 295 - 303

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/695/oj

20.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 275/29


DECISIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

del 13 ottobre 2011

relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/695/UE)

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo,

visto il regolamento interno della Commissione (1), in particolare l’articolo 22,

considerando quanto segue:

(1)

In base al sistema di applicazione della normativa in materia di concorrenza stabilito dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea (in prosieguo «il trattato»), la Commissione indaga e decide sui casi con decisione amministrativa, soggetta al controllo giurisdizionale della Corte di giustizia dell’Unione europea (in prosieguo «la Corte di giustizia»).

(2)

La Commissione è tenuta a svolgere i propri procedimenti in materia di concorrenza in modo equo, imparziale e obiettivo e deve assicurare il rispetto dei diritti procedurali delle parti interessate ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (2), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («regolamento comunitario sulle concentrazioni») (3), del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (4), e dal regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (5), nonché della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia. In particolare, il diritto degli interessati ad essere sentiti prima dell’adozione di qualsiasi decisione individuale che arrechi loro pregiudizio è un diritto fondamentale del diritto dell’Unione sancito dalla Carta dei diritti fondamentali, segnatamente all’articolo 41 (6).

(3)

Al fine di garantire l’effettivo esercizio dei diritti procedurali delle parti interessate, delle altre parti interessate ai sensi dell’articolo 11, lettera b), del regolamento (CE) n. 802/2004 («le altre parti interessate»), dei denuncianti ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 («i denuncianti») e delle persone diverse da quelle di cui agli articoli 5 e 11 del regolamento (CE) n. 773/2004 e dai terzi ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 802/2004 («i terzi») coinvolti in procedimenti in materia di concorrenza, la responsabilità di salvaguardare il rispetto di tali diritti dovrà essere affidata a persone indipendenti ed esperte nelle questioni della concorrenza, che abbiano l’integrità necessaria per promuovere l’obiettività, la trasparenza e l’efficacia dei procedimenti stessi.

(4)

A tal fine la Commissione ha creato la funzione di consigliere-auditore nel 1982, che ha riveduto con la decisione 94/810/CECA, CE della Commissione, del 12 dicembre 1994, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per le procedure in materia di concorrenza dinanzi alla Commissione (7), e la decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza (8). È ora necessario chiarire e rafforzare ulteriormente il ruolo del consigliere-auditore, nonché adeguare le norme relative al suo mandato, alla luce degli sviluppi del diritto della concorrenza dell’Unione.

(5)

La funzione del consigliere-auditore è stata generalmente percepita come un importante contributo ai procedimenti in materia di concorrenza dinanzi alla Commissione, a motivo dell’indipendenza e della competenza che i consiglieri-auditori vi hanno apportato. Affinché ne sia garantita la costante indipendenza dalla direzione generale della Concorrenza, è necessario che il consigliere-auditore sia collocato amministrativamente presso il commissario competente per la concorrenza.

(6)

Il consigliere-auditore deve essere nominato secondo le norme stabilite nello statuto dei funzionari e nel regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea. Sulla base di tali norme possono essere presi in considerazione anche candidati che non sono funzionari della Commissione europea. Deve inoltre essere assicurata la trasparenza riguardo alla nomina, alla cessazione dalle funzioni e al trasferimento.

(7)

La Commissione può nominare uno o più consiglieri-auditori e deve prevederne il personale ausiliario. Se si accorge dell’esistenza di un conflitto di interessi nell’esercizio delle sue funzioni, il consigliere-auditore pone immediatamente fine a ogni suo intervento nel procedimento. In caso d’impedimento del consigliere-auditore, le sue funzioni devono essere svolte da un altro consigliere-auditore.

(8)

Il consigliere-auditore, nella sua qualità di arbitro indipendente, deve cercare di risolvere le questioni che incidono sull’effettivo esercizio dei diritti procedurali delle parti interessate, delle altre parti interessate, dei denuncianti o dei terzi interessati quando tali questioni non hanno potuto essere risolte attraverso contatti preliminari con i servizi della Commissione responsabili dello svolgimento dei procedimenti in materia di concorrenza, che sono tenuti a rispettare tali diritti procedurali.

(9)

È opportuno che i compiti svolti dal consigliere-auditore nei procedimenti in materia di concorrenza siano definiti in modo tale da garantire l’effettivo esercizio dei diritti procedurali nel corso dei procedimenti dinanzi alla Commissione ai sensi degli articoli 101 e 102 del trattato e del regolamento (CE) n. 139/2004, in particolare il diritto a essere sentiti.

(10)

Al fine di rafforzare questo ruolo, il consigliere-auditore deve avere la funzione di garantire l’esercizio effettivo dei diritti procedurali delle imprese e delle associazioni di imprese nell’ambito dei poteri d’indagine della Commissione a norma del capitolo V del regolamento (CE) n. 1/2003, come pure dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 139/2004 che dà facoltà alla Commissione di comminare ammende alle imprese e alle associazioni di imprese. Al consigliere-auditore devono inoltre essere attribuite funzioni specifiche nel corso di tali indagini in relazione alle richieste di applicazione del segreto professionale, alla garanzia contro l’autoincriminazione, ai termini di risposta stabiliti nelle decisioni richiedenti informazioni a norma dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003, come pure per quanto riguarda il diritto delle imprese e delle associazioni di imprese oggetto di un’indagine della Commissione a norma del capitolo V del regolamento (CE) n. 1/2003 di essere informate circa il loro status procedurale, ossia di sapere se sono oggetto di un’indagine e, in caso affermativo, di conoscere l’oggetto e le finalità della medesima. Nel valutare le denunce relative alla garanzia contro l’autoincriminazione presentate dalle imprese, il consigliere-auditore valuta se esse sono manifestamente infondate e servono meramente come tattica dilatoria.

(11)

Il consigliere-auditore deve essere in grado di facilitare la risoluzione di controversie riguardo all’applicazione del segreto professionale a un documento. A tal fine, con l’accordo dell’impresa o dell’associazione di imprese che invoca il segreto professionale, il consigliere-auditore sarà autorizzato a esaminare il documento in causa e a esprimere un’adeguata raccomandazione, facendo riferimento alla giurisprudenza in materia della Corte di giustizia.

(12)

Spetta al consigliere-auditore decidere in merito all’audizione di un terzo che dimostri di avervi un interesse sufficiente. In linea generale, le associazioni dei consumatori che chiedono di essere sentite devono essere considerate portatrici di un interesse sufficiente quando i procedimenti riguardano prodotti o servizi utilizzati dal consumatore finale o prodotti o servizi che confluiscono direttamente in tali prodotti o servizi.

(13)

Il consigliere-auditore decide se ammettere i denuncianti e i terzi interessati all’audizione orale, tenendo conto del contributo che possono offrire per chiarire i fatti pertinenti al caso di specie.

(14)

Il diritto delle parti interessate di essere sentite prima di una decisione finale che arrechi pregiudizio ai loro interessi è garantito dal diritto loro accordato di rispondere per iscritto alla posizione preliminare della Commissione, illustrata nella comunicazione degli addebiti, e dal diritto di esporre le proprie argomentazioni, su loro richiesta, all’audizione orale. Al fine dell’esercizio effettivo di tali diritti, le parti destinatarie di una comunicazione degli addebiti hanno il diritto di accedere al fascicolo istruttorio della Commissione.

(15)

Per salvaguardare l’effettivo esercizio dei diritti di difesa delle parti destinatarie di una comunicazione degli addebiti, è opportuno che tra i compiti affidati al consigliere-auditore vi sia la ricerca di una soluzione alle controversie che sorgano tra le parti e la direzione generale Concorrenza della Commissione in merito all’accesso al fascicolo o alla tutela dei segreti aziendali e delle altre informazioni riservate. In circostanze eccezionali, il consigliere-auditore può sospendere il decorso del termine entro il quale il destinatario di una comunicazione degli addebiti è tenuto a rispondere alla stessa fino alla risoluzione della controversia circa l’accesso al fascicolo se il destinatario non è in grado di rispondere entro il termine stabilito e, in quel momento una proroga non costituirebbe una soluzione adeguata.

(16)

Per garantire l’effettivo esercizio dei diritti procedurali rispettando nel contempo i legittimi interessi di riservatezza, il consigliere-auditore deve, se del caso, poter ordinare misure specifiche per l’accesso al fascicolo della Commissione. In particolare, il consigliere-auditore deve poter decidere di concedere un accesso limitato alle sezioni del fascicolo che una parte ha chiesto di consultare, ad esempio limitando il numero o le categorie delle persone aventi accesso e l’uso delle informazioni messe a disposizione.

(17)

È opportuno che sia il consigliere-auditore a decidere in merito alle richieste di proroga del termine impartito per la risposta a una comunicazione degli addebiti, a una comunicazione degli addebiti supplementare o a una lettera di esposizione dei fatti, o del termine entro il quale le altre parti interessate, i denuncianti o i terzi interessati possono trasmettere le proprie osservazioni, in caso di disaccordo tra uno di questi soggetti e la direzione generale della Concorrenza.

(18)

Il consigliere-auditore deve promuovere l’efficacia dell’audizione orale, adottando, tra l’altro, tutte le misure preparatorie, compresa la distribuzione in tempo utile prima dell’audizione di un elenco preliminare dei partecipanti e dell’ordine del giorno provvisorio.

(19)

L’audizione orale permette alle parti cui la Commissione ha inviato una comunicazione degli addebiti e alle altre parti interessate di esercitare ulteriormente il proprio diritto di essere sentite sviluppando le loro osservazioni oralmente davanti alla Commissione, che deve essere rappresentata dalla direzione generale della Concorrenza nonché dagli altri servizi che contribuiscono alla redazione della decisione che la Commissione deve adottare. L’audizione deve rappresentare un’ulteriore occasione per garantire che tutti gli elementi di fatto pertinenti, siano essi favorevoli o sfavorevoli alle parti, in particolare gli elementi oggettivi relativi alla gravità e alla durata della presunta infrazione, vengano chiariti quanto più possibile. L’audizione deve inoltre consentire alle parti di esporre le loro argomentazioni relativamente agli aspetti che possono essere rilevanti per l’eventuale imposizione di ammende.

(20)

Per garantire l’efficacia delle audizioni, il consigliere-auditore può autorizzare le parti destinatarie di una comunicazione degli addebiti, le altre parti interessate, i denuncianti, i terzi invitati all’audizione, i servizi della Commissione e le autorità degli Stati membri a porre domande nel corso dell’audizione. È opportuno che l’audizione orale non sia pubblica, in modo da garantire che tutti i partecipanti possano esprimersi liberamente. Pertanto, le informazioni rivelate durante l’audizione orale possono essere utilizzate esclusivamente ai fini dei procedimenti giudiziari e/o amministrativi volti ad applicare gli articoli 101 e 102 del trattato. Se giustificato dall’esigenza di tutelare i segreti aziendali e le altre informazioni riservate, il consigliere-auditore deve poter sentire le persone a porte chiuse.

(21)

Le parti che propongono impegni ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003, nonché le parti che si impegnano in una procedura di transazione nei procedimenti relativi ai cartelli, a norma dell’articolo 10 bis, del regolamento (CE) n. 773/2004, possono rivolgersi al consigliere-auditore in relazione all’effettivo esercizio dei propri diritti procedurali.

(22)

È opportuno che il consigliere-auditore presenti una relazione sul rispetto dell’effettivo esercizio dei diritti procedurali durante i procedimenti in materia di concorrenza. Inoltre, e separatamente dalla relazione, il consigliere-auditore deve anche poter formulare osservazioni sul prosieguo e sull’obiettività del procedimento in modo tale da garantire che i procedimenti in materia di concorrenza siano conclusi sulla base di una corretta valutazione di tutti gli elementi di fatto pertinenti.

(23)

È opportuno che, nella divulgazione di informazioni riguardanti persone fisiche, il consigliere-auditore presti particolare attenzione al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (9).

(24)

La decisione 2001/462/CE, CECA deve essere abrogata,

DECIDE:

CAPO 1

RUOLO, NOMINA E COMPITI DEL CONSIGLIERE-AUDITORE

Articolo 1

Il consigliere-auditore

1.   Per i procedimenti in materia di concorrenza sono nominati uno o più consiglieri-auditori, i cui poteri e funzioni sono definiti nella presente decisione.

2.   Il consigliere-auditore garantisce l’esercizio effettivo dei diritti procedurali per l’intera durata dei procedimenti in materia di concorrenza dinanzi alla Commissione a norma degli articoli 101 e 102 del trattato e del regolamento (CE) n. 139/2004 (in prosieguo «procedimenti in materia di concorrenza»).

Articolo 2

Nomina, cessazione dalle funzioni e supplenza

1.   La Commissione nomina il consigliere-auditore. La nomina è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’interruzione delle funzioni, la cessazione dalle funzioni e il trasferimento sono disposti con decisione motivata della Commissione. Tale decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Il consigliere-auditore dipende amministrativamente dal commissario per la concorrenza (in prosieguo «il commissario competente»).

3.   In caso d’impedimento del consigliere-auditore, le sue funzioni sono svolte da un altro consigliere-auditore. Qualora nessun consigliere-auditore sia in grado di assumere tali funzioni, il commissario competente, dopo avere all’occorrenza consultato il consigliere-auditore stesso, designa per l’esercizio delle relative funzioni un altro funzionario estraneo all’istruzione del caso.

4.   Nel caso di un conflitto di interessi reale o potenziale, il consigliere-auditore si astiene dall’intervenire in un caso. Si applicano le disposizioni del paragrafo 3.

Articolo 3

Metodo di funzionamento

1.   Nell’esercizio delle sue funzioni, il consigliere-auditore agisce in maniera indipendente.

2.   Nell’esercizio delle sue funzioni, il consigliere-auditore tiene conto della necessità di applicare efficacemente le norme in materia di concorrenza in base alla vigente normativa dell’Unione ed ai principi sanciti dalla Corte di giustizia.

3.   Nell’esercizio delle sue funzioni, il consigliere-auditore ha accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti in materia di concorrenza dinanzi alla Commissione ai sensi degli articoli 101 e 102 del trattato e del regolamento (CE) n. 139/2004.

4.   Il consigliere-auditore è tenuto informato dal direttore competente per le indagini della direzione generale della Concorrenza (in prosieguo «il direttore competente») sugli sviluppi del procedimento.

5.   Il consigliere-auditore può presentare osservazioni al commissario competente in merito a qualsiasi aspetto dei procedimenti svolti dalla Commissione in materia di concorrenza.

6.   Se il consigliere-auditore presenta raccomandazioni motivate al commissario competente o prende decisioni come previsto dalla presente decisione, il consigliere-auditore fornisce una copia di tali documenti al direttore competente e al servizio giuridico della Commissione.

7.   Le parti interessate, le altre parti interessate ai sensi dell’articolo 11, lettera b), del regolamento (CE) n. 802/2004 (in prosieguo «le altre parti interessate»), i denuncianti ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 (in prosieguo «i denuncianti») e i terzi interessati ai sensi dell’articolo 5 della presente decisione coinvolti in procedimenti in materia di concorrenza che intendono sollevare questioni relative all’esercizio effettivo dei loro diritti procedurali devono rivolgersi in primo luogo alla direzione generale della Concorrenza. Se non è risolta, la questione può essere demandata al consigliere-auditore ai fini di un esame indipendente. Le richieste relative a misure che hanno una scadenza devono essere presentate in tempo utile, entro il termine originario.

CAPO 2

FASE D’INDAGINE

Articolo 4

Diritti procedurali nella fase d’indagine

1.   Il consigliere-auditore garantisce l’esercizio effettivo dei diritti procedurali che sorgono nel contesto dell’esercizio dei poteri d’indagine della Commissione a norma del capitolo V del regolamento (CE) n. 1/2003 e nei procedimenti che possono comportare l’imposizione di ammende ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 139/2004.

2.   In particolare, il consigliere-auditore esercita le seguenti funzioni, fatte salve le disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 7:

a)

le imprese o le associazioni di imprese possono domandare al consigliere-auditore di valutare la richiesta che un documento, chiesto dalla Commissione nell’esercizio dei poteri di cui agli articoli 18, 20 e 21 del regolamento (CE) n. 1/2003, negli accertamenti di cui all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 139/2004 o nel contesto di misure di indagine nei procedimenti che possono comportare l’imposizione di ammende ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 139/2004, e non trasmesso alla Commissione, sia coperto da segreto professionale, ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia. Il consigliere-auditore può esaminare la questione soltanto se l’impresa o l’associazione di imprese richiedente gli consente di prendere visione delle informazioni per le quali invoca il segreto professionale, nonché dei relativi documenti che il consigliere-auditore ritiene necessari ai fini di una valutazione. Senza rivelare il contenuto delle informazioni potenzialmente riservate, il consigliere-auditore comunica al direttore competente e all’impresa o all’associazione di imprese interessata il suo parere preliminare, e può adottare le misure necessarie per favorire una soluzione reciprocamente accettabile. Se non viene raggiunta una soluzione, il consigliere-auditore può formulare una raccomandazione motivata al commissario competente, senza rivelare il contenuto potenzialmente riservato del documento. La parte richiedente riceve copia della raccomandazione;

b)

se il destinatario di una richiesta di informazioni a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 si rifiuta di rispondere ad una domanda in essa contenuta invocando la garanzia contro l’autoincriminazione, definita dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, egli può sottoporre la questione al consigliere-auditore entro il termine stabilito a partire dalla data di ricevimento della richiesta. In casi appropriati, e tenuto conto della necessità di evitare un indebito ritardo nel procedimento, il consigliere-auditore può formulare una raccomandazione motivata riguardo all’applicabilità della garanzia contro l’autoincriminazione e informa il direttore competente delle sue conclusioni, da prendere in considerazione in caso di successiva adozione di una decisione a norma dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003. Il destinatario della richiesta riceve copia della raccomandazione motivata;

c)

se il destinatario di una richiesta di informazioni mediante decisione a norma dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 ritiene troppo breve il termine impartito per la risposta, può adire il consigliere-auditore, in tempo utile entro il termine inizialmente stabilito. Il consigliere-auditore decide se concedere una proroga del termine, tenendo presente la portata e la complessità della richiesta di informazioni e le esigenze dell’indagine;

d)

le imprese o le associazioni di imprese oggetto di un’indagine della Commissione a norma del capitolo V del regolamento (CE) n. 1/2003 hanno il diritto di essere informate circa il loro status procedurale, ossia di sapere se sono oggetto di un’indagine e, in caso affermativo, di conoscere l’oggetto e le finalità della medesima. Se un’impresa o un’associazione di imprese ritiene di non essere stata adeguatamente informata dalla direzione generale della Concorrenza circa il suo status procedurale può deferire la questione al consigliere-auditore per trovare una soluzione. Il consigliere-auditore adotta una decisione in base alla quale la direzione generale della Concorrenza è tenuta a informare l’impresa o l’associazione di imprese che ha presentato la richiesta circa il suo status procedurale. Tale decisione è comunicata all’impresa o all’associazione di imprese che ha presentato la richiesta.

CAPO 3

RICHIESTE DI ESSERE SENTITI

Articolo 5

Terzi interessati

1.   Le persone diverse da quelle di cui agli articoli 5 e 11 del regolamento (CE) n. 773/2004 e dai terzi di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 802/2004 («i terzi») possono presentare richiesta di essere sentiti a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 e dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 802/2004. Il richiedente presenta una domanda scritta in cui dimostra di avere interesse all’esito del procedimento.

2.   Dopo aver consultato il direttore competente, il consigliere-auditore decide sull’opportunità di sentire oralmente i terzi interessati. Nel valutare se un terzo dimostra un interesse sufficiente, il consigliere-auditore esamina se e in quale misura il comportamento oggetto del procedimento in materia di concorrenza influisce sul richiedente o se questi soddisfa le condizioni di cui all’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 139/2004.

3.   Se ritiene che il richiedente non abbia dimostrato di avere un interesse sufficiente a essere sentito, il consigliere-auditore lo informa per iscritto motivando il suo parere. Viene inoltre fissato un termine entro il quale il richiedente può presentare osservazioni scritte. Se il richiedente comunica il proprio parere per iscritto entro il termine fissato dal consigliere-auditore ma le osservazioni scritte presentate non portano a una diversa valutazione, tale conclusione è riportata in un’apposita decisione motivata da notificare al richiedente.

4.   Il consigliere-auditore comunica alle parti dei procedimenti in materia di concorrenza l’identità dei terzi interessati che intendono essere sentiti, sin dal momento dell’avvio di un procedimento ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 o ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 139/2004, salvo nel caso in cui la diffusione danneggerebbe gravemente una persona o un’impresa.

Articolo 6

Diritto all’audizione orale; partecipazione dei denuncianti e dei terzi all’audizione orale

1.   Su richiesta delle parti alle quali la Commissione ha inviato una comunicazione degli addebiti o delle altre parti interessate, il consigliere-auditore conduce un’audizione orale, in modo che esse possano sviluppare ulteriormente le proprie osservazioni scritte.

2.   Il consigliere-auditore può, se del caso e dopo aver consultato il direttore competente, decidere di accordare ai denuncianti e ai terzi interessati ai sensi dell’articolo 5 la possibilità di esprimere il loro parere in occasione dell’audizione delle parti alle quali è stata inviata la comunicazione degli addebiti, sempre che essi lo richiedano nelle loro osservazioni scritte. Il consigliere-auditore può altresì invitare rappresentanti delle autorità garanti della concorrenza di paesi terzi a partecipare all’audizione in qualità di osservatori conformemente agli accordi conclusi tra l’Unione e i paesi terzi.

CAPO 4

ACCESSO AL FASCICOLO, RISERVATEZZA E SEGRETI AZIENDALI

Articolo 7

Accesso al fascicolo, ai documenti e alle informazioni

1.   Se una parte che ha esercitato il diritto di accesso al fascicolo ha motivo di credere che la Commissione sia in possesso di documenti che non le sono stati resi noti e che le sono necessari per il corretto esercizio del diritto a essere sentita, può sollecitare l’accesso a tali documenti con richiesta motivata al consigliere-auditore, fatto salvo l’articolo 3, paragrafo 7.

2.   Fatto salvo l’articolo 3, paragrafo 7, le altre parti interessate, i denuncianti e i terzi interessati ai sensi dell’articolo 5 possono presentare una richiesta motivata al consigliere-auditore nei seguenti casi:

a)

le altre parti interessate, se hanno motivo di ritenere di non essere state informate degli addebiti o obiezioni rivolti alle parti notificanti conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 802/2004;

b)

un denunciante, informato dalla Commissione della sua intenzione di respingere una denuncia ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004, se ha motivo di credere che la Commissione sia in possesso di documenti che non gli sono stati resi noti e che gli sono necessari per il corretto esercizio dei suoi diritti conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004;

c)

un denunciante, se ritiene di non aver ricevuto copia della versione non riservata della comunicazione degli addebiti in conformità dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004, ovvero se ritiene che la versione non riservata della comunicazione degli addebiti non è stata redatta in modo tale da consentirgli l’effettivo esercizio dei suoi diritti, ad eccezione dei casi in cui sia applicata la procedura di transazione;

d)

un terzo interessato ai sensi dell’articolo 5 della presente decisione, se ha motivo di ritenere di non essere stato informato circa la natura e l’oggetto del procedimento ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 e dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 802/2004. Lo stesso vale per il denunciante, nel caso in cui venga applicata la procedura di transazione, se ha motivo di ritenere di non essere stato informato della natura e dell’oggetto del procedimento ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004.

3.   Il consigliere-auditore adotta una decisione motivata sulla richiesta che gli è stata rivolta a norma dei paragrafi 1 o 2 e comunica tale decisione alla persona che ha presentato la richiesta e alle altre persone coinvolte nel procedimento.

Articolo 8

Segreti aziendali e altre informazioni riservate

1.   Quando la Commissione intende rendere pubbliche informazioni che possono costituire un segreto aziendale o altre informazioni riservate di qualsiasi impresa o persona, la direzione generale della Concorrenza informa queste ultime per iscritto di tale intenzione e dei motivi della stessa. Viene inoltre fissato un termine entro il quale l’impresa o la persona può presentare eventuali osservazioni scritte.

2.   Qualora si opponga alla divulgazione delle informazioni, l’impresa o la persona interessata può deferire la questione al consigliere-auditore. Se ritiene che le informazioni possano essere divulgate perché non costituiscono un segreto aziendale o altre informazioni riservate o perché esiste un interesse prevalente alla loro divulgazione, il consigliere-auditore adotta un’apposita decisione motivata da notificare all’impresa o alla persona interessata. La decisione specifica il termine oltre il quale le informazioni saranno divulgate. Tale termine non può essere inferiore a una settimana dalla notifica.

3.   I paragrafi 1 e 2 si applicano altresì alla divulgazione di informazioni mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

4.   Se del caso, allo scopo di equilibrare l’effettivo esercizio dei diritti di difesa di una parte con i legittimi interessi alla riservatezza, il consigliere-auditore può decidere che alcune sezioni del fascicolo, che sono indispensabili per l’esercizio del diritto di difesa della parte, siano rese accessibili in misura limitata alla parte che ha richiesto l’accesso, secondo modalità stabilite dal consigliere-auditore stesso.

CAPO 5

PROROGA DEI TERMINI

Articolo 9

Richieste di proroga dei termini

1.   Se ritiene che il termine impartito per la risposta sia troppo breve, il destinatario di una comunicazione degli addebiti può sollecitare una proroga di tale termine mediante richiesta motivata al direttore competente. Tale richiesta è presentata prima della scadenza del termine originario nei procedimenti a norma degli articoli 101 e 102 del trattato e almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza del termine originario nei procedimenti ai sensi del regolamento (CE) n. 139/2004. Se tale richiesta non viene soddisfatta o il destinatario della comunicazione degli addebiti che presenta la richiesta non concorda con la durata della proroga concessa, questi può deferire la questione al consigliere-auditore entro la scadenza del termine originario. Dopo aver consultato il direttore competente, il consigliere-auditore decide se una proroga del termine è necessaria per consentire al destinatario della comunicazione degli addebiti l’effettivo esercizio del diritto di essere sentito, anche tenendo conto dell’esigenza di evitare un indebito ritardo nel procedimento. Nei procedimenti a norma degli articoli 101 e 102 del trattato, il consigliere-auditore tiene conto, tra l’altro, dei seguenti elementi:

a)

la dimensione e la complessità del fascicolo;

b)

l’eventuale accesso preliminare alle informazioni da parte del destinatario della comunicazione delle obiezioni che ha presentato la richiesta;

c)

qualsiasi altro ostacolo obiettivo che il destinatario della comunicazione delle obiezioni che ha presentato la richiesta può incontrare nel presentare le sue osservazioni.

Ai fini della valutazione del primo comma, lettera a), è possibile tenere conto del numero di violazioni, della durata presunta dell’infrazione o delle infrazioni, delle dimensioni e del numero dei documenti e/o dell’entità e la complessità degli studi di esperti.

2.   Se le altre parti interessate, un denunciante o un terzo interessato ai sensi dell’articolo 5 ritengono che il termine per esprimere il proprio parere sia troppo breve, possono sollecitare una proroga di tale termine mediante richiesta motivata al direttore competente da presentare a tempo debito entro la scadenza del termine originario. Se tale richiesta non viene soddisfatta o l’altra parte interessata, il denunciante o i terzi interessati non concordano con la decisione, essi possono chiedere il riesame del consigliere-auditore. Dopo aver consultato il direttore competente, il consigliere-auditore decide se concedere una proroga del termine.

CAPO 6

AUDIZIONE ORALE

Articolo 10

Organizzazione e funzione

1.   Il consigliere-auditore organizza e conduce le audizioni previste dalle disposizioni di applicazione degli articoli 101 e 102 del trattato e del regolamento (CE) n. 139/2004.

2.   Il consigliere-auditore conduce l’audizione orale in piena indipendenza.

3.   Il consigliere-auditore provvede al corretto svolgimento dell’audizione e promuove l’obiettività dell’audizione e dell’eventuale successiva decisione.

4.   Il consigliere-auditore vigila affinché l’audizione orale offra ai destinatari della comunicazione degli addebiti, alle altre parti interessate, ai denuncianti e ai terzi interessati ai sensi dell’articolo 5 che sono stati ammessi all’audizione orale un’opportunità sufficiente per pronunciarsi sui risultati preliminari della Commissione.

Articolo 11

Preparazione dell’audizione orale

1.   Il consigliere-auditore è responsabile della preparazione dell’audizione orale e adotta tutte le misure del caso. Al fine di garantire la corretta preparazione dell’audizione, il consigliere-auditore può, dopo aver consultato il direttore competente, comunicare preventivamente ai soggetti invitati un elenco delle questioni sulle quali desidera che essi si pronuncino. Il consigliere-auditore può altresì indicare ai soggetti invitati i temi principali ai fini del dibattito, tenuto conto in particolare dei fatti e delle questioni che i destinatari della comunicazione di addebiti che hanno richiesto l’audizione orale desiderano affrontare.

2.   A tal fine, dopo aver consultato il direttore competente, il consigliere-auditore può organizzare una riunione preparatoria con i soggetti invitati, nonché, eventualmente, con i servizi della Commissione.

3.   Il consigliere-auditore può altresì chiedere che gli venga preventivamente comunicato per iscritto il contenuto essenziale delle dichiarazioni che intendono rilasciare i soggetti invitati all’audizione.

4.   Il consigliere-auditore può fissare un termine entro il quale ricevere da tutti i soggetti invitati all’audizione orale l’elenco dei partecipanti che assisterà per loro conto. Il consigliere-auditore mette tale elenco a disposizione di tutti gli invitati all’audizione in tempo utile prima dello svolgimento della stessa.

Articolo 12

Tempi e svolgimento

1.   Dopo aver consultato il direttore competente, il consigliere-auditore stabilisce la data, la durata e il luogo dell’audizione. Egli decide inoltre sulle eventuali domande di rinvio.

2.   Il consigliere-auditore decide se si debba ammettere, nel corso dell’audizione, la produzione di nuovi documenti e quali persone debbano essere sentite per conto di una parte.

3.   Il consigliere-auditore può autorizzare le parti destinatarie della comunicazione degli addebiti, le altre parti interessate, i denuncianti, i terzi invitati all’audizione, i servizi della Commissione e le autorità degli Stati membri a porre domande nel corso dell’audizione. Nella misura in cui, in via eccezionale, durante l’audizione orale non sia possibile rispondere in tutto o in parte a una domanda, il consigliere-auditore può consentire che la risposta sia presentata per iscritto entro un termine fissato. Tale risposta scritta sarà distribuita a tutti i partecipanti all’audizione orale, a meno che il consigliere-auditore decida altrimenti al fine di tutelare i diritti di difesa di uno dei destinatari della comunicazione degli addebiti o i segreti aziendali o altre informazioni riservate di qualsiasi soggetto.

4.   Tenuto conto dell’esigenza di garantire il diritto di essere sentiti, il consigliere-auditore, dopo aver consultato il direttore competente, può consentire alle parti interessate, alle altre parti interessate, ai denuncianti o ai terzi interessati ai sensi dell’articolo 5 di presentare osservazioni scritte anche successivamente all’audizione orale. Il consigliere-auditore stabilisce la data entro la quale tali osservazioni possono essere presentate. La Commissione non è obbligata a tenere conto delle osservazioni scritte pervenute successivamente a tale data.

Articolo 13

Protezione dei segreti aziendali e della riservatezza durante l’audizione orale

In linea di massima, ciascuna persona è sentita in presenza delle altre persone invitate a partecipare all’audizione orale. Il consigliere-auditore può altresì decidere di sentire le persone separatamente a porte chiuse, tenuto conto del loro legittimo interesse alla protezione dei segreti aziendali e di altre informazioni riservate.

CAPO 7

RELAZIONE INTERMEDIA E DIRITTO DI PRESENTARE OSSERVAZIONI

Articolo 14

Relazione intermedia e osservazioni

1.   Il consigliere-auditore presenta al commissario competente una relazione intermedia sullo svolgimento dell’audizione e sulle sue conclusioni per quanto riguarda il rispetto dell’esercizio effettivo dei diritti procedurali. Le osservazioni contenute nella relazione riguardano questioni procedurali e in particolare le questioni seguenti:

a)

la divulgazione di documenti e l’accesso al fascicolo;

b)

i termini per la presentazione della risposta alla comunicazione degli addebiti;

c)

il rispetto del diritto di essere sentiti;

d)

il corretto svolgimento dell’audizione orale.

Una copia della relazione viene trasmessa al direttore generale della Concorrenza, al direttore competente e agli altri servizi competenti della Commissione.

2.   Inoltre, e separatamente dalla relazione di cui al paragrafo 1, il consigliere-auditore può formulare osservazioni sul prosieguo e sull’imparzialità del procedimento. In tal modo, il consigliere-auditore provvede in particolare affinché tutti gli elementi di fatto pertinenti, siano essi favorevoli o sfavorevoli agli interessati, in particolare gli elementi oggettivi relativi alla gravità dell’illecito, vengano presi in considerazione nell’elaborazione dei progetti di decisione della Commissione. Tali osservazioni possono riguardare, in particolare, la necessità di ulteriori informazioni, il ritiro di determinati addebiti o obiezioni o la comunicazione di nuovi, oppure suggerimenti per ulteriori misure d’indagine a norma del capitolo V del regolamento (CE) n. 1/2003.

Tali osservazioni sono trasmesse al direttore generale della Concorrenza, al direttore competente e al servizio giuridico.

CAPO 8

IMPEGNI E TRANSAZIONI

Articolo 15

Impegni e transazioni

1.   Le parti di un procedimento che propongono impegni tali da rispondere alle riserve formulate dalla Commissione nella sua valutazione preliminare ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003, possono rivolgersi al consigliere-auditore in qualsiasi fase del procedimento previsto dall’articolo 9, al fine di garantire l’esercizio effettivo dei propri diritti procedurali.

2.   Le parti dei procedimenti nei casi di cartelli tra imprese che partecipano a discussioni in vista di una transazione ai sensi dell’articolo 10 bis, del regolamento (CE) n. 773/2004 possono rivolgersi al consigliere-auditore in qualsiasi fase della procedura di transazione al fine di garantire l’effettivo esercizio dei propri diritti procedurali.

CAPO 9

RELAZIONE FINALE

Articolo 16

Contenuto e trasmissione prima dell’adozione di una decisione

1.   Sulla base del progetto di decisione da presentare al comitato consultivo, il consigliere-auditore prepara una relazione finale scritta sul rispetto del diritto all’effettivo esercizio dei diritti procedurali nel corso dell’intero procedimento, a norma dell’articolo 14, paragrafo 1. Tale relazione valuta altresì se il progetto di decisione riguarda esclusivamente gli addebiti o le obiezioni sui cui le parti hanno avuto la possibilità di pronunciarsi.

2.   La relazione finale è presentata al commissario competente, al direttore generale della Concorrenza, al direttore competente e gli altri servizi competenti della Commissione. Essa è comunicata alle autorità competenti degli Stati membri nonché, a norma dei protocolli n. 23 e n. 24 dell’accordo SEE, all’Autorità di vigilanza EFTA.

Articolo 17

Presentazione alla Commissione e pubblicazione

1.   La relazione finale del consigliere-auditore è trasmessa alla Commissione insieme al progetto di decisione presentatole, in modo da garantire che, nel decidere sui singoli casi, la Commissione disponga di tutte le informazioni rilevanti sul procedimento e sul rispetto dell’esercizio effettivo dei diritti procedurali durante l’intero procedimento.

2.   La relazione finale può essere modificata dal consigliere-auditore, alla luce delle eventuali modifiche apportate al progetto di decisione prima della sua adozione da parte della Commissione.

3.   La Commissione trasmette ai destinatari della decisione la relazione finale del consigliere-auditore contestualmente alla decisione stessa. Essa provvede a pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la relazione finale del consigliere-auditore congiuntamente alla decisione, tenendo presente l’interesse legittimo delle imprese a che non siano rivelati i loro segreti aziendali.

CAPO 10

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18

Abrogazione e disposizione transitoria

1.   La decisione 2001/462/CE, CECA è abrogata.

2.   Gli atti procedurali compiuti in base ad essa continuano ad essere efficaci. Per quanto riguarda le misure d’indagine che sono state adottate prima dell’entrata in vigore della decisione 2001/462/CE, CECA, il consigliere-auditore può declinare l’esercizio delle sue funzioni di cui all’articolo 4.

Nei casi di procedimenti avviati ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 o ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 139/2004 prima dell’entrata in vigore della presente decisione, la relazione intermedia di cui all’articolo 14 della presente decisione e la relazione finale di cui all’articolo 16 non riguardano la fase d’indagine, a meno che il consigliere-auditore decida altrimenti.

Articolo 19

Entrata in vigore

1. La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 308 dell’8.12.2000, pag. 26.

(2)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

(3)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(4)  GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18.

(5)  GU L 133 del 30.4.2004, pag. 1.

(6)  GU C 303 del 14.12.2007, pag. 1.

(7)  GU L 330 del 21.12.1994, pag. 67.

(8)  GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21.

(9)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


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